Costruttori Irpini - 2/2019

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Costruttori Irpini Nuova serie anno XXXIII n. 2 aprile-giugno 2019 Spedizione in abbonamento postale Art. 2, comma 34 - Legge 549/95 Filiale di Avellino

Periodico dell’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino


ANCE AVELLINO (triennio 2018 - 2021) Presidente Michele Di Giacomo

Consiglieri Francesco Colella, Luca Iandolo, Alfonso Palma (Tesoriere), Antonio Prudente, Fiorentino Sandullo (VicePresidente), Massimo Toriello, Raffaele Trunfio (Presidente Gruppo Giovani), Antonio Nicastro (Past President), Armando Zaffiro (Presidente Cassa Edile), Edoardo De Vito (Presidente CFS)

SERVIZI ALLE IMPRESE Assistenza e consulenza nel settore LL.PP. - Servizio Bandi di gara - Urbanistica e Ambiente - FiscalitĂ edilizia - Incontri, approfondimenti, riunioni, seminari, convegni - Finanziamenti e agevolazioni Formazione e sicurezza - Programmazione interventi Edili e Opere Pubbliche - Consulenza previdenziale Rappresentanza politica

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SOMMARIO

COSTRUTTORI IRPINI PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ANCE AVELLINO: IL PRESIDENTE MICHELE DI GIACOMO PARLA AGLI ASSOCIATI DELLE INIZIATIVE MESSE IN CAMPO ....... pag.2 IL CONVEGNO DI ANCE GIOVANI AVELLINO SULL' ASSEVERAZIONE IN EDILIZIA ............................ pag.4

Nuova serie - anno XXXIII n. 2 Apr. - Giu. 2019

BLOCCADEGRADO: AL VIA DA GENOVA LA MOBILITAZIONE DEI NASTRI GIALLIANCE AVELLINO HA ADERITO CON UNA FORTE CAMPAGNA SUL TERRITORIO ....................... pag.5

Direttore Linda Pagliuca

NUOVO SERVIZIO RICERCA APPALTI .............................. pag.7

Responsabile Giampiero Galasso Redazione Linda Pagliuca Segreteria di redazione Vittorio Iannaccone Direzione e redazione Via Palatucci, 20/A - 83100 Avellino Tel. 0825.36616 - Telefax 0825.25252 Sito internet www.ance.av.it E-mail direzione@anceav.it - anceavellino@pec.ance.av.it Stampa Azzurra Comunicazione - Ponteromito | Nusco (Av) www.azzurracomunicazione.it

SEMINARIO ANCE AVELLINO SULLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL C.D. SBLOCCA - CANTIERI ............ pag.8 “DECRETO SBLOCCA CANTIERI”: NOVITÀ SU IRREGOLARITÀ FISCALI E ORGANI DI CONTROLLO NELLE S.R.L. ........... pag.13 CARO MATERIALI: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO DEL MIT. ............................................... pag.15

AUTOTRASPORTO: SUI NUOVI VEICOLI IL TACHIGRAFO SARÀ “INTELLIGENTE E TECNOLOGICO”.................. pag.17 CARTA DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTI: CIRCOLARE MINISTERIALE RIEPILOGATIVA ................... pag.18

ASMEL E DIVIETO DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE: IMPORTANTE PRONUNCIA DEL TAR LECCE ................... pag.20 ANAC: IL RIMBORSO DEI COSTI DI GESTIONE DELLE PIATTAFORME DI E-PROCUREMENT È SEMPRE ILLEGITTIMO ............................................. pag.22

REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI ANCE CAMPANIA

REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'UTILIZZO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE ........................................ pag.24

La collaborazione al periodico è aperta a tutti. Gli articoli firmati esprimono solo l’opinione dell’autore e non impegnano la redazione. È vietata la riproduzione degli articoli pubblicati se non è citata la fonte. Autorizzazione del Tribunale di Avellino n. 304 del 25 febbraio 1993

NESSUNA DECADENZA IN CASO DI SILENZIO ASSENSO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE .................................... pag.25 RAPPORTI TRA I TRATTAMENTI PENSIONISTICI ANTICIPATI E LA NASPI ............................................ pag.26 RISTRUTTURAZIONI ED ECOBONUS - L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISPONDE ALLA STAMPA ..................... pag.27

Registro stampa Diffusione gratuita IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN ITALIA ................. pag.30 IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN CAMPANIA ........... pag.34

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ANCE AVELLINO: IL PRESIDENTE MICHELE DI GIACOMO PARLA AGLI ASSOCIATI DELLE INIZIATIVE MESSE IN CAMPO

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territorio nazionale a favore delle nostre imprese associate. E' un servizio efficiente e gratuito per le imprese associate che risponde alle esigenze dei nostri imprenditori. E' stato altresì attivato il nuovo servizio che da oggi ci consente di seguire in streaming dalla nostra sede tutte le commissioni, i seminari e i convegni organizzati da ANCE nazionale. Abbiamo allestito nella nostra sede un sistema di videoconferenza che ci rende direttamente partecipi delle numerose e interessanti iniziative che si svolgono settimanalmente in Ance. Dal punto di vista politico ANCE AVELLINO in questi mesi ha partecipato con interesse a tutte le iniziative di interesse per la nostra categoria. Le difficoltà che stiamo vivendo e le nostre proposte per tentare di dare nuovo impulso al settore sono

n questi mesi l'attività politica messa in campo ci ha visti protagonisti di numerose iniziative svolte sia nel contesto cittadino che in quelli provinciale, regionale e nazionale. Il mio impegno è volto a garantire e ad ottimizzare i nostri servizi ma anche ad affermare il ruolo fondamentale dei Costruttori in questo scenario economico così difficile. Sul fronte della nostra organizzazione il Consiglio Direttivo in data 11 aprile ha nominato la Dott.ssa Linda Pagliuca Direttore di Ance Avellino. Il dinamismo che auspico da questa nomina agevolerà l'avvio di una nuova fase che intendo guidare in forte collaborazione con tutti i membri del nostro Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza. E' stato attivato il servizio INFORMATEL per la ricerca degli appalti su tutto il

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individuando e fotografando lo stato di degrado in cui versa Avellino. Desidero esprimere grande apprezzamento per il convegno organizzato dal nostro Gruppo Giovani in collaborazione col CFS, offrendoci un pomeriggio di approfondimento sul tema dell'asseverazione, come scelta di crescita aziendale. Infine ANCE AVELLINO il 21 giugno ha partecipato a Matera al Convegno del Comitato Mezzogiorno di ANCE sul futuro del Mezzogiorno, occasione per condividere con le associazioni dell' area del Meridione idee, progetti e iniziative. L'attività politica della nostra Associazione è costante e incisiva. Auspico una sempre maggiore e forte partecipazione delle imprese alle iniziative che organizziamo a loro vantaggio. Attenta e forte è la nostra partecipazione alle politiche del territorio e l'azione della nostra Associazione sarà sempre improntata ai temi della qualità e della legalità delle imprese che fanno parte del sistema ANCE.

state oggetto anche di due interviste televisive negli studi di TELENOSTRA e di IRPINIA TV. Attenta e costante è stata la nostra presenza al fianco della Consulta delle Costruzioni, con la quale abbiamo condiviso il confronto con i candidati Sindaci alla città capoluogo. I Convegni, da quello sui Beni Culturali a quello organizzato da INAIL, fino all' incontro con VESTA Group, realizzato per esplicitare i termini di un accordo nazionale che mi auguro possa essere a vantaggio delle nostre imprese, sono stati momento di crescita e di approfondimento. Ance Nazionale ci ha resi partecipi dei lunghi e complessi iter legislativi sia del DL SBLOCCACANTIERI che del DL CRESCITA e numerose volte a Roma abbiamo potuto dare un nostro contributo a sostegno dell'economia delle nostre realtà imprenditoriali e del territorio. Nel mese di maggio abbiamo dato il via con un comunicato stampa alla nostra Campagna BLOCCADEGRADO e abbiamo girato per la città

