Matteo Rossi Renier
Lo psicologo giuridico
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I edizione, 2021
Matteo Rossi Renier è psicologo e criminologo, presidente dell’Osservatorio Nazionale di Criminologia e socio della Società Italiana di Criminologia. In qualità di esperto psicologo ex art. 80 OP, opera nella II Casa di Reclusione di Milano-Bollate e nell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Bolzano. Presso i Licei FAES Città Studi di Milano è vicepreside del Liceo delle Scienze Umane, referente del Dipartimento di Scienze Umane, docente di Scienze Umane e Filosofia e tutor. Con Alpes Italia editore ha pubblicato, insieme ad Anna Lamberti-Bocconi, Adolescenza e droga. Uno studio sociologico, neuroscientifico, psicologico e giuridico (2017) e Violenza sessuale. Diniego e minimizzazione (2016).
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COLLANA DI CRIMINOLOGIA E SCIENZE SOCIALI FORENSI diretta da Amato L. Fargnoli Proposito della collana è quello di mettere in relazione e di sviluppare tematiche di interesse specificatamente criminologico con quelle delle scienze sociali forensi, polo di grande interesse collettivo non solo nell’amministrazione della giustizia civile e penale, ma soprattutto per le aree scientifiche che in esso convergono, quali l’antropologia giuridica, la psicologia della marginalità e della devianza, la psicologia sociale della famiglia e in genere le psicopatologie sottese all’agire deviante. L’intento è quello di far confluire le suggestioni e le scoperte del sapere con le buone prassi dell’agire attraverso lavori di grande rilevanza scientifica. La collana raccoglie non solo volumi dedicati alle aree tradizionali, ma anche una serie di monografie su temi specifici di attuale interesse, di facile consultazione e correlati, ove possibile, anche dal riscontro pratico mutuato dalle esperienze del lavoro oggettivo: comprendere il tema e valutarne l’applicabilità nel concreto. Il logo della collana riunisce, nel segno grafico, l’espressione delle intenzionalità del progetto editoriale. Nel lato destro una parte dell’uomo vitruviano di leonardesca memoria invita a riflettere sull’orientamento della coscienza nell’analisi, nello studio e l’approfondimento dell’uomo nel suo farsi; sulla sinistra, invece, la rappresentazione grafica di una impronta digitale per evocare lo studio delle identità rappresentabili e di quelle nascoste dell’essere umano. Il tutto sullo sfondo della lettera psy greca ad indicare il substrato psichico che guida, condiziona e, nello stesso tempo, libera l’essere umano nel suo divenire storico.
Board scientifico Vincenzo Caretti, Roberto Catanesi, Vera Cuzzocrea, Giovanni M. Giaquinto, Giorgio Manzi, Sonia Moretti, Alessandro Orsini, Desirée Pangerc, Loredana Petrone, Gianvittorio Pisapia, Melania Scali, Roger Solomon, Cira Stefanelli.
Agli esperti psicologi ex art. 80 OP della Casa Circondariale Rebibbia Nuovo Complesso di Roma
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Indice generale Prefazione di Guglielmo Gulotta ............................................. XIII Premessa di Alessandro Continiello ........................................... XV Introduzione.......................................................................... XVII
Capitolo 1 Nascita ed evoluzione della psicologia giuridica Premessa.................................................................................. 1 1.1 Dalle origini fino alla fine del XIX secolo............................. 2 1.2 La prima metà del XX secolo................................................ 7 1.3 Dagli anni Sessanta del ‘900 a oggi....................................... 20
Considerazioni finali......................................................
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Capitolo 2 Ambiti di lavoro e ruoli dello psicologo giuridico Premessa.................................................................................. 35 2.1 Lo psicologo giuridico: un professionista tra psiche e diritto...... 35 2.2 L’ambito penale.................................................................... 37 2.3 L’ambito penitenziario.......................................................... 39 2.3.1 L’esperto ex art. 80 OP .......................................... 40 2.3.2 Il “Servizio Nuovi Giunti”..................................... 42 2.3.3 I Servizi per le Dipendenze Patologiche (SerD) ....... 44
2.3.4 L’esperto presso il Tribunale di Sorveglianza ............ 2.3.5 L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) .......
