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IL FISCO
Anna Baldassari
SUPER BONUS 110% SU INTERVENTI EDILIZI
REQUISITI E PRESUPPOSTI
Tile Italia, con la preziosa collaborazione della dr.ssa Anna Baldassari, dedica due ampi articoli alla vasta normativa relativa agli ormai celeberrimi SuperBonus in edilizia. La complessità e l'importanza della materia, i cui dettagli sono ancora in evoluzione, hanno portato la redazione alla decisione di suddividere, su questo e sul prossimo numero in uscita, le informazioni ad oggi disponibili e comprovate. Qui l'articolo introduttivo, precedentemente pubblicato su Tile Italia 2/20
https://issuu.com/tiledizioni/docs/ tile_italia_2_2020/36
Il D.L. 19.5.2020, n. 34 (art.119), c.d. “Decreto Rilancio”, ha introdotto disposizioni in merito alla detrazione fiscale relativa alle spese sostenute per particolari interventi nel settore edilizio riguardanti efficienza energetica, settore fotovoltaico, antisismico ed infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Tali interventi, se rispondono a requisiti specifici e tassativi, beneficiano della particolare detrazione fiscale stabilita nella misura del 110% delle spese sostenute nel periodo compreso fra il 1.7.2020 ed il 31.12.2021 (c.d. “Superbonus”).
Gli interventi si suddividono in: • trainanti: efficienza energetica, settore fotovoltaico, antisismico ed infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici; • trainati: interventi di risparmio energetico ordinari che, se eseguiti congiuntamente ad uno o più interventi trainanti, beneficiano anch’essi della detrazione maggiorata in misura pari al 110%.
Le nuove previsioni si affiancano e coesistono con quelle riguardanti le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. "Sismabonus"), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (cd. "Ecobonus”) e delle relative facciate (c.d. “Bonus facciate”). La materia è molto complessa ed articolata, essendo difficile districarsi fra i numerosi provvedimenti emanati a riguardo, che delimitano l’ambito di applicazione delle singole agevolazioni in base al rispetto di una serie di requisiti tecnici. Il contribuente, pertanto, deve avvalersi necessariamente del supporto di professionisti specializzati in grado di certificare le caratteristiche degli interventi eseguiti, di valutarne l’impatto ambientale dal quale discende la maggiore o minore detrazione fiscale nonché di certificare ed attestare gli interventi eseguiti. Rispetto, quindi, alla ordinaria detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, le agevolazioni in materia di risparmio energetico (sia l’Ecobonus sia il Superbonus) richiedono competenze tecniche e requisiti documentali tassativi, in assenza dei quali non è possibile beneficiare delle detrazioni fiscali.
SOGGETTI BENEFICIARI
(Circ. Ag. Entrate n. 24/E dell’8.8.2020)
Possono beneficiare del Superbonus i seguenti soggetti (tab. 1): • condomìni; • persone fisiche in relazione ad immobili abitativi, diversi da quelli nei quali esercitano attività di impresa, arti e professioni, e su un numero massimo di due unità immobiliari; • Istituti autonomi case popolari (IACP) nonché Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; • ONLUS, organizzazioni di volontariato nonché le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri; • Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte negli appositi registri limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi; • Comunità energetiche rinnovabili, costituite in forma di enti non commerciali o di condomìni che aderiscono alle configurazioni (per la definizione si veda circ. Ag. Entr. n. 24/E del 20.8.2020).
ANNA BALDASSARI, Dottore commercialista Via Castellaro, 47 - 41121 Modena Tel. 059 214 241 - Fax 059 439 9298 - anna.baldassari@studiobaldassari.eu
Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti su immobili detenuti in forza di contratto di leasing, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.
CONDOMÌNI
La normativa fa espresso riferimento alla nozione di condominio - ivi compresi i condomìni c.d. “minimi” (numero di condomini inferiore a otto) - così come definito dal codice civile: la detrazione non si applica agli interventi eseguiti su parti comuni di edifici che non siano costituiti in condominio. È il caso, ad esempio, di interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti. La detrazione viene attribuita ai condomini in proporzione alle quote risultanti dalle tabelle millesimali.
