Apinforma 1-2025

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APINFORMA

numero 1 15 gennaio 2025

IN PRIMO PIANO

Paghi contactless, vivi impactless

Maggiori info sulla carta in legno su civibank.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La vendita dei prodotti e dei servizi accessori è soggetta alla valutazione da parte della Banca. Per le condizioni contrattuali ed economiche consultare i fogli informativi disponibili nelle filiali e su civibank.it.

Interesse legale al 2%

La Finanziaria 2025

Polizza eventi catastrofali

Titoli iscritti nell’attivo circolante

Pubblicato l’avviso ISI Inail 2024

Incentivi all’insediamento

Riqualificazione e riconversione siti produttivi degradati

Energy Release 2.0

Legge di bilancio 2025

Legge di bilancio 2025. Nuove regole trasferte dipendenti

DDL Lavoro n. 1264 11.12.24 - “Collegato Lavoro”

Autoliquidazione 2024/2025

RENTRI: nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti

CONAI: variazioni da luglio 2025

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ORGANIZZAZIONE

Finanziamenti de minimis per formazione/coaching

Convenzione Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa

Divieti di circolazione di veicoli industriali

Costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto c/t

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Editore Redazione

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Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu

Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Interesse legale al 2%

Con deCorrenza

dal 1° gennaio 2025

Con D.M. 10 dicembre 2024 (G.U. n. 294 del 16/12/2024) la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è stata portata dal 2,5% al 2% in ragione d’anno a decorrere dal 1° gennaio 2025. La riduzione della misura produrrà conseguenze positive con riferimento alle somme pagate in ritardo all’erario, sarà, infatti, meno oneroso pagare le rate dovute per la definizione agevolata dei processi verbali di con-

statazione, per la definizione degli atti del procedimento di accertamento e per la chiusura delle liti pendenti.

La riduzione impatterà anche sul calcolo dell’usufrutto a vitae delle rendite o pensioni vitalizie e più in generale sui rapporti tra Stato e cittadini nonché sui contratti in cui non è stabilito un interesse diverso tra le parti.

Avrà effetti benefici anche sul calcolo degli interessi dovuti per il ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs. 472/97. In questi casi qualora si voglia regolarizzare un orrore o un’omissione, oltre al versamento dell’imposta e della relativa sanzione, si devono versare anche gli interessi da calcolare nella misura del 2,5% nel 2024 e del 2% a partire dal 1° gennaio 2025. (PZ)

La Finanziaria 2025

interventi mirati

ma nel riSpetto del perimetro

previSto dalla ue

PREMESSA

È stata approvata la legge Finanziaria per il 2025, legge n. 207 del 30 dicembre 2024, pubblicata sul S.O. n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024. Il provvedimento contiene le principali disposizioni di natura fiscale applicabili dal 1° gennaio 2025 inserite tutte nei 908 commi dell’art. 1. La manovra di fine anno tende a contenere il debito pubblico risultando prudente per quanto riguarda il rilancio degli investimenti e dei consumi delle famiglie.

Di seguito presentiamo sinteticamente i principali interventi riservandoci di ritornare sugli argomenti di maggiore interesse in successivi approfondimenti in Apinforma.

STABILIZZAZIONE SCAGLIONI IRPEF

(COMMA 2. 11, 12 E 13)

È stato confermato il cuneo fiscale fissando a regime tre aliquote per scaglioni di redditi per l’Irpef. Fino a 28.000 euro è prevista l’aliquota al 23%, da 28.000 a 50.000 euro quella del 35% e oltre i 50.000 euro l’aliquota del 43%.

Rimodulate anche le detrazioni per lavoro dipendente previste dall’art. 13 comma 1 del TUIR, in pratica per redditi complessivi fino a 20.000 euro si beneficia di una somma che deriva da una percentuale applicata al reddito del lavoratore: 7,1% fino a 8.500 euro; 5,3% tra 8.500 e 15.000 euro; 4,8% per redditi compresi tra 15.000 e 20.000 euro. Queste somme non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Per i lavoratori dipendenti con un reddito compreso tra 20.000 e 40.000 euro è riconosciuta una detrazione, da rapportare al periodo di lavoro, di importo variabile a seconda dell’ammontare del reddito complessivo. Più precisamente se il

reddito complessivo non supera i 32.000 euro, la detrazione è pari a 1.000 euro, all’incremento del reddito la detrazione decresce andando ad azzerarsi in prossimità di redditi pari a 40.000 euro. Previsti limiti alla fruizione di detrazioni fiscali per chi possiede redditi superiori a 75.000 euro. per questi l’ammontare delle spese detraibili sarà determinato con riferimento ad un valore fisso basato sul reddito complessivo e su un coefficiente legato al numero dei figli a carico. Non rientrano nel taglio le spese sanitarie e le rate derivanti da spese edilizie sostenute entro il 31 dicembre 2024. La detrazione per figli a carico sarà riconosciuta solo per figli di età inferiore a 30 anni (salvo presenza di disabilità). Le detrazioni per gli altri familiari a carico vengono limitate ai soli ascendenti conviventi.

Esclusa inoltre la detrazione per familiari a carico per i contribuenti che non sono cittadini italiani per i familiari residenti all’estero.

REGIME FORFETTARIO

(COMMA 12)

Innalzato il limite oltre il quale non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione. Per il 2025 il limite viene portato da 30.000 a 35.000 euro.

WEB TAx

(COMMI DA 21 A 29)

Al fine di meglio definire i contribuenti interessati al tributo è stata definito un criterio unitario di soggettività passiva per l’imposta sui servizi digitali (Web Tax). Sono interessati all’imposta i soggetti esercenti attività d’impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente hanno realizzato un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro.

