LAVORO
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QUALE NORMATIVA APPLICARE?
TEMPI DI GUIDA se il percorso è “MISTO”
Tutto più semplice se il conducente opera in un solo segmento. Ma se lo stesso è adibito a servizio misto le cose si complicano. E tra l’ordinamento italiano e le direttive UE si insinuano le interpretazioni... [Stefano Rossi] Dirigente Servizio sindacale e lavoro
L’
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BUS
magazine
Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 61 del 14 gennaio 2021 in merito alla corretta applicazione dell’intricata disciplina dei tempi di lavoro e di guida del personale addetto al trasporto collettivo di persone. L’INL ha inteso disciplinare il rapporto esistente tra la normativa nazionale, Legge n. 138/1958, e il Regolamento CE n. 561/2006, relativamente ai tempi di guida, riposi e pause del lavoro. Come è noto la normativa comunitaria esclude dal suo campo di applicazione i “trasporti stradali effettuati a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri”. Questi servizi sono appunto regolamentati dalla normativa nazionale risalente alla fine degli anni ‘50 (Legge 138/58). L’attenzione dell’Ispettorato si
concentra sulla circostanza, tutt’altro che infrequente, che conducenti siano adibiti ad un servizio cosiddetto misto, ossia svolgano servizi urbani non superiori a 50 chilometri e servizi extraurbani con percorrenze maggiori. In questo caso, il dubbio sulla normativa da applicare è legittimo, derivando da tale scelta importanti conseguenze in ordine all’organizzazione dei tempi di guida e di riposo. La risposta dell’Ispettorato è netta, in caso di servizio “misto” deve considerarsi assorbente la normativa comunitaria la cui vis attractiva è tale da disciplinare l’intero periodo lavorativo e, per esempio, qualora, nel corso di due settimane consecutive, il conducente non abbia usufruito del riposo settimanale integrale (45 ore
consecutive) bensì di quello ridotto di 24 ore (cfr. art. 4, par. 1, lett. h), avrà diritto alla compensazione del periodo residuo nei termini previsti dall’art. 8 dello stesso Regolamento. La nota però lascia molte perplessità e non pare quindi condivisibile da diversi punti di vista. Il Legislatore nazionale ha sempre considerato le disposizioni della legge 138/1958 idonee a garantire adeguati livelli di tutela del lavoratore addetto a servizi di trasporto tanto che lo stesso D.Lgs. n. 66/2003 - attraverso il quale si è data attuazione alle direttive 93/104/ CE e 2000/34/CE concernenti l’organizzazione dell’orario di lavoro – ha stabilito che “nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori le disposizioni di cui agli ar-