Diritto Publico

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Il diritto e la società Il diritto: è un complesso di regole fra i membri di una società. Regole giuridiche: disciplinano i rapporti di società. Effettività: una regola è esistente in quanto i membri di una società le riconoscono un valore obbligatorio e colleghino alla sua violazione l’irrogazione di sanzione. Certezza: attraverso l’ordinamento giudiziario e le sanzioni si cerca di dare certezza al diritto. Relatività: le regole giuridiche possono cambiare contenuto a secondo della comunità sociale a cui si riferiscono e dai fini da raggiungere. Fattispecie astratta:l’ordine dei fatti che si intende regolato. Posizioni soggettive di svantaggio: attribuzione dei destinatari della norma dell’obbligo di svolgere una determinata attività. (doveri) (obblighi) (oneri). Posizione soggettiva di vantaggio: il diritto esige da altri un comportamento conforme al quello imposto dalla norma giuridica (diritti). Soggetti giuridici: innanzitutto le persone fisiche. - Il soggetto deve possedere: capacità giuridica e d’agire. - Persone giuridiche: persone che creano organizzazioni con finalità comuni (associazioni ecc.), o beni materiali gestiti da persone fisiche (fondazioni). Persone giuridiche: 1) private 2) pubbliche (Stato, Enti pubblici, ecc.) Ordinamento giuridico: insieme di norme giuridiche. Lo Stato: assicura la pacifica convivenza e il perseguimento di finalità generali. Common Law: ordinamento inglese; si basa su decisioni giurisprudenziali costruite sulla affermazione di principi tratti dall’esperienza, dalle consuetudini, dalle prassi. (La sentenza del giudice acquista un valore normativo, è fonde del diritto). Civil Law: tutti gli altri ordinamenti; si basa su regole di diritto scritte. La norma giuridica è tale solo se contenuta in atti cui lo stesso ordinamento riconosce la capacità di produrre regole di questo tipo. Atti, che sono espressione della volontà degli organi dello Stato cui l’ordinamento ha affidato il potere normativo.

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Ordinamenti statuali: al vertice della scala gerarchica c’è la Costituzione. Questa ultima è detta rigida quanto non può essere modificata o derogata da nessuna altra fonte normativa di livello inferiore. (Fonte interna). Competenza: organo titolare del potere di emanare le regole stesse e l’oggetto che esse possono investire. Fonti esterne: 1) trattati internazionali 2) atti normativi delle comunità Europee Il giudice: può fare una attività interpretativa del diritto cosicché da origine al “diritto giudiziario”. Diritto privato: complesso di regole in cui trovano la loro disciplina i rapporti tra i singoli membri della società. Diritto pubblico: insieme di regole che disciplinano l’esercizio del potere all’interno dello Stato per conseguire finalità di interesse generali. Forme di stato e forma di Governo Forme di Stato: finalità che lo Stato si propone di raggiungere e che determinano il rapporto tra lo Stato e la collettività. Forme di Governo: strumenti e mezzi mediante i quali una organizzazione statuale persegue le sue finalità. Insieme di regole che disciplinano i rapporti tra gli organi di vertice dello Stato. Per individuare la forma di Governo, si devono vedere i rapporti dei vertici degli organi statuali. 1) Stato Patrimoniale: accordo privatistico; i soggetti sono i feudatari, l’oggetto è la tutela del diritto di proprietà. 2) Stato assoluto: Le monarchie; è uno Stato interventista e il potere è nelle mani del sovrano. 3) Stato liberale: i pubblici poteri hanno il compito di soddisfare gli interessi della collettività, non è interventista e l’esercizio del potere proviene dai membri stessi della collettività. Qua viene introdotta la Costituzione, per disciplinare l’azione degli organi di vertice e la legge per vincolare tutti i soggetti. 4) Stato totalitario: accentramento del potere a un capo. Novità: a) partito unico; b) sindacati; c) mezzi di comunicazione. 5) Stato socialista: riconoscimento delle libertà collettive; partito comunista come perno centrale. 6) Stato sociale: è interventista, rimuove le disuguaglianze. Pubblici poteri per la soluzione dei conflitti sociali, possibilità per tutti di 2


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esercitare i diritti civili e politici. Scopo primario,uguaglianza sostanziale. Monarchia assoluta: il sovrano è titolare del potere di decisione politica. Monarchia Costituzionale: due organi costituzionali; a) il sovrano; b) il Parlamento. Parlamentare: il rapporto tra Parlamento e Governo è retto dalla fiducia che il primo da al secondo. Il Governo è nominato dal Capo dello Stato. Presidenziale: il Capo del Governo è eletto dal corpo elettorale ma governa senza la fiducia del Congresso. Semi-presidenziale: il Capo del Governo è eletto dal corpo elettorale però deve avere la fiducia del Parlamento. Direttoriale: il Governo lo nomina il Parlamento e non lo può più sfiduciare per i 4 anni della durata della legislatura.

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana Statuto Albertino: fu concesso il 4 marzo 1848, da Carlo Alberto, Re di Sardegna. Esso divenne Costituzione del Regno d’Italia nel 1861 fino all’avvento della Repubblica e della Costituzione del 1948. Accanto al Sovrano si colloca il Parlamento, formato da una Camera elettiva e da un Senato di nomina regia, cui spetta, insieme al Sovrano, il potere legislativo e approvativo di bilanci e conti dello Stato. E’ una Costituzione flessibile che affida al legislatore ordinario la libertà di decisione. Regime Parlamentare: legame di responsabilità politica fra Governo e Parlamento che la Costituzione disciplina attraverso il voto di fiducia o sfiducia. Qua, troviamo maggiori poteri al Governo ed equilibrio tra quest’ultimo e il Parlamento. Al Governo viene riconosciuto il potere normativo attraverso decreti legge e decreti legislativi. Legislazione elettorale: a) carattere censitario: l’esercizio di voto al 2% della popolazione, quindi sistema dominato da un ceto di notabili. Nel 1877 il diritto di voto viene esteso ai cittadini di sesso maschile con età maggiore e che avessero adempiuto all’obbligo scolastico (3° elementare). b) suffragio universale maschile: 1912 al 1919, attraverso leggi si estende il diritto di voto a tutti i cittadini che con sesso maschile abbiano raggiunto la maggiore età. 3


