Anteprima 04 notiziario aprile 2017 online

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Anno XXXI, n. 4 • Aprile 2017 Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN) • Sped. in abb. post. AP 45% art.2 comma 20/b Legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n.5270 il 10/06/1985

Buon a Pasqu a!

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No residenza? No cittadinanza! di Noemi Masotti – Responsabile Unità Anagrafe e Stato Civile Comune di Forlì

l procedimento di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana jure sanguinis è stato puntualmente disciplinato dal Ministero dell’Interno con la nota circolare n. K. 28.1 del 8/4/1991 in vigenza dell’allora legge n. 555/1912. La validità giuridica di tali disposizioni non è stata intaccata dalla successiva entrata in vigore della legge n. 91/1992 essendo stati confermati i principi espressi dall’art. 1 della vecchia legge.

Le indicazioni della suddetta circolare non risultano essere state abrogate o implicitamente superate neppure dalle successive circolari ministeriali n. 28 del 23/12/2002, n. 32 del 13/06/2007 e n. 52 del 28/09/2007, oggetto delle quali è stato unicamente l’accertamento del requisito della condizione di regolarità del soggiorno di cittadini richiedenti il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis. (Continua a Pag. 3)

RINNOVO CARICHE SOCIALI 2017

SABATO 20 MAGGIO - Assemblea dei SOCI FONDATORI e dei SOCI SOSTENITORI

Maggiori informazioni a pag. 9



Notiziario A.N.U.S.C.A. (Continua da Pag. 1) Tali soggetti infatti, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 68/2007, si sarebbero trovati impossibilitati ad attivare tale procedura nei primi tre mesi di soggiorno in Italia e costretti allo stesso tempo a richiedere unicamente un permesso di soggiorno per periodi superiori.

dalla Rappresentanza Consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.” L’art. 3 del regolamento anagrafico, in sintonia con il disposto di cui all’art. 1 della legge anagrafica, delinea le condizioni soggettive e oggettive, in sintesi i requisiti necessari e sufficienti, ai fini dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente: “La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” e “Per persone residenti nel Comune quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune”.

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Appare evidente che la preoccupazione che ha indotto il Ministero ad adottare tali disposizioni debba essere ricercata nell’esigenza di agevolare coloro che, pur essendo formalmente cittadini stranieri e quindi come tali soggetti alle norme sull’immigrazione, in virtù della loro origine italiana, potessero attivare un percorso meno oneroso, in termini di tempo e risorse, per il riconoscimento di tale status.

del Notiziario ANUSCA n. 4 - Aprile 2017.

Tale definizione di residenza, quale luogo della dimora abituale, è in totale assonanza con la definizione riportata all’art. 43 del codice civile. Ciò che risulta assente, sia nella normativa anagrafica che nel codice civile è invece la definizione di “dimora abituale”.

Giurisprudenza e dottrina hanno nel tempo cercato di E’ necessario evidenziare che la deroga apportata dalle colmare tale lacuna delineando in modo articolato tale surrichiamate disposizioni ministeriali risulta comunque concetto. coerente con le disposizioni generali dettate dal Testo Unico La pronuncia più significativa ed esaustiva risulta tuttora essere sull’Immigrazione n. 286/1998 in quanto, qualora il PerD.Lgs. visualizzare il Notiziario Completo richiedi l'accesso ai Notiziari Online quella della Corte di Cassazione del 14 marzo 1986 in cui termine di tre mesi non dovesse risultare sufficiente ai fini viene chiarito che la residenza di una persona è determinata del completamento del procedimento dimandando riconoscimento ladirichiesta all'indirizzo dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato cui trattasi, il soggetto dovrebbe comunque richiedere un luogo, cioè dall’elemento oggettivo della permanenza in titolo di soggiorno: la circolare n. 52/2007 chiarisce infatti ufficiostampa@anusca.it tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di che “Il timbro o la copia della dichiarazione di presenza, a abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita seconda dello Stato di provenienza, costituiscono titolo per il e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; tale regolare soggiorno dello straniero in Italia nei primi tre mesi stabile permanenza sussiste anche quando la persona si dall’ingresso, ovvero il minore periodo previsto nel visto”. reca a lavorare o a svolgere altra attività fuori del Comune Ciò premesso, le altre condizioni preliminari previste dalla di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi circolare n. K.28.1 per il riconoscimento della cittadinanza ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie italiana rimangono inveceServizio attuali e congruenti Gratuito all’impianto per tutti i Comuni Associati ad ANUSCA. relazioni familiari e sociali. normativo del sistema anagrafico nazionale. Applicando unicamente tali principi anagrafici, sarebbero Per quanto riguarda in particolare la competenza allo rimasti esclusi dalla registrazione nel sistema anagrafico svolgimento del procedimento di riconoscimento della nazionale tutti quei soggetti che per scelta di vita, per cittadinanza la circolare testualmente afferma che “Innanzi indigenza, per motivi di lavoro, ecc. una dimora abituale, tutto occorre chiarire che, dovendo l’eventuale possesso dello secondo l’accezione sopra riportata, non sono in grado di status civitatis italiano essere certificato dal Sindaco del acquisirla. Comune italiano di residenza, potrà essere avviato il relativo Si tratta dei c.d. “senza fissa dimora”. procedimento su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell’anagrafe della popolazione residente di un Tale carenza da un lato avrebbe privato queste persone non Comune italiano. solo dell’iscrizione anagrafica, ma anche dei diritti soggettivi Peraltro, l’iscrizione anagrafica di queste persone, entrate che la stessa Costituzione riconosce e tutela, quali il diritto in Italia con passaporto straniero, deve seguire le modalità all’identità, al voto, all’accesso ai servizi sociali, sanitari, ecc. disciplinanti l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione e dall’altro lato avrebbe anche leso l’interesse pubblico alla residente degli stranieri e presuppone, da parte degli conoscenza della consistenza di tale categoria, conoscenza interessati, l’espletamento degli adempimenti di cui alle indispensabile ai fini di una efficace e corretta gestione degli disposizioni vigenti in materia. Si soggiunge, altresì, che interventi a tutela degli stessi. qualora l’iscrizione anagrafica delle anzidette persone Per tali motivazioni il Legislatore all’art. 2 della legge non risultasse possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione anagrafica ha previsto che il requisito necessario e sufficiente Per maggiori info: www.anusca.it di cui all’art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 123, la ai fini dell’iscrizione anagrafica per le persone senza fissa procedura di riconoscimento del possesso dello status dimora fosse il domicilio, inteso come centro di interessi e civitatis italiano dovrà essere espletato, su apposita istanza, affari. Numero 4 . Aprile 2017

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Notiziario A.N.U.S.C.A. L’art. 2 della legge anagrafica, anche dopo la modifica apportata dalla legge n. 94/2009, laddove prevede che “la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio” deve essere interpretato nel senso che “i senza fissa dimora”, i quali ontologicamente una dimora abituale non hanno, qualora dimostrino la sussistenza di un domicilio nel Comune, possano essere ricompresi nella popolazione registrata presso l’anagrafe di quel Comune. In mancanza di tale dimostrazione, al fine di ricomprendere nella registrazione anagrafica anche tali soggetti, provvederà all’iscrizione il Comune di nascita.

di domicilio nel Comune. Non ci è dato conoscere le motivazioni di tale scelta, rimane il fatto che l’ufficiale di stato civile può agire solo su un piano amministrativo nel rispetto delle norme codificate e seguendo le direttive ministeriali, lasciando all’autorità giudiziaria il potere di interpretare le norme, anche in modo estensivo o di attivare le procedure e gli strumenti giuridici che ne consentono l’abrogazione o la temporanea disapplicazione. ANUSCA, come associazione rappresentativa degli ufficiali di stato civile e anagrafe, è sensibile alla soluzione non solo delle problematiche degli operatori del settore, ma anche alle esigenze dei cittadini, italiani e stranieri, che si rivolgono ai Comuni per l’espletamento di una molteplicità di procedure che hanno un forte impatto nella sfera dei diritti soggettivi. Per tale ragione ANUSCA da anni si è resa disponibile a Tutto ciò premesso, la circolare n. K. 28.1 dell’8/4/1991, collaborare con gli organi competenti al fine di elaborare come sopra evidenziato, richiama unicamente l’art. 3 del una proposta di legge che tenga conto delle difficoltà regolamento anagrafico e stabilisce che è competente ad che i nostri connazionali residenti all’estero devono espletare la procedura di riconoscimento della cittadinanza affrontare, soprattutto in Paesi di forte emigrazioni in cui le italiana l’ufficiale di stato civile del luogo in cui la persona rappresentanze diplomatiche e consolari non sono in grado Per visualizzare il Notiziario richiedi l'accesso ai Notiziari ha la propria “dimora abituale”. In caso di dimora Completo abituale di garantire il riconoscimento dellaOnline cittadinanza italiana in tempi accettabili. all’estero la competenza è attribuita al Consolato italiano. mandando la richiesta all'indirizzo Tale innovazione legislativa potrebbe risolvere tale criticità Ora, qualora il Ministero avesse voluto ricomprendere nella intervenendo proprio sui requisiti e sulla competenza competenza dell’ufficiale di stato civile anche i procedimenti ufficiostampa@anusca.it allo svolgimento del procedimento, superando proprio il relativi a persone senza fissa dimora, non avrebbe dovuto requisito della residenza, intesa come dimora abituale. limitarsi a richiamare l’art. 3 del regolamento anagrafico, In attesa di una modifica normativa o per lo meno di nuove che prevede il requisito di “dimora abituale”, bensì avrebbe Per maggiori info: www.anusca.it disposizioni ministeriali, gli ufficiali di stato civile sono previsto il richiamo all’art. 2 della legge anagrafica, tenuti ad attenersi alle direttive sopra indicate. ricomprendendo così sia il concetto di dimora abituale che

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Numero 4 . Aprile 2017


Notiziario A.N.U.S.C.A.

Il regime legale nelle unioni civili: come affrontarlo?

Questa è un'Anteprima di Grazia Benini - Responsabile Ufficio Stato Civile Comune di Rimini

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il Regolamento UE 2016/1104 del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, a determinare nell’ambito delle unioni civili disciplinate dalla legge 76/2016 una gestione patrimoniale dei beni in mancanza di una scelta effettuata dalle parti, in modo differenziato rispetto a quanto avviene nell’ambito matrimoniale .

delle parti dell’unione civile potrebbe non essere di interesse immediato per l’ufficiale dello stato civile, ma certamente l’interesse si deve destare nel momento in cui in fase costitutiva la coppia esprima la volontà che il regime che disciplinerà i rapporti patrimoniali sia quello della comunione.

del Notiziario ANUSCA n. 4 - Aprile 2017.

Con quale modalità operativa rendere la coppia in comunione dei beni? Molto semplicemente, alla luce dell’art. 32 ter- comma 4 della legge 218/1995 succitato, la mancanza di qualunque L’art. 26 del citato regolamento infatti prevede che in indicazione diversa renderà la coppia in comunione dei mancanza di un accordo a scelta delle parti la legge beni a prescindere dalla cittadinanza posseduta. applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate In sede matrimoniale il meccanismo è ben diverso: se i è quello dello Per Statovisualizzare ai sensi della cui legge l’unione il Notiziario Completo richiedi l'accesso aisede Notiziari Online di matrimonio due cittadini cinesi in di celebrazione registrata è stata costituita. chiedono che il loro regime patrimoniale sia regolato mandando la richiesta dallaall'indirizzo comunione dei beni, necessariamente occorre che Il comma 4 dell’art. 32-ter della L. n. 218/1995, articolo la coppia scelga l’applicazione della legge italiana. introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 7/2017, prevede, ufficiostampa@anusca.it recependo in pieno quanto disposto dal regolamento Nel corpo dell’atto si inserirà la formula 62 bis ed a 1104/2016, che i rapporti personali e patrimoniali tra le margine la terza opzione prevista dalla formula n. 184: parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui con dichiarazione resa nell’atto di matrimonio contro autorità l’unione è stata costituita. scritto gli sposi hanno dichiarato di scegliere la legge italiana da applicare ai loro rapporti patrimoniali ai sensi Se due cittadini per esempio cinesi costituiscono unione dell’art. 30 primo comma della legge n. 218/1995. civile in Italia e non esprimono all’atto della costituzione Servizio Gratuito per tutti i Comuni Associati ad ANUSCA. alcuna scelta patrimoniale, saranno da ritenersi in comunione legale dei beni in base a quanto la legge italiana prevede in mancanza di scelte diverse. In ambito matrimoniale il diritto internazionale privato dispone diversamente: dal disposto degli articoli 29 e 30 della legge 218/1995 infatti emerge che i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. L’ applicazione pratica di questo principio comporta che i due cittadini cinesi che si presentano per celebrare matrimonio e non esprimono al momento della celebrazione alcuna scelta patrimoniale, saranno da ritenersi in separazione dei beni perché così previsto dal regime legale vigente in Cina.

Per maggiori info: www.anusca.it

Gli effetti della “ non scelta” da parte Numero 4 . Aprile 2017

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Notiziario A.N.U.S.C.A.

Patrocinio gratuito: la storia infinita... il bollo e i diritti di segreteria di Romano Minardi - Responsabile Servizi Demografici Comune di Bagnacavallo

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rima di entrare nel merito della questione fiscale, occorre puntualizzare le differenze principali esistenti fra queste due diverse fattispecie giuridiche.

del Notiziario ANUSCA n. 4 - Aprile 2017.

Il difensore d’ufficio ha la funzione di garantire il diritto tecnico di difesa a chi non ha ancora nominato un difensore di fiducia (o ne è rimasto privo), mentre l’avvocato con il gratuito patrocinio è il difensore di un soggetto che ha presentato domanda di gratuito patrocinio ed è stato ammesso a tale beneficio; inoltre, il difensore d’ufficio non necessariamente potrà essere sostenuto con il gratuito patrocinio.

Il gratuito patrocinio è l’assistenza giudiziaria gratuita perchè pagata dallo Stato; infatti è tecnicamente definita Perdello visualizzare Completo richiedi l'accesso ai Notiziari Online “patrocinio a spese Stato” perillaNotiziario difesa del cittadino non abbiente in un giudizio civile o penale.

mandando la richiesta all'indirizzo

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Il difensore d’ufficio ha, invece, un altro fine, ovvero quello di consentire a chiunque di avere ufficiostampa@anusca.it sempre una difesa tecnica quando è assoggettato ad un procedimento penale. La difesa d’ufficio è garantita nei procedimenti penali mentre in quelli civili è riconosciuta solo nei procedimenti davanti al tribunale dei minorenni.

Per una migliore comprensione, il testo Serviziosi trascrive Gratuito perdell’art. tutti i Comuni Associati ad ANUSCA. 18 del DPR n. 115/2002 che è l’unica norma alla quale fa riferimento la recente Risoluzione 24/E del 18.4.2016, 1. DIFENSORE D’UFFICIO – BOLLO E DIRITTI dalla quale non è possibile prescindere nemmeno ai D.P.R. 30.05. 2002 n. 115 “Testo unico delle fini dell’applicazione dell’imposta di bollo ai certificati disposizioni legislative e regolamentari in materia di anagrafici nella casistica in oggetto. spese di giustizia. “Art. 18 – (Non applicabilità dell’imposta di bollo nel - Art. 116 (Liquidazione dell’onorario e delle spese al processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo difensore di ufficio) unificato) 1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono 1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità si applica l’imposta di bollo. L’imposta di bollo non si previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai applica altresì agli atti e provvedimenti del processo sensi dell’articolo 84, quando il difensore dimostra di civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al crediti professionali. contributo unificato. L’imposta di bollo non si applica, 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, meno che la persona assistita dal difensore d’ufficio non degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti Per maggiori info: www.anusca.it gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o - Codice di proc. pen. norme di attuazione, di funzionali. coordinamento e transitorie del c.p.p. (omissis) Numero 4 . Aprile 2017

Art. 32. Recupero dei crediti professionali.


Notiziario A.N.U.S.C.A. 1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.

esentativa, norma che, testualmente, fa riferimento alle “procedure per il recupero dei crediti”.

Interpellata in merito, l’Avvocatura Generale dello Stato afferma che “... non osta la dizione adoperata dall’art. 32 cit. (sono esenti da bolli, imposte e spese), la quale non comprende le tasse, atteso che si tratta di espressione atecnica, come si desume dall’improprio riferimento al termine “bolli” (anziché all’imposta di bollo, tra l’altro già ricompresa nella generica locuzione “imposte”), atecnicità già riscontrata in precedenza per altre disposizioni agevolatrici...”. Aggiunge l’Agenzia del Territorio che “una siffatta interpretazione, da un lato, si mostra coerente con la ratio dell’esenzione prevista dall’art. 32 citato, ispirata da un favor nei confronti del legale, onerato di un munus non rifiutabile; dall’altro, previene le conseguenze di una “partita di giro” nei riguardi dello Stato, tenuto a rimborsare, in caso di infruttuoso soddisfacimento coattivo del credito professionale, le spese sostenute dal legale ….. Si ritiene di evidenziare che il regime tributario agevolato di Per visualizzare il Notiziario Completo richiedi l'accesso ai Notiziari Online cui trattasi trova il proprio presupposto nella circostanza che le citate operazioni ipotecarie e catastali siano effettivamente mandando la richiesta all'indirizzo propedeutiche e strumentali alle procedure di recupero del credito professionale in argomento. L’esenzione richiesta ufficiostampa@anusca.it potrà, pertanto, essere riconosciuta sulla base di elementi, anche desumibili dagli atti stessi presentati, purché idonei ad attestare la correlazione fra tali operazioni e le suddette procedure”.

