Il diritto e la società Il diritto: è un complesso di regole fra i membri di una società. Regole giuridiche: disciplinano i rapporti di società. Effettività: una regola è esistente in quanto i membri di una società le riconoscono un valore obbligatorio e colleghino alla sua violazione l’irrogazione di sanzione. Certezza: attraverso l’ordinamento giudiziario e le sanzioni si cerca di dare certezza al diritto. Relatività: le regole giuridiche possono cambiare contenuto a secondo della comunità sociale a cui si riferiscono e dai fini da raggiungere. Fattispecie astratta:l’ordine dei fatti che si intende regolato. Posizioni soggettive di svantaggio: attribuzione dei destinatari della norma dell’obbligo di svolgere una determinata attività. (doveri) (obblighi) (oneri). Posizione soggettiva di vantaggio: il diritto esige da altri un comportamento conforme al quello imposto dalla norma giuridica (diritti). Soggetti giuridici: innanzitutto le persone fisiche. - Il soggetto deve possedere: capacità giuridica e d’agire. - Persone giuridiche: persone che creano organizzazioni con finalità comuni (associazioni ecc.), o beni materiali gestiti da persone fisiche (fondazioni). Persone giuridiche: 1) private 2) pubbliche (Stato, Enti pubblici, ecc.) Ordinamento giuridico: insieme di norme giuridiche. Lo Stato: assicura la pacifica convivenza e il perseguimento di finalità generali. Common Law: ordinamento inglese; si basa su decisioni giurisprudenziali costruite sulla affermazione di principi tratti dall’esperienza, dalle consuetudini, dalle prassi. (La sentenza del giudice acquista un valore normativo, è fonde del diritto). Civil Law: tutti gli altri ordinamenti; si basa su regole di diritto scritte. La norma giuridica è tale solo se contenuta in atti cui lo stesso ordinamento riconosce la capacità di produrre regole di questo tipo. Atti, che sono espressione della volontà degli organi dello Stato cui l’ordinamento ha affidato il potere normativo.
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