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Osservatorio Legale Infrastrutture Viarie

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Il Notiziario SIIV

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A cura di Stefano Calzolari(1)

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OSSERVATORIO LEGALE

INFRASTRUTTURE VIARIE

PROSEGUE LA RUBRICA RIGUARDANTE CASI LEGALI E GIURISPRUDENZA CON L’INTENTO DI SCIOGLIERE ALCUNI NODI CHE - QUASI QUOTIDIANAMENTE - GLI “ADDETTI AI LAVORI” DEVONO AFFRONTARE

L’esecuzione dei lavori nei cantieri al tempo del Covid-19, il diritto di Appaltatore e Subappaltatore a richiedere un compenso per i maggiori costi sostenuti e l’esclusione delle penali per eventuali ritardi: questi sono gli aspetti che andremo di seguito ad approfondire. A partire dal 27 Aprile 2020 sono stati riaperti - se in grado di rispettare i protocolli di sicurezza - anche i cantieri per carceri, scuole, presidi sanitari, case popolari e per la difesa dal dissesto idrogeologico; dal 4 Maggio 2020 è stata la volta di tutti i cantieri privati, come specificato dal DPCM 26 Aprile 2020 relativo alla prime due settimane di “Fase 2 Covid-19”, oltre naturalmente alle Imprese che non hanno mai smesso di lavorare in quanto impegnate in importanti appalti pubblici o facenti parte della relativa filiera. L’obbligo per le Imprese di rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione di Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 Marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali, come integrato il successivo 24 Aprile 2020, comporta una serie di costi aggiuntivi per le Imprese che dovranno essere rimborsati dalle Stazioni Appaltanti. A mero titolo di esempio e in maniera esemplificativa, seppur non esaustiva, tra i costi diretti che le Imprese dovranno sostenere troviamo: • controllo della temperatura corporea (termometri digitali, telecamere termografiche, sistema misurazione accessi); • dispositivi di protezione individuali (mascherine di vari tipi, guanti, tute di protezione); • soluzioni disinfettanti e igienizzanti; • cartellonistica di avvertimento; • servizi igienici; • formazione diretta delle Maestranze; • costi per attuazione indicazioni Piano di Sicurezza; • maggiori costi per la sicurezza relativi a quelli già preventivati nel PSC; • pause programmate, con una previsione di costi per la sicurezza con un aumento del doppio. Il tutto si aggiunge naturalmente ai maggiori costi di trasporto che le Imprese sono costrette a sostenere per consentire ai propri lavoratori di raggiungere i cantieri nel rispetto dell’obbligo di mantenere le distanze, nella difficoltà di reperire strutture ricettive aperte (alberghi, ristoranti, mense) per i propri lavoratori. Naturalmente, i maggiori costi che le Imprese sono costrette a sostenere dovranno essere rimborsati dalla Stazione Appaltante per l’Appaltatore e, a catena, dallo stesso Appaltatore per i Subappaltatori e Fornitori con posa in opera. La richiesta delle maggiori spese sostenute dall’operatore economico potrà essere formulata nei confronti della Stazione Appaltante attraverso una specifica richiesta e, in caso di mancato accoglimento, attraverso lo strumento della riserva al fine di vei-

1. (photo credit: www.ambiente sicurezzaweb.it)

2. (photo credit: www.ingegneri.cc)