Per la determinazione delle plus e minusvalenze per ciascuna cripto – attività posseduta al 1° gennaio 2025, può essere assunto, in luogo del costo di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che si versi un’imposta sostitutiva sui redditi del 18%, rateizzabile in tre anni.

Sul fronte della tassazione ordinaria, per il 2025, l’imposta sostitutiva rimane invariata al 26% mentre per le plusvalenze realizzate nel 2026 viene aumentata al 33%.

È stata inoltre eliminata la soglia di non imponibilità di 2.000 euro.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

REDDITI DIVERSI

E PLUSVALENZE

(COMMA 23)

È stata aumentata dal 12,5% al 26% l’imposta sostitutiva sui redditi di cui all’art. 67, comma 1 lett. da c) a c – sexies) del TUIR, vale e dire:

- le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;

- le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all’articolo 5 e dei soggetti di cui all’articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;

- le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché’ siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo;

- i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria;

- le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché’ quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;

- le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo onero-

so, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

RIVALUTAZIONE

TERRENI E PARTECIPAZIONI

A REGIME (COMMA 30)

Dopo infinite proroghe la rivalutazione di terreni e partecipazione è stata inserita nel nostro sistema normativo a regime. Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali potranno rivalutare il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni ogni anno con riferimento a quelli posseduti alla data del 1° gennaio. Il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva e la redazione ed asseverazione della perizia di stima è fissato al 30 novembre.

L’imposta sostitutiva è stata ulteriormente incrementata portandola dal 16% al 18% allontanando da questo strumento i potenziali interessati.

Si ricorda comunque che la rivalutazione interessa sia per le partecipazioni qualificate che quelle non qualificate nonché le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

BENI D’IMPRESA

E TRASFORMAZIONE

IN SOCIETà SEMPLICE

(COMMI DA 31 A 36)

Proposta una nuova versione della disciplina agevolativa che consente anche alle società, comprese quelle non operative, di estromettere i beni immobili, dal regime d’impresa. Viene così offerta la possibilità di chiudere quelle strutture societarie mere intestatarie di beni destinati all’utilizzo personale o familiare dei soci. I contribuenti interessati avranno la possibilità di beneficiare di una tassazione agevolata rispetto a quella ordinaria prevista per l’autoconsumo degli immobili. L’agevolazione riguarda l’assegnazione di beni effettuata entro il 30 settembre 2025 o la trasformazione, entro la stessa data, in società semplici. Oggetto dell’agevolazione sono gli immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri, non strumentali. L’assegnazione richiede il versamento di un’imposta sostitutiva sui redditi e sull’Irap pari all’8%, elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione o trasformazione. L’imposta si applica sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione o della trasformazione sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 13%. È riconosciuta la possibilità di determinare il valore normale degli immobili applicando alla rendita catastale i moltiplicatori di cui al DPR 131/86.

Per quanto riguarda l’Iva non sono previste disposizioni particolari, anche al fine di evitare censure da parte della Comunità Europea, conseguentemente troveranno applicazione le regole ordinarie.

Per quanto riguarda l’imposta di registro, l’aliquota è ridotta alla metà, mentre non sono previste agevolazioni per le ipotecarie e catastali. L’imposta sostitutiva, che può essere anche compensata, andrà versata in due rate, la prima pari al 60% entro il 30 settembre 2025 e la seconda del 40% entro il 30 novembre 2025.

ESTROMISSIONE IMMOBILE

DITTA INDIVIDUALE

(COMMA 37)

Riproposta anche la possibilità di estromettere l’immobile strumentale per natura da parte dell’imprenditore individuale. Gli immobili devono essere posseduti al 31 ottobre 2024 e l’estromissione dovrà essere effettuata entro il 31 maggio 2025.

L’estromissione richiede il versamento di un’imposta sostitutiva dell’8%, da versare nella misura del 60% entro il 30 novembre 2025 e del rimanente 40% entro il 30 giugno 2026. L’imposta si applica sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

ACCISE

SUI PRODOTTI

ENERGETICI

(COMMI 45 E 49)

Previsto che anche i prodotti energetici fino a una tonnellata - trasferiti a depositi commerciali non soggetti a denuncia - e i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto, debbano viaggiare con il documento di accompagnamento informatizzato (edas), al pari di tutti gli altri prodotti soggetti ad accisa. Di fatto, anche tali prodotti saranno assoggettati a vigilanza fiscale (mentre finora ne erano esenti).

DETRAZIONI

PER RECUPERI EDILIZI

(COMMI 54 E 55)

La detrazione per interventi di ristrutturazione

edilizia mantiene il limite massimo di spesa di 96.000 euro mentre sono state riviste le percentuali.

Per il 2025 la detrazione è riconosciuta nella misura del:

- 50 % per le spese sostenute dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento con riferimento all’abitazione principale;

- 36 % per gli altri immobili.

Per il 2026 e 2027 la detrazione è riconosciuta nella misura del:

- 36 % per le spese sostenute dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento con riferimento all’abitazione principale;

- 30 % per gli altri immobili.

La percentuale maggiorata prevista per l’abitazione principale non è possibile estenderla ai detentori e ai familiari conviventi che conseguentemente vanno a ricadere negli “altri immobili”.

Si evidenzia che dalle spese agevolabili sono stati esclusi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (gas). Questi interventi da quest’anno non possono conseguentemente beneficare della detrazione.

DETRAZIONI

RISPARMIO ENERGETICO

(COMMI 54 E 55)

Sono state sostanzialmente confermate le detrazioni riservate al risparmio energetico sia per quanto riguarda i requisiti soggettivi sia per quelli oggettivi, rivedendo anche in questo caso al ribasso le percentuali di detrazione.

Per il 2025 la detrazione è riconosciuta nella misura del:

- 50 % per le spese sostenute dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento con riferimento all’abitazione principale;

- 36 % per gli altri immobili.

