Apinforma 12/2023

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LAVORO EDILIZIA SICUREZZA E AMBIENTE FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO ORGANIZZAZIONE EXPORT MARKETING IN PRIMO PIANO SPORTELLO DIGITAL MARKETING APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe APINFORMA numero 12 30 giugno 2023

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Lo sviluppo dei trasporti in FVG. Cciaa Pn-Ud, 22 giugno 2023 L’impianto fotovoltaico La nuova rateizzazione delle imposte Anomalie ISA Attivazione Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD) Credito d’imposta per i rincari dei prodotti energetici Deduzioni forfetarie autotrasportatori Recupero delle accise sul gasolio del II trimestre 2023 Avviso ISI Inail 2022. Incentivi alle imprese Indice mensile rivalutazione t.f.r. maggio 2023 Attivabili i tirocini estivi Nuovi esoneri contributivi per il 2023 In vigore le modifiche al Testo unico ambientale Approvato il nuovo Codice dei contratti (6a parte) 8 12 14 17 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32
notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone
InduStrIe APINFORMA numero 12 30 giugno 2023 NEWS SULL’ASSOCIAZIONE LAVORO
E AMBIENTE EDILIZIA FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
Sommario
PICCole e MedIe
SICUREZZA

EXPORT MARKETING

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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie

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Business News Rinnovato il Protocollo Confapi - Arma dei Carabinieri Sportello digital marketing Nuovo polo per insediamenti di imprese a Tolmezzo Autotrasporto. Autoarticolati di 18,75 m Scadenze aziendali del mese di luglio 2023 36 38 39 40 41 42

Lo sviluppo dei trasporti in FVG.

Cciaa Pn-Ud,

22

giugno 2023

l’Intervento dI denIS durISotto, PreSIdente del gruPPo

trASPortI e logIStICA

dI ConfAPI fvg

Il 22 giugno 2023 si è tenuto nella CCIAA di Pordenone e Udine un convegno sullo sviluppo dei trasporti e della logistica in Friuli Venezia Giulia, organizzato da tutte le Associazioni di categoria regionali, fra cui Confapi FVG, nel quale si è inteso dare spazio ad analisi, riflessioni, prospettive e ricadute sul territorio regionale dalla specifica prospettiva delle imprese del settore.

In particolare, nella prima parte dei lavori hanno trovato spazio gli interventi di esperti e conoscitori di primo piano a livello nazionale di questa materia e, precisamente: Zeno D’Agostino, Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale; Maurizio Maresca, Ordinario di Diritto internazionale dell’Università di Udine; Giovanni Longo, Ordinario di Tecnica ed economia dei trasporti e sistemi di trasporti dell’Università di Trieste.

Nella seconda parte dei lavori si sono succeduti gli interventi dei rappresentanti di tutte le associazioni territoriali organizzatrici, fra cui Confapi FVG per bocca del Vice Presidente Denis Durisotto, dedicato ai rapporti fra imprese di trasporto e logistica e pubblica amministrazione con focus sull’Autorità di regolazione dei trasporti.

Il convegno si è concluso con un prolungato dibattito moderato dall’esperto di logistica e trasporti Paolo Sartor.

Tutti gli atti del convegno saranno messi a disposizione degli interessati e portati a conoscenza alle competenti autorità di livello regionale, nazionale ed europeo, non appena saranno stati riuniti e stampati interventi e relazioni. Qui, per doverosa e opportuna conoscenza si anticipa il testo integrale dell’intervento di Denis Durisotto, al titolo Le criticità operative di un’impresa di autotrasporto cose in conto terzi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

CAMERA DI COMMERCIO PORDENONE-UDINE, 22 GIUGNO 2023, ORE 15.00

Intervento di Denis Durisotto, Presidente del Gruppo trasporti e logistica di Confapi FVG

Autorità, cari Colleghi, gentili signore e signori, desidero, innanzitutto, rivolgere un ringraziamento di tutta Confapi FVG e mio personale a quanti sono intervenuti a dibattere un tema di sicura importanza per il settore dei trasporti e della logistica, specialmente perché proposto dalla visuale delle imprese regionali di questa categoria.

Un grazie sincero anche alla Camera di Commercio di Pordenone - Udine, che ci ospita, e uno speciale a Confcooperative che con convinzione e impegno ha lanciato l’idea e tanto si è prodigata nella sua realizzazione.

Mi è stato affidato il compito di toccare l’argomento dei rapporti delle nostre imprese con la pubblica amministrazione: tema che mi sta a cuore, perché dall’efficienza di quest’ultima nello svolgere i suoi compiti istituzionali dipendono in buona misura la competitività delle nostre imprese, le loro possibilità di svilupparsi, di programmare e di strutturarsi.

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LO SVILUPPO DEI TRASPORTI IN FRIULI VENEZIA GIULIA.

Il presupposto risiede nella capacità di produrre reddito. requisito che statisticamente vede le imprese del settore su posizioni di estrema debolezza, visto che la loro redditività raggiunge circa la metà di quelle manifatturiere e, per di più, che per il 4,5% discende dal rimborso di quota parte delle accise.

Finché non si esce da questa situazione il settore sarà condannato a vivere entro ristretti orizzonti, con incerte prospettive di crescita e senza uscire da una posizione di subordinazione nei confronti della committenza, sulla quale l’autotrasporto finisce con il riversare, in termini di prezzo del servizio, tutto o parte dello stesso beneficio sulle accise.

In relazione ai rapporti con la pubblica amministrazione avrei desiderato toccare alcuni temi cruciali per l’autotrasporto regionale, a cominciare dall’operatività della Motorizzazione Civile e dal quadro normativo dei rapporti fra Regione e Stato che la caratterizzano.

Preferisco invece approfittare dello spazio che mi è concesso per richiamare l’attenzione dei presenti sull’Autorità di regolazione dei trasporti, l’A.R.T., istituita ancora all’epoca del “Governo Monti” con la legge 214 del 2011, che convertì il c.d. decreto “Salva Italia”, e divenuta operante con sede a Torino nel settembre del 2013.

È un’entità nota per lo più agli addetti ai lavori. Lo è meno a quelli che non ne hanno a che fare direttamente.

Per quello che si sa e per quello che andrò a dire non ricade propriamente nemmeno nel perimetro della pubblica amministrazione.

Si tratta, infatti, di un’autorità amministrativa, indipendente e che opera in piena autonomia, in conformità con le norme europee e con motivazioni formali ispirate a principi di liberalizzazione e di eque condizioni di accesso alle infrastrutture e ai servizi di trasporto.

Meno note sono altre motivazioni, quali l’esigenza di svincolare le “regole del gioco” dalle incertezze dei cicli politici, la maggiore preparazione tecnico-economica e reattività di un ente ad hoc dedicato alle trasformazioni del mercato rispetto all’organizzazione ministeriale, le maggiori garanzie che dovrebbe offrire a tutela degli utenti e degli investitori nei rami di attività considerati.

La sua giurisdizione abbraccia le reti di trasporto e dei servizi ferroviari, del trasporto pubblico locale, portuali, aeroportuali e autostradali con ampi poteri di regolamentazione e prescrittivi, anche in ambito contabile e societario, nonché di indagine, inibitori, conformativi e sanzionatori.

Si colloca, in definitiva, sulla scia delle altre Autorità di regolazione, come quelle dell’energia e delle telecomunicazioni. Personalmente, come semplice cittadino, dietro alla nobiltà dei fini, potrei anche scorgere una nuova forma di sottrazione di spicchi di sovranità dello Stato italiano.