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Le argomentazioni dell’Agenzia del Territorio, se lette in combinato disposto con la Risoluzione n. 24/E del Servizio Gratuito per tutti i Comuni Associati ad ANUSCA. 18.4.2016, non lasciano molto spazio a dubbi e incertezze in merito all’esenzione dall’imposta di bollo anche per i certificati anagrafici. Vero è che la norma è molto generica, Su questa materia possiamo fare riferimento a due in quanto fa riferimento alle “procedure” intraprese per il Risoluzioni: una dell’Agenzia del Territorio e una recupero dei crediti professionali non pagati. dell’Agenzia delle entrate – Direzione Regionale Tuttavia, se prima della citata Risoluzione n. 24/E, era dell’Emilia Romagna. lecito dubitare circa l’applicazione dell’art. 32, comma La Risoluzione n. 1/2010 dell’Agenzia del Territorio 1, disp. att. c.p.p. ai certificati anagrafici che non del 2010 (emanata previo parere dell’Avvocatura fanno parte delle “procedure” intraprese per il recupero Generale dello Stato) riguarda atti, documenti e crediti professionali, bensì delle azioni “propedeutiche e certificati diversi da quelli anagrafici, ma può essere strumentali”, a seguito della suddetta Risoluzione anche i ugualmente utile ai fini di una corretta applicazione della certificati anagrafici richiesti per questa finalità dovranno norma fiscale anche a questa tipologia di certificati. essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo. L’interpellante espone di aver svolto le funzioni di Sulla base delle considerazioni sopra esposte, diventa difensore d’ufficio in un procedimento penale, già ininfluente citare la Risoluzione dell’Agenzia delle concluso, e di dover attualmente recuperare il credito entrate – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna professionale nei confronti dell’assistito inadempiente. – prot. n. 909–41053/2012 del 10/09/2012 che L’Agenzia del Territorio, dopo avere citato l’art. 32, comma 1, disp. att. c.p.p. e l’art. 116 del DPR n. 115 del 2002, afferma che “...assume rilievo determinante la definizione del corretto ambito di operatività della norma

riguarda questa stessa materia, riferita specificamente al

Per maggiori info: www.anusca.it regime fiscale dei certificati anagrafici. In particolare, in questa Risoluzione si afferma che: “...il termine procedure di cui all’art. 32, citato, deve essere inteso come sinonimo Numero 4 . Aprile 2017

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Notiziario A.N.U.S.C.A. di procedimento giurisdizionale. Per procedimento giurisdizionale si intende una determinata sequenza di norme, di atti da esse disciplinati e di posizioni soggettive da essa estraibili in vista dell’atto finale e compreso quest’ultimo (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 70/E del 14 agosto 2002, paragrafo 3). Sono dunque esenti da bolli e spese i soli atti che costituiscono la procedura stessa, nell’articolata alternanza di atti di parte e di atti giudiziali. In conclusione, nella predetta Risoluzione si afferma che “il rilascio del certificato anagrafico da parte del Comune su richiesta del difensore d’ufficio, pur utile nell’economia della procedura e dunque potenzialmente funzionale ad un suo fruttuoso svolgimento, tuttavia non ne entra a far parte”.

Questa è un'Anteprima del Notiziario ANUSCA n. 4 - Aprile 2017. Nel secondo caso, si dovrà applicare l’art. 18 del DPR

Per visualizzare il Notiziario Completo richiedi l'accesso ai Notiziari n. 115, per cui varrà la regola inOnline base alla quale, se il Le due risoluzioni, quindi, sono in netto contrasto tra loro; tuttavia, se le analizziamo alla luce della Risoluzione certificato rientra fra gli atti antecedenti, necessari o mandando la richiesta all'indirizzo 24/E del 18/4/2016 dell’Agenzia delle Entrate di Roma, funzionali ai processi, vige l’esenzione dal bollo, se invece ci piaccia o no, fanno pendere la bilanciaufficiostampa@anusca.it in maniera non rientra in tale fattispecie, è soggetto all’imposta di decisiva verso l’ipotesi dell’esenzione dal bollo. bollo.

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In pratica, sembrerebbe di dover concludere che:

In proposito, come sappiamo, l’interpretazione corretta, conforme alle chiare disposizioni della legge, è stata - i certificati anagrafici richiesti per uso recupero crediti data dall’Agenzia delle entrate – Direzione normativa di dal difensore d’ufficio sono esenti da imposta di bollo e Roma – con la circolare n. 70/E del 2002 (citata anche anche da diritti di segreteria. dalla Risoluzione delle entrate delle Marche), Servizio Gratuito per tutti i Comuni Associatidell’Agenzia ad ANUSCA. 2. AVVOCATO CON IL GRATUITO PATROCINIO che però è stata platealmente quanto incredibilmente – BOLLO E DIRITTI disattesa dalla stessa Agenzia delle entrate – Direzione Si può essere ammessi al gratuito patrocinio (artt. da Normativa di Roma – con la Risoluzione n. 24/E del 74 a 145 DPR n. 115/2002) sia nelle cause penali, sia 2016. per i giudizi civili, amministrativi, contabili, tributari e In sintesi, si dovranno trarre le seguenti conclusioni: nelle cause di volontaria giurisdizione (es: separazione consensuale, divorzio su domanda congiunta, modifica - i certificati anagrafici richiesti per uso “istanza di delle condizioni di separazione ecc) purchè non si tratti ammissione al gratuito patrocinio” sono soggetti al di questioni manifestamente infondate. pagamento dell’imposta di bollo e dei relativi diritti di segretaria comunali; Ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, occorre fare riferimento ad una Risoluzione dell’Agenzia delle entrate delle Marche del 2015, nella quale si distingue fra l’ipotesi di richiesta di certificazione finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto al gratuito patrocinio (in questo caso, di norma, il certificato viene richiesto direttamente dal cittadino interessato), dall’ipotesi in cui il certificato anagrafico sia richiesto a seguito dell’ammissione al gratuito patrocinio. Nel primo caso, il certificato è soggetto all’imposta di bollo, in quanto l’art. 18 del DPR n. 115 del 2002 non può trovare applicazione alcuna. Numero 4 . Aprile 2017

- i certificati anagrafici richiesti per uso “notifica atti giudiziari” nell’ambito di un procedimento ammesso al gratuito patrocinio (compresi quelli rientranti fra gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo), sono esenti da imposta di bollo, ma soggetti al pagamento dei diritti di segreteria, in quanto può trovare applicazione la Risoluzione n. 24/E del 2016, mentre l’art. 32 Disp. att. cod. pen., unica Per maggiori info: www.anusca.it fonte normativa in grado di giustificare l’esenzione dai diritti di segreteria, riguarda esclusivamente il “difensore d’ufficio” e non anche il gratuito patrocinio.


Notiziario A.N.U.S.C.A.

errata corrige: Come, quando e perchè:

la regolarità del permesso di soggiorno di Andrea Dallatomasina - Coordinatore Servizi Demografici e Polizia Mortuaria Comune di Sissa Trecasali

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er errore nel Notiziario ANUSCA n. 3 (marzo) alla pagina 9 è riportata la modalità d’iscrizione anagrafica del cittadino extracomunitario che accompagna o raggiunge il famigliare cittadino dell’Unione in uso prima dell’entrata in vigore dell’articolo 5 del Decreto Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35. Nell’allegato B alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 9 del 27 Aprile 2012 viene precisato che in sede dirichiesta d’iscrizione anagrafica il familiare

extracomunitario che accompagna o raggiunge il cittadino dell’Unione Europea dovrà esibire, oltre ad un valido passaporto, anche la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione” oppure la ricevuta della richiesta rilasciata dalla Questura. In quest’ultimo caso per il perfezionamento della pratica d’iscrizione anagrafica, dopo aver verificato il requisito della dimora abituale, l'Ufficiale d'Anagrafe non dovrà più attendere l’esibizione del titolo di soggiorno.

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Notiziario A.N.U.S.C.A.

Il rinnovo della tessera elettorale di Paola LUCCHI – Funzionario SS.DD. Comune di Pesaro

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previa presentazione da parte dell’interessato di apposita a tessera elettorale, introdotta dalla domanda e consegna dell’originale deteriorato. In caso legge n. 120/99 per soppiantare di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato l’arcaico certificato elettorale, aveva lo scopo di semplificare della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata gli adempimenti e ridurre le spese a carico della pubblica della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica amministrazione, nonché di facilitare l’esercizio di voto da sicurezza”. Si precisa, per completezza, che il Ministero parte del cittadino. dell’interno con Circolare n. 50 del 3/4/2001 ha sostenuto Ad una quindicina d’anni dalla sua istituzione, però, la possibilità di presentare al Comune, in luogo della possiamo affermare che il bilancio risulta solo in parte denuncia, una dichiarazione sostitutiva comprovante lo positivo: a fronte dell’indubbio vantaggio di evitare, in smarrimento e che il “duplicato” previsto dalla norma, occasione di ogni consultazione elettorale, la ristampa consiste di fatto, come indicato dallo stesso Ministero con e la notifica agli elettori del documento necessario alla Circolare n. 11 del 21/2/2001, in una nuova tessera elettorale partecipazione al voto, sono emerse una serie di problema(che avrà quindi un numero progressivo diverso rispetto tiche non secondarie, fra le quali spicca la frequenza con all’originale) sul quale è apposta la dicitura “duplicato”. la quale i cittadini smarriscono fra una elezione e l’altra A completare il quadro, nel 2017, alla cronica necessità tale tessera, costringendo gli uffici elettorali al rilascio di duplicati, è facile prevedere anche una straordinaria di un numero consistente di duplicati, in particolare Per visualizzare il Notiziario Completo richiedi ai Notiziari Onlineinfatti il d.P.R. richiesta l'accesso di “rinnovo” del documento: nell’imminenza di ogni appuntamento elettorale. n. 299/2000 prevede che “sulla tessera sono previsti Se infatti, nell’intenzione del Legislatore, alla prima mandando la richiesta all'indirizzo appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la nutrita stampa effettuata al momento dell’istituzione certificazione dell’avvenuta partecipazione alla votazione, della tessera elettorale, sarebbe dovuto seguire un lungo ufficiostampa@anusca.it che si effettua mediante apposizione, da parte di uno periodo di limitati rilasci, nella realtà dei fatti, ogni anno, scrutatore, della data della elezione e del bollo della ai documenti consegnati ai nuovi iscritti (neo diciottenni, sezione”; ebbene, calcolando il numero delle consultazioni neo cittadini italiani, immigrati da altri Comuni ecc) che si sono susseguite dalla istituzione della tessera ad si affianca il cospicuo numero di “duplicati” previsti oggi, tutti gli elettori che hanno esercitato il diritto di dall’articolo 4 commi 5 e 6 del d.P.R. n. 299/2000, che voto in occasione di ogni elezione hanno esaurito gli spazi regolamenta l’aggiornamento ed il rilascio delle tessere e, a disposizione e, pertanto, dovranno ottenere un nuovo nello specifico dispone: Servizio “In caso diGratuito deterioramento dellai Comuni per tutti Associati ad ANUSCA. documento ai sensi del comma 7, articolo 4, della norma tessera, con conseguente inutilizzabilità, l’ufficio elettorale citata che recita: “Su domanda dell’interessato, si procede del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all’esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell’esercizio del diritto di voto”. Questo eccezionale frangente non deve essere sottovalutato: considerato che la maggior parte degli elettori si accorge delle problematiche legate alla tessera elettorale solo al momento dell’esercizio del diritto al voto, in caso di consultazioni, si potrebbero concentrare moltissime richieste nel giorno delle elezioni, provocando disagio ai cittadini e difficoltà agli uffici comunali; ecco quindi alcuni suggerimenti strategici per limitare i danni. In primo luogo risulta opportuno cercare di quantificare il fabbisogno presunto, come raccomandato già da diverse Prefetture e segnalato da ANUSCA in una recente Newsletter a firma di Sergio Santi; con l’ausilio del software gestionale èinfo: possibilewww.anusca.it ricavare il numero delle Per maggiori tessere elettorali stampate al momento dell’istituzione della tessera elettorale che risultano ancora valide (una parte di queste è stata smarrita, rubata o deteriorata e quindi

del Notiziario ANUSCA n. 4 - Aprile 2017.

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Notiziario A.N.U.S.C.A. In merito al rinnovo della tessera elettorale, questo avverrà sostituita da un documento più recente, che ha ancora a richiesta degli interessati, su esibizione del documento spazi liberi per l’attestazione al voto; un’altra parte sarà con gli spazi completamente esauriti, in quanto vidimati stata annullata in quanto i rispettivi elettori sono deceduti, dal timbro di sezione per attestare l’esercizio al voto e emigrati o hanno perduto la capacità elettorale). Al numero dall’eventuale annotazione dell’avvenuto assolvimento così ottenuto dovremo sottrarre una fetta consistente di delle funzioni di accompagnatore in caso di voto assistito, elettori, in considerazione del fatto che la partecipazione al apposta ai sensi dell’articolo 11 del d.P.R. n. 299/00. voto in Italia, pur oscillando notevolmente a seconda della stagione politica e delle diverse tipologie di elezioni, non è Si fa presente che NON vi sono disposizioni legislative mai stata del 100% e quindi solo una percentuale di tali che impongano il ritiro della tessera elettorale esaurita, al elettori avrà partecipato a tutte le successive elezioni. contrario di quanto accade in altre circostanze (si pensi ad esempio al rilascio di una nuova tessera in caso di Partendo da tali presupposti si può ipotizzare che la immigrazione, che deve essere preceduto dalla restituzione necessità reale si assesti intorno al 40/50% della cifra della tessera precedente o le indicazioni che impartiscono ricavata. Tale fabbisogno straordinario dovrà dunque la distruzione quando la tessera elettorale risulta deteriorata essere comunicato per tempo alla Prefettura competente. o quando ne sia stato dichiarato il furto o lo smarrimento Contestualmente è utile dare pubblicità alla notizia e, dopo il rilascio del duplicato, venga ritrovata); pertanto tramite i periodici locali, predisponendo manifesti e si può affermare che, in accordo con quanto espresso implementando il sito internet del Comune, al fine di dal Garante per la protezione dei dati personali nella spingere quanti più cittadini possibile a verificare lo stato newsletter n. 362 del 12/09/2012 e richiamato in diverse della propria tessera elettorale e a provvedere al rinnovo circolari Prefettizie, tessera cheOnline presenta tutti gli spazi PRIMA di eventuali consultazioni. Infine, nella non Per visualizzare il Notiziario Completo richiedi l'accesso aila Notiziari interni vidimati può rimanere in possesso dell’elettore. improbabile ipotesi di indizione delle elezioni, attrezzarsi Da ultimo si ricorda che, come ultima ratio, l’eventuale affinché l’ufficio elettorale, quantomeno nella data mandando la richiesta all'indirizzo mancanza di tessere elettorali può comunque essere della consultazione e nei due giorni immediatamante ufficiostampa@anusca.it superata con il rilascio dell’attestato del sindaco sostitutivo antecedenti, disponga del personale necessario a della tessera elettorale, da utilizzarsi però ai soli fini fronteggiare un numero verosimilmente più elevato di Per maggiori info: dell’esercizio del voto per quellawww.anusca.it consultazione. richieste rispetto alle passate elezioni.

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ANUSCA in audizione sul progetto ANPR

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el pomeriggio dello scorso 8 marzo, una delegazione di ANUSCA è stata convocata a Roma dalla Commissione Parlamentare per la Digitalizzazione - presieduta dall’On. Paolo Coppola - per dare informazioni sull’andamento del progetto ANPR.

subentro in ANPR, in quanto, da quel momento, è iniziato un lavoro quotidiano e costante di segnalazione a Sogei, al Ministero dell’interno e ad AgID di tutte le funzioni ancora non corrette e degli errori che ancora evidenziava la nuova modalità gestionale, affinché Sogei provvedesse ad implementare il software, così come in realtà è stato fatto, a beneficio di tutti i Comuni che devono ancora subentrare.

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del Notiziario ANUSCA n. 4 - Aprile 2017. Alessandro Francioni ha evidenziato innanzitutto che

Hanno partecipato all’incontro il Presidente ANUSCA Paride Gullini e i tre esperti Romano Minardi, Alessandro Francioni e Patrizia Saggini, rappresentanti dei Comuni di Bagnacavallo, Cesena e Anzola dell’Emilia, coinvolti da tempo nella sperimentazione dell’Anagrafe Nazionale.

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il Comune di Cesena è vicino al subentro previsto per i primi di aprile. Poi è passato ad analizzare gli aspetti del progetto, che è in se molto complesso, ma che rappresenta una grande novità per il futuro dei servizi demografici.