Per il 2026 e 2027 la detrazione è riconosciuta nella misura del:

- 36 % per le spese sostenute dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento con riferimento all’abitazione principale;

- 30 % per gli altri immobili.

Anche per questi incentivi la percentuale maggiorata prevista per l’abitazione principale non è estensibile ai detentori e ai familiari conviventi che conseguentemente vanno a ricadere negli “altri immobili”.

Allo stesso modo gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (gas), sono stati esclusi dagli incentivi.

DETRAZIONI

RIDUZIONE RISChIO SISMICO (COMMI 54 E 55)

Confermate anche le detrazioni riservate alla riduzione del rischio sismico e all’adozione di misura antisismiche per tutte le tipologie di interventi agevolati ed entro il limite di spesa di 96.000 euro ma, anche in questo caso, riducendo le percentuali di detrazione.

Per il 2025 la detrazione è riconosciuta nella misura del:

- 50 % per le spese sostenute dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento con riferimento all’abitazione principale;

- 36 % per gli altri immobili.

Per il 2026 e 2027 la detrazione è riconosciuta nella misura del:

- 36 % per le spese sostenute dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento con riferimento all’abitazione principale;

- 30 % per gli altri immobili.

Anche per questi incentivi la percentuale maggiorata prevista per l’abitazione principale non è estensibile ai detentori e ai familiari conviventi che conseguentemente vanno a ricadere negli “altri immobili”.

Si ricorda che il D.L. 39/2024 per questa tipologia di spese sostenute dal 2024, la detrazione Sismabonus richiede la ripartizione della detrazione in 10 quote annuali (anziché 5).

DETRAZIONE

ACqUISTO MOBILI

ED ELETTRODOMESTICI

(COMMA 55)

Esteso fino al 31 dicembre 2025 anche il bonus mobili ed elettrodomestici, vale a dire lo sgravio Irpef del 50% entro un tetto massimo di spesa di 5 mila euro. La detrazione riguarda l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), destinati all’abitazione sulla quale sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia a decorrere dal 1° gennaio 2024. La detrazione per i mobili prescinde dall’ammontare dell’importo sostenuto per le spese di ristrutturazione, ed è fruibile in 10 quote annuali.

Per questi interventi è necessario inviare specifica informativa all’ENEA.

BONUS VERDE

(COMMA 56)

Segnaliamo che la legge Finanziaria per il 2025 non ha riproposto il bonus verde che conseguentemente è cessato al 31.12.2024.

SPLIT PAyMENT SPECIALE

(COMMI DA 57 A 63)

È stato richiesto alle autorità competenti Europee la possibilità di estendere il regime del reverse charge alle prestazioni di servizi caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e prestazioni di servizi di logistica.

Nell’attesa che arrivi l’autorizzazione comunitaria, per le prestazioni di cui sopra il fornitore e il committente possono, in via facoltativa, optare per il pagamento dell’Iva da parte di quest’ultimo in nome e per conto del prestatore. Ricordiamo che il prestatore rimane responsabile solidalmente dell’imposta dovuta.

Viene quindi riconosciuta la possibilità di adottare una particolare forma di split payment dove la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta pagata dal committente con il modello F24 entro il 16 del mese successivo l’emissione della fattura senza possibilità di compensare.

L’opzione ha durata triennale. La misura non è ancora operativa perché richiede l’adozione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che individuerà termini e modalità di attuazione.

ALIqUOTE IVA RIDOTTE

(COMMA 64)

Prevista l’aliquota Iva ridotta del 5% per l’attività sportiva alpinistica come individuata dall’art. 2 comma 1, lett. c) della legge n. 6/89. Si ricorda che la stessa aliquota agevolata è già prevista per i corsi di attività sportiva invernale.

SEMPLIFICAZIONI

PER L’ACCREDITAMENTO DI PAGAMENTI ELETTRONICI

(COMMI 66 E 67)

Per i pagamenti elettronici (ad eccezione dei bonifici), l’accreditamento degli importi giornalieri in favore dei beneficiari deve avvenire entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e, in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell’ordine stesso. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adeguarsi

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA

CORRISPETTIVI

(COMMI DA 74 A 77)

Nell’ambito delle misure di contrasto all’evasione fiscale è confermato che il registratore telematico (RT) deve garantire, oltre alla inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tal fine lo strumento hardware o software tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato al registratore telematico mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri. Queste nuove procedure, unitamente all’introduzione di specifiche sanzioni, saranno operative dal 1° gennaio 2026.

IL CIN TURISTICO

NELLA DIChIARAZIONE

DEI REDDITI

(COMMA 78)

Il Codice identificativo nazionale CIN è attribuito:

- alle strutture turistico – ricettive alberghiere ed extralberghiere;

- agli immobili destinati alle locazioni brevi;

- alle unità immobiliari destinate alle locazioni per fini turistici.

Questo codice deve essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti beneficiari dei redditi scaturenti dalle strutture di cui sopra.

Il CIN deve essere indicato anche nella comunicazione dei dati presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo, dei contratti di locazione breve stipulati dai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare.

TRACCIABILITà

SPESE DI TRASFERTA

(COMMI DA 81 A 83)

Dal 2025 è richiesta la tracciabilità dei pagamenti per il riconoscimento fiscale dei rimborsi delle spese di trasferta o missione fuori dal territorio comunale dei lavoratori dipendenti e delle spese di rappresentanza.

È stato modificato l’art. 51 del TUIR prevedendo che il rimborso delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto per trasferte o missioni non concorrono a formare il reddito del dipendente se pagate con mezzi tracciabili o con sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D. Lgs. 241/1997.

In modo speculare è stato modificato anche l’art. 95 del TUIR, prevedendo che le stesse spese sono deducibili dal reddito d’impresa a patto che il pagamento sia avvenuto con mezzi tracciati.

