Il diritto d'autore nelle opere a fumetti

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Salvatore Primiceri

Annalisa Spedicato

Il Diritto d’Autore nelle Opere a Fumetti

SBAM!

BOOK



Il Diritto d’Autore nelle Opere a Fumetti

SBAM!

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il diritto d’autore nelle opere a fumetti 978-88-98140-053 Illustrazione di copertina:

Ivan Zoni Prefazione

Marcello Toninelli Per l’edizione italiana cartacea:

© 2012 Primiceri Editore PE Diritto Collana Giuridica www.primicerieditore.it - ISBN 978-88-905852-2-7 Per l’edizione ebook:

Š 2012 ADM Editore (divisione di ADM Studio Sas - www.sbamcomics.it) Prima edizione cartacea:

Aprile 2012 Prima edizione in ebook:

Novembre 2012 Licenze I contenuti di questo libro sono rilasciati con licenza Creative Commons by-nc-nd 2.5. Puoi condividere e diffondere quest’opera citando sempre la fonte. Non puoi usarla per fini di lucro. Per maggiori dettagli: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/ Adattamento versione digitale:

ADM Studio, Cologno Monzese (MI) Per richiedere l’edizione cartacea: PE Primiceri Editore (un marchio Connect24) www.primicerieditore.it info@primicerieditore.it

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Prefazione

Ma quale diritto! di Marcello Toninelli

Anche quando l’editoria a fumetti italiana, nell’ultimo Dopoguerra, si è sviluppata enormemente con dozzine di editori piccoli e grandi che producevano a raffica settimanali, decadali, quindicinali e mensili per soddisfare la fame di avventura e divertimento a buon mercato, sia pure talvolta di grana grossa, di un vastissimo pubblico, la figura dell’autore di fumetti è rimasta abbastanza negletta e misteriosa. Colpa in parte degli autori stessi che a volte si vergognavano di quel lavoro che procurava buoni od ottimi guadagni ma non era socialmente considerato. Non è un caso se molti preferivano professarsi pittori, per avere uno status riconosciuto. D’altronde, la figura del “fumettista” non esisteva proprio. E anche altre collaterali, come quella dell’illustratore, non godevano di maggiori riconoscimenti. Ferdinando Tacconi raccontava che, andato a discutere la sua denuncia dei redditi, si era sentito chiedere dal funzionario di turno: – Ma che lavoro fa, lei? – L’ho scritto sulla denuncia: illustratore. E il funzionario: – Sì, ma... esattamente, COSA lustra?

La coscienza stessa dell’importanza del proprio ruolo, per molti decenni, ai fumettisti in Italia è mancata. Essi si accontentavano di fare un lavoro divertente o addirittura entusiasmante e talvolta anche ben pagato. Il fatto che gli editori si tenessero le tavole originali e talvolta le straziassero per discutibili rimontaggi in occasione di ristampe in formati diversi o le spedissero incoscientemente al macero per far posto in redazione, sembrava “normale”. Funzionava così, e tanto bastava. Anche quando ho iniziato io a fare fumetti, nel 1969, la felicità di pubblicare su una rivista nazionale faceva passare tutto il resto in secondo piano. Non importava che l’editore, dopo la chiusura di Off Side, fosse sparito senza pagarmi. E le mie strisce con lui. Non mi andò meglio con i lavori successivi, come le Sexy Operette, pubblicate da un editore fantasma e firmate da un direttore responsabile recuperato in un ospizio, e dunque a prova di qualsiasi indagine della Guardia di Finanza. A farmi restituire gli originali non ci pensavo nemmeno. Semplicemente, era una cosa di cui nessuno parlava. Oltretutto, 5


c’era nell’ambiente anche una discreta ignoranza della legislazione fiscale che riguardava il nostro lavoro. Io sono stato iscritto per anni all’artigianato, emettendo di conseguenza fattura ogni volta che consegnavo un lavoro. Così facendo, però, cedevo fisicamente all’editore le tavole realizzate, rendendo impossibile ogni richiesta di restituzione degli originali. È il problema di chi fa un lavoro artistico. Quello che conta è arrivare ai lettori, vedere riconosciuto il proprio talento. Il resto sembra poco importante. A modificare questo stato di cose ha provveduto, a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, la nascita delle prime fanzine che, da un lato, riconoscevano attenzione e valore artistico alle opere a fumetti, e dall’altro cominciavano a dar spazio anche alle problematiche legali della professione. I primi a posare le timide fondamenta per una sostanziale presa di coscienza del settore, se la memoria non mi tradisce, sono stati Alfredo Castelli con i suoi interventi su vari fanzine e prozine, e Luca Boschi dalle colonne de L’urlo. Per fortuna, le buone informazioni corrono abbastanza veloci, e anche in quel caso si diffusero rapidamente tra i fumettisti che iniziarono così a pretendere indietro i propri originali e a

chiedere agli editori di stendere regolari contratti. All’inizio degli anni Novanta ho personalmente partecipato alla nascita dell’Associazione Fumettisti che, in contemporanea con l’Anonima Fumetti e in linea con quanto già fatto dall’Associazione Illustratori, fece fare alla categoria un ulteriore piccolo passo avanti nella presa di coscienza dei propri diritti. Quanto prodotto dall’associazione nei suoi pochi anni di vita è attualmente disponibile sul blog: http://assfum.blogspot.com/ Dopo anni da quell’esperienza, è del novembre 2010 un incontro tra autori per ridar vita a un’associazione di categoria, mentre opera da tempo un sindacato dei fumettisti, il Silf/Cgil, e un autore del calibro di Ivo Milazzo si spende testardamente per portare al varo di una legge sul Diritto d’Autore relativo a chi opera nel mondo dei fumetti. Ben venga dunque, nel rinato interesse per le problematiche della categoria, questo libro di Salvatore Primiceri e Annalisa Spedicato, che storicizza il discorso sul Diritto d’Autore e porta contributi a una sua più precisa definizione. Un’altra importante pietra miliare su un percorso che viene da lontano e, ci si augura, veda presto il suo punto d’arrivo. Marcello Toninelli

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Introduzione

Conoscere i propri diritti Premessa normativa “Se pubblico un mio fumetto con un editore, perdo tutti i diritti sulla mia opera?”. Questa è una delle tipiche domande che un autore di fumetti esordiente si pone e alla quale cerca di trovare una risposta precisa, consultando il web o confrontandosi con altri colleghi. Diventare un autore di fumetto comporta, come tutte le libere professioni nelle quali si è imprenditori di se stessi sfruttando le proprie capacità artistiche e intellettuali, il rischio di incappare in alcune ingenuità, spesso dovute proprio all’inesperienza o alle lacunose conoscenze dei propri diritti. A meno che non si decida di autoprodursi (e anche qui sarebbero comunque opportune “precauzioni” per la tutela dei propri diritti), nel momento in cui un autore entra in contatto con un editore scattano i meccanismi giuridici della proprietà intellettuale e del diritto d’autore. Non tutti i giovani fumettisti possono essere esperti di diritto d’autore e questo potrebbe comportare alcuni “incidenti di percorso” nella tutela dei propri diritti, soprattutto se l’editore “approfitta” della “voglia di affermarsi” degli autori esordienti, applicando contratti non proprio regolari. Ma

l’attenzione sul diritto d’autore nelle professioni del fumetto non riguarda solo i giovani e gli esordienti. Esistono infatti molti autori affermati che possono raccontare diverse esperienze riguardo a mancata tutela, “furti di tavole”, rapporti non corretti con editori e varie fattispecie dove non vengono rispettati i princìpi sul diritto d’autore. A rendere tutto più confuso e complicato è la lacunosità della stessa normativa italiana sul diritto d’autore che non prevede espressamente il fumetto come opera dell’ingegno. La legge in oggetto è la n. 633 del 22 aprile 1941 intitolata “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. Nel momento in cui scriviamo è in attesa di approvazione alla Camera dei Deputati la proposta di modifica alla sopra citata legge, modifica che andrebbe proprio nella direzione di specificare il genere fumetto all’interno della legge e relativa disciplina. Vedremo più avanti nel dettaglio cosa propongono i firmatari della legge di modifica; quello che ci interessa ora precisare è che comunque la dottrina più autorevole in materia è riuscita a individuare un metodo di applicazione della legge attuale anche al 7


fumetto, fugando così la maggior parte dei dubbi, i quali andrebbero probabilmente ad estinguersi definitivamente con l’eventuale approvazione delle modifiche.

e la scienza sono libere e libero ne è l’ insegnamento”. Anche l’articolo 9 della Costituzione Italiana è collegabile al diritto d’autore: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”, in quanto le opere dell’ingegno sono ritenute fondamentali per lo sviluppo della cultura. L’art.3, inoltre, afferma che la Repubblica promuove il pieno sviluppo della persona umana ed ovviamente questo può avvenire attraverso l’attività artistica, letteraria e scientifica (Morra). L’art.9, poi, recita al primo comma che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”. Anche qui si potrebbe derivare un’implicita tutela a tutte le produzioni di tali attività. Infine gli articoli 41 e 42, parlando di libertà di iniziativa economica e proprietà privata, si adattano all’esigenza di tutela dei profili economici del diritto d’autore.

Il diritto d’autore nella Costituzione Italiana Prima di passare ad esaminare nel dettaglio la disciplina della tutela del diritto d’autore, con particolare riferimento alle opere a fumetti, occorre fornire un breve accenno alla madre di tutte le leggi italiane, ovvero la Costituzione. Ci poniamo la domanda se il diritto d’autore trovi un esplicita accoglienza già nella carta costituzionale oppure se la disciplina di esso sia stata totalmente regolata in seguito dalla legge n.633 del 22 aprile 1941 e dagli articoli contenuti nel codice civile. La risposta è negativa. Come spiega bene il professor Ferretti in “Il Nuovo Diritto d’Autore” (Edizioni Fag, Milano 2011), una materia così importante dal punto di vista relazionale nella società moderna, non trova riscontro nella Costituzione. Possiamo però, indirettamente ricavare un fondamento del diritto d’autore dall’articolo 35 della Carta costituzionale, che, al primo comma recita: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”. Secondo la dottrina anche la creazione intellettuale è considerata come una forma di lavoro e, per questo, soggetta alla tutela dell’articolo costituzionale. La creazione intellettuale, poi, è garantita dagli articoli 21 e 33 della Costituzione (Ferretti). L’articolo 21, al primo comma spiega: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Il primo comma dell’articolo 33, invece riconosce la libertà dell’arte e della scienza: “L’arte

Fonti Internazionali Meritano un breve cenno, per completezza di informazioni, alcune fonti internazionali sulla tutela del diritto d’autore. Essendo le opere dell’ingegno destinate a circolare “senza confini” è chiaro che il tema della loro tutela coinvolge diversi Stati e normative, non sempre armonizzabili tra loro. Riducendo il campo a livello comunitario, è importante ricordare l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che, al secondo comma, recita: “La proprietà intellettuale è protetta”. Vanno certamente ricordate, inoltre, la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (9 settembre 1886 e ratificata in Italia nel 1978); la Convenzione Universale sul Diritto D’Autore (Ginevra 6 settembre 1952) e i Trattati all’interno dell’ONPI, Organizzazione Mon8


diale della Proprietà Intellettuale, stipulati il 20 dicembre 1996. Esistono poi numerose direttive europee il cui scopo è quello di armonizzare la legislazione interna agli Stati Membri sulla materia del diritto d’autore. Detto questo, andiamo quindi ad esaminare nel dettaglio come viene disciplinato il diritto d’autore nel mondo del fumetto, analizzando le norme che sono vigenti in Italia

attualmente ovvero gli articoli del codice civile e la legge numero 633/41. Approfondiremo tali norme con l’aiuto degli studi e delle interpretazioni che, nel corso degli anni, autorevoli giuristi ed esperti del settore fumetto, hanno contribuito ad elaborare al fine di rendere univoca e chiara l’applicazione della legge sul diritto d’autore anche alle opere a fumetti.

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Capitolo 1

Il diritto morale d’autore e il diritto patrimoniale d’autore La legge italiana distingue il “diritto morale” d’autore dal “diritto patrimoniale” d’autore. Il diritto morale si sostanzia principalmente nel diritto di paternità dell’opera dell’ingegno, indipendentemente dalla sua utilizzazione economica (diritto patrimoniale). Un’opera è e rimarrà sempre dello stesso autore per il semplice fatto che egli l’ha creata. Nel momento in cui un autore crea un’opera ne diventa automaticamente il detentore del diritto morale d’autore, il padre della stessa. Come si può evincere facilmente, questa definizione risponde già in parte alla domanda del fumettista “alle prime armi”, riportata nell’introduzione. Abbiamo infatti fissato un primo paletto incontrovertibile e incancellabile: c’è un diritto che non perderò mai e che rimarrà sempre mio, il diritto morale d’autore. A sancire ciò è il codice civile attraverso alcuni articoli. Innanzitutto il codice definisce all’art. 2575 che “Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Pur non essen-

doci scritta espressamente la parola “fumetto”, appare evidente che l’opera a fumetti può essere tranquillamente considerata di carattere creativo, in particolare ricompresa nelle arti figurative ma anche nella letteratura (se consideriamo la sceneggiatura di un fumetto, ad esempio). Stabilito ciò ecco venirci incontro l’art. 2576 che stabilisce l’acquisto del diritto: “Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”. Si acquisisce il diritto d’autore su un’opera per averla quindi creata. Così come il musicista compone una melodia e ne acquisisce automaticamente la paternità, lo stesso discorso si deve applicare a tutte le altre opere creative dell’ingegno comprese quindi le opere a fumetti. Il diritto morale è inalienabile, intrasmissibile, non può essere quindi ceduto a terzi soggetti, rimane e rimarrà sempre in capo al medesimo autore. Tornando alla domanda introduttiva quindi, vediamo quali diritti invece possono essere ceduti a terzi. Si tratta dei “diritti patrimoniali” ovvero i diritti di utilizzazione economica dell’opera. Un autore crea un’opera e ne assume il diritto morale d’auto10


re; normalmente l’autore, però, intende trarre giovamento economico dalla sua creazione e per fare ciò può cedere i diritti di utilizzazione economica per un periodo determinato ad un editore, il quale provvederà alla stampa (e/o creazione e-book) e messa in commercio della stessa opera. Gli accordi che intercorrono tra l’autore dell’opera e l’editore sono ricompresi nel “contratto di edizione” che l’autore firmerà solo dopo aver condotto un’adeguata trattativa e approfondimento delle singole clausole, magari avvalendosi di un esperto (giurista o legale di fiducia) per cercare di trovare il miglior compromesso utile a entrambi i soggetti di diritto, nel rispetto della legge sul diritto d’autore. Dalla cessione temporanea dei diritti di utilizzazione economica, l’autore consente così all’editore di diventare “proprietario temporaneo” dei diritti patrimoniali allo scopo di trarne entrambi giovamento economico. Ma tali diritti rimangono “controllabili” dall’autore grazie ad alcune disposizioni garanti del “ruolo giuridico principale” che il codice civile riconosce all’autore stesso. L’art. 2577 del codice, relativo al contenuto del diritto d’autore nelle opere dell’ingegno, recita che “l’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge”. Questo principio rientra ancora nel diritto morale d’autore ma il comma successivo dello stesso articolo offre un’importante autotutela nel caso della cessione dei diritti patrimoniali: “L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell’opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”. Pur cedendo, quindi, attraverso un contratto di edizione, i

diritti di utilizzazione economica della propria opera, l’autore non lascia carta bianca all’editore e potrà far valere in qualsiasi momento il suo diritto morale e la paternità della stessa, in particolare quando è in pericolo la sua originalità (modificazione) e integrità (deformazione, mutilazione) e quando dalle modifiche di chi ne detiene i diritti patrimoniali possa conseguire (o ne è già conseguito) un danno all’autore in termini di immagine e di reputazione. Mentre, come dicevamo in precedenza, il diritto morale d’autore è intrasmissibile, il diritto patrimoniale, ovvero di utilizzazione economica dell’opera, è trasmissibile e questo deve essere provato tramite atto scritto tra vivi. È quindi possibile che un editore, ad esempio, a cui l’autore abbia ceduto per contratto i diritti di utilizzazione economica della propria opera, poniamo per cinque anni, possa a sua volta cederli entro il periodo in cui ne è proprietario (quindi i cinque anni) ad un altro editore. L’atto di trasferimento deve avere la forma scritta e non può prevedere un periodo di trasferimento del diritto patrimoniale per un periodo di tempo che vada oltre il residuo previsto dal contratto originario (ad esempio se il primo editore ha sfruttato economicamente l’opera per due anni e decide di cedere ad altro editore i diritti di utilizzazione economica, potrà farlo ma non potrà concordare la durata di tali diritti per più di tre anni). La durata del diritto patrimoniale è stabilita nel contratto. L’autore può comunque decidere di ricontrattare la durata, prolungandola col nuovo editore qualora ritenga di averne interesse (ad esempio il trasferimento dei diritti patrimoniali da un piccolo editore ad un grande editore; questo potrebbe procurare una maggior diffusione e vendita dell’opera in commercio). La durata dei diritti di utilizzazione economica non 11


potrà comunque essere esercitata in eterno. Mentre il diritto morale d’autore non è soggetto a limiti temporali e può essere esercitato dagli eredi dopo la scomparsa dell’autore, per i diritti patrimoniali il discorso cambia. La legge 633/41 prevede, infatti, diversi periodi di durata del diritto in base alle diverse caratteristiche dell’opera. Di norma i diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno durano “per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte” (art. 25 della legge sul diritto d’autore). Nelle opere in comunione, ovvero quelle create con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone (vedremo più avanti se il fumetto può rientrare o meno in questa categoria), la durata dei diritti spettanti a ciascuno degli autori si determina sulla vita dell’autore che muore per ultimo (art. 26, comma 1, l.d.a.). Chiudiamo la nostra panoramica generale sul diritto morale e patrimoniale con un altro importante diritto personale e intrasmissibile che il legislatore ha voluto fornire all’autore di opera dell’ingegno ovvero “il diritto a ritirare l’opera dal commercio”. Secondo quanto stabilisce, infatti, l’art. 2582 del codice civile “l’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo d’ indennizzare coloro che hanno acquistato i

diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera medesima”. Come ben si legge dal dispositivo l’autore ha il “potere” di ritirare l’opera dal commercio o di “farla ritirare” a chi aveva ceduto i relativi diritti di utilizzazione economica (ad esempio l’editore con cui aveva stipulato il contratto). Il legislatore sottopone questo esercizio dell’autore alla condizione della sussistenza di evidenti ragioni morali e prevede un indennizzo per il soggetto o soggetti a cui l’autore aveva ceduto i diritti di utilizzazione economica e che, improvvisamente, se ne vedrebbero privati con probabile relativo danno economico. Finora abbiamo parlato del diritto d’autore in generale attraverso l’esposizione di princìpi giuridici che certamente si applicano a qualsiasi opera dell’ingegno e quindi anche ai fumetti. Tali princìpi non sono però sufficienti a diradare alcuni dubbi storici, spesso oggetto di discussione in dottrina, in particolar modo relativi alla classificazione delle opere a fumetti le quali, come vedremo, non sono previste espressamente né nel codice civile tantomeno nella legge 633/41 sul diritto d’autore. Solo dopo aver classificato correttamente il fumetto in una specifica categoria di opere dell’ingegno potremo analizzare il relativo “modus operandi” dei diritti d’autore.

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Gli autori

Salvatore Primiceri Laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Piacenza. È esperto in diritto d’autore, editoria e comunicazione legale e d’impresa, organizzazione eventi e marketing legale. È anche ideatore e direttore artistico di “Fullcomics & Games”, evento dedicato alle professioni del fumetto e delle arti grafiche. Nel 2009 è fra gli autori dei testi del volume “I Volti di Tiziano” (Gallucci Editore), dedicato all’opera di Tiziano Sclavi e pubblicato in occasione del Festival dell’Illustrazione di Pavia. Sempre nel 2009 ha pubblicato il suo primo saggio “Perché abolire la SIAE” (Edizioni Voilier). Nel 2011 fonda il marchio editoriale PE e pubblica la prima edizione de “Il Diritto D’Autore nelle Opere a Fumetti”, la prima e unica opera in commercio dedicata all’argomento. Sempre nel 2011 pubblica con PE la nuova edizione aggiornata di “Perché abolire la SIAE”. Insieme ad Annalisa Spedicato gestisce lo studio di consulenza legale e web marketing agency, Connect24 Consulting (www.connect24. it). Sito ufficiale: www.salvatoreprimiceri.com

Annalisa Spedicato Avvocato. Specializzata in marketing e comunicazione d’impresa ed in diritto della proprietà intellettuale, privacy e new media. È autrice di articoli e pubblicazioni nelle materie legate al diritto d’autore e della proprietà industriale. Ha contribuito alla redazione della “Guida alla de materializzazione” edita da Italia Oggi e diretta dall’Avv. Andrea Lisi. Ha collaborato con il dipartimento D&L dello Studio Legale Lisi svolgendo consulenza nelle materie propriamente legate al diritto d’autore digitale ed alla tutela dei dati personali. Docente in diversi corsi di formazione nei settori Proprietà Industriale e Marketing e Comunicazione dello studio legale. Attualmente collabora con lo studio di consulenza Connect24 Consulting (www.connect24. it), occupandosi di diritto della proprietà intellettuale e industriale, diritto della pubblicità, marketing e comunicazione professionale.



Gli Sbam! Book sono una serie di volumi in formato digitale dedicati alla Nona Arte. La libreria comprende ebook A fumetti, ebook SUI fumetti, con analisi e approfondimenti sul mondo delle Nuvole Parlanti, e ebook a tema variO, dedicati all’illustrazione e alle altre arti “sorelle” del fumetto. Sono disponibili su

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Il Diritto d’Autore nelle Opere a Fumetti è disponibile anche in versione cartacea, richiedibile a PE Primiceri Editore www.primicerieditore.it • info@primicerieditore.it 111


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