Come operatore del trasporto su strada ho, tuttavia, altre osservazioni da fare e, cioè, la pretesa dell’A.R.T. di estendere in qualche maniera la sua giurisdizione anche al campo del trasporto di cose su strada, non tanto ai fini di regolarlo, quanto allo scopo di ottenere da esso un concorso contributivo ai propri oneri di funzionamento.

Così, anno per anno, a partire dal 2015, con proprie delibere sono stati richiesti contributi anche alle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi di importi ed esenzioni variabili, tempo per tempo. Da ultimo ammonta allo 0,5 per mille (precedentemente aveva toccato lo 0,6 per mille) con una soglia di esenzione per le imprese aventi un fatturato - diciamo così - tassabile pari o superiore a 5 milioni di euro ottenuto con veicoli di massa complessiva superiore a 26 t. Si tratta di una soglia che interessa già un’impresa di medie o addirittura medio-piccole dimensioni.

Le ragioni addotte per coinvolgere il nostro settore sono molteplici. La più importante è che le imprese utilizzano quelle infrastrutture e le reti che ricadono sotto la giurisdizione dell’Autorità. Non solo, ma sono le imprese a dover dimostrare tramite un’apposita dichiarazione da rendere all’Autorità, pena la sanzione dell’1% del fatturato, l’ambito di produzione del medesimo, escludendo, ad esempio, i viaggi internazionali, i trasporti in subvezione o il mancato utilizzo di determinate infrastrutture.

Tutte o in parte le nostre Associazioni nazionali di categoria sono ripetutamente ricorse al TAR del Piemonte per annullare quelle parti delle delibere che riguardavano il trasporto su strada con motivazioni evidenti, quali quelle che l’Autorità non esercitava le proprie competenze nel trasporto di cose su strada e che le imprese del settore sono già assoggettate a un’Autorità di vigilanza,

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che è l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose in conto terzi, alla cui funzione contribuiscono con il versamento di specifici contributi.

Anche il mercato dell’autotrasporto e l’esercizio della professione sono disciplinati nei loro aspetti fondamentali dalla legislazione dello Stato. Tutti qui conoscono la legge 298 del 1974 e il decreto legislativo 286 del 2005.

Ora, tutti i ricorsi al TAR del Piemonte sono stati vinti - e desidero esprimere anche qui un sentito ringraziamento alle Associazioni nazionali per l’efficace impegno profuso - ma non di fronte al Consiglio di Stato, ove nel 2021 l’Autorità con proprio ricorso è riuscita ad avere la meglio.

Per i pagamenti “dovuti” relativamente al 2022 e al 2023 rimaneva solo la strada di un provvedimento di legge che esentasse le imprese della categoria dalla giurisdizione dell’Autorità.

Questa strada è stata percorsa con parziale successo, perché le norme di legge poste in essere nel 2022 e nel 2023 riguardano solo la sospensione del versamento del contributo, anno per anno, con varie motivazioni (effetti del Covid, incremento abnorme dei prezzi di trasporto per il conflitto

russo-ucraino). In altre parole, non si è avuta una esclusione completa e definitiva.

La partita, dunque, resta aperta ed è destinata a riproporsi anche nel 2024. Vedremo con quali argomentazioni esentive, se sarà ancora così.

Non solo. Le leggi esentive non risparmiano le imprese dall’obbligo della presentazione della dichiarazione all’A.R.T. È questa una circostanza di non poco conto, poiché richiede in ciascuna impresa l’impiego di personale amministrativo ai fini di una sua corretta redazione nonché la certificazione finale da parte di un revisore contabile. Monetariamente la sua predisposizione parte da un costo effettivo ben maggiore dei 2.500 euro posti come soglia minima d’importo contributivo.

Ora, fermo restando il ribadito impegno delle nostre Associazioni nazionali di categoria a battersi per ottenere dal legislatore l’esclusione completa e senza riserve dell’autotrasporto professionale da ogni competenza dell’A.R.T., resta da chiedersi quale superiore autorità, forza o calcolo l’ha sino a oggi impedito e lo rende così problematico.

Grazie a Voi tutti per l’attenzione.

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PREMESSA

Non esiste una disciplina contabile legata alla gestione della realizzazione degli impianti fotovoltaici, tale assenza porta a dover utilizzare le indicazioni generali del documento OIC16 e le relative prescrizioni fiscali. Il vorticoso aumento dei prezzi delle fonti di energia dello scorso anno, ha spinto le imprese verso investimenti green. Tale scelta nella nostra Regine è stata assecondata con un importante sostegno attraverso un contributo per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Il giusto inquadramento contabile di questi investimenti non risulta sempre chiaro, non si capisce se vadano considerati parte del fabbricato, ovvero autonomi impianti. Il diverso inquadramento ha evidentemente dei risvolti importanti sul fronte contabile sia su quello impositivo.

L’INqUADRAMENTO FISCALE

L’Agenzia delle entrate nei diversi interventi di prassi forniti negli anni è arrivata a formulare le seguenti tipologie di inquadramento:

- impianti installati al suolo, il bene è normalmente qualificato come unità immobiliare autonoma ed è censibile nella categoria D/1 o D/10 se presenta requisiti di ruralità;

- impianti parzialmente o totalmente integrati ad unità immobiliari accatastate, tipicamente capannoni o laboratori, il bene è qualificato come immobile se incrementa il valore capitale o la redditività in cui è inserito di almeno il 15%. In questi casi si rende necessario provvedere alla variazione della rendita.

Gli impianti fotovoltaici si considerano beni immobili quando devono essere dichiarati in catasto, indipendentemente dalla categoria attribuita alle unità immobiliari di cui fanno parte. Devono es-

sere accatastati gli impianti che costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica, quando risultano posizionati su pareti o tetti o ancora quando sono realizzati su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato per le quali sussiste l’obbligo della menzione nella dichiarazione in catasto, al termine della installazione. Ciò accade, come già ricordato, quando l’impianto è integrato ad un immobile e ne incrementa il valore di almeno il 15%. In tale ipotesi l’impianto non è oggetto di un autonomo accatastamento, ma incrementa la rendita catastale dell’immobile su cui è posto senza che ne muti la classificazione. Sono invece considerati beni mobili gli impianti di modesta entità in termini di dimensioni e potenza che non rientrano nei casi indicati sopra. Per quanto riguarda poi gli imbullonati, la circolare n. 2/2016 ha chiarito che i pannelli fotovoltaici non sono oggetto di stima catastale, ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni.

IL DIvERSO INqUADRAMENTO

La diversa qualificazione dell’impianto come bene immobile o mobile determina un trattamento contabile e fiscale differenziato.

Gli impianti installati al suolo rientrano tra quelli da contabilizzare nella voce B.II.1 – Terreni e fabbricati dell’attivo dello stato patrimoniale. Devono essere rilevati separatamente dal terreno e a questo proposti l’OIC 16 segnala che devono essere sottoposti ad ammortamento separatamente dal terreno su cui sono installati, sulla base della loro residua vita utile.

Per gli impianti parzialmente o totalmente integrati di dimensioni e potenza elevati sono possibili due alternative:

- capitalizzazione dei costi sostenuti per l’acquisto o la realizzazione dell’impianto, rilevandoli ad incremento dell’unità immobiliare su cui viene integrato, ammortizzandoli unitamente al bene principale;

- considerare l’impianto come un bene complesso ed applicare il “component approach” di cui all’OIC16 punti 45 – 46 e 69. In questo caso l’impianto viene sottoposto ad autonomo

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Il trAttAMento ContAbIle e IMPoSItIvo
L’impianto fotovoltaico

ammortamento in relazione alla durata residua di vita utile.

Il “component approach” è un nuovo principio contabile che prevede l’iscrizione separata in contabilità di un bene dalle sue pertinenze, componenti o accessori, nel caso in cui la durata utile prevista per questi ultimi sia diversa da quella del cespite principale. L’ammortamento di tali componenti sarà effettuato autonomamente. La separazione non va effettuata se non praticabile o non significativa. In bilancio comparirà il valore contabile del singolo bene, ovvero della categoria di beni, al netto della sommatoria dei fondi di ammortamento dei singoli componenti. Viene precisato, inoltre, che “se un componente ha una durata superiore a quella del cespite principale, non è possibile utilizzare per esso un periodo di ammortamento più lungo, in quanto, una volta dismesso il cespite principale, il componente deve essere assoggettato ad un nuovo processo valutativo, se ancora utilizzabile.” La separazione ha, infatti, lo scopo di facilitare la contabilizzazione di una pertinenza con vita utile più breve rispetto al cespite principale, nell’ottica della sua sostituzione. Anche dal punto di vista fiscale l’ammortamento effettuato ai sensi del DM 31/12/88 va calcolato con aliquote autonome.

LE DIvERSE ALIqUOTE

Ai fini dell’individuazione dell’aliquota di ammortamento si deve fare riferimento ai coefficienti previsti per le industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua (Gruppo XVII). In particolare è applicabile l’aliquota del 9% nel caso in cui l’impianto è qualificato come bene mobile e del 4% se qualificato come bene immobile.

Per gli impianti fotovoltaici accatastati autonomamente e quindi qualificati come immobili, è necessario scorporare il valore del terreno ex art. 36 comma 7 e seguenti del D.L. 223/2006.

Questa impostazione potrebbe avere riflessi di non poco conto qualora l’impianto sia installato su un immobile di nuova costruzione, verrebbe ammortizzato in base ad un’aliquota più bassa collegata al bene principale e non sulla base dell’aliquota prevista per gli impianti qualificabili come beni mobili. L’aliquota del 9% è stata determinata tenendo conto del fatto che, non contemplando il D.M. 31.12.1988 la categoria degli impianti fotovoltaici, è stato applicato il principio secondo cui in questi casi si deve fare riferimento a beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentano le caratteristiche similari dal punto di vista del loro impiego.

Si ricorda tuttavia che in base al principio di derivazione rafforzata è possibile dedurre la quota nei limiti della previa imputazione a conto economico ai sensi dell’art. 109 comma 4 del TUIR.

IMPIANTI REALIzzATI SU bENI DI TERzI

Qualora l’investimento sia realizzato su beni di terzi, compreso il caso di società appartenente allo stesso soggetto economico, il relativo costo configura una spesa di manutenzione straordinaria non capitalizzabile in quanto relativa ad un bene non di proprietà. In base al OIC24 il costo potrà essere contabilizzato in due diversi modi, a seconda che l’impianto abbia o meno una propria autonomia.

In particolare:

- se l’impianto non è separabile dall’immobile cui si riferisce, il costo deve essere iscritto nelle immobilizzazioni immateriali nella voce “Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi”. Concorrerà alla determinazione del reddito d’impresa come spesa relativa a più esercizi nei limiti della quota imputabile a ogni esercizio;

- se l’impianto è separabile dall’immobile il costo deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali nella specifica categoria di appartenenza e concorrerà alla formazione del reddito d’impresa attraverso la procedura di ammortamento ex art. 102 del TUIR.

IMPIANTO FOTOvOLTAICO IN LEASING

La realizzazione in leasing dell’impianto fotovoltaico determina le seguenti conseguenze fiscali sul fronte dell’imposizione diretta:

- se l’impianto è qualificabile come bene mobile ed è strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa, il canone di leasing è deducibile ai sensi dell’art. 102 comma 7 del TUIR secondo cui “per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento e in relazione all’attività esercitata;

- se l’impianto è qualificabile bene immobile, il citato art. 102 comma 7 del TUIR prevede che la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. (Pz)

PAG. 13 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2023

La nuova rateizzazione delle imposte

2023, il termine per il versamento delle imposte è il 31 luglio 2023. Termine che può essere ulteriormente differito di 30 giorni applicando una maggiorazione dello 0,40%.

Per entrambe queste scadenze è inoltre possibile utilizzare la rateizzazione.

I termini di cui sopra oltre a riguardare l’Irpef, l’Ires e l’Irap interessano anche altri tributi legati al modello Redditi come la cedolare secca, l’Ivie, l’Ivafe e saldo maggiorazione Ires società di comodo.

LA PROROGA

Con il breve slittamento dei termini di versamento delle imposte anticipato dal Vice ministro dell’Economia nel comunicato del 15 giugno 2023 e inserito nel decreto Omnibus (D.L. 51/2023) (si veda nostra circolare del 16 giugno 2023 Prot. n. 200/ PZ), si rende necessario rivedere i termini per le eventuali rateizzazioni.

La proroga ha spostato il termine ordinario di versamento dal 30 giugno al 20 luglio, oppure fino al 31 luglio versando una maggiorazione dello 0,40%.

Il differimento riguarda solo i contribuenti interessati all’applicazione degli ISA (Indicatori sintetici di affidabilità fiscale) a causa del ritardo con cui sono stati rilasciati i relativi software. Interessa le somme risultanti dalla dichiarazione dei redditi, l’Irap e l’Iva, comprendendo anche i soggetti forfettari.

Oltre agli imprenditori individuali e lavoratori autonomi, il differimento riguarda i soci di società di persone, quelli di Srl trasparenti e i collaboratori di imprese familiari.

La proroga deve poi essere combinata con il D.L. 241/1997 che prevede la possibilità di rateizzare i versamenti del saldo e della prima rata delle imposte versando una maggiorazione, a titolo di interessi pari allo 0,33% sulle rate successive alla prima. Come ricordato il nuovo termine per il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte dovuti in relazione alla dichiarazione dei redditi riferita al 2022 è il 20 luglio o il 31 luglio versando la maggiorazione dello 0,4%. Siccome il 30 luglio cade di domenica il termine slitta a lunedì 31 luglio.

Per le società di capitali qualora si sia deciso di convocare l’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, vale a dire entro il 29 giugno

LA RATEIzzAzIONE

La scelta di rateizzare i versamenti legati al modello Redditi non deve riguardare tutte le imposte dovute a titolo di saldo e primo acconto. Il contribuente può quindi scegliere senza vincoli l’imposta che intende rateizzare e quella che desidera pagare in un’unica soluzione.

Le rate devono essere tutte di importo uguale e il loro pagamento deve essere in ogni caso completato entro il mese di novembre.

Sulle somme oggetto di rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura annua del 4%.

La prima rata deve essere versata entro i termini sopra citati, mentre le rate successive vanno pagate entro il giorno 16 di ciascun mese per le società di capitali, per le società di persone e per le persone fisiche titolari di partita IVA ed entro l’ultimo giorno di ogni mese per le persone fisiche non titolari di partita IVA.

In caso di compensazione di debiti con crediti del modello Redditi, se i crediti sono maggiori dei debiti, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta. Se invece i debiti sono superiori ai crediti, la maggiorazione si applica sulla sola differenza.

L’importo degli interessi si calcola in maniera forfetaria a partire dalla seconda rata, applicando il tasso risultante dalla formula i x t /360

4% x 30 = 0,33% 360

dove:

i = tasso di interesse annuo (4%);

t = numero dei giorni calcolato secondo il metodo

PAG. 14 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2023
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ELETTRICI

commerciale (un mese = 30 giorni), che intercorre fra la data di scadenza della prima rata e quella di scadenza della seconda (a prescindere, quindi, dal giorno dell’effettivo pagamento) con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Le rate successive alla seconda andranno maggiorate di un ulteriore 0,33% mensile a prescindere dalla data di pagamento della rata.

Gli interessi per la rateizzazione vanno indicati separatamente sul Mod. F24 con il relativo codice tributo:

- 1668 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nella Sezione Erario;

- 3805 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nella Sezione Regioni;

- 3857 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nelle Sezione IMU ed Altri Tributi Locali.

Ricordiamo che per i soggetti IRES il pagamen-

to deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, dovranno effettuare i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Nel caso in cui il bilancio non venga approvato entro il termine massimo, i versamenti devono comunque essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data fissata per l’approvazione.

In caso di versamento rateale, gli importi (sia delle imposte che degli interessi) non vanno indicati in unità di Euro, ma in centesimi con arrotondamento per eccesso o per difetto secondo che la terza cifra decimale sia superiore o inferiore a quattro. Ricordiamo che i pagamenti in scadenza tra il 1° e il 20 agosto godono della sospensione estiva e che il 30 settembre è festivo.

SOGGETTI A PROROGA TITOLARI DI PARTITA IvA

Non è ancora chiaro, con riferimento alla seconda tabella prima ipotesi, se si dovranno versare due rate entro il 20 luglio.

Secondo quanto anticipato da fonti ministeriali la maggiorazione dello 0,4% non sarà applicata tout court. La semplice scelta di differire di 11 giorni (dal 21 al 31 luglio) il pagamento beneficerà di una sorta di ravvedimento sprint graduato in base

egli effettivi giorni di ritardo. Più precisamente per gli interessati alla proroga i giorni di ritardo complessivi sono 11, appunto dal 21 al 31 luglio e la scontistica dovrebbe di conseguenza prevedere una riduzione della maggiorazione pari a 1/11 dell’intero ammontare per ogni giorno di ritardo. (Pz)

PAG. 16 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2023
CONTRIbUENTI NON SOGGETTI A PROROGA NON TITOLARI DI PARTITA IvA Contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare e non interessati agli ISA Rata versamento prima rata entro il 30 giugno 2023 versamento prima rata con + 0,40 entro il 31 luglio 2023 Scadenza Interessi % Scadenza Interessi % 1 30 giugno 0 31 luglio 0 2 31 luglio 0,33 31 luglio 0 3 31 agosto 0,66 31 agosto 0,33 4 2 ottobre 0,99 2 ottobre 0,66 5 31 ottobre 1,32 31 ottobre 0,99 6 30 novembre 1,65 30 novembre 1,32 CONTRIbUENTI
Contribuenti
Rata versamento prima rata entro il 20 luglio 2023 versamento prima
con + 0,40 entro il 31 luglio 2023 Scadenza Interessi % Scadenza Interessi % 1 20 luglio 0 31 luglio 0 2 21 agosto 0,29 21 agosto 0,18 3 18 settembre 0,62 18 settembre 0,51 4 16 ottobre 0,95 16 ottobre 0,84 5 16 novembre 1,28 16 novembre 1,17
interessati agli ISA
rata

Anomalie ISA

anche agli intermediari, via Entratel, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento di presentare la dichiarazione annuale dei redditi e previa accettazione dei medesimi.

L’Agenzia, inoltre, può avvisare il diretto interessato via posta elettronica (anche certificata) o SMS, previa registrazione di questi contatti, in merito alla presenza di una comunicazione di anomalie nella sezione degli ISA del cassetto fiscale.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2023, sono state stabilite le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici:

- le comunicazioni relative a possibili anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli ISA;

- le eventuali risposte inviate dallo stesso contribuente, anche tramite del suo intermediario, relative alle comunicazioni stesse, utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia delle entrate.

I contribuenti possono consultare il dettaglio delle informazioni in parola accedendo al “Cassetto fiscale”, presente sul portale web dell’Agenzia delle Entrate, direttamente oppure tramite gli intermediari delegati incaricati della trasmissione delle dichiarazioni.

Le comunicazioni di anomalie sono trasmesse

I contribuenti destinatari di questi avvisi possono fornire chiarimenti e precisazioni, anche tramite i rispettivi intermediari, utilizzando esclusivamente lo specifico software gratuito disponibile sul portale web dell’Agenzia delle entrate.

Gli errori e le omissioni eventualmente commessi possono essere regolarizzati tramite l’istituto del ravvedimento - di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 - beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Infine, il Provvedimento individua le tipologie di anomalie nei dati degli ISA, riguardanti i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 (di cui alla specifica tecnica, che si allega per opportuna conoscenza), che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”.

PAG. 17 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2023
(C)
CoMunICAzIonI Per l’AdeMPIMento SPontAneo

Attivazione Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD)

ta (PEC), ovvero presso un servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche con valore legale (ai sensi dell’art.1, comma 1 lettera n-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD).

Con nota del 14 giugno 2023, l’Ufficio del Responsabile per la Transizione Digitale ha comunicato che dal 6 luglio 2023 è operativo l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD) delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel Registro delle imprese. Questo servizio permette a ciascun cittadino di poter eleggere il proprio domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certifica-

Di conseguenza, a partire dalla predetta data, tutte le Pubbliche Amministrazioni dovranno utilizzare, se presente in elenco, il domicilio digitale indicato dal cittadino al momento della registrazione sul portale INAD, raggiungibile dal sito www. domiciliodigitale.gov.it .

In pratica - spiega il Ministero - dal 6 luglio 2023 le Amministrazioni avranno a disposizione “un canale semplice e immediato per effettuare la notifica di atti, senza ritardi o problemi di recapito, con un risparmio significativo in termini di tempi e costi”.

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dAl 6 luglIo è utIlIzzAbIle Per notIfICAre glI AttI
(C)

Credito d’imposta per i rincari dei prodotti energetici

stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

Con Risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello sulla comunicazione da effettuare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 da parte delle imprese che, a partire dal terzo trimestre del 2022 e fino al 31.12 dello stesso anno, hanno maturato dei crediti d’imposta legati ai rincari dell’energia e del gas (Apinforma nn. 1, 4, 7/2023)

Poiché questa comunicazione era prevista a pena di decadenza dal diritto a compensare gli importi dei crediti non ancora utilizzati, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se, in caso di dimenticanza, fosse possibile ricorrere all’istituto della “remissione in bonis” disciplinato dall’art. 2, comma 1 del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012 (convertito con legge n. 44 del 26 aprile 2012).

Questa norma prevede che la “ «fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia

c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 [euro 250,00, ndr.], secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.». Su queste modalità, l’Agenzia delle Entrate ha emesso il 1 giugno 2018 la Risoluzione n. 42/E.

La remissione in bonis va fatta necessariamente prima dell’utilizzo dei crediti d’imposta in esame, per i quali ricordiamo che la data limite è quella del 30 settembre 2023.

In ultimo, per quanto riguarda l’invio della comunicazione successivo alla scadenza del 16 marzo 2023, l’Agenzia segnala che a breve sarà riaperto il canale telematico dedicato, di cui sarà data comunicazione con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale delle Entrate. (C)

PAG. 19 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2023
MAnCAtA CoMunICAzIone All’AgenzIA delle entrAte deglI IMPortI MAturAtI
nel 2022

Deduzioni forfetarie autotrasportatori

Il Mef hA IndIvIduAto le MISure Per Il 2022

Con un comunicato stampa del 16 giugno 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato via libera agli importi delle deduzioni forfettarie per le spese non documentate sostenute nel periodo di imposta 2022, per i trasporti in conto terzi effettuati personalmente dall’imprenditore o dai singoli soci delle società di persone, che siano in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione.

