MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA SERVIZI ISPETTIVI Settore V
RELAZIONE SULLA VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE eseguita dal 22 novembre 2012 al15 gennaio 2013
AI Comune di Pomezia
Roma, 11.02.13
Dr. Vito Tatò Dr. Alessio Di Cola Dirigenti dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica
____
1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3
I Premessa
Analisi dei documenti di bilancio Esame dei bilanci di orevisione e dei conti consunti vi Esame dei servizi per conto di terzi I rapporti finanziari con i soggetti partecipati I pagamenti effettuati dall' ente Analisi dei residui Conclusioni
I Pago I
F~
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Introduzione La rinegoziazione dei mutui avvenuta nell'anno 2007 Il "residuo da erogare" sui mutui in ammortamento Le operazioni in strumenti derivati L'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
Introduzione Il rispetto del patto di stabilità 2009 Il rispetto del patto di stabilità 2010 Il rispetto del patto di stabilità 2011 Conclusioni
4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.3 4.2.3.4 4.2.3.5 4.2.4 4.2.4.1 4.2.4.2 4.2.4.3 4.2.4.4 4.2.4.5
5 5 9 13 18 19 30
Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pago
iildebitameiito'; Pago Pago Pago Pago Pago
33 34 35 38 40
Pago Pago Pago Pago Pago
43 43 44 44 45
46
Pago Le disposizioni concernenti la limitazione della spesa per il personale La riduzione delle spese di personale di cui all'art. l, comma 557, della Legge Pago 296/2006 (Finanziaria 2007) Pago Il personale con Qualifica non dirigenziale Pago La contrattazione collettiva decentrata integrativa Il fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per Pago la produttività Pago L'analisi delle diverse componenti del fondo Pago Il recupero della PEO e dell'indennità di comparto del personale cessato Pago Incremento del fondo ex art. 15, comma S, del CCNL dell'1.04.99 del L'incremento del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio Pago personale a tempo determinato Pago La Quantificazione del fondo: considerazioni conclusive Pago Il divieto di incremento del fondo nel triennio 2011 - 2013 Pago L'utilizzo delle risorse del fondo Pago I compensi per incentivare la produttività Pago Le progressioni economiche orizzontali Pago Le risorse destinate al finanziamento delle alte professionalItà Pago I compensi a carattere indennitario Pago del CCNL 17, comma 2, lett. g), Gli incentivi per specifiche attività: art.
46 54 54 55 59 59 60 74 74 75 78 80 86 94 95 100
1
4.6
del\' 1.04.99 L'utilizzo del fondo: considerazioni conclusive Gli incentivi al personale non pagati a carico del fondo Le progressioni verticali e le stabilizzazioni Le assunzioni di personale a tempo determinato Il personale con Qualifica dirigenziale La contrattazione collettiva decentrata integrativa Il fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale L'incremento di cui all'art. 26, comma 3, del CCNL del 23.12.99 La riduzione di cui all'art. I del CCNL del 12.02.02 La quantificazione del fondo: considerazioni conclusive Il divieto di incremento del fondo nel triennio 2011-2013 Le somme spese per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato Il principio di onnicomprensivitĂ Il conferimento degli incarichi dirigenziali Il trattamento accessorio del Segretario comunale e la clausola di galleggiamento di cui all'art. 41, comma 5, del CCNL del 16.05.01
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
Introduzione L'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti Il servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie Il servizio di trasporto scolastico Il servizio di trasporto pubblico urbano
4.2.4.6 4.2.5 4.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4;5.2.1 4.5.2.2 4.5.2.3 4.5.2.4 4.5.3 4.5.4 4.5.5
I Conclusioni
Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pago
106 107 109 126 130 130 131 132 137 138 139 140 142 145
Pago
148
Pago Pago Pago Pago Pago
157 157 158 159 160
I Pago I
162
2
I
PREMESSA Con la presente relazione si riferisce sugli esiti della visita ispettiva al Comune di Pomezia, disposta dal Ragioniere Generale dello Stato con nota del 21 novembre 2012 n. 34585 S.1. 2347N. Con nota pari data e numero, a firma dell'Ispettore
Generale
Capo di Finanza, è stato conferito agli scriventi l'incarico per lo svolgimento della predetta verifica, la quale ha avuto ad oggetto i seguenti aspetti: spese di personale, modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, analisi di bilancio e patto di stabilità. L'ispezione è stata eseguita in attuazione dell'art. 60, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 14, comma 1, letto d), della Legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le disposizioni dell'Economia Amministrazioni
citate attribuiscono
e delle Finanze)
al Ministero del Tesoro (ora Ministero
il potere di disporre visite ispettive presso le
pubbliche, a cura dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica della
Ragioneria Generale dello Stato, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento verifiche
sulla
agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, e
regolarità
della
gestione
amministrativo
-
contabile
delle
amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano. Nello svolgimento
delle verifiche in esame, i Servizi Ispettivi di Finanza
Pubblica esercitano anche le funzioni di cui all'art. 3 della Legge 26 luglio 1939, n. 1037. I compiti
demandati
alla Ragioneria
Generale
dello Stato dalla predetta
disposizione attengono alla verifica della regolarità e proficuità delle spese, alla regolare conduzione delle gestioni dei consegnatari di fondi e beni e, più in generale, all'accertamento
del regolare funzionamento dei servizi che interessano in qualsiasi
modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato.
3
Completano il quadro delle competenze spettanti in materia al Ministero del Tesoro l'art. 3, comma 2, letto b), del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, che attribuisce al Ministero stesso funzioni di monitoraggio della spesa pubblica, di coordinamento e verifica degli andamenti e di svolgimento dei controlli previsti dall'ordinamento,
e
l'art. 8 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43. La lettura combinata
delle citate disposizioni,
che recano la normativa
di
disciplina dei poteri della Ragioneria Generale dello Stato, evidenzia l'intenzione del Legislatore di affidare al Ministero dell' economia e delle finanze funzioni ispettive, oltre che sulle spese di personale, anche su tutti gli altri significativi aspetti della gestione finanziaria degli enti verificati che presentino riflessi sulla finanza pubblica.
4
1.1 Analisi dei documenti di bilancio
Al fine di analizzare la situazione contabile ed il risultato di amministrazione del Comune di Pomezia, si è provveduto ad esaminare la documentazione
contabile
relativa al periodo 2006-2012, consistente nei dati relativi ai bilanci di previsione, alle previsioni assestate ed ai consuntivi. Relativamente ali' anno 2012, è stato esaminato solamente il bilancio di previsione inizialmente approvato. Nei paragrafi
successivi
si esamineranno
i bilanci di preVisIOne,
conti
consuntivi e la gestione dei residui.
1.2 Esame dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi
L'analisi
dei documenti
relativi
al periodo
esaminato
ha evidenziato
un
andamento della dimensione complessiva dei bilanci di previsione in diminuzione nel periodo 2006-2012, sebbene con un trend non uniforme. Il valore minimo è stato registrato nell'anno 2011, mentre nell'anno 2012 si è registrato un aumento di circa il 10% rispetto all'anno
precedente.
I valori rilevati sono riepilogati nella tabella
seguente.
5
Bilanci di preyisiDUe ._ .._..__ ..•.._ _ _ _.._ ...•..._.. __ .._._
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.=50
~ ~Oli
3-50
3liO
150 €
200
IlO
100
50
O 2007
200&
Eurcizi
I dati a consuntivo hanno invece fatto registrare un costante incremento sino all'anno 2010, per poi ridursi lievemente nell'anno 2011. Di seguito viene evidenziata la dimensione complessiva dei rendiconti, con separata indicazione delle entrate e delle spese. I dati riportati nella tabella evidenziano come le spese abbiano fatto registrare valori sempre superiori a quelli delle entrate, ad eccezione che nell'anno 2010.
6
Rendiconti .__ ._.~
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2007 Esuciri
Per poter esprimere un giudizio sulla capacità di formulare con accuratezza le previsioni da parte dell' ente, è opportuno effettuare un raffronto tra le previsioni iniziali e i dati a consuntivo. Nella tabella seguente vengono raffrontate le entrate e le spese inizialmente previste con le entrate accertate e le spese impegnate.
2006
2007
2009
2008
2010
2011
323.349.830
386.391.291
374.101.464
284.585.940
335.332.848
281.411.499
98.547.679
91.745.259
112.795.011
120.067.485
138.535.782
132.177.647
Differenza %
-69,52
-76,26
-69,85
-57,81
-58,69
-53,03
Spese previste
323.349.830
386.391.291
374.101.464
284.585.940
335.332.848
281.411.499
98.463.102
91.673.649
114.241.255
126.658.983
134.479.539
132.965.265
-69,55
-76,27
-69,46
-55,49
-59,90
-52,75
Entrate previste Entrate accertate
Spese impegnate Differenza %
Come si può osservare dalla tabella precedente, enormi differenze rispetto alle previsioni
il consuntivo ha presentato
iniziali in tutto il periodo esaminato,
evidenziando una scarsissima capacità previsionale da parte dell'ente, che è solo leggermente migliorata col passare degli anni. 7
Un discorso specifico va fatto in relazione ai bilanci di previsione 2011 e 2012. L'esercizio finanziario 2010 si è chiuso con un disavanzo di amministrazione di € 2.988.953,85, così come rilevabile dal conto consuntivo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 20.12.11. La tardiva approvazione del conto consuntivo ha reso di fatto impossibile il rispetto, nell'anno 2011, del disposto dell'art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'applicazione al bilancio di previsione del disavanzo di amministrazione accertato. L'ente ha applicato il disavanzo di amministrazione
al bilancio di previsione
2012, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.'94 del 2~.lO.12. A tale data, il Comune di Pomezia, con Delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 25.10.12, aveva contestualmente
approvato
il consuntivo
2011, che presenta
un disavanzo
di
amministrazione di € 2.061.507,93. Il disavanzo è stato applicato al bilancio di previsione 2012-2014, nella misura di
€ 800.000,00 per l'anno 2012, di € 800.000,00 nell'anno 2013 e di € 461.507,93 nell'anno 2014. Va inoltre considerato, per la corretta valutazione del bilancio di previsione, che il Comune di Pomezia conserva tra i residui attivi i crediti riferiti a tributi già riscossi dal Concessionario
della riscossione A.SER. S.r.l. e illegittimamente
trattenuti da
quest'ultimo per un importo di € 49.799.235,78, così come quantificato dal consulente dell'ente, Dr. Daniele Giuncato, nella relazione datata 22.03.11 (allegato n. 1). In tale documento, all'ammissione
della
stante la difficile
società
a procedura
esigibilità
del çredito,
di amministrazione
conseguente
straordinaria,
il
consulente ha richiamato l'attenzione sul corretto, comportamento che l'ente avrebbe dovuto tenere, alla luce del Principio contabile n. 3 per gli enti locali, punto 118, approvato dal Ministero dell'interno, Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali. Nello specifico, l'ente avrebbe dovuto stralciare i residui attivi dal conto del bilancio per contabilizzarli nel conto del patrimonio o, alternativamente, prevedere un
8
fondo di svalutazione crediti di importo adeguato a far fronte al rischio di inesigibilità (in sostanza, l'intero credito). Nei bilanci di previsione 2011 e 2012 non è stata stanziata alcuna somma al fine di costituire il fondo di svalutazione crediti, nÊ l'ente ha proceduto allo stralcio dei residui attivi riferiti a crediti vantati nei confronti dell' A.SER. S.r.l.. Un simile comportamento, che lo stesso consulente dell'ente non ritiene corretto, ha consentito al Comune di Pomezia di mantenere livelli di !spesaincompatibili
con la
reale situazione finanziaria dell' ente. A ben vedere, il Principio contabile 3.101 prevede che "1 crediti di dubbia esigibilitĂ devono essere stralciati dal conto del bilancio, salvo che non sussista un avanzo vincolato tale da consentire la copertura della relativa perdita". Stante l'assenza
di un fondo di svalutazione crediti, l'ente avrebbe dovuto
necessariamente stralciare dal conto del bilancio i crediti in questione.
1.2.1 Esame dei servizi per conto di terzi Gli scriventi hanno effettuato una verifica a campione sulle partite contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, finalizzata a verificare il rispetto delle regole contabili. In base all'art. 168 del D.Lgs. n. 267/2000, "1. Le entrate ~ le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economa li, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione contenuta nel regolamento di cui all'art. 160.2. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa". I Postulati dei principi contabili degli Enti locali (approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la contabilitĂ degli enti locali il 12 marzo 2008), stabiliscono che "le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, riguardano tassativamente: a) le ritenute erariali;
9
b) le ritenute effettuate al personale ed ai collaboratori di tipo previdenziale, assistenziale ...; c) i depositi cauzionali;
d) il rimborso dei fondi economali anticipati all'economo; e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali; j)
le entrate e le spese per servizi rigorosamente per conto terzi.
Ad ogni accertamento di entrata consegue, automaticamente,
un impegno di
spesa di pari ammontare. L'eventuale diminuzione o cancellazione di residui attivi riguardanti le entrate per conto terzi deve corrispondere çon uguale correlata diminuzione o cancellazione di residui passivi delle uscite conto terzi. Nel caso eccezionale di diminuzione o cancellazione di residuo attivo non correlata ad analoga riduzione di residuo passivo, il saldo negativo dovrà trovare copertura nella situazione contabile di bilancio". Nel caso dell'ente ispezionato, sulla scorta dei controlli a campione eseguiti sui mastri di entrata per "rimborso spese per servizi per conto terzi", capitolo 22800, e sui mastri correlati di "spesa per servizi di conto terzi", capitolo 129800, è emerso che, nel periodo 2007-2011, l'amministrazione
ha impropriamente allocato nei predetti servizi
somme che non rivestono la natura di partite di giro e che, pertanto, sarebbero dovute essere imputate in altri titoli di bilancio, nell' ambito delle entrate e soprattutto delle spese finali. In primo luogo, l'esame degli accertamenti e degli impegni ha consentito di rilevare come l'ente non proceda sistematicamente ad effettuare in maniera contestuale l'accertamento e l'impegno. In molti casi, infatti, vengono assunti impegni in assenza di corrispondenti accertamenti o accertamenti in assenza di corrispondenti impegni. Un simile comportamento rende difficoltoso il puntuale riscontro dell'esistenza, ad esempio, di uno specifico credito nei confronti di un terzo nel momento in cui viene adottato un impegno a valere sui servizi per conto di terzi. Il comportamento indicato, in diversi casi, nasconde l'effettuazione
di spese in
assenza di effettiva copertura finanziaria, a fronte delle quali, a fine anno, viene
lO
effettuato un accertamento avente descrizione generica, al solo fine di non evidenziare una squadratura
tra capitoli di entrata e di spesa, che devono necessariamente
corrispondere. Il riscontro a campione, ad esempio, ha evidenziato che con Determina n. 516 del 4.11.1 O (allegato n. 2) è stata corrisposta aH'Associazione Pro Loco di Torvajanica la somma di € 3.600,00 per la sponsorizzazione
della manifestazione Miss Pomezia
2010. Al relativo impegno n. 680, assunto in data 4.11.10 sul capitolo 129800, corrisponde l'accertamento n. 46 sul capitolo 22800. La scheda relativa all'accertamento (allegato n. 3) non riporta alcuna indicazione da cui sia possibile individuare il debitore ed il titolo giuridico a supporto del credito, che non risulta, alla data della presente ispezione, essere stato incassato. Analogamente,
con Determina n. 641 del 22.12.10 (allegato n. 4), è stata
corrisposta al Consorzio per l'Università di Pomezia la somma di € 150.000,00 quale "Partecipazione alla gestione del College Selva dei Pini". Al relativo impegno n. 782, assunto in data 22.12.10 sul capitolo 129800, non corrisponde alcun accertamento sul capitolo 22800. In data 31.12.10, è stato assunto l'accertamento 165.420,23,
esattamente
quanto
necessario
per
n. 115, per un importo di €
far coincidere
il totale
degli
accertamenti di cui al capitolo 22800 con gli impegni di cui al capitolo 129800. La scheda relativa all'accertamento (allegato n. 5) non riporta alcuna indicazione da cui sia possibile individuare il debitore ed il titolo giuridico a supporto del credito che non risulta, alla data della presente ispezione, essere stato incassato. Un simile comportamento, a parere degli scriventi, evidenzia come l'ente abbia sostenuto tali spese in assenza di copertura finanziaria e senza che la stessa sia stata autorizzata
dal Consiglio Comunale con il bilancio di previsione,
iscrivendo,
a
compensazione, una posta creditoria fittizia. Simili comportamenti sono stati tenuti anche negli anni precedenti ed in quello successivo. Nella tabella successiva sono riepilogati gli ulteriori accertamenti assunti in data 31 dicembre per un importo necessario a far coincidere il totale degli
11
accertamenti di cui al capitolo 22800 con gli impegni di cui al capitolo 129800. Tutti gli accertamenti non riportano indicazioni in grado di individuare il soggetto debitore e, tranne che per quello assunto nell' anno 20 Il, sono stati successivamente stornati per insussistenza, evidenziando l'inesistenza del paventato credito.
31.12.09
87
Rimborsi spese per servizi in conto di terzi
31.12.11
117
Rimborsi spese per servizi in conto di terzi
Non è stato possibile individuare con certezza a quali impegni sia stata data copertura con gli accertamenti indicati. Nell'anno 2008, invece, risultano assunti sia un accertamento che un impegno con descrizione
generica.
Si tratta dell'accertamento
n. 50 del 19.05.08, di €
100.000,00, e dell'impegno n. 1726 del 13.10.09, assunto a valere sull'anno 2008, di € 55.750,06. Il pri ma riporta come descrizione "Rimborsi per servizio conto terzi", mentre il secondo non riporta alcuna indicazione. L'accertamento
è stato cancellato
per insussistenza per una quota di € 20.587,70 nell'anno 2011, mentre l'impegno è stato cancellato interamente per insussistenza nell' anno 2009. In sostanza, tutti gli accertamenti indicati, a parere degli scriventi, forniscono fittizia copertura a spese sostenute dall'ente,
anche se le stesse non sono sempre
facilmente individuabili. Nel complesso, gli accertamenti privi di titolo giuridico assunti nel periodo 200720 Il a valere sul capitolo 22800 ed in precedenza individuati ammontano ad € 330.828,13 (per l'anno 2008 è stato considerato l'importo di € 44.249,94, ovvero 100.000,00 meno 55.750,06). Il controllo a campione effettuato ha evidenziato come, a valere sui servizi per conto di terzi, siano state imputate spese che, in base alle determine emesse, avrebbero dovuto essere imputate altrove.
12
È il caso della Determina n. 132 del 29.06.07 (allegato n. 6), nella quale è indicato che la spesa, pari ad € 400,00, sarebbe dovuta essere imputata all'intervento 1.01.06.02, capitolo n. 7300.
In altri casi, come per le Determine n. 115 del 2.05.07 (allegato n. 7) e n. 219 del 17.10.07 (allegato n. 8), si tratta di compensi corrisposti al personale dell'ente, che avrebbero dovuto trovare allocazione nel Titolo I della spesa. E' stata esaminata anche la Determina n. 91 del 28.03.12 (allegato n. 9), con la quale è stato utilizzato
un contributo provinciale
per un' attività indebitamente
qualificata per conto di terzi.
In generale, l'esame dei servizi per conto di terzi ha evidenziato una scorretta utilizzazione
degli stessi. Oltre a quanto in precedenza
descritto, dal consuntivo
dell'anno 20 lO è possibile rilevare la cancellazione di residui attivi per € 113.260,51 di cui alla risorsa 6.03 - Altre ritenute al personale per conto di terzi. Nello stesso anno sono stati cancellati residui passivi per € 240.044,72 di cui all'intervento 4.00.00.03 _ Altre ritenute al personale per conti di terzi, cosi come sono stati cancellati residui passivi per € 348.594,43 di cui all'intervento 4.00.00.02 - Ritenute erariali e residui passivi per € 13.414,61 di cui all'intervento
4.00.00.01 - Ritenute previdenziali ed
assistenziali al personale. Non è stato possibile ricostruire puntualmente le ragioni di tali cancellazioni. Analoghi fenomeni sono registrabili anche negli anni precedenti.
1.2.2 I rapporti finanziari con i soggetti partecipati
Gli scriventi hanno chiesto informazioni in merito alle partecipazioni di controllo in società detenute dall'ente; in particolare, sono stati chiesti i bilanci della società Pomezia Servizi S.p.A. e del Consorzio per l'Università di Pomezia Società consortile a r.i.. Di seguito verranno esaminati i rapporti con tali soggetti.
13
Pomezia Servizi S.p.A. La Pomezia Servizi S.p.A. gestisce le farmacie comunali e presta una serie di attività in favore del Comune di Pomezia,
tra cui: servizi socio assistenziali,
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale e del verde pubblico, gestione dell'illuminazione
pubblica, pulizia degli edifici comunali e riscossione di
tributi locali (imposta sulla pubblicità, TOSAP e pubbliche affissioni). Nella tabella successiva sono riepilogati i principali dati di bilancio riferiti all'ultimo quinquennio, al fine evidenziarne l'andamento . ..
2006
..
2007
2008
2009
2010
2011
Valore della produzione
12.503.582
12.911.122
12.569.663
12.722.625
12.359.171
11.938.232
Costidellàproduzione
12.361.422
12.938.158
12.781.890
12.825.242
12.598.664
12.511.034
4.964.813
5.560.058
5.978.355
6.072.828
6.151.946
6.181.139
21.142
-110.589
-392.362
-172.869
32.600
-999.928
489.111
489.111
2.489.111
2.489.111
2.489.111
2.489.111
13.109.242
13.130.384
11.019.794
10.627.433
9.734.485
10.487.164
11.137.583
10.989.441
10.549.949
10.197.443
9.896.516
9.017.010
9.869.938
10.994.811
15.441.761
16.065.855
16.445.178
205
217
216
208
203
Di cui: Costo del personale Risultato di gestione Capitale sociale
B)Immobilizzazioni CreditiVs Comune di Pomezia Numero dipendenti
198
I dati esposti nella tabella precedente evidenziano come il risultato di esercizio
SIa stato quasi sempre negativo, per importi anche consistenti. Gli unici risultati positivi sono stati registrati negli anni 2006 e 20 l O, per importi molto contenuti. Leggendo le relazioni sulla gestione, è possibile rilevare quali attività, tra quelle svolte, hanno contribuito in maniera più significativa all'ottenimento
dei risultati
descritti. Nella tabella seguente sono riepilogati i margini operativi della gestione caratteristica, al lordo dei costi comuni, nel corso del periodo 2007-20 Il.
14
5.528,01 353.883,17 -47.143,46
Com' è possibile rilevare, l'attività di pulizia ha sempre evidenziato risultati negativi già a livello di margini operativi della gestione caratteristica, mentre per le attività del sociale e nel campo dei tributi i risultati hanno avuto un andamento altalenante, anche se prevalentemente positivo. I settori che hanno contribuito positivamente
al risultato finale sono stati la
gestione delle farmacie e le attività di manutenzione. Quanto alla prima, è possibile rilevare un preoccupante calo del margine operativo lordo, diminuito di circa il 64%. Considerando anche i costi comuni, ed il risultato della gestione finanziaria e di quella straordinaria,
tutti gli ambiti di attività presentano risultati negativi, fatta
eccezione per la manutenzione. L'attività di farmacia, invece, presenta risultati positivi nel periodo 2007-2010, invertendo la tendenza nell'anno 2011. I dati sono riepilogati nella tabella seguente.
Non tenendo in considerazione
i dati relativi all'anno
2011, che risultano
pesantemente negativi a causa della rilevazione di una consistente minusvalenza (€ 720.080) derivante dal venir meno di un diritto di superficie concesso dal Comune di Pomezia, si può rilevare come, tenendo conto dei costi comuni, tutti i settori di attività 15
presentino
margInI
negativi,
ad ecceZIOne delle
attività
delle
farmacie
e di
manutenzione. Simili dati testimoniano come alcune gestioni siano effettuate sistematicamente in perdita, imponendo un serio ragionamento sull' opportunità di continuare a gestire le stesse con le attuali modalità. Gli scriventi hanno effettuato un riscontro volto ad evidenziare
se l'ente,
nell'anno 2012, avesse effettuato pagamenti di fatture riferite a prestazioni effettuate nel corso degli anni precedenti a valere su impegni di competenza. Non sono state rilevate irregolarità nei pagamenti esaminati. E' stato chiesto all'ente di indicare il totale dei residui passivi nei confronti della Pomezia Servizi al 31.12.11, al fine di verificame
la rispondenza
con i crediti
dell'ente. Con Nota del 3.01.13 (allegato n. lO) è stato trasmesso l'elenco dei residui passivi richiesti, ammontanti ad un totale di € 10.707.538,28. Alla stessa data, come evidenziato in precedenza, l'importo complessivo dei crediti vantati dalla società nei confronti del Comune di Pomezia rilevati dal bilancio al 31.12.11 è pari ad € 16.445.178,00. La differenza tra i due importi in precedenza indicati, pari ad € 5.737.639,72, rappresenta, con ogni probabilità, un maggior onere per il Comune di Pomezia che graverà sul bilancio. Infatti, sia che si tratti di debiti fuori bilancio che di crediti insussistenti, che comporterebbero
la necessità di ricapitalizzare la società, l'onere
andrebbe comunque a gravare sulle finanze comunali.
Consorzio per l'Università di Pomezia Soc. consortile a r.I. Gli scriventi hanno esaminato i principali dati di bilancio del Consorzio, che sono riepilogati nella tabella seguente, al fine di verificame
l'andamento
nel periodo
esaminato.
.16
>
2006
..
2007
2008
2009
2010
2011
530.483
1.060.909
5.744.824
2.456.058
2.341.097
3.257.582
5.767.243
373.493
391.027
645.571
863.249
931.903
-1.736.033
-1.695.392
-1.891.522
-1.809.506
-92.125
-2.196.708
Capitale soCiale
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
Riserve
1.730.500
1.798.500
1.897.075
1.905.551
2.026.310
126.311
Valore della produzione C<?stidellaproduzione Di cui: Costo del personale Risultato. di •gestione
Utili/Perditea
396.043
551.524
536.625
2.120.214
2.269.056
338.557
nuovo
Aumentidicapitale B)Immobilizzazioni CreditiVssoci Numero dipendenti
-6.034
-296.707
1.730.000
1.798.000
1.896.575
1.900.000
170.424
162.247
157.527
205.652
1.686.876
1.632.933
1.995.683
2.108.261
Non indicato
Non indicato
Non indicato
Non indicato
267.294
404.997 1.887.144
.
31
23
Premesso che l'incremento del valore della produzione registrato nell'anno 2011 dipende in buona parte dalla differente modalità di contabilizzazione
dei contributi
versati dai soci, i dati esposti nella tabella precedente evidenziano come il soggetto partecipato abbia sempre prodotto risultati negativi di gestione, che hanno pesato in misura significativa sulle finanze del Comune di Pomezia. Inoltre, esaminando la Nota integrativa al bilancio 2011, è possibile rilevare come, nella sezione relativa all'esame dell' andamento della gestione, il Consiglio di amministrazione
attuale
formuli
pesanti
giudizi
sull'operato
del Consiglio
di
amministrazione in carica sino al 17.07.11. In particolare, sono state segnalate irregolarità nel rapporto con la società Sport's Campus (allegato n. Il), che avrebbero determinato l'insorgenza di perdite per circa € 857.000,
nonché
l'indisponibilità
dei campi sportivi
all'interno
del complesso
immobiliare Selva dei Pini sino all'anno 2024. Inoltre, il Presidente nell'anno
del Consiglio di amministrazione
avrebbe sottoscritto
2010 un contratto di fornitura di servizi con la Soc. Cooperativa Gente
Nuova a LI. in violazione alle norme statutarie, con conseguente riconoscimento di un debito di oltre € 93.000 per prestazioni di cui non è stata riscontrata l'esecuzione.
17
La gravità dei fatti segnalati avrebbe dovuto portare all'avvio di un'azione di responsabilità
nei confronti
degli amministratori
e la segnalazione
dei fatti ai
competenti organi giurisdizionali. Tale azione, in base a quanto riferito, sarebbe stata avviata. E' stato chiesto all'ente di indicare il totale dei residui passivi nei confronti del Consorzio per l'Università
di Pomezia
al 31.12.11.
Con Nota del 3.01.13, in
precedenza citata, è stato trasmesso l'elenco dei residui passivi richiesti, ammontanti ad un totale di € 1.066.986,13. Il bilancio del Consorzio non riporta in maniera analitica il credito vantato nei confronti del Comune di Pomezia, essendo presente solamente l'indicazione
che i
crediti nei confronti dei soci ammontano complessivamente ad € 1.887.144,00. Non è possibile pertanto effettuare un puntuale riscontro sulla rispondenza delle rispettive partite debitorie e creditorie.
1.2.3 I pagamenti effettuati dall'ente
Un fenomeno di particolare interesse, ai fini dell' accertamento dell' effettività dell'avanzo di amministrazione, è quello relativo all'andamento dei pagamenti eseguiti dall'ente in relazione agli impegni. Effettuando un esame comparato dell' andamento degli impegni e dei pagamenti relativi ai vari interventi di spesa, è possibile rilevare se l'ente ha rallentato il pagamento di alcune categorie di spesa a seguito di mancanza di liquidità. Tale fenomeno può dipendere da pericolosi squilibri di gestione e può portare l'ente, in assenza di immediati interventi, a non essere in grado di far fronte agli impegni assunti. Nelle tabelle in allegato n. 12 vengono messi a confronto gli impegni ed i pagamenti, in conto competenza ed in conto residui, relativamente ai vari interventi di spesa corrente ed in conto capitale, al fine di poterne trarre interessanti considerazioni.
18
Dall'esame
dei dati esposti nelle tabelle allegate, è possibile rilevare alcune
criticità; infatti, il totale dei pagamenti di parte corrente del periodo 2006-2011 è inferiore, di € 59.754.472, agli impegni dello stesso periodo. Tale dato evidenzia come l'esposizione
debitoria dell'ente nei confronti dei fornitori sia cresciuta in maniera
estremamente rilevante, soprattutto a causa dei mancati introiti di somme da parte dell' A.SER. S.r.l., concessionario della riscossione per il Comune di Pomezia, di cui si parlerà dettagliatamente in seguito. Esaminando quanto avvenuto nei singoli anni, gli impegni sono risultati sempre superiori ai pagamenti
in tutto il periodo. Tale dato evidenzia
un progressivo
peggioramento della situazione dell' ente, anche nel periodo successivo alla rescissione del contratto con l'A.SER. S.r.l., avvenuta in data 4.05.09. Nella tabella seguente vengono messi a raffronto gli impegni ed i pagamenti riferiti agli anni oggetto di controllo.
41.125.973
41.712.310
45.902.670
41.584.104
42.485.948
48.356.577
2.442.188
3.606.349
7.929.865
15.001.262
19.514.557
11.260.252
Un simile fenomeno testimonia della cronica difficoltà a riscuotere le entrate accertate, in buona parte imput~bile alle problematiche registrate nel rapporto con l'A.SER. S.r.l.. 1.2.4 Analisi dei r~sidui
L'andamento
dei residui
nel corso del periodo
esaminato
evidenzia
un
incremento pressoché costante. Nel grafico seguente viene riepilogato quanto rilevato.
19
Gestione dei residui 180
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La dimensione complessiva dei residui è cresciuta in tutto il periodo esaminato, fatta eccezione per una flessione fatta registrare nell'anno
2008 rispetto all'anno
precedente. I residui attivi hanno fatto registrare valori superiori a quelli dei residui passivi sino all'anno 2009, per poi attestarsi a valori inferiori dall'anno 2010. Il grafico evidenzia un rilevante incremento
dei residui dall'anno
2009, in
conseguenza delle problematiche che hanno riguardato il rapporto con l'A.SER. S.r.l.. I mancati incassi hanno determinato il sensibile aumento dei residui attivi, e la conseguente impossibilità da parte dell' ente di far fronte ai pagamenti ha comportato l'aumento di quelli passivi. Al fine di poter verificare le ragioni della conservazione dei residui, l'attenzione è stata concentrata su quelli attivi, in quanto il mancato pagamento dei residui passivi solitamente deriva dalla mancata riscossione di quelli attivi. La dimensione dei residui attivi rapportata alle entrate accertate è passata dal 118,04% dell'anno 2006 al 119,44% dell'anno 2011, mentre i residui passivi sono passati dal 117,96% dell'anno 2006 al 120,28% dell'anno 2011.
20
I dati riportati evidenziano come l'ente, nel periodo esaminato, abbia mantenuto sostanzialmente
stabile la dimensione dei residui attivi e passivi. Il rapporto ha
presentato un trend in diminuzione sino all'anno 2008, per poi crescere nuovamente nei tre anni successivi.' Su tale fenomeno hanno inciso in misura significativa le 'problematiche relative al rapporto con l'ASER.
S.r.l..
Nella tabella seguente viene riportata la velocità di riscossione dei residui attivi e di pagamento di quelli passivi.
I dati esposti evidenziano un trend di progressivo peggioramento nel periodo esaminato. Tanto premesso, è apparso opportuno effettuare un'analisi a campione sui residui attivi per verificarne la fondatezza e la riscuotibilità. La principale problematica riguarda il mantenimento in bilancio dei residui attivi riferiti a tributi riscossi dall' ASER. S.r.l. e non versati al Comune di Pomezia. Si è già detto in precedenza di come il consulente dell'ente,
Dr. Daniele
Giuncato, nella relazione del 22.03.11, abbia 'evidenziato la necessità di procedere a stralciare i residui in questione, pari ad € 49.799.235,78, dal conto del bilancio o, alternativamente,
a costituire nell' ambito del bilancio di previsione un fondo di
svalutazione crediti di importo adeguato. A parere degli scriventi, la prima procedura appare maggiormente rispondente a
. far fronte agli effettivi rischi di inesigibilità ed è espressamente prevista dal Principio contabile n. 3 per gli enti locali, punto 101, approvato dal Ministero dell'interno, Osservatorio per la finanza e la contabilità per gli enti locali. L'ASER.
s.r.l., infatti, è
stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con sentenza n. 331 del 10.08.10 del Tribunale di Roma.
21 ir ;"
Tale procedura, nei suoi presupposti, prevede che la società, proseguendo nella gestione, produca risorse sufficienti a coprire i costi di esercizio ed a far fronte ai propri debiti. La società è partecipata dai Comuni di Pomezia, di Aprilia e di Ardea,
SOCi
pubblici, e da Tributi Italia S.p.A., socio privato. L'attività della società ha riguardato la riscossione dei tributi per conto dei comuni di Pomezia e di Aprilia, sulla base di appositi atti di affidamento. Da quanto appreso, i Comuni di Pomezia e di Aprilia, unici tra i soci che avevano affidato alla società il servizio di riscossione, hanno revocato l'affidamento, rendendo di fatto impossibile l'ottenimento di ulteriori risorse. La garanzia per i creditori sociali è legata al recupero dei crediti vantati dall' ASER. "
S.r.l. nei .confronti del socio
tJ~'
privato, che ha gestito materialmente il servizio per conto della società.
~.
straordinaria, il che induce a dubitare della solvibilità dello stesso, anche alla luce delle
Anche il socio privato Tributi Italia è stato ammesso all'amministrazione
numerose sentenze di condanna emesse dalla Corte dei conti nei suoi confronti. Le vicende descritte, che non sono oggetto della presente ispezione, evidenziano come il Comune di Pomezia, verosimilmente, abbia ben poche possibilità di riscuotere il credito vantato e, in ogni caso, il recupero non potrà che essere limitato ad un importo minimo del credito stesso. Per tali ragioni, a parere degli scriventi, l'ente avrebbe dovuto procedere alla cancellazione dei residui attivi riferiti ai crediti vantati nei confronti dell' ASER. S.r.l. già in sede di approvazione del consuntivo 2010, per un importo di € 49.799.235,78. Gli scriventi hanno proceduto
a verificare, a campione., la persistenza
dei
presupposti per il mantenimento in bilancio dei residui attivi diversi da quelli riferiti al rapporto con l'ASER.
S.r.l.. Sono stati esaminati i residui riportati nella seguente
tabella.
I.
22
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1.01.0261
Addizionale comunale IRPEF
2006
489.226,76
1.01.0261
Addizionale comunale IRPEF
2007
1.860.857,14
2.02.0710
Contributi regionali per il trasporto pubblico
2002
321.415,92
2.02.0734
Contributi regionali per le RSA
2007
100.000,00
3.01.0960
Proventi servizi di mensa e refezione
2006
78.162,86
3.01.0961
Proventi del servizio di trasporto scolastico
2005
97.856,33
3.01.0961
Proventi del servizio di trasporto scolastico
2008
99.275,00
3.01.9400
Proventi da rivalsa per spese interventi urgenti
2010
500.000,00
3.02.1260
Proventi da fitti reali diversi
2001
253.476,04
3.02.1260
Proventi da fitti reali diversi
2002
258.304,80
3.02.1261
Proventi affitto College Selva dei Pini
2007
650.000,00
3.05.0420
Proventi per diritti e canoni sulla raccolta e dep.
2004
220.730,39
3.05.1390
Proventi per concorso dei comuni compresi nell'ambito
1999
154.937,07
3.05.1826
Proventi ordinari da concessioni edilizie e sanzioni
2006
259.662,74
Addizionale comunale IRPEF Gli scriventi hanno chiesto informazioni
in merito ai residui in questione,
rilevando come, neli' anno 2012, non sia avvenuta alcuna riscossione. Dall' esame dei dati ottenibili dal Ministero dell'interno è stato possibile rilevare che tutte le somme spettanti al Comune di Pomezia sono state erogate, per cui il residuo conservato in bilancio risulta sprovvisto di titolo giuridico. I residui in questione, per un importo complessivo di € 2.350.083,90, dovevano pertanto essere cancellati.
Contributi
regionali per il trasporto
pubblico e. proventi del servizio di
trasporto scolastico In base alle informazioni
fornite dal dirigente competente, è stato possibile
rilevare che, in fase di riaccertamento dei residui al 31.12.11, era stata comunicata la necessità di cancellare i residui in questione con nota prot. n. 40160 del 19.05.12 (allegato n. 13).
23
Nella tabella seguente sono riepilogati
i residui attivi per i quali è stato
comunicato di procedere alla cancellazione, senza che il Settore finanziario procedesse in tal senso.
321.415,92 3.01.0961
Proventi del servizio di trasporto scolastico
2005
97.856,33
2.02.0710
Contributi regionali per il trasporto pubblico
2006
18.343,24
3.05.3900
Proventi diversi
2008
45.374,68
3.01.0961
Proventi del servizio di trasporto scolastico
2008
99.275,00
L'importo totale dei residui indebitamente conservati in bilancio, in contrasto con la comunicazione del dirigente competente, ammonta quindi ad € 582.265,17.
Contributi
regionali per le RSA
Gli scriventi hanno chiesto all'ufficio competente notizie in relazione al credito vantato nei confronti della Regione Lazio per il contributo riguardante il concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai comuni per la partecipazione alla spesa per le Residenze Sanitarie Assistenziali per l'anno 2007. L'ufficio ha fornito copia digitale della Determinazione Regionale n. 2317 del 26.06.07, relativa all'erogazione del finanziamento in questione, che ha visto attribuire al Comune di Pomezia la somma di € 63.758,00. Tanto premesso,
non appare giustificato
l'accertamento
in entrata per €
100.000,00 nell'anno 2007, in quanto poteva essere accertata solamente la somma di € 63.758,00. Analogamente ingiustificata appare la conservazione a residuo dell'importo di € 36.242,00, pari alla differenza tra gli importi indicati in precedenza.
Proventi per i servizi di mensa e refezione L'ufficio competente ha esibito agli scriventi le liste dei contribuenti morosi a cui è stata inviata, a mezzo raccomandata, la richiesta di procedere al pagamento di quanto
24
dovuto in riferimento agli anni 2006 e 2007. Tanto premesso, appaiono sussistere i presupposti per il mantenimento a bilancio dei relativi residui attivi.
Proventi da rivalsa per spese interventi urgenti L'ufficio competente ha fornito agli scriventi copia della Determinazione n. 248 del 28.09.10, dalla quale è possibile rilevare che al Comune di Pomezia sia stata assegnata da parte della Regione Lazio, con Determina n. B4433 del 29.09.09, la somma di € 500.000,00 bonifica
quale anticipazione
dello stabilimento
"Ex Kema".
per l'esecuzione
Tanto premesso,
degli interventi di
appaiono
sussistere
i
presupposti per il mantenimento a bilancio del residuo attivo.
Proventi da fitti reali diversi In base a quanto indicato dall' ente, i residui in questione si riferiscono ai crediti vantati nei confronti dei locatari degli immobili comunali, in primis gli inquilini delle case popolari. L'ente morosità
ha fornito un prospetto
da parte dei conduttori,
indicante gli immobili locati e l'eventuale
senza però fornire indicazioni
in merito alla
sussistenza dei crediti di cui ai due residui oggetto di esame in questa sede. Dalla lettura della descrizione del progetto del settore patrimonio, descritto nel successivo paragrafo 4.2.3.2, è possibile rilevare che è stato richiesto agli inquilini morosi quanto dovuto a decorrere dall'anno 2004, in quanto i crediti riferiti ai periodi precedenti si erano prescritti a causa dell'inerzia da parte dell'ente. Nonostante l'evidenziazione
dell'intervenuta
prescrizione, sono stati mantenuti
in bilancio i residui riferiti agli anni 2001 e 2002, oggetto di esame in questa sede. L'importo complessivo dei residui da cancellare per intervenuta prescrizione è pari ad € 534.320,84, come riepilogato nella seguente tabella.
25
Inoltre, visto l'importo complessivo dei canoni dovuti dai conduttori riportati nel prospetto fornito, non sembrerebbe corretta nemmeno la quantificazione dei residui provenienti dagli anni 2007 e 2008.
Proventi affitto College Selva dei Pini Gli scriventi hanno chiesto informazioni all'ente in merito ai crediti in questione, ottenendo in risposta copia del contratto di locazione rep. 6942 del 2.07.08 tra il Comune di Pomezia ed il Consorzio per l'Università di Pomezia, società consortile a responsabilità limitata partecipata dal Comune di Pomezia. Tra i residui attivi dell'ente sono compresi, oltre al credito di € 650.000,00 riferito all'anno 2007, un credito di € 654.000,00 riferito all'anno 2010 ed un credito di € 690.854,96 riferito all'anno 2011. Secondo quanto comunicato, sebbene il contratto sia stato sottoscritto solamente nell'anno 2008, il Comune di Pomezia sarebbe subentrato nel contratto in corso tra il Consorzio per l'Università di Pomezia e l'ente ecclesiastico Opera Mater Ecclesiae, a seguito dell'acquisto dell'immobile da parte del Comune, avvenuto in data 9.07.04. Gli scriventi hanno esaminato i bilanci di esercizio del Consorzio, al fine di verificare l'esistenza del debito nei confronti del Comune di Pomezia per i canoni di locazione non ancora pagati. Il primo bilancio nel quale sono contenute informazioni
con un livello di
dettaglio adeguato ad effettuare un riscontro è quello riferito all' anno 2009. I debiti, nel loro complesso, ammontano ad € 1.585.028,00. L'unica voce di importo adeguato a comprendere il debito per i canoni di locazione non pagati riferiti all'anno
2007 (€ 650.000,00)
è quella "Altri debiti", iscritta per èomplessivi €
1.137.646,00. Dal dettaglio della voce è possibile rilevare che una quota pari ad € 1.000.000,00 si riferisce a debiti verso l'Associazione Polo Universitario di Pomezia al 31.12.08.
26
È evidente, data l'incapienza delle altre voci, che il Consorzio Universitario non ha iscritto in bilancio alcun debito nei confronti del Comune di Pomezia per i canoni di locazione 2007. Considerato che il Consorzio è partecipato al 95% dal Comune di Pomezia, l'eventuale
contabilizzazione
di una sopravvenienza
passiva riferita ai canoni di
locazione oggetto di esame in questa sede, renderebbe necessario un intervento finanziario dei soci, in primis dello stesso Comune di Pomezia. Il bilancio di esercizio al 31.12.11, ultimo disponibile, non consente di rilevare se almeno parte dei crediti vantati dal Comune di Pomezia per i canoni di locazione siano stati contabilizzati dal Consorzio.
Proventi per diritti e canoni sulla raccolta e dep. In relazione alla posta esaminata, l'ente non è stato in grado di fornire puntuali informazioni che giustificassero il mantenimento del residuo. Secondo quanto riferito, il credito in questione deriva dal rapporto contrattuale con la società Edison, affidataria del servizio di gestione dell'acquedotto. In particolare, il Comune di Pomezia acquista l'acqua potabile dalla Regione Lazio e la fattura successivamente alla società. Attualmente l'ente sta fatturando le forniture idriche riferite alla prima parte dell'anno
2012, per cui appare molto
improbabile che esistano crediti riferiti agli esercizi 2004 e 2006. L'importo dei residui per i quali non è stata fornita adeguata documentazione dalla quale sia possibile rilevare l'effettiva esistenza del titolo giuridico è pari ad € 492.994,05. Va rilevato come in bilancio siano conservati anche residui passivi riferiti al rapporto con la Regione Lazio.
27
Proventi per concorso dei comuni compresi nell'ambito I crediti in questione si riferiscono alla rivalsa nei confronti dei comuni che hanno usufruito dei servizi del Centro per l'impiego di Pomezia, le cui spese sono state anticipate dal Comune di Pomezia. Al riguardo, le richieste indirizzate ai comuni di procedere al versamento della quota di partecipazione hanno dato luogo ad un contenzioso, incentrato principalmente sulle modalità di ripartizione tra i soggetti fruitori del servizio. Il Comune di Pomezia ha indirizzato al legale incaricato, con nota prot. 40471 del17.05.10,
una proposta di riparto riferita al periodo 2001-2009, basata sul numero
dei cittadini residenti in ciascun comune dell'ambito. Il credito vantato, per il quale l'ente ha agito in giudizio, si riferisce a ciascun anno compreso nel periodo in precedenza indicato, mentre fra i residui attivi di cui alla risorsa 3.05.1390 vi sono crediti riferiti ai soli anni 2001, 2002, 2004, 2007 e 2008. L'importo dei crediti non è coerente con le richieste avanzate giudizialmente, ma nel complesso le somme richieste ai comuni compresi nell' ambito sono superiori ai residui contabilizzati. Per tale ragione, non si ravvisa, nel complesso, la presenza di residui attivi privi di titolo giuridico.
Proventi ordinari da concessioni edilizie e sanzioni Prima di esaminare
la questione, è opportuno
specificare
che alla rIsorsa
3.05.1826 sono stati contabilizzati gli accertamenti dei proventi da concessioni edilizie e sanzioni negli anni 2006 e 2007. Dall'anno 2008 tali entrate sono state contabilizzate alla risorsa 4.05.1820.
La fattispecie
è la medesima;
è semplicemente
mutata
l'imputazione contabile. Tanto premesso, gli scriventi hanno chiesto informazioni in merito al residuo in esame al Settore IX - Edilizia privata, Urbanistica ed assetto del territorio, acquisendo la nota prot. 44259 dell'1.06.12
(allegato n. 14), nella quale è stato indicato di
mantenere il residuo di cui alla risorsa 4.05.1820 "così come convenuto tra i due
28
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Settori, per gli oneri concessori dei P. C. ordinari, si sta provvedendo
alla verifica
degli anni pregressi". In base a quanto riferito, l'ufficio starebbe verificando il regolare versamento, da parte dei richiedenti i permessi di costruzione, delle somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione e concessori, eventualmente maggiorati di sanzioni e interessi. In attesa dell' esame delle richieste presentate negli ultimi IO anni, per i quali non SI
è ancora prescritto il diritto a richiedere le somme, è stato quindi convenuto di
mantenere in bilancio il residuo di € 3.982.153,25. Nulla viene detto in merito ai residui contabilizzati alla risorsa 3.05.1826, pari ad € 259.662,74 per l'anno 2006 e ad € 121.292,18 per l'anno 2007. In totale, i residui contabilizzati in ambedue le risorse citate ammontano ad € 4.363.108,17. Nel rilevare come l'ente avrebbe dovuto procedere ad accertare l'entrata solo dopo aver puntualmente verificato l'esistenza del credito e che il residuo non può essere
mantenuto
un'obbligazione
se non
è stata puntualmente
verificata
la persistenza
di
a carico di un terzo, si è proceduto ad esaminare la documentazione
acquisita ed a riscontrare le informazioni fomite. L'ufficio ha specificato che le attività di riscontro sono state completate per le annualità 2008 e 2009, mentre è in corso il riscontro per l'annualità 2010. Relativamente all'anno 2008, sono state individuate 18 richieste di concessione edilizia, a cui non ha fatto seguito il pagamento degli oneri (allegato n. 15). Di queste, 2 soggetti richiedenti hanno rinunciato a realizzare l'opera, mentre le somme richieste agli altri 16 soggetti ammontano ad € 220.590,36. Inoltre, secondo quanto riferito, anche un ulteriore soggetto, a cui è stata richiesta la somma di € 67.854,36, avrebbe restituito la concessione edilizia. Se al termine delle verifiche in corso fosse confermata la mancata realizzazione dell'opera, la somma in precedenza quantificata dovrà essere ridotta per un pari importo. Relativamente all'anno 2009, sono state individuate 9 richieste di concessione edilizia a cui non ha fatto seguito il pagamento degli oneri (allegato n. 16), ai cui intestatari è stata richiesta la somma complessiva di € 106.955,94.
29
In conclusione, la documentazione fornita ha evidenziato come solo parte dei residui contabilizzati sia fondata su un idoneo titolo giuridico, mentre per .la restante parte, ammontante ad oltre 4 milioni di euro, l'esistenza dei presupposti potrà essere accertata solamente al termine delle operazioni di riscontro in corso. I residui in esame, pertanto, sono stati conservati nonostante non Vi fosse certezza riguardo all'esistenza del credito.
1.3 Conclusioni
L'esame
della documentazione
fornita ha evidenziato
come,
in sede di
approvazione del consuntivo 20 Il, siano stati cancellati numerosi residui sprovvisti di titolo giuridico, cosi come sono stati conservati residui sprovvisti dello stesso. Al fine di verificare rispondenza
la corretta registrazione tra quanto comunicato
degli accertamenti,
è stata analizzata
dai dirigenti relativamente
la
alle somme da
accertare. A titolo di esempiO, è stata esaminata la comunicazione prot. n. 30211 del 13.04.12 del Corpo di Polizia locale (allegato n. 17), nella quale è stato specificato che le somme accertate al capitolo 9000, risorsa 3.01.0900, ammontano ad € 118.776,97, mentre quelle accertate
al capitolo 9100, risorsa 3.01.0910,
ammontano
ad €
825.741,50. L'esame del conto consuntivo 20 Il ha evidenziato come gli accertamenti siano stati pari agli stanziamenti definitivi di bilancio, ovvero € 250.000,00 per le entrate di cui alla risorsa 3.01.0900 ed€ 1.100.000,00 per le entrate di cui alla risorsa 3.01.0910, indipendentemente da quanto comunicato dal dirigente competente. La corretta contabilizzazione degli accertamenti avrebbe comportato un ulteriore peggioramento del risultato di amministrazione al 31.12.11 per € 405.481,53. In conclusione,
sono state rilevate significative
anomalie nelle modalità di
accertamento delle entrate dell'ente, spesso effettuate in base alle previsioni e non in base all'effettiva
esistenza di idonei titoli giuridici. Tale irregolarità è stata rilevata
30
anche in presenza di informazioni puntuali da parte dei dirigenti competenti, riportanti gli esatti importi da contabilizzare in bilancio.
.
Quanto ai residui attivi presenti nel conto del bilancio al 31.12.11, l'esame a campione effettuato ha evidenziato come il corretto riaccertament() degli stessi avrebbe evidenziato
un risultato
di amministrazione
peggiore
di quello
rilevabile
dal
consuntivo approvato dall'ente per € 3.502.911,91. Oltre a tali residui, non è stata fornita la documentazione a supporto della conservazione di ulteriori partite, per le quali non è però possibile procedere ad un'esatta quantificazione. Inoltre, la corretta stima dei rischi di inesigibilità dei crediti vantati nei confronti dell' A.SER. S.r.l., avrebbe dovuto determinare la cancellazione di ulteriori residui per
€ 49.799.235,78, che, a parere degli scriventi, ben difficilmente potranno tradursi in effettive riscossioni. Tenendo
conto
dei residui
impropriamente
conservati
in bilancio,
degli
accertamenti 2011 effettuati in contrasto con le indicazioni dei dirigenti competenti e della mancata riconciliazione
delle partite debitorie e creditorie
con le società
partecipate, la situazione finanziaria dell'ente riportata nel con.suntivo 2011 appare nettamente migliore di quella reale. Il reale disavanzo dell' ente, applicando criteri di valutazione prudenziali dei crediti, potrebbe superare i 60 milioni di euro. Va inoltre rilevato come una simile stima non tenga conto dei debiti fuori bilancio, un esempio dei quali è rappresentato
dal credito vantato nei confronti
dell' ente dall'A vv. Luca Tamassia, soggetto al quale è stato affidato un incarico riguardante la formazione del personale e, senza che venissero rispettate le procedure previste dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, un incarico di consulenza in materia di personale. Il credito ancora vantato dal professionista, all'attività
di consulenza
illegittimamente
pari ad € 17.120,00, si riferisce
affidata in violazione alla disposizione
richiamata, per la quale non esisteva nemmeno la necessaria copertura finanziaria, come rilevabile dalla documentazione esaminata (allegato n.18) ..
31
In tale documentazione è presente una dichiarazione del Dr. Giorgio Guastella, che nell' anno 2009 era dirigente del Settore Risorse Umane, nella quale ammette di aver affidato l'incarico preventivamente
in assenza di copertura finanziaria "... avendo informato
il Sig. Sindaco, l'Assessore competente, il Segretario Generale e il
Direttore che hanno approvato tale scelta e peraltro hanno partecipato
ad alcune
riunioni per la soluzione di problematiche legate al personale ... ". Tale dichiarazione
evidenzia inequivocabilmente
come si sia trattato di un
incarico di consulenza, mentre non è possibile accertare se effettivamente i soggetti indicati abbiano concretamente
collaborato
a porre in essere il comportamento
illegittimo. A parere degli scriventi, all'eventuale
pagamento del residuo credito vantato
faranno seguito le responsabilità per la violazione dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000. Oltre a ciò, non vi è corrispondenza tra i crediti vantati dalle società partecipate nei confronti dell'ente ed i residui passivi di quest'ultimo, la cui riconciliazione è stata resa obbligatoria dall'art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012.
32
2.1 Introduzione
Dall'esame della documentazione debitoria del Comune di Pomezia si è potuto rilevare come i mutui in ammortamento siano stati tutti accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti, fatta eccezione per tre mutui contratti con banche private, due con MPS ed uno con BNL. Inoltre l'ente ha effettuato un'emissione
obbligazionaria finalizzata
all'estinzione anticipata di mutui contratti negli anni precedenti con la Cassa Depositi e Prestiti. Il debito complessivo
per quota
capitale
al 31.12.11
ammontava
ad €
91.264.744,86, di cui € 61.837.841,64 nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti, € 11.553.231,59 per l'emissione obbligazionaria ed € 17.873.671,63 nei confronti delle banche private. Alla data di
llllZIO
della verifica risultano accesi presso la Cassa Depositi e
Prestiti n. 257 mutui, così come rilevato dal report "Finanziamenti concessi", parte con oneri a carico del Comune e parte con oneri a carico dello Stato o di altri Enti pubblici in base a leggi speciali. Nel periodo 2009-2012 l'ente non ha sottoscritto contratti di mutuo con oneri a proprio carico. Gli oneri dei tre mutui contratti in tale periodo sono a carico della Regione Lazio. L'ultimo mutuo con oneri a carico dell'ente è stato contratto con MPS in data 27.03.08. L'assunzione dei mutui è avvenuta nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000. Da ultimo, l'art. 8, comma l, della Legge n. 183/2011, ha ulteriormente modificato l'art. 204 del TUEL, prevedendo l'abbassamento del limite al 12% per l'anno 2011, all'8% per l'anno 2012, al 6% per l'anno 2013 ed al 4% a decorrere dall'anno 2014.
33
L'ammontare degli interessi passivi rilevabili dal consuntivo 20 Il, al lardo delle quote a carico di altri soggetti, è pari al 7,57% delle entrate correnti dell'anno 2009. Tali dati evidenziano, a regime dal 2014, l'impossibilità per l'ente di accendere nuovo indebitamento sino a quando non sarà rientrato nei nuovi limiti di legge.
2.2 La rinegoziazione dei mutui avvenuta nell'anno 2007
Il comune oggetto di verifica, nel 2007, con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 22.06.07, ristrutturazione
ha previsto l'emissione di alcune
sue passività,
di un prestito per
un
obbligazionario
ammontare
per la
massimo
di €
12.700.000,00, e per il finanziamento di spese di investimento, per un ammontare massimo di € 20.000.000,00. L'operazione
è stata
realizzata
limitatamente
alla parte
finalizzata
alla
ristrutturazione del debito esistente. Con successiva Determina n. 58 del 26.06.07 (allegato n. 19), il Responsabile dei servizi finanziari, verificate le condizioni di cui all'art. 41 della Legge n. 448/200 l, sentite cinque banche di primaria rilevanza, ha disposto l'emissione
del prestito
obbligazionario "Comune di Pomezia 2007/2032 a tasso variabile", per un importo di 12.679.000,00, godimento 28.06.07 e scadenza 28.06.32. Dall'esame
della citata Determina, è possibile rilevare che l'importo
totale
dell' emissione comprende anche la penale per estinzione anticipata da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti, pari a € 312.919, Il, in violazione, quindi della golden rule disciplinata dall'articolo 119, comma 6, della Costituzione che vieta di finanziare oneri correnti con il ricorso all'indebitamento. Infatti, la natura corrente, sia pur straordinaria, dell'onere in questione è stato ribadito dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo della Lombardia, con delibera n. 317/2011, nella quale è specificato che
H •••
non appare in linea con il
principio imposto dall'art. 119 ultimo comma della Costituzione, stante la natura di onere straordinario di parte corrente, la prassi di inserire il quantum del pagamento a
34
titolo di penale nel conteggio indijJèrenziato di un nuovo mutuo, contratto a condizioni più favorevoli dall'ente locale, al fine di estinguere anticipatamente un mutuo già in essere (Cfr. delibera Sezione Controllo per la Lombardia n. 27/2009/PAR)
H.
2.3 Il "residuo da erogare" sui mutui in ammortamento
Il sito internet della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. fornisce l'elenco del residuo da erogare sui mutui che sono stati accesi negli anni precedenti dall'ente debitore. Si tratta, in sostanza, della differenza fra l'ammontare complessivo del mutuo concesso e quanto effettivamente riscosso dall' ente. Tale residuo ammonta a somme piuttosto consistenti, in conseguenza dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche, che sono sempre alquanto lunghi. Ovviamente, la quota residua dovrebbe essere tanto maggiore quanto più è ravvicinata la data di concessione del mutuo e dovrebbe via via ridursi con il passare del tempo. L'articolo 5 del Decreto del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 7 gennaio 1998 prevede che i residui dei finanziamenti a totale carico dell'ente e riguardanti spese definitivamente accertate, per importi inferiori al 5% del mutuo, ovvero, nei casi in cui si superi tale percentuale, il residuo stesso sia comunque inferiore al limite di importo fissato per le devoluzioni (5.000 E), possono essere erogati su semplice richiesta alla CDP. Negli altri casi vige l'istituto della devoluzione di cui al successivo art. lO dello stesso decreto. La verifica condotta in merito presso l'ente ispezionato ha rivelato un certo numero di mutui accesi che presentavano un residuo ancora da erogare, così come rilevato dal report "Finanziamenti
con residuo da erogare" ottenuto dal sistema
informativo della Cassa DD.PP .. Su un totale di 25 posizioni che presentano un residuo ancora da erogare, solo una è stata oggetto di devoluzione.
35
::.,:" .
Nella seguente tabella vengono riepilogate tali posizioni, evidenziando quante di queste sono relative a mutui con importo residuo inferiore ad € 5.000,00 e quante a mutui con residuo superiore a detto importo ma inferiore al 5% dell'importo concesso.
Gli importi indicati nell'ultima colonna della tabella precedente ai righi 2 e 3, per un totale di € 196.755,35, rappresentano
mutui per i quali l'ente avrebbe potuto
richiedere il residuo capitale. Di fatto l'ente sta pagando gli interessi su tali somme, benché le stesse non vengano utilizzate. Come innanzi accennato, risultano aperte numerose posizioni relative a mutui concessi negli anni precedenti che presentano un residuo ancora da erogare. Riguardo a tali posizioni, è stata effettuata una verifica a campione per evidenziare le ragioni che hanno portato all'attuale esistenza di un residuo. I mutui esaminati sono stati i seguenti: l) Posizione 0012389/01, data concessione 18.03.61, relativo al mattatoio, per un importo concesso di € 8.119,70, con residuo pari ad € 4.519,71; 2) Posizione 3098516/00, data concessione 15.09.80, relativo a opere igieniche vane, per un importo concesso di € 173.013,06, con residuo pari ad € 17.301,31; 3) Posizione 4369313/02, data concessione 26.09.00, relativo a una rete fognaria, per un importo concesso di € 260.000,00, con residuo pari ad € 29.218,80; 4) Posizione 4460033/00, data concessione 15.09.04, relativo a strade comunali, per un importo concesso di € 1.600.000,00, con residuo pari a € 229.965,62; 5) Posizione 4488154/00, data di concessione 17.03.06, relativo a opere idriche, per un importo concesso di € 1.500.000,00, con residuo pari a € 585,42.
36
Il totale degli importi da erogare riferiti ai predetti finanziamenti
ammonta,
pertanto, a € 281.590,90. Relativamente
alle posizioni
debitorie
innanzi
elencate,
è stato richiesto
all'ufficio competente di evidenziare le ragioni che hanno portato all'attuale presenza di residui da erogare. Il dirigente del Servizio LL.PP., con propria nota del 29.11.12 (allegato n. 20), ha evidenziato lo stato attuale dei lavori. In particolare, è stato asserito che: con riferimento ai primi due casi, trattandosi di operazioni datate, non è stato possibile rinvenire il relativo fascicolo; con riguardo alla terza posizione, è stata disposta la liquidazione finale pur rimanendo da eseguire un cottimo fiduciario per la fornitura e posa in opera di apparecchiature presso la stazione di via del Sughereto per un importo di € 8.360,00; per la quarta posizione segnalata, pur essendo da definire alcune procedure di esproprio, è stata disposta la liquidazione finale dei lavori; come al punto precedente, anche per la quinta posizione è stata disposta la liquidazione finale. Da quanto esposto risulta quindi che, anche non considerando gli € 8.360,00 per lavori ancora da eseguire, esistono risorse rimaste inutilizzate presso la Cassa Depositi e Prestiti senza che vi siano ragioni giustificative. Sebbene gli importi non siano molto rilevanti, va comunque evidenziato che un simile comportamento determina un maggior onere per l'ente, pari all'importo degli interessi pagati sui mutui non utilizzati. Richiedere il versamento del residuo da erogare o la devoluzione del mutuo permette, infatti, di utilizzare tali risorse per finanziare le opere necessarie all'ente, senza doversi caricare di nuovi mutui e dei relativi oneri o comunque riducendo l'importo degli interessi. Gli scriventi hanno effettuato un riscontro finalizzato a verificare che l'ente ispezionato abbia fatto ricorso all'indebitamento
per il solo finanziamento di spese
37
d'investimento. A tal fine, sono stati esaminati i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti negli anni 2008, 2010 e 2011, aventi posizione 4512105/00, 4546121/01 e 4546121/02, senza che siano state rilevate irregolarità ..
2.4 Le operazioni in strumenti derivati
La normativa che disciplina la materia ha subito negli anni diverse evoluzioni, passando da una fase iniziale in cui era consentito agli enti locali di ricorrere agli strumenti derivati per una più efficiente gestione delle proprie passività, fino ad arrivare, considerati i diversi casi di utilizzo non pienamente consapevole di questi strumenti e dei connessi rischi, al divieto, contenuto nella Legge n. 133/2008, di concludere peraltro)
operazioni
derivate in attesa dell'emanazione
di un nuovo regolamento
che ne disciplinasse
(ancora non avvenuta, meglio i requisiti
di
ammissibilità. Prima del citato divieto, la materia era fondamentalmente regolata dal DM n. 389 del lO dicembre
2003 che, attraverso un'elencazione
tassativa
delle operazioni
~mmissibili, di fatto consentiva il ricorso ai derivati con caratteristiche ''plain vanilla ", con alcuni limiti, tra i quali la relazione con debiti effettivamente esistenti, la scadenza non superiore alle passività sottostanti e un "premio" (c.d. up front), da ricevere a compensazione
dell'eventuale
disallineamento
delle prestazioni
contrattuali,
non
superiore all' 1% del nozionale di riferimento. Nel periodo oggetto di verifica, il Comune di Pomezia ha aderito a complessive tre proposte di operazioni di swap, di cui due provenienti da BNL ed una da Unicredit. A seguito della Determinazione
dirigenziale
n. 64 del 24.07.07, come da
autorizzazione contenuta nella Delibera di Giunta Comunale n. 168 del 20.07.07, infatti, sono stati sottoscritti i seguenti contratti: l. "Collar swap" con controparte
Unicredit Banca d'Impresa
S.p.A.; data
operazione 25.07.07; data di decorrenza 30.06.07; scadenza 31.12.24; importo iniziale del nozionale di riferimento: € 36.186.373,79;
38
2. "IRS Collar" n. 1594169 con controparte BNL; data negoziazione 30.07.07; data di decorrenza 30.06.07; data scadenza 31.12.24; importo iniziale del nozionale di riferimento: € 15.519.397,35; 3. "IRS con Collar" n. 1594173 con controparte BNL; data di negoziazione 30.07.07; data di decorrenza 30.06.07; data di scadenza 31.12.34; importo iniziale del nozionale di riferimento: € 20.666.976,43. Le tre operazioni sono state chiuse anticipatamente nel mese di marzo 2009, come da Determinazione n. 21 del 6.03.09 del dirigente dei Servizi finanziari. Alle varie scadenze contrattuali, gli introiti del Comune di Pomezia sono stati quelli riepilogati nella tabella seguente.
30.06.08 31.12.08 Estinzione
Le entrate dei primi tre semestri interi sono da ascrivere alle particolari strutture dei contratti che prevedevano già ab origine incassi "certi" per il Comune. Questa "certezza" ci consente di affermare che si è trattato in sostanza di upfront, diluiti in tre rate
semestrali,
disallineamento
riconosciuti
all'ente
dalle
controparti
a
compensazione
del
delle reciproche. prestazioni e quindi con la presenza, in fase di
sottoscrizione del contratto, di una probabile maggiore onerosità (per il Comune) delle prestazioni future. L'evoluzione delle aspettative riguardanti i valori dei tassi Euribor (parametro di riferimento per i pagamenti in capo alI' ente), rivisti in ribasso, ha determinato, invece, un valore di mercato (mark to market) dei contratti positivo per l'ente, consentendogli di incassare ulteriori € 198.332,87 dalla loro chiusura. I tre contratti,
comunque,
sono conformi
alle disposizioni
del Decreto
Ministeriale n. 389 del dell' 1.12.03.
39
Tanto premesso, non si ritiene di dover ulteriormente approfondire l'esame della fattispecie.
2.5 L'utilizzo dell'anticipazione
di tesoreria
L'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede la possibilitĂ per gli enti locali di far ricorso ad una anticipazione di tesoreria, nel limite dei 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente. L'art. 195 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prevede la possibilitĂ di utilizzare, in termini di cassa, le entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti. Il comma 3 del medĂŠsimo articolo specifica che" ... l'utilizzo delle somme a specifica destinazione
... vincola una quota corrispondente
dell 'anticipazione di
tesoreria". In sostanza, nel loro complesso, le somme anticipate dal tesoriere e le somme a specifica destinazione utilizzate in termini di cassa non possono superare i 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente. Gli scriventi hanno effettuato un riscontro a campione volto a verificare se l'ente abbia correttamente
contabilizzato,
tra le entrate aventi specifica destinazione,
le
somme incassate riferite a mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti ed a trasferimenti di cui al Titolo IV dell'entrata aventi vincolo di destinazione. Sono state esaminate alcune reversali riferite a capitoli aventi destinazione vincolata di cui ai Titoli IV e V dell'entrata. L'esame ha riguardato solamente gli anni 2010,2011 e 2012, in quanto, al momento della verifica, non erano piĂš interrogabili on line le reversali degli anni precedenti. Nella tabella seguente sono riepilogate
le reversali
esaminate
a campIOne
(allegato n. 21), indicando l'importo e se le stesse sono state imputate alla gestione di cassa libera o vincolata. Si ricorda come tutte le reversali analizzate sarebbero dovute essere imputate alla gestione vincolata.
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1906
5.03.1906
262.198,86
Cassa Depositi e Prestiti
534/2010
1906
5.03.1906
255.838,34
Cassa Depositi e Prestiti
Libera
954/2010
9058
5.03.1906
221.727,24
Cassa Depositi e Prestiti
Libera
1998/2010
9058
5.03.1906
222.983,96
Cassa Depositi e Prestiti
Libera
3209/2010
9058
5.03.1906
105.126,81
Cassa Depositi e Prestiti
Libera
352312010
860
4.03.1750
142.122,17
Regione Lazio
Libera
375612010
860
4.03.1750
176397,93
Cassa Depositi e Prestiti
Libera
1291/2011
9001
5.03.1906
317.593,75
Cassa Depositi e Prestiti
Libera
1879/2011
2063
5.03.1906
840.000,00
Cassa Depositi e Prestiti
Libera
2289/2011
860
4.03.1750
113.402,60
Regione Lazio
Libera
2403/2011
2063
5.03.1906
334.408,21
Cassa Depositi e Prestiti
Libera
3042/201 l
9001
5.03.1906
343.513,79
Cassa Depositi e Prestiti
Libera
3311/2011
860
4.03.1750
176397,93
Cassa Depositi e Prestiti
Libera
3312/2011
2063
5.03.1906
284.164,84
Cassa Depositi e Prestiti
Libera
2522/2012
2063
5.03.1906
86.008,13
Cassa Depositi e Prestiti
Libera
3181/2012
2063
5.03.1906
288.960,35
Cassa Depositi e Prestiti
Vincolata
Come rilevabile dalla tabella precedente,
l'esame
a campIOne effettuato ha
evidenziato come l'ente abbia impropriamente imputato alla gestione libera di cassa, nel solo anno 2010, riscossioni per € 1.386.395,3 L Ad esse si sono aggiunte ulteriori riscossioni per € 2.409.481,12 nell' anno 2011 e per € 86.008,13 nell'anno 2012. Un simile comportamento ha alterato la gestione di cassa dell'ente, consentendo di utilizzare entrate vincolate in termini di cassa senza tener conto dei limiti previsti dai richiamati artt. 195 e 222 del D.Lgs. n. 267/2000. Sebbene richiesto (allegato n. 22), l'ente non ha fornito i dati relativi al saldo della gestione di cassa vincolata, non consentendo
agli scriventi la verifica del
possibile superamento dei limiti innanzi richiamati. E' stato possibile acquisire solamente il dato relativo al 31.12.1 O (allegato n. 23), che evidenziava l'utilizzo
un utilizzo di anticipazione
di risorse a destinazione
di tesoreria per € 11.305.776,36 e
vincolata per € 166.277,65. L'anticipazione
complessivamente utilizzabile nell'anno era pari ad € 13.346.362,00, per cui la quota 41
residua utilizzabile era pan ad â&#x201A;Ź 1.874.307,99 (13.346.362,00 - 11.305.776,36 166.277 ,65). Considerando le irregolari contabilizzazioni rilevate nell' anno 2010, pari ad â&#x201A;Ź 1.386.395,31,
l'ente
avrebbe
utilizzato
quasi completamente
l'anticipazione
di
tesoreria. Essendo stato effettuato un controllo a campione, non si può escludere che l'ente nell' anno 2010 abbia superato i limiti di utilizzo previsti dagli artt. 195 e 222 del D.Lgs. n. 267/2000. La mancata indicazione, sebbene richiesta, della situazione della cassa vincolata al 31.12.11, non ha consentito di verificare se tali limiti siano stati superati nell' anno 2011, in cui le irregolari contabilizzazioni, in base all'esame a campione effettuato, hanno raggiunto l'importo di â&#x201A;Ź 3.795.876,43 (1.386.395,31 anno 2010 + 2.409.481,12 anno 2011).
42
3.1 Introduzione
Il Comune di Pomezia, per gli anni 2007 e 2008, ai sensi dell'art. l, comma 562, della Legge n. 296/2006, non era soggetto al Patto di stabilità, in quanto ente commissariato nelle annualità 2004 e 2005. Per le successive annualità ricadenti nell' arco temporale oggetto di verifica, ossia il 2009, il2010 e i12011, l'ente ha dichiarato di aver rispettato il Patto. Si è proceduto, quindi, a verificare, per il triennio in questione, la rispondenza tra quanto certificato dall'ente e le risultanze contabili.
3.2 Il rispetto del Patto di stabilità 2009
Si premette che già a partire dall'annualità 2008 la disciplina del Patto è stata innovata prevedendosi non più tetti di spesa, ma una nuova modalità di calcolo dei saldi basato sulla c.d. competenza mista, nella quale rilevano, per la parte corrente, gli accertamenti dei primi tre Titoli delle entrate e gli impegni del Titolo I della spesa mentre per la parte capitale si prendono in considerazione le riscossioni del Titolo IV dell'entrata e i pagamenti del Titolo II della spesa. Come detto, per l'anno in questione, come si evince dall'apposito prospetto per la certificazione trasmesso alla Ragioneria generale dello Stato - IGEPA, l'ente ha attestato di aver raggiunto gli obiettivi previsti dal Patto. Tuttavia, dal confronto tra quanto dichiarato e i dati di bilancio emergono significative differenze, cosÌ come riassunto nella tabella seguente.
43
68.462
68.646
-4.793
-980
-11.777
-11.777
6.984
10.797
I dati effettivi a consuntivo migliorano ulteriormente i dati fomiti dall'ente. Vista la notevole differenza, dovuta per lo più al dato sull'entrate, si sottolinea comunque la non attendibilità dei dati dichiarati.
3.3 Il rispetto del Patto di stabilità 2010
Per il 20 l O il Comune di Pomezia ha comunicato nel prospetto di certificazione relativo all'annualità
in questione di aver raggiunto l'obiettivo previsto dal Patto.
Anche qui, però, dal raffronto con i dati del conto consuntivo emergono significative differenza, così come rilevabili dalla tabella seguente.
71.715
73.474
-9.925
264
-12.276
-12.278
2.351
12.542
Si rileva, pertanto, anche per l'annualità 2010 una vistosa divergenza tra i dati dichiarati ai fini del Patto con i dati di consuntivo.
3.4 Il rispetto del Patto di stabilità 2011
Il Comune di Pomezia ha comunicato di aver raggiunto anche per l'annualità 20 Il gli obiettivi previsti dal Patto. Di seguito, vengono riepilogati i dati comunicati e
44
quelli rilevati dal conto consuntivo, da cui si può ancora una volta rilevare un'evidente discrasia.
65.633
70.016
-1.585
1.839
-2.052
-2.052
467
3.891
3.5 Conclusioni
Il comune di Pomezia, per le annualità 2009-2011, in base ai dati rilevati dai conti consuntivi, ha rispettato le prescrizioni del Patto di stabilità. I saldi rilevabili dai documenti contabili, inoltre, risultano sensibilmente migliori di quelli trasmessi alla Ragioneria Generale dello Stato. Va però segnalato come le irregolarità contabili esposte nei precedenti paragrafi (1.2.4 ed 1.3) abbiano inciso anche sui saldi ai fini del Patto di stabilità. La corretta contabilizzazione delle varie poste esaminate avrebbe comportato un peggioramento dei saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità. Essendo stata effettuata
solamente un' analisi a campiOne, non è possibile
ricostruire puntualmente se l'ente avrebbe comunque rispettato il Patto di stabilità nel caso avesse adottato le corrette procedure contabili. L'ampio margine con cui il Patto risulta essere stato rispettato nel periodo 2009-20 Il, così come riportato nelle tabelle precedenti, ad una prima analisi, sembrerebbe escludere esiti differenti rispetto a quelli certificati.
45
4.1 Le disposizioni concernenti la limitazione della spesa per il personale
Nel corso degli anni, le leggi finanziarie hanno previsto il contenimento delle spese di personale, fissando precise diposizioni applicabili agli enti locali. In questa sede si procederà a verificare il rispetto di tali disposizioni negli anni oggetto di controllo.
4.1.1 La riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
L'art. 1, comma 557, della Legge finanziaria 2007 ha previsto che gli enti locali dovessero ridurre le spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale. In merito all'applicazione di tale disposizione, la Corte dei conti ha avuto modo di chiarire che "Sussiste indubbiamente un obbligo degli enti sottoposti al patto di stabilità di operare nel 2007 la riduzione delle spese del personale e ciò al fine del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal patto di stabilità interno. La riduzione va attuata attraverso il contenimento delle assunzioni e della spesa per la contrattazione ed attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche amministrative. In tal senso il comma 557 è norma cogente e l'Amministrazione
non dispone di discrezionalità
quanto
46
all 'an"l. Non solo, ma "il parametro di riferimento cui commisurare la riduzione della spesa nel 2007, in assenza di un 'esplicita indicazione legislativa in tale senso, è costituito dalla spesa per il personale dell'esercizio più vicino e cioè il 2006 ". Negli esercizi successivi, la spesa doveva ridursi ulteriormente rispetto a quella fatta registrare nell' anno precedente, così come specificato dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 2/2010. In merito alla possibilità di derogare all' obbligo di riduzione della spesa di personale, l'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 ha previsto che eventuali deroghe alla disciplina in questione, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'anno 2007, devono comunque assicurare le seguenti ulteriori condizioni: a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio; b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore
al parametro
obiettivo valido ai fini dell' accertamento
della
condizione di ente strutturalmente deficitario; c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto. Si evidenzia come l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 preveda che " ... gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all 'articolo 2 del testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione
del fabbisogno
di
personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modijìcazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate".
l
Le citazioni sono tratte da Corte dei conti - sez. controllo Umbria, deliberazione n. 8/2007. Si veda anche Corte dei conti - sez. controVeneto, deliberazioni n. 11/2007 e n. 12/2007.
47
L'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, ha riscritto l'art.
1, comma 557, della Legge n. 296/2006, facendo venir meno la
possibilità di derogare all'obbligo di contenimento della spesa, introdotta dall'art. 3, comma 120, della Legge n. 24412007. È stato, inoltre, introdotto l'art. 1, comma 557ter, il quale prevede, per gli enti inadempienti, l'estensione del divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, previsto dall'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 13312008. Gli scriventi hanno proceduto a verificare il rispetto dell'obbligo
imposto,
esaminando, per gli anni 2007-2010, i dati contenuti nelle relazioni predisposte dal Collegio dei Revisori, allegate alle delibere di approvazione dei conti consuntivi 20082010. Per tali anni, infatti, non è stato fornito alcun ulteriore documento da parte dell'ente relativo alla verifica dell'obbligo di contenimento della spesa di personale. Nell'anno 2010, per la prima volta, è stata effettuata una puntuale ricognizione delle spese di personale. E' stata inoltre consegnata, da parte dell'ente, la nota del Settore personale prot. n. 30935 del 14.04.10, nella quale sono stati effettuati alcuni confronti tra la spesa di personale degli anni 2007-2009. Nella tabella seguente sono riepilogati i dati della spesa di personale riferiti agli anni 2004-2007, così come indicati nella relazione dei Revisori al consuntivo 2007 (allegato n. 24).
Come rilevabile dalla tabella precedente,
l'ente non avrebbe mai rispettato
l'obbligo di contenimento della spesa di personale. Nell'anno 2006, infatti, così come previsto dall'art.
1, comma 198, della Legge n. 266/2005, l'ente avrebbe dovuto
ridurre la spesa di personale dell' 1% rispetto all'anno 2004. I dati indicati, inoltre, non tengono in alcun conto le modalità di quantificazione delle spese di personale dettate dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare 48
n. 9/2006. La giurisprudenza contabile ha confermato tale impostazione, prevedendo 2
l'esclusione dal computo di alcune voci specifiche
.
Nella relazione è indicato che" ... l'Ente nel 2007 ha derogato al rispetto dei limiti di spesa sostenuti programmazione
nel 2004, motivando
tale deroga in occasione
della
triennale dei fabbisogni 2008-2010 ...".
In realtà, tale richiamo è del tutto incongruente, in quanto, come illustrato in precedenza, la possibilità di derogare all'obbligo di contenimento della spesa è stato introdotto solamente dall'anno 2008, a cui si riferisce il piano del fabbisogno citato. Nell'anno 2007, pertanto, l'ente non ha "derogato" all'obbligo di riduzione, ma ha "violato" lo stesso, senza che il Collegio dei Revisori eccepisse nulla in proposito. Nella relazione al consuntivo 2008 (allegato n. 25), i dati riportati dal Collegio dei Revisori, che vengono riepilogati nella tabella seguente, evidenziano come l'ente non abbia rispettato
l'obbligo
imposto dalla norma, in quanto ha utilizzato
la
possibilità di deroga in precedenza richiamata.
Com' è possibile rilevare, la spesa per gli anni 2006 e 2007 è differente rispetto ai valori indicati nella relazione riferita al consuntivo dell'anno precedente, evidenziando come il Collegio dei Revisori abbia modificato le modalità di calcolo, senza però fornire alcuna spiegazione in proposito. Anche il nuovo metodo di calcolo evidenzia come nell'anno 2007 non sia stato rispettato l'obbligo previsto dalla norma. In merito all'utilizzo
della deroga dal rispetto dell' obbligo di riduzione delle
spese di personale, previsto dall'art 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 in precedenza richiamata, si segnale che l'esame delle Delibere di Giunta Comunale n. 94
2
Vedi Corte dei conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. J 612009.
49
del 7.05.08, n. 121 del 27.05.08 e n. 134 del 12.06.08 non è possibile rilevare una volontà dell'organo amministrativo in tal senso. L'unico documento che affronta la questione è la nota prot. n. 34369 del 2.05.08 del Settore personale, nella quale è indicato che l'ente rispetta i tre requisiti previsti per poter esercitare la deroga e che sussistono esigenze che rendono necessario far ricorso ad assunzioni. A parere degli scriventi, la Giunta Comunale avrebbe dovuto prevedere
in maniera
esplicita
di volersi
avvalere
della deroga
in questione,
specificandone le ragioni. Nella relazione al consuntivo 2009 (allegato n. 26), il Collegio dei Revisori indica che "La spesa di personale sostenuta nell'anno 2009 è pari ad £ 15.843.392,56. Tale ammontare è la risultante di quanto emerge dalla contabilità finanziaria. Dai dati analitici comunicatici ammonterebbe
dall'ufficio
ad £ 17.579.914,00.
del personale
dell'ente,
la suddetta spesa
La differenza tra i due importi, pari ad £
1.736.521,44, pur non modificando il totale generale della spesa, evidenzia una non corretta allocazione delle voci di spesa nei relativi capitolt'. Anche in questo caso, non vengono fomite spiegazioni sul metodo di calcolo utilizzato, che appare non conforme al citato quadro interpretativo. Il Collegio dei Revisori, infatti, riporta esclusivamente i dati della Spesa corrente, Intervento l Spesa di personale (15.843.392,56), a cui si aggiungerebbe l'ulteriore quota imputata in bilancio in maniera non corretta (1.736.521,44). Se è vero quanto affermato,' quest'ultima
quota non riguarda l'IRAP, che va
correttamente imputata alla Spesa corrente, Intervento 7 - Imposte, i buoni pasto ed i compensi
corrisposti
ai cO.cO.co., che vanno correttamente
imputati alla Spesa
corrente, Intervento 3 - Prestazioni di servizi. Tali componenti andavano calcolate ai fini della quantificazione
della spesa di personale, così come andavano dedotte le
componenti indicate nella citata circolare RGS n. 9/2006. Da quanto esposto, appaiono ben poco attendibili i dati contenuti nella relazione predisposta dal Collegio dei Revisori in data 18.03.11 e relativa al rendiconto della gestione anno 2009.
50
Al fine di quantificare correttamente la spesa di personale 2009, gli scriventi hanno chiesto all'ufficio personale di rielaborare i conteggi, seguendo le indicazioni fomite dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla Magistratura contabile. Tale operazione,
in base a quanto riferito, non risulta possibile, m quanto
nell'anno 2009 è stata contabilizzata in maniera scorretta e non sempre intellegibile parte delle spese per il personale. Per ricostruire in maniera quanto piĂš precisa possibile la spesa di personale anno 2009, gli scriventi hanno preso a base di calcolo il totale delle retribuzioni corrisposte al personale a tempo indeterminato, a tempo determinato e con contratto cO.cO.cO., comprensivi di oneri riflessi e di lRAP, cosĂŹ come rilevabili dalla nota prot. 30935 del 14.04.10 (allegato n. 27). L'importo complessivo è pari ad â&#x201A;Ź 17.939.644,63. A tale importo deve essere aggiunta la spesa rimborsata ad altri enti per il personale comandato presso il Comune di Pomezia e l'importo dei buoni pasto, mentre va detratto quanto pagato nell'anno 2009 a titolo di arretrati anni precedenti, la spesa per il personale appartenente alle categorie protette, gli incentivi per il condono edilizio, i diritti di rogito del Segretario comunale, gli incentivi per la progettazione di opere pubbliche e lo straordinario per consultazioni elettorali rimborsato dal Ministero dell'intern03. I dati in questione sono stati rilevati dal conto annuale, dai cedoloni riepilogativi stipendiali o comunicati dall'ente su richiesta degli scriventi (vedi nota prot. 106138 del 21.12.12, allegato n. 28). Nella tabella seguente Viene ricostruita la spesa di personale al fini della disposizione in esame per l'anno 2009.
3
Vedi Corte dei conti, Sezione Autonomie, delibera n. 2/20 Il.
51
17.939.644,63 32.923,01 173.043,00 19.201,00 838.321,00
Bilancio - Capitolo 88900 Conto annuale Tab. 13 cod. S998 Nota pro!. 106138 del 2 J.l 2.1 2
16.800,00
Nota pro!. 106138 deI2J.l2.12
34.666,15
Nota pro!. 106138 del21.12.12
51.728,90
Cedo Stipendiali voce 543
49.603,50
Cedo Stipo Voci 550-552, 559-562
17.135.290,09
La spesa di personale così ricostruita non tiene conto dello sfasamento temporale con cui vengono corrisposte alcune componenti del trattamento accessorio, per cui il dato ricostruito è suscettibile di piccole variazioni. La spesa risulta comunque sostanzialmente compatibile con quella indicata dal Collegio
dei Revisori
nella
relazione
al consuntivo
anno
2009,
pari
ad €
17.579.914,00. La relazione del Collegio dei Revisori relativa al consuntivo 2010 (allegato n. 29), trasmessa in data 10.12.11, ha utilizzato, per la prima volta, un metodo di calcolo rispondente al quadro interpretativo in precedenza illustrato. La spesa di personale ai fini della disposizione in esame è stata quantificata in € 18.854.256,04, al netto delle componenti escluse. Il Collegio dei Revisori afferma che "La spesa di personale sostenuta nell 'anno 2010 rientra nei limiti di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/06", sebbene i dati riportati nella stessa evidenzino il contrario. In realtà, il confronto è stato effettuato con la spesa di personale 2009 di cui all'Intervento
1, invece di utilizzare, ai fini della
quantificazione della stessa, il medesimo metodo di calcolo utilizzato per l'anno 2010. Il raffronto corretto, tenuto conto della spesa di personale dell' anno 2009 ricostruita nel corso della presente ispezione, avrebbe evidenziato un incremento' di
52
spesa di € 1.718.965,95 (18.854.256,04 - 17.135.290,09). Anche tenendo conto della spesa di personale indicata nella relazione al rendiconto 2009, pari ad € 17.579.914,00, vi sarebbe
stato un incremento
di spesa di € 1.274.342,04
(18.854.256,04
-
17.579.914,00). I dati sono riepilogati nella seguente tabella.
Collegio dei 17.579.914,00 18.854.256,04
+ 1.274.342,04
Appare evidente, quindi, come il Collegio dei Revisori abbia attestato nell'anno 2010 il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 in presenza di dati che dimostravano il contrario. Nella relazione del Collegio dei Revisori relativa al consuntivo 20 Il (allegato n. 30), trasmessa in data 24.10.12, la spesa di personale è stata quantificata in € 16.597.024,62, largamente inferiore a quella sostenuta nell'anno 2010. In realtà, la quantificazione della spesa non appare corretta, in quanto non sono state dedotte le componenti
escluse, quali, ad esempio, le spese del personale
appartenente alle categorie protette, i diritti di rogito del Segretario, ecc .. Pertanto, ai fini del calcolo del limite della spesa di personale per l'anno 2012, l'ente dovrà quantificare le componenti escluse e portarle in diminuzione dall'importo di € 16.597.024,62. Tanto premesso, è possibile rilevare come il Comune di Pomezia non abbia rispettato l'obbligo di procedere alla riduzione della spesa di personale nell' anno 2006, previsto dall'art. l, comma 198, della Legge n. 266/2005. Analogamente, nell'anno 2007 non ha rispettato l'obbligo di riduzione della spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006. Quest'ultima norma sembrerebbe essere stata violata anche nell'anno 2010, così come ricostruito in precedenza. Nell'anno 2011, pertanto, così come previsto dall'art. 1, comma 557-ter, della Legge n. 296/2006, il Comune di Pomezia non avrebbe potuto 53
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.
procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, essendo applicabile il disposto dell'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008. In violazione alle norme richiamate, nell'anno 2011 il Comune di Pomezia ha assunto 150 unità di personale (allegato n. 31), di cui 3 a tempo indeterminato (2 a seguito di stabilizzazione ed 1 per mobilità). Gli scriventi, a seguito di confronto con l'ufficio competente, hanno rilevato però alcune incongruenze tra i dati certificati dal Collegio dei Revisori e quelli rilevabili dalla documentazione esaminata. Come già indicato, la spesa di personale dell'anno 2010, in base ai dati indicati nelle relazioni del Collegio dei Revisori, sarebbe cresciuta rispetto all'anno 2009. Una simile
affermazione
suscita
alcune
perplessità,
considerato
che
dai cedo Ioni
riepilogativi stipendiali risulta che il "Totale costi ente" riferito a tutto il personale (tempo indeterminato e tempo determinato) è pari ad € 17.385.535,61 per l'anno 2009 e ad € 16.694.315,89 per l'anno 20 IO. Fermo restando che i dati certificati dal Collegio dei Revisori evidenziano il mancato rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa, appare opportuno che il Collegio proceda ad una verifica della correttezza di quanto attestato. Per quanto riguarda il disposto dell'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, la spesa di personale del Comune di Pomezia negli anni 2010 e 20 Il si è mantenuta al di sotto del limite massimo previsto dalla norma, al di sopra del quale scatta il divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo.
4.2 Il personale con qualifica non dirigenziale
4.2.1 La contrattazione collettiva decentrata integrativa
Nel
sistema
di
relazioni
sindacali
disegnato
dal
CCNL
dell' 1.04.99,
sostanzialmente confermato dal CCNL del 22.01.04, una serie di risorse finanziarie,
54
"'~1""~~~-----------------------
destinate all'incentivazione
_
del personale (cd. risorse decentrate), sono disciplinate
dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente. I CCNL prevedono un contratto decentrato integrativo di durata quadriennale, specificando che l'utilizzo delle risorse decentrate sia invece determinato in sede di contrattazione decentrata con cadenza annuale (art. 5 CCNL dell' I .04.99). La procedura per la stipula si articola nei seguenti passaggi fondamentali: a) contrattazione
decentrata con cadenza annuale finalizzata alla redazione di
un'ipotesi di accordo; b) tras missione dell'ipotesi corredata
di accordo entro 5 giorni al Collegio dei Revisori,
da apposita relazione
illustrativa
tecnico-finanziaria,
affinchĂŠ il
collegio effettui il controllo sulla compatibilitĂ dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio; c) autorizzazione dell'organo
di governo (Giunta comunale) alla sottoscrizione
definitiva del contratto. d) tras missione del testo contrattuale all' ARAN entro 5 giorni dalla sottoscrizione, con la specificazione
delle modalitĂ
di copertura
dei relativi
oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Presso il Comune di Pomezia, nel periodo oggetto della presente verifica ispettiva,
sono state applicate
le disposizioni
contenute nei CCDI indicati nel
successivo paragrafo 4.2.4.
4.2.2 Il fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivitĂ
55
Sono state esibite la Delibera di Giunta Comunale n. 230 del 7.10.08 (allegato n. 32), con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione del CCDI dell'anno 2007, il verbale di delegazione
trattante (rectius: verbale di conciliazione)
del 14.07.09
(allegato n. 33), a cui è allegata la quantificazione del fondo relativa all'anno 2008, la nota prat. 106168 del 18.12.09 (allegato n. 34), relativa alla quantificazione del fondo relativa all'anno 2009, la Delibera di Giunta Comunale n. 207 del 17.11.11 (allegato n. 35), relativa alla quantificazione definitiva del fondo per l'anno 2010, la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 28.02.12 (allegato n. 36), a cui è allegata la quantificazione del fondo per l'anno 2011, e la nota del Servizio Gestione Risorse Umane prot. n. 99575 del 3.12.12, a cui è allegata la quantificazione del fondo per l'anno 2012. Di seguito esporremo i dati relativi al fondo del comune ispezionato dell'ultimo quinquennio, elaborati sulla base della documentazione esibita agli scriventi.
56
Risorse stabili
2007
2008
2009
2010
2011
2012
85.783,47
85.783,47
85.783,47
85.783,47
85.783,47
85.783,47
263.241,66
263.241,66
263.241,66
263.241,66
263.241,66
263.241,66
31.239,96
31.239,96
31.239,96
31.239,96
31.239,96
31.239,96
8.521,54
8.521,54
8.521,54
8.521,54
8.521,54
22.978,89
22.978,89
22.978,89
22.978,89
22.978,89
22.978,89
183.308,86
429.110,73
464.110,73
353.768,86
353.768,86
353.768,86
CCNL 5.10.01 art. 4, c.1
50.763,53
50.763,53
50.763,53
50.763,53
50.763,53
50.763,53
CCNL.5.1O.01 art. 4, c.2
65.753,96
65.753,96
65.753,96
148.451,35
163.889,50
163.889,50
CCNL22.1.04
art. 32, c.1
28.734,60
28.734,60
28.734,60
30.303,54
30.303,54
30.303,54
CCNL 22.1.04 art. 32, c.2
23.173,06
23.173,06
23.173,06
24.438,34
24.438,34
24.438,34
CCNL 22.1.04 art. 32, c.7
9.269,23
9.269,23
9.269,23
9.775,34
9.775,34
9.775,34
CCNL.9.5.06 art. 4, c.1
25.993,13
25.621,27
25.621,27
22.398,23
22.398,23
22.398,23
Dich. Congo 4CCNL 9.5.06
13.111,07
13.111,07
13.111,07
34.833,52
34.833,52
34.833,52
38.768,47
38.768,47
30.015,18
30.015,18
30.015,18
-7.000,00
-7.000,00
-7.000,00
CCNL 1.4.99 art. 14, c.4 CCNL 1.4.99 art.15, c.1, lett. a) CCNL1.4.99
art. 15, c.1, lett. g)
CCNL1.4.99
art.15, c.I, lett. h)
CCNL 1.4.99 art.15, c.1, lett.j) CCNL 1.4.99art.15,
c.5 (stabile)
CCNL 11.4.08 art. 8, c.2 RecuperoPEO Recuperolnd.
personale cessato Comparto
253.498,41 8.521,54
Riduzione personale ATA Riduz.Art.
9, c.2 bis, D.L. 78/10
Totale stabili Risorse variabili
-46.599,00 1.065.371,37
1.096.071,44
1.131.071,44
I.l09.513,41
1.124.951,56
1.078.352,56
2007
2008
2009
2010
2011
2012
131.156,80
10.000,00
10.000,00
CCNL 1.4.99 art. I 5, c.l, lett. d) CCNL 1.4.99 art.15, c.1, lett. k)
232.006,00
343.275,19
51.728,90
35.290,00
385.000,00
460.000,00
53.028,21
53.028,21
53.028,21
53.028,21
53.028,21
53.028,21
334.950,00
206.374,39
172.000,00
293.520,67
CCNL 1.4.99 art.15, c.1, lett. m) CCNL 1.4.99 art. 15, c.2 CCNL 104.99 art.15, c.5 (variabile) CCNLII.4.08
art. 8, c.3
CCNLJI.7.09
art. 4, c.2, lett. b)
Risorse non spese anno precedo
240.000,00 58.152,70
117.621,97 35.148,90
Salario accessorio personale TD
240.000,00
161.548,00
CCNL 14.9.00 art. 54 Riduz.Art.9,
3.000,00
c.2-bis, D.L. 78110
Totale variabili TOTALE FONDO
6.000,00
-50.143,20 560.183,11
694.456,10
557.329,08
425.849,40
572.885,01
984.096,88
1.625.554,48
1.790.527,54
1.688.400,52
1.535.362,81
J .697.836,57
2.062.449,44
57
Si specifica che le risorse non spese nell' anno 2005 sono state inserite tra le risorse variabili dell' anno 2007, diversamente da quanto erroneamente fatto dall'ente, che le ha inserite tra quelle stabili. Dall'anno 20 lO, l'ente ha accorpato nella voce :'CCNL 22/01/04 art. 31 - c. 2" le risorse di cui all'art. 14, comma 4, 15, comma l, letto a), g), h) e j), del CCNL dell' 1.04.99 e dell'art. 4, comma l, del CCNL del 5.10.2001. Nella tabella precedente tali voci sono state esposte in maniera separata. Nel medesimo anno le risorse aggiunte in sede di quantificazione definitiva sono state inserite tra quelle di cui all'art. 15, comma l, letto k), del CCNL dell' 1.04.99 (Progetto ICI) e tra quelle di cui all'art. 15, comma 5, del medesimo CCNL dell' 1.04.99 (Progetto terzo turno, progetto concorsi, progetto ambiente e progetto insegnanti luglio). Quanto all'anno 20 lO, nella tabella precedente sono stati inseriti, come detto, i dati rilevati dalla Delibera di Giunta Comunale n. 207 del 17.11.11. Con tale atto è stata modificata la quantificazione del fondo anno 20 l O rilevabile dalla Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 7.04.11, elevando il fondo fino al totale delle risorse appostate al capitolo di bilancio n. 923, sub capitoli da l a 12. Questo incremento, pari ad € 241.688,39 (1.535.362,81 - 1.293.694,42), è stato genericamente riferito ad " ... alcuni progetti ex art. 15, comma 5, e comma 1 let. K del CCNL 01.04.1999". In sostanza, anziché appostare in bilancio le somme previste nel fondo, è stato elevato il fondo sino alle disponibilità di bilancio. Appare evidente come una simile procedura non sia corretta. Inoltre, in questo modo è stato elevato l'importo del fondo dell'anno 2010, che, in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, norma già a tale data emanata da oltre l anno, rappresentava
il limite delle risorse destinabili
al trattamento
accessorio nel triennio 2011-2013. Nei paragrafi successivi verrà effettuata un'analisi puntuale delle singole voci per gli anni 2007-2012, per verificare se la loro quantificazione sia in linea con il dettato contrattuale.
58
4.2.3 L'analisi delle diverse componenti del fondo
Una volta ricostruite le varie componenti che hanno concorso alla formazione dei fondi relativi agli anni 2007-2012, gli scriventi hanno provveduto a verificare che la loro quantificazione
ed il loro inserimento
risultasse in linea con la normativa
contrattuale che disciplina la materia. I risultati del riscontro eseguito sono esposti nei seguenti sottoparagrafi, nei quali si darà conto, in particolare, delle irregolarità riscontrate.
4.2.3.1 II recupero della PEO e dell'indennità
di comparto del personale
cessato
Il CCNL del 22.01.04, all'art. 34, comma 4, prevede che le somme percepite a titolo di progressione orizzontale da parte del personale cessato dal servizio, rientrino nelle disponibilità del fondo. Tale inciso contrattuale, in sostanza, specifica che quanto pagato a carico del fondo per finanziare il citato istituto, che rappresenta una destinazione di risorse vincolate, rientri nelle disponibilità del fondo e possa esser utilizzato per altre finalità. L'inciso dell'art. 34, comma 4, "00. sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate ... ", evidenzia chiaramente che si tratta delle somme utilizzate a tali fini, per le quali viene meno la destinazione vincolata, e che non si sta parlando di ipotesi di incremento del fondo. Presso il Comune di Pomezia, a seguito di una evidente erronea interpretazione delle disposizioni contrattuali, si è proceduto ad incrementare il fondo nell' anno 2007 dell'importo percepito a titolo di progressione orizzontale, facendo nel contempo venir meno la destinazione vincolata. In tal modo, ad esempio, a fronte della cessazione di un soggetto che percepiva € 1.000,00 a titolo di progressione orizzontale, l'ente ha potuto liberamente disporre di € 2.000,00 di risorse.
59
Lo stesso è avvenuto per quanto riguarda il recupero di quanto necessario al pagamento dell'indennità di comparto, previsto dall'art. 33, comma 5, del CCNL del 22.01.04. Dalla
documentazione
dell'irregolare
appare
evidente
come
l'ente
si sIa reso
conto
inserimento delle somme in questione nel fondo, in quanto, dall'anno
2008, le stesse non figurano più all'interno dello stesso. Nella tabella seguente viene riportato l'indebito incremento di risors'e operato nel periodo esaminato a seguito dell'errata applicazione degli arti. 33, comma 5, e 34, comma 4, del CCNL del 22.01.04.
4.2.3.2 Incremento
del fondo ex art. 15, comma 5, del CCNL dell' 1.04.99
La norma citata prevede disponibilità
la possibilità
per gli enti locali di integrare le
del fondo in caso di "attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione
finalizzati
ad un accrescimento
di quelli esistenti, ai quali sia
correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione disponibili
o che comunque
delle strutture e/o delle risorse finanziarie
comportino
un incremento
stabile delle dotazioni
organzc. he " . Dalla norma deriva che, in caso di incremento della dotazione organica, si può procedere
ad un aumento stabile del fondo, proporzionato
all'incremento
delle
posizioni previste nella dotazione organica stessa. In caso di attivazione di nuovi servizi e di accrescimento di quelli esistenti, l'incremento è invece subordinato ad una serie di condizioni, che ovviamente variano a seconda delle situazioni organizzative locali, del contenuto dei regolamenti degli uffici e servizi, della complessità e del numero delle strutture.
60
sollecitata da un ente ad intervenire sul punto, ha chiarito 4 quali
L'ARAN, presupposti
debbano
ricorrere
affinché
la norma possa
legittimamente
trovare
applicazione, presupposti da verificare in maniera rigorosa. L'incremento
delle risorse decentrate variabili ex art. 15, comma 5, del CCNL
,dell'1.04.99 (rectius: art. 31, comma 3, CCNL del 22.01.04) è pertanto subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni: Prima
condizione
- più risorse per il fondo in cambio di maggIOrI servlZl:
occorre, in altre parole, che l'investimento sull'organizzazione
sia realizzato in
funzione di ("per incentivare") un miglioramento quali-quantitativo dei servizi,
concreto, tangibile e verificabile: più soldi in cambio di maggiori servizi e utilità; Seconda
condizione
risultati:
occorre
- non generici miglior.amenti dei servIZI ma concreti
cioè
dire,
concretamente,
quale
fatto
"verificabile e
chiaramente percepibile dall'utenza di riferimento" è il segno tangibile del miglioramento quali-quantitativo del servizio (ad es.: minori tempi di attesa per una prestazione o per la conclusione di un procedimento); Terza
condizione
- risultati verificabili
attraverso standard, indicatori e/o
attraverso i giudizi espressi dall'utenza: per poter dire (a consuntivo) che c'è stato, oggettivamente,
un innalzamento
quali-quantitativo
del servizio,
è
necessario poter disporre di adeguati strumenti di verifica e controllo; Quarta
condizione - risultati difficili per il cui conseguimento ha svolto un
ruolo attivo e determinante
il personale
interno: deve trattarsi di risultati
"sfidanti", importanti, ad alta visibilità interna ed esterna; Quinta
condizione
- risorse quantificate
esplicitati nella relazione tecnico-finanziaria)
secondo criteri trasparenti
(cioè
e ragionevoli (cioè basati su di
percorso logico e sufficientemente argomentato);
4
Parere 31.13 in data 28 settembre 2004
61
Sesta condizione
- risorse rese disponibili solo a consuntivo,
dopo avere
accertato i risultati: E' evidente che se le risorse sono strettamente correlate a risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di aver accertato l'effettivo conseguimento degli stessi. E' necessario pertanto che le risorse ex art. 15, comma 5, siano sottoposte a condizione (in tal senso, occorre
prevedere
una
specifica
clausola
nel contratto
decentrato).
La
condizione consiste precisamente nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificati e certificati dai servizi di controllo interno. La effettiva erogazione,
pertanto, potrà avvenire solo a consuntivo e nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti nel contratto decentrato; Settima condizione - risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG. N ella stessa sede, l' ARAN ha colto l'occasione per chiarire che "le risorse aggiuntive
"variabili"
di
cui
ali 'art.
15,
comma
5,
non possono
essere
automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi, sulla base della semplicistica affermazione che l'ente raggiunge stabilmente e, in via ordinaria, un più elevato livello di servizi. In tal modo, infatti, si verificherebbe una (non consentita) trasformazione delle risorse da varlabili a stabili, in contrasto con la disciplina del CCNL. E necessario, invece, che di anno in anno siano attentamente rivalutate le condizioni che hanno giustificato l'investimento
sull'organizzazione.
Ciò comporta
che sia riformulato un nuovo e più aggiornato progetto di miglioramento dei servizi, che ridefinisca, per l'esercizio di riferimento, obiettivi importanti, credibili e sfidanti con le caratteristiche più sopra ricordate. Inoltre, è necessario che i risultati siano sempre verificati e certificati a consuntivo, sulla base di prede terminati standard". Presso il Comune di Pomezia, sia la parte stabile che la parte variabile del fondo sono state incrementate sin dall'anno 2007, primo anno oggetto di analisi in questa sede.
62
Al fine di verificare se tali incrementi siano stati disposti in coerenza con le norme contrattuali, gli scriventi hanno esaminato l'esistenza dei presupposti per poter disporre gli stessi. Per quanto riguarda la parte stabile, il presupposto per operare l'incremento
è
l'aumento della dotazione organica teorica, con contestuale copertura dei nuovi posti istituiti, così come specificato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige con sede in Trento, nella sentenza n. 6/2007. Sono state pertanto esaminate le variazioni della dotazione organica intervenute successivamente
alla
sottoscrizione
del
CCNL
dell' 1.04.99
e del personale
effettivamente in servizio. La dotazione organica vigente al momento dell' entrata in VIgore del citato contratto collettivo, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 6.03.98 (allegato n. 37), prevedeva 447 unità di personale, esclusa la dirigenza. Con Delibera di Giunta Comunale n. 406 del 13.12.00 (allegato n. 38) la dotazione organica è stata ridotta a 421 unità, esclusa la dirigenza. Successivamente, a seguito di quanto previsto dall'art. 34 della Legge n. 289/2002, la dotazione organica è stata ulteriormente ridotta a 420 unità, esclusa la dirigenza. L'art. l, commi 93 e 98, della Legge n. 31112004, ha previsto una ulteriore revisione della dotazione organica, sulla base di quanto previsto dal successivo DPCM del 15 febbraio 2006, adottato a seguito di accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 28.07.05. Il Comune di Pomezia, con Delibera del Commissario Straordinario n. 100 del 26.05.06 (allegato n. 39), ha modificato la propria dotazione organica alla luce delle norme citate, riducendo il numero dei dipendenti previsti a 366 unità, esclusi i dirigenti. Con Delibera della Giunta Comunale n. 186 del 26.07.07 (allegato n. 40), successivamente modificata con Delibera di Giunta Comunale n. 288 del 29.11.07, la dotazione organica è stata aumentata a 390 unità, esclusa la dirigenza.
63
Una simile modifica non appare coerente con il disposto degli artt. 1 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001, che prevedono
l'obbligo
di procedere
alle modifiche delle
dotazioni organiche nel rispetto del principio di razionalizzazione del costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale. L'aver aumentato da 382 a 406 il numero dei dipendenti previsti, compresi i dirigenti, appare incrementare la spesa complessiva per il personale. Con Delibera l'organizzazione
di Giunta Comunale
n. 288 del 29.11.07,
è stata variata
del Comune di Pomezia, lasciando invariato in numero di posti
previsti in dotazione organica. Da ultimo, con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 27.05.10 (allegato n. 41), la dotazione organica è stata ulteriormente aumentata a 448 unità, esclusi i dirigenti, richiamando il Decreto del Ministero dell'interno del 9 dicembre 2008. Tale ultimo
provvedimento,
che ha fissato
i rapporti
medi
dipendenti-
popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, ai sensi dell'art. 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, non consentiva agli enti di procedere ad incrementi della ,
dotazione organica nel caso in cui il rapporto dipendenti-popolazione
fosse inferiore a
quello fissato nello stesso decreto. I! Comune di Pomezia, pertanto, ha ulteriormente incrementato, in maniera non consentita, la propria dotazione organica, ferme restando le medesime funzioni svolte. Tanto premesso, nella tabella successiva viene riepilogato il personale previsto in dotazione organica nel corso del periodo 1998 - 20 l O.