La tracciabilità dei pagamenti rileva non solo ai fini reddituali, compresi i professionisti, ma anche ai fini Irap.

PROCESSI VERBALI

(COMMA 86)

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza dovranno disciplinare la procedura per la sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle verifiche aziendali prevedendo la possibilità di firma digitale per la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche via analogica dal contribuente.

LAVORATORI FRONTALIERI

(COMMI DA 97 A 99)

Fino all’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’accordo Italia – Svizzera del 23.12.2020, i lavoratori frontalieri possono svolgere fino al 25% dell’attività di lavoro da remoto presso il domicilio dello stato di residenza senza perdere lo status di lavoratore frontaliero.

Con una norma di interpretazione autentica ai fini dell’applicazione delle retribuzioni convenzionali ex art. 51 comma 8 – bis dell’art. 51 del TUIR, il periodo di permanenza all’estero superiore a 183 giorni si considera continuativo anche se il contribuente rientra in Italia una volta alla settimana.

BONUS ELETTRODOMESTICI

(COMMI A 107 A 111)

In aggiunta alla detrazione prevista al comma 55, è stato riconosciuto per il 2025 un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica aventi una classe energetica B e prodotti nella Comunità Europea. Il contributo è pari al 30% del costo di acquisto e fino ad un massimo di 100 euro per ogni elettrodomestico. L’importo sale a 200 euro per i nuclei familiari con un ISEE inferiore a 25.000 euro.

La norma prevede l’obbligo di smaltimento dell’elettrodomestico sostituito e il beneficio è fruibile per un solo acquisto.

Le procedure di accesso al bonus saranno definite dal MIMIT.

FONDO GARANZIA

MUTUI PRIMA CASA

(COMMI DA 112 A 115)

Al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle famiglie per l’acquisto e l’efficientamento energetico della casa di abitazione, l’utilizzo del Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa istituito dalla Finanziaria per il 2014 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2027.

Grazie al fondo, è lo Stato ad offrire ai cittadini garanzie per l’accensione di mutui ipotecari per l’acquisto - ovvero per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica - di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale prima casa.

La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima dell’80% della quota capitale relativa a finanziamenti di acquisto e ristrutturazione di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, da parte di:

- giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);

- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;

- giovani di età inferiore ai 36 anni;

- conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati.

IMPOSTA DI REGISTRO

PRIMA CASA (COMMA 116)

Per beneficare delle agevolazioni sull’imposta di registro previste per l’acquisto della prima casa, è previsto che il beneficiario:

- non sia proprietario di altra casa di abitazione nel Comune dell’immobile da acquisire;

- non sia titolare, neppure per quote, di diritti su altra abitazione su tutto il territorio nazionale acquistata con i benefici prima casa. Queste due condizioni devono essere soddisfatte senza tenere conto della prima casa che si intende sostituire con la nuova.

È infatti possibile richiedere l’applicazione dell’agevolazione prima casa per l’acquisto di una nuova abitazione anche quando la vecchia prima casa non sia stata ancora ceduta, a condizione che quest’ultima sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.

La Finanziaria in argomento intervenendo su questo termine prevede che dal 1° gennaio 2025 la cessione della vecchia prima casa potrà essere fatta entro 2 anni dal nuovo acquisto. Se entro il termine di 2 anni la vecchia prima casa non viene venduta, vengono meno le agevolazioni ricevute con obbligo di restituzione.

Il nuovo termine di due anni si applica anche ai casi in cui il vecchio termine di un anno risulti ancora pendente al 1° gennaio 2025, vale a dire per gli acquisti effettuati nel 2024.

STUDENTI FUORI SEDE

(COMMA 120)

Incrementata la dotazione finanziaria del Fondo per il riconoscimento di un contributo a favore

degli studenti fuori sede per le spese di locazione abitativa. I beneficiari devono essere iscritti a università statali, appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 20.000 euro, non usufruire di altri contributi pubblici per alloggi e risiedere in un luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell’immobile locato.

CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI

(COMMA 186)

I lavoratori che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario, possono chiedere una riduzione contributiva pari al 50%.

Quest’ultima è richiedibile anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle predette gestioni ed è riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell’attività di impresa (o di primo ingresso nella società) avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. Essa è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota ed è concessa in regime de minimis ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE. Per l’accredito della contribuzione, si applica l’art. 2, comma 29, della legge n. 335/1995.

Per la fruizione del beneficio i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione telematica all’Inps.

BONUS NUOVE NASCITE (COMMA 206)

Previsto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025, un importo una tantum di 1.000 euro erogato nel mese successivo a quello di nascita o di adozione al quale è riconosciuto un regime di esenzione impositiva, da corrispondere previa domanda dell’interessato all’Inps. Lo stesso viene erogato per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suoi familiari, titolari del diritto di soggiorno, ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi. Tutti i beneficiari devono essere residenti in Italia e il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’importo deve avere un

ISEE non superiore a 40.000 euro annui, rispetto al quale non rilevano le somme percepite per l’Assegno unico e universale.

ESCLUSIONE

DEL COMPUTO DELL’ASSEGNO UNICO

PER LA RIChIESTA DEL BONUS NIDO (COMMA 209)

Sono stati esclusi gli importi erogati per l’Assegno unico e universale nella determinazione dell’ISEE utile ai fini della richiesta per il bonus asilo nido.

L’autorizzazione della spesa è stata valutata in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

RETTE ASILI NIDO (COMMA 210)

Prevista l’estensione del supporto alle famiglie per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido anche in presenza di un solo figlio. In particolare, per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e per i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro, l’importo, elevato a 2.100 euro, non richiede la presenza di un ulteriore figlio di età inferiore ai 10 anni, come previsto nella precedente legge di bilancio.

DETRAZIONE PER NON VEDENTI (COMMA 229)

Con una modifica al comma 1- quater dell’articolo 15 del TUIR, è stata introdotta una detrazione di imposta nella misura forfettaria di euro 1.100, per il mantenimento dei cani guida da parte dei non vedenti.

PREMI DI RISULTATO

(COMMA 385)

Riproposta la tassazione con imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura ridotta del 5%, per i premi e le somme erogate negli anni 2025, 2026 e 2027. L’agevolazione non è più legata ad un solo anno, come disposto dalle precedenti manovre di fine anno, sui premi di produttività fino ad un limite massimo complessivo di 3.000 euro. Questo limite è elevato a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono i dipendenti nell’organizzazione del lavoro. L’agevolazione riguarda esclusivamente i dipendenti del settore privato che nel 2024 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente inferiore a 80.000 euro. Il premio può essere usufruito anche attraverso i benefit aziendali di cui al comma 4 dell’art. 51 del TUIR, in questi casi concorreranno alla formazione del reddito secondo le regole specifiche e non

saranno soggetti all’imposta sostitutiva del 5%. In pratica saranno esenti da tassazione se i dipendenti decidono di beneficiare del premio produttività con questa modalità.

AGEVOLAZIONI

NEO ASSUNTI

(COMMA DA 386 A 391)

Riconosciute alcune agevolazioni fiscali per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza oltre i 100 chilometri.

In particolare, viene previsto che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti, a tempo indeterminato, nel corso dell’intero anno 2025, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali, entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

L’agevolazione si applica ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente l’assunzione, a 35.000 euro e che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, il lavoratore dovrà rilasciare al datore di lavoro apposita dichiarazione.

Le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini ISEE e, inoltre, ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

FRINGE BENEFITS

(COMMI 390 E 391)

Per il triennio 2025-2027, è confermato l’aumento della soglia di tassazione dei c.d. fringe benefit per i lavoratori dipendenti, rispetto all’originario limite di 258,23 euro (fissato dall’art. 51, comma 3, del TUIR). In particolare, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito:

- entro il limite complessivo di 1.000 euro, per la generalità dei lavoratori dipendenti;

- entro il limite complessivo di 2.000 euro, per i lavoratori dipendenti che dichiarano ai datori di lavoro di avere figli “a carico”, comunicandone il codice fiscale.

PROROGA DELLA MAGGIORAZIONE DEL COSTO PER NUOVE ASSUNZIONI

(COMMI 399 E 400)

Prorogata per i periodi d’imposta 2025, 2026 e

2027, la maggiorazione del costo del lavoro, ammesso in deduzione ai fini Irpef e Ires, riguardante i nuovi assunti a tempo indeterminato introdotta, in via sperimentale per il 2024, dal primo modulo di applicazione della Riforma dell’Irpef (articolo 4 del decreto legislativo n. 216/2023).

La maggiorazione del 20% (o del 30% in caso di assunzioni per particolari categorie di lavoratori), è concessa per gli incrementi occupazionali che si avranno nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e nei due successivi rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. In particolare, per poter beneficiare della maggiorazione, le imprese dovranno registrare un incremento occupazionale per ogni anno rispetto al precedente.

Come per il 2024, beneficiari di tale agevolazione sono:

- i titolari di reddito di impresa;

- le imprese individuali, comprese le imprese familiari; le società di persone e le società ad esse equiparate;

- gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo.

Previsto inoltre che nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per ciascun periodo d’imposta in cui è vigente l’incentivo, non si tiene conto delle disposizioni agevolative medesime.

CREDITO D’IMPOSTA

TRANSIZIONE 5.0

(COMMI DA 427 A 429)

Apportate alcune semplificazioni al credito d’imposta Transizione 5.0, come indicate di seguito:

a) il credito d’imposta può essere riconosciuto in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente;

b) modificata la base di calcolo del credito d’imposta per l’acquisto dei beni materiali per l’autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo, incrementandola ulteriormente per i moduli fotovoltaici con celle con efficienza di cella almeno pari al 23,5% (dal 120% al 140% del costo) e per i moduli composti con efficienza di cella almeno pari al 24,0% (dal 140% al 150% del costo) e introducendo un incremento anche in relazione ai moduli fotovoltaici con efficienza di modulo almeno pari al 21,5% (al 130% del costo);

c) elevato al 35% del costo l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e

10 milioni di euro (precedentemente pari al 15%);

d) modificate le aliquote d’incremento del credito d’imposta riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 10%. Invece delle precedenti tre aliquote (40-2010), si prevedono ora due aliquote pari al 40% per investimenti fino a 10 milioni e al 10% oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni;

e) vengono conseguentemente modificate le aliquote d’incremento del credito d’imposta riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 15%. Invece delle precedenti tre aliquote (45-25-15), si prevedono ora due aliquote pari al 45% per investimenti fino a 10 milioni e 15% oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni;

f) previsto che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;

g) viene stabilito che, in caso di investimenti in beni previsti dall’allegato A alla legge 232 del 2026, caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, è considerato conseguito il risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall’investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento, senza necessità di produrre la perizia asseverata attestante la riduzione. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore.

Inoltre, la riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall’investimento; h) si prevede la cumulabilità del credito d’impo-

sta (Transizione 5.0) con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS). Il comma precisa che il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Ad ogni modo non è consentito il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto.

Il comma 428 prevede che le disposizioni sopra indicate, tutte più favorevoli per le imprese, si applichino retroattivamente agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024.

Il comma 429, con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d’imposta previsti dalle lettere d) ed e) del precedente comma 427, stabilisce che la fruizione dei relativi benefici sia subordinata a una comunicazione del GSE che, in sostanza, dovrà verificare siano rispettati i limiti di copertura finanziaria della misura.

