Costruttori Irpini Nuova serie anno XXXIII n. 3 luglio-settembre 2019 Spedizione in abbonamento postale Art. 2, comma 34 - Legge 549/95 Filiale di Avellino
Periodico dell’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino
ANCE AVELLINO (triennio 2018 - 2021) Presidente Michele Di Giacomo
Consiglieri Francesco Colella, Luca Iandolo, Alfonso Palma (Tesoriere), Antonio Prudente, Fiorentino Sandullo (VicePresidente), Massimo Toriello, Raffaele Trunfio (Presidente Gruppo Giovani), Antonio Nicastro (Past President), Armando Zaffiro (Presidente Cassa Edile), Edoardo De Vito (Presidente CFS)
SERVIZI ALLE IMPRESE Assistenza e consulenza nel settore LL.PP. - Servizio Bandi di gara - Urbanistica e Ambiente - FiscalitĂ edilizia - Incontri, approfondimenti, riunioni, seminari, convegni - Finanziamenti e agevolazioni Formazione e sicurezza - Programmazione interventi Edili e Opere Pubbliche - Consulenza previdenziale Rappresentanza politica
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SOMMARIO
COSTRUTTORI IRPINI PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
L'ANCE AVELLINO INCONTRA IL SINDACO DELLA CITTÀ CAPOLUOGO ........................ pag.2 ANCE AVELLINO PROTAGONISTA AL GOLETO FESTIVAL A SANT'ANGELO DEI LOMBARDI ................................. pag.3
Nuova serie - anno XXXIII n. 3 Lug. - Sett. 2019
LIONI - GROTTAMINARDA: L'ASSOCIAZIONE PRESENTE ALL'INCONTRO A VILLAMAINA ................................. pag.4
Direttore Linda Pagliuca
AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”: I RECENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE ............... pag.5
Responsabile Giampiero Galasso Redazione Linda Pagliuca Segreteria di redazione Vittorio Iannaccone Direzione e redazione Via Palatucci, 20/A - 83100 Avellino Tel. 0825.36616 - Telefax 0825.25252 Sito internet www.ance.av.it E-mail direzione@anceav.it - anceavellino@pec.ance.av.it Stampa Azzurra Comunicazione - Ponteromito | Nusco (Av) www.azzurracomunicazione.it
DECADENZA DAL BENEFICIO “PRIMA CASA” MENO LIMITI IN CASO DI SEPARAZIONE ..................... pag.7 INAIL – MODELLO OT 23 PER L'ANNO 2020 ................ pag.8 NON IMPONIBILITÀ AD IVA I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE ........... pag.9 MODIFICHE AL FONDO “SALVA OPERE”: IN GAZZETTA IL DECRETO LEGGE 101/2019 ............... pag.11 IVA E FIDEIUSSIONE PER LA RATA DI SALDO NEGLI APPALTI PUBBLICI L'ANCE RIBADISCE IL PROPRIO ORIENTAMENTO ......... pag.13 INCREMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DOVUTO PER I RINNOVI DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO .................... pag.15 BENI CULTURALI: OPERATIVA LA RIFORMA DEL MINISTERO ................... pag.16 APPALTI PUBBLICI: ATTIVO IL PORTALE UNICO PER LA PUBBLICITÀ DELLE GARE .............................. pag.18 APPLICABILITÀ DELL'ACCESSO CIVICO AGLI ATTI DI GARA ................................................ pag.20
REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI ANCE CAMPANIA
ANCE, SUBAPPALTO: SENTENZA UE CONFERMA NOSTRE TESI ..................... pag.23 ADOTTATE LE LINEE GUIDA ANAC SUL CONFLITTO DI INTERESSE ................................. pag.24
La collaborazione al periodico è aperta a tutti. Gli articoli firmati esprimono solo l’opinione dell’autore e non impegnano la redazione. È vietata la riproduzione degli articoli pubblicati se non è citata la fonte. Autorizzazione del Tribunale di Avellino n. 304 del 25 febbraio 1993
NUOVI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE, PRIMI CHIARIMENTI DELL'ADE ................................. pag.29 L'IMPRESA NON INVITATA NON PUÒ PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ................................. pag.33 APPALTI PUBBLICI: DOPO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO SI CRISTALLIZZA LA SOGLIA DI ANOMALIA ............... pag.36 INFORMATIVA ANTIMAFIA: CHIARITO L'AMBITO DEL SINDACATO GIURISDIZIONALE ........................... pag.37
Registro stampa Diffusione gratuita
LA CESSIONE TRAMITE PERMUTA DI UN FABBRICATO DA DEMOLIRE E RICOSTRUIRE NON È CESSIONE D'AREA pag.40
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L'ANCE AVELLINO INCONTRA IL SINDACO DELLA CITTÀ CAPOLUOGO
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rimo incontro istituzionale della nostra Associazione con il nuovo Sindaco di Avellino Gianluca Festa. L'incontro si è svolto presso il palazzo di città il 12 settembre ed è stata l'occasione per il Presidente Michele Di Giacomo per rappresentare al Sindaco la delicata situazione in cui versa il comparto dell'edilizia. “L'edilizia- ha dichiarato il Sindaco – rappresenta un settore fondamentale nel percorso di rinascita e di rigenerazione della nostra città. L'attenzione per il territorio ci impone di progettare interventi di riqualificazione e di adeguamento sismico ed energetico del patrimonio esistente. Occorrono interventi a tutela del patrimonio immobiliare della nostra comunità attraverso opere qualificate e idonee a dare un contributo di qualità e sicurezza alla nostra città”. Il Presidente Di Giacomo ha espresso a nome degli associati le più vive congratulazioni per la vittoria elettorale e ha affermato che Ance, come sempre ha dimostrato negli ultimi 20 anni, è sempre dalla parte della città e dei cittadini. Di Giacomo ha evidenziato che la sinergia tra Ente Comunale e Associazioni di categoria ha sempre rappresentato un valore aggiunto per il bene della nostra comunità. È necessario – ha affermato il Presidente - che ognuno nel suo ruolo istituzionale sia sempre in grado di mettersi in gioco e di fornire quel supporto di cui l'Amministrazione necessita nel pieno rispetto della legalità e della correttezza reciproca.
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ANCE AVELLINO PROTAGONISTA AL GOLETO FESTIVAL A SANT'ANGELO DEI LOMBARDI Cartellone di eventi culturali, artistici, sociali e musicali dal 24 al 28 luglio a Sant'Angelo dei Lombardi promosso dal "Rotary Club Sant'Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto
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l Goleto Festival si è svolto dal 24 al 28 luglio a Sant'Angelo dei Lombardi. L'iniziativa è stata del “Rotary Club Sant'Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto” con «il Patrocinio morale della Regione Campania, della Provincia di Avellino, della Arcidiocesi di Sant'Angelo dei LombardiConza-Nusco-Bisaccia, unitamente alla Camera di Commercio Avellino, Associazione Costruttori Edili Avellino, Confindustria Avellino, Confartigianato Avellino, Accademia delle Belle Arti di Napoli e Associazione Città della Ceramica grazie ad un importante lavoro di rete e collaborazione istituzionale», si legge in una nota diffusa dagli organizzatori. Il 27 è stata inaugurata l'aiuola Rotary realizzata grazie al contributo dell'ANCE all'interno dell'Abbazia per testimoniare la volontà di essere presenti sul territorio, di voler lavorare concretamente per coniugare la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale con l'impegno sociale.
Targa Rotary Club Hirpinia Goleto all'Ance Avellino
In occasione della serata il Presidente Michele Di Giacomo in rapp resentanza dell'intera Associazione ha ritirato una targa con cui il Rotary ha ringraziato la nostra Associazione per il contributo offerto ad un “luogo d'arte e di storia di profondo significato simbolico per la Comunità Irpina”.
A Sant'Angelo dei Lombardi sorge la splendida Abbazia del Goleto
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LIONI - GROTTAMINARDA: L'ASSOCIAZIONE PRESENTE ALL'INCONTRO A VILLAMAINA
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o scorso 17 settembre si è tenuto presso il Comune di Villamaina un incontro per discutere del completamento della strada Lioni Grottaminarda. L'incontro è stato promosso dalla Dott.ssa Stefania Di Cicilia, Presidente dell'Unione dei Comuni Terre dell'Ufita e ha visto la partecipazione di molti Sindaci dei Comuni dell'Alta Irpinia e dell'Ufita, di ANCE, di Confindustria Avellino e dei Sindacati. Hanno partecipato all'incontro la Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Dott.ssa Rosa D'Amelio, l'ex parlamentare Luigi Famiglietti e l'Ing. Luca Cascone, Presidente della IV Commissione del Consiglio regionale della Campania. Per ANCE Avellino erano presenti il Presidente Di Giacomo, il Vice Presidente Sandullo, il Presidente del Gruppo Giovani Trunfio e molti associati che con la loro partecipazione hanno voluto ancora una volta affermare la vicinanza dell'Associazione ai Sindaci dell'Unione dei Comuni Terre dell'Ufita e fornire un supporto alle Imprese edili, ai subappaltatori e a tutta la filiera coinvolta nei lavori. Il Presidente Di Giacomo, nel suo intervento, ha sottolineato le gravi conseguenze per le imprese e l'economia locale connesse al perdurare dello stop dei lavori auspicando una ripresa a breve degli stessi e rappresentato la piena disponibilità dell'Associazione a dare il proprio contributo affinché siano individuate le soluzioni più efficaci per raggiungere tale obiettivo. La riunione si è conclusa con l'intervento dell'Ing. Cascone che ha evidenziato come la Regione sta procedendo speditamente affinché si possa arrivare alla riapertura dei cantieri, cosa che potrebbe avvenire entro la fine del mese di ottobre. L'ing. Cascone, inoltre, ha affermato che, una volta ripartiti i lavori, non ci saranno problemi a discutere anche delle opere compensative utili a connettere i vari paesi alla Lioni-Grottaminarda. Il Presidente ANCE AVELLINO Michele Di Giacomo
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AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”: I RECENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
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sclusa l'agevolazione sull'acquisto della prima casa per i fabbricati “collabenti” che non possono essere equiparati agli immobili in corso di costruzione. Via libera, invece, all'agevolazione per l'acquisto della pertinenza dell'unità immobiliare per la quale, in precedenza, si è fruito del regime di favore.
parte prima, allegata al D.P.R. 131/86 e riguardano: • la natura dell'immobile (categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9); • l'ubicazione dell'abitazione, che deve trovarsi nel Comune in cui l'acquirente ha la propria residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall'acquisto; • la non titolarità esclusiva di altra abitazione nel Comune in cui si trova l'immobile da acquistare; • la non titolarità, nemmeno per quote, di altra abitazione situata nel territorio dello Stato acquisita con i benefici “prima casa”.
Con le Risposte n. 357 e 362 del 30 agosto 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla possibilità di accedere al bonus “prima casa”, nell'ipotesi di: • acquisto e ristrutturazione di un fabbricato “collabente” (categoria F/2); • acquisto di un locale (C/2) da adibire a pertinenza di un appartamento (categoria A/1) acquistato con l'agevolazione quando la classificazione catastale non ne precludeva l'accesso.
Risposta n.357 – Con tale chiarimento l'Agenzia risponde, in senso negativo, al contribuente che intende acquistare, con l'agevolazione “prima casa” un immobile “collabente” (F/2), per ristrutturarlo entro 18 mesi dall'acquisto e adibirlo ad abitazione principale.