Convegno Vesta Group – Ance Avellino 3


IL CONVEGNO DI ANCE GIOVANI AVELLINO SULL' ASSEVERAZIONE IN EDILIZIA

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o scorso 12 giugno, si è tenuto presso la Sede della nostra Associazione l'interessante Convegno “Asseverazione edilizia – una scelta di crescita aziendale” al quale hanno partecipato molte Imprese associate e tecnici. Il Convegno è stato organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di ANCE Avellino in collaborazione con i CFS della provincia di Avellino e Napoli e di ANCE Campania. L'Asseverazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della sicurezza è una scelta volontaria dell'impresa che comunica la volontà di impegnarsi sul tema della prevenzione. Dopo il saluto iniziale del Presidente del Gruppo Giovani ANCE Avellino, Ing. Raffaele Trunfio, ha preso la parola il Presidente del CFS di Avellino Edoardo De Vito il quale ha evidenziato che in Campania sono solo 7 le Imprese asseverate di cui 5 nella Provincia di Napoli e 2 in provincia di Avellino. Il Presidente De Vito ha sottolineato altresì che l'Ente che presiede è a disposizione delle imprese che volessero intraprendere l'iter per ottenere l'asseverazione. In effetti, l'articolo 51 del D. Lgs 81/2008, assegna proprio agli organismi paritetici “il compito di rilasciare, su richiesta delle imprese, un attestato di Asseverazione relativa all'adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) della sicurezza di cui all'art. 30 del Testo Unico della sicurezza.

E' intervenuto poi l'Avv. Gianluca Volpe, Presidente del Gruppo Giovani di ANCE Campania, che in particolar modo ha evidenziato che il modello di organizzazione e gestione della SSL asseverato può avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D. Lgs. N. 231 dell'8 giugno 2001 e quindi delle sanzioni pecuniarie previste. La relazione tecnica è stata tenuta dall'Ing. Massimiliano Sonno della Commissione Nazionale CPT che ha illustrato il processo attraverso il quale si giunge ad ottenere l'asseverazione e i vantaggi ad essa connessi tra cui quello di rientrare tra i progetti finanziabili attraverso la partecipazione al bando ISI indetto dall' INAIL relativo agli incentivi in favore delle imprese che intendono realizzare interventi per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro; favorire la riduzione dell'indice di frequenza e gravità degli infortuni, migliorare la gestione dei rischi relativi alla salute e alla sicurezza e dimostrare ai soggetti coinvolti il proprio impegno nei confronti della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono intervenuti all'incontro anche il Dr. Del Gaudio dell'Inail Avellino che ha presentato l'applicativo CIVA e ACCA SOFTWARE che ha presentato le potenzialità del software sulla sicurezza CerTus. 4


BLOCCADEGRADO: AL VIA DA GENOVA LA MOBILITAZIONE DEI NASTRI GIALLI. ANCE AVELLINO HA ADERITO CON UNA FORTE CAMPAGNA SUL TERRITORIO

partita da Genova, in occasione del convegno nazionale dei Giovani imprenditori edili dell'Ance, che si è tenuto all'Acquario, la campagna #bloccadegrado con i nastri gialli. Pensata da Ance per la società civile per segnalare i casi di degrado, di incuria e di abbandono del territorio che necessitano di una reazione di tutti. Alla mobilitazione hanno già aderito comitati civici, associazioni di categoria, rappresentanti delle istituzioni, come il sindaco di Milano, Beppe Sala, il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, e da Genova il sindaco, Marco Bucci, e il governatore della Liguria, Giovanni Toti, presenti al Convegno insieme, tra gli altri, al

viceministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi. “Non è più tempo delle polemiche e delle divisioni – ha dichiarato il presidente Ance, Gabriele Buia, dal palco di Genova - istituzioni, cittadini e imprese devono lavorare insieme per il benessere sociale, perché non possiamo permetterci un'altra tragedia a causa dell'immobilismo e della mancata manutenzione. #Bloccadegrado è una chiamata all'impegno civile in cui tutti noi possiamo e dobbiamo fare la nostra parte.” “In un Paese in cui i giovani sono costretti ad andare all'estero, siamo desiderosi di impegnarci per costruire un'Italia diversa, che non ostacoli ma agevoli chi fa impresa, riconoscendone il valore per lo sviluppo e per la collettività”, è

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stata l'esortazione della presidente dei Giovani Ance, Regina De Albertis, davanti alla platea di imprenditori, politici e rappresentanti delle istituzioni giunti a Genova da ogni parte d'Italia. Forte mobilitazione anche tra i Costruttori Irpini consapevoli della necessità che sia arrivato il momento di dire basta all'incuria e all'abbandono in cui versa la nostra città, le infrastrutture, le scuole, gli edifici e gli spazi verdi del nostro territorio. E' il momento di reagire a una burocrazia asfissiante che blocca tutto e peggiora le condizioni di vita di ognuno di noi. Con questo obiettivo Ance Avellino, a partire dal 10 maggio, in contemporanea su tutto il territorio nazionale, ha dato il via all'iniziativa dei nastri gialli #bloccadegrado, promossa dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili insieme alla società civile, il mondo produttivo, la filiera e tutti coloro che vogliono reagire all'incuria e al degrado. “Si tratta di una grande mobilitazione civile che punta a coinvolgere direttamente i cittadini attraverso comitati civici, associazioni, volontariato, – ha spiegato il presidente di Ance Avellino, Michele Di Giacomo - che potranno segnalare e condividere facilmente, in prima persona, le situazioni di disagio e di difficoltà che vivono ogni giorno”. Grazie agli strumenti della mobilitazione, nastri, volantini e cartelli che saranno disponibili nelle sede di Ance Avellino sarà possibile scattare foto, condividere sui social network (hashtag # b l o c c a de g ra do ) e s e g na l a re a l s i t o www.bloccadegrado.it tutti i casi di degrado e di immobilismo che sono intorno a noi. I Costruttori hanno girato per la città e segnalato le tante opere incompiute che versano nel degrado da troppi anni. L'auspicio è quello di monitorare queste segnalazioni e verificare che anche noi abbiamo contribuito a bloccare il degrado in città.

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NUOVO SERVIZIO RICERCA APPALTI

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Stazioni Appaltanti e monitoraggio di oltre 10.000 siti.

NCE Avellino offre ai Suoi associati un nuovo servizio gratuito che consente la consultazione di tutti i bandi di lavori pubblici pubblicati sull'intero territorio nazionale.

Per usufruire del servizio occorre collegarsi al sito dell'Associazione all'indirizzo

Quanto sopra è stato reso possibile grazie alla Convenzione stipulata dalla nostra Associazione con la Società Informatel s.r.l., azienda che da anni opera nel settore della distribuzione di informazioni su gare pubbliche.

www.ance.av.it e cliccare sul Banner

Le informazioni vengono reperite quotidianamente attraverso una continua rilevazione da: Quotidiani, Gazzetta Ufficiale Italiana ed Europea, Bollettini Ufficiali Regionali e Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, Albi Pretori, contatti diretti con le

RICERCA APPALTI

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SEMINARIO ANCE AVELLINO SULLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL C.D. SBLOCCA - CANTIERI

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Ufficiale n. 140 dello scorso 17 giugno ed è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ossia, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Scopo dell'iniziativa è stato quello di individuare le corrette procedure per partecipare legittimamente alle gare d'appalto anche attraverso l'esame di casi pratici.

Pertanto, essa si applica alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente a tale data, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati trasmessi gli inviti a presentare offerta.

o scorso 25 giugno si è tenuto in Associazione un seminario sulla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del DL 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto“ SBLOCCACANTIERI).