Come rilevabile, la dotazione organica è stata incrementata, rispetto a quella in vigore al momento della sottoscrizione del CCNL dell' 1.04.99, solamente nell'anno 2010 per 1 unità. Tale incremento, peraltro, è stato disposto in contrasto con il quadro normativo vigente. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, nella sentenza n. 293/2012, ha ricordato che "... a tutt 'oggi la legislazione statale di
64
principio personale,
impone alle amministrazioni
non solo di programmare
ma anche di ridurre progressivamente
triennalmente
il
la relativa spesa, senza alcuna
possibilità per le regioni (ma anche per gli enti locali, n.d.r.) di derogare, in via legislativa
o mediante
atti di Giunta, a tali immanenti
e cogenti principi
di
coordinamento dellajìnanza pubblica". Tanto premesso,
non appaiono
sussistere
i presupposti
per procedere
ad
incrementi della parte stabile del fondo ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell' 1.04.99. Nella tabella seguente sono riepilogati gli indebiti incrementi operati nel periodo esaminato.
Da ultimo, come rilevabile dalle tabelle precedenti, gli incrementi del fondo non corrispondono temporalmente con le variazioni della dotazione organica. Nel periodo 2007-2009, infatti, a fronte di una dotazione organica rimasta invariata dall'anno 2007, il fondo è stato costantemente
incrementato. Nell'anno
2010, in presenza di un
aumento della dotazione organica, le risorse sono state ridotte. Non è possibile rilevare, quindi, una. corrispondenza tra gli incrementi del fondo e le variazioni della dotazione organica. Quanto agli incrementi di parte variabile, come specificato in precedenza, la possibilità di destinare risorse aggiuntive al fondo per il trattamento accessorio è legata all'attivazione di nuovi servizi o all'incremento dei servizi esistenti. Se non vengono preventivamente indicate le attività da realizzare ed i livelli di servizio da raggiungere, gli incrementi del fondo debbono essere considerati illegittimi. Tali rISorse non possono, in ogni caso, essere confermate negli anni successivi. Occorre poi segnalare che le disposizioni contrattuali specificano che per le risorse in questione deve essere individuata" ... la relativa copertura nell 'ambito delle capacità di bilancio".
65
Lo stesso art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/200 l specifica che"
.
gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa
.
nel rispetto dei vincoli di bilancio ... ". L'effettiva disponibilitĂ di risorse rappresenta il presupposto necessario per procedere all'incremento
del fondo, qualificandosi come
un principio incontrastato presso la Magistratura contabile, come ricordato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 596/20105â&#x20AC;˘ La situazione finanziaria dell'ente,
cosĂ&#x152; come m precedenza ricostruita, non
evidenziava risorse disponibili per essere destinate all'incentivazione
del personale sin
dall'anno 2011. Tanto premesso, gli scriventi hanno esaminato a campione i progetti realizzati nel corso del periodo esaminato, che di seguito vengono illustrati.
Polizia Municipale - Terzo turno di servizio Sin dall'anno 2007, sono stati realizzati dei progetti di produttivitĂ finalizzati all'istituzione
del terzo turno di servizio della Polizia Municipale.
riguardato l'organizzazione
L'attivitĂ
ha
del turno di servizio per la copertura delle fasce orarie
serali e notturne. La lettura della Determina n. lO del 4.01.07 (allegato n. 42) evidenzia in maniera inequivocabile come si tratti di lavoro straordinario, in quanto viene remunerata con un importo fisso ogni ora di lavoro prestata dal personale del settore. Identiche considerazioni possono essere effettuate in relazione alla Determina n. 189 del 2.10.07 (allegato n. 43), alla Determina n. 164 del 26.09.08 (allegato n. 44), alla Determina n. 136 del 19.11.09 (allegato n. 45) ed alla Determina n. 161 del 3.12.10 (allegato n. 46).
5
Vedi in tal senso anche Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, delibera n. 280/2012 e Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 29/2012.
66
Parzialmente differente è la Determina n. 242 del 15.11.11 (allegato n. 47), con la quale è stata corrisposta a ciascun dipendente impegnato nel terzo turno di servizio nei giorni 20 agosto e 3-4 settembre la somma di € 203,00. In questo caso, è variato solamente
il meccanismo
di calcolo della somma da corrispondere,
rimanendo
comunque immutato il presupposto in base al quale è stata effettuata l'erogazione. Appare evidente come non ci si trovi di fronte ad un incremento del livello di servizio, per lo meno a partire dall'anno 2008, in quanto la medesima attività era già stata realizzata nell'anno precedente. La quantificazione delle somme sulla sola base delle ore di lavoro effettuate, su cui si tornerà in seguito nella parte della presente relazione
dedicata
inequivocabilmente
all'esame
dei
compenSI
come si tratti di prestazioni
per
produttività,
evidenzia
di lavoro straordinarie e non di
progetti di produttività. Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme corrisposte nel periodo 2007 -2012, rilevate dalle determine di liquidazione citate.
Simile ai progetti in precedenza esaminati appare quello finalizzato a garantire il servizio durante le notti bianche del 25.08.12 e dell'8.09.12. Anche in questo caso, come si può leggere dalla Nota prot. 68104 del 20.08.12 (allegato n. 48), l'ente " ... ritiene congrua la possibilità di remunerare le ore eccedenti rispetto ali 'orario del progetto in euro 30, oltre a quanto dovuto". Anche il progetto Vigile di quartiere realizzato nell'anno
2007, di cui alla
Determina n. 145 del 9.08.07 (allegato n. 49), prevede " ... un compenso pari ad € 17,00 per ogni ora di servizio effettuato da ciascun dipendente",
sostanziandosi,
quindi, in attività di lavoro straordinario, per un importo complessivo di € 19.397,00.
67
I.
Servizi Finanziari
- Progetto
di formazione
specialistico
finalizzato
al
recupero e risparmio fiscale IVA Nell'anno
2007, con Determina n. 82 del 12.10.07 (allegato n. 50), è stata
liquidata al personale dipendente la somma di € 20.000,00 legata allo svolgimento di attività connesse al progetto "Controllo e verifica normativa e gestionale sulla tenuta della contabilità IVA", presentato dalla Computer Center Calabria S.r.l.. Nella determina viene fatto riferimento a presunte disposizioni normative che consentirebbero
" ... (art. 17 letto "k" del CCNL del 19996)
-
la possibilità
di
distribuire al personale somme derivanti da recupero fiscale, che non gravano sul FES, bensì sono autofinanziate con risorse derivanti dal medesimo recupero, nella percentuale del 4,90% del recuperato". Nel caso in questione, non sussistevano i requisiti per istituire progetti di produttività
per remunerare
i dipendenti
impegnati
nelle attività in questione
utilizzando il disposto dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell' 1.04.99, le cui modalità applicative sono state esaminate in precedenza. Va infatti rilevato come dagli atti esaminati risulti che l'attività sia stata svolta da un soggetto esterno, la Computer dichiarazione
Center Calabria
S.r.l., che ha presentato
la
integrativa IVA, per cui non vi sarebbe stata alcuna ragione per
corrispondere incentivi al personale dell'ente. Tra l'altro, l'attività di contabilizzazione delle fatture ricevute dall'ente appare un'attività assolutamente ordinaria ed obbligatoria, che non può in alcun modo essere considerata un'attivazione di un nuovo servizio o un incremento del livello dei servizi. Queste considerazioni
basterebbero
ad escludere la possibilità di finanziare
progetti di produttività di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL dell' 1.04.99.
6
Il riferimento alla lettera k) dell'art. 15 (erroneamente indicato come 17) appare improprio. Dai prospetti di costituzione del fondo è possibile rilevare che i progetti del Settore frnanziario sono stati frnanziati con le risorse di parte variabile di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL dell' 1.04.99.
68
l' Inoltre, l'attività è stata ripetuta anche negli anni successivi, determinando una stabile destinazione di risorse al finanziamento di attività che, oltre ad essere del tutto ordinarie e materialmente svolte da un soggetto esterno, appaiono prive del carattere di novità. Con Determina n. 136 del 6.10.08 (allegato n. 51) è stata liquidata al personale l'ulteriore somma di € 20.000,00, facendo riferimento ad un recupero IVA dovuto alla presentazione
della dichiarazione
integrativa
presentata
dalla Computer
Center
Calabria S.r.l. per il triennio 2004-2006. Sempre con riferimento al medesimo periodo, sono stati corrisposti al personale dipendente ulteriori € 40.000,00 con Determina n. 317 del 12.02.09 (allegato n. 52) e con Determina n. 42 del 4.06.09 (allegato n. 53). Con Determina n. 106 del 16.12.09 (allegato n. 54) è stata liquidata al personale l'ulteriore somma di € 37.900,00, facendo riferimento ad un recupero IVA dovuto alla presentazione
della dichiarazione
integrativa
presentata
dalla Computer
Center
Calabria S.r.l., ora Kibernetes, per il biennio 2007-2008. Nell'anno 2011 è stata corrisposta, con Determina n. 125 del 15.03.11 (allegato n. 55), la somma di € 10.000,00 per le attività di cui al progetto "Per la predisposizione dei documenti contabili ai fini della dichiarazione IVA". Anche in questo caso, l'attività è obbligatoria per legge, non presenta alcun carattere di novità e non può essere considerata né un nuovo servizio né un incremento del livello dei servizi esistenti.
"
Identiche considerazioni possono essere effettuate in relazione alla Determina n. 202 del 9.05.11 (allegato n. 56), con cui è stata corrisposta l'ulteriore somma di € 10.000,00 riferita all'anno 2011. Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme illegittimamente corrisposte nel periodo 2007-2012, rilevate dalle determine di liquidazione citate.
2007 20.000,00
2008 20.000,00
2009 77.900,00
69
Settore Istruzione - Prolungamento del servizio oltre il termine delle attività didattiche Sin dall'anno 2008 il Comune di Pomezia ha esteso il periodo di apertura delle scuole dell'infanzia comunali al mese di luglio, per sopperire alle esigenze lavorative delle famiglie. Con Determina n. 145 del 29.07.08 (allegato n. 57) è stata liquidata la somma di € 555,55 a ciascuna insegnante impegnata nell'attività svolta nel periodo l - 25 luglio, per un importo complessivo di € 20.000,00. La medesima attività è stata svolta nell'anno 20.000,00 sono stati corrisposti al personale
2009, i cm compensi per €
con Determina .n. 96 del 29.07.09
(allegato n. 58), nell'anno 2010, i cui compensi per € 14.506,86 sono stati corrisposti al personale con Determina n. 156 del 27.07.10 (allegato n. 59), e nell'anno 2011, i cui compensi per € 14.057,00 sono stati corrisposti al personale con Determina n. 242 del 26.07.11 (allegato n. 60). Anche nell'anno
2012 è stato realizzato
il medesimo progetto,
come da
Determina di impegno n. 89 del 13.06.12 (allegato n. 61). Le somme al personale sono state corrisposte nel mese di settembre, per un totale di € 14.454,15. L'esame della documentazione esaminata ha consentito di rilevare come solo nell'anno 2008 il progetto prevedesse un incremento del livello di servizio, mentre nei successivi anni si è semplicemente continuato a realizzare quanto fatto già nel 2008, venendo così meno i presupposti per finanziare il progetto ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell' 1.04.99. Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme indebitamente inserite nel fondo nel periodo esaminato.
2007
2008 20.000,00
14.506,86
14.057,00
14.454,15
63.018,01
70
Settore patrimonio
Patrimonio immobiliare
- Progetto di proprietà
di aggiornamento
e valorizzazione
del
del Comune di Pomezia
Il Comune di Pomezia, con Delibera n. 110 del 22.12.07, ha previsto la verifica, ricognizione ed inventariazione del proprio patrimonio, sia ai fini contabili che per procedere ad eventuali alienazioni. Con successiva Determina n. 1965/2008 è stato approvato uno specifico progetto obiettivo per la realizzazione dell'attività, prevedendone il finanziamento con il 5% degli oneri di urbanizzazione
non versati e recuperati e con il 2% delle somme
introitate a seguito di alienazione di aree. In merito all'attività, si rileva come non esista nessuna norma che consenta di destinare parte degli introiti in questione all'incentivazione
del personale dipendente.
Inoltre, ben difficilmente può essere considerato un nuovo servizio il recupero degli oneri di urbanizzazione non versati dai richiedenti, in quanto tale attività è obbligatoria ed il mancato recupero delle somme determina responsabilità erariale. Quanto alle alienazioni di aree, non si è in presenza di alcun servizio. in favore della cittadinanza, non potendo quindi essere applicato il disposto dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell' 1.04.99. La liquidazione delle somme è avvenuta con Determine nn. 76 e 77 del 17.09.09 (allegati n. 62 e n. 63), con Determina n. 135 del 23.03.10 (allegato n. 64) e con Determina n. 233 del 30.04.10 (allegato n. 65), per un importo complessivo di € 72.308,06, così come riportato nella seguente tabella.
Tra i beneficiari delle somme corrisposte con la citata Determina n. 77 del 17.09.09 figura il Dr. Giovanni Ugoccioni, dirigente dell'ente e sottoscrittore della stessa, che non avrebbe potuto percepire alcuna somma a titolo di produttività, stante il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
71
Conclusioni La documentazione impropriamente
esaminata ha consentito
di rilevare come l'ente abbia
applicato le disposizioni di cui all'art.
15, comma 5, del CCNL
dell' 1.04.99. Quanto agli incrementi di parte stabile, non vi sono stati sostanziali aumenti di dotazione organica rispetto all'anno 1998. Inoltre, gli incrementi disposti nel periodo 2007-2010 risultano in contrasto con un quadro normativo finalizzato a ridurre le spese di personale degli enti. Quanto agli incrementi di parte variabile,
in molti casi, il fondo è stato
incrementato per finanziare il mantenimento di livelli di servizio già conseguiti in precedenza (terzo turno vigili e prolungamento finalizzate
a fornire servizi all'utenza
servizio scuola) o per attività non
(revisione
contabilità
IVA e alienazione
patrimonio). Inoltre, in alcuni casi, l'attività è stata svolta da soggetti terzi (Computer Center Calabria e Kibernetes). In simili circostanze, a parere degli scriventi, l'ente non poteva procedere ad incrementare la parte variabile del fondo ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell' 1.04.99. Conclusivamente,
dall'anno 2011, considerato che l'ente ha chiuso l'esercizio
2010 evidenziando un disavanzo di amministrazione, peraltro in misura di gran lunga inferiore a quella ricostruita in questa sede, così come rappresentato nel precedente paragrafo 1.3, non esistevano più le disponibilità di bilancio per poter operare gli incrementi del fondo. L'inesistenza
di idonee disponibilità
di bilancio preclude
la possibilità
di
incrementare il fondo per il trattamento accessorio, così come previsto dall'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001. Nella tabella seguente vengono riepilogate.le somme indebitamente inserite nel fondo, sia per la parte stabile (tutto il periodo 2007-2012) che per il finanziamento dei progetti in precedenza esaminati (periodo 2007-2010) e per l'inesistenza
di idonee
72
disponibilità di bilancio (tutte le somme di parte variabile inserite negli anni 20 Il e 2012).
Si evidenzia come nel prospetto di costituzione del fondo per l'anno 2008 non risult.i essere stata inserita alcuna somma per il finanziamento di specifici progetti di produttività. Ciò nonostante, è stato rilevato il pagamento di somme riferite al progetto del terzo turno della Polizia Municipale. Appare evidente, pertanto, come l'ente abbia utilizzato ulteriori somme per il finanziamento del trattamento accessorio rispetto a quelle inserite nel fondo, così come formalmente costituito. La stessa cosa è avvenuta nell'anno 2010. Si rammenta come il controllo effettuato sui progetti di produttività finanziati con le risorse di parte variabile è stato effettuato a campione; pertanto, potrebbero essere stati finanziati, nel corso del periodo esaminato, ulteriori progetti applicando m maniera scorretta il disposto dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell' 1.04.99. Per completezza espositiva, si segnala che l'ente non ha provveduto a pubblicare gli accordi decentrati sottoscritti sul sito internet, così come indicato nel successivo paragrafo 4.2.4. Per gli enti inadempienti, così come stabilito dall'art. 40-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, è preclusa
la possibilità
di procedere
a qualsiasi
adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. L'incremento di cui all'art. 15, comma 5, parte variabile, disposto nell' anno 2012 rispetto a quanto già inserito nell'anno 2011, pari ad € 121.520,67 (293.520,67 - 172.000,00) appare violare anche tale disposizione.
73
4.2.3.3 L'incremento
del fondo per
il finanziamento
del trattamento
accessorio del personale a tempo determinato
Il Comune di Pomezia ha incrementato, negli anni 2008 e 2012, il fondo per finanziare il trattamento accessorio del personale assunto a tempo determinato. L'art.
1 del CCNL dell' 1.04.99 specifica che il contratto si applica sia al
personale a tempo indeterminato
che a quello a tempo determinato,
per cui il
trattamento accessorio del personale assunto con quest'ultima tipologia contrattuale va finanziato con le risorse previste dal contratto medesimo. Non esistendo alcuna disposizione
contrattuale
che consente di incrementare
il fondo in presenza di
personale a tempo determinato, l'incremento operato risulta illegittimo. Va comunque precisato che il personale a tempo determinato è stato assunto per sopperire a carenze di organico, come verrà dettagliatamente descritto nel successivo paragrafo 4.4. Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme indebitamente inserite nel fondo nel periodo esaminato.
Anche per questa fattispecie, come segnalato nel paragrafo precedente, non aver pubblicato gli accordi decentrati sul sito internet avrebbe' precluso la possibilitĂ di procedere
a qualsiasi
integrativa.
L'incremento
adeguamento
delle
risorse
destinate
del fondo operato nell'anno
alla contrattazione
2012 appare violare tale
disposizione.
4.2.3.4 La quantificazione del fondo: considerazioni conclusive
La verifica ha evidenziato che il valore del fondo per il trattamento accessorio del personale
del Comune di Pomezia ha assunto nel corsa degli anni un valore 74
notevolmente superiore a quello che avrebbe dovuto avere in base ad un'applicazione corretta e rigorosa delle norme contrattuali e legislative. Ciò è dipeso dalla mancanza dei presupposti per poter 'disporre alcuni incrementi e dalla scorretta interpretazione di alcune clausole dei contratti collettivi. Nella tabella che segue sono riportati sinteticamente i valori delle risorse indebitamente inserite nel fondo.
8.521,54
8.521,54
74.451,20
429.110,73
464.110,73
353.768,86
353.768,86
353.768,86
2.137.836,90
59.998,89
223.054,48
82.588,20
172.000,00
293.520,67
905.613,44
161.548,00
401.548,00
808.837,53
3.707.018,29
240.000,00 729.109,62
687.165,21
436.357,06
525.768,86
4.2.3.5 Il divieto di incremento del fondo nel triennio 2011-2013
L'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, prevede che "A decorrere
dal
l'ammontare
delle risorse
accessorio
complessivo del personale,
]O
anche
gennaio
di
2011 e sino al 31 dicembre 2013
destinate
livello
annualmente
dirigenziale,
di
al trattamento ciascuna
delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente
ridotto in misura proporzionale
alla riduzione del personale
in
servizio" . Tale disposizione normativa ha creato una serie di problemi interpretativi, in gran parte risolti da parte della Corte dei conti e della Ragioneria Generale dello Stato. La norma prevede che le risorse destinate al trattameTlto accessorio per gli anni 2011 e 2012, in questa sede oggetto di esame, non possano superare l'importo assunto nel 2010. Per quanto riguarda il fondo per' il trattamento accessorio, questo va
75
considerato nel suo complesso, escludendo, sia per il 2010 che per il 2011 ed il 2012, le seguenti voci: incentivi per attività di progettazione; incentivi ai legali dell' ente; incentivi ISTAT7; risorse non spese nell'anno precedente8. La riduzione
del personale
va verificata
raffrontando
la semisomma
dei
dipendenti in servizio nei vari anni, così come indicato nella Circolare RGS n. 12/2011. Non appaiono
condivisibili
interpretazioni
illustrata, in quanto l'interpretazione
della norma
diverse
da quella
data dalla Ragioneria Generale dello Stato con la
citata circolare, dopo la sua pubblicazione avvenuta in data 15.06.11, rappresenta il punto di riferimento interpretativo riguardo le modalità di calcolo della riduzione del fondo, così come specificato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la delibera n. 519/20119. Tanto premesso, gli scriventi hanno verificato se l'ente abbia rispettato quanto previsto dalla norma ,negli anni 2011 e 2012. A tal fine, sono stati richiesti i dati. relativi alla consistenza del personale negli anni 20 I O,20 Il e 2012 (allegato n. 66). Nella tabella successiva viene riepilogato
il personale in servizio, esclusi
dirigenti, calcolata la relativa semisomma e la riduzione percentuale nel 20 Il e nel 2012, rispetto al 2010.
7
Vedi Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera n. 550/2011, e Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberano 26/2012.
8
Vedi Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, delibera n. 58/20 Il, e Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, delibera n. 519/2011, nonché Ragioneria Generale dello Stato-Circolaren.16/2012.
9
In senso conforme, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, delibera n. 437/2012.
76
l
236,5 2,70% 1,66%
Si precisa che non si è tenuto conto del personale assunto a tempo determinato, in quanto il ricorso a tale tipologia di assunzioni, sebbene finalizzato a coprire le vacanze della dotazione organica dell'ente, sarà oggetto di specifica contestazione. Al fine verificare il rispetto della normativa in questione, gli scriventi hanno proceduto a ricostruire l'importo del fondo p.er il trattamento accessorio per l'anno 2010 (al netto delle componenti escluse) decurtando gli illegittimi incrementi operati nell'anno 2010, raffrontandolo successivamente con quello del 2011 e del 2012, al netto degli incrementi illegittimi. Il fondo 2011 e 2012 è stato indicato al lordo della riduzione di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 già operata dall'ente.
1.535.362,81
1.477.979,77
1.709.048,44
436.357,06
525.768,86
808.837,53
1.099.005,75
. 952.210,91
900.210,91
Come rilevabile, il fondo nell'anno 2011 non supera il corrispondente importo per l'anno
2010, anche tenendo
conto della riduzione
del limite del 2,70%,
proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Anche nell'anno 2012 il fondo non supera il corrispondente importo per l'anno 20lD, anche tenendo conto della riduzione del limite dell'1,66%,
proporzionale alla
riduzione del personale in servizio. Al lordo della riduzione per incrementi illegittimi, nell' anno 2012 il fondo è superiore al corrispondel).te importo dell'anno 2010 per € 173.685,63 (1.709.048,44-
77
1.535.362,81). Tenendo conto della riduzione del personale in servizio dell' 1,66%, il limite sarebbe stato superato per ulteriori € 25.487,02 (1,66% di 1.535.362,81). Considerato che l'ente ha operato una riduzione per € 46.599,00, anche se il fondo fosse stato regolarmente costituito (cosa che non è avvenuta), nell'anno 2012 avrebbe dovuto essere ridotto di ulteriori € 152.573,65 (173.685,63 + 25.487,02 46.599,00). 4.2.4 L'utilizzo delle risorse del fondo
L'art. 17 del CCNL dell' 1.04.99 disciplina gli impieghi del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, prevedendo che le risorse possano essere utilizzate per le seguenti finalità: erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (c. 2, letto a); costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica all'interno della categoria (c. 2, letto b); costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato ai soggetti incaricati di posizione organizzativa (c. 2, letto c); pagare le varie indennità (c. 2, letto d); compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C (c. 2, letto e); compensare l'esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità (c. 2, letto 1); incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alle risorse di cui all' art. 15,
C.
1, lettok) (c. 2, letto g).
Presso l'ente ispezionato, l'utilizzo del fondo per il trattamento accessorio per l'anno
2007
è riportato
all'autorizzazione Collegio
nel
CCDI
sottoscritto
in
data
20.02.08,
in base
conferita con Delibera di Giunta Comunale n. 230 del 7.10.08. Il
dei Revisori
ha espresso
parere
favorevole
con nota prot.
77107
78
dell' 11.09.08. Non è stata fornita prova della trasmissione
all' ARAN del testo
contrattuale. L'utilizzo del fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2008 è indicato nel CCDI sottoscritto in data 10.08.09, in base all'autorizzazione
conferita con Delibera di
Giunta Comunale n. 193 del 30.07.09. Il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole
con nota prot. 10981 del 6.02.09. Non è stata fornita prova della
trasmissione all' ARAN del testo contrattuale. Relativamente all'anno 2009, non è stato fornito alcun accordo sulla destinazione del fondo. Nel verbale di delegazione trattante del 18.12.09 è indicato solamente l'utilizzo di parte delle risorse del fondo. L'utilizzo del fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2010 è riportato nel CCDI sottoscritto in data 6.05.11, in base all'autorizzazione
conferita con Delibera di
Giunta Comunale n. 47 del 7.04.11. Il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole con nota prot. 20885 del 10.03.11. Successivamente,
con Delibera di
Giunta Comunale n. 207 del 17.11.11, è stato modificato sia l'importo del fondo che la destinazione
delle relative risorse. Non è stata fornita prova della trasmissione
all' ARAN ed al CNEL del testo contrattuale. L'utilizzo del fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2011 è riportato nel CCDI sottoscritto in data 9.03.12, in base all' autorizzazione conferita con Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 28.02.12. Nell'atto è indicato che l'ipotesi di contratto è stata trasmessa al Collegio dei Revisori con nota prato 96317 dell' 1.12.11, senza che siano stati formulati rilievi nel termine previsto. Il contratto è stato trasmesso all'ARAN
in data 29.03.12. Sul sito internet dell'amministrazione,
nella sezione
trasparenza (allegato n. 67), non sono stati pubblicati gli accordi decentrati sottoscritti. Da quanto illustrato è possibile rilevare come nell' anno 2009 non sia stato sottoscritto alcun accordo nel rispetto delle procedure previste. Inoltre non sono stati rispettati integralmente gli obblighi di pubblicità.
79
Nella tabella seguente sono riepilogati gli utilizzi delle risorse del fondo rilevati dagli accordi sottoscritti. Per l'anno 2012, non è stato ancora sottoscritto alcun accordo sulla destinazione delle risorse del fondo.
240.000,00
185.558,67
436.216,90
353.016,57
449.573,00
347.197,49
360.200,00
360.200,00
137.000,00
137.000,00
137.000,00
137.000,00
308.947,48
481.971,74
317.323,60
263.287,11
105.000,00
111.304,47
120.000,00
120.000,00
232.006,00
343.275,19
35.290,00
335.000,00
10.000,00
11.900,00
143.028,00
172.319,98
129.332,30
129.332,30
1.625.554,48
1.790.527,54
1.535.362,80
1.697.835,98
In questa sede si procederà, senza prescindere da quanto in precedenza eccepito, ad esaminare le modalità di utilizzo delle somme destinate al trattamento accessorio dei dipendenti dell' ente. Si specifica che non è stato possibile ottenere i cedo Ioni stipendiali dell'anno 2007, in quanto in tale esercizio l'ente aveva in uso un software paghe diverso da quello attualmente utilizzato. 4.2.4.1 I compensi per incentivare la produttività
L'articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL dell'1.04.99 prevede che le risorse del fondo vengano
utilizzate
per "erogare
compensi
diretti ad incentivare
la
produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di, costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione". La disciplina è poi dettagliata nell'articolo 18, che è stato novellato dall'articolo 37 del CCNL del 22.01.04. Va quindi rilevato come la distribuzione delle somme a titolo di produttività non possa essere effettuata in maniera generalizzata, ma debba essere selettiva e correlata
80
ad effettivi livelli di produttività e di miglioramento dei servizi, misurabili e accertati dal sistema permanente di valutazione. Un'attribuzione
generalizzata dei compensi per produttività, ora espressamente
vietata dal nuovo testo dell'articolo 18, comma 4, non era meno illegittima prima della novella del 2004. Come ha notato l'ARANIO
"l'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 precisa che le
risorse di cui all'art. 15 dello stesso CCNL sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi
miglioramenti
amministrazioni
nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle
e che i compensi
diretti ad incentivare
la produttività
ed il
miglioramento dei servizi sono correlati "al merito e ali 'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente
di
valutazione
di
cui
all'art.
6 del
CCNL
del
31.3.1999".
Ove i compensi incentivanti fossero invece automaticamente collegati ali 'effettuazione dei rientri pomeridiani e all'utilizzo dei videoterminali (attività dovute ed "ordinarie" che da sole non determinano
effettivi e significativi
miglioramenti
nei livelli di
efficienza ed efficacia degli enti), sarebbero distribuiti non in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema di valutazione, ma a pioggia". Va richiamata
l'attenzione
sul fatto
che
simili
erogazioni
"a pioggia"
costituiscono fonte di responsabilità patrimoniale, come efficacemente chiarito dalla Corte dei conti, Sezione della Campania, con la decisione n. 50 del 26.06.00 e con la decisione n. 79 del 25.01.01. Presso il Comune di Pomezia, è stato rilevato il finanziamento di progetti di produttività e la corresponsione di somme a titolo di produttività collettiva. Di seguito esamineremo le due fattispecie.
IO
Parere ARAN 499-17Cl della Raccolta sistematica.
81
I progetti di produttività Come già illustrato al precedente paragrafo 4.2.3.2, l'ente ha attivato specifici progetti di produttività finanziati con specifici incrementi del fondo, in applicazione dell'art. 15, comma 5 del CCNL dell' 1.04.99. Trattandosi di progetti di produttività, gli scriventi hanno verificato che siano stati rispettati i principi che regolano l'istituto, in precedenza richiamati. Con Determina n. lO dell' 11.0 1.07 (allegato n. 42) sono stati liquidati i compensi al personale impiegato nel progetto "Vigile di quartiere", per un totale di € 19.476,00. L'esame dell'atto evidenzia inequivocabilmente come l'importo percepito da ciascun soggetto sia pari ad € 18,00 per ogni ora di servizio prestato, ponendo a base della quantificazione, pertanto, la sola presenza in servizio (ore di servizio). Analoghe considerazioni posso essere riferite al progetto relativo all'attivazione del "Terzo turno di servizio", la cui liquidazione è avvenuta, ad esempio, con Determina n. 189 del 2.10.07 (allegato n. 43). Anche in questo caso, infatti, è stata corrisposta la somma di € Il,218 per ogni ora di servizio prestata. Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme corrisposte al personale della Polizia Municipale in base alla sola presenza in servizio, cosi come risultanti dall'esame a campione effettuato dagli scriventi.
;Wo iii
...
.J
Determina n. IO dell' 11.01.07
Vigile di quartiere
19.476,00
Determina n. 145 del 9.08.07
Vigile di quartiere
19.397,00
Determina n. 189 del 2.10.07
Terzo turno di servizio
34.975,20
Determina n. 164 del 26.09.08
Terzo turno di servizio
39.998,89
Determina n. 136 del 19.11.09
Terzo turno di servizio
59.998,39
Determina n. 161 del 3.12.10
Terzo turno di servizio
60.929,77
Determina n. 242 del 15.1 1.11
Terzo turno di servizio
6.093,00
....
Totale
240.868,25
Anche i progetti del Settore Istruzione hanno evidenziato la corresponsione delle somme esclusivamente sulla base di parametri automatici. Esaminando la Determina n.
82
96 del 29.07.09 (allegato n. 58), relativa alla liquidazione dei compensi di cui al progetto "Prolungamento
del servizio oltre il termine delle attività didattiche", è
possibile rilevare che la somma corrisposta a ciascun dipendente sia stata determinata tenendo conto solamente della categoria di inquadramento
e dei giorni lavorati,
ambedue parametri automatici. Lo stesso è avvenuto per le liquidazioni riferite agli
.
. .
anm succeSSIVi. Per quanto riguarda l'anno 2008, invece, la ripartizione delle somme è avvenuta in maniera indifferenziata tra tutto il personale impiegato, come rilevabile dalla lettura della Determina n. 145 del 29.07.08 (allegato n. 57). Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme corrisposte al personale del Settore Istruzione in base alla sola presenza in servizio o in maniera indifferenziata, così come risultanti dall'esame a campione effettuato dagli scriventi.
Prolungamento attività
19.999,80
Determina n. 96 del 29.07.09
Prolungamento attività
14.906,82
Determina n. 156 del 27.07.10
Prolungamento attività
14.506,86
Determina n. 242 del 26.07.11
Prolungamento attività
14.057,00
Determina n. 138 del 6.09.12
Prolungamento attività
14.454,15 77.924,63
Criticità simili a quelle in precedenza rilevate sono state riscontrate anche in altri progetti,
quali,
ad esempio,
quello
denominato
"Incremento
straordinario
di
produttività del servizio di mensa scolastica", la cui liquidazione è avvenuta con Determina n. 391 del 6.11.07 (allegato n. 68), con Determina n. 43 dell'8.02.08 e con Determina n. 128 del 10.07.08. Dalla lettura di tali documenti è possibile rilevare come. la somma corrisposta a ciascun dipendente sia stata sempre la medesima ovvero € 800,00 ciascuno per la prima fase ed € 850,00 ciascuno per la seconda e la terza fase. I compensi, peraltro, erano già stati fissati prima dello svolgimento delle attività.
83
Ulteriore
esemplO delle scorrette
modalità
compensi finalizzati a remunerare la produttività Determina
n. 202 dell'8.08.07
utilizzate
per l'erogazione
dei
è rinvenibile dalla lettura della
(allegato n. 69), relativa al progetto dell'Ufficio
biblioteca. In questo caso, il compenso corrisposto a ciascun soggetto è dipeso dal numero delle ore di lavoro effettuate e dalla tipologia di orario. Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme corrisposte per i progetti da ultimo citati.
Mensa scolastica
3.200,00
Determina n. 43 dell'8.02.08
Mensa scolastica
3.400,00
Determina n. 128 del 10.07.08
Mensa scolastica
3.400,00
Determina n. 202 dell'8.07.07
Biblioteca
3.579,00 13.579,00
Riguardo alla fattispecie in esame, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, con sentenza n. 1808/2011, ha specificato che, per progetti obiettivo realizzati con modalità come quelle descritte, "non risultano essere state rispettate le condizioni normativamente previste per il loro finanziamento, dei fondi, nella circostanza,
un pregiudizio patrimoniale
determinando l'utilizzo al comune per la loro
distribuzione Ha pioggia"".
Il salario accessorio anno 2009 L'esame dei cedoloni riepilogativi stipendi ali del 2009 ha evidenziato come in tale anno siano state corrisposte somme al personale dipendente utilizzando i codici stipendi ali 499 - Ind. salario accessorio Gen-Giu 2009 e 576 - 2° acc.to salario accesso lug.-dic.2009. Esaminando l'Atto dirigenziale n. 121 del 6.08.09, è stato possibile rilevare come l'erogazione delle somme riferite al primo semestre sia avvenuta sulla base dei giorni
84
di effettivo servizio per i quali spettava l'erogazione delle indennità di pubblico, di archivio e di servizio esterno (indennità di disagio), nonché dell'indennità di rischio. Tali compensi verranno esaminati nel successivo paragrafo 4.2.4.3. Quanto alle somme erogate con l'Atto dirigenziale n. 198 del 17.12.09 (allegato n. 70), riferita al secondo semestre 2009, è stato possibile rilevare come la somma corrisposta a ciascun soggetto sia stata la medesima, ovvero € 300,00, proporzionata al periodo lavorativo, così come stabilito nella riunione di delegazione trattante del 26.11.09. L'esame dei cedo Ioni stipendiali ha confermato che a ciascun dipendente è stata corrisposta la somma di € 300,00, confermando la distribuzione "a pioggia" di somme per complessivi € 100.949,33.
La produttività collettiva Le modalità di quantificazione delle somme spettanti ai dipendenti a titolo di produttività all'anno
collettiva sono indicate nell'art.
13 del CCDI del 10.08.09, relativo
2008. Il sistema è basato sulla valutazione delle prestazioni individuali,
sebbene l'esame dei punteggi assegnati ai singoli dipendenti abbia evidenziato un generale allineamento verso l'alto. A titolo di esempio, gli scriventi hanno esaminato la Determina n. 185 del 6.11.08, dalla quale è stato possibile rilevare che tutti i 36 dipendenti della Polizia Municipale hanno conseguito una valutazione compressa tra 94 e 90/100.
Conclusioni L'esame della documentazione fornita ha consentito di rilevare come in molti casi le somme corrisposte a titolo di produttività per la partecipazione a progetti siano state quantificate sulla base di parametri automatici, determinando un'erogazione
"a
pioggia" delle risorse. Analoghe
considerazioni
possono
essere
formulate
in
relazione
alla
corresponsione della quota di salario accessorio per il periodo luglio - dicembre 2009.
