PRIMO PIANO EFFICIENZA ENERGETICA
RISCALDAMENTO A RISCHIO CAOS Lo schema di decreto sull’attuazione della direttiva Ue per il risparmio energetico contiene indicazioni in grado di complicare la vita ad amministratori e proprietari di immobili, spiega il presidente di Ancca Hans Paul Griesser*
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n data 18.02.2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato lo schema di decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva (Ue) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/ Ue sull’efficienza energetica. La direttiva, oltre a molte altre cose nell’ambito dell’efficienza energetica, prevede nuove disposizioni in materia di ripartizione dei costi per riscaldamento, refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria, se prodotte in modo centralizzato nei condomini. Una questione di fondamentale importanza è che in futuro agli utenti finali (per esempio, proprietari e affittuari di unità immobiliari come appartamenti ed esercizi commerciali) devono essere fornite in modo frequente informazioni sui loro consumi. Questo deriva dal fatto che si presume che un utente giustamente informato circa i propri consumi gestirà in modo più intelligente il suo utilizzo dell’energia. Lo schema di decreto implementa quanto richiesto dalla direttiva e dalle relative raccomandazioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Ue? Purtroppo ci sono molte lacune e disposizioni che assolutamente non sono chiare. Faccio un esempio: la direttiva prevede che, se nel condominio sono installati dispositivi «leggibili a distanza», dal 25 ottobre 2020 i dati sui con40 - CONDOMINIO SC
sumi rilevati devono essere comunicati all’utente finale semestralmente oppure, su richiesta, ogni tre mesi. Da gennaio 2022 queste informazioni dovranno essere comunicate mensilmente! Sappiamo che nella grande maggioranza dei condomini sono installati dispositivi cosiddetti walk-by. Per la lettura di questi apparecchi, un tecnico si reca vicino al condominio e con un’antenna e relativo software scarica i valori rilevati, per esempio, dai ripartitori di costi per riscaldamento. Lo schema di decreto però non definisce che cosa s’intende per «leggibili da remoto», ma nella direttiva e nelle relative raccomandazioni la Ue precisa che ogni Stato membro lo deve chiaramente definire. Letteralmente, anche un dispositivo walkby è leggibile da remoto, tutti i condomini che attualmente hanno installato questi dispositivi devono fornire le informazioni sui consumi almeno semestralmente, oppure, su richiesta, ogni tre mesi. Da gennaio 2022 questi dispositivi dovrebbero comunque essere letti ogni mese!
Si capisce facilmente che definire il sistema walk-by come leggibile da remoto dovrebbe essere improponibile: in pratica si obbliga il consumatore finale, che già ha speso parecchio per l’installazione degli apparecchi, a sostenere altri non indifferenti costi per le letture frequenti presso il condominio oppure,