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Via Raffaele Piria n. 6. 00156 - Roma
Guida CREDITO E FINANZA in agricoltura
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Guida CREDITO E FINANZA in agricoltura LAZIO
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Guida CREDITO E FINANZA in agricoltura
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Presidente: Massimo Gargano Direttore: Aldo Mattia Redazione: Maurizio Ortolani e Simone Di Colantonio Progetto Grafico, Impaginazione e Stampa: Grafica Giorgetti Editore: C.A.I.C.L. SRL - Via Raffaele Piria 6 - 00156 Roma Con il contributo della:
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INDICE
Premessa
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Da Basilea 2 a Basilea 3
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Prodotti di credito agrario
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Le garanzie
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Esperienza sul territorio
119
Legenda generale dei Contratti di Credito
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Premessa
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1. Dal credito agrario per l’agricoltore alla finanza per l’imprenditore agricolo
Dal credito agrario per l’agricoltore alla finanza per l’imprenditore agricolo La disponibilità di risorse e di prodotti finanziari rappresenta una delle condizioni indispensabili per la crescita di una qualsiasi attività produttiva. Tuttavia, per il settore agricolo si colgono elementi di criticità evidenti se si considera come, negli anni, il credito abbia svolto spesso una funzione “meta-finanziaria”. Con questa espressione si intende il fatto che il credito all’agricoltura è stato associato di frequente a motivazioni non finanziarie ma politiche, per lo Stato e le Regioni, reddituali, per le banche, o addirittura di opportunismo economico, per gli agricoltori. Per questo, affrontare il tema del credito in agricoltura richiede un’operazione di chiarificazione sul come, in passato, gli strumenti finanziari a disposizione degli agricoltori siano stati spesso mistificati o male-utilizzati, e sul come la cultura finanziaria degli agricoltori, in media, sia spesso lontana dalle normali logiche aziendali che caratterizzano gli altri settori produttivi. Per svolgere questa chiarificazione è utile accennare allo sviluppo che si registra nel rapporto tra agricoltore e credito, negli ultimi quarant’anni. A ben vedere, si possono cogliere almeno tre fasi, con caratteristiche distinte: gli anni ’70-’80, quando vale un modello di relazione “agricoltore e credito agrario”; gli anni ’90-inizi 2000, quando vale un modello “azienda agricola e credito alla filiera agricola”; gli anni che vanno dalla seconda metà del 2000 in poi, in cui si prefigura un modello “impresa agricola e finanza”.
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Il modello “agricoltore e credito agrario”- anni ‘70-‘80 In questo periodo, sul piano normativo il rapporto tra settore primario e credito è disciplinato in modo strutturale da normative nazionali di lunga data (1), che stabiliscono in modo rigido le caratteristiche sia degli strumenti finanziari per l’agricoltura sia degli operatori finanziari addetti. Il quadro normativo allora vigente definisce il credito agrario come credito speciale di scopo, con forme tecniche e garanzie predefinite (credito di esercizio (2), distinto a sua volta in conduzione e dotazione, e credito di miglioramento (3)). Le banche non possono concedere liberamente questa forma di credito “speciale”, bensì esistono soggetti finanziari autorizzati specificatamente a tale scopo, quali gli Istituti di credito speciale e le Sezioni speciali delle aziende di credito ordinarie. Per quanto concerne l’orientamento della politica economica agricola, in sintesi si registra una vocazione marcata delle istituzioni, ad ogni livello (europeo, nazionale e regionale), a sostenere economicamente gli agricoltori, con forme di supporto che vanno dal sostegno ai prezzi al sostegno ai redditi. Uno strumento coerente con queste chiare forme di tutela del settore primario consiste nelle agevolazioni previste, quando un agricoltore ricorre al credito agrario. Si tratta di agevolazioni di fonte normativa spesso diversa (nazionale e/o regionale), che si concretano o in un abbassamento notevole degli interessi che gli agricoltori versano alle banche, per i finanziamenti ricevuti (agevolazioni in conto interessi), o in una compartecipazione del soggetto agevolatore all’importo da finanziare (agevolazioni in conto capitale). La connotazione del credito agrario come attività finanziaria regolata da norme, più che da logiche di mercato, e resa possibile dalla presenza di garanzie, più che dalla sussistenza di condizioni di merito economico-finanziario, compromette inevitabilmente il comportamento sia delle banche sia degli agricoltori, in questo periodo, come anche in quelli successivi. Per le prime, si viene consolidando l’abitudine di ricercare negli agricoltori affidati la sussistenza dei requisiti formali e burocratici che conducono alla valorizzazione delle agevolazioni normative. Inoltre, per le banche, in questo periodo storico, il credito agrario rappresenta una fonte di reddito relativamente sicura, senza sforzi eccessivi in termini tanto di rischi imprenditoriali assunti, che di investimenti organizzativi in risorse umane specializzate nel saper cogliere questi rischi. Gli agricoltori, peraltro, beneficiando di sistematiche agevolazioni economiche e finanziarie, sviluppano con difficoltà competenze organizzative ed imprenditoriali strutturate. Questo in quanto non si richiede loro, dal lato economico, di sapersi confrontare con il libero mercato, e dal lato finanziario, di dimostrare un reale merito di credito, tanto meno attraverso evidenze contabili.
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Il modello “azienda agricola e credito alla filiera agricola” - anni ’90 ed inizi 2000 Il sistema normativo in tema di credito agrario viene rivisto radicalmente con il recepimento della II direttiva comunitaria, in tema di coordinamento bancario, nel Testo Unico Bancario (TUB) del 1993 (Decreto legislativo 385/1993). Questa disciplina apporta un doppio profilo di innovazioni: dal lato dello strumento finanziario (il credito agrario) e dal lato dei soggetti abilitati ad erogarlo. Con riferimento al primo aspetto, il credito agrario resta un credito di scopo, ma la sua specificità non è legata ad una forma tecnica precisa, bensì alle caratteristiche dell’attività produttiva dell’impresa finanziata. Se ne desume che, con l’entrata in vigore del TUB, le attività bancarie rivolte al settore primario si possono espandere in termini di soluzioni tecniche, non limitandosi alle sole operazioni di concessione di credito, ma comprendendo anche servizi di investimento (es. depositi o servizi di risparmio gestito) e servizi accessori (es. servizi di natura assicurativa e previdenziale). In aggiunta, posto che la finalizzazione si desume dalle caratteristiche dell’attività produttiva, il legislatore comprende nella categoria “agricoltura”, anche quegli operatori che si pongono a monte e a valle del processo produttivo agricolo (4). Si tratta dunque di un credito alla filiera agricoltura (5). Con riferimento, invece, ai soggetti abilitati all’erogazione, si accenna solo velocemente al fatto che il TUB, per permettere alle banche domestiche di operare in condizioni di equità competitiva a livello europeo, introduce nel nostro ordinamento un modello di “banca universale”, che semplifica l’assetto istituzionale pre-esistente ed amplia notevolmente l’operatività delle aziende di credito italiane. Queste, in breve, sono autorizzate in quanto tali a realizzare direttamente una serie numerosa di operazioni che precedentemente erano loro precluse, tra cui anche il credito all’agricoltura. L’orientamento della politica economica agricola, in questa fase, registra un profondo mutamento all’insegna della razionalizzazione delle attività produttive e della loro conversione graduale verso settori con migliori prospettive di crescita. Ciò in coerenza con la riforma Fischler del 2003 che prevede un ridimensionamento progressivo dei contributi finanziari pubblici destinati all’agricoltura. In breve, le agevolazioni finanziarie europee, nazionali e regionali (es. i Piani di Sviluppo Regionale, PSR) sono impiegate, prevalentemente, come strumento di orientamento qualitativo delle attività produttive. I contributi pubblici in questo periodo si sostanziano, di frequente, in erogazioni in conto capitale, a fondo perduto, che costituiscono co-finanziamenti a progetti di investimento presentati da aziende agricole e coerenti con gli obiettivi strategici regionali di riorientamento produttivo.
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In questo scenario istituzionale mutato, rispetto al periodo precedente, il comportamento delle banche e degli agricoltori, in realtà, non risente di grandi cambiamenti. Paradossalmente, presso le banche, la despecializzazione operativa introdotta con il TUB induce a ritenere che i prodotti finanziari destinati alle aziende agricole siano indistinti, rispetto a quelli dedicati agli altri settori produttivi. Corollario di ciò diviene una riorganizzazione interna, avvenuta presso numerose banche domestiche, con la quale sono state soppresse le unità interne dedicate all’agricoltura; molto spesso lo stesso personale specializzato viene assegnato a mansioni non più specialistiche (6). Non mancano dei comportamenti di opportunismo economico, in alcuni casi, da parte delle stesse banche, quando propongono soluzioni finanziarie, più o meno efficaci, a supporto temporaneo (anticipi PAC) o definitivo (mutui a copertura dei finanziamenti PSR) degli agricoltori che si stanno avvalendo di contributi pubblici. Tuttavia, al di fuori del business del contributo pubblico, da molte banche il settore agricolo è ritenuto di scarsa rilevanza strategica, di bassa redditività e ad esso viene associato un rischio di insolvenza elevato (7), percezione in molti casi ingiustificata. In buona sostanza, presso numerose banche italiane paiono affievolirsi vocazione strategica ed attitudine organizzativa per valorizzare le specificità e le potenzialità di business offerte dai clienti del settore primario, se non in quanto soggetti tutelati sul piano istituzionale. Peraltro, il quadro più complesso è rappresentato dalla situazione degli agricoltori. In questo periodo, in agricoltura si è riusciti il più delle volte a raggiungere un minimo di strutturazione organizzativa da fare emergere il soggetto azienda agricola, in modo più evidente rispetto al periodo precedente. Peraltro, si tratta di un’azienda che in molti casi è ben lontana da poter essere considerata impresa (8). Il grado di sviluppo organizzativo ed imprenditoriale di molti titolari di aziende agricole appare in molti casi embrionale; gli stessi agricoltori non risultano il più delle volte neppure consapevoli delle condizioni sub-ottimali di trattamento, per forme tecniche e tassi, che ricevono nei loro rapporti con le banche; questo sebbene, i loro livelli di capitalizzazione siano spesso superiori a quelli di altri settori produttivi ed i tassi di insolvenza effettivi siano assolutamente rassicuranti (9). Infine, la maggior parte di loro appare totalmente priva di quegli strumenti organizzativi, amministrativi e contabili che dovrebbero permettere il raggiungimento degli standard minimi che le banche richiedono con l’introduzione della riforma dell’Accordo sul Capitale (meglio nota come Basilea 2). Nel complesso, ragioni diverse e responsabilità varie, sia dal lato delle banche, sia dei titolari delle aziende agricole, generano situazioni diffuse, quanto mai pericolose: dal lato delle banche si vengono a perdere competenze e professionalità un tempo dedicate spe-
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cificatamente al settore agricolo e si tende a concentrare l’offerta di prodotti finanziari in relazione ad eventi di agevolazione pubblica (contributi PAC, PSR). Ciò allontana progressivamente il personale delle aziende di credito dal saper valutare oggettivamente le reali capacità economico-finanziarie di aziende agricole la cui attività produttiva presenta elementi di complessità notevole, e che non sempre sono in grado di fornire quegli strumenti informativi (bilanci di esercizio, budget) impiegati da tempo presso altri settori produttivi. Dal lato dei titolari delle aziende agricole, invece, l’attitudine culturale a ricevere contributi pubblici allontana spesso dall’acquisizione di una sensibilità verso le regole del mercato, come la ricerca di mercati di sbocco, l’assunzione di logiche di marketing, la percezione della concorrenza, interna ed estera, ecc.. In non pochi casi, per paradosso, l’attività produttiva viene pedissequamente orientata in base agli orientamenti pubblici, allo scopo di conseguire i contributi finanziari connessi, in una logica di mero opportunismo economico; le aziende si trovano, così, a sostenere nel tempo progetti di investimento “deboli”, sul piano industriale e di mercato, elaborati unicamente per beneficiare di finanziamenti a fondo perduto. Questo diviene particolarmente frequente, nonché pericoloso, quando a tali investimenti si associano dei finanziamenti bancari gravosi, che le aziende agricole inopinatamente sottoscrivono sulla base dell’intraprendenza di banche, non sempre in grado di valutare le loro potenzialità reddituali.
Il modello “impresa agricola e finanza”- 2010 e dintorni Questo ultimo modello si delinea in uno scenario in cui si ipotizzano a regime diverse riforme. Intanto, per quanto concerne il sistema bancario, si pone per acquisita, da parte delle banche italiane, la valutazione del merito creditizio secondo le nuove regole di Basilea 2. Ciò in breve dovrebbe portare la gran parte delle aziende di credito domestiche a valutare le pratiche di fido in conformità con criteri oggettivi, quantitativi e standardizzati (es. sistema di rating interni basati, in larga misura, sulle evidenze contabili aziendali). Con riferimento alla politica economica agricola si assume per acquisito, sul piano culturale, il ridimensionamento del sostegno pubblico all’agricoltura ed il passaggio a modelli di gestione delle attività agricole in senso imprenditoriale. Si dovrebbe essere completato -complice anche il passaggio generazionale- quel processo di transizione delle aziende agricole in imprese agricole, che non esclude, peraltro, anche una razionalizzazione/selezione notevole dei soggetti economici che rappresentano il settore. La controparte del sistema bancario, dunque, diviene un vero e proprio imprenditore
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agricolo, e si suppone che questi esprima fabbisogni finanziari ben più articolati e complessi rispetto alla semplice richiesta di fido: dagli strumenti di investimento e di gestione della liquidità, agli strumenti assicurativi e di copertura dei rischi. In realtà, la riforma del sistema bancario italiano introdotta con il TUB del 1993 aveva contemplato questo ampliamento di servizi finanziari da collocare presso gli esponenti del settore agricolo. Purtroppo, l’evoluzione dal lato della domanda di servizi finanziari -ovvero la maturazione del soggetto “imprenditore agricolo”- è avvenuta con un certo ritardo e ha trovato, dal lato dell’offerta, numerose banche italiane non sempre pronte a cogliere le opportunità legate a tale mutamento. Questo per la consuetudine consolidata a considerare il settore agricolo come un settore protetto, e per la perdita di professionalità specialistiche e/o di orientamenti strategici mirati. Peraltro, queste considerazioni non vanno generalizzate, tenendo conto del fatto che alcuni esponenti del settore del credito maturano una certa sensibilità verso le opportunità che potrebbero essere offerte dai nuovi attori dell’agricoltura (10). In altri termini, anche dal lato dell’offerta di servizi bancari e finanziari, nella fase indicata, dovrebbe avvenire una razionalizzazione/selezione corrispondente a quella in atto presso il settore agricolo. Si potrebbe configurare una distinzione netta tra player bancari “vocati” e “non vocati” all’agricoltura, ripristinando paradossalmente una situazione pre-TUB. Tra le banche non vocate si potrebbero comprendere quelle che per storia, crescita interna, competenze distintive, aree di riferimento, non favoriscono un approccio di mercato personalizzato per gli imprenditori agricoli, con schede prodotto, personale e processi di valutazione del merito creditizio indifferenziati, rispetto agli altri settori produttivi. Di contro, le banche vocate all’agricoltura dovrebbero essere i partner ideali dei “nuovi” imprenditori agricoli, con l’offerta di servizi di finanza ad ampio spettro (11), con personale e/o unità organizzate dedicate a gestire in modo personalizzato le caratteristiche delle imprese agricole e delle loro attività, nonché, infine, con sistemi di valutazione del merito creditizio (anche rating interni) personalizzati per questa categoria di operatori economici. In conclusione, il tema del credito e della finanza per il settore agricolo assume un significato pieno solo quando lo si alleggerisce di tutte le implicazioni “meta-finanziarie” che gli sono state attribuite nel tempo e l’analisi viene riportata a considerazioni strettamente economico-finanziarie. Le riforme in atto, che riguardano tanto il sistema bancario che la politica economica agricola, hanno un ruolo determinante nel riattribuire alla finanza il ruolo che dovrebbe avere nel contribuire allo sviluppo delle imprese agricole italiane. Peraltro, difficoltà ed ostacoli non mancano di frapporsi al completamento di questa evoluzione: da un lato, si tratta dei problemi connessi con lo sviluppo delle imprese agricole, come
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le resistenze culturali, l’efficacia non sempre certa delle strategie di mercato, la lentezza degli sviluppi organizzativi, i rischi impliciti in ogni attività agricola, ecc. Dal lato delle banche, oltre alla sensibilità strategica diversa che esse possono esprimere nei confronti del settore, non sono da trascurare le difficoltà notevoli connesse con l’implementazione ed il funzionamento dei sistemi di valutazione del merito creditizio standardizzati, richiesti da Basilea 2. Un sostegno valido potrebbe provenire da una collaborazione stretta tra tutti gli attori, pubblici e privati (organi istituzionali, associazioni di categoria, rappresentanti di settore, ecc.) interessati a che l’impatto delle riforme in essere, in banca e in agricoltura, con le relative logiche di razionalizzazione/selezione, costituisca comunque un “atterraggio morbido” per l’economica italiana.
Note (1) Si fa riferimento, in particolare, alla legge n. 1760 del 1928 ed alla legge bancaria del 1936. La prima indica gli strumenti finanziari destinati al settore agricolo; la seconda introduce, per le aziende di credito, un regime di specializzazione operativa, temporale ed istituzionale. (2) Il credito di esercizio è destinato a soddisfare le esigenze finanziarie connesse con il ciclo produttivo (credito di conduzione) e con la dotazione dell’impresa agricola di scorte permanenti e di strutture produttive necessarie (credito di dotazione). (3) Il credito di miglioramento è finalizzato, invece, a finanziare gli investimenti di lungo periodo, allo scopo di favorire l’ammodernamento e la ristrutturazione dell’impresa agricola. (4) Infatti, l’art. 43 del TUB stabilisce che “il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a essa connesse o collaterali”, ovvero “l’agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR”. (5) Cfr. Ruozi R., Dal credito agrario alla prestazione di servizi bancari all’agricoltura. Le proposte dell’economia agricola, agroalimentare e ambientale, Banche e Banchieri, n. 2, 1999. (6) Cfr. Carluccio E., Ferrari P., Lucarelli C., Spigarelli F., Vigano L., Tendenze evolutive del mercato del credito agrario in Italia, Newfin Università Bocconi, Milano, 2000. (7) Statistiche recenti mostrano come al settore agricolo si applichino dei tassi di interesse in media del 2% superiori a quelli applicati ad altri settori produttivi. Cfr. Lucarelli C. (a cura di), Il fabbisogno di credito e strumenti finanziari delle imprese agricole marchigiane, Ricerche Osservatorio Agricoltura Marche, 2005, pag. 25. (8) Sotte F., Imprese e non imprese, in corso di stampa su Politica Agricola Internazionale. (9) Lucarelli C. (a cura di), OP. cit.2005. (10) Lucarelli C. (a cura di), L’offerta di credito e di strumenti finanziari per le imprese agricole marchigiane, Ricerche Osservatorio Agricoltura Marche, 2006, in corso di stampa. (11) Cfr. Piatti D., Agricoltura e Credito: dalla despecializzazione ai nuovi servizi finanziari per l’impresa, Cap. 4-5, ISMEA 2004.
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Da Basilea 2 a Basilea 3
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2. Da Basilea 2 a Basilea 3 capire meglio le banche
Basilea 2 Il Comitato di Basilea per la supervisione sul sistema bancario è costituito dai banchieri centrali dei paesi facenti parte del G-10 (oltre a Spagna, Lussemburgo e Svizzera) e si riunisce 4 volte l’anno a Basilea presso la Banca dei Regolamenti Internazionali. Il Comitato di Basilea definisce dei requisiti patrimoniali minimi che si applicano alle core institutions e che vengono formalizzate in una serie di documenti conosciuti come Accordo di Basilea.Le norme emanate da questo organismo non hanno effetto legale ma vengono recepite dagli organismi di vigilanza dei paesi membri, nel nostro la Banca d’Italia, che emanano le regole per il proprio sistema bancario. Anche paesi che non fanno parte del Comitato di Basilea si sentono obbligati ad adottarne le regole. Ad oggi sono oltre 100 i paesi che hanno introdotto nei loro sistemi l’Accordo.
Obiettivi del comitato • Rafforzare la stabilità del sistema bancario • Internazionale aumentando il grado di patrimonializzazione • Favorire la competizione tra banche internazionalI Perché imporre requisiti patrimoniali minimi alle banche? • Il patrimonio è il “cuscinetto” che tutela i terzi creditori dalle minusvalenze che colpiscono gli attivi di un’impresa
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• La speciale natura dei creditori di una banca e delle sue passività consigliano di imporle un patrimonio minimo • Attivi più rischiosi richiedono una maggiore incidenza del patrimonio • Ma una minore leva finanziaria comporta un maggior costo del passivo, aumenta il prezzo del credito e riduce la redditività per gli azionisti delle banche
Accordo sul capitale di vigilanza del 1988
Nuovo accordo di Basilea 2 Obiettivi: Accanto alla promozione della stabilità il NAC intende: • ampliare il numero dei rischi regolamentati ed evitare arbitraggi normativi • definire requisiti patrimoniali più accurati in funzione dei rischi effettivamente assunti • creare incentivi per migliorare la misurazione e la gestione dei rischi da parte delle banche
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I tre pilastri di Basilea 2 1. I Requisiti patrimoniali minimi È la parte PIU’ RILEVANTE. È, in sostanza, un affinamento della misura prevista dall’accordo del 1988 che richiedeva un requisito di accantonamento dell’8%. In primo luogo ora si tiene conto del rischio operativo (frodi, caduta dei sistemi; misura in parte riveduta nel giugno 2002) e del rischio di mercato. In secondo luogo, per il rischio di credito, le banche potranno utilizzare metodologie diverse di calcolo dei requisiti. Le metodologie più avanzate permettono di utilizzare sistemi di internal rating, con l’obiettivo di garantire una maggior sensibilità ai rischi senza innalzare né abbassare, in media, il requisito complessivo. La differenziazione dei requisiti in funzione della probabilità d’insolvenza è particolarmente ampia, soprattutto per le banche che adotteranno le metodologie più avanzate. 2. Il controllo delle Banche Centrali Tenendo conto delle strategie aziendali in materia di patrimonializzazione e di assunzione di rischi, le Banche Centrali avranno una maggiore discrezionalità nel valutare l’adeguatezza patrimoniale delle banche, potendo imporre una copertura superiore ai requisiti minimi. 3. Disciplina del Mercato e Trasparenza Sono previste regole di trasparenza per l’informazione al pubblico sui livelli patrimoniali, sui rischi e sulla loro gestione.
I primo pilastro Recquisiti patrimoniali minimi delle banche Su questa base l’accordo di basilea 2 si prefigge di misurare meglio i rischi assunti dalle banche e di consentire alle banche stesse di adottare nuovi sistemi di misurazione del rischio. In particolare i rischi da misurare sono tre: • Rischi di credito • Rischi operativi • Rischi di mercato
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Rischio di credito due metodi di calcolo 1. Metodo standard 2. Medoto dei rating interni (irb) a sua volta diviso in base e avanzato
Componenti del rischio di credito
Differenza nel metodo di calcolo tra metodo standard e irb standard
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Metodo irb (Rating Interni) Le banche che adottano questo metodo arrivano con robusti sistemi di rating interni a calcolare il rischio di credito con tutte le variabili
Ai fini della ponderazione delle attività per il rischi di credito assume una importanza fondamentale l’attribuzione del rating al cliente (sia esso azienda o persona fisica).
