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Le norme regionali: aggiornamento al 2022

consumo di suolo netto pari a zero e dando la priorità al riuso ed al riutilizzo di aree dismesse e/o abbandonate. Nella pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica devono assumere un ruolo centrale la resilienza e la sicurezza territoriale da assicurare attraverso la gestione integrata delle risorse e attraverso azioni di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, azioni di l’integrazione delle infrastrutture verdi e blu e di rafforzamento dei servizi ecosistemici fondamentali per aumentare il benessere insediativo e la qualità ecologica dell’ambiente urbano, anche facendo ricorso a interventi di desigillatura (de-sealing) e rivegetazione e rinaturalizzazione delle superfici impermeabili. 9. Sviluppo dell’approccio ecosistemico nella pianificazione territoriale e urbanistica come strumento per introdurre la salvaguardia dei suoli agricoli altrimenti non tutelati da alcuna normativa. 10. Finanziamento e attivazione di un sistema di monitoraggio della qualità dei suoli, del loro uso e consumo e dei processi di degrado che li affliggono, che produca dati aggiornati, armonizzati e accessibili a livello regionale e nazionale. 11. Incremento degli investimenti in ricerca e sperimentazione applicata, per far sì che i concetti espressi nelle normative riguardanti il suolo siano universalmente condivisi e misurabili, rivolti sia all’innovazione delle tecnologie e alla loro diffusione che allo sviluppo e all’adozione dei principi dell’agroecologia, e degli investimenti nell’educazione scolastica, nella formazione e informazione sulle tematiche riguardanti il suolo.

LE NORME REGIONALI: AGGIORNAMENTO AL 2022

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Da molti anni il quadro normativo regionale continua ad evolversi sia sul tema specifico del consumo di suolo, sia attraverso gli strumenti normativi finalizzati a favorire la rigenerazione urbana, tutto in assenza di un riferimento di livello nazionale. Il risultato è un panorama complessivamente piuttosto eterogeneo e complessivamente ancora di scarsa efficacia che comprende disposizioni, normative o principi inseriti in leggi finalizzate al contenimento del consumo del suolo e alla rigenerazione urbana, intesa spesso come alternativa al nuovo consumo di suolo. Tuttavia, praticamente dovunque, la definizione di consumo di suolo non è coerente con quella europea e nazionale o, comunque, sono presenti deroghe o eccezioni significative relative a tipologie di interventi e di trasformazioni del territorio che non vengono inclusi nel computo (e quindi nella limitazione) ma che sono in realtà causa evidente di consumo di suolo (ad esempio per il consumo che avviene in aree già previste dai piani comunali o per quello dovuto ad alcune opere pubbliche). Anche i recenti aggiornamenti non sembrano affrontare efficacemente tali questioni e, in alcuni casi, potrebbero essere rivisti in considerazione delle recenti modifiche agli articoli 9 e 41 della Carta costituzionale (cfr. pag. 26). In questa edizione del Rapporto, con l’obiettivo costante di evidenziare in modo sistematico le principali caratteristiche attuative delle norme regionali sul consumo di suolo, di fornire elementi trasparenti di valutazione dello stato di attuazione e di trarre i necessari suggerimenti per lo sviluppo di una normativa nazionale, si propone un’analisi delle principali novità intercorse nel quadro normativo regionale dal giugno 2021, grazie a un lavoro di approfondimento svolto in collaborazione con ANCE, con l’obiettivo di aggiornare le schede analitiche pubblicate nel Rapporto dello scorso (Munafò, 2021) dove, per ciascuna Regione e Provincia autonoma, sono riportati i principali strumenti normativi, le definizioni adottate, i target o limiti definiti e il sistema di monitoraggio previsto. Le principali novità intercorse sono relative a Piemonte, Sardegna, Marche e Toscana. La Regione Piemonte con propria LR 7/2022 “Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia” di modifica alla legge sulla rigenerazione urbana 16/2018, in cui l’art. 35 innova la materia di compensazione del consumo di suolo. In sintesi, i punti chiave della norma sono: 1. Le soglie di consumo di suolo di cui all'articolo 31 delle norme di attuazione del piano territoriale regionale (PTR), approvato nel 2011 ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 56/1977, costituiscono riferimento per le nuove previsioni che occupano superfici libere localizzate esternamente alle aree già previste dalla pianificazione vigente e che necessitano di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica adottata dopo l'entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle opere pubbliche non diversamente localizzabili e della realizzazione di interventi di livello sovralocale che derivino da

accordi di programma, territoriali o da intese tra pubbliche amministrazioni. 2. Le nuove previsioni di occupazione di superficie libera ammesse, oggetto di variante generale agli strumenti di pianificazione urbanistica, adottata dopo l'entrata in vigore della presente legge, determinano l'obbligo di compensare la perdita irreversibile di suolo prodotta dalla trasformazione, con la finalità di perseguire l'obiettivo del bilancio del consumo di suolo pari a zero per il 2050. La Giunta regionale, con suo provvedimento, determina la natura, le destinazioni e i limiti delle conseguenti compensazioni. 3. I precedenti commi si applicano anche alle procedure istruttorie di natura pianificatoria ed autorizzativa non ancora concluse alla data di approvazione della presente legge, non recependo nel provvedimento finale eventuali prescrizioni compensative difformi anche formalizzate in endo-procedimenti già conclusi. 4. Si considera decostruzione la minor utilizzazione di nuove aree edificabili previste dal PRG, ottenuta mediante la densificazione edilizia o la rilocalizzazione di capacità edificatorie ammesse in aree poste nell'ambito del perimetro del centro abitato o qualificate come aree dense ai sensi dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP). 5. In fase di intervento, anche in deroga al PRG, da attuarsi mediante permesso di costruire o strumento urbanistico esecutivo, nel rispetto dei parametri del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), va verificata la dotazione minima delle aree a servizi di cui all'articolo 21 della legge regionale 56/1977, anche attraverso corrispondente monetizzazione. La Regione Sardegna con propria LR 18 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985, n. 24 del 2016 e n. 16 del 2017) definisce misure straordinarie per il rilancio del settore edilizio insieme alla riqualificazione, razionalizzazione e miglioramento della qualità architettonica e abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibilità paesaggistica e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso la semplificazione delle procedure. Per il raggiungimento di tali obiettivi, in attesa dell'approvazione di una nuova legge urbanistica, la norma apporta delle modifiche sostanziali ad alcune leggi, quali: Le disposizioni approvate sono cogenti e di immediata applicazione e prevalgono sugli atti di pianificazione, anche settoriale, sugli strumenti urbanistici generali e attuativi e sulle altre vigenti disposizioni normative regionali. In particolare, in relazione alla precedente LR 8/2015, per la natura delle modifiche approvate la norma si configura come una sorta di "nuovo Piano Casa" (Piano Casa 2021-2023) che resterà in vigore fino al 31/12/2023, data cui viene differito appunto il termine in materia previsto (articolo 37, comma 1 LR 8/2015). La Regione Marche con LR 2 dicembre 2021 n. 34 “Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale” con la quale vengono aggiornate precedenti normative in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio, come anche norme in materia di sostegno all’edilizia, stabilisce che “…dopo il comma 1 dell'articolo 11 della LR 22/2011, è inserito il seguente: 1 bis. Gli interventi di rigenerazione urbana (riqualificazione sostenibile) di cui alle lettere b) e b bis) del comma 1 sono individuati ed attuati dai Comuni nel rispetto dei regimi di tutela previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché in conformità al piano paesaggistico approvato ai sensi degli articoli 135 e 143 del medesimo decreto ovvero, in mancanza di tale strumento, al piano paesistico ambientale regionale ed alle condizioni previamente stabilite, per le aree ed i beni sottoposti a vincolo paesaggistico, mediante apposito accordo tra la Regione e il Ministero della Cultura.” A norma di legge il Comune: a) definisce gli obiettivi per le trasformazioni finalizzate ad aumentare la qualità urbana ed ecologico-ambientale; b) effettua una ricognizione sullo stato dell'edilizia sociale;

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