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LA LOGISTICA AL TEMPO DELLA BREXIT
from N. 217
La logistica della al tempo
Periodo transitorio e uscita effettiva dalla UE. Che effetti si hanno sul mondo del trasporto merci e come si devono regolare gli operatori del settore? Lo vediamo in questo approfondimento.
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di Mauro Di Curzio Dottore Commercialista e revisore legale
Il 29 gennaio scorso il Parlamento europeo ha ratificato il testo dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, la cosiddetta Brexit, termine ormai divenuto di uso comune. In particolare, in questo ultimo atto del percorso cominciato oltre tre anni fa, vie ne concordato un periodo transitorio, iniziato l’1.2.2020 e che si concluderà il 31.12.2020, durante il quale nulla cambia: nei confronti del Regno Unito restano in vigore le disposizioni dell’Unione Euro pea, come se UK fosse ancora uno Stato membro della UE. Dal 1° gennaio 2021, invece, il Regno Unito uscirà in modo effettivo dal ter ritorio doganale e fiscale della UE. Un’eventuale proroga del periodo tran sitorio dovrà essere assunta congiuntamente dall’Unione Europea e dal Regno Unito entro il 30 giugno prossimo.
IL PERIODO TRANSITORIO Come detto è previsto un periodo transitorio fino alla fine di quest’anno (salvo un’eventuale proroga), durante il quale nei confronti del Regno Unito continueranno ad applicarsi le norme attualmente vigenti. Salvo diversi accordi, quindi, le di sposizioni in materia di IVA, accise e dogane non subiranno variazioni fi no al 31 dicembre. Pertanto, durante questo periodo, per quel che riguarda le norme fiscali e doganali, il territorio dell’Unione Europea com prenderà anche il territorio del Regno Unito. Di conseguenza, fino alla fine dell’anno, non vi saranno limitazioni allo scambio di beni tra il Regno Uni to e gli altri Stati membri della UE; i rapporti commerciali infatti continue ranno a essere regolati dalle norme armonizzate in materia di IVA, doga ne e accise. In particolare, le cessioni tra opera tori economici dell’Unione Europea, relativamente a merci spedite o tra sportate dal Regno Unito a un altro Stato membro della UE o viceversa, continueranno a essere regolate dal le disposizioni previste per le cessioni intracomunitarie, con l’ulteriore obbligo di presentazione degli elenchi
riepilogativi INTRASTAT, ove dovuti. Per quanto riguarda gli aspetti fisca li, fino al 31.12.2020 nei rapporti con il Regno Unito resteranno salvi gli effetti delle norme fiscali di deriva zione comunitaria. In particolare: l’esenzione da ritenuta sui dividendi nei rapporti infragruppo, l’esenzio ne da ritenuta sugli interessi e sulle royalties nei rapporti infragruppo e il regime di favore per le opera zioni straordinarie intracomunitarie.
LIBERTÀ DI STABILIMENTO E SERVIZI FINANZIARI Salvo diversi e nuovi accordi, rimangono vigenti fino alla fine del 2020, anche nei rapporti con il Regno Uni to, la normativa e le procedure della UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capi tali e delle merci. In particolare, per i servizi bancari, finanziari e assicurativi, è prorogato di diritto l’attuale regime di mutuo riconoscimento delle autorizzazio ni e del sistema di vigilanza (il c.d. “regime di passaporto”) ed è assi curata la continuità operativa e dei rapporti tra infrastrutture dei mer cati finanziari, intermediari e clienti da e verso il Regno Unito, nonché la tutela di depositanti e investitori.
