Maria Crocifissa< Curcio, Costituzioni

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Maria Crocifissa Curcio

Costituzioni Fonte:http://www.madrecrocifissa.org/datibase/index_scritti_MC.htm


Queste prime Costituzioni di quella che oggi è la congregazione delle suore Carmelitane missionarie di s. Teresa di Gesù bambino, sebbene mai approvate formalmente dall’autorità ecclesiastica, sono una preziosa fonte per la comprensione del carisma della congregazione e della storia di esso, in quanto redatte direttamente da padre Lorenzo tenendo presente lo Statuto delle Terziarie Carmelitane di Modica – Istituto Polara (a sua volta redatto direttamente da madre M. Crocifissa) e il severo Diritto canonico dell’epoca. Tali Costituzioni furono presentate all’Ordinario di Porto – S. Rufina per ottenere la prima approvazione orale ad experimentum del nascente istituto religioso. Il testo che segue riproduce fedelmente il dattiloscritto, con i suoi errori e le sue imprecisioni, segnalando la suddivisione delle pagine di esso mediante il riporto dei numeri di pagina.


Maria

COSTITUZIONI delle MISSIONARIE CARMELITANE °°°°°°°°°°°°°°°°°°° ISTITUTO S. TERESA DEL BAMBIN GESU’ S. MARINELLA (Prov. Roma)


P A R T E PRIMA DELLA NATURA DELL&#39;ISTITUTO Capo I° Del fine delle Missionarie Carmelitane del T.O. L&#39;Istituto delle Missionarie Carmelitane del T.O. ha come fine la propagazione della Fede, sotto la protezione del Sacro Cuore di Gesù, della B.V. del Carmine e di S. Teresa del Bambino Gesù; mediante le opere di attività missionaria, specialmente quelle che riguardano l&#39;educazione delle giovanette del popolo, e massime dell&#39;Infanzia abbandonata. Capo II° Dell&#39;ammissione in Religione I° perché una persona sia validamente ammessa nel nostro Istituto è necessario che sia Cattolica, che non sia legata col vincolo matrimoniale, che non sia già professa o membro di un&#39;altra religione (can. 538.542 par. I) II° Per la liceità dell&#39;ammissione, si richiede che sia mossa da retta intenzione, non inferma di spirito né di corpo, non aggravata di debiti, né abbia genitori o nonni che vivano in tale necessità da aver bisogno della sua assistenza (can. 542 par. 2). III° Prima che la postulante sia ammessa all&#39;abito religioso è necessario che siano presentate le lettere testimoniali, circa: a) i natali dell&#39;aspirante, b) il battesimo e la cresima, c) i costumi della postulante, d) la fama e condotta,ù e) la vita che mena, f) la libertà del suo stato, g) la condizione della famiglia, se abbia bisogno o no del suo aiuto, n) la immunità da censure, o da inchieste per parte dell&#39;autorità civile o ecclesiastica (can. 544.545) . Queste lettere testimoniali dovranno essere spedite dalla competente autorità ecclesiastica direttamente alla Superiore dell&#39;Istituto, gratuitamente e chiuse con sigillo (can. 545 par. l) . Inoltre il certificato medico. IV° Chiunque sia messo a parte delle informazioni ricevute in seguito alle lettere testimoniali, è strettamente tenuto al segreto sia intorno alle notizie ricevute, sia riguardo alle persone che le hanno date (can. 546) . Capo III° Del postulandato 1° Il postulandato durerà solo 3 mesi : la Superiora Generale potrà opportunamente dispensare su tale periodo di tempo in tutto od in parte. II° La casa del postulandato dovrà essere indicato dalla Superiora Generale e dovrà essere scelta la casa di noviziato e le altre dove sia in pieno vigore la disciplina


regolare. Presiederà al postulandato una religiosa di vita esemplare ; e le postulanti saranno messe sotto la sua vigilanza e cura (can. 540 par. I) III0 le postulanti indosseranno il proprio abito secolare purché semplice e modesto (can. 540 § 2) . IV° Nel caso che la postulante non abbia compiuto i quindici anni richiesti per il noviziato, potrà fare un postulandato più lungo di tre mesi; in questo caso si dovrà domandare il permesso alla Superiora Generale. V° Le postulanti che abbiano superato il 35° anno di età non potranno essere ammesse senza il previo consenso della Superiora Generale. Capo IV° Del noviziato I° II Noviziato sia in luogo separato da quello delle professe, con le quali le novizie non potranno comunicare senza speciale permesso della Superiora o delle maestre (can. 564 § 2) II° La Superiora Generale avrà cura di non assegnare nella casa di Noviziato se non Religiose di vita esemplare (can. 554 § 3) III° Per l&#39;ammissione al noviziato oltre delle condizioni per l&#39;ammissione in religione, si esige : a) l&#39;età di quindici anni compiuti, sotto pena di invalidità (can. 542 § I, 555 § I n. I) b) le lettere testimoniali. e) il consenso della maggioranza delle religiose professe da oltre dieci anni presenti nella casa di Noviziato ed appartenenti ad essa almeno da sei mesi. d) La dote di lire tremila, che per motivi speciali può essere condonata dalla Superiora Generale. Questa dote deve essere consegnata prima della Vestizione oppure legalmente garantita (can. 547 § 2) e) l&#39;esame canonico intorno alla vocazione, che deve essere fatto dall&#39;ordinario o dal suo delegato trenta giorni almeno avanti di cominciare il noviziato (can. 552 § 2) g) un corso di esercizi spirituali, di almeno otto giorni interi, e la Confessione Generale se il Confessore lo giudicherà opportuno (can. 541) IV° II noviziato incomincerà con la Vestizione e durerà un anno intero e continuo (can. 555 § I N° 2) § I° Il Noviziato s&#39;interrompe e però bisogna incominciarlo da capo e compierlo interamente, se la novizia, licenziata dai Superiori, sia uscita dalla Casa; oppure l&#39;abbia lasciata senza permesso, per non ritornarvi, oppure ne sia rimasta fuori per qualunque motivo ed anche con licenza a dei Superiori e col proposito di ritornarvi per oltre 30 giorni continui o discontinui (can. 555 § 1) § 2° Se la novizia sia rimasta fuori del recinto della casa, sotto l&#39;ubbidienza, col permesso dei Superiori, o obbligata dalla forza, oltre quindici giorni, ma non oltre i


trenta anche discontinui, per la validità del Noviziato è necessario e sufficiente supplire, i giorni passati in tal modo; se questi non furono pio di quindici, il supplemento può essere prescritto dai Superiori, ma non è necessario per la validità (can. 555 § 2) V° Se la novizia venga dai Superiori inviata in un&#39;altra casa di Noviziato, questo non s&#39;interrompe (can. 556 § 4) VI° I Superiori non concedano se non per giusta e grave causa la licenza di rimanere fuori del luogo del noviziato ( can. 556 § 3) . VII° Durante l&#39;anno di noviziato le Novizie dovranno prestare obbedienza alla loro Maestra che impartirà loro i principi della vita religiosa. VIII° Finché l&#39;Istituto non potrà provvedere diversamente si permetterà che le postulanti e le novizie paghino una tenue retta per il loro sostentamento. IX° I beni temporali che l&#39;aspirante portò con sé e non furono consumati, le si devono interamente restituire se prima di emettere la professione, se ne andrà (can. 570 § 2) X° La novizia non può validamente rinunziare durante il noviziato ai beni né aggravarli di obblighi (can. 568) XI° Avanti la professione semplice la novizia dovrà cedere a chi le piacerà meglio l&#39;amministrazione dei suoi beni per tutto il tempo dei suoi voti; quanto all&#39;uso ed usufrutto dei beni si raccomanda di volerli devolvere in beneficio delle opere pie dell&#39;Istituto (can. 569 § 1). XII° Se altri beni, per qualunque titolo, sopraggiungessero dopo la professione, si dovrà farne cessione come nell&#39;articolo precedente (c. 569 § 2) Inoltre avanti la professione di voti semplici, la novizia farà testamento di tutti i beni presenti ed eventualmente futuri (can. 569 § 3) XIII° Le novizie dal momento della vestizione godranno di tutti i privilegi delle professe, comprese le indulgenze e suffragi (can. 567) XIV° le novizie dovranno diligentemente osservare la stessa clausura prescritta per tutte le altre suore. XV° La novizia può liberamente, durante il noviziato lasciare la religione, i Superiori potranno per giusti motivi licenziarla senza che siano tenuti a manifestarglieli. Capo V° Della Professione Religiosa I° Alla fine del sesto, del nono e dell&#39;undecimo mese le suore che avranno compiuto i 10 anni di professione, radunate in capitolo giudicheranno delle novizie. la Maestra e la Sottomaestra daranno il loro giudizio. L&#39;undecimo mese però si daranno i suffragi definitivi. L&#39;ammissione alla professione o l&#39;espulsione rimane ciononostante sempre diritto della Superiora Generale. Nel dubbio che sia idonea o meno è in facoltà della Superiora Generale di prorogare il noviziato per non più di altri sei mesi (can. 571 § 2) Inoltre è necessario l&#39;esame intorno alla vocazione delle