Il Presidente Gullini ha presentato l’attività di ANUSCA, da molto tempo impegnata sul fronte dell’innovazione dei servizi demografici e della digitalizzazione, grazie all’esperienza fatta dall’Associazione in AustriaCompleto e con Patrizia Saggini ha ai fatto che presente che il Comune di Per visualizzare il Notiziario richiedi l'accesso Notiziari Online altre realtà europee; è stato fatto un breve excursus delle Anzola dell’Emilia è in attesa della versione finale dei mandando lasulrichiesta all'indirizzo attività sostenute dai Comuni e dall’Associazione criteri di bonifica degli errori derivanti dall’applicazione fronte di ANPR: sono state ripercorse le tappe salienti della Tabella dei Comuni e degli Stati di ANPR per del progetto, il coinvolgimento dei Comuniufficiostampa@anusca.it nelle varie poter programmare il subentro; inoltre, nella parte fasi, ed in particolare le attività che il Comune deve conclusiva dell’incontro, ha evidenziato l’importanza effettuare per il processo di subentro. di una visione di medio e lungo periodo sullo sviluppo di ANPR, finalizzata soprattutto allo sviluppo di servizi Il Presidente della Commissione On. Coppola e i online ai cittadini, che riguardano la consultazione dei componenti della Commissione hanno rivolto domande dati anagrafici, l’estrazione automatica dei certificati e specifiche, finalizzate ad approfondire gli aspetti e le Servizio Gratuito per tutti i Comuni Associati ad ANUSCA. implicazione di ANPR sull’attività di gestione dei dati la richiesta di residenza. anagrafici, di bonifica dei dati, e sulla gestione dei procedimenti collegati alla movimentazione della popolazione. Romano Minardi ha illustrato come è avvenuto il subentro del Comune di Bagnacavallo alla fine di ottobre 2016. La Commissione ha poi chiesto quali fossero i motivi per cui il Comune di Bagnacavallo è riuscito a subentrare molto prima di tutti gli altri. Romano Minardi ha descritto il percorso seguito dal suo Comune in stretta collaborazione con l’azienda fornitrice del software che gestisce la banca dati anagrafica del proprio Comune, mettendo in evidenza quanto sia stato complesso il percorso di bonifica e quanto intenso sia stato l’impegno richiesto. Ha poi precisato che il lavoro non è certo terminato con il Numero 4 . Aprile 2017

Per maggiori info: www.anusca.it



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Regione Toscana: cremazione e trasporto di salme e cadaveri

Questa è un'Anteprima di Gianna Nencini – Responsabile SSDD Comune di Volterra

I

n tema di polizia mortuaria la regione Toscana è intervenuta a disciplinare sia l’affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri, sia le modalità di trasporto di salme e cadaveri. Stante il fatto che nelle suddette questioni ci sono stati interventi stratificati nel tempo, l’ultimo dei quali si è avuto con la legge 58/2016, facciamo il punto della situazione.

defunto fosse quella di far disperdere le sue ceneri, la relativa autorizzazione è rilasciata dall’ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, sulla base degli stessi criteri stabiliti per la cremazione (testamento, iscrizione SO.Crem e dichiarazione fatta dai parenti).

del Notiziario ANUSCA n. 4 - Aprile 2017.

Per quanto riguarda la dispersione, la normativa regionale rimanda a quanto previsto dalla L. 130/2001 per cui questa è consentita in apposite aree situate all’interno Cremazione – affidamento – dispersione ceneri dei cimiteri o in natura o in aree private con l’avvertenza La normativa regionale di riferimento è data dalla che la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto LR 29/2004, come modificata dalla L.R. 66/2013, e con il consenso dei proprietari, e non può comunque disciplina gli aspetti relativi alla cremazione che sono dare luogo ad attività aventi fini di lucro. In ogni caso di competenza regionale, tenendo fermi i principi di è vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, cui alla L.130/2001. Conformemente all’art 3 c.1 lett. comma 1, numeroai8,Notiziari del decreto legislativo 30 aprile Per visualizzare il Notiziario Completo richiedi l'accesso Online a di quest’ultima, infatti, la cremazione è autorizzata 1992, n. 285, e se eseguita in mare, nei laghi e nei fiumi dall’ufficiale di stato civile del Comune di decesso sulla è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti. la richiesta all'indirizzo base: a) di disposizione testamentariamandando b) di iscrizione

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La normativa regionale, inoltre, permette ai Comuni ad una So.Crem c) della manifestazione di volontà da ufficiostampa@anusca.it di scegliere “apposite aree naturali del territorio di loro parte del coniuge oppure dei parenti più prossimi, pertinenza” in cui disperdere le ceneri. Pertanto se la tenendo presente che se ci sono più parenti di pari grado, dispersione avviene nello stesso Comune di decesso la volontà deve essere manifestata dalla maggioranza l’ufficiale di stato civile rilascerà le relative autorizzazioni assoluta di questi. Nel caso di affidamento delle ceneri, senza ulteriori adempimenti. Se, invece, la dispersione il provvedimento di autorizzazione di cui sopra dovrà avverrà in un Comune diverso, l’ufficiale di stato civile indicare anche il soggetto affidatario dell’urna cineraria dovrà Associati acquisire anche il nulla osta del Comune in cui che può essere “qualunque persona, ente o associazione Servizio Gratuito per tutti i Comuni ad ANUSCA. la dispersione dovrà essere effettuata. E se la dispersione scelta dal defunto o dai suoi familiari”(L.R. 29/2004, avverrà in mare il nulla osta dovrà essere rilasciato dal art. 2 come modificato dalla 66/2013). Una volta Comune nel quale si imbarcherà l’urna. effettuata la cremazione, il crematorio redige un processo verbale che dovrà essere sottoscritto dal soggetto affidatario e nel quale si indica il luogo di destinazione dell’urna cineraria. Questo costituisce anche documento per il trasporto delle ceneri. Nel caso in cui il soggetto affidatario (indicato dal defunto) rinunci all’affidamento, dovrà rendere apposita dichiarazione all’ufficiale di stato civile che ha autorizzato la cremazione e, a quel punto, si applicano le norme previste dall’art 81 c. 3 e 6 DPR 285/1990, vale a dire l’urna può essere collocata all’interno del cimitero in appositi spazi a ciò destinati oppure le ceneri possono essere raccolte Per maggiori info: www.anusca.it nel cinerario comune, sempre all’interno del cimitero. Anche nel caso in cui la volontà del Numero 4 . Aprile 2017


Notiziario A.N.U.S.C.A. il permesso di seppellimento o l’autorizzazione alla cremazione. La Legge Regionale Toscana 18/2007, come modificata Se, invece, l’accertamento della morte è avvenuto dalla L.R. 31/2009 e 58/2016, distingue tra salma prima del trasporto e dunque abbiamo a che fare che è il corpo umano privo delle funzioni vitali prima con un “cadavere”, questo potrà essere trasferito, dell’accertamento della morte da parte del medico per la veglia funebre, ad altra struttura (es camera necroscopo (oppure prima dell’effettuazione dell’ecg per mortuaria, luogo di commiato ecc). Questa tipologia di almeno 20 minuti) e cadavere che è la salma una volta trasporto è normalmente detta anche “a cassa aperta” e che sia stato eseguito l’accertamento della morte. l’autorizzazione al trasposto viene rilasciata dal Comune La salma, nel caso di decesso in abitazioni inadatte o a di decesso che dovrà darne immediata comunicazione richiesta dei familiari o conviventi, può essere trasportata, al Comune di destinazione il quale è competente a per l’osservazione, presso l’obitorio o il servizio mortuario rilasciare una ulteriore autorizzazione per il cimitero dove delle strutture ospedaliere (ma non più, ai sensi della L.R. avverrà il seppellimento (oppure nel luogo dove avverrà 58/2016, presso strutture per il commiato) e, ai sensi la cremazione). della deliberazione della Giunta Regionale 612/2007, in In questo caso dovrà essere il medico necroscopo che questo caso il medico curante o quello che interviene in certifica che il trasporto, ai fini della veglia funebre, può occasione del decesso dovrà rilasciare un certificato che avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. Alla fine attesti che la morte non è dovuta a reato e che il trasporto della veglia l’addetto al trasporto dovrà fare le verifiche avviene senza pregiudizio per la salute pubblica. All’uopo previste dall’art 3 L 18/2007 e successive modifiche la Regione Toscana ha predisposto anche un modello Per visualizzare il Notiziario Completo richiedi l'accesso ai Online a sigillare il e successivamente (artNotiziari 3 c 7) procederà di certificazione che si trova allegato alla deliberazione feretro e compilerà il modello apposito (allegato B della suddetta. Tale certificazione costituiscemandando titolo validola perrichiesta all'indirizzo Deliberazione GR 612/2007). il trasporto purché lo stesso si svolga all’interno della La L.R. 18/2007, come modificata dalla L.R. 31/2009, Regione Toscana. Una copia della suddetta certificazione ufficiostampa@anusca.it ha, evidentemente, la finalità di consentire alla famiglia dovrà essere consegnata, dall’incaricato del trasposto, lo svolgimento della veglia funebre nel modo che ritiene anche al Comune di decesso e quando la salma giunge più opportuno, fermo restando che se non ci sono nella struttura che la accoglie, questa dovrà comunicare esigenze di questo tipo sarà lo stesso Comune di decesso l’avvenuta accettazione sia al Comune di decesso sia al che autorizzerà sia il seppellimento sia il trasposto verso Comune in cui la struttura si trova (se diverso). il cimitero nel quale il cadavere dovrà essere seppellito L’accertamento della morte dovrà essere per fattotutti nellai Comuni oppureAssociati verso il luogo cremazione. Resta anche inteso Servizio Gratuito addella ANUSCA. suddetta struttura e il relativo certificato sarà consegnato, che nel caso di trasporto ad altro Comune che si trova maggiori info: www.anusca.it insieme al modello ISTAT, all’ufficiale di stato civile Per al di fuori della Regione continueranno ad applicarsi le del Comune di decesso che è competente a rilasciare norme del DPR 285/1990. Trasporto di salme e cadaveri

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Normativa nazionale regionale, FAQ, quesiti, modulistica e una ricca selezione di pareri e risoluzioni

Il servizio offre la possibilità di fornire ai Comuni una collaborazione per la redazione o l’aggiornamento del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei servizi funebri e per l’individuazione e la gestione dei servizi funebri e cimiteriali tenendo conto delle normative regionali.