Il rating Il rating è l’insieme di procedure di analisi e di calcolo grazie al quale una banca valuta quanto un cliente sia rischioso e quanto sarà produttivo in futuro, se gli venisse concesso il credito che chiede. Tramite il rating si calcola la “probabilità di default“ ovvero la Pd (probability of default) associata ad ogni classe di rischio misurata negli anni passati, si raccolgono nuove informazioni sulla capacità di generare reddito futuro del beneficiario. Il rating di Basilea II cambia notevolmente rispetto al passato ed è improntato a una notevole flessibilità, restando però vincolato ad un controllo incrociato di enti interni ed esterni all’istituto. Basilea II, infatti, introduce la possibilità, per gli istituti di credito, di affiancare
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ai rating emessi dalle agenzie specializzate, Ecai (External Credit Assessment Institution), rating prodotti al proprio interno. Ciò significa che le banche potranno dotarsi di strumenti particolareggiati volti alla misurazione del rischio. Oltre alla metodologia standard, troviamo il metodo di misurazione IRB (Internal Rating Based Approach), diviso a sua volta nel metodo di base e nel metodo avanzato. Questa novità procedurale fornisce molte più informazioni rilevanti e permette di fare valutazioni molto più concrete e realistiche. Il fatto che le banche possano usare strumenti analitici propri implica, chiaramente, la necessità di assicurare principi di trasparenza ed omogeneità. Le banche dovranno riferirsi a modelli che trovano le loro radici in procedure automatizzate; così un sistema di rating risulta essere l’intero complesso di raccolta, selezione, organizzazione, e valutazione delle informazioni sui soggetti che compongono il portafoglio crediti della banca, le regole che ne presiedono il funzionamento, le classi di rischio e le probabilità di insolvenza che le contraddistinguono. Il processo ed i suoi metodi, inoltre, sono ulteriormente supervisionati da strutture diverse ed indipendenti ed è chiesta espressamente una forte coerenza interna dei modelli ed un rodaggio di almeno tre anni per verificarne la validità: infatti gli istituti italiani stanno già adottando quei modelli in prospettiva dell’entrata in vigore della normativa nel 2007. I “fornitori di rating”, per essere in regola con Basilea II, dovranno soddisfare una serie di requisiti, riguardanti in particolare la trasparenza e l’omogeneità dei criteri adottati. Una banca, inoltre, potrà “attingere” rating da più fonti, ma pur sempre nel rispetto di un insieme di regole volte a prevenire comportamenti opportunistici. Ad esempio, non sarà possibile scegliere, per ogni cliente, l’agenzia che gli assegna il rating migliore, così da ridurre il requisito patrimoniale totale. Le modifiche dell’approccio di rating comportano costi aggiuntivi dal punto di vista operativo. Tuttavia garantiscono informazioni maggiori, più realistiche e precise, più ancorate ai cambiamenti della realtà. È più facile calcolare la vera percentuale di rischio, evitando di assumersi rischi inutili da un lato ed individuando esattamente, dall’altro, la quota di accantonamento che si deve prevedere, evitando di fissarla troppo in alto e dovendo quindi ricaricare i suoi costi sul cliente.
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PRINCIPALI AGENZIE DI RATING MOODY’S
PITCH
S&P
SIGNIFICATO
Aaa
AAA
AAA, AAA-
Qualità massima Massimo grado di affidabilità con riferimento alla capacità di pagare gli interessi periodicamente che di rimborsare il capitale. Le altrazioni delle condizioni economiche non mettono a rischio la sicurezza del pagamento del debito.
Aa, Aa1, Aa2, Aa3
AA, AA-, AA+
AA, AA-, AA+
Qualità alta Elevata affidabilità per quanto concerne il pagamento del capitale più interessi. La categoria in esame differisce solo marginalmente dalla categoria superiore.
A, A1, A2, A3
A, A-, A+
A, A-, A+
Qualità medio-alta Buona probabilità di rimborso del capitale più interessi. Tuttavia, sussiste una certa sensibilità al cambiamento delle condizioni economiche e ciò diminuisce la capacità di garantire l’integrale e puntuale pagamento degli interessi e del capitale.
Baa, Baa1 BBB, Baa2, Baa3 BBB-, BBB+
BBB, BBB-, BBB+
Qualità media Adeguata possibilità, nell’immediato di rimborso del capitale più interessi. Tuttavia, la presenza di condizioni economiche sfavorevoli può alterare notevolmente la capacità di onorare il debito futuro.
Ba, Ba1 Ba2, Ba3 B, B1 B2, B3
BB, BB-, BB+ B, B-, B+
Qualità medio-bassa La capacità di rimborso è incerta in presenza di avverse condizioni di mercato. La capacità di onorare il servizio del debito è molto bassa nel lungo periodo. Il primo punteggio della classe indica il più basso grado d’incertezza.
Caa, Caa1 CCC, Caa2, Caa3 CCC-, CCC+ Ca CC, CC-, CC+
CCC, CCC-, CCC+ CC, CC-, CC+
Qualità bassa Elevata possibilità di mancato rimborso delle obbligazioni. La capacità di onorare il debito è fortemente dipendente dalle condizioni economico-finanziarie del mercato e del settore di appartenenza. In tal caso, si assiste a un aumento progressivo del livello di rischio.-
C
C, C-, C+
C
Speculazione massima Probabilità prospettica alquanto bassa di pagamento. Generalmente, è stata già inoltrata un’istanza di di fallimento o altra procedura concorsuale. Il debitore risulta spesso inadempiente.
DDD
DDD
DDD
Default Default in stato evidente d’insolvenza
BB, BB-, BB+ B, B-, B+
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Metodologie di ponderazione del rischio di credito Basilea II prevede tre approcci diversi:
Metodologia STANDARD (Standardized Approach) Non presenta sostanziali cambiamenti rispetto all’accordo di Basilea I, e prevede l’accantonamento medio dell’ 8% delle attività ponderate per il rischio (inteso come valore degli impieghi ponderate sulla base delle caratteristiche della controparte affidata ovvero del finanziamento concesso). Inoltre, seguendo il principio dei requisiti patrimoniali proporzionali al rischio degli impieghi, propone che alle attività venga assegnato un fattore di ponderazione stimato da agenzie esterne (rating). Questo correttivo permette agli istituti di credito una certa sensibilità degli accantonamenti: ad un rating molto alto (AAA) corrisponderà un accantonamento più basso dell’8%, perché si ritiene che l’azienda che chiede un credito dia eccellenti garanzie di restituirlo nei tempi e modi previsti. Di contro, ad un rating basso CCC corrisponderà un accantonamento maggiore. La metodologia standard analizza variabili qualitative e quantitative di tipo statico, come la categoria economico-giuridica dell’azienda da finanziare, o la dimensione aziendale. Questa metodologia costituisce una piramide relazionale, per cui esiste una sorta di mediazione nel rapporto tra banca-impresa. Quindi è, a ben vedere, una fonte di deresponsabilizzazione per le banche.
Metodologia IRB Foundation (FIRB) La precedente metodologia ha il difetto di creare instabilità nel sistema economico, e soprattutto è causa di scarsa cura nei rapporti banca-impresa; per ovviare a questa impasse, il Comitato di Basilea ha introdotto una nuova metodologia. Questa nuova concezione di valutazione del rischio crea un rapporto diretto tra banca (prestatore) e cliente (prenditore), basato su parametri più realistici e flessibili di quelli della modalità standard. In sostanza, l’accordo prevede che le banche possano calcolare, sulla base di strumenti analitici propri (previamente approvati dagli organi di vigilanza), la PD (probabilità di default).
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La definizione di default deve avere valore comune a livello internazionale, dato che i finanziamenti si muovono su scala internazionale. La definizione data è la seguente: si ha default del prenditore al ricorrere di almeno una tra due condizioni: la prima di tipo soggettivo (la banca ritiene improbabile che il debitore adempia in pieno alle sue obbligazioni) e la seconda di tipo oggettivo (sussiste un ritardo nei pagamenti di almeno 90 giorni 180 giorni per l’Italia fino al 2011).
Metodologia IRB Advanced È l’approccio più avanzato, sofisticato e, per conseguenza, costoso. Calcola infatti altri due fattori distinti: LGD (Loss Given Default), EaD (Exposure at Default) e la Maturity, che nell’approccio FIRB assumono valori determinati dall’Autorità di Vigilanza. L’LGD (letteralmente, la perdita manifestata in caso di insolvenza) risponde alla domanda: “Se il cliente a cui presto dei soldi sarà inadempiente, quale percentuale del prestito andrà persa, al netto dei recuperi?”. L’EaD (letteralmente, l’esposizione presente al manifestarsi dell’insolvenza) implica la domanda: “E quale sarà l’importo effettivamente prestato al momento dell’insolvenza? Cioè a che punto della storia del prestito il mio debitore avrà seri problemi con i pagamenti? Quanto mi avrà restituito nel mentre?”
Rischio operativo Con la collaborazione degli operatori di settore, il Comitato di Basilea ha individuato i principali fattori di rischio operativo [2]: • frode interna - esempi: alterazione intenzionale di dati, sottrazione di beni e valori, operazioni in proprio basate su informazioni riservate; • frode esterna - esempi: furto, contraffazione, falsificazione, emissione di assegni a vuoto, pirateria informatica; • rapporto di impiego e sicurezza sul posto di lavoro - esempi: risarcimenti richiesti da dipendenti, violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza del personale, attività sindacale, pratiche discriminatorie, responsabilità civile; • pratiche connesse con la clientela, i prodotti e l’attività - esempi: violazione del rapporto fiduciario, abuso di informazioni confidenziali, transazioni indebite effettuate per
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conto della banca, riciclaggio di denaro di provenienza illecita, vendita di prodotti non autorizzati; • danni a beni materiali - esempi: atti di terrorismo e vandalismo, terremoti, incendi, inondazioni; • disfunzioni e avarie di natura tecnica - esempi: anomalie di infrastrutture e applicazioni informatiche, problemi di telecomunicazione, interruzioni nell’erogazione di utenze; • conformità esecutiva e procedurale - esempi: errata immissione di dati, gestione inadeguata delle garanzie, documentazione legale incompleta, indebito accesso consentito ai conti di clienti, inadempimenti di controparti non clienti, controversie legali con fornitori.
Rischio di mercato Il rischio di mercato è definito come il rischio di perdite derivanti da negoziazione di strumenti finanziari sui mercati, indipendentemente dalla loro classificazione in Bilancio. Fra i rischi ponderati sono presenti il rischio di cambio, di tasso e di controparte. La determinazione del rischio di mercato viene tipicamente attribuita ad una specifica funzione aziendale, tipiamente la funzione di Risk Management, che su incarico del Consiglio di Amministrazione si occupa di applicare i modelli di ponderazione delle attività per il rischio di mercato. Sono previste due metodologie di valutazione del rischio di mercato, entrambe basate sul VaR (Value at Risk) ma molto diverse fra loro in termini di risultati ottenuti.
Metodo Standard Con il metodo standard il Var viene calcolato applicando una percentuale fissa (30%) alla media delle ultime tre misurazioni dell’indicatore rilevante. Per Indicatore Rilevante si intende in genere il fatturato, per un intermediario finanziario o azienda bancaria corrisponde al margine di intermediazione.
Metodo Avanzato Per l’attuazione del Metodo Avanzato la funzione di Risk Management deve disporre di strumenti evoluti che consentano la rilevazione tempestiva delle informazioni correlate ai mercati, ai corsi azionari ed alle controparti.
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II Pilastro: Controllo delle Autorità di vigilanza; Tenendo conto delle strategie aziendali in materia di patrimonializzazione e di assunzione di rischi, le Banche Centrali avranno una maggiore discrezionalità nel valutare l’adeguatezza patrimoniale delle banche, potendo imporre una copertura superiore ai requisiti minimi. Nel quadro del secondo pilastro le Autorità di Vigilanza dovrebbero assicurare che ogni banca disponga di valide procedure interne per la valutazione della propria adeguatezza patrimoniale.
III Pilastro: Disciplina del mercato e trasparenza • Le autorità di vigilanza sono chiamate a monitorare l’osservanza di normative e a infliggere sanzioni in caso di negligenze e inadempienze. • I requisiti di informativa al pubblico, che agevolano l’accesso a informazioni aziendali per i non addetti ai lavori, consente di mettere a frutto la capacità dei mercati di elaborare con rapidità ed efficienza le informazioni. • Più aumenta la trasparenza e si riduce la distribuzione disuguale delle informazioni, più chiari e limpidi sono i messaggi che il mercato è in grado di emettere. Il mercato funziona così da autorità di vigilanza addizionale, con la facoltà però di sanzionare le imprese. In questo caso i segnali del mercato sono sufficientemente forti per dirigere il comportamento del management aziendale in una direzione auspicabile (nell’ottica dell’autorità competente).
Principi Guida: 1. Le Banche devono avere una politica di trasparenza formalmente approvata dal Consiglio di Amministrazione che fissi le linee guida per la divulgazione delle informazioni riguardanti la situazione finanziaria e i risultati raggiunti. 2. Le Banche devono costantemente valutare l’adeguatezza di tale politica, inclusa la frequenza di divulgazione delle informazioni, alla complessità operativa dell’azienda.
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3.L’informazione divulgata deve coprire, in particolare in caso di utilizzo dei modelli interni, le metodologie e le ipotesi sottostanti ai modelli di stima della rischiosità delle posizioni. 4. I supervisori devono intervenire con azioni correttive qualora ritengano inadeguato il processo di trasparenza della Banca.
Effetti di BASILEA 2 Basilea II è stata sottoposta da più parti a critiche per l’atteggiamento indotto nei confronti delle PMI. Una PMI, infatti, ha minori possibilità di generare reddito o di generarne di ingente. Inoltre in alcuni paesi la PMI è solitamente a conduzione familiare e quindi contraria all’ingresso di soci e capitali esterni, da un lato, non attrezzata nel settore analisi e gestione finanza dall’altro. In tal senso Basilea II è già stata sottoposta a diverse modifiche, soprattutto sotto la spinta dei governi di Germania e Italia, ma il rischio resta e l’accordo continua a generare polemiche. Se osserviamo la situazione italiana, in particolare, notiamo sia il rischio sia la potenzialità di un cambiamento di questo tipo. L’Italia è un Paese che deve la sua ossatura produttiva alle PMI, inoltre ha un sistema economico molto chiuso, rattrappito, carente di quella capacità di innovare che è la molla necessaria per la competitività. L’origine del problema italiano è da rintracciarsi in una serie di motivi storici e politici il cui risultato non è più sostenibile nel quadro economico internazionale. L’introduzione delle nuove metodologie dovrebbe spingere le banche a cambiare strategie, se anch’esse vogliono competere a livello internazionale. Le banche hanno da tempo iniziato a prendere atto delle nuove problematiche elaborando previsioni e cercando di coinvolgere i propri clienti nella scoperta delle specifiche della nuova disciplina. Sono infatti costrette a confrontarsi sul piano internazionale e vivono un regime di stringente concorrenza. Le imprese, invece, sono rimaste in buona parte ferme. Per le imprese italiane in particolare, storicamente sottocapitalizzate e ancora basate sul pluriaffidamento bancario a breve, quello di capitalizzazione sarà l’indicatore che darà più preoccupazioni: la ristrettezza del capitale proprio non è certo un segnale di solidità e di propensione al rischio. Senza contare che a tutt’oggi la pratica delle garanzie personali a fronte dei finanziamenti è stata circoscritta dalla nuova normativa a casi particolari, per cui non può più essere di soccorso. L’immissione di nuovo capitale di rischio, attraverso l’ingresso di nuovi soci o l’utilizzo di nuovi strumenti finanziari, sembrerebbe essere l’uni-
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ca via percorribile per diminuire il proprio grado di rischiosità, ma si scontra fondamentalmente con due fenomeni: da una parte la riluttanza patologica di molte imprese, specie se a conduzione familiare, a diluire la proprietà e a permettere l’ingresso a nuovi soci; dall’altra la mancanza di una politica fiscale che incentivi in modo deciso la capitalizzazione. Le PMI italiane rischiano quindi, ancora più delle loro sorelle di essere maggiormente penalizzate dalle nuove regole: la prospettiva é tutt’altro che irrilevante e desta gravi preoccupazioni se si consideri che le PMI costituiscono la base produttiva del sistema economico italiano. Questo tipo di aziende dovrebbero partire dalla costruzione di un database dei propri bilanci riclassificati, in modo da evidenziare la qualità e l’attendibilità del loro bilancio d’esercizio e da riassumere le rispettive situazioni di redditività, solidità e liquidità. Evidenzierebbero i punti di forza ma anche i punti di debolezza e potrebbero correre immediatamente ai ripari. È però innegabile che l’analisi finanziaria previsionale richiede investimenti di non poco conto in strumenti e tecnologie, che le microimprese in particolare non possono affrontare, e sarebbe auspicabile, in questo senso, che esse instaurassero un rapporto di consulenza con le banche. Tale processo, però, incontra barriere di non poco conto, soprattutto psicologiche: è difficile, infatti, che l’imprenditore si risolva a trasmettere all’esterno dati prima gelosamente custoditi e a sottoporsi al giudizio di terzi. Conoscere con un certo grado di approssimazione quali sono le reali possibilità di successo e qual è il verosimile ritorno di un investimento è condizione indispensabile per saper presentare alla banca il progetto da finanziare su basi più solide, suffragate da dati verosimili. Ne deriva che risulta essere fondamentale una gestione corretta che ponga la giusta attenzione alle posizioni di redditività e di equilibrio finanziario, oltre che l’autovalutazione delle imprese (attraverso i sistemi di rating assignement utilizzati dalle banche o indici di sintesi più facilmente padroneggiabili), e, non meno importante, una corretta impostazione delle linee di azione per correggere scelte inadatte e consolidare situazioni patrimoniali o reddituali vacillanti.
Avanzamento verso BASILEA III Il Comitato per la supervisione bancaria di Basilea ha valutato nel corso del 2010 nuove regole per la gestione delle attività a rischio del sistema bancario, note come “Basilea III”; queste nuove regole dovranno integrare o sostituire sia la versione del 1988 (Basilea I) sia la versione Basilea II entrata in vigore nel 2008.
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Schema internazionale di regolamentazione per le banche (Basilea 3) “Basilea 3” è un articolato insieme di provvedimenti di riforma, predisposto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria al fine di rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio del settore bancario. Tali provvedimenti mirano a: • migliorare la capacità del settore bancario di assorbire shock derivanti da tensioni economiche e finanziarie, indipendentemente dalla loro origine; • migliorare la gestione del rischio e la governance; • rafforzare la trasparenza e l’informativa delle banche. Le riforme vertono su: • la regolamentazione microprudenziale, ossia a livello di singole banche, che concorrerà a rafforzare la resistenza dei singoli istituti bancari alle fasi di stress; • i rischi macroprudenziali, ossia a livello di sistema, che possono accumularsi nel settore bancario, nonché l’amplificazione prociclica di tali rischi nel tempo. Cosa cambia con Basilea 3 per le BANCHE: L’attuale requisito minimo per il patrimonio complessivo non cambia e resta all’8% in rapporto alle attività ponderate per il rischio, Il common equity Tier 1 (capitale di alta qualità cioè capitale immediatamente liquido e non vincolato) passa però dall’attuale 2% al 4,5%. Inoltre il Tier one,passa dal 4% al 6 per cento (si veda la tabella 1 SOTTO). In secondo luogo verrà richiesto alle banche di mantenere un cuscinetto (“buffer”) di capitale aggiuntivo sopra i minimi, pari al 2,5%; questo cuscinetto, potrebbe anche aumentare nelle fasi di surriscaldamento del credito. Anche il buffer dovrà essere composto di capitale di elevata qualità . La nuova calibrazione dei requisiti è quindi più severa di quella prevista attualmente. Ma, in considerazione dell’esigenza di non compromettere la ripresa in corso , è prevista molta gradualità, in modo da permettere alle banche di continuare ad assicurare i necessari flussi di credito all’economia. Si veda tabella 2 delle tempistiche di adeguamento come disciplinata dal Comitato di Basilea. Come effetto di questi meccanismi, i nuovi requisiti saranno a regime pienamente solo nel 2019.
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Ci sarà quindi molto tempo per l’aggiustamento da parte delle banche. Tabella 1. Nuovi Rebuisiti Patrimoniali E Buffer
Tabella 2. Tempistiche di adeguamento
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Prodotti di credito agrario
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3. Prodotti di credito agrario
1. Finanziamento agrario a lungo termine sotto forma di mutuo ipotecario Beneficiari
Imprese agricole in qualsiasi forma organizzate, sia individuale che collettiva.
Destinazione
I mutui sono destinati (con esclusione, in ogni caso, di operazioni di natura agevolata): • a) all’acquisto di aziende agricole; • b) all’acquisto di terreni agricoli; • c) all’acquisto, costruzione, ristrutturazione ed all’acquisto con ristrutturazione di immobili adibiti a: - stalle - magazzini - capannoni - abitazioni (quando l’abitazione è al servizio di impresa agricola ed è l’unica abitazione del conduttore e/o del proprio nucleo familiare) • d) alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario sui terreni (es. livellamento, sbancamento, drenaggio terreni; realizzazione di impianti arborei; realizzazione di impianti irrigui, ecc.) - Sono finanziabili: • 1) acquisti di immobili effettuati al massimo nei 6 mesi antecedenti la data della domanda; • 2) costruzioni già ultimate, purché la domanda sia presentata entro 6 mesi dalla data di comunicazione al Comune di fine lavori;
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Destinazione
• 3) lavori di manutenzione / ristrutturazione già eseguiti alle seguenti condizioni: • - nei casi in cui necessiti il rilascio di concessione edilizia, la domanda di mutuo dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla data di comunicazione al Comune di fine lavori; • - nei casi in cui sia sufficiente la comunicazione di inizio attività al Comune, la domanda di mutuo dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla data della stessa; • e) a finanziare acquisti di partecipazioni valutando secondo criteri particolarmente accurati e prudenziali le motivazioni della domanda, la situazione economico-finanziaria della parte richiedente il mutuo e la validità dell’intervento.
Importo
Si indicano di seguito i limiti rapportati al valore dell’immobile offerto in garanzia. • Acquisto di terreni e manutenzione straordinaria degli stessi: massimo 80% del valore del terreno. • Costruzione (e acquisto terreni con costruzione): 60% del valore dell’immobile • Ristrutturazione: 60% del valore dell’immobile a lavori ultimati • Acquisto con ristrutturazione: Minore tra Il 60% del valore dall’immobile a lavori ultimati e la somma del 60% del valore ante ristrutturazione e del 100% del costo di ristrutturazione. I limiti di importi sopra riportati sono da intendersi quando la garanzia è costituita unicamente dai terreni acquistandi o dagli immobili costruendi o ristrutturandi. Resta fermo che in ogni caso il finanziamento non potrà superare, anche in presenza di garanzia capienti, l’80% del costo complessivo dell’investimento. Nei mutui con erogazione a s.a.l. la prima somministrazione deve essere rapportata al valore della garanzia precostituita e comunque non può superare il 50% della somma concessa a mutuo.
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• Liquidità: l’ammontare del mutuo non dovrà essere superiore al: • a) 50% del valore dell’immobile offerto in garanzia, quando si tratti di terreni o fabbricati di civile abitazione. • b) 40% del valore dello immobile offerto in garanzia, quando si tratti di stalle, magazzini, capannoni, silos, ricoveri attrezzi, ecc.
Durata
Minima 6 anni (72 mesi) Massima ordinaria: fino a 20 anni con 24 mesi massimo di preammortamento. Il preammortamento è ammesso unicamente se giustificato dall’investimento, che deve essere effettuato dal cliente (es acquisto di beni o impianto di nuove colture che non entrano subito in produzione) e per il solo tempo necessario affinché i nuovi investimenti entrino in produzione. Non è ammesso il preammortamento per acquisto bestiame, macchine e attrezzature che entrano subito in produzione e per i finanziamenti di liquidità. Tali limiti sono elevabili a: • Fino a 30 anni per giovani agricoltori (di età inferiore ai 40 anni) che acquistano terreni o devono sostenere opere di miglioramento fondiario relative all’insediamento nell’azienda agricola. È ammesso il preammortamento sino a 36 mesi per i seguenti interventi: • VIGNETI: Investimenti per l’impianto e/o reimpianto di vigneti e l’acquisto di attrezzature per la vigna, comprese le spese necessarie, nella fase di avvio produttivo, per l’acquisto dei terreni, dei diritti di reimpianto nonché in genere per gli adeguamenti strutturali necessari all’azienda in relazione alla nuova capacità produttiva (ampliamento cantine, nuove attrezzature ecc.). • FRUTTETI: Reimpianto colture nel caso di nuove colture che entrino in produzione dopo 3 anni, come da relazione tecnica stilata da un tecnico agronomo.
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Durata
GIOVANI AGRICOLTORI: Investimenti relativi all’acquisto “ex novo” della proprietà; finanziamento dei piani di riconversione colturale e delle strutture necessarie all’avviamento dell’azienda, ivi comprese le opere murarie di costruzione e di riattamento di fabbricati, nonché quelle relative ai macchinari, all’impiantistica ed alla progettazione.
Periodocità di rimborso
Mensile / trimestrale / semestrale.
Preammortamento
• periodo concesso al cliente per il pagamento di rate di soli interessi prima della decorrenza delle rate di ammortamento - max 24 mesi, salvo casi particolari (come dettagliato alla voce durata) per i quali il preammortamento può avere durata massima di 36 mesi-. • Gli interessi di preammortamento sono calcolati secondo l’anno civile di 365 giorni.
Ammortamento
Francese (a rata costante).
Scadenza pagamento rate
Mensile /trimestrale / semestrale.
Modalità di rimborso
Addebito in conto corrente.
Tasso
Tasso Fisso per l’intera durata dell’operazione, ottenuto dalla somma tra: • un parametro di base, costituito dall’IRS di periodo arrotondato allo 0,05 superiore + uno spread pari a: xxx in funzione delle garanzie e della classe di rischio. Tasso variabile, con la medesima periodicità della rata (mensilmente, trimestralmente o semestralmente) è ottenuto dalla somma tra: • Un parametro di base, costituito dall’EURIBOR a 3 mesi/365 se la rata è trimestrale), o dall’EURIBOR a 6 mesi/365 (se la rata è semestrale), + uno spread pari a: xxx in funzione delle garanzie e della classe di rischio.
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Garanzia
Ipoteca; Privilegio speciale; Garanzia sussidiaria di SGFA nei casi previsti.
Modalità di erogazione
A secondo delle tipologie previste: • a) atto unico, procedura abbreviata (erogazione contestuale alla stipula) • b) atto unico, procedura ordinaria (erogazione, ad avvenuta iscrizione ipotecaria) • c) atto condizionato, scritture private o atto pubblico di quietanza per le somministrazioni intermedia, atto pubblico per l’erogazione a saldo (modalità prevista per i mutui a s.a.l.).
Note
Coperture assicurative richieste: Polizza Incendio contro i rischi dell’incendio ed i rischi accessori sul valore di perizia del fabbricato oggetto del mutuo.
2. Credito per Cooperative e Consorzi Una delle criticità che accompagna la gestione delle Cooperative Agricole è spesso legata alla presenza di elevati debiti bancari a breve scadenza, normalmente contratti per fare fronte al pagamento dei prodotti conferiti dai singoli Associati. In sostanza, la Cooperativa - per fare fronte agli impegni debitori verso le imprese socie e poter pagare in acconto e/o saldo il controvalore dei conferimenti di prodotto - richiede al sistema bancario finanziamenti a breve termine (con scadenza max 12 mesi) spesso molto costosi sotto diversi profili: 1. la tempistica legata all’istruttoria e alla valutazione della pratica 2. le garanzie 3. gli oneri finanziari 4. l’eccessivo indebitamento a breve scadenza In merito alla tempistica. La concessione di un finanziamento a breve - nel caso delle Cooperative - richiede di norma tempi e procedure lunghe e complesse rispetto ad un affidamento concesso ad una impresa singola, sia per la dimensione tendenzialmente sottocapitalizzata delle società mutualistiche, sia perchè l’entità del finanziamento richiesto è di elevato importo.
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Le garanzie. Costituiscono una componente spesso pericolosa che, in frequentissimi casi, vede da una parte esposti direttamente con fideiussioni personali gli stessi amministratori/soci delle Cooperative Agricole e dall’altra, altrettanto frequentemente, evidenzia in capo alla Società pesanti esposizioni in termini di pegno su merci o titoli a sostegno di impieghi di breve termine. Gli oneri. Questi costituiscono una componente di costo assai elevata che viene scaricata per quota parte o per intero in capo all’Impresa conferitrice quale componente di costo che si traduce in una minore quotazione di prezzo sul controvalore dei prodotti o servizi conferiti. La risultante di questi consolidati processi e usi, oltre a rendere il sistema della Cooperazione particolarmente problematico sotto l’aspetto della bancabilità e garantibilità, rimarca una tendenza del sistema bancario all’applicazione di politiche di pricing orientate alla prudenza, oltre che un ricorso alla iper capiente garanzia. Conseguenza naturale è spesso determinata da rapporti di monobancarizzazione. Ci sono due momenti che interessano il ciclo vitale dei conferimenti e del loro pagamento: la cessione del prodotto dal Socio alla Cooperativa o Consorzio (e relativo pagamento in acconto del controvalore dei beni) e la vendita dei beni (anche previa manipolazione, conservazione, trasformazione ecc.) dalla Cooperativa o Consorzio al mercato (e relativo pagamento a saldo). Dal punto di vista procedurale, l’Impresa Agricola conferente, nel primo caso, attende che la propria Cooperativa (o Consorzio) ottenga dal sistema bancario gli affidamenti necessari per fare fronte ai pagamenti del prodotto conferito, sostenendo per quota parte il peso degli oneri finanziari spesso di alta rilevanza. Nel secondo caso, è sempre la Cooperativa (o Consorzio) che attende dal mercato il pagamento delle merci vendute, generando una subalterna attesa in capo ai propri Soci creditori o, spesso, riducendo la tempistica dei pagamenti facendo ricorso ad ulteriore affidamenti a breve termine attraverso gli anticipi su fatture. Nel concetto della sostenibilità e in quello della minor incidenza degli oneri finanziari in capo alle Cooperative o Consorzi, l’asse di attenzione andrebbe rivisitato secondo il principio dell’esposizione debitoria frazionata in capo ai singoli soci conferitori, attraverso l’adozioni di strumenti di finanziamento autoliquidanti. In senso operativo, all’atto dei conferimenti di prodotto la Cooperativa (o Consorzio), purché autorizzata e accreditata dalla Banca, emette una certificazione creditoria a favore del proprio Socio conferitore indicando il controvalore dei beni conferiti. La certificazione creditoria consente all’Impresa creditrice, ove ricorra il merito di credito, di ottenere un affidamento anticipatorio autoliquidante di norma pari all’80% massimo del suo credito. Contestualmente l’Impresa creditrice conferisce un mandato irrevocabile alla propria
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Cooperativa (o Consorzio) e alla Banca per canalizzare su un conto corrente dedicato le ragioni di credito entro 12 mesi dall’affidamento. Con questo sistema, l’esposizione debitoria è direttamente insistente in capo al Socio e la Cooperativa (o Consorzio) si costituisce garante limitatamente agli importi anticipati dalla Banca al Socio conferitore. Il finanziamento, ovvero il debito del Socio conferitore, si estingue nel momento in cui la Cooperativa (o Consorzio) effettua il pagamento a saldo dei crediti e autoliquida la partita. Il risparmio degli oneri finanziari consentirà alla Cooperativa (o Consorzio) di riconoscere per quota parte un maggior prezzo ai propri Associati all’atto del saldo. Allo stesso modo si rispettano le aspettative di una maggiore sostenibilità e razionalità nell’uso dei finanziamenti bancari, riducendo le criticità esposte precedentemente, quali la tempistica di affidamento, la riduzione degli oneri finanziari e della probabilità di sconfinamento, oltre che il contenimento della sovraesposizione a BT con conseguente miglioramento del rating interno delle Cooperative e dei Consorzi. Resta evidente che alla base del corretto funzionamento di queste politiche gestionali deve stare una trasparente gestione economica e finanziaria della Cooperazione e delle stesse Associate, il miglioramento del dialogo con il sistema bancario e un continuo sinergico sforzo collaborativo con il sistema dei Confidi Agricoli e dei Servizi Credito che rappresentano la giusta interfaccia mutualistica con il mondo bancario e il tessuto imprenditoriale.
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3. Finanziamento agrario a lungo termine con apertura di credito ipotecaria Con l’apertura di credito la Banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino alla cifra concordata. Il presente finanziamento, a tempo determinato, è in particolare destinato all’acquisto di terreni agricoli e/o di aziende agricole (ivi compreso l’acquisto di quote od azioni di società di capitali che hanno come loro scopo sociale la gestione o la conduzione di terreni agricoli); all’acquisto, costruzione, ristrutturazione di immobili adibiti a: stalle, magazzini, capannoni, abitazioni (quando l’abitazione è al servizio di impresa agricola ed è l’unica abitazione del conduttore e/o del proprio nucleo familiare); alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario sui terreni (es. livellamento, sbancamento, drenaggio terreni; realizzazione di impianti arborei; realizzazione di impianti irrigui, ecc.). È assistito da garanzia ipotecaria di norma di 1° grado e viene regolato ad un tasso variabile in relazione all’andamento del parametro Euribor. La durata del finanziamento è prevista da 6 a 20 anni (annualità intere) con riduzioni periodiche mensili/trimestrali (solari)/semestrali (solari)degli importi disponibili, secondo un piano concordato . Il cliente - nei limiti degli importi tempo per tempo disponibili -può utilizzare in una o più volte la somma finanziata e può, con successivi versamenti, ripristinare la disponibilità del credito.
Principali rischi tipici Tra i principali rischi vanno tenuti presente: Trattandosi di finanziamento a tasso variabile: possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza; Variazione in senso sfavorevole delle commissioni e spese applicabili al finanziamento.
Tasso di interesse nominale annuo
Il tasso d’interesse sara’ pari all’ Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a 3/6 mesi, rilevato dal comitato di gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) per valuta data di erogazione e successivamente per valuta il primo giorno lavorativo di ciascuno dei periodi rata e pubblicato, di norma, su “Il Sole 24 Ore”, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (colonna “365” de “Il Sole 24 Ore” ). Il tasso come sopra rilevato verra’ arrotondato allo 0,05 superiore e maggiorato di uno spread massimo di 5,00 punti in ragione d’anno
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Parametro di indicizzazione
Euribor 3/6 mesi
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Data
valore Euribor a 3 mesi
23/mag/2011
1,50%
09/ago/2011
1,60%
Nel caso in cui, per estinguere l’apertura di credito, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra Banca/intermediario il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Giustificato motivo Evento estraneo alla volontà della Banca che pregiudica il rapporto fiduciario tra Banca e Cliente o che comporta per la Banca la necessità di modificare determinate clausole contrattuali
Interessi di mora
Tasso di interesse a carico del cliente in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento alle proprie obbligazioni
Recesso
Atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di sciogliere il rapporto stesso.
Salvo Buon Fine
Clausola in virtù della quale il Cliente ha l’obbligo di rimborsare le somme rappresentate da titoli di credito accreditate dalla Banca su conto corrente dello stesso, nel caso in cui tali titoli risultassero impagati.
Tasso di interesse nominale annuo (tasso debitore)
Tasso di interesse a carico del cliente per l’utilizzo del fido
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Tasso effettivo annuo
Tasso debitore risultante dalla capitalizzazione periodica
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
Media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari, rilevato trimestralmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 2,commi 1 e 2 della legge 108/1996 (legge sull’usura)
4. Mutuo agrario ordinario a breve termine (conduzione) - Rientro unica soluzione Il mutuo agrario è un finanziamento a breve o a medio-lungo termine. La sua durata va da un minimo di 1 mese ad un massimo di 60 mesi. Il mutuo agrario è un finanziamento destinato a fornire all’impresa i capitali di anticipazione, cioè le spese sostenute in attesa della raccolta e vendita delle produzioni aziendali (es: salari stipendi acquisto di carburanti, lubrificanti, mangimi, lettimi, concimi, antiparassitari, manutenzione, consulenze, assicurazioni, acquisto bestiame da ingrasso e macellazione). Il mutuo agrario può essere altresì destinato a fornire all’impresa i capitali necessari a dotarla delle scorte vive (bestiame) e morte (macchine, impianti ed attrezzature), cioè dei mezzi di produzione durevoli. Nei casi previsti, l’erogazione dell’importo , sino al raggiungimento del totale, può avvenire in più riprese. In questi casi la durata massima per la realizzazione delle opere e quindi per le singole erogazioni parziali, è fissata in massimo 24 mesi; in quest’arco temporale saranno emesse rate di rimborso composte da soli interessi. È comunque prevista la possibilità - prima della scadenza di detto periodo - di richiedere l’erogazione a saldo del finanziamento. In tale ipotesi le rate successive saranno composte da una quota di capitale ed una quota di interessi. In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento viene richiesto un compenso onnicomprensivo indicato in contratto.
Accollo
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all’intermediario, cioè “si accolla”, il debito residuo.
Ammortamento
è il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
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Euribor (Euro interbank Offered Rate)
è il tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering Commitee), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per tempo il finanziamento.
EuroIrs (Interest Rate Swap)
è tasso Swap Euro pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà il finanziamento per tutta la sua durata.
Imposta sostitutiva Come da disposizioni legislative tempo per tempo vigenti. Interessi di mora
tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Istruttoria
Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del mutuo.
Parametro di Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento indicizzazione per determinare il tasso di interesse. (per i mutui a tasso variabile) Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Perizia
Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.
Piano di ammortamento
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento “italiano”
La rata prevede una quota di capitale costante e una quota di interessi decrescente.
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Piano di ammortamento “francese”
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi
Quota capitale
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota interessi
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente
La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente
La somma tra quota capitale e quota interessi
Rimborso in L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del un’unica soluzione contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. Risoluzione
scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l’obbligo di pagare immediatamente l’intero debito
Spese di istruttoria spese per l’analisi di concedibilità Spese di perizia
spese per l’accertamento del valore dell’immobile offerto in garanzia
Spread
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
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Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo di che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza preammortamento della prima rata. Tasso di interesse nominale annuo
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Valuta
Periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi: si intende cioè il giorno in cui cominciano a maturare gli interessi attivi e passivi di un’operazione bancaria.
5. Mutuo agrario ordinario a breve termine (conduzione) - rientro rateale Il mutuo agrario è un finanziamento a breve o a medio-lungo termine. La sua durata va da un minimo di 1 mese ad un massimo di 60 mesi. Il mutuo agrario è un finanziamento destinato a fornire all’impresa i capitali di anticipazione, cioè le spese sostenute in attesa della raccolta e vendita delle produzioni aziendali (es: salari stipendi acquisto di carburanti, lubrificanti, mangimi, lettimi, concimi, antiparassitari, manutenzione, consulenze, assicurazioni, acquisto bestiame da ingrasso e macellazione). Il mutuo agrario può essere altresì
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destinato a fornire all’impresa i capitali necessari a dotarla delle scorte vive (bestiame) e morte (macchine, impianti ed attrezzature), cioè dei mezzi di produzione durevoli. Nei casi previsti, l’erogazione dell’importo , sino al raggiungimento del totale, può avvenire in più riprese. In questi casi la durata massima per la realizzazione delle opere e quindi per le singole erogazioni parziali, è fissata in massimo 24 mesi; in quest’arco temporale saranno emesse rate di rimborso composte da soli interessi. È comunque prevista la possibilità - prima della scadenza di detto periodo - di richiedere l’erogazione a saldo del finanziamento. In tale ipotesi le rate successive saranno composte da una quota di capitale ed una quota di interessi. In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento viene richiesto, qualora previsto, un compenso onnicomprensivo indicato in contratto.
Tipo di mutuo e rischi
Mutuo a tasso fisso Rimane fisso, per tutta la durata del mutuo, sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.
Mutuo a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento diuno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e puòsostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Data
valore Euribor a 3 mesi
valore Euribor a 12 mesi
23/mag/2011
1,50%
2,20%
09/ago/2011
1,60%
2,15%
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Estinzione anticipata L’Impresa nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il mutuo a condizione che siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, ivi compresi gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto ed ogni altra somma di cui la Banca fosse creditrice, senza applicazione di alcun compenso, penale o onere aggiuntivo per l’estinzione anticipata.
Portabilità del finanziamento Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra Banca/intermediario il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Accollo
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all’intermediario, cioè “si accolla”, il debito residuo.
Ammortamento
È il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Euribor (Euro interbank Offered Rate)
È il tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering Commitee), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per tempo il finanziamento.
EuroIrs (Interest Rate Swap)
È tasso Swap Euro pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà il finanziamento per tutta la sua durata.
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Imposta sostitutiva Come da disposizioni legislative tempo per tempo vigenti. Interessi di mora
Tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Istruttoria
Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del mutuo.
Parametro di Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento indicizzazione (per per determinare il tasso di interesse. i mutui a tasso variabile) Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Perizia
Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.
Piano di ammortamento
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento “italiano”
La rata prevede una quota di capitale costante e una quota di interessi decrescente.
Piano di ammortamento “francese”
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi
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Quota capitale
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota interessi
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente
La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente
La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del un’unica soluzione contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Risoluzione
Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l’obbligo di pagare immediatamente l’intero debito.
Spese di istruttoria Spese per l’analisi di concedibilità Spese di perizia
Spese per l’accertamento del valore dell’immobile offerto in garanzia
Spread
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
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Tasso di interesse Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo di preammortamento che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Valuta
Periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi: si intende cioè il giorno in cui cominciano a maturare gli interessi attivi e passivi di un’operazione bancaria.
6. Mutuo agrario a medio/lungo termine (dotazione) Il mutuo agrario è un finanziamento a breve o a medio-lungo termine. La sua durata va da un minimo di 1 mese ad un massimo di 84 mesi. Il mutuo agrario è un finanziamento destinato a fornire all’impresa i capitali di anticipazione, cioè le spese sostenute in attesa della raccolta e vendita delle produzioni aziendali (es: salari stipendi acquisto di carburanti, lubrificanti, mangimi, lettimi, concimi, antiparassitari, manutenzione, consulenze, assicurazioni, acquisto bestiame da ingrasso e macellazione). Il mutuo agrario può essere altresì destinato a fornire all’impresa i capitali necessari a dotarla delle scorte vive (bestiame) e morte (macchine, impianti ed attrezzature), cioè dei mezzi di produzione durevoli. Nei casi previsti, l’erogazione dell’importo , sino al raggiungimento del totale, può avvenire in più riprese. In questi casi la durata massima per la realizzazione delle opere e quindi per le singole erogazioni parziali, è fissata in massimo 24 mesi; in quest’arco temporale saranno emesse rate di rimborso composte da soli interessi. È comunque prevista la
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possibilità - prima della scadenza di detto periodo - di richiedere l’erogazione a saldo del finanziamento. In tale ipotesi le rate successive saranno composte da una quota di capitale ed una quota di interessi. In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento viene richiesto un compenso onnicomprensivo indicato in contratto.
Tipo di mutuo e rischi Mutuo a tasso fisso Rimane fisso, per tutta la durata del mutuo, sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.
Mutuo a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.
Importo minimo finanziabile medio
Euro 10.000,00
Durata
Massima 84 mesi (ordinario) 24 - 60 mesi
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Data
valore Euribor a 3 mesi
valore Euribor a 12 mesi
25/mag/2011
1,50%
2,20%
10/ago/2011
1,60%
2,30%
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Estinzione anticipata L’impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte, in linea capitale ed interessi, il mutuo a condizione che siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, ivi compresi gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto ed ogni altra somma di cui la Banca fosse creditrice in relazione al presente mutuo, senza applicazione di alcun compenso, penale o onere aggiuntivo per l’estinzione anticipata.
Portabilita’ del finanziamento Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra Banca/intermediario il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Accollo
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all’intermediario, cioè “si accolla”, il debito residuo.
Ammortamento
È il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Euribor (Euro interbank Offered Rate)
È il tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering Commitee), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per tempo il finanziamento. EuroIrs (Interest Rate Swap) è tasso Swap Euro pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà il finanziamento per tutta la sua durata.
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Imposta sostitutiva
Come da disposizioni legislative tempo per tempo vigenti.
Interessi di mora
tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Istruttoria
Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)
Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Perizia
Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.
Piano di ammortamento
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento “italiano”
La rata prevede una quota di capitale costante e una quota di interessi decrescente.
Piano di ammortamento “francese”
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi
Quota capitale
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
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Quota interessi
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente
La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente
La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del un’unica soluzione contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Risoluzione
Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l’obbligo di pagare immediatamente l’intero debito.
Spese di istruttoria Spese per l’analisi di concedibilità. Spese di perizia
Spese per l’accertamento del valore dell’immobile offerto in garanzia.
Spread
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo di preammortamento che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
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Tasso di interesse nominale annuo
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Valuta
Periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi: si intende cioè il giorno in cui cominciano a maturare gli interessi attivi e passivi di un’operazione bancaria.
7. Finanziamento agrario a lungo termine sotto forma di mutuo ipotecario Il mutuo agrario è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 24 ad un massimo di 240 mesi. Può essere esteso a 30-35 anni per giovani imprenditoria agricoli (under40). È un finanziamento destinato all’acquisto di aziende agricole, di terreni agricoli, all’acquisto, costruzione, ristrutturazione ed all’acquisto con ristrutturazione di immobili adibiti a: -stalle - magazzini - capannoni - abitazioni (quando l’abitazione è al servizio di impresa agricola ed è l’unica abitazione del conduttore e/o del proprio nucleo familiare); alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario sui terreni (es. livellamento, sbancamento, drenaggio terreni; realizzazione di impianti arborei; realizzazione di impianti irrigui, ecc.). Il mutuo si chiama ipotecario perché è garantito da ipoteca - di norma di primo grado - su immobili di gradimento della Banca a garanzia del rimborso del finanziamento stesso. Il cliente rimborsa il mutuo, secondo quando previsto dal contratto, con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali. L’erogazione della somma mutuata avviene in unica od in più soluzioni, ed il rimborso avviene mediante il metodo dell’ammortamento francese o “ a rate costanti”.
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In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento viene richiesto un compenso omnicomprensivo indicato in contratto.
TIPO DI MUTUO E RISCHI Mutuo a tasso fisso Rimane fisso, per tutta la durata del mutuo, sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.
Mutuo a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento diuno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e puòsostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Data
valore Euribor a 3 mesi
valore Euribor a 12 mesi
25/mag/2011
1,50%
3,40%
08/lug/2011
1,60%
3,35%
Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere cosi relativi a servizi prestati da soggetti terzi.
Perizia tecnica
L’incarico della perizia va affidato, dal cliente, ad un tecnico scelto sulla base di un elenco di “tecnici esterni” che viene fornito dalla Banca. Il cliente provvede a saldare la prestazione del professionista mediante apposito incarico conferito alla Banca.
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Perizia tecnica
Per i finanziamenti d’importo pari o superiore a 5 milioni di euro (compreso il residuo debito di eventuali altri finanziamenti ipotecari), la congruità della perizia di stima proposta dal Perito esterno, dovrà essere confermata da un perito interno alla Banca.
Adempimenti notarili I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente dal notaio Imposta sostitutiva Sul totale dell’’importo del mutuo erogato come da disposizioni legislative tempo per tempo vigenti.
Imposte per iscrizione ipoteca
Come da disposizione legislative tempo per tempo vigenti.
Assicurazione obbligatoria
Stipulata dal cliente direttamente con la Compagnia di Assicurazione, contro i rischi di incendio, fulmine e scoppio per un importo determinato dal perito presso Compagnia di assicurazione iscritta all’ANIA, con vincolo della polizza a favore della Banca valida fino alla scadenza del finanziamento In presenza di polizza globale, va fatta aggiungere alla Compagnia di assicurazione un’appendice alla polizza stipulata sulla totalità dei beni che individui esattamente, mediante l’indicazione di tutti i dati necessari, i cespiti oggetto dell’ipoteca e che preveda il vincolo a favore della Banca.
Estinzione anticipata L’Impresa ha la facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il mutuo a condizione che siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto ed ogni altra somma di cui la Banca fosse creditrice, senza applicazione di alcun compenso, penale o onere aggiuntivo per l’estinzione anticipata.
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Portabilità del mutuo Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra Banca/intermediario il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Nel caso in cui la surrogazione dei mutui non si perfezioni nel termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancaria, ai fini dell’operazione di surrogazione, la Banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.
Accollo
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all’intermediario, cioè “si accolla”, il debito residuo.