PERSONE FISICHE
Il riferimento è agli interventi realizzati da persone fisiche (residenti o non residenti in Italia), su immobili residenziali* situati in Italia e non utilizzati per attività di impresa e/o professionali (*immobili a destinazione abitativa). La detrazione è ammessa per i lavori eseguiti su non più di due unità immobiliari. A tal fine gli immobili devono essere posseduti alla data dell’inizio dei lavori ovvero alla data di sostenimento delle spese anche se antecedente all’avvio dei lavori. Gli immobili utilizzati per attività di impresa o professionali possono beneficiare del Superbonus nell’ipotesi in cui fac-
CONDOMINI (anche condomìni minimi)
PERSONE FISICHE
COOPERATIVE
ONLUS E ASSOCIAZIONI
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
COMUNITA’ ENERGETICHE
IACP TAB. 1 - SOGGETTI BENEFICIARI
Interventi su parti comuni
Solo su immobili abitativi non utilizzati per attività imprenditoriali e/o professionali (max due unità immobiliari)
Immobili assegnati in godimento ai soci
Immobili o porzioni di immobili adibiti a spogliatoi
Immobili di proprietà o gestiti per conto dei Comuni Spese sostenute 1.7.2020-31.12.2021
Spese sostenute 1.7.2020-30.6.2022
ciano parte di un condominio che esegua interventi agevolati sulle parti comuni: in tal caso spetta la detrazione prevista per i condomini. Possono beneficiare della detrazione (tab. 2), purchè sostengano le relative spese in tutto o in parte, anche i familiari del proprietario/possessore a condizione che siano conviventi. Per familiari si intendono: • coniuge, componente di unione civile
ovvero convivente di fatto; • parenti entro il terzo grado (parenti diretti); • affini entro il secondo grado (parenti del coniuge).
TIPOLOGIE DI IMMOBILI
L’individuazione degli immobili ai quali si applica il Superbonus si presenta di particolare complessità: a tal fine deve
TAB. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI PER TIPOLOGIA DI POSSESSO
POSSESSO DETRAZIONE CONDIZIONI
Proprietà
Usufrutto e altri diritti reali di godimento (diritto di abitazione, uso, superficie)
SI
SI
Locazione
Comodato
Futura proprietà
SI
SI
SI
Contratto registrato e consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori. La registrazione del contratto deve risultare all’inizio dei lavori e non può essere regolarizzata in un momento successivo Come per contratto di locazione. Qualora il comodato intervenga fra familiari conviventi non è necessaria la sottoscrizione del relativo contratto Il promissario acquirente beneficia della detrazione a condizione che il contratto preliminare di vendita sia registrato
farsi riferimento sia alla definizione contenuta nel D.M. 6.8.2020 sia alle precisazioni contenute nella Circ. Ag. Entr. n. 24/E sopra richiamata. Preliminarmente si osserva che gli interventi devono riguardare edifici o unità immobiliari "esistenti" ovvero in corso di ricostruzione* (*interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" (art.3, co.1, lett.d), D.P.R. n.380/2001); non sono agevolati gli interventi realizzati su immobili in corso di costruzione. Sono, inoltre, esclusi gli immobili aventi categoria catastale: Gli interventi riguardano:
CONDOMINI
detrazione spetta:
EDIFICIO RESIDENZIALE PERTINENZE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI PERTINENZE all’85% a seconda delle tipologia di interventi.
INTERVENTI TRAINANTI
Preliminarmente si osserva che il Superbonus spetta per i c.d. “interventi trainanti” rappresentati da specifici interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento del rischio sismico. Ai fini del Superbonus tali interventi: · devono rispettare requisiti tecnici contenuti nel D.M. 11.3.2008 ovvero D.M. 6.8.2020 a seconda della data di ini• A1 (Abitazioni di tipo signorile); • A8 (Abitazioni in ville); • A9* (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici solo se non aperte al pubblico). (*L’esclusione degli immobili classati in categoria A9 non è prevista qualora gli stessi, al contrario, siano aperti al pubblico (modifica introdotta dall’art.80 del D.L. n.104/2020).
Ai fini della spettanza delle detrazione, gli interventi devono es-
PARTI COMUNI TAB. 3 - TIPOLOGIA DI IMMOBILI
Sono ammesse alla detrazione le spese riguardanti gli interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici abitativi considerati nella loro interezza. · superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio; · interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati. Qualora il condominio sia composto da unità abitative e unità commerciali (negozi, uffici e simili) la · anche ai possessori di unità commerciali qualora la superficie complessiva del condominio destinata ad unità commerciali sia inferiore al 50% della superficie complessiva del condominio; · ai soli possessori di unità abitative nel caso contrario (superficie destinata ad unità commerciali superiore al 50% della superficie complessiva del condominio). · La detrazione spetta in ogni caso anche ai soli possessori di sole pertinenze (es. box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi. Si definisce edificio unifamiliare un'unica unità immobiliare (D.M. 6.8.2020):
UNIFAMILIARE E RELATIVE
· di proprietà esclusiva; · funzionalmente indipendente, dotata di installazioni e impianti di proprietà esclusiva (es. impianti per acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento); · con accesso autonomo dall'esterno: deve disporre di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso, che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva; · destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare. N.B.: il Superbonus non spetta qualora l’immobile sia privo di sistema di riscaldamento (es. case rurali)
UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI
RESIDENZIALI E RELATIVE
Si tratta di unità immobiliari a destinazione abitativa: · indipendenti; · con uno o più accessi autonomi dall'esterno; · site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze. N.B.: non rileva che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio. Pertanto, l'unità abitativa all'interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad es. il tetto).
· Situate all’interno di condomini.
N.B.: qualora non si possiedano i requisiti per beneficiare della detrazione maggiorata del 110% - per mancanza di uno dei presupposti soggettivi od oggettivi sopra indicati - resta comunque impregiudicata la possibilità per il contribuente di accedere alla detrazione ordinaria nella misura variabile dal 50%
sere realizzati secondo quanto riportato nella tabella 3: zio dei lavori (se antecedente o meno rispetto al nuovo D.M. 6.8.2020); devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi trainati di efficientamento energetico, il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile in quanto l'edificio è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta (il miglioramento energetico deve essere dimostrato dall’Attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato prima e
dopo l’intervento da un tecnico abilitato). • riguardano (alle condizioni e limiti indicati nelle tab. 4-5): - isolamento termico; sostituzione di impianti di climatizzazione; riduzione del rischio sismico (tab. 5, pagina seguente).
TAB. 4 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SPESE DAL 1.7.2020 AL 31.12.2021 (FINO AL 30.6.2022 PER IACP) TIPOLOGIA DI INTERVENTO
ISOLAMENTO TERMICO delle superfici opache verticali (pareti esterne), orizzontali (coperture e pavimenti) e inclinate* che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente (come sopra definita), sita all'interno di edifici plurifamiliari** .
