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TRASPORTO SCOLASTICO
RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE DI SCUOLABUS La sentenza della Corte di Cassazione del 9 febbraio scorso riaccende l’interesse sul tema delle sicurezza in ambito di trasporto scolastico. Ecco, in sintesi, i doveri del conducente e dell’azienda che organizza il servizio
U
n conducente di scuolabus ha il dovere di adottare tutte le dovute cautele per tutelare sicurezza e incolumità degli alunni trasportati in tutte le fasi del servizio. Questo il punto di caduta comune delle numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione che hanno affrontato il tema della responsabilità dei conducenti di scuolabus nell’espletamento delle mansioni ad essi affidate.
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Condotta di guida L’ultimo intervento sull’argomento si è registrato con l’ordinanza n. 3030 del 9 febbraio scorso, che ha condannato il conducente di uno scuolabus per l’investimento di un piccolo studente sulla base del principio per cui il conducen-
[Nicoletta Romagnuolo] Responsabile area noleggio autobus con conducente te - in caso di incidente - può vincere la presunzione di cui all’art. 2054 c.c. e dimostrare di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, solo se prova che il pedone investito ha tenuto un comportamento tale da non lasciar presumere l’attraversamento della strada, sia pur di corsa e fuori dalle strisce pedonali. I giudici sottolineano, infatti, che “la condotta anomala del pedone non esclude la responsabilità del conducente qualora tale anomalia fosse prevedibile, come deve ritenersi la condotta dei bambini” che di per sé è intrinsecamente e ontologicamente imprudente. La sentenza fa leva sugli
artt. 140 e 191 del Codice della Strada che impongono al conducente di uno scuolabus di non riprendere la marcia, dopo la discesa dei passeggeri, fino a quando questi non si siano portati a debita distanza dal veicolo o comunque in condizioni di assoluta sicurezza tali da non interferire con le attività di manovra (così anche Cass. Sent. n. 1106 del 18 gennaio 2018). Per i giudici, non rileva la supposta pericolosità della condotta del bambino in quanto il conducente, una volta resosi conto della presenza del minore (tre anni) nei pressi del veicolo, avrebbe dovuto sospendere la manovra fino alla cer-