Ammortamento
È il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Assenso a cancellazione di ipoteca
È l’atto con il quale la Banca, su richiesta della parte mutuataria, consente che venga cancellata l’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo estinto.
Espromissione
Assunzione spontanea di un debito altrui da parte di un terzo
Euribor (Euro interbank Offered Rate)
È il tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering Commitee), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per tempo il finanziamento.
EuroIrs (Interest Rate Swap)
finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà il finanziamento per tutta la sua durata.
LAZIO
Interno OKOK
17-11-2011
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Frazionamento amministrativo
Suddivisione del mutuo in più quote, ciascuna con proprio piano di ammortamento ed amministrazione separata dalle altre. Il frazionamento amministrativo può essere effettuato unitamente al frazionamento ipotecario.
Frazionamento ipotecario
Suddivisione dell’ipoteca in più quote che si accompagna al frazionamento amministrativo del mutuo.
Imposta sostitutiva Come da disposizioni legislative tempo per tempo vigenti. Interessi di mora
Tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Ipoteca
Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria
Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del mutuo.
Parametro di Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento indicizzazione per determinare il tasso di interesse. (per i mutui a tasso variabile) Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Perizia
Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.
Piano di ammortamento
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
LAZIO
Interno OKOK
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Piano di ammortamento “italiano”
La rata prevede una quota di capitale costante e una quota di interessi decrescente.
Piano di ammortamento “francese”
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi
Quota capitale
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota interessi
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente
La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente
La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del un’unica soluzione contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Risoluzione
Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l’obbligo di pagare immediatamente l’intero debito
LAZIO
Interno OKOK
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Sottrazione ipotecaria
È l’atto con il quale la Banca, su richiesta della parte mutuataria, acconsente allo svincolo dell’ipoteca di una o più porzioni immobiliari poste a garanzia del mutuo in essere
Spese di istruttoria Spese per l’analisi di concedibilità Spese di perizia
Spese per l’accertamento del valore dell’immobile offerto in garanzia
Spread
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo di che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza preammortamento della prima rata. Tasso di interesse nominale annuo
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
Valuta
Periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi: si intende cioè il giorno in cui cominciano a maturare gli interessi attivi e passivi di un’operazione bancaria.
LAZIO
Interno OKOK
17-11-2011
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8. Fonti energetiche rinnovabili Il mutuo agrario concesso per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, Mini Eolici e Biogas ai sensi dell’art. 2 del Dlgs 387/03) è un finanziamento a medio-lungo termine, riservato alle imprese agricole In genere la sua durata va da un minimo di 24 ad un massimo di 144 o 180 mesi secondo quanto stabilito nelle condizioni economiche. Tale strumento permette alle aziende agricole appartenenti al segmento delle Piccole e Medie Imprese, comprese le microimprese, di accedere alle agevolazioni statali concesse per incentivare l’utilizzo di fonti energetiche alternative a basso impatto ambientale. Per la stipula del contratto è prevista la cessione notarile a favore della banca dei crediti vantati nei confronti di GSE (Ente Gestore dei Servizi Elettrici) Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile o misto. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali. L’erogazione può avvenire in unica soluzione ovvero a stato avanzamento lavori (s.a.l..) a fronte della presentazione delle fatture di spesa sostenute dal mutuatario Nel caso di mutuo a s.a.l., l’erogazione dell’importo, sino al raggiungimento del totale richiesto, avviene inpiù riprese, previo accertamento dello stato di avanzamento dei lavori relativi al Programma, così come documentato e dimostrato dall’Impresa medesima, anche su presentazione delle fatture dei pagamenti. La Banca, cui è riservata la facoltà di fissare la data e la misura delle singole erogazioni, avrà diritto di far eseguire, in corso d’opera, a spese dell’Impresa, il controllo di detto stato e della conformità delle opere eseguite alla legge, agli strumenti urbanistici e al progetto. La durata per la realizzazione delle opere e quindi per le singole erogazioni parziali, è fissata in massimo12 mesi; in quest’arco temporale saranno emesse rate composte da soli interessi. È comunque prevista la possibilità - prima della scadenza di detto periodo - di richiedere l’erogazione a saldo del finanziamento. In tale ipotesi le rate successive saranno composte da una quota di capitale ed una quota di interessi
LAZIO
Interno OKOK
17-11-2011
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Tipo di mutuo e rischi Mutuo a tasso fisso Rimane fisso, per tutta la durata del mutuo, sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.
Mutuo a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Tasso variabile - valore Euribor Data
3 mesi
6 mesi
13/giu/2011
1,50%
1,76% 1
8/ago/2011
1,60%
1,80%
Tasso fisso - valore EuroIRS 13/giu/2011
2,35%
2,75%
18/ago/2011
1,70%
2,20%
In caso di mutuo fisso un piano di ammortamento personalizzato è allegato al Documento di Sintesi; si consiglia di prenderne visione prima della conclusione del contratto.
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Interno OKOK
17-11-2011
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Estinzione anticipata (clausola presente nei contratti con erogazione in unica soluzione) L’Impresa - fatto salvo quanto previsto all’ultimo comma del presente articolo - ha la facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il mutuo a condizione che siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto ed ogni altra somma di cui la Banca fosse creditrice in credito , senza applicazione di alcun compenso o penale per l’estinzione anticipata.
Estinzione anticipata (clausola presente nei contratti a s.a.l.) L’Impresa ha la facoltà di restituire anticipatamente, in tutto o in parte -anche durante il periodo di preammortamento - quanto erogato , a condizione che siano versate alla Banca tutte le somme di cui quest’ultima sia a credito in relazione al presente Finanziamento, senza applicazione di alcun compenso o penale per l’estinzione anticipata. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale, con la restituzione di tutto quanto ancora dovuto prima della scadenza del Finanziamento. Dal momento in cui l’Impresa ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l’estinzione totale anticipata, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.
Accollo
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all’intermediario, cioè “si accolla”, il debito residuo. Nel caso di mutui ad imprese, l’accollo può avvenire anche in conseguenza di vicende societarie quali scorporo, conferimento, fusione, cessione ramo d’azienda.
Ammortamento
È il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
LAZIO
Interno OKOK
17-11-2011
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Euribor (Euro interbank Offered Rate)
È il tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering Commitee), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per tempo il finanziamento.
EuroIrs (Interest Rate Swap)
È tasso Swap Euro pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà il finanziamento per tutta la sua durata.
Imposta sostitutiva Come da disposizioni legislative tempo per tempo vigenti. Interessi di mora
Tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Istruttoria
Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile) Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Perizia
Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.
Piano di ammortamento
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento “italiano”
La rata prevede una quota di capitale costante e una quota di interessi decrescente.
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Interno OKOK
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Piano di ammortamento “francese”
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota interessi
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente
La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del un’unica soluzione contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. Risoluzione
Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l’obbligo di pagare immediatamente l’intero debito.
Spese di istruttoria Spese per l’analisi di concedibilità. Spese di perizia
Spese per l’accertamento del valore dell’immobile offerto in garanzia.
Spread
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
LAZIO
Interno OKOK
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Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo di preammortamento che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Valuta
Periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi: si intende cioè il giorno in cui cominciano a maturare gli interessi attivi e passivi di un’operazione bancaria.
Microimprese
Per micro imprese si intendono imprese con numero di addetti inferiori a 10 e con fatturato annuo o attivo di bilancio non superiore a 2 Mln di Euro.
Piccole imprese
Per piccole imprese si intendono imprese con numero di addetti inferiori a 50 e con fatturato annuo o attivo di bilancio non superiore a 10 Mln di Euro.
LAZIO
Interno OKOK
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Medie imprese
Per medie imprese s’intendono imprese con numero di addetti inferiori a 250 e con fatturato annuo non superiore a 50 Mln di Euro oppure con un attivo di bilancio non superiore a 43 Mln di Euro.
9 Finanziamenti per imprese agrarie - plafond rotativo a tasso fisso (ordinario / convenzionato) Il Plafond rotativo agrario è un finanziamento concesso in forma di apertura di credito sino alla concorrenza di un importo massimo (Plafond). Il finanziamento è rotativo e viene effettuato mediante utilizzi da parte del cliente entro l’importo del Plafond. La restituzione degli utilizzi alla Banca, unitamente agli interessi sulle somme utilizzate avviene ratealmente con durata, tasso e periodicità di rimborso concordate di volta in volta tra banca e cliente. La disponibilità del Plafond si ripristina col rimborso delle rate, permettendo ulteriori utilizzi. Il plafond vuole fornire all’Impresa i capitali per la conduzione dell’azienda agraria. Nel caso di finanziamenti convenzionati l’Alleato ha la possibilità di erogare un contributo per abbattere il tasso d’interesse.
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Data
valore Euribor a 3 mesi
valore Euribor a 6 mesi
valore Euribor a 12 mesi
14/giu/2011
1,50%
1,763.%
2,20%
09/lug/2011
1,60%
1,80%
2,15%
Ammortamento
È il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Euribor (Euro interbank Offered Rate)
È il tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering Commitee), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per tempo il finanziamento.
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Interno OKOK
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Imposta sostitutiva Come da disposizioni legislative tempo per tempo vigenti. Interessi di mora
Tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Istruttoria
Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento.
Parametro di indicizzazione (per i finanziamenti a tasso variabile) Parametro di riferimento (per i finanziamenti a tasso fisso)
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Perizia
Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.
Piano di ammortamento
Piano di rimborso del finanziamento con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento “italiano”
La rata prevede una quota di capitale costante e una quota di interessi decrescente.
Piano di ammortamento “francese”
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
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Interno OKOK
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Preammortamento
periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota interessi
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Rata crescente
La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente
La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. un’unica soluzione Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. Risoluzione
Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l’obbligo di pagare immediatamente l’intero debito.
Spese di istruttoria
Spese per l’analisi di concedibilità.
Spese di perizia
Spese per l’accertamento del valore dell’immobile offerto in garanzia.
Spread
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
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Interno OKOK
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Tasso di interesse Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo di preammortamento che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei finanziamenti, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Valuta
Periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi: si intende cioè il giorno in cui cominciano a maturare gli interessi attivi e passivi di un’operazione bancaria.
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Interno OKOK
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SCHEDE DI SINTESI ANTICIPO CONTRIBUTI PUBBLICI Destinatari
Forma tecnica e finalità del finanziamento
Importo minimo e massimo
Durata
Periodicità rimborso
Imprese agricole condotte in qualsiasi forma, singola o associata beneficiarie di contributi comunitari
Anticipo in conto corrente a fronte dei contributi erogati dall’AGEA o da altro Organismo Pagatore e contributi a valere sui P.S.R., con disposizione di canalizzazione degli stessi sul c/c acceso presso la banca.
Sino all’80% del contributo atteso come certificato dal C.A.A. dell’associazione di categoria o dall’approvazione del P.S.R.
Durata massima sino All’accredito del conall’accredito del con- tributo o alla scadentributo da parte del- za dei 15 mesi. l’Organismo Pagatore, massimo 15 mesi. Preammortamento non previsto.
Valore Prestito di conduzione a tassi molto vantaggiosi data la certezza di rimborso sui contributi AGEA; copertura delle anticipazioni necessarie per i P.S.R. Condizioni Tasso fisso: Euribor 12 mesi + spread banca (medio 1,5-3,5%) a salire in funzione delle garanzie e della classe di rischio
LAZIO
Interno OKOK
17-11-2011
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FINANZIAMENTO AGRARIO CHIROGRAFO DI DOTAZIONE Destinatari
Forma tecnica e finalità del finanziamento
Importo minimo e massimo
Durata minima e massima
Periodicità rimborso
Imprese agricole condotte in qualsiasi forma, nonché imprese o società che svolgono l’attività di c/terzisti (lavorazione agricole per conto terzi).
Mutuo Chirografario per fornire all’azienda i capitali necessari a dotarla delle scorte vive (bestiame) e morte (macchine, impianti ed attrezzature) di colture e vigneti. Sono ammessi anche interventi per finanziare l’acquisto di partecipazioni o soddisfare esigenze di liquidità aziendale.
Importo massimo: Sino al 100% (IVA esclusa) del valore del bene da acquistare o dell’investimento da effettuare
Mensile, Trimestrale, Durata minima: Semestrale, Annuale 24 mesi Durata massima: 84 mesi di cui Preammortamento: 1 anno: acquisto bestiame e macchinari 2 anni: costruzione serre, capannoni ed in genere realizzazione di opere di piccolo miglioramento fondiario, compreso l’arrotondamento della proprietà: 3 anni: Impianto/reimpianto vigneti, riconversioni colturali:
Valore Preammortamento da 1 anno per acquisto bestiame e macchinari fino a 3 anni per riconversioni colturali Durata massima 7 anni Condizioni Tasso variabile: Euribor 3/6/12 mesi + spread banca(1,5% - 4,5%) a salire in funzione delle garanzie e della classe di rischio Tasso: fisso Eurirs di periodo + spread banca(1,5% - 4,5%) a salire in funzione delle garanzie e della classe di rischio
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Interno OKOK
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FINANZIAMENTO AGRARIO CHIROGRAFO DI CONDUZIONE Destinatari
Forma tecnica e finalità del finanziamento
Importo minimo e massimo
Durata minima e massima
Periodicità rimborso
Imprese agricole condotte in qualsiasi forma, singola o associata
Finanziamento “bullet” con pagamento a scadenza del capitale più gli interessi maturati per il finanziamento delle spese correnti di gestione aziendale (pagamento stipendi, acquisto sementi, ecc.) Il finanziamento può essere assistito da polizza assicurativa contro i danni da avversità atmosferica stipulata con un consorzio di difesa con vincolo sulla polizza a favore della Banca ed eventualmente da garanzia Confidi
Importo massimo: a discrezione della Banca in base al merito creditizio del richiedente comunque parametrato ai costi aziendali anni precedenti.
Alla scadenza indicaDurata minima: ta in contratto 1 mese Durata massima: 12 mesi Preammortamento: non previsto
Valore Totale flessibilità temporale per l’agricoltore nell’affrontare le esigenze di conduzione della sua azienda Copertura dell’agricoltore (eventuale) contro le avversità atmosferiche, causa di rischio per l’azienda e la banca Condizioni Tasso fisso: Euribor 3/6/12 mesi a seconda della durata del finanziamento + spread bana (media 1%-3%) a salire in funzione delle garanzie e della classe di rischio
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Interno OKOK
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FINANZIAMENTO AGRARIO A LUNGO TERMINE SOTTO FORMA DI MUTUO IPOTECARIO Beneficiari
Imprese agricole in qualsiasi forma organizzate, sia individuale che collettiva.
Destinazione
I mutui sono destinati (con esclusione, in ogni caso, di operazioni di natura agevolata): a) all’acquisto di aziende agricole; b) all’acquisto di terreni agricoli; c) all’acquisto, costruzione, ristrutturazione ed all’acquisto con ristrutturazione di immobili adibiti a: - stalle - magazzini - capannoni - abitazioni (quando l’abitazione è al servizio di impresa agricola ed è l’unica abitazione del conduttore e/o del proprio nucleo familiare) d) alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario sui terreni (es. livellamento, sbancamento, drenaggio terreni; realizzazione di impianti arborei; realizzazione di impianti irrigui, ecc.) - Sono finanziabili: 1) acquisti di immobili effettuati al massimo nei 6 mesi antecedenti la data della domanda; 2) costruzioni già ultimate, purché la domanda sia presentata entro 6 mesi dalla data di comunicazione al Comune di fine lavori; 3) lavori di manutenzione / ristrutturazione già eseguiti alle seguenti condizioni: - nei casi in cui necessiti il rilascio di concessione edilizia, la domanda di mutuo dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla data di comunicazione al Comune di fine lavori; - nei casi in cui sia sufficiente la comunicazione di inizio attività al Comune, la domanda di mutuo dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla data della stessa; e) a finanziare acquisti di partecipazioni valutando secondo criteri particolarmente accurati e prudenziali le motivazioni della domanda, la situazione economico-finanziaria della parte richiedente il mutuo e la validità dell’intervento.
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Interno OKOK
17-11-2011
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Importo
Si indicano di seguito i limiti rapportati al valore dell’immobile offerto in garanzia. Acquisto di terreni e manutenzione straordinaria degli stessi: 60% del valore del terreno. Costruzione (e acquisto terreni con costruzione): 60% del valore dell’immobile Ristrutturazione: 60% del valore dell’immobile a lavori ultimati Acquisto con ristrutturazione: Minore tra Il 60% del valore dall’immobile a lavori ultimati e la somma del 60% del valore ante ristrutturazione e del 100% del costo di ristrutturazione. I limiti di importi sopra riportati sono da intendersi quando la garanzia è costituita unicamente dai terreni acquistandi o dagli immobili costruendi o ristrutturandi. Resta fermo che in ogni caso il finanziamento non potrà superare, anche in presenza di garanzia capienti, l’80% del costo complessivo dell’investimento. Nei mutui con erogazione a s.a.l. la prima somministrazione deve essere rapportata al valore della garanzia precostituita e comunque non può superare il 50% della somma concessa a mutuo. - Liquidità: l’ammontare del mutuo non dovrà essere superiore al: a) 50% del valore dell’immobile offerto in garanzia, quando si tratti di terreni o fabbricati di civile abitazione. b) 40% del valore dello immobile offerto in garanzia, quando si tratti di stalle, magazzini, capannoni, silos, ricoveri attrezzi, ecc. Richieste di mutui di liquidità d’importo superiore ai suddetti limiti non saranno prese in considerazione dalla Direzione Generale. I valori cauzionali sopra indicati dovranno essere determinati in sede di sopralluogo da parte del perito incaricato. I suddetti parametri per la determinazione dell’importo concedibile costituiscono
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Interno OKOK
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Importo
un’indicazione di SOGLIA MASSIMA; pertanto, in presenza di immobili che: a) siano caratterizzati da elementi di limitata commerciabilità per ubicazione, tipologia e/o destinazione, ovvero b) richiedano, per poter essere ristrutturati, consistenti opere di demolizione,dovranno essere operate, con criteri prudenziali, ulteriori limitazioni valutate caso per caso.
Durata
Minima 6 anni (72 mesi) Massima ordinaria: fino a 20 anni con 24 mesi massimo di preammortamento. Il preammortamento è ammesso unicamente se giustificato dall’investimento, che deve essere effettuato dal cliente (es acquisto di beni o impianto di nuove colture che non entrano subito in produzione) e per il solo tempo necessario affinché i nuovi investimenti entrino in produzione. Non è ammesso il preammortamento per acquisto bestiame, macchine e attrezzature che entrano subito in produzione e per i finanziamenti di liquidità. Tali limiti sono elevabili a: - Fino a 30 anni per giovani agricoltori (di età inferiore ai 40 anni) che acquistano terreni o devono sostenere opere di miglioramento fondiario relative all’insediamento nell’azienda agricola. È ammesso il preammortamento sino a 36 mesi per i seguenti interventi: - VIGNETI: Investimenti per l’impianto e/o reimpianto di vigneti e l’acquisto di attrezzature per la vigna, comprese le spese necessarie, nella fase di avvio produttivo, per l’acquisto dei terreni, dei diritti di reimpianto nonché in genere per gli adeguamenti strutturali necessari all’azienda in relazione alla nuova capacità produttiva (ampliamento cantine, nuove attrezzature ecc.). - FRUTTETI: Reimpianto colture nel caso di nuove colture che entrino in produzione dopo 3 anni, come da relazione tecnica stilata da un tecnico agronomo.
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Durata
- GIOVANI AGRICOLTORI: Investimenti relativi all’acquisto "ex novo" della proprietà; finanziamento dei piani di riconversione colturale e delle strutture necessarie all’avviamento dell’azienda, ivi comprese le opere murarie di costruzione e di riattamento di fabbricati, nonché quelle relative ai macchinari, all’impiantistica ed alla progettazione.
Periodocità di rimborso
Mensile / trimestrale / semestrale.
Preammortamento - Periodo concesso al cliente per il pagamento di rate di soli interessi prima della decorrenza delle rate di ammortamento - max 24 mesi, salvo casi particolari (come dettagliato alla voce durata) per i quali il preammortamento può avere durata massima di 36 mesi-. - Gli interessi di preammortamento sono calcolati secondo l’anno civile di 365 giorni.
Ammortamento
Francese (a rata costante).
Scadenza pagamento rate
Mensile /trimestrale / semestrale.
Modalità di rimborso
Addebito in conto corrente.
Tasso
Tasso Fisso per l'intera durata dell'operazione, ottenuto dalla somma tra: - un parametro di base, costituito dall’IRS di periodo arrotondato allo 0,05 superiore + uno spread pari a: xxx in funzione delle garanzie e della classe di rischio. Tasso variabile, con la medesima periodicità della rata (mensilmente, trimestralmente o semestralmente) è ottenuto dalla somma tra:
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Tasso
- Un parametro di base, costituito dall’EURIBOR a 3 mesi/365 (se la rata è trimestrale), o dall'EURIBOR a 6 mesi/365 (se la rata è semestrale), + uno spread pari a: xxx in funzione delle garanzie e della classe di rischio.
Garanzia
Ipoteca; Privilegio speciale; Garanzia sussidiaria di SGFA nei casi previsti.
Modalità di erogazione
A secondo delle tipologie previste: a) atto unico, procedura abbreviata (erogazione contestuale alla stipula) b) atto unico, procedura ordinaria (erogazione, ad avvenuta iscrizione ipotecaria) c) atto condizionato, scritture private o atto pubblico di quietanza per le somministrazioni intermedia, atto pubblico per l’erogazione a saldo (modalità prevista per i mutui a s.a.l.). I casi in cui sarà possibile adottare la procedura abbreviata verranno indicati nelle apposite istruzioni creditizie.
Note
Coperture assicurative richieste: Polizza Incendio contro i rischi dell’incendio ed i rischi accessori sul valore di perizia del fabbricato oggetto del mutuo.
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Le garanzie
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4. Una garanzia importante : L’IPOTECA
Tratto dal Codice civile Capo IV Delle ipoteche Sezione I Disposizioni generali Art. 2808. Costituzione ed effetti dell’ipoteca. L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione. L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. L’ipoteca è legale, giudiziale o volontaria. Art. 2809. Specialità e indivisibilità dell’ipoteca. L’ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro. Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.
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Art. 2810. Oggetto dell’ipoteca. Sono capaci d’ipoteca: 1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze; 2) l’usufrutto dei beni stessi; 3) il diritto di superficie; 4) il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico. Sono anche capaci d’ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano. Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale. Art. 2811. Miglioramenti e accessioni. La ipoteca si estende ai miglioramenti nonché alle costruzioni e alle altre accessioni dell’immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge. Art. 2812. Diritti costituiti sulla cosa ipotecata. Le servitù di cui sia stata iscritta la costituzione dopo la iscrizione dell’ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione. Tali diritti si estinguono con l’espropriazione del fondo e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi. Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie o il diritto d’enfiteusi sui beni soggetti all’ipoteca e hanno trascritto l’acquisto posteriormente all’iscrizione dell’ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti. Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti, che non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa anteriore al pignoramento e per un termine non superiore a un anno dal giorno del pignoramento. Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il termine stabilito dal comma precedente.
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Art. 2813. Pericolo di danno alle cose ipotecate. Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore può domandare all’autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia. Art. 2814. Ipoteca sull’usufrutto e sulla nuda proprietà. Le ipoteche costituite sull’usufrutto si estinguono col cessare di questo. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell’usufruttuario ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, l’ipoteca perdura fino a che non si verifichi l’evento che avrebbe altrimenti prodotto l’estinzione dell’usufrutto. Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l’estinzione dell’usufrutto, si estende alla piena proprietà. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l’ipoteca costituita sull’usufrutto l’estensione non pregiudica il credito garantito con l’ipoteca stessa. Art. 2815. Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell’enfiteuta. Nel caso di affrancazione, le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l’affrancazione; le ipoteche gravanti sul diritto dell’enfiteuta si estendono alla piena proprietà. Nel caso di devoluzione o di cessazione dell’enfiteusi per decorso del termine, le ipoteche gravanti sul diritto dell’enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti, senza deduzione di quanto è dovuto al concedente per i canoni non soddisfatti. Il prezzo dei miglioramenti, se da atto scritto non risulta concordato con i creditori ipotecari, deve determinarsi giudizialmente, anche in contraddittorio dei medesimi. Le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono alla piena proprietà. Quando l’enfiteusi si estingue per prescrizione, si estinguono le ipoteche che gravano sul diritto dell’enfiteuta. Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in una medesima persona il diritto del concedente e il diritto dell’enfiteuta, le ipoteche gravanti sull’uno o sull’altro continuano a gravarli separatamente; ma se l’ipoteca grava soltanto sull’uno o sull’altro diritto, essa si estende alla piena proprietà.
