Costruttori Irpini Nuova serie anno XXXI n. 4 ottobre-dicembre 2017
Spedizione in abbonamento postale Art. 2, comma 34 - Legge 549/95 Filiale di Avellino
Periodico dell’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino
ANCE AVELLINO Presidente Giuseppe Scognamillo Tesoriere Alfonso Palma Presidente Onorario Alessandro Lazzerini Consiglieri Antonio Avitabile, Angelo Bruschi, Michele Di Giacomo, Alfonso Palma, Fiorentino Sandullo, Massimo Toriello SERVIZI ALLE IMPRESE Assistenza e consulenza nel settore LL.PP. - Servizio Bandi di gara - Urbanistica e Ambiente - FiscalitĂ edilizia - Incontri, approfondimenti, riunioni, seminari, convegni - Finanziamenti e agevolazioni - Formazione e sicurezza - Programmazione interventi Edili e Opere Pubbliche - Consulenza previdenziale - Rappresentanza politica
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SOMMARIO
COSTRUTTORI IRPINI PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
Ance: Gabriele Buia Eletto Presidente. Il Presidente Scognamillo Entra nel Comitato di Presidenza Nazionale......................pag. 2 “Sismabonus” ed “ecobonus”: riconosciuta la piena cumulabilità delle agevolazioni........................................................pag. 3
Nuova serie - anno XXXI n. 4 ott. - dic. 2017
Appalti Pubblici: Nuove indicazioni sulle verifiche dei requisiti generali......................................................................pag. 6
Responsabile Giampiero Galasso Redazione Linda Pagliuca Segretaria di redazione Franca Cesa Direzione e redazione Via Palatucci, 20/A - 83100 Avellino Tel. 0825.36616 - Telefax 0825.25252 Sito internet www.ance.av.it E-mail legislativo@anceav.it - anceavellino@pec.ance.av.it Stampa International Printing - Avellino
Regolamento Privacy (UE)2016/679.................................pag. 9 Ricostruzione post sisma: indicazioni per l’esonero dal pagamento del contributo in favore dellANAC ..................................pag. 12 Aggiornate dall’ANAC le linee guida sul “Grave illecito professionale” ............................................... pag. 14 Responsabilità solidale negli appalti............................. pag. 18 Decontribuzione per i contratti di solidarietà. Istruzioni operative ...................................................pag. 19 Ici e Aree Fabbricabili Ordinanza della Corte di Cassazione n. 27087/2017...........pag. 20 Accollo debiti tributari e compensazione R.M. N. 140/E/2017................................................... pag. 22 CIGS per crisi e riorganizzazione aziendale Limite massimo ore autorizzabili...................................... pag. 24 Trasferta – Sentenza Corte di Cassazione N. 27093 del 24 ottobre 2017..................................................... pag. 25 Nuove costruzioni: confermata la gratuità dei parcheggi pertinenziali............ pag. 26
La collaborazione al periodico è aperta a tutti. Gli articoli firmati esprimono solo l’opinione dell’autore e non impegnano la redazione. È vietata la riproduzione degli articoli pubblicati se non è citata la fonte. Autorizzazione del Tribunale di Avellino n. 304 del 25 febbraio 1993 Registro stampa Diffusione gratuita
Compravendita e deposito del prezzo: I consigli del notariato................................................ pag. 27 Tutela del patrimonio aziendale: Indicazioni per l’istallazione di audiovisivi...................... pag. 28 Rimborsi IVA prioritari, via libera al recupero forfettario della fideiussione......................... pag. 29 Limiti utilizzo voucher e osservatorio INPS sul precariato....pag. 30 Decreto fiscale: pubblicata la conversione in legge del DL 148/2017........................................................ pag. 31
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Ance: Gabriele Buia eletto Presidente Il Presidente Scognamillo entra nel Comitato di Presidenza Nazionale
L’
Assemblea dell’Associazione nazionale costruttori edili, il 15 novembre 2017, ha eletto Presidente, a larga maggioranza, Gabriele Buia. L’imprenditore di Parma, già alla guida dell’Ance da dicembre 2016 a giugno 2017, subentrato, in qualità di vicepresidente vicario, a Claudio De Albertis, prematuramente scomparso, aveva lasciato l’incarico prima della scadenza, consentendo, in tal modo, un rapido ritorno al voto e assicurando al Presidente un pieno mandato. Eletta anche la squadra di Presidenza che vede: Edoardo Bianchi vicepresidente Opere pubbliche, Marco Garantola vicepresidente Relazioni industriali e affari sociali, Riccardo Spagnoli vicepresidente Rapporti interni, Filippo Delle Piane vicepresidente Edilizia e Territorio, Rodolfo Girardi vicepresidente Centro Studi, Marco Dettori, vicepresidente Economico Fiscale Tributario,Domenico De Bartolomeo vicepresidente Partenariato Pubblico Privato e Michelangelo Geraci vicepresidente Tecnologia, Innovazione e Ambiente. È stato inoltre riconfermato Giovanni Salmi-
Gabriele Bula
strari, in qualità di Tesoriere. Ringraziando per il grande sostegno ricevuto, Buia ha assicurato massimo impegno per “riaffermare la compattezza del sistema associativo e affrontare le difficili sfide che attendono il settore delle costruzioni, a tutela delle tante imprese sane che l’Associazione rappresenta”. Un obiettivo, ha aggiunto Buia, che potrà essere raggiunto solo se “sapremo lavorare uniti e coesi per rimettere al più presto l’edilizia sui binari della crescita”. Importante traguardo anche per l’Ance Avellino, dal momento che il nostro Presidente. ing. Giuseppe Scognamillo è stato eletto nel Comitato di 2
Presidenza, l’organo cui spetta stabilire l’azione dell’ANCE ed esercitare la capacità propositiva nei confronti degli altri organi deliberanti.
Giuseppe Scognamillo
“Sismabonus” ed “Ecobonus”: riconosciuta la piena cumulabilità delle agevolazioni
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iconosciuta la piena cumulabilità del Simabonus con a detrazione per la riqualificazione energetica (cd. “Ecobonus”) quando, sul medesimo edificio, sono realizzati contestualmente interventi antisismici e di efficienza energetica. Confermato, altresì, il principio del cd. “assorbimento” secondo cui l’intervento di categoria superiore (ad esempio Sismabonus e ristrutturazione edilizia) assorbe quelli di categoria inferiore (manutenzione ordinaria). Questi alcuni dei contenuti della R.M. n. 147/E del 29 novembre 2017, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in materia di “Sismabonus” e, in particolare, in merito alla cumulabilità con le altre detrazioni. L’Amministrazione finanziaria, nella R.M. n.147/E/2017, conferma quanto già anticipato in occasione della risposta ad un interpello da parte della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate che, a sua volta, prendeva le mosse da una richiesta di chiarimenti indirizzata alla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna. Il tema affrontato è quello dell’applicabilità del Sismabonus che, come noto, è disciplinato dall’art. 16 del DL 63/2013 convertito, con modificazioni, nella legge n.90/2013, il quale prevede una detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre
2021 e sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per gli interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3), da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo. In particolare, la percentuale di detrazione è pari al: - 50% per gli interventi “antisismici” eseguiti sulle parti strutturali che non conseguono miglioramenti nella classe sismica; - 70% se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe; - 80% se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi. Resta ferma l’applicabilità della detrazione IRPEF del 50% (cd. “36%”) per le ristrutturazioni edilizie, prevista a regime dall’art. 16-bis, lett. i), del TUIR, anche per gli interventi di messa in sicurezza antisismica sulle unità immobiliari a destinazione abitativa. Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate fornisce dei 3
In alternativa, viene altresì confermata la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF “base” per i medesimi interventi antisismici, da ripartire in 10 anni, nella misura del 50% delle spese sostenute, entro il limite massimo di 96.000 euro (ai sensi dell’art. 16-bis, co. 1, lett. i) del TUIR).
chiarimenti circa l’applicabilità dell’agevolazione del Sismabonus al verificarsi di particolari condizioni e affronta i seguenti argomenti: Ripartizione delle spese Con la prima domanda viene chiesto all’Amministrazione finanziaria se il contribuente possa avere la possibilità di scegliere se ripartire la detrazione del Sismabonus in dieci quote annuali di pari importo (anziché 5), nelle ipotesi di “interventi incisivi” che, come noto, danno diritto ad una percentuale più alta del beneficio (70% o 80%).
