Notiziario ANUSCA 2016 - 02 - Febbraio

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NOTIZIARIO ANUSCA Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe

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Anno XXX, n. 2 • Febbraio 2016

Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN)

ECCO COME SARÀ LA NUOVA CIE, CONSEGNA A DOMICILIO IN 6 GIORNI di Andrea Antognoni - Funzionario ai SS.DD. Comune di Poggio Torriana

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arà la volta buona? Domanda legittima, cari colleghi e caro lettore, ma improduttiva: quindi propongo di passare oltre, e di riflettere insieme sui passi avanti fatti e sul progetto che ora è certamente definito. L’argomento Carta di Identità elettronica è un leitmotiv che gli operatori comunali conoscono forse fino alla noia, e a molti sarà scappato un mezzo sorriso all’ennesimo cittadino che si presenta allo sportello bello carico, magari per aver letto di corsa un articolo in rete, dicendo “vorrei la carta elettronica, ho visto che ora si fa!”. Eh no, caro cittadino, ancora non si fa ma, almeno noi, non possiamo smettere di sperare. Dal 30 dicembre la speranza è certamente più concreta, con la (continua a pag. 3)

CORSO BASE STATO CIVILE - 3/4/5 FEBBRAIO 2016 Grande successo per il corso base di Stato Civile. La tre giorni di formazione volta all’approfondimento degli istituti fondamentali dello Stato Civile, ha visto la partecipazione di una quarantina di operatori di tutta Italia, a testimonianza di un bisogno formativo assai sentito. Saranno per questo prossimamente programmate nuove date.


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pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto contenente le modalità tecniche per il rilascio della nuova Carta d’identità elettronica, emanato in applicazione dell’art. 10, terzo comma, del decreto-legge n. 78/2015. I 19 articoli e due allegati firmati dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e quello per la Semplificazione e la P.A. definiscono un quadro chiaro di regole organizzative e tecniche che dovranno portare l’Italia, finalmente, a fornire a tutti i cittadini residenti un documento elettronico. Per raggiungere tutti i cittadini e per far sì che la nuova CIE sia effettivamente uno strumento di accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni, si è scelta l’unica strada possibile: il rilascio centralizzato a cura del Ministero dell’Interno. I Comuni e i Consolati divengono punti di richiesta ma l’intera infrastruttura informatica è centralizzata e gestita dal Centro Nazionale per i Servizi Demografici del Ministero, che insieme all’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e a un’apposita commissione interministeriale, gestisce l’intero ciclo di emissione nonché le modalità di conservazione e consultazione dei cartellini. La nuova CIE, quindi, si chiederà in Comune ma verrà stampata a Roma e arriverà a casa dei cittadini entro sei giorni lavorativi. Partiamo dalla piattaforma web: CIEOnline è il sito attraverso cui si gestisce il processo di emissione e gestione delle carte, che permetterà ai punti comunali di rilascio, attraverso sistemi di comunicazione sicuri e certificati, di comunicare con il CNSD; attraverso lo stesso sito anche il cittadino (art. 4, comma 2) potrà prenotare direttamente il rilascio della carta, con una richiesta telematica che dovrà essere girata in tempo reale al Comune competente. Il sistema CIEOnline prevede anche un sotto-sistema, denominato SSCE, gestito dal CNSD, che dovrebbe contenere i dati (tra cui l’interdizione all’espatrio - art. 4, comma 3 - che dovrà essere sempre e comunque verificata dal Comune o dal Consolato) e che costituirà di fatto il vero e proprio

FORMAZIONE IN ACCADEMIA 2016

9 - 10 Marzo 2016

GUIDA TEORICA E PRATICA AL RICONOSCIMENTO DI DOCUMENTI FALSI Stefano Paoli, Antonia De Luca, Davide Capsoni, Flavio Rosa circuito di emissione delle carte. La gestione complessiva del sistema nonché le responsabilità tecniche e di supporto ai Comuni e ai Consolati è affidata al Ministero dell’Interno e, in particolare, alla Direzione Centrale per i Servizi Demografici, che si appoggia sul CNSD per tutta l’infrastruttura telematica e di sicurezza, dal circuito SSCE fino ai certificati di autenticazione in rete e al centro di produzione delle carte, in collaborazione con l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, al quale è affidato un ruolo rilevante. Il Comune diverrà punto di richiesta, nell’ambito del quale verranno acquisiti i dati necessari (tra cui le impronte digitali) in precise postazioni che verranno definite dal CNSD, collegate con l’infrastruttura CIEOnline e in grado di gestire le richieste e tutta la procedura di emissione. Le postazioni saranno dotate di strumenti in grado di acquisire i dati, tra cui appunto quelli biometrici. Le dotazioni strumentali (hardware e software) per le postazioni comunali di richiesta CIE verranno fornite ai Comuni dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, che gestirà anche aggiornamenti, istallazioni e il supporto tecnico, mentre eventuali dotazioni tecnologiche aggiuntive saranno decise dalla Commissione interministeriale permanente della CIE, prevista dall’art. 13 del decreto. Importante, nello sviluppo del sistema CIE, sarà la definizione del numero e dell’ubicazione delle postazioni, che

sarà definito dal Ministero dell’Interno. È ragionevole, o almeno auspicabile, pensare che verranno promosse forme di cooperazione tra Comuni piccoli e piccolissimi, specie se facenti parte di una gestione associata. Il rilascio della CIE potrebbe - e qui azzardiamo una proposta - essere un volano importante per lo sviluppo di autentiche gestioni associate anche dei servizi demografici all’interno di Unioni di Comuni, prevedendo così risparmi per lo Stato e meccanismi di gestione intercomunali, specie laddove Comuni di piccole o piccolissime dimensioni fanno già parte di una gestione associata. Qui entriamo, però, in un ambito, quello delle gestioni associate dei servizi demografici, che ha un potenziale enorme in termini di sviluppo di servizi di qualità ed efficienza, ma sconta un deficit a livello pratico, conseguenza della scarsa incisività del legislatore e della miopia della classe politica locale, spesso incapace di decisioni coraggiose e lungimiranti. Ma torniamo al decreto. La procedura in Comune terminerà con il rilascio di una ricevuta di avvenuta prenotazione della richiesta di CIE che conterrà un numero di pratica ma soprattutto la prima parte dei codici (Pin e Puk, gli stessi delle sim-card telefoniche, per capirci); la seconda parte dei codici arriverà a casa del cittadino, insieme alla CIE, entro sei (continua a pag. 4)


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giorni lavorativi. All’interno dell’infrastruttura telematica, nell’area SSCE gestita dal CNSD, verrà conservato anche il cartellino elettronico prodotto all’atto dell’acquisizione delle informazioni. Tale sistema sicuro, integrato e univoco consentirà alle Questura di accedere direttamente ai cartellini per via telematica, attraverso la consultazione della stessa infrastruttura. Si realizzerà dunque, finalmente, l’auspicabile utilizzo del web e della telematica nei rapporti tra Questure e Comuni in tema di cartellini di carte d’identità, che vede oggi un panorama più che mai variegato in relazione alle esigenze delle diverse Questure, le quali in moltissimi casi pretendono ancora la trasmissione cartacea. Un adempimento più che mai fuori dai tempi, una duplicazione di informazioni inutile nell’era della rete e, peraltro, già superata anche dalla normativa, basti pensare che già quattro anni fa il legislatore indicò chiaramente che “sono da effettuarsi in modalità esclusivamente telematica le comunicazioni tra Comuni e Questure previste dai regolamenti di cui al R. D. n. 635/1949 e Dpr n. 394/1999” (d.l. n. 5/2012, art. 6), norma di fatto inapplicata e inapplicabile. Con la nuova CIE scompare anche la necessità di trasmissione e la creazione di un archivio nazionale telematico dei cartellini, su una piattaforma web sicura e protetta, consentirà a tutte le forze dell’ordine la consultazione rapida e in tempo reale. E torniamo, nuovamente, alla riflessione iniziale: non può realizzarsi un vero servizio pubblico efficiente se non si passa dalla messa in rete su base nazionale, attraverso un’unica infrastruttura centrale, dei dati. I tempi per la gestione locale attraverso archivi e circolazione di documenti, anche per via elettronica, sono ormai sinonimo di inefficienze e sprechi in

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un mondo che, da tempo, ci mette a disposizione le tecnologie per gestire i dati in modo univoco e centralizzato, il che significa sicuro e a disposizione di tutti i soggetti senza più conservazioni locali o utilizzo di vettori (analogici o digitali che siano). La CIE sarà anche strumento di identificazione, come prevedono da tempo le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale in merito ai servizi e alle istanze online dei cittadini alle Pubbliche Amministrazioni (articoli 64 e 65 del d.lgs n. 82/2005). Proprio questa, auspicabilissima, funzionalità, dovrà farci concepire la CIE come uno strumento completamente nuovo rispetto alla carta di identità che

abbiamo, fin qui, conosciuto: dovrà essere lo strumento principale di accesso ai servizi online, attraverso l’apposito Pin e dei lettori smart-card che dovranno, inevitabilmente, essere distribuiti ai cittadini. Anche per questo, in caso di furto o smarrimento, non sarà sufficiente la denuncia alle forze dell’ordine ma anche (art. 7) il blocco della carta attraverso apposito numero verde, esattamente come facciamo quando smarriamo bancomat o carte di credito. E ora la domanda che ogni lettore si starà facendo: sì, ma quando? Un termine vero e proprio, nel decreto, non si trova. L’art. 13 affida alla Commissione interministeriale permanente sulla

CIE la definizione di un “piano di graduale avvio del rilascio”, da cui si evince che il sistema sarà avviato a intervalli, attraverso un programma predefinito dalla Commissione e dal Ministero dell’Interno; i primi a partire, però, saranno i Comuni che già oggi emettono la Carta di Identità Elettronica (art. 14). Il sistema centralizzato, che passa attraverso i codici fiscali, dipenderà però di fatto dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Come si evince, infatti, dalla lettura dell’allegato B, la procedura di rilascio attraverso il CIEOnline prevede proprio il collegamento ad ANPR, che in qualità di unica e univoca banca dati dei cittadini residenti sarà l’unico fornitore dei dati dei cittadini su tutto il territorio nazionale. Soltanto dopo la doppia verifica (ANPR per i dati, SSCE per l’assenza di cause ostative all’espatrio) la piattaforma consentirà all’operatore di avviare il processo. La fotografia da trasmettere sarà una scansione della classica fototessera o un’immagine digitale, che dovrà comunque passare “al vaglio” del sistema che la analizzerà sulla base degli standard ICAO, per cui valgono le raccomandazioni che già tutti gli operatori incaricati al rilascio delle carte di identità dovrebbero conoscere. Più complessa, e a oggi sconosciuta, la modalità di acquisizione sempre allo sportello delle impronte digitali, sebbene l’allegato B preveda la possibilità (“per malattia o altro impedimento non superabile”) che la carta venga rilasciata anche senza impronte. Tra i dati da richiedere al cittadino, naturalmente, vi è anche la manifestazione di volontà alla donazione di organi e tessuti, che potrà essere inserita sempre nel sistema CIEOnline e da questi, sempre automaticamente, trasferita al Sistema Informativo Trapianti (SIT). Ora le norme ci sono tutte, ma anche questa rivoluzione passa attraverso la madre di tutte le rivoluzioni, ovvero l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.