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Art. 2816. Ipoteca sul diritto di superficie. Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del termine. Se però il superficiario ha diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte contro di lui si risolvono sul corrispettivo medesimo. Le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo non si estendono alla superficie. Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del proprietario del suolo e quello del superficiario, le ipoteche sull’uno e sull’altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti stessi. Sezione II Dell’ipoteca legale Art. 2817. Persone a cui compete. Hanno ipoteca legale: 1) l’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione; 2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo; 3) lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale. Sezione III Dell’ipoteca giudiziale Art. 2818. Provvedimenti da cui deriva. Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore. Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto. Art. 2819. Sentenze arbitrali. Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando è stato reso esecutivo.
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Art. 2820. Sentenze straniere. Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l’efficacia dall’autorità giudiziaria italiana, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente. Sezione IV Dell’ipoteca volontaria Art. 2821. Concessione d’ipoteca. L’ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità. Non può essere concessa per testamento. Art. 2822. Ipoteca sui beni altrui. Se l’ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente. Se l’ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione. Art. 2823. Ipoteca su beni futuri. L’ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza. Art. 2824. Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile. L’iscrizione d’ipoteca eseguita in virtù di un titolo annullabile rimane convalidata con la convalida del titolo.
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Art. 2825. Ipoteca su beni indivisi. L’ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione. Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l’ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall’originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l’ipoteca sia nuovamente iscritta con l’indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima. Il trasferimento però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, né l’ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli. I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti. I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione è stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta opposizione. Art. 2825-bis. Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare. L’ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell’intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all’articolo 2645-bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l’accollo risulta da atto successivo, questo è annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare. Cfr. Cassazione civile, SS.UU., sentenza 1° ottobre 2009, n. 21045. Art. 2826.
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Indicazione dell’immobile ipotecato. Nell’atto di concessione dell’ipoteca l’immobile deve essere specificamente designato con l’indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono. Sezione V Dell’iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 1 - Dell’iscrizione Art. 2827. Luogo dell’iscrizione. L’ipoteca si iscrive nell’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l’immobile. Art. 2828. Immobili su cui può iscriversi l’ipoteca giudiziale. L’ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista. Art. 2829. Iscrizione sui beni del defunto. L’iscrizione d’ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se però risulta trascritto l’acquisto dei beni da parte degli eredi, l’iscrizione deve eseguirsi contro costoro. Art. 2830. Ipoteca giudiziale sui beni dell’eredità beneficiata e dell’eredità giacente. Se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.
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Art. 2831. Ipoteca a garanzia di obbligazioni all’ordine o al portatore. Le obbligazioni risultanti dai titoli all’ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca. Per i titoli all’ordine l’ipoteca è iscritta a favore dell’attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi non sono tenuti a effettuare l’annotazione prevista dall’articolo 2843. Per i titoli al portatore l’ipoteca a favore degli obbligazionisti è iscritta con l’indicazione dell’emittente, della data dell’atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all’iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato. Per l’annotazione deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina. [Art. 2832. Iscrizione dell’ipoteca legale della moglie (1) L’ipoteca legale spettante alla moglie deve essere iscritta nel termine di venti giorni a cura del marito e del notaio che ha ricevuto l’atto di costituzione della dote. Se l’ipoteca non è stata ristretta a determinati beni, il notaio deve far dichiarare dal marito la situazione dei beni a lui appartenenti, con le indicazioni stabilite dall’articolo 2826. L’iscrizione dell’ipoteca legale può essere richiesta, oltre che dalla moglie, anche da chi ha costituito la dote.] (1) Articolo abrogato dall’art. 209, L. 19 maggio 1975, n. 151. [Art. 2833. Responsabilità per mancata iscrizione. (1) Le persone obbligate a richiedere l’iscrizione dell’ipoteca legale secondo l’articolo precedente, se non adempiono tale obbligo nel termine stabilito, rispondono dei danni e incorrono in una pena pecuniaria estensibile fino a lire tremila.] Articolo abrogato dall’art. 209, L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 2834. Iscrizione dell’ipoteca legale dell’alienante e del condividente. Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d’ufficio l’ipoteca legale che spetta all’alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell’articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all’ipoteca da parte dell’alienante o del condividente.
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Art. 2835. Iscrizione in base a scrittura privata. Se il titolo per l’iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l’ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente. Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è depositata in pubblico archivio o negli atti di un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati. L’originale o la copia rimane in deposito nell’ufficio dei registri immobiliari. Art. 2836. Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza. Se il titolo per l’iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo. [Se non è stata ancora pagata l’imposta di registro, si osservano le disposizioni dell’articolo 2669.] (1) (1) Comma abrogato dall’art. 30, L. 27 febbraio 1985, n. 52. Art. 2837. Atti formati all’estero. Gli atti formati in paese estero che si presentano per la iscrizione devono essere legalizzati. Art. 2838. Somma per cui l’iscrizione è eseguita. Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l’iscrizione o in atto successivo essa è determinata dal creditore nella nota per l’iscrizione. Qualora tra la somma enunciata nell’atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l’iscrizione ha efficacia per la somma minore.
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Art. 2839. Formalità per l’iscrizione dell’ipoteca. Per eseguire l’iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale. La nota deve indicare: 1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l’atto costitutivo. Per le obbligazioni all’ordine o al portatore si devono osservare le norme dell’art. 2831. Per le obbligazioni all’ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l’eseguita iscrizione dell’ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell’atto di emissione e del piano di ammortamento; 2) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l’ufficio dei registri immobiliari; 3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato; 4) l’importo della somma per la quale l’iscrizione è presa; 5) gli interessi e le annualità che il credito produce; 6) il tempo dell’esigibilità; la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall’art. 2826. Art. 2840. Certificato dell’iscrizione. Eseguita l’iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d’ordine dell’iscrizione. I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è disposto dall’articolo 2664.
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Art. 2841. Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note. L’omissione o l’inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l’iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità dell’iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull’ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l’indicazione ne è necessaria, o sull’identità dei singoli beni gravati. Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si può ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata. Art. 2842. Variazione del domicilio eletto. È in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell’iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione. Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all’iscrizione. La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere depositata nell’ufficio del conservatore. Art. 2843. Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito. La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca per cessione, surrogazione, pegno postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario, nonché per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve annotare in margine all’iscrizione dell’ipoteca. La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca non ha effetto finché l’annotazione non sia stata eseguita. Dopo l’annotazione l’iscrizione non si può cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell’annotazione medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell’iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto. Per l’annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837.
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Art. 2844. Azioni e notificazioni. Le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all’autorità giudiziaria competente, per mezzo di citazione da farsi alla persona in mani proprie o all’ultimo domicilio da essi eletto. La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni. Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona ovvero è cessato l’ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all’ufficio presso il quale l’iscrizione è stata presa. Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell’ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell’iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile. Art. 2845. Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all’ordine e al portatore. Se l’iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all’ordine , le citazioni e notificazioni previste dall’articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l’iscrizione a norma degli articoli 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l’annotazione a favore di un possessore successivo. Se si tratta di obbligazioni al portatore, le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti il cui nome è annotato in margine all’iscrizione. Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato dall’autorità giudiziaria. Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è stato annotato in margine all’iscrizione dell’ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi dall’autorità giudiziaria. Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le modalità prescritte nel comma precedente. Art. 2846. Spese d’iscrizione. Le spese d’iscrizione dell’ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente.
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17-11-2011
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§ 2 - Della rinnovazione Art. 2847. Durata dell’efficacia dell’iscrizione. L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non e rinnovata prima che scada detto termine. Art. 2848. Nuova iscrizione dell’ipoteca. Nonostante il decorso del termine indicato dall’articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l’ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione. La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell’immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo. [Art. 2849. Durata dell’ipoteca legale della moglie. (1) L’iscrizione dell’ipoteca legale della moglie conserva il suo effetto, senza che sia rinnovato, durante il matrimonio e per un anno successivo allo scioglimento del medesimo.] Articolo abrogato dall’art. 209, L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 2850. Formalità per la rinnovazione. Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione in cui si dichiari che s’intende rinnovare l’iscrizione originaria. In luogo del titolo si può presentare la nota precedente. Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’articolo 2840. Art. 2851. Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa. Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’articolo 2839, se queste risultano dai registri medesimi.
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Sezione VI Dell’ordine delle ipoteche Art. 2852. Grado dell’ipoteca. L’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente. Art. 2853. Richieste contemporanee di iscrizione. Il numero d’ordine delle iscrizioni determina il loro grado. Nondimeno, se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti. Art. 2854. Ipoteche iscritte nello stesso grado. I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell’importo relativo. Art. 2855. Estensione degli effetti dell’iscrizione. L’iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell’atto di costituzione d’ipoteca, quelle dell’iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l’intervento nel processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l’ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione. Qualunque sia la specie d’ipoteca, l’iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell’iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l’estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data. L’iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell’annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita.
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Art. 2856. Surrogazione del creditore perdente. Il creditore che ha ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente perché sul loro prezzo si è in tutto o in parte soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso debitore, può surrogarsi nell’ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto, al fine di esercitare l’azione ipotecaria su questi altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione. Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di privilegi immobiliari. Art. 2857. Limiti della surrogazione. La surrogazione non si può esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo , né sui beni alienati dal debitore, quando l’alienazione è stata trascritta anteriormente all’iscrizione del creditore perdente. Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale, il creditore perdente può esercitare la surrogazione anche su tali beni. Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine all’ipoteca del creditore soddisfatto; per l’annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione dal quale risulta l’incapienza. Sezione VII Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo acquirente Art. 2858. Facoltà del terzo acquirente. Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti, può rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella sezione XII di questo capo. In mancanza, l’espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile.
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Art. 2859. Eccezioni opponibili dal terzo acquirente. Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna. Le eccezioni suddette però non sospendono il corso dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche. Art. 2860. Capacità per il rilascio. Può procedere al rilascio soltanto chi ha la capacità di alienare. Art. 2861. Termine di esecuzione del rilascio. Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente per l’espropriazione. La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla data del pignoramento. Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione dell’atto di pignoramento e deve essere notificato, entro cinque giorni dalla sua data, al creditore procedente. Sull’istanza di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del quale prosegue il processo di espropriazione. Il terzo rimane responsabile della custodia dell’immobile fino alla consegna all’amministratore. Art. 2862. Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo. Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell’annotazione del rilascio. Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell’acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all’incanto eseguita contro di lui. Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell’iscrizione dell’ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell’espropriazione del fondo ipotecato.
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Art. 2863. Ricupero dell’immobile rilasciato e abbandonato dell’esecuzione. Finché non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare l’immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese. Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente. Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattività delle parti. Art. 2864. Danni causati dal terzo e miglioramenti. Il terzo è tenuto a risarcire i danni che da sua colpa grave sono derivati all’immobile in pregiudizio dei creditori iscritti. Egli non può ritenere l’immobile per causa di miglioramenti; ma ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita. Se il prezzo non copre il valore dell’immobile nello stato in cui era prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti, esso deve dividersi in due parti proporzionali ai detti valori. Art. 2865. Frutti dovuti dal terzo. I frutti dell’immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento. Nel caso di liberazione dell’immobile dalle ipoteche i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell’articolo 2890.
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Art. 2866. Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti. Il terzo che ha pagato i creditori iscritti ovvero ha rilasciato l’immobile o sofferto l’espropriazione ha ragione d’indennità verso il suo autore, anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito. Ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; se questi sono stati acquistati da terzi, non ha azione che contro coloro i quali hanno trascritto il loro acquisto in data posteriore alla trascrizione del suo titolo . Per esercitare il subingresso deve fare eseguire la relativa annotazione in conformità dell‘articolo 2843. Il subingresso non pregiudica l’esercizio del diritto di surrogazione stabilito dall’articolo 2856 a favore dei creditori che hanno un’iscrizione anteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente. Art. 2867. Terzo debitore di somma in dipendenza dell’acquisto. Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo, è debitore, in dipendenza dell’acquisto, di una somma attualmente esigibile, la quale basti a soddisfare tutti i creditori iscritti contro il precedente proprietario, ciascuno di questi può obbligarlo al pagamento. Se il debito del terzo non è attualmente esigibile, o è minore o diverso da ciò che è dovuto ai detti creditori, questi, purché di comune accordo, possono egualmente richiedere che venga loro pagato, fino alla rispettiva concorrenza, ciò che il terzo deve nei modi e termini della sua obbligazione. Nell’uno e nell’altro caso l’acquirente non può evitare di pagare, offrendo il rilascio dell’immobile, ma, eseguito il pagamento, l’immobile è liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella che spetta all’alienante, e il terzo ha diritto di ottenere che si cancellino le relative iscrizioni. Sezione VIII Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo datore Art. 2868. Beneficio di escussione. Chi ha costituito un’ipoteca a garanzia del debito altrui non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto.
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Art. 2869. Estinzione dell’ipoteca per fatto del creditore. L’ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore. Art. 2870. Eccezioni opponibili dal terzo datore. Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall’articolo 2859. Art. 2871. Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione. Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono più debitori obbligati in solido, il terzo che ha costituito l’ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l’intero. Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori del debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro rispettiva porzione e può esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell’articolo 2866. Sezione IX Della riduzione delle ipoteche Art. 2872. Modalità della riduzione. La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l’iscrizione o restringendo l’iscrizione a una parte soltanto dei beni. Questa restrizione può aver luogo anche se l’ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.
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Art. 2873. Esclusione della riduzione. Non è ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni né riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma è stata determinata per convenzione o per sentenza. Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali così da estinguere almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione proporzionale per quanto riguarda la somma. Nel caso d’ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che dopo l’iscrizione ha eseguito sopraelevazioni può chiedere che l’ipoteca sia ridotta, per modo che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o in parte, osservato il limite stabilito dall’articolo 2876 per il valore della cautela. Art. 2874. Riduzione dell’ipoteca legale e dell’ipoteca giudiziale. Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell’iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell’iscrizione eccede di un quinto quella che l’autorità giudiziaria dichiara dovuta. Art. 2875. Eccesso nel valore dei beni. Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell’iscrizione dell’ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l’importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell’articolo 2855. Art. 2876. Limiti della riduzione. La riduzione si opera rispettando l’eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l’eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela.
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Art. 2877. Spese della riduzione. Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest’ultimo. Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti. Sezione X Dell’estinzione delle ipoteche Art. 2878. Cause di estinzione. L’ipoteca si estingue: 1) con la cancellazione dell’iscrizione; 2) con la mancata rinnovazione della iscrizione entro il termine indicato dall’articolo 2847; 3) con l’estinguersi dell’obbligazione; 4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall’articolo 2742; 5) con la rinunzia del creditore; 6) con lo spirare del termine a cui la ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva. 7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche. Art. 2879. Rinunzia all’ipoteca. La rinunzia del creditore all’ipoteca deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità. La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell’ipoteca abbiano acquistato il diritto all’ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell’articolo 2843.
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Art. 2880. Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi. Riguardo ai beni acquistati da terzi, l’ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d’interruzione. Art. 2881. Nuova iscrizione dell’ipoteca. Salvo diversa disposizione di legge se la causa estintiva dell’obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all’ipoteca , e la iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data. Sezione XI Della cancellazione dell’iscrizione Art. 2882. Formalità per la cancellazione. La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell’atto contenente il consenso del creditore. Per quest’atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837. Art. 2883. Capacità per consentire la cancellazione. Chi non ha la capacità richiesta per liberare il debitore non può consentire la cancellazione dell’iscrizione se non è assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione. Il rappresentante legale dell’incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell’iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto. Cfr. Tribunale di Torino, sez. III civile, sentenza 10 febbraio 2009 in Altalex Massimario.
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Art. 2884. Cancellazione ordinata con sentenza. La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti. Art. 2885. Cancellazione sotto condizione. Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non può essere eseguita se non si fa constatare al conservatore che la condizione è stata adempiuta. Art. 2886. Formalità per la cancellazione. Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l’atto su cui la richiesta è fondata. La cancellazione di un’iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all’iscrizione medesima, con l’indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore. Art. 2887. Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all’ordine. La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell’obbligazione risultante da un titolo all’ordine è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l’atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l’annotazione della cancellazione. La cancellazione dell’ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.
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Art. 2888. Rifiuto di cancellazione. Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un’iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all’autorità giudiziaria. Sezione XII Del modo di liberare i beni dalle ipoteche Art. 2889. Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche. Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto. Tale facoltà spetta all’acquirente anche dopo il pignoramento, purché nel termine di trenta giorni proceda in conformità dell’articolo che segue. Art. 2890. Notificazione. L’acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati: 1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione; 2) la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo; 3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo. In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione. Nell’atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per l’espropriazione e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato. Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli annunzi giudiziari.
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Art. 2891. Diritto dei creditori di far vendere i beni. Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata dall’articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di richiedere l’espropriazione dei beni con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile, purché adempia le condizioni che seguono: 1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell’articolo precedente e al proprietario anteriore; 2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato; 3) che contenga l’offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra; 4) che l’originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale. L’omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta. Art. 2892. Divieto di proroga dei termini. I termini fissati dal secondo comma dell’articolo 2889 e dal primo comma dell’articolo 2891 non possono essere prorogati. Art. 2893. Mancata richiesta dell’incanto. Se l’incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall’articolo 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l’acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell’articolo 2890, n. 3. La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile.
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Art. 2894. Effetti del mancato deposito del prezzo. Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall’articolo 792 del codice di procedura civile, la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori iscritti. Art. 2895. Desistenza del creditore. La desistenza del creditore che ha richiesto l’incanto non può impedire l’espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti. Art. 2896. Aggiudicazione al terzo acquirente. Se l’aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il decreto di trasferimento deve essere annotato in margine alla trascrizione dell’atto di acquisto. Art. 2897. Regresso dell’acquirente divenuto compratore all’incanto. Il terzo acquirente al quale è stato aggiudicato l’immobile ha regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita. Art. 2898. Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede. Nel caso in cui il titolo d’acquisto del terzo acquirente comprende mobili e immobili, o comprende più immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni deve dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al prezzo totale espresso nel titolo. Il creditore che richiede l’espropriazione non può in nessun caso essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso del terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno che venga a soffrire a causa della separazione dei beni compresi nell’acquisto e delle relative coltivazioni.
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Sezione XIII Della rinunzia e dell’astensione del creditore nell’espropriazione forzata Art. 2899. Divieto di rinunzia a un’ipoteca a danno di altro creditore. Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata fatta la notificazione indicata dall’articolo 2890, se si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione, non può rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili né astenersi dall’intervenire nel giudizio di espropriazione qualora sia con ciò favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente iscritto; se egli rinunzia o si astiene, è responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi. La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o l’astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto.
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Garanzia prestate alla banca Pegno di crediti e di somme Con questa garanzia il garante (può trattarsi dello stesso debitore o di altro soggetto) assicura alla Banca (creditrice) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto ad altri creditori. In particolare, il pegno di crediti e di somme può avere ad oggetto crediti rappresentati da libretti di deposito a risparmio nominativo e certificati di deposito nominativo emessi da altre banche, crediti di denaro derivanti da transazioni commerciali, nonché somme di denaro risultanti da saldi di conti correnti in euro /valuta ,saldi di libretti di deposito a risparmio nominativo e certificati deposito nominativo in essere presso una Filiale della Banca, di cui il costituente la garanzia sia titolare e/o proprietario. La garanzia di costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l’accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. I documenti relativi alle somme e quelli da cui risultano i crediti costituiti in pegno sono consegnati al creditore dal costituente ai sensi dell’art. 2801 c.c.; di tali somme e crediti il costituente dichiara la propria piena titolarità e disponibilità e che gli stessi non sono soggetti a pignoramento, sequestro o ad altri vincoli. Tra i principali rischi va tenuto presente: • in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con il pegno, la Banca ha il diritto di realizzare il pegno nelle forme previste in contratto e di soddisfarsi sul ricavato. • possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).
Pegno di polizze vita Con questa garanzia il garante (può trattarsi dello stesso debitore o di altro soggetto) assicura alla Banca (creditrice) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto ad altri creditori. Il pegno di polizze assicurative sulla vita si configura come pegno sul credito relativo alla prestazione assicurativa dovuta dalla Compagnia di Assicurazione. In particolare costituiscono oggetto del pegno il credito futuro, nei confronti della Compagnia di Assicurazione emittente, riveniente dalla scadenza della polizza vita, nonché quello futuro che
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fosse dal contraente vantato nei confronti della Compagnia di Assicurazione in dipendenza dell’esercizio del diritto di recesso previsto dall’art.111 del d.lgs. 174/95 o del diritto di riscatto , ovvero sorgente nei confronti della Compagnia, a titolo di indennizzo, in caso di morte dell’assicurato. La garanzia di costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l’accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. I documenti da cui risultano i crediti costituiti in pegno sono consegnati al creditore dal costituente ai sensi dell’art. 2801 c.c.(polizza e appendice di vincolo pignoratizio emesso dalla Compagnia ); di tali crediti il costituente dichiara la propria piena titolarità e disponibilità e che gli stessi non sono soggetti a pignoramento, sequestro o ad altri vincoli. Tra i principali rischi va tenuto presente: • in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con il pegno, la Banca ha il diritto di realizzare il pegno nelle forme previste in contratto e di soddisfarsi sul ricavato. • possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).
Fidejussione specifica La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto, “fideiussore” garantisce la Banca, per l’adempimento di un’obbligazione di un altro soggetto (debitore principale), qualora questi non adempia. In particolare, la fideiussione specifica garantisce alla Banca i debiti che il debitore principale ha assunto nei confronti della Banca stessa in dipendenza di una o più operazioni specificamente individuate e indicate (“specifica”) La garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio. Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito. Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito.Tra i principali rischi, va tenuto presente: • il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimenti di quest’ultimo . • la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).
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Recesso dalla garanzia per rapporti a tempo determinato. Nel caso la presente garanzia venga rilasciata per apertura di credito a tempo determinato, come pure per ogni altro affidamento di cassa o di firma pure a tempo determinato, il fideiussore non può recedere nel corso dell’operazione dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell’obbligazione garantita. La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell’operazione, salvo che il fideiussore, almeno dieci giorni lavorativi bancari prima della scadenza originaria o prorogata, non abbia avvisato la Banca - per raccomandata o telegramma o con comunicazione scritta presentata allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto di garanzia - che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe.
Recesso dalla garanzia per rapporti a tempo indeterminato. Nel caso la presente venga rilasciata per apertura di credito a tempo indeterminato, come pure per ogni altro affidamento di cassa o di firma pure a tempo indeterminato, il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone notizia alla Banca con lettera raccomandata, telegramma oppure con comunicazione scritta presentata allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto di garanzia. La dichiarazione di recesso sarà opponibile alla Banca solo quando siano trascorsi almeno dieci giorni lavorativi bancari dal ricevimento e, per quanto concerne i rapporti di apertura di credito, sia anche decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore e ancora in circolazione. Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso è divenuto efficace, di ogni altra obbligazione che avesse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.
Fidejussione specifica pro quota La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto, “fideiussore” garantisce la Banca, per l’adempimento di un’obbligazione di un altro soggetto (debitore principale), qualora questi non adempia. In particolare, la fideiussione specifica pro quota viene rilasciata da più soggetti che insieme garantiscono alla Banca i debiti che il debitore principale ha assunto nei confronti della Banca stessa in dipendenza di una o più operazioni spe-
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cificamente individuate e indicate (“specifica”) La garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio. Ognuno dei fideiussori risponde nei limiti della propria quota e, per tale ammontare, è obbligato in solido con gli altri garanti per il pagamento del debito; in deroga all’art. 1947 2° comma, cod. civ., (il cui testo è riportato in calce) nel caso in cui uno o più fideiussori non onorino in tutto o in parte il proprio impegno, la loro quota sarà ripartita tra gli altri obbligati in proporzione alle rispettive quote e comunque fino alla concorrenza dell’intero credito della Banca. Tra i principali rischi, va tenuto presente: • il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimenti di quest’ultimo. • la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia) .