c) suffragio universale: 1945 riconoscimento del diritto di voto anche alle donne. Organizzazione dello Stato: a) Consiglio di Stato: come organo di consulenza giuridico amministrativo del Governo. b) Corte dei Conti: quale organo di controllo esterno sugli atti di spesa del Governo. c) Sistema di giustizia: che consente al singolo di chiamare l’amministrazione a rispondere delle eventuali illegittimità. Legislazione pubblica sicurezza e quella penale:furono severe nei confronti dei reati e dei comportamenti anti-sociali. Ottenimento della libertà religiosa. Avvento del fascismo:ruolo attivo della Monarchia, larghi poteri al Governo durante il periodo bellico e uso abnorme dei decreti legge. Nel 1919 nasce il partito fascista, l’inizio di questo regime risale alla marcia su Roma, delle squadre fasciste ed all’incarico di formare un nuovo Governo, affidato da Vittorio Emanuele III, il 28 ottobre 1922 a Mussolini. Quindi, uno Stato totalitario, fondato su unica forza politica sotto la guida del Duce, il Partito Nazionale Fascista. Viene meno la fiducia parlamentare al Governo. Un Governo dualista, con il Re da un lato e il Duce dall’altro con posizione preminente. Poco spazio alla tutela dei diritti di libertà, poteri accentuati all’autorità di polizia. Leggi razziali, in particolare contro gli Ebrei che venivano privati di ogni diritto. Caduta del fascismo: il RE, il 25 luglio 1943 revoca Mussolini e nomina capo del Governo il maresciallo Badoglio, con conseguente arresto del Duce e di esponenti fascisti. Soppresso il PNF, sopravvivono solo la corona e il Governo di nomina regia. Nel 1944 – 46 si hanno due Costituzioni provvisorie e si decide di affidare ad un referendum popolare la scelta fra: Monarchia e Repubblica; il Governo sarà politicamente responsabile dinnanzi all’assemblea Costituente e disporrà del potere legislativo. L’esito del referendum del 2 giugno 1946 sarà a favore della Repubblica e si ebbe Enrico De Nicola come Presidente della Repubblica (provvisorio). Viene nominata una apposita commissione per la Costituzione c.d. dei 75, che terminerà il progetto nel marzo 1947 per giungere all’approvazione finale il 22 dicembre 1947. La Costituzione Repubblicana: la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Il popolo attribuisce l’esercizio del potere ad altri soggetti. 4


Organi Costituzionali: Corpo elettorale; il Parlamento; Presidente della Repubblica, Il Governo, la Corte Costituzionale. Questi organi condividono tra loro la sovranità e caratterizzano la forma di Governo e di Stato trovando nel dettato Costituzionale la propria organizzazione e competenza; essi sono indefettibili, cioè se viene meno uno si modifica o stravolge il sistema Costituzionale. La nostra Costituzione è rigida nel senso che è modificabile soltanto attraverso un procedimento aggravato (art. 138 Cost.). Il nostro è uno Stato di diritto, di tipo interventista. Testo Costituzionale: 1 a 12 – principi fondamentali; 13 a 54 diritti e doveri dei cittadini; 55 a 139 l’ordinamento della Repubblica. Nel nostro sistema politico abbiamo democrazia rappresentativa e democrazia diretta, petizione, iniziativa legislativa, referendum. Accanto al sistema politico centrale, si affiancano i sistemi politici regionali e locali. Garanzia di indipendenza della Magistratura ordinaria, attraverso poteri di gestione di questa categoria al C.S.M.. Istituzione della Corte Costituzionale con posizione di autonomia e indipendenza per garantire il rispetto della legalità Costituzionale, i suoi poteri sono di giudicare la legittimità costituzionale delle leggi statali e regionali, di risolvere i conflitti di attribuzione tra i supremi poteri dello Stato o fra Stato e regione, infine di giudicare su responsabilità penale del Presidente della Repubblica. La forma di Governo parlamentare affida i poteri ad altri organi costituzionali, incidenti su funzionamento del Parlamento. Rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo. Il Governo può porre in essere atti con forza di legge. Si ha un bicameralismo eguale fra camera e senato. Caratteristiche dell’Italia: Costituzione rigida, forma di Stato sociale, forma di Governo parlamentare, giustizia costituzionale, apertura internazionalistiche. L’Italia e l’unione Europea Tre comunità Europee: Ceca; Cee; Ceea; con finalità politiche economiche. Creazione del mercato comune: abbattimento delle frontiere; a) libera circolazione delle merci b) libera circolazione dei lavoratori dipendenti c) libera circolazione dei capitali d) diritto di stabilimento dei lavoratori autonomi I trattati: 5


a) Bruxelles: cooperazione tra le tre comunità, esecutivi unificati, nascita di una sola commissione Europea, un solo Consiglio Europeo, unico bilancio europeo. b) Atto unico Europeo: eliminazione di altre barriere. c) Maastricht: cooperazione di politica estera e sicurezza [Pesc]; cooperazione di giustizia affari interni [Gai]. Nasce l’Euro e la BCE. Principio di sussidarietà con il quale i garantiscono le competenze agli stati membri e si frenano gli interventi comunitari. Cittadinanza europea con la quale si riconoscono i diritti ai cittadini di tutti gli Stati membri. d) Amsterdam: cittadinanza europea valorizzata; forma di Governo comunitaria; rafforzamento della politica sociale europea. Dai 6 paesi fondatori si passa ai 15 dell’attuale Europa. e) Nizza: rafforzamento in politica estera, sicurezza e difesa, modifica alla forma di Governo comunitaria. Forma di Governo europea: insieme degli organi tra i qual i trattati ripartiscono i poteri ceduti dagli stati membri: a) Consiglio Europeo: composto dai Capi di Stato o di Governo b) Parlamento Europeo: composto dai membri degli stati membri in carica per 5 anni (max 732) c) Commissione Europea: è l’esecutivo, composto da 20 membri poi passati a 15, in carica per 5 anni, con poteri di iniziativa e stimolo, esecuzione, controllo, sanzonatori. d) Consiglio dei Ministri europei: organo con più poteri decisionali specie in materia normativa. E’ presieduto ogni 6 mesi a rotazione da un rappresentante di ogni stati membri ed è composto dai Ministri degli Stati membri. Organi di giustizia e di controllo: a) Corte dei Conti: composta da 15 membri per il controllo della gestione finanziaria della comunità. b) Corte di giustizia: composto da 15 membri, assicura legittimità di atti istituzionali e rispetto di diritto comunitario Poteri dell’istituzioni comunitarie: a) poteri normativi: 1) direttive: atti che fissano obiettivi; 2) regolamenti: sono il massimo potere della comunità e previsti non per tutte le materie. b) Potere amministrativo: spettano all’amministrazioni nazionali, attraverso poteri di: decisione, controllo, ispezione, sanzione. 6


