Notiziario Anusca 2016 - 05 Maggio

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NOTIZIARIO ANUSCA Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe

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Anno XXX, n. 5 • Maggio 2016

Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN)

L’AGENZIA DELLE ENTRATE: GLI AVVOCATI ESENTATI DALL’IMPOSTA DI BOLLO SUI CERTIFICATI ANAGRAFICI di Noemi Masotti - Responsabile SS.DD. Comune di Forlì di Romano Minardi - Capo Settore Servizi Generali Comune di Bagnacavallo

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’era una volta un diligente ufficiale d’anagrafe, ligio al dovere, consapevole delle responsabilità insite nel proprio ruolo, desideroso di approfondire la conoscenza delle regole, dei procedimenti di propria competenza, attento all’evoluzione della normativa, all’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, aperto al confronto con i colleghi, scrupoloso custode di quesiti risolti, manuali, trattati sulle materie demografiche e non ultimo assiduo partecipante, a volte addirittura a proprie spese, di corsi di formazione e aggiornamento. In sintesi, un ufficiale d’anagrafe come tanti, anzi come quasi la totalità di coloro che svolgono questa (continua a pag. 5)


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I SERVIZI DEMOGRAFICI AL CENTRO DELL’ITALIA CHE CAMBIA: INDISPENSABILE IL SUPPORTO DI ANUSCA

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di Renzo Calvigioni - Responsabile SS.DD. Comune di Corridonia

on grande clamore e con qualche polemica, il Senato alla fine di febbraio, ha approvato la disciplina delle unioni civili e delle convivenze registrate, in un testo composto da un unico articolo formato da 69 commi, che ha superato i contrasti tra i gruppi politici su una tematica sulla quale, da tempo, si era acceso un grande dibattito. È il caso di ricordare come la richiesta di legiferare sul tema delle unioni tra persone dello stesso sesso, fosse arrivata, da tempo, perfino dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, con diverse sentenze, nelle quali, pur negando la sussistenza di un diritto costituzionalmente garantito al matrimonio omosessuale, tuttavia era stata sottolineata la necessità di una tutela normativa per tali unioni, rinviando al Legislatore per gli adempimenti di competenza, invitando a provvedere in tempi stretti. È facile prevedere che, dopo l’approvazione del Senato, il provvedimento possa superare rapidamente, con esito positivo, il passaggio alla Camera e, pur tenendo conto dei termini previsti per l’adeguamento dei registri di stato civile, da adottarsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli ufficiali di stato civile si troveranno, entro breve tempo, a registrare le unioni civili secondo la procedura prevista dalla nuova disciplina. La stessa normativa, contiene anche le indicazioni relative alle convivenze di fatto che pure avranno importati riflessi in materia anagrafica, senza dimenticare che, nel frattempo, negli uffici anagrafe, con scadenze diverse, ma con coinvolgimenti sempre più numerosi, è in corso il passaggio ad ANPR: i Comuni sperimentatori, stanno verificando sul campo funzionalità e criticità cercando, laddove possibile, tramite adeguati approfondimenti, di suggerire le soluzioni necessarie. Sappiamo bene che il progetto ANPR, a regime, comporterà un approccio diverso da parte degli operatori, ma soprattutto vantaggi a favore dei

cittadini e snellimenti procedurali per la Pubblica Amministrazione. Nel frattempo, è in una pausa di riflessione la nuova disciplina della cittadinanza italiana, che contiene aspetti innovativi rispetto al testo legislativo attualmente vigente, con un ampliamento particolarmente rilevante dello jus soli, con nuove e più estese modalità di acquisto della cittadinanza italiana. Anche in merito al percorso parlamentare della nuova legge, è facile prevedere che possa concludersi in tempi molto brevi, probabilmente dopo l’entrata in vigore della disciplina delle unioni civili. È doveroso evidenziare come nell’applicazione della nuova disciplina un ruolo fondamentale sarà svolto dall’ufficiale dello stato civile, nella fase del ricevimento delle dichiarazioni volte all’acquisto della cittadinanza italiana, nell’istruttoria conseguente, nella trasmissione al Sindaco per l’accertamento da trascrivere nei registri di cittadinanza.

Risultano invece costanti gli adempimenti per separazione e divorzio, sia nelle trascrizioni delle convenzioni di negoziazione assistita, sia negli accordi di fronte all’ufficiale dello stato civile: in sostanza, la legge 162/2014 viene applicata in larga parte dagli ufficiali di stato civile e ben poco dagli avvocati che, forse, ancora prediligono il percorso giudiziario. L’entrata in vigore della legge 55/2015 che ha ridotto i tempi di separazione necessari per addivenire al divorzio, oltre alla possibilità di sciogliere il matrimonio senza spese, senza avvocati, senza troppe difficoltà, ha favorito l’accesso alla procedura amministrativa anche a coppie che altrimenti sarebbero state in difficoltà a dover effettuare il percorso giudiziario: si spiega in questo modo il gran numero di richieste anche da parte di cittadini ultrasessantenni che, non avendo più figli minori o maggiorenni non autosufficienti, (continua a pag. 4)

UO T L I NA DESTI 000 5x1 SCA U N A AD CON LE DEVOLUZIONI EFFETTUATE IN DENUNCIA DEI REDDITI A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE, ANUSCA ORGANIZZERÀ INIZIATIVE GRATUITE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

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(continua da pag. 3: I Servizi...)

possono rivolgersi direttamente all’ufficiale dello stato civile. Tutto questo conferma che sono in atto nel nostro Paese una serie di cambiamenti che possono incidere profondamente nell’organizzazione sociale, modificando l’accesso dei cittadini agli istituti e richiedendo una Pubblica Amministrazione sempre più efficiente ed in grado di dare risposte corrette e rapide. In questa fase, gli Uffici Demografici sono in prima linea nel dover applicare i cambiamenti, nel dare esecuzione a quelle nuove normative che rappresentano, per alcuni aspetti, vere e proprio rivoluzioni: il ruolo e l’importanza degli Uffici Demografici sono notevolmente cresciuti negli ultimi anni, tanto da assumere un rilievo fondamentale in tutti i cambiamenti disposti dal Legislatore. A tal fine si richiede che l’ufficiale di stato civile e l’ufficiale di anagrafe siano in possesso della necessaria professionalità e competenza, così da poter affrontare una casistica sempre più vasta, normative ed adempimenti procedurali sempre più complessi, tali da richiedere

un costante aggiornamento: ma un elevato livello di preparazione e di conoscenza delle disposizioni, potrebbe non essere ancora sufficiente, in presenza di situazioni particolari o di contenzioso con il cittadino. Ecco perchè è necessaria l’adesione all’ANUSCA, sia per partecipare agevolmente alle numerose iniziative di formazione ed aggiornamento promosse ed organizzate dall’Associazione che, da quest’anno, danno titolo all’acquisizione di crediti formativi, così da ottenere anche una documentazione oggettiva sulla partecipazione e sul livello di formazione da poter dimostrare e far valere in ogni sede, sia per poter usufruire di tutti i servizi messi a disposizione degli iscritti. Basti pensare alla possibilità di porre quesiti e di ottenere risposta in tempi rapidissimi da parte degli esperti, ma anche all’accesso a numerosi database di consultazione, convenzioni internazionali, bollo online, stranieri online, ecc., senza dimenticare la copertura assicurativa e tutela legale riservate agli iscritti che possono essere attivate con una spesa esigua. Ma oltre ai tanti vantaggi riservati agli

Sei Socio ANUSCA? Da quest’anno la tua formazione vale ancora di più. Partecipando alle iniziative promosse o organizzate dall’Associazione.

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associati, anche la consapevolezza di far parte di un’Associazione che, da oltre 35 anni svolge un ruolo di supporto a fianco degli operatori, che ha ottenuto importanti e significativi successi a vantaggio degli addetti, che si pone come un punto di riferimento unico nel panorama della Pubblica Amministrazione. In un Paese che sta cambiando, in una situazione sempre più difficile e complessa, il nostro impegno è basilare per qualsiasi miglioramento futuro ma non è, da solo, sufficiente: l’adesione all’ANUSCA, sia personalmente che del Comune di appartenenza, costituisce un passaggio obbligato se vogliamo sperare in un’evoluzione positiva del nostro ruolo. Con la nostra adesione, dobbiamo dare più forza all’ANUSCA così da metterla in condizione di operare con rinnovato impegno e vigore al fine di migliorare la nostra professionalità e tutelare la nostra figura di operatori di un settore – quello demografico – che raccoglie gli aspetti più importanti della vita dei cittadini (stato civile) e contiene gli elementi basilari (anagrafe, ma anche elettorale) per lo svolgimento di una corretta attività di tutta la Pubblica Amministrazione.

CREDITI FORMATIVI ANUSCA Saranno riconosciuti crediti formativi registrati su una piattaforma dedicata. I Soci potranno consultare in ogni momento la loro situazione crediti accedendo nell’area riservata di www.anusca.it


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DALLA PRIMA PAGINA

Noemi Masotti

Romano Minardi

funzione istituzionale, tanto rilevante quanto, spesso, non adeguatamente riconosciuta, nei Comuni italiani di qualsiasi dimensione, dalla grande metropoli al piccolo, a volte piccolissimo, Comune. Gli ufficiali d’anagrafe hanno collezionato negli anni tante esperienze, soddisfazioni, gratificazioni, certezze ma al tempo stesso delusioni, insulti “gratuiti”, dubbi mai del tutto chiariti; in ogni caso, hanno sempre orgogliosamente preteso di attribuire alla loro funzione un senso logico, oltre che giuridicamente corretto, nella piena consapevolezza delle difficoltà derivanti dal rapporto diretto con i cittadini. In questo contesto, l’equilibrio concettuale e operativo, per quanto precario e costantemente messo in discussione da nuovi casi, nuove condizioni, nuove difficoltà, è stato comunque garantito, a volte anche a costo di grandi sacrifici in termini di impegno, dedizione, ore di lavoro. Una questione, più di altre, ha per anni costantemente alimentato dubbi negli operatori divenendo, con una frequenza spesso quotidiana, fonte di discussioni con utenti, avvocati, notai, interi ordini professionali, sino a sfociare, in certi casi, in veri e propri contenziosi giudiziari. La questione, tanto spinosa quanto inevitabile, è quella relativa all’applicazione dell’imposta di bollo sulle certificazioni anagrafiche e più in generale sugli atti di competenza dei servizi demografici. Negli anni il diligente ufficiale d’anagrafe ha collezionato risposte ad interpelli, risposte a quesiti specifici emanate dal Ministero dell’Interno,

sentenze di Commissioni Tributarie e più in generale tutto ciò che poteva essere utile ad interpretare ed applicare correttamente l’imposta di bollo. Gli ufficiali d’anagrafe hanno cercato in particolare di recepire la “logica del legislatore fiscale”, logica che molto spesso è chiara solo alla ristretta cerchia degli esattori (e ora, purtroppo, si potrebbe dire neanche a costoro!). Le risposte e le risoluzioni emanate dall’organo competente, l’Agenzia delle Entrate, non sempre facilmente comprensibili, si sono succedute negli anni, non senza qualche episodio, anche recente (vedasi il caso dell’autentica della firma del votante nell’elezione per il rinnovo dei colleghi dell’Ordine Professionale dei geologi), in cui la risposta è apparsa immediatamente come “nota” stonata rispetto ad una sinfonia, non troppo “orecchiabile”, ma comunque ispirata da un unico filo conduttore, un’unica coerenza logica: i certificati anagrafici sono esenti dall’imposta di bollo solamente nel caso in cui una norma di legge ne preveda espressamente l’esenzione e a condizione che l’uso dichiarato dal richiedente risulti coerente con la specifica previsione normativa. Lungi dal ritenersi depositari di “certezze granitiche” in materia di imposta di bollo, gli ufficiali d’anagrafe hanno semplicemente garantito l’attuazione delle norme in materia e, laddove la norma non chiariva espressamente l’applicabilità dell’esenzione ai certificati anagrafici e più in generale agli atti e ai procedimenti di propria competenza, l’ufficiale d’anagrafe, ben consapevole del principio generale vigente in materia tributaria che sancisce il divieto di applicazione “analogica” a casi e materie non espressamente ricomprese nell’ambito di applicazione della norma esentativa, si è sempre attenuto alle interpretazioni ufficiali dell’organo competente, l’Agenzia delle Entrate. Considerata la complessità interpretativa della materia, ANUSCA si è spesa tantissimo nell’opera di diffusione delle varie Risoluzioni dell’Agenzia delle entrate, fornendo un supporto sempre puntuale alla loro corretta applicazione.

Tutti quanti noi avremmo preferito (e l’ANUSCA si è anche battuta per questo) che il Legislatore, sull’esempio di quanto avvenuto per i certificati dello stato civile, avesse finalmente rimosso l’imposta di bollo anche dai certificati anagrafici; ma questo non è avvenuto, per cui non restava altro da fare che applicare la legge, e applicarla correttamente e senza eccezioni o favoritismi per nessuno. Sono note a tutti le vere e proprie battaglie che gli ufficiali d’anagrafe sono stati costretti a combattere contro una parte consistente di avvocati decisi a non pagare l’imposta di bollo sui certificati richiesti per uso “notifica atti giudiziari”. Fortunatamente, fino ad ora, abbiamo potuto contare su molteplici risoluzioni emanate dalle Direzioni Regionali delle Agenzie delle Entrate, oltre a sentenze di Commissioni tributarie, che si sono espresse, tutte senza eccezione alcuna, in modo univoco e conforme, prevedendo che, ai fini dell’esenzione dall’imposta di bollo ai certificati richiesti dagli studi legali per uso notifica atti giudiziari, il richiedente dovesse dimostrare la sussistenza di due requisiti: il requisito oggettivo e il requisito soggettivo. Tale interpretazione era stata compiutamente e approfonditamente enunciata dalla stessa Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - con la Circolare n. 70/E del 14 agosto 2002. Malgrado questo, le controversie con avvocati poco propensi ad accettare le disposizioni, tutte concordi, delle Agenzie delle Entrate, non sono mai venute meno, anzi si sono addirittura intensificate. Sembrava tutto normale; un’imposta non si paga mai volentieri, ma chi è chiamato a farla applicare per suo dovere istituzionale aveva a disposizione strumenti normativi e interpretativi chiari e univoci a tutela sua e del rispetto della legge. Tutto risolto? Nemmeno per sogno! Improvvisamente e a legislazione invariata, inaspettata (ma non (continua a pag. 6)


(continua da pag. 5: L’Agenzia...)

troppo...), è apparsa una nuova Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa, la n. 24/E del 18 aprile 2014, la quale, alla faccia di un principio, la certezza del diritto, che dovrebbe avere il carattere della “sacralità”, produce un effetto devastante e distruttivo nei confronti di un equilibrio concettuale e operativo, faticosamente costruito dalla stessa Agenzia delle Entrate con le sue precedenti risoluzioni. Per attenerci al massimo rigore interpretativo, si riporta ciò che dice in proposito la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 70/E del 2002 (opportunamente citata come fonte primaria dalla stessa Risoluzione n. 24/E del 2016 che poi, incredibilmente, la disattende totalmente nelle sue conclusioni...). Nella Circolare del 2002 si afferma: “Ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo appena esaminato, legato alla tipologia degli atti (atti processuali), ma è necessario anche che il soggetto beneficiario dell’esenzione rivesta la qualità di parte processuale (presupposto soggettivo)”. Ebbene, con la Risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016, la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate di Roma, prende atto e conferma che ai fini dell’esenzione dall’imposta di bollo di un certificato anagrafico per uso notifica atti giudiziari “...è necessario anche che il soggetto beneficiario dell’esenzione rivesta la qualità di parte processuale”. Ma poi, la stessa Risoluzione conclude, in maniera totalmente opposta alle premesse, affermando che “...pertanto, anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del DPR n. 115 del 2002, in quanto, trattasi

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di atti funzionali al procedimento giurisdizionale”. Peccato che la Circolare n. 70/E, punto di riferimento interpretativo di rango superiore richiamato anche dalla stessa Risoluzione n. 24/E, dica esattamente il contrario, e cioè che il certificato anagrafico richiesto per uso notifica atti giudiziari e, quindi, quando ancora il richiedente non è “parte processuale” (cioè, prima della costituzione in giudizio), sia soggetto all’imposta di bollo in quanto mancante del presupposto soggettivo! A questo punto, la reazione degli operatori anagrafici, ai quali viene richiesta la puntuale e corretta applicazione delle norme giuridiche, non può che essere di forte disagio, di incredulità mista a senso di rassegnazione e impotenza. Ma poi, facendo appello a quel senso del dovere, alla professionalità e alla tenacia che nessuna delusione riesce comunque ad oscurare, l’ufficiale d’anagrafe ritrova il desiderio di riprendere le redini del proprio ruolo e di continuare ad adempiere alla propria funzione con serietà e correttezza, se non altro per rispetto ai cittadini onesti e a se stesso. Dunque, una domanda sorge spontanea: che fare? La risposta, molto a malincuore, non può che essere questa: adeguarsi a quanto sancito dall’Agenzia delle Entrate nella suddetta Risoluzione, senza cercare in alcun modo una spiegazione, perché del resto neppure chi l’ha scritta si è preoccupato di approfondire la motivazione di una radicale inversione della linea interpretativa. Inoltre, se la conclusione cui perviene la risoluzione n. 24/E fosse corretta, ci si dovrà chiedere se la “teoria dell’atto prodromico”, sulla quale si basano tante altre risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, sia ancora valida; in questo caso, però, sarebbe ancora più evidente la schizofrenia interpretativa in una materia tanto delicata e sensibile come quella fiscale. La risoluzione

infatti proviene dall’organo posto al vertice dell’Agenzia delle Entrate, non si tratta di Direzioni Regionali, ma della Direzione Centrale Normativa per cui, al momento, non vi sono alternative. Rimane immutato il nostro dovere di essere coerenti con tutto ciò che sino ad ora è stato affermato e confermato in materia di imposta di bollo: in caso di rilascio di un certificato anagrafico in esenzione è obbligatorio citare la norma che prevede tale esenzione e poiché la normativa porterebbe ad

una interpretazione diversa da quella fornita dalla citata Risoluzione n. 24/E, si suggerisce di riportare la seguente dicitura: “Il presente certificato è soggetto all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 4 della Tariffa all. A al DPR 642/1972 e della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 70/E del 2002. Si rilascia in esenzione dal bollo ai sensi della Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 24/E del 18.4.2016”. Ancora una volta quindi, pur non condividendo, ci adeguiamo alle disposizioni dell’organo competente in materia di interpretazione dell’imposta di bollo e rimaniamo in attesa, chissà, di ulteriori sviluppi. Però, una cosa è certa e va ribadita con estrema fermezza: è sotto gli occhi di tutti e ampiamente documentato che la figuraccia non l’hanno fatta gli Ufficiali d’Anagrafe!


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ANAGRAFE: ELEMENTO FONDANTE DEL VIVERE CIVILE. QUANTE RESPONSABILITÀ PER GLI OPERATORI!

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di Roberto Gimigliano - Responsabile Aree Demografiche - Statistica - Elettorale Comune di Ventimiglia

ochi giorni fa, sfogliando una rivista di “gossip”, mi sono soffermato sul titolo principale di un articolo che ha catturato la mia attenzione (solitamente non leggo questo tipo di riviste): “chi non paga il canone RAI rischia il carcere”. Ma cosa può importare agli ufficiali di anagrafe e di stato civile una notizia di questo genere? Verrebbe da dire “nulla!”. Può invece valer la pena riportare quello che era scritto in prima colonna in quanto, seppur strano, è una questione che può riguardare anche i servizi demografici in generale, gli uffici anagrafici nello specifico. Il Governo non scherza con gli evasori della tassa televisiva, dal prossimo luglio inserita nella bolletta della luce: è infatti emerso che la legge di Stabilità cita un decreto del 2000 (il numero 445) che rimanda a un articolo del Codice Penale (il 482) sulla “Falsità materiale commessa dal privato”. Udite udite, ma non è forse la stessa sanzione prevista anche per chi dichiara una falsa residenza? A questo punto sorge spontanea la domanda: “Perché in caso di dichiarazione mendace di residenza, accertata dall’ufficiale d’anagrafe, non è stato sollevato tanto clamore, tanta attenzione da parte dei mass media?”. Eppure anche ai non addetti ai lavori, dovrebbe risultare come un dato incontrovertibile e indiscutibile, il fatto che la residenza sia un istituto che coinvolge una sfera talmente importante, quella dei diritti soggettivi, da risultare quasi scontata la consapevolezza delle implicazioni che tale dichiarazione mendace può comportare. La residenza è una condizione che può riguardare sia la sfera privata della convivenza tra persone coniugate, tra persone legate da vincoli affettivi, tra persone dello stesso sesso, ma allo stesso tempo ha rilevanti implicazioni anche per l’interesse pubblico: si pensi a titolo di esempio alle finanze del Comune per quel che concerne i tributi

da pagare, e tanto altro. Dovrebbe essere noto all’opinione pubblica il fatto che l’ufficiale di anagrafe abbia precise responsabilità, patrimoniali, civili, penali, che l’attività delle anagrafi debba intendersi come esplicitazione di un potere attribuito dal Legislatore per la cura di un interesse pubblico, potere rispetto al quale l’Amministrazione Comunale non esercita alcuna discrezionalità (Cass.

può riguardare qualunque ufficiale d’anagrafe. Un solerte Amministratore si è reso conto che le “residenze fittizie” creano un danno economico all’ente e, sino a qui, nulla di nuovo, se non fosse che vittima di questa “improvvisa consapevolezza” è divenuto non il disonesto cittadino, bensì il responsabile del servizio anagrafico! Lo “scrupoloso” Amministratore

SS.UU. 19/06/2000, n. 449). Agli operatori del settore è invece ben noto che l’ufficiale di anagrafe deve accollarsi il compito di decidere, respingere, studiare e trattare una materia che, sempre più complicata, investe tutto o quasi tutto lo scibile del diritto, compreso quello comunitario ed internazionale. Purtroppo troppo spesso non solo il cittadino, ma gli stessi Amministratori, se non addirittura lo stesso Sindaco, Ufficiale di Governo, non sono consapevoli delle responsabilità e delle complessità che implica l’esercizio della funzione demografica.

ha addirittura inviato segnalazione del problema alla Procura della Repubblica, al Prefetto etc. etc. pensando di attivare “giustamente” coloro che hanno il compito di “vegliare” sulla regolare tenuta dei registri anagrafici. Ma non è finita qui! Il consigliere si è preoccupato anche degli stati di famiglia composti da una sola persona, e badate bene, anche delle mancate cancellazioni per irreperibilità che, a suo dire, devono essere eseguite immediatamente (bontà sua). Altro argomento difficile, le cancellazioni per irreperibilità, che, alla luce delle attuali normative il Legislatore ha voluto rivedere

Vorrei, in queste righe, portare all’attenzione un episodio realmente accaduto ad una collega di un Comune del sud Italia, che per la materia trattata

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(continua da pag. 8: Anagrafe...)

riaffermando come sacrosanto diritto l’iscrizione anagrafica per quei soggetti che non hanno una dimora abituale: i senza fissa dimora. La norma afferma che ai fini dell’obbligo di iscrizione anagrafica “la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo nel Comune di nascita” (art. 2 terzo comma legge anagrafica). Ma se la registrazione anagrafica, come regola generale, è fondata sul legame fra cittadino e territorio (residenza = luogo di dimora abituale), perché iscrivere in anagrafe anche persone che non hanno dimora abituale in un luogo ben determinato. La risposta la troviamo nei principi generali dell’ordinamento anagrafico: coloro che dimorano in maniera non occasionale sul territorio nazionale debbono essere iscritti in anagrafe. Questo principio risponde ad una duplice finalità: 1) Garantire il diritto all’iscrizione anagrafica di tutti i cittadini 2) Assolvere all’interesse pubblico della registrazione di tutta la popolazione stabilmente presente sul territorio nazionale

Il principio è rimasto immutato anche dopo l’entrata in vigore della Legge n. 94/2009, con la riforma sono solo cambiate le modalità di iscrizione delle persone senza fissa dimora. È opportuno in proposito ricordare che con una interpellanza pubblicata il 16 marzo 2016, nella seduta n. 594, alcuni Parlamentari hanno affermato che: - l’accertamento dell’effettiva residenza riveste una funzione strategica nell’ordinamento anagrafico attuale, in quanto fornisce un’informazione che costituisce un bene primario senza

il quale sarebbe difficile l’attività del governo a tutti i suoi livelli, nazionale e locale; - disporre di una corretta situazione anagrafica consente di conoscere la realtà del territorio e di prevederne gli sviluppi: ad esempio, la realizzazione di investimenti e servizi; - risulta, pertanto, di fondamentale importanza accertare che la residenza anagrafica corrisponda all’effettiva dimora abituale. Ciò testimonia la delicatezza dei compiti e delle decisioni degli ufficiali d’anagrafe.

FORMAZIONE IN ACCADEMIA 7 - 8 giugno 2016

9 - 10 giugno 2016

L’ISTRUTTORIA IN ANAGRAFE: FOCUS SUGLI ACCERTAMENTI ANAGRAFICI E NOVITÀ ANTIABUSIVISMO INTERVENGONO

LA DISCIPLINA DELLA CITTADINANZA: COME CAMBIA, DALLA LEGGE ATTUALE A QUELLA CHE VERRÀ

Lorella Capezzali, Roberto Gimigliano

On. Marilena Fabbri - Com. Affari Costituzionali Grazia Benini, Renzo Calvigioni - Esperti ANUSCA

Esperti ANUSCA Pag. 8

INTERVENGONO


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ANCORA SU SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE di Giovanni Pellacchia - Avvocato

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ino all’avvento del D.L. 132 del 12 settembre 2014, così come modificato e convertito in Legge 162/2014, il rito previsto per il perfezionamento delle cause di separazione consensuale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio era stato unicamente quello avanti il tribunale ordinario, nelle forme previste dagli articoli 706 – 711 del Codice di procedura civile per la separazione personale dei coniugi e dagli articoli 1- 12 sexies dalla legge 898/1970 per la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. La svolta “epocale” del nuovo diritto di famiglia, che si è manifestato soprattutto con la legge 219/2012, attuata con decreto legislativo 154/2013, che aveva per oggetto i diritti dei figli e la responsabilità genitoriale, si è ulteriormente ampliata nella nuova normativa sovra citata, afferente i procedimenti patologici e demolitori del matrimonio. Infatti con la Legge 162/ 2014 si sono determinati significanti alternative sostanziali relative alla normativa in materia di separazione personale consensuale e di divorzio congiunto. Le novità introdotte dalla Legge 162/2014 sono due: 1) la negoziazione assistita, da uno o più avvocati, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione di divorzio, di cui all’articolo 6 della legge stessa; 2) un procedimento di separazione consensuale, di richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, avanti l’ufficiale di stato civile nella persona del Sindaco, ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge. Chiaramente questi nuovi istituti hanno l’obiettivo di ridurre il numero dei procedimenti civili, delegando a soggetti diversi dai magistrati la funzione che i giudici hanno espletato fino alla novella legislativa in via

assolutamente esclusiva. La riforma ha sicuramente valorizzato il ruolo dell’Avvocatura: ciò si rende evidente dalla previsione che agli accordi stipulati avanti gli avvocati in tema di separazioni consensuali o di divorzio congiunto sia attribuito il valore di titolo esecutivo e quindi, in quanto tale, equivalente ad una sentenza emessa da un tribunale. Nondimeno l’ufficiale dello stato civile nel secondo caso contemplato assume

12, ha in capo l’onere di ricevere egli stesso la volontà di volersi separare consensualmente o di divorziare da parte dei coniugi, a condizione che al momento del perfezionamento della manifestazione di volontà patologica o demolitoria del loro matrimonio, i coniugi non abbiano in comune figli minori, maggiorenni portatori di handicap o figli maggiorenni non autosufficienti. La manifestazione di volontà viene

un ruolo professionale assai ampliato rispetto a quello precedentemente ricoperto fino alla novella legislativa, assumendo la sua figura una rilevanza di maggiore responsabilità e prestigio: fino alla emanazione della nuova Legge era solo avanti l’ufficiale dello stato civile (e lo è tuttora) che si poteva perfezionare il rito della celebrazione del matrimonio mentre al contrario la fase patologica, consistente nella separazione o nel divorzio, sia che fosse la prima consensuale o il secondo congiunto, vedeva la figura dell’ufficiale dello stato civile coinvolta esclusivamente ai fini dell’annotazione della omologazione o della sentenza sull’atto di stato civile (o dell’eventuale formazione di atto in caso di provvedimento giurisdizionale di divorzio che riguardasse un cittadino italiano perfezionato in un Paese diverso non aderente o meno all’U.E.). Con la nuova Legge l’ufficiale di stato civile, ai sensi del sovra citato articolo

recepita dall’Ufficiale di Stato Civile tramite la formazione di un atto di natura prodromica ma costitutiva, in quanto il Legislatore ha previsto che, nei casi previsti dall’articolo 12 della Legge 162/2014, non rientrando assolutamente nella competenza dell’Ufficiale di Stato Civile l’obbligo di esperire alcun tentativo di conciliazione e volendo tuttavia concedere agli stessi coniugi separandi o divorziandi un “tempo di riflessione”, gli stessi, dopo la redazione e la conseguente sottoscrizione dell’atto dovranno ripresentarsi obbligatoriamente non prima di trenta giorni dallo stesso ufficiale di stato civile che provvederà a formare un secondo atto, confermativo del primo. La mancata presenza alla redazione del secondo atto equivarrà ad (continua a pag. 10)


(continua da pag. 9: Ancora su...)

una rinuncia al provvedimento di separazione o divorzio concordato e sottoscritto nel primo atto di stato civile. La coppia dovrà presentare all’ufficiale di stato civile, che può essere anche quello del Comune di attuale residenza di uno degli stessi e quindi differente da quello di celebrazione del matrimonio, il verbale di separazione in copia conforme all’originale o sentenza giudiziale di separazione in caso di divorzio: inoltre entrambi i coniugi dovranno rilasciare per ciascuno di essi una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000 ed altra dichiarazione, questa volta nella forma prevista all’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 attestante di non avere in comune figli minori, figli portatori di handicap o maggiorenni non autosufficienti nonché le eventuali condizioni concordate (ovviamente nell’ambito di quelle previste per la fattispecie relativa all’articolo 12 della legge 162/2014). L’assistenza dei difensori nella

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fattispecie dell’articolo 12 non è assolutamente obbligatoria e parimenti non possono essere disposti in sede di redazione dell’atto traslazioni di carattere patrimoniale, né accordi afferenti il mantenimento da parte del coniuge più “forte” economicamente al più “debole” se non nella forma dell’assegno mensile periodico.

Gli atti afferenti le separazioni personali risolte consensualmente avanti l’ufficiale dello stato civile dovranno essere annotate a margine della copia integrale di matrimonio ai sensi dell’articolo 69 del d.P.R. 396/2000 comma 1 lettera g - ter), mentre per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili dovrà procedersi all’annotazione sia nella copia integrale dell’atto di nascita, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 lettera d - ter) che sulla copia integrale sovra citata dell’atto di matrimonio ai sensi dell’articolo 69 comma 1 lettera g- ter). Infine è importante sottolineare che l’atto di stato civile non costituisce titolo esecutivo e quindi eventuali comportamenti omissivi da parte del coniuge obbligato che si è impegnato a versare un assegno mensile di

mantenimento non potranno essere oggetto di azione esecutiva, come invece previsto per il titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 del codice di procedura civile. Nella fattispecie relativa alla negoziazione assistita l’ufficiale di stato civile si limita a trascrivere la convenzione afferente la separazione consensuale o il divorzio congiunto trasmessa dall’avvocato di una delle parti entro dieci giorni dall’apposizione del nulla osta o dall’autorizzazione del P.M. presso il tribunale competente. La presenza del nulla osta o dell’autorizzazione del P.M. è parte obbligatoria nel testo della Convenzione (salvo il caso in cui il P.M. ritenendo l’accordo non rispondente all’interesse dei figli, trasmette lo stesso al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta (30) giorni la comparizione delle parti (in buona sostanza gli avvocati) e provvede “senza ritardo”. Ovviamente nel perfezionare la trascrizione, l’ufficiale di stato civile (continua a pag. 11)


Pag. 11 (continua da pag. 10: Ancora su...)

dovrà controllare che siano soddisfatti nel documento negoziale i seguenti requisiti: a) l’indicazione del termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura e l’oggetto della stessa; b) la forma della convenzione che deve essere redatta per iscritto pena nullità; c) la sottoscrizione dei coniugi; d) la certificazione scritta da parte degli avvocati dell’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico; e) la dichiarazione da parte degli avvocati di aver tentato di conciliare le parti e di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare; f) di aver gli stessi informato, in caso di figli minori della coppia separanda o divorzianda, le parti dell’importanza, per i figli, di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori; g) che nel caso di trasferimenti immobiliari la sottoscrizione del processo verbale di accordo debba essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Terminata la procedura sovra citata l’ufficiale dello stato civile procederà alla trascrizione della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di divorzio: essa verrà perfezionata ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lettera h bis) del D.P.R. e comporterà nel caso di separazione consensuale l’annotazione sull’atto di matrimonio ai sensi dell’articolo 69 comma 1 lettera d-bis) del D.P.R. 396/2000, mentre nel caso di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio si dovrà procedere all’annotazione oltre che al sovra citato articolo, anche all’articolo 49 comma 1 lettera g-bis) dello stesso D.P.R. 396/2000. Non sono previste annotazioni per le trascrizioni delle convenzioni di negoziazione assistita afferenti le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio.

Infine è importante segnalare l’avvenuta promulgazione della Legge 55/2015 (Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi) che ha introdotto il cosiddetto impropriamente chiamato “divorzio breve”, lasciando fuori sul “fotofinish” il “divorzio diretto”, ossia il divorzio senza separazione tra i coniugi. Il testo attuale della sovra citata legge si compone di tre articoli. Il primo dispone che all’articolo 3 n. 2) lettera b) della Legge 898/1970 (legge sul divorzio), le parole “tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale” sono sostituite dalle seguenti ”dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale di stato civile. L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”. Il secondo articolo della Legge 55/2015 aggiunge all’articolo 191 del codice civile il comma 2 il quale recita testualmente: ”Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente

del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente purché omologato. L’ordinanza, con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati, è comunicata all’ufficiale di stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione”. Il terzo articolo infine stabilisce che le menzionate disposizioni “si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data”. Il contenuto di questo ultimo fa chiaramente intendere che le disposizioni del comma 2 dell’articolo 191 del Codice Civile si estendono anche alle fattispecie relative agli articoli 6 e 12 della Legge 162/2014. Prima delle modifiche apportate dalla Legge 55/2015 ai fini della proposizione della domanda di divorzio le separazioni dovevano protrarsi ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si fosse trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione consensuale davanti all’ufficiale di stato civile.

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NULLA OSTA TRASPORTO DI CADAVERE ALL’ESTERO LEGALIZZAZIONE: UN CASO PARTICOLARE di Lorella Capezzali - Resp. Servizio Stato Civile e Servizi Cimiteriali Comune di Bastia Umbra

I

l trasporto funebre di un feretro verso uno Stato estero viene disciplinato dal D.P.R. 285/1990 art. 27 e seguenti e da accordi internazionali. L’Italia ha ratificato tre accordi: - Convezione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 ratificata con R.D. 1379 del 1937 con la quale viene approvato il cd. “passaporto mortuario” per il trasporto cadavere da e verso gli Stati aderenti (non si applica al trasporto ceneri o resti mortali); - Convenzione con la Santa Sede circa i servizi di polizia mortuaria firmata a Roma il 28 aprile 1938; - Convenzione con la Svizzera relativa a Scambi di note relativi alla traslazione di salme attraverso la frontiera nelle Regioni limitrofe firmata a Roma il 14 maggio 1951.

residente nello Stato italiano devono essere legalizzate affinché abbiano valore in Italia e l’organo competente ad effettuare la legalizzazione è la Prefettura presso la quale deve essere depositata la firma autografa del funzionario dell’autorità straniera competente al rilascio del nulla osta. Recentemente ho dovuto autorizzare un’estradizione di cadavere verso l’Albania, Paese non aderente alla

internazionali inviata a tutte le Prefetture. Con la nota in questione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per le Adozioni Internazionali chiedeva di apostillare anche i provvedimenti che riproducono gli originali trasmessi via pec nell’ottica di una semplificazione delle procedure e della riduzione dei costi a carico delle famiglie adottive. La Prefettura di Firenze ha ritenuto di estendere tale procedura

Fuori da questi accordi, le procedure per l’estradizione di cadavere all’estero sono dettagliatamente descritte al paragrafo 8 della Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 1993. La competenza al rilascio di tali autorizzazioni, in seno al Comune, è del Dirigente o Responsabile del Servizio così come precisato dal Ministero della Salute nella nota n. 400 VIII/9L/1934 del 21/05/2002. L’estradizione di salma verso Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino necessita del rilascio di nulla osta all’introduzione di cadavere nel Paese cui è diretto, rilasciata dall’Autorità consolare straniera in Italia che, trattandosi di un atto amministrativo straniero è ordinariamente soggetto alla legalizzazione, ove non supportato da Convenzioni o accordi che ne esentino tale adempimento. Le firme sugli atti e documenti formati in Italia da una rappresentanza diplomatica o consolare estera

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Convezione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, ed ho ricevuto un nulla osta rilasciato dal Consolato Albanese di Milano legalizzato dalla Prefettura di Firenze. Ho notato con stupore che la legalizzazione effettuata dalla Prefettura di Firenze non era stata apposta sull’originale, ma su una fotocopia, quindi il nulla osta pervenuto all’ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione all’estradizione di cadavere è arrivato in copia e non in originale, ma con legalizzazione in originale. Chiedendo spiegazioni alla Prefettura di Firenze, viene risposto che tale procedura è ritenuta legittima mutuandone il principio dalla nota prot. 4560/2014/SG del 25/09/2014 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione delle adozioni

anche e solamente per i “nulla osta al trasporto di cadavere all’estero” al fine di garantire un servizio più efficiente tenuto conto delle conseguenze che potrebbero derivare dal protrarsi della permanenza di cadaveri sul nostro territorio nazionale precisando che tale procedura viene adottata ove il documento da legalizzare arrivi tramite l’indirizzo mail ufficiale dei Consolati/ Ambasciate (gli enti in questione non sono dotati di pec) e previo confronto della firma apposta sugli atti con quella depositata presso la Prefettura. Ove tale firma sia stata depositata presso altra Prefettura l’ufficio procede a tale verifica con la collaborazione della Prefettura di deposito. La Prefettura di Firenze sostiene (continua a pag. 13)


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(continua da pag. 12: Nulla osta...)

che probabilmente a causa del gravoso carico di lavoro che altre Prefetture sopportano, in tali sedi, la legalizzazione della documentazione prodotta avviene a distanza di qualche giorno dalla sua presentazione mentre presso la Prefettura di Firenze, seppure a fatica, i documenti legalizzati sono resi all’interessato in giornata, salvo casi particolari che necessitano di ulteriori approfondimenti e pertanto, grazie alla collaborazione degli uffici con cui si interfaccia, cerca di adempiere alle proprie funzioni istituzionali ispirandosi ai ormai noti principi di semplificazione ed efficienza rendendo un servizio celere ed efficace. A parere di chi scrive, l’acquisizione del nulla osta deve avvenire in originale e non in copia. Potrebbe essere ammessa la trasmissione dello stesso a mezzo PEC con firma digitale, ma i Consolati stranieri in Italia non ne sono provvisti. La Prefettura di Firenze allora potrebbe trasmettere direttamente il nulla osta al Comune competente a mezzo PEC con firma digitale così da certificare la conformità dell’originale con la copia ricevuta per fax o per mail, sempre ponendo attenzione alla validità giuridica della riproduzione del documento originale con strumenti informatici. Lungi dal non voler applicare procedimenti che semplifichino e rendano più efficienti, efficaci ed economici la Pubblica Amministrazione, in questo caso riterrei insuperabile la produzione del nulla osta in originale debitamente legalizzato, ma si rimane sempre disponibili ad applicare possibili soluzioni alternative che rispettino comunque i dettati normativi, coinvolgendo magari il Ministero dell’Interno con apposito quesito.