Recesso dalla garanzia per rapporti a tempo determinato. Nel caso la presente garanzia venga rilasciata per apertura di credito a tempo determinato, come pure per ogni altro affidamento di cassa o di firma pure a tempo determinato, i fideiussori non possono recedere nel corso dell’operazione dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell’obbligazione garantita. La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell’operazione, salvo che i fideiussori, ciascuno per la propria quota, almeno dieci giorni lavorativi bancari prima della scadenza originaria o prorogata, non abbiano avvisato la Banca - per raccomandata o telegramma o con comunicazione scritta presentata allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto di garanzia che non intendono garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe.
Recesso dalla garanzia per rapporti a tempo indeterminato. Nel caso la presente venga rilasciata per apertura di credito a tempo indeterminato, come pure per ogni altro affidamento di cassa o di firma pure a tempo indeterminato, ciascun fideiussore può recedere dalla garanzia - naturalmente limitatamente alla propria quo-
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ta -dandone notizia alla Banca con lettera raccomandata, telegramma, oppure con comunicazione scritta presentata allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto di garanzia. La dichiarazione di recesso sarà opponibile alla Banca solo quando siano trascorsi almeno dieci giorni lavorativi bancari dal ricevimento e, per quanto concerne i rapporti di apertura di credito, sia anche decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore e ancora in circolazione. I fideiussori rispondono, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso è divenuto efficace, di ogni altra obbligazione che avesse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.
Fidejussione omnibus limitata pro quota La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto, “fideiussore” garantisce la Banca, fino all’importo massimo stabilito nel contratto stesso (“limitata”), per l’adempimento delle obbligazioni di un altro soggetto (debitore principale), qualora questi non adempia. In particolare, la fideiussione omnibus pro quota viene rilasciata da più soggetti che insieme garantiscono alla Banca tutti i debiti (“omnibus”) che il debitore principale avesse nei confronti della Banca stessa in qualsiasi momento in dipendenza di operazioni bancarie di qualsiasi natura (apertura di credito, anticipazioni su titoli crediti o merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell’interesse di altre persone)La garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio. Ognuno dei fideiussori risponde nei limiti della propria quota e, per tale ammontare, è obbligato in solido con gli altri garanti per il pagamento del debito; in deroga all’art. 1947 2° comma, cod. civ., (il cui testo è riportato in calce) nel caso in cui uno o più fideiussori non onorino in tutto o in parte il proprio impegno, la loro quota sarà ripartita tra gli altri obbligati in proporzione alle rispettive quote e comunque fino alla concorrenza dell’intero credito della Banca. Tra i principali rischi, va tenuto presente: • il pagamento da parte del garante di quanto dovuto da debitore principale in caso di inadempimenti di quest’ultimo • la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia)
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Recesso dalla garanzia Il recesso dei fideiussori dalla garanzia - naturalmente limitato alla quota del recedente - non è efficace nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto di garanzia e non siano trascorsi almeno dieci giorni lavorativi bancari dal ricevimento. I fideiussori rispondono - nei limiti della quota assunta-oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso è divenuto efficace nei confronti della Banca, ai sensi del precedente comma, di ogni altra obbligazione che venisse successivamente a sorgere o a maturare in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato. Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso dei fideiussori, fermo quanto previsto ai commi precedenti, si rende operante solo quando sia decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore ed ancora in circolazione.
Pegno di titoli e strumenti finanziari Con questa garanzia il garante (può trattarsi dello stesso debitore o di altro soggetto) assicura alla Banca (creditrice)il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto ad altri creditori. In particolare, il pegno di titoli e strumenti finanziari può avere ad oggetto azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, obbligazioni, titoli di Stato, altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, libretti e certificati di deposito al portatore, di cui il costituente la garanzia sia titolare e/o proprietario. Il pegno su strumenti finanziari - dematerializzati e non - in gestione accentrata si costituisce - oltre che con atto scritto - anche con la registrazione in appositi conti presso la Banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (decreto legislativo n. 213/98 e decreto legislativo 58/98, c.d. Testo Unico della Finanza). Tra i principali rischi va tenuto presente: • in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con il pegno, la Banca ha il diritto di far vendere i titoli e strumenti finanziari costituiti in pegno e di soddisfarsi sul ricavato. • possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia.
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121 5. Esperienze sul territorio: servizio agricoltura unicredit Un impegno concreto: il credito agrario in unicredit La rapida evoluzione degli scenari socio-economici dei giorni nostri coinvolge inevitabilmente anche il settore agrario, un ambito tradizionalmente resistente ai rapidi cambiamenti. L’agricoltore sta assumendo sempre più la connotazione d’imprenditore - con una crescente attenzione agli aspetti economici della propria azienda - e si rende sempre più conto che gli equilibri finanziari, economici e reddituali dell’impresa sono elementi fondamentali del suo business e che la stabilità che deriva dal raggiungimento di tali equilibri è necessaria per la sopravvivenza dell’azienda stessa. Le imprese agricole hanno assistito negli ultimi anni a una costante riduzione dei propri redditi a causa di elementi spesso estranei alla loro attività: la crisi economica che provoca una diminuzione della liquidità circolante, il ribasso dei prezzi e la progressiva riduzione degli aiuti pubblici, solo per citare alcuni elementi, costringono gli imprenditori a cercare una maggiore redditività con progetti che prevedono vere e proprie ristrutturazioni aziendali, i cui principali obiettivi sono il contenimento dei costi e l’aumento della competitività. Vediamo così che le aziende, sempre più spesso programmano investimenti destinati a migliorare la redditività, con progetti per l’accorciamento della filiera o la diversificazione delle produzioni. A volte spingono la ricerca di redditività anche in settori diversi da quello tradizionale, come ad esempio quello della produzione di energie da fonti rinnovabili. Questi progetti, la cui realizzazione a volte è necessaria per la sopravvivenza delle aziende stesse, necessitano tuttavia di importanti investimenti strutturali che prevedono l’impiego di capitali anche notevoli. È proprio la ricerca di capitali che, in molti casi, rappresenta l’ostacolo principale alla realizzazione dei progetti. Si tratta di un momento molto delicato della vita dell’impresa, difatti storicamente il dialogo tra imprenditore agricolo e Banca è sempre stato difficile e proprio questa difficoltà di relazione a volte porta l’imprenditore a rinunciare ai suoi progetti. Le problematiche sorgono soprattutto dalla fatica che l’imprenditore deve sopportare per spiegare la valenza dei progetti e le capacità della propria azienda. Questo perché le banche nel tempo non hanno affinato la capacità di valutare le imprese agricole e, anziché prendere in considerazione gli aspetti caratteristici dell’attività basavano l’affidabilità delle imprese agricole più sul valore patrimoniale delle aziende stesse che sulla loro reale capacità di generare reddito.
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Uno degli impedimenti è generato, come si diceva, alla scarsa capacità delle Banche nella valutazione delle imprese agricole. Gli istituti di Credito difatti, hanno sempre basato il giudizio sul merito creditizio delle aziende, siano esse industriali, commerciali o di servizi, su elementi difficilmente riscontrabili nel settore agrario. Uno dei principali fattori presi in considerazione è, ad esempio, l’analisi dei dati di bilancio che, per le aziende agricole, è quasi impossibile poiché solo il 10% delle oltre 850.000 imprese iscritte in Camera di Commercio produce un Bilancio Ufficiale. Le altre, grazie ad un sistema di semplificazione fiscale, sono esonerate dalla sua pubblicazione. Anche l’analisi delle dichiarazioni dei redditi che è tradizionalmente un altro elemento di valutazione, spesso non è utilizzabile in agricoltura. Difatti, sempre a causa del sistema fiscale proprio della categoria, spesso le dichiarazioni contengono solo i redditi fiscali relativi ai terreni utilizzati e non riflettono il reale giro d’affari delle imprese. Così anche l’esame delle dichiarazioni IVA, che in questo settore spesso consente una forfettizzazione dei valori, non sempre permette una corretta valutazione di movimenti. Un altro punto delicato per le Banche è la valutazione degli equilibri economico, finanziario e patrimoniale, difatti l’impresa agricola presenta anche in questo caso degli aspetti del tutto peculiari: Spesso ha una forte patrimonializzazione, legata ai continui reinvestimenti degli utili in azienda, ma altrettanto frequentemente soffre della mancanza di liquidità che rappresenta un elemento caratteristico del settore agricolo. In altri ambiti la scarsità di liquidità potrebbe essere considerata segno di una cattiva gestione, tuttavia in agricoltura essa spesso è la fisiologica conseguenza di elementi caratteristici del settore, come ad esempio la lunghezza temporale del ciclo produttivo,che vede gli incassi concentrarsi in un periodo limitato di tempo, per cui spesso l’agricoltore per gran parte dell’anno ha la necessità di reperire le risorse per mandare avanti l’azienda in attesa della vendita del raccolto. Spesso i tempi d’incasso sono anche condizionati dalla natura del prodotto stesso (basta pensare alla stagionatura o all’invecchiamento di alcuni prodotti). A questo possiamo aggiungere la contrazione dei guadagni dovuta al calmieramento dei prezzi imposto dal mercato, le sempre maggiori dilazioni degli incassi e il continuo reinvestimento degli utili in azienda, solo per citare alcuni fattori e appare chiaro come mediamente l’imprenditore agricolo soffra la mancanza di liquidità. Quindi l’impresa agricola, pur essendo mediamente ben patrimonializzata, per potersi evolvere ha molto spesso la necessità di indebitarsi e accedere al credito Bancario per realizzare i propri progetti. Per superare queste oggettive difficoltà e facilitare l’accesso al credito delle imprese,
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Unicredit negli ultimi anni ha stravolto il proprio modo di approcciare il settore, definendo una serie di progetti finalizzati ad agevolare e razionalizzare l'accesso al credito agrario che, per brevità potremmo riassumere in tre argomenti: • Il primo è un catalogo di prodotti completamente dedicato al mondo agricolo, con una gamma completa di soluzioni che soddisfano ogni esigenza finanziaria del settore, con frequenti innovazioni e aggiornamenti legati alle continue mutazioni del mercato. • Il secondo elemento d’innovazione permette di superare le difficoltà nella valutazione dell’impresa agricola: è stato difatti realizzato un moderno sistema di valutazione delle imprese agricole che permette, partendo da semplici dati oggettivi, di calcolare in via predittiva una stima della Produzione Lorda Vendibile, che diviene un elemento basilare su cui calcolare il merito creditizio dell’impresa. • Un’altra novità è destinata a risolvere i problemi legati alla scarsa conoscenza del settore agrario da parte degli operatori bancari: è stata creata una struttura dedicata, con un gruppo di specialisti di credito agrario presenti su tutto il territorio nazionale che fa capo a un’unità che in Direzione Generale ne coordina le attività. Tale struttura permette di trasferire rapidamente le conoscenze e, con il tramite degli specialisti presenti sul territorio, di assistere la rete nell’affrontare le singole esigenze.
Catalogo prodotti dedicato Il nuovo modello di UniCredit supera il limite del tradizionale approccio al credito agrario basato su pochi prodotti standardizzati e, ponendo in primo piano le singole esigenze degli imprenditori, propone soluzioni cucite su misura per l'impresa, con un ventaglio di prodotti completo e dinamico che si aggiorna costantemente per seguire, a volte anticipare, le esigenze. Quello che segue è un elenco, non esaustivo dei principali prodotti offerti: • Credito agrario di conduzione Si tratta di un finanziamento a breve termine che ha lo scopo di fornire all’impresa le risorse finanziarie per anticipare le spese correnti di gestione, la durata è commisurata al ciclo produttivo e prevede la restituzione del capitale e degli interessi in unica soluzione (bullet) o rateale. Sostituisce la tradizionale “Cambiale agraria” il cui utilizzo rendeva trop-
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po rigido l’iter burocratico e non permetteva di calibrare il prodotto alle specifiche esigenze aziendali. Questo strumento permette di avere a disposizione i fondi per sostenere i costi dell’annata agraria in attesa di vendere il raccolto, risolvendo il problema mancanza di liquidità generato dalla lunghezza del ciclo produttivo. • Credito agrario di dotazione Permette di risolvere le esigenze d’investimento come l’acquisto di bestiame, di macchinari, automezzi, la realizzazione di opere sul fondo (impianti d’irrigazione, reimpianti, ecc.), piccole ristrutturazioni e tutti gli investimenti a medio termine. È un finanziamento chirografario la cui durata è commisurata alle esigenze tecniche di breve o medio periodo, normalmente al massimo cinque anni cui si aggiungono fino a due anni di preammortamento per gli investimenti la cui redditività è posticipata nel tempo (ad es. reimpianto colture). • Credito agrario di miglioramento Fornisce capitale per gli interventi di acquisto o valorizzazione del fondo di lungo periodo. Si tratta di finanziamenti ipotecari la cui durata massima è di venti anni (in caso di giovani agricoltori trenta anni) che coprono tutte le esigenze del settore, ad esempio possono essere utilizzati per l’acquisto di aziende agricole o parti di esse, la ristrutturazione o la trasformazione degli immobili (ad esempio per la realizzazione di un agriturismo), la costruzione d’impianti o la riqualificazione dei terreni (reimpianto, livellamento) e in generale per tutte le opere di miglioramento fondiario. • Fotovoltaico, minieolico e biogas Finanziamento chirografario o ipotecario destinato alla realizzazione di impianti per la produzione di energia. Permette di accedere alle agevolazioni statali per l’installazione di Impianti per la produzione di energia con fonti rinnovabili, al fine di incentivare l’utilizzo di una fonte energetica alternativa a basso impatto ambientale. • Prestiti di soccorso Garantiscono alle imprese le risorse per fronteggiare le necessità derivanti da eventi calamitosi (D.L.102/2004.) • Anticipo contributi agea Anticipazione in conto corrente dei premi alla produzione erogati dall’AGEA. Permette di utilizzare immediatamente la liquidità derivante dai premi comunitari.
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• Acquisto macchine agricole in convenzione Finanziamento realizzato in convenzione con i principali costruttori e concessionari di macchine agricole che permette di usufruire di tassi agevolati per l’acquisto di macchine agricole. • Anticipo su risarcimento danni causati da calamita’ naturali In convenzione con l’Associazione Nazionale dei Consorzi di Difesa, il finanziamento anticipa immediatamente il risarcimento atteso per i danni subiti da calamità naturali, fornendo così all’impresa le risorse necessarie all’attività in attesa del rimborso. • Finanziamenti per esigenze di liquidità Finanziamenti a medio e lungo termine destinati a soddisfare esigenze di liquidità aziendale (Acquisto partecipazioni, consolidamento esposizioni debitorie ecc.) • Finanziamento piani sviluppo rurale Permette all’imprenditore di reperire i fondi necessari alla realizzazione dei PSR. Finanzia al 100% con un finanziamento a medio o lungo termine la parte d’investimento a carico dell’imprenditore e anticipa il 60% del contributo atteso. Ad esempio per un investimento di 100.000 euro, in cui il contributo pubblico sia del 40% (40.000 €) possiamo ipotizzare il seguente scenario: se l’imprenditore riceve un anticipo dalla Regione del 50% del contributo, (20.000 €) la Banca anticipa il 60% dei restanti 20.000 € e cioè 12.000 €. Per la parte di competenza dell’imprenditore (60.000 €) la Banca finanzia, a medio o lungo termine l’intera cifra, quindi, a fronte di un investimento totale di 100.000 euro l’imprenditore avrà bisogno di un capitale iniziale di soli 8.000 € (100.000 € - 60.000 € finanziamento a medio/lungo termine – 20.000 € anticipo della regione – 12.000 € anticipo della Banca = 8.000 €) Quindi un capitale iniziale dell’8% può permettere di realizzare l’investimento complessivo. In sostanza una gamma completa di soluzioni a disposizione dell’azienda con strumenti flessibili e in continuo aggiornamento in grado di rispondere a tutte le esigenze finanziarie delle imprese agricole.
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Il nuovo metodo di valutazone delle imprese agricole Una delle maggiori difficoltà' che le imprese agricole incontrano nell'approcciare le banche è di riuscire a dimostrare le proprie capacità reddituali. Con l'avvento degli accordi di Basilea, e la necessità di rendere oggettivi i metodi di valutazione il problema si è addirittura amplificato, data la difficoltà di molti istituti a valutare le imprese che, tradizionalmente non esprimono nei bilanci fiscali la loro reale dimensione economica. Per questo motivo Unicredit ha rivoluzionato il metodo di valutazione delle imprese agricole, basandolo non più solo sui documenti fiscali e sulla valutazione dei patrimoni ma inserendo nel calcolo sull'unico valore che oggettivamente rappresenta la dimensione economica dell'azienda e le sue capacità produttive: la Produzione Lorda Vendibile (PLV). Il nuovo sistema di valutazione, partendo da semplici dati oggettivi quali la tipologia di coltivazione/allevamento e la superficie dei terreni o il numero di capi permette di avere un valore puntuali dei ricavi previsti a fine annata agraria. Si tratta di uno strumento molto preciso, che è in grado di discriminare tra le varie tipologie di prodotto (tradizionale, biologico, pieno campo o serra calda o fredda uve tradizionali o doc) con valori di resa costantemente aggiornati. È indubbiamente un’importante rivoluzione del metodo di valutazione che supera tutti i precedenti sistemi e permette di avere una fotografia dettagliata dell'impresa utilizzando dati oggettivi, facilmente reperibili e verificabili. Grazie a questo sistema, una volta ottenuto il dato della PLV si ha un parametro oggettivo sulle capacità produttive dell’impresa che, unito agli altri elementi di valutazione permette il calcolo del merito creditizio dell'azienda. L’utilizzo del calcolo della PLV permette di avere un dato economico preciso sui ricavi previsti dall’azienda e quindi di valutare il giusto rapporto tra le dimensioni aziendali e gli investimenti previsti. Se ad esempio un imprenditore che opera su una superficie di cinque ettari vuole realizzare un investimento di 50.000 euro è ben diversa ala situazione se i cinque ettari siano coltivati a grano oppure a ortaggi. Se analizziamo la grande differenza di redditività delle due coltivazioni, ne deduciamo che nel primo caso difficilmente i ricavi giustificano l’investimento, invece nel secondo, che permette redditi molto più elevati, probabilmente l’investimento non altererebbe gli equilibri economici. Con il metodo tradizionale che prevedeva la valutazione del valore dei terreni e l’analisi dei bilanci fiscali sarebbe stata poco visibile la differenza, con il nuovo metodo è immediatamente evidente la diversità di valore della produzione, in poche parole il calcolo della PLV è l’unico metodo che permette di fotografare esattamente le dimensioni produttive.
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Un altro elemento su cui riflettere è il valore predittivo del calcolo della PLV. Il calcolo difatti restituisce il valore atteso per la prossima annata agraria, è quindi un valore assolutamente aggiornato e contestuale al momento dell’analisi. Nel calcolo del merito creditizio degli altri settori invece il calcolo si basa sulla valutazione dei bilanci depositati e quindi su valori che si riferiscono al passato, con il rischio che tali valori non tengano conto delle mutate condizioni di mercato. In un ambito di rapide evoluzioni appare evidente come un metodo di calcolo basato su valori contestualizzati sia molto più efficace. Un’ultima considerazione che può essere fatta sul calcolo della PLV è che questo metodo mette in condizione di valutare anche il valore aggiunto del progetto dell’imprenditore: conoscere con esattezza quanto renderà il progetto in termine di maggior produzione permette la realizzazione dei piani di sviluppo aziendale più precisi e valutare meglio gli equilibri tra l'entità dell’investimento e la resa dello stesso. In conclusione si può affermare che la nuova metodologia permette, partendo da dati tangibili e già in possesso dell’imprenditore agricolo, di ottenere un giudizio sul merito creditizio delle aziende preciso e affidabile. Questo, consentendo una valutazione oggettiva delle dimensioni dell’impresa, mette in condizione la Banca di comprendere meglio i progetti e le dinamiche aziendali, migliorando il dialogo e la comprensione delle esigenze, che è sempre stato uno dei maggiori ostacoli nella comunicazione tra Banca e imprenditori agricoli.
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La struttura dedicata Superato il problema dell'individuazione del prodotto che soddisfa l'esigenza e quello di dimostrare la capacità di reddito, l'ultimo problema che resta, a volte il più difficile da superare è quello di trovare in Banca interlocutori qualificati. L'imprenditore agricolo spesso ha l'impressione di parlare una lingua diversa rispetto all'operatore Bancario, di non essere compreso. Ciò accade per vari motivi: primo tra tutti è la scarsa conoscenza del settore da parte delle Banche, come si diceva prima, l'agricoltura è stata sempre trattata con un approccio che valorizzava più la patrimonializzazione delle imprese che il loro business. Per migliorare la comunicazione e dare una risposta veloce ed efficiente alle esigenze degli imprenditori UniCredit ha riorganizzato la propria struttura, avvicinando al territorio la Banca. Il modello di servizio prevede la suddivisione della Banca in dieci direzioni esecutive, in ognuna delle quali è presente uno specialista di credito agrario che è un profondo conoscitore del settore e del territorio. Questo permette una rapida trasmissione delle conoscenze e delle informazioni, oltre a risolvere le situazioni che richiedono una conoscenza approfondita del settore. Lo specialista di credito agrario si occupa anche dei rapporti locali con gli esponenti del settore (associazioni, consorzi, cooperative) con un dialogo continuo che permette di monitorare da vicino le variazioni del settore e le esigenze che ne scaturiscono. Al di sotto delle Direzioni Esecutive la Banca è divisa in direzioni Commerciali che operano a diretto contatto con il territorio, e che hanno ampie autonomie decisionali, in termini di delibere creditizie e condizioni. La vicinanza al territorio dei centri decisionali permette una maggiore conoscenza delle necessità locali e facilità la ricerca di soluzioni personalizzate alle esigenze del territorio. All’interno di ogni Direzione Commerciale operano dei consulenti dedicati al mondo delle imprese che sono il punto di riferimento degli imprenditori. Il consulente, divenendo il principale referente dell’impresa ha la possibilità di seguirne da vicino le evoluzioni, proponendo di volta in volta la giusta soluzione alle esigenze finanziarie dell’impresa, aiutandola nella crescita. Questo modello organizzativo quindi prevede una forte correlazione tra Banca e territorio e tra Banca e Impresa, favorendo il dialogo che è il motore principale per attivare un proficuo rapporto di crescita comune. La presenza di una struttura dedicata permette inoltre una rapida trasmissione delle conoscenze, permette la realizzazione d’iniziative dedicate alle esigenze dei singoli mercati locali e risolve rapidamente tutte le pro-
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blematiche che nascono da situazioni particolari in cui è necessario l’intervento di uno specialista qualificato. In conclusione l’impegno di Unicredit nel settore del credito agrario è molto forte ed è finalizzato ad offrire soluzioni concrete ed innovative agli operatori del settore. Grazie ad una struttura specialistica dedicata, una grande capacità di comprensione e valutazione delle imprese e un ventaglio di servizi completo e aggiornato l’Istituto sta assumendo sempre più il ruolo di più la Banca di riferimento del settore agrario. Fabio Righetto - Specialista Credito Agrario Direzione Network Roma - fabio.righetto@unicredit.eu
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Legenda generale dei Contratti di Credito
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6. Legenda generale contratti di credito
Acconto Alla definizione di un contratto, corrisponde alla somma versata dall’acquirente al venditore come anticipo. Al momento del perfezionamento del contratto dalla cifra pattuita sarà detratto appunto l’acconto già versato e quindi il finanziatore verserà al venditore il saldo, dato dalla differenza tra la cifra stabilita per la transazione e l’acconto. Fiscalmente l’acconto è diverso dalla caparra.