Sismabonus e spese di manutenzione La R.M. 147/E/2017 risponde, altresì, al quesito con cui viene chiesto se, anche nell’ambito del Sismabonus, possa considerarsi confermato il principio secondo cui sono comunque agevolabili le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quando necessari al completamento dell’opera nel suo complesso. Come noto, infatti, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 57/E/1998, con riferimento alle detrazioni per il recupero edilizio ha chiarito che nelle ipotesi di interventi “incisivi” (ad esempio di ristrutturazione edilizia), sono parimenti agevo-
L’Agenzia delle Entrate, sulla base del dettato normativo (art. 16 del DL 63/2013) ha negato tale possibilità, chiarendo che il contribuente, se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70% o 80%, dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate.
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labili le spese sostenute per lavori “minori” (ad esempio manutenzione ordinaria), laddove realizzati contestualmente e strettamente necessari al completamento dell’intervento nel suo complesso. L’Amministrazione finanziaria, anche con riferimento alle ipotesi di Sismabonus, conferma tale orientamento, poiché ribadisce il principio secondo cui “l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati”. In sostanza, la detrazione prevista per gli interventi antisismici può essere applicata anche alle spese sostenute per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, se necessari e funzionali al completamento dell’opera stessa. Limite di spesa agevolabile Infine, viene fatta chiarezza sul comportamento da assumere, relativamente al calcolo del limite massimo di spesa agevolabile, nell’ipotesi in cui sul medesimo edificio siano effettuati interventi antisismici (Sismabonus), di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il limite di spesa agevolabile, attualmente 96.000 euro, è unico in quanto riferito all’immobile e ricomprende tutti gli interventi previsti dall’art. 16-bis del TUIR, tra cui rientrano i lavori antisismici e quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria. In sostanza, nel caso di interventi agevolati con la detrazione del Sismabonus, non è possibile fruire di ulteriori limiti di spesa per altri interventi di recupero, in quanto per tutti i lavori indicati dall’art. 16-bis del TUIR il plafond di
96.000 euro è unico. Diversamente, nelle ipotesi in cui sul medesimo edificio, oltre agli interventi antisismici e di manutenzione, siano realizzati interventi di riqualificazione energetica, per questi ultimi sarà riconosciuto un autonomo e diverso plafond di spesa (che, in base alla normativa di riferimento, varia in funzione della tipologia di intervento effettuato). In sostanza, viene confermata la piena cumulabilità tra le due agevolazioni, Sismabonus ed Ecobonus. Infine, sempre con riferimento al calcolo del limite massimo delle spese agevolabili, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che nel caso di interventi di prosecuzione di lavori già iniziati negli anni precedenti, sullo stesso immobile, per il conteggio del plafond a disposizione occorre tener conto di tutte le spese sostenute per il medesimo intervento, indipendentemente dal periodo d’imposta in cui sono state sostenute. Tale vincolo non sussiste se negli anni successivi sono effettuati “interventi nuovi”, ovvero interventi abilitati da un provvedimento urbanistico autonomo. 5
Appalti pubblici: nuove indicazioni sulle verifiche dei requisiti generali
C
on il Comunicato dell’8 novembre 2017 il Presidente dell’ANAC è tornato a trattare il delicato argomento sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE. In particolare, quest’ultimo Comunicato che sostituisce quello del 26/10/2016, fornisce “a valle” del decreto correttivo al Codice dei contratti, d.lgs. 56/2017, chiarimenti sulla definizione dell’ambito soggettivo della norma citata nonché sulle modalità di verifica, in corso di gara, delle dichiarazioni sostitutive
sull’assenza dei motivi di esclusione rese dai concorrenti. 1. L’ambito soggettivo di applicazione della moralità professionale (art. 80, co. 1 e 3) Il primo aspetto affrontato è quello dei soggetti da verificare, con riferimento ai seguenti sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali: 1) sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”; 2) sistema cd. “dualistico”(disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul
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“consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; 3) sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.). Pertanto, l’assenza dei reati di cui all’art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo: 1) ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); 2) ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; 3) ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico. Con riferimento all’aggiunto inciso «ivi compresi institori e procuratori generali” pertanto, l’ANAC chiarisce che: - tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possono configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori; - tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, indipendenti o i professionisti ai quali siano stati
conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, non è invece prevista alcuna verifica sulla condotta dei membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico. 2. Misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 80, comma 2) Il correttivo con riferimento specifico alla «misura interdittiva» ha colmato la lacuna normativa originaria chiarendo che l’ambito soggettivo di applicazione delle misure interdittive è lo stesso individuato per l’applicazione del comma 1 dell’art. 80. 3. Le modalità di dichiarazione Come noto, il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, mediante utilizzo del modello di DGUE, con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80. Come specifica l’ANAC, lo stesso rappresentante legale indica altresì nel DGUE “i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta”. Considerata la possibile applicazione delle sanzioni penali per mendacio, previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, l’ANAC come già fatto nel precedente comunicato consiglia l’adozione di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. 7
A tale scopo, i rappresentanti legali dei concorrenti, possono provvedere alla “preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione”. In questo modo, il rappresentante legale eviterà l’imputazione penale e l’interdizione ex art. 80, co. 5 lett. f-ter) e g), non l’eventuale esclusione alla gara e la segnalazione all’ANAC/ Osservatorio per l’esclusione stessa. 4. La verifica delle dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione e sulla presenza delle condizioni di partecipazione Ai sensi dell’art. 85, co. 5, del Codice e dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 (richiamato dal DGUE) il controllo è effettuato dalla stazione appaltante sul primo classificato da effettuarsi prima dell’aggiudicazione dell’appalto.
Nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando dei requisiti generali e speciali, anche ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti. Le stazioni appaltanti possono comunque procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni sia “a campione” sia in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario, anche a seguito di dubbi sulla loro veridicità.
Riduzioni contributive per i Contratti di solidarietà – Nota integrativa del Ministero del Lavoro Per opportuna informativa, si fornisce in allegato la circolare del Ministero del Lavoro n. 19/17, integrativa della precedente nota ministeriale n. 18/17 relativa alle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi della L. n. 863/84 nonché dell’art. 21 del D.Lgs. n. 148/15. In particolare, la nota in oggetto, che si è resa necessaria a fronte delle numerose istanze pervenute dal territorio, ha fornito un chiarimento in relazione a quanto indicato nel paragrafo 2 della suddetta circolare n. 18/17 in merito al dubbio interpretativo circa le modalità di presentazione dell’istanza. A tal riguardo, il dicastero ha chiarito che: “lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto”. In ipotesi di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo”.
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REGOLAMENTO PRIVACY (UE) 2016/679
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l 25 maggio 2018 diventerà applicabile in tutti gli Stati membri il Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, entrato in vigore il 24 maggio 2016. Il Nuovo Regolamento, che fa parte di un pacchetto protezione dati unitamente alla Direttiva in materia di trattamento dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini, promuove una tutela dei dati personali basata sulla responsabilizzazione dei titolari del trattamento dati. La logica propria del Regolamento è, infatti, quella di procedere ad una messa a punto di processi interni alle aziende (o a Enti o comunque a tutti coloro che trattano dati personali) che, partendo da una valutazione dei rischi sull’utilizzo dei dati stessi, possa mettere in piedi dei sistemi di tutela ad hoc. Diventerà obbligatorio, quindi, effettuare una valutazione di impatto preventiva laddove il trattamento dei dati ponga rischi per i diritti delle persone e adoperarsi per evitare danni agli interessati. Alcuni dei principi della precedente normativa rimarranno validi anche con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento (l’obbligo di informativa, il consenso dell’interessato, la distinzione tra dati personali e dati
sensibili); altri, invece, rappresentano delle novità o parzialmente tali (la denominazione degli attori – il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento, i corresponsabili, il responsabile della protezione dati, il diritto all’oblio, il data breach, l’accountability). Ciò che si evince da una prima analisi della nuova normativa è che tutti i soggetti che abbiano a che fare con il trattamento di dati personali dovranno comunque operare delle valutazioni al fine di adottare le misure più idonee per la tutela e la protezione dei dati stessi durante il loro utilizzo. Per alcune aziende ed enti pubblici sarà necessario dotarsi anche di un Data Protection Officer (Dpo), ossia di una figura specializzata che assicuri la corretta gestione delle informazioni. Scompariranno alcuni oneri amministrativi, quali ad esempio quelli di notificazione
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Diverse le considerazioni per ciò che concerne gli Enti bilaterali che, al contrario, trattando dati personali anche “in larga scala” (basti pensare alle Casse Edili), potranno essere maggiormente coinvolti in termini di adeguamento alla nuova disciplina. In tal senso si fa riserva di fornire maggiori chiarimenti nel prosieguo dei dovuti approfondimenti. A mero titolo esemplificativo, l’obbligo della tenuta del registro, non riguarderà le imprese sotto i 250 dipendenti, salvo il caso in cui il trattamento dei dati effettuato dalle stesse possa comportare un rischio specifico per i diritti e le libertà dell’interessato. Pertanto, su questo punto si stanno effettuando i necessari approfondimenti anche per quanto concerne gli Enti Bilaterali.