Come noto le condizioni di accesso ai benefici “prima casa”(IVA al 4% o registro al 2%) sono disciplinate dall'art. 1, nota II-bis della Tariffa,
L'istante richiama la CM n.38/E/2005 con la quale veniva ammessa la possibilità di fruire del bonus fiscale anche per l'acquisto di immobili in corso di
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prima, allegata al D.P.R. 131/86, devono sussistere congiuntamente. Ratio della norma agevolativa è l'intenzione di “agevolare non progetti futuri ma l'attuale e concreta utilizzazione dell'immobile acquistato come propria abitazione”.
costruzione, equiparando a quest'ultimo l'acquisto del fabbricato collabente da ristrutturare. L'Amministrazione finanziaria, però, con la r i s p o s t a i n c o m me nt o , e s c l u d e t a l e equiparazione.
Risposta n.362 – Con tale chiarimento l'Agenzia ammette la fruizione dell'agevolazione “prima casa”, anche per l'acquisto di un magazzino (C/2) da destinare a pertinenza dell'appartamento (A/1) acquisito nel 2010 usufruendo del medesimo beneficio che, all'epoca, non era connesso alle categorie catastali.
A tal riguardo viene ricordato, richiamando consolidata giurisprudenza, che le unità immobiliari agevolate devono essere concepite per soddisfare esigenze abitative sulla base di criteri oggettivi. L'agevolazione, infatti, è riconosciuta agli immobili in corso di costruzione (F/3) che sono destinati ad abitazione, in quanto strutturalmente concepiti per l'uso abitativo.
A tal riguardo, si ricorda che il punto 3 della nota II-bis, sopra citata, stabilisce che il bonus “prima casa”, ove sussistono le condizioni di legge spetta per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) dell'immobile adibito a prima casa.
Di contro, gli immobili collabenti sono quei fabbricati totalmente o parzialmente inagibili, incapaci di produrre reddito autonomamente, la cui classificazione F/2 unità collabenti è durevole, al contrario delle classificazioni, F/3 unità in corso di costruzione e F/4 unità in corso di definizione, che sono, invece, provvisorie.
Ai fini di tale riconoscimento, precisa l'Amministrazione finanziaria, è necessario che l'immobile acquistato sia destinato a pertinenza dell'immobile principale e che quest'ultimo sia stato acquistato fruendo dell'agevolazione per la prima casa.
Viene richiamata sul punto, la RM 86/E/2010 con la quale, tra l'altro, veniva precisato che, per fruire dell'agevolazione, i requisiti oggettivi e soggettivi indicati nella nota II-bis all'art. 1 della Tariffaparte
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DECADENZA DAL BENEFICIO “PRIMA CASA” MENO LIMITI IN CASO DI SEPARAZIONE
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atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa (Cfr. art. 19). Tale principio, come chiarito dalla Corte Costituzionale è applicabile anche ai procedimenti di separazione.
a vendita a terzi dell'abitazione acquistata col beneficio “prima casa”, anche se al di fuori dei termini stabiliti dalla legge non comporta la decadenza del beneficio fruito, se la cessione fa parte dell'accordo di separazione. In tal caso, l'agevolazione resta valida, anche se il bene agevolato viene venduto entro i cinque anni dalla fruizione del bonus, senza riacquisto di altro immobile. È questo il principio espresso dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.80 del 9 settembre 2019 in relazione al caso presentato da un contribuente che assieme all'ex coniuge aveva acquistato un'abitazione con l'agevolazione “prima casa”, successivamente venduta prima del decorso dei 5 anni dall'acquisto richiesti per legge ai fini del mantenimento del beneficio. La messa in vendita dell'immobile, a cui poi non era seguito il riacquisto di nuova abitazione nel termine di 1 anno, era parte di un accordo di separazione omologato dal tribunale e prevedeva la ripartizione tra i coniugi del 50% del ricavato. Si ricorda che l'agevolazione “prima casa” comporta l'applicazione dell'imposta di registro al 2% e delle imposte ipotecarie e catastali pari a 50 euro ciascuna (per l'acquisto da privati) , o dell'IVA a l 4 % e de l l e i m p o s t e d ' a t t o p a r i , complessivamente a 600 euro (per l'acquisto da impresa) . Deve trattarsi di abitazioni “non di lusso”, censite nelle categorie catastali diverse da A1, A8, ed A9. Tra le condizioni che determinano la perdita del beneficio e il conseguente recupero delle imposte dovute, rientra l'alienazione dell'immobile agevolato prima dei 5 anni dall'acquisto senza il riacquisto, entro l'anno, di un nuovo immobile da destinare ad abitazione principale. Tali vincoli, tuttavia, secondo quanto precisato dell'Agenzia delle Entrate, non possono essere applicati se la vendita dell'abitazione è parte di un accordo di separazione tra coniugi. Infatti, ai sensi della legge n. 74/1987 tutti gli
Intento della citata norma è, infatti, favorire “gli atti e convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio”. Pertanto, nel caso di specie, recuperare l'imposta per via della decadenza dell'agevolazione fiscale dovuta all'alienazione del bene agevolato prima del termine previsto, equivarrebbe, di fatto, a imporre un'imposta su un trasferimento avvenuto in esecuzione di un accordo di separazione e andrebbe in senso contrario alla disposizione che intende tutelare gli accordi patrimoniali tra coniugi in caso di separazione.
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INAIL – MODELLO OT 23 PER L'ANNO 2020
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ul portale informatico dell'Inail è stato pubblicato l'allegato modello OT 23, revisionato per l'anno 2020, che consente alle aziende, a prescindere dall'anzianità dell'attività lavorativa, di richiedere una riduzione del tasso di tariffa per prevenzione a seguito di interventi per il miglioramento delle condizioni di lavoro adottati dalle imprese nel 2019. La riduzione del tasso medio di tariffa è percentualmente determinato in relazione al numero dei lavoratori anno presenti in azienda: Lavoratori-Anno Fino a 10 Da 11 a 50 Da 51 a 200 Oltre 200
Il nuovo modello per l'anno 2020 presenta alcune novità. Tra queste si segnala l'inclusione nella sezione B-3 della prassi di riferimento Uni/PdR 49:2018, pubblicata il 5 novembre 2018 a cura di Ance Lombardia e Uni (Ente italiano di normazione), che fornisce delle linee guida utili all'applicazione pratica della Rsi nell'ambito del settore edile. Nella sezione D1 è stato confermato, per il settore delle costruzioni edili, l'intervento concernente il processo di asseverazione del modello organizzativo e gestionale della sicurezza adottato dall'azienda in conformità alla prassi di riferimento UNI PdR 2: 2013 o alla norma UNI 11751-1, recentemente emanata. L'intervento consente di conseguire direttamente i 100 punti minimi indispensabili per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa.
Riduzione 28 % 18 % 10 % 5%
Gli interventi sono articolati in 5 sezioni: a) interventi di carattere generale; b) di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale; c) trasversali; d) settoriali generali; e) settoriali.
La domanda, unitamente alla documentazione probatoria, dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite il servizio on line, entro il 29 febbraio 2020.
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NON IMPONIBILITÀ AD IVA I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
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on imponibili ad IVA solo i contratti conclusi tra appaltatore e Amministrazione dello Stato per la sistemazione e la manutenzione della sede dell'Istituto Universitario Europeo. Nessun effetto “a cascata” per i contratti di subappalto e fornitura con posa in opera, eventualmente conclusi dalla società che ottiene l'appalto per i lavori di manutenzione. È questo, in sintesi, quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta n.366 del 3 settembre 2019 all'istanza della Società aggiudicataria dell'appalto stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito MIT) per lavori di manutenzione dell'Istituto Universitario Europeo (di seguito IUE), i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati da apposita convenzione. Quest'ultima, infatti, esenta da imposizione erariale, diretta ed indiretta, tutti gli atti e i contratti posti in essere dall'Amministrazione dello Stato per la sistemazione della sede dell'Istituto nonché l'acquisto, a fini ufficiali, da parte dell'IUE dei materiali (art.13 della legge 920/1972).
La citata convenzione prevede, tra l'altro, che la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, messi gratuitamente a disposizione dell'Istituto da parte della Repubblica italiana, e le relative spese siano a carico del MIT per conto dello Stato. In particolare, con l'interpello sottoposto all'Amministrazione finanziaria, l'istante, appaltatore dei suddetti lavori di manutenzione, intende sapere: • se sia possibile “ribaltare” l'esenzione sulle prestazioni rese da eventuali subappaltatori e sulle forniture di beni con posa in opera da parte dello stesso fornitore; • quale sia la corretta applicazione dell'IVA sulle fatture di acquisto del materiale edile, effettuato direttamente dalla società per l'esecuzione dei lavori in appalto. In ordine al primo quesito, l'Amministrazione finanziaria precisa che l'art.13 sopra citato esprime la volontà del legislatore di “non assoggettare ad alcuna forma di imposizione, diretta o indiretta, sia gli atti e i contratti che l'Amministrazione dello Stato deve compiere in
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esecuzione della Convenzione con l'Istituto Universitario Europeo, sia gli acquisti di materiali effettuati per i fini ufficiali dell'Istituto” e va intesa in senso “atecnico”. In sostanza, quello in questione è un regime di non imponibilità stabilito da una norma ad hoc, che non fa venire meno il diritto alla detrazione dei fornitori del Governo o dell'Istituto stesso, trattandosi di regime diverso e distinto da quello recato dall'art.72 del DPR 933/1972. Quest'ultima norma, infatti, nell'elencare tassativamente operazioni esenti da IVA aventi ad oggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi a favore di soggetti analiticamente individuati, include (al co.1, lett.e) anche l'IUE, ma esclusivamente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate direttamente nei suoi confronti e dunque fatturate direttamente all'Istituto (ipotesi differente rispetto alla fattispecie analizzata). Pertanto, l'Agenzia delle Entrate afferma che la non imponibilità ad IVA prevista dalla convenzione
sia applicabile esclusivamente ai rapporti tra il MIT e la Società appaltatrice istante, disciplinati dal contratto di appalto, non precludendo altresì il diritto alla detrazione, da parte della stessa società, dell'IVA relativa all'acquisto dei materiali, in quanto l'operazione da questa posta in essere, pur oggettivamente imponibile ad IVA, è soggettivamente esclusa in forza di una disposizione normativa speciale ad hoc. Tale circostanza non consente alcun effetto “a cascata” sui contratti di subappalto conclusi dall'appaltatore, poiché committente dei lavori in subappalto, in tal caso, non può considerarsi né il MIT, né l'Istituto Universitario Europeo, ma la società istante. In ordine al profilo IVA del mero acquisto del materiale utilizzato direttamente dalla società per l'esecuzione dei lavori in appalto, l'Amministrazione finanziaria chiarisce che è corretta l'applicazione della disciplina IVA ordinariamente applicabile in base alla tipologia e all'oggetto del contratto stipulato.
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MODIFICHE AL FONDO “SALVA OPERE”: IN GAZZETTA IL DECRETO LEGGE 101/2019 stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre u.s., il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”.
soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei subaffidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi risultino assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo stesso. Nello specifico, il decreto in commento ha apportato le seguenti modifiche:
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Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ossia, a decorrere dal 5 settembre 2019 – e dè stato già trasmesso alle Camere per l'avvio dell'iter di conversione in legge, che andrà ultimato entro i prossimi 60 giorni. Per quanto di interesse, il decreto, all'art. 15, interviene a modificare l'art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd DL “Crescita”) – convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 - che ha istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Fondo “Salva-Opere”, con l'obiettivo di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e la tutela dei lavoratori . Le risorse del fondo sono state destinate a
1. viene estesa ai sub-fornitori, subappaltatori, sub-affidatari del contraente generale – e non più ai soli affidatari di lavori– la copertura del fondo; 2. in linea con la modifica di cui al punto precedente, viene previsto che il MIT, una volta accertata la sussistenza delle condizioni del pagamento e provveduto all'erogazione delle risorse, è surrogato nei diritti di tutti i
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“Crescita”, e la relativa legge di conversione, hanno rimesso ad un decreto del MIT, da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'individuazione dei criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del fondo stesso, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara.
beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale; 3. viene previsto che l'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale non è ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo.
Tale decreto, tuttavia, non è stato ancora pubblicato, nonostante la norma ne prevedeva l'adozione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto “Crescita” , ossia entro la fine del mese di luglio scorso.
4. viene introdotto espressamente l'obbligo per il MIT, prima dell'erogazione delle risorse, di verificare la sussistenza la regolarità contributiva del richiedente, attraverso il documento unico di regolarità contributiva; in mancanza, il MIT dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo e del credito certificato del richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile. 5. sempre prima dell'erogazione delle risorse, il Ministero dovrà effettuare la verifica di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (relativa alla sussistenza di debiti fiscali derivanti da cartelle di pagamento) e, nell'ipotesi di inadempienze, provvederà direttamente al pagamento delle stesse. 6. Infine, viene ribadita la possibilità per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente; sempre impregiudicata resta la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi. In conclusione, si ricorda che ai fini dell'operatività del fondo de quo, il decreto cd 12
IVA E FIDEIUSSIONE PER LA RATA DI SALDO NEGLI APPALTI PUBBLICI L'ANCE RIBADISCE IL PROPRIO ORIENTAMENTO
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'importo della fideiussione relativa alla rata di saldo, richiesta negli appalti pubblici, deve essere commisurato al solo corrispettivo, con esclusione dell'IVA. Il medesimo principio vale anche nell'ipotesi di fideiussione in presenza di fatture emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. “split payment” - ter, del D.P.R. 633/1972). Così ribadisce l'ANCE, confermando il proprio orientamento già espresso in passato in risposta ad istanze specifiche pervenute dalla rete associativa, sulle modalità di determinazione dell'importo relativo alla fideiussione dovuta dall'appaltatore per la corretta esecuzione dei lavori, a garanzia della rata di saldo che questi deve ricevere dal committente in fase di collaudo provvisorio dell'opera. L'ANCE giunge a tali conclusioni alla luce della normativa in tema di appalti pubblici, riferita alle garanzie correlate all'esatto adempimento contrattuale, cui è tenuto l'appaltatore ai fini dell'ottenimento del corrispettivo da parte della Stazione appaltante. In tal senso, l'art.103 co.6, del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che, ai fini del pagamento a saldo per i lavori eseguiti in fase di collaudo provvisorio, l'appaltatore deve prestare un'idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa.
L'ammontare della predetta garanzia si assume pari alla rata di saldo, aumentata degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e la data nella quale il collaudo diviene definitivo. Tenuto conto che il saldo viene anticipato già al collaudo provvisorio dell'opera, la garanzia tutela la Stazione appaltante per gli eventuali vizi della stessa che dovessero presentarsi fino al collaudo definitivo (ossia, in linea generale, decorsi due anni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, come previsto dall'art.102 co.3 del “Codice dei contratti pubblici”). Sotto il profilo fiscale, la norma sopracitata non specifica se nella garanzia debba essere incluso anche l'importo dell'IVA. In assenza di chiarimenti specifici sul punto, l'ANCE ritiene mutuabile quanto stabilito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ex AVCP, ora Autorità nazionale anticorruzione ANAC), con riferimento all'art.113 del D.Lgs. 163/2006 (ora art.103 del D.Lgs. 50/2016) che disciplina la cd. “cauzione definitiva”, ossia la garanzia fideiussoria che l'esecutore del contratto deve prestare, al momento dell'aggiudicazione, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale. Sul tema, con la Determinazione 11 settembre 2007, n.7, il predetto organismo ha chiarito che l'IVA deve essere esclusa dal computo dell'importo relativo alla fideiussione, sul presupposto che l'imposta non è parte dell'importo contrattuale, avendo questa un carattere accessorio e variabile rispetto al corrispettivo. Il suddetto orientamento appare condivisibile, in considerazione del fatto che, da un punto di vista esclusivamente contrattuale, è il solo corrispettivo, e non anche l'IVA, che remunera l'esecutore dei lavori per la prestazione eseguita, tenuto conto che l'imposta sul valore aggiunto indicata in fattura costituisce, per l'appaltatore, una mera movimentazione finanziaria (cd. “principio di neutralità dell'IVA”). Infatti, l'ammontare dell'imposta versata dal 13
committente insieme al corrispettivo perviene solo temporaneamente nella disponibilità dell'appaltatore, dovendo da questi essere versata all'Erario. Al riguardo, l'ANCE ritiene che quanto espresso dall'ex AVCP relativamente alla cauzione definitiva possa assurgere a principio di carattere generale, applicabile, quindi, anche alla fideiussione commisurata alla rata di saldo, sul presupposto che entrambe le citate garanzie sottendono alla medesima finalità di tutelare la Stazione appaltante da eventuali difformità e vizi delle opere rispetto a quanto stabilito nel contratto. Tale circostanza risulta ancor più evidente per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 in regime di scissione dei pagamenti (cd. “ split payment”). E', quindi, palese che l'importo della fideiussione non possa comprendere un ammontare che, di fatto, non viene più corrisposto all'esecutore dei lavori, ma versato direttamente dalla Stazione appaltante all'Erario. Peraltro, tale principio può essere desunto anche dai chiarimenti forniti, dapprima dell'Agenzia delle Entrate con la CM n.15/E del 13 aprile 2015 e, da ultimo, dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare , nelle quale sono state prese in considerazione alcune delle fattispecie relative alla disciplina dei pagamenti delle P.A. sulle quali il nuovo meccanismo dello “split payment” produce effetti.
A titolo esemplificativo, si fa riferimento a quanto espresso nell'ambito della disciplina dei pagamenti superiori a 5.000 euro (ex 10.000 euro), ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. 602/1973, nonché per quel che riguarda il DURC negativo. In entrambi i casi, è stato precisato che l'importo su cui devono essere effettuate le verifiche (sia ai fini dell'art.48-bis, che del DURC negativo) coincide con il corrispettivo risultante in fattura, al netto dell'IVA, proprio in virtù del fatto che l'imposta non viene più corrisposta all'appaltatore. Pertanto, in base alle considerazioni che precedono, l'ANCE è dell'avviso che, in assenza di chiarimenti specifici, le citate precisazioni possano essere mutuate anche per gli importi da determinare ai fini della fideiussione sulla rata di saldo, con la conseguenza che questi debbano essere commisurati al solo corrispettivo, con esclusione dell'IVA. 14
INCREMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DOVUTO PER I RINNOVI DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
L
• • • •
'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/18 (c.d. Decreto dignità), per limitare l'utilizzo del contratto a tempo determinato, ha disposto che il contributo addizionale, pari all'1,40%, sia incrementato dello 0,50% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. A tal riguardo l'Inps, anche in considerazione che tale contributo serve a finanziare la Naspi, con l'allegata circolare n. 121/19 ha fornito le indicazioni per consentire ai datori di lavoro di adempiere correttamente a tale nuovo obbligo. La fattispecie del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato ricorre quando l'iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista o successivamente prorogata e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine. A seguito di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro, ricorre un rinnovo anche nel caso in cui fosse modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine, se l'ulteriore contratto segue il precedente senza soluzione di continuità. In tale circostanza, pertanto, l'incremento del contributo addizionale è dovuto in quanto non trattasi di proroga. Diversamente, l'incremento non è dovuto nel caso in cui un primo contratto fosse privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi e questo fosse successivamente prolungato per una durata oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, in quanto trattasi di proroga. L'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dello 0,50% interessa i rinnovi dei contratti a termine interventi dopo il 14 luglio 2018. Per quanto sopra, ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l'incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza. A titolo esemplificativo, si riporta il seguente calcolo:
contratto originario: 1,4%; 1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%); 2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%); 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).
Tra i casi di esclusione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale e, pertanto, dagli effetti del relativo aumento, rientrano i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti e gli apprendisti. L'istituto ricorda inoltre le ipotesi di restituzione del contributo addizionale; si tratta, in particolare, dei casi di trasformazione del contratto a tempo indeterminato o di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In entrambi i casi, la restituzione del contributo addizionale opera successivamente al decorso del periodo di prova. La misura della predetta restituzione, ovviamente, comprende anche l'aumento del contributo addizionale di cui all'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018. Nel caso di più rinnovi contrattuali potrà essere recuperato l'importo del contributo addizionale e il relativo incremento afferenti all'ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, intervenuto tra le parti prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato. Ai fini del versamento della maggiorazione del contributo addizionale Naspi per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e agosto 2019, i datori di lavoro, nel flusso Uniemens di competenza settembre 2019, dovranno esporre, per ogni singolo lavoratore interessato, secondo le modalità operative contenute nella circolare in oggetto e a cui si fa esplicito rinvio, i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo sopra indicato. 15
BENI CULTURALI: OPERATIVA LA RIFORMA DEL MINISTERO operativa la riforma organizzativa del Ministero per i beni culturali e le attività culturali: lo scorso 22 agosto è entrato in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2019) che contiene il Regolamento della nuova organizzazione del Ministero, conseguente anche al passaggio della competenza sul turismo al Ministero delle Politiche Agricole (Decreto Legge 86/2018). Il Dpcm 76/2019 – che abroga il precedente Dpcm 171/2014 e supera in parte anche il DM 23/01/2016 con il quale erano state create le Soprintendenze uniche Archeologia, belle arti e paesaggio – contiene diverse novità di interesse, fra le quali si segnalano:
ambientale (VIA) per interventi che interessino la competenza di più Soprintendenze;
È
• la stipula dell'Intesa con la Regione per la redazione congiunta del Piano Paesaggistico limitatamente agli immobili e alle aree soggetti a vincolo paesaggistico (artt. 135, comma 1 e 143 D.lgs. 42/2004). Nel caso di Intese aventi ad oggetto l'elaborazione congiunta di tutto il Piano paesaggistico – e quindi anche del territorio regionale non vincolato – la stipula dell'Intesa rimane al Ministro (art. 143, comma 2 D.lgs. 42/2004) e al Direttore generale spetta la formulazione della relativa proposta. - sempre a livello centrale, la creazione della Direzione generale “Creatività contemporanea e rigenerazione urbana”, che prende il posto - e gran parte delle competenze - della precedente Direzione generale “Architettura contemporanea e periferie urbane” (art.18). In particolare, si evidenzia che la nuova Direzione ha, tra le altre, la funzione di “attivare e promuovere sul territorio nazionale processi innovativi e partecipati finalizzati alla rigenerazione e allo sviluppo urbano attraverso la cultura, anche tramite accordi e convenzioni con istituzioni pubbliche e private”;
- a livello centrale, il rafforzamento delle competenze della Direzione generale “Archeologia, belle arti e paesaggio” (art. 14). Al Direttore generale viene espressamente attribuito un potere di autotutela nei confronti delle Soprintendenze, nonché: • l'adozione dei provvedimenti di vincolo culturale (artt. 13-15 D.lgs. 42/2004), di verifica dell'interesse culturale degli immobili pubblici (art. 12 D.lgs. 42/2004) e di vincolo culturale indiretto (artt. 45-47 D.lgs. 42/2004); • l'adozione dei provvedimenti di vincolo paesaggistico (artt. 138-141 D.lgs. 42/2004) o di integrazione di vincoli preesistenti (art. 141-bis D.lgs. 42/2004); • l'adozione delle sanzioni previste dal D.lgs. 42/2004 in caso di violazione di norme in materia di beni archeologici, architettonici, storici, artistici e paesaggistici (Parte IV, Titolo I D.lgs.42/2004); • l'adozione delle determinazioni in sede di conferenza di servizi o di valutazione d'impatto 16
- la creazione dei Segretariati distrettuali (ex Segretariati regionali) operanti a livello regionale con funzioni di coordinamento e supporto amministrativo delle Soprintendenze e delle altre strutture periferiche (art. 31);
dell'autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.lgs. 42/2004). Pertanto, stando alle nuove indicazioni normative, il responsabile di area (o un funzionario) è il responsabile del procedimento amministrativo e svolge l'istruttoria e gli altri compiti elencati nell'art. 6 della Legge 241/1990, mentre il Soprintendente adotta il provvedimento (autorizzazione, parere, nulla osta, ecc.). La norma precisa infine che “se il provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria, il Soprintendente informa contestualmente la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio” (art. 32, comma 3).
- la conferma delle Soprintendenze uniche Archeologia, belle arti e paesaggio, create con il DM 23 gennaio 2016 (art. 32) ed ora suddivise in 5 aree funzionali: organizzazione e funzionamento; patrimonio archeologico; patrimonio storico, artistico e demo-etnoantropologico; patrimonio architettonico; paesaggio. Ogni area funzionale è composta da un responsabile e da uno o più funzionari. La responsabilità dei procedimenti di rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta è attribuita al responsabile di area o ad un funzionario delle medesima area, ma tali atti sono adottati dal Soprintendente. Si evidenzia che fra questi atti vi sono, in particolare, le autorizzazioni ai lavori su immobili soggetti a vincolo culturale (art. 21, comma 4 e 22 D.lgs. 42/2004), nonché il parere da rendere alla Regione (o al Comune o ad altro ente delegato) nell'ambito del rilascio
Le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio rispondono anche alla Direzione generale “Creatività contemporanea e rigenerazione urbana” che, a tal fine, “emana direttive e impartisce appositi atti di indirizzo alle Soprintendenze” (art. 32, comma 1, lett. Z). - la mancata conferma del Parco archeologico dell'Appia Antica fra i Parchi archeologici di rilevante interesse nazionale e per questo dotati di autonomia speciale.
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APPALTI PUBBLICI: ATTIVO IL PORTALE UNICO PER LA PUBBLICITÀ DELLE GARE
I
pubblicità, le stazioni appaltanti adempiono a tali obblighi, in caso di contratti e investimenti pubblici:
l Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato il Portale unico per la pubblicità delle gare e dei programmi di lavori, beni e servizi, che consente una panoramica di tutte le gare di appalto in corso in Italia, sia a livello nazionale che regionale. Il Portale unico nazionale, da una parte, semplifica gli obblighi informativi a carico delle stazioni appaltanti, migliorando trasparenza dei dati e delle informazioni relative a bandi, avvisi ed esiti di gara e alla programmazione di lavori, beni e servizi, dall'altra parte, consente agli operatori del settore (stazioni appaltanti ed operatori economici) di poter utilizzare i servizi online erogati all'indirizzo
- di competenza regionale o di enti territoriali, utilizzando i sistemi informatizzati regionali, predisposti per l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità dei dati, in cooperazione applicativa, tramite piattaforma SCP, con le banche dati dell'ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tale proposito, Gli effetti giuridici della pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso ANACcfr. d.lgs. 50/2016 - in ambito statale e sovraregionale, direttamene collegandosi al portale www.serviziocontrattipubblici.it (cfr. art. 29, comma 4 del Codice dei contratti).
www.serviziocontrattipubblici.it Per quanto riguarda gli obblighi informativi e di 18
Nel caso in cui la singola Regione o Provincia autonoma non si sia dotata di un proprio sistema informatizzato interconnesso con SCP, le stazioni appaltanti del territorio di pertinenza delle stesse si avvalgono direttamente del Servizio Contratti Pubblici del Ministero.
ambito statale/sovraregionale e regionale pubblicati; 3. “DOCUMENTAZIONE TECNICA A SUPPORTO” ove sono consultabili e scaricabili: - il manuale d'uso dell'applicativo per la pubblicazione di atti, avvisi, bandi ed esiti nonché il manuale d'uso dell'applicativo per la programmazione; - gli aggiornamenti delle schede di monitoraggio di atti, avvisi, bandi ed esiti; - li aggiornamenti delle schede per la programmazione di lavori, beni e servizi di cui agli Allegati I e II al DM 14/2018, nonché i fac-simile di stampa di dette schede - le indicazioni per la modellazione dei dati nonché le specifiche tecniche per la cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e province autonome. - i manuali d'uso dell'applicazione SIMOI.
La consultazione dei dati relativi a bandi/avvisi ed esiti di gara e alla programmazione di lavori, beni e servizi pubblicati nel Servizio contratti pubblici è libera ad ogni interessato, senza necessità di registrazione, accedendo alle sezioni della home page: - “CONSULTAZIONE BANDI, AVVISI, ESITI E ATTI DI GARA”, che consente di accedere a bandi, avvisi ed esiti di gara di interesse statale e sovraregionale nonché a bandi, avvisi ed siti di gara di interesse regionale ove non sia attivo il sito regionale. Pertanto, per maggiore completezza di consultazione è comunque necessario collegarsi anche ai siti Siti regionali (laddove attivi) in materia.
Per ulteriori informazioni: ttps://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInA pp/it/press.page.
- “CONSULTAZIONE PROGRAMMAZIONE LAVORI, BENI E SERVIZI”, ciò in adempimento cfr. La procedura di consultazione delle informazioni pubblicate è guidata da un motore di ricerca che consente di interrogare la banca dati con diversi criteri combinabili tra loro. Nella home page del servizio sono, altresì, presenti le seguenti sezioni: 1. “SUPPORTO GIURIDICO”, che consente alle stazioni appaltanti, previa registrazione, di formulare quesiti secondo le modalità ivi indicate e di consultare i pareri ivi pubblicati, asseverati dalla UOC; 2. “ANAGRAFE OPERE INCOMPIUTE” che consente di consultare liberamente gli elenchi anagrafe di 19
APPLICABILITÀ DELL'ACCESSO CIVICO AGLI ATTI DI GARA
C
vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, della l. 241/1990”. La Sezione ha evidenziato che tale istituto deve essere interpretato in maniera trasversale, come strumento generale soggetto solamente a specifiche ed espresse esclusioni o limitazioni, connesse ad interessi pubblici e privati rilevanti, senza possibilità di estensione analogica e interpretativa. La ratio dell'istituto è quella di favorire forme diffuse di controllo nel perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, prescindendo da un interesse differenziato, al fine di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Deve ritenersi, pertanto, che il generico richiamo alla disciplina sull'accesso ex l. 241/1990 costituisca, nel caso di specie, una mera ipotesi di mancato coordinamento tra due norme,
on la sentenza del 5 giugno 2019, n. 3780, la Sezione III del Consiglio di Stato ha dichiarato che anche gli atti delle procedure ad evidenza pubblica sono sottoposti alla disciplina sull'accesso civico ex artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013 (c.d. “decreto trasparenza”). In particolare, il Supremo Consesso ha ritenuto che l'art. 53, comma 1 del Codice dei contratti (il quale afferma testualmente che “il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”) non costituisce un'ipotesi di esclusione dell'applicabilità dell'accesso civico, ai sensi dell'art. 5-bis del decreto trasparenza. Quest'ultimo, infatti, dispone che “il diritto di cui all'art. 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina
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costituzionalmente orientata” del dettato normativo. Come evidenziato dal Collegio, sulla questione si erano registrati orientamenti confliggenti in recenti pronunce di alcuni TT.AA.RR., nonché all'interno di diverse sezioni degli stessi Tribunali. In particolare, da un lato vi erano state alcune pronunce di tenore simile a quella in oggetto (TAR Campania (Napoli), VI, n. 6028/17; TAR Toscana, I, n. 422/2019; TAR Lombardia (Milano), IV, n. 45/2019)l. Dall'altro, secondo un differente indirizzo, i documenti afferenti le procedure di affidamento ed esecuzione sarebbero stati esclusivamente sottoposti alla disciplina di cui all'art. 53 d.lgs. 50/2016. Questa, richiamando la norma della l. 241/1990, avrebbe escluso l'applicabilità dell'accesso civico generalizzato (TAR Emilia-Romagna (Parma), n. 197/2018; TAR Marche, I, n. 677/2018; TAR Lombardia (Milano), I, n. 630/2019; TAR Lazio, II, n. 425/2019; TAR Toscana, III, n. 577/2019). Dall'analisi della giurisprudenza che ha ritenuto applicabile l'istituto dell'accesso civico ai contratti pubblici, è possibile enucleare una casistica degli atti delle procedure di gara verso i quali è stato ritenuto applicabile l'accesso civico. In particolare, con la sentenza del Consiglio di Stato in oggetto, è stata accolta l'istanza di accesso civico presentata, successivamente alla conclusione della procedura, da un operatore che non aveva partecipato alla gara. La richiesta dell'istante era volta all'esame della documentazione amministrativa e contabile, incluse le fatture pagate all'aggiudicatario. In tal caso, infatti, è stata esclusa qualsiasi compromissione di segreti del processo industriale della società che esegue l'appalto. Parimenti, sono stati ritenuti ostensibili i documenti contabili da cui si ricavano gli importi liquidati all'esecutore dell'appalto, trattandosi di dati che dovrebbero essere generalmente resi pubblici dalle stazioni appaltanti. In particolare, è stato osservato dal Collegio che,
considerando anche che l'accesso civico è stato introdotto dal d.lgs. n. 95/2016 (che ha novellato l'art. 5 e ss. del decreto trasparenza), atto emanato posteriormente rispetto al d.lgs. n. 56/2016. Ragionando altrimenti, si rischierebbe di precludere l'accesso civico ogniqualvolta una norma di legge si riferisca alla procedura ex artt. 22 e ss. l. 241/90, in manifesta contraddizione rispetto agli obiettivi di trasparenza perseguiti dal legislatore nazionale e comunitario. Quanto detto, ad avviso dei Giudici di Palazzo Spada, assume particolare rilevanza nella materia degli appalti, in cui la possibilità di accesso civico, una volta che la gara sia conclusa (venendo di conseguenza meno la tutela della “par condicio” dei concorrenti), costituisce uno strumento di prevenzione e contrasto della corruzione nelle procedure. Tanto premesso, secondo il Collegio, “ove non si ricada in una “materia” esplicitamente sottratta, possono esservi solo “casi” in cui il legislatore pone specifiche limitazioni, modalità o limiti” all'applicabilità dell'istituto dell'accesso civico. Ne deriva che occorre fare riferimento alle singole fattispecie, verificando di volta in volta la sussistenza di eventuali condizioni ostative specifiche e normativamente previste, senza attenersi ad un'interpretazione “ statica e non 21
“informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali” e che il successivo comma 6 chiarisce che, “in relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”” (vedi Delibera n. 621 del 4 luglio 2018). La stessa ANAC, in una massima precedente, aveva avuto modo di precisare che “Le disposizioni del Codice dei contratti pubblici in materia di accesso agli atti delle procedure di affidamento rientrano nell'ambito dei limiti e delle condizioni alle quali è subordinato l'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e 5-bis del D.lgs 33/13. Con riguardo a tale disciplina, si deve ritenere che – prima dell'aggiudicazione – il diritto di accesso civico generalizzato possa essere legittimamente escluso in ragione dei divieti di accesso previsti dall'art. 53 del D.lgs 50/2016; successivamente all'aggiudicazione della gara, il diritto di accesso debba essere consentito a chiunque, ancorché nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 5-bis, commi 1 e 2, del D.lgs 33/2013” (vedi Massima n. 75 del 29 marzo 2017).
qualora l'oggetto dell'appalto configuri prestazioni standardizzate e altamente ripetitive, non può prodursi alcun dimostrabile o ipotizzabile vulnus a segreti commerciali e industriali. Il TAR Milano, con la sentenza dell'11 gennaio 2019, n. 45, dopo aver premesso che l'accesso civico può applicarsi alle procedure di appalto, dovendosi interpretare eventuali eccezioni in maniera restrittiva, ha affermato che l'istituto può essere temporalmente vietato, negli stessi limiti in cui ciò avviene per i partecipanti alla gara (e dunque fino a che questa non sarà terminata). Applicando tali principi al caso di specie, il TAR lombardo ha dichiarato illegittimo un diniego di accesso civico fondato sul mero richiamo al comma 2 dell'art. 5-bis. Il provvedimento è stato ritenuto illegittimo per carenza di motivazione, costituita da un mero richiamo alla norma preclusiva dell'ostensione, senza un preciso riferimento alle circostanze fattuali e giuridiche impeditive dell'accesso civico. Il TAR Napoli, con la sentenza del 22 dicembre 2017, n. 6028, ritenendo applicabile l'accesso civico generalizzato alla materia degli appalti, ha sottolineato che l'istituto (a differenza dell'accesso ordinario) ha ad oggetto non solo documenti ma anche meri dati e informazioni. Questi possono essere esclusi solamente in presenza di confliggenti interessi economicocommerciali passibili di subire un pregiudizio dalla conoscenza dell'informazioni in questione. Nello specifico, il Tribunale partenopeo ha accolto l'istanza di un operatore, classificatosi secondo in una gara, volta all'accesso agli atti dai quali si sarebbe potuto evincere se l'aggiudicatario avesse effettivamente adempiuto alle prestazioni offerte. Questo orientamento favorevole all'applicazione della disciplina sull'accesso civico si colloca in soluzione di continuità anche con quanto affermato dall'ANAC. In particolare, l'Autorità aveva precisato che l'articolo 53, comma 5, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 esclude dal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione le 22
ANCE, SUBAPPALTO: SENTENZA UE CONFERMA NOSTRE TESI
L
nella procedura d'infrazione di gennaio di quest'anno, con cui l'Europa richiama il nostro Paese a rispettare le regole comunitarie a difesa della concorrenza. A livello europeo, infatti, non sono ammesse restrizioni, in via generale e astratta, al subappalto come invece è attualmente previsto nell'ordinamento italiano, anche dopo le modifiche dello Sblocca cantieri.
a Corte europea sancisce l’illegittimità della norma italiana che limita al 30% il subappalto. Ora intervenga il legislatore per porre rimedio a una norma ingiusta. L'Ance esprime soddisfazione per la sentenza della Corte di giustizia Ue che ha dichiarato l'illegittimità della norma italiana laddove pone il limite massimo del 30% al subappalto. Una decisione che conferma la tesi sostenuta dall'Ance, sin dall'entrata in vigore del Codice appalti del 2016 con un esposto presentato alla Commissione europea, che vede in questa norma una grave violazione della libertà di organizzazione d'impresa incompatibile con le direttive Ue sugli appalti. La sentenza è solo l'ultimo degli atti, culminato
“Questa sentenza chiarisce, una volta per tutte, la correttezza delle posizioni che l'Ance ha sempre, con trasparenza, portato avanti in tutte le sedi istituzionali” commenta il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, che afferma: “Non è più rinviabile un intervento complessivo del legislatore per allineare la normativa italiana a quella europea a tutela di tutte le tipologie d'impresa, nessuna esclusa”.
Testo Unico sulla rappresentanza – siglata la convenzione
Trattamento di fine rapporto - Indice ISTAT relativo al mese di luglio 2019
È stata sottoscritta, lo scorso 19 settembre, tra Inps, INL – Confindustria, Cgil, Cisl e Uil la convenzione per dare piena attuazione al Testo Unico sulla rappresentanza, sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il 10 gennaio 2014 e modificato il 4 luglio 2017.
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di luglio 2019 è risultato pari a 102,7 (base 2015 = 100). Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01315744 Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo: 7/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,875 75% di 0,58765916 [indice luglio su indice dicembre 2018 x 100 - 100] = 0,440744 TOTALE = 1,315744 Il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 luglio 2019 ed il 14 agosto 2019.
Tale convenzione consentirà l'avvio del servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo (da parte dell'INPS) nonché l'attività di raccolta del dato elettorale (da parte dell'INPS e dell'INL) e la sua ponderazione con il dato associativo (da parte dell'INPS).
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ADOTTATE LE LINEE GUIDA ANAC SUL CONFLITTO DI INTERESSE
L
'ANAC ha adottato le linee guida n. 15 volte a individuare e contrastare i conflitti di interesse all'interno degli appalti pubblici. Trattasi di atto non vincolante adottato nell'esercizio dell'attività di supporto alle stazioni appaltanti, di cui all'art. 213 del Codice dei Contratti Pubblici. Il conflitto di interessi attiene alla lesione dell'interesse funzionalizzato di un dipendente pubblico dovuto al sussistere di interessi personali, economici o di altro genere, divergenti. Al contrario di quanto previsto in relazione alle fattispecie corruttive, affinché, infatti, sussista un conflitto di interesse, non è richiesto il concretizzarsi dell'indebito vantaggio mediante la realizzazione di una condotta impropria del funzionario, bensì unicamente una situazione in cui un funzionario pubblico potrebbe avere l'opportunità di anteporre i propri interessi ai propri obblighi professionali. Il preponderante ingresso della tematica del conflitto di interessi all'interno del settore dei lavori pubblici avviene con il nuovo codice dei contratti pubblici che, all'articolo 42, recepisce quanto affermato dalle direttive comunitarie del 2016, con alcune innovazioni. Di seguito sono elencati i contenuti delle Linee guida, ritenuti di particolare interesse per quanto concerne gli operatori economici.
determinata attività sia affidato ad un funzionario pubblico che vanti, o che potrebbe vantare, interessi propri la cui soddisfazione implichi una diminuzione dell'interesse funzionalizzato. La nozione di conflitto di interesse non ha un contenuto tassativo, traendo origine dal principio generale di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art 97 Cost., che prevede non solo il divieto per il funzionario pubblico di compiere, in nome e per conto dell'ente di appartenenza, atti da cui derivino vantaggi propri o di terzi, ma anche proteggere l'interesse immateriale della PA al mantenimento di un'immagine imparziale. L'ANAC, al riguardo, richiama l'art. 6 bis della legge n.241/1990 e l'art. 53 del D.lgs. n 165/2001, a chiarire che rischio della lesione dell'interesse funzionalizzato può essere anche soltanto potenziale e valutato ex ante rispetto all'azione amministrativa. L'ANAC richiama altresì le differenti fattispecie di conflitto di interesse desumibili da un'analisi dell'articolo 42 c.c.p.. Tale norma, in particolare, impone l'astensione del dipendente pubblico nei casi in cui abbia, direttamente od indirettamente interessi propri di natura finanziaria, economica, o di altra natura personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità ed indipendenza nel contesto della procedura di appalto o concessione. Oltre alle situazioni richiamate dall'articolo 42, il conflitto di interesse sussiste anche nelle ipotesi tipizzate all'articolo 7 del DPR n. 16 aprile 2013 n. 62, ivi compresa l'ipotesi residuale, ivi indicata, di esistenza di gravi ragioni di convenienza.
• Prevalenza della norma speciale del codice dei contratti (punto 1) Le linee guida specificano che, con riferimento alle procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni, le previsioni dell'articolo 42 Codice dei Contratti Pubblici siano da considerarsi prevalenti, laddove contrastanti con disposizioni contenute in altre disposizioni vigenti.
• Ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 42 Codice dei Contratti Pubblici (punto 3) L'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici trova applicazione a tutti i contratti di appalto e concessione, sia sopra che sotto soglia comunitaria. Si applica altresì ai settori speciali nonché ai settori esclusi, quest'ultimi in quanto espressione dei principi di parità di trattamento di cui all'articolo 4 del codice stesso. Inoltre, proprio
• Definizione di conflitto di interesse (punto 2) Secondo ANAC, il conflitto di interesse è quella condizione giuridica che si verifica quando, all'interno della P.A., lo svolgimento di una 24
in virtù al richiamo all'articolo 4, la norma trova applicazione anche alla fase di esecuzione dei contratti pubblici.
una situazione di conflitto di interessi rispetto ad una specifica procedura di gara, devono rendere una dichiarazione al RUP sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000. Oggetto di tale dichiarazione, la cui presentazione costituisce un presupposto necessario per il conseguimento dell'incarico, sarà quindi ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità ed indipendenza. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni viene effettuato a campione secondo quanto riportato all'articolo 47 del DPR n. 445/2000. Laddove un potenziale conflitto insorga successivamente al conferimento dell'incarico è fatto altresì obbligo di comunicazione al responsabile dell'ufficio di appartenenza ed al RUP. Gravi le conseguenze della mancata comunicazione, punita, per i dipendenti pubblici, quale comportamento contrario a dovere d'ufficio e sanzionabile ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
• Ambito soggettivo di applicazione (punto 4) La norma di cui all'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici trova applicazione nei confronti sia di dipendenti in senso stretto (ossia legati all'ente di appartenenza da contratto di lavoro subordinato) sia di tutti i soggetti che, in ogni caso, siano in grado di impegnare l'ente nei confronti di terzi e rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna. Tali soggetti possono essere coinvolti in una qualsiasi della fase di gestione dell'appalto. La norma si applica anche ai commissari ed ai segretari delle commissioni giudicatrici, in virtù dell'espresso riferimento previsto all'articolo 77 c.c.p. e fatte salve le cause di incompatibilità ivi previste. • Dichiarazione sostitutiva relativa alla singola gara e conseguenze in caso di omissione (punti 6 e 7) I soggetti sopra menzionati, laddove si trovino in
• L'esclusione dalla gara del concorrente in conflitto di interesse (punto 9) L'articolo 80 comma 5 lett. d),sanziona con
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norm., 5 marzo 2019, n. 667) ha chiarito che la norma di cui all'articolo 42 del Codice dei Contratti pubblici riguardando unicamente i soggetti che operano per la stazione appaltante, non può avere l'effetto di far quindi ricadere sull'operatore economico situazioni critiche in cui versi il dipendente pubblico, pena il verificarsi di effetti distorsivi della concorrenza ed in contrasto con principio di parità di trattamento. Il Consiglio di Stato ha altresì chiarito che al concorrente non spetta alcun onere di eliminare il conflitto di interesse, compito, quest'ultimo, ricadente unicamente sul funzionario pubblico – con correlato obbligo di dichiarare ogni condizione rilevante – e sulla stazione appaltante, tenuta a garantire all'operatore economico la realizzazione del suo interesse legittimo alla partecipazione alle gare (e quindi, al conseguimento di un bene della vita sottostante, e la cui tutela è ascrivibile, peraltro, anche all'articolo 41 della costituzione). Laddove, invece, si facesse ricadere sull'operatore economico l'onere di risolvere il conflitto di interessi, quest'ultimo, per evitarlo, potrebbe
l'esclusione dalla gara l'operatore economico che, con la sua partecipazione alla procedura, determini una situazione di conflitto di interesse a norma dell'articolo 42 del Codice dei Contratti pubblici. non altrimenti risolvibile. ANAC chiarisce che l'esclusione del concorrente rappresenta un'extrema ratio e può seguire solo ad un'impossibilità oggettiva sia di sostituzione del soggetto in conflitto di interesse sia l'avocazione dell'attività al responsabile del servizio, sia, ancora, il ricorso a formule organizzative alternative previste dal codice. Tale impossibilità deve essere oggettiva, assoluta puntualmente dimostrata e motivata. Se tali condizioni si verificano in fase di esecuzione, la stazione appaltante, previa ponderazione degli interessi coinvolti, effettua le valutazioni di competenza in ordine all'annullamento dell'aggiudicazione o alla risoluzione del contratto. FOCUS Al riguardo, è doveroso ribadire quanto affermato dal Consiglio di Stato, che, nel parere reso sulle presenti Linee guida (Cons. St., sez. cons. atti 26
unicamente non partecipare alla gara. In tal modo, tuttavia, lo stesso dovrebbe rinunciare all'esercizio di un suo interesse legittimo (quello alla partecipazione alla gara), cui non può venir privato per la semplice sussistenza di situazioni ascrivibili ad un dipendente pubblico e delle quali, oltretutto, l'operatore economico ben potrebbe non essere a conoscenza Ad esempio, secondo il Consiglio di Stato, mere carenze organizzative della stazione appaltante, atte a rendere impossibile la sostituzione del funzionario in conflitto, non costituiscono ipotesi di impossibilità oggettiva. La Pubblica amministrazione, infatti, è infatti sempre tenuta a garantire l'organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante in modo che lo stesso risulti idoneo al conseguimento degli interessi legittimi dei cittadini. Quanto poi all'applicazione della risoluzione del contratto in virtù della sussistenza di un conflitto di interessi non altrimenti risolvibile, si sottolinea
come tale fattispecie non sia ricompresa tra i casi, indicati all'articolo 108 del Codice dei Contratti Pubblici., che autorizzano la stazione appaltante a risolvere un contratto. Del resto, l'impossibilità di sostituzione del funzionario in conflitto di interessi non può implicare un grave inadempimento dell'operatore economico, in quanto, come sopra argomentato anche dallo stesso Consiglio di Stato, la risoluzione del conflitto di interesse è onere della stazione appaltante. Nel caso in cui, pertanto, nell'ipotesi estremamente residuale in cui la stazione appaltante non sia in grado di risolvere la situazione di conflitto di interesse, al fine di tutelare il prevalente interesse all'imparzialità della stazione appaltante, potrebbe risultare preferibile seguire la via, più garantista per l'operatore economico, del recesso ex art 109 del Codice dei Contratti Pubblici. • La prevenzione - Individuazione degli eventi rischiosi (punto 10) Secondo ANAC, è compito delle stazioni appaltanti individuare gli eventi rischiosi nelle varie fasi delle procedure di gara e le relative misure di prevenzione. Per le stazioni appaltanti tenute al rispetto della legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione) tale indicazione è data nel PTPC all'interno della mappatura dei processi nell'area di rischio “contratti pubblici”. L'individuazione delle situazioni di rischio può essere effettuata sulla base delle indicazioni esemplificative contenute nella tabella presente nelle linee guida e riferite a ciascuna fase della procedura di gara. • La prevenzione - Protocolli di legalità/ patti di integrità/bandi di gara ( punto 11) ANAC suggerisce alle stazioni appaltanti di inserire nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la 27
preventiva dichiarazione circa la sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. Inoltre, si raccomanda di prevedere, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità. La Stazione appaltante valuta il comportamento del concorrente anche ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c-bis) del codice dei contratti pubblici, tenuto conto anche della natura del conflitto non dichiarato e delle circostanze che hanno determinato l'omissione.
di conflitto di interesse. Ciò con particolare con riferimento ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative o di funzioni di coordinamento. Per esigenze di certezza del diritto e per responsabilizzare i soggetti coinvolti, le sanzioni applicabili vanno richiamate nel testo della dichiarazione sostitutiva sulle situazioni di conflitto di interesse, oltre che nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e nei patti di integrità/protocolli di legalità. L'attività formativa può essere prevista nell'ambito delle iniziative di formazione contemplate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Piano triennale della formazione.
FOCUS La valutazione delle circostanze che hanno determinato l'omissione dichiarativa deve considerare che l'operatore economico è tenuto e può unicamente dichiarare quanto a sua conoscenza, ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. n. 445/2000. Tale ultima precisazione appare oltremodo importante atteso che ben potrebbe accadere che un soggetto non sia a conoscenza dell'eventuale situazione di conflitto del dipendente pubblico, attesa altresì l'indefinita casistica riconducibile alla definizione di conflitto di interesse. • Attività formative e di sensibilizzazione del personale (punto 12) ANAC raccomanda alle stazioni appaltanti di intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso 28
NUOVI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE, PRIMI CHIARIMENTI DELL'ADE
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- disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei modelli di dichiarazione, ovvero emergenti dal confronto con banche dati esterne; - situazioni di non normalità/non coerenza del profilo contabile e gestionale che evidenziano condizioni atipiche rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferite. Per la definizione del posizionamento e l'attribuzione del relativo punteggio, il contribuente deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, utilizzando gli appositi modelli, i propri dati economici, contabili e strutturali.
rime indicazioni ufficiali sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, che, dopo aver diffuso la Guida operativa nel giugno scorso, analizza la norma istitutiva degli ISA e fornisce le prime risposte sull'applicabilità del nuovo strumento. Questi i principali contenuti su cui si sofferma l'Amministrazione finanziaria nella C.M. n.17/E del 2 agosto 2019, nella quale si fa il punto sulle regole applicative degli ISA, al primo anno di loro applicazione (periodo d'imposta 2018).
Per la compilazione e l'invio dei dati, può essere utilizzato il software “Il tuo ISA 2019” scaricabile gratuitamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate, attraverso il quale viene effettuato il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente relativi al periodo d'imposta 2018 e dei dati precalcolati forniti dall'Agenzia delle entrate.
In merito, si rammenta che gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA) sono stati istituiti dalla Manovra correttiva del 2017 (D.L. 50/2017) per superare la logica dell'accertamento presuntivo fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dai previgenti Studi di Settore, e favorire, come ribadisce la stessa C.M. 17/E/2019, la compliance e l'adeguamento spontaneo dei contribuenti, attribuendo loro forme di premialità al raggiungimento di determinati livelli di “affidabilità fiscale”. L'indice sintetico è calcolato come media aritmetica di un insieme d'indicatori elementari e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori, attribuendo al soggetto un valore di sintesi, in scala da 1 a 10.
L'applicativo, precisa l'Amministrazione finanziaria nella recente Circolare, consente sia di modificare i dati per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, sia di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio degli indicatori elementari che concorrono al calcolo dell'Isa.
In particolare, la citata pronuncia ribadisce che i suddetti indicatori elementari sono sostanzialmente riconducibili ai 2 seguenti gruppi: • indicatori elementari di affidabilità, riferiti a: - stime dei ricavi/compensi, del valore aggiunto per addetto e del reddito per addetto; - attendibilità di rapporti che esprimono aspetti della gestione tipica dell'attività (indicatore Durata e Decumulo delle scorte). • indicatori elementari di anomalia, che si riferiscono a: 29
Si evidenzia, inoltre, che alla luce del ritardo con cui è stato reso disponibile il suddetto software (avvenuta il 10 giugno scorso), nel corso dell'iter di conversione del DL 34/2019, sono stati prorogati al 30 settembre i termini per i versamenti delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, che scadono tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli ISA, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA.
e) del TUIR-DPR 917/1986, di ammontare superiore a euro 5.164.569. 3. contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall'art. 1, co. 5489, della legge 190/2014, ovvero del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art.27, co. 1-2, del D.L. 98/2011, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari 4. contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo a l l ' a t t i v i t à p re v a l e nt e s u p e r i i l 3 0 % dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati 5. società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi 6. soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 o di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all'Isa AG72U 7. corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'Isa AG77U
Con riferimento, invece, ai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, che completano il quadro di informazioni necessarie per il calcolo degli ISA, la C.M. 17/E/2019 illustra nel dettaglio le modalità di acquisizione degli stessi: - puntuale, attraverso il cassetto fiscale dei contribuenti - “massiva”, attraverso gli intermediari mediante il canale Entratel, nonché attraverso ulteriori adempimenti, sempre a carico degli intermediari, distinguendo questi ultimi tra quelli delegati o meno alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente. La Circolare ripercorre inoltre tutte le fattispecie in presenza delle quali non si applicano gli ISA (casi di esclusione previsti dal co.6 dell'ar.9-bis del D.L. 50/2017, nonché le ulteriori ipotesi previste nei decreti di approvazione degli ISA del 23 marzo e del 28 dicembre 2018).
La pronuncia in esame ricorda inoltre che, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.126200 del 10 maggio 2019sono stati definiti i punteggi che consentono l'accesso alle premialità previste per i contribuenti soggetti ai nuovi Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) per il periodo d'imposta 2018:
CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI ISA 1. contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta ovvero non si trovano in condizioni di normale svolgimento della stessa 2. contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'art. 54, co. 1,ovvero ricavi di cui all'art. 85, co. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed
A seconda dei diversi livelli di affidabilità conseguenti all'applicazione degli ISA, verranno 30
riconosciuti, ai contribuenti, i seguenti benefìci fiscali. ISA = 8 Esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per le compensazioni di crediti: - IVA di importo inferiore o uguale 50.000 euro annui, maturati nel 2019; - relativi alle imposte sui redditi e all'Irap di importo inferiore o uguale 20.000 euro annui, maturati nel 2018. Esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri del 2020, per i crediti inferiori o uguali a 50.000 euro.
interessati, di indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Esonero dall'apposizione del visto di conformità o della garanzia sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato nella dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019 e del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50.000 euro all'anno.
La dichiarazione di tali ulteriori “voci”, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, del Irap e, in termini di maggior volume di affari, dell'Iva, ha, pertanto, effetti diretti per l'accesso alle premialità.
Anticipazione di 1 anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.
Da ultimo, la circolare fornisce le risposte ad alcune delle prime richieste di chiarimento in merito all'applicazione degli indici stessi, in particolare, tra le varie, in tema di cause di esclusione, e di riconoscimento delle premialità di cui al co.11 dell'art.9-bis del D.L. 50/2017.
ISA = 8,5 Esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. ISA = 9 Esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative;
Per quanto riguarda, nello specifico, il settore delle costruzioni, si ricorda che l'Indice Sintetico di Affidabilità fiscale AG69U per le attività di costruzione è stato approvato il 6 dicembre 2018 dalla Commissione degli Esperti di cui l'ANCE fa parte, e successivamente adottato con il DM del 28 dicembre 2018 del MEF. La versione definitiva dell'ISA per le costruzioni AG69U ha recepito le osservazioni formulate
Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. In merito, si ricorda inoltre che il citato art. 9-bis, al co. 9, prevede la possibilità, per i contribuenti 31
A. il perdurante stato di crisi del settore, unanimemente riconosciuto e rilevato dallo stesso ISA, che impedirà alla stragrande maggioranza delle imprese di raggiungere un livello di affidabilità tale da accedere alle premialità fiscali, rischiando di contro di rientrare nella platea delle verifiche fiscali, a causa del raggiungimento di un punteggio inferiore a 6, dovuto, in realtà, a fattori esogeni all'organizzazione aziendale, quanto più connessi all'andamento congiunturale del settore.
dall'ANCE, in merito ad alcuni aspetti critici legati, in particolare, all'opportunità di diversificare le imprese che svolgono attività di nuova costruzione da quelle operanti nel comparto del recupero dell'esistente, alla necessità di valutare quegli oneri che caratterizzano il settore delle costruzioni sul piano della formazione, della sicurezza e degli aspetti finanziari (es. fisiologico indebitamento, criticità derivanti dai ritardati p a g a me nt i de l l e P. A . c o m m i t t e nt i e dall'operatività di meccanismi quali lo split payment ed il reverse charge).
B. le nuove regole di deducibilità degli interessi passivi in vigore dal periodo d'imposta 2019 e i ritardati pagamenti dei corrispettivi contrattuali da parte della stazioni appaltanti pubbliche. Si tratta di fattori non considerati dall'attuale indice e che dovrebbero, invece, essere valutati nella loro potenziale incidenza sugli oneri finanziari.