colare le proprie richieste nei confronti della Stazione Appaltante. Queste non costituiscono un atto di messa in mora nei confronti della Stazione Appaltante, essendo piuttosto finalizzate a salvaguardare il diritto dell’Appaltatore a richiedere il maggior compenso per i costi sostenuti per la realizzazione dell’opera. Attraverso la riserva, l’Appaltatore rivendica il pagamento di somme non previste necessarie per il completamento delle lavorazioni. Quanto sopra esposto vale sia per le opere pubbliche che per la ricostruzione privata nelle aree colpite dal sisma, quali l’EmiliaRomagna e l’Abruzzo (soprattutto la città di L’Aquila). Per queste ultime, sarà necessaria una presa di coscienza degli Uffici preposti che dovranno - insieme alla politica del territorio - farsi riconoscere uno strumento di integrazione contributiva per i cantieri in corso e da iniziare. Infatti i Costruttori hanno chiuso i cantieri della ricostruzione privata prima del lockdown nazionale e gli Enti dovranno necessariamente riconoscere alle Imprese i maggiori costi, indispensabili per la prosecuzione dei lavori nel rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro per il proseguimento delle lavorazioni. Oltre ai maggiori importi che le Imprese saranno costrette a sostenere si verificherà, giocoforza, un allungamento dei tempi di realizzazione delle opere a causa del minor numero di operai che potrà lavorare nei cantieri per il distanziamento sociale e ad un oggettivo calo della produzione delle Maestranze a causa sempre del rispetto dei protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19. Con il D.L. 17 Marzo 2020 n° 18, all’art. 91, comma 1 (“Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali”), il Legislatore aveva precisato che: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente Decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c. , della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”, al fine pertanto di escludere le penali per tutte le Imprese che abbiano accumulato ritardi o inadempimenti rispetto ai termini contrattuali. La disposizione normativa sopra indicata è stata ripresa e confermata anche nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri sottoscritto tra il Governo e le parti sociali in data 24 Aprile 2020, precisando che: “Il Protocollo individua nel dettaglio le ragioni di emergenza da Covid-19 al fine di escludere le penali per tutte le Imprese che abbiano accumulato ritardi o inadempimenti rispetti ai termini contrattuali”, essendo pacifico che il rispetto dei Protocolli di contenimento della diffusione impatterà sui tempi di consegna dei lavori, senza alcuna responsabilità per le Imprese esecutrici le quali, pertanto, potranno contestare qualsiasi richiesta d’applicazione di penali per ritardi da parte dell’Ente appaltante e richiedere, come sopra esposto, il rimborso dei costi aggiuntivi necessari per conformarsi al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione negli ambienti di lavoro. n

GIURISPRUDENZA

Quesiti dai Lettori

È possibile contattare l’Avv. Calzolari scrivendo a s.calzolari@studiolegalecalzolari.it o telefonando al +39.059.238526

Oggetto: Costi aggiuntivi per il rispetto del Protocollo di contenimento del virus

“Per rispettare il Protocollo di contenimento del virus siamo costretti a utilizzare più mezzi per raggiungere il cantiere: questi costi devono esserci rimborsati? Se sì, come possiamo richiederli?”.

Risposta “Sicuramente sì: tutti i costi aggiuntivi che siete costretti a sostenere per il regolare proseguimento delle lavorazioni, inizialmente non previsti, devono essere rimborsati. Dovete inviare quanto prima una specifica richiesta di rimborso delle maggiori spese/costi sostenuti per il proseguimento dei lavori al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori”.

Oggetto: Penali per ritardi

“Le realizzazioni delle opere pubbliche subiranno necessariamente dei ritardi: potremo essere soggetti a penali per ritardi?”. Risposta “L’art. 91 del D.L. 18/2020 e il successivo Protocollo d’intesa per il contenimento della diffusione del virus del 24 Aprile 2020 escludono l’applicazione di penali per ritardi dovuti al rispetto delle misure di contenimento dello stesso negli ambienti di lavoro”.

Oggetto: Ricostruzione post-sisma

“I maggiori costi sostenuti per la ricostruzione post-sisma in Emilia Romagna e in Abruzzo, specialmente a L’Aquila, devono esserci riconosciuti?”.

Risposta “La risposta è sicuramente positiva: in particolare, spetterà agli Uffici preposti - insieme alla politica del territorio - riconoscere alle Imprese i maggiori costi, indispensabili per la prosecuzione dei lavori”.

(1) Avvocato in Modena

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