Addebito continuativo L’addebito continuativo é un’operazione di prelievo automatico, generalmente offerta dalle banche ed effettuata su un conto corrente bancario. È molto utile in caso di pagamenti rateali. Per esempio, in caso di acquisto a rate di un oggetto con pagamenti a cadenza mensile, può essere data disposizione all’istituto di credito che effettui il pagamento in automatico alla scadenza della rata, tramite relativo prelievo dal conto del debitore.
Addebito diretto Operazione di addebito automatico sul conto corrente di pagamenti caratterizzati dalla regolarità, come rate relative a un finanziamento o rate di un mutuo. È la disposizione utilizzata per effettuare il saldo dei pagamenti effettuati sulla carta di
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credito: motivo per cui ogni carta di credito si appoggia ad un conto corrente. L’importo dell’addebito può variare a seconda delle esigenze.
Affidabilità creditizia L’affidabilità creditizia si identifica con il grado di capacità da parte di un soggetto, persona fisica o giuridica, (cioè individuo o azienda) di fare fronte al debito contratto mediante la restituzione del capitale e degli interessi nei tempi stabiliti. Dipende da molti fattori. Per le persone che contraggono un debito per acquistare beni è in funzione della capacità di reddito, del livello di indebitamento in essere e della capacità dimostrata in passato di onorare le promesse di pagamento.
Anticipo contante (cash advance) È un’operazione di prelievo contanti presso uno sportello bancario automatico (bancomat), tramite la propria carta di credito/debito. Utilizzando la carta di credito, si paga una commissione sulla somma di denaro prelevata, a differenza del normale utilizzo della carta stessa come strumento di pagamento per gli acquisti.
Apertura di credito È considerata una forma di finanziamento a breve termine, per lo più concessa alle aziende. Di fatto è una operazione che mette a disposizione di un soggetto una certa cifra utilizzabile in qualsiasi momento. L’apertura di credito ha una determinata durata, stabilita tra le parti, e il debitore si impegna a restituire alla scadenza del contratto il capitale utilizzato e gli interessi maturati.
Apertura di credito revolving A differenza della semplice apertura di credito, dalla quale si differenzia soprattutto nelle finalità del prestito e nelle modalità di rimborso, l’apertura di credito revolving, o rotativa, può essere assimilata ad un fido.
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Tale disponibilità monetaria viene restituita dal cliente con dei pagamenti rateali il cui importo minimo e la cui scadenza sono determinati contrattualmente e che ripristinano la disponibilità sulla linea di fido. L’operazione può essere effettuata anche attraverso l’utilizzo di una carta di credito (carte di credito revolving).
Apertura di credito rotativa (revolving) È di fatto un fido, ovvero una somma di denaro messa a disposizione di un cliente da parte di un operatore economico (banca o finanziaria), da utilizzare interamente o parzialmente. I versamenti effettuati dal cliente per rimborsare la cifra utilizzata ripristinano la disponibilità sulla linea di fido. L’operazione è tipicamente connessa con l’utilizzo di una carta di credito
Bureau score Il bureau score è un indice che misura la rischiosità creditizia di un soggetto. Si basa sul cosiddetto rapporto di credito del soggetto, ovvero sulla valutazione dei dati registrati presso le centrali rischi e relativi al suo livello di indebitamento complessivo, al comportamento nel rimborso dei finanziamenti e alle tipologie di credito in corso.
Caparra A differenza dell’acconto, la caparra è una somma che funge da garanzia per il buon esito di un contratto di compravendita tra parti. Se una delle parti si rende inadempiente la caparra funge da risarcimento per la controparte che subisce il danno, che quindi si trattiene la somma. In caso di adempimento del contratto, invece, la caparra deve essere restituita.
Centrale rischi La centrale rischi è una banca dati che fornisce informazioni sulla solvibilità dei clienti degli istituti creditizi ma anche di finanziarie, compagnie assicurative e telefoniche, ecc.).
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Tali informazioni (rapporto di credito) riguardano il merito di credito dei soggetti, come finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, richieste di finanziamento.
Consolidamento della rata Sempre più spesso si ricorre alla dilazione dei pagamenti per i beni e servizi, attraverso un finanziamento ad hoc. Può così accadere che un singolo cliente abbia simultaneamente in corso di rimborso più finanziamenti, compreso il mutuo della casa, ciascuno con differente scadenza. Attraverso il consolidamento delle varie rateizzazioni, accese anche con diverse società finanziarie, si possono accorpare tutti i debiti in un solo finanziamento, con il vantaggio di un rimborso con una rata periodica unica, magari minore della somma delle precedenti rate, che ha anche la comodità di cumulare tutte le precedenti scadenze in una sola data
Contratto di credito È il contratto che sta alla base del finanziamento. Formalizza un accordo tra l’ente creditizio e l’acquirente, grazie al quale il finanziatore, a fronte del perfezionamento della compravendita, concede un credito al compratore a fronte di un pagamento differito nel tempo, secondo modalità di rimborso (numero di rate e importo) definite.
Credit bureau Il credit bureau è un archivio dati che consente di ottenere in tempo reale informazioni utili sulla storia creditizia del soggetto che ha richiesto un credito. Grazie a questo servizio, offerto dalla centrale rischi, l’istituto finanziario viene a conoscenza del merito di credito del cliente e può valutare con precisione le modalità di finanziamento del soggetto richiedente.
Credit scoring È il processo che porta alla determinazione del Credit score. Attraverso questa procedura si associa un valore alla storia personale e creditizia del cliente che chiede il fi-
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nanziamento. A tutte le informazioni ottenute viene assegnato un punteggio, il cui valore finale dà appunto il Credit scoring che esprime l’affidabilità stimata del richiedente il finanziamento.
Credito Nell’ambito economico e finanziario il credito è una determinata somma di denaro di cui un soggetto può disporre (il debitore) ed utilizzare come meglio crede. Debito che poi verrà rimborsato al creditore (il soggetto che concede il prestito) con gli interessi, secondo le modalità pattuite tra le parti. Nell’ambito del credito al consumo, il rimborso all’istituzione finanziaria che concede il credito generalmente avviene in forma rateale con cadenza mensile
Debito residuo Il debito residuo è la parte del capitale che deve essere ancora restituita al creditore da parte del debitore. Questa parte del capitale non comprende gli interessi maturati. Se il prestito è di 1000 e gli interessi di 100 ed è previsto un rimborso rateale di 11 rate di 100, se le rate rimborsate sono state 5, per un valore totale, quindi di 500, il credito residuo è di 500, ma la somma da rimborsare è di 600, ovvero capitale residuo più interessi.
Debitore È la controparte del creditore. Il debitore è colui che ha ricevuto una somma, un prestito o un finanziamento, con l’impegno di restituirla secondo i modi e i tempi concordati con il creditore
Durata del finanziamento Con durata del finanziamento si intende il tempo entro il quale colui che ha contratto il finanziamento, il debitore, si impegna a restituire la somma a chi gli ha prestato una somma di denaro comprensiva degli interessi maturati, ovvero il creditore. Nel credito al consumo il rimborso avviene generalmente con rate mensili di durata varia, da qualche mese fino a 5 anni, per importi rileva
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Erogazione L’erogazione è la fase conclusiva di un’operazione di finanziamento ed è quella con la quale si perfeziona, di fatto, un contratto di credito. Con questa operazione al debitore viene consegnato materialmente il denaro richiesto. Nel caso del credito al consumo finalizzato all’acquisto di un bene o servizio attraverso l’intermediazione del rivenditore, la somma di denaro viene consegnata direttamente a quest’ultimo soggetto.
Estinzione anticipata Nel caso di contrazione di un finanziamento con modalità e tempi di rimborso stabiliti, può accadere che il debitore voglia chiudere in anticipo il contratto. In questo caso si ha un’estinzione anticipata, che prevede la restituzione del capitale residuo in unica soluzione, degli interessi, se previsti, e di una penale (nel caso anche questa sia prevista). A partire dal 1° giugno 2011 in caso di rimborso anticipato è prevista una penale a carico del cliente. L’indennizzo è 1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, 0,5% se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno.L’indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 € o è effettuato in esecuzione di un contratto di Assicurazione a garanzia del credito
Fido È una particolare forma di credito concessa da un operatore economico, in genere una banca, che prevede da parte del debitore che lo richiede di potere attingere ad una certa somma di denaro, con un tetto massimo. A fronte di un fido il debitore può perciò contare su una cifra a cui può attingere, in tutto o in parte, per tutto il tempo in cui il fido è aperto. I fidi vengono concessi non solo su conti bancari ma anche su carte di credito.
Finanziamento rateale Di fatto il finanziamento rateale è l’operazione che sta alla base del credito in generale e del credito al consumo in particolare. Consiste nell’erogazione di un prestito da par-
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te di un operatore economico, banca o finanziaria, ad un soggetto, privato o azienda. Questo si impegna a restituire la somma e i relativi interessi pattuiti in rate con una determinata cadenza e un determinato importo
Garanzia A fronte della concessione di un prestito, in genere il creditore chiede una forma di garanzia, che può essere di natura reale, come l’oggetto finanziato nel caso del credito al consumo, o altro bene su cui può gravare un’ ipoteca (in genere un immobile). Ma possono essere anche di natura personale, e in questo caso si parla di fidejussione. In genere, nel caso del credito al consumo, la garanzia viene data dall’oggetto finanziato, per esempio un’auto. Se il debitore per qualsiasi motivo interrompe il rimborso il creditore si può rivalere sull’auto stessa.
IBAN (codice) IBAN è l’acronimo di International Bank Accounti Number e rappresenta il codice inetrnazionale che permette di identificare un conto corrente bancario. Viene attribuito ad ogni conto bancario e indica, il paese presso cui è domiciliato, la banca e la filiale della banca dove il rapporto bancario è aperto e il numero di conto corrente. L’utilizzo di tale codice è diventato obbligatorio dal 1 gennaio 2008. L’IBAN è composto da 27 caratteri alfanumerici: IT, 2 caratteri numerici di controllo internazionali, 1 carattere di controllo nazionale, 1 carattere alfabetico di controllo nazionale (CIN), 5 caratteri numerici per il codice ABI, 5 caratteri numerici per il codice CAB, 12 caratteri alfanumerici per il numero di conto
Insolvenza Avviene quando il debitore non adempie al contratto sottoscritto col debitore e rimborsa solo parte del debito. In quel caso scatta l’insolvenza. Per il rimborso del debito residuo e degli interessi maturati e non pagati, il creditore può rivalersi sulla garanzia concessa dal debitore
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Interessi di mora A differenza degli interessi corrispettivi applicati ad un finanziamento, gli interessi di mora riguardano il mancato rimborso di parte o tutto il credito concesso al debitore. Si applicano sull’intero credito non rimborsato e sono calcolati ad un tasso anch’esso stabilito contrattualmente. Per esempio, nell’ambito del credito al consumo, il mancato pagamento di una o più rate o il ritardato pagamento fanno scattare gli interessi di mora.
Linea di credito Si definisce linea di credito una somma di denaro a disposizione di un privato o di un’azienda, concessa da un operatore economico (in genere una banca, ma anche una finanziaria). Questo finanziamento è utilizzabile secondo le modalità e i tempi previsti dal contratto tra le parti, che definisce anche i tempi di rimborso e le modalità (rate oppure unica soluzione). In genere è un’operazione associata a un conto corrente, ma può anche essere associata ad una carta di credito o di debito
Montante Riguardo ad un’operazione di finanziamento, il montante rappresenta la somma totale che verrà rimborsata all’operatore economico che ha concesso il prestito stesso. Nell’ambito del credito al consumo può essere calcolato moltiplicando l’importo della rata per il numero di queste. Il montante è comprensivo anche degli interessi
Penale di estinzione anticipata A partire dal 1° giugno 2011 in caso di rimborso anticipato è prevista una penale a carico del cliente. L’indennizzo è 1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, 0,5% se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno.L’indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 € o è effettuato in esecuzione di un contratto di Assicurazione a garanzia del credito.
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La legge 40/70 ha vietato l’applicazione di detta clausola per i muui immobiliari contratti successivamente al 02/02/2007.
Piano di ammortamento Il piano di ammortamento altro non è che il percorso definito di rimborso del finanziamento concesso. Definisce tempi del rimborso, modalità (rate o unica soluzione) e gli interessi applicati. Inoltre nel piano di ammortamento previsto con rimborso rateale (come nel credito al consumo), per ogni rata sono definiti la quota capitale e la quota interessi. Infine dopo ogni pagamento viene specificato il debito estinto ed il debito residuo.
POS (Poinf Of Sale) È il terminale utilizzato per leggere la banda magnetica delle carte di debito e le carte di credito. È utilizzato dai rivenditori (ma anche da banche e uffici postali) e consente di verificare la validità di una carta di credito/debito, di comunicare all’ente finanziatore l’entità della spesa da finanziare, di ricevere l’approvazione al pagamento e di emettere una ricevuta.
Prestito non finalizzato È esattamente l’opposto del credito finalizzato. In pratica è un finanziamento richiesto presso un operatore economico, una banca o finanziaria, per un utilizzo libero da parte del richiedente (debitore). In questo caso il credito non è subordinato all’acquisto di uno specifico bene o servizio: si definisce infatti “prestito personale”.
Prestito personale È un prestito non finalizzato che viene concesso generalmente ad una persona fisica. È di importo prefissato ed è rimborsabile secondo un piano di ammortamento ben preciso, con tempi e modi definiti. In genere l’operatore economico non richiede garanzie reali se l’importo non è rilevante
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Protesto Si ha, a seguito di una procedura prevista dalla legge, quando il debitore non ottempera al pagamento di titolo di credito (assegno, cambiale, vaglia cambiario) entro una data prefissata. A fronte della mancata riscossione il creditore può rendere esecutivo il titolo non coperto e quindi avviare le procedure per il precetto e per il pignoramento
Quota capitale Un finanziamento (mutuo, prestito) è composto dalla parte del denaro prestato, il capitale, e dagli interessi stabiliti dal contratto. In caso di rimborso a mezzo di rate, queste saranno composte da una parte di capitale prestato e da una parte di interessi, in proporzione definita. La parte di capitale rimborsata per ciascuna rata si definisce quota capitale.
Quota interessi Un finanziamento (mutuo, prestito, ecc.) è composto della parte del denaro prestato, il capitale, e dagli interessi stabiliti dal contratto. In caso di rimborso a mezzo rate, queste saranno composte di una parte di capitale prestato e di una parte di interessi, in proporzione definita. La parte di interessi rimborsata si definisce quota interessi.
Rata In caso di finanziamento il rimborso da parte del debitore può avvenire in unica soluzione o con una cadenza periodica prestabilita (settimanale, mensile, trimestrale ecc.), attraverso le rate. Ogni rata è generalmente comprensiva sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.
Rischio di credito È il rischio che corre il creditore di non vedersi rimborsare parte o tutta la somma di denaro concessa in prestito al debitore.
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Per abbassare al minimo questo rischio il finanziatore può fare riferimento al rapporto di credito fornito dalla Centrale rischi.
SIP (Spese istruttoria pratica) Le spese di istruttoria pratica sono spese espresse come importo fisso o in percentuale sull’importo finanziato, che possono variare da 0 euro ad un massimo di 300 euro, sempre in funzione dell’importo del finanziamento
T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) Il TAEG o tasso effettivo globale, rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale, su base annua, dell’importo totale del credito. Il TAEG è l’indice di costo complessivo del finanziamento che riassume in un’unica cifra percentuale oltre al TAN (tasso di interesse nominale) anche tutti i costi a carico del consumatore. Fino ad oggi (con un primo adeguamento il 1° ottobre 2010) restavano esclusi gli oneri fiscali a carico del cliente come ad esempio le imposte di bollo. Dal 1° giugno 2011 anche questi oneri sono inclusi. Nel dettaglio il TAEG, per i prestiti personali di credito classico, è composto dalla seguenti voci: • interessi • spese di istruttoria pratica • spese di incasso e gestione rata • imposta di bollo/sostitutiva sul contratto • imposta di bollo su singola comunicazione al cliente, se prevista • costo per le singole comunicazioni periodiche Sono esclusi i costi accessori facoltativi legati al contratto del credito, come le polizze assicurative, se non sono obbligatorie, come nel caso di quelle proposte da Findomestic. Inoltre sono esclusi: • il costo per richiesta documentazione (es.certificazione/ fatturazione interessi…)
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• indennità per ritardo pagamenti • Invece per la linea di credito, il nuovo TAEG è costruito sulla base del fido massimo concesso al cliente, simulando che il cliente lo utilizzi subito e che in un anno rimborsi tutto (in 12 rate). Sono compresi: • interessi • imposta di bollo su ogni estratto conto • spese di tenuta conto • quota associativa annuale Non sono compresi (perché non si può definire in anticipo se il cliente ne farà uso): • commissioni per operazioni di anticipo contanti (assegno/bonifico/prelievi sportelli bancomat in Italia e all’estero) • tasso di cambio per le operazioni effettuate all’estero al di fuori dei paesi aderenti all’euro. • riemissione carta o pin (fino ad un massimo di 15 euro) conseguente ad un blocco richiesto dal cliente (ad esempio per furto/smarrimento o clonazione) • pagamento dei bollettini postali mediante il sito Findomestic fino ad un massimo di 3 euro • spese di sollecito pagamento (5 euro) • estratto conto cronologico e fatturazione interessi (massimo 15 euro) Oltre al Taeg esiste anche il TAN (tasso di interesse nominale
T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) Il TAN è l’indice che serve a calcolare la quota di interessi che il debitore dovrà rimborsare al finanziatore. Importo che sommato alla quota capitale andrà a determinare il rimborso totale. È riportato in termini percentuali e calcolato su base annua sull’importo lordo del finanziamento concesso.
Tasso zero Si riferisce al Tasso nominale annuo, che deve essere zero. Quindi un finanziamento a tasso zero non prevede il pagamento degli interessi sul debito contratto, né le spese
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aggiuntive della pratica o gli altri oneri ricompresi nel TAEG. Sia il TAN che il TAEG, pertanto, sono pari a zero.
Tasso fisso Gli interessi su un prestito possono essere variabili o fissi. Nel secondo caso sono stabiliti alla stipula del contratto e non cambiano più per tutta la durata del finanziamento, da cui il termine Tasso fisso. Ciò permette di rendere le rate costanti. Generalmente nel credito al consumo il tasso è fisso
Tasso variabile Gli interessi su un prestito possono essere variabili o fissi. Nel primo caso sono stabiliti alla stipula del contratto ma periodicamente vengono ricalcolati sulla base del costo del denaro sul mercato finanziario internazionale. Cambiando il tasso, cambia anche l’ammontare delle rate mensili.
T.E.G.M. (Tasso effettivo globale medio) Il Tasso effettivo globale medio indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio: aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui, ecc.) nel secondo trimestre precedente. Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. I tassi rilevati sono pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale. Il tasso effettivo globale medio risultante dall’ultima rilevazione e relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà, determina la soglia oltre la quale gli interessi sono sempre usurari sulla base della legge n. 108/96. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a pubblicizzare nei locali aperti al pubblico il TEGM.
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È UTILE SAPERE CHE: Che cosa sono il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) e l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC)? Sono informazioni di costo cruciali alle quali prestare attenzione e che vanno riportate sul foglio informativo e sul documento di sintesi: il TAEG si riferisce a mutui, anticipazioni bancarie, aperture di credito e altri finanziamenti, compreso il credito al consumo, e l’ISC alle aperture di conto corrente. Il TAEG e l’ISC individuano perciò indicativamente il costo complessivo del prodotto, espresso in termini percentuali, su base annua. Perché indicativamente? Perché questi indicatori non esauriscono tutte le voci di costo che potrebbero incidere sul rapporto (è il caso ad esempio dei costi variabili, legati all’andamento dei tassi o all’attivazione e utilizzo di specifici servizi o operazioni) è quindi bene sempre verificare attraverso i documenti informativi messi a disposizione (ad esempio sotto la voce “altre condizioni economiche”) in che misura e quali ulteriori elementi di costo possono essere addebitati in relazione alla specifica tipologia di prodotto offerto o alle esigenze operative del singolo cliente. Ambedue gli indicatori sono calcolati secondo modalità predefinite dalla relativa disciplina e comuni a tutti gli intermediari. Per rendere più facilmente comprensibile quale potrebbe essere il costo complessivo che grava sul prodotto o sul servizio, che potrebbe dunque risultare superiore a quello indicato dal TAEG o dall’ISC, i fogli informativi devono riportare un prospetto delle principali condizioni economiche per le voci di costo fisse e variabili considerate nel calcolo di tali indicatori (ad es. canone annuo o il costo di specifici servizi per il conto corrente, tassi di interesse nominali, per i mutui, i finanziamenti, ecc.) e le altre voci di spesa (ad esempio spese di istruttoria della pratica, di apertura del conto, di riscossione della rata, ecc.) . Inoltre il cliente ha diritto a ricevere un esempio di calcolo dell’ ISC. Se il prodotto destinato ai clienti al dettaglio stabilisce forme complesse di remunerazione degli affidamenti o degli sconfinamenti, quali la commissione di massimo scoperto o altre che prevedono una pluralità di voci di costo, le relative condizioni sono spiegate nel foglio informativo in modo da chiarire al cliente il significato delle varie voci di costo. Per le operazioni di finanziamento comunque denominate, inoltre, i fogli informativi riportano l’indicazione che il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Me-
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dio (TEGM) previsto dall’articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. “legge antiusura”) sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonché sul sito internet, qualora l’intermediario se ne avvalga.
Il mutuo bancario Il mutuo bancario è una delle forme di finanziamento più diffuse. Per le sue caratteristiche finanziarie viene in genere impiegato per effettuare l’acquisto o la ristrutturazione della casa di proprietà. Con il mutuo, la banca trasferisce una certa quantità di denaro al richiedente che, da parte sua, è tenuto alla restituzione dell’importo concesso (capitale erogato) e al pagamento di interessi da calcolare sulla base di un parametro finanziario (tasso di interesse). L’adempimento avviene in modo graduale nel tempo (durata del mutuo), attraverso versamenti periodici (le rate), la cui cadenza può variare da mensile ad annuale. Di norma, il mutuo rappresenta una forma di finanziamento meno onerosa rispetto ad altre poiché a favore della banca viene costituita una garanzia sul bene, che nel caso di acquisto di una casa è rappresentata dall’ipoteca. Al pagamento degli interessi possono aggiungersi ulteriori costi connessi con l’acquisto del bene immobile (per istruttoria della pratica, perizia sul bene, premi assicurativi, costi notarili, ecc.). L’ISC (Indicatore Sintetico di Costo) - un indice che gli intermediari devono obbligatoriamente rendere noto al cliente prima della sottoscrizione del contratto - offre una sintetica misura del costo complessivo del finanziamento. In linea generale, i mutui si distinguono in base alla tipologia di tasso di interesse prescelto. Se fisso, il tasso di interesse rimane costante durante tutta la durata del mutuo; se variabile, invece, il tasso può mutare nel tempo, in aumento ma anche in diminuzione, rispetto a quello di partenza in funzione dell’andamento di un determinato parametro scelto dalla banca (tasso EURIBOR). La rata del mutuo, invece dipende dal piano di ammortamento prescelto: esistono rate fisse con tassi variabili,rate costanti, ma anche crescenti o decrescenti, con tasso fisso. La scelta del mutuo più confacente alle esigenze personali deve basarsi su un’ attenta valutazione del peso della rata sul proprio reddito, anche futuro, e sulla propria capacità di risparmio. Scelte ponderate e consapevoli richiedono attenzione su: importo del finanziamento, durata del contratto e tipologia di tasso.
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Recenti provvedimenti legislativi (Decreto “Bersani” n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007) hanno reso più agevole il rimborso anticipato del mutuo; le penali finora applicate dalle banche sono state eliminate per i nuovi mutui e ridotte per quelli già in essere all’entrata in vigore del decreto (2 febbraio 2007). Il mutuo bancario costituisce la principale forma di prestito che le banche concedono nel medio-lungo termine. Le caratteristiche giuridiche e finanziarie rendono il prodotto funzionale all’acquisto di immobili, in particolare della casa di abitazione. Il mutuo trova la sua veste giuridica in un contratto con il quale la banca (mutuante) consegna all’altra parte (mutuataria) un determinato ammontare di denaro, con l’obbligo di restituire l’ammontare stesso (quota capitale) insieme agli interessi (quota interessi) entro una certa data. La restituzione avviene in modo graduale attraverso pagamenti periodici, e cioè le rate di mutuo, che seguono un piano concordato. Il mutuo è ipotecario nel caso in cui il rimborso nei confronti della banca è garantito da una ipoteca su di uno specifico bene, in genere l’immobile acquistato.