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L’EVENTO NASCITA OCCASIONALE ALL’ESTERO: PER GLI UFFICIALI D’ANAGRAFE ANCORA QUALCHE PERPLESSITÀ di Noemi Masotti - Responsabile SS.DD. Comune di Forlì

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li ufficiali d’anagrafe nei prossimi mesi dovranno affrontare una sfida importante, decisiva, non solo per il futuro dei Servizi Demografici, ma per l’intero processo di modernizzazione e digitalizzazione della P.A.: l’avvio dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Si tratta di un traguardo ambizioso, che richiede sacrifici, dedizione e che ci auguriamo venga raggiunto nei tempi prefissati. La realizzazione di una unica Anagrafe Nazionale rivoluzionerà molti aspetti della gestione anagrafica, dalla certificazione alla modalità di gestione dei procedimenti anagrafici; la condivisione di una unica anagrafe a scala nazionale allo stesso tempo costringerà anche i più riottosi ad abbandonare prassi e procedimenti non sempre del tutto corretti, giustificati spesso dalla mancanza di tempo, di possibilità di aggiornamento o più semplicemente dalla deleteria logica “si è sempre fatto così!”. Nell’intento di agevolare e rendere il più indolore possibile l’avvio dell’A.N.P.R. è opportuno utilizzare i mesi che ancora separano la maggior parte dei Comuni al momento del “fatidico subentro” per dissipare vecchi dubbi e inesattezze, evitando quindi il procrastinarsi di procedure che in ANPR non potranno e non dovranno trovare spazio. Fra i tanti dubbi che ancora serpeggiano negli uffici anagrafici e che formano oggetto di quesiti rivolti ad ANUSCA, merita un approfondimento il caso del bimbo nato occasionalmente all’estero da genitori residenti in Italia ed iscritti anagraficamente in un Comune della Penisola. Quest’ultima precisazione risulta doverosa e non scontata poiché la residenza, intesa sotto il profilo civilistico, quale “luogo della dimora abituale”, non sempre corrisponde all’iscrizione anagrafica: molti cittadini, soprattutto stranieri, non hanno la consapevolezza dell’obbligo e della necessità di provvedere ad aggiornare la propria iscrizione anagrafica affinchè

essa corrisponda appunto con il luogo di effettiva dimora abituale. Al contrario si verificano situazioni in cui i cittadini rivendicano il diritto al mantenimento e alla continuità di tali condizioni (residenza e corrispondente iscrizione anagrafica), pur in presenza di assenze prolungate, ma pur sempre contenute entro intervalli temporali definiti e codificati. Rientra in questa seconda ipotesi il caso oggetto di un quesito posto agli esperti ANUSCA relativo alla nascita avvenuta all’estero,

risposto alla richiesta di cancellazione, confermandola per i due coniugi, ma negandola per il minore, in considerazione del fatto che quest’ultimo era nato all’estero e che a carico dei coniugi pendeva un procedimento per irreperibilità e che quindi non poteva essere iscritto “per nascita” nel suddetto Comune. Nella stessa comunicazione il Comune A “suggeriva” al Comune B di iscrivere il minore con provenienza dall’estero! Appare evidente che è necessario

del figlio di genitori stranieri, iscritti anagraficamente nel Comune A, da cui però si erano allontanati per tre mesi, per recarsi in altro Paese europeo e che sono rientrati in Italia dopo un breve periodo. Il Comune A, essendo venuto a conoscenza dell’assenza dal proprio territorio e non conoscendo né destinazione, né durata dell’assenza, aveva nel frattempo avviato un procedimento di cancellazione per irreperibilità. Durante tale soggiorno all’estero la moglie ha partorito un bimbo e l’intera famiglia è rientrata dopo cinque mesi nel Comune B, dove ha chiesto il trasferimento di residenza per immigrazione dal suddetto Comune A. Il Comune B ha proceduto all’iscrizione dell’intera famiglia, con provenienza dal Comune A ed ha quindi tempestivamente richiesto la cancellazione anagrafica al Comune A. Fino a qui tutto come da manuale, se non fosse che il Comune A ha

fare chiarezza al riguardo poiché se il Comune B avesse proceduto come suggerito dal Comune A, pur anche in “buona fede”, avrebbe in realtà negato al minore il diritto all’iscrizione per nascita e i diritti ad essa conseguenti. In effetti, come si è avuto modo di rilevare anche in altre occasioni, non risulta sufficientemente nota e applicata la Circolare dell’ISTAT n.28 del 6/10/2008 Prot. 5918 avente ad oggetto “Rilevazioni demografiche e sanitarie – Anno 2009”; nel fornire le consuete istruzioni in materia di statistiche demografiche e compilazione dei modelli statistici, tra cui in particolare il modello P4, in tale Circolare l’ISTAT ha preso in esame proprio il caso della nascita occasionalmente avvenuta all’estero da genitori residenti in Italia e si è espressa in questi termini: “Inoltre (continua da pag. 6)


CONVEGNI REGIONALI 2016 VENETO Thiene (VI) - Aprile 2016 PIEMONTE Saluzzo (CN) - Ottobre 2016 (continua da pag. 5: L’evento nascita...)

si richiama la necessità di un corretto utilizzo dei modelli. In particolare è necessario iscrivere per nascita utilizzando un modello P4, tutti i bambini nati all’estero da genitori residenti in Italia (iscritti in APR) indipendentemente dalla loro cittadinanza, sia essa italiana o straniera. L’iscrizione deve avvenire entro un anno dalla nascita. Tali nascite vanno riportate al punto 2.3 del modello D.7.B e P2. Viceversa non devono essere iscritti per nascita, neppure conteggiati nei modelli D.7.B. e P.2, i nati da genitori iscritti in A.I.R.E. Infine si ricorda che tutti i nati da genitori residenti, la cui registrazione in anagrafe avvenga dopo più di un anno dalla nascita, devono essere iscritti “per altri motivi” utilizzando un modello APR.4 e conseguentemente riportati al punto 5.4 dei modelli D.7.B e P.2.” Tale disposizione si ispira al principio secondo il quale la richiesta di iscrizione di un bimbo, effettuata entro un anno dalla nascita, avvenuta all’estero, da genitori entrambi o uno solo di essi residenti all’epoca dell’evento, prescindendo dalle rispettive cittadinanze, deve essere effettuata alla stessa stregua dei minori nati in Italia e iscritti per nascita. Il termine dell’anno dalla nascita evidentemente è stato scelto ancora una volta dall’Istat in analogia e in coerenza con il termine previsto dall’art. 1, comma 8 della legge 27/10/1988, n. 470 “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero” a mente del quale “Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo (leggasi A.I.R.E.) i cittadini che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore ai dodici mesi”. Tale termine, come tutti bene sanno, era stato già coniato dallo stesso Istat

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LOMBARDIA 14 Ottobre 2016 LAZIO Ottobre 2016

nelle sempre attualissime “Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE Metodi e norme serie B n. 29 edizione 1992” quale arco temporale di accertata irreperibilità per procedere alla relativa cancellazione anagrafica. Nell’ambito della normativa anagrafica in sostanza l’assenza fino a dodici mesi dal luogo corrispondente all’iscrizione anagrafica è ritenuta, salvo prova contraria, un periodo compatibile con il protrarsi della dimora abituale. Nel caso del bimbo nato all’estero, da genitori residenti, si ritiene in sostanza che l’iscrizione per nascita, richiesta entro un anno dalla stessa, configuri la sussistenza della continuazione della “dimora abituale” sia per i genitori, sia conseguentemente per il neonato. In definitiva pertanto qualora una persona, a prescindere dalla cittadinanza italiana o straniera, residente in Italia, recatasi all’estero per un periodo inferiore all’anno, rientri nel luogo di iscrizione anagrafica o in altro Comune, ha diritto di conservare la continuità dell’iscrizione anagrafica

e come sopra evidenziato, qualora nel frattempo sia nato occasionalmente un figlio e ne venga richiesta l’iscrizione entro un anno dalla nascita, dovrà procedersi all’iscrizione del figlio per nascita e non per immigrazione dall’estero. Può apparire scontato ma è comunque sempre opportuno ricordare che il genitore dovrà allegare alla richiesta di iscrizione l’atto di nascita, tradotto e legalizzato, salvo esenzioni e che in caso si tratti di cittadino italiano, l’iscrizione anagrafica sarà preceduta dalla trascrizione dell’atto di nascita stesso. Tutto ciò premesso pertanto la soluzione corretta al caso prospettato nel quesito è la seguente: i genitori del minore devono chiederne l’iscrizione per nascita nel Comune A, allegando l’atto di nascita; il Comune A deve procedere all’iscrizione con decorrenza dalla nascita, risultando la richiesta pervenuta entro i successivi dodici mesi e conseguentemente cancellare i genitori e il figlio per emigrazione nel Comune B.


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MATRIMONIO CIVILE IN CASO DI OMESSA PUBBLICAZIONE: CELEBRAZIONE E CONSEGUENZE

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di Renzo Calvigioni - Responsabile Servizi Demografici Comune di Corridonia

a richiesta di aiuto ad ANUSCA questa volta proviene direttamente dal Sindaco di un Comune iscritto da anni all’Associazione che doveva, entro il 9 gennaio, celebrare un matrimonio civile per il quale però mancavano le pubblicazioni da parte del Comune di residenza di uno dei nubendi. L’ufficiale di stato civile delegato, ha segnalato che la richiesta di pubblicazione trasmessa dal Comune di residenza dell’altro nubendo, tramite posta elettronica, non è mai pervenuta al Comune destinatario per un disguido. Di conseguenza, questo Comune non ha effettuato le pubblicazioni di propria competenza. Il Sindaco che deve celebrare il matrimonio è giustamente preoccupato in quanto a conoscenza che i futuri coniugi, in base alla data prevista già concordata da tempo, hanno prenotato il banchetto nuziale con inviti a parenti ed amici, ed un eventuale rinvio della celebrazione comporta gravi disagi e danni per i nubendi con probabili richieste risarcitorie anche rilevanti. D’altra parte, il Sindaco teme che l’eventuale celebrazione senza le prescritte pubblicazioni anche se solamente da parte di un Comune, possa inficiare la validità del matrimonio, con conseguenze ancora peggiori per i coniugi, qualora dovessero scoprire che il matrimonio è privo di efficacia, con possibili danni da risarcire, oltre ad eventuali sanzioni per le irregolarità commesse, previste dall’ordinamento. Queste perplessità e dubbi hanno indotto il Sindaco a rivolgersi ad ANUSCA, per ricevere suggerimenti e soluzioni per il caso che lo vede coinvolto. Ovviamente, ANUSCA non poteva far mancare il suo immediato sostegno e si prende atto, ancora una volta, del ruolo, che l’Associazione svolge giornalmente per l’assistenza nelle più svariate casistiche. Se a questo aggiungiamo la tempestività della

risposta, fornita, in questo caso, quasi in tempo reale, si evidenzia come l’Associazione sia un punto di riferimento che non ha eguali nel nostro Paese. Il caso del Sindaco, in realtà, anche se non frequentissimo, tuttavia è meno raro di quello che si potrebbe pensare: sia con l’utilizzo della posta ordinaria, sia in precedenza con i fax ed ora con la posta elettronica, può succedere che la richiesta di pubblicazione che il Comune di

obbligatorio, la soluzione corretta è quella di procedere alle pubblicazioni, anche se con ritardo: effettuata l’affissione all’albo, trascorsi i termini previsti, si invierà al Comune richiedente il certificato della pubblicazione eseguita, così da completare l’iter previsto e procedere alla celebrazione. Tale soluzione è solitamente possibile qualora si tratti di un matrimonio concordatario perché generalmente le pubblicazioni

residenza di uno dei nubendi effettua per primo e trasmette al Comune di residenza dell’altro nubendo, non arrivi a destinazione, con la conseguenza che il secondo Comune non procede alle pubblicazioni nei tempi previsti. Tale disguido emerge solitamente all’ultimo momento, quanto i nubendi, che già hanno organizzato la cerimonia e i relativi inviti, si presentano per definire gli ultimi dettagli della celebrazione o, magari, per comunicare i nomi dei testimoni, o per richiedere il certificato delle pubblicazioni eseguite. Ovviamente, grande è la preoccupazione, se non addirittura il panico, che assale l’ufficiale di stato civile nel momento in cui si rende conto che, per il matrimonio che dovrà essere celebrato a giorni, mancano le pubblicazioni da parte di un Comune, pubblicazioni che sono previste come obbligatorie nel nostro ordinamento, ai sensi degli art. 93 e 94 del codice civile. Proprio in quanto adempimento

vengono avviate e richieste con largo anticipo per gli adempimenti che debbono essere svolti dal parroco prima della celebrazione: pertanto, l’omissione della pubblicazione da parte di uno dei Comuni può essere sanata procedendo con ritardo, ma ancora entro termini sufficienti per rispettare la data di celebrazione fissata dai nubendi. In caso di matrimonio civile, invece, spesso gli interessati si rivolgono all’ufficio solamente poco tempo prima della celebrazione, con termini molto stretti, tanto che, come nel caso in questione, l’omissione da parte di un Comune non consente di effettuare la pubblicazione con ritardo, in quanto la stessa si completerebbe dopo la data fissata per la celebrazione. In altre parole, si pone il dubbio se rifiutare la celebrazione del matrimonio (continua a pag. 8)


ANPR NEXT È un portale web per la verifica e la validazione dei dati anagrafici del Comune e della loro compatibilità con le strutture e le logiche di ANPR. Il software ANPR Next è erogato in modalità Software as a Service (SaaS) e sarà fruibile mediante l’utilizzo di un comune browser. Il sistema per l’erogazione del servizio SaaS è gestito in Cloud da Dedagroup spa nel pieno rispetto delle prescrizioni e indicazioni in merito al trattamento dei dati personali. A chi è rivolto? Tale strumento è stato ideato per supportare gli Enti che desiderano bonificare la propria base dati di anagrafe residenti allineandola, al contempo, con le logiche di controllo implementate da ANPR. Cosa consente? Il portale consente la centralizzazione del sistema di validazione delle anagrafiche, garantendo all’Ente un allineamento rapido e semplice con ANPR. La soluzione permetterà all’Ente un percorso anticipato di bonifica della banca dati rispetto a quanto previsto dal piano di subentro, che prevede tale fase nei 15 giorni antecedenti alla data ufficiale di avvio in ANPR. Già a partire da gennaio 2016 l’Ente è in grado di gestire le operazioni di verifica e di bonifica per il passaggio ad ANPR. Maggiori informazioni su modalità e costi del servizio su www.anusca.it (continua da pag. 7: Matrimonio civile...)

mancando un adempimento obbligatorio o procedere comunque alla celebrazione cercando di comprendere quali potrebbero essere le conseguenze. Il rifiuto della celebrazione, che pure sarebbe legittimo, potrebbe facilmente portare ad un contenzioso con i nubendi e ad una richiesta di risarcimento del danno conseguente alle spese già effettuate in vista della celebrazione quali, ad esempio, inviti, banchetto nuziale, prenotazioni di viaggi e soggiorni: è umano cercare di evitare una simile situazione. Se proprio per evitare disagi e contenzioso con gli interessati, il Sindaco intende procedere comunque alla celebrazione, quali sono i rischi? Occorre chiarire subito che la mancanza della pubblicazione non inficia in alcun modo la validità ed efficacia del matrimonio che produrrà tutti gli effetti previsti e non sarà impugnabile per tale carenza, non potendo certo una mera irregolarità formale comportare un vizio del matrimonio, come indicato

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anche nel Massimario al par. 9.4 cap. 2° “Si precisa che l’eventuale mancanza delle pubblicazioni non inficia in alcun modo la validità dell’atto di matrimonio”. Preso atto, dunque, che il matrimonio è valido, non resta che verificare le eventuali sanzioni previste, tenendo presente che se l’art. 93 c.c. richiede pubblicazioni, l’art. 94 c.c. le rende obbligatorie in entrambi i Comuni di residenza degli sposi. Tuttavia, l’eventuale inosservanza di tali disposizioni, può comportare una semplice sanzione amministrativa, prevista dall’art. 134 c.c.: ”Sono puniti con [l’ammenda] da lire ottantamila a lire quattrocentomila gli sposi e l’ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione” che in mancanza di ulteriori indicazioni, si ritiene debba essere comminata dalla Prefettura, nella propria attività di vigilanza sul servizio dello stato civile, richiamata dall’art. 9 del d.P.R. 396/2000. Pertanto, dopo la celebrazione del matrimonio, l’ufficiale dello stato civile celebrante deve trasmettere segnalazione alla Prefettura di quanto avvenuto e della mancanza della pubblicazione da parte del Comune di residenza di uno

degli sposi, al fine della valutazione circa l’applicazione dell’art. 134 c.c. e dell’eventuale irrogazione della sanzione. Si sottolinea che nell’atto di matrimonio dovrà essere riportata solamente la pubblicazione effettuata, evitando qualsiasi menzione della pubblicazione che è stata omessa, anche qualora la stessa fosse stata iniziata ma non ancora conclusa. Circa l’applicazione della sanzione, è molto improbabile che venga effettivamente erogata, in quanto l’art. 134 c.c. tende a punire l’omissione totale della pubblicazione mentre, nel caso in questione, la pubblicazione è stata effettuata, ma è mancata solamente in un Comune quindi si tratterebbe di omissione solamente parziale, con conseguenti dubbi interpretativi. Il Sindaco ufficiale di stato civile celebrante andrebbe incontro a responsabilità di vario genere: è apparso doveroso portare a sua conoscenza tutte le opzioni e soluzioni possibili, affinché valuti la procedura che intenderà eseguire. Concludiamo nel sottolineare che il Sindaco ha avuto parole di riconoscenza per l’assistenza che ANUSCA ha assicurato anche in giornate festive.


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LA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER IRREPERIBILITÀ A SEGUITO DI RIPETUTI ACCERTAMENTI di Andrea Dallatomasina - Funzionario Comune Sissa Trecasali

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ra le numerose e spesso complesse tipologie dei procedimenti previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico, la cancellazione per irreperibilità accertata a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, continua ad essere un tema fra i più controversi e che più di ogni altro viene affrontato e risolto senza le necessarie conoscenze normative e senza una sufficiente ponderazione dei diritti e degli interessi delle persone coinvolte.

possibile, attraverso gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche stabilirne, anche d’ufficio, la reale dimora. Cancellare una persona dai registri anagrafici per irreperibilità significa adottare nei suoi confronti un provvedimento molto grave e dalle pesanti conseguenze: significa privarla della possibilità di ottenere documenti (dalla certificazione ai documenti di riconoscimento), di esercitare i propri diritti politici (elettorato attivo e passivo), di ottenere in molti casi,

Sebbene, quindi, l’argomento non sia nuovo, giova ripetere e puntualizzare alcuni principi fondamentali in materia, al fine di evitare comportamenti illegittimi che potrebbero avere conseguenze poco piacevoli non solo per le persone interessate, ma anche per gli Ufficiali d’Anagrafe che fossero riconosciuti responsabili. Premessa importante: una persona può essere definita irreperibile quando si allontana dal luogo di dimora abituale per un periodo sufficientemente lungo e senza dar notizia di sé da far pensare ad un trasferimento in altro Comune o all’estero, senza che né da altro Comune, né dall’estero pervengano richieste di trasferimento di residenza e, contemporaneamente, non sia

servizi dalla P.A. e da privati. Le conseguenze di un tale provvedimento sono quindi molto importanti e dannose per il singolo, e la consapevolezza della gravità di un simile provvedimento deve sempre accompagnare l’Ufficiale d’Anagrafe che si appresti ad effettuare una cancellazione per irreperibilità. Occorre che questo tipo di cancellazione venga utilizzato soltanto come “ultima ratio” quando ogni altro strumento offerto dalla legislazione per la regolarizzazione delle posizioni anagrafiche non possa essere preso in considerazione o sia già stato utilizzato senza risultati. Naturalmente ciò non vuol dire che è meglio non cancellare per irreperibilità per non correre rischi. Gli

strumenti che le norme in materia di gestione dell’anagrafe ci mettono a disposizione comprendono una serie di possibilità che devono e possono essere utilizzate dall’ufficiale d’Anagrafe con la consapevolezza, però, che si tratta di provvedimenti importanti, delicati e complessi, da adottarsi con decisioni consapevoli. Le possibilità di contenzioso aumentano in questi casi in modo esponenziale, ed è quindi assolutamente necessario che le procedure seguite garantiscano il pieno rispetto delle norme sul procedimento amministrativo, oltre che naturalmente quelle specifiche della normativa anagrafica. Essendo un provvedimento amministrativo dovrà essere adottato nel rispetto dei principi e delle disposizioni procedimentali previste dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241, con particolare attenzione alle comunicazioni di avvio e di conclusione del procedimento. L’Ufficiale d’Anagrafe sarà il solo ad avere il potere decisionale in merito alla cancellazione e, pertanto, è il solo competente ad assumere la decisione finale che potrà avere due possibili esiti: la cancellazione per irreperibilità, oppure l’archiviazione del procedimento, senza cancellazione, per mancanza dei requisiti di legge, di fatto o di diritto. Pertanto, l’Ufficiale d’Anagrafe che sia venuto a conoscenza (in qualsiasi modo) che una persona o una famiglia iscritta all’anagrafe, non dimora più nel luogo di iscrizione, oppure decida comunque di fare delle verifiche circa la regolarità di qualsiasi posizione anagrafica, come suo diritto e dovere, dovrà comunicare l’avvio del procedimento di eventuale cancellazione per irreperibilità, con lettera raccomandata A.R., inviata all’indirizzo anagrafico conosciuto. La comunicazione, inviata ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 Agosto (continua a pag. 10)


(continua da pag. 9: La cancellazione...)

