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Le misure della legge di Bilancio 2023

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Agevolare la riscossione, prevenire la formazione del contenzioso e smaltire le liti tributarie pendenti: a questi obiettivi la legge di Bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022) ha dedicato un ampio capitolo di misure. Nessuna novità eclatante, i cento commi (da 153 a 252) che compongono il pacchetto di norme appena varato dal Governo attingono in larga parte a misure già sperimentate negli anni scorsi con buoni risultati. Le misure, già illustrate dall’Agenzia delle bonari (n. 1/E/2023) e una omnibus con una panoramica su tutte le misure (n.2/E/2023), hanno come leve comuni il taglio delle sanzioni e la possibilità di rateizzare i pagamenti. Ma vediamo quali sono le procedure da seguire e quanto costa fare pace con il Fisco.

AVVISI BONARI zioni di irregolarità” derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, IRAP, sostituti d’imposta ed IVA relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, recapitate al contribuente dopo il 1° gennaio 2023 o anche prima purchè, a tale data, non fosse già scaduto il termine di paga- somme in corso di rateazione al 1° gennaio 2023: in questo caso, fermo restando il pagamento di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive ancora dovute, le sanzioni ridotte del 3% si calcolano sul debito residuo.

PAGAMENTO - in unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo - delle imposte e/o dei contributi previdenziali dovuti, degli interessi e delle somme aggiuntive, mentre le sanzioni sono ridotte al 3%.

Irregolarit Formali

Salvo che per i riferimenti temporali, la sanatoria delle irregolarità formali proposta dalla L. n. 197/2022 replica la misura già prevista dall’art. 9 del DL n. 119/2018. Si prevede, infatti, la possibilità di sanare irregolarità e inosservan - e non contestate alla data del 1° gennaio 2023 - di obblighi/adempimenti di natura meramente formale non incidenti sul calcolo della base imponibile di imposte sui redditi, IRAP e IVA e sul pagamento di tali tributi.

Le irregolarità sono sanate con la rimozione della violazione formale e il pagamento, per ciascun periodo d’imposta, di una somma pari a 200 euro da versare in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024. Per l’attuazione della disposizione è prevista l’emanazione digenzia delle Entrate.

Ravvedimento Speciale

Per le violazioni, diverse da quelle formali o discendenti da avvisi bonari, riguardanti tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate e legate a dichiarazioni validamente presentate (anche in ritardo, ma entro 90 giorni dalla scadenza del termine) relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti ancora accertabili viene prevista una

La procedura, applicabile a condizione che le violazioni non siano state già contestate alla data del versamento dell’importo dovuto (o della prima rata), prevede: la rimozione dell’irregolarità/omissione e il pagamento - anche mediante compensazione in F24 – di quanto dovuto (o della prima rata) a titolo di imposta, interessi e sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile. nitoria saranno dettati da un provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il pagamento può essere dilazionato in un massimo di otto rate uguali, la prima da versare entro il 31 marzo 2023 e le successive - maggiorate degli interessi al 2% annuo - entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.

Adesione Agevolata

Sempre con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate sanzioni pari a un diciottesimo del minimo di legge (in luogo di un terzo del minimo), degli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023 liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, nonché entro il 31 marzo 2023. La riduzione a un diciottesimo delle sanzioni vale anche per con adesione relativi a inviti a comparire e in caso di acquiescenza: liquidazione, non impugnati e ancora agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili.

Le somme dovute possono essere pagate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, senza compensazione e con applicazione degli interessi legali - la prima rata sono versati entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’adesione o, per l’acquiescenza, entro il termine di proposizione del ricorso. Anche in questo caso le modalità applicative della procedura saranno dettate da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Controversie Fiscali Pendenti

La legge di Bilancio 2023 consente anche la chiusura agevolata delle controversie tributarie con Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane, pendenti in ogni stato e grado del giudizio - anche in Cassazione e a seguito di rinvio - alla data del 1° gennaio 2023. Sono conside-

1° gennaio 2023, per le quali alla stessa data non sia intervenuta una pronuncia dal solo tributo senza sanzioni e interessi ovvero dalle sanzioni se la lite ha ad oggetto atti di irrogazione di sole sanzioni. In alcuni casi, come indicato in tabella, sono previste delle riduzioni degli importi dovuti. Due gli step per chiudere la lite: presentazione della DOMANDA DI DEFINIZIONE per ciascuna

GIUGNO 2023 e

PAGAMENTO, senza compensazione, degli importi dovuti entro il 30 GIUGNO 2023. Gli importi superiori a 1.000 sono dilazionabili in venti rate uguali (quelle successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali).nizione agevolata si perfeziona con il versamento della prima rata. Nelle more del perfezionamento della definizione agevolata è possibile chiedere al giudice la sospensione della controversia fino al 10 luglio 2023, data entro la quale il contribuente deve depositare copia della dichiarazione di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata). Perfezionati tali passaggi, il processo è dichiarato estinto in ogni stato e grado del giudizio e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. L’eventuale diniego della definizione agevolata, da notificare al contribuente entro il 31 luglio 2024, è impugnabile entro 60 giorni dalla notifica dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia o che ha dichiarato l’estinzione. Uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate detteranno comunque ulteriori modalità attuative della procedura.

Nessuna novità eclatante, i cento commi che compongono il pacchetto di norme appena varato dal Governo attingono in larga parte a misure già sperimentate negli anni scorsi con buoni risultati. Le misure hanno come leve comuni il taglio delle sanzioni e la possibilità di rateizzare i pagamenti

Ricorso pendente in primo grado 90% del valore della lite

40% del valore della lite (soccombenza in primo grado)

Soccombenza dell’Agenzia Entrate/Dogane

15% del valore della lite (soccombenza in secondo grado)

5% del valore della lite pendente in Cassazione (soccombenza nei precedenti gradi di giudizio) a) 40% del valore della lite

Controversie su sanzioni non collegate a tributo b) 15% in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate/Dogane nell’ultima o unica pronuncia, non cautelare, su merito o ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio depositato al 1/1/2023

Conciliazione E Rinuncia Alle Liti

Per le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in primo e secondo grado aventi a oggetto atti impositivi, è possibile sottoscrivere un accordo conciliativo fuori udienza modalità di pagamento. Si tratta di una novità, non prevista dalle precedenti procedure di chiusura delle liti pendenti, che ha come principale vantaggio la riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo (anziché 40% o 50% per cento del minimo di norma applicabile nei diversi gradi di giudizio).

Il pagamento delle somme dovute o della prima rata (la dilazione è ammessa deve avvenire – senza compensazione – entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo conciliativo da perfezionare non oltre il 30 giugno prossimo. Il mancato pagamento comporta l’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni e l’applicazione della sanzione per omesso versamento aumentata della metà sull’importo residuo dovuto a titolo di imposta.

La riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge scatta anche per la rinuncia - entro il 30 giugno 2023 - alle liti pendenti in Corte di Cassazione in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. La rinuncia si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo transattivo riguardante tutte le pretese azionate in giudizio e con il pagamento integrale (senza compensazione) delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo stesso.

Omessi Pagamenti Rateali

Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate ammessa anche la regolarizzazione dell’omesso/carente versamento degli importi - scaduti alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è atto di intimazione - relativi a conciliazioni giudiziali e a rate, successive alla prima, di somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza addazione, reclamo o mediazione. La regolarizzazione si ottiene pagando entro il 31 marzo 2023 l’intera imposta o la prima rata, senza sanzioni e a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo con applicazione degli interessi legali su quelle successive alla prima.

Stralcio Debiti

FINO A 1.000 EURO

Riproposto anche lo stralcio automatico dei debiti tributari di importo residuo non superiore a 1.000 euro per singolo ziali all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Lo stralcio riguarda anche carichi già com- ti ed ha validità alla data del 31 marzo 2023.

Comuni) lo stralcio opera – salvo diversa decisione dell’ente stesso - solo per interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora e non anche per capitale e spese per procedure pagamento che restano integralmente dovute.

Per le violazioni del codice della strada e le altre sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi relativi a premi/contributi previdenziali lo stralcio riguarda solo gli interessi, non anche le sanzioni e le spese per le procedure ese- mente dovute.

ROTTAMAZIONE-QUATER- la riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 - 30 giugno 2022. L’estinzione si ottiene versando le sole somme dovute a titolo di capitale e per rimborso delle spese per le procedure pagamento. Non sono dovute, invece, sanzioni e interessi, interessi di mora, somme aggiuntive e – a differenza di quanto previsto per le precedenti nizione agevolata opera anche per le sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada , non riferite a violazioni tributarie o di obblighi relativi ai contributi/premi dovuti agli enti previdenziali: in tal caso sono cancellati gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute, nonché le somme maturate a titolo di aggio a favore dell’agente della riscossione. zione” prevede la presentazione in via telematica di un’apposita domanda all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2023. L’agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Il pagamento delle somme dovute può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero in un numero massimo di diciotto rate, di cui le prime due di importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute da versare entro il 31 luglio ed il 30 novembre 2023. Per le restanti rate il versamento dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi del 2% a decorrere dal 1° agosto 2023. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

Resta fermo che, in caso di omesso,periore ai cinque giorni di tolleranza) non produce effetto e, quindi, l’agente della riscossione riprende il recupero coattivo del debito residuo.

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