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Risoluzione alternativa delle controversie TUTTI LA VOGLIONO NESSUNO SA COS’È
by AnavRoma
Cosa si nasconde dietro l’acronimo ADR? Davvero c’è la possibilità di risolvere le controversie tra consumatori e imprese in modo veloce? Lo spieghiamo in questo articolo
La sigla ADR sta per Alternative Dispute Resolution (risoluzione alternativa delle controversie) e contraddistingue le procedure che si attivano per risolvere le controversie tra consumatori e imprese su contratti di vendita di beni e servizi. È quindi una procedura che ha il vantaggio di offrire una soluzione rapida, semplice ed extragiudiziale alle controversie. Il provvedimento che introduce in Italia una nuova disciplina delle procedure ADR è il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 che ha recepito la direttiva ADR per i consumatori 2013/11/UE. I vantaggi, sulla carta, delle ADR consistono nella veloconsumo e nello snellimento del carico giudiziario dal momento che si procede per vie “alternative” senza ricorrere al giudice. Inoltre si evita che i consumatori, scoraggiati dai costi e dalla durata del procedimento giudiziario, rinuncino alla tutela dei propri diritti. Consumatori e imprese avrebbero così l’opportunità di risolvere eventuali controversie nazionali o transfrontaliere riguardo a contratti di vendita o prestazioni di servizi attraverso un reclamo (una procedura ADR) presso un organismo ADR sull’operato del quale vigila un’autorità competente. Nel settore del servizio di trasporto su strada, notoriamente diverso dagli altri, l’istituzione di una ADR di qualità e che funzioni correttamente, potrebbe certamente impattare positivamente sulla congestione importante di cause pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali, ma soprattutto consentire alla parti (utenti e imprese) di esercitare il loro diritto a un processo equo e inducia. L’Autorità di regolazione dei tra-
236/2022) ha approvato lo “Schema di disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell’articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118 ” che attribuisce ad Art la competenza a disciplinare, appunto, le Alternative Dispute Resolution. Lo schema è stato sottoposto a, seppur breve,sire osservazioni ed eventuali proposte da parte di soggetti interessati. Il provvedimento, che mentre scriviamo non ha tiva – è apparso prima facie incompleto della individuazione sia del contenuto minimo dei diritti che gli utenti/consumatori possono esigere nei confronti dei delle controversie che possono essere oggetto della procedura conciliativa (ed eventualmente di quella aggiudicativa) davanti all’Autorità di regolazione. Sostanzialmente, senza addentrarci in squisite disquisizioni di diritto, la legge - l’art. torità il compito di “ ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specigli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le relative controversie”, ma senza individuarne il perimetro oggettivo, con buona pace della certezza del diritto. E chiaramente, specie poi per il coinvolgimento dei gestori delle infrastrutture e dei trasporti, l’ART dovrebbe non solo disciplinare “ le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie”, ma, a monte, “ individuare le predette controversie” tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti. Ciò perché sul punto, il Regolamento ci è apparso un po’ troppo generico limitandosi a escludere alcune precisare quanto apparentemente richiesto dalla legge. L’oggetto e i contenuti dello Schema potrebbero suggerire l’opportunità di un coordinamento tra lo svolgimento della procedura di soluzione non giurisdizionale delle controversie e l’esercizio, da parte della stessa Autorità, dei propri poteri di richiesta di informativa nei confronti degli Operatori, in relazione a fattispecie oggetto di istanza di conciliazione sulla piattaforma all’Autorità. Peraltro – ma magari il re - mente conto – il settore del trasporto passeggeri con autobus è già utilmente disciplinato dal legislatore europeo su