c) Potere in campo monetario: BCE: organi, consigli direttivi, comitato esecutivo, presidente. d) Potere giudiziari : tribunale di I grado e Corte di giustizia. e) Potere estero: stipulare accordi internazionali f) Potere in ambito Pesc e Gai: azioni comuni e posizioni comuni. Il processo di integrazione ha spinto molti stati membri a modificare le proprie costituzioni, l’Italia ha inteso revisionare solo le leggi ordinarie. CORPO ELETTORALE Il Corpo elettorale con il voto svolge un istituto di democrazia rappresentativa, oltre diritto di voto, ha anche altre funzioni definiti istituti di democrazia diretta: la petizione, l’iniziativa legislativa popolare, il referendum. La petizione è il diritto di ciascun cittadino di rivolgersi alla Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. L’iniziativa legislativa popolare, i titolari sono almeno 50.000 cittadini (con capacità elettorale) l’oggetto è l’approvazione di un provvedimento legislativo. I limiti: escludono leggi di bilancio e riservati al Governo. Il Referendum ci sono tre tipi: -a Referendum abrogativo di legge, consiste nella sottoposizione al voto popolare relativo alla abrogazione totale o parziale di una legge già in vigore. (Per richiedere referendum ci vogliono 500.000 elettori, o 5 consiglieri regionali). Vi sono alcuni limiti di materia che non è possibile richiedere referendum: leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Limiti procedurali, è previsto un doppio quorum: 1 di partecipazione, e 1 relativo all’esito (maggioranza dei voti). La Corte Costituzionale vigila tale limiti. Non è possibile richiedere referendum 1 anno prima della scadenza della legislatura o 6 mesi successivi alla data dei comizi elettorali. Controllo da parte dell’Ufficio centrale per i referendum, presso la Corte di Cassazione, che può anche unificare più richieste che prestano “uniformità o analogia per materia”. Dopo passa al giudizio di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale, che oltre ai limiti di materia ha aggiunto altri [quando vi sono più quesiti con più domande eterogenee- quando attengono a norme costituzionali o leggi costituzionali- quando appartengono a leggi ordinarie dotate di una particolare forza di resistenza anche da parte del Parlamento (es. leggi 7


internazionali)- quando attengono a leggi ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato]. Le tappe hanno scadenze [1° gennaio e 30 settembre richiesta referendaria- entro 15 dicembre Ufficio deve emanare- entro 10 febbraio pubblicato sentenza corte costituzionale- E’ il Presidente della Repubblica che fissa la data del referendum (tra 15 aprile e il 15 giugno)]. L’esito in caso di accoglimento spetta al Presidente della Repubblica con proprio decreto l’avvenuta abrogazione sulla Gazzetta Ufficiale, in… caso negativo i risultati vengono resi noti dal Ministero della Giustizia sempre sulla Gazzetta Ufficiale. Gli effetti vengono qualificati tra gli atti aventi forza di legge. -b Referendum di revisione costituzionale, esso è riferito come fase possibile previsto dall’art. 138 cost., nel caso che la legge costituzionale nella seconda votazione non raggiunge i 2/3 dei voti di ciascuna Camera ma solo una maggioranza assoluta si prevede che alcuni soggetti possono richiedere che il testo possa essere sottoposto a referendum [500.000 elettori, 5 consiglieri regionali, 1/5 dei membri di ciascuna Camera]. Su una legge che ancora deve produrre nessun effetto, non è previsto nessun giudizio di ammissibilità. Basta la maggioranza dei voti a favore. - c Referendum regionale, consultivo nel richiedere ai cittadini l’aggregarsi di una provincia a una altra, o comune. IL PARLAMENTO Il Parlamento italiano è composto da due Camere (forma bicamerale): La CAMERA dei DEPUTATI e dal SENATO della REPUBBLICA. Il modello bicamerale è eguale, paritario, e indifferenziato. Le uniche differenze sono nel numero dei membri [630 deputati, 315 senatori (più quelli a vita)], e il diverso sistema elettorale. A regolare i rapporti tra Parlamento e Governo oltre alla Costituzione vi sono i regolamenti parlamentari, ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta, esso disciplina la struttura e le funzioni esercitate dall’Assemblea. Il Parlamento al suo interno è organizzato: - Presidente di ciascuna Camera, che si avvale dell’Ufficio di Presidenza. - I gruppi parlamentari rappresentano la proiezione dei partiti in seno alle Camere, il numero minimo di ciascun gruppo è 20 alla 8


Camera, e 10 al Senato. La appartenenza è obbligatoria, se il Parlamentare non si riconosce in nessun gruppo vi è un gruppo misto. - Le giunte, in proporzione dei gruppi parlamentari, sono : - le giunte per il regolamento (modifica il regolamento)- le giunte delle elezioni (verifica se i membri del Parlamento sono legittimi) – le giunte per autorizzazione a procedere (giudica sulla limitazione della libertà dei Parlamentari). - Le commissioni parlamentari sono articolazioni interne stabili delle due Camere in proporzione dei gruppi parlamentari. Oltre alle commissioni permanenti (restano in carica tutto il tempo della legislatura e hanno competenza per materia) ci sono le commissioni temporanee (e restano in carica giusto il tempo necessario). - Segretario generale, apparato di supporto. Le due Camere godono di autonomia finanziaria, e contabile. Della immunità di sede (chi ammettere o meno al proprio interno), della giustizia domestica. Lo status di membro del Parlamento (25 anni deputato, 40 senatore, età minima), ha la non sindacabilità dei voti dati, e delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. L’autorizzazione a procedere l’esame da parte di una apposita giunta, l’indennità è stabilito da apposita legge. Il Parlamento resta in carica 5 anni, (tranne nel caso di scioglimento anticipato). Non possono essere prorogati, ma sono prorogati i loro poteri, con alcune limitazione, non possono eleggere il Presidente della Repubblica. L’avvio della legislazione si ha con la prima riunione, da parte del Presidente della Repubblica, la validità delle riunioni devono essere numero legale. Il voto è palese tranne nei casi che si vota su persone. Le funzioni del Parlamento: è il potere legislativo e ha alcuni limiti: procedimentali (rispettare la Costituzione) – contenutistico (non può derogare norme costituzionali, certe materie) ovvero gerarchico. Il procedimento legislativo: iniziativa, discussione, votazione, promulgazione, e pubblicazione. - Iniziativa per presentare progetti di legge: Governo; ciascun membro del Parlamento; corpo elettorale (50.000 persone); consiglio regionale; C.N.E.L. (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro). - Discussione andamento diverso a seconda dell’iter scelto, procedura speciale o procedura normale. [procedura normale, REFERENTE la 9