1° CONVEGNO REGIONALE

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UMBRIA

Bastia Umbra Ottobre 2016

Gli strumenti extragiudiziari di gestione della crisi coniugale. A due anni dall’entrata in vigore della legge 162/2014 e le nuove formazioni sociali tra unioni civili e convivenze anagrafiche

SARANNO COINVOLTI L’Università di Perugia L’Ordine degli Avvocati di Perugia L’Ordine degli Assistenti Sociali della Prov. di Perugia Tribunale di Perugia Procura presso il Tribunale di Perugia

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IN ARRIVO LA NONA EDIZIONE

CORSO DI ALTA FORMAZIONE: PER UNA SOLIDA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

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di Silvia Zini - Ufficio Stampa ANUSCA

l fatto che il corso di alta formazione in materia demografica sia giunto alla sua nona edizione sicuramente rappresenta una conferma della validità del percorso formativo proposto, che rappresenta, ad oggi, un unicum nel panorama didattico del settore. Mutuata l’esperienza, oggi conclusa, di precedenti master organizzati da alcune Università italiane (Bologna, Macerata, Roma Tre, Catania), il corso ha però avuto il merito, e certo ne è stato il punto di forza principale, di essere tagliato ad hoc intorno alla figura dell’operatore

mesi, si completano poi con duecento ore di stage per la messa in pratica delle nozioni acquisite. In questi ultimi anni, ci piace sottolinearlo, alcuni corsisti hanno avuto la possibilità di svolgere lo stage presso la Direzione Centrale dei Servizi Demografici ed Elettorali: una occasione, a dir poco unica, per osservare da vicino le Istituzioni che si interfacciano con gli operatori e le loro attività quotidiane, ma anche per un proficuo momento di scambio e confronto sui temi più attuali. Il Ministero dell’Interno ha creduto da subito nelle potenzialità di questo percorso, stanziando anche un

VIII Corso d’Alta Formazione

demografico, proponendo, oltre al nocciolo importante delle ore di lezione dedicate alla stretta disciplina professionale, anche insegnamenti giuridici e gestionali correlati alla sua sfera di azione. L’obiettivo, fin da subito perseguito, è stato quello di formare delle professionalità che possano rivestire con solida competenza ruoli apicali nei Servizi Demografici: per questa ragione, sicuramente largo spazio alle nozioni di carattere strettamente tecnico professionale, con 130 ore sulle 294 ore di lezione d’aula totali, ma anche un approfondimento delle materie giuridiche, come il diritto di famiglia, diritto dell’Unione Europea, diritto internazionale privato, che sempre più spesso si intrecciano con le pratiche di anagrafe e stato civile. Le lezioni di aula, che si tengono normalmente il giovedì, venerdì e sabato, due volte al mese, per sette

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contributo, come del resto ANUSCA, a parziale copertura delle spese gestionali, ma non solo: è attualmente in vigore un protocollo di intesa che riconosce al corso di alta formazione valore abilitante alle funzioni di ufficiale di stato civile. Pertanto chi supera con esito positivo il corso, viene a pieno titolo inserito nell’elenco degli ufficiali di stato civile abilitati detenuto dal Ministero dell’Interno. Il corso di alta formazione è aperto, per un certo numero di posti, anche a candidati muniti di diploma di scuola media superiore. Si intende, in questo modo, valorizzare anche la professionalità acquisita dagli operatori, a prescindere dal titolo di studio maturato. Anche questo, negli anni, ha rappresentato un punto di forza del corso che risulta appetibile a livello davvero trasversale: sia funzionari da poco entrati nell’Amministrazione e nominati responsabili dei Servizi Demografici, sia funzionari che, per

scelte di organizzazione interna, siano transitati da ruoli di coordinamento di altri servizi. L’opportunità di avere una panoramica a trecentosessanta gradi della materia è colta con chiarezza da chi, in questi anni, ha scelto di iscriversi. Nessuno lo nasconde, si tratta certamente di un percorso impegnativo, da un punto di vista lavorativo, personale ed economico (dato che diversi partecipanti si sono fatti integralmente carico delle spese di partecipazione e viaggio, da località anche molto lontane dall’Accademia), ma tutti gli iscritti di questi anni hanno espresso soddisfazione per l’esperienza, che non ha deluso le attese, consentendo anche a molti di loro, non solo di svolgere la propria attività quotidiana con maggiore consapevolezza, ma anche di migliorare la propria posizione presso l’Ente. Va sottolineato che da questi percorsi formativi sono usciti anche diversi attuali esperti ANUSCA. È possibile avanzare la propria candidatura all’ammissione fino al prossimo 30 giugno. Il bando, consultabile su www.accademiausc. it e www.anusca.it, riporta tutte le informazioni necessarie; la segreteria del corso è comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento (tel. 051/943181 – segreteria@accademiausc.it). Ricordiamo che ANUSCA offrirà ad ogni iscritto 28 pernottamenti in camera doppia e relativa prima colazione presso l’ANUSCA Palace Hotel, quindi oltre alla quota di immatricolazione, non ci sono altre spese da sostenere se non quelle di viaggio e il costo di eventuali ulteriori pernottamenti a richiesta. Nel frattempo, il 7 maggio si sono concluse le lezioni dell’ottava edizione. A giugno si svolgerà la tradizionale consegna dei diplomi nell’ambito di un seminario aperto al pubblico: un momento di giusta valorizzazione di un percorso importante compiuto da operatori che hanno scelto di mettersi in gioco, in nome della professionalità e per amore del proprio lavoro.


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L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI COMUNITARI PRESTATORI DI LAVORO RETRIBUITO CON VOUCHER

I

di Nicola Corvino - Esperto ANUSCA

l Legislatore, con l’art. 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in materia di mansioni”, facendo seguito ai provvedimenti normativi emanati in materia di mercato del lavoro e di sviluppo, ha ridefinito le attività caratterizzate dalla breve durata e dalla discontinuità, che in passato non avevano una propria specifica regolamentazione e che spesso erano svolte al di fuori della legalità, con l’evidente obiettivo di porre ordine nel precariato e far emergere il lavoro nero. Tali tipologie di lavoro, denominate “prestazioni occasionali di tipo accessorio”, dall’entrata in vigore del citato decreto, hanno interessato una platea sempre più vasta di lavoratori in ambiti molto differenziati, assicurando loro una tutela sotto il profilo assicurativo e contributivoprevidenziale. Destinatari della novella normativa sono molti giovani, lavoratori parttime, pensionati, cassaintegrati, inoccupati, disoccupati. Ma anche tanti stranieri e comunitari, per i quali ultimi si pone il problema circa l’eventuale equiparazione di tale attività al lavoro subordinato che, com’è noto, è prescritto quale requisito, alternativo al lavoro autonomo o al possesso di adeguate risorse economiche, per richiedere l’iscrizione anagrafica e per acquisire contestualmente il diritto di soggiorno sul nostro territorio. Infatti, si verifica sempre più sovente di ricevere richieste d’iscrizione anagrafica da parte di cittadini comunitari i quali, per provare il possesso dei requisiti prescritti, esibiscono un “Contratto per la realizzazione di progetti formativi” od altra documentazione attestante un rapporto lavorativo, che prevedono il corrispettivo in voucher, altrimenti noti come “buoni lavoro”. Tale tipo di contratto o rapporto riguarda una collaborazione a termine senza vincolo di subordinazione ed i voucher sono utilizzati quale

retribuzione del lavoro occasionale accessorio, ovvero di quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario. Essi sono validi 24 mesi ed acquistati presso l’Inps dal datore di lavoro, che li utilizza poi per “pagare” il lavoratore che potrà riscuotere il compenso consegnandoli ad un Ufficio postale. Con tali buoni lavoro non si ha diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), mentre sono garantiti : • il compenso al lavoratore; • la copertura previdenziale INPS, ai fini pensionistici; • la copertura assicurativa INAIL. I committenti, imprenditori o liberi professionisti, sono obbligati ad acquistare “uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”, esclusivamente con modalità telematiche. Invece, i committenti, non imprenditori o professionisti, possono acquistare i voucher anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale. Il valore nominale del voucher, solitamente di 10 euro, corrisponde ad un importo netto di € 7,50, quale compenso minimo di un’ora di prestazione, alla contribuzione (pari al 13%) in favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione contributiva del lavoratore, all’assicurazione antinfortunistica (7%) in favore dell’INAIL e al compenso all’Inps, per la gestione del servizio, pari al 5%. Con il d. lgs. n. 81/2015, il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire è stato innalzato a € 7.000 netti (€ 9.333 al lordo), nel corso dell’intero anno solare, anche con riferimento a più committenti. Tale importo, che è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo

stato di disoccupato o inoccupato, è rinnovabile annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per le prestazioni rese nei confronti di ogni singolo committente, impresa commerciale o professionista, il limite è stabilito in € 2.000, rivalutato per il 2015 in € 2.020 (lordo € 2.693), mentre per i soggetti che percepiscono l’indennità di mobilità o la cassa integrazione il limite è fissato per il 2016 in € 3.000. Prima dell’inizio di ogni attività, i committenti, che si avvalgono di prestazioni occasionali accessorie, sono tenuti a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore ed il luogo della prestazione. L’art. 7, comma 1, del d. lgs. 30/2007 riconosce al comunitario il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi, a condizione che egli non rappresenti un “peso” per lo Stato ospitante e, pertanto, disponga di un reddito derivante da lavoro subordinato o autonomo, che comporta automaticamente anche l’assistenza sanitaria a cura del S.S.N.. Nel caso in cui, invece, il reddito derivi da altre fonti, comunque lecite, il comunitario deve avere anche la copertura sanitaria, che può essere garantita con l’iscrizione volontaria al S.S.N. o con la stipula di una apposita polizza assicurativa. In conclusione, si ritiene che si debba respingere la richiesta d’iscrizione anagrafica di un comunitario che presta lavoro retribuito con un numero complessivo di voucher sufficiente a garantirgli le risorse finanziarie necessarie, se lo stesso non possegga anche una adeguata copertura sanitaria, dato atto che l’attività lavorativa svolta per le sue peculiarità non è assimilabile al lavoro subordinato né a quello autonomo.


COMUNI IN VETRINA

SPOLETO: PATRIMONIO UNESCO E CITTÀ ANTICHISSIMA LODATA DA MICHELANGELO, CARDUCCI, GOETHE, HESSE

I

l responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Spoleto dott. Maurizio Luciani, oltre a complimentarsi con ANUSCA “per il servizio che svolge a tutela dell’attività di Anagrafe - Stato Civile - Elettorale e degli stessi operatori del settore” e rimarcare gli interventi “dei dirigenti ed esperti ANUSCA a vari livelli nell’esprimere competenti pareri in merito anche alla formazione delle innovazioni legislative recenti e future, indicano, ancora una volta, che le modifiche legislative in materia demografica devono passare attraverso la professionalità e la competenza di chi opera quotidianamente del settore”, sottolinea la riuscita del corso di Formazione dell’ANUSCA tenutosi a Palazzo Mauri lo scorso 27 aprile sul tema della cittadinanza e che ha visto la partecipazione di Fabrizio Cardarelli, Sindaco di Spoleto . La Città di Spoleto e il suo territorio presentano una stratificazione di testimonianze del millenario evolversi della natura, della società umana e del rapporto tra questa e l’ambiente, in una parola della Cultura. Se ne infatuarono “turisti” d’eccezione come Michelangelo Buonarroti che al Vasari scriveva “Ho avuto piacere nelle montagne di Spoleto a visitare quei romiti di modo che io son tornato men che mezzo a Roma perché veramente non si trova pace se non nei boschi“. Giosuè Carducci prima e Gabriele D’Annunzio poi, utilizzarono la loro poesia per decantare le bellezze del

paesaggio spoletino. Pittori come l’inglese William Turner, l’americano Edward Peticolas o il danese Johan Ludvig Lund schizzarono nei loro taccuini pregevoli paesaggi e vedute della città. Il romanziere francese Stendhal espresse grande ammirazione per “la passeggiata”, il tratto di strada, oggi Viale Matteotti, che dal centro storico si insinua tra il verde dei colli circostanti. Spoleto e in particolar modo il Ponte delle Torri ispirarono lo scrittore tedesco Johann Wolfgang Goethe, in una delle pagine più belle del suo Viaggio in Italia. Spoleto, città antichissima, sorge ai piedi del Monteluco, luogo di antichi eremi. Fu un florido municipio romano i cui segni sono ancora evidenti nell’Arco di Druso e Germanico (23 d.C.), nel Teatro Romano (I sec. a.C.) e nella Casa Romana (I sec. d.C.). Dal IV secolo divenne sede episcopale sviluppando una solida organizzazione ecclesiastica. La città svolse poi un ruolo politico fondamentale poco dopo l’arrivo dei Longobardi in Italia. La Basilica di San Salvatore, posta ai margini della città, edificio eccezionale e straordinariamente conservato, dagli ultimissimi studi sembra doversi associare al periodo dell’indipendenza spoletina; comunque manifesta in maniera evidente quella predilezione per l’architettura di prestigio riscontrabile in tutti gli altri Ducati, al Nord e al Sud, espressione delle aspirazioni longobarde. Il “maggiore monumento spoletino dell’antichità”,

Il Sindaco Fabrizio Cardarelli secondo Sordini, dal 25 giugno 2011 fa parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO, insieme ad altre sei importanti testimonianze monumentali italiane di epoca longobarda. Il Cardinale Albornoz nel 1362 scelse Spoleto come nucleo strategico per la riconquista dello Stato Pontificio e ordinò a Gattapone la costruzione della Rocca, che dalla fine del XIV sec. divenne sede dei Rettori del Ducato. L’ultimo periodo di grande prestigio si ebbe quando Spoleto divenne capoluogo del dipartimento del Trasimeno, da Rieti a Perugia, tra il 1808 e il 1815, durante l’Impero Napoleonico. Nel secondo dopoguerra la crisi delle miniere di lignite e la crisi delle produzioni agricole fece conoscere alla città la migrazione della popolazione verso diversi paesi europei. In quegli anni di dura crisi si gettarono le basi del futuro e si diede il via a manifestazioni a cui il prestigio e lo sviluppo della città sono, ancora oggi, fortemente legati: nel 1947 fu fondato il Teatro Lirico Sperimentale, nel 1952 fu inaugurato il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo e nel 1958 si svolse la prima edizione del Festival dei Due Mondi. Grazie a questi eventi la Città si è conquistata un ruolo di importanza internazionale nel mondo artistico e culturale e le attività connesse hanno assunto un ruolo primario nell’economia locale. Si ringrazia l’Ufficio Stampa del Comune di Spoleto per le informazioni e le immagini fornite.

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UMBRIA: STORIA, CULTURA E BENESSERE A PORTATA DI...CONVENZIONE Cuore verde dell’Italia, anche l’Umbria serba tesori preziosi che la rendono meritevole di una visita. Ed ecco che ANUSCA propone ai propri associati nuovissime opportunità per godere di una full immersion tra storia, cultura e benessere a condizioni assai favorevoli. Scopriamo assieme quali... Chi desidera andare alla scoperta dell’Umbria, troverà sicuramente interessante la convenzione con UMBRIASÌ, nata con l’intento di promuovere “il cuore verde d’Italia”, costruendo percorsi su misura per rendere la visita indimenticabile. Federalberghi Umbria/ Umbriasì riconoscono ai soci ANUSCA agevolazioni su pacchetti turistici e singole prenotazioni di camere o servizi turistici, effettuate attraverso il sito www.umbriasi.it. Vino, cultura ed ospitalità sono invece le parole chiave per parlare della FONDAZIONE LUNGAROTTI. I Soci ANUSCA potranno fruire di ingresso scontato al Museo del Vino (MUVIT) e al Museo dell’Olivo e dell’Olio: 5000 anni di storia della vite e del vino raccontati attraverso reperti archeologici, raccolte etnografiche e collezioni artistiche in un percorso museale lodato anche dal New York Times. Peculiare anche il percorso espositivo su questa antichissima pianta e il prezioso prodotto estratto dal suo frutto. Ma non finisce qui: la tessera ANUSCA dà diritto a sconti per degustazioni presso l’Osteria del Museo e le Cantine Lungarotti, nonché all’UWineBar. Sconti per il pernottamento presso l’Agriturismo Poggio alle Vigne e alle Tre Vaselle Resort & SPA, che riconoscerà anche agevolazioni per pasti, ingresso alla spa e trattamenti. Un occhio anche alla salute e al benessere, risparmiando un po’, grazie alle opportunità della convenzione con il CENTRO MEDICO SPOLETO, una nuova struttura interamente dedicata alla salute (prevenzione, diagnosi, terapia, supportate da un elevato standard tecnologico). Il C.M.S. è dotato di 6 sale destinate ad ambulatorio medico, 3 sale dedicate alla riabilitazione fisica, 1 sala adibita ad ambulatorio chirurgico, 2 sale destinate alla preparazione/osservazione post intervento del paziente, 2 sale destinate ad ambulatorio di Dermatologia Clinica, Medicina estetica e Correttiva, 1 sala riabilitativa per il rinforzo muscolare/palestra riabilitativa/aula didattica multimediale. Il centro riconosce ai soci e ai loro familiari tariffe agevolate sulle prestazioni sanitarie erogate. Un viaggio alla scoperta dei sotterranei della città con NARNI SOTTERRANEA. Il percorso guidato inizia dal complesso conventuale di S. Domenico con l’ingresso in una chiesa del XII secolo, che conserva affreschi tra i più antichi della città. Una visita di un’ora e mezzo attraverso la storia: la civiltà romana, tra i resti di una domus e un percorso nei cunicoli dell’acquedotto romano della Formina, per passare poi al Medioevo in una grande sala, la Stanza dei Tormenti, dove avevano luogo gli interrogatori del Tribunale dell’Inquisizione. Suggestiva la piccola cella dove erano trattenuti gli inquisiti, unica nel suo genere, che conserva graffiti: fra essi un messaggio con simboli alchemico massonici non ancora completamente decifrati. Ai soci ANUSCA sarà riconosciuta l’agevolazione di un biglietto a prezzo ridotto, presentando alla cassa, all’atto dell’acquisto la tessera in corso di validità. Sarà attiva da giugno, infine, la convenzione per visitare, con uno sconto sul prezzo del biglietto, la CASCATA DELLE MARMORE. Situata a pochi chilometri da Terni, la cascata è una delle più alte d’Europa con i suoi 165 metri di dislivello, suddivisi in tre salti. Le opere ingegneristiche e la natura che la circonda hanno sempre richiamato un gran numero di turisti e visitatori, tanto da spingere alla creazione di luoghi di osservazione sicuri e stabili (la Specola in alto, piazzale Byron in basso, vari Belvedere). Fra di loro, è possibile citare tante illustri personalità: Plinio, Cicerone, Galileo Galilei e Vittorio Alfieri.


