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TRASPORTO SCOLASTICO RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE DI SCUOLABUS

La sentenza della Corte di Cassazione del 9 febbraio scorso riaccende l’interesse sul tema delle sicurezza in ambito di trasporto scolastico. Ecco, in sintesi, i doveri del conducente e dell’azienda che organizza il servizio

[Nicoletta Romagnuolo] Responsabile area noleggio autobus con conducente

Un conducente di scuolabus ha il dovere di adottare tutte le dovute cautele per tutelare sicurezza e incolumità degli alunni trasportati in tutte le fasi del servizio. Questo il punto di caduta comune delle numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione che hanno affrontato il tema della responsabilità dei conducenti di scuolabus nell’espletamento delle mansioni ad essi affidate.

Condotta di guida

L’ultimo intervento sull’argomento si è registrato con l’ordinanza n. 3030 del 9 febbraio scorso, che ha condannato il conducente di uno scuolabus per l’investimento di un piccolo studente sulla base del principio per cui il conducenartt. 140 e 191 del Codice della Strada che impongono al conducente di uno scuolabus di non riprendere la marcia, dopo la discesa dei passeggeri, fino a quando questi non si siano portati a debita distanza dal veicolo o comunque in condizioni di assoluta sicurezza tali da non interferire con le attività di manovra (così anche Cass. Sent. n. 1106 del 18 gennaio 2018). Per i giudici, non rileva la supposta pericolosità della condotta del bambino in quanto il conducente, una volta resosi conto della presenza del minore (tre anni) nei pressi del veicolo, avrebbe dovuto sospendere la manovra fino alla cer-

te - in caso di incidente - può vincere la presunzione di cui all’art. 2054 c.c. e dimostrare di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, solo se prova che il pedone investito ha tenuto un comportamento tale da non lasciar presumere l’attraversamento della strada, sia pur di corsa e fuori dalle strisce pedonali. I giudici sottolineano, infatti, che “la condotta anomala del pedone non esclude la responsabilità del conducente qualora tale anomalia fosse prevedibile, come deve ritenersi la condotta dei bambini” che di per sé è intrinsecamente e ontologicamente imprudente. La sentenza fa leva sugli

Il conducente deve assicurarsi che gli alunni, fino a quando non passino dalla sua potestà e sorveglianza a quella dei genitori, non vengano a trovarsi in una situazione di pericolo

tezza del suo allontanamento dallo scuolabus. Diverse le sentenze che, negli anni scorsi, si sono soffermate anche sugli obblighi di sorveglianza e custodia dei piccoli utenti degli scuolabus che fanno capo ai conducenti, sia nelle fasi del trasporto sia nelle fasi di salita e discesa dal veicolo ed anche nell’attraversamento, quando i genitori/tutori non siano presenti alla fermata.

Obbligo di custodia

Il conducente deve assicurarsi che gli alunni, fino a quando non passino dalla sua potestà e sorveglianza a quella dei genitori, non vengano a trovarsi in una situazione di pericolo. È un principio ripetutamente ribadito dagli ermellini che, già con la sent. n. 32822 dell’11 agosto 2007, avevano stabilito che “il conducente dello scuolabus ha la custodia dei minori che gli sono affidati per il trasporto e non può pertanto metterne a repentaglio l’incolumità fisica, in spregio alle più elementari regole di prudenza, disinteressandosi di quanto accade, una volta superate le fasi preparatorie e accessorie di salita e discesa dal veicolo, quand’anche, si badi, vi sia stata un’eventuale disposizione dei genitori di lasciare il bambino incustodito in un determinato luogo, in condizioni di pericolo“. Per i giudici la responsabilità del conducente che ha sotto tutela un alunno non si esaurisce con il mero servizio di trasporto da svolgere e, quindi, il fatto che la conduzione del minore dalla fermata del veicolo alla propria abitazione competa ai genitori o loro incaricati non esime gli addetti al servizio di accompagnamento, quando alla fermata dello scuolabus non sia presente nessuno dei predetti soggetti, dal dovere di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, tra le quali va inclusa quella di curare l’assistenza del minore nell’attraversamento della strada (Cass. civ. n. 4359 del 3 marzo 2004, n.2380 del 19 febbraio 2002). Nella sent. n. 11655 del 27 marzo 2012, la Cassazione va oltre, affermando la responsabilità del conducente dello scuolabus per abbandono di minori a seguito di violazione al dovere di accompagnamento dello studente in custodia sino alla struttura scolastica, condotta che di per sé è idonea ad integrare un illecito che ha come conseguenza il determinarsi di una situazione di pericolo.

Per chi organizza il servizio

Sotto questo profilo riveste particolare importanza la sent. n. 23464 del 19 novembre 2010, riguardante l’aggressione subita da un ragazzo ad opera di un compagno, per un posto da occupare sull’autobus, per cui il comune organizzatore del servizio veniva condannato a pagare un risarcimento di circa 130 mila euro ai genitori della vittima. La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, che rilevava come - pur in assenza di una specifica norma di legge - il Comune che organizza un servizio di trasporto scolastico sia tenuto a fornire, vista la giovane età dei trasportati, anche un accompagnatore oltre all’autista. In mancanza, il Comune stesso risponde dei danni eventualmente occorsi ai minori durante il trasporto. L’obbligo di sorveglianza, rilevano i giudici, discende infatti dal principio generale secondo il quale grava sulla Pubblica Amministrazione, che svolge un servizio di trasporto riservato agli alunni, l’adozione di tutte le cautele occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori (nella fattispecie alunni delle scuole elementari). ■

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