85
Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme erogate irregolarmente nel periodo esaminato, suddivise per anno di pagamento, così come individuate in base al controllo a campione effettuato.
100.949,83
v\,
~'
f" ,
4.2.4.2 Le progressioni
economiche orizzontali
Il CCNL del 31.03.99 disciplina !'istituto della progressione all'interno della categoria (progressione economica orizzontale) agli articoli 5 e 13. l-~'i.
L'art. 6, inoltre, impone agli enti di adottare metodologie permanenti per la
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progressione economica.
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ai propri dipendenti, all'interno delle categorie di appartenenza, grazie a procedure
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valutazione
delle prestazioni
e dei risultati dei dipendenti,
anche ai fini della
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L'istituto in questione dovrebbe avere un carattere fortemente premiante, poiché permette alle amministrazioni di procedere all' attribuzione di progressioni economiche
selettive di carattere meritocratico, i cui criteri di massima sono individuati dall'art. 5 del CCNL del 31.03.99. La contrattazione decentrata di livello locale deve specificare ed adattare questi criteri alla concreta realtà dell' ente e deve determinare le modalità, la scansione e le risorse da destinare alla progressione. Il Comune di Pomezia ha utilizzato l'istituto in questione più volte nel periodo 2001-2010. La prima progressione orizzontale è stata realizzata in base a quanto previsto all'art. 17 del contratto decentrato integrativo del 31.07.01 e dalla successiva Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 30.10.01. In base a quanto previsto,
non avrebbe
potuto ottenere
la progressione
orizzontale chi non avesse posseduto il requisito di un anno di inquadramento nella posizione economica di appartenenza e, per l'accesso alla posizione economica B3, chi
86
non avesse partecipato ad un corso di formazione specialistico. Inoltre, veniva fissato un punteggio minimo da conseguire, differenziato per categoria di inquadramento. Con Determina. n. 141 del 13.11.01 (allegato n. 71) è stata attribuita la progressione, che vedeva tra gli esclusi coloro che non erano in possesso dei requisiti previsti per accedere all'istituto, così come in precedenza indicati, nonché 2 dipendenti che non avevano conseguito il punteggio minimo previsto. I dipendenti esclusi dalla progressione
dalla posizione
economica C2 alla C3 sono Dragonetti Antonio e
Giardina Sebastiano. Nel complesso, i dipendenti che hanno beneficiato della progressione sono stati 150. La seconda progressione orizzontale è stata assegnata con Determina n. 184 dell' 11.12.03 (allegato n. 72), in base a quanto indicato nel CCDI del 29.01.03, che ha previsto per tutto il personale in servizio la progressione economica all'interno della categoria. I dipendenti che hanno beneficiato della progressione sono stati 192 e nella progressione da C3 a C4 figurano anche i dipendenti Dragonetti Antonio e Giardina Sebastiano
che, nonostante
fossero stati esclusi dalla progressione
Determina
n.
14.11.01
1364
del
m
precedenza
citata,
hanno
di cui alla comunque
successivamente beneficiato della progressione da C2 a C3. Per quanto riguarda il dipendente Antonio Dragonetti, la progressione orizzontale riferita all'anno
2002 è stata attribuita sebbene lo stesso fosse stato dichiarato
permanentemente inidoneo al servizio già in data 27.09.01. Pertanto, anche per la prima progressione, così come per la seconda, non è stato escluso nessun soggetto che potesse partecipare alla selezione in base ai parametri definiti, comprendendo anche dipendenti che non avevano svolto nel periodo alcuna attività lavorativa. La terza progressione orizzontale è stata assegnata con Determina n. 84 del 10.04.06 (allegato n. 73), in base a quanto indicato nel CCDI del 3.02.06, che ha
87
previsto per tutto il personale in servizio la progressione economica all'interno della categoria. Con Determina n. 260 del 23.11.06 è stata attribuita la progressione ad altri due dipendenti, non inseriti nell' elenco dei beneficiari di cui alla precedente determina. I dipendenti che hanno beneficiato della progressione, nel complesso, sono stati 192. Nessun soggetto risulta essere stato escluso perché ha conseguito un punteggio insufficiente. Inoltre, la progressione
è stata attribuita con valenza retro attiva all' 1.01.05,
sebbene la progressione
orizzontale sia stata prevista solamente con il CCDI del
3.02.06, contrariamente
a quanto sarebbe dovuto avvenire applicando le corrette
procedure,
ribadite dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la
Lombardia, con deliberazione n. 589/2010, e, da ultimo, dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, con deliberazione n. 407/20 Il. La quarta progressione orizzontale è stata assegnata con Determina n. 214 del 17.10.08 (allegato n. 74), in base a quanto indicato nel CCDI relativo all'anno 2007, che ha previsto per tutto il personale in servizio la progressione economica all'interno della categoria.
Successivamente
è stata attribuita
la progressione
ad altri tre
dipendenti non inseriti nell'elenco dei beneficiari di cui alla precedente determina. I dipendenti che hanno beneficiato della progressione, nel complesso, sono stati 182. Nessun soggetto risulta essere stato escluso perché ha conseguito un punteggio insufficiente. La quarta progressione orizzontale è stata assegnata con Determina n. 100 del 13.05.11 (allegato n. 75), in base a quanto indicato nel CCDI sottoscritto in data 6.05.11, ed ha visto, nel complesso, 156 beneficiari. Nessun soggetto risulta essere stato escluso perché ha conseguito un punteggio insufficiente. Leggendo quanto previsto nel contratto decentrato, richiamato nella premessa della determina di assegnazione della progressione, si può rilevare che "Per l'anno 2010, per tutti i dipendenti che maturino un'anzianità
di almeno due anni nella
posizione economica di attuale collocazione entro il 31.12.10 e non abbiano riportato
88
provvedimenti disciplinari definitivi superiori alla censura nel biennio precedente, con decorrenza, per ciascun dipendente, dalla data di maturazione del suddetto requisito biennale verrà attivato il procedimento per la progressione
economica ali 'interno
della categoria. Al personale già inquadrato alla data del 31.12.09 nella posizione economica apicale di ciascuna categoria verrà riconosciuta un 'indennità fissa e continuativa del seguente importo ...". Rinviando al successivo paragrafo 4.2.4.4, riguardante l'esame dei compensi a carattere indennitario, l'ultima attribuzione di somme citata, si può rilevare come, in un momento in cui era già trascorso integralmente l'anno 20 l O, sia stato stabilito di attribuire una progressione a tutto il personale che risultava aver raggiunto i due anni di inquadramento all'interno della categoria nel corso dell'anno 2010. Un'identica previsione contrattuale è stata ritenuta produttiva di danno erariale dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale
per la Basilicata, con Sentenza n.
123/2010. In sostanza, la progressione da ultimo esaminata può essere equiparata ad uno scatto di anzianità, ovvero un incremento della retribuzione collegato al periodo di
.
. .
permanenza m servIZIO. Va inoltre segnalato che il contratto decentrato, siglato in data 6.05.11, ha previsto l'attribuzione
della progressione quando erano già operative le disposizioni
dell'art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, secondo cui le progressioni di carriera eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 potevano produrre effetti, per i predetti anni, a fini esclusivamente giuridici. Le progressioni orizzontali rientrano a pieno titolo nelle progressioni di carriera oggetto di limitazione da parte della norma citata, così come specificato dalla Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 27/2012. L'aver retrodatato all'anno 20 l O l'attribuzione della progressione non consente in alcun modo di considerare legittimo l'operato dell'ente, in quanto, come indicato
89
dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 12/20 Il e dalla Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, nella delibera n. 71/201211, i presupposti per ottenere la stessa dovevano essersi integralmente verificati entro il 31.12.10, in base alle previsioni di un contratto decentrato giĂ sottoscritto a tale data. Pertanto, quest'ultima progressione esaminata, oltre ad aver attribuito il beneficio in maniera indiscriminata a tutti i dipendenti, lo ha fatto in un periodo nel quale era espressamente vietato. L'attribuzione
della progressione nel periodo di vigenza dell'art. 9, commi l e
21, del D.L. n. 78/2010, in precedenza citato, avrebbe dovuto determinare, anche se non fosse stata attribuita "a pioggia", la decurtazione del fondo per il trattamento accessorio, cosÏ come specificato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, con deliberazione n. 89/201212. La spesa sostenuta dall'ente mensilmente per l'ultima progressione è rilevabile dal prospetto allegato alla determina stessa, che contiene i dati riportati nella seguente tabella.
Il
Vedi anche Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 415/2011, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 4/20 I2 e Corte dei conti, Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 90/2012.
12
Vedi anche Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 918/2012.
90
23,91 DaB4 aB5
2
52,04
DaCI aC2
81
3.129,84
Da C2 a C3
4
172,92
Da C3 a C4
53,96
Da C4 a C5
65,10
12
781,20
DaDI
aD2
86,43
27
2.333,61
DaD2 aD3
177,83
14
2.489,62
DaD3 aD4
86,63
6
519,78
DaD5 aD6
152,65
8
1.221,20
53,96
156
10.778,08
Nei mesi di maggIO, giugno e luglio 201 l sono state corrisposte al personale dipendente, a titolo di arretrati per la progressione orizzontale appena descritta, le somme riepilogate nella seguente tabella.
86.529,76 722 - Arretrati IVC progressione orizzontale 20 I O 725 - Arretrati progressione orizzontale gen - apr 20 II 726 - Arretrati IVC progressione orizzontale gen - apr 20 II
555,02 35.870,91 325,00
727 - Arretrati progressioni orizzontali quota bilancio
5.826,78
728 - Arretrati progressioni orizzontali quota bilancio gen - apr 20 II
1.699,28 130.806,75
Per la restante parte dell' anno 20 l 1, per la quale le somme riferite alla progressione
orizzontale
attribuita nell' anno 20 Il sono state corrisposte
con i
medesimi codici stipendiale utilizzati per le precedenti progressioni (003, 003T, 102 e 102T) la spesa può essere quantificata in â&#x201A;Ź 97.002,72 (10.778,08 x 9 mensilitĂ , compresa la tredicesima).
Tale importo non tiene conto di eventuali cessazioni
intervenute in corso d'anno.
91
Da quanto esposto, appare evidente come le progressioni
orizzontali sIano
sempre state attribuite a tutti i potenziali beneficiari a prescindere dai risultati della valutazione ottenuta, non rispettando la finalità premiaI e dell'istituto. Inoltre, l'ultima progressione, oltre ad essere stata attribuita a tutti i potenziali beneficiari con meccanismi simili ad uno scatto di anzianità, ha violato il divieto di incremento della retribuzione individuale previsto dall'art. 9, comma l, del D.L. n. 78/2010. In riferimento alle somme erogate per le progressioni orizzontali effettuate in assenza di una effettiva selezione avente finalità premiale, chi scrive ritiene estensibili le censure avanzate dalla Corte dei conti, sezione Campania, nella sentenza n. 79 del 25.01.01, relative alla distribuzione
a pioggia della produttività
ed illustrate nel
paragrafo precedente riguardante tale fattispecie. In particolare l'affermazione
della Corte che le risorse del fondo sono " ... a
destinazione vincolata e ... l'erogazione dei compensi è disciplinata rigorosamente da norme inderogabili, le quali ne fissano i presupposti e si pongono quindi come precetti assoluti e cogenti, a tutela della finanza pubblica nel suo complesso e di quella specifica degli enti titolari delle risorse de quibus. La violazione di queste norme comporta ipso iure una lesione ingiusta a danno dell'ente locale, il quale si vede privato dell 'utilitas che avrebbe dovuto conseguire attraverso le risorse in questione ". Destinare risorse finalizzate a remunerare i soggetti più meritevoli a tutto il personale indistintamente, viola il precetto normativo e determina una lesione ingiusta per l'ente locale, con l'aggravante che i dipendenti conservano il diritto a percepire tali somme anche per il futuro, essendo la progressione economica orizzontale definitiva. Sebbene siano state utilizzate delle procedure valutati positivamente orizzontale,
.
di valutazione,
tutti i soggetti che potevano partecipare
si è comunque
determinato
l'accesso
generalizzato
essendo stati
alle progressioni alla posizione
.
economIca supenore.
92
Tale comportamento indicato
è chiaramente I3
anche dall'ARAN
,
elusivo del dettato contrattuale,
per cui "le progressioni
economiche
come
"concesse"
indistintamente a tutto il personale in servizio sono in contrasto con la disciplina del! 'art. 5 del CCNL del 31.3.1999 che invece presuppone una selezione del personale basata esclusivamente su indicatori meritocratici. Le clausole in tal senso inserite nei contratti decentrati possono essere viziate di nullità". Appare del tutto evidente come non possa essere definito meritocratico
un
sistema che porti alla premiazione della totalità del personale. Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme corrisposte nel periodo esaminato a titolo di progressione economica orizzontale (codici stipendiali 003 Progressione
orizzontale, 003T - Tredicesima su progressione
Progressione
orizzontale
quota
bilancio,
102T -
Tredicesima
orizzontale quota bilancio, 355 - Arretrati progressione
orizzontale,
102
su progressIOne
orizzontale 2007, 402 _
Arretrati progressione orizzontale 2008, 408 - Arretrati IVC progressione Apr-Giu . 2008 TS, 410 - Arretrati IVC progressione Lug-Dic 2008 TS, 412 - Ind. vacanza contr. Progressione 2009, 412T - Tredicesima su ind. vacanza contr. Progressione 2009, 492 - Arretrato progressione
CCNL 2009 e 565 - Arretrato progressione
orizzontale 2009, nonché 233, 225, 218 e 207, relativi ad arretrati vari progressione 2007), rispetto ai quali non è ancora intervenuta la prescrizione del danno erariale, così come indicato nella citata sentenza n. 123/2010 della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale
per la Basilicata. Per l'anno 2012 sono indicate solo le somme
corrisposte sino al mese di novembre.
Parere ARAN 399-SD3 della Raccolta sistematica.
13
93
,
,
4.2.4.3 Le risorse destinate al finanziamento delle alte professionalità
L'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.01.04 ha previsto la destinazione di specifiche risorse alla costituzione di un fondo destinato alla remunerazione
degli
incarichi di alta professionalità. L'ARAN, 14
principio
in sede di prima applicazione della normativa, aveva affermato il
per cui il suddetto incremento (0,20%) non deve essere ricompreso né tra le
risorse decentrate stabili né tra quelle variabili (non sono, infatti, citate nei commi 2 e 3 dell' art. 31), aggiungendo subito dopo che, ove l'ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, la predetta percentuale dello 0,20% non può comunque essere destinata ad altre finalità, ma dovrà, al più, essere accantonata. Tutto ciò fino ad una nuova e diversa disciplina contrattuale. La questione verteva più precisamente sulla possibilità di utilizzare liberamente le risorse in questione, ad esempio per il finanziamento della produttività, nell'ipotesi in cui l'ente non ritenesse di istituire le alte professionalità. In materia interpretativo, previsto
è successivamente
intervenuta,
fornendo
un prezIOSO ausilio
la dichiarazione congiunta n. l al CCNL del 9.05.06, la quale ha
che "gli incrementi
delle risorse
decentrate
derivanti
dalla corretta
applicazione dell'art. 32, comma 2 e 7, in relazione alle finalità da quest'ultimo stabilite, del CCNL del 22.1.2004 sono confermati e restano definitivamente acquisiti nelle disponibilità
per
le politiche
di sviluppo
delle risorse umane e per
la
produttività" . Tale
intervento
dell'impossibilità
conferma
le
interpretazioni
più
restrittive,
nel
senso
di utilizzare liberamente le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del
CCNL del 22.01.04.
14
Parere 10.6 in data 23.04.2004
94
Sulle stesse grava dunque un precISO vincolo di destinazione (valorizzazione delle alte professionalità
e null'altro). Non si spiegherebbe, altrimenti, l'inciso "in
relazione alle finalità da quest 'ultimo stabilite" che la dichiarazione congiunta utilizza nel richiamare il comma 7. Presso il Comune di Pomezia, le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.01.04 sono state inserite tra le risorse stabili, di cui all'art. 31, comma 2, del medesimo CCNL, come evidente dalla lettura dei provvedimenti di costituzione del fondo degli anni 2009, 20 l O e 20 Il. Un simile operato contrasta chiaramente con il dettato del citato art. 31, comma 2, che così prevede: "Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi l e 2 vengono definite in un unico importo L
che resta confèrmato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi", non facendo alcuna menzione alle risorse di cui all'art. 32, comma 7. In sostanza, le risorse destinabili al finanziamento delle alte professionalità sono state utilizzate per finanziare altri istituti, violando le previsioni contrattuali
15.
Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme indebitamente destinate ad altre finalità, in contrasto con le disposizioni contrattuali.
2008 9.269,23
2010 9.269,23
9.775,34
4.2.4.4 I compensi a carattere indennitario
I contratti collettivi individuano i compensi a carattere indennitario erogabili ai dipendenti degli enti. La materia è infatti assoggettata ad un principio di rigida tipicità
15
Sul punto, risulta fondamentale anche la lettura dell'art. 7, comma l, lett. e), del CCNL 31.7.2009, che confenna inconfutabiImente quanto sin qui esposto.
95
(ricavabile dagli articoli 2, commi 2 e 3, e 45 del D.Lgs. n. 165/2001) in base al quale è fatto divieto agli enti locali di attribuire al proprio personale indennità o emolumenti di vario genere, diversi da quelli specificamente previsti, in primis dalla contrattazione nazionale e, in seconda battuta, da eventuali disposizioni di carattere legislativo. Gli scriventi hanno esaminato i cedoloni stipendiali fomiti dall'ufficio personale, individuando una serie di compensi non previsti dai contratti collettivi o da specifiche norme, che vengono esaminati di seguito.
L'Indennità professionale apicali Come già accennato in precedenza nella parte della presente relazione dedicata all'esame delle procedure di progressione orizzontale, il CCDI anno 2010, sottoscritto in data 6.05.11, ha previsto che "Al personale inquadrato alla data del 31/12/2009 nella posizione
economica
apicale
di ciascuna
categoria
verrà
riconosciuta
un 'indennità fissa e continuativa di natura professionale del seguente importo: Posizione economica e5 € 846,30 Posizione economica B7 € 795,99 Posizione economica D6 € 1.984,45 a condizione che non siano titolari di posizione organizzativa ... ". L'erogazione
di un simile compenso che, come già detto, non è prevista dai
contratti collettivi, appare del tutto illegittima. A ben vedere, si tratta di una modalità per far incrementare la retribuzione mensilmente percepita anche a quei soggetti che avevano già raggiunto la posizione economica massima all'interno
di ciascuna categoria, ampliando illegittimamente,
nella sostanza, il numero di posizioni economiche previste dai contratti collettivi nazionali. Nella tabella seguente sono riepilogate le somme illegittimamente corrisposte nel periodo
2011-2012
mediante
l'utilizzo
dei codici
stipendiali
720 -
Indennità
professionali apicali, 720T - Tredicesima su indennità professionali apicali, 724 _ Arretrati indennità professionale apicali 2010, 731 - Indennità professionale apicali
96
pensionati, al netto dei recuperi effettuati. Le somme corrisposte nell'anno 2012 si riferiscono al solo periodo gennaio - novembre.
E' appena il caso di segnalare che, anche se una simile indennità fosse stata prevista dai contratti collettivi nazionali, cosa che non è avvenuta, la corresponsione della stessa sarebbe stata vietata in base al disposto dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010.
L'indennità per i video terminalisti È stata rilevata la corresponsione
nell'anno
2011 di compensi al personale
dipendente di cui alla voce stipendiale 757 - Indennità rischio video 2010. Analoghe indennità erano già state corrisposte negli anni precedenti con altre voci stipendiali. Di fronte ad una specifica richiesta da parte di un ,e!1telocale, che consultava l'ARAN circa la possibilità di corrispondere i compensi incentivanti previsti dall'art. 17 del CCNL lO aprile 1999 collegandoli in modo automatico all'effettuazione
dei
rientri pomeridiani ed all'utilizzo di videoterminali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha avuto modo di chiarire16 che "si tratta di una eventualità oggi espressamente
vietata dall'art.
18, comma 4 del CCNL
dell'1.4.1999 come sostituito dall'art. 37 del CCNL del 22.1.2004, ma che non poteva ritenersi consentita neppure in passato. Infatti, il CCNL dell'1.4.1999 precisa che le risorse di cui all'art 15dello stesso CCNL sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e che i compensi diretti
16
Parere 499-17C.
97
) ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi sono correlati "al merito e all 'impegno di gruppo per centri di costo, eia individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente
di valutazione di cui all'art. 6
del CCNL del 31.3.1999". Ove
i compensi
all'effettuazione dovute
ed
incentivanti
fossero
dei rientri pomeridiani
"ordinarie"
invece
automaticamente
collegati
e all 'utilizzo dei videoterminali
che da sole non determinano
effettivi
(attività
e significativi
miglioramenti nei livelli di efficienza ed efficacia degli enti), sarebbero distribuiti non in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema di valutazione, ma "a . ." . plOggza
Si sottolinea che quanto prospettato nel quesito, se attuato, potrebbe essere fonte di responsabilità patrimoniale". Quanto
alla possibile
rischiosità
legata
all'utilizzo
di videoterminali,
va
evidenziato come i computer attualmente utilizzati presentino dei rischi praticamente nulli, se confrontati con analoghi apparecchi utilizzati oltre IO anni fa. Inoltre, il computer è diventato uno strumento di lavoro quotidiano utilizzato da qualsiasi soggetto che svolge lavoro d'ufficio. Non appare pertanto legittimo corrispondere una specifica indennità al personale che utilizza il videoterminale
o individuare in tale attività una fonte di rischio
potenziale. Nella tabella seguente sono riepilogate le somme corrisposte al personale a tale titolo nel periodo 2008-2012 (per quest'ultimo anno sino al mese di novembre).
2008 57.887,24
2009 I 1.076,38
2010 6.925,08
15.993,32
o
91.882,02
Si rammenta, inoltre, come l'indennità di rischio può essere corrisposta solo in caso di effettiva presenza in servizio, come ribadito dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Molise, con sentenza n. 158/2011, mentre l'esame dei cedoloni stipendiali ha evidenziato l'erogazione in ciascun mese della somma di € 30,00, il
98
massimo previsto. L'esame della Nota prot. n. 65279 del 5.08.09 (allegato n. 76) ha confermato che l'indennità
.
. .
di rischio è stata corrisposta indipendentemente
dalla
presenza III servIZIO.
L'indennità di sostituzione dirigenti L'esame dei cedo Ioni stipendiali ha consentito di rilevare l'erogazione in favore del personale dell'ente, mediante il codice stipendiale 785 - Indennità sostituzione dirigente, di un compenso al personale del comparto. Un simile compenso non è previsto dalla contrattazione collettiva e non poteva essere erogato. Nella tabella seguente sono riepilogate le somme illegittimamente corrisposte al personale dell' ente riferite alla fattispecie esaminata.
L'indennità di disagio L'art. 15 del CCDI del 10.08.09 (allegato n. 77), riferito all'anno 2008, stabilisce le tipologie di prestazioni lavorative che danno diritto all'erogazione dell'indennità di disagio ed il relativo importo da corrispondere. La misura dell'indennità di disagio non è fissata dalla legge, ma il suo importo, come
chiarito
dall' ARAN
nel
parere
499-1712,
non
può
superare
quello
contrattualmente previsto per l'indennità di rischio (30 euro mensili). Tale limitazione appare del tutto logica, considerato che l'indennità di rischio viene corrisposta ai soggetti che svolgono attività che comportino l'esposizione
a
rischi per la salute, mentre quella di disagio viene corrisposta a chi svolge attività lavorative
con modalità
che risultano
più scomode
rispetto
all'ordinario.
Per
semplificare il concetto, si potrebbe dire che non appare ragionevole retribuire III misura maggiore chi subisce un "fastidio" rispetto a chi si espone ad un "pericolo".
99
In molti casi, la misura
dell' indennità
di disagio
prevista
presso
l'ente
ispezionato è superiore a quella indicata daII'ARAN. Va inoltre rilevato come non appaia corretta l'attribuzione disagio
al personale
addetto
a turni
di servizio
ricadenti
dell'indennità in giorno
di
festivo
infrasettimanale, così come attribuita, ad esempio, con Determina n. 13 del 30.01.09 (allegato n. 78). In tale fattispecie, infatti, è prevista la corresponsione dell'indennità
di turno
festivo, di cui all'art. 22, comma 5, del CCNL del 14.09.00, il quale specifica, inoltre, che "Al personale tumista è comsposta
una indennità che compensa interamente il
disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro". Appare evidente l'impossibilità di corrispondere, in tale fattispecie, l'indennità di disagio.
4.2.4.5 Gli incentivi per specifiche attività: art. 17, comma 2, letto g), del . CCNL dell' 1.04.99
L'art. 17, comma 2, lett. g), del CCNL dell'1.04.99
prevede che il personale
possa essere incentivato .per svolgere le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k), del medesimo CCNL. In sostanza, si tratta di somme che specifiche disposizioni legislative destinano al trattamento accessorio del personale e che transitano per il fondo al solo scopo di essere evidenziate. Difatti, le somme confluiscono al fondo e da esso vengono ripartite ai beneficiari per il medesimo importo, come se si trattasse di una partita di giro. Si rileva come il pagamento delle stesse a carico del fondo risulti essere una mera operazione
di transito, sebbene necessaria
al fine del rispetto delle previsioni
contrattuali, e che gli importi risultano essere dovuti anche se il fondo non evidenzia una specifica destinazione di somme a tale scopo.
100
I dipendenti che effettuano progettazioni o che rappresentano giudiziale hanno diritto alla liquidazione
l'ente in sede
dei compensi previsti dalle norme, dai
contratti e dai regolamenti. Appare pertanto scorretta la mancata previsione di tali somme tra le destinazioni del fondo, anche se la corresponsione delle stesse risulta comunque dovuta. Presso il Comune di Pomezia, è stata rilevata la corresponsione di incentivi per la progettazione e la recente previsione di incentivi per il recupero evasione ICI, che di seguito verranno esaminati
I compensi ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 L'art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti) prevede la possibilità di erogare compensi al personale impegnato in attività di progettazione. La norma in esame, rubricata "Corrispettivi e incentivi per la progettazione", consente all'ente di erogare una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un' opera o di un lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La norma in questione ricalca quanto già previsto dall'art.
18 della
Legge n. 109/1994. Tale percentuale del 2% comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente (CPDEL), cosÌ come specificato dalla norma stessa. In merito all'inclusione dell'IRAP nella percentuale innanzi citata, la Corte dei Conti, Sezioni Riunite, con delibera n. 33/2010, ha risolto il contrasto interpretativo sorto tra le Sezioni regionali, specificando che la somma prevista va preliminarmente decurtata dell'IRAP, procedendo ad inserire nel fondo per il trattamento accessorio la
101
parte restante, chiarendo, quindi, che nella percentuale del 2% va compresa anche tale impostal7• Tanto premesso, gli scriventi hanno proceduto a verificare che la percentuale di incentivo corrisposta sia conforme alle norme ed al regolamento dell' ente. A tal proposito, si ricorda che l'art. 61, comma 7-bis, del D.L. n. 112/200818, convertito in Legge n. 133/2008, ha stabilito che dalI' 1.01.09 la misura dell'incentivo erogabile al personale sia ridotta allo 0,50%. Inoltre l'art. 1, comma 10-quater, del D.L. n. 162/2008, convertito in Legge n. 20112008, ha previsto che l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non potesse superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. Con l'abrogazione dell'art. 61, comma 7-bis, del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, operato dall'art. 35, comma 3, della Legge n. 183/2010, è stato ripristinato, a decorrere dal 24.11.10, l'incentivo nella misura massima del 2%. In tema di applicabilità temporale delle disposizioni richiamate, la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con delibera n. 7/2009, ha specificato che l'incentivo va corrisposto
nella misura prevista
dalle norme in vigore al momento
dello
svolgimento dell' attività, indipendentemente dal momento della liquidazione. In base a tale principio, per le attività svolte prima del 31.12.08, la misura dell'incentivo
da corrispondere è quella prevista dal regolamento dell'ente del 2007,
mentre per quelle svolte tra l' 1.01.09 ed il 24.11.1 Oresta ferma allo 0,50%. L'intervento
interpretativo
della Corte ha disatteso le indicazioni fomite dal
Ministero dell'economia e delle finanze con la Circolare n. 36 del 23.12.08. Il Comune di Pomezia si è attenuto, in fase di liquidazione, a quanto indicato inizialmente dal MEF, mantenendo nel corso del tempo tale linea interpretativa.
17
Vedi anche Corte dei conti, Sezione regionale di controllo del Piemonte, delibera n. 16/2012.
18
Tale disposizione è stata introdotta dall'art. ] 8, comma 4 sexies, del D.L. ] 85/08, convertito in Legge 2/09.
102
La percentuale erogabile a titolo di incentivo per la progettazione al personale è stata fissata dal regolamento in materia, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 54 del 5.04.06. Va preliminarmente
rilevato come il regolamento
non indichi una mIsura
percentuale fissa da att~ibuire ad ogni soggetto che svolge le attività previste dalla norma, ma una percentuale minima ed una massima. All'interno
di tale range, la
percentuale di incentivo da corrispondere ad ogni singolo soggetto sarà individuata discrezionalmente dal dirigente. Una simile previsione consente di elevare la percentuale prevista per le attività realizzate dai dipendenti dell' ente, in modo da distribuire agli stessi la quasi totalità dell'incentivo
anche in presenza di affidamento a tecnici esterni di attività quali, ad
esempio, la progettazione delle opere. L'esame verificare
delle determine di liquidazione fomite a campIOne ha permesso di
come tale ipotesi si sia puntualmente
concretizzata,
in violazione del
disposto dell'art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che "00. le quote parti dell 'incentivo corrispondenti
a prestazioni
non svolte dai medesimi
dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie". A titolo di esempio, con Determina n. 458 del 2.11.12 (allegato n. 79), è stato liquidato ai dipendenti interni l'incentivo
per aver svolto le attività di RUP, di
Direttore dei lavori e di collaboratore tecnico. Non sono state effettuate da dipendenti dell'ente le attività di progettazione (incentivo da un minimo del 25% ad un massimo del 42%), redazione del piano della sicurezza (incentivo da un minimo del 5% ad un massimo del 10%) e di collaudo (incentivo da un minimo del 10% ad un massimo del 20%). L'incentivo erogato ai dipendenti dell'ente è stato pari al 75%. Appare evidente che, anche prevedendo il minimo percentuale per le attività non effettuate all'interno, si sarebbe superato il 100%.
103
A parere degli scriventi, il regolamento dell' ente, così come strutturato, consente di eludere il dettato normativa, riducendo in maniera del tutto impropria le economie per l'amministrazione
in caso di affidamento di incarichi all'esterno.
Và inoltre evidenziato come la percentuale di incentivo liquidata sia al netto di oneri riflessi e di IRAP, in contrasto con quanto espressamente previsto dall'art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e con quanto indicato dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite, nella già citata delibera n. 33/2010. Nella
determina
esaminata,'
infatti,
l'impegno
contabile
assunto
pan
è
all'incentivo previsto dal regolamento, maggiorato di CPDEL per il 23,80% e di IRAP per 1'8,50%. Le stesse irregolarità possono essere rilevate esaminando la Determina n. 239 del 4.05.11 (allegato n. 80) e la Determina n. 446 del 20.10.08 (allegato n. 81). 'In questa sede non è possibile quantificare l'importo
degli incentivi che si
sarebbero potuti corrispondere se il regolamento dell' ente fosse stato conforme alle norme di legge, mentre è possibile quantificare il maggior onere sostenuto per non aver
incluso
nella
percentuale
erogata
gli
oneri
riflessi
e
l'IRAP,
pan,
complessivamente, al 32,30% delle somme erogate a titolo di incentivo. Nella tabella seguente vengono riepilogati esaminato,
così come
rilevati
dai cedoloni
gli incentivi pagati nel periodo stipendiali,
e calcolati
gli oneri
indebitamente posti a carico dell' ente.
2011 J 55.200,60
103.030,23
351.705,28
50.129,79
33.278,76
113.600,79
Gli incentivi ICI L'art. 3, comma 57, della Legge n. 662/1996 prevede la possibilità di destinare un percentuale del gettito ICI al potenziamento degli uffici tributari del comune. L'art. 59, comma l, letto p), del D.Lgs. n. 446/1997 specifica che, in base alle previsioni di un apposito regolamento, gli enti possono utilizzare le somme di cui al citato art. 3, 104
/
comma 57, della Legge n. 662/1996 per attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi. Il Comune di Pomezia ha previsto
la possibilità
di erogare al personale
dipendente i compensi in questione solamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 99/2011. Con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 193 del 15.11.12, sono state stabilite le modalità di ripartizione del fondo incentivante. Pertanto, l'erogazione di somme in favore del personale è possibile solo per le attività svolte dopo che il regolamento ICI è stato modificato. La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con delibera n. 7/2009, analizzando una fattispecie similare, ha espresso il principio secondo cui" ... quando siano state compiute le varie attività che legittimano la corresponsione dell'incentivo,
... rimangano fissate, in maniera
intangibile, da un lato, la somma da ripartire e, dall'altro, la misura del beneficio, così come le stesse sono state determinate in base ai meccanismi previsti dalla norma stessa
(modalità
e criteri della ripartizione previsti
in sede di contrattazione
decentrata e assunti in un regolamento)". In conclusione, per le attività effettuate prima che l'incentivo in questione fosse istituito presso il Comune di Pomezia, nessuna somma poteva essere erogata al personale. Inoltre, dall'anno 2011, l'attività di accertamento tributario è stata affidata alla società Andreani
Tributi, facendo venir meno la possibilità
di corrispondere
al
personale dipendente l'incentivo, in quanto tale attività non viene materialmente svolta dallo stesso. Riguardo all'impossibilità
di corrispondere
incentivi in presenza di
affidamento dell'attività ad un soggetto terzo si è espressa anche l'ANCI (vedi parere in allegato n. 81-bis). Presso il Comune di Pomezia, con Determina n. 113 del 6.04.12 (allegato n. 82), è stata disposta la liquidazione di incentivi per recupero ICI per € 40.000,00. Dalla lettura dell'atto è possibile rilevare come il recupero delle somme sia avvenuto negli anni 2009, 2010 e nel primo semestre dell'anno 2011, ovvero prima che venisse
105
modificato il regolamento ICI inserendo la previsione di un incentivo a favore del personale dipendente. Per tale ragione, in base a quanto in precedenza rappresentato, nessuna somma può essere legittimamente nell'atto.
L'esame
corrisposta al personale dell'ente
per l'attività indicata
dei cedoloni stipendiali ha evidenziato come, sino al mese di
novembre 2012, non erano state ancora corrisposte al personale dell'ente le somme indicate nella citata determina.
4.2.4.6 L'utilizzo del fondo: considerazioni conclusive
La verifica ha evidenziato indebiti utilizzi del fondo per la produttività del
l'(;,
personale del Comune di Pomezia. Ciò è dipeso dalle modalità con cui presso l'ente
i'}' .
sono state effettuate le erogazioni, avvenute in violazione' delle norme legislative e
"
contrattuali. Nella tabella che segue sono riportati sinteticamente i valori delle risorse indebitamente erogate al personale dipendente, che possono rappresentare altrettante voci di potenziale danno per l'ente. Si evidenzia che per alcune fattispecie, quali la corresponsione degli incentivi per attività
di
progettazione
e
la
corresponsione
dell'indennità
di
disagio,
la
quantificazione definitiva delle eventuali illegittime erogazioni potrà essere effettuata esclusivamente a seguito della verifica di ogni singolo provvedimento di liquidazione.
332371,88 100.949,83
9.269,23
296.918,64
221.797,79
9.269,23
9.775,34
57.887,24
89.896,43
430.873,80
11,076,38
6.925,08
428.205,79
277.081,84
1,512374,34
9.775,34
9.775,34
57.133,71
62.242,07
22.566,87
84.808,94
o
15.993,32
91.882,02
1,093,67
1,093,67
16.708,43
13.483,81
50.129,79
33.278,76
113.600,79
501.279,36
327,418,65
586,496,31
358.250,63
2.294.215,18
106
4.2.5 Gli incentivi al personale non pagati a carico del fondo
Dall'esame
dei cedo Ioni stipendiali è stato possibile rilevare che al personale
dipendente sono stati erogati compensi, variamente denominati,
non previsti dai
contratti collettivi e non imputati a carico del fondo per il trattamento accessorio. La corresponsione di somme al di fuori delle disponibilità del fondo rappresenta una violazione al disposto dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 31 del CCNL del 22.01.04.
