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PATRONATO EPACA

IN ARRIVO LE ISTRUZIONI INPS SULL’ESONERO CONTRIBUTIVO

Il budget disponibile per il 2020 è di 426,1 milioni. Ecco i settori per i quali si applica l’agevolazione dalla coltivazione di cereali all’allevamento alla ristorazione.

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Dopo la pubblicazione del decreto interministeriale in Gazzetta Ufficiale il 20 ottobre, l’Inps emana una circolare con modalità e istruzioni per la presentazione delle domande per accedere all’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Si tratta del decreto del Ministro del Lavoro di concerto con i ministri delle Politiche agricole e delle Finanze che attua l’art. 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con le misure per il rilancio delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, dell’allevamento, dell’ippicoltura colpite dall’emergenza Covid 19. Il budget disponibile per il 2020 è di 426,1 milioni. Il decreto spiega che i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell’esonero già scaduti e non ancora versati, sono sospesi fino alla data di definizione delle domande. Se i contributi relativi al periodo considerato (1° gennaio-30 giugno 2020) sono stati già versati possono essere compensati con i contributi futuri a carico del datore di lavoro. I settori per i quali si applica l’agevolazione sono: coltivazione di cereali, coltivazioni agricole associate all’allevamento animale e attività mista, coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche, coltivazione di fiori in piena aria e in colture protette, coltivazione di uva, coltivazione di altre colture permanenti (inclusi gli alberi di Natale), riproduzione di piante, allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo, allevamento di bovini e bufalini da carne, allevamento di cavalli e altri equini, allevamento di cammelli e camelidi, allevamento di ovini e caprini, allevamento di suini, pollame, conigli, animali da pelliccia, altri animali, bachicoltura, apicoltura, pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi, in acque dolci e servizi connessi, acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi, in acque dolci e servizi connessi, commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina, commercio all’ingrosso di fiori e piante, commercio al dettaglio di fiori e piante, commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, servizi di gestione di pubblici mercati e spese pubbliche, attività di ristorazione connesse alle aziende agricole, attività di alloggio connesse alle aziende agricole, cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.

ESONERI UNDER 40: PRECISAZIONI INPS PER CHI HA GIÀ VERSATO

Pubblicato un messaggio Inps con le precisazioni relative ai lavoratori autonomi agricoli sul pagamento della prima rata ed emissione del nuovo “Dettaglio F24 Esercizio: 2020” a seguito del riconoscimento del beneficio dell’esonero under 40. L’Inps spiega che il contribuente che abbia versato l ‘importo elaborato prima della concessione dell’esonero può compensare l’eccedenza tra l’importo versato e quello indicato nel prospetto rielaborato con quanto deve versare per le successive rate. Per richiedere la compensazione è necessario inviare alla Struttura territoriale di riferimento la specifica istanza disponibile nella “Comunicazione Bidirezionale” del “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” denominata: Compensazione versamento in eccesso rata Emissione 2020 a seguito riconoscimento esonero under 40”.

Grazie all’assistenza del Patronato Epaca i primi riconoscimenti e indennizzi

INFORTUNIO SUL LAVORO DA INFEZIONE DA CORONAVIRUS

Con le disposizioni introdotte la scorsa primavera in piena emergenza sanitaria dovuta alla prima ondata di contagi, l’Inail ha esteso la tutela infortunistica ai lavoratori che hanno contratto l’infezione da COVID-19 sul posto di lavoro. Viene, quindi, riconosciuto e di conseguenza indennizzato come infortunio sul lavoro il contagio da coronavirus avvenuto durante lo svolgimento della attività lavorativa. Per accertare il diritto all’indennizzo l’Inail ha stabilito due criteri. Il criterio della “presunzione” utilizzato prevalentemente per il riconoscimento degli infortuni del personale medico e della sanità che “presume” che l’infezione è stata contratta nell’ambiente di lavoro. Il criterio “dell’onere della prova” utilizzato per le altre categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi, tra i quali rientrano i Coltivatori Diretti, che devono dimostrare e documentare che il contagio è avvenuto mentre svolgevano l’attività lavorativa. I Coltivatori Diretti hanno continuato a lavorare senza interruzioni anche nel periodo di massima emergenza e di chiusura totale del paese assicurando la produzione e la fornitura dei prodotti alimentari alla collettività. Questo li ha anche esposti al rischio di contagio tant’è che alcuni casi di contagio da coronavirus si sono registrati, in provincia, anche tra i coltivatori diretti. Una volta venuto a conoscenza dei casi il Patronato EPACA è intervenuto per fornire l’assistenza necessaria e per inoltrare le denunce di infortunio seguendo poi passo a passo l’iter amministrativo e medico-legale della pratica. Attraverso una meticolosa e documentata ricostruzione dei viaggi e dei contatti di lavoro avuti nei giorni precedenti il contagio e stato possibile, per alcuni casi, dimostrare, in sede di contenzioso medico-legale, che il contagio da COVID-19 è avvenuto in occasione di lavoro e questo ha portato, al riconoscimento dell’infortunio. E’, quindi importante sia per la propria sicurezza sia per documentare all’Inail, in caso di presentazione della denuncia di infortunio, che l’infezione è avvenuta in occasione di lavoro, tenere “tracciati” gli spostamenti e i contatti di lavoro conservando la documentazione (scontrini vari, documentazione di consegna prodotti, pedaggi autostradali, ecc.) per evitare che una parziale o insufficiente descrizione delle attività lavorative svolte, possa dar luogo al mancato riconoscimento dell’infortunio stesso. In caso di contagio per avere tutti i chiarimenti necessari e per avere l’assistenza medico-legale si invitano gli associati a rivolgersi agli Uffici Epaca.

L’infezione da Covid-19 è riconosciuta infortunio sul lavoro COSA FARE SE SI È STATI CONTAGIATI DA COVID-19?

Rivolgersi agli Uffici Epaca – con tutta la documentazione medica del caso - per verificare la possibilità di inoltrare la denuncia di infortunio. Per l’inoltro della denuncia di infortunio invitiamo gli associati, sia per la loro sicurezza, sia per documentare all’Inail che l’infezione è avvenuta in occasione di lavoro a tenere “tracciati” gli spostamenti e le attività che vengono svolte nei prossimi giorni conservando, ad esempio: gli scontrini di pedaggio autostradale (per viaggi effettuati per lavoro),le fatture, le ricevute, gli scontrini, ecc. rilasciati per acquisti di attrezzature e/o prodotti agricoli di qualsiasi genere necessari per lo svolgimento della attività; i documenti di consegna merci ai fornitori ogni altra documentazione utile a dimostrare gli spostamenti, le attività di lavoro svolto, i contatti avuti con ad es. fornitori, con rappresentanti, con grossisti, con clienti, ecc.

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