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pag Fuoco e responsabilità giuridica

Fuoco

e responsabilità giuridica

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Capitolo 3

Ciao a tutti! Eccoci ad un altro capitolo di questa rubrica sulla responsabilità giuridica di noi capi scout. Oggi ci occuperemo della responsabilità in caso di attività svolte con l’uso di fuochi.

Confrontandoci con una materia un po’ più specifica, cercheremo di trattarla tenendo conto di quanto già esposto nelle precedenti rubriche. Cercheremo di capire insieme quali sarebbero le conseguenze di un uso sconsiderato del fuoco durante le nostre attività.

Riprendendo quanto detto nelle precedenti rubriche, il possibile addebito della responsabilità e delle sue conseguenze sarebbe previsto quando il capo responsabile non abbia realizzato le attività con attenzione e cura, riducendo al minimo il rischio, da una parte, per le conseguenze del suo agire, anche verso i minori che gli sono stati affidati, e, dall’altra, per gli eventuali danni che questi possono causare.

Pertanto, nel caso di danni a strutture o altre cose causati dall’uso pericoloso dei fuochi, il primo aspetto da rilevarsi sarebbe l’uso consentito o meno del fuoco medesimo. Facendo un esempio, se in via ordinaria l’uso di fuochi liberi nel bosco è ammesso, non lo sarebbe se vi fosse un’ordinanza regionale che vietasse di accendere fuochi a causa dell’ondata di siccità e di caldo che si fosse abbattuta sulla Regione.

Peraltro, questa particolare situazione non esaurisce la posizione di garanzia di chi fa uso dei fuochi. Infatti, va posta comunque una particolare attenzione al loro uso anche in condizioni climatiche che non hanno portato l’ente territoriale a emanare una ordinanza restrittiva dell’uso dei fuochi. Questo significa che anche nelle condizioni ordinarie il capo risulta essere responsabile per l’attività pericolosa svolta. Certamente, la sua posizione di garanzia sarà parametrata alla condizione climatica ordinaria con la quale si confronta il suo agire.

Senza soffermarsi in modo eccessivo sull’eventualità che il nostro agire abbia causato un incendio -fattispecie molto grave che, per ragione di spazio, non possiamo trattare qua-, ci concentreremo sui danni da bruciature che possono generarsi.

Come dicevamo nelle precedenti rubriche, noi capi siamo responsabili civilmente e penalmente nei confronti dei ragazzi che il Signore ci ha affidato. Pertanto, analizziamo le conseguenze di una lesione prodottasi a danno

di uno di loro, a causa di un cattivo uso del fuoco.

Penalmente, la responsabilità è personale. Quindi, saremmo chiamati a rispondere della lesione solo se noi stessi avessimo causato direttamente la bruciatura oppure se avessimo agevolato la produzione del danno.

Nella ovvia ipotesi che nessuno di noi agirebbe con dolo al fine di fare del male agli educandi, potrebbero esserci addebitate le lesioni colposamente sofferte dal ragazzo. Invero, a meno di situazioni particolarmente gravi, non vi sono cause penali per queste fattispecie, soprattutto nelle fattispecie più lievi. Viceversa, se la nostra condotta, benchè colposa, fosse talmente grave da ingenerare un forte nocumento nell’educando. Infatti, in tale caso, l’offensività del nostro comportamento meriterebbe una sanzione penale.

Comunque, si ricordi che la responsabilità penale va accertata nel caso concreto e che la dimostrazione di aver realizzato tutte le sicurezze e le prudenze necessarie può dimostrare che il fatto illecito non possa esserci addebitato. Si pensi al caso in cui è lo stesso educando che si fa male da solo perché si mette letteralmente a giocare con il fuoco. In questo caso, difficilmente potrebbe esserci addebitata una negligenza tale da comminare una sanzione.

Civilmente, come sempre ci soccorre l’assi-

curazione. Infatti, i danni occorsi al ragazzo devono essere risarciti. Si pensi al costo dei medicinali (pomate anti-bruciature, garze e così via) o alla eventuale terapia nei casi più gravi. Questo vale sia quando il responsabile del danno è il capo, sia quando sia il medesimo educando assicurato.

In tal senso, giova ricordare l’importanza dell’assicurazione civile, soprattutto per quelle persone che ne sono sprovviste ma vengono ad aiutarci nelle attività, come i cambusieri del campo.

Infatti, nel momento in cui realizziamo attività che possono avere risvolti pericolosi, maggiori dovranno essere le tutele apprestate e la diligenza richiesta al fine di non vederci addebitare alcuna responsabilità.

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