NORME E REGOLAMENTI | BREXIT
La logistica al tempo della
Periodo transitorio e uscita effettiva dalla UE. Che effetti si hanno sul mondo del trasporto merci e come si devono regolare gli operatori del settore? Lo vediamo in questo approfondimento. di
Mauro Di Curzio
Dottore Commercialista e revisore legale
I
l 29 gennaio scorso il Parlamento europeo ha ratificato il testo dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, la cosiddetta Brexit, termine ormai divenuto di uso comune. In particolare, in questo ultimo atto del percorso cominciato oltre tre anni fa, viene concordato un periodo transitorio, iniziato l’1.2.2020 e che si concluderà il 31.12.2020, durante il quale nulla cambia: nei confronti del Regno Unito restano in vigore le disposizioni dell’Unione Europea, come se UK fosse ancora uno Stato membro della UE. Dal 1° gennaio 2021, invece, il Regno Unito uscirà in modo effettivo dal territorio doganale e fiscale della UE. Un’eventuale proroga del periodo transitorio dovrà essere assunta congiuntamente dall’Unione Europea e dal Regno Unito entro il 30 giugno prossimo.
IL PERIODO TRANSITORIO
Come detto è previsto un periodo transitorio fino alla fine di quest’anno (salvo un’eventuale proroga), durante il quale nei confronti del Regno Unito continueranno ad applicarsi le norme attualmente vigenti. Salvo diversi accordi, quindi, le disposizioni in materia di IVA, accise e dogane non subiranno variazioni fino al 31 dicembre. Pertanto, durante questo periodo, per quel che riguarda le norme fiscali e doganali, il territorio dell’Unione Europea comprenderà anche il territorio del Regno Unito. Di conseguenza, fino alla fine dell’anno, non vi saranno limitazioni allo scambio di beni tra il Regno Unito e gli altri Stati membri della UE; i rapporti commerciali infatti continueranno a essere regolati dalle norme armonizzate in materia di IVA, dogane e accise. In particolare, le cessioni tra operatori economici dell’Unione Europea, relativamente a merci spedite o trasportate dal Regno Unito a un altro Stato membro della UE o viceversa, continueranno a essere regolate dalle disposizioni previste per le cessioni intracomunitarie, con l’ulteriore obbligo di presentazione degli elenchi