Salvatore Primiceri
Annalisa Spedicato
Il Diritto d’Autore nelle Opere a Fumetti
SBAM!
BOOK
Il Diritto d’Autore nelle Opere a Fumetti
SBAM!
BOOK
il diritto dâautore nelle opere a fumetti 978-88-98140-053 Illustrazione di copertina:
Ivan Zoni Prefazione
Marcello Toninelli Per lâedizione italiana cartacea:
Š 2012 Primiceri Editore PE Diritto Collana Giuridica www.primicerieditore.it - ISBN 978-88-905852-2-7 Per lâedizione ebook:
Š 2012 ADM Editore (divisione di ADM Studio Sas - www.sbamcomics.it) Prima edizione cartacea:
Aprile 2012 Prima edizione in ebook:
Novembre 2012 Licenze I contenuti di questo libro sono rilasciati con licenza Creative Commons by-nc-nd 2.5. Puoi condividere e diffondere questâopera citando sempre la fonte. Non puoi usarla per fini di lucro. Per maggiori dettagli: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/ Adattamento versione digitale:
ADM Studio, Cologno Monzese (MI) Per richiedere lâedizione cartacea: PE Primiceri Editore (un marchio Connect24) www.primicerieditore.it info@primicerieditore.it
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Prefazione
Ma quale diritto! di Marcello Toninelli
Anche quando lâeditoria a fumetti italiana, nellâultimo Dopoguerra, si è sviluppata enormemente con dozzine di editori piccoli e grandi che producevano a raffica settimanali, decadali, quindicinali e mensili per soddisfare la fame di avventura e divertimento a buon mercato, sia pure talvolta di grana grossa, di un vastissimo pubblico, la figura dellâautore di fumetti è rimasta abbastanza negletta e misteriosa. Colpa in parte degli autori stessi che a volte si vergognavano di quel lavoro che procurava buoni od ottimi guadagni ma non era socialmente considerato. Non è un caso se molti preferivano professarsi pittori, per avere uno status riconosciuto. Dâaltronde, la figura del âfumettistaâ non esisteva proprio. E anche altre collaterali, come quella dellâillustratore, non godevano di maggiori riconoscimenti. Ferdinando Tacconi raccontava che, andato a discutere la sua denuncia dei redditi, si era sentito chiedere dal funzionario di turno: â Ma che lavoro fa, lei? â Lâho scritto sulla denuncia: illustratore. E il funzionario: â SĂŹ, ma... esattamente, COSA lustra?
La coscienza stessa dellâimportanza del proprio ruolo, per molti decenni, ai fumettisti in Italia è mancata. Essi si accontentavano di fare un lavoro divertente o addirittura entusiasmante e talvolta anche ben pagato. Il fatto che gli editori si tenessero le tavole originali e talvolta le straziassero per discutibili rimontaggi in occasione di ristampe in formati diversi o le spedissero incoscientemente al macero per far posto in redazione, sembrava ânormaleâ. Funzionava cosĂŹ, e tanto bastava. Anche quando ho iniziato io a fare fumetti, nel 1969, la felicitĂ di pubblicare su una rivista nazionale faceva passare tutto il resto in secondo piano. Non importava che lâeditore, dopo la chiusura di Off Side, fosse sparito senza pagarmi. E le mie strisce con lui. Non mi andò meglio con i lavori successivi, come le Sexy Operette, pubblicate da un editore fantasma e firmate da un direttore responsabile recuperato in un ospizio, e dunque a prova di qualsiasi indagine della Guardia di Finanza. A farmi restituire gli originali non ci pensavo nemmeno. Semplicemente, era una cosa di cui nessuno parlava. Oltretutto, 5
câera nellâambiente anche una discreta ignoranza della legislazione fiscale che riguardava il nostro lavoro. Io sono stato iscritto per anni allâartigianato, emettendo di conseguenza fattura ogni volta che consegnavo un lavoro. CosĂŹ facendo, però, cedevo fisicamente allâeditore le tavole realizzate, rendendo impossibile ogni richiesta di restituzione degli originali. Ă il problema di chi fa un lavoro artistico. Quello che conta è arrivare ai lettori, vedere riconosciuto il proprio talento. Il resto sembra poco importante. A modificare questo stato di cose ha provveduto, a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, la nascita delle prime fanzine che, da un lato, riconoscevano attenzione e valore artistico alle opere a fumetti, e dallâaltro cominciavano a dar spazio anche alle problematiche legali della professione. I primi a posare le timide fondamenta per una sostanziale presa di coscienza del settore, se la memoria non mi tradisce, sono stati Alfredo Castelli con i suoi interventi su vari fanzine e prozine, e Luca Boschi dalle colonne de Lâurlo. Per fortuna, le buone informazioni corrono abbastanza veloci, e anche in quel caso si diffusero rapidamente tra i fumettisti che iniziarono cosĂŹ a pretendere indietro i propri originali e a