Tenuto conto dello stanziamento per la misura pari a € 70 mln previsto dal d.m. 11 marzo 2022 (di riparto delle risorse finanziarie per l’autotrasporto per il triennio 2022 – 2024), e della mancanza per quest’anno di risorse aggiuntive, l’importo delle

deduzioni in esame per il periodo d’imposta 2022 ammonta a € 48,00 per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, l’importo della deduzione ammonta al 35% di quelli effettuati oltre tale ambito (€ 16,80). L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, con un altro comunicato ha fornito le seguenti istruzioni per quanto riguarda le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, si precisa che la deduzione in parola “…va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2023 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.”

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(C)

Recupero delle accise sul gasolio del II trimestre 2023

tate, per cui l’impresa può decidere di avvalersi del:

ProvvedIMento delle dogAne

Per le doMAnde dA PreSentAre entro Il 31 luglIo 2023

L’Agenzia delle Dogane (Direzione Accise - Energie e Alcoli) con nota del 26 giugno 2023, ha ufficializzato il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione acquistato nel secondo trimestre di quest’anno (1° aprile - 30 giugno 2023) e consumato dalle imprese di autotrasporto merci (conto terzi e conto proprio) su veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton, di categoria ecologica euro 5 o superiore.

L’importo ammesso al recupero è sempre pari a 214,18 per mille litri di gasolio commerciale (21,418 centesimi di € al litro).

La domanda potrà essere presentata dal 1° luglio e fino al 31 luglio 2023 all’Ufficio delle Dogane competente per territorio, ovvero:

- per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;

- per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa (vedi elenco degli uffici dell’Agenzia, disponibile al seguente link https://www.adm.gov.it/portale/indirizziorganigramma-periferico-area-dogane-ufficidogane);

- per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata alla nota dell’Agenzia (all.1).

Le modalità di presentazione sono rimaste immu-

- Servizio telematico doganale E.D.I., previa abilitazione all’uso di questo servizio da richiedere sempre all’Agenzia delle Dogane. In tal caso, l’impresa dovrà avvalersi del software corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente nella specifica sezione del sito dell’Agenzia o, in alternativa, utilizzare il tracciato record presente sempre nella stessa sezione per predisporre autonomamente i file da inviare;

- oppure del formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto del modello di domanda deve essere riprodotto su supporto informatico (CD - rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato.

Circa la compensazione del credito d’imposta nel modello F24, il codice tributo da utilizzare è sempre il “6740” e può effettuarsi anche quando l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000.

Gli acquisti di gasolio devono essere comprovati tramite fattura e, a questo proposito, le Dogane richiamano la nota prot. 64837/RU del 7 giugno 2018 che, per i rifornimenti su strada, ai fini della fruizione del rimborso ha confermato l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura della targa del mezzo rifornito.

La nota dell’Agenzia richiama inoltre le prescrizioni sulla compilazione del quadro A1 del modello contenute nella direttiva 74668/RU del 12 marzo 2020 e le seguenti, ulteriori, precisazioni:

- nella colonna “DATA INIZIO POSSESSO” e “DATA FINE POSSESSO” è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1 aprile” e “30 giugno” del 2023. In mancanza di indicazioni espresse, queste date vengono riportate in automatico;

- la colonna “MEZZO SPECIALE”, è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Di conseguenza, non vanno

PAG. 22 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2023

indicati i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliari complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;

- nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE), l’esercente dovrà inserire i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, le ore di funzionamento dell’attrezzatura perma-

nentemente installata nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.

Infine, l’Agenzia ricorda che il credito d’imposta sulle accise relativo ai rifornimenti di gasolio del primo trimestre del 2023, potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2024, con possibilità di richiedere il rimborso in denaro dell’eventuale eccedenza non utilizzata in compensazione entro il 30 giugno 2025

PAG. 23 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2023
(C)

Incentivi alle imprese

AggIornAMento delle SCAdenze

Per InveStIMentI In MAterIA dI SAlute e dI SICurezzA Sul lAvoro

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’Avviso pubblico ISI Inail 2022 (v., da ultimo, Apinforma n. 7/2023, pp. 29-34) per segnalare che l’Inail

con nota del 21 giugno 2023, riportata sul proprio sito (www.inail.it) in pari data ha aggiornato il calendario delle scadenze della procedura informatica, inserendo quella della pubblicazione delle “regole tecniche per l’inoltro della domanda on line e data di apertura dello sportello informatico”.

Per comodità di consultazione si riporta il calendario con tutte le scadenze sin qui fissate.

Si fa riserva di ritornare sull’argomento in occasione dei prossimi aggiornamenti o in presenza di altre novità.

PAG. 24 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2023
Avviso ISI Inail 2022.

Indice mensile rivalutazione t.f.r. maggio 2023

PAG. 25 - APINFORMA / Lavoro - numero 12 - 30 giugno 2023 RAPPORTI CESSATI MESE DAL AL RIvAL. FISSA INDICE RIvALUTAzIONE GENNAIO 15.01 14.02 0,125 118,3 0,188452 FEBBRAIO 15.02 14.03 0,250 118,5 0,440355 MARZO 15.03 14.04 0,375 118,0 0,375000 APRILE 15.04 14.05 0,500 118,4 0,626904 MAGGIO 15.05 14.06 0,625 118,6 0,878807 GIUGNO 15.06 14.07 0,750 LUGLIO 15.07 14.08 0,875 AGOSTO 15.08 14.09 1,000 SETTEMBRE 15.09 14.10 1,125 OTTOBRE 15.10 14.11 1,250 NOVEMBRE 15.11 14.12 1,375 DICEMBRE 15.12 14.01 1,500 (C)

Attivabili i tirocini estivi

In ConvenzIone Con lA regIone fvg

Dal 1° giugno 2023 sono attivabili i tirocini estivi per gli studenti che abbiano compiuto i 15 anni e che siano regolarmente iscritti a un percorso di istruzione (secondario di II grado, universitario, ITS) o di istruzione e formazione professionale, nel periodo di sospensione delle attività didattiche con una durata minima di 14 giorni e massima di 3 mesi.

Il tirocinio ha finalità formativa e di orientamento, non costituisce un rapporto di lavoro e viene attivato sulla base di una convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante (l’Azienda). Alla convenzione, redatta sulla base del modello messo a disposizione dalla Regione FVG, si accompagna il Progetto Formativo Individuale.

I soggetti promotori possono essere i Centri Re-

gionali di Orientamento, costituti presso i CPI della Regione FVG, o le Università, gli Istituti Tecnici Superiori, le Scuole secondarie di II grado, gli enti formativi limitatamente ai propri studenti.

L’Azienda che intende attivare un tirocinio estivo deve farsi carico degli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro, compresi gli oneri per l’assicurazione per infortunio INAIL e la responsabilità civile nei confronti di terzi (RCT).

Al tirocinante spetta un’indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili per 20 ore settimanali, che aumenta proporzionalmente all’impegno orario settimanale, fino a un massimo di 40 ore, a fronte delle quali è riconosciuta un’indennità minima di 500 euro lordi mensili. L’importo massimo che, invece, può essere riconosciuto al tirocinante non deve superare la retribuzione spettante a un apprendista.

Il Modello di Progetto formativo individuale e la Scheda informativa della Regione FVG possono essere richiesti all’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali, che rimane a disposizione anche per qualsiasi ulteriore informazione.

PAG. 26 - APINFORMA / Lavoro - numero 12 - 30 giugno 2023
(AG)

Nuovi esoneri contributivi per il 2023

Per le ASSunzIonI dI gIovAnI under 36 e dI donne Cd. “SvAntAggIAte”.

