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Le novità del Fondo di solidarietà per il personale

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La legge 30 dicembre 2021 n. 234 (c.d. Legge di Bilancio 2022) ha - to del sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro incidendo su alcune norme dettate dal Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali”. tate in seno al D.lgs n. 148/2015 ha disposto che i Fondi di solidarietà (tra i quali rientra quello degli addetti a trasporto pubblico di persone) entro il 31 dicembre 2022 devono adeguare la loro disciplina in modo da comprendere i datori denti. Inoltre, l’assegno di integrazione salariale – erogato dai Fondi deve avere causali (anche straordinarie), di durata e di importo pari almeno a quelli previsti per la generalità degli ammortizzatori, in base alle dimensioni dell’azienda. Sebbene il decreto legge n. 198/2022 (c.d. mille proroghe) abbia differito il predetto termine dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, in data 28 dicembre 2022, le Parti istitutive del Fondo Bilaterale di Solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico (ANAV, Asstra, Agens, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna) hanno sottoscritto un Accordo con il quale è stata aggiornata la disciplina del predetto Fondo nei termini individuati dal legislatore con la predetta legge di Bilancio.

Per effetto di quanto precede, l’Accordo recepisce le relative novità in tema di pla- sionali nei seguenti termini: servizio sindacale e lavoro

Le Parti istitutive del Fondo Bilaterale di Solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico (ANAV, Asstra, Agens, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna) hanno sottoscritto un Accordo con il quale è stata aggiornata la disciplina del predetto Fondo nei termini individuati dal legislatore con la legge di Bilancio.

In ragione del fatto che l’ampliamento della platea e delle prestazioni, peraltro, non deve pregiudicare la sostenibi-riodo (8 anni), l’accordo stabilisce una diversa riparametrazione del contributo addizionale dovuto dal datore di lavoro per il periodo di fruizione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nelle seguenti misure:

1,5% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, non superiore a 4 volte il contributo ordinario dovuto dall’azienda richiedente nell’anno precedente alla richiesta;

4 % per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, superiore a 4 volte il contributo ordinario dovuto nell’anno precedente alla richiesta;

9 % per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, superiore a 5 volte il contributo ordinario dovuto nell’anno precedente alla richiesta;

12 % per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, superiore a 6 volte il contributo ordinario dovuto nell’anno precedente alla richiesta.

La predetta “contribuzione addizionale” trova applicazione nei confronti delle domande di assegno di integrazione salariale presentate dopo l’entrata in vigore del decreto di recepimento del presente accordo.

La “contribuzione ordinaria” dovuta mensilmente in misura pari allo 0,50% (ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo, calcolato sulla ziali dei lavoratori dipendenti) non è na applicazione, bisognerà comunque attendere l’apposito decreto interministeriale di recepimento.

Datori di lavoro Durata minima che deve essere garantita dal Fondo

Datori di lavoro che occupano mediamente 1

Datori di lavoro che occupano mediamente precedente

Datori di lavoro che occupano mediamente

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