Nel caso in cui le disposizioni introdotte con il decreto legge abbiano trovato conferma nella legge di conversione, le stesse si applicano senza soluzione di continuità, a decorrere dal 19 aprile 2019, data di entrata in vigore del citato decreto. Viceversa, per quanto riguarda le previsioni modificate o abrogate dalla legge di conversione, esse potranno trovare applicazione unicamente nei confronti dei contratti derivanti da bandi o inviti adottati antecedentemente all'entrata in vigore della legge, e quindi fino al 17 giugno 2019. Tale legge da una parte conferma alcune importanti previsioni del D.L. n. 32/2019 e dall'altra introduce significative novità. Innanzitutto, al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e favorire l'apertura dei cantieri, la legge sospende, fino al 31/12/2020, alcune norme del Codice: - articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate; - articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori;

Il Dott. Tonino Santosuosso, Funzionario dell'Associazione, relatore dell'evento, ha analizzato le principali novità del suddetto provvedimento e le relative problematiche connesse alla sua applicazione. Riportiamo di seguito alcuni argomenti trattati. La Legge n. 55/2019, che apporta diverse modifiche al Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) è stata pubblicata sulla Gazzetta 8


P.A. (n. 2017/2090) e per violazione delle direttive UE 23/24/25 del 2014, in materia di contratti pubblici (n. 2018/2273).

- articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Al solo fine dell'archiviazione delle suddette procedure, viene consentito al MIT e all'ANAC di modificare i provvedimenti già adottati in materia. Quanto al contenuto del Regolamento, in sede di conversione, è stato aggiunto un elenco puntuale delle materie sulle quali è chiamato ad intervenire, ossia:

Entro il 30 novembre 2020 il Governo presenterà alle Camere una relazione sugli effetti della predetta sospensione al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.

a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali.

La Legge, poi, conferma la scelta di delegare il Governo all'adozione, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, di un regolamento recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, nell'ambito del quale assorbire, anzitutto, la disciplina di alcune delle linee guida ANAC e dei decreti ministeriali medio tempore adottati in attuazione del Codice stesso. Si tratta, in particolare, dei provvedimenti adottati in materia di requisiti dei progettisti (art. 24, comma 2); compiti del RUP (31, comma 5); procedure sotto soglia UE (36, comma 7); elenco categorie SIOS (89, comma 11); verifica di conformità e di collaudo (111, commi 1 e 2); qualificazione, progettazione e collaudo nel settore beni culturali (146, comma 4; 147 commi 1 e 2; 150, comma 2). Tali provvedimenti, nell'attesa che venga adottato il nuovo regolamento, rimarranno transitoriamente in vigore a condizione che siano compatibili con il Codice – e quindi con le modifiche ad esso apportate dal provvedimento in commento - e con le procedure di infrazione aperte dalla Commissione Europea, in tema di pagamenti della

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, viene prevista la cessazione di efficacia di tutte le linee guida cd. “non vincolanti” (di cui all'articolo 213, comma 2, del Codice) che l'ANAC ha adottato su tali materie, nonché di quelle che comunque siano in contrasto con le nuove disposizioni recate dal regolamento medesimo.

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metodi matematici (cd. sistema “antiturbativa”), prevede, oggi, soltanto 2 metodi alternativi, scelti sulla base del numero delle offerte ammesse (inferiore o superiore a 15).

Per quanto invece riguarda i provvedimenti già adottati o ancora da adottare su materie diverse, questi resteranno in vigore o potranno essere adottati anche successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Il legislatore, in fase di conversione del decreto legge n. 32, ha reintrodotto la possibilità – abrogata dalla versione iniziale del testo - di fare ricorso alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del Codice, per gli appalti fino ad 1 milione di euro, seppur con alcune novità rispetto alla disciplina originaria del Codice.

Confermata anche, in fase di conversione, l'estensione, “a regime”, a quindici anni antecedenti il contratto con la SOA, dell'arco temporale di riferimento per la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, funzionali al conseguimento dell'attestazione.

Il richiamo all'art. 63 del Codice è riferito espressamente alla tipologia di procedura - ossia la negoziata senza bando- e non ai casi, previsti dallo stesso articolo, in cui questa può essere eccezionalmente utilizzata al di sopra di un milione di euro.

Come pure è stata confermata la possibilità, per le stazioni appaltanti, di utilizzare, fino alla soglia comunitaria, il criterio del massimo ribasso, con obbligo di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale, laddove l'appalto non presenti carattere “transfrontaliero” ed il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 10. Per quanto riguarda, invece, il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa negli affidamenti sotto soglia comunitaria, in fase di conversione, è venuto meno l'obbligo per la stazione appaltante di motivare la scelta di ricorrere a tale criterio. Per agli appalti sopra soglia UE, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa resta, come in precedenza, l'unico criterio di aggiudicazione a diposizione della stazione appaltante. Sempre in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, in fase di conversione, è stato reintrodotto il tetto massimo del 30 per cento al punteggio attribuibile all'elemento prezzo.

Conseguentemente, il nuovo articolo 36 prevede le seguenti modalità di affidamento dei lavori pubblici: • fino a 40 mila euro, affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; • da 40 a 150 mila euro, affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi, ove esistenti; • da 150 a 350 mila euro, procedure negoziate senza bando con invito ad almeno 10 operatori economici, ove esistenti; • da 350 mila ad 1 milione di euro, procedure negoziate senza bando con invito ad almeno 15 operatori economici, ove esistenti; • sopra 1 milione di euro, obbligo di ricorrere alla procedura aperta.

La Legge n. 55/2019 conferma anche la modifica del sistema di determinazione della soglia di anomalia delle offerte che così, in luogo di un meccanismo di sorteggio tra 5 diversi possibili 10


decreto legge, la legge di conversione ha previsto diverse novità. Anzitutto, le modifiche assumono carattere transitorio, essendo valevoli, nelle more di una complessiva revisione del Codice, comunque fino al 31 dicembre 2020.

Ciò posto, nulla vieta alle amministrazioni di elevare il numero dei soggetti da invitare, andando oltre livello minimo previsto dalla legge, in modo da garantire un maggior livello di concorrenza anche nell'ambito degli appalti di piccole dimensioni.

Inoltre, su indicazione della stazione appaltante nel bando di gara, la quota massima subappaltabile viene ridotta dal 50 al 40 per cento dell'importo complessivo del contratto. Per le categorie SIOS resta in vigore il divieto di subappalto oltre il 30 per cento dell'importo delle opere, che la norma fa comunque salvo, richiamando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 105 del Codice. Viene, inoltre, sospeso fino al 31 dicembre 2020 – e non soppresso definitivamente come invece previsto nel decreto - l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara, e le conseguenti verifiche in gara dei subappaltatori indicati; ciò anche per le concessioni.

Sempre in fase di conversione, è stato abrogato il comma 5 dell'art. 36, che consentiva alla stazione appaltante, in caso di ricorso alle procedure negoziate, di verificare i requisiti solo sull'aggiudicatario, salvo la facoltà di estendere poi la verifica anche agli altri partecipanti. Di conseguenza, tale verifica sembrerebbe doversi effettuare su tutti i concorrenti invitati a partecipare. Ciò, fatte salve le procedure effettuate nell'ambito dei mercati elettronici, nelle quali resta fermo (come previsto dal Codice) che il controllo sui requisiti di cui all'articolo 80 venga effettuato su un campione significativo di operatori in fase di ammissione e permanenza nel mercato, mentre sull'aggiudicatario dovrà essere verificato esclusivamente il possesso dei requisiti tecnico-economici.

Viene, poi, reintrodotto il divieto - soppresso nella versione iniziale del decreto - di affidare il subappalto ad altro soggetto concorrente alla medesima gara.