Incluso nei servizi per i Comuni in Quota D

info su anusca.it

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Notiziario A.N.U.S.C.A.

La formazione della Lista di Leva di Stefano Paoli - Esperto ANUSCA

L’

leva, formazione e aggiornamento dei ruoli matricolari, certificazione dell’esito di leva e documentazione necessaria al rilascio del foglio matricolare. In realtà spesso non si sa che l’iscrizione nelle liste di leva militare è obbligatoria e il D.lg. 66/10 prevede che i Sindaci, quali Ufficiali di Governo, devono rendere noto il 1 gennaio di ogni anno che i cittadini di sesso maschile che entro l’anno compiono i 17 anni hanno il dovere di “ farsi inserire nelle liste di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati”. Qualora i giovani interessati non provvedano in tal senso, i loro genitori hanno “l’obbligo di curarne l’iscrizione nelle liste di leva”.

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Che cosa sono le liste di leva militare

art. 52 Costituzione prevede l’obbligatorietà del servizio militare nel rispetto dei modi e dei limiti previsti dalla legge. Attualmente la materia è regolata dal D.lgs. 15.03.10, n. 66 “Codice dell’Ordinamento militare” che disciplina l’organizzazione, le funzioni e l’attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze Armate e, per quanto riguarda gli aspetti applicativi dal DPR. 15.03.90, n. 10.

del Notiziario ANUSCA n. 4 - Aprile 2017.

L’arruolamento si suddivide in obbligatorio e volontario ed entrambe le fattispecie sono normate dal Codice Militare.

Non si tratta di “andare a fare il soldato” in quanto la leva obbligatoria è stata sospesa dal 1 gennaio 2015 ma Le regole in materia di liste di formazione, gestione di mettersi obbligatoriamente a disposizione qualora il e consultazione delle liste di leva sono attualmente Governol'accesso decidesse di servizio di leva. disciplinate dagli 1931 e segg. D.lgs. 15.03.10,Completo n. 66. Perartt.visualizzare il Notiziario richiedi airiattivare Notiziariil Online

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Lo stesso D.lg. 66/10 sancisce, infatti, che il servizio di La formazione della lista di leva militare consiste nella mandando la richiesta all'indirizzo leva può essere ripristinato con DPR, previa deliberazione redazione di una lista contenente i nomi di tutti i giovani del Consiglio dei Ministri, “se è deliberato lo stato di guerra che concorrono alla leva militare secondo la propria classe ufficiostampa@anusca.it ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione” oppure “se una di nascita, che dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno in grave crisi internazionale nella quale l’Italia è coinvolta corso compiranno il 17° anno di età e che, entro il 10 direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una aprile di ogni anno l’Ufficio Leva provvede a predisporre. organizzazione internazionale giustifica un aumento della Con l’entrata in vigore della L. 23.08.04, n. 226 e del consistenza numerica delle Forze armate”. D.M. 20.09.04 è stato sospeso, per i nati dall’1 gennaio 1986, il servizio obbligatorio di leva. Il rifiuto dell’obbligo d’iscrizione nelle liste di leva non è Servizio Gratuito per tutti i Comuni Associati ad ANUSCA. previsto dalla legge ma in caso di ripristino del servizio All’Ufficio Leva del Comune restano, comunque, le di leva si potrebbe ricorrere all’obiezione di coscienza e competenze in materia di formazione delle liste di intraprendere il servizio civile perché altrimenti chi, richiamato non assolve gli obblighi militari potrebbe commettere il reato di renitenza alla leva con l’eventuale conseguente applicazione di ulteriori sanzioni ove previsto dalla legge. Procedimento di formazione liste di leva Il procedimento di formazione della lista di Leva Militare è attivato d’ufficio e l’iscrizione nella lista si articola in due fasi: www.anusca.it la compilazione della Per maggiori info: lista provvisoria di leva e, successivamente, in quella definitiva. Numero 4 . Aprile 2017


Notiziario A.N.U.S.C.A. La procedura relativa alla predisposizione della lista provvisoria di leva è disciplinata dall’art. 1935 C.M. il quale dispone che tale lista è compilata dal Sindaco, entro il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri di stato civile e di altri documenti e/o informazioni in possesso dell’Ente. I ragazzi interessati devono essere iscritti nelle liste di leva in base alla loro data di nascita e l’1 febbraio tale elenco, a cura del Sindaco, deve essere pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo on line.

e non iscritti altrove. La precedente normativa (art. 35, c. 6 Dpr.237/64) stabiliva che tra i giovani da includere nelle liste di leve dovevano essere considerati anche “i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel Comune”.

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Secondo la normativa vigente (art. 1933 D.lg. 66/10) sono considerati legalmente domiciliati nel Comune tutti i giovani che si trovano nelle condizioni sopra indicate, ma non sono più previsti i giovani stranieri.

del Notiziario ANUSCA n. 4 - Aprile 2017.

Inoltre l’art. 1099 Dpr. 90/10 precisa che il Sindaco, in Successivamente, nel corso del mese di febbraio, ai sensi caso di problemi relativi alla cittadinanza, non dovrà dell’art. 1936, il Sindaco esamina le eventuali osservazioni, cancellare i giovani iscritti ma deve limitarsi solo a dichiarazioni e reclami che siano stati presentati a causa “prendere nota della questione nell’apposita casella ed di omissioni, false indicazioni o errori commessi nella ad accludere alla scheda stessa le domande e i documenti compilazione della lista provvisoria di leva. presentati”. Nel mese di marzo, devono essere apportate alla lista di Di conseguenza, sono iscritti nelle liste di leva i giovani leva tutte le modificazioni relative alle indicazioni sopra cittadini e i soggetti che acquisiscono la cittadinanza in ricordate nonché essere inserite le eventualiCompleto nuove Perdevono visualizzare il Notiziario richiedi l'accesso ai Notiziari Online base alle disposizioni vigenti tenendo conto di quanto iscrizioni e cancellazioni necessarie. previsto dal cit. art. 1099. Quindi le aggiunte di nuovi la richiesta all'indirizzo Dopo queste operazioni, la lista dimandando leva, sottoscritta cittadini italiani devono essere eseguite nelle liste di leva dal Sindaco, è inviata o resa accessibile con modalità nell’anno in cui acquisiscono la cittadinanza, riportando ufficiostampa@anusca.it telematiche, entro il 10 aprile, in copia autenticata, al la nota nella lista di appartenenza della classe di nascita. Ministero della Difesa. 1 gennaio: pubblicazione del manifesto del Sindaco Di conseguenza, riepilogando il procedimento per concernente la formazione della lista di leva; la formazione della lista di leva prevede il seguente Entro il mese di gennaio: compilazione della lista di leva; calendario operativo: 1° febbraio: pubblicazione all’Albo on line dell’elenco Entro il 15 novembre, Servizio richiesta degli estratti per deglitutti atti dii Comuni Gratuito Associati adnella ANUSCA. dei giovani compresi lista di leva; nascita di tutti i cittadini maschi residenti che concorrono alla leva e che sono quelli: Entro il mese di febbraio: registrazione di tutte le osservazioni, dichiarazioni e reclami eventualmente Residenti nel Comune sia cittadini italiani sia apolidi; presentati per omissioni, false indicazioni o errori. Iscritti nell’AIRE del Comune; Entro il 30 aprile: la lista di leva corredata degli Nati nel Comune e non iscritti altrove per leva; eventuali reclami deveinfo: essere consegnata all’Ufficio Leva Per maggiori www.anusca.it del Distretto Militare competente per territorio. Nati all’estero con atto di nascita trascritto nel Comune

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Notiziario A.N.U.S.C.A.

Montecassiano: un borgo medioevale tutto da scoprire

I

l Comune di Montecassiano, in provincia di Macerata, è collocato sopra un’altura che degrada verso la Valle del Potenza. Castrum Montis Sancte Marie è il primitivo toponimo del paese, come risulta dal primo documento conservato nell’Archivio Comunale e datato 5 luglio 1151. Successivamente nel 1200 appare trasformato in “Montis Sancte Marie in Cassiano”. L’inesorabile trascorrere dei secoli non ha compromesso la compatta struttura urbanistica tardomedioevale di Montecassiano, che dunque come tale rimane un esempio. Ancora oggi è possibile percorrere stradine, piagge e vicoli secondo un tragitto che dal XV secolo si è mantenuto inalterato. Il centro storico, il cuore di tutto il territorio, è completamente racchiuso dalla cinta muraria. Come un tempo, si accede all’interno attraverso una delle tre porte. Il circuito viario interno si svolge secondo un andamento circolare a cerchi concentrici, tipico dell’urbanistica medievale, che seguono la conformazione ascendente della collina.

