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RENTRi: nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

lario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

SI IntroduCe un nuovo Modello

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geStIone dIgItAle deI rIfIutI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31/05/2023 è stato pubblicato il Decreto 4 aprile 2023, n. 59 Regolamento recante: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il RENTRi introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti, quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti. Oltre ad assicurare l’attività di controllo sui rifiuti, il nuovo sistema intende mettere a disposizione di imprese e settore pubblico dati, servizi e informazioni per promuovere l’economia circolare e il recupero di materia.

Il RENTRi sarà gestito dal MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio per la gestione del sistema informativo centrale.

Il decreto è entrato in vigore il 15 giugno, e l’iscrizione al sistema dovrà essere effettuata con le cadenze stabilite dall’articolo 13, che sono:

- a partire dal 15 dicembre 2024 per i gestori ed i produttori di rifiuti pericolosi e non, aventi più di 50 dipendenti;

- a partire dal 15 giugno 2025 per i produttori di rifiuti pericolosi e non, aventi più di 10 dipendenti;

- a partire dal 15 dicembre 2025 per gli altri produttori di rifiuti pericolosi.

Con la nuova disciplina di tracciabilità dei rifiuti si definiranno:

- i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formu-

- i soggetti obbligati, tempistiche, modalità e costi di iscrizione;

- le modalità per la condivisione dei dati con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRi;

- le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;

- le modalità di accesso ai dati del RENTRi da parte degli organi di controllo;

- le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.

Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in una sezione anagrafica e in una sezione tracciabilità. In quest’ultima sezione saranno inseriti i dati di movimentazione relativi al registro cronologico di carico e scarico e ai formulari di identificazione.

Il registro è tenuto dai soggetti obbligati di cui all’art. 190 del TUA sino alla data di iscrizione al RENTRi, in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRi, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le stesse procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA.

Successivamente, dopo l’iscrizione al RENTRi, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRi.

I nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione saranno adottabili a partire dal 15 dicembre 2024, fino a tale data, si continuano ad applicare le disposizioni attualmente in vigore e contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La definizione delle modalità operative sarà de- mandata a uno o più decreti attuativi di futura pubblicazione.

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