IStruzIonI InPS Per lA fruIzIone

La Commissione Europea, con il comunicato stampa del 19 giugno 2023, ha dato il via libera agli incentivi per le assunzioni di giovani con età inferiore ai 36 anni e di donne in condizione di svantaggio, previsti dalla L. 197/2022, art. 1, commi 297-298 (Legge di Bilancio 2023). L’INPS con le circolari del 22 giugno 2023, n. 57 e del 23 giugno 2023, nr. 58, ha fornito i chiarimenti procedurali per la fruizione di dette agevolazioni.

A. INCENTIvO PER L’ASSUNzIONE DI GIOvANI UNDER 36

A partire dal periodo di paga luglio 2023 può essere applicato lo sgravio giovani per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

La misura incentivante riguarda i rapporti di lavoro instaurati o le trasformazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (500 euro mensili) per il 2022.

Per le sole assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro (666,66 euro mensili). Nei rapporti di lavoro a tempo parziale l’importo viene riproporzionato.

Si ricorda che l’INPS ha messo a disposizione dei datori di lavoro una procedura on-line per la verifica del possesso del requisito previsto ai fini del

riconoscimento dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani, che consiste nell’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in capo al lavoratore alla data della prima assunzione incentivata.

Il datore di lavoro per potere fruire dell’agevolazione deve trovarsi nelle seguenti condizioni:

1. non deve aver proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva,

2. non deve procedere nei nove mesi successivi all’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Sono esclusi dai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo i licenziamenti con causale “sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro” e per superamento del periodo di comporto.

La durata dell’esonero è di 36 mesi a partire dalla data dell’evento incentivato. Per le assunzioni o trasformazioni effettuate nelle sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, la durata è estesa a 48 mesi.

L’INPS, con la circolare nr. 57, ha poi fornito le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive Uniemens, Lista PosPA e PosAgri. In particolare per l’esposizione in Uniemens del beneficio di cui alla Legge di Bilancio 2023, i codici da utilizzare sono:

- “CodiceCausale”, EG36 o EG48 nel caso di impiego nel Mezzogiorno

- “IdentMotivoUtilizzoCausale”, data di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione;

- “AnnoMeseRif”, l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

- “ImportoAnnoMeseRif”, l’importo conguagliato.

Il recupero dell’incentivo da luglio a dicembre

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2022 può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza da luglio a ottobre 2023.

b. ESONERO PER LE ASSUNzIONI DI DONNE LAvORATRICI SvANTAGGIATE

Sono incentivabili le assunzioni a tempo determinato, indeterminato o le trasformazioni a tempo indeterminato che intercorrono a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023, e che riguardano lavoratrici appartenenti alle seguenti categorie, individuate dalla Legge n. 92/2012:

- donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;

- “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Ai fini del legittimo riconoscimento delle agevolazioni, la donna priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi deve essere assunta o in un settore o in una professione compresi nell’elencazione del citato decreto;

- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”. Al riguardo si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6

mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.174 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 5.500 euro.

La misura dell’incentivo consiste:

- nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, per i rapporti incentivati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

- nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

La durata dell’incentivo è di 12 mesi per i rapporti a tempo determinato, di 18 mesi per i rapporti a tempo indeterminato. In caso di trasformazioni a tempo determinato la durata è di 18 mesi che decorrono: dall’assunzione, se il rapporto a tempo determinato è incentivato, dalla trasformazione, se il rapporto a termine non è incentivato.

Ai fini del legittimo riconoscimento delle agevolazioni in trattazione è necessario realizzare l’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti, così come previsto dal comma 17 dell’articolo 1 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021).

L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

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(AG)

In vigore le modifiche al Testo unico ambientale

SI IntroduCe

lA dISCIPlInA del SISteMA

Il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 213 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e di attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023) che introduce delle modifiche alla disciplina della gestione dei rifiuti modificando la Parte IV del D.lgs. 152/2006, è entrato in vigore il 16 giugno 2023.

Vediamo in sintesi le novità di maggior interesse. L’art. 1 prevede incentivi all’auto compostaggio e al compostaggio di comunità per i rifiuti organici, garantendo alle utenze la riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, includendo materiali quali carta e legno.

Si precisa che i rifiuti da costruzione e demolizione sono esclusi dai rifiuti urbani solo se prodotti nell’ambito di attività di impresa.

Si prevede l’obbligo, con cadenza annuale, per l’ISPRA, di redigere una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell’anno, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, con comunicazione al MiTE entro il 31 dicembre.

Viene escluso dal novero dei rifiuti speciali (ricomprendendoli quindi tra i rifiuti urbani) i rifiuti prodotti:

- da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali;

- nell’ambito delle lavorazioni industriali nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini.

Si introduce la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti contenuta nell’art. 188-bis del Codice con riferimento al RENTRi. Si ricorda, che il REN-

TRi introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti, quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti. Oltre ad assicurare l’attività di controllo sui rifiuti, il nuovo sistema intende mettere a disposizione di imprese e settore pubblico dati, servizi e informazioni per promuovere l’economia circolare e il recupero di materia.

Il RENTRi sarà gestito dal MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio per la gestione del sistema informativo centrale.

L’art. 2 interviene sulla disciplina delle competenze in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in particolare, si specificano le zone idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, specificando che le Province individuano tali siti in base ai criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento, dettati dai piani regionali di gestione dei rifiuti.

L’art. 3, interviene sulle disposizioni relative al Servizio di gestione integrata dei rifiuti, introducendo il divieto di incenerire i rifiuti raccolti in modo differenziato, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale. L’art. 4 regola le disposizioni relative alle autorizzazioni e iscrizioni necessarie per la realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, si disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti rilasciata dalla regione, al fine di semplificare determinate procedure. In particolare:

- ribadisce l’esclusione dall’autorizzazione unica regionale per la realizzazione del deposito temporaneo prima della raccolta;

- prevede l’invio della comunicazione dell’autorizzazione unica regionale al Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (RECER), anziché al Catasto telematico;

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dI trACCIAbIlItà deI rIfIutI denoMInAtA rentri

- sopprime la norma sulla riduzione della TARI per l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità per i rifiuti organici.

L’art. 5 interviene sulla disciplina delle procedure semplificate per la gestione di rifiuti modificando in più punti il Codice, prevedendo misure per l’esercizio di attività e operazioni finalizzate al recupero e al riutilizzo dei rifiuti.

L’articolo 7, prevede novità in materia di particolari categorie di rifiuti, riducendo da cinque anni a tre anni la durata dell’obbligo di conservazione della valutazione tecnica redatta dal gestore di infrastrutture a rete e di impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico la cui manutenzione produce rifiuti. Tale valutazione va fatta entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e che la documentazione relativa alla valutazione deve essere conservata insieme ai registri di carico e scarico.

Per migliorare la qualità dell’ambiente e per contribuire alla transizione verso un’economia circolare si adottano misure di prevenzione della

produzione di rifiuti, incentivando il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti stessi.

Si precisa che i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva operanti nel settore adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione alle aree più proficue.

L’articolo 8 modifica l’Allegato D, recante l’Elenco dei rifiuti, della Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del D. Lgs. 152/2006. Questo per allineare il contenuto dell’Allegato alla decisione 2014/955/UE, consentendo agli operatori la corretta classificazione dei rifiuti.

L’art. 9 prevede che dal 1° gennaio 2023 ci sia obbligo etichettatura degli imballaggi, in particolare, i produttori saranno obbligati ad indicare la natura dei materiali da imballaggio utilizzati.

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(CS)

Approvato il nuovo Codice dei contratti

vizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;

b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia comunitaria;

c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.

Il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, contenente il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12.

Il Decreto è entrato in vigore il 1° aprile 2023, però le disposizioni in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, sono efficaci dal 1° luglio 2023.

Il Codice approvato sostituisce la precedente normativa in tema di appalti pubblici regolata dal D.Lgs. 50/2016, come stabilito dall’art. 1, comma 3, della legge 78/2022.

Di seguito si riportano le novità principali di interesse per le imprese, in questa sesta parte affrontiamo gli argomenti relativi alla qualificazione delle Stazioni Appaltanti e ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.

qUALIFICAzIONE

DELLE STAzIONI APPALTANTI

Viene disposta una distinzione che prevede che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro, che sono quelle procedure previste per gli affidamenti diretti, e ugualmente all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro. Superato tale limite, e così, poter effettuare le procedure di importo superiore alle soglie sopracitate, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4 che prevede che la qualificazione per la progettazione e l’affidamento si articola in tre fasce di importo:

a) qualificazione base o di primo livello, per ser-

Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori le stazioni appaltanti non qualificate:

a) procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;

b) ricorrono ad attività di committenza ausiliaria che prevedono la prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;

d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifi co fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appal-

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lA QuAlIfICAzIone delle StAzIonI APPAltAntI e le AtI
(6a parte)
VIA SAN GIORGIO 52/6 | 33019 TRICESIMO (UDINE) | T +39 0432 881515 | TECNO2COMMERCIALE.COM | INFO@TECNO2COMMERCIALE.IT YEARS OFFICIAL DISTRIBUTOR AIR MANAGEMENT SYSTEM SERIE AMS20/30/40/60 — DIGITALE — SOSTENIBILE — EFFICIENTE

tante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione;

f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle sopracitate lettere b) e c);

g) qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORzI ORDINARI DI OPERATORI ECONOMICI

Come già previsto con il vecchio Codice (D.Lgs. 50/2016) è consentita la presentazione di offerte da parte degli operatori economici, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l’impegno di questi a realizzarle.

I raggruppamenti temporanei non possono essere obbligati dalle Stazioni Appaltanti ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione. Le stazioni appaltanti possono però:

a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto;

b) specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata au-

tenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all’estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l’esecuzione di un appalto diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Viene ripresa anche la definizione di impresa “cooptata” prevedendo che se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di Legge, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

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Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali. La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, o in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l’esclusione dei medesimi, sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

È vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione.

Nei consorzi e nei raggruppamenti è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. In caso di procedure ristrette o negoziate oppure di dialogo competitivo l’operatore economico invitato individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. (continua)

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(CS)

InforMAzIonI

Per l’InternAzIonAlIzzAzIone

A CurA dI

InforMeSt ConSultIng Srl

Riceviamo da Informest Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione.

STATI UNITI | ARREDO & DESIGN ITALIANO DI FASCIA ALTA | CERCHI AGENTI E bUYERS?

Attraverso i propri Corrispondenti commerciali, INFORMEST Consulting seleziona i migliori buyer ed agenti commerciali per le aziende italiane nei principali Stati USA (Florida, New York, Washington, Stati della East Coast).

Il servizio di INFORMEST Consulting ha l’obiettivo di selezionare, in modo personalizzato per azienda, agenti commerciali con cui ha già collaborato e che sono già inseriti nel settore arredo & design di fascia alta. INFORMEST Consulting lavora sempre a fianco dell’azienda: definisce il profilo dell’agente, individua gli agenti plurimandatari con i profili più adeguati, approfondisce in modo diretto i profili attraverso colloqui e interviste per verificarne attinenza e interesse, seleziona i profili più rispondenti e interessati alla collaborazione che saranno presentati all’azienda italiana.

L’arredo di fascia alta italiano si attesta tra i segmenti più performanti del mondo del lusso, nonostante la contrazione pre-Covid; seppur inferiore rispetto ad altri settori del luxury, la ripresa del settore arredo di fascia alta è stata più decisa. La ricerca Altagamma-Bain 2022, a tal proposito, indica un ulteriore margine di sviluppo dagli attuali

40 miliardi ad un valore di mercato stimato di circa 60 miliardi di euro nel 2026. Clicca qui per saperne di più

FRIEND EUROPE:

IL PARTNERING

OPPORTUNITIES DATAbASE

A DISPOSIzIONE

DELLE IMPRESE DEL NORD-EST

INFORMEST Consulting è partner locale del Consorzio Friend Europe (www.friendeurope. it) nell’ambito della rete Enterprise Europe Network (EEN) e promuove i servizi del Network alle PMI del Triveneto. Il Network EEN è la più grande rete a supporto delle PMI a livello mondiale, presente in più di 60 Paesi e composta da oltre 600 membri, e mette a disposizione delle aziende informazioni relative alle politiche dell’UE e opportunità di collaborazione tra imprese, al fine di migliorarne la capacità competitiva e di sviluppo internazionale. Il Consorzio Friend Europe svolge la propria attività al servizio delle imprese di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Tra gli altri servizi, il Consorzio promuove il Partnering Opportunities Database (POD) della Commissione Europea, un database composto da profili di aziende europee ed internazionali che richiedono o offrono servizi e/o prodotti di tutti i settori merceologici, alimentato giornalmente da partner locali che filtrano le richieste.

In qualità di partner EEN, INFORMEST Consulting offre alle aziende un servizio gratuito di inserimento nel database europeo delle PMI “cerco e offro prodotti”, il quale consente alle aziende iscritte di avere una visibilità nell’intera Area Europea e anche in altri Paesi extra UE aderenti al progetto. I contatti, una volta avviati, potranno essere sviluppati autonomamente tra le parti interessate. Le aziende interessate all’iniziativa sopra indicata nell’ottica di intraprendere o aumentare contatti con nuove potenziali controparti estere possono richiedere l’inserimento gratuito ed anonimo del proprio profilo nel database, richiedendo il modulo e inviandolo all’indirizzo office@informestconsulting.it

Clicca qui per saperne di più

PAG. 36 - APINFORMA / Export Marketing - numero 12 - 30 giugno 2023
(C)
Business News

La comunicazione ha radici profonde

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Rinnovato il Protocollo

Confapi - Arma dei Carabinieri

IMPleMentAto Il ProtoCollo

Per lA legAlItà

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale Teo Luzi, e il Presidente di Confapi, Cristian Camisa, hanno implementato il protocollo di intesa, già sottoscritto nel giugno 2021, per lo svolgimento di conferenze, convegni e seminari in materia di tutela del patrimonio informativo aziendale, economia circolare e gestione dei rifiuti, nonché analisi dei rischi e delle misure per la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’attività economica.

Alla luce del successo dell’iniziativa e dei riscontri ottenuti, la collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e Confapi è stata ampliata e prevede una particolare attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro, allo scopo di elevare il livello di formazione del mondo imprenditoriale sugli obblighi, i divieti e le buone pratiche in materia, nonché al contrasto al caporalato, al “lavoro nero” e a ogni forma di intermediazione illecita e sfruttamento criminale della manodopera, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di adeguate condizioni di legalità nel mondo del lavoro nonché di salute e sicurezza dei lavoratori.

Quali delegati all’attuazione del protocollo sono stati confermati il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dei Carabinieri e il vicepresidente nazionale di Confapi, Francesco Napoli.

PAG. 38 - APINFORMA / Organizzazione - numero 12 - 30 giugno 2023
(C)

Sportello digital marketing

- posizionamento sui motori di ricerca (SEO);

- coordinamento editoriale per blog aziendali;

- progetti di digital PR e influencer marketing;

I ServIzI ASSoCIAtIvI

In AMbIto web e SoCIAl MedIA

È attivo in Associazione un nuovo sportello per l’assistenza e la consulenza in ambito digital marketing.