commissione esamina e fa una relazione alla Assemblea] – [procedura speciale, DELIBERANTE l’iter inizia e si conclude in commissione; - REDIGENTE esaminata e discussa in commissione che redige in articoli e l’assemblea vota sul testo intero]. - Votazione se supera tutte le fasi viene votata e mandata all’altra Camera che la deve votare nel identico testo, altrimenti se modifica deve tornare indietro per ulteriore esame (navetta) questo finché non viene votato nell’identico testo. - Promulgazione, deve avvenire entro 30 giorni dalla approvazione da parte del Presidente della Repubblica, se positiva passa alla pubblicazione, se negativa va al riesame ma se riapprovata il P.d.R. è obbligato a promulgarla (se non in contrasto con la Costituzione, e con il merito costituzionale [rispecchiare le finalità della Costituzione]). - Pubblicazione, subito dopo deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, entrata in vigore 15 giorno dalla data della Pubblicazione. (vacatio legis). La funzione di revisione costituzionale, procedimento in due fasi 1) sede parlamentare; 2) eventuale, corpo elettorale. Art. 138 Cost. impone una doppia delibera da parte di ciascuna camera a distanza non inferiore di 3 mesi l’una dall’altra. Nella seconda delibera è richiesta la maggioranza assoluta se il procedimento raggiunge i 2/3 non c’è bisogno d’altro e viene trasmesso al P.d.R. per la promulgazione. Invece se raggiunge solo la maggioranza assoluta, nei 3 mesi che riposa è possibile richiedere referendum [500.000 elettori, 5 consiglieri regionali, 1/5 di ciascuna Camera]. L’art.139 stabilisce limiti, alla forma repubblicana, e inoltre vi sono altri limiti impliciti, (principi di sovranità popolare, unità dello Stato, diritti inviolabili dell’uomo, uguaglianza e libertà) e i principi supremi della Costituzione. Altra funzione è il rapporto di fiducia con il Governo attraverso la mozione di fiducia, l’atto che deve ottenere il Governo una volta nominata dal P.d.R. , da entrambe le Camere. Poi la mozione, il mezzo mediante il quale 10 deputati o 8 senatori possono richiedere la discussione della questione di fiducia. In caso di mozione di sfiducia obbliga le dimissioni del Governo, può essere richiesta almeno da 1/10 dei membri di ciascuna Camera. Il Parlamento in seduta comune, il Presidente è il presidente della Camera dei deputati e si adotta il regolamento di essa, le funzioni: 10


- Elezione Presidente della Repubblica, coadiuvati da 3 delegati per ogni regione, e 1 per Valle d’Aosta, giuramento solo dinnanzi ai Parlamentari; - Elezione di 5 giudici di Corte Costituzionale; - Elezione di 10 membri del Consiglio Superiore della Magistratura [C.S.M.]; - Nomina dei giudici aggregati alla Corte Costituzionale, in sede penale per giudicare il P.d.R. in caso di alto tradimento e attentato alla Costituzione (45 da cui scegliere 16) - Messa in Stato di accusa del P.d.R. I rapporti con le altre istituzioni: le norme comunitarie debbano intendersi come direttamente applicabili negli ordinamenti degli stati membri I rapporti tra Parlamento e Corte costituzionale: la Corte Costituzionale ha il potere di dichiarare l’incostituzionalità di una legge, colmare questo vuoto, spetta al Parlamento. I rapporti tra Parlamento e regioni: l’unico istituto previsto dalla Costituzione per costituire questo rapporto è costituito dalla commissione bicamerale per le questioni regionali ad essa, l’art.126 Cost. assegna, il compito di esprimere un parere in ordine allo scioglimento dei consigli regionali da parte degli organi statali. Il Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica: é il soggetto rappresentativo dello Stato. E’ eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da tre rappresentanti di ciascuna Regione ( Valle d’Aosta , uno ), l’elezione avviene a scrutinio segreto, nelle prime tre votazioni occorre i 2/3 dei componenti dell’organo e nelle successive la sola maggioranza assoluta. La durata della carica é di 7 anni ed é effettiva dopo il giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento. I suoi poteri possono essere prorogati quando si verifica il ritardo nelle elezioni del suo successore. Semestre bianco: divieto di scioglimento anticipato delle Camere nell’ultimo semestre del suo mandato. In casi di interruzione del mandato le funzioni presidenziali vengono svolte dal Presidente del Senato. ( dimissioni, decadenza, destituzione, impedimento permanente ).

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Art. 90 Cost. : le responsabilità connesse all’esercizio delle funzioni del presidenziali, riguardano i soli casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione. Apparato organizzativo del Presidente: si tratta del Segretario Generale della presidenza della Repubblica. Controfirma: gli atti presidenziali sono soggetti a controfirma dei Ministri proponenti, per controllo. Il Presidente: può rinviare una legge al Parlamento, quando essa é in contrasto con la Costituzione o quando persegue finalità diverse da quelle costituzionali, cioè la valutazione dei meriti relativi alla Costituzione. Poteri rispetto al corpo elettorale: a) indizione della data delle elezioni e dei referendum b) fissa la data della prima riunione delle Camere Poteri rispetto al Parlamento: a) scioglimento anticipato delle Camere, con previo parere dei Presidenti delle Camere b) promulgazione delle leggi, cioè dare esecuzione alle leggi deliberate dalle Camere, ciò deve essere svolto entro 30 giorni dall’approvazione parlamentare c) nomina di 5 senatori a vita a cittadini che abbiano illustrato la patria per altissimi meriti d) convocare in via straordinaria ciascuna Camera e) messaggio formale al Parlamento ( stimolo ) f) messaggio motivato, con il quale rinvia al Parlamento una legge esaminata in sede di promulgazione Poteri rispetto al Governo: a) nomina il Presidente del Consiglio e su proposta di questi, i Ministri, quindi il Governo assume le sue funzioni con il giuramento, cioè prima del conferimento della fiducia parlamentare b) autorizza la presentazione dei D.L e D.L.G. governativi alle Camere Poteri rispetto alla Magistratura: il Presidente della Repubblica é anche Presidente del C.S.M. e tutti i provvedimenti dei Magistrati sono adottati in forma D.P.R., controfirmati dal Ministro, con decreto del Ministro di Giustizia Poterei rispetto alla Corte Costituzionale: nomina 5 giudici costituzionali

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Il Governo Il Governo: è l’organo di vertice dell’apparato amministrativo dello Stato. La formazione: si realizza con decreti presidenziali di nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri, controfirmati dagli stessi, poi c’è il giuramento al Presidente della Repubblica. La permanenza in carica: dura per i 5 anni della legislatura ma è subordinata al conferimento della fiducia. Nella 1 fase: si nominano i Sottosegretari e i vicepresidenti, poi si esprimono pareri sulle funzioni delegati ai Ministri senza portafoglio Il Governo: è un organo complesso ineguale, cioè composto da 3 organi diversi: a) Presidente del Consiglio b) Ministri c) Consiglio dei Ministri Il Presidente del Consiglio: dirige la politica generale del Governo Il Consiglio dei Ministri: è un organo collegiale, composto dai Ministri e presieduto dal Presidente del Consiglio ed è titolare di tutte le funzioni generali del Governo Ministri: sono i componenti del Consiglio dei Ministri e organi di vertice degli apparati amministrativi ( Ministeri ) Consiglio di Gabinetto: organo collegiale interno al Governo, istituito dal Presidente del Consiglio per farsi coadiuvare a svolgere le sue funzioni Comitati ministeriali: organi collegiali interni al Governo, con funzione di stimolo e istruttorie nei riguardi del Governo Comitati interministeriali: presieduti dal Presidente del Consiglio, composti dai Ministri competenti nel settore più funzionari ed esperti (attività di indirizzo normativo e provvedimentale ) Per reati commessi dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, giudica la magistratura ordinaria, previa autorizzazione da parte della Camera di appartenenza Alti Commissari: hanno responsabilità di settori amministrativi estranei alle attribuzioni ministeriali Commissari straordinari: sono organi amministrativi straordinari e temporanei Sottosegretari: svolgono funzioni di Governo e di amministrazione sono collaboratori dei Ministri o del Presidente del Consiglio e possono intervenire ai lavori parlamentari, sono nominati e revocati con D.P.R. su

