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AMMINISTRATORI L’INCARICO NEL DUBBIO

L’INCARICO NEL DUBBIO

L’ articolo 1129, comma 10, del Codice civile riporta che «l’incarico dell’amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata», e l’articolo 1135, in tema di attribuzioni dell’assemblea, stabilisce che «l’assemblea provvede in tema di conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione». Le disposizioni, in tema di rinnovazione del mandato e/o conferma (come dir si voglia), hanno dato spunto a una fitta diatriba giurisprudenziale. Anche la migliore dottrina (C. Belli) non è rimasta inerte e ha contribuito a rendere vivace il dibattito sull’argomento (cfr. La durata dell’incarico dell’amministratore, quando la «prorogatio» cede il passo alla «vacatio imperii» sul sito di consulenza. it. Link: https://bit.ly/2wQ3Y90). Si frappongono, in sintesi, tre orientamenti eterogeni, di seguito riportati pur senza voler attribuire alcuna gerarchia di posizione.

Dimensione annuale

Il primo orientamento afferma che la nomina dell’amministratore rimane vincolata a una dimensione annuale della gestione, con una sorta di beneficio d’ingresso. Al disposto novellato andrebbe ascritto un significato compiuto, di matrice letterale, per cui decorso il primo anno, senza alcuna pressione perpetrata dai condòmini, il mandato risulterebbe automaticamente confermato per un altro ancora, salvo poi

La conferma del ruolo del professionista, da parte dell’assemblea condominiale, deve avvenire ogni anno? O il rinnovo è automatico? E qual è il quorum necessario? Troppe sfumature nel diritto

Rosario Dolce

"Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. Solo gli imbecilli son sicuri di ciò che dicono".Voltaire

ritornare al vaglio assembleare, per la debita conferma, al secondo anno successivo a quello della nomina. La tesi è stata battezzata quale teoria dell’1+1. Invero, «l’omesso inserimento all’ordine del giorno dell’assemblee alla scadenza del primo anno di mandato dell’amministratore, della nomina di quest’ultimo è conforme alla nuova disciplina del condominio, la quale prevede la durata in carica dell’amministratore per un anno, tacitamente prorogabile per un altro anno, salvo delibera di revoca» (Tribunale Milano 7 ottobre 2015, in Arch. locazioni 2018, 6, 680, in senso conforme Tribunale Cassino 21 gennaio 2016 n. 1186).

Richiesta di conferma

A questa impostazione, se ne contrappone un’altra ancora, che, invece, non ravvisa alcun mutamento sostanziale nell’istituto della conferma del mandato rispetto al pregresso, per cui l’amministratore dovrebbe, in ogni tempo, chiedere conferma del rapporto fiduciario intessuto con i condòmini, previo interpello assembleare. Invero, «si intende rinnovato per eguale durata» ribadisce, rispetto alla previgente disciplina, la durata annuale dello stesso e stabilisce, inoltre, in assenza di revoca, l’automaticità della sua rinnovazione alle medesime condizioni contrattuali, non soltanto in occasione della scadenza del termine del primo anno, bensì di

anno in anno senza interruzioni e, conseguentemente, senza necessità di deliberazioni assembleari sulla conferma (Tribunale di Bologna 29 marzo 2018 n. 20322).

Il quorum

A latere della questione, peraltro, sono sorti altri e diversi interrogativi, di pari rilievo pratico, se non maggiori, per quanto qui interessa, riguardanti il quorum costitutivo e deliberativo occorrente all’assemblea dei condòmini, a cui viene sottoposta la fattispecie della conferma del mandato. Nomina e conferma sono due fattispecie che integrano diverse circostanze giuridiche e fattuali: nel caso della conferma la nomina riguarda persona già in precedenza nominata, mentre nel caso della nomina ex novo essa riguarda una diversa persona (L’amministratore: nomina, revoca e attribuzioni di De Tilla Maurizio, in Immobili & Diritto 1.6.2011 – n. 6). Come comportarsi? Anche qui si sono contrapposte due tesi in giurisprudenza alternative.

Ante-riforma

La prima, risalente all’epoca ante-riforma, è riconducibile alla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di precisare che: «in tema di condominio negli edifici, l’articolo 1136 comma 4 del Codice civile, sulle maggioranze necessarie al fine della nomina dell’amministratore, trova applicazione tanto nel caso di prima nomina quanto in quello di conferma dopo la scadenza del mandato annuale, mentre resta irri levante, in tale seconda ipotesi, la circostanza che l’amministratore medesimo abbia a lungo continuato a esercitare le sue funzioni, per inerzia dei condomini nel sollecitare detta deliberazione, stante la non configurabilità di un rinnovo dell’incarico in forma tacita» (Corte di Cassazione in data 05 maggio 1994 al nr 4269). In buona sostanza, la conferma non è che una nuova nomina, la quale deve avvenire alla scadenza normale (an nuale) dell’incarico ad amministrare e ha gli stessi effetti giuridici della prima nomina o della nomina ex novo (Corte di Cassazione del 29 luglio 1978, n. 3797, anche quella del 5 gennaio 1980 n. 71). La seconda tesi, invece, riconducibile alle corti di merito, più o meno recentemente, ha offerto un’apertura verso un quorum costitutivo e deliberativo, in tema di conferma dell’amministratore, assottigliato alla misura della maggioranza dei condòmini interve

L’assemblea dei condòmini può (non dovrebbe) essere tenuta a deliberare in tema di conferma dell’amministratore

nuti all’assemblea, purché superiore alla misura di un terzo dei millesimi complessivamente dati dai partecipanti (Tribunale di Roma nr 10701/2009, in senso conforme ci sono le pronunce del Tribunale di Palermo e di Bologna, rispettivamente, del 2015 e 2009).Tant’è.

Sine die

Ritornando alla questione iniziale sulla conferma in sé (al di là, dunque, degli aspetti incidentali relativi alla maggioranza assembleare per poter supportare una simile decisione), va menzionato il terzo filone giurisprudenziale: vale a dire quello relativo al mandato sine die. L’ultimo dei provvedimenti in tema di cui si ha conoscenza è un decreto emes so in sede di giurisdizione volontaria da parte della Corte di Appello di Palermo del 06 maggio 2019 (tale orientamento è stato ripreso anche dalla Corte di Appello di Bari, pochi mesi dopo, 12 giugno 2019). Secondo tale impostazione giuridica gli obblighi di comunicazione dell’amministratore «a ogni rinnovo dell’incarico», previsti dal secondo comma dell’articolo 1129 del Codice civile, secondo la tesi dell’1+1, non si rivelano meno incongrui per il primo rinnovo tacito di quanto non appaiano per i taciti rinnovi successivi. Anzi, la previsione dell’articolo 1135, comma 1, n. 1, del Codice civile, nell’attribuire all’assemblea dei condòmini la competenza a confermare l’amministratore e a deliberare la sua retribuzione, non si pone in conflitto con la possibilità del rinnovo tacito né con la reiterabilità di esso.

Possibilità o dovere

L’assemblea dei condòmini può (non dovrebbe) essere tenuta a deliberare in tema di conferma dell’amministratore, a meno che lo stesso abbia inteso convocare l’adunanza sul punto, al termine dell’anno di gestione, così palesando le proprie dimissioni. In altri termini, chiedere ai condòmini, in sede assembleare, di essere confermato «evoca» la presentazione delle proprie dimissioni. Nondimeno, rimane sempre fermo l’onere dell’amministratore di sperimentare adeguate «forme e modi» per specificare analiticamente l’importo dovuto a titolo di compenso (come previsto dal comma 14 dell’articolo 1129 del Codice civile). Ebbene, meglio fermarci qui. Ora, ciò che rimane del vivace dibattito sorto sul punto, appena lambito da quanto sinteticamente proposto sopra, è quello per cui alcuna delle soluzioni prospettate pare univoca e, quindi, universale. Le difformi conclusioni sostanziali sulla fattispecie della conferma marcano fi nanco il campo assembleare, destando incertezza anche sui quorum occorrenti per supportarne l’adozione. .

Rosario Dolce

Avvocato e autore di diversi articoli e monografie in tema di diritto condominiale. Cura per conto delle principali associazioni e società corsi per la formazione e l’aggiornamento professionale degli amministratori.

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