1990, n. 241, dovrà contenere tutti i contenuti previsti dal successivo articolo 8 comma 2. La comunicazione sarà formalmente valida anche se la raccomandata non verrà ricevuta né dal destinatario, né da altre persone dalla sua famiglia; ciò costituirà semplicemente una conferma della probabile irreperibilità dell’interessato. A questo punto si apre la fase istruttoria, che, come noto, permette all’Ufficiale d’Anagrafe di disporre di ampi poteri: potrà interpellare altre Pubbliche Amministrazioni (ad esempio l’Azienda USL in quanto l’interessato potrebbe aver trasferito altrove la sua copertura sanitaria) o invitare persone che hanno obblighi anagrafici a presentarsi in ufficio per fornire informazioni o chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell’Anagrafe. È una modalità di accertamento forse meno utilizzata anche se potrebbe essere molto efficace per definire pratiche d’ufficio con argomenti difficilmente contestabili in caso di ricorso. In particolare è molto utile consultare tutte le aziende che si occupano di fornire servizi alle famiglie ed alle abitazioni. Però l’accertamento tradizionale resta la verifica da parte degli agenti di Polizia Municipale. Gli accertamenti devono essere “ripetuti ed opportunamente intervallati”, svolti con molta attenzione e diligenza per consentire una ponderata e circostanziata valutazione delle notizie acquisite. Le indagini dovranno essere dettagliate e non generiche, dare conto non solo dell’assenza presso l’abitazione all’indirizzo anagrafico registrato, ma articolate anche presso i vicini, la rete parentale, il proprietario dell’abitazione, ecc. Ricordo che numero (sicuramente più di uno ad orari e giorni diversi), natura e durata della fase istruttoria, modalità in genere e intervalli degli accertamenti sono rimessi alla motivata valutazione e responsabilità dell’Ufficiale d’Anagrafe. Il Regolamento anagrafico non prescrive un termine temporale di

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durata degli accertamenti; a tal fine ISTAT, per evitare cancellazioni per irreperibilità affrettate e non fondate, e in analogia a quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 1 della Legge 27 Ottobre 1988, n. 470, ha precisato nella Circolare ISTAT n. 21 del 5 Aprile 1990, che “le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quanto sia stata accertata l’irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e si conosca l’attuale loro dimora abituale”. Ricordo che durante la fase degli accertamenti il soggetto resta a tutti gli effetti residente, per cui qualunque certificato e/o informativa vengano richiesti devono essere rilasciati, così come la Carta d’Identità. Se il richiedente è l’interessato al procedimento, si coglierà l’occasione per invitarlo a rendere le dichiarazioni anagrafiche dovute (fermo restando che la pratica si interrompe, perché nel momento in cui è allo sportello non è più irreperibile). Se il richiedente è un estraneo, privato, non si daranno informazioni aggiuntive circa la pratica in corso, dato che non è ancora conclusa, né è certo che si concluderà con una cancellazione. Se, nel corso della fase istruttoria, si dovesse reperire una nuova dimora abituale, si dovrà interrompere il procedimento e provvedere alla segnalazione ex. articolo 16 del dPR 30 Maggio 1989, n. 223, se la dimora è in altro Comune oppure invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione anagrafica se il luogo di dimora abituale è lo stesso Comune. Solamente quando l’Ufficiale d’Anagrafe, attraverso gli accertamenti e le indagini effettuate, avrà maturato il convincimento, fondato su prove “solide” e inequivocabili, che la persona sia irreperibile da almeno un anno, e non si sia trovato alcun recapito sul territorio nazionale per attivare un altro Comune, si potrà procedere ad emettere un provvedimento di

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cancellazione nel quale si dia ragione delle motivazioni di fatto (effettiva irreperibilità all’indirizzo, informazioni assunte, ecc...) e di diritto (legislazione anagrafica che prevede la cancellazione per irreperibilità) a sostegno della cancellazione. Le motivazioni dovranno essere chiaramente descritte, documentate e non generiche, in modo da poter agevolmente sostenere l’esame della Prefettura in caso di ricorso gerarchico o del Tribunale ordinario nel caso il cancellato lamenti la violazione del suo diritto soggettivo all’iscrizione anagrafica. Il provvedimento di cancellazione dovrà inoltre contenere l’indicazione dell’autorità cui proporre ricorso (gerarchico al Prefetto entro 30 gg. dalla notifica, giurisdizionale al Tribunale ordinario secondo le procedure previste dal c.p.c.). Il provvedimento di cancellazione per irreperibilità accertata rientra, giuridicamente, nella categoria degli atti cosiddetti recettizi che si caratterizzano per il fatto di acquistare efficacia nei confronti dei destinatari con la comunicazione; in pratica si tratta di atti ad incidenza restrittiva sulla sfera giuridica dei destinatari, per cui, per la loro efficacia si richiede la loro conoscenza da parte dei medesimi. Ciò sembrerebbe in contrasto con lo stato di irreperibile che caratterizza il destinatario del provvedimento, per tutto il periodo istruttorio e, soprattutto, nel momento di emanazione del provvedimento finale di cancellazione dall’anagrafe. In effetti, la formalità della comunicazione del provvedimento all’interessato è soddisfatta dalla notifica che si dovrà effettuare nelle forme previste per le persone irreperibili e cioè ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 143 del c.p.c. Pertanto, la notifica del provvedimento di cancellazione per irreperibilità non è un elemento costitutivo dello stesso, ma si configura quale fase integrativa dell’efficacia del provvedimento. Quindi il provvedimento di cancellazione per irreperibilità è immediatamente eseguibile ed esecutivo, e la decorrenza (continua a pag. 11)


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Il servizio si rivolge gli operatori di vari Uffici Comunali (Ufficio Tributi, Notifiche,

Polizia Municipale, Servizi Sociali, Servizi Educativi, Edilizia Privata, l’Avvocatura, etc.)

i quali, tramite la propria postazione di lavoro, possono richiedere e ricevere autonomamente dati anagrafici e di residenza su soggetti residenti su tutto il territorio italiano. Le richieste di visura interagiscono, attraverso INDAGOR, con le banche dati INA/ANPR ed Anagrafe Tributaria restituendo un documento informatico (in PDF) che evidenzia le informazioni anagrafiche essenziali compresi gli ultimi 5 indirizzi di residenza registrati in Anagrafe Tributaria. Tutte le visure passano al vaglio dell’utente ADMIN - che è di norma il Responsabile dell’Ufficio Anagrafe - il quale le valida, autorizzandole. Ulteriori informazioni su www.anusca.it

(continua da pag. 10: La cancellazione...)

della cancellazione è dalla data del provvedimento di cancellazione. Non è quindi condivisibile la teoria di coloro che ritengono che la cancellazione dall’anagrafe decorra dalla data di avvenuta notifica e cioè dal termine dei venti giorni di deposito nella casa comunale. La competenza dell’Ufficiale d’Anagrafe si ferma qui. Sarà compito del messo comunale provvedere alla successiva notifica all’interessato che va eseguita con le modalità di cui all’articolo 143 del c.p.c. L’articolo 143, modificato dall’articolo 174 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, non prevedere alcuna pubblicazione all’Albo Pretorio, bensì il “deposito” del provvedimento in busta chiusa presso la casa comunale

È un servizio di assistenza e teleassistenza che i Comuni potranno affiancare agli operatori dell’Anagrafe e dello Stato Civile a supporto dell’intero processo di preparazione e subentro ad ANPR. Il servizio viene erogato tramite 1. Numero Telefonico 2. Sessioni di Teleassistenza 3. L’Area riservata del sito www.stesei.it 4. Posta elettronica Con ASSOP l’operatore può 1. Ricevere risposte a quesiti relativi al processo di avviamento dell’ANPR ed al suo utilizzo a regime 2. Coordinare le procedure di validazione dei Codici Fiscali con Agenzia delle Entrate 3. Ricevere supporto alle attività di allineamento dati 4. Implementare ANPR Ulteriori informazioni su www.anusca.it

per 20 giorni. All’Albo Pretorio, prima cartaceo e ora on-line, non potrà essere pubblicato il provvedimento, ma è consentito pubblicare un avviso generico che informi circa l’esistenza di un provvedimento, depositato in Comune, che riguarda il soggetto cancellato. Successivamente i nominativi dei cittadini cancellati per irreperibilità dovranno essere comunicati alla competente Prefettura (articolo 11 dPR 30 Maggio 1989, n. 223), entro 30 giorni se italiani o comunitari, oppure alla Questura entro 15 giorni se stranieri (articolo 15 comma 5 del dPR 31 Agosto 1999, n. 394). Occorre inoltre dare comunicazione dell’avvenuta cancellazione a tutti gli uffici comunali interessati ed alle altre P.A. alle quali si comunicano periodicamente le variazioni anagrafiche.

Per concludere ricordo che nessun procedimento è mai assolutamente certo, e spesso Prefetture e Tribunali si sono dimostrate più favorevoli al cittadino che agli Ufficiali d’Anagrafe. Tuttavia troppo spesso i procedimenti sono stati contestati non tanto nel merito, quanto per la mancanza delle opportune motivazioni, oppure per l’omissione di adempimenti dovuti, quali le previste comunicazioni di legge, o per una documentazione lacunosa ed incompleta. Infine, anche se ovvio, ricordo che per le persone senza fissa dimora non è applicabile il procedimento di cancellazione per irreperibilità a seguito di ripetuti accertamenti, in quanto manca del tutto il fondamento stesso della cancellazione, ossia la perdita della dimora abituale.


