3 minute read

Sicuri e certifi cati

di Moggi

responsabile qualità e sicurezzaGruppo Federtrasporti

Advertisement

GUIDARE UN CAMION OLTRE I 65 ANNI

Ho compiuto da poco i 65 anni e siccome mi sento bene (e, tra parentesi, non ho maturato un assegno pensionistico soddisfacente), mi piacerebbe continuare a fare l’autista ancora per qualche anno. So che la cosa è possibile. Ma esistono limiti o condizioni da rispettare?

Riccardo R_Brindisi

Ènota la difficoltà dell’autotrasporto nel riuscire a soddisfare l’attuale domanda di servizi di trasporto. Infatti, oltre alle croniche criticità organizzative (dei committenti e delle aziende di trasporto) e infrastrutturali si è aggiunta da qualche tempo la carenza di autisti e i ritardi nelle consegne dei veicoli. Alla luce di ciò la patente-cqc assume ancora maggiore rilevanza e pertanto non ci si può permettere di perderla a seguito di un ritiro dovuto a infrazioni commesse durante la circolazione o a causa del mancato rinnovo dei requisiti psicofisici. Relativamente alla validità, l’art. 126 del CdS («durata delle patenti») prevede che le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per 5 anni fino al compimento del 65mo anno di età. Oltre tale limite la validità scende a 2 anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte della Commissione Medica Locale (C.M.L.). Il medesimo articolo prevede anche che, superati i 65 anni, le patenti C e CE abilitano alla guida di autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 ton. Questaregolageneraleèconfermata dal collegato art. 115 («requisiti per la guida») in cui si aggiunge la possibilità di condurre autotreni e autoarticolati anche con massa superiore a 20 ton, fino al compimento massimo dei 68 anni, previo conseguimento di specifico attestato di possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale in C.M.L. per l’innalzamento dei limiti di età. Tirando le fila, quindi, dopo il compimento dei 65 anni, il rinnovo ordinario della patente C-CE, di durata pari a 2 anni, avviene soltanto tramite visita in C.M.L. e consente di condurre autotreni o autoarticolati con m.c.p.c. fino a 20 ton. Se il conducente volesse continuare a guidare veicoli di massa superiore a tale limite e fino al compimento del 68mo anno deve sottoporsi a una visita, sempre in C.M.L, richiedendo il rilascio dello specifico attestato con validità annuale dalla data del rilascio. Pertanto, non basta disporre solo della patente in corso di validità, seppure rilasciata a seguito di visita in C.M.L., ma è necessario avere con sé anche l’attestato. Si precisa pure che al compimento dei 65 anni scatta subito la scadenza e quindi l’obbligo di andare in Commissione, indipendentemente da quanto tempo è passato dal rinnovo precedente (pena sanzione amministrativa e sospensione patente di guida). Con il 29 giugno 2022 sono terminate le proroghe legate al Covid-19 tranne per la cqc, visto che è stata data la possibilità a chi ha concluso il corso per il rinnovo, ma non ha ancora ottenuto il nuovo documento per ingolfamento degli UMC, di ottenere un permesso di guida valido 6 mesi. Anche le C.M.L. hanno arretrati da smaltire e, pertanto, si consiglia di richiedere la visita annuale per confermare il possesso dei requisiti psico-fisici almeno 6 mesi prima per evitare di far scadere il titolo. Il funzionamento delle C.M.L. è disciplinatoprincipalmentedalRegolamento diattuazionedelCodicedellaStrada (art. 330). Alla visita il paziente deve presentarsi con i referti di specifiche visite ed esami richiesti dalla Commissione in base alle patologie (esempio: visita cardiologica, ecocardiogramma, visita oculistica, visita diabetologica, ecc). Ovviamente, il suddetto regolamento fornisce le linee guida principali, poi ciascuna struttura sanitaria determina il proprio funzionamento in termini di prenotazioni e rilascio della documentazione prevista. Pertanto, vista la sottile differenza di tali regole, è possibile incappare in disguidi dando, per esempio, per scontato che l’esito positivo della visita e il conseguente rilascio della patente di guida per 2 anni sia requisito sufficiente per condurre un veicolo di massa superiore a 20 ton, senza specificare dall’una o dall’altra parte il fine del rinnovo della patente e il rilascio dello specifico attestato. Per quanto riguarda il declassamento, è possibile in qualsiasi momento chiedere in maniera facoltativa il passaggio da una patente a una categoria più bassa. Relativamenteallesanzioni,ilcodice della strada prevede l’ipotesi come da tabella.

IPOTESI RIFERIMENTI SANZIONE PRINCIPALE

Guida autotreno o autoarticolato con m.c.p.c > 20 T ed età > 65* anni < 68* anni senza attestato annuale

* al compimento del 65mo o 68mo anno di età art. 126 commi 3-12 art 116 comma 15 bis art 115 comma 5 da 1.021 a 2.042 euro Sospensione patente di guida da 4 a 8 mesi

Incauto affi damento da 42 a 173,00 euro e fermo veicolo a motore per 30 giorni per il proprietario

SANZIONE ACCESSORIE

This article is from: