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EFFICIENZA ENERGETICA RISCALDAMENTO A RISCHIO CAOS

RISCALDAMENTO A RISCHIO CAOS

Lo schema di decreto sull’attuazione della direttiva Ue per il risparmio energetico contiene indicazioni in grado di complicare la vita ad amministratori e proprietari di immobili, spiega il presidente di Ancca

Hans Paul Griesser*

In data 18.02.2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato lo schema di decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva (Ue) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/ Ue sull’efficienza energetica. La direttiva, oltre a molte altre cose nell’ambito dell’efficienza energetica, prevede nuove disposizioni in materia di ripartizione dei costi per riscaldamento, refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria, se prodotte in modo centralizzato nei condomini. Una questione di fondamentale importanza è che in futuro agli utenti finali (per esempio, proprietari e affittuari di unità immobiliari come appartamenti ed esercizi commerciali) devono essere fornite in modo frequente informazioni sui loro consumi. Questo deriva dal fatto che si presume che un utente giustamente informato circa i propri consumi gestirà in modo più intelligente il suo utilizzo dell’energia.

Lo schema di decreto implementa quanto richiesto dalla direttiva e dalle relative raccomandazioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Ue?

Purtroppo ci sono molte lacune e disposizioni che assolutamente non sono chiare. Faccio un esempio: la direttiva prevede che, se nel condominio sono installati dispositivi «leggibili a distanza», dal 25 ottobre 2020 i dati sui consumi rilevati devono essere comunicati all’utente finale semestralmente oppure, su richiesta, ogni tre mesi. Da gennaio 2022 queste informazioni dovranno essere comunicate mensilmente! Sappiamo che nella grande maggioranza dei condomini sono installati dispositivi cosiddetti walk-by. Per la lettura di questi apparecchi, un tecnico si reca vicino al condominio e con un’antenna e relativo software scarica i valori rilevati, per esempio, dai ripartitori di costi per riscaldamento. Lo schema di decreto però non definisce che cosa s’intende per «leggibili da remoto», ma nella direttiva e nelle relative raccomandazioni la Ue precisa che ogni Stato membro lo deve chiaramente definire. Letteralmente, anche un dispositivo walkby è leggibile da remo to, tutti i condomini che attualmente hanno installato questi dispositivi devono fornire le informazioni sui consumi almeno semestralmente, oppure, su richiesta, ogni tre mesi. Da gennaio 2022 questi dispositivi dovrebbero comunque essere letti ogni mese! Si capisce facilmente che definire il sistema walk-by come leggibile da remoto dovrebbe essere improponibile: in pratica si obbliga il consumatore finale, che già ha speso parecchio per l’installazione degli apparecchi, a sostenere altri non indifferenti costi per le letture frequenti presso il condominio oppure,

se tecnicamente possibile, ad acquistare centraline aggiuntive che inviino in modo continuo le letture ai server delle aziende che effettuano il servizio di contabilizzazione. Quindi il D. Lgs. dovrebbe assolutamente prevedere che l’obbligo di fornitura frequente dei valori di consumo sia possibile solo per quei sistemi che prevedono la comunicazione automatica dei dati verso l’azienda di servizi (per esempio, via Gprs). Questo comporterebbe che l’obbligo della fornitura infra-annuale dei dati di consumo si limiti solo a impianti di contabilizzazione già muniti di centraline che trasmettono i dati e ovviamente ai nuovi impianti, che non potranno più utilizzare sistemi walk-by. Gli impianti esistenti walk-by avrebbero tempo fino al gennaio 2027 per adeguar si, per esempio, in occasione anche della sostituzione degli apparecchi (che per i ripartitori è prevista dopo circa dieci anni dall’installazione), e non sarebbero costretti al momento a sostenere altri costi.

Ci sono altre criticità?

Sì, e cerco di riassumere in modo semplice, senza entrare in troppi tecnicismi. Il D. Lgs. deve essere emendato per garantire quanto di seguito indicato, aspetti che la direttiva prevede in modo esplicito: → Esiste un nuovo obbligo per lo stato membro di disporre di norme nazionali trasparenti e accessibili al pubblico in materia di ripartizione dei costi. Né l’attuale D. Lgs 102/14 e smi che regolamenta la contabilizzazione, né quanto indicato nel nuovo schema di decreto, soddisfano questa condizione. È fuori di ogni dubbio che tutta la materia di contabilizzazione per il consumatore finale non è né chiara né trasparente. E tutti coloro che si occupano della materia sanno che questo causa molte disinformazioni e conteggi non a norma. Anzi, leggendo lo schema del D. Lgs proposto si deve temere che si vogliano ulteriormente complicare le cose. Questo di nuovo a danno del consumatore finale. Inoltre, la direttiva prevede che la contabilizzazione debba essere fatta considerando un giusto equilibrio tra la quota per i consumi volontari e quella per i consumi involontari. La prima garantisce un incentivo a usare l’energia in modo efficiente (a un maggior consumo di energia corrisponde una maggior spesa). La seconda considera anche il fatto che il consumo di ciascun utente dipende in parte dal consumo altrui, vi è infatti una involontaria trasmissione di calore tra le diverse unità abitative, cosa al momento non considerata dalla normativa italiana. Se non vengono correttamente considerate entrambe le quote, vi è il rischio che la ripartizione dei costi tra le singole unità abitative non risulti omogenea creando problemi quando si tratta di fare investimenti a sostegno dell’efficienza energetica dell’intero edificio (per esempio, la coibentazione del tetto). Al momento è in atto una procedura di infrazione della Commissione Europea che sostiene che le norme italiane impongono di ripartire la maggior parte di tali spese, se non tutte, in base alle letture dei conta

tori individuali o dei ripartitori di calore. Per evitare che la situazione peggiori, è necessario che questo aspetto venga correttamente recepito. → Infine, la direttiva prevede che le informazioni fornite all’utente finale comprendano anche diversi parametri, come il confronto tra il consumo dell’utente e quello di un utente standard e il raffronto con lo stesso periodo di consumo degli anni precedenti (con grafico con correzioni climatiche), la comunicazione della composizione del mix energetico del combustibile impiegato, ecc.. Ma la direttiva prevede anche che lo Stato debba indicare chiaramente da dove reperire questi dati. Queste previsioni mancano totalmente nello schema di DLgs. → Se lo Schema di Decreto dovesse essere approvato così, senza essere opportunamente modificato, dimostreremmo di nuovo di non aver compreso il significato della Direttiva e delle relative Raccomandazioni. * Hans Paul Griesser presidente Ancca - Associazione Nazionale Contabilizzazione Calore e Acqua

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