N.B.: gli interventi devono rispettare i requisiti: all'allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente. ** Reg. UE n. 811/2013. stabilito per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. canna fumaria collettiva esistente. • EDIFICI UNIFAMILIARI PLURIFAMILIARE l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
INTERVENTI TRAINATI
Qualora congiuntamente all’esecuzione di un intervento traieseguito anche un intervento di quelli di seguito indicati come interventi trainati (tab.6 alla pagina successiva), quest’ultimo beneficia anch’esso della detrazione maggiorata del 110% (il Superbonus spetta per gli interventi “trainati”, a prescindere dall’esecuzione congiunta di un intervento “trainante” nel caso in
SPESA MASSIMA
* Delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza "U" (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal D.M. 11.3.2008. ** Rientrano tra le spese ammissibili, anche quelle per la coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l'esterno, che anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull'involucro opaco incida su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente e che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell'edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (Circ. Ag. Entr. n.24/2020). 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti
40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari
30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio,
· tecnici di trasmittanza (D.M. 111.3.2008 o D.M. 6.8.2020); · dei materiali isolanti (D.M. 11.10.2017) Esempio: Condominio composto da 15 unità immobiliari: la detrazione si calcola su € 530.000= (40.000x8 unità) + (30.000x7 unità) IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESISTENTI
Sostituzione sulle parti comuni degli edifici* degli impianti esistenti con: · impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto**; · impianti centralizzati a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo***; · impianti di microcogenerazione o a collettori solari. 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle
* Nel caso di impianti installati in comuni montani il Superbonus si applica anche alle spese relative *** In questo caso il limite di spesa previsto per tale intervento (fino a euro 48.000) si aggiunge quello 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle
N.B.: Nelle spese ammissibili sono ricomprese anche quelle per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito, quelle per la sostituzione della Esempio: Edificio composto da 15 unità immobiliari: la detrazione si calcola su 265.000= (20.000x8 unità)+(15.000x7 unità)
INTERVENTI ER LA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE SU:
• UNITÀ IMMOBILIARI FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI SITUATE ALL’INTERNO DI EDIFICIO
Si tratta dei medesimi interventi di cui al punto 2)*
* Nel caso di impianti installati in aree non metanizzate il Superbonus spetta anche per le spese relative alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle (D.M. 7.11.2017, n.186). In caso di interventi realizzati su edifici ubicati in comuni montani il Superbonus spetta anche per 30.000 euro per singola unità immobiliare
nante - isolamento termico o sostituzione di impianti - venga se lo stesso è composto da più di otto unità. unità immobiliari, fino ad 8 unità unità immobiliari, oltre le 8 unità. cui gli immobili siano sottoposti alla tutela artistica, culturale o paesaggistica ai sensi delle disposizioni vigenti. E’ in ogni caso necessario, tuttavia, rispettare il requisito del miglioramento delle classi energetiche).
Condizioni:
gli interventi, nel loro complesso, assicurino il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il con-
TAB. 5 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SPESE DAL 1.7.2020 AL 31.12.2021 (FINO AL 30.6.2022 PER IACP) TIPOLOGIA DI INTERVENTO SPESA MASSIMA
INTERVENTI ANTISISMICI E DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO.
Si tratta degli interventi previsti dal c.d. “Sisma bonus” (art. 16, co. 1-bis-1-septies, D.L. n.63/2013) per i quali la detrazione è stata elevata dal 50-70-75-80-85% ( a seconda dei casi) al 110%. Gli interventi, da realizzarsi su immobili situati in zona sismica*, riguardano: · interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio; · spese sostenute per l’acquisto delle c.d. “case antisismiche”**; · realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad un intervento antisismico. 96.000 euro per gli interventi realizzati su singole unità immobiliari (unitamente alle eventuali pertinenze). Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile. Nell'ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi.
96.000 euro, nel caso di acquisto delle "case antisismiche".
* Zone 1, 2 e 3 di cui al D.P.C.M. n.3274 del 20.3.2003. ** Unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (D.P.C.M. n. 3519 del 28.4.2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita. 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.
seguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi; il Superbonus per gli interventi “trainati” si applica ai soli interventi di efficientamento energetico (art.14, D.L. n.63/2013, c.d. “Ecobonus”); devono rispettare i requisiti tecnici di cui al D.M.6.8.2020; gli edifici nei quali si realizzano gli interventi devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti (ad eccezione dell’installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda, i generatori alimentati a biomassa e le schermature solari (Circ. Ag. Entr. n. 24/2020); il pagamento delle spese relative agli interventi “trainati” deve avvenire nell’arco temporale ricompreso fra la data di inizio e di fine lavori dell’intervento “trainante” . L’ambito temporale è, dunque, più ristretto rispetto a quello degli interventi trainanti.
Esempio: • intervento trainante: inizio lavori 10/9/2020 – fine lavori 31/3/2021 - ai fini del Superbonus il pagamento delle relative spese deve avvenire entro 31/12/2021 • intervento trainato: ai fini del Superbonus il pagamento delle spese deve avvenire in una data ricompresa fra il 10/9/2020 e il 31/3/2021
se tali interventi rispettano i requisiti per usufruire del Superbonus si applicano le condizioni e limiti di spesa prevista dalla nuova normativa; in caso contrario gli interventi beneficiano, comunque, delle detrazioni ordinarie (dal 50% all’85% a seconda della tipologia).
TAB. 6 - INTERVENTI “TRAINATI” N.B.: se eseguiti congiuntamente ai soli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica ma non di riduzione del rischio sismico
Riqualificazione energetica con valore di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore al 20% (art.1, co.344, L. n.296/2006); Interventi sull’involucro degli edifici (strutture opache verticali ed orizzontali) (art.1, co.345, L. n.296/2006); Finestre e infissi con rispetto dei requisiti richiesti di trasmittanza termica U (art.1, co.345, L. n.296/2006); Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art.1, co.346, L. n.296/2006); Schermature solari (art.14, D.L. n.63/2013); Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (art.1, co.347, L. n.296/2006); Impianti con generatori alimentati da biomasse combustibili (art.14, D.L. n.63/2013); Micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti con risparmio di energia primaria (art.14, D.L. n.63/2013); Sostituzione di scalda acqua tradizionali con scalda acqua a pompa di calore per produzione di acqua sanitaria (art.1, co.48, L. n.220/2010); Dispostivi multimediali per il controllo da remoto
Per completezza di argomento si riporta lil link alla tabella apparsa su Tile Italia 2/2020 riguardante gli interventi “trainati” di riqualificazione energetica con le relative percentuali di detrazione e massimali di spesa. Le percentuali, in particolare, sono variate nel corso degli anni. https://issuu.com/tiledizioni/docs/tile_italia_2_2020/36
Se eseguiti congiuntamente ad un intervento “trainante” (riqualificazione energetica e/o riduzione del rischio sismico) be-
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
IMPIANTI FOTOVOLTAICI · l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici anche di nuova costruzione. · l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati. INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI NEGLI EDIFICI
Installazione e costi legati all'aumento di potenza impegnata del contatore dell'energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW
Qual è l’ammontare massimo dello sconto in fattura? Il fornitore può applicare uno sconto "parziale"?
Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato, e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. Il fornitore può anche applicare uno sconto “parziale”. In questo caso, il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a suo carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito rimanente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
È possibile applicare il Superbonus alle spese di tinteggiatura della facciata esterna di un edificio sostenute nell’anno 2020?
No, questa tipologia di interventi non rientra nell'ambito applicativo della norma. È possibile, però, usufruire del “bonus facciate” nella misura del 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020. Anche per queste spese, il contribuente può, inoltre, scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, neficiano del Superbonus anche gli interventi riportati in ta-
TAB. 7 - FOTOVOLTAICO – COLONNINE ELETTRICHE
bella 7. ✕
SPESA MASSIMA
48.000 euro, per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400* per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico**.
*Il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni Kw di potenza, nel caso in cui l’installazione del fotovoltaico sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica. ** Ulteriore condizione richiesta è la cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo.
1.000 euro per ogni kWh
Presentiamo qui alcune delle FAQ più interessanti prese dal sito del Ministero delle Entrate, aggiornate al 30/9/20. L'elenco completo è consultabile qui - https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1
3.000 euro inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
In caso di acquisizione dell’immobile per successione si trasferiscono le quote residue del Superbonus?
Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del
Decreto Rilancio, come stabilito all’articolo 9 del decreto del
Ministro dello sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali interventi sono individuati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto il citato articolo 16-bis del
TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale.
In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (cfr. anche circolare 19/E del 2020, pag. 250 e 351).