L'ISA AG69U per le attività di costruzione, come disposto dal Provvedimento n. 23723 del 30 gennaio 2019 è già in corso di revisione anticipata nel 2019 al fine di valutare meglio l'effettiva incidenza di meccanismi, quali lo split payment ed il reverse charge, sul valore degli indicatori che influiscono sul grado di affidabilità fiscale delle imprese del settore. In particolare, nel giugno scorso, è stata presentata l'evoluzione dell'attuale AG69U per le costruzioni (ISA BG69U), che sarà applicabile già dal periodo d'imposta 2019, in merito al quale l'ANCE ha trasmesso le proprie osservazioni. Nel merito, l'Associazione, pur riconoscendo al nuovo ISA una sufficiente idoneità a rappresentare la realtà produttiva delle imprese del settore, non ha fornito il proprio assenso, stante la mancanza di dati empirici sugli esiti dell'ISA, anche alla luce del ritardo con cui è stato messo a disposizione il software per la compilazione e l'invio dei dati. L'ANCE ha, altresì, sottolineato la necessità di un approfondimento di alcuni elementi che, potenzialmente, potrebbero incidere sulla stima dell'affidabilità fiscale delle imprese del settore. Nello specifico, è stata invitata l'Amministrazione finanziaria a tener conto di: 32
L'IMPRESA NON INVITATA NON PUÒ PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
I
l Consiglio di Stato, sezione V, 12 settembre 2019, n. 6160 ha ritenuto che l'impresa non invitata non può partecipare alla procedura negoziata e se partecipa deve essere esclusa sin da subito, senza alcuna valutazione dei requisiti e tanto meno dell'offerta.
significa, di fatto, ribaltare la sequenza descritta e ripristinare l'ordinarietà, ma in palese contrasto con le indicazioni normative. 6.3. Le quali, poi, si giustificano perché la procedura – di valore inferiore alle soglie comunitarie (anche se, invero, non certo modesta in senso assoluto) – possa svolgersi più rapidamente; rapidità – inutile negarlo – che deriva anche dal numero, che si vuole limitato, dei partecipanti. Se, dunque, si consentisse quel che il giudice di primo grado auspica, il numero degli operatori presenti in gara sarebbe destinato ad aumentare, teoricamente senza limiti, poiché non è preventivamente immaginabile quanti operatori possano venire a conoscenza della procedura ed avere interesse a prendervi parte, ed una procedura ipotizzata come di rapida conclusione finirebbe con il richiedere tempi (per l'esame dei requisiti di ammissione e delle offerte proposte, ma anche, è possibile pensare, per le eventuali contestazioni dell'operato della stazione appaltante) molto più lunghi di quelli preventivati; sicuramente, ad ogni modo, l'amministrazione non sarebbe più in grado di governare i tempi della procedura. 6.4. Le predette considerazioni inducono il Collegio a non condividere i principi affermati dal precedente di questo Consiglio di Stato ampiamente richiamato dal giudice di primo grado – ove si ritenga che ivi siano stati affermati principi generali applicabili anche oltre lo specifico caso esaminato – e per questo motivo: ammettere che l'operatore non invitato possa, comunque, presentare la sua offerta, e che, però, proprio allo scopo di salvaguardare l'esigenza di celerità cui è ispirata la procedura in esame, la s t a z io ne a p p a l t a nt e p o s s a ne g a re l a partecipazione (id est. Non esaminare l'offerta) se “la partecipazione (…) comporti un aggravio insostenibile del procedimento di gara e cioè determini un concreto pregiudizio alle esigenze di snellezza e di celerità che sono a fondamento del procedimento semplificato delineato dall'art. 122,
Riportiamo un ampio stralcio della sentenza 6.1. L'art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che:“…le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture inferiore allesoglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: …c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”. E' prevista, dunque, una prima fase – di individuazione degli operatori tramite indagine di mercato ovvero consultazione di elenco di operatori economici precedentemente costituito – e una seconda fase, di vera e propria contrattazione, nella quale sono esaminate le offerte degli operatori precedentemente invitati a partecipare. 6.2. La procedura descritta si distingue, pertanto, dalle ordinarie procedure di affidamento per essere l'amministrazione ad avviare il dialogo con il singolo operatore economico attraverso la lettera di invito individuale a presentare la sua offerta e non, come normalmente accade, l'operatore economico a proporsi con la domanda di partecipazione in adesione al bando di gara. Consentire, come ritenuto dal giudice di primo grado, ad ogni operatore economico, non invitato dall'amministrazione, ma che sia venuto a conoscenza degli inviti (e, dunque, dell'esistenza di una procedura), di presentare la propria offerta 33
comma 7, e 57, comma 6 d.lgs. n. 163/2006”, dimostra che il principio generale che si è inteso affermare – l'apertura alla partecipazione di tutti gli operatori economici anche se non invitati – soffre un'eccezione – la possibilità di accantonare l'offerta dell'operatore non invitato qualora comporti un aggravio insostenibile – che contraddice il principio stesso poiché è in re ipsa che l'apertura a tutti gli operatori economici comporta maggior aggravio per la stazione appaltante anche se, per ipotesi, l'operatore aggiuntosi sia soltanto uno. 6.5. D'altronde l'orientamento che qui si avversa impone l'introduzione della predetta eccezione – il caso dell'aggravio insostenibile per la procedura che giustifichi l'accantonamento dell'offerta dell'operatore non invitato – pena il già descritto ribaltamento della procedura semplificata e il ripristino dell'ordinaria,
certamente più complessa, sequenza per la scelta del contraente. Né vale a modificare i termini della questione precisare che l'offerta dell'operatore non invitato è accantonata solo se l'aggravio che ne possa derivare alla procedura di gara sia “insostenibile”, e ciò per due ragioni: in primo luogo, poiché è così introdotto un criterio di ammissione alla procedura di gara che risulta eccessivamente generico ed ampiamente discrezionale a fronte dell'effetto che la sua applicazione produce, vale a dire l'esclusione dell'operatore economico che avrebbe, nella ricostruzione data, il diritto a prendere parte alla procedura di gara. In secondo luogo, perché l'aggravio che la partecipazione di altri operatori economici oltre a quelli invitati dall'amministrazione può comportare sulla procedura dipende inevitabilmente dal numero, ma di questo si è occupato il legislatore – con la previsione di un
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numero di operatore economici da consultare diverso per ciascuna procedura di cui all'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 50 – e così definendo una volta e per tutta il numero di partecipanti conciliabile con l'esigenza di celerità della procedura. 6.6. Contrasta con il favor partecipationis la regola che il numero degli operatori economici sia limitato e fa temere per il principio di parità di trattamento che la loro scelta sia rimessa all'amministrazione e, tuttavia, il sacrificio della massima partecipazione che deriva dal consentire la presentazione dell'offerta ai soli operatori economici invitati è necessitato dall'esigenza di celerità, essa, poi, non irragionevole in procedure sotto soglia comunitarie; quanto, invece, alla scelta dell'amministrazione il contrappeso è nel principio di rotazione. 6.7. Il principio di rotazione è l'unico principio espressamente richiamato per le procedure di gara relative ai contratti sotto soglia dal primo comma dell'art. 36, che, quanto agli altri principi, rinvia agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del medesimo codice e, per l'attuale formulazione, ha portata più ampia di quella della previgente norma. E', infatti, ora previsto che la rotazione abbia ad oggetto “gli inviti e gli affidamenti”; si vuole, dunque, che l'alternanza tra gli operatori economici avvenga proprio e già al momento della scelta di coloro che dovranno essere invitati a partecipare alla procedura di gara. Ricorre, dunque, nel sistema delineato dall'attuale codice dei contratti pubblici un adeguato bilanciamento tra potere di scelta delle amministrazioni degli operatori economici da invitare e rotazione degli inviti; l'introduzione dell'eccezione per l'operatore non invitato che sia, però, venuto a sapere della procedura e nutra interesse a prendervi parte, introdurrebbe una inevitabile distonia rispetto al descritto impianto normativo, e certo sarebbe elusa la necessaria rotazione degli operatori sin dalla fase dell'invito dei partecipanti.
6.8. Resta da precisare – a contrasto di un argomento speso dall'appellata nella memoria depositata – che l'esito descritto, di esclusione dell'operatore economico non invitato, non contrasta con il principio di parità di trattamento, che imporrebbe di considerare tutti gli operatori, invitati o meno, sullo stesso piano per aver presentato un'offerta, per l'evidente ragione che le situazioni di partenza sono diverse: l'uno è stato scelto dall'amministrazione affinchè presentasse la sua offerta, l'altro si è insinuato nella procedura senza esservi stato chiamato. 6.9. In conclusione, l'operatore economico che, non invitato alla procedura di gara indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ne sia venuto a conoscenza e che abbia presentato la propria offerta, è legittimamente escluso dalla stazione appaltante. Con la sentenza in commento, non è stato confermato l'opposto orientamento affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, 28 giugno 2018, n. 3989.
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APPALTI PUBBLICI: DOPO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO SI CRISTALLIZZA LA SOGLIA DI ANOMALIA
L
o sbarramento previsto dall'art. 95, comma 15, d.lgs. 50/2016, in cui si traduce il principio della c.d. “invarianza della soglia” [di anomalia], non è applicabile alla fase di ammissione delle offerte. E' pertanto corretto l'operato della stazione appaltante che, fino alla completa definizione del soccorso istruttorio, ha ritenuto “non conclusa” la fase di ammissione con ciò sottraendo la vicenda alla applicazione della regola in questione. Il c.d. principio di “invarianza della soglia”, di cui al citato art. 95, co. 15, del Codice dei contratti pubblici, traduce il principio di conservazione degli atti giuridici, sterilizzando tale soglia da ogni eventuale illegittimità di una ammissione o esclusione tempestivamente contestata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2579). Pe r t a n t o , e v e n t u a l i v a r i a z i o n i s u l l e ammissioni/esclusioni dalle gare, ancorché accertate giurisdizionalmente, non comportano il ricalcolo delle medie e delle soglie di anomalia, da ritenersi ormai cristallizzate al momento dell'aggiudicazione. Tale regola consolidatasi in giurisprudenza, favorisce la trasparenza e la correttezza del confronto concorrenziale, scoraggiando “la promozione di controversie meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocatisi in graduatoria mossi dall'unica finalità …di incidere direttamente su quest'ultima traendone vantaggio” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 luglio 2018, n. 4664 nonché id., sez. III, 22 febbraio 2017, n. 841). Su tale premessa il Consiglio di Stato ha individuato il momento temporale idoneo a cristallizzare le offerte nella definizione, in via amministrativa, della fase di ammissione (che, naturalmente, riguarda anche la non ammissione, cioè la esclusione), includendovi anche la fase di regolarizzazione, che si riferisce alle situazioni in cui sia stato attivato il soccorso istruttorio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6013). Infatti, la eventuale fase di regolarizzazione
rientra ancora nella fase di ammissione (tanto che l'offerta ammessa al soccorso istruttorio deve ritenersi ammessa “con riserva”), di tal che solo modifiche soggettive successive all'esperimento del soccorso istruttorio sono soggette al canone di invarianza. Del resto, secondo il Consiglio di Stato, la suddetta fase non può ritenersi conclusa “almeno finché non sia spirato il termine per impugnare le ammissioni e le esclusioni” e comunque “finché la stessa stazione appaltante non possa esercitare il proprio potere di intervento di autotutela ed escludere 'un operatore economico in qualunque momento della procedura' (art. 80, comma 6, del d. lgs. n. 50 del 2016) e, quindi, sino all'aggiudicazione (esclusa, quindi, l'ipotesi di risoluzione "pubblicistica" di cui all'art. 108, comma 1, del d. lgs. n. 50 del 2016, successiva alla stipula del contratto)” (cfr. Cons. Stato sez. III, 27 aprile 2018, n. 2579).