novizie per parte dell&#39;Ordinario del luogo o di un suo delegato (can. 552 § 2) (vedere dietro N0 II ) III° Per la validità della Professione con voti temporanei si richiede l&#39;età di sedici anni compiuti, il noviziato validamente fatto, la piena libertà nell&#39;emissione dei voti che deve essere fatta espressamente, in mano della Superiora Generale o della Priora locale, per tacita delegazione, che accetterà in nome della Comunità la detta Professione (can. 572) IV° Il Cerimoniale da osservarsi per la Vestizione del Noviziato e della Professione è quello delle Carmelitane Calzate. V° In pericolo di morte, si potrà accettare anche prima di aver finito il Noviziato, la Professione, che dovrà essere rinnovata in caso di guarigione (C.S. dei Reg. 10 sett. 1912) . Vl° La Religiosa che durante il tempo della sua professione lascia, senza avere ottenuto dispensa la religione commette peccato grave; Quanto alla dimissione della Religiosa Professa si segnalano le norme statute nel canone 647. VII° I voti saranno rinnovati senza indugio alla scadenza dell&#39;anno, computato secondo il calendario. Tale rinnovazione può essere anticipata, ma non però più di un mese e non può essere posticipata neppure di un giorno (can. 577) . La rinnovazione dei voti si farà ogni anno possibilmente alla fine degli esercizi spirituali. VIII° Le Religiose, specialmente dopo aver professato, dovranno tendere alla perfezione, nell&#39;osservanza non solo dei precetti, ma anche dei consigli evangelici, compendiati principalmente nei tre voti religiosi e si confermeranno in tutte queste costituzioni (can. 593). IX° I Voti del nostro Istituto sono temporanei. E&#39; consentita la professione di voti perpetui dopo il 35° anno di età e almeno dopo 10 anni dì professione, con autorizzazione dei superiori nei singoli casi. Questi voti perpetui verranno però considerati come fatti solamente innanzi a Dio e non accettati dai superiori. Capo VI° Del voto di povertà I° Il voto di povertà importa la rinunzia al lecito uso dei beni temporali; conservandone il dominio radicale (can. 530 s. I). Pertanto la Reli­ ­ 5 ­ giosa Professa non potrà lecitamente disporre, senza il permesso della Superiora Generale, né dell&#39;USO né dell&#39;usufrutto dei suoi beni: similmente a norma del can. 569 s. I, dovrà rinunciare all&#39;amministrazione dei beni: quindi non potrà lecitamente senza il permesso della Superiora fare contratti, né in alcun modo disporre dei suoi beni. Le Religiose professe disporranno saggiamente dei loro beni, destinandoli alle Opere dell&#39;Istituto , se ragioni più gravi non consigliassero altrimenti. II° La trasgressione grave di questo voto quanto all&#39;uso, usufrutto ed amministrazione dei beni importa con sé l&#39;espulsione dall&#39;Istituto. Questa avrà luogo


in seguito a decisione del Consiglio Generale, con l&#39;annuenza dell&#39;Ordinario. III° Raccomandiamo che le Case dell&#39;Istituto siano modeste, ma ben arieggiate e che abbiano possibilmente un giardino o un bosco, per il necessario sollievo delle Religiose e delle convittrici. Si eviterà con gran cura la superfluità e il lusso; i mobili e gli utensili saranno di manifattura semplice ed ordinaria. IV° Ogni Casa invierà i suoi risparmi alla Casa Madre, e sarà cura del Consiglio Generale di non tenere il denaro in banche, se non quello stimato necessario; e devolvere il resto in opere di beneficenza, corrispondenti al fine dell&#39;Ordine e principalmente per le vocazioni missionarie. La norma fissata in quest&#39;articolo è inderogabile. La Superiora locale che si rende colpevole di trasgressione a questa noma, sarà punita con la deposizione dall&#39;Ufficio. Capo VII° Del voto di castità I° Il voto di castità è essenziale per lo stato Religioso. In forza di questo voto è illecito il matrimonio e la religiosa di voti semplici e perpetui; contratto il matrimonio, incorre ipso facto la scomunica riservata all&#39;ordinario. Inoltre la violazione di questo voto è un peccato di sacrilegio. II° Le Religiose avranno una particolare stima per la virtù della castità, in modo che da essa s&#39;informi ogni loro sguardo, atto e parola: esse saranno in tutto il loro contegno, sempre ed ovunque di massima edificazione. Siccome il demonio entra per la finestra degli occhi, così modereranno lo sguardo, specialmente se fuori di casa. Custodiranno tutti i loro sentimenti coltivando assiduamente pensieri santi. III° Le Religiose eviteranno ogni famigliarità, ogni amicizia particolare con le stesse Consorelle ed educande, amando tutte con vero affetto spirituale, che ha il suo fondamento in Dio. IV° Occorrendo ad alcune di parlare con uomini, sebbene consanguinei ed onesti, ed anche ecclesiastici, non prolunghi il discorso più di quello che la convenienza e la necessità richiede, e sia sempre, possibilmente, in presenza di un&#39;altra consorella. Capo VIII° Del voto di obbedienza I° Il voto di obbedienza importa il dovere di obbedire ai legittimi Superiori in tutto ciò che riguarda la presenti costituzioni, oltre che i Comandamenti di Dio e della Chiesa. La perfezione di questo voto consiste nel confermare la propria volontà a quella dei Superiori. II° Le Costituzioni non obbligano sotto peccato: però la Superiora locale, può comandare sotto precetto grave con la formula &quot;Ordiniamo in virtù di S. Obbedienza &quot; ed in presenza di due consorelle. Raccomandiamo che questo avvenga raramente, ed in caso grave, quando cioè l&#39;onore e la disciplina dell&#39;Istituto lo esigeranno. La


violazione di questo voto, in simili casi, importa un doppio peccato, contro la virtù dell&#39;obbedienza e contro quello della religione. III° Quando alle pene contro i trasgressori dei voti, lasciamo al giudizio delle Superiore, raccomandando però la clemenza e la misericordia, affinché le anime consacrate a Dio trovino in questi castighi, più che la sofferenza, motivi di perfezione. IV° Per esercitare la virtù dell&#39;obbedienza tutte le Religiose presteranno ai loro legittimi Superiori e Superiore il dovuto rispetto, vedendo in essi la persona di Gesù Cristo; ed accetteranno in simile atteggiamento le correzioni. V° Espongano con semplicità e senza artifizi i loro desideri alla Superiora, pronte per altro ad assoggettarsi serenamente al rifiuto. VI° Nell&#39;assegnazione degli uffici, le religiose potranno esporre le loro difficoltà alla Superiora , ma accetteranno senza lamenti, anzi con gioia qualunque decisione. VII° Si ubbidirà non solo alla voce della Superiora, ma anche al suono della campana, come segno del Signore. VIII° Le Religiose non cercheranno d&#39;intraprendere veruna cosa di qualche importanza senza averne la licenza dalla Superiora. Capo IX° Del lavoro e della vita comune I° Ogni giorno nelle ore stabilite le religiose non impedite interverranno nella sala comune ad eseguire i lavori della comunità e quelli accettati dalla Superiora, II° Nel nostro Istituto si osservi la perfetta vita comune anche a riguardo del vestiario, del vitto e delle suppellettili qualunque provento delle religiose, sia unita ai beni della casa, e sia il danaro, sia i titoli siano conservati in una cassa comuni (can. 594) Procuri ognuna di conservare con diligenza ogni cosa appartenente all&#39;Istituto. III° Durante il lavoro si reciteranno delle preghiere oppure se la Superiora stimerà opportuno, una delle religiose leggerà un libro spirituale o la vita dei Santi. IV° Le suore in via ordinaria avranno o sette od otto ore di riposo nella notte, secondo la stagione e la disposizione dell&#39;orario. Dormiranno con piccolo scapolare, in letti separati e chiusi con tendine od in camerette. Nell&#39;estate è permesso un breve riposo nelle ore pomeridiane. V° L&#39;orario per ciascuna cosa sarà stabilita dalla Superiora locale con l&#39;approvazione della Superiora Generale. Capo X° Del silenzio e del parlatorio I° E&#39; assolutamente vietato alle religiose di parlare con estranei, anche Ecclesiastici, senza espressa licenza della Superiora; sono vietati i giornali e le riviste, salvo quelli di carattere strettamente religioso ed educativo.


II° Le suore osserveranno sempre il silenzio, eccetto il tempo della ricreazione comune, se non con il permesso della Superiora. III° Nella ricreazione la Superiora invigilerà che non si parli a danno degli altri né si mettano soprannomi. IV° Il silenzio verrà rigorosamente osservato dalle preci della sera fino alle preci del mattino; dal la Superiora verrà imposta una piccola mortificazione spirituale o corporale a coloro che trasgredissero il silenzio. V° Il parlatorio sarà vicino in quanto è possibile, alla porta d&#39;ingresso dell&#39;Istituto (can. 597 § 2); è vietato ricevere visite prima che siano compiti gli atti di pietà del mattino e dopo l&#39;Ave Maria della sera. VI° La Superiora curerà che per le visite degli estranei non sia turbata la disciplina regolare né lo spirito religioso (can. 605) VII° La Superiora procuri di non lasciare mai nel parlatorio nessuna religiosa sola con estranei, anche se si tratti di persone di famiglia, e le sarà sempre una compagna tra le religiose più anziane. VIII° Le famiglie visiteranno le religiose non più spesso di ogni tre mesi: in nessun caso è permesso a queste di mangiare nelle camere degli ospiti. Tutte le religiose devono mangiare nel refettorio comune; solamente le addette alla cucina potranno mangiare in disparte. Capo XI° Degli esercizi di pietà I° Le religiose si accosteranno almeno una volta alla settimana alla S. Confessione. II° Le religiose saranno brevi nelle confessioni e non parleranno mai tra loro dei consigli e delle penitenze ricevute in confessione. III° Alla Superiora spetta la scelta del Sacerdote, approvato dall&#39;Ordinario, per gli esercizi spirituali e per le altre predicazioni. IV° Le religiose potranno liberamente accostarsi ogni giorno alla S. Comunione e sarà obbligo della Superiora di promuoverne la frequenza quotidiana (can. 595 S. 3) solamente in caso di grave scandalo esterno, la Superiora potrà proibire alla Suora colpevole l&#39;accesso alla S. Comunione (S. 5). Non si ometta mai senza grave motivo la visita quotidiana al SS. Sacramento. V° Le religiose faranno in comune mezz&#39;ora di meditazione la mattina ed un quarto d&#39;ora la sera. Se per giusti motivi qualcuna di esse non abbia potuto fare la meditazione mattutina, è dovere della Superiora di determinare l&#39;ora in cui questa deve farsi, e solo in casi urgenti potrà dispensarnela. VI° Due volte al giorno faranno il loro esame di coscienza: prima di pranzo per cinque minuti, la sera prima del riposo per sette minuti. VII° Durante il giorno, nel modo indicato dall&#39;orario faranno possibilmente in comune mezz&#39;ora di lettura spirituale.


VIII° Nelle case di postulandato e di noviziato si reciterà in coro il Piccolo Ufficio della Madonna. Nelle altre case si reciterà in comune la corona in uso presso le terziarie secolari. Questo consiste nella recita di sette Pater e sette Ave Maria per il Matutino e le laudi; sei volte tre Pater, tre Ave ed un Gloria per la Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespero e Compieta. La Superiora ha la facoltà di permettere, secondo l&#39;esigenze della casa, che la recita dell&#39;Ufficio sia fatta privata. IX° Si reciterà ogni giorno in comune il S. Rosario con le litanie della Madonna, a cui si aggiungerà in più Mater et Decor Carmeli ora pro nobis. X° Il primo venerdì d&#39;ogni mese verrà consacrato al S. Cuore di Gesù, sarà giorno di ritiro con osservanza dello stretto silenzio, e con l&#39;adorazione al SS. Sacramento che verrà esposto dalla mattina alla s era. Pregheranno in particolare per la santificazione del Clero, per i benefattori e per le vocazioni dell&#39;Istituto. Con le medesime intenzioni faranno anche un&#39;ora di adorazioni tutti i giovedì e le domeniche. II° In omaggio ad un&#39;antichissima tradizione del Carmelo, della quale S. Teresa del Bambin Gesù seppe rendersi pia e assidua interprete, le Suore del nostro Istituto avranno in particolare onore la devozione a Gesù Bambino. Pertanto il 25 di ogni mese, in memoria della sua natività, si farà un piccolo esercizio, alla fine del quale sarà indicata a sorte e per tutto il mese la Suora che dovrà aver cura dell&#39;altare di G. B., e fare ogni giorno una breve preghiera innanzi ad Esso. Nello stesso giorno s&#39;indicherà un Santo Protettore e la virtù da praticare in onore di Gesù Bambino durante il mese. XII° Durante l&#39;anno, oltre le pie pratiche previste nei precedenti articoli e quelle che particolari circostanze potranno suggerire saranno obbligatorie per ogni casa le seguenti: Novena e festa del Natale, di S. Giuseppe, del Carmine, di S. Teresa del Bambin Gesù. XIII° Per corrispondere al fine della loro vocazione le Carmelitane avranno in grande onore l&#39;esercizio della Presenza di Dio che è il fondamento della vita interiore e d&#39;ogni apostolato. XIV° Se alla casa vi è annessa una cappella semipubblica si procurerà di farvi celebrare nei giorni festivi la S. Messa per il popolo con una breve spiegazione del S. Vangelo. XV° Il 15 novembre, od il 1.5, se il 15 è una Domenica, si faranno i suffragi per tutto l&#39;ordine Carmelitano e a questo fine si farà celebrare una Messa di Requiem.ù Capo XII° Della Carità I° Poiché il nostro Istituto è sotto la protezione di S. Teresa del Bambin Gesù, per attuare almeno in parte gli aneliti, della sua ardentissima carità, le nostre Suore si studieranno di eccellere nella pratica di questa virtù.


II° Sia pertanto la carità oggetto delle loro preghiere e delle letture spirituali. Cerchino di promuoverla in comunità con il reciproco rispetto, quale conviene ad anime consacrate a Dio e al bene del prossimo; fuggano ogni più lieve offesa a questa, che è la regina delle virtù. III0 Il nostro Istituto intende dedicarsi alle opere di carità in genere; in modo particolare alle seguenti: a) missioni; b) opere per le fanciulle povere o abbandonate; c) catechismo ai bambini del popolo. Capo XIII° Delle Scuole e Missioni I° Non accetteranno scuole se non quelle destinate ai figli del popolo più povero. II° Sarà cura delle dirigenti di promuovere la maggiore perfezione didattica tenendo diligentemente conto di ciò che in proposito viene stabilito dalle competenti autorità e suggerito dalle esperienze dei migliori. III° All&#39;Ordinario spetta l&#39;ispezione della scuola e l&#39;approvazione dei testi di Religione. Lo stesso dicasi per i Patronati, laboratori ed Oratori. IV° Tra le opere dell&#39;Istituto sarà in ogni tempo tenuto nella massima considerazione l&#39;opera delle Missioni. Pertanto essa sarà preferita a tutte le altre quando le condizioni dell&#39;Istituto lo consentiranno. V° Per le Missioni dovranno in tutto regolarsi secondo le istruzioni della S. Congregazione di Propaganda. Capo XIV° Delle astinenze e dei digiuni I° Oltre le astinenze e i digiuni della Chiesa, le Suore del nostro Istituto dovranno astenersi dalle carni tutti i mercoledì ed i sabati dell&#39;anno e le vigilie delle principali festività della Madonna e di S. Elia. Però se questo riuscisse grave alla comunità la Superiora locale può liberamente mutare quest&#39;astinenza in un&#39;altra piccola mortificazione. Capo XV° Delle Lettere e della clausura I° Tutte le lettere che pervengono alle Suore verranno a queste consegnate aperte dalla Superiora, alla quale le Suore presenteranno aperte le lettere che spediscono. Sono eccettuate le lettere provenienti dalla S. Sede, dal Legato pontificio, Dal Cardinale Protettore, dalle Superiori, maggiori, dalla Superiora locale se assente, dall&#39;Ordinario del luogo, dal P. Generale dei Carmelitani o dal suo rappresentante, dal promotore della Fede, e quelle indirizzate agli stessi. II° La clausura è soltanto episcopale cosicché sarà proibito agli uomini di entrare nei luoghi soggetti ad essa (can. 604 S I) Luoghi di clausura saranno invariabilmente il dormitorio, il refettorio e la sala di comunità.


III° L&#39;Ordinario o un suo delegato, il P. Generale dei Carmelitani, o un suo rappresentante, il confessore nell&#39;amministrazione dei Sacramenti, i capi delle nazioni con il loro seguito; i Cardinali di S.R. Chiesa, i medici, i chirurghi nel disimpegno del loro ufficio non sono soggetti alla precedente norma. La Superiora potrà dare per grave e giusto motivo anche ad altri uomini il permesso di entrare in clausura, però è tenuta in coscienza d&#39;invigilare da sé o per altri sulla loro condotta. IV° Senza giusta causa e senza licenza della Superiora locale non è anche permesso alle donne di entrare in clausura, V° Quanto all&#39;uscita delle religiose toccherà alla Superiora Generale di stabilirne la norma. Capo XVI° Dell&#39;abito religioso I° L&#39;abito delle suore sarà per la qualità e per la forma in tutto conveniente allo spirito di povertà. II° La tonaca sarà per tutte le stagioni di panno o saia tanné, lunga fino a 3 cm. da terra, larga proporzionalmente, con cintura di cuoio e fibbia di ferro. Lo Scapolare sarà della stessa stoffa e colore, non più largo di 27 cm. e 5 cm. più corto della tonaca. Porteranno il soggolo bianco, senza pieghe; il velo bianco per le novizie, nero per le professe. Capo XVII° Dei viaggi I° La Missionaria Carmelitana si porrà in viaggio ogni volta che ciò le venga imposto dall&#39;obbedienza. II° La Suora che non possa avere una consorella per compagnia non intraprenderà alcun viaggio, non uscirà di casa, se non affidata a pia donna, nota alla Superiora. III° Durante il viaggio terrà un contegno di massimo riserbo, astenendosi da qualunque conversazione con estranei ed occupandosi in preghiera o lettura edificanti. IV° E&#39; vietato fermarsi in alberghi, eccetto che in caso di estrema necessità. In tal caso si cercherà un albergo modesto e di notoria serietà. Capo XVIII° Dei suffragi I° Per ogni suora defunta le consorelle faranno in suffragio la S. Comunione e ascolteranno la S. Messa, altrettanto si farà nel settimo e nel trigesimo della morte e nel primo anniversario. II° Nelle preghiere della mattina e della sera si aggiunga un De Profundis in suffragio di tutti i defunti dell&#39;Ordine Carmelitano.


Capo XIX° Dei Confessori e dei Cappellani I° La Superiora locale procurerà di avere a Confessori Sacerdoti gravi per età, probi e dotti, per ascoltare le Confessioni della Comunità, si svolgerà per questo al Vescovo della Diocesi. II° In ogni casa vi devono essere un Confessore ordinario e uno o più straordinari. All&#39;Ordinario le Suore devono confessarsi ogni otto giorni. Egli dura in carica un triennio dopo il quale può venire rieletto quando l&#39;Ordinario, lo consente. IlI0 Quattro volte all&#39;anno tutte le Suore sono tenute a presentarsi al Confessore straordinario senza però essere obbligate a fargli la loro confessione. Il Confessore straordinario può essere richiesto e ottenuto dalle Suore che ne avessero bisogno anche fuori del tempo stabilito. La Superiora si guardi dall&#39;indagare il motivo di tale richiesta o dal mostrarsene comunque spiacente. IV° Le Suore possono, in pubblica Chiesa, confessarsi a qualunque sacerdote approvato. V° Si ricordino le Suore che la condiscendenza ivi usata dalla Chiesa è solo per portare la pace del Signore e provvedere ai bisogni veri delle anime e al loro profitto spirituale, perciò nessuna suora ne abuserà, perché sarebbe a danno dell&#39;anima sua. VI° Senza il permesso della Superiora le Suore non possono conferire col Confessore, sia ordinario che straordinario, né senza permesso possono scrivergli. Devono usare verso i confessori la dovuta venerazione e guardarsi scrupolosamente da ogni ombra anche lontana di famigliarità. VII° La scelta dei Cappellani spetta all&#39;Ordinario del luogo eccettuato il caso di grave pericolo di morte il Cappellano non può amministrare gli ultimi sacramenti senza licenza del Parroco, né accompagnare alla Chiesa le defunte né fare le esequie. Capo XX° Dei Libri e Registri I° In ogni comunità la segreteria avrà cura del registro della casa, dove in forma chiara e concisa si noteranno tutte le decisioni importanti prese, e tutti gli avvenimenti importanti della casa, nonché il nome di tutte le suore che faranno parte di essa, il loro ingresso nell&#39;Istituto, la loro eventuale uscita, le loro cariche, e la loro morte. II° Alla fine di ogni anno si spedirà alla Casa Madre una relazione contenente: l&#39;elenco delle suore, il loro decesso, il numero delle orfanelle, bambine o giovinette affidate alla loro custodia, i lavori principali compiuti nell&#39;anno e la Superiora Generale avrà cura di far notare tutto dalla Segretaria in un registro particolare.


P A R T E SECONDA DEGLI UFFICI Capo I° Degli obblighi della Superiora I° In ogni casa verrà preposta una Superiora che abbia almeno 30 anni e 10 anni di professione. Per il momento verrà eletta dalla Superiora Generale. II° La Superiora non potrà allontanarsi dalla propria residenza se non per necessità di Ufficio (can. 508) . III° E&#39; dovere della Superiora far conoscere alle proprie suddite i decreti già esistenti e i nuovi della S. Sede riguardanti le suore (can. 509 S. I) La Superiora locale dovrà procurare che questi almeno una volta l&#39;anno vengano letti pubblicamente in giorni stabiliti (can. 509 S. 2) N0 1.) IV° La Superiora locale impartirà una volta alla settimana una pia esortazione a tutte le suore della sua casa e procurerà una sufficiente istruzione catechistica per tutti coloro che ne avessero bisogno (can. 509 S. 2). V° Spetta alla Superiora locale di eleggere la Maestra di lavoro, la Sagrestana, la Portinaia, la Suora infermiera, la Cuciniera, la dispensiera, la Guardarobiera. In caso di bisogni può affidare ad una medesima suora uno o più uffici suddetti purché non siano incompatibili fra loro. Di queste nomine dovrà dare nota alla Superiora Generale. VI° La Superiora avrà il titolo di Madre durante il tempo del suo ufficio, che non può prolungarsi oltre il triennio, può essere però riconfermata per un secondo triennio, non però per un terzo nella stessa casa (can. 505) . VII° Procurerà di promuovere l&#39;osservanza della regola e l&#39;incremento della vita religiosa senza intralciare con ingerenze inopportune l&#39;attività delle singole suore, spiegata in virtù dei propri uffici. VIII° La Superiora locale non può fare né restauri né acquisti stipendiosi che superino la somma che verrà determinata dalla Superiora Generale. IX° E&#39; strettamente vietato alla superiora d&#39;indurre in qualsiasi modo le suore a sé soggette a manifestarle la propria coscienza (can. 530 S. I) Se però le suore liberamente e spontaneamente vogliono aprirle l&#39;animo loro, possono certamente farlo, anzi è bene che di mostrino verso la Superiora una fiducia filiale. Capo II° Delle Maestre e Sottomaestre delle novizie I° La Maestra e la Sottomaestra verranno elette dalla Superiora Generale d&#39;intesa col suo consiglio (can. 550) II° La Maestra deve avere l&#39;età di almeno 35 anni compiuti e 10 di professione religiosa e dovrà eccellere per pietà, carità, prudenza e regolare osservanza, dovrà


esser libera da tutte quelle occupazioni ed uffici che possono impedire la cura delle novizie (can. 559) . III° La Sottomaestra deve avere almeno l&#39;età di 30 anni compiuti e 5 di professione: anch&#39;essa deve essere libera da tutte quelle occupazioni che le siano di impedimento ai doveri del suo ufficio (can. 559). IV° Alla Maestra ed a essa sola compete il diritto e il dovere di provvedere all&#39;educazione religiosa delle novizie ed il governo del noviziato (can. 561) Solamente la Superiora Generale avrà il diritto d&#39;ingerirvisi per motivi urgenti. V° Per tutto ciò che riguarda la regolare osservanza della casa, tanto la Maestra quanto le novizie dipendono dalla Superiora locale (can. 561) E&#39; stretto obbligo delle Maestre di procurare diligentemente che le novizie affidate alle sue cure si esercitano assiduamente nell&#39;osservanza regolare delle Costituzioni ed allo spirito dell&#39;Istituto (can. 552). VI° Avanti la fine del primo semestre, prima del novo e dal dodicesimo mese, la Maestra dovrà riferire alla Superiora Generale sul comportamento delle singole novizie ( can. 583). VII° La Maestra e la Sottomaestra rimarranno in carica per tre anni: durante questo tempo non potranno essere rimosse dal loro ufficio senza giusta e grave causa ( can. 560) Dopo il triennio potranno essere rielette. Capo III° Della Maestra Assistente I° La Maestra di lavoro e l&#39;Assistente alle fanciulle siano scelte tra le Suore più zelanti e idonee a questi gravissimi uffici. D&#39;ordinario i due uffici saranno affidati alla stessa persona che avrà il titolo di Maestra ­ Assistente. II° La Maestra Assistente si ricordi che il suo ufficio è di assidua Immolazione, perché dovrà vivere sempre con le fanciulle né lasciarle se non per gravissimi motivi e facendosi sostituire da un&#39;altra suora durante la sua assenza. III0 Vigili la Maestra ­ Assistente sul contegno delle fanciulle tenendo conto della loro frequenza alle pratiche di pietà esortandole con l&#39;esempio e con la parola al fedele adempimento di ogni loro dovere, affinché le fanciulle affidate all&#39;Istituto ne portino con sé, nelle varie condizioni alle quali saranno chiamate, il fervore della pietà, e la serietà di tutta la vita. IV° Informi tutta la sua attività ad un profondo sentimento di carità materna, eviti ogni lontana ombra d&#39;ingiustizia, come ogni parola che possa inasprire gli animi delle fanciulle o attenuare in esse il sentimento di fiducia verso la propria Maestra­ Assistente necessario per un&#39;efficace opera educativa. Capo IV° Della Sagrestana I° E&#39; compito speciale della Sagrestana tenere pulita e decorosa la Cappella, ben in ordine gli Altari, particolarmente quello ove risiede il SS. Sacramento, custodire col


