1 minute read

Incentivi mobilità elettrica

Il nuovo decreto esecutivo del 8. .202 si applica ad installazioni di ricarica ubicate in Canton Ticino e/o veicoli immatricolati con targhe ticinesi acquistati da persone fisiche residenti in Ticino e da persone giuridiche con sede sociale in Ticino. I Comuni sono esclusi dagli incentivi. Il decreto comprende

• Incentivi per colonnine di ricarica private (Art. 5 e 6).

• Incentivi per l’acquisto di motoveicoli, quadricicli e tricicli con propulsione totalmente elettrica aventi una velocità massima per la loro costruzione superiore a 45 km/h (Art. 7).

• Messa fuori circolazione di veicoli vecchi ed inquinanti dotati di motore a combustione interna (Art. 8) e immatricolazione di un veicolo nuovo ibrido (codice emissione B6a o superiore) o elettrico (a batteria o a celle combustibili/idrogeno, codice emissione A24 risp. A27). Per la definizione dei generi di veicolo fanno stato le denominazioni indicate al punto 19 della licenza di circolazione. L’incentivo relativo all Art. 6 è concesso a datori di lavoro solo se l’impianto di ricarica è destinato ad uso esclusivo del personale impiegato.

L’erogazione dell’incentivo all Art. 7 è vincolata all’acquisto del veicolo presso un rivenditore in Ticino, alla prima immatricolazione. Sono esclusi veicoli acquistati al di fuori della Svizzera. Ogni richiedente (persona fisica o giuridica) pu presentare al massimo una richiesta d’incentivo. L’ottenimento dell’incentivo vincola il richiedente a mantenere il veicolo immatricolato a proprio nome per un periodo di almeno 12 mesi. Per l’Art.8 è necessario che il richiedente sia stato detentore del veicolo per almeno gli ultimi 2 anni prima della sua messa fuori circolazione il veicolo deve essere stato immatricolato con targhe ticinesi per almeno mesi all’anno nel corso degli ultimi 2 anni prima della sua messa fuori circolazione il veicolo deve essere messo fuori circolazione (rottamato o ceduto a terzi) in modo definitivo in nessun caso il veicolo potrà essere rimesso in circolazione in Svizzera il nuovo veicolo è acquistato presso concessionari o rivenditori con sede in Ticino sono esclusi veicoli acquistati al di fuori della Svizzera. Il nuovo decreto esecutivo é entrato in vigore il 8. .202 esso decade con l’esaurimento del credito. La priorità per

This article is from: