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2.2 Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE
from Studio dell'area di influenza per la gestione delle aree di balneazione - Parte 1
by SNPAmbiente
Per le acque non idonee prevedeva l’obbligo di adozione di misure di risanamento idonee a ristabilire le condizioni di balneabilità. In Italia tale Direttiva è stata recepita con il DPR n. 470/82 “Attuazione Direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione”, andando a colmare una lacuna legislativa in materia di tutela igienicosanitaria delle acque di balneazione (interne e marine). Non esistevano, infatti, precedenti normative specifiche, fatte salve le generiche disposizioni del Regio Decreto 726/1895 sugli stabilimenti balneari, il Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1934 e la Circolare del Ministero della Sanità 400/5/79 contenente le prime disposizioni specificatamente attinenti alla balneazione. Il DPR 470/82 conferiva alle Regioni un ruolo centrale nella gestione e nel controllo delle acque di balneazione, attribuendo ad esse, tra l’altro, la competenza di: ‐ individuare, sulla base delle analisi, le zone idonee o non idonee alla balneazione; ‐ possibilità di richiedere al Ministero della Sanità le deroghe ai limiti imposti ad alcuni parametri; ‐ individuare i punti di campionamento. Riguardo il monitoraggio, imponeva che la distanza tra due punti di prelievo di norma non superasse i due chilometri, salvo ridurla opportunamente nelle zone ad alta densità di popolazione. La suddetta normativa era incentrata principalmente sugli aspetti sanitari e, in conseguenza di ciò, gli 11 parametri da ricercare nelle acque sottoposte ad analisi erano stati così suddivisi: ‐ 4 parametri di natura microbiologica (coli totali, coli fecali, streptococchi, salmonella); ‐ 4 parametri di natura chimica (oli minerali, tensioattivi, fenoli, ossigeno disciolto); ‐ 3 parametri di natura fisica (pH, colorazione, trasparenza). Va specificato che nel recepimento nazionale mancavano quei parametri della Direttiva 76/160/CEE per i quali la stessa non stabiliva un valore di riferimento lasciando la facoltà agli Stati Membri di ometterli. I prelievi venivano eseguiti ogni 15 giorni durante la stagione balneare. Ciascun punto di campionamento risultava idoneo alla balneazione se tutti i parametri ricercati erano conformi ai valori previsti dal DPR 470/82; se anche un solo parametro veniva confermato non conforme veniva emessa ordinanza sindacale di temporanea non idoneità. Successivamente, le Regioni, per i punti non idonei alla balneazione per i quali adottavano misure di miglioramento nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, dovevano comunicare tali misure al Ministero dell’Ambiente, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del citato D.Lgs., anche al fine di ottemperare agli obblighi comunitari. Per i casi che non necessitavano di misure di miglioramento, le Regioni ne dovevano dare comunque adeguata motivazione. Per i punti sottoposti a misure di miglioramento, fermo restando il divieto di balneazione, non era obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate.
2.2 DIRETTIVA SUL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE (91/271/CEE)
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La Direttiva 91/271/CEE è uno degli elementi fondamentali della politica legislativa dell’UE nel settore delle acque. Adottata nel 1991, disciplina gli scarichi di acque reflue urbane (domestiche e derivanti da alcuni settori industriali) provenienti da unità territoriali chiamati “agglomerati”1, stabilendo criteri minimi per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue prima del rilascio nelle acque superficiali. Questa norma, quindi, mira a proteggere l’ambiente dalle conseguenze negative dello scarico delle acque reflue urbane. In particolare, promuove l’adozione di misure per aumentare la popolazione allacciata ai sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue e di migliorare l’efficienza di trattamento degli impianti. Le principali azioni demandate agli Stati Membri per raggiungere tale scopo possono essere così sintetizzate:
1 Area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.