45 46
2.4 L’ambito civile...................................................................... 48 2.4.1 La disciplina vigente della Consulenza Tecnica di Ufficio (CTU) ...................................... 49 2.4.2 Il consulente tecnico di parte (CTP) ....................... 52 2.5 L’ambito minorile................................................................ 54 2.6 Lo psicologo giuridico al servizio del Tribunale Ecclesiastico ................................................... 61 2.7 L’ambito amministrativo...................................................... 62 2.8 Il legal-forensic psychologist nei Paesi anglofoni ...................... 64
Considerazioni finali.......................................................... 67
Capitolo 3 I percorsi formativi dello psicologo giuridico e l’accesso alla professione Premessa.................................................................................. 69 3.1 Un percorso formativo e due contesti: quello psicologico e quello giuridico..................................... 70 3.1.1 La formazione dello psicologo giuridico in Italia...... 73 3.1.2 La formazione nei Paesi anglofoni........................... 74 3.2 I requisiti per l’accesso alla professione. Una formazione in fieri 77
Considerazioni finali.......................................................... 81
Capitolo 4 Metodologia e strumentazione. Lo psicologo giuridico fra etica e responsabilità Premessa.................................................................................. 83 4.1 La metodologia dello psicologo giuridico............................. 84 4.2 Gli strumenti del mestiere.................................................... 86 4.3 Etica, deontologia e responsabilità........................................ 88
Considerazioni finali..........................................................
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Conclusioni............................................................................
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Postfazione di Pasquale Gianniti.............................................
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Bibliografia e Sitografia......................................................
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Un particolare ringraziamento all’Avv. Prof. Guglielmo Gulotta, al Dott. Pasquale Gianniti, all’Avv. Alessandro Continiello, alla Prof.ssa Barbara Morelli, all’Avv. Alessandra Cecca, al Prof. Don Marco Vanzini, alla Dott.ssa Susanna Gallazzi, e alla Dott.ssa Silvia Paternostro
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Prefazione di Guglielmo Gulotta1 Il dott. Rossi Renier si è impegnato in un compito non facile ma certamente utile, quello di tirare le somme di una professione fino a poco fa non esistente: quella dello psicologo giuridico. Ci sono stati tempi in cui le consulenze tecniche d’ufficio in tema di affidamento dei figli venivano affidate a neuropsichiatri infantili, quasi che il punto centrale della questione fosse quanto il bambino soffrisse e non solo quanto fosse, semmai, malata la relazione tra i loro genitori. Oggi questa figura si è affermata e, anzi, ha superato quella fase in cui, da un lato molti psicologi di formazione clinica si improvvisavano psicologi forensi, dall’altro gli psichiatri dicevano che il compito di fare diagnosi in materia psicopatologica spettasse a loro e non agli psicologi. È stato un lavoro lungo e difficile, ma possiamo dire riuscito. Ci vuole rigore nella formazione e rigore nel manifestarsi professionalmente. Questo perché gli errori che uno psicologo può compiere nell’ambito del contesto diadico della relazione d’aiuto possono avere sì ricadute importanti, ma possono essere successivamente corrette da lui stesso o da altri. Un errore compiuto in ambito forense, perché per esempio il giudice prende per buone valutazioni sbagliate, ha delle ripercussioni sulla vita e sul patrimonio delle persone. Il contesto giudiziario è un contesto difficile che ha le sue regole, tra cui quella del contraddittorio è quella fondamentale e gli psicologi non sono abituati a lavorare in un clima in cui c’è qualcuno che può o potrebbe fare le pulci su ogni cosa che scrive o che dice. È quindi un luogo affascinante ma da affrontare con grande prudenza. C’è stato un periodo in cui questo avveniva con superficialità: si spacciavano per diagnosi alcune interpretazioni assolutamente personali e si travestivano con parole della psicologia quelle che, invece, erano opinioni e preferenze infondate sotto il profilo scientifico. Questo volume, anche per i numerosi richiami giurisprudenziali che vi sono presenti, può aiutare nello scopo: utile per chi vuole cominciare ad operare nel campo ed anche per chi, pur lavorandoci, vuole avere sottomano una sobria rassegna della storia e degli ambiti della psicologia giuridica nel nostro Paese.
1 Avvocato, psicologo, psicoterapeuta, già Ordinario di Psicologia giuridica presso l’Università degli Studi di Torino.
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Premessa di Alessandro Continiello2 Il termine “psicologia” deriva dal greco psyché (spirito, anima) e da logos (parola, discorso, studio). Più precisamente psyché in greco antico viene ricondotto all’idea del “soffio”, cioè al respiro vitale. È interessante segnalare che, iconograficamente, psyché poteva essere interpretato come una farfalla: molte decorazioni di antichi vasi greci, infatti, raffiguravano con l’immagine di una farfalla lo spirito (anima) che esala nell’istante della morte. Letteralmente, quindi, la psicologia è lo studio dello spirito o dell’anima. Solo in seguito il significato del termine ha assunto quello di “scienza della mente”. E nello studiare la mente la psicologia – secondo un’altra definizione – va a indagare i fenomeni propri del meccanismo mentale e affettivo sia dal punto di vista speculativo (psicologia razionale o filosofica) che da quello pratico (psicologia applicata). Nulla osta, quindi, al fatto che esista una particolare branca della psicologia, quella giuridica, che si pone come specifico focus l’approfondimento di fenomeni psicologici, comportamentali e relazionali di persone coinvolte tout court in procedimenti giudiziari. Il presente saggio, suddiviso con precisione in distinti capitoli afferenti all’analisi delle specifiche caratteristiche, peculiarità e declinazioni della figura dello psicologo giuridico affronta, in modo chiaro ed esaustivo, la materia in oggetto, partendo da una prima e fondamentale precisazione in ordine alla differenza tra psicologia giuridica e forense. La psicologia giuridica è una disciplina applicativa che unisce il diritto in senso ampio alle competenze della psicologia clinica, della psicologia dell’età evolutiva e della famiglia, della psicologia dei gruppi e delle organizzazioni, nonché della psicologia cognitiva (De Leo, 1995). Il contesto giuridico applicato alla psicologia si articola, come ben spiegato nel testo, in differenti campi applicativi: l’ambito penale, penitenziario, civile, minorile, amministrativo e quello legato al servizio dei Tribunali Ecclesiastici. Nello svolgimento della professione all’interno dei suddetti ambiti, lo psicologo giuridico va a rivestire diversi ruoli, complementari o di primo piano: dalla funzione di perito del giudice o consulente tecnico di parte (CTP) nel processo penale a quella di esperto psicologo negli istituti detentivi, presso il Tribunale di Sorveglianza, l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) e nell’ambito amministrativo; consulente tecnico d’ufficio (CTU) o di parte nell’ambito civile; perito in ambito di diritto ecclesiastico; giudice onorario o consigliere onorario in ambito processuale 2 Avvocato penalista, responsabile per la formazione interna dello Studio Legale Internazionale Martinez & Novebaci.
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Lo psicologo giuridico
minorile civile e penale. Assume in questi ultimi casi, come verrà spiegato, un ruolo di parte integrante del collegio giudicante allo scopo di arricchire il giudizio finale con competenze che integrino quelle tecnico-giuridiche proprie del giudice togato. Come si può notare la funzione e attività dello psicologo “puro”, quello che siamo soliti conoscere, nel corso del tempo è mutata significativamente, andando ad acquisire competenze e ruoli sempre più decisivi all’interno della nostra società. Si pensi solo allo studio della capacità d’intendere e di volere legata ai disturbi psichici, ossia a uno dei punti più complessi della criminologia e della psichiatria forense. Accanto alla perizia psichiatrica, alla luce delle nuove scoperte in materia di neuroscienze e genetica la giurisprudenza si è molto avvicinata al paradigma della scienza psichiatrica, che tiene conto altresì delle variabili psicologiche, sociali e relazionali e non solo biologiche, che originano e condizionano il libero arbitrio e l’infermità mentale. La diagnosi psicologica, infatti, è di tipo più ampio: «oltre che alla rilevazione di sintomatologia psicopatologica, può essere infatti riferita anche alla valutazione di atteggiamenti, modalità relazionali, livello e tipologia di competenze cognitive, strutture di personalità»3. Naturalmente questo nuovo cammino, altamente professionale, prevede uno specifico percorso formativo post universitario, come spiegato nel testo. E per comprenderlo è risultata necessaria un’analisi comparata della figura dello psicologo giuridico oltre i nostri confini, con un focus sui Paesi anglofoni, senza omettere una prodromica narrazione dalla sua nascita, origine, alla sua evoluzione storica fino ai giorni nostri. Un intero capitolo, infine, viene dedicato alla psicologia giuridica fra etica, deontologia e responsabilità. Oltre ad aver esaminato gli aspetti deontologici e di responsabilità cosiddetta propria nell’esercizio professionale, l’Autore si è giustamente soffermato sugli aspetti etici della professione dello psicologo giuridico: argomento che, come lo stesso afferma, resta molto complesso in virtù del delicato compito che va ad assumere in un contesto giudiziario, attraverso un necessario giudizio di bilanciamento tra libero agire professionale e aspetti legislativi, civili e penali. Il testo è esaustivo sotto molteplici profili: da un lato per i cosiddetti addetti ai lavori, attraverso un’analisi esauriente di tutte le sfaccettature che riguardano lo psicologo giuridico (la bibliografia richiamata e le note a margine ne attestano la veridicità); dall’altro, per una mera lettura di approfondimento o per chi avesse intenzione di iscriversi alla facoltà di Psicologia, per poi intraprendere la carriera di psicologo giuridico. 3 A. FAINO, Contributo della psicologia forense nella valutazione della capacità d’intendere e di volere (art. 85 c.p.), 21 novembre 2010, in <psicologiagiuridica.net>.
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Introduzione
Il presente lavoro si pone l’obiettivo di fare chiarezza sulla figura, sulle caratteristiche e sugli ambiti di ricerca e d’intervento dello psicologo giuridico, sul quale circolano numerose inesattezze soprattutto a causa di una generalizzata ma errata tendenza a confondere la psicologia giuridica con quella forense, che invece è una partecipazione della prima. Ciò nonostante non è raro, anche nella dottrina e nella manualistica giuridica più accreditata, incontrare il termine “psicologo” abbinato all’aggettivo “giuridico” e “forense”, come se si trattasse della stessa figura professionale. Sarà ben chiaro, invece, al termine del presente lavoro che, sebbene la figura dello psicologo giuridico sia quella di un professionista poliedrico e in grado di muoversi con una discreta disinvoltura e competenza in diversi campi applicativi del diritto (penale, penitenziario, civile, minorile, ecclesiastico e amministrativo), la sua funzione e i suoi obiettivi non vanno confusi con quelli dello psicologo forense4. Un’altra ragione che giustifica un approfondimento sulla figura dello psicologo giuridico è data dal fatto che un generalizzato, mutato clima da parte del diritto nei confronti della psicologia (di cui a lungo è stata considerata ancillare) ha gradatamente fatto registrare un crescente coinvolgimento del professionista5 nei vari ambiti della giustizia. Inoltre, un’aumentata richiesta nelle aule dei tribunali della figura dello psicologo giuridico, soprattutto a fronte dell’emersione di nuove e inedite forme criminali (molte delle quali legate alle nuove tecnologie), ha garantito un maggior livello di giustizia e di equità. Come si avrà modo di argomentare, l’iter che ha portato la psicologia giuridica a conquistarsi un proprio statuto di dignità all’interno dell’universo del diritto è stato lungo e complesso ed è stato reso possibile dai contributi provenienti da diverse realtà, anche molto lontane da quella italiana, che, attraverso un’intensa riflessione teorica e la produzione di evidenze empiriche, hanno dimostrato la necessità in ambito giuridico di figure afferenti all’area psicologica. Nel tentativo di affrontare in modo esaustivo la materia in oggetto, il presente elaborato è stato suddiviso in quattro capitoli, ognuno dei quali 4 G. GULOTTA, La psicologia giuridica: un’interfaccia tra mondo psicologico e mondo giuridico, «Kos», n. 138 (1997), pp. 18-23. 5 Spesso lo psicologo giuridico viene definito “esperto psicologo” quando non si fa riferimento allo psicologo giuridico in generale, ma a un suo ruolo specifico: ad esempio, esperto psicologo negli istituti detentivi o presso il Tribunale di Sorveglianza.
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Lo psicologo giuridico
introdotto da una breve premessa nella quale si indicheranno sinteticamente i temi che verranno trattati, e terminato da una conclusione (le “considerazioni finali”) che avrà il compito di fare il punto su quanto elaborato all’interno dei paragrafi nonché di introdurre il capitolo successivo. Nel primo capitolo, Nascita ed evoluzione della psicologia giuridica, si ripercorreranno le tappe salienti che, dalle origini fino a oggi, hanno permesso alla psicologia di emanciparsi dal ruolo subalterno che le aveva assegnato il diritto per arrivare a conquistarsi una vera e propria dignità scientifica. Questo percorso è stato suddiviso in tre macro-fasi: quella che va dalle origini alla fine del XIX secolo, un’analisi più puntuale sulla prima metà del XX secolo e un approfondimento dagli anni Sessanta del Novecento a oggi. Si avrà quindi modo di ricostruire la nascita della disciplina fin dai suoi primordi tenendo conto dei contributi provenienti dagli studi, dalle scuole e dagli indirizzi del Vecchio e del Nuovo Continente, evidenziando così come la nascita e la diffusione della figura dello psicologo giuridico sia stata resa possibile dal confronto, e a volte dallo scontro, tra realtà giuridiche anche molto diverse tra loro e resti, a tutt’oggi, a livello internazionale, un campo dinamico e fertile di nuovi apporti teorici e pratici, che attualmente vede la disciplina suddivisa nelle seguenti partizioni: psicologia criminale, psicologia giudiziaria, psicologia legale, psicologia forense, psicologia rieducativa, psicologia legislativa e vittimologia6. Il secondo capitolo, Ambiti di lavoro e ruoli dello psicologo giuridico, sarà dedicato ad approfondire alcuni aspetti di una professionalità che, come si avrà modo di evidenziare, è costantemente in bilico tra psiche e diritto e viene messa a disposizione di numerosi ambiti giuridici, ognuno dei quali richiede la maturazione di una specifica competenza. Lo psicologo giuridico, dunque, si fa perito e consulente tecnico di parte (CTP) in ambito penale mentre, in quello penitenziario, gioca un ruolo fondamentale come esperto nelle carceri, nei Tribunali di Sorveglianza e negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE). In ambito civilistico, invece, la sua opera spazia dai casi di separazione dei genitori e conseguente affido condiviso a quelli di genitorialità a rischio, alle attività propedeutiche all’adozione, ai danni psicologici in ambito lavorativo e alle problematiche riguardanti l’identità di genere. La modalità in cui si concretizza l’intervento del professionista può attuarsi d’ufficio, come consulenza richiesta dal giudice (CTU), oppure per incarico di una delle parti processuali (CTP). Nell’ambito minorile lo psicologo giuridico può svolgere un ruolo fondamentale soprattutto nei già menzionati casi di affido e di adozione ma 6 F. CAPPELLO, La psicologia giuridica nelle riviste scientifiche italiane, «Psicologia & Giustizia», anno IV (2003), n. 2, p. 3, in <https://www.psicologiagiuridica.com>.
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Introduzione
anche nelle situazioni di maltrattamento e abuso, tenendo debitamente presente che anche tale ambito di intervento è vastissimo, dato che i minori possono essere coinvolti a vario titolo, rivestendo il ruolo di vittime, di testimoni di un fatto o di responsabili di un reato. Ulteriore ambito è quello che lo vede chiamato in causa dal Tribunale Ecclesiastico o in sede di giustizia amministrativa. Sebbene il capitolo sia dedicato all’analisi delle tante “anime” dello psicologo giuridico nel sistema italiano, un paragrafo conclusivo sarà dedicato ai differenti ruoli che in alcuni Paesi anglofoni ricoprono i legal-forensic psychologist; si tratterà, naturalmente, di un breve approfondimento motivato nella logica di una continuità con il primo capitolo, dove si è affrontato il tema dell’evoluzione della psicologia giuridica nei Paesi anglosassoni. Nel terzo capitolo, I percorsi formativi dello psicologo giuridico e l’accesso alla professione, invece, si fornirà una serie di indicazioni su quello che è, allo stato attuale, l’iter formativo che deve intraprendere chi intenda affacciarsi a questa professione. Anche in questo caso sarà dedicato un approfondimento sulla formazione in Italia e in alcuni Paesi anglofoni. Come si avrà modo di argomentare, quella dello psicologo giuridico è una professione costantemente in fieri e questo in virtù del fatto che, mutando i contesti sociali, il mondo del diritto deve dimostrarsi pronto a interpretarne le nuove istanze ed esigenze. Il che porta il professionista a non poter ritenere conclusa la propria formazione con il conseguimento dei titoli accademici richiesti, ma a doversi porre nell’ottica di un lifelong learning, reso possibile in Italia dal proliferare di corsi di specializzazione e opportunità formative professionalizzanti che permettono al laureato di arricchire il suo curriculum di esperienze teoriche e pratiche. Nel quarto e ultimo capitolo, Metodologia e strumentazione. Lo psicologo giuridico tra etica e responsabilità, saranno infine analizzati i metodi e gli strumenti indispensabili per l’espletamento della sua professione. È infatti grazie alle giuste competenze, al possesso di una metodologia rigorosa e alla conoscenza delle giuste tecniche di analisi che lo psicologo può occuparsi in modo corretto dei processi cognitivi ed emotivi e dei comportamenti che intervengono negli autori di reato o di chi prende parte a un processo in qualità di imputato, testimone o parte lesa. L’adozione di metodi (come l’osservazione, il metodo sperimentale, quello clinico e attuariale) e strumenti (tra cui il questionario, l’intervista e il test), tuttavia, non può certamente essere lasciata alla libera interpretazione del singolo professionista, ma va costantemente rapportata a eventuali linee guida deontologiche, come quelle elaborate per lo psicologo forense7. 7 Linee guida deontologiche per lo psicologo forense, Approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, Torino, 15 ottobre 1999, in <http://ethos.psy.unipd.it>.