anticipata di particolari trattamenti al Garante; in tal senso, si parla di una maggiore responsabilizzazione a fronte di una semplificazione. Stante la carenza di precisi riferimenti per molti degli istituti descritti nel Regolamento e l’indeterminatezza di alcune regole e della loro attuazione, si ritiene che le disposizione regolamentari dovranno essere oggetto di specifici interventi da parte delle c.d. Autorità di controllo dei singoli Stati membri (in Italia l’Autorità Garante), o singolarmente o attraverso iniziative congiunte, al livello europeo, da recepire poi nei singoli Stati membri (ad esempio linee guida ad hoc). Per le imprese edili, e soprattutto per la maggior parte delle imprese edili che trattano come unici dati sensibili i dati relativi ai propri dipendenti, si ritiene che, fermo restando eventuali approfondimenti che il Garante potrà emanare, non cambierà molto. Le imprese dovranno sicuramente dotarsi di sistemi, anche informatici, per evitare che i dati dei propri dipendenti siano violati e pretendere da eventuali studi di consulenza o società esterne le adeguate garanzie per il trattamento dei dati di cui sono responsabili.
Allo stato, quindi, le medie e piccole imprese del settore non sembrano soggette alla tenuta del registro, sebbene sia, comunque, prudenziale attendere eventuali chiarimenti del Garante della Privacy. L’assenza dell’obbligo di tenuta del registro non esime, comunque, il titolare ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativi necessari a garantire la compliance effettiva 10
caso per ridurre al minimo il trattamento dei dati dei propri dipendenti e, in particolare, per utilizzare i dati necessari di ciascun dipendente unicamente per le specifiche finalità previste dal trattamento oggetto di informativa e consenso. E’ bene evidenziare, poi, che il Regolamento opera anche all’art.88 un rimando preciso ai rapporti di lavoro, in quanto dove prevede che gli Stati membri, con legge o tramite contratti collettivi, possano prevedere norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti, per tutte le finalità proprie del rapporto di lavoro.
del trattamento (informativa, consenso), secondo le modalità delineate dal nuovo Regolamenti. Il Regolamento ridisegna, poi, il sistema sanzionatorio, prevendendo sanzioni che sono state particolarmente inasprite. Si passa da violazioni più leggere, con sanzioni fino a 10 milioni di euro, a quelle più gravi, che possono tradursi in multe fino al 4% del fatturato mondiale di gruppo. Le sanzioni riguardano qualsiasi soggetto (azienda o ente) che tratta dati personali e che come tale rientra nella disciplina del Regolamento.
In tal senso, eventuali proposte dovrebbero essere veicolate alla Commissione entro la data di operatività del Regolamento (25 maggio 2018). In attesa di ulteriori approfondimenti e sulla base di eventuali informative da parte del Garante della privacy e nelle more del termine di entrata in vigore delle nuove disposizioni, si fornisce in allegato un documento contenente alcune FAQ (soggette a modifiche e integrazioni alla luce delle evoluzioni che interverranno in materia) sui principi fondamentali contenuti nel Regolamento 2016/679, che possono fornire un primo quadro generale sulla nuova normativa sulla privacy.
Il nuovo Regolamento tende a concepire la protezione dei dati quale riduzione al minimo dei rischi del trattamento, riducendo anche la mole delle informazioni trattate, garantendo cioè l’utilizzo dei soli dati personali necessari per ciascuna specifica finalità di trattamento. Nelle realtà imprenditoriali, pertanto, il titolare dovrà effettuare le valutazioni del 11
Ricostruzione post sisma: indicazioni per l’esonero dal pagamento del contributo in favore dell’ANAC
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ubblicato dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il comunicato del Presidente Cantone avente ad oggetto “Esonero dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017”. Si legge nel comunicato che, con DPCM 28 settembre 2017, è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.
nelle forme previste. L’Autorità provvederà, ove possibile, a operare l’esonero entro la data di emissione del MAV relativo al quadrimestre nell’ambito del quale ricade la procedura. In caso contrario l’Autorità provvederà a stornare gli importi nel MAV del quadrimestre successivo ovvero a rimborsare il contributo non dovuto. I soggetti attuatori/ stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l’esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti. Come anche indicato nel Comunicato, si sottolinea che l’esonero si applica a tutte le procedure pubblicate a partire dal 28 settembre 2017. Terremoto Centro Italia: come rinnovare iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori La Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto
L’esonero del contributo in favore dell’Autorità è previsto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati dai soggetti attuatori/stazioni appaltanti ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 nell’ambito della ricostruzione pubblica, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017. A tale scopo, è stato predisposto il fac-simile della richiesta di esonero, la quale, debitamente sottoscritta dal responsabile del procedimento, dovrà pervenire esclusivamente all’indirizzo PEC dell’Autorità entro i 15 giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura 12
Antimafia Sisma ha provveduto ad aggiungere alle istruzioni, presenti al link https://anagrafe. sisma2016.gov.it/domanda/help, la procedura per la richiesta del rinnovo dell’iscrizione all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori. In attesa di ulteriori implementazioni della piattaforma dedicata, le modalità per richiedere il rinnovo dell’iscrizione sono le stesse già adottate dagli operatori economici per la compilazione dell’istanza d’iscrizione. L’operatore economico dovrà solo aver cura di specificare, nel campo “NOTE”, che trattasi di richiesta di rinnovo dell’iscrizione previo aggiornamento delle verifiche antimafia. Le istruzioni specificano che l’istanza di rinnovo, completa in tutte le sue parti, deve essere presentata almeno TRENTA giorni prima della data di scadenza dell’iscrizione. La Struttura sta comunque provvedendo a trasmettere all’operatore economico, in prossimità della scadenza, una “Comunicazione dell’interesse alla permanenza nell’“Anagrafe Antimafia degli Esecutori” istituita dall’art. 30, comma 6 del d.l. n. 189 del 2016 convertito in Legge n. 229 del 2016”. Si ricorda che l’iscrizione nell’Anagrafe,
indispensabile per la partecipazione alle attività di ricostruzione del Centro Italia, ha validità temporale di dodici mesi decorrenti dalla data della definizione dell’istruttoria o dal più breve termine indicato nella comunicazione di avvenuta iscrizione nel caso in cui la società sia risultata iscritta in uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture ai sensi dell’art. 1 comma 52 e seguenti della legge n. 190/2012 (c.d. White List) o censita nella Banca Dati Nazionale Antimafia. Contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori.