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INFORMATIVA ANTIMAFIA: CHIARITO L'AMBITO DEL SINDACATO GIURISDIZIONALE
I
l sistema della prevenzione amministrativa antimafia non costituisce e non può costituire, in uno Stato di diritto democratico, un diritto della paura, perché deve rispettare l'irrinunciabile principio di legalità, non solo in senso formale ma anche sostanziale. E' quanto osservato dal Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sul corretto esercizio del potere prefettizio di adozione dell'informativa antimafia, laddove basato su un quadro meramente indiziario (sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105). Più in particolare, l'appello si incentrava sul rilevato rischio di condizionamento mafioso, che, secondo l'appellante, non poteva essere valutato sulla base del criterio del “più probabile che non”, mutuato dal diritto civile, poiché quest'ultimo non permette di riscontrare alcuna certezza rispetto alle circostanze dedotte. Al riguardo, il Consiglio di Stato, osserva preliminarmente che il campo valutativo del potere prefettizio deve tuttavia arrestarsi di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico di infiltrazione mafiosa, su cui il giudice amministrativo è chiamato a sindacare. Infatti, il giudice, nel valutare il corretto esercizio del potere prefettizio diretto a prevenire l'infiltrazione mafiosa, deve assumere il ruolo di attento custode delle irrinunciabili condizioni di tassatività sostanziale e di tassatività processuale per una tutela giurisdizionale piena ed effettiva di diritti aventi rango costituzionale. Il provvedimento del prefetto non può quindi prescindere dal rispetto di principi come quello della libera iniziativa imprenditoriale (art. 41 Cost.), nel necessario, ovvio, bilanciamento di quest'ultimo con l'altrettanto irrinunciabile, vitale, interesse dello Stato a contrastare l'insidia delle mafie. Da un lato, ciò comporta che il sindacato del giudice non deve inficiare la funzione di “frontiera avanzata” svolta dall'informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato, che impone, a servizio delle Prefetture, un uso di
strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. Lo stesso Consiglio di Stato ricorda che la libertà “dalla paura”, obiettivo al quale devono tendere gli Stati democratici, si realizza anche smantellando le reti e le gabbie che le mafie costruiscono, a scapito dei cittadini, delle imprese e talora anche degli organi elettivi delle amministrazioni locali. D'altro lato, il sindacato del giudice amministrativo per eccesso di potere sui vizi della motivazione del provvedimento, anche quando questo rimandi per relationem agli atti istruttori, è costruito in modo da evitare che la valutazione del Prefetto divenga una “pena del sospetto” e che la portata della discrezionalità amministrativa (necessaria per ponderare l'esistenza del pericolo infiltrativo in concreto) sconfini nel puro arbitrio. Rispetto alla presunta indeterminatezza dei presupposti normativi che legittimano l'emissione dell'informazione antimafia, il Consiglio di Stato ricorda che secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo « la legge deve essere in grado di tenere il passo con il mutare delle circostanze», conseguendone che «molte leggi sono inevitabilmente formulate in termini che, in misura maggiore o minore, sono vaghi», tuttavia in tal caso «una legge che conferisce una discrezionalità deve indicare la portata di tale discrezionalità» (rispettivamente §107 e §108, Corte eur. dir. uomo, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia). Sotto questo profilo, il pericolo di infiltrazione mafiosa costituisce, sì, il fondamento, ma anche il limite del potere prefettizio e, quindi, demarca, per usare le parole della Corte europea, anche la portata della sua discrezionalità, da intendersi qui non nel senso, tradizionale e ampio, di ponderazione comparativa di un interesse pubblico primario rispetto ad altri interessi, ma in quello, più moderno e specifico, di equilibrato apprezzamento del rischio infiltrativo in chiave di 37
prevenzione secondo corretti canoni di inferenza logica. In questo delicato bilanciamento dei diversi interessi, è da tempo sorta per il giudice amministrativo l'esigenza di una predeterminazione delle condizioni, in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto. A ciò soccorre la “interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione” (cfr. Corte costituzionale, sent. nn. 24 del 27 febbraio 2019 e n. 195 del 24 luglio 2019). Sotto questo profilo il Consiglio di Stato ha così enucleato le situazioni indiziarie, tratte dalle indicazioni legislative o dalla casistica giurisprudenziale, che possono costituire
altrettanti “indici” o “spie” dell'infiltrazione mafiosa, non senza precisare che esse costituiscono un catalogo aperto e non già un numerus clausus in modo da poter contrastare efficacemente l'infiltrazione mafiosa che assume forme sempre nuove e mutevoli. Riguardo alle condizioni di tassatività sostanziale e di tassatività processuale, richiamate nella sentenza del Consiglio di Stato in esame, giova ricordare due pronunce della Corte costituzionale in tema di principio di legalità e misure di prevenzione, adottate a seguito della sentenza de Tommaso della Corte EDU (sentenze n. 24 e n. 25 del 2019, depositate contestualmente il 27 febbraio 2019). Tali sentenze hanno sgombrato il campo da «ogni equivoca sovrapposizione tra il concetto di tassatività sostanziale, relativa al thema probandum, e quello di cosiddetta tassatività processuale, concernente il quomodo della prova»,
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chiarendo che solo il primo principio attiene al rispetto del principio di legalità; di contro, il secondo riguarda il modo in cui in giudizio si può procedere all'accertamento probatorio degli elementi della fattispecie e coinvolge il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il diritto a un “giusto processo” (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU).
un'argomentazione rigorosa sul piano metodologico, “ancorché sia sufficiente accertare che l'ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale” (Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483). Le condizioni di tassatività sostanziale e di tassatività processuale, così enucleate, consentono una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della normativa in materia. Ciò premesso, e venendo, nel concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto pienamente legittima, e immune da censura, proprio in virtù dei principi di diritto sopra ribaditi, la valutazione del primo giudice, confermando la legittimità della informazione antimafia.
Ebbene, nella sentenza in esame il Consiglio di Stato ricorda che la giurisprudenza ha individuato: - sul piano della tassatività sostanziale, due forme di contiguità, compiacente o soggiacente, dell'impresa ad influenze mafiose, riscontrabili quando un operatore economico si lasci condizionare dalla minaccia mafiosa e si lasci imporre le condizioni da questa volute oppure quando questi decida di scendere consapevolmente a patti con la mafia per trarne vantaggio (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, sent. 3 maggio 2016, n. 1743); - sul piano della tassatività processuale, lo standard probatorio sotteso alla regola del “più probabile che non”, soggetta alla verifica della c.d. “probabilità cruciale”, la quale, nell'apprezzamento degli elementi indiziari posti a base del provvedimento prefettizio, impone di ritenere più probabile l'ipotesi dell'infiltrazione mafiosa rispetto a “tutte le altre messe insieme”, non richiedendosi infatti, in questa materia, l'accertamento di una responsabilità che superi qualsivoglia ragionevole dubbio, tipico delle istanze penali, né potendo quindi traslarsi ad essa, impropriamente, le categorie tipiche del diritto e del processo penale, che ne frustrerebbero irrimediabilmente la funzione preventiva. Ciò che connota la regola probatoria del “più probabile che non” (contestata dall'appellante) è il vincolo per l'interprete di sviluppare 39
LA CESSIONE TRAMITE PERMUTA DI UN FABBRICATO DA DEMOLIRE E RICOSTRUIRE NON È CESSIONE D'AREA La plusvalenza derivante dalla cessione di un fabbricato tramite contratto di permuta non può essere riqualificata dall'Amministrazione finanziaria come cessione d'area edificabile e recuperata a tassazione separata. Il principio vale anche nel caso in cui, prima della cessione sia stato rilasciato un permesso di costruire che prevede la demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente. Infatti, ai fini della tassazione della plusvalenza rileva la natura oggettiva dell'immobile al momento della cessione, non le intenzioni dei contraenti. La Corte di Cassazione (Sesta sezione civile–T) con l'Ordinanza n. 22409 del 27 marzo 2019, affronta nuovamente il tema della tassazione della plusvalenza derivata dalla cessione di un immobile da demolire e ricostruire, avvenuta, nella fattispecie, tramite contratto di permuta. La questione presa in esame dalla Corte riguarda, in particolare, la cessione a un'impresa di costruzione di un fabbricato da demolire e ricostruire con permuta a favore dell'alienante di parte del nuovo edificato. L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato l'operazione come cessione di area edificabile, con invio al contribuente di un accertamento per il recupero a tassazione della relativa plusvalenza ai sensi degli artt. 67, co. 1, lett. b), e 68 del DPR 917/1986 (TUIR). Si ricorda che ai sensi dell'art. 67 del TUIR le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni "suscettibili di utilizzazione edificatoria” rientrano tra i “redditi diversi” e sono soggette a tassazione separata. Il ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento ricevuto era stato respinto sia in primo, che in secondo grado. In particolare, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva ritenuto che la fattispecie configurasse l'ipotesi di cessione d'area edificabile sulla base del fatto che: • acquirente fosse un'impresa di costruzioni • fosse stato rilasciato un permesso di costruire • al momento della stipula dell'atto fossero già iniziati i lavori • il prezzo concordato riferito all'immobile demolito apparisse “all'evidenza sproporzionato rispetto alla
esiguità del volume”. Di diverso avviso la Corte di Cassazione che accoglie il ricorso del contribuente sulla base del principio per cui ciò che rileva per l'individuazione della plusvalenza tassabile è la natura oggettiva dell'immobile al momento della cessione, non gli elementi che attengono alla sfera oggettiva dei contraenti, né il verificarsi di attività eventuali e dipendenti da un soggetto diverso dall'acquirente. Che le parti abbiano previsto la demolizione del fabbricato con costruzione di nuove unità abitative non è, di per sé, condizione rilevante per l'applicazione dell'imposta. Tale principio è suffragato da precedente giurisprudenza richiamata dalla stessa Corte. Tale orientamento, infatti, afferma il principio secondo cui sono soggette a tassazione separata, come redditi diversi, le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, e non di terreni già edificati. L'alternativa tra edificato e non edificato non ammette una terza possibilità. Di conseguenza la cessione di un edificio, anche se le parti ne hanno pattuito “la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall'amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l'edificio non assorbe integralmente la capacità edificatori residua del lotto su cui insiste”. A tal riguardo si evidenzia che l'Amministrazione finanziaria con la Circolare n.28/E del 21 giugno 2011, nel caso di una cessione di fabbricato destinato ad essere demolito e ricostruito, aveva ammesso – esclusivamente ai fini Iva (e non anche ai fini delle imposte dirette) – la stretta correlazione tra il regime di tassazione e la natura oggettiva del bene ceduto a prescindere dall'uso e dalla destinazione successivi. Con questa pronuncia, che segue la recente Sentenza n. 5088 del 21 febbraio 2019 la Corte di Cassazione ha riconosciuto la validità del principio sia sotto il profilo delle imposte indirette che, come auspicato dall'ANCE, sotto il profilo delle imposte dirette. 40
CAMPANIA
Il Presidente Gennaro Vitale
L'ANCE Campania assume la rappresentanza regionale della categoria imprenditoriale inquadrata nel sistema associativo facente capo all'ANCE. • Rappresenta in via esclusiva gli interessi della categoria nei confronti della Regione e nei confronti degli altri enti di livello regionale. • Esamina, tratta e coordina i problemi generali della categoria a livello regionale, assumendo le decisioni che di volta in volta si renderanno opportune ed interviene presso autorità , enti ed amministrazioni per la risoluzione dei problemi.
SEDE E INFORMAZIONI Piazza Vittoria n. 10 - 80121 Napoli (NA) Email: info@ancecampania.it Pec: ance.campania@pec.ance.it Tel: 081 7645851 Fax: 081 2452900
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