DOPO IL TAR PUGLIA, NUOVE SENTENZE DEL TAR MOLISE E DEL TAR TOSCANA

CONCESSIONI PERPETUE: NON SONO PIÙ INTOCCABILI

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e concessioni perpetue sono per tantissimi Comuni un vero e proprio tormento. Una forma di concessione di sepolcri non più possibile dal 1975, ma che prima di allora aveva sparpagliato nei cimiteri miriadi di posti salma intoccabili, che nel tempo si sono rivelati una vera palla al piede per le gestioni cimiteriali, sia sul piano economico che sul fronte della disponibilità di posti salma. In tanti ci avevano provato a scardinarle, usando diversi grimaldelli. Sinora, però, con scarsi risultati, specie quando si era provato ad adottare provvedimenti di carattere generale, quasi dei “colpi di spugna” su quelle concessioni. Molti erano stati anche i pronunciamenti giurisprudenziali. Ne riportiamo alcuni: Consiglio Stato, sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5505 - La normativa regolamentare comunale di polizia mortuaria e sui cimiteri intanto è legittima in quanto non viene a porsi in contrasto con la normativa regolamentare adottata dal Governo, in virtù di quanto previsto dall’art. 4 disp. prel. c.c. La normativa comunale che impone, a pena di decadenza, il rinnovo della concessione cimiteriale perpetua al trascorrere di ogni trentennio è venuta a trovarsi in contrasto con la disposizione di cui all’art. 93 del regolamento governativo approvato con d.P.R. n. 803 del 1975 (il cui contenuto è stato poi ripetuto nell’art. 92 d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285). Consiglio Stato, sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5294 - Sotto la vigenza del d.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, una concessione cimiteriale perpetua non può essere revocata e la sua cessazione può darsi unicamente nell’eventualità di estinzione per effetto della soppressione del cimitero. Si è sempre ritenuto, cioè, che la modificabilità del titolo concessorio fosse possibile solo per espressa disposizione di legge, per contratto o per il verificarsi di casi di estinzione.

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di Graziano Pelizzaro - Esperto ANUSCA

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Puglia, Lecce, sez. II, 31/01/2014 n. 289 ha rappresentato una vera e propria rivoluzione dell’orientamento interpretativo, introducendo il concetto prevalente della finalità pubblica, verso il quale risulta affievolito il diritto di godimento del bene “soggiacendo ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico”. In sintesi, pronunciandosi sulla legittimità del regolamento comunale di Gallipoli che aveva disposto la trasformazione delle concessioni c.d. “perpetue” in concessioni temporanee di lunga durata soggette a rinnovo, il T.A.R. ha sentenziato: La gestione dei siti cimiteriali è permeata dalla disciplina pubblicistica demaniale; ciò implica che, se nei confronti dei terzi lo ius sepulchri garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene, con la conseguenza che, nei rapporti interprivati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento, tuttavia, nei confronti della P.A. concedente esso costituisce un “diritto affievolito” in senso stretto, soggiacendo ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico. Ciò posto, la natura demaniale dei cimiteri contrasta con la perpetuità delle concessioni cimiteriali; essa, infatti, finirebbe per occultare un vero e proprio diritto di proprietà sul bene demaniale (cimitero), che per sua

natura è un bene pubblico, destinato a vantaggio dell’intera collettività. Ne consegue che l’utilizzo di tale bene in favore di alcuni soggetti - che è ciò che si verifica attraverso una concessione - deve necessariamente essere temporalmente limitato (anche stabilendo una durata prolungata nel tempo e rinnovabile alla scadenza), venendo altrimenti contraddetta la sua ontologica finalità pubblica, al quale il bene verrebbe definitivamente sottratto. Pertanto, nel caso di specie, risulta corretto il regolamento del Comune che ha disposto la trasformazione delle concessioni c.d. “perpetue” in concessioni temporanee di lunga durata soggette a rinnovo, così come corretta si rivela la contestata disposizione regolamentare nella parte in cui ha imposto al concessionario il pagamento di un canone concessorio per il loro rinnovo. Questo orientamento è stato confermato poi dal TAR Toscana (sezione I – sentenza n. 462 del 24 marzo 2015): le concessioni cimiteriali perpetue sono revocabili, in quanto la natura demaniale dei cimiteri (sancita dall’art. 824, c.3, cod.civ.) contrasta con la perpetuità delle concessioni cimiteriali, che finirebbe per occultare un vero e proprio diritto di proprietà sul bene demaniale (cimitero), che per sua natura è un bene pubblico, destinato a vantaggio dell’intera collettività. Pertanto è legittima la norma del (continua a pag. 13)


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GLI ESPERTI ANUSCA SI CONFRONTANO SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLO STATO CIVILE Il 5 e 6 Febbraio gli esperti ANUSCA si sono riuniti in Accademia al fine di elaborare un documento condiviso su soluzioni, nell’ambito della più generale semplificazione amministrativa, relative all’informatizzazione dello stato civile. Il Ministero dell’Interno, infatti, ha delineato un progetto denominato “ANPR estesa”, con il quale si intende arricchire l’Anagrafe Nazionale della popolazione residente, che tra poco decollerà in tutti i Comuni italiani, con le informazioni già detenute dai Comuni stessi per l’espletamento delle funzioni dello Stato civile e per gli adempimenti dell’elettorale e della leva. L’obiettivo è quello di garantire lo scambio di dati tra i Comuni nell’ottica di semplificazione dei processi amministrativi, e nel contempo assicurare un’omogeneità di trattamento degli eventi di stato civile standardizzando le procedure. Quindi oltre alla anagrafe verrà riformato anche lo stato civile coinvolgendo altri partners quali i Consolati, i Ministeri, altre Pubbliche Amministrazioni al fine di un miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. Gli esperti hanno discusso gli aspetti normativi funzionali e tecnici di tale progetto, al fine di delineare le criticità del sistema dello stato civile, molto articolato, e fornendo alcune soluzioni di semplificazione amministrativa. Nella riunione si sono affrontati due principali tematiche: 1. linee guida per la semplificazione dell’ordinamento di stato civile: si sono individuate le azioni di semplificazione che snelliscono i servizi offerti al cittadino eliminando nel contempo la burocratizzazione della registrazione degli eventi di stato civile. In tale ambito si è discusso sulla possibile eliminazione della trascrizione degli atti, sulla possibile “riforma” del procedimento di pubblicazione del matrimonio e molto altro; 2. creazione dell’archivio unico informatizzato degli atti di stato civile: un lavoro molto difficile poiché occorre innanzi tutto individuare tutti i procedimenti di stato civile che originano la formazione degli atti, ognuno del quali è redatto secondo specifiche formule del Ministero dell’Interno. I lavori dunque si sono svolti nell’ottica di trovare soluzioni tecniche attuabili, in base all’ordinamento vigente, al fine di velocizzare la realizzazione del progetto e garantire agli ufficiali di stato civile una certa continuità operativa, senza “stravolgere” i principi che supportano la struttura dello stato civile. È solo l’inizio di un lavoro minuzioso ed articolato che vedrà impegnati gli esperti ANUSCA nei prossimi mesi al fine di contribuire, nell’interesse degli operatori e dei cittadini, al miglioramento dei servizi offerti nei Servizi demografici.

(continua da pag. 12: Concessioni...)

regolamento comunale che consenta la revoca delle concessioni cimiteriali anche se perpetue, quando siano trascorsi almeno cinquant’anni dalla tumulazione della salma. Anche il TAR Molise (sezione I – sentenza n. 61 del 13 febbraio 2015) nel contempo si è pronunciato sulla retroattività degli atti normativi: “…in giurisprudenza è stata ritenuta non persuasiva la tesi secondo cui <<una volta costituito il rapporto concessorio, questo non potrebbe essere più assoggettato alla normativa intervenuta successivamente, diretta

a regolamentare le concrete modalità di esercizio del ius sepulchri, anche con riferimento alla determinazione dall’ambito soggettivo di utilizzazione del bene”, non essendo “...pertinente... il richiamo al principio dell’articolo 11 delle preleggi, in materia di successione delle leggi nel tempo, dal momento che la nuova normativa comunale applicata dall’amministrazione non agisce, retroattivamente, su situazioni giuridiche già compiutamente definite e acquisite, intangibilmente, al patrimonio del titolare, ma detta regole destinate a disciplinare le future vicende dei rapporti concessori, ancorché già costituiti>> (Così da ultimo Cons. Stato, sez. V, 29

ottobre 2014, n. 5364; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 2012, n. 4608). Quali conseguenze potranno avere questi pronunciamenti? Ci si può attendere che ora tutti i Comuni si affrettino a modificare i propri regolamenti, stabilendo la durata della concessione trasformata in temporanea e le relative tariffe. Ma la nuova durata della concessione, quale decorrenza potrà avere? Quella del contratto originario oppure quella della modifica regolamentare? Aspetti sui quali sicuramente proseguirà il confronto e la produzione interpretativa, fino alla prossima puntata.


L’ANAC “CRITICA” IL TUEL! (PRIMA PARTE)

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di Stefano Paoli - Esperto ANUSCA già Segretario Comunale

a Legge Anticorruzione e il Testo Unico sugli enti locali non “vanno d’accordo”. È questo quanto sostiene l’ANAC che con l’Atto di segnalazione 04.11.15, n. 7, ha invitato il Governo a intervenire per modificare il D.lg. 267/00 al fine di renderlo compatibile con le disposizioni in materia di anticorruzione. In modo particolare l’Autorità ha sollevato critiche sulla compatibilità delle norme d’incompatibilità e di conflitto d’interessi di cui al D.lg. 39/13 e quelle contenute nel TUEL. Secondo l’ANAC, il D.lg. 267/00, infatti, contiene alcune disposizioni non più coerenti con il nuovo sistema d’incompatibilità/inconferibilità introdotto dal D.lg. 39/13 mentre le disposizioni concernenti il conflitto di interesse dei membri degli organi politici devono essere integrate per garantirne una maggiore efficacia. Ma vediamo nello specifico le criticità sollevate dall’ANAC. 1. L’incompatibilità tra incarichi pubblici dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice con le cariche pubbliche elettive di regioni ed enti locali Il Capo VI D.lg. 39/13 ha previsto l’incompatibilità tra incarichi pubblici dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, con le cariche pubbliche elettive di Regioni ed Enti Locali. Queste norme non sono altro che la diretta attuazione del principio di distinzione tra le competenze degli organi di indirizzo politico e quelle degli organi amministrativi, sui quali ricade la responsabilità per l’adozione degli atti di gestione e del principio di separazione tra ente controllante ed ente controllato. Di conseguenza, in applicazione dei principi e delle disposizioni contenute nel D.lg.39/13 gli amministratori comunali e circoscrizionali (Sindaco, Consiglieri e Assessori) non possono contemporaneamente ricoprire incarichi nelle società partecipate e negli altri enti, istituti, consorzi, aziende sulle quali l’ente locale di appartenenza eserciti il controllo o la

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vigilanza. Il D.lg. 39 non prevede, però, alcuna norma di raccordo con il D.lgs. n. 267/00, il quale, agli artt. 55 e ss., prevede disposizioni in tema di incompatibilità per le cariche elettive degli enti locali, che oltretutto però non sono coerenti con i principi ispiratori ai quali è improntata la riforma. Della necessità di assicurare un maggiore raccordo con il TUEL, il legislatore si è invece reso conto al momento della predisposizione delle nuove disposizioni in tema d’incandidabilità, di cui al D.lg. 31.12.12, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto

sia differente - in quanto il D.lg. 39 riguarda il conferimento di incarichi pubblici dirigenziali e di vertice, mentre gli artt. 55 e ss. del TUEL l’elettorato passivo e la possibilità di ricoprire cariche elettorali - il quadro normativo delle disposizioni rilevanti in tema di incompatibilità tra incarichi pubblici dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, con le cariche pubbliche elettive di enti locali di cui al D.lg. 39/20 è integrato da alcune disposizioni del TUEL. In particolare, l’art. 63 TUEL, prevede un elenco di situazioni di incompatibilità per cui è esclusa la possibilità di ricoprire

