5 minute read
LAVORO
by AnavRoma
■
QUALE NORMATIVA APPLICARE? TEMPI DI GUIDA se il percorso è “MISTO”
Tutto più semplice se il conducente opera in un solo segmento. Ma se lo stesso è adibito a servizio misto le cose si complicano. E tra l’ordinamento italiano e le direttive UE si insinuano le interpretazioni...
[Stefano Rossi] Dirigente Servizio sindacale e lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 61 del 14 gennaio 2021 in merito alla corretta applicazione dell’intricata disciplina dei tempi di lavoro e di guida del personale addetto al trasporto collettivo di persone. L’INL ha inteso disciplinare il rapporto esistente tra la normativa nazionale, Legge n. 138/1958, e il Regolamento CE n. 561/2006, relativamente ai tempi di guida, riposi e pause del lavoro. Come è noto la normativa comunitaria esclude dal suo campo di applicazione i “trasporti stradali effettuati a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri”. Questi servizi sono appunto regolamentati dalla normativa nazionale risalente alla fine degli anni ‘50 (Legge 138/58). L’attenzione dell’Ispettorato si concentra sulla circostanza, tutt’altro che infrequente, che conducenti siano adibiti ad un servizio cosiddetto misto, ossia svolgano servizi urbani non superiori a 50 chilometri e servizi extraurbani con percorrenze maggiori. In questo caso, il dubbio sulla normativa da applicare è legittimo, derivando da tale scelta importanti conseguenze in ordine all’organizzazione dei tempi di guida e di riposo. La risposta dell’Ispetto-
rato è netta, in caso di servizio “misto” deve considerarsi assorbente la normativa comunitaria la cui vis attractivaè tale da disciplinare l’intero periodo lavorativo e, per esempio, qualora, nel corso di due settimane consecutive, il conducente non abbia usufruito del riposo settimanale integrale (45 ore consecutive) bensì di quello ridotto di 24 ore (cfr. art. 4, par. 1, lett. h), avrà diritto alla compensazione del periodo residuo nei termini previsti dall’art. 8 dello stesso Regolamento.
La nota però lascia molte perplessità e non pare quindi condivisibile da diversi punti di vista. Il Legislatore nazionale ha sempre considerato le disposizioni della legge 138/1958 idonee a garantire adeguati livelli di tutela del lavoratore addetto a servizi di trasporto tanto che lo stesso D.Lgs. n. 66/2003 - attraverso il quale si è data attuazione alle direttive 93/104/ CE e 2000/34/CE concernenti l’organizzazione dell’orario di lavoro – ha stabilito che “nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori le disposizioni di cui agli ar-
ticoli 7, 8, 9 e 13 (riposo giornaliero, pause, riposo e lavoro notturno), non si applicano al personale mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138” (cfr. articolo 17, punto 6 del D.Lgs n. 66/2003). Successivamente la disciplina comunitaria sui tempi di guida e di riposo è stata disciplinata dal regolamento CE n. 561/2006 ed è stata affiancata dalle disposizioni del D.Lgs. n. 234/2007 in attuazione della direttiva CE n. 2002/15, normativa relativa ai cosiddetti lavoratori mobili cui non applicare le previsioni della ricordata legge 138/1958.
Il criterio di prevalenza Come si osserva, la normativa di riferimento non è recentissima e pertanto ci si chiede come ci si sia orientati in questi anni per vicende analoghe a quella oggetto del quesito dell’Ispettorato di Aosta. La via interpretativa l’aveva fornita lo stesso Ministero del Lavoro con la risposta ad interpello n. 27/2009 nella quale individuava nel criterio del-
la “prevalenza” dell’attività svolta il criterio guida capace di contemperare in maniera equilibrata il rapporto tra fonti normative differenti, evitando lo straripamento dell’una a discapito dell’altra.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a distanza di più di 10 anni dall’Interpello n. 27/2009, modifica il precedente orientamento, ad invarianza della legislazione di riferimento, precisando che nel caso in cui l’intera attività di guida, giornaliera e settimanale, sia costituita da corse, ancorché ripetute o effettuate su linee diverse, singolarmente non superiori a 50 km, deve trovare applicazione esclu-
sivamente la normativa nazionale; qualora, invece, anche una sola attività di guida superi i 50 km giornalieri, bisogna fare riferimento alla legislazione comunitaria. Ne consegue che nel caso di percorso ‘misto’ con tratte di cui almeno una sia superiore ai 50 km, il conducente sarebbe tenuto a osservare il periodo di riposo prescritto dall’articolo 8 del regolamento CE n. 561/2006.
Gli accordi collettivi C’è da aggiungere che, negli anni, sul parametro della prevalenza del servizio, quale indicatore circa le regole da utilizzare, si sono costruiti accordi collettivi importanti in grandi aziende di trasporto che potrebbero essere posti in discussione generando incomprensibili e ingiustificati contenziosi posto che vengono a cambiare improvvisamente parametri interpretativi. Nella nota dell’Ispettorato del Lavoro lo scostamento da quanto definito nel 2009 (criterio della prevalenza) è giustificato dalla circostanza che nel 2009 ci si riferiva all’orario di lavoro dei conducenti di mezzi impegnati anche in altre attività lavorative mentre oggi ci si concentra sulla sola attività di guida “Va infine considerato che non appare pertinente il richiamo al criterio della prevalenza di cui all’interpello n. 27 del 20 marzo 2009 intervenendo quest’ultimo nella individuazione della disciplina applicabile in materia di orario di lavoro per i dipendenti di imprese di trasporto che, oltre alla guida effettuino, nell’arco della medesima giornata o della settimana, anche attività differenti, di talché alcune debbano ricondursi all’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 66/2003 e altre a quello del D.Lgs. n. 234/2007”. Anche in questo caso, l’affermazione dell’Ispettorato non appare convincente. Il differente impianto normativo che attiene attività lavorative diverse è il medesimo relativo a tipologia di servizi di guida differenti. Il tempo di guida, che per la stragrande maggioranza dei conducenti di bus costituisce anche il tempo di lavoro, è generalmente disciplinato dal citato Regolamento CE 561/2006, eccezion fatta nelle brevi percorrenze che sono, per stessa volontà del Legislatore comunitario, regolamentate dalla normativa nazionale. In questo caso la normativa generale sull’orario di lavoro D.Lgs 66/2003, come ricordato, rinvia proprio alla legge 138/1958 per la regolamentazione del tempo di lavoro dei conducenti di bus. Quindi le norme richiamate sono le medesime.
La posizione di Anav Il criterio dell’attività prevalente quale guida per l’applicazione di diverse discipline normative è stato tra l’altro confermato anche da una nota di chiarimento che la Commissione Europea ha fornito ad ANAV nel 2007. Per quanto detto, riteniamo auspicabile da parte dell’Ispettorato del Lavoro, già ampiamente sollecitato da ANAV e dalle altre Associazioni di Categoria, giungere ad una riformulazione dell’indirizzo anche e soprattutto considerando le ripercussioni che lo stesso potrebbe avere su un mercato del lavoro fortemente in crisi, come il trasporto collettivo, a causa dell’attuale emergenza epidemiologica. ■