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proposta del Presidente del Consiglio. Assume le sue funzioni dopo il giuramento al Presidente del Consiglio I poteri più consistenti del Governo: sono quelli nel porre in essere atti con forza di legge, cioè D.L e D.L.G. e nel fare i regolamenti Decreti legislativi: la delega legislative è ammessa ove determina: l’oggetto, il termine, il principi e criteri direttivi. La delega legislativa è revocabile da parte del Parlamento. Il Governo non può essere delegato a modificare la Costituzione ne ad avere funzione di controllo o indirizzo del Parlamento sul Governo. Se delega è ultrabiennale, deve essere sottoposta a parere di commissioni parlamentari che devono esprimersi entro 60 giorni. Il testo del decreto deve essere trasmesso per controllo, al Presidente della Repubblica almeno 20 giorni prima della scadenza. Esercizio della delega: adozione del consiglio dei Ministri di un D.L.G., emanazione del Presidente della Repubblica, pubblicazione su gazzetta Ufficiale. Decreti legge: sono concessi in casi eccezionali e di straordinaria urgenza per un tempo delimitato. Il Governo nel giorno in cui emana il D.L., deve trasmetterlo alle Camere chiedendone la conversione in legge. Le Camere si riuniscono entro 5 giorni per l’esame della conversione che avviene entro 60 giorni dalla pubblicazione del D.L.. In sede di conversione, il Parlamento può introdurre emendamenti al D.L.. Il D.L. non può modificare la Costituzione, ne sostituirsi a legge che sono espressione di funzione e di indirizzo e controllo del Parlamento sul Governo. Art. 77. I regolamenti: sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato, sono emanati con D.P.R., registrati alla Corte dei conti e pubblicati su Gazzetta Ufficiale. Corte Costituzionale IL sistema di giustizia costituzionale, assicura il rispetto della Costituzione da parte delle altre fonti normative e la conformità alla stessa dei componenti degli organi supremi dello Stato. Il nostro sistema costituzionale, è una fusione del modello diffuso e quello accentrato . a) accentrato: garantire il rispetto della rigidità costituzionale b) diffuso: estensione del sindacato di legittimità della legge e coinvolgimento nel processo di costituzionalità dei giudici comuni, tramite il procedimento in via incidentale. 14


Composizione: 15 membri, 5 nominati dal Parlamento in seduta comune, 5 dal Presidente della Repubblica, 5 dalle supreme Magistrature ( 3 Corte di cassazione, 1 Consiglio di Stato, 1 Corte dei Conti ). I giudici durano in carica 9 anni e non sono rieleggibili. Per essere eletti è richiesta al 1 scrutinio la maggioranza assoluta. IL Presidente della Corte, è eletto tra i suoi membri a maggioranza dei componenti dell’organo, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Questi svolge la discussione del collegio e definisce il calendario delle cause. La Corte costituzionale: per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione è integrata dai 16 giudici non togati, estratti a sorte dalla lista di persone nominate dal Parlamento in seduta comune. Sentenze e Ordinanze: della Corte, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Il controllo: sulla legittimità costituzionale delle leggi, avviene dopo l’entrata in vigore della legge. Oggetto: a) leggi approvate dal Parlamento; b) atti avente forza di legge D.L. e D.L.G. Controllo formale: La Corte può sindacare le regole che disciplinano il procedimento che porta all’approvazione ed entrata in vigore di una legge o atto con forza di legge. Controllo sostanziale: Può investire i profili formali ma anche quelli del contenuto, al fine di verificare la conformità alla Costituzione. I vizi sostanziali: a) violazione della Costituzione: contrasto tra una legge statale (e/o regionale) e una norma Costituzionale; b) incompetenza atti legislativi adottati da soggetti diversi da quelli cui sarebbe spettata; c) eccesso di potere legislativo, in riferimento ad atti amministrativi (adozione di un atto per conseguire finalità diverse da quelle previste dalla legge); in riferimento a leggi (adozioni di una legge che non risponde a certe finalità) Procedimento in via incidentale: nasce da un’iniziativa di un giudice da una soluzione di un caso che quel giudice si trova a decidere; Giudice a quo: soggetto abilitato a promuovere una questione di legittimità costituzionale; Altri soggetti abilitati: Corte Costituzionale, Commissione disciplinare del C.S.M., Corte dei Conti, giudice di sorveglianza.

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Procedimento: il giudice può ritenere una disposizione legislativa di dubbia legittimità costituzionale, quindi sospende il processo e solleva la questione dinnanzi alla Corte costituzionale. Ordinanza motivata di rinvio: atto che sospende il processo. Deve contenere – a) il giudizio di rilevanza; b) il giudizio di non manifesta infondatezza. Accesso in via principale: qualora lo Stato, regione o Provincia autonoma, ritengono una legge statale in contrasto con la Costituzione, possono direttamente sollevare la questione davanti alla Corte. Motivi del ricorso: a) versante statale: mancato rispetto del legislatore Regionale dei limiti che la costituzione pone; b) versante Regionale: l’impugnazione deve basarsi su motivi di invasione della propria sfera di competenza. Esame della questione: il processo di costituzionalizzazione, inizia dopo 20 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rinvio sulla G.U.. La prima fase è una valutazione della “rilevanza” della questione. Il giudizio di rilevanza è riservato al giudice, la Corte si limita solo ad accettare una motivazione sufficiente. Conclusione del processo in via incidentale: 3 fasi di sentenza. a) In fatto ( riassunti i termini della questione ed esposte le posizioni delle parti). b) In diritto ( rilevanza della questione e fondatezza). c) Dispositivo ( sintesi della decisione). Sentenze di accoglimento: dichiarazione di incostituzionalità del dispositivo, producono l’annullamento delle norme, si hanno effetti “erga omnes”, cioè effetti che riguardano tutti i soggetti,quindi devono attenersi alla disposizione di incostituzionalità della legge o atti con forza di legge, per cui questi ultimi non possono essere applicabili. Sentenza di rigetto: dichiarazione di infondatezza dei dubbi costituzionali espressi. Sentenze interpretative: la Corte valuta la conformità delle norme alla costituzione, se giudica incostituzionale, non è la disposizione, bensì una certa sua interpretazione ad essere incostituzionale. Sentenze inter. di accoglimento: la Corte giudica incostituzionale la norma desunta in via di interpretazione dalla disposizione impugnata; Sentenza inter. di rigetto: la Corte giudica infondati i dubbi di legittimità costituzionale, avanzati in relazione alla disposizione impugnata, qualora 16