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Si può tranquillamente passeggiare per queste strade, seguire il tortuoso giro dei vicoletti, scoprire angoli e piaggette caratteristiche, affacciarsi dalle mura e godere della dolcezza del paesaggio circostante. Il luogo più emblematico e scenografico di tutto l’assetto urbano è la centrale Piazza “Unità d’Italia”, sulla quale si affacciano il Palazzo dei Priori (già sede comunale), il Palazzo Compagnucci, sede della Pinacoteca civica “G. Buratto” ed il monumentale complesso dell’ex Convento degli Agostiniani (sede municipale dal 2009), con l’annessa Chiesa dei SS. Marco, Agostino, e Madonna del buon Consiglio. In posizione più elevata la preziosissima Chiesa Collegiata di S. Maria Assunta, che custodisce una pala d’altare in terracotta invetriata e dipinta, opera di Mattia della Robbia. Il centro storico racchiude altri piccoli tesori come i tre cortili (Chiostro degli Agostiniani, Cortile delle Clarisse e Giardino di San Giacomo) e la Chiesa di San Giovanni Battista (adibita a museo di arte e arredi sacri). Dal 2007 il Comune di Montecassiano è insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, marchio di qualità che certifica i piccoli borghi eccellenti dell’entroterra italiano. La Bandiera arancione, marchio di qualità turistico-ambientale, viene assegnata alle località che non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire Numero 4 . Aprile 2017

Comuni in Vetrina

al turista un’accoglienza di qualità, ed è uno strumento di valorizzazione del territorio. Dal 2006 è anche membro del prestigioso Club de “I Borghi più belli d’Italia”. Il Sindaco Leonardo Catena Montecassiano è stato scelto dalla trasmissione di Rai3 “Kilimangiaro” per rappresentare le Marche nel concorso “Il borgo dei borghi 2017”. Molte sono le feste che anche grazie all’incessante lavoro delle associazioni locali rendono vivace la vita sociale, culturale e sportiva di Montecassiano. Tra le altre vanno ricordate: • Festa Patronale di San Giuseppe (19 Marzo) e sagra del lupino, • Svicolando (2° week end di Giugno), • Festival di Arte di Strada che richiama artisti e gruppi musicali provenienti da tutta Italia con spettacoli itineranti e musica dal vivo, • Palio dei Terzieri (Rievocazione storica, 3° settimana di Luglio). L’iniziativa riprende il nome dagli antichi borghi nei quali era suddiviso il paese durante il medioevo. Ambientata nella metà del 1400 l’edizione moderna del palio vuole essere non soltanto un momento di aggregazione popo-lare, ma soprattutto occasione di riscoperta e di valorizza-zione del Comune, del suo territorio e della sua identità storico-culturale. • Sagra dei Sughitti (1° domenica di Ottobre). Da oltre 40 anni la sagra celebra questo piatto tipico, “i Sughitti”, un dolce per certi aspetti simile ad una polenta, realizzata con farina di mais, mosto e noci.


Notiziario A.N.U.S.C.A. Durante tutto l’anno numerosi sono gli eventi culturali (concerti, rassegne vocali, cineforum) organizzati dall’ Amministrazione comunale in collaborazione con le oltre 50 associazioni che operano nel territorio. Una suggestiva vista dell'interno di Palazzo Compagnucci

Inoltre, un aspetto fondamentale nella

storia del Comune di Montecassiano, è rappresentato dalla cultura musicale. Sono presenti associazioni musicali con il Corpo Bandistico “P. Giorgi” (con una storia di oltre 180 anni), il Coro “P. Giorgi” e la Corale “S.Teresa”, il Corso di Orientamento Musicale di tipo bandistico il Corso sperimentale di Musica istituito presso l’Istituto Comprensivo “G. Cingolani” e l’istituto musicale “Musica e Territorio” in collaborazione con i comuni limitrofi di Montefano ed Appignano. Il Comune di Montecassiano, dal 2014 guidato dal Sindaco Leonardo Catena, è socio ANUSCA dal 2001 e da sempre è sensibile ai temi trattati dall’Associazione. Montecassiano ha ospitato diverse giornate di studio organizzate dall’ANUSCA e tenute da relatori esperti, tra i quali Liliana Palmieri, cittadina montecassianese e Renzo Calvigioni. Tali incontri hanno rappresentato un’importante occasione di scambio di informazioni con colleghi di altre realtà. Data la positiva esperienza l’Ente ha già fatto conoscere la propria disponibilità ad accogliere eventi futuri. Ad ANUSCA va un ringraziamento per la costante e puntuale presenza nei confronti degli operatori dei Servizi Demografici, offrendo un servizio di formazione, aggiornamento e qualificazione degli stessi.

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Numero 4 . Aprile 2017


Notiziario A.N.U.S.C.A.

#ConvenzioniANUSCA

Viaggio nelle Marche tra le Convenzioni per i Soci

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erra dai mille volti: storia, arte, tradizioni, l’azzurro del mare e le forme armoniose degli Appennini. Tutto questo sono le Marche e i soci ANUSCA potranno, con la loro tessera, fruire di tante opportunità vantaggiose, viaggiando alla scoperta di questa regione. Partiamo dal Club Hotel Gabicce Mare, direttamente sul mare, è immerso nel verde di un bellissimo parco e propone vantaggi e soluzioni per vacanze in famiglia in tutta tranquillità. Sconto del 25% ai soci ANUSCA anche presso lo stabilimento balneare di Numana (AN) “Cavalluccio di mare”: la struttura si presta a giornate di sole e relax sulla sabbia, ma è ideale anche per serate divertenti tra musica e aperitivi in compagnia.

E ancora, shopping per tutti i gusti a prezzi convenienti presso diversi esercizi della regione. Partiamo dalla Bottega Re Formaggio di Ancona, la più antica bottega di eccellenze enogastronomiche esistente nel territorio marchigiano: tra le specialità, cioccolatini fondenti ripieni di formaggi pregiati. Sconto del 10% su tutti i prodotti alimentari e 15% sui vini. Sconto del 10% sugli acquisti diretti (e 8% per corrispondenza) presso la Torrefazione Perfero di Marina d’Altidona (FM) per chi ama l’aroma inconfondibile del caffè e sa apprezzare le varie tipologie di pregiate miscele, anche di tipo biologico.

20 Rimanendo nell’ambito gastronomia di qualità, ecco la convenzione con la Bottega Mangio Ergo Sum di Ancona: una vasta gamma di prodotti biologici e a km0 da comprare o da gustare direttamente nell’esercizio che propone un interessante menù. Shopping di qualità infine presso Fly3, un’azienda tessile specializzata in maglieria con filati innovativi ispirati al mondo velistico: sconto per i soci ANUSCA sui prodotti proposti nella factory store. Oltre trent’anni di esperienza al servizio del buon gusto e della qualità. Marche da visitare anche nell’entroterra: grazie alla convenzione con Osimo.Sì, dove si potranno godere della riduzione del biglietto per visitare le Grotte di Osimo, una vera e propria città sotterranea tutta da scoprire, sospesa fra i misteri dei templari e simbologie alchemiche. A Colli al Metauro (PU), agevolazioni presso il Museo del Balì, un modernissimo science center ospitato in una suggestiva villa settecentesca: un luogo speciale dove si parla di scienza utilizzando la scienza, in nove diverse sale tematiche e nel planetario. Il giardino della villa ospita anche un osservatorio astronomico, dotato di radio telescopio, per osservare il cosmo anche nelle sue pieghe più lontane. Infine, con ANUSCA uno sconto interessante per gruppi, presentando la tessera ANUSCA in corso di validità, anche presso lo Sferisterio di Macerata: la struttura, costruita nell’Ottocento, ospita una interessante rassegna lirica di grandi classici per la prossima estate. Numero 4 . Aprile 2017


Notiziario A.N.U.S.C.A.

La pagina dei Quesiti Risolti a cura di Agostino Pasquini - Vice Segretario Comune di Misano Adriatico

Q

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uasi la metà dei quesiti che pervengono sulla procedura on-line di ANUSCA trattano di problemi legati alla presenza di doppie cittadinanze. I rapporti tra le normative di due Stati diversi, solitamente risolvibili con i principi di diritto internazionale privato, sono problemi assolutamente complicati; i nostri esperti però riescono sempre ad individuare una via d’uscita…

qualora dalla copia integrale denominata “INTEIRO TENOR”, si rilevi che il riconoscimento del figlio, nato fuori dal matrimonio è stato effettuato contestualmente da entrambi i genitori alla denuncia di nascita, non deve essere integrato da altro. Mentre, qualora la dichiarazione di riconoscimento di uno dei genitori sia stata resa successivamente alla nascita, occorrerà che l’interessata presenti la copia conforme all’originale della dichiarazione di filiazione , nonché il consenso del genitore che per prima ha riconosciuto la figlia. Nell’ordinamento italiano rilevanza di ordine pubblico riveste la norma dell’art. 250 comma 3 del c.c. allorché richiede il consenso del genitore che per prima abbia effettuato il riconoscimento. Quindi solo con l’integrazione di quanto sopra l’atto di nascita verrebbe trascritto. Tuttavia tenga presente che nelle copie integrali degli atti di stato civile “INTEIRO TENOR” brasiliani, l’eventuale riconoscimento successivo alla nascita, viene indicato nel corpo dell’atto ad “annotazioni e rettifiche”. Quindi non risultando alcuna annotazione, come appare dalle sue indicazioni.

del Notiziario ANUSCA n. 4 - Aprile 2017.