Lavori in appalto: quando l’appaltatore ha diritto ad un aumento del corrispettivo Una delle problematiche che di frequente interessa le vicende contrattuali tra committente e appaltatore, durante l’esecuzione di lavori edili in ambito privatistico, è quella della variazione del corrispettivo originariamente pattuito. Considerato che nello svolgimento di lavori edili privati commissionati in appalto, specie laddove questi hanno uno sviluppo temporale prolungato nel tempo, possono verificarsi una serie di situazioni tali da dare luogo alla necessità di variare il prezzo concordato, con il Dossier allegato vengono passate in rassegna tutte le disposizioni normative che possono tornare utili, laddove le parti non abbiano previsto una disciplina specifica, per evitare contrasti che possano portare ad un rallentamento nell’esecuzione dei lavori o anche alla risoluzione del contratto. In particolare il dossier approfondisce le seguenti fattispecie: – La revisione del prezzo dell’appalto per onerosità sopravvenuta o difficoltà di esecuzione. – Le varianti in fase di esecuzione distinguendo al loro interno tra varianti concordate, varianti necessarie, varianti ordinate dal committente. 13
Aggiornate dall’ANAC le Linee Guida sul “grave illecito professionale”
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ulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017, è stato pubblicato il Provvedimento 11 ottobre 2017, contenente l’aggiornamento al d.lgs. n. 56/2017 delle Linee guida n. 6/2016, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto, che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del Codice”. Le nuove Linee Guida sono entrate in vigore decorsi 15 giorni di vacatio dalla pubblicazione, diventando efficaci dal 22 novembre scorso. Pertanto, in conformità a quanto sancito dall’articolo 213, comma 17-bis del Codice, esse trovano applicazione nelle procedure di gara bandite a partire da tale data, ovvero, in caso di assenza di bando, laddove gli inviti a presentare offerta siano stati trasmessi a partire da tale termine. L’Autorità ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento delle Linee Guida, a seguito delle modifiche apportate, dal decreto correttivo n. 56/2017, al comma 10 dell’articolo 80, che ha chiarito la durata della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione in presenza di motivi di esclusione, con specifico riferimento anche al “grave illecito professionale”, di cui al comma 5, lettera c). Infatti, tale comma prevede che se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata di tale pena accessoria ovvero non sia intervenuta la riabilitazione, l’interdizione dalle
gare è pari a 5 anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, nel qual caso è pari alla durata della pena principale. Il decreto correttivo, ha aggiunto, un periodo finale al comma, stabilendo che tale durata è “pari a 3 anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5, ove non sia intervenuta sentenza di condanna”. In realtà, nel testo sottoposto a consultazione pubblica lo scorso giugno, l’ANAC aveva profilato una prima interpretazione, basata dato testuale dell’art. 80 comma 10, affermando la necessità che l’accertamento dei fatti ostativi alla partecipazione alle gare fosse sempre definitivo. Il testo approvato in via definitiva, tuttavia, anche in recepimento delle osservazioni formulate sul punto dal Consiglio di Stato (affare n. 01503/2017), fa rientrare nell’ipotesi dell’illecito professionale anche reati oggetto di provvedimenti di condanna non definitivi. Di seguito, si riporta una sintesi delle principali modificazioni introdotte dalle Linee Guida aggiornate.
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AMBITO OGGETTIVO DI RILEVANZA Anzitutto, l’Autorità specifica che le fattispecie rilevanti quali gravi illeciti professionali, possono avere natura civile, penale ed amministrativa, e devono essere accertate con provvedimento esecutivo. Tuttavia, il concetto di esecutività cui si riferisce l’Autorità non presuppone, necessariamente, la definitività del provvedimento di accertamento. Infatti, viene precisato che possono rilevare come gravi illeciti professionali, salvo che non configurino altra causa ostativa che comporti l’automatica esclusione dalla gara, anche le condanne non definitive per alcuni tipi di reati, tra i quali vengono menzionati, a titolo esemplificativo: – l’abusivo esercizio della professione; – i reati fallimentari (bancarotta semplice e fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da inserire nell’inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); – i reati tributari ex art. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio; – i reati urbanistici (di cui all’art. 44, comma 1, lett b) e c) T.U. 380/2001); – i reati previsti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. Inoltre, possono rilevare anche le condanne non definitive per: – turbativa d’asta (353 c.p.); – turbativa del procedimento di scelta del contraente (354 c.p.); – astensione dagli incanti (354 c.p.); – inadempimento di contratti di pubbliche forniture (355 c.p.); – frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.). Eventuali condanne definitive per questa ultima serie di reati, comporta l’automatica esclusione dalla gara ai sensi del comma 1 dell’art. 80, senza alcun margine di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante.
Con riferimento alle significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto (par. 2.2.1), viene precisato che la risoluzione anticipata può rilevare se non contestata in giudizio ovvero confermata all’esito di un giudizio conprovvedimento esecutivo. Per quanto riguarda le condotte poste in essere nello svolgimento della procedura di gara (par. 2.2.2), è chiarito che possono rilevare, quale grave illecito professionale: – gli accordi con altri operatori economici tesi a falsare la concorrenza, a condizione che siano oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura e debitamente documentati. – la presentazione di informazioni false o fuorvianti, suscettibili di influenzare la decisione sull’ammissione, l’esclusione o l’aggiudicazione della gara, ovvero l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura, se commessi con dolo o colpa grave e volti a ingenerare nell’amministrazione un erroneo convincimento ai fini della partecipazione o dell’attribuzione del punteggio. La valutazione deve essere effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto della rilevanza e gravità dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante o falsa, e del parametro della colpa professionale. L’Autorità precisa che, in ogni caso, la presentazione di documenti o dichiarazioni non veritiere, determinerà l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 1, lettera f-bis (false dichiarazioni), senza, quindi, margini 15
di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante. Per quanto riguarda le altre situazioni potenzialmente idonee a porre in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore economico (par. 2.2.3), si precisa che i provvedimenti di condanna dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e Mercato) per pratiche commerciali scorrette e quelli sanzionatori comminati dall’ANAC e iscritti nel Casellario, possono rilevare, quale illecito professionale grave, se esecutivi.
non veritiera, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Codice. Infine, viene precisato che, fino alla attivazione della Banca Dati Centralizzata gestita dal MIT, la verifica sulla sussistenza della causa di esclusione in esame è condotta dalle stazioni appaltanti mediante accesso al Casellario Informatico dell’Autorità, ovvero mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti, per quanto riguarda le condanne non definitive. Tuttavia, la stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel Casellario Informatico, ne tiene comunque conto, ai fini delle valutazioni di competenza, previe idonee verifiche finalizzate all’accertamento della veridicità dei fatti. La fattispecie ostativa, infatti, si configura con l’accertamento del fatto e non con l’annotazione dello stesso nel Casellario Informatico che, quindi, non riveste natura costitutiva ma di semplice pubblicità notizia.
I MEZZI DI PROVA ADEGUATI Tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare tempestivamente all’Autorità, ai fini della relativa iscrizione nel Casellario Informatico, e che quindi possono essere rilevare ai fini della valutazione del grave illecito professionale, sono stati inseriti, dalle Linee Guida aggiornate, anche i provvedimenti di applicazione delle penali, di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1% dell’importo del contratto. Inoltre, viene chiarito che le autodichiarazioni rese dai concorrenti ai fini della partecipazione alla gara, mediante il modello DGUE, devono avere ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a configurare la causa di esclusione in esame, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico. Infatti, precisa l’Autorità, la valutazione sulla rilevanza della condotta illecita è rimessa in via esclusiva alla stazione appaltante e, quindi, l’operatore economico non può operare alcun filtro in ordine alle notizie da dichiarare. La falsa attestazione della insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione e l’omessa dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante, comporta l’esclusione dalla gara per dichiarazione
RILEVANZA TEMPORALE Rispetto al testo previgente delle Linee Guida, la durata dell’interdizione alla partecipazione alle gare viene definita più chiaramente, essendo medio tempore intervenuta, per effetto del decreto correttivo 5672017,
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la modifica al comma 10 dell’art. 80. Pertanto, secondo l’Autorità, l’interdizione è pari a: – 5 anni, se la sentenza di condanna non fissa la durata della pena accessoria (in questo caso, l’Autorità dimentica di specificare che, ai sensi della norma del Codice, la sentenza di condanna deve essere definitiva); – alla durata della pena principale, se questa è di durata inferiore a 5 anni; – 3 anni, decorrenti dalla data dell’accertamento del fatto, ove non sia intervenuta una sentenza penale di condanna.
aning - che, ai sensi dell’art. 80 comma 7, possono consentire ad un soggetto che incorra nei motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 5, di essere comunque ammesso alla gara dalla stazione appaltante - devono essere adottate dall’operatore economico entro il termine di presentazione dell’offerta e indicate all’interno del DGUE.