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Lo psicologo giuridico
Sempre nell’ottica della necessità di un continuo aggiornamento, inoltre, lo psicologo giuridico deve prestare attenzione alle nuove proposte strumentali che via via vengono rese note dalla comunità scientifica: la messa a punto di scale di misurazione sempre più precise e sofisticate per valutare, ad esempio, i livelli di attendibilità delle testimonianze dei minori. In qualsiasi intervento, comunque, lo psicologo giuridico deve dimostrarsi in grado di restare all’interno di un perimetro che lo vede eticamente e deontologicamente responsabile. Questo comporta, da parte del professionista nei Paesi di civil e di common law8, la consapevolezza che esistano degli orientamenti deontologici, ma anche dei documenti (si pensi, per quanto riguarda l’Italia, in primis alla Carta di Noto, promulgata nel 1996 e ormai giunta, nel 2017, alla quarta edizione, oltre ad altri Protocolli, come quelli di Venezia e Milano, rispettivamente adottati nel 2007 e nel 2012) che forniscono utili quadri di riferimento ai neofiti come ai professionisti affermati. L’adesione ai principi deontologici, tuttavia, non è sufficiente a mettere lo psicologo giuridico al riparo da qualsiasi potenziale problema: è necessario, infatti, che rispetti quanto disposto dal Codice penale (c.p.) o dal Codice di procedura penale (c.p.p.)9 onde evitare di incorrere in comportamenti penalmente rilevanti.
8 «Il c.d. civil law è una tradizione giuridica che costituisce la base della maggior parte degli ordinamenti del mondo, soprattutto nell’Europa continentale, ma anche in Quebec (Canada), Louisiana (USA), Giappone, America Latina, Cina, e nella maggior parte delle ex-colonie europee. Vi sono poi sistemi “misti” nei quali su una base di civil law si “innesta” (soprattutto per la procedura civile ed il diritto societario) la contrapposta tradizione di common law, quali il Sudafrica e la Scozia. Il civil law si contrappone storicamente – nella tradizione giuridica occidentale – con il common law, il sistema giuridico nato in Inghilterra, e diffusosi nei Paesi di tradizione inglese o nelle ex-colonie britanniche (Usa, Australia). Storicamente, la principale differenza tra i due sistemi si ritrovava nel fatto che il common law si sviluppava sulla base delle consuetudini, che naturalmente erano preesistenti alle regole scritte e continuarono ad essere applicate anche dopo che cominciò la raccolta “scritta” delle regole. Le consuetudini si fondavano sulla decisione del singolo caso, ed il common law conserva ancora oggi tale caratteristica “natura casuale”. Il civil law, viceversa, si sviluppò sulla base del diritto romano, soprattutto riferendosi al Corpus juris di Giustiniano, e si sviluppò partendo dalla identificazione di principi legali generali e grazie a un’ampia elaborazione dottrinale, invece che dalla decisione di singoli casi concreti»: CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Civil law-Common law: sistemi giuridici a confronto, p. 1. 9 Il Codice penale è la raccolta delle principali norme che prevedono in concreto quando e come viene commesso un reato. Le norme che lo compongono si occupano di disciplinare due aspetti: a) prevedono obblighi, cioè comandi, o divieti: in entrambi i casi chi infrange la norma del Codice penale può essere incolpato di aver commesso un reato; b) stabiliscono in modo specifico a quale sanzione va incontro chi ha commesso un reato. Nei casi in cui viene violata una norma del Codice penale e, quindi, deve essere svolto un processo davanti ad un giudice penale, viene applicato il Codice di procedura penale.
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