SUSSURRI DAL WEB

TRA RIVISTE, NEWSLETTER, SITO E FLASH: IL MONDO DELLA COMUNICAZIONE ANUSCA di Antonio Fimiani - Digital Analyst ANUSCA S. Z. - Ufficio Stampa ANUSCA

Fin dai primi anni di vita associativa, ANUSCA ha posto in primo piano la comunicazione, in primis con i propri associati, come strumento di formazione/ informazione, con divulgazione di notizie tecnico professionali utili agli operatori e di promozione delle attività dell’Associazione. Si inizia a lavorare per questo obiettivo già dal 1985, quando viene accordata la disponibilità di ANCINotizie ad ospitare, e lo farà per alcuni anni, il supplemento informativo di ANUSCA. Un primo riconoscimento della validità e della serietà delle proposte dell’Associazione, che di seguito si dota di autonomi organi di stampa, proprio in considerazione del valore riconosciuto alla comunicazione. Da allora molti passi sono stati compiuti in avanti, in armonia con le sempre più avanzate tecnologie al servizio della causa e al fianco della carta stampata, che pure resta seguitissima, sono stati progressivamente introdotti, e continuamente migliorati, nuovi strumenti legati al web. Pensiamo ai servizi di newsletter, al sito o ancora ai social network, nei quali ANUSCA è da qualche tempo attiva protagonista. Ma vediamoli nel dettaglio. Notiziario ANUSCA – è il mensile inviato agli Enti associati. La rivista propone, con grafica accurata e un ricco corredo fotografico, articoli tecnici sui temi più attuali e interessanti in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, personale, polizia mortuaria redatti dagli esperti dell’Associazione, nonché le pagine dei quesiti risolti, in cui gli operatori possono trovare utili soluzioni per casi diffusi e particolarmente controversi. E ancora, oltre ai focus sugli eventi di formazione in Accademia, utili pro memoria sui servizi assicurati da ANUSCA ai propri iscritti. È possibile per i Comuni iscritti richiedere il Notiziario in formato digitale, in sostituzione della versione cartacea: in questo modo, si ha disponibilità della rivista senza attendere i tempi, a volte lunghi, di stampa e diffusione postale. Notiziario e archivio delle riviste precedenti sono dunque a disposizione di chi richiede l’attivazione dell’accesso alla “Sala – stampa on line” sul sito www.anusca.it all’indirizzo ufficiostampa@ anusca.it ; la sezione è accessibile con i dati di account utilizzati dall’ente per gli altri servizi e dà la possibilità di leggere il Notiziario, anche su tablet, fresco di redazione. ANUSCAInforma – è la rivista trimestrale destinata agli Operatori iscritti all’Associazione. Oltre ad articoli professionali sulle novità più rilevanti, la rivista propone

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una ricca gallery degli eventi formativi organizzati su tutto il territorio italiano, con reportage e foto, spesso spediti in tempo reale dalla sede del corso. ANUSCAInforma inoltre dà spazio agli eventi rilevanti della vita associativa: rinnovo dei comitati provinciali e regionali e ad iniziative particolari per cementare lo spirito di gruppo fra gli iscritti. Non manca neppure uno spazio per messaggi, spesso saluti e ringraziamenti in vista del prossimo pensionamento, di tanti affezionati sostenitori. Anche per ANUSCAInforma c’è la possibilità di leggere una versione digitale, in sostituzione di quella tradizionale cartacea, con le stesse modalità di richiesta e accesso previste per il Notiziario. In questo caso, i soci accedono con i propri dati di account individuale. ANUSCALetter – È la newsletter dell’Associazione, pubblicata con cadenza quindicinale. In essa, gli associati possono trovare una interessante rassegna di pareri tecnico professionali, commenti a norme emanate e ancora segnalazioni della segreteria ANUSCA su nuovi servizi o eventi che riguardano l’Associazione. Anche ANUSCALetter, nella quale le notizie vengono contraddistinte, secondo il tema, da diversi colori, è inviata a tutti gli Enti e gli operatori associati. La newsletter ha una media di apertura del 25%, con picchi del 31% per alcune edizioni, numero che potrebbe sembrare non significativo: i tecnici del (continua a pag. 19)


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(continua da pag. 18: Tra riviste...)

settore consultati li hanno invece salutati come valori da record, praticamente introvabili nelle statistiche sulle newsletter, che normalmente si assestano sul 10%. A proposito di record, abbiamo registrato la presenza di articoli, soprattutto tecnici che nel giro di un mese hanno totalizzato oltre quattromila lettori. È alto anche l’interesse degli utenti che aprono i link proposti dalle varie notizie inserite nel quindicinale. ANUSCAFlash – Nata come “newsletter light” per raggiungere gli iscritti con notizie di particolare rilevanza

in tempo pressochè reale, oggi ANUSCAFlash è un servizio ancora più ricco. Oltre a questa funzionalità, che naturalmente mantiene, da qualche tempo ANUSCAFlash è diventata un appuntamento quotidiano: viene recapitata ogni giorno nelle caselle di Enti ed operatori associati con notizie utili di natura tecnico professionale (nuove norme, quesiti rilevanti, commenti tecnici) o legate alla vita dell’Associazione. Un servizio, statistiche alla mano, da subito seguitissimo e assai apprezzato. Anche ANUSCAFlash riporta percentuali di apertura altissime, parliamo di una media del 30% e di un grande interesse per i link collegati. A questo proposito, è utile ricordare che è importante comunicare all’Ufficio Tesseramento il proprio indirizzo di posta elettronica o eventuali variazioni a quello già comunicato. In questo modo ci si manterrà sempre in linea con ANUSCA! Sito Web – Anusca.it è il sito istituzionale dell’associazione. Strumento di lavoro essenziale per gli operatori del variegato universo dello stato civile e dell’anagrafe.

Il sito si presenta con una homepage intuitiva in cui, a causa della notevole mole degli argomenti trattati, si è dovuto sacrificare un po’ l’aspetto estetico a favore dell’aspetto funzionale e immediatamente comunicativo; stiamo comunque lavorando su un’ipotesi di restyling per renderlo sempre più piacevole e fruibile. Il navigatore, una volta approdato sulla homepage, si ritrova una struttura poderosa ma intuitiva, con un menù orizzontale decisamente esplicativo e semplice da utilizzare. Una zona della homepage contiene tutte le informazioni che caratterizzano l’attività “formativa” dell’Associazione e sono elencati i corsi che si tengono sia in sede sia in altre città (location). La zona centrale della homepage è dedicata agli eventi di stretta attualità (non solo) e alle novità, mentre in un’ultima zona è evidenziata una serie di argomenti di interesse per gli iscritti e gli operatori come per esempio i “crediti formativi Anusca” e la “notizia del giorno”. Attraverso il sito vengono erogati innumerevoli servizi che necessitano di iscrizione e sono suddivisi in quote; a ciascun tipo di quota corrispondono determinati tipi di servizi. Alcuni servizi sono indirizzati ai Comuni, mentre altri sono indirizzati direttamente ai Soci. È superfluo aggiungere che tali servizi sono spesso di estrema importanza per i professionisti che in qualsiasi momento trovano le risposte più qualificate ai problemi legati all’attività quotidiana. Attraverso il solo motore di ricerca Google.it, il sito anusca.it, è stato “intercettato” attraverso 4114 chiavi di ricerca (dato approssimato per difetto), ovviamente la parola chiave che intercorre maggiormente è “anusca” a testimonianza dell’importanza rappresentata dal brand dell’associazione.

NON PERDERE IL NOTIZIARIO DI GIUGNO: SARANNO PRESENTATI I SOCIAL NETWORK DI ANUSCA


INDAGOR: L’OPINIONE DI ALESSANDRO FRANCIONI Il Comune di Cesena è stato il primo Comune italiano ad aver adottato in maniera diffusa il servizio INDAGOR della Stesei di Torino. Abbiamo chiesto ad Alessandro Francioni, Dirigente del Comune di Cesena - Settore Servizi al Cittadino e Innovazione Tecnologica - cosa lo ha spinto a fare in Comune questo passo e quali sono stati i benefici ottenuti. Di seguito riportiamo il suo esauriente contributo: D: INDAGOR è un servizio telematico che consente agli uffici comunali di reperire dati presso gli archivi centrali in totale autonomia. Da quanto tempo il Comune di Cesena usa INDAGOR? R: Questo è il secondo anno, sinora con Indagor sono state fatte 4.198 visure anagrafiche di persone fisiche di cui 3.638 puntuali e 560 per sinonimi.

termini consentiti per la loro notifica

D: Chi lo sta usando attualmente? R: Gli uffici demografici che hanno la responsabilità di confermare e variare i dati registrati dagli sportellisti, i diversi uffici della Polizia Municipale (Centrale Operativa, Tutela Ambientale, Verbali/ Contenzioso), gli uffici che si occupano di notifiche e contenzioso (Ufficio Legale e Ordinanze/Ingiunzioni). Ad esclusione dei Servizi Demografici, i restanti uffici lo utilizzano soprattutto per effettuare in maniera più sicura la notificazione a mezzo posta.

D: INDAGOR, oltre alle visure anagrafiche su dati delle persone fisiche, consente di fare anche visure anagrafiche su dati delle persone giuridiche. Questa implementazione secondo Lei è utile a coloro che oggi usano Indagor a Cesena? R: A Cesena abbiamo due sistemi per accedere a queste informazioni. Il sistema regionale PARIX pagato totalmente dalla Regione e il tradizionale sistema messo a disposizione da Infocamere. Il vantaggio che si potrebbe prefigurare è quello di avere un sistema unico per l’accesso ad entrambi i set di informazione senza dover usare due distinti siti.

D: Quali sono le caratteristiche di INDAGOR che L’hanno convinta ad adottarlo? R: INDAGOR non ha richiesto investimenti in nuove infrastrutture tecnologiche; si interfaccia con più archivi di interesse nazionale esistenti; facilita il controllo e la gestione delle credenziali di ognuno; non richiede integrazioni con altri applicativi; consente di concentrare i collegamenti telematici in un’unica macchina evitando così di dover predisporre con strumenti idonei (ad esempio certificati di sicurezza) ogni singola postazione consultante; è dotato di specifiche funzioni di monitoraggio e tracciabilità dell’attività svolta. Infine fa risparmiare tempo agli addetti in Anagrafe e, grazie al rapido reperimento di dati di residenza affidabili, accelera l’incasso di crediti ed evita che vengano superati i

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D: Quali benefici INDAGOR ha portato al Comune di Cesena? R: Il risparmio di tempo per le comunicazioni e notifiche. Basti pensare che in passato si era soliti contattare il Comune per avere conferma dei dati anagrafici ed i tempi si allungavano. Oggi si è totalmente autonomi.