Tali erogazioni
violano
il principio
di onnicomprensività
della
retribuzione. A tal proposito, si rileva che la Corte dei conti, Sez. Puglia, con sentenza n. 475 del 22.07.10, ha ribadito come tale principio sia pienamente operativo anche nei confronti
del personale
non dirigente19.
Di seguito si esamineranno
le singole
fattispecie.
L'indennità di staff L'esame dei cedo Ioni stipendi ali ha evidenziato la corresponsione al personale dell' ente con rapporto a tempo indeterminato di un compenso denominato Indennità di staff, come nel caso, ad esempio, del dipendente Caldarone Laura. Secondo quanto riferito dall' ente, si tratterebbe di ur~'indennità prevista dall' art. 19, comma 9, del Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 91 del 26.05.06. In realtà, il comma 6 del citato art. 19 specifica che i commi succeSSiVi Si applicano per la disciplina del rapporto nel caso in cui ci si avvalga di collaborazioni esterne, per cui l'indennità in questione non poteva essere corrisposta al personale a
19
In senso conforme: Corte dei conti, Sez. Puglia, sentenze n. 821/08, n. 487/10 e n. 615/10, Corte dei conti, sezione Campania, sentenza n. 348/2012, Corte dei conti, Sez. Sardegna, sentenza n. 1833/08, Corte dei conti, Sez. ID Appello, sentenza n. 179/06.
107
tempo indeterminato. La disposizione regolamentare esaminata è conforme al disposto dell'art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. Nella tabella successiva
sono riepilogate
le somme corrisposte
a titolo di
indennità di staff al personale dipendente dell' ente a tempo indeterminato, così come ricostruite dal sistema informatico stipendi aie.
Il compenso concorso pubblico Con Atto dirigenziale n. 29 del 12.03.09 (allegato n. 83), è stato liquidato al personale dipendente un compenso per la partecipazione alla commissione di concorso pubblico per l'assunzione di un dirigente a tempo indeterminato. La corresponsione di un simile compenso non è prevista da alcuna norma di legge o contrattuale ed appare illegittima, così come affermato dal TAR Veneto con la sentenza n. 700/2007. Tra i beneficiari figurano sia dipendenti che dirigenti dell' ente e la relativa spesa è stata imputata al capitolo 1200 dell'Intervento
1.01.02.02 - Acquisto di beni di
consumo e/o materie prime. Analoghe corresponsioni risultano essere state effettuate anche in altri periodi, così come risultante dall' esame dei cedoloni riepilogativi stipendiali. Le stesse considerazioni corrisposto
al personale
possono
essere
per lo svolgimento
fatte in relazione
al compenso
delle selezioni per la progressione
verticale. Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme illegittimamente corrisposte al personale
dell'ente,
sia del éomparto che dirigente, e del Segretario per la
partecipazione a commissioni di concorso (codici stipendiali 087, 088 e 089) e per le selezioni per le progressioni verticali (codici stipendiali 348 e 364). Non sono state riportate le somme corrisposte a seguito del progetto di produttività attivato al fine di
108
far fronte al carico di lavoro derivante dai concorsi avviati nell'anno 20 l O, in quanto per tale attività è stato effettuato uno specifico progetto di produttività.
2010
2011 71.842,00 16.364,00
16.364,00
Il rimborso spese ai tirocinanti L'esame dei cedoloni riepilogativi stipendiali ha evidenziato come, con codice stipendiale 573, siano stati corrisposti dei compensi ai soggetti impiegati in tirocini presso l'ente. La somma corrisposta
a CIascun soggetto, ovvero a Cangiamila Giuseppe,
Pilastro Sabino, Puggioni Roberto, Ramaglioni
OmelIa, Sammarini Alessandro
e
Valmaggi Carlo, è pari ad € 650,00 mensili. Si rileva che, trattandosi di una somma fissa mensile uguale per tutti i soggetti, la stessa ha natura retributiva, anche se qualificata come rimborso spese forfetarie. Non esistendo alcuna norma che consenta la corresponsione di un compenso ai soggetti impegnati in tirocini formativi presso l'ente, come ricordato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, con delibera n. 98/2012, le erogazioni appaiono illegittime. Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme corrisposte nel periodo esaminato.
2012
2010
2008 7.800,00
46.800,00
39.000,00
93.600,00
4.3 Le progressioni verticali e le stabilizzazioni
II CCNL 31 marzo 1999, all'articolo 4, disciplina l'istituto della progressione verticale nel sistema di classificazione. In applicazione di tale disposizione, gli enti
109 .
disciplinano le modalità con cui effettuare le procedure selettive per la progressione verticale,
finalizzate
al passaggio
dei dipendenti
alla categoria immediatamente
superiore, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 29/1993 (sostituito dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001) e nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tali categorie che non siano stati destinati all'accesso dall'esterno. Le modalità con cui effettuare le progressioni verticali sono state oggetto di diversi interventi, sia normativi che giurisprudenziali2o. Va
preliminarmente
rilevato
come
le
stesse
possano
essere
effettuate
esclusivamente nell'ambito delle previsioni dei piani triennali del fabbisogno, previsti dall'art. 39 della Legge n. 449/1997 e dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/200l. Relativamente
alle modalità di copertura dei posti vacanti in orgamco, m
particolare quanto alla possibilità di riservare una percentuale di posti alle selezioni interne, va rilevato come la Corte Costituzionale sia più volte intervenuta a giudicare la rispondenza al precetto costituzionale delle riserve di posti. Una prima sentenza che va citata è la n. 234/1994, con la quale è stato evidenziato come la previsione di una riserva di posti pari al 50% per il personale interno non risulti lesiva del dettato costituzionale. Successivamente,
con sentenza n. 194/2002, la Consulta ha sancito la non
conformità al dettato costituzionale della previsione di copertura dei posti vacanti in dotazione organica mediante concorso esterno nella percentuale del 30%, in quanto lesivo dei principi di parità di trattamento e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, fissati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Il principio della necessità di adeguato accesso dall'esterno è stato poi sancito espressamente dal citato art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001. Con la citata sentenza, inoltre, è stata stabilita la necessità
di una adeguata
motivazione
a supporto
della scelta di ricorrere
a
professionalità interne per la copertura dei posti vacanti ..
20
Cfr., tra gli altri, Corte dei conti, Sezione I Appello, sentenza n. 52/2012.
110
A seguito di tale sentenza, è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato che, con parere del 4.07.02, ha fatto rilevare come la percentuale di posti da coprire mediante accesso dall'esterno debba essere non inferiore al 50%. Al fine di meglio comprendere quali siano le corrette modalità con le quali procedere alla copertura dei posti vacanti in organico, va preso a riferimento quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7304 dell' 11.11.04. In tale pronuncia, giurisprudenziale
il Consiglio di Stato npropone
l'excursus
al riguardo, facendo presente come l'orientamento
normativa
e
della Corte
Costituzionale innanzi citato fosse consolidato sin dagli anni ' 80 (vedi Corte Cast. 7 aprile 1983, n. 81; Corte Cast. 24 marzo 1988, n. 331; Corte Cast. 13 ottobre 1988, n. 964; Corte Cast. 23 febbraio 1994, n. 51; Corte Cast. 23 luglio 1993, n. 333; Corte Cast. lO giugno 1994, n. 234; Corte Cast. 29 dicembre 1995, n. 528; Corte Cast. 30 ottobre 1997, n. 320; Corte Cast. 4 gennaio 1999, n. 1; Corte Cast. 16 maggio 2002, n. 194; Corte Cast. 29 maggio 2002, n. 294; Corte Cast. 24 luglio 2003, n 274). In merito alla possibilità di riservare la copertura di posti vacanti in organico riferiti ad una data posizione economica mediante progressione verticale e la copertura di posti vacanti relativi ad altre posizioni mediante accesso dall'esterno (es. D 1 da coprire con progressione verticale ed assunzioni dall'esterno per la posizione Cl) la medesima sentenza precisa che "La proporzione fra posti banditi mediante concorso esterno e posti banditi mediante procedura
selettiva interna va quindi verificata
qualifica per qualifica, categoria per categoria e non rispetto al totale dell'organico dell'ente ... Non è quindi in questione la legittimità a certe particolari condizioni dell 'istituto della
c. d. progressione
verticale, ma il bilanciamento erroneo fra concorsi
attinenti a posti e profili professionali diversi, in modo che lo svolgimento di concorsi per la categoria B legittimasse l'amministrazione a svolgere selezioni interne per tutti i posti disponibili di categoria D, mentre si tratta di realtà diverse e fra loro irriducibili ".
111
Riguardo al caso in cui il posto da coprire in relazione ad una data posizione economica sia uno solo, si ritiene che lo stesso vada coperto mediante accesso dall'esterno e non mediante progressione verticale. A tale interpretazione si giunge dall'esame dell'art. 4 del CCNL del 31.03.99, il quale fa presente che si può far ricorso alla copertura di posti mediante la progressione verticale" ... nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all'accesso
dall'esterno".
Tale consecuzione
temporale
I
evidenzia la necessità di destinare preliminarmente il contingente di posti da coprire tramite accesso dall'esterno e, solo successivamente, mediante progressione verticale. Pertanto, nel caso di un solo posto disponibile, esclusivamente
mediante
accesso dall'esterno.
lo stesso deve essere coperto
Una siffatta interpretazione
trova
conferma nel parere ARAN 399-4CI, presente nella Raccolta sistematica. Da ultimo, l'art. 62 del D.Lgs. n. 15012009 ha modificato l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/200 l, cancellando dali' 1.01.1 O l'istituto delle progressioni verticali. Da tale data, non è più possibile per gli enti locali utilizzare l'istituto in questione, come specificato dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con delibera n. 1012010. Esaminando quanto avvenuto presso il Comune di Pomezia, si possono rilevare diverse irregolarità riguardo alle procedure di copertura dei posti vacanti in dotazione organica mediante progressione verticale. La prima procedura di progressione verticale realizzata riguarda il passaggio di 35 dipendenti dalla categoria A alla categoria B, realizzata nell'anno sostanza, tutti i dipendenti I
2001. In
di categoria A sono stati inquadrati nella categoria
supenore. La progressione è stata prevista con Delibera di Giunta Comunale n. 410 del 28.12.00 (allegato n. 84), nella quale si può leggere: "Ritenuto di dover, nelle more dell'approvazione
del Piano Triennale del Fabbisogno
di Personale
che verrà
allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 2001, anticipare per l'anno 2001 la progressione verticale di n. 35 dipendenti della categoria A in B" .
.
112
Appare quindi evidente come la progressIOne sta stata realizzata prima che venisse formulato il piano triennale del fabbisogno di personale, in violazione di quanto previsto dall'art. 39 della Legge n. 449/1997. Inoltre, nella medesima delibera, è fatto riferimento alla Delibera di Giunta Comunale n. 406 del 13.12.00 "00. con la quale è stata approvata la nuova pianta organica prevedendo
i posti necessari di categoria B nel ruolo ad esaurimento a
consentire la progressione di cui sopra". Risulta evidente come non esistessero sufficienti posti di categoria BI vacanti e che il passaggio dei dipendenti di categoria A in categoria B non fosse funzionale alle esigenze dell'ente, essendo stati gli stessi collocati in un ruolo ad esaurimento. Con Determina
n. 52 del 29.03.01 (allegato n. 85), è stata approvata
la
graduatoria finale della progressione verticale dei 35 dipendenti interessati. Successivamente, con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 26.07.01 (allegato n. 86), è stato approvato il piano del fabbisogno per il triennio 2001-2003. In tale documento è possibile rilevare che per l'anno 2001, a fronte delle 35 progressioni verticali già realizzate, sono state previste 23 assunzioni dall' esterno di personale non dirigente, tra cui nessuna per la categoria BI. Complessivamente,
le progressioni verticali ed i concorsi pubblici previsti sono
riportati nella seguente tabella.
Progressioni
2001
2002
35 3 3 17
52
5
5
12
18
7
3
23
22
15
4
7
16
113
I!~,IIIIII,",~---------------------------'";-,
E' evidente come il piano triennale del fabbisogno, già a livello programmatorio, non rispettasse il principio di adeguato accesso dall'esterno,
in particolare per le
categorie B l e D l. Con Determina n. 68 dell' 1.08.02 (allegato n. 87) è stata approvata la graduatoria relativa alla procedura di progressione verticale per la copertura di 8 posti di categoria DI - Specialista dell'area vigilanza. La procedura per la copertura dei posti vacanti di categoria C e D mediante progressione verticale è stata avviata solamente con Determina n. 187 del 16.12.03. Con Determina n. 40 del 18.01.05 è stato specificato che le somme necessarie a finanziare le procedure di progressione previste nel piano triennale del fabbisogno 2001-2003 e non ancora concluse, sarebbero state individuate nell'ambito del bilancio 2005. Il piano triennale del fabbisogno 2007-2009, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 186 del 26.07.07 (allegato n. 40), ha previsto la copertura di posti vacanti mediante progressione
verticale
o concorso pubblico
così come riportato nella
seguente tabella. Unitamente alle progressioni verticali sono indicati i posti per i quali è prevista la copertura mediante la procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 558, della Legge
n. 296/2006.
Si rammenta
come
sia le progressioni
verticali
che le
stabilizzazioni sono considerate assunzioni di personale già in servizio presso l'ente, che possono essere realizzate solamente nel rispetto del principio di adeguato accesso dall'esterno. Il Consiglio di Stato, infatti, nella Decisione n. 6536 del 26.10.09, ha specificato che" ... sia il ricorso alla procedura di mobilità del personale, sia lo strumento della stabilizzazione
non erano strumenti
obbligatoriamente avrebbero
dovuto
di assunzione
a cui l'amministrazione
era
tenuta sulla base della legislazione vigente, ma mere facoltà che essere
esercitate
nel
rispetto
dei
limiti
intrinseci
della
discrezionalità e nell'ottica dell'art. 97 Costo e dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990, sia con riguardo al principio di buon andamento, efficienza, economicità dell'azione
114
amministrativa, sia della garanzia di adeguato accesso ai posti dall'esterno mediante concorso".
18+16
24 + 3
25 + O
O
26
20
IO + O
12 + O
8+0
5
IO
12
2+0
4+0
4+0
O
5
4
46
45
37
5
41
36
Già a livello programmatori o non è stato rispettato il pnnCIplO di adeguato accesso dall' esterno, in quanto, a fronte di 82 assunzioni dall' esterno, è stata prevista la copertura mediante progressione verticale o stabilizzazione di 128 posti. Particolarmente squilibrata appare la previsione per l'anno 2007, evidenziando come l'ente non abbia rispettato nemmeno l'obbligo di operare contestualmente
le
assunzioni dall'esterno e le progressioni verticali e/o stabilizzazioni. Inoltre, è stata prevista la copertura di 2 posti di categoria BI mediante stabilizzazione, sebbene tale categoria vedesse la presenza in servizio di 19 unità di personale in più rispetto ai posti previsti in dotazione organica. Nell'anno 2007, in base ai dati riportati nel conto annuale, non risulta essere stata effettuata nessuna assunzione a seguito di progressione verticale o stabilizzazione. Con Determina n. 237 dell'8.11.07 e con Determina n. 240 del 14.11.07, sono stati approvati i bandi per le progressioni verticali finalizzate alla copertura dei 30 posti previsti nel piano triennale del fabbisogno per l'anno 2007. Non risulta che siano stati avviati i concorsi per il reclutamento di personale dall'esterno. Successivamente, con Determina n. 92 del 24.04.08, il numero di posti da coprire mediante progressione verticale, di cui alla Determina n. 240 del 14.11.07, è stato elevato a 62, avviando così anche le procedure previste per l'anno 2008.
115
Nell'anno
2008 sono state portate a termine le procedure
di progressIOne
verticale in precedenza indicate. Inoltre, con Determina n. 261 de110.12.08, sono state realizzate le procedure di progressione verticale previste per l'anno 2009, facendo ricorso alle graduatorie di cui alle procedure precedenti. Nel frattempo, con Deliberazioni di Giunta Comunale dalla n. 177 alla n. 189 del 22.07.08, sono stati banditi i concorsi pubblici per il reclutamento di complessive 64 unità di personale. Le procedure avviate sono state revocate con Determina n. 97 del 30.07.10 (allegato n. 88). Il piano triennale del fabbisogno 2008-2010 è stato approvato con Delibera n. 121 del 27.05.08. Tale delibera è stata annullata e sostituita con Delibera di Giunta Comunale n. 134 del 12.06.08 (allegato n. 89), che ha previsto, per la copertura dei posti vacanti, il ricorso alle progressioni verticali ed alle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 3, comma 94, della Legge n. 244/2007, nonché tramite possibili concorsi pubblici. Il numero totale di posti di cui è prevista la copertura è riportato nella seguente tabella, nella quale sono indicate congiuntamente le progressioni verticali e le stabilizzazioni, nonché i posti vacanti alla data di predisposizione del piano triennale.
-I 45
47
8+0
13
IO
8
4+0
1 +O
4
4
I .
61
9
62
61
9
182
24 + 19
25 + 22
62
12 + I
8+2
18
4+0
262
62
A livello programmatorio,
sembrerebbe essere stato rispettato il pnnclplO di
adeguato accesso dall' esterno, sebbene risulti ben poco realistica la previsione di coprire integralmente i posti vacanti in dotazione organica effettuando 264 assunzioni nel triennio.
116
Inoltre, è possibile rilevare che la categoria B l presentava già un eccedenza di personale di 19 unità , per cui non vi erano posti vacanti di tale categoria da poter copnre. Le procedure previste comprendono anche quelle già avviate in base al piano triennale del fabbisogno 2007-2009, in precedenza esaminato. Le progressioni verticali previste si sono concluse con Determina n. 20 l del 29.12.09. Nella tabella seguente sono riepilogate le progressioni verticali effettuate nel periodo 2004-20 l O, al fine di verificare se, a consuntivo, sia stato rispettato il principio di adeguato accesso dall'esterno.
Oltre alle progressioni indicate nella tabella precedente, nell'anno 2011 risulta essere stato effettuato un passaggio dalla categoria Balla C. Nel complesso, a fronte di 27 assunzioni tramite concorso, l'ente ha effettuato 109 progresslOlll verticali, violando palesemente
il principio di adeguato accesso
dall'esterno.
La stabilizzazione del personale ai sensi dell'art. 1, comma 558, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 3, comma 90, lett. b), della Legge n. 244/2007 L'art. 1, comma 558, della Legge n. 296/2006 ha previsto la possibilitĂ per gli enti locali di procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, o 117
che avesse
conseguito
tale requisito
temporale
in virtù di contratti
stipulati
anteriormente alla data del 29.09.06 o che fosse stato in servizio almeno tre anni nel quinquennio antecedente alla entrata in vigore della legge. La stessa disposizione prevedeva che potesse essere stabilizzato il personale assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge; in mancanza di tale requisito, si sarebbe potuto procedere alla stabilizzazione previo espletamento di prove selettive. L'art. 3, comma 90, letto b), della Legge n. 244/2007 ha esteso la possibilità di accedere alla stabilizzazione
al personale assunto a tempo determinato, o legato
all'ente da un rapporto di co.co.co., che avesse conseguito il requisito di anzianità in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28.09.07. Le disposizioni
normative
in questione,
che possono
essere
considerate
derogatorie rispetto alle normali procedure di assunzione, in quanto finalizzate a sanare l'utilizzo di personale a tempo determinato per far fronte ad esigenze non temporanee dell' ente, vanno comunque inquadrate nel sistema di norme vigenti in materia, così come espressamente ricordato dalla Direttiva n. 7 del 30.04.07 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Più esplicitamente, con la Circolare n. 5 del 18.04.08, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ricordato che le procedure di stabilizzazione prescindere
dall'applicazione
del principio
costituzionale
non possono
del prevalente
accesso
mediante concorso pubblico e che pertanto si può procedere alle stabilizzazioni esclusivamente
se nel piano triennale
del fabbisogno
sono previste
forme di
assunzione tese a garantire tale adeguato accesso dall'esterno in misura non inferiore al 50% dei posti da coprire. Tale obbligo, come già anticipato in sede di esame del piano del fabbisogno di personale, è stato confermato dal Consiglio di Stato, con Decisione n. 6536 del 26.10.09.
118
E' stato già evidenziato in precedenza come non sia stato rispettato il principio di adeguato accesso dall' esterno, in quanto le procedure di reclutamento tramite concorso pubblico avviate dall'ente sono state revocate con Determina n. 97 del 30.07.10. Tanto premesso, le procedure di stabilizzazione realizzate dall'ente appaiono illegittime in considerazione del mancato rispetto del principio di adeguato accesso dall'esterno. Inoltre, limitatamente alla categoria B, come già rilevato in precedenza, i dipendenti in servizio risultavano già superiori ai posti previsti in dotazione organica. Senza prescindere da tali contestazioni, verrà di seguito esaminato il possesso da parte dei soggetti stabilizzati dei requisiti previsti dalle norme per poter accedere alla procedura. In proposito, è stato verificato se i soggetti stabilizzati avessero conseguito il requisito di anzianità previsto dalla norma in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28.09.07, condizione essenziale per poter accedere alla procedura. Presso il Comune di Pomezia, con accordo di delegazione trattante del 23.05.07 era stato previsto" ... al fine di non pregiudicare la possibilità per detti lavoratori di maturare le condizioni per la eventuale stabilizzazione, di rinnovare i contratti di lavoro, di norma entro il 2009, anche in maniera frazionata,
in modo da poter
addivenire al raggiungimento dei 36 mesi previsti dalla vigente normativa". Si precisa come solamente il raggiungimento del.requisito di anzianità di servizio m virtù di contratti sottoscritti stabilizzazione,
non
rilevando,
anteriormente
al 28.09.07 poteva consentire
indipendentemente.
dalla
volontà
della
la
parti
sottoscrittrici, altre fattispecie non previste dalla norma. A tal proposito, si richiama quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sezione VI, nell'ordinanza n. 2230/2008, ovvero che "La stabilizzazione dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, prevista dal comma 519 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 è norma eccezionale rispetto al normale sistema vigente nel pubblico impiego, nel quale è il titolo dell'incardinazione
nell'organizzazione
amministrativa a
determinare il tipo e la regolamentazione del rapporto. In quanto norma eccezionale,
119
quella ricordata è anche di stretta interpretazione.
e non può. quindi. estendere la
propria efficacia oltre ai casi stabiliti dal legislatore ... ". Tanto premesso,
gli scriventi hanno verificato il possesso
del requisito di
anzianità da parte dei soggetti stabilizzati, rilevando le seguenti irregolarità. Con Determina n. 144 del 10.07.08 (allegato n. 90), sono state stabilizzate le dipendenti Filigenzi Daniela e Monte Catia. Con Nota prot. 52140 del 30.06.08 (allegato n. 91), lo stesso dirigente del Settore personale aveva rilevato il mancato possesso da parte delle due dipendenti dei requisiti previsti. Ciò nonostante, ha comunque disposto la loro stabilizzazione. Con Determina n. 151 del 25.07.08 (allegato n. 92), sono stati stabilizzati ulteriori 16 dipendenti, di cui 15 non in possesso dei requisiti previsti dalla norma. Nella tabella seguente viene riepilogata l'anzianità
di servizio maturata in virtù di
contratti sottoscritti anteriormente al 28.09.07 (vedi documentazione in allegato n. 93). Si precisa che i tre anni di servizio dovevano essere conseguiti nel quinquennio antecedente l'entrata
in vigore della Legge n. 296/2006, ovvero successivamente
all' 1.01.02 .
..
120
"'Tn",,~
..•...
......
.•.• "TT
T
l di ov, "~'~
Matteo Katia
2,25 anni
Salomoni Silvia .
2,56 anni
.••
.
.
In possesso dei requisiti
Scotti Serafina Forte Lucia
1,87 anni
Battaglia Fabio
2,17 anni
Bernardo Andrea
2,17 anni
Corridore Fabio
2,17 anni
Cretella Rossella
2,17 anni
De Palo Andrea
2,17 anni
lonta Anna
2,17 anni
La Marca Lucia Rosaria
2,17 anni
Pedana Stefano
2,17 anni
Pescara Tiziano
2 anni
Trignetti Teodora
2,17 anni
Turturro Davide
2,17 anni
Broccio Franca
2,17 anni
Con Determina n. 262 del 16.12.08 (allegato n. 94), sono stati stabilizzati ulteriori 3 dipendenti, nessuno dei quali in possesso dei requisiti previsti dalla norma. Nella tabella seguente viene riepilogata l'anzianità di servizio maturata in virtù di contratti sottoscritti anteriormente al 28.09.07 (vedi documentazione in allegato n. 95) .
L
Ciarmoli Leonardo Petruzzi Oscar De Nicola Roberto
'L>
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l
TT ";"
. oca
VJLJV
1,5 anni 2,33 anni 2 anni
Con Determina n. 92 del 24.06.09 (allegato n. 96), sono stati stabilizzati ulteriori 18 dipendenti, nessuno dei quali in possesso dei requisiti previsti dalla norma. N ella tabella seguente viene riepilogata l'anzianità di servizio maturata in virtù di contratti sottoscritti anteriormente al 28.09.07 (vedi documentazione
in allegato n. 97). Si
121
specifica
che la sIg.ra Napolitano
effettivamente
stabilizzata,
mentre
Rita, inserita nella determina, la sig.ra Lucarini
Stefania
non è stata
sarà stabilizzata
successivamente.
,Nomil1ativo dipendente
Anzillnitàdi
Iachetta Mara
2,06 anni
Fusco Rosa
2,62 anni
Caprio Giovanna
2,14 anni
De Renzi Debora
l,57 anni
Marini Alessia
l,57 anni
D'Angelo Antonia
In possesso dei requisiti
Palladino Gerarda
2,08 anni
Pulcini Samantha
2,53 anni
Falcone Grazia
1,87 anni
Cinti Maria Palma
1,90 anni
Ruggiero Simona
2,55 anni
De Micheli Antonio
1,5 anni
Samassa Fausto
1,28 anni
Antonelli Federico
1,5 anni
Cavallero Alessandra
1,5 anni
Boccacciari Anna
1,5 anni
Manzo Marco
1,5 anni
Con Determina n. 194 dell' 11.12.09 (allegato n. 98), sono state stabilizzate ulteriori 3 dipendenti, nessuna delle quali in possesso dei requisiti previsti dalla norma. Nella tabella seguente viene riepilogata l'anzianità di servizio maturata in virtù di contratti sottoscritti anteriormente al 28.09.07 (vedi documentazione in allegato n. 99).
Nominativo dipendente
Anzianità di servizio
Sera Giovanna
2,06 anni
Pucci Serena
1,88 anni
Lucarini Stefania
,
1 anno
122
A decorrere dal 2010, non era più possibile attivare procedure di stabilizzazione. L'istituto,
infatti, è stato espunto dall'ordinamento
ad opera del D.L. n. 78/2009,
convertito dalla Legge n. 102/2009. In particolare,
l'art.
17, commi da lO a 12, prevede
che le Pubbliche
Amministrazioni, per il triennio 2010-2012, possono procedere all'immissione in ruolo del personale precario con tre diverse modalità: 1) concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti "non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso". Questa procedura riguarda esclusivamente i soggetti titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato, che abbiano maturato i requisiti di cui ai citati commi 558, art. 1, della Legge n. 296/2006 e 90, art. 3, della Legge n. 244/2007; 2) concorsi
finalizzati
professionale
a "valorizzare con apposito punteggio
maturata"
dal personale
già
assunto
con
l'esperienza contratti
di
collaborazione coordinata e continuativa. Per tali soggetti, come si vede, il regime normativo è più rigido, non essendo previsti concorsi riservati; 3) vera e propria stabilizzazione del personale appartenente alle qualifiche di cui all'art. 16 della Legge n. 56/1987, vale a dire il personale per il quale non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. A decorrere dal 2010, dunque, solo per l'ultima categoria si può ancora parlare di stabilizzazione nel senso classico del termine. Per le prime due, invece, la stessa stabilizzazione rappresenta un istituto ormai desueto, come chiarito ai massimi livelli dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 108/20 Il. La Consulta, nell' esaminare una norma della Regione Calabria che prevedeva la possibilità di procedere, a domanda, alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, l'ha dichiarata costituzionalmente illegittima. Essa, infatti, ''ponendosi in contrasto con le nuove previsioni recate dall 'art. 17, commi 10-13, del decreto legge lO luglio 2009, n. 78 ... che, con riferimento alla generalità
delle
amministrazioni
pubbliche,
stabilisce
nuove
modalità
di
123
valorizzazione dell'fsperienza
professionale
acquisita dal personale non dirigente,
attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti, configura una modalità di accesso riservato agli uffici pubblici, ritenuta costituzionalmente illegittima dalla giurisprudenza della Corte". Ciò nonostante, con Determina n. 48 dell' 11.03 .11 (allegato n. 100), è stata stabilizzata la sig.ra Proietti Silvia, che, in virtù di contratti di co.co.co. sottoscritti antecedentemente
al 28.09.07, aveva conseguito un'anzianità
di servizio di soli lO
mesi e 21 giorni (allegato n. 101). L'assunzione
della dipendente
era stata concordata
in sede di verbale di
conciliazione del 22.02.11, all'interno del quale veniva erroneamente dato atto che la
..
dipendente
era in possesso dei requisiti per poter essere stabilizzata
("...
aver
conseguito un 'anzianità di servizio di almeno 36 mesi di lavoro presso la p.a., in forza di un rapporto già in essere al 28.09.2007"). Si rammenta come, anche nel caso in cui la dipendente avesse avanzato pretese nel confronti del Comune di Pomezia legate all'impropria
utilizzazione mediante
rapporto di lavoro flessibile, l'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 precluda la possibilità di instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato. lavoratore avrebbe diritto esclusivamente
al risarcimento
In tal caso, il
del danno e le somme
eventualmente corrisposte dovrebbero essere necessariamente recuperate nei confronti dei dirigenti che hanno instaurato i rapporti irregolari. Analogamente,
con Determina
n. 47 dell' 11.03 .11 (allegato n. 102), è stata
stabilizzata la sig.ra Muzzolini Giorgia che, in virtù di contratti di co.co.co. sottoscritti antecedentemente
al 28.09.07 aveva conseguito un'anzianità
di servizio di soli 19,5
mesi (allegato n. 103). Attualmente, il Comune di Pomezia sta sottoscrivendo con i soggetti assunti a tempo determinato degli accordi con cui riconosce il diritto degli stessi a partecipare a procedure di stabilizzazione.
A titolo di esempio, si segnala il Lodo arbitrale del
14.12.12 (allegato n. 104) tra l'ente e la sig.ra Barbara Bologna, in cui " ... accerta il possesso, in capo alla ricorrente dei requisiti previsti dai commi 519 e 558 dell'art. 1
124
della Legge n. 296/2006 e per l'effetto dichiara il diritto alla medesima di essere ammessa a partecipare alle procedure di stabilizzazione eventualmente avviate dal Comune di Pomezia ... ". La sig.ra Barbara Bologna, come rilevabile dall'atto, è stata assunta a tempo determinato per la prima volta presso l'ente in data 8.05.08, per un periodo di circa 8 mesi, per cui non ha maturato alcuna anzianità di servizio in virtù di contratti sottoscritti anteriormente al 28.09.07. Ciò nonostante, in evidente violazione del disposto dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 16512001, è stato riconosciuto alla dipendente il possesso di requisiti che non aveva. L'eventuale stabilizzazione dei dipendenti che hanno sottoscritto i lodi arbitrali rappresenterebbe un'ulteriore violazione al preciso disposto dell'art. 35 del D.Lgs. n. 1651200l, diretta derivazione dei principi costituzionali.
Conclusioni Alla luce di quanto esposto, si può rilevare come le procedure di progressione verticale realizzate presso il Comune di Pomezia non rispettino il principio di adeguato accesso dall'esterno,
in violazione
dei principi di cui agli artt. 3 e 97 della
Costituzione. Analoga irregolarità investe la procedura di stabilizzazione del personale precano. Il mancato rispetto del principio di adeguato accesso dall'esterno è stato ritenuto fonte di danno erariale dalla Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, con sentenza n. 5212012. L'onere per l'ente conseguente all'effettuazione delle progressioni indicate è pari alla differenza retributiva tra la posizione economica iniziale della categoria di inquadramento prima della progressione e la posizione economica acquisita a seguito della stessa. Per quanto riguarda le stabilizzazioni, la maggior parte dei soggetti beneficiari non era in possesso dei requisiti di anzianità di servizio previsti dalla norma, nemmeno 125
considerando congiuntamente periodi di lavoro a tempo determinato e come co.co.co. (fattispecie non assimilabili tra loro). A tal proposito, si richiama quanto affermato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale
per la Calabria, nella sentenza n. 293/2012, ovvero che " ... le
stabilizzazioni operate ... con la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato ovvero di co.co.co., sono da ritenersi, ancorché supportate da una procedura sedicente selettiva, ad ogni fine ed effetto, nulle di diritto stanti gli"impedimenti normativi sopra delineati essendo state operate in violazione di disposizioni imperative ... ". Nella tabella seguente vengono riepilogate le retribuzioni corrisposte al personale oggetto di illegittima stabilizzazione, il cui dettaglio è presente in allegato n. 105.
4.4 Le assunzioni di personale a tempo determinato
L'art. 36, comma l, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con cont(atti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il successivo comma 2 specifica che le stesse amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali reclutamento
flessibili
a tempo determinato,
di assunzione esclusivamente
e di impiego,
tra le quali il
per "rispòndere ad esigenze
temporanee ed eccezionali". La possibilità di assumere dipendenti a tempo determinato è pertanto consentita esclusivamente per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali. Presso il Comune di Pomezia, con Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 7.05.08 (allegato n. '106), preso atto dell'espletamento di procedure seIettive finalizzate alla formazione di graduatorie per l'eventuale assunzione a tempo determinato, è stato stabilito "Che il ricorso a contratti di lavoro flessibile interesserà i settori comunali 126
per i quali le carenze d'organico non consentano di coprire i picchi ricorrenti di lavoro stagionali legati al persistente flusso turistico del Comune di Pomezia". Con Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 30.04.08, era stato individuato il periodo maggio - dicembre come stagionalità per la quale sarebbe stato possibile procedere alle assunzioni a tempo determinato. Allegata alla Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 7.05.08 è presente la Nota prot. 34369 del 2.05.08, nella quale è indicato che il personale in servizio a tempo indeterminato
presso l'ente
dotazione organica
presenta "...
un crescente disequilibrio
... " dovuto a "... blocco delle assunzioni,
in tema di
!'introduzione
di
meccanismi di controllo della spesa pubblica ... ". Tali fenomeni, a parere degli scriventi, caratterizzano la generalità degli enti locali e sono conseguenti ad una precisa volontà del legislatore in tale senso. Non possono, quindi, considerarsi eventi eccezionali. Di seguito, la medesima nota fa presente che, relativamente all'organico della Polizia Municipale, " ... la legge regionale n. 1 del 2005 indica che il rapporto tra agenti di P.M e popolazione residente dovrebbe essere pari a 1/400. Allo stato attuale sono impiegati presso il Comune di Pomezia n. 41 agenti e specialisti di P.M di ruolo e n. 16 agenti di P.M a tempo determinato ... Considerato che la popolazione
al
31/12/2007 del Comune di Pomezia è di 56.860 abitanti: risulta che il numero di operatori di P.M dovrebbe essere di n. 142 e pertanto la vacanza risulta essere di n. 85". L'esigenza di reclutare personale della Polizia Municipale non appare connotata dai caratteri della temporaneità e della stagionalità, essendo legata alla popolazione stabilmente residente nel territorio comunale. Ugualmente prive del carattere della temporaneità appaiono le altre esigenze rappresentate nella nota, riguardanti il personale del Settore Politiche Sociali, il Settore Tecnico, gli addetti all'informatica, gli autisti e gli esperti amministrativi. Alla luce di quanto esposto, gli scriventi rilevano che le esigenze dell' ente non erano tali da legittimare il ricorso a forme contrattuali flessibili.
127
Dello stesso aVVISOè stato il Collegio dei Revisori, il quale, nel parere del 7.05.08 (allegato n. 107), ha specificato che " ... è doveroso porre l'attenzione sulla singolare scelta della Giunta Comunale, che ha ritenuto assoggettabili ai caratteri di stagionalità anche i mesi che vanno da ottobre a dicembre; in detti mesi, a nostro avviso, non si assiste al flusso
turistico, tipico dei mesi estivi, che determina
l'incremento della popolazione urbana e, dunque, del fabbisogno di personale. Oltre a ciò si deve ulteriormente osservare che nelle sopra richiamate relazioni del Dirigente del Servizio del Personale (Prot. 34369 del 02/05/2008 e Prot. 29073 del 09/04/2008) nell'ambito
della revisione della programmazione
triennale vengono
individuate figure professionali, la cui necessità d'impiego, da una prima analisi, non sembrerebbe caratterizzata da elementi di stagionalità. Ci si riferisce in particolare alle figure dei vigili urbani e degli assistenti sociali per le quali, in base a specifici rinvii normativi, è stato illustrato dal Dirigente come le stesse siano strutturalmente carenti nell'ambito dell'Ente e non siano dunque legate ad esigenze puramente stagionali". L'esame dei contratti a tempo determinato sottoscritti dalI'ente, alcuni dei quali sono
stati
esaminati
stabilizzazione
nel precedente
del personale,
paragrafo
ha evidenziato
4.3,
nella
parte
come il rapporto
relativa
alla
di lavoro abbia
riguardato anche periodi temporali diversi da quelli indicati nella Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 30.04.08, contravvenendo cosÌ alle stesse regole che l'ente aveva definito. Va poi rilevato che l'esame delle Delibere di Giunta Comunale con cui sono stati approvati i piani triennali del fabbisogno di personale per il periodo 2007-2010, il cui esame è stato effettuato nel paragrafo 4.3, relativo alle procedure di progressione verticale
e di stabilizzazione,
ha evidenziato
come non sia mai stata prevista
l'assunzione di personale a tempo determinato. Solo nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 19.08.11 è stata prevista, per la prima volta, l'assunzione di dipendenti a tempo determinato, per un totale di 94 unità nell' anno 20 Il.
128
La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, nella delibera n. 12/2012, ha, da ultimo, ribadito che "Nell'ambito
degli obblighi generali, il cui mancato rispetto
determina come conseguenza il divieto di assunzione, con contratti di lavoro sia a tempo indeterminato clte flessibile, si rammentano:
L'adozione di una programmazione cui all'articolo
triennale del fabbisogno di personale di
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modijĂŹcazioni ed integrazioni in linea con gli strumenti di programmazione economico-jĂŹnanziaria pluriennale (art. 6 del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165). Al mancato adempimento di detta disposizione consegue, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, il divieto di assumere nuovo personale,
compreso
quello appartenente alle categorie protette". Tanto premesso, si può rilevare come appaia illegittima qualsiasi assunzione di personale a tempo determinato effettuata nel periodo 2007-2010,
in quanto non
prevista nel piano triennale del fabbisogno di personale. Inoltre, a parere degli scriventi, la natura delle esigenze dell'ente avrebbe precluso in ogni caso il ricorso a forme di assunzione flessibili, configurandosi la violazione del disposto dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/200l. Nell'anno
2011, sebbene previste
nel plano
triennale
del fabbisogno,
le
assunzioni di personale a tempo determinato non sono servite a far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali, configurando, anche in questo caso, una violazione alla norma da ultimo richiamata. Nel periodo 2007-2012, presso il Comune di Pomezia hanno prestato servizio un ingente numero di unità di personale a tempo determinato (fino a 127 nell'anno 2008), il cui costo complessivo è indicato nella seguente tabella (sono escluse le spese del personale di staff agli organi politici ed i dirigenti a tempo determinato), di cui ai capitoli di bilancio 926, 946 e 966.
129
@)i::?1~-~~>--' l'f!'
Quale conseguenza dell'irregolare utilizzo di personale a tempo determinato, così come previsto dall'art. 36, comma 3, del D.Lgs. n. 16512001, nella formulazione introdotta dall'art.
17, comma 26, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n.
10212009, non può essere corrisposta la retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno utilizzato nei propri settori tali unità di personale negli anni 2009, 20 l O,20 Il e 2012. L'esame dei cedoloni stipendiali ha evidenziato come non sia ancora avvenuta la corresponsione della retribuzione di risultato per gli anni 2009-2012.
4.5 Il personale con qualifica dirigenziale
4.5.1 La contrattazione collettiva decentrata integrativa
Il sistema delle relazioni fra enti locali e sindacati è definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area della dirigenza del comparto Regioni Autonomie locali, stipulato il 23 dicembre 1999, così come modificato dal CCNL del 22.02.06. L'articolo 3 del CCNL del 23.12.99 prevede che, presso ciascun ente con almeno cinque dirigenti (art. 4, comma 4) , si svolga la contrattazione collettiva integrativa per il personale con qualifica dirigenziale sulle materie definite dall' articolo 4, mentre l'articolo
5 detta precisi termini e procedure per giungere alla stipulazione
del
contratto integrativo. In data 17.05.06 è stato sottoscritto il CCDI relativo al personale dirigente, a seguito di autorizzazione conferita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 18.05.06.
130
4.5.2 Il fondo per il trattamento
accessorio del personale con qualifica
dirigenziale
L'articolo 26 del CCNL del 23.12.99, non modificato, per quanto ci interessa, dal successivo CCNL del 22.02.06, definisce le risorse che possono legittimamente finanziare il trattamento accessorio dei dirigenti, nelle due voci che lo compongono, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato. Tali fonti di finanziamento, determinate in modo rigoroso dal contratto, affluiscono in un apposito fondo. Presso il Comune di Pomezia, il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è stato costituito nell'anno 2001 con Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 2.02.01.
In tale atto viene ricostruito
rispettivamente,
ad €
121.220,67
(lire
il fondo per gli anni 1999-2001, pan, 234.715.946),
ad €
134.156,92
(lire
259.764.011) e ad € 212.083,03 (lire 410.650.000). Successivamente, il fondo per gli anni 2005 e 2006 è stato costituito cosÌ come riportato nella Delibera del Commissario Straordinario n. 85 del 18.05.06 (allegato n. 108), con la quale è stata approvata anche la sottoscrizione del CCDI per gli anni .2002-2005. Per gli anni 2007-2009, non è stato fornito alcun documento relativo alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio. Il fondo per l'anno 2010 è stato costituito negli importi indicati nel prospetto allegato alla nota prot. 111980 del 10.12.10 ed è stato successivamente modificato, cosÌ come risulta dalla relazione tecnica relativa al CCDI anno 20 l O, trasmessa alla delegazione trattante con nota prot. 101715 del 10.12.12 (allegato n. 109). Il fondo 20 Il e 2012 non risulta essere stato costituito, sebbene SIa stata corrisposta la retribuzione di posizione ai dirigenti. Nella tabella successiva
viene riepilogata
la costituzione
del fondo per il
personale dirigente, cosÌ come rilevata dalla documentazione fornita.
131
115.288,74
115.288,74
4.204,70
4.204,70
10.626,97
10.626,97
4.036,51
4.036,51
750.006,57
750.006,57 5.720,00 17.924,69
17.924,69
10.868,00 25.287,23 5.262,40 9.165,00 12.727,92 .118,73
Si specifica che, nel prospetto dell'ente, il totale del fondo per l'anno 2010 non corrisponde, per â&#x201A;Ź 0,01, alla somma delle singole voci che lo compongono. Per il periodo 2007-2009, nel quale l'ente non ha proceduto a costituire il fondo per il trattamento accessorio, verrĂ tenuto in considerazione
l'importo
dell'ultimo
fondo approvato, ovvero quello dell' anno 2006, suddiviso nelle relative voci. Anche per l'anno 2011 si prenderĂ in considerazione l'importo dell'ultimo fondo approvato, ovvero quello dell' anno 2010, suddiviso nelle relative voci. Di seguito verrĂ effettuata la verifica della corretta quantificazione del fondo da parte dell' ente.
4.5.2.1 L'incremento di cui all'art. 26, comma 3, del CCNL del 23.12.99
La norma consente di incrementare le risorse del fondo destinato al trattamento accessorio della dirigenza "in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi
di
riorganizzazione finalizzati ali 'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti,
ai quali sia correlato
un ampliamento
delle competenze
con
132
I~ I
incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche". Tale disposizione, come agevolmente si può notare, è speculare a quella prevista dall'art.
15, comma 5, del CCNL dell' 1.04.99 per il personale del comparto. Si
rimanda, dunque, alla trattazione compiuta in quella sede per la definizione dei suoi presupposti applicativi. La principale differenza dell'istituto applicabile al personale dirigente, rispetto a quello del comparto, è che, in caso venga dimostrato il mantenimento dei presupposti che hanno legittimato l'incremento
del fondo, le somme inserite possono essere
conservate all 'interno dello stesso. Va rilevato, in base ai presupposti indicati nella sezione relativa al personale non dirigente,
come
l'incremento
di risorse
sia da correlare
appositamente indicati ed il cui raggiungimento
a specifici
obiettivi
deve essere valutato sulla base di
indicatori predeterminati. La necessaria correlazione tra maggiori responsabilità, debitamente documentate, ed incrementi del fondo è stata ribadita dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 714/2011. In tale sentenza, i Giudici evidenziano quali siano i presupposti
per poter
correttamente utilizzare la disposizione contrattuale, specificando. che "Ancorché il concetto di "complessità" non sia normativamente agganciato a parametri obiettivi dai quali evincere la conformità e l'adeguatezza delle scelte dell'Organo di governo dell'ente in ordine sia alla decisione di riconoscere l'esistenza o la sopravvenienza di tale requisito, che giustifica gli incrementi della retribuzione di posizione dei dirigenti anche in deroga al valore massimo consentito (art. 27, comma 5, CCNL), non è ammissibile
che tale discrezionalità
non sia vincolata a fatti modificativi
della
struttura organizzativa di obiettiva riscontrabilità, fatti che l'Organo decidente deve concretamente provare. E' sull 'esistenza di tali fatti, della loro efficacia modificativa della struttura organizzativa esistente e accrescitiva dei compiti dirigenziali che si svolge il sindacato di legittimità del giudice contabile chiamato a decidere su ipotesi
133
••••• p:~"': .' -'; '1''''
;;.
di danno erariale scaturito dal riconoscimento
di aumenti della retribuzione
di
posizione non fondati sui predetti parametri. La mancata corrispondenza, da un lato, della motivazione deliberativa con il presupposto
di una modificazione
della complessità
strutturale
della CCIAA e,
dali 'altro, fra la motivazione e la sopravvenienza di un fatto che abbia concretamente accresciuto le funzioni dirigenziali conduce a riconoscere la non conformità a legge. della deliberazione assunta in ordine al consequenziale aumento della retribuzione di posizione". Nell'anno 2001, per la prima volta, il Comune di Pomezia ha incrementato il fondo per un importo di € 77.926,11 applicando l'art. 26, comma 3, del CCNL del 23.12.99, a seguito delle modifiche organizzative operate con la Delibera di Giunta Comunale n. 406 del 13.12.00. La riorganizzazione ha previsto l'aumento del numero di posti dirigenziali previsti in dotazione organica da lO ad Il unità e l'incremento dei Servizi da 23 a 31. Successivamente, come rilevabile dal CCDI 2002-2005 (allegato n. 108), la cui sottoscrizione è stata autorizzata con Delibera del Commissario Straordinario n. 85 del 18.05.06, l'incremento di cui all'art. 26, comma 3, del CCNL del 23.12.99 operato nell'anno 2005 è stato pari ad € 720.426,64. Per l'anno 2006, tale incremento è stato pari ad € 750.006,57. L'art. 12 del CCDI innanzi citato specifica che "L'amministrazione
ha proceduto
alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi. In tale contesto ha attivato nuovi servizi e posto in essere processi di riorganizzazione finalizzati ali 'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali è correlato un ampliamento delle competenze, con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza. Con il nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, è stata profondamente
innovata l'intera struttura organizzativa dell 'Ente ed in particolare
della dirigenza, con l'obiettivo esplicito di accrescere il grado di responsabilità e di capacità gestionale degli organi burocratici.
134
Inoltre, in attuazione della Legge 59/97,
sono enormemente
accresciute le
funzioni del Comune in settori strategici quali la viabilità, il mercato del lavoro, l'ambiente,
la formazione
professionale,
i servizi sociali, il turismo, lo sviluppo
territoriale,
la protezione
civile, etc.. Funzioni che hanno comportato e stanno
comportando trasferimento di personale non dirigenziale dallo Stato e dalla Regione. Il tutto con conseguente accrescimento qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, nonché delle competenze e delle responsabilità specifiche dei dirigenti ..... ... Alla luce di quanto sopra, le parti convengono
che sussistono tutte le
condizioni per l'applicazione del comma 3 dell'art. 26 del CCNL 1998/2001 ...". La lettura di quanto testualmente riportato evidenzia come l'ente abbia indicato in maniera molto generica quali siano le condizioni che hanno legittimato l'incremento del fondo ai sensi della disposizione contrattuale in esame. Va rilevato come ben poco attuale appaia il richiamo alla Legge n. 59/1997, considerato anche che nell'anno 2001 l'ente aveva già operato un incremento del fondo tenendo conto delle modifiche operate alla struttura organizzativa dell'ente. Viene anche fatto riferimento alle funzioni in materia di formazione professionale e di mercato del lavoro, che sono di competenza provinciale e non comunale. Per quanto riguarda il trasferimento di funzioni e di personale, secondo quanto riferito dall 'ufficio personale, sarebbe stata trasferita al Comune di Pomezia una sola unità di personale dalla Regione Lazio, unitamente al trasferimento dell'ufficio UMA in campo agricolo. Ben più consistente è stato il trasferimento
di personale dal
Comune di Pomezia allo Stato, riguardante 38 unità di personale ATA. Quanto
alle
modifiche
organizzative,
con
Delibera
Straordinario n. 91 del 26.05.06, è stato profondamente
del
Commissario
rivisto l'assetto generale
dell'ente (vedi grafico in allegato n. 11O), prevedendo l'istituzione
di tre strutture
organizzative complesse, definite settori, all'interno delle quali sono state previste delle sezioni, quali unità organizzative di primo livello a responsabilità dirigenziale. Il numero di dirigenti previsti nella nuova dotazione organica, approvata con Delibera
135
del Commissario Straordinario n. 100 del 26.05.06, è di 16 unità, di cui 3 in staffagli organi dell' ente. La modifica organizzativa prevista non è st!lta però realizzata e, con Delibera di Giunta Comunale n. 186 del 26.07.07, sono state cancellate le strutture organizzative complesse, portando a 15 i settori, con la sola posizione dirigenziale del Comandante della Polizia Municipale in staff al Sindaco. La modifica organizzativa risulta essere stata operata senza che siano state delegate ulteriori funzioni all'ente. In conclusione,
le modifiche organizzative
che prevedevano
l'istituzione
di
posizioni dirigenziali connotate da un più elevato livello di responsabilità non sono mai state attuate e tali posizioni non sono state più previste nella dotazione organica in vigore dall'anno 2007. Tanto premesso,
non è possibile individuare
alcun elemento concreto che
evidenzi un incremento del livello della responsabilità dirigenza.
Analogamente,
trasferimento
all'ente
non è possibile
di ulteriori
individuare,
funzioni e personale
e delle competenze della dopo
l'anno
2001,
il
in misura sufficiente
a
giustificare l'incremento del fondo. In assenza di tali elementi, non appare giustificato l'ulteriore incremento del fondo operato nell'anno 2006 ai sensi dell'art. 26, comma 3, del CCNL del 23.12.99. Va inoltre rilevato come l'incremento applicando
il disposto
dell'art.
del fondo operato nell'anno
2006,
26, comma 3, del CCNL del 23.12.99,
abbia
determinato una pressoché quadruplicazione
delle risorse rispetto all'anno 2001. Il
fondo, infatti, è passato da € 212.083,03 (lire 410.650.000) a € 902.088,18, dei quali
i, l" ~.
oltre 1'83% rappresentati da incrementi di cui alla disposizione oggetto di esame. Tale incremento appare ben superiore anche all'incremento
dei dirigenti
10
servizio, che nell'anno 2006 sono stati pari a 9, contro le 7 unità presenti negli anni 1999-2000. Come già detto, l'aumento
di posizioni dirigenziali non è comunque
coinciso con un aumento delle competenze dell' ente, non essendo stata trasferita allo stesso alcuna funzione in tale anno.
136
A parere degli scriventi, dall'anno 2006 l'ente ha enormemente aumentato le risorse del fondo per il trattamento accessorio, senza che sia rilevabile contestualmente un significativo modifiche
aumento delle funzioni esercitate e dei servizi fomiti. Anche le
piĂš significative
della struttura organizzativa
sono rimaste inattuate.
L'incremento operato appare quindi illegittimo. Nella tabella seguente viene riepilogato l'incremento degli scriventi,
appare ingiustificato,
del fondo che, a parere
pari alla differenza
tra l'importo
inserito
nell'anno 2006 e quello inserito legittimamente nell'anno 2001.
Per concludere, analogamente a quanto previsto per il personale del comparto, le disposizioni
contrattuali
specificano che, in riferimento
alle risorse necessarie
a
sostenere i maggiori oneri, gli enti" ... ne individuano la copertura nell'ambito delle capacitĂ di bilancio". Lo stesso art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001 specifica che " . gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa
.
nel rispetto dei vincoli di bilancio ... ". L'effettiva disponibilitĂ di risorse rappresenta il presupposto necessario per procedere all'incremento
del fondo, qualificandosi come
un principio incontrastato presso la Magistratura contabile, come ricordato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la giĂ citata delibera n. 596/2010. La situazione finanziaria dell'ente, cosĂŹ come In precedenza ricostruita, non evidenzia risorse disponibili per essere destinate all'incentivazione del personale.
4.5.2.2 La riduzione di cui all'art. 1 del CCNL del 12.02.02
L'art,
1, comma 3, del CCNL del 12.02.02 ha previsto l'incremento
dello
stipendio tabellare del personale dirigente a decorrere dall'1.09.01, da finanziare, per 137
una quota pari ad € 3.356,97, mediante una" ... corrispondente riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell'ordinamento organizzativo degli enti" (lettera e). Considerato
che la dotazione
organica
approvata
con Delibera
di Giunta
Comunale n. 406 del 13.12.00 prevedeva Il posizioni dirigenziali, il fondo sarebbe dovuto essere ridotto di € 36.926,67 (3.356,97 x Il) sin dall'anno 2002. Presso il Comune di Pomezia, la riduzione in questione non è mai stata operata, per cui nella tabella successiva vengono riepilogate le risorse indebitamente mantenute nel fondo.
4.5.2.3 La quantificazione del fondo: considerazioni conclusive
La verifica ha evidenziato che il valore del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente del Comune di Pomezia ha assunto nel corso degli anni un valore superiore a quello che avrebbe dovuto avere in base ad un'applicazione
corretta e
rigorosa delle norme contrattuali e legislative. Ciò è dipeso dalla mancanza dei presupposti per poter operare gli incrementi previsti dai contratti collettivi e dalla mancata decurtazione del fondo nell'anno 2002. Nella
tabella
che
segue
sono
riportati
sinteticamente
i valori
delle
risorse
indebitamente inserite nel fondo.
2007
2008
2009
672.080,46
672.080,46
672.080,46
672.080,46
672.080,46
3.360.402,30
36.926,67
36.926,67
36.926,67
36.926,67
36.926,67
184.633,35
709.007,13
709.007,13
709.007,13
709.007,13
709.007,13
3.545.035,65
138
4.5.2.4 Il divieto di incremento del fondo nel triennio 2011-2013
Come già specificato in sede di esame del fondo relativo al personale del comparto, l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, prevede che "A decorrere
dallo
l'ammontare
delle risorse
accessorio
complessivo del personale,
anche
gennaio
di
2011 e sino al 31 dicembre
destinate
livello
annualmente
dirigenziale,
di
2013
al trattamento ciascuna
delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente
ridotto in misura proporzionale
alla riduzione del personale
in
servizio". La costituzione del fondo effettuata nell'anno 2011, come detto in precedenza, ha riguardato le disponibilità per l'anno 2010 e per l'anno 2011, che sono risultate del medesimo importo. In questa sede, pertanto, verrà quantificata l'eventuale riduzione percentuale
di personale
in
servizio,
che
avrebbe
dovuto
comportare
una
corrispondente riduzione del fondo. In merito all'obbligo di riduzione del fondo a seguito di riduzione del personale in servizio, la Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 12/2011, ha indicato il metodo di calcolo da applicare, come già evidenziato al precedente paragrafo 4.2.3.6, alla cui lettura si fa rinvio. Tanto premesso, gli scriventi hanno verificato se l'ente ha rispettato quanto previsto dalla norma nell' anno 20 Il. A tal fine, sono stati richiesti i dati relativi alla consistenza del personale negli anni 2010 e 20 Il (allegato n. 66). Nella tabella successiva viene riepilogato il numero dei dirigenti in servizio che hanno ricoperto posti previsti in dotazione
organica, anche se impropriamente
nominati ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 26712000, calcolata la relativa semisomma e la riduzione percentuale nel 2011, rispetto al 2010.
139
Dirigenti in servizio 01.01
Dirigenti in
15 11 15,38%
Al fine verificare il rispetto della normativa in questione, gli scriventi hanno proceduto a ricostruire l'importo del fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2010 (al netto delle componenti escluse) decurtando gli illegittimi incrementi operati nell' anno 2010, raffrontandolo successivamente con quello del 20 Il, al netto degli incrementi illegittimi.
971.118,73 709.007,13 262.111,60 40.312,76
Il fondo dell' anno 2011, in base ai calcoli effettuati, sarebbe dovuto essere ridotto di â&#x201A;Ź 40.312,76. Al lordo degli incrementi illegittimi, il fondo sarebbe dovuto essere ridotto di â&#x201A;Ź 149.358,06 (15,38% di 971.118,73).
4.5.3 Le somme spese per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato
Gli scriventi hanno visionato le somme corrisposte nel corso del periodo oggetto di esame a titolo di retribuzione di posizione e di risultato, cosĂŹ come riportate nei cedoloni
riepilogativi
stipendi ali, rilevando
come la retribuzione
di posizione
corrisposta ai singoli dirigenti sia stata superiore a quella massima prevista dall'art. 27, comma 2, 'del CCNL del 23.12.99, cosĂŹ come modificata dai successivi contratti collettivi.
140
La possibilità di superare l'importo massimo in precedenza indicato, così come specificato dall'art. 27, comma 5, del citato CCNL del 23.12.99 è riservata ai Comuni " ... con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ... ". Nel precedente paragrafo 4.5.2.1 è stato evidenziato come solo nell'anno 2006 il Comune di Pomezia avesse previsto l'istituzione di strutture organizzative complesse, senza peraltro che le stesse siano mai state attivate, mentre, con Delibera di Giunta Comunale n. 186 del 26.07.07, le stesse sono state cancellate. Tanto premesso, considerato che non è stato conferito alcun incarico di struttura complessa,
nel periodo
esaminatò
non
sussistevano
i presupposti
per poter
corrispondere una retribuzione di posizione superiore a quella massima prevista, come specificato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 714/2011, e dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale
per la Basilicata, con
sentenza n. 124/2012. Nelle tabelle in allegato
n. 111, separatamente
per ogm anno, vengono
riepilogate le somme corrisposte a titolo di retribuzione di posizione ad ogni singolo dirigente, l'importo massimo previsto contrattualmente
e, per differenza, la somma
illegittimamente erogata. Le retribuzioni sono state rapportate al periodo di servizio. Nel complesso, le somme indebitamente corrisposte a titolo di retribuzione di posizione in conseguenza del superamento dell'importo
massimo contrattualmente
previsto ammontano ad € 1.630.783,25, così come riportato nella seguente tabella.
2009 303.482,35
Si precisa che non si è tenuto conto delle modifiche della retribuzione massima di posizione prevista da contratti collettivi sottoscritti dopo la chiusura dell' esercizio, in quanto la retribuzione
di posizione corrisposta è stata considerata al netto degli
arretrati. Per l'anno 2012, i dati riguardano il periodo gennaio - novembrè.
141
4.5.4 Il principio di onnicomprensività
L'articolo
24,
dell' onnicomprensività
comma
3, del DoLgso no 165/01
fissa
il cdo prInCIpIO
della retribuzione dirigenziale, cardine del regime retributivo
del personale con qualifica di dirigente. In base a tale principio, il trattamento economico fissato dal contratto collettivo, sia nella componente fissa che in quella accessoria, "remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti (.0.)' nonché qualsiasi incarico ad essi coriferito in ragione del loro ufficio o comunque
conferito dali 'amministrazione
prestano servizio o su designazione della stessa
ulteriori
rispetto
al trattamento
cui
Ho
È fatto divieto, quindi, agli enti di appartenenza accessori
presso
accessorio
di corrispondere fissato
compensI
dalle disposizioni
contrattuali, che remunera ogni attività del dirigente o A tale interpretazione restrittiva si è sempre attenuta l'ARAN, la quale, posta di fronte ad un quesito specifico, ha chiarito21 che "l'art. 33 del CCNL del 10.04.1996 definisce chiaramente la struttura della retribuzione dei dirigenti prevedendo, oltre agli istituti dello stipendio tabellare, della R.lA. e della indennità integrativa speciale (inclusa allo stato attuale nello stipendio tabellare in base all'art. 1, comma 2, letto d), del CCNL 12.02.2002) solo la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato. Oltre alle predette componenti della retribuzione l'attuale disciplina contrattuale consente di corrispondere ai dirigenti soltanto i seguenti due ulteriori compensi, a titolo di retribuzione di risultato: Compensi professionali
per gli avvocati di
CUI
all'art. 37 del CCNL del
23.12.1999; Compensi per incentivi alla progettazione
di cui ali 'art. 18 della legge n.
109/1994, secondo la previsione dell 'art. 29 del CCNL del 23.12.1999"0
21
Parere DB27 in data] 2.04.2002 - Area: Dirigenti - Istituto: Trattamento economico.
142
Ad essi vanno, tuttavia aggiunti, in base ai CCNL dell' Area 2 del 22.02.06 e del 22.02.10: i diritti di rogito: l'articolo 25 del CCNL del 22.02.06; gli incentivi recupero evasione ICI e incentivi per difesa dell'ente innanzi alle Commissioni Tributarie (art. 20 del CCNL del 22.02.10). Il parere del Consiglio di Stato - Commissione Speciale Pubblico Impiego del 4 maggio 2005 (recepito nella circolare del Ministero del Welfare n. 35 del 5 settembre 2005) ha avallato definitivamente
l'interpretazione
più rigorosa del citato art. 24,
comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, che si applica anche agli enti locali quale disposizione di principio. In relazione agli incarichi conferiti ai dirigenti, il Consiglio di Stato distingue tre tipologie di incarichi, ma ritiene che a tutti vada applicato rigorosamente il regime dell'onnicomprensività: incarichi conferiti in ragione dell'ufficio; incarichi conferiti su designazione dell'amministrazione
di servizio;
incarichi comunque conferiti dall' amministrazione di servizio. Poiché si tratta in tutti i casi di attività connesse in maniera più o meno diretta al rapporto organico tra il dirigente e l'amministrazione,
"l'assolvimento
di simili
incarichi può logicamente farsi rientrare tra le normali incombenze dei dirigenti, la remunerazione
delle quali viene conseguentemente
determinata
tenendo presente
l'esigenza difar fronte pure ai suddetti ulteriori impegni". La rigorosa applicazione del regime di onnicomprensività comporta che possano essere erogati al dirigente, per tutti gli anzidetti incarichi, solo i compensi che trovino il proprio fondamento in una. norma del contratto collettivo. Alla luce di tale rigorosa lettura del principio di onnicomprensività, gli scriventi hanno verificato i compensi accessori che i dirigenti del Comune di Pomezia hanno percepito in aggiunta all' ordinaria retribuzione di posizione e di risultato. A tal proposito, si specifica come qualsiasi tipo di indennità, compenso o gettone di presenza, corrisposto per l'espletamento di incarichi conferiti dall'amministrazione
143
o su designazione della stessa, violi il principio di onnicomprensività.
Tra di eSSI
rientrano quelli corrisposti per la partecipazione a commissioni tecniche, commissioni d'esame o commissioni variamente denominate. Nella tabella seguente vengono riepilogate le somme illegittimamente corrisposte nel periodo esaminato, il cui dettaglio è presente in allegato n. 112.
24.615,30 Ferrara Vittorio
4.390,02
Ferrazzano Anna
9.998,47
31.590,45
41.588,92
1.868,00
4.553,00
25.908,50
Giancotti Giuseppe
19.487,50
4.390,02
Guastella Giorgio
1.461,00
Mariani Carla
5.953,00
1.029,40
6.982,40
Marino Teresa
11.529,85
13.521,80
25.051,65
1.110,84
1.100,16
Mastracci Renzo Sorbino Stefano
1.461,00
26.458,84 1.560,84
26.458,84
Tribulato Maria A.
6.594,00
Ugoccioni Giovanni
4.787,00
Veglia Daniela
2.090,00 47.957,18
74.397,48
1.110,84
J .096,95
1.000,47
6.980,10 6.594,00
13.908,11
18.695,11 2.090,00
124.543,52
46.528,02
1.096,95
1.000,47
295.523,62
In particolare si tratta di somme corrisposte per: la partecipazione a commissioni di concorso, la cui erogabilità è stata esclusa dal TAR Veneto, con sentenza n. 700/2007, anche per il personale non dirigente, e ad altre commissioni variamente denominate; per la copertura ad interim di posizioni dirigenziali vacanti, attività per la quale è stata esclusa la possibilità di erogare uno specifico compenso dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, con sentenza n. 1307/2011; per la partecipazione a progetti di produttività variamente denominati, istituto contrattuale del quale non possono beneficiare i dirigenti, fatte salve le fattispecie espressamente indicate dall'art. 20 del CCNL del 22.02.10;
144
a titolo di indennità di vigilanza, di cui all'art. 34 del DPR n. 268/1987, come modificato
dall'art.
retribuzione
45 del DPR n. 333/1990,
assorbita
invece nella
di posizione già in base a quanto previsto dal CCNL del
10.04.96, così come rilevato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Basilicata, con sentenza n. 124/2012.
4.5.5 Il conferimento degli incarichi dirigenziali
Presso l'ente ispezionato, è stato rilevato il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato in base al disposto dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 a soggetti già alle dipendenze dell' amministrazione con la qualifica di funzionario ed a soggetti esterni. Per ciò che riguarda la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni o a personale
appartenente
alla categoria
D in possesso
di specifiche
professionalità, si rileva che l'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 ha una portata generale ed è applicabile anche agli enti locali, così come espressamente previsto all'art. 1, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 165/2001. Leggendo il comma 6 dell'art. 19, è possibile evidenziare come sia previsto un limite massimo di posizioni dirigenziali da poter coprire mediante il conferimento di incarichi a soggetti in possesso di particolari requisiti professionali, fissato nel 10% delle posizioni dirigenziali di prima fascia e nell' 8% delle posizioni di seconda fascia previste in dotazione organica. L'applicabilità
agli enti locali del limite in precedenza richiamato è confermata
anche dall'orientamento
espresso dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 9 del
15.01.10, con la quale ha rilevato l'incostituzionalità
delle disposizioni normative
regionali in quella sede impugnate, che prevedevano un limite sensibilmente superiore (30%).
Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 324 del 12.11.10, ha ribadito l'applicabilità agli enti locali dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.
145 b. my «:
In merito alla percentuale di incarichi attribuibili dagli enti locali, la Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, con delibera n. 12/2011, ha ritenuto legittimo il conferimento a soggetti esterni di un numero massimo di incarichi pari all'8% dei posti previsti in dotazione organica, arrotonda~o all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a 5, o all'unità superiore, se il primo decimale è uguale o superiore a 5. Tale limitazione quantitativa si applica a tutti gli incarichi dirigenziali conferiti, sia con contratto di diritto pubblico che con contratto di diritto privato, così come rilevato dalla Corte di conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, con delibera n. 357/2011 e dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con delibera n. 31/201222. Da ultimo, l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 141/2011, in vigore dal 22.08.11, ha previsto l'introduzione
dell'art.
19, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 165/2001, che
prevede la possibilità per gli enti locali con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, come il Comune di Pomezia, di conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 entro il limite del 20% dei posti dirigenziali previsti in dotazione organica. Nella tabella seguente sono riepilogati i posti dirigenziale previsti nelle dotazioni organiche al 31.12 di ogni anno oggetto di esame ed il numero di incarichi conferibili a soggetti esterni in base alle norme in precedenza illustrate.
22
Tale interpretazione non è universalmente accettata, vedi in senso contrario Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, Deliberazione n. 519/2011.
146
Dagli atti esaminati (allegato n. 113) risulta che il Comune di Pomezia non ha attribuito alcun incarico ai sensi dell'art. 110, comma l, del D.Lgs. n. 267/2000, avendo conferito incarichi solamente ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Tale procedura non appare corretta, in quanto ai dirigenti così nominati sono stati affidati incarichi di direzione degli uffici previsti in dotazione organica, invece di incarichi di staff, così come previsto dalla norma utilizzata. Un simìle comportamento appare illegittimo e fonte di responsabilità erariale, in quanto al personale destinatario di incarichi di sta.fJnon possono essere affidati compiti gestionali, così come indicato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, con sentenza n. 1298/201023. Nella tabella seguente è riepilogato il numero di incarichi contemporaneamente in corso e le retribuzioni corrisposte, così come rilevate dai cedoloni stipendiali.
2010 8.297,42 Giorgio Guastella
132.704,18
122.753,11
Carla Mariani
35.196,81
93.173,5 I
Daniela Veglia
38.779,60
118.560,82
115.290,44
Enrico Brugiotti
7.120,84
52.080,49
Teresa Marino
116.623,12
135.900,38
73.466,95
Teresa Schiavone
103.936,82
117.989,42
24.750,79
Mario Busca
121.I 16,28
36.320,30
46.488,63 5
6
6
4
1
Nel periodo esaminato, l'ente ha pertanto conferito incarichi a soggetti esterni per lo svolgimento
di compiti previsti dalla dotazione organica in numero ben
superiore a quello consentito dall'art. 19, commi 6 e 6-quater, del D.Lgs. n. 165/2001.
23
In tal senso vedi anche Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, Corte dei conti, Sezione l giurisdizionale centrale, sentenza n. 785/2012.
sentenza n. 26/2012 e
147
Si segnala come, oltre a quelli in precedenza elencati, siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sigg.ri Bruno Lombardi e Giovanni Gallucci, dipendenti dell' ente non in possesso del diploma di laurea, presupposto necessario per poter ricoprire
incarichi
dirigenziali,
come
specificato
in molteplici
occasioni
dalla
Magistratura contabile24• L'incarico al Geom. Bruno Lombardi è stato conferito con Atto del Sindaco n. 51 del 31.08.06 (allegato n. 114) per 6 mesi e più volte rinnovato (allegato n. 115), sino al 28.02.09. L'incarico
al Geom. Giovanni Gallucci è stato conferito con Atto del
Sindaco n. 77 del 9.10.07 (allegato n. 116) per 6 mesi e più volte rinnovato (allegato n. 117), sino al 28.02.09. Nella tabella seguente è riepilogata la differenza retributiva corrisposta a seguito dell'illegittimo affidamento dell'incarico dirigenziale25•
Giovanni Gallucci
4.6 Il trattamento
17.924,16
74.960,74
accessorio del Segretario
12.731,10
105.616,00
comunale e la clausola di
galleggiamento di cui all'art. 41, comma 5, del CCNL del 16.05.01
Il trattamento accessorio dei Segretari comunali (e provinciali) è disciplinato dal relativo CCNL del 16.05.01. L'art. 41, comma 3, del citato CCNL, indica l'importo della retribuzione di posizione, pari a € 18.592,45 per tredici mensilità fino al 31.12.09 (per gli incarichi di
24
Vedi Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibere n. 1001/2009 e n. 504/2011, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, delibera n. 275/2010 e Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, sentenza n. 127/2009.
25
Sono state prese in considerazione le voci stipendiali: retribuzione di posizione dirigenziale, indennità mansioni superiori e retribuzione di risultato.