chiedere agli editori di stendere regolari contratti. Allâinizio degli anni Novanta ho personalmente partecipato alla nascita dellâAssociazione Fumettisti che, in contemporanea con lâAnonima Fumetti e in linea con quanto giĂ fatto dallâAssociazione Illustratori, fece fare alla categoria un ulteriore piccolo passo avanti nella presa di coscienza dei propri diritti. Quanto prodotto dallâassociazione nei suoi pochi anni di vita è attualmente disponibile sul blog: http://assfum.blogspot.com/ Dopo anni da quellâesperienza, è del novembre 2010 un incontro tra autori per ridar vita a unâassociazione di categoria, mentre opera da tempo un sindacato dei fumettisti, il Silf/Cgil, e un autore del calibro di Ivo Milazzo si spende testardamente per portare al varo di una legge sul Diritto dâAutore relativo a chi opera nel mondo dei fumetti. Ben venga dunque, nel rinato interesse per le problematiche della categoria, questo libro di Salvatore Primiceri e Annalisa Spedicato, che storicizza il discorso sul Diritto dâAutore e porta contributi a una sua piĂš precisa definizione. Unâaltra importante pietra miliare su un percorso che viene da lontano e, ci si augura, veda presto il suo punto dâarrivo. Marcello Toninelli
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Introduzione
Conoscere i propri diritti Premessa normativa âSe pubblico un mio fumetto con un editore, perdo tutti i diritti sulla mia opera?â. Questa è una delle tipiche domande che un autore di fumetti esordiente si pone e alla quale cerca di trovare una risposta precisa, consultando il web o confrontandosi con altri colleghi. Diventare un autore di fumetto comporta, come tutte le libere professioni nelle quali si è imprenditori di se stessi sfruttando le proprie capacitĂ artistiche e intellettuali, il rischio di incappare in alcune ingenuitĂ , spesso dovute proprio allâinesperienza o alle lacunose conoscenze dei propri diritti. A meno che non si decida di autoprodursi (e anche qui sarebbero comunque opportune âprecauzioniâ per la tutela dei propri diritti), nel momento in cui un autore entra in contatto con un editore scattano i meccanismi giuridici della proprietĂ intellettuale e del diritto dâautore. Non tutti i giovani fumettisti possono essere esperti di diritto dâautore e questo potrebbe comportare alcuni âincidenti di percorsoâ nella tutela dei propri diritti, soprattutto se lâeditore âapprofittaâ della âvoglia di affermarsiâ degli autori esordienti, applicando contratti non proprio regolari. Ma
lâattenzione sul diritto dâautore nelle professioni del fumetto non riguarda solo i giovani e gli esordienti. Esistono infatti molti autori affermati che possono raccontare diverse esperienze riguardo a mancata tutela, âfurti di tavoleâ, rapporti non corretti con editori e varie fattispecie dove non vengono rispettati i princĂŹpi sul diritto dâautore. A rendere tutto piĂš confuso e complicato è la lacunositĂ della stessa normativa italiana sul diritto dâautore che non prevede espressamente il fumetto come opera dellâingegno. La legge in oggetto è la n. 633 del 22 aprile 1941 intitolata âProtezione del diritto dâautore e di altri diritti connessi al suo esercizioâ. Nel momento in cui scriviamo è in attesa di approvazione alla Camera dei Deputati la proposta di modifica alla sopra citata legge, modifica che andrebbe proprio nella direzione di specificare il genere fumetto allâinterno della legge e relativa disciplina. Vedremo piĂš avanti nel dettaglio cosa propongono i firmatari della legge di modifica; quello che ci interessa ora precisare è che comunque la dottrina piĂš autorevole in materia è riuscita a individuare un metodo di applicazione della legge attuale anche al 7
fumetto, fugando cosĂŹ la maggior parte dei dubbi, i quali andrebbero probabilmente ad estinguersi definitivamente con lâeventuale approvazione delle modifiche.
e la scienza sono libere e libero ne è lâ insegnamentoâ. Anche lâarticolo 9 della Costituzione Italiana è collegabile al diritto dâautore: âLa Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnicaâ, in quanto le opere dellâingegno sono ritenute fondamentali per lo sviluppo della cultura. Lâart.3, inoltre, afferma che la Repubblica promuove il pieno sviluppo della persona umana ed ovviamente questo può avvenire attraverso lâattivitĂ artistica, letteraria e scientifica (Morra). Lâart.9, poi, recita al primo comma che âLa Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnicaâ. Anche qui si potrebbe derivare unâimplicita tutela a tutte le produzioni di tali attivitĂ . Infine gli articoli 41 e 42, parlando di libertĂ di iniziativa economica e proprietĂ privata, si adattano allâesigenza di tutela dei profili economici del diritto dâautore.
Il diritto dâautore nella Costituzione Italiana Prima di passare ad esaminare nel dettaglio la disciplina della tutela del diritto dâautore, con particolare riferimento alle opere a fumetti, occorre fornire un breve accenno alla madre di tutte le leggi italiane, ovvero la Costituzione. Ci poniamo la domanda se il diritto dâautore trovi un esplicita accoglienza giĂ nella carta costituzionale oppure se la disciplina di esso sia stata totalmente regolata in seguito dalla legge n.633 del 22 aprile 1941 e dagli articoli contenuti nel codice civile. La risposta è negativa. Come spiega bene il professor Ferretti in âIl Nuovo Diritto dâAutoreâ (Edizioni Fag, Milano 2011), una materia cosĂŹ importante dal punto di vista relazionale nella societĂ moderna, non trova riscontro nella Costituzione. Possiamo però, indirettamente ricavare un fondamento del diritto dâautore dallâarticolo 35 della Carta costituzionale, che, al primo comma recita: âLa Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioniâ. Secondo la dottrina anche la creazione intellettuale è considerata come una forma di lavoro e, per questo, soggetta alla tutela dellâarticolo costituzionale. La creazione intellettuale, poi, è garantita dagli articoli 21 e 33 della Costituzione (Ferretti). Lâarticolo 21, al primo comma spiega: âTutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusioneâ. Il primo comma dellâarticolo 33, invece riconosce la libertĂ dellâarte e della scienza: âLâarte
Fonti Internazionali Meritano un breve cenno, per completezza di informazioni, alcune fonti internazionali sulla tutela del diritto dâautore. Essendo le opere dellâingegno destinate a circolare âsenza confiniâ è chiaro che il tema della loro tutela coinvolge diversi Stati e normative, non sempre armonizzabili tra loro. Riducendo il campo a livello comunitario, è importante ricordare lâart. 17 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione Europea che, al secondo comma, recita: âLa proprietĂ intellettuale è protettaâ. Vanno certamente ricordate, inoltre, la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (9 settembre 1886 e ratificata in Italia nel 1978); la Convenzione Universale sul Diritto DâAutore (Ginevra 6 settembre 1952) e i Trattati allâinterno dellâONPI, Organizzazione Mon8
diale della ProprietĂ Intellettuale, stipulati il 20 dicembre 1996. Esistono poi numerose direttive europee il cui scopo è quello di armonizzare la legislazione interna agli Stati Membri sulla materia del diritto dâautore. Detto questo, andiamo quindi ad esaminare nel dettaglio come viene disciplinato il diritto dâautore nel mondo del fumetto, analizzando le norme che sono vigenti in Italia
attualmente ovvero gli articoli del codice civile e la legge numero 633/41. Approfondiremo tali norme con lâaiuto degli studi e delle interpretazioni che, nel corso degli anni, autorevoli giuristi ed esperti del settore fumetto, hanno contribuito ad elaborare al fine di rendere univoca e chiara lâapplicazione della legge sul diritto dâautore anche alle opere a fumetti.
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Capitolo 1
Il diritto morale dâautore e il diritto patrimoniale dâautore La legge italiana distingue il âdiritto moraleâ dâautore dal âdiritto patrimonialeâ dâautore. Il diritto morale si sostanzia principalmente nel diritto di paternitĂ dellâopera dellâingegno, indipendentemente dalla sua utilizzazione economica (diritto patrimoniale). Unâopera è e rimarrĂ sempre dello stesso autore per il semplice fatto che egli lâha creata. Nel momento in cui un autore crea unâopera ne diventa automaticamente il detentore del diritto morale dâautore, il padre della stessa. Come si può evincere facilmente, questa definizione risponde giĂ in parte alla domanda del fumettista âalle prime armiâ, riportata nellâintroduzione. Abbiamo infatti fissato un primo paletto incontrovertibile e incancellabile: câè un diritto che non perderò mai e che rimarrĂ sempre mio, il diritto morale dâautore. A sancire ciò è il codice civile attraverso alcuni articoli. Innanzitutto il codice definisce allâart. 2575 che âFormano oggetto del diritto di autore le opere dellâingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allâarchitettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressioneâ. Pur non essen-
doci scritta espressamente la parola âfumettoâ, appare evidente che lâopera a fumetti può essere tranquillamente considerata di carattere creativo, in particolare ricompresa nelle arti figurative ma anche nella letteratura (se consideriamo la sceneggiatura di un fumetto, ad esempio). Stabilito ciò ecco venirci incontro lâart. 2576 che stabilisce lâacquisto del diritto: âIl titolo originario dellâacquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dellâopera, quale particolare espressione del lavoro intellettualeâ. Si acquisisce il diritto dâautore su unâopera per averla quindi creata. CosĂŹ come il musicista compone una melodia e ne acquisisce automaticamente la paternitĂ , lo stesso discorso si deve applicare a tutte le altre opere creative dellâingegno comprese quindi le opere a fumetti. Il diritto morale è inalienabile, intrasmissibile, non può essere quindi ceduto a terzi soggetti, rimane e rimarrĂ sempre in capo al medesimo autore. Tornando alla domanda introduttiva quindi, vediamo quali diritti invece possono essere ceduti a terzi. Si tratta dei âdiritti patrimonialiâ ovvero i diritti di utilizzazione economica dellâopera. Un autore crea unâopera e ne assume il diritto morale dâauto10
re; normalmente lâautore, però, intende trarre giovamento economico dalla sua creazione e per fare ciò può cedere i diritti di utilizzazione economica per un periodo determinato ad un editore, il quale provvederĂ alla stampa (e/o creazione e-book) e messa in commercio della stessa opera. Gli accordi che intercorrono tra lâautore dellâopera e lâeditore sono ricompresi nel âcontratto di edizioneâ che lâautore firmerĂ solo dopo aver condotto unâadeguata trattativa e approfondimento delle singole clausole, magari avvalendosi di un esperto (giurista o legale di fiducia) per cercare di trovare il miglior compromesso utile a entrambi i soggetti di diritto, nel rispetto della legge sul diritto dâautore. Dalla cessione temporanea dei diritti di utilizzazione economica, lâautore consente cosĂŹ allâeditore di diventare âproprietario temporaneoâ dei diritti patrimoniali allo scopo di trarne entrambi giovamento economico. Ma tali diritti rimangono âcontrollabiliâ dallâautore grazie ad alcune disposizioni garanti del âruolo giuridico principaleâ che il codice civile riconosce allâautore stesso. Lâart. 2577 del codice, relativo al contenuto del diritto dâautore nelle opere dellâingegno, recita che âlâautore ha il diritto esclusivo di pubblicare lâopera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla leggeâ. Questo principio rientra ancora nel diritto morale dâautore ma il comma successivo dello stesso articolo offre unâimportante autotutela nel caso della cessione dei diritti patrimoniali: âLâautore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternitĂ dellâopera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dellâopera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazioneâ. Pur cedendo, quindi, attraverso un contratto di edizione, i
diritti di utilizzazione economica della propria opera, lâautore non lascia carta bianca allâeditore e potrĂ far valere in qualsiasi momento il suo diritto morale e la paternitĂ della stessa, in particolare quando è in pericolo la sua originalitĂ (modificazione) e integritĂ (deformazione, mutilazione) e quando dalle modifiche di chi ne detiene i diritti patrimoniali possa conseguire (o ne è giĂ conseguito) un danno allâautore in termini di immagine e di reputazione. Mentre, come dicevamo in precedenza, il diritto morale dâautore è intrasmissibile, il diritto patrimoniale, ovvero di utilizzazione economica dellâopera, è trasmissibile e questo deve essere provato tramite atto scritto tra vivi. Ă quindi possibile che un editore, ad esempio, a cui lâautore abbia ceduto per contratto i diritti di utilizzazione economica della propria opera, poniamo per cinque anni, possa a sua volta cederli entro il periodo in cui ne è proprietario (quindi i cinque anni) ad un altro editore. Lâatto di trasferimento deve avere la forma scritta e non può prevedere un periodo di trasferimento del diritto patrimoniale per un periodo di tempo che vada oltre il residuo previsto dal contratto originario (ad esempio se il primo editore ha sfruttato economicamente lâopera per due anni e decide di cedere ad altro editore i diritti di utilizzazione economica, potrĂ farlo ma non potrĂ concordare la durata di tali diritti per piĂš di tre anni). La durata del diritto patrimoniale è stabilita nel contratto. Lâautore può comunque decidere di ricontrattare la durata, prolungandola col nuovo editore qualora ritenga di averne interesse (ad esempio il trasferimento dei diritti patrimoniali da un piccolo editore ad un grande editore; questo potrebbe procurare una maggior diffusione e vendita dellâopera in commercio). La durata dei diritti di utilizzazione economica non 11
potrĂ comunque essere esercitata in eterno. Mentre il diritto morale dâautore non è soggetto a limiti temporali e può essere esercitato dagli eredi dopo la scomparsa dellâautore, per i diritti patrimoniali il discorso cambia. La legge 633/41 prevede, infatti, diversi periodi di durata del diritto in base alle diverse caratteristiche dellâopera. Di norma i diritti di utilizzazione economica delle opere dellâingegno durano âper tutta la vita dellâautore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morteâ (art. 25 della legge sul diritto dâautore). Nelle opere in comunione, ovvero quelle create con il contributo indistinguibile ed inscindibile di piĂš persone (vedremo piĂš avanti se il fumetto può rientrare o meno in questa categoria), la durata dei diritti spettanti a ciascuno degli autori si determina sulla vita dellâautore che muore per ultimo (art. 26, comma 1, l.d.a.). Chiudiamo la nostra panoramica generale sul diritto morale e patrimoniale con un altro importante diritto personale e intrasmissibile che il legislatore ha voluto fornire allâautore di opera dellâingegno ovvero âil diritto a ritirare lâopera dal commercioâ. Secondo quanto stabilisce, infatti, lâart. 2582 del codice civile âlâautore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare lâopera dal commercio, salvo lâobbligo dâ indennizzare coloro che hanno acquistato i
diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio lâopera medesimaâ. Come ben si legge dal dispositivo lâautore ha il âpotereâ di ritirare lâopera dal commercio o di âfarla ritirareâ a chi aveva ceduto i relativi diritti di utilizzazione economica (ad esempio lâeditore con cui aveva stipulato il contratto). Il legislatore sottopone questo esercizio dellâautore alla condizione della sussistenza di evidenti ragioni morali e prevede un indennizzo per il soggetto o soggetti a cui lâautore aveva ceduto i diritti di utilizzazione economica e che, improvvisamente, se ne vedrebbero privati con probabile relativo danno economico. Finora abbiamo parlato del diritto dâautore in generale attraverso lâesposizione di princĂŹpi giuridici che certamente si applicano a qualsiasi opera dellâingegno e quindi anche ai fumetti. Tali princĂŹpi non sono però sufficienti a diradare alcuni dubbi storici, spesso oggetto di discussione in dottrina, in particolar modo relativi alla classificazione delle opere a fumetti le quali, come vedremo, non sono previste espressamente nĂŠ nel codice civile tantomeno nella legge 633/41 sul diritto dâautore. Solo dopo aver classificato correttamente il fumetto in una specifica categoria di opere dellâingegno potremo analizzare il relativo âmodus operandiâ dei diritti dâautore.
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Gli autori
Salvatore Primiceri Laureato in Giurisprudenza allâUniversitĂ Cattolica di Piacenza. Ă esperto in diritto dâautore, editoria e comunicazione legale e dâimpresa, organizzazione eventi e marketing legale. Ă anche ideatore e direttore artistico di âFullcomics & Gamesâ, evento dedicato alle professioni del fumetto e delle arti grafiche. Nel 2009 è fra gli autori dei testi del volume âI Volti di Tizianoâ (Gallucci Editore), dedicato allâopera di Tiziano Sclavi e pubblicato in occasione del Festival dellâIllustrazione di Pavia. Sempre nel 2009 ha pubblicato il suo primo saggio âPerchĂŠ abolire la SIAEâ (Edizioni Voilier). Nel 2011 fonda il marchio editoriale PE e pubblica la prima edizione de âIl Diritto DâAutore nelle Opere a Fumettiâ, la prima e unica opera in commercio dedicata allâargomento. Sempre nel 2011 pubblica con PE la nuova edizione aggiornata di âPerchĂŠ abolire la SIAEâ. Insieme ad Annalisa Spedicato gestisce lo studio di consulenza legale e web marketing agency, Connect24 Consulting (www.connect24. it). Sito ufficiale: www.salvatoreprimiceri.com
Annalisa Spedicato Avvocato. Specializzata in marketing e comunicazione dâimpresa ed in diritto della proprietĂ intellettuale, privacy e new media. Ă autrice di articoli e pubblicazioni nelle materie legate al diritto dâautore e della proprietĂ industriale. Ha contribuito alla redazione della âGuida alla de materializzazioneâ edita da Italia Oggi e diretta dallâAvv. Andrea Lisi. Ha collaborato con il dipartimento D&L dello Studio Legale Lisi svolgendo consulenza nelle materie propriamente legate al diritto dâautore digitale ed alla tutela dei dati personali. Docente in diversi corsi di formazione nei settori ProprietĂ Industriale e Marketing e Comunicazione dello studio legale. Attualmente collabora con lo studio di consulenza Connect24 Consulting (www.connect24. it), occupandosi di diritto della proprietĂ intellettuale e industriale, diritto della pubblicitĂ , marketing e comunicazione professionale.
Gli Sbam! Book sono una serie di volumi in formato digitale dedicati alla Nona Arte. La libreria comprende ebook A fumetti, ebook SUI fumetti, con analisi e approfondimenti sul mondo delle Nuvole Parlanti, e ebook a tema variO, dedicati allâillustrazione e alle altre arti âsorelleâ del fumetto. Sono disponibili su
www.shop.sbamcomics.it
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Sbam! Comics è la rivista digitale gratuita dedicata al mondo del fumetto: ogni due mesi interviste, recensioni, novità e le proposte a fumetti di autori emergenti! à scaricabile gratuitamente dal sito
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Il Diritto dâAutore nelle Opere a Fumetti è disponibile anche in versione cartacea, richiedibile a PE Primiceri Editore www.primicerieditore.it ⢠info@primicerieditore.it 111
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