IL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE IN SEDE SOA Nelle Linee Guida aggiornate è introdotto un nuovo paragrafo che contiene alcune indicazioni alle SOA, da seguire nella valutazione del grave illecito professionale in sede di qualificazione. In particolare, si precisa che le SOA accertano, in relazione alla qualificazione richiesta, la presenza di gravi illeciti professionali imputabili all’impresa, ed incidenti sulla sua integrità/moralità, consultando il Casellario Informatico dell’Autorità. Valutano, altresì, l’idoneità di eventuali misure di self-cleaning, purché queste siano adottate dall’impresa entro la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Le misure, inoltre, vanno indicate dall’operatore economico nel contratto di attestazione.
L’Amministrazione valuta l’idoneità di tali misure in contraddittorio con l’operatore economico e la decisione assunta in merito deve essere adeguatamente motivata. Viene, infine, specificato che, in caso di violazione del principio di leale collaborazione con l’Amministrazione, quest’ultima deve valutare le misure di self-cleaning con il massimo rigore. Tale ultima precisazione, sembra derivata da una recente sentenza del Consiglio di Stato, in cui si è ribadito che, in presenza di dichiarazioni non solo mendaci, ma anche reticenti del concorrente, l’amministrazione può prescindere dalla valutazione delle misure di self-cleaning, procedendo all’automatica esclusione dalla gara (CdS sentenza Sez. III, 5/9/2017 n. 4192).
LE MISURE DI SELF-CLEANING L’Autorità precisa che le misure di self-cle17
Responsabilità solidale negli appalti Sentenza Corte Costituzionale n. 254/2017
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on la Sentenza n. 254 del 6 dicembre scorso la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in tema di responsabilità solidale negli appalti. In particolare, la questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte dalla Corte di appello di Venezia si fondava sull’assunto che, poiché il 2° comma dell’art. 29 non sarebbe suscettibile di applicazione oltre i casi espressamente previsti di appalto e subappalto e, pertanto, non sarebbe possibile operare un’estensione – per interpretazione analogica – del vincolo solidaristico anche ai rapporti commerciali di subfornitura, si configurerebbe una violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione. La Corte Costituzionale ribalta tale orientamento, dichiarando non fondata tale questione di legittimità e stabilendo, invece, l’applicazione estensiva di detto articolo. La sentenza parte dall’analisi della nota questione giurisprudenziale, sulla quale è tuttora aperto il dibattito, circa la configurazione giuridica del contratto di fornitura e, in particolare, circa l’autonomia o meno del contratto di fornitura rispetto al contratto di appalto di cui all’art. 1655 del codice civile. Senza entrare nel merito del dibattito giurisprudenziale su tale distinzione che interessa l’ambito della normativa degli appalti, si ritiene degno di nota, ai fini giuslavoristici, sottolineare l’orientamento emerso dalla sentenza in oggetto in merito alla responsabilità solidale. La Corte Costituzionale, infatti, sostiene che, al di là dell’orientamento seguito quanto all’assimilazione o meno della subfornitura al contratto di appalto (pur propendendo evidentemente per la prima) è possibile operare l’estensione della responsabilità del committente/appaltatore ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore. 18
Il Giudice costituzionale ritiene, peraltro, di poter superare l’obiezione per cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del committente osterebbe ad una sua applicazione estensiva in favore di soggetti diversi dai dipendenti dell’appaltatore o subappaltatore (ai quali soltanto la norma stessa fa testuale riferimento), replicando che l’eccezionalità della responsabilità del committente è tale esclusivamente rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile – che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato – ma non lo è più se riferita all’ambito, ove pur distinto, ma comunque omogeneo, in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura. Ciò in quanto, si legge nella sentenza, l’introduzione della norma sulla responsabilità solidale - che vuole proprio evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione della garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli di decentramento. Diversamente, si aprirebbero contrasti con l’art. 3 della Costituzione. Sulla base, quindi, di tali considerazioni, la norma enunciata (art. 29 co. 2 D.Lgs. n. 276/2003), a giudizio della Corte Costituzionale, va correttamente interpretata nel senso che il committente/ appaltatore è obbligato in solido (anche) con il subfornitore, relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi, al pari quindi di quanto lo è verso i dipendenti del subappaltatore.
Decontribuzione per i contratti di solidarietà Istruzioni operative
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l Ministero del lavoro, con l’allegata circolare n. 18/17, ha fornito le istruzioni operative per l’inoltro delle istanze di decontribuzione riconosciuta ai sensi del D. M. 2 del 27 settembre 2017 per i contratti di solidarietà di cui alla L. n. 863/84, nonché ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 148/15. In particolare, potranno accedere al beneficio, a valere sui fondi previsti per il 2017, le imprese che, alla data del 30 novembre 2017, abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché quelle che lo abbiano avuto in corso nell’arco del 2016. Dal 2018 potranno accedere al beneficio le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà e le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente. La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014 e per l’intera durata del contratto (comunque non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile), in misura pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. Il modulo di istanza, reperibile nell’apposita sezione del portale informatico del Ministero del lavoro, dovrà essere inviato esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, nonché, contestualmente, ai fini del monitoraggio della spesa, all’Inps. Si ricorda, al riguardo, che le imprese, a pena
di inammissibilità della domanda, sono tenute a riportare la stima della riduzione contributiva richiesta, il codice pratica relativo all’istanza del contratto di solidarietà presentata al Ministero del Lavoro tramite sistema “Cigs on line”, nonché l’elenco nominativo dei lavoratori interessati alla riduzione oraria superiore al 20%. La circolare ministeriale, a cui si fa esplicito rinvio, nell’elencare alcune ipotesi di prescrizioni la cui violazione comporterà automaticamente un giudizio di inammissibilità della domanda, ricorda che le istanze dovranno essere presentate perentoriamente dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento. Bonus “Occupazione Sud” – Messaggio Inps n. 4930/2017 L’Inps, con il messaggio n. 4930/2017, al fine di agevolare i datori di lavoro, ha concesso un’ulteriore proroga del termine per il recupero degli importi arretrati riferiti all’incentivo “Occupazione Sud”, riconosciuto per le assunzioni di soggetti disoccupati ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 ed effettuate in Regioni “meno sviluppate” o “in transizione”. La proroga è dettata dal perdurante ritardo nell’aggiornamento degli archivi dell’Anpal inerente lo stato di disoccupazione dei lavoratori e dal conseguente rallentamento nel riconoscimento dell’incentivo da parte dell’Inps. A parziale modifica delle precedenti istruzioni, l’Istituto precisa che nell’elemento “ImportoArrIncentivo” della denuncia contributiva Uniemens potrà essere indicato l’importo del bonus relativo ai mesi di competenza da gennaio ad ottobre 2017, fino al flusso contributivo di competenza del mese di dicembre 2017. 19
ICI e aree fabbricabili
Ordinanza della Corte di Cassazione n.27087/2017
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tributaria sulla base del principio secondo cui “per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi” ai sensi dell’art. 2, co. 1, lettera b, del Dlgs 504/1992.
i fini ICI l’area è considerata edificabile a partire dal momento in cui i lavori di costruzione, demolizione e ricostruzione sono stati avviati, indipendentemente da quando è stato rilasciato il relativo permesso di costruire. Questo il principio espresso nell’ordinanza della Corte di Cassazione (V sez. civ.) n. 27087/2017, che si è pronunciata sulla questione relativa al pagamento dell’ICI dovuta su un’area oggetto di edificazione. La questione prende le mosse da un avviso di accertamento con cui il Comune procedeva al recupero dell’ICI dovuta su un’area agricola, secondo le previsioni del P.R.G., per la quale era stato rilasciato il permesso di costruire case rurali nel dicembre 2001, ma i lavori edificatori erano stati avviati solo diversi anni dopo (ottobre 2007).
A tal riguardo, il Comune richiedeva il pagamento dell’ICI sull’area, considerata edificabile, a partire dal momento in cui i permessi di costruire erano stati rilasciati. Diversamente, il contribuente riteneva di dover pagare solo a partire dal 2007, ovvero dal momento in cui i lavori erano stati effettivamente avviati. La questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione, in senso contrario alle sentenze di primo e secondo grado, a favore dell’impresa ricorrente, sulla base del principio secondo cui “è durante il periodo di effettiva utilizzazione edificatoria (per costruzione, per demolizione e ricostruzione, per esecuzione di lavori di recupero edilizio), che il suolo interessato
In particolare, il Comune fondava la pretesa
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deve essere considerato area fabbricabile, e ciò indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base ai vigenti strumenti urbanistici”. In sostanza, con un orientamento favorevole e del tutto condivisibile, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini ICI, per individuare correttamente il valore imponibile dell’area in ragione della qualificazione come agricola o edificabile, occorre fare riferimento all’effettivo utilizzo da parte del contribuente, indipendentemente dalla definizione urbanistica. Sul punto si ritiene che, anche se l’ordinanza è stata dettata in materia di ICI, alle medesime conclusioni dovrebbe pervenirsi in tema di IMU. Quest’ultima, infatti, entrata in vigore a partire dal 2011 in luogo dall’ICI è dovuta sulle aree qualificate edificabili dal P.R.G., incluse quelle costituenti il cd. “magazzino”
delle imprese edili. Tale disciplina configura, pertanto, una difformità rispetto all’esclusione dal prelievo IMU riconosciuta ai fabbricati costruiti o ristrutturati per la successiva vendita purché non locati, facenti parte anch’essi del “magazzino” delle imprese edili. A tal riguardo, da tempo, l’ANCE propone l’esenzione dall’IMU anche per le aree fabbricabili comprese tra le rimanenze dell’attivo circolante delle imprese di costruzioni, evidenziando le complicazioni di una disciplina fiscale impositiva complessa e diversificata sui “beni merce” delle imprese edili e sostenendo la necessità di semplificare il macchinoso quadro normativo che, soprattutto nel corso degli ultimi anni, ha determinato una forte incertezza applicativa e maggiori costi fiscali per gli investimenti immobiliari. 21
Accollo debiti tributari e compensazione R.M. n. 140/E/2017
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l debito tributario oggetto di accollo non può essere estinto in compensazione con crediti fiscali dell’accollante. Questo il principio contenuto nella R.M. n. 140/E del 15 novembre 2017, con cui l’Agenzia delle Entrate, alla luce della giurisprudenza maggioritaria e dell’incerta formulazione normativa, fornisce dei chiarimenti in materia di accollo dei debiti tributari e, più in generale, fa il punto sulla disciplina delle compensazioni fiscali. In particolare, l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito, posto da più parti, circa la possibilità, per l’accollante, di utilizzare il meccanismo della compensazione anche nelle ipotesi di accollo del debito tributario altrui. Come noto, l’accollo è un contratto mediante il quale un soggetto terzo (cd. accollante) assume l’obbligo di estinguere il debito altrui, con eventuale liberazione del debitore originario, laddove il creditore aderisca all’accordo (ai sensi dell’art.
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1273 c.c.). Fiscalmente viene posta una deroga a tale principio, ovvero il debitore originario (ossia il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria) non è mai liberato nei confronti dell’Erario. Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto che si accolla un debito tributario altrui non può utilizzare il meccanismo della compensazione e, quindi, non può compensare i propri crediti fiscali (vantati nei confronti del Fisco) con i debiti accollati. Tale orientamento trova la sua ratio nell’art. 8 della legge n.212/2000 (cd. “Statuto del contribuente”) che, seppur ammettendo in via generale la compensazione come meccanismo di estinzione dell’obbligazione tributaria, prevede l’emanazione di un apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze per dare concreta attuazione a tale principio. Pertanto, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, nell’at-
tesa che tale decreto venga emanato, il meccanismo della compensazione si applica solo nei casi previsti dalla legge (tra i quali non rientra l’accollo). Tuttavia, alla luce delle obiettive condizioni di incertezza delle disposizioni fin qui richiamate, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che “devono essere considerati validi e non sanzionabili i pagamenti dei debiti accollati, effettuati tramite compensazione, prima del 15 novembre 2017” (giorno di pubblicazione della R.M. 140/E/2017). Per completezza, si ricorda che i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, contenuti nella R.M. n.140/E/2017, non interferiscono in alcun modo con la nuova disciplina della cessione del credito da Sismabonus ed Ecobonus, in quanto gli stessi decreti attuativi prevedono la possibilità di utilizzare il credito acquisito in compensazione. Come noto, in estrema sintesi, i contribuenti possono decidere di cedere il proprio credito d’imposta (ovvero la detrazione fiscale per le spese sostenute per interventi antisismici o di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali), alle imprese esecutrici o altri soggetti privati che, a
loro volta, possono: – utilizzare il credito fiscale in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, alle stesse condizioni applicabili al cedente; – cedere, ulteriormente, il credito d’imposta ricevuto dal condomino. Dunque, nei casi di cessione del credito da Simabonus o Ecobonus, la possibilità per il cessionario di utilizzare il credito d’imposta in compensazione è stata prevista espressamente dal legislatore, in quanto funzionale alla riuscita di tutto il meccanismo agevolativo. Infatti, i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, nel dettare le modalità operative per accedere ai suddetti benefici, prevedono e spiegano dettagliatamente l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta acquisito dal cessionario.
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Cigs per crisi e riorganizzazione aziendale Limite massimo ore autorizzabilI
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opo il DPR 120, entrato in vigore lo scorso 22 agosto, relativo alla gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dall’attività dei cantieri edili, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento - con la Circolare n. 0015786 del 10 novembre 2017 ha chiarito alcuni aspetti particolarmente importanti relativi agli interventi di trasformazione urbana in aree nelle quali sono presenti i materiali di riporto. In via preliminare è opportuno ricordare che il DPR 120/17 aveva definito le condizioni in base alle quali i materiali di riporto possono essere trattati, qualora ricorrano le condizioni tecniche indicate nel citato DPR (articoli 2 e 4, allegato 10), come sottoprodotti adottando le procedure amministrative previste per le terre e rocce da scavo. La Circolare ministeriale chiarisce alcuni aspetti di una materia che, soprattutto a seguito delle interpretazioni da parte degli enti locali e della magistratura, ha evidenziato criticità nonostante i ripetuti interventi legislativi avviati dal 2012 sino a quello del DPR 120/2017. Per altro la Circolare n. 0015786 del 10 novembre 2017 è particolarmente importante, considerati i termini e gli orientamenti a suo tempo espressi nella nota inviata dal
Ministero dell’ambiente all’ISPRA il 14 maggio 2014. Nel merito dei contenuti della Circolare n. 0015786 si evidenzia, come già accennato, che è relativa alle modalità di gestione del suolo contenente le matrici materiali di riporto per la cui individuazione si deve fare riferimento all’art. 3 del decreto legge n. 2/2012 ossia il suolo costituito “da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri”. Nel paragrafo III la Circolare fornisce le indicazioni di carattere operativo per le gestione di tre fattispecie di cui la prima è quella relativa all’ipotesi del suolo che rientra nelle specifiche del sottoprodotto (art. 2 - 4, All. 10 DPR 120/17) trasportato in altro sito/processo produttivo secondo le indicazioni e le procedure del DPR 120/17. Le altre due ipotesi con le relative soluzioni, sono quelle di interesse per le trasformazioni del territorio e cioè: – Terre e rocce contenenti matrici 24
materiali di riporto non contaminate e conformi al test di cessione ai sensi dell’art. 3 comma 2 DL 2/12 possono essere utilizzate nel sito di produzione ai sensi dell’art. 24 comma 1 del DPR 120/17 e dell’art. 185 del d.lgs. 152/06. – Terre e rocce contenenti matrici materiali di riporto contaminate e non conformi al test di cessione ai sensi dell’art. 3 commi 2 e 3 DL 2/12 rappresentando fonti di contaminazione devono essere alternativamente: – rimosse (procedura di bonifica); – sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute (tali attività vanno intraprese in tutte quelle ipotesi in cui la normativa sulle bonifiche prevede l’applicabilità della messa in sicurezza permanente); – rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti (in tali casi si prevede il “trattamento” di tali matrici, che ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. n. 152 del 2006 consiste in tutte quelle “operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”).
Trasferta – Sentenza Corte di Cassazione n. 27093 del 24 ottobre 2017
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si richiamano qui di seguito le conclusioni ed i due principi di diritto, ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., su cui si fonda la pronuncia della Corte Suprema. In particolare: 1) l’espressione: “anche se corrisposta con carattere di continuità” presente nel vigente art. 51, comma sei del TUIR, deve essere intesa nel senso che: “l’eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l’assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile) rispettivamente previsto dalla citate disposizioni”. 2) l’art. 7-quinquies del D.L. n. 193/16, convertito nella L. n. 225/16, che ha introdotto una “norma retroattiva autoqualificata di interpretazione autentica” del comma 6 dell’art. 51 del TUIR “risulta conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all’art. 117 primo comma della Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo, consacrati nell’art. 6 della CEDU” (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo). “Infatti tale norma retroattiva ha attributo alla norma interpretata un significato non solo compatibile con il suo tenore letterale, ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito”.
’iter giudiziario relativo alla corretta interpretazione della normativa che disciplina la trasferta si è concluso con la sentenza della Corte di Cassazione n. 27093 del 24 ottobre 2017, favorevole alle istanze aziendali. Tale pronuncia, fortemente auspicata dall’Ance che, unitamente ad altri sistemi associativi, ha sostenuto l’azione giudiziaria con un supporto legale al fine di ottenere un’interpretazione che riconosca l’efficacia retroattiva dell’art. 7-quinquies del D.L. n. 193/16, convertito nella L. n. 225/16, parrebbe metter fine all’annosa questione relativa alla gestione del trattamento economico ai fini previdenziali e fiscali dei lavoratori in trasferta. Al riguardo, si ricorda che la sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 9731 del 18 aprile scorso, contestando l’interpretazione del comma 6 dell’art. 51 del TUIR, contenuta nell’art. 7-quinquies del D.L. n. 193/16, in quanto “disposizione non interpretativa, ma innovativa con effetti retroattivi”, ha rimesso la presente controversia al primo Presidente, per la valutazione di un’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. La questione sul calcolo dei contributi dovuti sulle indennità di trasferta è stata considerata “di massima e di particolare importanza a norma dell’art. 374, secondo comma, cod. proc. civ.” e per questo motivo il ricorso è stato assegnato dal primo Presidente alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Tralasciando le censure dedotte in giudizio e richiamate dal provvedimento in oggetto, a cui si fa rinvio per una puntuale conoscenza, 25
Nuove costruzioni: confermata la gratuità dei parcheggi pertinenziali
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utti i parcheggi pertinenziali – sia quelli realizzati negli edifici esistenti ai sensi dell’art. 9 Legge 122/1989, sia quelli previsti nelle nuove costruzioni ai sensi dell’art. 41 sexies della Legge 1150/1942 – sono esenti dal contributo di costruzione in quanto espressamente individuati come opere di urbanizzazione dall’art. 11 della Legge 122/1989. È quanto ha ribadito il TAR Emilia Romagna in una recente sentenza (sez. I, sede di Bologna, 20 novembre 2017, n. 751), aderendo ad un orientamento giurisprudenziale che si sta sempre più consolidando (vedi anche TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 13 luglio 2017, n. 545 e 9 ottobre 2014, n. 939; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 11 settembre 2017, n. 1087; Consiglio di Stato, sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6033 e 24 novembre 2016, n. 4937).
pertinenziali alle opere di urbanizzazione anche per quanto riguarda la gratuità del titolo edilizio; – i parcheggi pertinenziali in generale vanno qualificati come opere di urbanizzazione e quindi a tutti – e non solo a quelli previsti per la fruizione collettiva – è attribuito un rilievo pubblico; – tale qualificazione e la conseguente gratuità vanno estese (art. 41 sexies, comma 1, Legge 1150/1942) anche ai parcheggi delle nuove costruzioni ad eccezione di quelli che superano la misura di legge pari a 1 mq di superficie a parcheggio ogni 10 mc di costruzione e perché non destinati ad un uso collettivo.
Il TAR, riprendendo le argomentazioni già fornite dal Consiglio di Stato, ha evidenziato che: – la legge 122/1989 all’art. 11 ha equiparato i parcheggi 26
Il TAR quindi ha annullato il provvedimento con cui un comune aveva chiesto ad una società il pagamento della quota del contributo di costruzione riferita al costo di costruzione relativa alle superfici dei parcheggi pertinenziali da realizzare nell’ambito di un intervento di nuova costruzione. Si ricorda che la legge 246/2005 ha eliminato per i parcheggi realizzati nelle nuove costruzioni l’obbligo del vincolo pertinenziale a favore dei proprietari delle relative unita immobiliari. Pertanto questi parcheggi possono essere ceduti autonomamente e separatamente dalle nuove unità immobiliari.
Compravendita e deposito del prezzo: i consigli del Notariato
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l Notariato ha pubblicato, sul proprio sito, un opuscolo informativo sul deposito del prezzo di cui all’art. 1 della L. 147/2013, commi da 63 a 67, come modificata e integrata dalla Legge 124/2017. Si tratta di uno strumento facoltativo, che le parti della compravendita (acquirente e venditore) sono libere di utilizzare. Lo strumento, come sottolineano i notai, si inserisce nel solco delle misure di protezione per l’acquirente immobiliare considerato generalmente “parte debole” contrattuale. L’obiettivo del meccanismo del deposito temporaneo e vincolato della somme dovute al rogito vuole essere quello di evitare che, tra la data di quest’ultimo e la data della trascrizione nei registri immobiliari, venga annotata una ipoteca o un pignoramento ecc. Si tratta, come tuttavia chiariscono gli stessi notai, di un rischio raro visto che, per prassi, la trascrizione avviene entro un lasso di tempo brevissimo. I notai richiamano però l’attenzione su alcune fattispecie particolari di compraven-
dita per le quali lo strumento del deposito del prezzo potrebbe avere una particolare utilità ad esempio: casa non agibile: in tal caso nell’atto si può stabilire che il prezzo venga pagato solo ad avvenuta presentazione della segnalazione certificata di agibilità; casa non libera da persone o cose, in tal caso si può convenire che il prezzo sia pagato solo ad avvenuta consegna della casa all’acquirente libera da persone e cose; presenza di debiti condominiali del venditore ad es. spese straordinarie deliberate prima dell’atto per opere non ancora eseguite al momento della stipula. Al fine di garantire l’acquirente (che potrebbe essere chiamato a rispondere di tali spese ex art. 63 disp. att. c.c.) presso
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il notaio vengono depositate le somme necessarie a coprire tali spese con l’incarico per il notaio di effettuare i pagamenti richiesti dall’amministratore di condominio. Il Notariato richiama poi l’attenzione su un aspetto molto importante: dato che tale strumento ha la finalità di offrire, se utilizzato, alcune garanzie all’acquirente ciò non toglie però che anche il venditore debba essere in qualche modo tutelato. A tal fine sarebbe opportuno che, in un’ottica di buna fede e correttezza nei rapporti contrattuali, l’opzione di avvalersi del deposito del prezzo venga manifestata con un congruo anticipo rispetto alla data del rogito affinché il venditore possa organizzarsi.
Tutela del patrimonio aziendale: indicazioni per l’istallazione di audiovisivi
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on la nota n. 299 del 28 novembre 2017, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni operative in merito alle procedure per l’istallazione e l’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, al fine di uniformare l’operatività degli uffici territoriali e rendere più rapide le procedure autorizzative connesse a tali impianti. Sul punto, l’Istituto ha chiarito che, per l’istallazione di tali impianti (impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere) volti alla tutela del patrimonio aziendale, è necessaria la preventiva procedura di accordo con la RSA o RSU, o l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 300/1970. Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo) 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui 28
al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. E’ stato, inoltre, chiarito che, qualora le videocamere o le fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non vi è alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e, pertanto, non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento che dovrà essere effettuato in tempi rapidi, stante l’assenza di valutazioni istruttorie. Sul punto, si comunica, inoltre, che l’Istituto ha pubblicato, sul proprio portale, i nuovi moduli per le istanze per l’autorizzazione dell’istallazione di impianti audiovisivi, altri strumenti di controllo e apparecchiature di localizzazione satellitare, semplificati rispetto ai precedenti, che si allegano per opportuna conoscenza.
