DIRITTO & ROVESCIO AMMINISTRATORI
L’INCARICO NEL DUBBIO
L’
articolo 1129, comma 10, del Codice civile riporta che «l’incarico dell’amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata», e l’articolo 1135, in tema di attribuzioni dell’assemblea, stabilisce che «l’assemblea provvede in tema di conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione». Le disposizioni, in tema di rinnovazione del mandato e/o conferma (come dir si voglia), hanno dato spunto a una fitta 62 - CONDOMINIO SC
diatriba giurisprudenziale. Anche la migliore dottrina (C. Belli) non è rimasta inerte e ha contribuito a rendere vivace il dibattito sull’argomento (cfr. La durata dell’incarico dell’amministratore, quando la «prorogatio» cede il passo alla «vacatio imperii» sul sito di consulenza. it. Link: https://bit.ly/2wQ3Y90). Si frappongono, in sintesi, tre orientamenti eterogeni, di seguito riportati pur senza voler attribuire alcuna gerarchia di posizione.
Dimensione annuale Il primo orientamento afferma che la nomina dell’amministratore rimane vincolata a una dimensione annuale della gestione, con una sorta di beneficio d’ingresso. Al disposto novellato andrebbe ascritto un significato compiuto, di matrice letterale, per cui decorso il primo anno, senza alcuna pressione perpetrata dai condòmini, il mandato risulterebbe automaticamente confermato per un altro ancora, salvo poi