Per gli anni 2019 e 2020, viene prevista la possibilità di affidare le manutenzioni ordinarie e straordinarie, ad eccezione degli interventi che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere e di impianti, sulla base di un progetto definitivo, costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metricoestimativo e dal piano di sicurezza, con indicazione analitica dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso. I lavori potranno essere iniziati a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. In tema di subappalto, rispetto al testo iniziale del

Infine, sono venute meno le modifiche attinenti al pagamento diretto del subappaltatore, che, quindi, torna ad essere possibile, inter alia, su richiesta del subappaltatore a condizione però che la natura del contratto lo consenta. Fino al 31 dicembre 2020 la possibilità per le stazioni appaltanti, prevista per i settori speciali, di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti è estesa anche ai settori ordinari, per gli appalti sia sopra che sotto soglia comunitaria.

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soggetta ad impugnazione, precisando che, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tener conto di tale fatto ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto per l'esclusione.

Tale facoltà continua ad essere esercitabile solo se prevista nel bando di gara o nell'avviso, tuttavia, viene meno l'obbligo, previsto nel decreto, di attuare una verifica a campione sui partecipanti, oltre che sull'aggiudicatario, con eventuale ricalcolo della soglia di anomalia.

È venuta meno, invece, la previsione – introdotta dal decreto al comma 4 dell'art. 80 - che consentiva alla stazione appaltante di escludere un concorrente anche in caso di violazioni in materia di tasse, imposte e contributi previdenziali non definitivamente accertate.

Per quanto riguarda i motivi di esclusione, il legislatore, in fase di conversione, è intervenuto sull'individuazione delle fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice, introducendo, accanto alle ipotesi già previste alle lettere c), cbis) e c-ter), un'ulteriore situazione in presenza della quale la stazione appaltante può procedere all'esclusione dell'operatore economico. Attraverso la previsione della nuova lettera cquater, infatti, potrà essere escluso l'operatore economico che “abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”.

Quanto all'ambito soggettivo al al comma 3, al primo periodo ,dell'articolo 80, le parole: «in caso di società con meno di quattro soci» sono sostituite con: «in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro» L'ultimo argomento affrontato nel corso del Seminario è stato quello relativo alla reintroduzione, fino alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo del Codice, del collegio consultivo tecnico (C.C.T.), come rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale.

Inoltre, viene confermata la riformulazione del comma 10 e l'aggiunta del comma 10-bis all'art. 80 del Codice, che disciplinano il periodo di interdizione dalle gare, introducendo due innovazioni, rispetto alla disciplina del Codice:

Sulla falsariga della previgente disciplina, è stato previsto che il collegio è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera scelti dalle parti di comune accordo, ovvero concordati; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti.

1) l'allineamento della disciplina sulle cause di esclusione alle novità introdotte dal decreto “Spazza-corrotti” in tema di pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la PA; 2) la previsione, al comma 10- bis, che, nei casi di cui al comma 5 dell'art. 80 – tra cui l'illecito professionale e la risoluzione del contratto in danno - il periodo di esclusione pari a 3 anni decorre dalla data di accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data della sentenza non più

L'eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse.

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“DECRETO SBLOCCA CANTIERI”: NOVITÀ SU IRREGOLARITÀ FISCALI E ORGANI DI CONTROLLO NELLE S.R.L.

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sollevati dalla Commissione UE in merito ad alcune disposizioni del D.Lgs. 50/2016. Come fortemente auspicato dall'ANCE, durante l ' i t e r d i c o n ve rs i o n e i n l e g g e d e l Provvedimento, la disposizione è stata eliminata, con la conseguenza che resta confermata la disciplina attualmente contenuta nel Codice dei contratti pubblici, in base alla quale il concorrente può essere escluso dalla gare d'appalto unicamente nell'ipotesi di irregolarità fiscali e contributive “gravi e definitivamente accertate”, secondo la formulazione originaria già contenuta nell'art.80, co.4, del D.Lgs. 50/2016. Sono state, così, accolte le istanze dell'ANCE che, fin dall'introduzione della disposizione, aveva evidenziato, nelle competenti Sedi istituzionali, che la stessa avrebbe comportato l'esclusione di molti operatori economici di fatto fiscalmente regolari, esponendoli ad una penalizzazione eccessiva e del tutto sproporzionata rispetto ad una violazione spesso riconosciuta poi come inesistente. Infatti, l'ANCE aveva rilevato come l'adeguamento alla normativa comunitaria dovesse essere in ogni caso coordinato ed inserito nel contesto dell'ordinamento tributario italiano (che dà rilevanza probatoria all'atto accertativo solo quando lo stesso assume carattere definitivo, ovvero non più suscettibile di annullamento e/o modifica né dall'Amministrazione finanziaria, né del Giudice tributario).

liminazione della possibilità, per la stazione appaltante, di escludere un concorrente dalle gare in presenza di adeguata dimostrazione dell'esistenza di violazioni tributarie e contributive, anche se non definitivamente accertate. Ripristinata, quindi, come richiesto dall'ANCE, l'esclusione dalle gare d'appalto unicamente nell'ipotesi di irregolarità fiscali e contributive “gravi e definitivamente accertate” secondo la formulazione originaria, già contenuta nel Codice dei contratti pubblici. Rivisti, inoltre, in accoglimento delle richieste dell'ANCE, i requisiti riferiti all'attivo dello stato patrimoniale, ai ricavi ed al numero di dipendenti ai fini dell'obbligo di nomina degli organi di controllo delle s.r.l., come stabilito dal codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019). Lo prevede la legge 14 giugno 2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del DL 32/2019 (cd. “Decreto sblocca cantieri”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.140 del 17 giugno 2019. Regolarità fiscale nelle gare d'appalto Come noto, il “Decreto sblocca cantieri” (DL 32/2019) è intervenuto sulle cause di esclusione dalle gare d'appalto pubbliche (stabilite dall'art.80, co.4, del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici), aggiungendo un'ulteriore ipotesi relativa alle irregolarità fiscali e contributive riscontrate in capo ai partecipanti . In particolare, il DL 32/2019 prevedeva la possibilità, per la stazione appaltante, di escludere un concorrente qualora fosse stato in grado di dimostrare adeguatamente l'esistenza di violazioni tributarie e contributive, anche se non definitivamente accertate. Tale previsione era stata dettata dall'esigenza, per lo Stato italiano, di adeguarsi ai rilievi di incompatibilità con le Direttive comunitarie,

Nomina degli organi di controllo nelle s.r.l. Come auspicato dall'ANCE, nel corso dell'iter di conversione in legge del “Decreto Sblocca cantieri” sono state riviste le condizioni per la nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle s.r.l., di cui all'art.2477 del codice civile, rispetto a 13


l'iter di discussione al Senato del DdL di conversione del cd. “Decreto Sblocca cantieri”, la nomina dell'organo di controllo diventerà obbligatoria nell'ipotesi in cui la società abbia superato, per due esercizi consecutivi (si tratta, ad oggi, delle annualità 2017 e 2018), almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è stato superato nessuno dei predetti limiti. Resta fermo che le predette società a responsabilità limitata devono adeguare lo statuto e l'atto costitutivo, ai fini della nomina dell'organo di controllo, entro nove mesi dall'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa (ossia entro il 16 dicembre 2019).

quanto sin'ora stabilito nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art.379 del D.Lgs. 14/2019). Come noto, infatti, ai fini della segnalazione relativa alle cd. procedure d'allerta, quest'ultimo Provvedimento stabiliva, con efficacia del 16 marzo scorso, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo (o del revisore) per le s.r.l. che abbiano superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità. Fin dalla sua introduzione, la disposizione ha suscitato perplessità, sia per il numero di società coinvolte, sia per l'aumento dei costi che le società dovranno sostenere, ma anche per il rischio che le segnalazioni possano compromettere l'affidabilità delle imprese verso gli istituti di credito. In tal senso, con la modifica approvata durante

LE DISCIPLINE A CONFRONTO dl 32/2019

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CARO MATERIALI: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO DEL MIT

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contratti in cui l'offerta sia stata presentata negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Per quanto concerne, invece, i lavori contabilizzati nel 2018, ma la cui offerta sia stata presentata anteriormente al 2012, si applicano, ai fini del calcolo della compensazione, anche le variazioni rilevate nei precedenti decreti ministeriali, in relazione all'anno di presentazione dell'offerta.

ulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 126 del 31 maggio u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 maggio 2019, c.d. Decreto “Caro materiali”. Il decreto ha rilevato aumenti superiore al 10% per l'anno 2018 rispetto all'anno 2017, rilevanti ai fini della compensazione, per i materiali indicati all'Allegato 1 al decreto e precisamente:

In particolare, occorre fare riferimento: •Ferro – acciaio tondo per cemento: + 14,94%; •Rete elettrosaldata: + 13,30%; • Travi laminate in acciaio di qualsiasi spessore per impieghi strutturali e per centine: +15,40%; • Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici: + 19.15%; •Bitume: +10,57%.