Documentazione brasiliana per il riconoscimento della cittadinanza Jure sanguinis Questo ufficio ha ricevuto istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis da parte di una cittadina brasiliana. Da una prima analisi della documentazione presentata sono emersi alcuni dubbi. Per quanto riguarda l’avo italiano, nato in Italia il 18.03.1873 sono stati presentati: - estratto dell’atto di nascita su formato plurilingue rilasciato dal Comune - Certificato di matrimonio e di morte rilasciati dalla Parrocchia San Francesco, Diocesi di Rio do Sul, muniti di traduzione e apostille. Posso accettare questi documenti anche se rilasciati dalla parrocchia e non dall’ufficio di stato civile o devono obbligatoriamente essere presentati gli atti emessi dall’ufficio di stato civile? […]

Per visualizzare il Notiziario Completo richiedi l'accesso ai Notiziari Online mandando la richiesta all'indirizzo ufficiostampa@anusca.it Sentenza di

Risponde l' Esperta ANUSCA Paola Schirru Da informazioni acquisiti presso la nostra rappresentanza consolare, risulta che in tutto il Brasile lo Stato Civile ha avuto inizio a partire dal 1889. In particolare, i registri di nascita dal 1 Gennaio 1889 e i registri di matrimonio dal 21 maggio 1890. Quindi i parroci, così come in Italia, in periodi anteriori all’istituzione dei registri di stato civile nei Comuni, risultavano gli unici depositari e conservatori di atti di stato civile, pertanto i certificati relativi a tale periodo vengono riconosciuti giuridicamente veri e propri atti pubblici. Nessun problema per l’estratto su modello plurilingue rilasciato dal Comune italiano, peraltro se lo ritiene opportuno, ai fini di acquisire ulteriori elementi da confrontare con i susseguenti atti di stato civile, potrà richiedere la copia integrale. Dai documenti presentati per il riconoscimento della italiana per discendenza, si rilevano spesso delle discordanze, ma queste dovranno essere valutate nella complessità degli elementi che emergono dell’accurata verifica di tutta la documentazione[...]. Per quanto riguarda l’atto di nascita della richiedente,

divorzio del Marocco, lui italiano, lei

marocchina Cittadino italiano (con doppia cittadinanza marocchina), coniugato nel nostro Comune con cittadina marocchina (all’epoca del matrimonio lui era già cittadino italiano), entrambi residenti in Italia, ci chiede di procedere alla trascrizione della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Prima Istanza di Casablanca. […]

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Risponde l'Esperto ANUSCA Renzo Calvigioni Occorre premettere che, in considerazione del fatto che era stato il cittadino a presentare istanza di trascrizione della sentenza straniera, l’ufficiale dello stato civile, preso atto della mancanza di indicazioni relative al passaggio in giudicato, avrebbe dovuto sospendere il procedimento e chiedere all’interessato di produrre documentazione attestante la definitività della sentenza. In altre parole, non era competenza dell’ufficiale dello stato civile contattare la nostra autorità consolare, ma era l’interessato che avrebbe dovuto integrare la documentazione o le notizie mancanti. Per maggiori www.anusca.it Comunque, ottenuta info: attestazione del nostro consolato, ovviamente la stessa non potrà essere disattesa e conferma che la sentenza, secondo l’ordinamento straniero, è definitiva e non più impugnabile. Numero 4 . Aprile 2017

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Notiziario A.N.U.S.C.A. In merito alla competenza giurisdizionale del Tribunale straniero, sussiste per la cittadinanza della donna, a norma degli artt. 3 e 32 della legge 218/1995. Circa il fatto della sussistenza delle condizioni di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 64, anche questo toccava al richiedente dichiararlo, assumendosi le relative responsabilità, tra le quali quella penale per l’ipotesi di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale: oltretutto, la procedura in corso presso il Tribunale, riguarda la separazione personale mentre la sentenza straniera riguarda lo scioglimento del matrimonio.

Il figlio minorenne può essere iscritto nell’attestato di diritto di soggiorno del genitore convivente. Cittadino italiano non musulmano deve convertirsi per sposare una straniera musulmana

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Un cittadino italiano vorrebbe sposarsi con una cittadina straniera di religione musulmana. Per poter ottenere il nulla osta al matrimonio il cittadino italiano deve rendere una dichiarazione di essersi convertito all’Islam. Dichiarazione che il cittadino non intende rilasciare. L’avvocato del cittadino italiano ha inviato una lettera all’Ufficiale dello Stato Civile per chiedere quale sarà il comportamento davanti all’istanza del cittadino di procedere alla pubblicazioni di matrimonio in assenza del nulla osta della cittadina straniera. Come devo redigere il certificato di rifiuto a procedere alle pubblicazioni di matrimonio?

del Notiziario ANUSCA n. 4 - Aprile 2017.

In sostanza, ottenuta l’attestazione del nostro consolato in merito alla definitività della sentenza straniera e allegata la dichiarazione sostitutiva dell’interessato, sussistendo ovviamente le altre condizioni richieste dall’art. 64, comprese le lettere b) e c), si ritiene che la sentenza possa essere trascritta. Padre rumeno, figlio nato in Italia, ma cittadino moldavo

Un cittadino romeno mi chiede il rilascio dell’attestazione di iscrizione anagrafica per il figlio nato nel 2016 in Italia perché gliela richiede il Consolato Romeno per il rilascio del passaporto. Il bambino in anagrafe risulta registrato come cittadino romeno perché questa era stata la dichiarazione dei genitori ma attualmente è in possesso del solo passaporto moldavo (cittadinanza della madre). L’atto di nascita è stato però registrato presso il Consolato di Romania, infatti il padre mi ha presentato un certificato di nascita (nel quale però ovviamente la cittadinanza non viene precisata). Il mio quesito è questo: con il solo certificato di nascita rilasciato dall’autorità romena posso rilasciare l’attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini comunitari?

Risponde l'Esperto ANUSCA Renzo Calvigioni Se l’avvocato ha inviato solamente una richiesta di informazione, tendente a conoscere quale sarà il comportamento dell’ufficiale dello stato civile in caso di richiesta di pubblicazione, senza che venga presentato il nulla osta per la cittadina straniera, l’ufficiale dello stato civile dovrà rispondere semplicemente spiegando che, in mancanza del nulla osta, dovrà opporre rifiuto alle pubblicazioni di matrimonio. Ad una richiesta di informazione, si deve rispondere fornendo l’informazione richiesta che non è certamente un atto di rifiuto. Solamente qualora i nubendi si presentino per effettuare le pubblicazioni, in quella fase, mancando il nulla osta di cui all’art. 116 c.c., l’ufficiale dello stato civile dovrà sospendere il procedimento ed assegnare un termine agli interessati affinché possano presentare il nulla osta obbligatorio, facendo presente che, in mancanza, dovrà opporre rifiuto. Qualora il nulla ostainfo: non fosse comunque presentato, Per maggiori www.anusca.it l’ufficiale dello stato civile dovrà redigere un provvedimento di rifiuto, che dovrà essere il più completo ed esaustivo possibile, in quanto potrebbe essere impugnato con ricorso in Tribunale ai sensi dell’art. 95 del dpr 396/2000.

Per visualizzare il Notiziario Completo richiedi l'accesso ai Notiziari Online mandando la richiesta all'indirizzo ufficiostampa@anusca.it

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Risponde l'Esperto ANUSCA Nicola Corvino

Stando alle risultanze anagrafiche e di stato civile, l’attestazione di diritto di soggiorno dovrebbe essere tranquillamente rilasciata al minore, ma nel caso sollevato occorre agire con prudenza, dato atto che lo stesso è munito di passaporto moldavo. Pertanto, pur presumendo una possibile bipolidia, occorre acquisire un documento rilasciato dall’autorità competente della Romania che attesti specificamente la cittadinanza del minore e, quindi, il suo essere comunitario.

NOTIZIARIO A.N.U.S.C.A. Direttore Responsabile Primo Mingozzi Vice Direttore Paride Gullini Redazione Silvia Zini

Progettazione e Sviluppo Lorenzo Cioni, Alessandro Mengoli Silvia Odorici, Bianca Severi Fotografie Lorenzo Cioni Grafica e Impaginazione Lorenzo Cioni, Alessandro Mengoli, Silvia Odorici

A.N.U.S.C.A. - Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe Viale Terme, 1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) • tel. + 39 051/944641 • www.anusca.it • e-mail: segreteria@anusca.it

Numero 4 . Aprile 2017


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