1 minute read

Credito d’imposta per i rincari dei prodotti energetici

stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

Con Risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello sulla comunicazione da effettuare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 da parte delle imprese che, a partire dal terzo trimestre del 2022 e fino al 31.12 dello stesso anno, hanno maturato dei crediti d’imposta legati ai rincari dell’energia e del gas (Apinforma nn. 1, 4, 7/2023)

Advertisement

Poiché questa comunicazione era prevista a pena di decadenza dal diritto a compensare gli importi dei crediti non ancora utilizzati, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se, in caso di dimenticanza, fosse possibile ricorrere all’istituto della “remissione in bonis” disciplinato dall’art. 2, comma 1 del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012 (convertito con legge n. 44 del 26 aprile 2012).

Questa norma prevede che la “ «fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 [euro 250,00, ndr.], secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.». Su queste modalità, l’Agenzia delle Entrate ha emesso il 1 giugno 2018 la Risoluzione n. 42/E.

La remissione in bonis va fatta necessariamente prima dell’utilizzo dei crediti d’imposta in esame, per i quali ricordiamo che la data limite è quella del 30 settembre 2023.

In ultimo, per quanto riguarda l’invio della comunicazione successivo alla scadenza del 16 marzo 2023, l’Agenzia segnala che a breve sarà riaperto il canale telematico dedicato, di cui sarà data comunicazione con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale delle Entrate. (C)

This article is from: