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DATORI DI LAVORO
Bonus stagionali agricoli per chi ha almeno 50 giornate lavorative
SICUREZZA SUL LAVORO: I RISCHI IN AGRICOLTURA
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L’art. 21 del D.Lgs. 81/08 esten de anche ai lavoratori autono mi, compresi i coltivatori di retti e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, due obblighi prima ricadenti solo sui datori di lavoro con dipendenti o assimilati, ovvero: • utilizzo di macchine ed attrezzature a norma • uso di dispositivi di protezione individuale (DPI)
In questo contesto, va evidenziato che con il D. Lgs. 81/08 è stata definitivamente superata la possibilità di autocertificazione della valutazione del rischio: oggi, il nuovo datore di lavoro, anche con un solo dipendente stagionale, di breve periodo (ad esempio la raccolta di frutta o la vendemmia) deve redigere il Documento di Valutazione del Rischio (DVR). Per le aziende agricole con almeno un dipendente, la responsabilità degli adempimenti per la sicurezza quindi ricade sul datore di lavoro, che pertanto deve provvedere alla stesura del DVR, nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP, di solito nelle aziende agricole è il datore di lavoro dopo aver seguito il corso di formazione), nominare gli addetti alla gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso), nominare il Medico Competente e il RLS (di solito per le aziende agricole si nomina il RLST, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale). In conclusione, è importante che ogni azienda focalizzi l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro al fine di prevenire gli infortuni a sé e agli altri lavoratori presenti in azienda. La sicurezza sul lavoro è certamente un costo ma costituisce un investimento per una crescita aziendale solida.
Bonus lavoratori stagionali agricoli
Viene previsto che i lavoratori stagionali agricoli che hanno avuto nell’anno 2020 almeno 50 giornate lavorative in agricoltura possono richiedere un’indennità, non rilevante ai fini fiscali, di 800 euro, a condizione che al momento della domanda: non abbiano in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto di indennità di disponibilità; non siano titolari di pensione. Inoltre, il bonus non spetta a chi al momento dell’entrata in vigore della Legge (26 maggio 2021) abbia riscosso il Reddito di Cittadinanza o REM e non è cumulabile con l’indennità prevista dall’articolo 10 DL 41/2020 (Bonus di 2400 euro spettante ai lavoratori balneari, termali, ecc.). Il bonus è cumulabile con l’assegno di invalidità. Le domande vanno presentate entro il 30 giugno.