FORMAZIONE IN ACCADEMIA 2016

1 - 2 Marzo 2016

La notifica degli atti Corso abilitante di formazione e qualificazione per Messi Notificatori Stefano Paoli di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Diversamente dal D.lg. 39, il D.lg. 235 modifica il Tuel mediante l’abrogazione degli artt. 58 e 59, sostituiti dalla richiamata regolamentazione organica, adottata in attuazione della delega contenuta nella legge anticorruzione. Restano, invece, in vigore le disposizioni del TUEL in tema d’ineleggibilità, situazione che in base all’art. 60 riguarda coloro che, in ragione dell’ufficio o dell’incarico ricoperto, possono trovarsi in condizioni di vantaggio nella competizione elettorale, giacché questo istituto non è stato interessato da nuove norme di attuazione delle deleghe contenute nella legge anticorruzione. Sebbene l’oggetto delle due discipline

la carica di consigliere comunale, tra cui quelle di: «1) l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il dieci per cento del totale delle entrate dell’ente; 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse del Comune o della Provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate (continua a pag. 15)


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Il vostro Regolamento di Polizia Mortuaria ha bisogno di un aggiornamento? Non è stato adeguato alle nuove norme regionali? O ancora, è stato aggiornato, ma ritenente utile in proposito il parere di un esperto? Serve assistenza per la pianificazione e la gestione dei servizi funebri e cimiteriali? Il servizio offre la possibilità di fornire ai Comuni una proposta per una collaborazione per la redazione o l’aggiornamento del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei servizi funebri e per l’individuazione e la gestione dei servizi funebri e cimiteriali tenendo ovviamente conto delle proprie peculiarità organizzative e normative in relazione alle singole competenze regionali in materia. (continua da pag. 14: L’ANAC...)

da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione, fatta eccezione per i Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell’ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall’ articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma […]». Questa disposizione, conferma, pur avendo un ambito di applicazione non del tutto coincidente con il D.lg. 39, l’impostazione del decreto, vietando il cumulo tra cariche politiche e ruoli gestionali in società controllate o che prestano servizi per il Comune di appartenenza. Di conseguenza, l’ANAC ritiene che, in base alla propria attività di vigilanza negli enti locali, in alcuni casi, siano astrattamente applicabili sia il D.lg. 39 sia l’art. 63 TUEL, mentre in altre fattispecie, poiché le disposizioni del D.lg. 39 non potevano trovare applicazione, però c’erano le condizioni per l’applicazione del’ art. 63, oppure dell’art. 78 TUEL che contiene un principio generale in base al quale per tutti gli amministratori locali vi è sempre l’obbligo di astensione, qualora vengano a trovarsi in posizione di conflitto di interessi, in quanto portatori di interessi personali, diretti

o indiretti, in contrasto potenziale con quello pubblico. 2. Esimente alle cause d’incompatibilità (art. 67 TUEL) Secondo l’Autorità non è conforme al D.lg. 39/13 invece, l’art. 67 TUEL che è l’esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità e secondo il quale «Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del Comune, della Provincia e della Circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo». Secondo la giurisprudenza, la disposizione deve essere interpretata nel senso che la contemporanea assunzione della carica elettiva e della carica funzionale può considerarsi giustificata «[…] qualora la seconda venga attribuita in ragione della prima nei soli casi in cui lo scopo dell’Ente funzionale coincida con interessi primari della collettività locale […]» (Corte d’App. Salerno, Sent. 25.06.08). Nell’esercizio della facoltà prevista nell’art. 67, i Comuni hanno potuto introdurre nei propri statuti disposizioni in base alle quali gli amministratori comunali sono legittimati a ricoprire incarichi e funzioni presso specifici enti controllati o per tutti gli enti controllati. Sulla dubbia legittimità di queste ultime clausole di carattere generale, si era già espresso il Consiglio di Stato, (Sez. I - Parere 10.11.04, n. 10166, reso al Ministero dell’Interno), nel quale si evidenzia che l’esimente dell’art. 67 può essere disposta per incarichi e funzioni specifiche e deve trovare fondamento

in concrete esigenze di interesse generale collegate all’esercizio del mandato elettivo, altrimenti, non è ammissibile che leggi regionali statuti e regolamenti possano rimuovere impedimenti previsti dalla legge. È opinione diffusa fra i Comuni che l’art. 67 sia in linea con il D.lg. 39, in quanto, se da un lato consente agli amministratori comunali in carica di ricoprire un doppio incarico, dall’altro al momento della cessazione della carica di amministratore comunale anche quella di amministratore dell’ente in controllo ha termine, con l’effetto di evitare il fenomeno del c.d. pantouflage, che il D.lg. 39 intende appunto contrastare. Inoltre, secondo gli enti locali, monitorati dall’ANAC, l’applicazione dell’art. 67 rappresenterebbe un meccanismo grazie al quale è possibile modellare l’assetto organizzativo dell’ente sulla base delle specifiche esigenze locali perché il sistema consente anche di svolgere un controllo più efficace sulle proprie società, al fine di garantire l’effettività del controllo analogo, richiesto dalla giurisprudenza per la legittimità degli affidamenti c.d. in house - d’altra parte, sempre nel TUEL, si rinvengono altre disposizioni che certamente si pongono lo stesso obiettivo per l’art. 31, co. 4, che - in tema di consorzi tra enti locali per la gestione associata di uno o più servizi o per l’esercizio in comune di funzioni - prevede proprio che l’assemblea rappresentativa dei Comuni partecipanti sia costituita ex lege dai Sindaci (o da un loro delegato). - CONTINUA -


ANUSCA TI RISOLVE LA PRATICA IL SERVIZIO GARANTISCE LA POSSIBILITÀ DI ESSERE SEGUITI DA UN ESPERTO ANUSCA IN TUTTE LE FASI DI UN CASO COMPLICATO FINO ALLA SUA CONCLUSIONE, PER LA FORNITURA DI INDICAZIONI TECNICO PROFESSIONALI, L’ INVIO DI MODULISTICA E SUGGERIMENTI PER LA STESURA DI ATTI E COMUNICAZIONI Come si svolge il servizio: Chi ha acquistato il servizio e necessita dell’intervento di un esperto deve compilare il modulo scaricabile nella sezione dedicata del sito www.anusca.it fornendo tutte le informazioni richieste. Successivamente verrà contattato dal nostro esperto per avviare l’iter di risoluzione della fattispecie, fino alla sua conclusione. ANUSCA per il tramite dei suoi esperti potrà compiere queste attività a seconda di quanto richiesto dal caso:  Teoria e normativa  Iter procedimentale con modulistica standard  Correzione di comunicazioni già predisposte dall’associato, redazione di risposte ad hoc (es. ad avvocati in caso di intimazione ad adempiere) I casi possono riguardare NASCITE:  La dichiarazione di nascita di cittadino straniero che non conosce la lingua italiana  Il riconoscimento di filiazione di bambino straniero da cittadino italiano  L’adozione internazionale: adempimenti  L’adozione particolare art. 44  l’adozione di maggiorenne straniero MATRIMONI  Il procedimento di pubblicazione  Il matrimonio di un cittadino straniero in Italia  Il matrimonio di un cittadino italiano nel consolato all’estero  Il matrimonio in Italia di due cittadini stranieri non residenti

DIVORZI  Trascrizione delle sentenza dall’estero (comunitarie ed extracomunitarie)  Art. 6 legge 162/2014: trascrizione negoziazione assistita  Art. 12 legge 162/2014: separazione e divorzio di fronte all’ufficiale di stato civile CITTADINANZA  L’acquisto della cittadinanza italiana da parte di minore convivente con genitore che l’acquistata  acquisto della cittadinanza per decreto  jure sanguinis: procedimento di riconoscimento di cittadinanza di discendente da cittadino italiano  riacquisto della cittadinanza

TRASCRIZIONI  trascrizioni di atti dall’estero  formazione di atti distrutti omessi o non registrati Come si attiva il servizio: Per attivare il servizio occorre inviare copia della determina/impegno di spesa o copia della ricevuta di versamento a quesiti@anusca.it unitamente al modello di richiesta di attivazione del servizio debitamente compilato scaricabile sul sito www.anusca.it Costi del servizio: ENTE/OPERATORE ISCRITTO ANUSCA ANNO 2016

ENTE/ OPERATORE NON ISCRITTO ANUSCA ANNO 2016

n. 1 pratica

Euro 150,00 + IVA

Euro 200,00 + IVA

n. 3 pratiche (pacchetto)

Euro 350,00 + IVA

Euro 500,00 + IVA

SERVIZIO

• PER CASI CHE ESULANO DALLE FATTISPECIE ELENCATE, ANUSCA SI RISERVA UN PREVENTIVO AD HOC

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D

FORMAZIONE SU MISURA? CHIAMA ANUSCA

all’inizio della sua storia, alla luce di uno Statuto ben chiaro nei suoi principi fondamentali, ANUSCA ha fatto della formazione il cuore della sua attività. Una formazione che, prima di tutto, è vista come strumento di promozione e sostegno della professionalità degli operatori demografici. In oltre trentacinque anni di attività, l’Associazione ha acquisito autorevolezza in questo campo, forte di un know how maturato nel tempo e di numeri altissimi dal punto di vista della partecipazione. A fronte di questi obiettivi, l’Associazione ha anche molto investito per l’aggiornamento dei propri esperti, che portano in aula la didattica targata ANUSCA. Possiamo dire che impegno e risultati stiano andando di pari passo. Come oramai è noto, ogni anno vengono proposte sull’intero territorio centinaia di iniziative promosse e organizzate in collaborazione con i Comitati, che si fanno collettori delle esigenze sul territorio e le presentano alla Segreteria nazionale per proporre percorsi formativi che rispondano alle aspettative e alle necessità di un aggiornamento efficace e produttivo. Negli ultimi anni, a fianco di questo programma capillare, si è anche affermata una dimensione parallela, quella dei corsi in house. Parliamo di corsi di formazione di varia durata che vengono commissionati ad ANUSCA dai singoli enti e sono destinati ai loro dipendenti, sui temi e con la forma che meglio si adatta alle peculiari esigenze. In questo modo i Comuni hanno la possibilità di scegliersi un “abito formativo” su misura. Giornate di studio, pomeriggi intervallati, seminari: a seconda dell’organizzazione del personale ed eventuali esigenze di sportello, l’Associazione mette a disposizione il sapere dei propri esperti per il tempo ritenuto necessario. Lo stesso dicasi per i temi, che vengono concordati in base al fabbisogno formativo specifico. Il 2015 ha visto ANUSCA impegnata in molteplici esperienze di questo genere. Fra le collaborazioni più rilevanti