Rimborsi Iva prioritari
Via libera al recupero forfettario della fideiussione
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rimborso prioritario. Questa nuova misura si applica a partire dalle richieste di rimborso predisposte con la dichiarazione annuale dell’IVA 2018, relativa all’anno 2017 (da presentare dal1° febbraio al 30 aprile 2018) e dalle istanze di rimborso infrannuale inerenti al primo trimestre 2018. Il beneficio interessa da vicino le imprese del settore delle costruzioni, coinvolte dal fenomeno dell’eccedenza del credito IVA chiesto a rimborso, risultante dalle operazioni nelle quali si applicano i meccanismi di inversione contabile (reverse charge e split payment) e dalle operazioni attive con aliquote inferiori rispetto alle operazioni passive. Per completezza, si segnala che la legge europea 2017, con l’introduzione dell’art. 30-ter del DPR 633/1972, definisce le modalità ed i termini per richiedere restituzione dell’IVA versata e non dovuta, fermo restando l’impossibilità di ottenere tale restituzione qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
ossibilità per i contribuenti che richiedono i rimborsi IVA in via prioritaria, di recuperare parte dei costi sostenuti per ottenere la garanzia fideiussoria. Questa è una delle disposizioni, in tema di fiscalità, contenute nella legge n.167/2017 (cd. “Legge europea 2017”), pubblicata sulla G.U. n. 277 del 27 novembre 2017), che, tra l’altro, chiude una delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell’Italia. Si tratta, in particolare, della procedura di infrazione 2013/4080 con cui la Commissione Europea contestava all’Italia gli eccessivi costi finanziari sostenuti dai soggetti passivi per il rilascio della garanzia fideiussoria necessaria per avere il rimborso del credito IVA in via prioritaria. Come noto, l’art. 38 bis del D.P.R. 633/1972 prevede la possibilità di ottenere dei rimborsi IVA prioritari, in merito è intervenuto il DL n. 193/2016 per effetto del quale è stato incrementato da 15.000 a 30.000 euro l’importo dei rimborsi IVA per cui non è richiesta alcuna garanzia fideiussoria. La garanzia fideiussoria deve essere prestata, per il rimborso del credito IVA superiore a 30.000 euro, in via obbligatoria dai cd. “contribuenti non virtuosi” ovvero in via facoltativa dai cd. “contribuenti virtuosi”. A tal riguardo, l’art. 7 della legge europea 2017 ha previsto, a titolo di ristoro forfettario, il riconoscimento di una somma pari allo 0,15% dell’importo garantito (per ciascun anno di durata della garanzia), a favore dei contribuenti che sono obbligati al rilascio della fideiussione per ottenere il 29
Limiti utilizzo voucher e osservatorio INPS sul precariato
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’Inps, con il messaggio n. 4752 del 28 novembre scorso, ha fornito indicazioni operative in merito ai limiti di utilizzazione dei buoni lavoro, c.d. voucher, di cui al D.Lgs. n. 81/2015.
rimborso delle somme versate entro il 17 marzo 2018 e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2018, tramite modello Sc52. Vi informiamo altresì che è stato pubblicato, sul portale dell’INPS, l’Osservatorio sul precariato, dal quale emerge, nei primi nove mesi del 2017, un saldo tra assunzioni e cessazioni pari a +741.000, superiore ai valori registrati nello stesso periodo degli anni precedenti (+516.000 nel 2016 e +658.000 nel 2015). Dai dati pubblicati risulta, nel periodo gennaio-settembre, una crescita complessiva delle assunzioni, con un crescita tendenziale dei contratti a tempo indeterminato, dei contratti di apprendistato e dei contratti a tempo determinato. In particolare, con riferimento al settore delle costruzioni, emerge un incremento, nel periodo gennaio-settembre 2017, delle assunzioni a termine e in apprendistato, mentre si rileva un decremento delle assunzioni a tempo indeterminato, rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti (2016 e 2015). In aumento, invece, i rapporti di lavoro a chiamata o intermittenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, con una variazione percentuale 2017 su 2016 pari, rispettivamente, al 36,8% e al 45,9%.
In primo luogo, è stato ribadito che, al comma 1 dell’art.1 del D.L. n. 25/2017, è stata prevista l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio (artt. 48, 49 e 50 del D.Lgs. n. 81/2015) e che, contestualmente, al comma 2 dell’articolo medesimo, è stata prevista la possibilità di utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, i buoni lavoro richiesti alla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2017). Resta fermo che tali buoni lavoro potranno essere utilizzati per le prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il termine sopraindicato, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni abrogate. E’ stato, inoltre, chiarito che le prestazioni inserite tramite la procedura informatica e relative a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018 saranno automaticamente cancellate, mentre con riferimento alle prestazioni con inizio nel 2017 e fine nel 2018, è stato precisato che saranno cancellate d’ufficio solo le prestazioni relative al 2018. Inoltre, tali prestazioni dovranno essere consuntivate dal committente entro il 15 gennaio 2018, in quanto dal 16 gennaio l’accesso alla procedura internet relativa al lavoro accessorio sarà inibito. E’ stato, infine, comunicato che, entro il 18 marzo prossimo, sarà possibile richiedere il 30
“Decreto Fiscale”: Pubblicata la conversione in legge del DL 148/2017
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ubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.284 del 5 dicembre 2017, la legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 148/2017 (cd. “Decreto Fiscale”), recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 16 ottobre 2017. Tra le novità introdotte nella fase di conversione in legge del Provvedimento, di particolare interesse appare la cd. “rottamazione bis” (art. 1), che permette di rateizzare i debiti fiscali, affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2016, anche ai contribuenti che non avevano aderito alla “prima rottamazione” o che non avevano provveduto al pagamento delle rate nel rispetto dei termini fissati. Riconosciuta, altresì, la possibilità di accedere alla nuova rottamazione anche per i carichi fiscali relativi al periodo d’imposta 2017 (dal 1° gennaio al 30 settembre 2017).
dei dati delle fatture IVA emesse e ricevute per il 2017, i contribuenti potranno trasmettere i dati con cadenza semestrale o annuale(anziché ogni tre mesi). Prevista, altresì, l’inapplicabilità delle sanzioni per l’errata trasmissione delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che i dati siano trasmessi correttamente entro il 28 febbraio 2018; – nuova procedura di “voluntary disclosure” per i rientro dei capitali all’estero (art. 5-septies). I contribuenti residenti in Italia (ex lavoratori frontalieri iscritti all’Aire o i loro eredi), potranno regolarizzare depositi sui conti correnti e libretti detenuti all’estero e mai dichiarati al fisco, con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Prorogati fino a giugno 2020 i termini di accertamento.
Inoltre, tra le ulteriori misure in materia fiscale contenute nella legge di conversione n. 172/2017 si segnalano, tra l’altro: – modifiche alla disciplina delle comunicazioni dati ai fini IVA (art. 1-ter). In particolare, per rimediare alle difficoltà di invio telematico 31
fondo di dotazione non inferiore al 70%; – tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate); – tutte le società controllate, in via diretta o indiretta, dalle amministrazioni pubbliche, Tra le misure contenute nel testo originale del dalle regioni, province, città metropolitane, coProvvedimento e confermate anche in sede di muni ed unioni di comuni o da enti pubblici conversione nella legge n.172/2017, si segnala economici nazionali, regionali e locali e da fonl’art. 3 in materia di split payment che, a de- dazioni partecipate da amministrazioni pubblicorrere dal 1° gennaio 2018, estende l’appli- che (e le società da queste stesse controllate cazione della “scissione dei pagamenti”, anche per una percentuale complessiva del capitale agli enti pubblici economici nazionali, regionali non inferiore al 70); e locali e alle fondazioni partecipate da ammi- – le società quotate in borsa, limitatamente a nistrazioni pubbliche. quelle inserite nell’indice FTSE Mib di Borsa ItaPertanto, per le fatture emesse dalla suddetta liana e le società da queste stesse controllate. data, relative a cessioni di beni e prestazioni Per completezza, si ricorda anche che, con di servizi, lo “split payment” verrà applicato le modifiche già apportate alla disciplina dal precedente D.L. 50/2017 convertito, con monei confronti dei seguenti soggetti: dificazioni nella legge n.96/2017, il suddetto – tutte le pubbliche amministrazioni; – gli enti pubblici economici nazionali, regio- meccanismo, che rimarrà in vigore fino al 31 nali e locali, comprese le aziende speciali e le dicembre 2020, è esteso anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti, i cui compensi aziende pubbliche di servizi alla persona; – le fondazioni partecipate da amministrazioni sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo pubbliche per una percentuale complessiva del di imposta sul reddito. – sospensione dei termini per i versamenti tributari e disposizioni di favore per i contribuenti dei territori colpiti dagli ultimi eventi calamitosi (alluvione in Toscana del 9 settembre 2017 e terremoto sull’isola di Ischia del 21 agosto 2017) – art. 2.
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