- a quanto rilevato nell'allegato n. 1 del presente decreto e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2011; - a quanto rilevato nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2010; - a quanto rilevato nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2009; - a quanto rilevato nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008; - a quanto rilevato nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007; - a quanto rilevato nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale

Il riconoscimento delle suddette variazioni annuali di prezzo autorizza la richiesta di compensazioni in relazione ad appalti affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 ed in corso di esecuzione. Infatti per tali contratti, in virtù di quanto disposto all'articolo 216, comma 27 ter c.c.p. continua ad applicarsi la disciplina delle compensazioni come prevista dal codice “De Lise” (art.133, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006). Pertanto, in conformità alla previgente normativa, l'istanza di compensazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal data di pubblicazione del decreto e verrà determinata applicando la metà della percentuale che eccede il 10% al prezzo dei materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno precedente al decreto. Con riferimento ai materiali utilizzati in lavorazioni contabilizzate nel 2018, gli aumenti rilevati nel decreto - che autorizzano la richiesta di compensazioni - trovano applicazione anche per i 15


2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004; - a quanto rilevato nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006; - a quanto rilevato nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005; - a quanto rilevato nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile

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AUTOTRASPORTO: SUI NUOVI VEICOLI IL TACHIGRAFO SARÀ “INTELLIGENTE E TECNOLOGICO”

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Le nuove caratteristiche hanno lo scopo di contrastare le manomissioni, aumentare i controlli e migliorare l'utilizzo del cronotachigrafo.

ovità in arrivo per i tachigrafi ossia gli strumenti di controllo delle attività di guida (distanza percorsa, velocità, posizione, identità e attività del conducente) obbligatori su tutti i veicoli con massa superiore alle 3, 5 tonnellate indipendentemente se effettuano un trasporto in conto terzi o in conto proprio.

I tachigrafi digitali attualmente impiegati (e obbligatori) per i veicoli immatricolati dal 1° maggio 2006 non dovranno essere sostituiti ma potranno essere utilizzati fino alla “fine del proprio ciclo di vita”. Lo stesso dovrebbe valere per quelli analogici presenti su veicoli con data di immatricolazione antecedente al 2006 anche se la normativa comunitaria non lo precisa. Entro il 2034 i veicoli che effettuano trasporti internazionali dovranno essere equipaggiati con i tachigrafi intelligenti.

La novità riguarda sostanzialmente l'installazione di una tipologia di tachigrafo digitale più evoluta di quella che, attualmente secondo le previsioni del Regolamento (CE) n. 165/2014 e suoi regolamenti di esecuzione (Reg. n. 799/2016/UE mod. da Reg. n. 2018/502/UE), è dotata di nuove e maggiori funzionalità. Esse permetteranno in particolare la connessione al sistema satellitare che registrerà automaticamente la posizione del veicolo all'inizio e alla fine del periodo di lavoro del conducente e a intervalli di tre ore durante la guida e un sistema di diagnosi remota per consentire la trasmissione in modalità wireless dei dati del tachigrafo agli strumenti di cui saranno dotati anche gli organi preposti al controllo stradale. Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 165/2014 il controllo in remoto servirà unicamente a verificare una eventuale manomissione o uso improprio dell'unità di bordo. Non è prevista l'applicabilità di sanzioni in forma automatica senza che il veicolo venga fermato. Le imprese di trasporto o comunque i datori di lavoro saranno tenuti ad informare i conducenti della possibilità di una comunicazione remota da parte delle autorità di controllo.

Per semplificare l'introduzione del nuovo sistema tachigrafico si prevede che la nuove carte tachigrafiche che saranno emesse dovranno adattarsi anche ai modelli digitali precedenti. Non sarà richiesta la sostituzione delle carte tachigrafiche ancora in corso di validità.

Le nuove tipologie di tachigrafo cd. “intelligente”, omologati in conformità alla normativa comunitaria, saranno obbligatoriamente montate sui veicoli immatricolati dal 15 giugno 2019 in poi. 17


CARTA DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTI: CIRCOLARE MINISTERIALE RIEPILOGATIVA

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del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale; f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali; g)di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

l Ministero delle infrastrutture e trasporti con Circolare Prot. 18559/23.18.3 del 7 giugno 2 0 1 9 fa i l p u nt o s u l l ' o b b l igo d i conseguimento della carta di qualificazione dei conducenti (CQC) e sulla formazione inziale e periodica necessaria per ottenerla o aggiornarla. Quando occorre la CQC La CQC è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida. E' necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente di una delle categorie: C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE.

Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g), riferite ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, la Circolare ha ribadito quanto già affermato in passato ossia che esse non ricorrono nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un'impresa con la qualifica di autista poiché, non vi è dubbio, che la guida del veicolo è effettuata in questi casi con carattere professionale.

Il requisito della professionalità è l'elemento caratterizzante l'obbligo della titolarità della qualificazione CQC. Ove non ricorra tale elemento della professionalità nel trasporto di merci o persone, si è fuori dall'ambito di applicazione della disciplina in esame.

Come si consegue la CQC Si consegue a seguito della frequenza ad un corso di formazione inziale e superamento del relativo esame. Sono, invece, scaduti i termini per ottenere la CQC per documentazione. Si trattava di una procedura meramente transitoria finalizzata a tutelare coloro che già esercitavano l'attività nel 2009 anno in cui l'obbligo della CQC è entrato in vigore per il trasporto merci. Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.3 è possibile conseguire la qualificazione CQC per il trasporto di cose: a partire dal ventunesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione iniziale accelerato; a partire dal diciottesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione ordinario in tal caso il conducente titolare della patente della categoria C può guidare tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose, senza limiti di massa, mentre

Ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 286/2005, sono inoltre esclusi dal campo di applicazione della disciplina relativa alla qualificazione professionale di tipo CQC, e dunque dall'obbligo di possedere tale qualificazione, i conducenti: a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h; b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione; c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio; e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini 18


se titolare della categoria C1, potrà condurre esclusivamente veicoli cui abilita detta categoria); a partire dal diciottesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione accelerato (in tal caso il conducente, se titolare della categoria C, può condurre veicoli adibiti al trasporto di cose di massa non superiore a 7,5 tonnellate fino al compimento del ventunesimo anno di età, mentre se il titolare della categoria C1 potrà condurre esclusivamente veicoli cui abilita detta categoria). Ai sensi dell'art. 7 del DM 20 settembre 2013, per iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale svolto da un'autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica, l'allievo non deve già obbligatoriamente essere titolare della patente di guida presupposta dall'abilitazione che intende conseguire (C1, C1E, C o CE per trasporto di cose, D1, D1E, D o DE per quello di persone). Infatti, l'art. 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 stabilisce che per l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale non è richiesto “il previo possesso della patente di guida corrispondente”. In questo caso, l'allievo può iscriversi per il conseguimento congiunto della patente di guida e della qualificazione CQC.

Validità La CQC ha validità di 5 anni. Il rinnovo di validità è subordinato alla frequenza di un apposito corso di formazione periodica, al termine del quale è emesso un duplicato del titolo comprovante la qualificazione CQC. Decurtazione punti La disciplina della patente a punti (art. 126 bis del Codice della Strada) si applica anche alla CQC. Alla CQC vengono quindi attribuiti in totale 20 punti, non cumulabili con quelli che si hanno sulla patente, né cumulabili se uno è titolare di carta di qualificazione valida sia per il trasporto di persone sia per il trasporto cose, L'eventuale decurtazione del punteggio si applica alla CQC, se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del conducente. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'articolo 126-bis Codice della Strada.

Si conferma che può iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale svolto da un'autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica anche colui che è interessato al solo conseguimento della qualificazione CQC, già titolare della patente di guida presupposta. Se il corso di qualificazione iniziale è, invece, svolto da un ente di formazione, può iscriversi unicamente un candidato già titolare della categoria di patente presupposta dalla CQC che intende conseguire. 19


ASMEL E DIVIETO DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE: IMPORTANTE PRONUNCIA DEL TAR LECCE

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corrispettivo per i servizi di committenza dalla Centrale di Committenza “Asmel Consortile S.c.a.r.l.”. In proposito, va ricordato che il Codice dei contratti pubblici dispone che le stazioni appaltanti possano convenzionarsi con piattaforme di e-procurement che offrono tale servizio sul mercato. Peraltro, al fine di promuovere un più ampio ricorso agli affidamenti telematici, nonché per contenere la spesa pubblica e i costi di partecipazione degli operatori economici, il legislatore del Codice ha previsto espressamente, all'articolo 41 comma 2-bis, il divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58. Ciò premesso, il TAR Lecce ha rilevato l'illegittimità della clausola in esame in quanto in violazione sia del cennato art. 41, comma 2-bis, sia dell'art. 23 della Costituzione, secondo il quale ogni prestazione patrimoniale imposta deve trovare il proprio fondamento nel dettato

on ordinanza n. 328 del 29/05/2019 il TAR Lecce ha accolto l'istanza di sospensione cautelare presentata, tra gli altri, da ANCE ed ANCE Lecce avverso gli atti della procedura di gara indetta dal Comune di Lizzanello (LE) per l'affidamento dei lavori di “Ristrutturazione di parte di fabbricato esistente ubicato nella frazione di Merine da destinare a centro aperto polivalente anziani (art. 106 del Reg. n. 4 del 18-1-2007)”. Il Tribunale salentino ha anzitutto ritenuto illegittime le clausole del bando che prevedevano, nell'ambito dell'OEPV, l'attribuzione di punteggio in ragione dell'offerta di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base d'asta. Il Collegio, in particolare, ha chiarito che la richiesta tesa “ad estendere gli interventi previsti nel progetto esecutivo” è da ritenersi illegittima in quanto non è finalizzata a valorizzare le migliorie al progetto posto a base d'asta, bensì ad estendere gli interventi previsti nel progetto esecutivo anche alla restante porzione dell'edificio, ponendo indebitamente a carico dei concorrenti il relativo onere economico, producendo così “…una sostanziale alterazione dei caratteri essenziali delle prestazioni richieste”. Si tratta di un principio molto rilevante, che conferma quanto affermato dall'ANAC, nell'ambito di alcuni precontenziosi presentati da ANCE Nazionale, nonché dalla giurisprudenza maggioritaria (vedi, ex multis, ANAC, delibere n. 1043 del 14 novembre 2018 e n. 1075 del 21 novembre 2018; vedi anche Cons. Stato, parere Commissione speciale n. 966 del 13 aprile 2018; TAR Veneto, I, sentenza 01/02/2018, n. 105; TAR Umbria, I, sentenza 08/11/2018, n. 581). Altra questione ha riguardato la clausola che prevedeva, a carico dell'aggiudicatario, il pagamento di una somma pari all'1% dell'importo complessivo posto a base di gara a titolo di 20


riconosciuta la piena legittimazione ad agire in capo alle due associazioni ricorrenti. Per il Collegio, infatti, “l'impugnativa in esame appare coerente con l'interesse istituzionale di tale Associazione di categoria, essendo preordinata ad evitare che oneri (assunti come) indebiti siano posti a carico degli operatori economici del Settore”, con l'aggiunta che “né sembra integrare un conflitto di interessi con una parte degli imprenditori (appartenenti alla categoria di riferimento) la semplice partecipazione alla selezione de qua di sole - due imprese, considerato, peraltro, che la contraria opzione ermeneutica comporterebbe che la legittimazione attiva dell'A.N.C.E. risulterebbe, in concreto, paralizzata ogni volta che - anche - un singolo operatore associato decidesse, comunque, di partecipare alla gara, sicché appare da ripudiare in forza del c.d. metodo apagogico”. Tale pronuncia è di estremo rilievo, poiché riafferma la piena capacità processuale dell'ANCE, senza che la contestuale presenza, nel procedimento di gara impugnato, di altre imprese, rappresenti un motivo ostativo al ricorso.

legislativo. Ad avviso del Collegio, peraltro, “l'apporto partecipativo di Asmel alla procedura di gara (ulteriore rispetto alla messa a disposizione della piattaforma telematica) è minimo, e non risulta che quest'ultima sia una Centrale di Committenza, né che sia iscritta all'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti”. Anche tale statuizione appare di grande importanza. Al riguardo, l'ANCE aveva già avuto modo di segnalare la problematica in questione all'ANAC, sia in sede di precontenzioso, che in sede consultiva. L'Autorità, invero, ha sempre accolto le censure evidenziate, stigmatizzando la prassi, perpetuata da alcune amministrazioni aggiudicatrici, di porre a carico dei soggetti privati i costi di gestione della procedura, quantificati in misura percentuale predeterminata e concernenti l'organizzazione di una funzione amministrativa, normalmente gravante sulla stazione appaltante (vedi, tra le tante, delibera del 28/11/2018, n. 1123 e atto di segnalazione al Governo n. 3 del 25/02/2015). Da ultimo, si evidenzia che è stata nuovamente

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ANAC: IL RIMBORSO DEI COSTI DI GESTIONE DELLE PIATTAFORME DI E-PROCUREMENT È SEMPRE ILLEGITTIMO

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(con il decreto correttivo, d.lgs. n. 56/2017) l'apposito divieto nel Codice Appalti (art. 41, comma 2 bis del Codice). Ciononostante, a causa del reiterarsi di episodi non in linea con la normativa ora richiamata, come evidenziato dalle segnalazioni del territorio, l'ANCE ha formulato ad ANAC la citata richiesta di parere, allo scopo di confermare l'illegittimità del divieto di remunerazione, comprensivo di qualsiasi tipologia di spesa relativa al funzionamento e all'utilizzo delle piattaforme di e-procurement. Con il parere in commento, l'ANAC ha accolto “in toto” le istanze di ANCE, riscontrando l'assenza di disposizioni di rango legislativo che consentano di introdurre meccanismi di remunerazione a carico dell'aggiudicatario, e la sussistenza, nel Codice dei contratti, di un divieto espresso in tal senso. Infatti, ad avviso dell'Autorità, l'addebito in esame contrasta sia con il principio espresso dall'art. 23 della Costituzione – in base al quale “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” – sia con l'espresso divieto di cui all'art. 41, comma 2 bis, d.lgs. n. 50/2016 – il quale cristallinamente stabilisce che “È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme” –.

on il parere n. 44206 del 3/6/2019, in risposta al quesito interpretativo sollevato da ANCE il 17 aprile u.s., l'ANAC ha confermato la completa illegittimità della prassi di inserire, nei bandi di gara, un'apposita clausola in forza della quale è previsto che l'aggiudicatario debba vincolarsi a rimborsare alle Centrali di committenza una somma determinata in misura percentuale (usualmente, pari all'1%) dell'importo posto a base di gara, quale remunerazione per la gestione delle procedure di gara svolte su piattaforme di e-procurement.