TRANSIZIONE 4.0

(COMMI DA 445 A 448)

È stata modificata in più parti la disciplina del credito d’imposta Transizione 4.0 prevista dalla legge n. 178 del 2020.

Innanzi tutto è stato abrogato il comma 1058-ter della legge n. 178 del 2020 relativo alla concessione del credito d’imposta per l’anno 2025 sull’acquisto di beni immateriali compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232 del 2016. Conseguentemente non beneficeranno più dell’agevolazione i beni immateriali.

Sul credito d’imposta per l’acquisto di beni materiali di cui all’allegato A, si prevede che questo sia riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. In pratica è stato introdotto un limite massimo di spesa per tutelare il bilancio dello Stato, che però non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge in commento il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito per la misura, l’impresa deve trasmettere telematica-

mente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto direttoriale del medesimo ministero del 24 aprile 2024 (adottato in attuazione dell’articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024), che dovrà essere adattato con apposito decreto direttoriale. Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta in argomento, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all’Agenzia delle E ntrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento del limite di spesa il Ministero delle imprese e del made in Italy, ne dà immediata comunicazione nel proprio sito internet istituzionale, e sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.

IRES RIDOTTA

PER LE IMPRESE ChE INVESTONO IN BENI STRUMENTALI (COMMI DA 436 A 444)

Introdotta un’aliquota ridotta IRES (pari al 20%) per le imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati.

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, al reddito d’impresa, dichiarato da società e da enti assoggettati all’IRES, può essere applicata un’aliquota IRES ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

- che una quota, non inferiore all’80 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, sia accantonata ad apposita riserva;

- che un ammontare, non inferiore al 30 per cento degli utili accantonati di cui al punto precedente, e, comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti (che, in ogni caso, non possono essere inferiori a 20.000 euro) relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché nell’art. 38 del DL 2 marzo 2024, n. 19.

Gli investimenti devono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

La riduzione dell’aliquota IRES, inoltre, spetta a condizione che:

1 nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;

2 nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che costituiscano incremento occupazionale (ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 30 dicembre 2023, n. 216), in misura pari almeno all’1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

3 l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria (corrisposta nei casi di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), del D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148).

Le imprese beneficiarie decadono dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa:

- nel caso in cui la quota di utile accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024; - nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.

Dall’agevolazione in esame sono escluse le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

La norma disciplina inoltre i seguenti casi specifici:

1. qualora le società e gli enti partecipino al consolidato nazionale o mondiale, l’importo su cui spetta l’aliquota del 20 per cento è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione;

2. in caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale, l’importo su cui spetta la predetta aliquota è attribuito a ciascun socio in misura

proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili;

3. gli enti non commerciali e gli altri soggetti indicati all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR possono fruire dell’agevolazione limitatamente all’IRES riferibile al reddito di impresa.

Viene disposto che, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella determinata non applicando le presenti disposizioni.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno adottate le disposizioni di attuazione, anche al fine di introdurre le regole di coordinamento con altre norme dell’ordinamento tributario, nonché al fine di disciplinare le modalità di recupero dell’agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA qUOTAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COMMA 449)

Con riferimento alla quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, è stato prorogato al 31 dicembre 2027, il termine entro cui è possibile usufruire del credito d’imposta per i costi di consulenza sostenuti per la predetta finalità.

FONDO DI GARANZIA PMI

(COMMI DA 450 A 454)

Prorogato di un anno (pertanto, fino al 31 dicembre 2025) l’attuale quadro operativo del Fondo di garanzia, sebbene con alcune importanti modifiche. In particolare:

a) la misura massima della garanzia per operazioni collegate ad esigenze di liquidità viene ridotta per tutte le imprese al 50%, a prescindere dalla loro fascia di rischiosità. Si ricorda che, per il 2024, tale percentuale era fissata al 55% per le imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione del Fondo e al 60% per quelle rientranti nelle fasce 3 e 4. Resta, invece, ferma la copertura all’80% su tutte le operazioni collegate ad operazioni di investimento;

b) viene previsto l’incremento da 80.000 a 100.000 euro della soglia di importo per le operazioni c.d. di “importo ridotto” nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati (essenzialmente confidi);

c) viene superata una limitazione presente nella definizione di small mid-cap per l’accesso al

Fondo (erano fin qui escluse, tra queste imprese, quelle con meno di 250 addetti).

Per le garanzie ottenute a partire dal 1° gennaio 2025 è stato introdotto un premio aggiuntivo –rispetto alla consueta commissione di garanzia al Fondo, qualora dovuta – a carico dei soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dal Fondo, la cui entità andrà definita sulla base di criteri fissati con successivo decreto MIMIT/MEF. È previsto che il versamento del premio aggiuntivo non comporti nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti finanziati.

CONTRIBUTI

PER I SOGGETTI

ChE hANNO RIVERSATO

IL CREDITO R&S

(COMMI DA 458 A 460)

Riconosciuto un contributo in conto capitale a favore delle imprese che hanno beneficiato del credito d’imposta ricerca e sviluppo ex articolo 3, del decreto-legge n. 145 del 2013 e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell’importo ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021.

Uno specifico decreto del Ministro del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, definirà le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione. La dotazione finanziaria è di 60 milioni per l’anno 2025, 50 milioni per l’anno 2026 e 80 milioni di euro per il 2027 e 80 milioni per il 2028.

NUOVA SABATINI

(COMMA 461)

Rifinanziata la legge “Nuova Sabatini” per l’acquisto dei beni strumentali d’impresa, con una dotazione finanziaria pari 1,7 miliardi dal 2025 al 2029.