essa ritenga che la norma da essa desumibile, non consenta di arrivare ad una pronuncia di accoglimento; Effetti: si consente la sopravvivenza della disposizione impugnata, ma anche la sua applicazione nelle interpretazioni datane dalla Corte. Conclusione del processo in via principale: a) sentenza di accoglimento: l’effetto sarà di annullamento della legge statale impugnata; b) sentenza di rigetto: l’effetto sarà di consentire l’ulteriore applicazione della legge statale impugnata, ovvero promulgazione e entrata in vigore. Competenze della Corte Costituzionale: a) controllo di legittimità di leggi statali e atti con forza di legge b) controllo sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni c) controllo di ammissibilità dei referendum abrogativi d) controllo sui reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione del P.d.R. Il giudice: ove ritenga un regolamento non conforme alla Costituzione, non può mandarlo al controllo della Corte costituzionale, ma può disapplicarlo. La questione di legittimità costituzionale: necessita che il giudice prima di inviarla alla Corte deve accertare, la non manifesta infondatezza e la rilevanza. Effetti retroattivi: la legge ha effetti anche su reati commessi nel periodo antecedente alla sua entrata in vigore. Il sistema delle fonti del diritto Le fonti del nostro ordinamento giuridico statale sono in forma scritta: troviamo una distinzione tra fonti atto e fonti fatto, con prevalenza delle prime sulle seconde. La Costituzione: è la fonte di produzione per eccellenza. Criterio della individuazione delle fonti normativi in termini formali: denominazione di ciascuna fonte, dell’organo titolare del relativo potere normativo, del procedimento di formazione ed entrata in vigore, della sua forza giuridica. La pubblicazione delle leggi: serve a dare conoscenza al testo legale e dalla data della pubblicazione dipende il momento della efficacia della fonte. Le leggi sono pubblicate su Gazzetta Ufficiale. Disposizione: elemento testuale 17


Norma: regole giuridiche che si traggono dai testi tramite interpretazione. Ratio legis: criterio interpretativo logico sistematico, che mira ad individuare il contenuto di una singola disposizione dal significato che essa assume nel settore normativo. Ratio iuris: criterio interpretativo in relazione ai principi costituzionali o generali dell’ordinamento giuridico. Successione delle fonti nel tempo: la fonte successiva prevale su quella precedente. Gerarchia delle fonti: la fonte superiore prevale su quella inferiore. Scala gerarchica: 1) Costituzione 2) Leggi di revisione costituzionale ( si collocano a secondo posto perchÊ non possono modificare i principi supremi) 3) Leggi Statali e atti con forza di legge, leggi Regionali, regolamenti parlamentari, regolamenti comunitari. 4) Regolamento del governo, regolamento Enti locali 5) Regolamenti ministeriali 6) Usi e consuetudini. Criterio di competenza: prevale la fonte competente. Il principio di riparto di competenza mira ad affidare il potere normativo, in determinati settori, ad organi o Enti diversi da quelli che ne sarebbero titolari. In casi di antinomie del genere, il problema sarà risolvibile in termini di illegittimità della norma invasiva della competenza altrui. Fonti di livello Costituzionale: a) Costituzione b) Leggi di revisione costituzionale ed integrazione della Costituzione e le altre leggi Costituzionali c) Norme internazionali generalmente riconosciute, sentenze della Corte Costituzionali in tema di conflitti fra i poteri dello Stato e dei supremi principi della Costituzione Fonte primarie: a) leggi statali, atti con forza di legge, leggi Regionali, regolamenti parlamentari e Regolamenti comunitari, anche referendum abrogativi di legge (statale o regionale) sono da includere tra le norme primarie. Fonti secondarie:

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- il regolamento è fonte secondaria per eccellenza, in particolare quello governativo. I giudici ordinari possono disapplicare non solo gli atti amministrativi, ma anche i regolamenti non conformi alla legge. Fonti e situazioni di necessità: il nostro ordinamento giuridico riconosce e disciplina la decretazione di urgenza e potere normativo in caso di guerra. Fonti consuetudinarie: sono fonti fatto, per consuetudine si intende una norma di comportamento no scritta regolarmente seguita dal gruppo sociale interessato dalla norma, in quanto ritenuta giusta o necessaria. Adattamento automatico alle norme internazionali generalmente riconosciute: questa fonte può produrre norme che si collocano sia a livello Costituzionale che di legge ordinarie. Le fonti comunitarie: producono numerose fonti primarie che entrano automaticamente in vigore nel nostro ordinamento, mentre ci sono alcuni fonti comunitarie che devono essere recepite mediante appositi atti normativi od anche attuate in via amministrative. Tali fonti operano solo a livello di fonte primarie, ma con eccezionale idoneità di poter contenere disposizioni contrastanti con le norme costituzionali, salvo i soli principi fondamentali della Costituzione. Le leggi di esecuzione dei trattati internazionali: sono espressione del sistema di rapporti fra l’ordinamento interno e quello internazionale. Il potere giudiziario Il sistema di giustizia è articolato: giudici ordinari (penali e civili); giudici amministrativi (TAR, Consiglio di Stato); giudici in materia contabile (Corte dei Conti) e in materia tributaria (Commissione tributaria); giudici militari. Ai giudici, viene riconosciuta la terzietà. La giustizia è amministrata in nome del popolo e i giudici sono soggetti solo alla legge. Indipendenza esterna: attraverso l’istituzione del C.S.M., espressivo delle componenti presenti nel corpo dei giudici ordinari, al quale sono state conferite funzioni amministrative e giurisdizionali. Indipendenza interna: a) divieto di procedere alla sospensione o destinazione ad altra sede o funzione se non in seguito a una decisione dello stesso C.S.M.; b) divieto di operare distinzioni tra i magistrati, quindi magistratura autonoma e indipendente; potere diffuso; subordinato alla legge. 19


