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EUROPA

AIUTI DI STATO PROROGA e aumento del temporary framework

Dilatati i tempi, ora sino al 31 dicembre 2021, e aumentati i massimali. Ma non solo. Ristori senza limiti per i settori più colpiti, come il trasporto turistico. Lo dice la Commissione

Èla quinta modifica del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19”, il cd. Temporary Framework, quella definita dalla dec. UE C(2021) 564 final di fine gennaio scorso con l’obiettivo di adeguare le misure di controllo sugli aiuti di Stato all’evoluzione del quadro economico ancora fortemente segnato dagli effetti prolungati e non previsti dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. La Commissione, preso atto della necessità di continuare a garantire alle imprese un adeguato ed efficace supporto economico e finanziario, ha adeguato i parametri di riferimento per gli interventi degli Stati membri a sostegno delle imprese. Il primo intervento è sulla durata del Temporary Framework che viene prolungata dal 30 giugno al 31 dicembre [Nicoletta Romagnuolo] Dirigente Servizio fisco, societario e commerciale

2021. Almeno per il momento. Infatti la stessa Commissione mette già in conto di poter nuovamente rivedere tale scadenza “in base a considerazioni di carattere economico o inerenti la concorrenza”. Una seconda modifica riguarda i massimali. Visto, infatti, il perdurare della pandemia e la progressiva saturazione dei plafond disponibili per talune misure, sono state innalzate le soglie massime di alcuni aiuti. In particolare: ➔ per gli aiuti di importo limitato (sez. 3.1 del framework) concessi sottoforma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, di pagamento o in altre forme - es. anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti, ecc. - il nuovo massimale è stato elevato da 800mila a 1,8 milioni di euro per impresa. È stata prevista anche la possibilità di convertire gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti o gli altri strumenti rimborsabili in altre forme di aiuto entro il 31 dicembre 2022 semprechè vi sia l’autorizzazione della Commissione e che sia rispettata la soglia massima di aiuto prevista dalla sez. 3.1; ➔ per gli aiuti a ristoro dei costi

fissi non coperti (sez. 3.12 del fra-

mework) destinati alle imprese che, nel periodo 1° marzo 2020 - 31 dicembre 2021, hanno subito perdite di fatturato per almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 – l’importo massimo erogabile è stato portato da 3 a 10 mi-

lioni di euro per impresa.

Le modifiche introdotte dalla dec. C (2021) 564 - oltre ad applicarsi alle nuove misure di aiuto decise dagli Stati membri - potrebbero interessare anche quelle già esistenti. In questo caso, però, è necessario che lo Stato membro noti-

Visto il perdurare della pandemia e la progressiva saturazione dei plafond disponibili per talune misure, sono state innalzate le soglie massime di alcuni aiuti

“Impresa” nel Temporary Framework

In base al decreto “Sostegni” per le misure di aiuto sinora varate sulla base del TF occorre riferirsi al concetto di impresa “unica” ex reg. (UE) n. 1407/2013 intesa come insieme delle imprese fra cui esiste una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto in altra impresa; b) un’impresa ha diritto di nominare/revocare la maggioranza dei membri del cda, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa esercita un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto o di una clausola statutaria di quest’ultima; d) un’impresa azionista/socia di altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti/ soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti/soci di quest’ultima.

fichi alla Commissione UE quali misure intende prorogare sino al 31 dicembre 2021 e/o riconoscere entro i limiti più elevati dei nuovi massimali. Di recente con il decreto “Sostegni” si è prevista l’applicazione del più elevato limite di 1,8 mln di euro per molte misure di aiuto varate nei mesi scorsi, tra cui il taglio saldo 2019 e acconto 2020 dell’IRAP. Misura che dovrà essere ora notificata e autorizzata. È stata, invece, già autorizzata (dec. SA61940) la proroga al 31 dicembre 2021 dello sgravio contributivo parziale a favore delle imprese collocate nelle regioni svantaggiate del meridione. La dec. C (2021) 564 si sofferma con una serie di indicazioni anche sul tema degli “indennizzi” con cui gli Stati membri,

al di fuori della cornice del Temporary Framework e sulla base

dell’art. 107 del TFUE, possono ristorare – senza limiti di importo e preclusioni per le imprese in difficoltà - “… settori particolarmente colpiti dalla pandemia (ad esempio, il settore dei trasporti, del turismo, …)…..”. L’Italia sinora ha fatto un limitato ricorso agli indennizzi, forse anche in ragione dei limiti stringenti posti dalla Commissione che ritiene indennizzabili solo i danni causati direttamente da misure restrittive che impediscono al beneficiario di esercitare la sua “attività economica o una parte specifica e separabile della sua attività”. Si deve trattare, ad esempio, di misure che: ➔ dispongono la chiusura completa di attività o solo in determinate zone,

Il GLOSSARIO

Temporary framework

Si tratta di una norma a validità temporanea, con scadenza 31/12/2021 che prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

come nel caso di “restrizioni relative ai voli o ad altre forme di trasporto da o verso determinati punti di partenza o destinazione”; ➔ escludono alcune categorie di clienti, ad esempio turisti e partecipanti ai viaggi di istruzione; ➔ fissano soglie massime di affluenza sensibilmente inferiori a quelli consentite dalle regole generali di distanziamento sociale. I danni direttamente causati da tali misure restrittive possono essere indennizzati per intero (non vi sono soglie prefissate), ma non devono esservi sovra-compensazioni né - ad avviso della Commissione - devono essere presi in considerazione, ai fini della quantificazione del danno, gli effetti economici del calo della domanda o dell’affluenza imputabile alla diminuzione della domanda, “alla maggiore riluttanza dei clienti a riunirsi in luoghi pubblici, mezzi di trasporto o altri luoghi”, alle misure generali di distanziamento sociale. ■

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