Caratteristiche del mutuo Durata Il mutuo è un contratto che produce effetti nel tempo. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono eventi che vanno a completarsi entro una certa data. La scadenza temporale è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto. Di solito varia da 5 a 30 anni, anche se oggi il mercato propone, pur se non in modo diffuso, alcuni mutui che arrivano anche a 40 anni. La scelta della durata rileva in quanto dalla stessa dipende l’importo della rata sia per la quota capitale sia per quella interessi. A parità di importo concesso, durate più brevi determinano rate più elevate, ma minori interessi. Invece, durate più lunghe comportano interessi maggiori, ma consentono di diluire la restituzione del capitale e pertanto le rate peseranno meno sul reddito. Per un esempio: • Tasso di interesse Gli interessi rappresentano il compenso che le banche richiedono a fronte del prestito concesso. Sono determinati sulla base di un tasso percentuale da applicare al capi-
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tale erogato in ragione della durata del mutuo. Il tasso di interesse deve essere previsto espressamente nel contratto. Il tasso è determinato con riferimento a parametri riscontrabili sui mercati monetari e finanziari, a cui la banca aggiunge una maggiorazione (spread). L’entità di tale maggiorazione, che rappresenta la differenza tra il parametro di riferimento e il tasso effettivamente applicato, cresce in relazione alla durata del contratto. Il tasso può essere fisso ovvero variabile. Di solito, il parametro di riferimento per il primo è l’EURIRS (euro Interest Rate Swap), per il secondo l’EURIBOR (euro Interbank Offered Rate). Il tasso di interesse è detto fisso in quanto, una volta concordato, rimane uguale per tutta la durata del contratto. Il tasso variabile, invece, segue l’andamento del parametro finanziario di riferimento; ciò significa che la misura degli interessi da calcolare sul capitale da rimborsare potrà modificarsi, in rialzo ovvero in ribasso, fino alla scadenza del mutuo, con impatti sull’importo della rata da pagare. A parità di durata, in genere, i tassi fissi sono più elevati di quelli variabili, ma consentono di conoscere con certezza l’ammontare del debito complessivo e delle rate periodiche. • Rata La rata è la somma che il mutuatario, cioè colui che ha ricevuto il mutuo, versa periodicamente per la restituzione del prestito. È composta di una quota capitale, a titolo di restituzione del prestito, e di una quota interessi, in ragione dell’applicazione del tasso. Il rimborso avviene secondo cadenze temporali determinate dalle parti, che possono assumere frequenza mensile, trimestrale, semestrale, annuale. L’importo della rata dipende dall’importo preso a prestito, dalla durata del contratto e dal tasso di interesse applicato. A parità di tasso e di importo, la rata diminuirà in ragione di una durata del contratto più prolungata. Il pagamento della rata rappresenta un evento importante nell’andamento dei rapporti tra banca e mutuatario. Ritardi nel rispetto delle scadenze possono comportare l’applicazione di ulteriori oneri (interessi di mora) e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto da parte della banca accompagnata dalla richiesta di immediata restituzione del capitale residuo
• Piano di rimborso (ammortamento) Il rimborso dell’importo erogato si sviluppa nel tempo secondo un piano, detto ammortamento, che esplicita in modo dettagliato importi da versare e tempi da rispettare nel pagamento delle rate, lungo tutta la durata del contratto.
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La tipologia più frequente di ammortamento è quello alla francese, ove le rate, pur rimanendo fisse, prevedono una componente decrescente per gli interessi e crescente per il capitale man mano che ci si avvicina alla scadenza del mutuo. Ciò significa che all’inizio dell’operazione la rata è composta in larga parte da interessi, i quali possono assumere peso preponderante in caso di mutuo a lunga scadenza. In tale ultimo caso, infatti, il capitale da rimborsare viene diviso per un maggior numero di rimborsi periodici. Esistono forme alternative di ammortamento che accrescono la flessibilità del prodotto rispetto alle scelte del mutuatario. Ai piani a rate crescenti (che aumentano col passare del tempo), si sono aggiunti quelli a rimborso libero (le rate sono composte da interessi e il capitale verrà rimborsato per importi non predeterminati a certe scadenze) e, infine, quelli a durata variabile (le rate rimangono costanti ma la durata del piano può ridursi ovvero allungarsi a seconda dell’andamento del tasso variabile). Se si prevedono incrementi del reddito in prospettiva, il piano a rate crescenti può rappresentare un’opportunità. Se si preferisce il tasso variabile ma si vuole mantenere fissa la rata, l’ammortamento a durata variabile costituisce un’alternativa da esaminare. Sulla pianificazione dei rimborsi incide anche la possibilità per il mutuatario di estinguere anticipatamente il capitale, in misura totale ovvero parziale. Il ricorso a tale opzione consente di ridurre gli oneri del mutuo nella sua componente interessi. I reali benefici tuttavia dipendono dal tipo di ammortamento prescelto e dal momento in cui si intende ricorrere a tale opzione. Con i recenti provvedimenti legislativi (Decreto “Bersani” n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007), il rimborso anticipato è stato reso più agevole con l’eliminazione per il futuro delle penali applicate dalle banche; per i mutui stipulati antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto (2 febbraio 2007), è invece prevista la riduzione di quelle già fissate.
• Ipoteca L’ipoteca è una forma di garanzia che ha ad oggetto beni immobili, come la casa di abitazione. La costituzione dell’ipoteca, che richiede l’intervento di un notaio, conferisce alla banca il diritto di agire sul bene dato in garanzia in caso di mancato rimborso da parte del mutuatario. L’ipoteca non incide sul godimento del bene da parte di chi lo ha acquistato tramite il mutuo, ma rappresenta un vincolo nel caso si decida successivamente di venderlo • Ulteriori costi Gli interessi non costituiscono l’unica voce di costo che il richiedente deve fronteggiare per la concessione del mutuo. Le banche sono solite applicare ulteriori spese, il cui
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importo può anche essere significativo. Le spese più frequenti riguardano l’istruttoria della pratica, la perizia sull’immobile che si acquista, l’incasso delle singole rate come anche i premi per l’assicurazione obbligatoria a copertura di danni sull’immobile derivanti dal verificarsi di eventi disastrosi (ad esempio: incendio). L’insieme di queste spese incidono sul costo complessivo del finanziamento, la cui valutazione non va trascurata soprattutto nella fase di scelta tra i diversi prodotti offerti. A fini sia informativi che comparativi, le banche devono rendere noto un indicatore che esprime in modo riassuntivo l’onerosità complessiva del mutuo, l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC), assimilabile al TAEG previsto per i finanziamenti nella forma del credito al consumo. La misura dell’ISC - proprio perché incorpora anche altri oneri accessori - è di solito superiore a quella del tasso di interesse. In caso di acquisto della casa, la pianificazione delle spese deve tener conto anche di quelle attinenti al notaio, alle imposte ed, eventualmente, delle commissioni da versare all’agenzia immobiliare • Tipologia di mutui / Profilo di rischio Per comprendere bene il funzionamento del prodotto e le opportunità offerte dalle diverse tipologie presenti sul mercato e, soprattutto, per valutare in modo appropriato costi e rischi a carico di chi lo richiede, occorre individuare gli elementi principali del mutuo. • Mutuo a tasso fisso Il mutuo bancario è detto a tasso fisso in quanto, una volta scelto, il tasso non si modifica durante la vita del contratto e, di conseguenza, la rata rimane costante a prescindere dall’andamento del costo del denaro. Il mutuo a tasso fisso risulta vantaggioso se, dopo la stipula del contratto, si verifica un generalizzato aumento dei tassi, il contrario se invece i tassi diminuiscono. La costanza della rata nel tempo consente al mutuatario di gestire in maniera semplificata le scadenze previste per i versamenti periodici, soprattutto laddove non si prevedono rilevanti variazioni del reddito nel futuro. L’incidenza della rata sulla capacità di risparmio e la sostenibilità dei rimborsi sono di facile previsione. Tuttavia, la certezza della rata va bilanciata con il fatto che il tasso fisso, al momento della conclusione del contratto, si pone su livelli più elevati di quello variabile e quindi comporta, almeno nelle fasi iniziali dell’operazione, maggiori oneri per interessi. L’importo della rata può però essere mitigato agendo sulla durata del contratto di mutuo. Nella pratica, il tasso fisso si associa a durate più lunghe.
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• Mutuo a tasso variabile Il mutuo è detto a tasso variabile quando la misura per il calcolo degli interessi si modifica nel tempo in relazione all’andamento del costo del denaro. La variazione seguirà quella registrata dall’indice cui il tasso stesso è stato agganciato, il più frequente dei quali è l’EURIBOR. La revisione segue la periodicità delle rate; se il rimborso avviene con cadenza mensile, il tasso variabile avrà un riferimento temporale pari al mese e si aggiornerà con la stessa frequenza. Viene quindi meno la certezza circa l’entità delle rate e, al momento dell’accensione, non si conosce il costo complessivo che l’operazione potrà avere. Chi richiede il mutuo a tasso variabile si espone al rischio di incrementi della rata in relazione a rincari del costo del denaro. Per contro, la misura del tasso variabile è inferiore a quella del fisso e, a parità di scadenza e di importo erogato, la rata iniziale risulta, anche in misura significativa, inferiore a quella derivante dall’applicazione di un tasso fisso. Pertanto, la scelta del tipo di mutuo deve essere attentamente ponderata prima della sua sottoscrizione. Il rischio di variazioni nella misura degli interessi nel tempo può comunque essere mitigato con la riduzione della durata del contratto. Di solito, il tasso variabile è associato a mutui con scadenze non molto prolungate. • Mutuo a tasso misto Il mutuo è detto misto quando consente al mutuatario di passare da una rata costante ad una invece variabile durante la vita del contratto e viceversa. Si ha quindi l’opportunità di modificare la misura iniziale degli interessi nel corso della vita del mutuo sulla base delle aspettative circa l’andamento del costo del denaro. In tal modo si ha la possibilità di gestire in modo dinamico il rischio di tasso, contenendo gli effetti dei rialzi in caso di tasso variabile ovvero di ribassi in caso di tasso fisso. La facoltà tuttavia non è priva di costi aggiuntivi da riconoscere alla banca, i quali non sempre sono facilmente individuabili in quanto spesso impliciti nel tasso di interesse applicato. • Altre tipologie di mutuo Per comprendere bene il funzionamento del prodotto e le opportunità offerte dalle diverse tipologie presenti sul mercato e, soprattutto, per valutare in modo appropriato costi e rischi a carico di chi lo richiede, occorre individuare gli elementi principali del mutuo.
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• Tasso capped Questo tipo di mutuo costituisce una particolare forma di quello variabile. La caratteristica peculiare risiede nel fatto che consente di limitare il rischio da futuri aumenti del tasso. Il mutuatario consegue i benefici del variabile nelle fasi di ribasso del costo del denaro, mentre in caso di rialzo ne subisce gli svantaggi fino, però, ad un certo limite (cap). La struttura del mutuo presenta maggiore complessità in quanto abbina caratteristiche finanziarie tipiche del prodotto a quelle di strumenti finanziari di natura derivativa (opzioni). La copertura non è priva di costi, spesso non facilmente individuabili. • Tasso variabile a rate costanti Con questa tipologia di prodotto si combinano caratteristiche del tasso fisso con quelle del tasso variabile. In particolare, al variare del tasso di interesse si modifica la durata del mutuo, ma non anche la rata che invece rimane costante. Rialzi del costo del denaro determinano un allungamento della scadenza, mentre i ribassi la riducono • Novità sui mutui Il decreto legge n. 185 del 2008, convertito nella L. n. 2/2009, nell’ambito delle misure finanziarie a sostegno delle famiglie ha introdotto alcune novità sul mutuo bancario a tasso variabile; le disposizioni si applicano ai mutui finalizzati all’acquisto dell’abitazione principale in essere al 31 ottobre 2008 e a quelli stipulati a partire dal 1° gennaio 2009. In particolare: 1. con riferimento ai mutui immobiliari stipulati fino al 31 ottobre 2008 “a tasso non fisso”, è stato previsto che l’importo delle rate da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato applicando un tasso non superiore al 4 per cento, a meno che nel contratto di mutuo non si fosse stabilito un tasso maggiore; è stato quindi posto un tetto all’aumento del tasso variabile e, di conseguenza, all’aumento delle rate dovute; 2. a partire dal 1° gennaio 2009 le banche e gli altri intermediari finanziari devono assicurare al cliente la possibilità di stipulare mutui a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea, cd tasso BCE; ciascun intermediario dovrà assicurare che il tasso complessivamente applicato a tale tipologia di mutuo sia “in linea” a quello offerto con le altre forme di mutuo a tasso variabile;
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3. gli intermediari che offrono mutui a tasso variabile indicizzati al tasso BCE sono tenuti a dare adeguata pubblicità e trasparenza a tale tipologia di prodotto; in osservanza delle disposizioni emanate in materia dalla Banca d’Italia, gli intermediari devono predisporre un documento contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui offerti, il quale: • elenca tutti i prodotti di mutuo offerti; • indica in modo chiaro le caratteristiche e i rischi tipici delle operazioni di mutuo con modalità tali da agevolare per la clientela la comprensione delle principali differenze tra i diversi prodotti offerti. Gli intermediari devono aver inviato il documento ai clienti, con cui hanno in essere un mutuo, alla prima comunicazione utile e comunque non oltre il 15 aprile 2009; inoltre devono mettere il documento a disposizione della clientela. • Estinzione anticipata e portabilità del mutuo Recenti provvedimenti legislativi (Decreto “Bersani” n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007) hanno introdotto significative novità in materia di contratto di mutuo. In linea generale, gli interventi impostano su nuove basi il rapporto tra banca e cliente, conferendo a quest’ultimo una serie di benefici e opportunità. L’ambito di applicazione delle norme è stato esteso ai mutui erogati da intermediari diversi dalle banche • Estinzione anticipata Il cliente può rimborsare il finanziamento ricevuto prima della scadenza contrattuale, in misura sia totale che parziale (estinzione anticipata). Per i contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007, l’estinzione anticipata non è più condizionata all’applicazione di penali, ossia al pagamento di una somma di denaro aggiuntiva rispetto al capitale che si intende restituire. Inoltre, esiste il divieto di inserire nel contratto di mutuo clausole che pongono a carico del debitore una qualsiasi prestazione a favore della banca, e, qualora previste, tali clausole devono sempre considerarsi nulle. Per i mutui sottoscritti prima del 2 febbraio 2007, e quindi in essere a tale data, le penali di estinzione già previste contrattualmente sono ridotte; la misura della riduzione è stabilita da un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni dei consumatori, siglato il 2 maggio 2007. L’accordo ha individuato le misure massime della commissione di estinzione, in termini percentuali del capitale ancora da restituire, che le banche possono richiedere ai clien-
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ti sulla base delle caratteristiche del mutuo (a tasso fisso/ variabile/misto), in relazione alla data di stipula del contratto di mutuo e al periodo residuo di ammortamento del mutuo. In particolare l’ABI e le associazioni dei consumatori hanno concordato le penali di estinzione, per i tutti i contratti di mutuo a tasso variabile e per quelli a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, nella misura di: nessuna penale negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,50 punti percentuali nei restanti casi. Per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 le penali sono fissate in 1,90 punti percentuali nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo; 1,50 punti percentuali nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo; 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo; nessuna penale negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo. L’accordo contiene anche l’introduzione di una clausola di salvaguardia per quei mutui che già prevedono commissioni di estinzione di importo pari o inferiori a quelle stabilite dall’accordo stesso, introducendo in questo caso ulteriori riduzioni. Il cliente che estingue un mutuo già in essere al 2 febbraio 2007 ha il diritto di chiedere l’applicazione del citate riduzioni • Cancellazione dell’ipoteca La cancellazione dell’ipoteca prestata dal debitore a garanzia del pagamento del mutuo è stata resa più semplice, riducendo i tempi di realizzazione. Prima dell’intervento legislativo, per far venir meno la garanzia occorreva seguire una procedura articolata sostanzialmente in tre fasi: estinzione anticipata del finanziamento in misura integrale; stipula di un atto notarile con il quale la banca incaricava il notaio di procedere alla cancellazione; esecuzione effettiva della cancellazione da parte dell’Agenzia del Territorio. Lo snellimento introdotto consiste nel rendere la cancellazione della garanzia una conseguenza automatica dell’avvenuta estinzione del mutuo. In particolare, la banca è tenuta a rilasciare al cliente una quietanza attestante la data di estinzione del mutuo e a trasmettere entro trenta giorni al conservatore, cioè l’ufficio pubblico dei registri immobiliari, la relativa comunicazione senza applicare alcun onere. Il conservatore, una volta ricevuta la comunicazione e decorso il termine di trenta giorni dal rilascio della citata quietanza, procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca
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• Surrogazione del creditore iniziale In generale, con la surrogazione si consente al debitore di sostituire il creditore iniziale (ad esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di quest’ultimo, previo il pagamento del debito (art. 1202 del codice civile). Con riferimento ai mutui bancari, la surrogazione realizza la cosiddetta portabilità del mutuo, ossia permette al debitore di sostituire la banca che ha erogato inizialmente il mutuo con una nuova banca, che ad esempio propone condizioni migliori, mantenendo viva l’ipoteca originariamente costituita. Nel caso in cui si decida di trasferire il mutuo ad altro intermediario non è quindi più necessaria la cancellazione della vecchia garanzia e l’attivazione di una nuova, con riduzione di formalità e soprattutto di costi notarili. La banca che subentra provvederà a pagare il debito che residua e si sostituirà a quella precedente. Il debitore rimborserà il mutuo alle nuove condizioni concordate. Le recenti disposizioni normative rendono il ricorso a tale facoltà più agevole. È infatti prevista la nullità delle clausole contrattuali che ne impediscono ovvero ne rendono oneroso l’esercizio per il cliente.
Le informazioni sulle relazioni creditizie. Nozione Ai fini della corretta valutazione del merito di credito dei clienti le banche e gli intermediari finanziari necessitano sempre più di informazioni aggiornate sui comportamenti finanziari dei soggetti affidati. Si parla, in proposito, di referenza creditizia. La referenza creditizia rappresenta la reputazione che il cliente ha presso le banche e gli intermediari finanziari e riflette la correttezza dei suoi comportamenti nell’ambito dei rapporti di finanziamento. La referenza è importante perché gli intermediari ne tengono conto quando decidono se concedere il finanziamento. Le referenze sui consumatori possono essere di tipo positivo, riguardare cioè i regolari pagamenti delle rate o l’estinzione del debito, o di tipo negativo, riguardanti ritardi, morosità, insolvenze. Essere considerati “cattivi pagatori” a causa di condotte non corrette può avere effetti negativi sull’accesso al credito, sull’iniziativa privata, sulle proprie relazioni sociali e professionali. La delicatezza della materia e gli effetti che la circolazione di queste informazioni determinano sull’accesso al credito dei consumatori, hanno indotto il legislatore a prevede-
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re una disciplina specifica attraverso un codice deontologico sottoscritto dalle associazioni rappresentative degli operatori del settore. Il codice deontologico vincolante sul piano normativo (se non è rispettato il trattamento dei dati è illecito, può esporre a sanzioni e anche al risarcimento del danno) fissa garanzie per gli interessati.
I sistemi di informazioni creditizie - SIC L’erogazione di finanziamenti da parte delle banche e degli intermediari finanziari è segnalata in archivi pubblici o privati nei quali sono raccolte informazioni in merito all’apertura e all’andamento del rapporto di credito. I Sistemi di informazioni creditizie (SIC) - una volta conosciuti come “centrali rischi private” - sono le banche dati private consultate da banche e finanziarie per verificare affidabilità e puntualità nei pagamenti e servono per valutare l’opportunità di concedere credito al consumo, prestiti e finanziamenti in qualsiasi forma tecnica. Le informazioni sono gestite in modo centralizzato da una persona giuridica, un ente, un’associazione o altro organismo; tali informazioni sono consultabili solo dai soggetti che vi aderiscono su base volontaria e che le comunicano . L’attività dei SIC privati è disciplinata dal “Codice di deontologia” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 ed emanato in attuazione del “Codice sulla privacy” (D. lgs. n.196/2003). Il Codice di deontologia è stato sottoscritto dai gestori dei SIC, dai rappresentanti degli enti finanziari, da alcune associazioni dei consumatori e dal Garante per la protezione dei dati personali. I SIC attivi in Italia sono Experian, Consorzio Tutela Credito, Crif, e Assilea. I sistemi informativi possono contenere: • informazioni creditizie di tipo negativo, che riguardano soltanto rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti; • informazioni creditizie, che attengono a richieste/rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al momento del loro verificarsi. La consultazione di questo patrimonio informativo consente alle singole banche e società finanziarie di valutare l’affidabilità del cliente prima di stipulare un nuovo contratto di finanziamento.
Tutela della referenza creditizia A tutela della referenza creditizia sono previsti alcuni strumenti che il cliente può attivare per correggere eventuali segnalazioni errate o per aggiornare le informazioni quan-
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do le irregolarità siano state sanate. In generale, vi è l’obbligo del segreto per le banche e gli intermediari che consultano i sistemi. Gli intermediari bancari e finanziari e i gestori dei SIC hanno l’obbligo di controllare l’esattezza delle informazioni segnalate e di provvedere al loro aggiornamento. Il cliente ha diritto, con una semplice richiesta rivolta al finanziatore o ai SIC, di conoscere le informazioni registrate a proprio nome nell’archivio e, in caso di errori, richiedere la cancellazione ovvero la modifica di dati non corretti. L’eliminazione, l’integrazione e la modifica dei dati contenuti negli archivi può essere disposta anche con provvedimento dell’Autorità Garante per la privacy. Il trattamento dei dati può riguardare solo dati personali di tipo obiettivo, che vengono precisamente individuati dal codice. Non possono essere usate informazioni e giudizi del tipo: “cattivo pagatore”. L’intermediario prima di procedere alla segnalazione nell’archivio ha il dovere di avvisare l’interessato che potrà evitare la segnalazione ai SIC relativa al primo ritardo nei rimborsi con il versamento della rata scaduta. Un successivo ritardo nei pagamenti nell’ambito del medesimo rapporto di credito, invece, verrà subito segnalato nei SIC. Le informazioni riguardanti l’affidabilità e la puntualità dei pagamenti dei clienti possono essere conservate per periodi predefiniti allo scadere dei quali esse vengono automaticamente cancellate dal sistema, senza l’applicazione di alcun onere. I tempi di conservazione variano in relazione alla tipologia e alla gravità dell’irregolarità. Quando regolarizzati, le informazioni sui ritardi nei pagamenti sono conservate fino a 12 mesi dalla data della regolarizzazione, se il ritardo nei pagamenti non è superiore a due rate; la conservazione dura invece 24 mesi se si tratta di ritardo superiore a 2 rate (o due mensilità). Una volta scaduti i termini, le informazioni vengono automaticamente cancellate dal sistema, a condizione che nel frattempo non si siano verificati ulteriori ritardi nel medesimo rapporto contrattuale. In tal caso, il decorso riprende dalla data della nuova regolarizzazione. Le informazioni negative circa i ritardi nei pagamenti non regolarizzati, invece, sono mantenute per la durata di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto contrattuale. Prima della scadenza dei termini sopra indicati, non è possibile ottenere la cancellazione delle segnalazioni attinenti a comportamenti irregolari, sebbene essi siano stati sanati. Il rispetto delle previsioni normative in ordine alla tutela della referenza creditizia compete al Garante per la protezione dei dati personali, che può disporre verifiche periodiche ai SIC. Per eventuali violazioni restano applicabili le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.
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Via Raffaele Piria n. 6. 00156 - Roma
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