Giudice ordinario: il riparto di competenza tra i giudici é operato dalla legge. Il giudice ordinario possono essere: a) organi giudicanti; b) organi requirenti. Organi giudicanti: primo grado in materia civile sono giudice di pace e tribunale; la decisioni del giudice di pace sono impugnabili al tribunale e quelle del tribunale in I grado sono appellabili alla Corte d’Appello. Organi requirenti: a loro spetta la decisione della controversia, bensì l’esercizio di funzioni proprie del P.M., preparatorie o di stimolo rispetto a tale decisione. Organi requirenti: a) Procura della Repubblica presso i tribunali e il Tribunale dei minorenni; b) Procure generali presso le Corti d’Appello; c) Procure generali presso la Corte di Cassazione. I giudici amministrativi: il TAR e il Consiglio di Stato (giudici II grado). I giudici in materia contabile: La Corte dei Conti con funzioni di controllo e giurisdizionali. I giudici in materia tributaria: Commissioni tributarie, che si dividono in Provinciali e Regionali. Contro le decisioni delle Commissioni provinciali è ammesso Appello alle Commissioni Regionali, contro le sentenze delle Commissioni Regionale si può ricorrere in Cassazione. I giudici militari: hanno competenza a giudicare per i reati compiuti da appartenenti alle forze armate, la Corte militare d’Appello, come giudici di II grado. La Corte di Cassazione: a chiusura del sistema giudiziario, opera la Corte di Cassazione, articolata in sezione (civile, penale, e del lavoro) e giudica su ricorsi contro le sentenze di Appello, in tema di conflitti di competenze, di giurisdizione e di attribuzione. L’immediato ricorso in Cassazione è sempre ammesso, per motivi di legittimità, “contro le sentenze e provvedimenti sulla libertà personale”. E’ stato istituito anche il “Tribunale della libertà”, ove si può ricorrere contro i provvedimenti attinenti alla libertà personale e vengono riesaminati anche nel merito, i provvedimenti limitativi di detta libertà che si traducono in misure detentive. L’arbitrato: le controversie giuridiche, possono essere decise anche da altri organi, i c.d. arbitri o giudici di parte. I privati possono decidere di affidare a un soggetto terzo, non appartenente all’ordine giudiziario, la risoluzione delle eventuali controversie.

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Status giuridico magistrato: l’accesso alla Magistratura, avviene tramite concorso pubblico. Due possibili eccezioni: a) l’istituzioni di Magistrati onorari elettivi per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli; b) su designazione del C.S.M., vengono richiamati a ricoprire l’ufficio di Consigliere di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con minimo 15 anni di servizio. Mobilità interna dei Magistrati: è possibile l’automaticità del passaggio da una qualifica all’altra. Il C.S.M.: è l’organo che garantisce l’indipendenza esterna dei giudici ordinari. Composizione: 33 membri, 10 nominati dal Parlamento in seduta comune, 20 eletti dai Magistrati tra le varie categorie, 3 sono membri di diritto. I membri elettivi del C.S.M. durano in carica 4 anni, scaduti questi, possono durare in carica fino all’insediamento del nuovo C.S.M., la cui elezioni deve avvenire entro 3 mesi. Nel caso di impossibilità di funzionamento, esso può essere sciolto con D.P.R., sentiti i Presidenti delle Camere e il Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore. Contro i provvedimenti del C.S.M. è ammesso il ricorso al giudice amministrativo, mentre contro i provvedimenti della sezione disciplinare, è ammesso il ricorso in Cassazione. I diritti di libertà La tutela dei diritti di libertà ha il suo perno centrale nella Costituzione scritta e nella legge del Parlamento. a) la Costituzione è intesa come patto sociale a garanzia dei valori nei quali la comunità si riconosce; b) la legge come espressione della volontà del Parlamento. I diritti di libertà: trovano disciplina direttamente nella Costituzione, quest’ultima rinvia la disciplina di tali diritti alla riserva di legge e/o riserva di giurisdizione. Riserva di legge: a) assoluta; b) rinforzata; c) relativa. Assoluta: quando tutta la materia è disciplinata dalla legge (tranne i regolamenti governativi). Rinforzata: quando la Costituzione rinvia alla legge ulteriori condizionamenti. Relativa: quando la Costituzione rinvia alla legge la determinazione dei profili fondamentali della materia. Essa comprende la materia dei Regolamenti governativi.

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Riserva di giurisdizione: quando si rinvia al giudice in quanto egli è autonomo, l’applicabilità della limitazione della libertà prevista dalla legge. Eguaglianza formale: art. 3.1 “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”. Eguaglianza sostanziale: art. 3.2, l’impegno dello Stato “a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica economica e sociale del paese. Eguaglianza formale: divieto di adottare trattamenti diversi tra i cittadini. Eguaglianza sostanziale: consente e impone adozioni di trattamenti differenziati, diretti ad eliminare le situazioni di disuguaglianza di fatto esistenti. Libertà personale: art. 13 disciplina tale libertà, seguono i due istituti di garanzia a) riserva di legge assoluta; b) riserva di giurisdizione. C’è l’ipotesi in cui ragioni eccezionali di necessità ed urgenza non consentino un intervento tempestivo dell’autorità giudiziaria, in questi casi può essere direttamente l’autorità di pubblica sicurezza ad intervenire (fermo di polizia giudiziario). Entro 48 ore dall’avvenuta applicazione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, quest’ultima sia tenuta a dare comunicazione all’autorità giudiziaria, cui spetta il compito di convalidare o meno i provvedimenti provvisori assunti. Se questi non sono convalidati entro 48 ore successive essi si considerano revocati e privi di effetto. L’art. 13 a) impone alla legislatura l’obbligo di punire qualunque tipo di violenza, esercitata nei confronti dei soggetti sottoposti a misure limitative delle libertà personali. B) impone al legislatore l’obbligo di stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva. Libertà di domicilio: art. 14, garanzia ad ogni luogo di cui la persona, abbia legittimamente la disponibilità per lo svolgimento di attività connesse alla vita privata o di relazioni. 14.2 nessuna violazione del domicilio è consentita se non nei casi consentiti dalla legge a seguito di disposizione del giudice. 14.3 per determinati motivi, leggi speciali possono limitare la libertà domiciliare ad opera della autorità amministrativa, anche senza provvedimento del giudice.

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Libertà di circolazione e di soggiorno: art. 16, garantisce al cittadino la libertà di circolare e soggiornare liberamente all’interno del territorio dello Stato, nonché la libertà di uscire e rientrare in tale territorio. Libertà e segretezza della corrispondenza: art. 15, tutela la libertà e segretezza della corrispondenza e stabilisce che la loro limitazione può avvenire solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria con garanzia della legge. Libertà di manifestazione del pensiero: art. 15 il diritto di comunicare il proprio pensiero. Libertà di riunione: art. 17 tutti sono liberi di riunirsi qualunque sia il luogo ove la riunione avvenga, purchè sia pacifica e senza armi. In luogo pubblico: si impone agli organizzatori un obbligo di preavviso alla autorità di pubblica sicurezza del giorno, ora e luogo della riunione. L’autorità competente, ricevuto il preavviso, possa vietare la riunione per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica o imporre limitazione. Il preavviso deve essere dato al Questore almeno 3 giorni prima della riunione. In luogo aperto al pubblico e in luogo privato: non occorre preavviso. Assembramento: riunioni occasionali di più persone in luogo pubblico. Le garanzia dell’art. 17 valgono anche per l’assembramento. Libertà di associazione: i limiti consistono solo nel perseguimento di fini che sono vietati al singolo dalla legge penale. a) associazione segreta b) associazione che anche indirettamente, perseguono fini politici, avvalendosi di un organizzazione di carattere militare Libertà economiche: la Costituzione prevede istituti attraverso i quali prende corpo l’impiego dei pubblici poteri a ridurre le disuguaglianze economiche e sociali tra i cittadini. Diritti di proprietà e privato: subordinazione di tale diritto al perseguimento dei fini sociali, concezione funzionale della proprietà. La legge, riconosce e garantisce la proprietà privata e disciplina i modi d’acquisto, di godimento e limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti, la proprietà può essere espropriata, salvo indennizzo, per motivi di interesse generale. Diritti sociali: a) diritto al lavoro: art. 4.1, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. 23