massimo ordine, pulizia e diligenza tutto ciò che riguarda la celebrazione dei Divini Misteri. A lei spetta spetta altresì suonare la campana per chiamare in Cappella la Comunità. II° Sarà riservatissima coi Sacerdoti che vengono per le Sacre funzioni e senza bisogno non farà discorso alcuno con essi, in Cappella e in Sacrestia non parlerà mai senza assoluta necessità. Nelle ore stabilite chiuderà la Chiesa e ne consegnerà la Chiave alla Superiora. Capo V° Della Portinaia I° L&#39;ufficio della Portinaia è della massima importanza e di grave responsabilità verso Dio e presso l&#39;Istituto, chiudi la Superiora deve affidarlo ad una Suora di sperimentata virtù, esattissima nell&#39;osservanza delle Sante Costituzioni, di età possibilmente matura, fedele agli ordini ricevuti e aliena dal conversare con le persone estranee. II° La Portinaia terrà sempre chiusa a chiave la porta esterna, conservando la chiave presso di sé, né potrà consegnarla ad alcuno senza licenza della Superiora. A questa darà conto di tutto ciò che avviene alla porta; senza il suo permesso non potrà chiamare al parlatorio alcuna persona di casa, essa poi non farà mai domande curiose agli estranei, ma starà sempre al suo posto assegnato, occupata in qualche lavoro. III° Deve accogliere con gran carità i poveri soccorrendoli secondo le istruzioni avute dalla Superiora, e starà attenta a non introdurre in parlatorio persone sconosciute, si scuserà con buone maniere quando non potesse chiamare chi le viene richiesto. IV° Non può fare segrete ambasciate per conto delle suore o delle alunne, non può spedire lettere, giornali od altro, senza il permesso della Superiora. In ogni stagione dell&#39;anno; all&#39;Ave Maria della Sera, deve chiudere la porta esterna e consegnare la chiave alla Superiora. Capo VI° Dell&#39;Infermiera I° L&#39;Infermiera deve sempre trovarsi presente alla visita medica per rendere a questi esatta relazione dello stato dell&#39;inferma e riceverne gli ordini che osserverà scrupolosamente. Sarà amorevole e piena di carità con le inferme e vigilerà con gran cura le convalescenti. Capo VII°Della Cuciniera I° E&#39; compito della cuciniera di preparare i cibi con precisione riguardo l&#39;orario con somma nettezza. Deve aver cura della cucina e degli utensili ed osservare che venga usato il necessario nelle giuste misure, in nodo che nulla venga sprecato e che la Comunità sia convenientemente trattata.


II° Dipenderà interamente dalla Superiora chiedendole giorno per giorno gli ordini per il dì seguente: procurerà che nella cucina si mantenga il santo silenzio e che non vi entrino persone estranee. In caso di bisogno la Superiora potrà assegnare alla cuciniera una o più suore in aiuto. Capo VIII° Della Dispensiera I° La dispensiera è incaricata di custodire tutto ciò che ai trova in dispensa, e di pensare in tempo opportuno a fare le necessarie provviste col permesso della Superiora. Capo IX° Della Guardarobiera I° Questa ha in custodia i vestiari; la biancheria personale, quella dei letto, del refettorio, della cucina, della dispensa e tutto deve rammendare e rappezzare per tempo, riporre in buon ordine secondo il sistema del ­ 16 ­ l&#39;Istituto e distribuire nei tempi stabiliti. II° Avrà cura speciale della roba di lana, non disfarà o scarterà nessun capo di biancheria o altro senza licenza della superiora, avrà cura che puntualmente le venga restituita la roba del bucato, avviserà per tempo la Superiora di ciò che manca nella guadaroba. Quando ve ne sarà bisogno le verranno assegnate una o più suore in aiuto. APPENDICE I° Le Costituzioni delle Missionarie Carmelitane non obbligano per se stesse sotto pena di peccato mortale né veniale a meno che non siano trasgredite per disprezzo, o in materia delle comuni obbligazioni della vita cristiana e dei santi Voti o con scandalo degli altri o per qualunque disordinato motivo. Ma ogni buona Missionaria procurerà di vedere in questa regola quei segni del Divino Volere che seguiti decidono della santità, trascurati, portano a lungo andare alla perdizione dell&#39;anima. II° Per tutto ciò che riguarda, il governo dell&#39;Istituto si seguiranno le norme generali stabilite dal Codice di Diritto Canonico; e delle quali l&#39;Istituto nel primo periodo della sua formazione farà l&#39;esperienza sotto le direttive immediate dalla Superiora Generale.


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