norme&leggi
A cura di Stefano Calzolari(1)
OSSERVATORIO LEGALE INFRASTRUTTURE VIARIE
PROSEGUE LA RUBRICA RIGUARDANTE CASI LEGALI E GIURISPRUDENZA CON L’INTENTO DI SCIOGLIERE ALCUNI NODI CHE - QUASI QUOTIDIANAMENTE GLI “ADDETTI AI LAVORI” DEVONO AFFRONTARE
SBLOCCA CANTIERI: LE MODIFICHE INTRODOTTE AL CODICE DEGLI APPALTI A tre anni esatti dall’entrata in vigore del “nuovo” Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 (18 Aprile 2016), salutato con grande entusiasmo come strumento di semplificazione, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 Aprile 2019 il Decreto Legge n° 32 definito “Sblocca Cantieri”. Le importanti novità introdotte dal nuovo Decreto Legge troveranno applicazione per le procedure di gara i cui Bandi sono stati pubblicati dopo il giorno 18 Aprile 2019, giorno di entrata in vigore del Decreto Legge. Nell’intento di fornire una visione di insieme, andremo ad analizzare le principali modifiche introdotte che, giocoforza, ci accompagneranno nella nostra attività professionale. In primo luogo, il Decreto Legge elimina tutte le Linee Guida dell’ANAC e i Decreti Ministeriali e interministeriali emanati per sostituirli con un unico Regolamento, sullo stile del precedente e in parte ancora vigente D.P.R. n° 207 del 2010. In materia di subappalto, il Decreto Sblocca Cantieri elimina del tutto l’obbligo d’indicare la terna dei Subappaltatori, mentre il limite per il subappalto - che era del 30 % del valore totale - viene portato al 50%; viene inoltre ammessa la partecipazione ai subappalti delle Imprese non vincitrici dell’appalto che abbiano partecipato alla procedura di gara. Sono inoltre ampliati i casi in cui i Subappaltatori, i Fornitori, con e senza posa in opera, e i cottimisti sono pagati direttamente dalla Stazione Appaltante in caso di inadempimento dell’Appaltatore, sempre su propria esplicita richiesta il Legislatore conferma pertanto la tutela dei Subappaltatori, Fornitori e dei Cottimisti che si collocano alla base della filiera degli appalti, i quali subiscono in maniera maggioritaria i mancati pagamenti da parte degli Affidatari degli appalti pubblici, diventando di fatto i finanziatori dei lavori pubblici. Le modifiche più rilevanti riguardano l’ambito dei lavori sotto-
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STRADE & AUTOSTRADE 4-2019
soglia, il nuovo art. 36 rimane immutato per quanto riguarda gli appalti sotto i 40.000 Euro, pertanto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro è possibile ricorrere all’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori. Diversamente, viene innalzata la soglia superiore da 150.000 a 200.000 Euro per i lavori o alle soglie comunitarie per i servizi e le forniture utilizzando la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Se per i lavori fino ai 200.000 Euro è pertanto possibile la procedura negoziata a inviti, è previsto che per i lavori sopra i 200.000 Euro ma sotto la soglia comunitaria di cui all’art. 35 (5.548.000 Euro), diventi obbligatorio il ricorso alla procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice. Va tenuto presente che per gli appalti di lavori tra i 200.000 e la soglia comunitaria vi è l’esclusione automatica per anomalia (salvo il caso delle offerte ammesse inferiori a dieci). Novità sicuramente di grande impatto è il ritorno del criterio del minor prezzo come regola generale. Infatti, il nuovo art. 36, comma 9 bis, prevede che il criterio del minor prezzo sia la regola per gli appalti sotto soglia comunitaria (da 200.000 a 5.548.000 Euro). Le Stazioni Appaltanti procederanno pertanto all’aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo, ovvero previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il criterio del minor prezzo diventa pertanto la regola generale, mentre quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’eccezione che dovrà essere motivata dalla Stazione Appaltante, ad eccezione dei casi di cui all’art. 95, comma 3 del Codice, dove rimane la regola dell’offerta economicamente
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