Glossario pubblicitario

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Glossario Silvia ValesAni



B

di brAND

Il termine brand deriva dall’antico nordico brandr, che significa bruciare riferendosi all’attività di marchiatura del bestiame utilizzata tuttora per riconoscere i propri capi. AD Oggi potremMo definire il brand come un nome, un termine, un segno, un simbolo o un disegno che ha lo scopo di identificare beni e servizi o aziende per differenziarli da quelli della concorrenza. In realtà è più corretto asserire, secondo le più moderne tendenze, che il brand ci consente di identificare il grado di effettiva consapevolezza, reputazione e rilievo che caratterizza un prodotto o bene o azienda che in esso si identifica, rispetto ad altri beni e servizi o aziende presenti sul mercato. Il brand deve essere visto come la summa di ideogramma e logo.


B

di brevetto

Il brevetto tutela e valorizza un’innovazione tecnica, ovvero un prodotto o un processo che fornisce una nuova soluzione a un determinato problema tecnico. È un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sull’oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati.

Non occorre disporre di un prototipo, ma solo sapere come l’oggetto o il sistema deve essere realizzato, fornendo una descrizione in tale senso. Tuttavia devono essere presenti i seguenti requisiti: novità, originalità, industrialità, liceità..


In particolare, il brevetto conferisce al titolare: ∞ nel caso in cui l’oggetto del brevetto sia un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione ∞ nel caso in cui l’oggetto del brevetto sia un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. È importante notare che un brevetto non attribuisce al titolare la “libertà di uso” o il diritto di sfruttare la tecnologia coperta dal brevetto, ma solo il diritto di escludere dall’utilizzo dello stesso altri soggetti. INOLTRE, Non sono brevettabili le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratori E le presentazioni di informazioni. il brevetto Ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda e non può essere rinnovato alla scadenza


C

di copyright

IIl diritto d’autore (C), conosciuto anche come “copyright”, consente di proteggere dal plagio diverse categorie di opere creative: letterarie, musicali, cinematografiche, disegni, fotografie e software per computer. Ciò che si protegge non è l’idea in sé di fornire un certo servizio o di realizzare una certa opera, ma il modo in cui essa si esprime, la sua forma di attuazione tangibile (è dunque una proprietà intellettuale).

I diritti di utilizzazione economica sono trasferibili, durano per tutta la vita dell’autore e per settanta anni dopo la sua morte.


Il diritto d’autore si acquista originariamente per il solo in merito della creazione dell’opera, senza che sia necessario alcun tipo di adempimento amministrativo, sia esso il deposito o la registrazione, come avviene, invece in materia di brevetti e marchi.

In ogni caso, depositare un’opera presso gli uffici competenti presenta garantisce all’autore prova certa della paternità ed un preciso riferimento temporale. Inoltre il deposito alla SIAE è indispensabile, in certi casi, per potere esercitare i diritti connessi. Presso la SIAE si possono depositare: romanzi, canzoni, racconti, poesie, copioni, trame, soggetti, opere audiovisive, software, banche dati, opere grafiche e, in generale, esemplari di opere dell’ingegno.

Di questo servizio si possono avvalere anche coloro che non sono associati alla SIAE e i cittadini stranieri.


I

di ideogramma

L’ideogramma (anche “pittogramma”) è un Simbolo grafico che esprime, non il suono delle parole, ma l’idea che esse rappresentano: in ambito pubblicitario, l’ideogramma è la componente grafica che viene associata ad un brand e che rievoca particolari valori o elementi di differziazione connessi al brand stesso. Che sia un segno o una rappresentazione iconica astratti o iconografici, poco cambia, l’ideogramma si serve di una certa simbologia per comunicare determinati concetti. è la parte non leggile e non pronunciabile che comunque parla dell’azienda. si occupano della progettazione di ideogrammi grafici, designer della communicazione o creativi in senso ampio.


L

di logotipo

il logotipo è la parte leggibile e pronunciabile di un marchio, il segno alfabetico a cui è associabile un determinato suono, In pratica la firma visiva di un brand. Il logotipo è un segno verbale che appartiene ai logogrammi che la comunicazione visiva classifica in: “monogrammi” (quando è presente un unico segno), “tipogrammi” (quando i caratteri sono già esistenti), “logotipi” (quando i caratteri sono nuovi, ideati ad hoc -lievemente modificati, dunque brevettabili-). Ogni logotipo si esplica infatti tramite un particolare lettering, cioè un carattere tipografico (font).


M

di Marchio

Si può registrare come marchio un nome, una o più parole oppure un nome con una grafica particolare o addirittura solo una grafica, un suono o una particolare, una combinazione di colori. Perché sia registrabile, un marchio deve essere nuovo, ma si può registrare in Italia anche un marchio che sia registrato solo all’estero purché non abbia una notorietà diffusa e la registrazione non avvenga in malafede.

Chi registra un marchio può impedire che altri utilizzino il suo stesso segno nelle attività commerciali e può sfruttarlo economicamente nello stato in cui lo ha protetto, utilizzandolo in proprio o concedendolo in licenza.


A differenza di quanto accade con i brevetti, il marchio ha una durata illimitata e può essere rinnovato ogni 10 anni fino a quando lo si desidera. Prima di scegliere un nome, come identificativo della propria impresa o di un prodotto, è di fondamentale importanza accertarsi che non sia già stato registrato da altri, in quanto se così fosse, si rischierebbe di doverlo cambiare e magari essere anche tenuti a pagare un risarcimento danni. Depositare una domanda di registrazione marchio impone alcune scelte importanti, una delle quali e è l’individuazione e la descrizione delle Classi di Prodotto o di Servizi che si intendono tutelare con il segno prescelto. Tali scelte si rivelano molto importanti perché devono tener conto non solo dell’attuale indirizzo produttivo dell’impresa, ma anche delle scelte future. Infatti una volta depositata, la domanda di registrazione non può più essere modificata e per aggiungere nuovi prodotti si renderà necessario depositare un Inuovo marchio. Una volta compiute queste scelte è necessario stabilire l’estensione territoriale del segno.


PubblicitĂ docente g. doccioli

Febbraio 2014


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