non possiamo dimenticare l’attività formativa organizzata per i dipendenti del Comune di Busto Arsizio, svolta in diverse giornate. Il Comune, che ha mostrato una grande sensibilità rispetto al valore della formazione, ha commissionato ad ANUSCA più attività nel corso dell’anno appena trascorso. Stiliamo un piccolo bilancio con la responsabile dei Servizi Demografici, la dr.ssa Rossana Grassi: “Il mio commento sui corsi che hanno riguardato le materie di anagrafe, stato civile e polizia mortuaria organizzati per i dipendenti dei servizi demografici del nostro Comune è assolutamente positivo. Abbiamo registrato grande partecipazione e interesse da parte degli operatori

dell’ufficio. E con piacere abbiamo constatato anche la grande preparazione dei relatori che, oltre ad inquadrare in modo semplice ed esauriente gli argomenti (anche complicati come ad esempio la cittadinanza) dei pomeriggi di studio, hanno risposto ai tanti dubbi/ problemi sollevati dai partecipanti. Il Comune di Busto Arsizio ha anche commissionato ad ANUSCA, tramite la collega dell’ufficio informatica, un corso per tutto il personale del comune in materia di nuove tecnologie digitali. Anche questo è stato assai interessante”. Ma l’attività su misura di ANUSCA si esprime anche con servizi ancor più personalizzati. Ci racconta la sua esperienza Noemi Masotti, esperta inviata dall’Associazione negli uffici demografici di un Comune appenninico: “Pensionamenti o improvvisi problemi di salute degli operatori addetti alle mansioni demografiche, con l’aggravante di una legislazione vigente che non consente di far fronte al turnover del personale in modo adeguato e tempestivo, portano alcuni Comuni, soprattutto di piccole dimensioni, in una

condizione di “paralisi” organizzativa: in queste situazioni ANUSCA si è dimostrata sensibile e pronta a fornire una soluzione qualificata e tempestiva, mettendo a disposizione dei Comuni richiedenti un supporto formativo direttamente presso gli uffici, a diretto contatto con gli operatori, sul loro stesso posto di lavoro e alle prese con le loro scrivanie, sommerse di pratiche piene di insidie e foriere di dubbi. Recentemente sono stata coinvolta in una collaborazione di questo tipo presso un ente con popolazione residente di qualche migliaio di abitanti, ma con una consistenza di cittadini iscritti all’A.I.R.E considerevole. A causa di questa peculiarità il personale si è trovato a dover risolvere numerose incertezze in merito alla corretta applicazione delle recenti disposizioni normative, con particolare riguardo agli atti di stato civile formati all’estero e relativi a cittadini iscritti all’A.I.R.E. o a neocittadini. L’intervento formativo è consistito nell’esaminare le singole pratiche insieme agli operatori e nell’affrontare e approfondire, di volta in volta, le problematiche che ciascuna di esse presentava. In sintesi, anziché una modalità formativa caratterizzata da contenuti generali, intervallati da esempi di casi concreti, si è utilizzato un approccio di tipo pratico, secondo la logica altrettanto efficace del “imparare facendo”. A ciò si aggiunga anche la considerazione del fatto che il rapporto diretto che si stabilisce tra esperto e operatori, nel contesto dell’ambiente di lavoro di questi ultimi, favorisce la propensione ad affrontare gli sforzi e gli impegni lavorativi che gravano su di loro; in altre parole gli operatori si sentono maggiormente a loro agio e ciò consente di stabilire delle relazioni interpersonali che contribuiscono a rendere ancora più efficace l’intervento formativo”. Per maggiori informazioni, richiedere un preventivo ad hoc e disegnare la propria formazione su misura è possibile rivolgersi alla segreteria ANUSCA (rif. Silvia Zini – tel. 051944641 – segreteria@anusca. it).


CONVENZIONI LIGURIA OPPORTUNITÀ PER TUTTI I GUSTI ANCHE NELLA SOLATIA LIGURIA. I SOCI ANUSCA DELLA REGIONE E NON, MA IN LIGURIA PER TURISMO, POSSONO CONTARE SU UN AMPIO VENTAGLIO DI CONVENZIONI, ALCUNE NUOVISSIME, ASSAI INTERESSANTI. Visitando il capoluogo, non può mancare una visita al noto Acquario di Genova: 70 vasche espositive, 15.000 animali appartenenti a 400 specie tra pesci, mammiferi marini, rettili, anfibi e uccelli cui si aggiungono le 4 vasche a cielo aperto del nuovo Padiglione Cetacei. Un viaggio alla scoperta degli ambienti acquatici di tutto il Pianeta e dei loro abitanti nella più grande esposizione di biodiversità in Europa. Presentando la tessera associativa in corso di validità, sconti sul biglietto di ingresso (anche con la formula del preacquisto) e condizioni ancor più vantaggiose in caso di visite di gruppo, con un minimo di venti persone. Un viaggio alla scoperta della natura degli ambienti tropicali anche nel giardino botanico Biosfera: una struttura di vetro e acciaio sospesa sul mare, che ospita un insieme complesso di organismi tropicali animali e vegetali. Oltre alle celebri felci arboree, le più alte al mondo coltivate in vaso, sono presenti alcune piante tradizionalmente utilizzate dall’uomo, quali gomma da masticare, caffè, vaniglia, tamarindo, cannella, banani e altri frutti esotici. Fra le piante, si aggirano in libertà molte specie di uccelli, alcune testuggini, pesci e insetti delle foreste tropicali. Sempre a Genova, sarà possibile visitare a prezzi di favore il Museo Nazionale dell’Antartide. Il Museo raccoglie e valorizza numerosissimi reperti e importanti collezioni biologiche, geologiche, glaciologiche acquisiti nel corso delle spedizioni scientifiche in Antartide. Attraverso filmati e ricostruzioni sarà possibile andare alla scoperta della base italiana: allestimenti interattivi e all’avanguardia permetteranno di scoprire l’ultimo continente ancora incontaminato e di seguire l’attività dei nostri ricercatori. Ed essendo Genova una delle storiche Repubbliche Marinare, come poteva mancare un museo dedicato alla marineria? Al Museo del Mare Galata i soci ANUSCA potranno osservare da vicino fedeli ricostruzioni di una galea del ‘600 su cui si potrà salire per esplorarne l’interno e scoprire la vita di bordo vestendo i panni di un membro dell’equipaggio e ammirare reperti e opere rare dell’epoca e di un brigantino - goletta dell’800. Navigazione sopra ma anche sotto il mare, con la visita esclusiva del sommergibile Nazario Sauro, prima nave museo in Italia visitabile in acqua. E ancora, la suggestiva “Sala Tempesta” in 4D, dove i visitatori potranno provare l’esperienza virtuale di marinai in mezzo ad una tempesta e la sezione permanente e dinamica che racconta le destinazioni molto diverse dei migranti italiani: quelle urbane, come la Boca, il coloratissimo quartiere di Buenos Aires ma anche quelle rurali, a volte perse nella foresta, come in Brasile, per terminare in quella più nota, Ellis Island.

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Una visione panoramica del porto di Genova sarà possibile salendo sul Bigo, un ascensore panoramico con vista a 360° sul Porto Antico di Genova progettato dall’architetto Renzo Piano che offre anche una straordinaria prospettiva aerea di uno dei più estesi e ricchi d’arte centri storici d’Europa: i campanili, le torri, i caratteristici tetti di ardesia e gli edifici antichi e moderni che emergono dal labirinto dei “caruggi”. Alla scoperta dei luoghi della cultura sotto la Lanterna a prezzi di favore anche grazie alla convenzione con Genova Musei: dalle sontuose dimore delle famiglie nobili genovesi dei Musei di Strada Nuova alle più recenti tendenze dell’arte contemporanea di Villa Croce, il Museo Chiossone di arte orientale, il Museo di Archeologia e tanto altro. Quindici sedi espositive formano il sistema del Musei di Genova, per un itinerario di scoperta e conoscenza vario e articolato, che viene proposto ai soci ANUSCA ingresso ridotto e con la possibilità di visite guidate. E ancora, Dialogo nel Buio, una mostra percorso sensoriale dove i visitatori compiono un “viaggio” in totale assenza di luce che trasforma luoghi e gesti familiari in un’esperienza straordinaria. A piccoli gruppi si è accompagnati da guide non vedenti attraverso ambienti nell’oscurità che, in completa sicurezza, riproducono situazioni reali di vita quotidiana nelle quali occorre imparare “un altro vedere”: non si usano gli occhi ma i sensi del tatto, dell’udito, dell’olfatto e del gusto. Trasferendosi sulla Riviera di Ponente, i soci ANUSCA potranno visitare, con biglietto scontato, anche i Giardini di Villa Hanbury, uno dei parchi botanici più noti del mondo. Area protetta della Regione Liguria dal 2000, serba tante collezioni botaniche. Tra le più importanti quelle dei generi Eucaliptus e Acacia, oltre a bambù, agrumi di antiche varietà, rose, peonie, numerosi rampicanti sulle pergole. Da non perdere la visita al Giardino dei profumi, ai Giardinetti all’italiana, e al Frutteto esotico. E parlando di Liguria non si può dimenticare il rinomato olio d’Oliva. ANUSCA ha stipulato per i propri associati una convenzione con la rinomata ditta Fratelli Carli che da 105 anni vende per corrispondenza e consegna a domicilio il famoso Olio Carli e tante specialità alimentari della tradizione ligure e della gastronomia mediterranea. Oggi il marchio è anche presente sul territorio italiano con sette Empori (Imperia, Bologna, Cuneo, Milano, Monza, Padova e Torino), dove i nostri tesserati potranno fare acquisti beneficiando di uno sconto dell’8% . Sconto anche sull’ingresso al Museo dell’Olivo di Imperia, unico nel suo genere. Sempre in tema di acquisti, tante opportunità anche al centro Shopinn Brugnato5terre Village di Brugnato (SP). Con la ONE DAY TOURIST CARD sarà assicurato un ulteriore 10% di sconto ai prezzi outlet nei negozi aderenti (sconti non cumulabili con promozioni e saldi). La carta giornaliera va ritirata presso l’Infopoint, presentando la tessera ANUSCA.


LA PAGINA DEI QUESITI RISOLTI 1) Permesso di soggiorno per assistenza minori Si può richiedere l’iscrizione anagrafica per stranieri con permesso di soggiorno per assistenza minori? Risponde l’esperto ANUSCA Nicola Corvino

L’art. 31, comma 3, del d. lgs. 286/98 (Testo Unico sull’Immigrazione), in deroga alle disposizioni vigenti in materia d’ingresso e soggiorno per gli stranieri, riconosce al Tribunale per i minorenni il potere di “autorizzare” il rilascio di un permesso di soggiorno ai genitori di un minore straniero, qualora sussistano particolari esigenze di tutela. I motivi che inducono al rilascio di tale tipo di permesso sono legati allo sviluppo psicofisico del minore, tenuto conto dell’età e delle sue condizioni di salute. L’autorizzazione, di durata pari al periodo determinato con specifico decreto dal Tribunale per i minorenni, permette al genitore di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno che gli consente di svolgere attività lavorativa. Resta tuttavia ferma l’impossibilità di convertire tale tipo di permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, una volta cessati i motivi che hanno consentito il suo rilascio. Il carattere di temporaneità e provvisorietà del permesso di soggiorno per assistenza minore è finalizzato ad evitare un eventuale ricorso a forme di strumentalizzazione da parte degli stranieri adulti

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interessati esclusivamente ad aggirare le norme in materia di immigrazione. La Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza n. 5856 del 10 marzo 2010, in consapevole contrasto con due recenti pronunce della stessa Sezione (Cass. n. 22080 del 2009, rv. 610065 e Ord. n. 823 del 2010, rv. 611037) ma in netta continuità con gli orientamenti anteriori (Cass. n. 747 del 2007, rv. 593772 e n. 10135 del 2007, rv. 596466), ha enunciato il seguente principio di diritto, così massimato dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo della stessa Corte: “Ai fini dell’autorizzazione temporanea all’ingresso od alla permanenza del familiare straniero del minore che si trovi nel territorio italiano, le condizioni previste nell’art. 31 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, consistenti nei gravi motivi connessi allo sviluppopsico fisico del minore stesso, tenuto conto delle condizioni di salute e di età, sono positivamente riscontrabili solo quando sia accertata l’esistenza di una situazione d’emergenza, rappresentata come conseguenza della mancanza o dell’allontanamento improvviso del genitore, a carattere eccezionale o contingente, che ponga in grave pericolo lo sviluppo normale della personalità del minore, mentre non possono essere ravvisate nelle ordinarie necessità di accompagnarne il processo d’integrazione ed il percorso educativo, formativo e scolastico, trattandosi di esigenze incompatibili con la natura temporanea ed eccezionale dell’autorizzazione, che viene concessa in deroga all’ordinario regime giuridico dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri”. Fatta questa premessa, si ricorda che lo straniero, per richiedere l’iscrizione anagrafica, deve necessariamente essere in regola con le norme sul soggiorno e, per essere regolarmente soggiornante, deve essere munito di titolo di soggiorno, in corso di validità, a norma dell’art. 5 del d. lgs. 286/98. L’art. 6, comma 7, del D. Lgs. 286/98 dispone che “Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni

dei cittadini italiani”, per cui la durata limitata del permesso di soggiorno non può condizionare l’iscrizione anagrafica, come più volte ribadito dal Ministero dell’Interno. Infatti, non rileva a tal fine la durata del permesso, in quanto non espressamente prevista da alcuna norma vigente in materia. 2) Rilascio di carta identità a minore il cui padre è decaduto dalla responsabilità genitoriale Richiesta di emissione di carta d’identità valida per l’espatrio per una minore il cui padre è stato dichiarato, dal nostro Tribunale, definitivamente decaduto dalla potestà genitoriale. La madre chiede che sul documento venga indicato solo il suo nominativo, omettendo quello del padre. Si chiede se sia possibile, su richiesta, riportare il nome di uno solo dei genitori o se in questo caso debbano essere omessi entrambi per non creare malintesi. Risponde l’esperto ANUSCA Claudio Pagano

Il genitore che decade dalla potestà sui figli perde il potere di decidere nei loro confronti. Conseguentemente l’annotazione prevista dal comma 5 dell’art. 3 del R.D. n. 773/1931 non può riportare l’indicazione del genitore decaduto dalla potestà genitoriale. Si dovrà quindi riportare solo il nome del genitore non decaduto dalla potestà genitoriale. Qualora il genitore decaduto venga reintegrato nella potestà genitoriale la carta d’identità del minore potrà essere nuovamente rilasciata con l’indicazione di entrambi i genitori.


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PRELÀ: IL PAESE DEI MULINI E DELLE PORTE DIPINTE

P

relà è un piccolo Comune dell’Imperiese di circa 500 abitanti, guidato dal Sindaco Eliano Brizio. Dal 2015 per la prima volta è entrato nella grande famiglia di ANUSCA, scegliendo direttamente la quota D. Ci racconta come è avvenuta la conoscenza con ANUSCA, Catia Bottarelli che collabora con il Responsabile dei Servizi Demografici Fulvio Arnaldi: ”Ho conosciuto ANUSCA, tramite comunicazioni relative alle proposte sulla formazione che mi girava il collega Paganini di Imperia e abbiamo deciso di far parte come Comune di Prelà dell’Associazione. Abbiamo scelto da subito la quota D, di cui ho apprezzato in particolare il servizio “Polizia Mortuaria dalla A alla Z” e le videolezioni che ho scaricato, per poi poterle riguardare con calma”. Importante insediamento fortificato, nell’ambito della diocesi di Albenga, dal XII al XV secolo Prelà è citata col nome latino “Petra lata”, da cui deriva quello attuale, riferito al castello costruito nella zona, nel corso del Duecento dal Marchese di Clavesana, sopra uno sperone di roccia. Feudo indipendente nel territorio di Oneglia, ma protetto dalla Repubblica Genovese; nel 1233 dopo uno scontro tra Oneglia e Genova, gli abitanti si impadroniscono del castello che passa sotto il dominio dei Conti di Ventimiglia. Nel 1263 viene diviso in Superiore (soggetto ai conti di Ventimiglia) e Inferiore (venduto ai Doria, Signori di Oneglia). Dopo la conquista della parte superiore della valle di Antonio Doria (1340), il feudo passa sotto la signoria di Briga, del Maro, di Tenda, fino al passaggio ai Savoia (1575) che l’affidano in feudo ai Doria. È successiva l’annessione al Regno d’Italia. Il Comune è costituito da più centri abitati, Molini di Prelà, Canneto, Case Carli, Costiolo, Praelo, Tavole, Valloria, Villatalla. Molini (sede del municipio) è sita nel fondovalle ed attraversata dal torrente Prino; prende il nome dai suoi numerosi mulini, sospinti dalla forza naturale delle acque del vicino torrente. Qui è situata la

Le porte dipinte di Valloria

Chiesa di San Giovanni del Groppo, risalente al XV secolo. Preceduto da un protiro risalente al XVI secolo, l’interno è diviso in tre navate separate da quattro pilastri di pietra sormontati da semplici capitelli e custodisce un polittico di Agostino Casanova, del XVI secolo. Le altre frazioni sono invece poste in posizione dominante sui pendii. Valloria è una delle più antiche “ville” della valle, quasi certamente era nel centro di un “pago” o distretto romano. Il toponimo deriva dal latino Vallis Aurea, cioè valle dell’oro: perché l’olio, dal colore dell’oro, è stata la ricchezza di questo borgo dalle origini sicuramente molto antiche fino a pochi decenni fa. È un borgo medioevale immerso nel verde e negli uliveti, con splendide vedute sul mare. Il paese fa parte del “circuito dei paesi dalle porte dipinte” e si vanta di possedere più di cento opere d’arte: sono le porte delle abitazioni situate nel centro storico, locali, pertugi, che sono state dipinte da artisti di fama internazionale i quali si ritrovano qui ogni anno, l’ultimo week-end di luglio e l’ultimo di agosto, per incontrarsi e realizzare nuove opere che rappresentano la vita quotidiana della Valle: Valloria è conosciuto in tutto il mondo come il paese delle porte dipinte. Il bisogno di mantenere un ricordo del passato e delle sue attività, usi e costumi si è materializzato con il restauro dell’Oratorio di Santa Croce nel 1994, che ha permesso di ospitare al suo interno il “Museo delle Cose Dimenticate”, nel quale sono esposti tanti preziosi reperti

della vita quotidiana dei nostri avi in queste valli: attrezzi domestici o degli artigiani, antichi tessuti lavorati a mano, strumenti contadini e per la produzione dell’olio. Nella piazza principale, si trovano “Le Tre Fontane” che hanno dato nome e simbolo all’Associazione degli Amici di Valloria, a cui si deve la rinascita del borgo con tutte le sue iniziative. Dalla salita dietro alle fontane si arriva alla Chiesa di San Giuseppe, in un punto panoramico che in alcune giornate offre una vista del mare fino al profilo della Corsica. Alla sommità della Val Prino, in bellissima posizione panoramica, è situata, un’altra delle frazioni di Prelà, Villatalla. La sua storia è antica quanto quella dei Liguri: esisteva già prima dell’occupazione romana, così come si deduce dalla radice “tala” del suo nome. Nei dintorni del paese si trovano ancora tracce di antichi insediamenti. Intorno al 1100 i Benedettini incominciarono a sostituire alle sterpi gli olivi, patrimonio immenso della zona. La posizione strategica di Villatalla è sottolineata dalla presenza di un’interessante torre detta “Colombera” risalente al 15001550 circa, utilizzata per segnalare l’arrivo dei pirati turco barbareschi, che in quel tempo saccheggiavano gli abitati costieri e mettevano in atto incursioni repentine anche nei borghi più interni. Sui sentieri di Prelà, fra ulivi e castagni, si incontrano le “caselle” tipici piccoli locali in pietra normalmente rotondi sormontati da lastre di ardesia coperte di terra, ricovero di pastori in tempo di pascoli.


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CITTADINO STRANIERO 18ENNE APPLICAZIONE ART. 33 L. 98/2013 di Silvia Cornetto - Responsabile U.O. Stato Civile Comune di Collegno

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a collega di un Comune della provincia di Torino, nei giorni scorsi, mi ha posto un interessante quesito la cui soluzione, credo, sia di particolare interesse anche per tutti gli altri ufficiali di stato civile. Il quesito è del seguente tenore: “Elezione cittadinanza di una ragazza straniera nata in Italia il 18.12.1994, che ha compiuto quindi i 18 anni il 18.12.2012. È possibile esercitare il diritto anche oltre il compimento del 19° anno, invocando il mancato invio della comunicazione prevista dalla legge ed applicando, in sostanza, le disposizioni di cui alla legge 98 del 9.8.2013, art. 33?”. Innanzitutto, prima di formulare la risposta, analizziamo la norma: il secondo comma dell’art. 33 della legge di cui sopra recita testualmente: “Gli Ufficiali dello Stato Civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, di comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta dall’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In

mancanza il diritto può essere esercitato anche oltre tale data”. Chiarito il punto, arriviamo alla soluzione del quesito. Fino al 18.12.2013 la ragazza avrebbe potuto acquistare la cittadinanza italiana in quanto tale termine era previsto nella legge 91/1992: in tale periodo, essendo già entrato in vigore l’art. 33, avrebbe potuto chiedere l’applicazione delle norme più favorevoli in materia di

documentazione previsto dal 1° comma dello stesso articolo. Non può, invece, invocare il secondo comma, perché si riferisce a chi doveva ancora compiere il 18° anno di età, non a chi lo aveva già compiuto: infatti l’avviso del 2° comma deve essere inviato a chi deve ancora compiere 18 anni, non a chi li aveva già compiuti e si trovava nella fase di poter rendere la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana.

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