b) Diritto alla salute: art. 32.1 la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo è interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Doveri pubblici: a) dovere al lavoro b) dovere di difesa c) dovere di contribuire alle spese pubbliche d) dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione e leggi Le Regioni e Enti Locali Le Regioni in Italia sono 20: di cui 15 a Statuto ordinario e 5 con Statuti speciali (Valle d’Aosta, Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto-Adige, FriuliVenezia-Giulia) Le Regioni a autonomia speciale:sono apposite leggi Costituzionali e consentono l’adozione di statuti speciali che garantiscono “forme e condizioni particolari di autonomie”. Esse dispongono di un proprio potere di iniziativa legislativa a livello nazionale. Le disposizioni statutarie, prevalgono su quelle costituzionali, salvo che vengono in gioco i principi supremi della Costituzione. Tutti gli statuti speciali prevedono che le rispettive norme di attuazione siano poste in essere dal governo mediante D.Lg.. L’elemento distintivo fra i due tipi di Regioni, consiste nella maggiore estensione dell’elenco delle materie di competenza legislativa ed amministrativa a favore alle Regioni speciali, infatti dispongono di un potere legislativo di tipo primario – esclusivo, più ampi canali di finanziamento. Il Presidente delle Regioni o Province autonome, deve prendere parte alle riunione del Consiglio dei Ministri, ove siano in discussione, questioni che riguardano la Regione o Provincia autonoma interessata. Il potere legislativo, amministrativo e finanziario, è suddiviso fra le Regioni e le due Province autonome di Trento e Bolzano. Regioni a Statuto ordinario: la Costituzione pone o i principi generali o si rinvia ad altre fonti normative per la loro ulteriore specificazione. Queste Regioni determinano autonomamente la propria organizzazione interna. Un testo normativo deve essere approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale per due volte entro il termine di due mesi, il Governo può solo inpugnare la delibera dinanzi alla Corte Costituzionale

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entro 30 giorni dalla pubblicazione. Lo Statuto è subordinato alla Costituzione. Il Presidente regionale: dirige la politica della Giunta, nomina e revoca i componenti della Giunta, può essere sfiduciato dal Consiglio regionale mediante una mozione approvata a maggioranza assoluta. Potestà legislativa regionale: a) Primaria: solo le Regioni a Statuto speciale b) Concorrente: entrambi le Regioni c) Integrativa: entrambi le Regioni. Le differenze, riguardano i loro limiti: Limiti primari: 1)Territorio regionale, 2)Materia: leggi solo in alcune materie, cioè indicate in Costituzione per le Regioni a Statuto Ordinario ed esposte nello Statuto Speciale per le Regioni a Statuto Speciale. 3)Principi generali dell’ordinamento giuridico, 4)Principi fondamentali delle riforme economico-sociale, 5)Obblighi internazionali, 6)Funzioni di indirizzo e coordinamento. La Regione: non può mai emanare norme penali, ne di diritto privato, ne di giurisdizionalità nazionale. Limiti concorrenti: I principi fondamentali li fissa lo Stato, il resto è rimesso alle Regioni. Si aggiungono anche tutti i limiti primari. Limiti integrativi: la legge regionale può solo integrare alla legge statale, non può modificare. Si deve vedere la legge come è composta e negli spazi vuoti è possibile integrare o attuare. I principi fondamentali delle materie: si trovano nelle leggi Cornice Limiti territoriali: la legge regionale non può che riferirsi a fenomeni, attività o servizi relativi al territorio regionale. Limiti costituzionali: la legge regionale non può derogare ad alcuna disposizione costituzionale. Il legislatore regionale, deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Allo Stato: spetta determinare solo i principi fondamentali della disciplina di quella materia. Alle Regioni: spetta esercitare il potere legislativo nel quadro di tale principio, cioè le “leggi cornice”. Leggi cornice: leggi che esplicitino il contenuto dei principi di dette materie. Queste leggi abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse e che i consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessari modificazioni entro 90 giorni. 25


La Regione è titolare dei poteri amministrativi nelle medesime materie che sono di sua competenza legislativa per disposizione della Costituzione e degli statuti speciali. La Costituzione riserva agli Enti Locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie di competenza delle Regioni. Per approvare uno Statuto della Regione a Statuto Ordinario: è la stessa Regione che approva lo Statuto a maggioranza assoluta, in 2 delibere a distanza 2 mesi l’una dall’altra. A tal proposito è richiesto sempre il referendum. Gli organi di raccordo fra Stato e Regione sono: il commissario del governo e la conferenza Stato Regione. Commissario del governo: è il Prefetto del capoluogo regionale. Conferenza Stato Regione: è una sede collegiale di confronto fra governo e Regione in relazione agli indirizzi governativi incidenti sulle materie di competenza regionale. E’ un organo consultivo, composto: Presidente di giunte delle Regioni e Province autonome, presieduto dal Presidente del Consiglio o da un Ministro da lui delegato. Controllo statale sulle leggi regionali si limita ai profili di legittimità costituzionale e diviene successivo, il governo può ricorrere alla Corte costituzionale dalla pubblicazione della legge regionale. Attribuzione di funzione amministrativa ai Comuni, salvo che sia conferite a Province, città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base del principio di sussidarietà. Vengono definiti Enti Locali: I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolane, le unioni di Comuni, alcuni dei consorzi tra gli Enti Locali. Attribuzione a Comuni e Province di un potere normativo secondario in tema di disciplina della loro organizzazione e di esercizio delle loro funzioni: “speciale procedimento de approvazione dello Statuto”. I regolamenti degli Enti Locali: disciplinano, nel rispetto della legge e dello Statuto l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione. a) Il Consiglio comunale o provinciale: è titolare esclusivo di una serie di atti fondamentali. La Giunta: compie gli atti di amministrazione che non siano di competenza di funzionari o riservati dalla legge al Consiglio o di competenza del sindaco.

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b) Sindaco e Presidente sono eletti dal corpo elettorale e loro nominano e revocano le rispettive giunte c) il Sindaco e il Presidente della provincia: rappresentano l’ente, convocano e presiedono la Giunta, nonchè il Consiglio sovraintendono al funzionamento dei servizi e alle esecuzione degli atti, nominano e revocano I rappresentati del comune e della provincia presso Enti, aziende e istituzioni. d) La Giunta: è formata da un numero di membri determinato dallo Statuto, entro il limite di un terzo dei componenti dei rispettivi consigli. Essa collabora con il sindaco e il Presidente della provincia. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, nei settori dei servizi alla Comunità, dell’assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico

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