CREDITO D’IMPOSTA

ZES UNICA SUD (COMMI DA 485 A 490)

Rifinanziato il credito d’imposta ZES SUD per il 2025, con uno stanziamento di 2,2 miliardi di euro. Il comma 486 propone, per l’anno 2025, un meccanismo di monitoraggio degli investimenti ammessi coerente con quello già previsto per gli investimenti avviati

DETASSAZIONE MANCE

(COMMI DA 520)

La legge Finanziaria 2023 ha previsto che le mance incassate dai titolari di reddito di lavoro dipen-

dente del settore privato, con reddito non superiori a 50.000 euro all’interno di strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, vengono assoggettati ad uno specifico regime impositivo.

Questi introiti:

- costituiscono redditi di lavoro dipendente,

- sono soggetti ad un’imposta sostitutiva del 5% entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno;

- sono esclusi dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL e non sono computati ai fini del calcolo del TFR;

- concorrono alla formazione del reddito ai fini del riconoscimento delle deduzioni, detrazioni e benefici di ogni genere.

È possibile rinunciare a questo regime tramite espressa richiesta scritta al sostituto d’imposta. Il limite di 50.000 euro deve essere inteso come reddito di lavoro dipendente conseguito l’anno precedente.

La legge di bilancio in argomento è intervenuta su questa normativa con due modifiche:

- aumentando dal 25% al 30% il limite di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva;

- incrementando dal 50.000 a 75.000 il limite di reddito da considerare per la tassazione sostitutiva.

ORGANO DI CONTROLLO

E CONTRIBUZIONI PUBBLIChE

(COMMA 857)

Nel corso dell’iter parlamentare è stata soppressa la disposizione che prevedeva la presenza di un rappresentante del Mef nei collegi di revisione o sindacali di società, enti, organismi e fondazioni che avessero ricevuto contributi di entità significativa da parte dello Stato.

Tale norma è stata riscritta prevedendo ora che, in caso di società, enti, organismi e fondazioni, siano gli organi di controllo – anche in forma monocratica, già costituiti o da costituire per il rispetto della presente disposizione – ad effettuare le apposite attività di verifica intese ad accertare che l’utilizzo dei contributi “di entità significativa” a carico dello Stato, ricevuti anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, sia avvenuto “nel rispetto delle finalità per le quali i medesimi sono stati concessi”. È stato inoltre previsto l’obbligo di inviare annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate. La determinazione della “entità significativa” sarà stabilita con apposito decreto.

OBBLIGO PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETà

DI AVERE LA PEC (COMMA 860)

La disposizione modifica l’art. 5, comma 1, del DL 179/2012 estendendo, agli amministratori di im-

prese costituite in forma societaria, l’obbligo di possedere e comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle imprese. Si ricorda che tale obbligo è già previsto per le ditte individuali e le società.

(PZ)

Polizza eventi catastrofali

prevedere uno scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

obbligo

prorogato di tre meSi

La legge finanziaria dello scorso anno ha previsto l’obbligo di sottoscrivere, da parte delle imprese con sede legale in Italia o estere con stabili organizzazioni nel nostro paese, una polizza assicurativa a copertura dei danni a terreni, fabbricati, impianti e macchinari a copertura di eventi calamitosi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. La sottoscrizione della polizza andava effettuata entro lo scorso 31 dicembre 2024. Il mancato rispetto di questo nuovo obbligo pregiudica l’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, anche per quelle collegate ad eventi calamitosi e catastrofali. La polizza deve

Le imprese di assicurazioni possono offrire questa copertura direttamente, in coassicurazione o in forma consortile.

La norma prevede l’obbligo, in capo alle imprese di assicurazione, di garantire la sottoscrizione di queste polizze, infatti, in caso di violazione o esclusione dell’obbligo a contrarre o rinnovare tali polizze, l’IVASS irrogherà pesanti sanzioni. Sono esclusi da questo obbligo gli imprenditori agricoli per i quali rimane applicabile la disciplina del Fondo mutualistico nazionale (legge 234/2021). Questo onere, in considerazione alle criticità riscontrate delle compagnie assicurative a mappare le aree di rischio specifico del territorio nazionale, ha concesso un differimento di tre mesi. L’obbligo di sottoscrivere la polizza catastrofale slitta conseguentemente al 1° aprile 2025.

(PZ)

Titoli iscritti

nell’attivo circolante

la Svalutazione può eSSere Congelata anChe Con riferimento ai bilanCi 2024

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 23 settembre 2024 ha esteso anche con riferimento ai bilanci relativi al 2024, la possibilità di congelare la svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante. La possibilità, riservata ai soggetti tenuti al rispetto dei principi contabili OIC, ricalca quanto previsto dal D.L. 73/2022 in periodo covid. La ragione della riproposizione della misura deve essere ricercata nel “permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenze dei mercati finanziari”. Si vuole impedire quindi che i bilanci chiudano con perdite che potrebbero avere pesanti ripercussioni sulla operatività delle aziende.

Anche se il decreto non prevede indicazioni precise circa la decorrenza della misura, appare corretto riferire la proroga, per i soggetti cono esercizio coincidente con l’anno solare, ai bilanci relativi all’esercizio 2024.

La misura consente quindi di evitare la svalutazione dei titoli in base al valore desumibile dall’andamento del mercato che potrebbe non rispecchiare il reale valore dell’asset sottostante il tiolo proprio a causa della volatilità del mercato.

Ovviamente si tratta di una possibilità derogatoria al principio ordinario che prevede, in base alle regole previste dall’Organismo Italiano Contabilità un allineamento ai valori di mercato.

Il decreto consente di sospendere la svalutazione solo ai titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato e inoltre introduce uno specifico obbligo di destinazione degli utili a riserva. Più precisamente le società che si avvalgono della misura in argomento, devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della deroga e i valori di mercato rilevati alla chiusura dell’esercizio. In presenza di utili inferiori alla differenza di cui sopra, la riserva dovrà essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, con utili di esercizi futuri. Le regole contabili sono disciplinate dall’OIC mediante il documento interpretativo n. 11 con il quale si conferma la possibilità di applicare la norma solo ad alcuni titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato, come ad esempio titoli con diverso Isin di uno stesso emittente, senza necessità quindi di coinvolgere tutti i titoli iscritti nell’attivo circolante.