Il nuovo servizio è finalizzato a supportare le Imprese per le seguenti attività:

- analisi della presenza web e social dell’azienda e dei competitor nel mercato di riferimento;

- strategia editoriale su uno o più social media (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, TikTok);

- implementazione di campagne di notorietà, ingaggio e acquisizione contatti;

- consulenza in ambito advertising (native, display, Google Search).

Per accedere allo sportello è possibile contattare telefonicamente la dott.ssa Susanna Fontana al numero 0432-507377 o via email all’indirizzo relazioniesterne@confapifvg.it

Il servizio sarà erogato tramite un primo incontro gratuito, durante il quale saranno esaminate le esigenze dell’Impresa e la fattibilità del progetto; successivamente, verrà predisposto un preventivo in funzione dell’eventuale attività a seguire, che l’Impresa potrà valutare liberamente se accettare o meno.

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(SF)

Nuovo polo per insediamenti di imprese a Tolmezzo

ASSegnAzIone In loCAzIone

dI n. 5 unItà IMMobIlIArI del Progetto ArteSAnS

Il Consorzio Carnia Industrial Park, con procedura ad evidenza pubblica, ci informa della disponibilità all’assegnazione con stipula di contratto di locazione pluriennale di n. 5 unità immobiliari del progetto Artesans - nuovo polo per insediamenti di imprese a Tolmezzo - opere n. 224 e n. 229. Il Consorzio Industriale con questa iniziativa inten-

de valorizzare e promuovere la crescita delle PMI che operano nei settori della produzione manufatturiera e dei servizi alle imprese manufatturiere.

Al link https://www.carniaindustrialpark.it/it/ bandi-gara/Avviso-Artesans/ si può prendere visione e scaricare tutta la documentazione utile.

Le aziende interessate sono invitate a presentare la domanda entro le ore 12.00 del giorno 31 luglio 2023 secondo le modalità specificate nell’avviso prot. 1029 del 13 giugno 2023, disponibile al link sopra riportato.

Per le segnalazioni o per ogni altra informazione le Imprese interessate possono rivolgersi al p.i. Claudio Scialino dell’Ufficio Edilizia e Territorio dell’Associazione.

PAG. 40 - APINFORMA / Organizzazione - numero 12 - 30 giugno 2023
(CS)

Autotrasporto. Autoarticolati di 18,75 m

Ora, con il nuovo chiarimento, sollecitato dalle associazioni dei costruttori, e diramato con nota del 25 maggio 2023, al momento non ancora disponibile, il Ministero asserisce testualmente:

Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 149/ AdT del 17 aprile e n. 212/AdT del 22 giugno 2023 di pari argomento, per segnalare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione civile (di seguito Ministero) è nuovamente intervenuto sul tema dell’applicabilità della lunghezza massima di 18,75 m degli autoarticolati, frutto della modifica dell’art. 61, co. 2 del codice della strada (c.d.s.), come introdotto dall’art. 1 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 (c.d. decreto infrastrutture e trasporti), convertito con legge 9 novembre 2021. Alla modificazione del citato art. 61 del c.d.s., tuttavia, non ha ancora fatto seguito l’adeguamento dell’art. 216 del suo regolamento di esecuzione, che prevede tutt’ora la lunghezza massima di 16,50 m a beneficio dei soli autoarticolati “in cui l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m.”

- che “[omissis] in mancanza dell’armonizzazione del quadro normativo di riferimento, questa Amministrazione, nelle more dell’adeguamento dello stesso, ritiene che sia consentita la circolazione di un complesso veicolare (trattore con semirimorchio) avente lunghezza superiore ai 16,50 m e fino a 18,75 m, a condizione che il veicolo semirimorchio sia omologato in conformità alle prescrizioni tecniche vigenti, di cui all’articolo 216 del regolamento sopra citato (quote 12 m e 2,04 m)” e - che “il mancato rispetto delle quote di omologazione (12 m e 2,04 m) sopra citate determina che il complesso veicolare, trattore con semirimorchio, venga considerato eccezionale per il superamento dei limiti di sagoma e sia, dunque, soggetto, al fine della circolazione alle specifiche previste all’art. 10 del C.D.S.” Nella sostanza, il Ministero ribadisce l’inapplicabilità del nuovo art. 61 del c.d.s. in mancanza dell’adeguamento delle norme di esecuzione. Ci si riserva di ritornare sull’argomento ogni qual volta si abbiano novità. Altre informazioni, frattanto, possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

PAG. 41 - APINFORMA / Organizzazione - numero 12 - 30 giugno 2023
(AdT)
SuglI AutoArtIColAtI
lunghezzA MASSIMA
18,75 M
nuovI ChIArIMentI MInISterIAlI
dellA
dI

Scadenze aziendali del mese di luglio 2023

- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;

Il CAlendArIo delle SCAdenze

Per Il MeSe dI luglIo 2023

SAbATO 15

FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione e trasmissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di giugno. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

DOMENICA 16 (POSTICIPA A LUNEDì 17)

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di giugno.

Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata nei periodi precedenti, non dovesse essere superiore ad € 25,82, il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 5^ rata dell’Iva, relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2023 utilizzando il codice tributo 6099.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro autonomo;

- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;

- obbligazioni e titoli similari;

- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;

- provvigioni;

- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;

- redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:

- 26,23 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;

- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.

Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,

- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

GIOvEDì 20

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI PERSONE FISICHE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2022 e del primo acconto per il 2023, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle persone fisiche.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOCIETA’ DI PERSONE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2022 e del primo acconto per il 2023, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di persone.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOGGETTI IRES - Scade il termine di versamento del saldo per il 2022 e del

PAG. 42 - APINFORMA / Organizzazione - numero 12 - 30 giugno 2023

primo acconto per il 2023 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti Ires, il cui periodo d’imposta si è chiuso il 31.12.2022 beneficiando della proroga di 180 giorni.

DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2023. Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali ed indicando il codice tributo 3850.

STUDI DI SETTORE - Scade il termine per effettuare il versamento dell’Iva relativa all’adeguamento dei ricavi agli ISA e dell’eventuale aumento del 3%.

MARTEDì 25

IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di giugno.

I modelli da presentare sono:

- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni;

- l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti.

La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALIScade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi relativi al secondo trimestre 2022.

I modelli da presentare sono:

- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni.

La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

DOMENICA 30

(POSTICIPA A LUNEDì 31)

RIMBORSO/COMPENSAZIONE INFRANNUALE IVA - Scade il termine per la presentazione telematica del modello per la richiesta di rimborso/ compensazione dell’Iva a credito relativa al secondo trimestre 2023.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI PERSONE FISICHE - Scade il

termine per il versamento del saldo per il 2022 e del primo acconto per il 2023, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle persone fisiche, con la maggiorazione dello 0,40%.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2022 e del primo acconto per il 2023, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di persone, con la maggiorazione dello 0,40%.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE A REDDITI SOGGETTI IRES - Scade il termine di versamento del saldo per il 2022 e del primo acconto per il 2023 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti Ires, il cui periodo d’imposta si è chiuso il 31.12.2022 beneficiando della proroga di 180 giorni.

DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2023. Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali ed indicando il codice tributo 3850, con la maggiorazione dello 0,40%.

STUDI DI SETTORE - Scade il termine per effettuare il versamento dell’Iva relativa all’adeguamento dei ricavi agli ISA e dell’eventuale aumento del 3%, con la maggiorazione dello 0,40%.

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA - Scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019, con la maggiorazione dello 0,40%.

CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° luglio 2023 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 giugno 2023.

LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del trimestre precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.

PAG. 43 - APINFORMA / Organizzazione - numero 12 - 30 giugno 2023
(Pz)

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