148
livello BI), divenuti poi € 15.584,45 a seguito delle modifiche introdotte dal CCNL dell' 1.03.11. Nel successivo comma 4 si definisce la c.d. "maggiorazione" della retribuzione di posizione prevedendo si che: "Gli enti nell 'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono
corrispondere
una maggiorazione
dei
compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per .definire
le predette
maggiorazioni
sono individuate
in sede di contrattazione
decentrata integrativa nazionale ". Nello specifico, il contratto decentrato richiamato dalla norma è stato quello adottato il 22 dicembre 2003, il quale ha previsto che la retribuzione
di posizione,
in presenza
di determinati
presupposti,
possa essere
maggiorata di una percentuale variabile dal IO al 50 per cento (5% nel caso di comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti). Il comma 5 poi stabilisce che: "Gli. enti assicurano, altresì, nell 'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione
del Segretario
non sia inferiore a quella stabilita per
la funzione
dirigenziale più elevata nell 'Ente in base al contratto collettivo dell 'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa". È questa la c.d. "clausola del galleggiamento", introdotta per evitare una discriminazione tra il Segretario comunale, posto al vertice della struttura, ed i dirigenti. L'ordine maggiorazione
di allocazione
delle due norme non pone dubbi sul fatto che la
di cui al comma 4 vada applicata in viaprioritaria
rispetto al
(eventuale) "galleggiamento". A supporto di questa interpretazione,
è intervenuta anche l'Agenzia
per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni che, con il parere SGR 26 del 17.11.05 (confermato nella nota del 3 agosto 2006, n. 7124), così si è espressa al riguardo:
"Ai fini
"galleggiamento",
dell 'applicazione
della
regola
contrattuale
del
cosiddetto
ai sensi dell'art. 41, comma 5, del CCNL del 16.05.01, si deve
tenere conto dell 'importo della retribuzione di posizione effettivamente corrisposta al
149
segretario generale e, quindi, anche della eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione allo stesso riconosciuta, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del CCNL del 16.05.01 e dello specifico CCDI del 22.12.03. A tal fine si evidenzia che la regola del "galleggiamento comparazione
H,
ai fini
della sua applicazione,
presuppone
dei valori della retribuzione di posizione
una necessaria
stabilita per la funzione
dirigenziale più elevata presente nell'ente e di quella prevista per il segretario. Conseguentemente, non può non tenersi conto degli effetti dell'art. 41, comma 4, che, in presenza di determinate condizioni e requisiti, prevede una maggiorazione proprio della retribuzione di posizione al di sopra degli importi per questa stabiliti dalla disciplina
contrattuale
(art. 41, comma 3, del CCNL del 16.05.01, relativo dI
quadriennio normativo 1998-2001 ed art. 3 del CCNL del 16.05.01, relativo al biennio economico 2000-2001). Gli enti possono riconoscere o meno detta maggiorazione, ma se la attribuiscono retribuzione
essa non può
di posizione.
essere considerata
Pertanto,
poiché
una voce distinta dalla
la maggiorazione
è sempre parte
integrante della retribuzione di posizione in godimento del segretario, essa non può non essere computata ai fini del "galleggiamento L'interpretazione
H.
fornita dall' ARAN è stata poi riaffermata dal parere prot.
100976 del 3.09.08 della Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. e dalla nota prot. 53576 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Da ultimo, l'art. 4, comma 26, della Legge n. 183/2011,. ha specificato le modalità applicative del dettato contrattuale, evidenziando la condivisione da parte del legislatore della posizione assunta dall' ARAN, dall'IGOP e dalla Funzione Pubblica. Tale disposizione
normativa
sembrerebbe
caratterizzarsi
per la sua portata
interpretativa, evidenziando la bontà della tesi in precedenza esposta. Per completezza, si segnala che l'Agenzia dei Segretari Comunali ha sostenuto una diversa interpretazione galleggiamento
della norma, ritenendo che andasse prima operato il
e solo successivamente
la maggiorazione
della retribuzione
di
posizione così determinata.
150
In tema di "maggiorazione"
e di "galleggiamento"
si segnala, poi, quanto
previsto dall'art. 3, comma 7, del CCNL dell' 1.03.11 in cui si afferma che" fini dell'attuazione delle previsioni dell'art. 41, commi 4 e 5, del 16.05.01, applicazione
gli
importi
annui
lordi complessivi,
per
tredici
ai soli trovano
mensilità,
della
retribuzione di posizione del segretariale, come definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL del 16.05.01, relativo al biennio economico 2000-2001".
Per i segretari di
livello BI), ossia la fascia dove si colloca il segretario del Comune di Pomezia, tale importo è pari a € 18.592,45. La disciplina contrattuale della retribuzione di posizione dei segretari prevede POi, al comma 6 (sempre delFart. 41), il c.d. principio di onnicomprensività
retribuzione di posizione"
della
... che assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle
prestazioni di lavoro ... ". Sul divieto di corrispondere emolumenti per incarichi aggiuntivi si è espressa anche l'ARAN, attraverso il parere SGR lO del 19.09.01, in cui si afferma, tra l'altro, che "00. Al difuori delle disposizioni, anche difavore, contenute nell'art. 41 del citato CCNL, non riteniamo, pertanto, che possano essere posti in essere ulteriori incrementi dei compensi
contrattualmente
definiti, anche se correlati a specifici
incarichi
organizzativi e gestionali". In seguito, con il parere SGR 17 dell'8.01.03, la stessa Agenzia affermava che "
l'art. 41 del CCNL del 16/5/2001, prevede una organica e completa definizione
del valore annuo di tale retribuzione, che assorbe ogni altro compenso connesso alle prestazioni di lavoro ...". L'unica
eccezione
alla regola de qua, prevista
dallo stesso comma 6, è
rappresentata dai diritti di segreteria (o di rogito). Si aggiunge che, così come avviene anche per la dirigenza, le eccezioni al principio di onnicomprensività sono solo quelle espressamente previste da norme (di legge o contrattuali), non suscettibili peraltro di interpretazioni estensive.
151
La retribuzione di risultato è invece regolata dal successivo art. 42 del CCNL del 16.05.01. Nei tre commi di cui si compone l'articolo si dice, sostanzialmente, che tale componente accessoria della retribuzione: deve essere correlata al raggiungimento di obiettivi assegnati e tenere conto di eventuali incarichi aggiuntivi; non deve superare il 10% del monte salari; per essere corrisposta, deve rispettare le indicazioni di
CUi
al D.Lgs. n.
286/1999. Premesso il quadro normativo sopradescritto, gli scriventi hanno esaminato cedolini riepilogativi stipendiali al fine di verificare la corretta quantificazione della retribuzione accessoria corrisposta al Segretario comunale, Dr. Angelo Scimè. Dai cedolini riepilogativi stipendiali è stato possibile rilevare come, sino al mese di settembre 2009, la retribuzione di posizione del Segretario sia stata quantificata applicando
prima
il galleggiamento
e successivamente
la maggioràzione
della
posizione, mentre dal mese di ottobre 2009 il calcolo sia stato effettuato tenendo conto di quanto affermato dall' ARAN, dall'IGOP e dalla Funzione Pubblica. In ambedue i casi, la retribuzione di posizione utilizzata quale parametro per il galleggiamento è stata quella dirigenziale più elevata, fissata in misura superiore a quella contrattualmente prevista, sebbene non ve ne fossero i presupposti, così come indicato nel precedente paragrafo 4.5.3. Nella tabella seguente sono riepilogate le somme illegittimamente corrisposte a titolo di retribuzione disposizioni
di posizione, calcolate sulla base dell'interpretazione
contrattuali
data dall' Agenzia
dei Segretari.
Per l'anno
delle
2009,
la
maggiorazione è stata calcolata solamente sino al mese di settembre.
152
2009 45.102,87
45.1 02,87
45.102,87
60.518,52
45.102,87
45.102,87
45.102,87
106.650,83
95.712,27
71.1 00,51
70.006,67
71.100,51
40.630,63
35.193,75
25.997,64
24.903,80
25.997,64
44.013,47
44.013,47
44.013,47
22.006,73
22.006,73
16.505,05
66.020,20
66.020,20
105.506,74 39.486,54
Nella tabella seguente sono riepilogate le somme illegittimamente corrisposte a titolo di retribuzione di posizione, calcolate sulla base dell'interpretazione
meno
favorevole al Segretario (sostenuta da ARAN, IGOP e Funzione Pubblica).
44.013,47
44.013,47
105.506,74
106.650,83
61.493,27
62.637,36
Nel complesso, corrisposta
a titolo di retribuzione
illegittimamente
all'interpretazione
la somma
di poslZlone, al Segretario è stata
di € 192.210,00,
se calcolata
in base
più favorevole al dipendente, che diviene pari ad € 252.728,51 m
base all'interpretazione meno favorevole allo stesso. Inoltre, sempre dall'esame dei cedolini stipendiali, è emersa la corresponsione di somme in violazione del principio di onnicomprensività
della retribuzione. Nella
tabella seguente vengono riepilogate le somme illegittimamente liquidate.
2007
2008
2009
15.671,18
13.943,48
2.402,00
496,00
18.073,18
14.439,48
2010
32.172,56 15.238,48
47.411,04
11.411,42
11.411,42
153
Le somme riportate nella tabella precedente si riferiscono a quanto percepito a titolo
di retribuzione
di posizione
e di risultato,
oltre
a quanto
spettante
contrattualmente, per aver ricoperto ad interim un incarico dirigenziale ed a quanto percepito per aver partecipato alle commissioni di concorso. A titolo di esempio, si può esaminare la Determina n. 112 del 24.07.09 (allegato n. 118), dalla quale si rileva chiaramente come la somma di € 13.943,48, corrisposta nell'anno 2009 a titolo di retribuzione di risultato, riguardi la copertura di un incarico dirigenziale vacante. La temporanea copertura di un posto dirigenziale vacante è uno degli elementi da prendere
in considerazione
al fine dell'attribuzione
della maggiorazione
della
retribuzione di posizione, assegnata al Segretario nella misura massima prevista, pari al 50%, con Decreto Sindacale n. 90 del 9.11.04, così come espressamente indicato dall'allegato
A, voce h), al CCND del 22.12.03. Nessuna ulteriore somma poteva
pertanto essere corrisposta, né come retribuzione di posizione che come retribuzione di risultato, per la copertura temporanea di posizioni dirigenziali vacanti. Esaminando
le modalità di corresponsione
della retribuzione di risultato per
l'incarico ricoperto di Segretario comunale, è stato possibile rilevare come tutti i Decreti Sindacali riferiti al periodo 2006-2011, con cui è stata valutata l'attività svolta, riportino sempre la medesima dicitura, ovvero che il Sindaco "DECRETA - Di valutare più che positivamente l'attività svolta dal Segretario Generale Dr. Angelo Scimè nel periodo di servizio prestato in tale funzione nell 'anno 2006, per il periodo di competenza; Di attribuire al suddetto funzionario, in applicazione delle richiamate previsioni contrattuali, una retribuzione di risultato pari alla misura del 10% del monte salari". Negli anni successi cambia solamente l'indicazione
dell'anno
di
riferimento. Dalla documentazione esaminata non è possibile rilevare in alcun modo quali siano stati gli obiettivi
assegnati
né il grado di raggiungimento
degli stessi,
risolvendosi la valutazione in una clausola di stile rimasta immutata in tutti gli anni esaminati.
154
Le modalità con cui è stata liquidata la retribuzione di risultato non sembrano rispondere alle finalità proprie di tale istituto contrattuale, in quanto presso l'ente manca un vero e proprio meccanismo di valutazione che, a fronte della preventiva assegnazione di obiettivi annuali, valuti il segretario per le sue prestazioni e per i suoi comportamenti
sulla base di criteri e principi, anch:essi predeterminati,
così come
previsto dal D.Lgs. n. 286/1999. Tali modalità applicative dell'istituto
sono state
ribadite dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, nella sentenza n.162712012. Nella tabella seguente sono riepilogati i provvedimenti con cui è stata liquidata la retribuzione di risultato (allegato n. 119) e le somme corrisposte.
n_ >Uv'
•
,
...
•
~-
Atto dirigenziale n. 82 del J 8.04.07
11.096,66
Atto dirigenziale n. 74 del 21.03.08
11.383,10
Atto dirigenziale n. 27 del 10.03.09
17.009,40
Atto dirigenziale n. 28 del 17.03.10
16.210,82
Decreto Sindacale prat. n. 56063 del 29.06.11
15.098,00
.
.....
Totale
70.797,98
In conclusione, va rilevata la mancata applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 7, del CCNL dell' 1.03.11. Tale disposizione, l'incremento
come accennato m precedenza, prevede, m sostanza, che
del trattamento tabellare a decorrere dal 31.12.09, che passa da €
37.202,67 ad € 39.979,29 per 12 mensilità, a cui aggiungere la tredicesima,
sia
finanziato da una' pari riduzione della retribuzione di posizione. In pratica, la somma complessivamente
corrisposta
(stipendio tabellare + retribuzione
di posizione +
galleggiamento) non sarebbe dovuta aumentare. L'esame del cedolino stipendiale ha evidenziato come il Segretario comunale, Dr. Angelo Scimè, abbia invece continuato a percepire, al lordo delle detrazioni di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 7812010, per le annualità 2010,2011 e 2012, la medesima retribuzione di posizione mensile (€ 5.469,27) comprensiva della "maggiorazione"
e 155
del "galleggiamento",
mentre la retribuzione tabellare mensilmente percepita è stata
incrementata. La maggiore somma mensilmente corrisposta rispetto a quanto spettante è pari ad € 231,38 mensili (39.979,29 - 37.202,67
=
2.776,62 : 12
=
231,38) per 12 mensilità
annue, a cui aggiungere la tredicesima. Considerato che la retribuzione
di pOSIZIOneandava ridotta a decorrere dal
31.12.09, la somma indebitamente corrisposta in riferimento agli anni 2010, 20 Il e 2012 è pari ad € 9.023,82 (231,38 x 39 mensilità, comprensive di tredicesima). Infine, per quanto riguarda i compensi per diritti di segreteria, si ricorda che gli stessi, in virtù dell' art. 41, comma 4, della Legge n. 312/1980, non possono superare la quota di un "terzo dello stipendio in godimento" composto dalle voci stipendiali di cui all'art. 37 del CCNL del 16.05.01, con esclusione della retrib)lzione di risultato e degli stessi diritti di segreteria26. La corretta quantificazione della retribuzione spettante al Segretario, escludendo le voci illegittimamente corrisposte in precedenza esaminate, avrebbe determinato la riduzione dei diritti di segreteria liquidabili.
26
Vedi orientamenti
applicativi ARAN SEG23.
156
5.1 Introduzione
Al fine di procedere all'analisi oggetto della presente verifica, è stato richiesto per quali servizi pubblici fosse stata affidata la gestione all'esterno. È stato riferito che sono gestiti all'esterno il servizio di igiene 'urbana, il trasporto pubblico urbano, il trasporto
scolastico,
la ristorazione
scolastica ed il servizio di accertamento
e
riscossione delle entrate tributarie. Il servizio di ristorazione scolastica è stato affidato alla società Innova S.p.A. a seguito di gara pubblica, il cui contratto, avente durata di 5 anni, è stato sottoscritto in data 1.03.11. In relazione ai restanti servizi, si è proceduto ad esammare le modalità di affidamento
e le modifiche
intervenute
nei contratti originariamente
sottoscritti,
esaminando, in particolare, la gestione dei servizi di seguito riportati.
5.2 L'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
Dall' esame degli atti esibiti dagli uffici comunali, l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani del Comune di Pomezia risulta essere stato effettuato in favore dell'ATI Consorzio Nazionale Servizi S.c.a.r.!. - Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A., a seguito di procedura aperta, in virtù del contratto rep. n. 6307 del 27.07.07, con originaria scadenza fissata al 5.06.12. In virtù di cessione di ramo d'azienda, è subentrata nel contratto, nell'anno 2010, la società Aimeri Ambiente S.p.A .. Con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 17.04.12, quando mancavano oramai meno di due mesi alla scadenza contrattuale, è stato affidato all'Ufficio gare e contratti il compito di redigere il capitolato speciale ed il bando di gara. 157
.';:4\";:' .. , '",'
.
Nelle more dell'espletamento
della gara, con Ordinanza Sindacale n. 58 del
5.06.12 (allegato n. 120), è stato ordinato all'appaltatore di proseguire il servizio per sei mesi, sino al 5.12.12, agli stessi patti e condizioni. Successivamente, con Ordinanza Sindacale n. 89 del 4.12.12 (allegato n. 121), vista l'indisponibilità
della Aimeri Ambiente S.p.A. a proseguire il servizio, è stata
affidata l'esecuzione
dello stesso alla società Consorzio Nazionale Servizi S.c.a.r.l.,
" ... per sei mesi e comunque fino alla consegna dell 'appalto al nuovo soggetto aggiudicatario della gara espletanda". A parere degli scriventi, il ritardo con cui l'ente ha avviato le procedure per l'espletamento
della gara per l'affidamento
del servizio ha determinato la violazione
del disposto degli artt. 54 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006.
5.3 Il servizio di accertamento
e riscossione delle entrate tributarie
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 4.08.99, è stata selezionata, quale modalità di gestione del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie, l'affidamento
diretto ad una società mista a prevalente capitale pubblico
(A.SER. S.r.l.), già costituita dal Comune di Aprilia, in cui il Comune di Pomezia sarebbe entrato a far parte a seguito di acquisizione di una partecipazione. La scelta del socio privato delI'A.SER. S.r.l. era stata già effettuata dal Comune di Aprilia, mediante
procedura
di affidamento
diretto che aveva fatto seguito
all'infruttuoso espletamento di una procedura ad evidenza pubblica. In data 30.03.00, il Comune di Pomezia ha stipulato con l'A.SER.
S.r.l. la
convenzione di affidamento del servizio, che prevedeva un aggio del 30% sulle riscossioni complessive, con introito minimo annuale garantito.
158
Tale procedura di affidamento ha dato luogo a specifici interventi da parte della Magistratura,
7
sia sotto il profilo penale che contabilé ,
per cui gli scriventi non
ritengono di dover approfondire ulteriormente la questione. A seguito di inadempienze da parte del soggetto affidatario, con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28.04.09 è stato dato mandato al dirigente competente di assumere le determinazioni finalizzate a pronunciare la decadenza della società dalla convenzione stipulata. Con successiva Determina n. 34 del 4.05.09 è stata pronunciata la decadenza dalla convenzione, così come previsto dall'art. 8, comma 1, letto a) e b) della stessa. Il servizio in questione è stato gestito direttamente dall'ente sino all'affidamento dello stesso alla società Andreani Tributi S.r.l., avvenuto in data 12.05.11, per la durata di 5 anni. La società affidataria è stata individuata a seguito di procedura ad evidenza pubblica, i cui atti di gara sono stati approvati con Determina n. 144 del 29.03.11.
5.4 Il servizio di trasporto scolastico
L'affidamento
del servizio di trasporto scolastico è avvenuto con contratto del
3.02.06 in favore dell' ATI C.LA.L. - Paolo Scoppio e Figlio, sino al 31.12.07. Con atto aggiuntivo del 14.06.06 (allegato n. 122), ben prima della scadenza del contratto, l'affidamento è stato prorogato al 31.12.08, richiamando il disposto dell'art. 89, comma 1, letto b) e c), della Legge Regionale n. 412006, che riguarda il servizio di trasporto pubblico locale. Presso il Comune di Pomezia il servizio di trasporto pubblico locale è affidato sin dall'anno
2002 alla società Autoservizi
Troiani
S.r.l., per cui la disposizione
richiamata non poteva essere utilizzata per il servizio di trasporto scolastico, oggetto di
27
Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, sentenza n. 60 J /20 J 2.
159
esame in questa sede, in quanto fattispecie differente rispetto a quella regolata dalla norma richiamata. Con Atto aggiuntivo del 3.03.09 (allegato n. 123), richiamando
il disposto
dell' art. 38, comma l, letto b) e c), della Legge Regionale n. 31/2008, che riguarda anch'esso il servizio di trasporto pubblico locale, l'affidamento
è stato prorogato al
31.12.10. Con Delibera di Giunta Comunale n. 276 del 30.12.10, quando mancava solo un giorno alla scadenza della proroga, è stato autorizzato l'affidamento
l'avvio
di una gara per
del servizio di trasporto scolastico. La gara è stata indetta solo con
Determina n. 312 del 16.11.11 e sino ad oggi non risulta sia stata conclusa. Con Determina n. 60 del 15.05.12 (allegato n. 124), è stato ulteriormente prorogato l'affidamento
del servizio all' ATI CIAL - Paolo Scoppio e Figlio, smo
all'espletamento della gara. Da quanto esposto, è possibile rilevare come siano state disposte una serie di proroghe al contratto originario, avente scadenza al 31.12.07, in violazione
del
disposto degli artt. 54 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006, facendo indebitamente richiamo, in occasione dei primi due rinnovi, alle norme relative al trasporto pubblico locale, fattispecie diversa da quella esaminata.
5.5 Il servizio di trasporto
I
L'affidamento
pubblico urbano
del servizio di trasporto pubblico urbano del Comune di Pomezia
è avvenuto a favorè della società Autoservizi Troiani S.r.l., con contratto del 5.07.02,
con scadenza fissata al 9.07.04. Nel corso degli anni, tale contratto è stato oggetto di ripetute proroghe, anche in virtù di specifiche disposizioni normative regionali. L'art. 89, comma 1, letto b) e c), della Legge Regionale n. 412006, ha previsto lo spostamento al 31.12.06 del termine per l'affidamento tramite gare del servizio di trasporto pubblico locale.
160
Successivamente,
l'art. 38, comma l, letto b) e c), della Legge Regionale n.
31/2008, ha previsto l'affidamento del servizio in questione con modalità conformi al disposto del Regolamento CE 1370/2007, prevedendo la possibilità di prorogare i contratti in corso sino alla conclusione delle procedure di gara, con termine massimo fissato al 31.12.10. Tale norma è stata abrogata dall'art. l, comma 48, della Legge Regionale n. 22/2009. Con Atto aggiuntivo del 5.01.09, l'affidamento del servizio è stato prorogato al 31.12.10. L'art. n-bis,
del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, aveva
previsto, nel caso in questione a decorrere dal 31.12.10, l'obbligo all'affidamento
di procedere
dei servizi pubblici. locali, in via ordinaria, mediante procedure ad
evidenza pubblica, specificando che "Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili". Tale disposizione normativa è stata abrogata con D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, a seguito di referendum popolare. Nel frattempo, il termine di cessazione degli affidamenti era stato prorogato al 31.03.11 ad opera dell'art. l, comma l, del D.L. n. 225/2010 (Milleproroghe). A seguito dell'abrogazione referendaria, il legislatore è intervenuto sul tema con l'art. 4 del D.L. n. 138/2011, il quale, al comma 32-ter, prevedeva che i soggetti affidatari avrebbero assicurato la prosecuzione delle attività, anche oltre le scadenze previste, fino al subentro del nuovo gestore. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 199 del 17-20 luglio 2012, ha abrogato la norma da ultimo richiamata, determinando un vuoto normativo che comporta"
.
l'applicazione
.
immediata nell'ordinamento
italiano della normativa comunitaria
relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara a evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica ... ", cosi come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 24/20 Il. Dagli atti esibiti, non appare legittima la prosecuzione del servizio in regime di proroga.
161
Conclusioni
Prima di illustrare in maniera sintetica i principali rilievi emersi, gli scriventi rappresentano come la fattiva collaborazione del personale dell'ente, che ha messo a disposizione il materiale necessario con sollecitudine, abbia permesso l'agevole analisi delle fattispecie oggetto di esame. Si ringrazia, pertanto, per la collaborazione fornita. Venendo agli argomenti oggetto di indagine, l'esame effettuato ha evidenziato una serie di problematiche. Per ciò che riguarda la situazione finanziaria, i documenti contabili esaminati espongono dati che non rappresentano in maniera veritiera la condizione in cui versa l'ente. E' stato infatti riscontrato l'irregolare utilizzo dei servizi per conto di terzi per l'effettuazione di spese non autorizzate e prive di copertura finanziaria, anche se per importi non particolarmente rilevanti, nonché la conservazione in bilancio di residui attivi privi di idoneo titolo giuridico. Alcune irregolarità sono state riscontrate anche in relazione alle procedure con cui l'ente effettua gli accertamenti in conto competenza. La problematica più rilevante riguarda la conservazione in bilancio dei residui riferiti ai crediti vantati nei confronti dell' A.SER. S.r.l., che, allo stato attuale, appaiono caratterizzati da elevati rischi di inesigibilità. A fronte di tali rischi, l'ente non ha proceduto a stralciare i residui attivi dal conto del bilancio né ha previsto un fondo svalutazione crediti di importo adeguato. L'esame della documentazione contabile ha evidenziato, inoltre, come non Sia stata rispettata la corretta imputazione delle riscossioni alla gestione di cassa vincolata, consentendo potenzialmente all'ente di utilizzare più risorse di quelle consentite, non tenendo conto dei limiti previsti dagli artt. 195 e 222 del D.Lgs. n. 26712000. Quanto al Patto di stabilità, i dati comunicati dall' ente non corrispondono a quelli contenuti nei conti consuntivi, sebbene non sia rilevabile un superamento dei limiti imposti.
162
Il rapporto con le società partecipate
ha evidenziato
significative
criticità
riguardo ai rispettivi rapporti di debito e di credito. I crediti vantati dalle società nei confronti dell'ente sono di importo superiore a quello dei residui passivi presenti in contabilità, con potenziali effetti negativi sul bilancio. L'esame delle problematiche concernenti il personale ha palesato gravi criticità, sia per ciò che riguarda la costituzione del fondo per il trattamento accessorio, sia per il suo utilizzo. Le anomalie hanno riguardato sia il personale del comparto che quello dirigente. In particolare, il fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto è . stato costituito collettiva,
inserendo
operando,
nello stesso risorse non previste
inoltre, incrementi
significativi
dalla contrattazione
in assenza dei presupposti
previsti. Relativamente all'utilizzo delle risorse del fondo, va rilevato come le somme corrisposte a titolo di produttività siano state, in molti casi, erogate sulla base di parametri automatici, determinando così una distribuzione "a pioggia". Analoghe
censure possono
essere formulate
in relazione
alle progressIOnI
economiche orizzontali, che sono state attribuite in maniera generalizzata in favore della
totalità
progressioni
dei dipendenti,
senza perseguire
effettive
finalità
premiali.
Le
sono state attribuite anche nell' anno 20 Il, in palese violazione delle
norme finalizzate a contenere la dinamica retributiva. L'esame ha consentito di rilevare la scorretta erogazione di compensi a carattere indennitario,
nonché
il pagamento
di somme
in violazione
del principio
di
onnicomprensività della retribuzione. Anche il trattamento accessorio del personale dirigente non è risultato in linea con le previsioni contrattuali, essendo stato incrementato il relativo fondo in assenza dei presupposti previsti. L'abbondanza retribuzioni
di posizione
di risorse ha permesso all' ente di fissare
particolarmente
elevate, superiori all' importo massimo
previsto contrattualmente ed in assenza dei relativi presupposti.
163
E' stata poi rilevata l'erogazione di compensi in palese violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Anche il trattamento accessorio del Segretario comunale è risultato non in linea con le previsioni contrattuali. In particolare, la retribuzione corrisposta
in misura
superiore
al consentito
di posizione è stata
- in parte a causa della errata
quantificazione della retribuzione di posizione dei dirigenti - è stato violato il principio di onnicomprensività
ed è stata erroneamente quantificata la retribuzione a seguito
dell'ultimo rinnovo contrattuale. Irregolarità sono state rilevate anche in relazione alla retribuzione di risultato, che è stata erogata in presenza di significative lacune del processo di assegnazione degli obiettivi e di valutazione delle prestazioni. Criticità molto significative
sono state rilevate esaminando le procedure di
reclutamento del personale. Sia le progressioni verticali che le stabilizzazioni sono state realizzate senza rispettare il principio di adeguato accesso dell'esterno. Inoltre, queste ultime hanno visto tra i beneficiari un gran numero di soggetti privi dei requisiti previsti dalle norme e sono state poste in essere ben oltre il periodo temporale consentito. Anche il ricorso a personale a tempo determinato non è in linea con il quadro normativo,
essendo stato reclutato per far fronte ad esigenze
ordinarie e non
temporanee. Quanto ai dirigenti a tempo determinato, sono stati conferiti incarichi di staff per ricoprire posti vacanti in dotazione organica, in violazione delle disposizioni normative. Per concludere, l'esame delle procedure di affidamento dei servizi pubblici ha evidenziato come, in alcuni casi, si sia proceduto alla proroga dei contratti in corso, invece di procedere all'affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica. Particolarmente grave, per le conseguenze che ha avuto, è stato l'affidamento diretto all' A.SER. S.r.l. del servizio di accertamento e riscossione dei tributi. Tale procedura, essendo stata già oggetto di interesse da parte della Magistratura penale e di
164
quella contabile, oltre che posta in essere in un periodo ormai risalente nel tempo, non è stata oggetto di ulteriori specifici approfondimenti. Roma, 11.02.13 I Dirigenti dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica
~f)2J;;
Tatò
165
ELENCO DEGLI ALLEGATI
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n i,
........
)
"
""glll<.
1
Estratto del parere redatto dal Dr. Daniele Giuncata
2
Determina n. 516 del 4.11.10
13
3
Scheda contabile accertamento n. 46 del 4.11.1 O
14
4
Determina n. 641 del 22.12.1 O
15
5
Scheda contabile accertamento n. 115 del 31.12.10
1
17 .
6
Determina n. 132 del 29.06.07
7
Determina n. 115 del 2.05.07
20
8
Determina n. 219 del 17.10.07
22
9
Determina n. 91 del 28.03.12
25
lO
Nota del 3.01.13 - Residui passivi verso societĂ partecipate
28
Il
Estratto nota integrativa 2011 Consorzio UniversitĂ di Pomezia
44
12
Tabelle impegni e pagamenti spesa corrente e in conto capitale
48
13
Nota prot. n. 40160 del 19.05.12
50
14
Nota prot. 44259 dell' 1.06.12
53
15
Prospetto oneri concessori anno 2008
57
16
Prospetto oneri concessori anno 2009
59
17
Nota prot. n. 30211 del 13.04.12 del Corpo di Polizia locale
60
18
Documentazione incarico professionale Avv. Luca Tamassia
62
19
Determina n. 58 del 26.06.07
69
20
Nota del 29.11.12 del Servizio Lavori Pubblici
74
21
Campione reversali esaminate
75
22
Richiesta situazione di cassa vincolata
98
23
Riepilogo situazione di cassa al 31.12.10
99
24
Estratto relazione Collegio dei Revisori anno 2007
100
25
Estratto relazione Collegio dei Revisori anno 2008
102
26
Estratto relazione Collegio dei Revisori anno 2009
105
27
Nota prot. 30935 del 14.04.10 del Settore Personale
107
.
18
166
28
Nota prot. 106138 del 21.12.12 del Settore Personale
113
29
Estratto relazione Collegio dei Revisori anno 2010
114
30
Estratto relazione Collegio dei Revisori anno 20 Il
118
31
Elenco assunzioni anno 20 Il
32
Delibera di Giunta Comunale n. 230 del 7.10.08
132
33
Verbale di delegazione trattante del 14.07.09
137
34
Nota prot. 106168 del 18.12.09 del Settore Personale
144
35
Delibera di Giunta Comunale n. 207 del 17.11.11
150
36
Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 28.02.12
155
37
Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 6.03.98
163
38
Delibera di Giunta Comunale n. 406 del 13.12.00
167
39
Delibera del Commissario Straordinario n. 100 del 26.05.06
169
40
Delibera di Giunta Comunale n. 186 del 26.07.07
175
41
Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 27.05.10
186
42
Determina n. IO dell' Il.01.07 del Corpo di Polizia Municipale
191
43
Determina n. 189 del 2.10.07 del Corpo di Polizia Municipale
193
44
Determina n. 164 del 26.09.08 del Corpo di Polizia Municipale
196
45
Determina n. 136 del 19.11.09 del Corpo di Polizia Municipale
199
46
Determina n. 161 del 3.12.10 della Polizia Municipale
202
47
Determina n. 242 del 15.11.11 del Settore Personale
205
48
Nota prot. 68104 del 20.08.12 del Corpo di Polizia Locale
209
49
Determina n. 145 del 9.08.07 del Corpo di Polizia Municipale
210
50
Determina n. 82 del 12.10.07 del Servizio Finanziario
212
51
Determina n. 136 del 6.10.08 del Servizio Finanziario
214
52
Determina n. 317 del 12.02.09 del Servizio Finanziario
216
53
Determina n. 42 del 4.06.09 del Servizio Finanziario
218
54
Determina n. 106 del 16.12.09 del Servizio Finanziario
220
55
Determina n. 125 del 15.03.11 del Servizio Finanziario
223
56
Determina n. 202 del 9.05.1 1 del Servizio Finanziario
225
57
Determina n. 145 del 29.07.08 del Settore Istruzione
227
122
167
58
Determina n. 96 del 29.07.09 del Settore Istruzione
231
59
Determina n. 156 del 27.07.1 Odel Settore Istruzione
235
60
Determina n. 242 del 26.07. Il del Settore Istruzione
238
61
Determina di impegno n. 89 del 13.06.12 del Settore Istruzione
241
62
Determina n. 76 del 17.09.09 del Settore Patrimonio
246
63
Determina n. 77 del 17.09.09 del Settore Patrimonio
249
64
Determina n. 135 del 23.03.10 del Settore Patrimonio
252
65
Determina n. 233 del 30.04. I Odel Settore Patrimonio
255
66
Nota prot. 1618 dell'8.0U3
258
67
Stampata sito internet amministrazione - Sezione trasparenza
259
68
Determina n. 391 del 6.11.07 del Settore Istruzione
260
69
Determina n. 202 dell'8.08.07 del Settore Cultura
263
70
Atto dirigenziale n. 198 del 17.12.09 del Settore Personale
272
71
Determina n. 14I del 14. 11.01 del Settore Personale
275
72
Determina n. 184 dell' 1U2.03
283
73
Determina n. 84 del 10.04.06 del Settore Personale
290
74
Determina n. 2 I 4 del 17.10.08 del Settore Personale
297
75
Determina n. 100 del 13.05.11 del Settore Personale
304
76
Nota prot. n. 65279 del 5.08.09 del Settore Personale
310
77
Art. 15 del CCDI del 10.08.09 - Anno 2008
315
78
Determina n. 13 del 30.01.09 del Corpo di Polizia Municipale
319
79
Determina n. 458 del 2.1 1.12 del Settore Lavori Pubblici
322
80
Determina n. 239 del 4.05.11 del Settore Lavori Pubblici
325
81
Determina n. 446 del 20. I 0.08 del Settore Lavori Pubblici
327
Parere ANCI su incentivi ICI
329
82
Determina n. 113 del 6.04.12 del Settore Finanziario
331
83
Atto dirigenziale n. 29 del 12.03.09 del Settore Personale
336
84
Delibera di Giunta Comunale n. 410 del 28.10.00
340
85
Determina n. 52 del 29.03.01 del Settore Personale
345
86
Delibera di Giunta Comunale n. 34 deI26.07.01
347
81 bis
- Dati personale in servizio
168
87
Determina n. 68 dell' 1.08.02 del Settore Personale
359
88
Determina n. 97 del 30.07.10 del Settore Personale
361
89
Delibera di Giunta Comunale n. 134 del 12.06.08
365
90
Determina n. 144 del 10.07.08 del Settore Personale
375
91
Nota prot. 52140 del 30.06.08 del Settore Personale
378
92
Determina n. 151 del 25.07.08 del Settore Personale
382
93
Documentazione anzianità di servizio dipendenti stabilizzati
385
94
Determina n. 262 del 16.12.08 del Settore Personale
419
95
Documentazione anzianità di servizio dipendenti stabilizzati
423
96
Determina n. 92 del 24.06.09 del Settore Personale
426
97
Documentazione anzianità di servizio dipendenti stabilizzati
433
98
Determina n. 194 dell' 11.12.09 del Settore Personale
499
99
Documentazione anzianità di servizio dipendenti stabilizzati
504
100
Determina n. 48 dell' Il.03.11 del Settore Personale
511
101
Documentazione anzianità di servizio Proietti Silvia
513
102
Determina n. 47 dell' 11.03.11 del Settore Personale
524
103
Documentazione anzianità di servizio Muzzolini Giorgia
526
104
Lodo arbitrale del 14.12.12 - Bologna Barbara
544
105
Retribuzioni corrisposte ai soggetti illegittimamente stabilizzati
554
106
Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 7.05.08
555
107
Collegio dei Revisori parere del 7.05.08
568
108
Delibera del Commissario Straordinario n. 85 del 18.05.06
573
109
Relazione tecnica CCDI anno 2010 personale dirigente
585
110
Grafico struttura organizzativa di cui alla Delibera C.S. n. 91/2006
593
111
Somme pagate al personale dirigente quale retribuzione di posizione
595
112
Somme corrisposte in violazione al principio di onnicomprensività
601
113
Provvedimenti di conferimento incarichi dirigenziali
602
114
Atto del Sindaco n. 51 del 31.08.06
632
115
Proroghe incarico dirigenziale Geom. Bruno Lombardi
634
116
Atto del Sindaco n. 77 del 9.10.07
641.
169
117
Proroghe incarico dirigenziale Geom. Giovanni Gallucci .
643
118
Determina n. 112 del 24.07.09 del Settore Personale
648
119
Provvedimenti liquidazione retribuzione di risultato al Segretario
652
120
Ordinanza Sindacale n. 58 del 5.06.12
677
121
Ordinanza Sindacale n. 89 del 4.12.12
680
122
Atto aggiuntivo del 14.06.06 - Servizio trasporto scolastico
683
123
Atto aggiuntivo del 3.03.09 - Servizio trasporto scolastico
687
124
Determinan.
692
60 del 15.05.12 del Servizio Trasporti
170