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI Il periodo di transizione fino al 31.12.2020, finalizzato a garantire un recesso ordinato, la certezza del di ritto e le necessarie tutele ai cittadini comunitari soggiornanti nel Regno Unito e ai cittadini britannici presenti nella Ue, conserva inalterate le rego le attuali, comprese quelle di circolazione dei lavoratori e di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
EFFETTI DAL 1° GENNAIO 2021 Al termine del periodo transitorio, salvo nuovi accordi tra UE e UK, si applicheranno le disposizioni previste per i rapporti con Stati terzi negli scambi e nelle operazioni tra Unione Europea e Regno Unito e dunque a decorrere dall’1.1.2021, salvo diversi e nuovi accor di, il Regno Unito sarà assimilato agli Stati terzi. Le principali conseguenze in materia di IVA saranno le seguenti: ■ Le cessioni e gli acquisti di beni tra Italia e Regno Unito non saranno più identificate come operazioni intra comunitarie, ma avranno natura rispettivamente di cessioni all’esportazione (per i beni spediti dall’Italia verso il Regno Unito) e di importazio ni (all’atto dell’introduzione in Italia di merci provenienti dal Regno Unito); ■ Non sarà più possibile beneficiare delle semplificazioni previste per le operazioni triangolari comunita rie, per le vendite a distanza, per il trasferimento di beni mobili in altro Stato membro per lavorazioni (sal vo eventuale applicazione di regimi doganali quali il perfezionamento attivo e passivo), per rendere un servizio, ecc.; ■ Per le prestazioni di servizi generici di cui all’art. 7-ter DPR 633/72, va riano gli obblighi formali; per le prestazioni rese, si dovrà indicare che l’operazione è “non soggetta”, non sarà infatti più applicabile l’inversione contabile; per le prestazioni di servi zi ricevute, invece, il soggetto passivo italiano sarà tenuto ad emettere un’autofattura, in quanto non sarà più possibile integrare la fattura ri cevuta dal prestatore inglese. In ogni caso, decadrà l’obbligo di dichiara re le operazioni ai fini degli elenchi riepilogativi Intrastat.
Entro il termine del periodo transito rio, tuttavia, l’Unione europea e il Regno Unito potranno stabilire regole più vantaggiose per le merci che entrano, escono o transitano attraverso il ter ritorio doganale e fiscale dell’Unione Europea e del Regno Unito.
REDDITO, FISCO E CIRCOLAZIONE Il Regno Unito diverrà dall’1.1.2021, ai fini delle imposte sui redditi, uno Sta to extracomunitario a tutti gli effetti. Oltre alle norme in precedenza citate (esenzione da ritenute su dividendi, interessi, royalties, ecc.) cesseranno,
ad esempio, le procedure di scam bio automatico dei dati delle attività finanziarie e dei connessi redditi previste dalla direttiva 2011/16/CE; di converso lo scambio di dati tuttavia continuerà in virtù dell’adesione del Regno Unito alla Convenzione Mul tilaterale per la mutua assistenza ai fini fiscali (strumento su base mon diale, e non comunitaria). Al termine del 2020, salvo diversi e nuovi accordi, alle entità del Regno Unito operanti nel territorio dell’Unio ne Europea e, quindi, anche in Italia, si applicherà la normativa relativa ai soggetti di Stati terzi. Allo stesso modo, in assenza di ac cordi differenti, alle entità dell’Unione Europea (incluse quelle italiane) operanti nel Regno Unito verranno applicate le norme che disciplinano l’operatività extra-UE. In materia di circolazione dei lavo ratori e sicurezza sociale non è al momento possibile individuare con certezza il quadro giuridico che si prospetterà dal 2021. Una prima ipotesi riguarda il raggiun gimento di accordi finalizzati ad istituire un’area di libero scambio, in cui sarebbero di fatto mantenuti i prin cipi del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. In caso contrario, e quindi in mancanza di accordi in tal senso, dal 2021 il Re gno Unito diventerà uno Stato extracomunitario a tutti gli effetti e si potrebbe assistere alla stipula di accordi bilaterali di sicurezza sociale tra lo stesso Regno Unito e i singoli Paesi UE. Occorrerà quindi verificare caso per caso quali forme assicurative verran no regolate dall’accordo e quali ne resteranno escluse.