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CCNL. C’è efficacia anche per chi non ha firmato?
by AnavRoma
CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE
C’È EFFICACIA ANCHE PER CHI NON HA FIRMATO?
Il dibattito ruota intorno al tema dell’efficacia erga omnes anche per gli iscritti ai sindacati che non hanno firmato il contratto. Corte d’Appello e Cassazione si sono pronunciate sul merito. La sentenza della Suprema Corte del novembre scorso ha ribadito e delineato i contorni della vicenda
[Roberto Magini] Funzionario Servizio sindacale e lavoro
Sul delicato tema dell’efficacia soggettiva erga omnes del contratto collettivo, in questi ultimi anni, si è andata via via focalizzando l’attenzione della dottrina e della giurisprudenza. In particolare, la Corte di Cassazione – con la sentenza n. 27115/2017 – è intervenuta sulla questione esprimendo un importante principio di diritto, tale per cui la contrattazione integrativa, benché dotata di una generalizzata efficacia vincolante, non dispiega alcun effetto nei confronti dei lavoratori iscritti ad un sindacato dissenziente, salvo che quest’ultimi non intendano aderirvi.
La tutela degli interessi Tale soluzione - rispettosa del principio fondamentale di libertà sindacale - sembra pertanto conciliare la tutela degli interessi collettivi della comunità aziendale, dal momento che riconosce ai lavoratori la facoltà di agire per negare efficacia nei propri confronti ad un contratto collettivo stipulato da associazioni sindacali diverse da quella cui sono iscritti. La controversia trae origine da un ricorso presentato da un’organizzazione sindacale avverso una società che - secondo la ricorrente – aveva posto in essere una condotta antisindacale consistente nell’aver applicato l’accordo collettivo aziendale anche ai lavoratori aderenti ad un’organizzazione sindacale diversa. Come è noto, l’art. 39 Cost. sancisce il diritto sindacale a stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Nondimeno, l’art. 8 co. 3 D. Lgs. n. 138/2011,
convertito con modificazioni in L. n. 148/2011 in materia di contratti di prossimità, ha stabilito che le associazioni dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale o territoriale possano stipulare contratti collettivi aziendali per la regolamentazione in deroga di determinate materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione. Tali intese - di natura privatistica - introducono una disciplina collettiva uniforme dei rapporti di lavoro - seppur limitatamente ad una determinata azienda o parte di essa - con efficacia vincolante nei confronti delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti, nonché di tutti quei soggetti (lavoratori e datori di lavoro) aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti.
I giudici di legittimità Ciò premesso, la Corte di Cassazione, con la suddetta sentenza, ha chiarito l’ambito soggettivo di applicazione del c.d. contratto collettivo aziendale. In proposito, i giudici di legittimità hanno riconosciuto all’accordo collettivo aziendale la medesima efficacia vincolante del contratto collettivo nazionale, in quanto atto di autonomia sindacale riguardante una pluralità di lavoratori collettivamente considerati e, dunque, idoneo a introdurre una disciplina collettiva uniforme dei rapporti di lavoro in essere in un’azienda. La contrattazione aziendale può tuttavia derogare in peius (per i lavoratori) il CCNL, dato che il principio espresso dall’art. 2077 c.c. si riferisce esclusivamente al rapporto tra contratto individuale di lavoro e quello collettivo. Il mutamento della condizione economica e produttiva non può estendersi ex se a tutti i dipendenti non iscritti o aderenti ad altro sindacato; la tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e l’eventuale inscindibilità della disciplina, che giustificano l’efficacia erga omnes del contratto aziendale, non possono infatti prevalere sulla libertà sindacale, costituzionalmente garantita ai sensi dell’art. 39 Cost., tenuto oltretutto conto che la rappresentanza delle organizzazioni sindacali è di
tipo negoziale e non legale. Proprio tali principi privatistici impediscono di ravvisare nel contratto collettivo aziendale un’autonoma fonte di integrazione dei rapporti di lavoro, con l’effetto che, l’espresso dissenso del lavoratore, in conformità alla posizione dell’organizzazione sindacale alla quale aderisce, impedisce l’applicabilità nei suoi confronti del contratto collettivo aziendale. La Suprema Corte ha così riconosciuto l’efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali come regola di carattere generale, purché venga rispettata la libertà dei lavoratori che, aderendo ad un’organizzazione sindacale diversa da quelle che hanno stipulato l’accordo aziendale, ne condividano l’esplicito dissenso.
Il fatto affrontato Nel novembre 2020, la Cassazione con la sentenza n. 26509 è nuovamente intervenuta sulla materia in esame confermando il principio secondo il quale i contratti integrativi aziendali si applicano a tutti i lavoratori dell’impresa, ad eccezione di quelli che siano iscritti ad organizzazioni sindacali non firmatarie che si siano pronunciate in aperto dissenso rispetto agli accordi. I lavoratori ricorrono giudizialmente al fine di ottenere il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, calcolate secondo le maggiorazioni stabilite dal CCNL di categoria. La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, deducendo che il compenso per gli straordinari era stato correttamente calcolato secondo l’apposita disciplina stabilita con il Contratto Integrativo Aziendale, applicabile alla totalità dei dipendenti.
La sentenza La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, il principio generale secondo cui i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle OO.SS. stipulanti.
Per la sentenza - contrariamente a quanto affermato dai lavoratori ricorrenti nel caso di specie - l’efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali non presuppone nemmeno la preventiva adesione agli accordi da parte dei singoli dipendenti. Secondo i
Giudici di legittimità, detto principio generale soffre di un’unica eccezione: i contratti integrativi, infatti, non sono applicabili soltanto a quei dipendenti che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso dall’accordo. Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso proposto dai lavoratori, non risultando la loro adesione a nessuna delle OO.SS. non firmatarie dell’accordo. ■