Il quesito giuridico inoltrato da ANCE lo scorso aprile riguardava un bando per l'appalto di lavori – caratterizzato proprio dalla citata clausola – indetto da un Comune. Quest'ultimo aveva demandato l'espletamento della relativa procedura ad ASMEL, da svolgere tramite la piattaforma telematica di negoziazione da quest'ultima gestita, Asmecomm. In generale, la posizione di ANCE sulla non spettanza di tale onere economico è stata, fin dal principio, condivisa dall'ANAC. La stessa ha presentato un atto di segnalazione al Governo (n. 3/2015). Da qui, il legislatore ha voluto introdurre 22


Da ciò viene fatto conseguire che, in assenza di disposizioni di rango primario (e di previsioni attuative di secondo livello), “a nessuna centrale di committenza è consentito porre a carico dell'aggiudicatario una qualsivoglia forma di remunerazione”. Tutto ciò premesso, l'Autorità ha sottolineato anche che eventuali procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti che continuino a prevedere tale addebito possono essere segnalate anche agli Uffici di vigilanza dell'ANAC (secondo la procedura disciplinata dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, pubblicato nella G.U. del 16 ottobre 2018).

Invero, ha rilevato l'ANAC, dal momento che la creazione di soggetti aggregatori della domanda di fabbisogno pubblico ha avuto lo scopo di garantire un risparmio di spesa alle Amministrazioni beneficiarie, “ il relativo funzionamento non può determinare un aggravio di costi per gli operatori, i quali, peraltro, tenderebbero a traslarli sull'ente appaltante e, per esso, sulla collettività, offrendo minor ribassi in gara, al fine di compensare il probabile costo posto a loro carico”, qualora risultassero aggiudicatari. Inoltre, per l'Autorità, tale onere economico si rivela “contrario allo spirito riformatore del sistema della centralizzazione degli acquisti” (richiamando, a tal fine, la recente deliberazione n. 1123/2018, già espressiva di tale assunto).

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REGIONE CAMPANIA: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'UTILIZZO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE l'installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, attività finalizzate all'aumento dell'efficienza energetica degli edifici dove si svolge il ciclo produttivo e attività di installazione di impianti a fonti rinnovabili. Il sostegno economico alle imprese verrà concesso sotto forma di contributo in conto capitale a fondo perduto e saranno ammissibili i Piani di investimento aziendale con un importo uguale o superiore a 50.000 euro. L'intensità massima di aiuto concedibile sarà pari al 50% delle spese ammissibili e comunque non potrà essere superiore ai 200.000 euro così come disposto dalla normativa europea attualmente vigente. A partire dal 2 luglio 2019 le imprese potranno accedere e registrarsi alla piattaforma informatica dedicata: http://sid2017.sviluppocampania.it e presentare la richiesta di contributo.

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ul BURC n. 31 del 3 giugno scorso è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n.170 del 3 giugno 2019 avente ad oggetto:” POR FESR 2014 - 20. O.S. 4.2: Approvazione Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore delle Imprese per la realizzazione di investimenti per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e relativi Allegati A e B”. All'interno del provvedimento è evidenziato che le imprese campane che intendono realizzare investimenti per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, potranno usufruire di un contributo a fondo perduto concesso dalla Regione Campania con il cofinanziamento di risorse del POR FESR 20142020. In particolare, saranno ammissibili al contributo attività finalizzate all'aumento dell'efficienza energetica nei processi produttivi,

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NESSUNA DECADENZA IN CASO DI SILENZIO ASSENSO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

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Proprio la natura rimediale del silenzio-assenso comporta che rimane sempre nella disponibilità del privato l'opzione per il rilascio di un provvedimento espresso come regola generale.

l Comune non può pronunciare la decadenza di un permesso di costruire formatosi con il silenzio-assenso qualora sia stata richiesta più volte nel tempo l'emanazione di un provvedimento espresso.

L'amministrazione ha, infatti, l'obbligo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 241/90, laddove richiesto e sollecitato, di pronunciarsi sul rilascio di un permesso di costruire in modo espresso.

E' questa la conclusione del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia con la sentenza del 20 maggio 2019, n. 725 chiamato a giudicare l'illegittimità o meno di un provvedimento di decadenza emesso dal Comune per il mancato avvio dei lavori nel termine di un anno di un permesso di costruire formatosi per silenzio-assenso.

In conclusione l'amministrazione, in quanto sollecitata al rilascio di un permesso di costruire in forma espressa, è tenuta ad emanare il relativo p ro v v e d i me nt o e no n p uò p e r s i s t e re nell'omissione. Di conseguenza è illegittimo il provvedimento di decadenza emanato dal Comune per mancato avvio dei lavori entro il termine annuale.

In particolare, il TAR ha sottolineato che la formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire (articolo 20, comma 8 del DPR 380/2001) è da intendere come un rimedio “alternativo” per il conseguimento del provvedimento nel caso in cui l'amministrazione rimanga inerte.

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RAPPORTI TRA I TRATTAMENTI PENSIONISTICI ANTICIPATI E LA NASPI

C

domanda di Naspi, è prevista la perdita del diritto alla stessa a partire dalla prima data di decorrenza utile per l'accesso alla pensione anticipata. L'Inps, pertanto, conferma in maniera chiara l'incumulabilità delle due prestazioni. L'applicazione di tale criterio comporta pertanto la reiezione delle domande di NASpI per le quali la fruizione dell'indennità dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della richiesta prestazione di pensione con quota 100.

on la circolare n. 88/19 l'Inps ha fornito importanti chiarimenti, condivisi dal Ministero del Lavoro, in relazione ai rapporti tra prestazioni a sostegno del reddito, in particolare la Naspi, e trattamenti pensionistici anticipati disciplinati dal decreto-legge n. 4/19 (pensione quota 100, pensione anticipata, opzione donna e lavoratori precoci). La pensione con quota 100, che si perfeziona con un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, è riconosciuta una volta trascorso il periodo previsto per l'apertura della “finestra mobile” (i lavoratori del settore privato che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza della pensione trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi). Il diritto alla pensione con quota 100 ha reso necessario un approfondimento sulla eventuale compatibilità tra Naspi e trattamento pensionistico anticipato, tenuto conto dell'incompatibilità prevista per l'indennità di disoccupazione Naspi, che decade una volta raggiunti i requisiti per la pensione di vecchiaia ed anticipata. A tal riguardo, l'Istituto ha chiarito che, per i soggetti che pur nel rispetto dei requisiti previsti non si avvalgono della facoltà di richiedere l'accesso a quota 100, la domanda di disoccupazione Naspi nel triennio 2019-2021 deve essere meritevole di accoglimento. Allo stesso tempo, i soggetti che, stanno già percependo l'indennità di disoccupazione Naspi non decadono dalla prestazione anche nel caso di raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata. Diversamente, per i soggetti che richiedono l'accesso al trattamento di pensione con quota 100 e che percepiscono la Naspi o che intendono fare

Gli stessi principi sopra richiamati riguardano la pensione anticipata ordinaria che, analogamente a quota 100, viene riconosciuta dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contribuivi; anche in questo caso, pertanto, è possibile fruire della Naspi fino alla data di apertura della finestra, ovvero fino alla decorrenza della pensione. Quanto alla pensione anticipata c.d. opzione donna è possibile fruire della Naspi fino alla prima decorrenza utile successiva alla presentazione della domanda di trattamento pensionistico. I lavoratori precoci che perfezionano i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dopo tre mesi. In tal caso, l'assegno di disoccupazione Naspi decade a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata. La nota in oggetto, infine, ricorda che la titolarità a percepire l'assegno ordinario di invalidità, anche se sospeso in favore della NASpI, non consente l'accesso alla pensione anticipata. In tale caso, pertanto, non ricorre la condizione per la decadenza dalla NASpI, considerato che il titolare di assegno ordinario di invalidità non perfeziona i requisiti per la pensione anticipata. 26


RISTRUTTURAZIONI ED ECOBONUS L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISPONDE ALLA STAMPA

L

a detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie spetta anche per gli interventi che comportano la demolizione e ricostruzione del fabbricato con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente.