D: Viene apprezzato dagli utenti il fatto che con INDAGOR si possono fare visure sia puntuali che per sinonimi? R: Sì, perché se non si conosce il Codice Fiscale di una persona fisica o di un’azienda, digitando rispettivamente nome-cognome-sesso o una sola parte della Ragione Sociale, INDAGOR restituisce i dati principali di tutte le persone che in Italia hanno quel nomecognome-sesso o delle aziende la cui Ragione Sociale contiene quanto digitato; con successive visure puntuali si ottengono i dati della persona o dell’azienda individuata. D: È giusto secondo Lei che per ogni tipo di visure ci sia un ADMIN che supervisiona l’operato dei vari utenti

che vengono autorizzati ad usare il servizio INDAGOR? R: Credo che non ci siano alternative in questa fase. L’accesso all’INA è consentito al momento solo al personale dei Servizi Demografici in quanto operatori autorizzati per legge a popolare l’INA. Noi abbiamo pertanto studiato un modello per cui le visure sono autorizzate sempre dai Servizi Demografici con uno strumento di silenzio-assenso, pur partendo la richiesta da uffici comunali esterni ai Servizi Demografici. Le richieste pervengono al Responsabile comunale INA il quale le valida. D: Stesei, il produttore di INDAGOR, afferma che questo servizio è utile anche ad altri uffici comunali come Messi, Tributi, Servizi sociali ed Educativi, Edilizia Privata, ecc. Intende proporre di estendere l’uso di INDAGOR? R: Sicuramente, l’accesso può essere utile anche per altri uffici, per lo meno nell’attesa del dispiegamento di ANPR. Anzi potremmo dire che con INDAGOR, si realizza già una ANPR 1.0 in cui oltre alle informazioni dell’INA possiamo abbinare quelle degli indirizzi tributari di residenza che oramai coincidono con gli indirizzi anagrafici a seguito del puntuale aggiornamento a cura dell’ufficio Anagrafe. Quindi, l’Anagrafe di Cesena, usando gli archivi centrali, risolve in maniera innovativa le necessità di visure anagrafiche nazionali di tutti gli uffici comunali e partecipa concretamente a migliorare l’organizzazione della macchina comunale, con benefici per le casse comunali. Maggiori informazioni sono disponibili nel banner INDAGOR sul sito ANUSCA www.anusca.it (home page, colonna di destra) o contattando la Segreteria dell’ANUSCA.


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LE PAGINE DEI QUESITI RISOLTI a cura di Agostino Pasquini

UNA SCELTA DI QUATTRO QUESITI, TRA LE VARIE MIGLIAIA CHE OGNI ANNO VENGONO RISOLTI DAI NOSTRI ESPERTI, SU MATERIE DIVERSE E ATTUALISSIME: NATURALIZZAZIONI, ABUSIVISMO, DIVORZIO CONSENSUALE E DIMORA DEGLI STRANIERI. Decreto di naturalizzazione notificato a non residente: come fare per il giuramento DOMANDA In data 29/10/2015 ad un cittadino extracomunitario viene notificato il decreto di cittadinanza ai sensi art. 9 L. 91/1992, con affissione all’albo in quanto cancellato anagraficamente per irreperibilità. In data 21/12/2015 il medesimo va a ritirare il decreto presso l’ufficio che ha in deposito il decreto. Chiede la residenza in data 14/12/2015, ma viene revocata in quanto il richiedente non è stato trovato durante i sopralluoghi perché era all’estero. Il 5/4/2016 ricompare e presenta nuova domanda di residenza la cui istruttoria è in corso ma i 6 mesi dalla notifica del decreto scadono il 29/04/2016. Possiamo ricevere il giuramento? Ammesso che lo riceviamo e la pratica di residenza venga revocata, è valido il giuramento? Il decreto di cittadinanza produce gli effetti? RISPOSTA A CURA DI PAOLA SCHIRRU

dell’11/11/1992 a “regime giuridico delle dichiarazioni“ precisa che le dichiarazioni di cittadinanza nonché la prestazione del giuramento di cui all’art. 10 possono essere rese dinanzi all’USC del Comune di residenza o dove l’interessato intenda stabilire la residenza, a condizione che abbia già formalmente avviato la procedura di iscrizione anagrafica, ancorché questa non sia stata definita. Qualora la successiva reiscrizione non andasse a buon fine, sarà opportuno relazionare alla Prefettura per un eventuale riconoscimento di inefficacia del giuramento prestato e quindi conseguentemente si dovrà attivare la procedura di annullamento degli atti di cittadinanza presso la Procura. La mancanza di un contratto registrato non implica immediata occupazione abusiva: un caso particolare. “La pre-assegnazione” di alloggio di cooperativa edile. DOMANDA Un cittadino socio di cooperativa chiede la residenza nell’immobile, realizzato dalla società cooperativa edificatrice, e come titolo ha fornito il verbale di consegna condizionata e in preassegnazione dell’ unità immobiliare prenotata, firmato da entrambe le parti, ma non registrato. Si chiede, ai fini della residenza, se tale atto

è idoneo, come titolo di occupazione, per quanto previsto ai sensi dell’art. 5 del DL. n. 47/2014. RISPOSTA A CURA DI ROMANO MINARDI

Nel caso descritto nel quesito non c’è abusivismo. L’occupazione di un immobile da parte di chi non ne è il proprietario è abusiva quando non esiste né un contratto di locazione o di comodato, né l’assenso del proprietario! Se il proprietario è consenziente l’occupazione non può essere abusiva, indipendentemente dal contratto o dalla registrazione dello stesso. Nel caso descritto nel quesito, al momento, l’occupazione è regolare, anche se si tratta di una “preassegnazione” condizionata all’assegnazione definitiva. L’ufficiale d’anagrafe deve valutare che non ci sia abusivismo al momento dell’iscrizione; quello che succederà dopo, sono affari privati fra le parti.

HAI ESAURITO I QUESITI? Entro sei mesi dalla notifica, se il soggetto interessato ha effettuato la trascrizione, potrà prestare il prescritto il giuramento, essendo ancora nei termini di legge. Nella circolare ministeriale k. 601

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La presenza di un figlio non autosufficiente rende impossibile il divorzio consensuale davanti all’ufficiale di stato civile DOMANDA Schematizziamo il lungo e articolato quesito: 1. Matrimonio nel 1983 e separazione consensuale omologata nel 2003; 2. Il marito e la figlia maggiorenne autosufficiente con busta paga, sono residenti nel nostro Comune, mentre la moglie e figlio maggiorenne forse non autosufficiente residenti in altro Comune. Viene richiesto il divorzio davanti all’ufficiale di stato civile a questo punto cosa devo fare ? RISPOSTA A CURA DI NADIA PATRIARCA

L’articolo 12 del d.l. 132/2014 convertito con legge 162/2014 non prevede alcuna disposizione in materia di documentazione che deve essere prodotta all’u.s.c. Solo le formule previste nel D.M. 9.12.2014 indicano la produzione di documenti senza però esplicitarne la tipologia. Pertanto, si è dell’avviso che non potendo l’ufficiale dello stato civile svolgere alcuna verifica in relazione alla dichiarazione dei coniugi riguardante l’autosufficienza economica dei figli, ciò che rileva e che deve bastare è solamente la dichiarazione resa dagli interessati. L’u.s.c. dovrà ammonire gli sposi circa le responsabilità conseguenti alle dichiarazioni non veritiere, ricordando che la falsa dichiarazione contenuta in un atto pubblico, comporta un reato penale perseguibile d’ufficio. Per quanto sopra indicato si ritiene che nulla debba essere richiesto ai figli anche perché non essendo parte chiamata al procedimento, qualsiasi dichiarazione non conforme a quanto

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dichiarato dai genitori non potrebbe essere tenuta in considerazione dall’u.s.c. A parere di chi scrive i controlli sarebbe opportuno espletarli prima di ricevere la dichiarazione di accordo, nulla vieta che vengano anche effettuati nel periodo intercorrente fra le due dichiarazioni. Ovviamente qualora dovesse risultare che il figlio sia effettivamente non autosufficiente, si opporrà un rifiuto alla stipula della convenzione. Cittadino straniero che dimostra l’ininterrotta residenza e il possesso del titolo di soggiorno, nonostante la cancellazione d’ufficio di qualche anno precedente. Agiamo in autotutela? DOMANDA Sichiededisaperesesialegittimo,adistanza di anni, procedere, a seguito dell’avvio del relativo procedimento, all’annullamento in autotutela di un provvedimento di cancellazione anagrafica adottato nei confronti di un cittadino straniero per mancato rinnovo della dimora abituale e mancata presentazione del permesso/ carta di soggiorno rinnovato, qualora quest’ultimo dimostri di essere stato sempre regolarmente soggiornante e residente e qualora faccia presente all’ufficio, che a causa del provvedimento di cancellazione in questione, oggi si trova nell’’impossibilità di richiedere legittimamente la cittadinanza italiana. RISPOSTA A CURA DI NICOLA CORVINO

Per ridurre i tempi dei procedimenti e per limitare il contenzioso, il legislatore ha previsto che la P.A. possa, in presenza di violazione di legge o del vizio di eccesso di potere o di incompetenza, procedere autonomamente all’annullamento dell’atto, laddove sussistano ragioni di interesse pubblico. Infatti, l’art. 21-nonies, comma 1, della legge 241/1990 prevede che il provvedimento

amministrativo illegittimo possa “essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”. Il “termine ragionevole” è stato previsto per evitare che l’annullamento intervenga dopo l’insorgenza di particolari aspettative derivanti dal consolidamento della situazione generatasi. Il provvedimento di autotutela può essere emanato, ai sensi della norma su citata, per annullare l’atto già adottato con efficacia “ex tunc”, ovvero retroattiva con il ripristino della situazione antecedente (come se l’atto annullato non sia mai esistito). Per l’azione di autotutela, oltre al termine ragionevole, è necessaria la sussistenza dell’interesse pubblico, quale nel caso in esame è la corretta gestione e tenuta dell’anagrafe della popolazione, nonché l’interesse dei destinatari e dei controinteressati, che l’ufficiale di anagrafe deve valutare in sede istruttoria. Dato per acquisito che nel caso sottoposto sussistano i presupposti per procedere all’adozione del provvedimento di autotutela, occorre quindi valutare la ragionevolezza del termine entro cui ciò è possibile. Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 10-12-2010, n. 8729, ha affermato che “la ragionevolezza che l’articolo 21-nonies della legge n. 241 riferisce al tempo è, in realtà, qualificazione maggiormente attinente alle posizioni individuali dei soggetti coinvolti nel procedimento di revisione delle decisioni iniziali” e che il decorso del tempo “vada valutato con riguardo sia ai valori complessivamente in gioco nella rivalutazione delle determinazioni originarie, sia al concreto svilupparsi ed atteggiarsi del procedimento”. Si rileva, inoltre, che l’art. 1, comma 136, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 stabilisce che “al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre esser disposto l’annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l’esecuzione degli stessi sia ancora in corso”. La richiesta del provvedimento di autotutela non è alternativa al ricorso in via amministrativa o davanti all’autorità giudiziaria.


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