Applicabilità del beneficio per interventi su immobili non residenziali In merito, l'Agenzia delle Entrate conferma che le ipotesi agevolative che consentono di usufruire della detrazione IRPEF per le ristrutturazione edilizie si riferiscono ad interventi eseguiti su «singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze» (ovvero sulle «parti comuni»). Ciò in conformità con quanto stabilito nell'art.16bis del D.P.R. 917/1986 – TUIR che, nel disciplinare “a regime” l'agevolazione, ne ha confermato non solo l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, ma anche «le condizioni di spettanza del beneficio fiscale, così da consentire di fare salvo il consolidato orientamento di prassi formatosi in materia». In sostanza, conclude l'Agenzia delle Entrate, il bonus è escluso per gli interventi eseguiti su fabbricati non residenziali.

Questo il principale chiarimento di interesse per il settore contenuto nelle risposte dell'Agenzia delle Entrate alla stampa specializzata, fornite lo scorso 30 maggio], aventi ad oggetto l'applicabilità delle detrazioni per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica (cd. Ecobonus). DETRAZIONE IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Demolizione e ricostruzione Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie, risulta applicabile anche nell'ipotesi di interventi di demolizione e ricostruzione da cui risulti una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente, come specificato anche dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 16 luglio 2015. Infatti, secondo tale Organismo, gli «interventi di demolizione e ricostruzione che non sfruttino l'intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una quota parte (…) appaiono rientrare a pieno titolo nella fattispecie della ristrutturazione edilizia». Sul medesimo tema, l'Agenzia delle Entrate conferma che risultano agevolabili anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, che comportino, nella variazione della sagoma, uno spostamento “di lieve entità” del fabbricato rispetto all'area di sedime originaria.

Spese sostenute da più beneficiari Sono state chieste all'Agenzia delle Entrate le modalità di fruizione del bonus per le ristrutturazioni edilizie in relazione a lavori eseguiti da due coniugi comproprietari di un'abitazione, in presenza di conto corrente intestato solo al marito. Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria conferma che anche la moglie, non intestataria del conto corrente, può detrarre, pro quota, le spese di ristrutturazione edilizia, a condizione che le fatture siano appositamente integrate con il suo nominativo, e con l'indicazione della relativa percentuale di spesa sostenuta (anche al 100%). Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo

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credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nei confronti di uno dei due fornitori disposto ad acquisire il predetto credito». In sostanza, sembra venir ammessa la cessione parziale del credito, con la conseguenza che, sulle ulteriori spese sostenute, il contribuente può fruire del beneficio con le modalità ordinarie (indicazione della detrazione nella dichiarazione dei redditi, in dieci quote annuali di pari importo). Tuttavia, si ricorda che sia con riferimento all' “Ecobonus”, sia al “Sismabonus” condomini, i Provvedimenti attuativi ed i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate hanno precisato che la cessione deve riguardare l'intera quota di detrazione del condomino (senza possibilità di cessione parziale) .

esclusa la possibilità di modificare nei periodi d'imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (cfr. da ultimo, la C.M. 7/E/2018). DETRAZIONE IRPEF/IRES PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (CD. “ECOBONUS”) Cessione del credito per lavori su singole unità immobiliari L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la cessione del credito da “Ecobonus”, in presenza di interventi di risparmio energetico eseguiti su singole unità immobiliari, non deve essere riportata nella dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF 2019 o 730/2019). Devono, invece, essere seguite le modalità di comunicazione della cessione come stabilite, per tale fattispecie, nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 19 aprile 2019, prot. n.100372. In particolare, il cedente deve comunicare i dati relativi alla cessione del credito: - per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, «entro il 28 febbraio dell'anno successivo al sostenimento della spesa» (entro il 29 febbraio 2020); - per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, dal 7 maggio al 12 luglio 2019; In entrambi i casi, devono essere utilizzate le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Sul medesimo tema, viene specificato, altresì, che «in presenza di diversi fornitori, la detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascun fornitore. Ciò implica, pertanto, che, ad esempio, in presenza di due fornitori è possibile anche cedere solo il

Cessione del credito su parti comuni L'Agenzia delle Entrate si pronuncia ulteriormente in tema di cessione del credito corrispondente alla detrazione da “Ecobonus”, in presenza di lavori “energetici” eseguiti sulle parti comuni condominiali. In merito, viene chiarito che il bonifico (bancario o postale) effettuato dall'amministratore (o da un condomino) nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori deve essere di importo pari al corrispettivo residuo, non coperto dall'ammontare corrispondente al credito ceduto. Resta fermo che nel bonifico deve essere specificata la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il medesimo è effettuato (cfr. anche il Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110).

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in opera di micro-cogeneratori effettuato a cavallo degli anni 2017 e 2018 (ma agevolato a decorrere dal 2018) l'Amministrazione finanziaria specifica che l'agevolazione è riconosciuta se l'ultimazione dei lavori è riferibile al periodo temporale che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Applicabilità del beneficio per i soggetti titolari di reddito d'impresa Sotto tale profilo, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che, con riferimento ai soggetti titolari di reddito d'impresa: l' “Ecobonus” spetta con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale. Di conseguenza, riprendendo quanto già a suo tempo chiarito con la R.M. 340/E/2008, l'agevolazione viene esclusa in relazione agli interventi realizzati su «beni oggetto dell'attività esercitata quali, per le società che esercitano l'attività di pura locazione, gli immobili che, in linea di massima, non sono cespiti strumentali». Tale interpretazione, a parere dell'ANCE, continua a suscitare perplessità, tenuto conto che nella disciplina normativa dell' “Ecobonus” applicabile, ai fini IRES, anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, non si riscontra alcuna limitazione all'applicabilità del beneficio per quel che riguarda gli immobili delle imprese destinati alla locazione. Sul punto, si ricorda che la medesima Agenzia delle Entrate ha, invece, riconosciuto ammissibile, sempre per i fabbricati locati dalle imprese, il beneficio del “Sismabonus”; - occorre fare riferimento al cd. principio di competenza per identificare il periodo d'imposta in cui possono essere portate in detrazione le spese sostenute, relative agli interventi “energetici”. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che conta «la data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti». Nel caso di specie, che riguardava l'acquisto e posa

DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER CONSULENZE FISCALI Sul punto, l'Agenzia delle Entrate specifica che le spese relative alle consulenze fiscali, concernenti le modalità applicative dei benefici per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica (cd. “Ecobonus”), non possono essere detratte, ai fini di tali agevolazioni, come «prestazioni professionali». L'Amministrazione finanziaria giunge a tale conclusione sul presupposto che tali spese non sono direttamente correlate all'intervento agevolato (come invece accade per quelle di progettazione e per le prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici).

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IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN ITALIA

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IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN CAMPANIA

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CAMPANIA

Il Presidente Gennaro Vitale

L'ANCE Campania assume la rappresentanza regionale della categoria imprenditoriale inquadrata nel sistema associativo facente capo all'ANCE. • Rappresenta in via esclusiva gli interessi della categoria nei confronti della Regione e nei confronti degli altri enti di livello regionale. • Esamina, tratta e coordina i problemi generali della categoria a livello regionale, assumendo le decisioni che di volta in volta si renderanno opportune ed interviene presso autorità , enti ed amministrazioni per la risoluzione dei problemi.

SEDE E INFORMAZIONI Piazza Vittoria n. 10 - 80121 Napoli (NA) Email: info@ancecampania.it Pec: ance.campania@pec.ance.it Tel: 081 7645851 Fax: 081 2452900

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