Si ricorda che eventuali perdite desumibili dall’andamento del mercato, non rilevate a bilancio a seguito dell’applicazione della deroga in argomento, potranno avere il riconoscimento fiscale solo in esercizi futuri a fronte di nuove svalutazioni o di cessioni.

Per ultimo si segnala che la deroga non è applicabile quando il minor valore del titolo desumibile dall’andamento del mercato ha carattere durevole. Il documento interpretativo sopra citato prevede, infatti, che l’utilizzo della deroga non sia consentito, nei casi in cui gli elementi che rendono accertato il minor valore espresso dal mercato alla data di chiusura dell’esercizio, siano definitivi.

(PZ)

Pubblicato l’avviso ISI Inail 2024

entro il 26 febbraio 2025

Saranno fiSSate le date di apertura della proCedura informatiCa per la preSentazione delle domande

Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 434/MM del 19 dicembre 2024 per segnalare che il 18 dicembre 2024 l’Inail ha pubblicato sul proprio sito web (www.inail.it) l’avviso pubblico Isi 2024 (di seguito “avviso”), di cui è stata data comunicazione anche sulla G.U. n. 296 del 18 dicembre 2024. Come per il passato, l’avviso ha l’obiettivo di incentivare con contributi del 65% in conto capitale, per un massimo di 130.000 euro e un minimo di 5.000 euro, la realizzazione di progetti volti al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto a quelle preesistenti. Non è, invece, previsto un limite minimo

di finanziamento per le imprese con meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 600 milioni di euro, di cui 12.484.171 di euro destinati al Friuli Venezia Giulia. Sono, dunque, sensibilmente superiori a quelle stanziate per l’avviso 2023, che ammontarono, rispettivamente, a 508 milioni di euro e a 8.210.814 euro.

L’Inail ha reso anche noto che entro il 26 febbraio 2025 saranno riportate le date di apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande e, con progressivi aggiornamenti, le successive scadenze fino alla pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi.

Si fa riserva di ritornare sull’argomento non appena sarà stata resa nota la prima delle scadenze in parola.

Frattanto, le imprese possono fare riferimento per altre informazioni all’ufficio economico dell’Associazione.

(MM)

Incentivi all’insediamento

bando 2024/2025. preSentazione delle domande

fino al 14 marzo 2025

Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 433/MM del 18 dicembre 2024 per comunicare che con Decreto Direttoriale n. 64036/GRFVG del 12 dicembre 2024 è stato approvato il Bando 2024/2025 per la concessione di incentivi ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 3 del 20 febbraio 2015 (Rilancimpresa FVG) e dell’art. 83, c. 3, lett. b) della L.R. n. 3 del 22 febbraio 2021, per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi effetti occupazionali (di seguito “Bando” – link per la consultazione).

È previsto uno stanziamento iniziale di euro 8.150.000,00, di cui euro 7.800.000,00 per l’annualità 2025 ed euro 350.000,00 destinati esclusivamente alle iniziative realizzate entro il perimetro dei complessi produttivi degradati di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1820 del 24 novembre 2022.

1. INIZIATIVE FINANZIABILI

Ai fini del Bando sono ammissibili gli interventi volti a realizzare nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico oppure ampliamenti o programmi di riconversione che presentano i seguenti requisiti:

a) l’impresa richiedente deve essere insediata in:

1) agglomerati industriali di competenza dei Consorzi di sviluppo economico locale o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli;

2) aree destinate a insediamenti industriali e artigianali, ovvero insediamenti indu-

striali e artigianali misti con insediamenti commerciali, localizzate nei Comuni ricompresi nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli artt. 21 e 40 della L.R. n. 33/2002, rispetto ai quali i Comuni hanno stipulato l’intesa prevista dall’art. 62, c. 1 bis, della L.R. n. 3/2015;

3) aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni sul cui territorio insistono agglomerati industriali di competenza dei Consorzi, rispetto ai quali i Comuni hanno stipulato, analogamente, l’intesa prevista dall’art. 62, c. 1 bis, della L.R. n. 3/2015;

4) aree comprendenti i complessi produttivi degradati di cui all’art. 82 della L.R. n. 3/2021;

b) possono prevedere anche la realizzazione di lavori edili;

c) devono essere sostenibili dal punto di vista economico-finanziario (vedi l’allegato F del Regolamento n. 207/Pres del 14 dicembre 2023 (di seguito “Regolamento” – link per la consultazione);

d) devono comportare un costo totale almeno pari a euro 1.000.000,00 per le grandi imprese ed euro 500.000 per le PMI;

e) devono comportare un impatto occupazionale pari all’assunzione di almeno 3 addetti per le PMI e 10 per le grandi imprese;

f) devono aumentare la capacità competitiva delle imprese e delle filiere di imprese regionali, anche con riferimento ai mercati esteri;

g) devono introdurre nuovi prodotti o nuovi servizi, oppure nuovi metodi per produrli, distribuirli o usarli;

h) devono migliorare le performance ambientali dell’impresa;

i) devono prevedere la sottoscrizione di almeno due impegni di responsabilità sociale e ambientale.

Ai fini dell’ammissibilità, l’intervento oggetto della domanda di incentivo deve avere conseguito il punteggio minimo di 60 punti, sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’art. 9 del Bando.

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2. BENEFICIARI

Sono beneficiarie degli incentivi:

a) le PMI che operano nei settori della produzione e dei servizi, localizzate o che localizzano l’attività nelle aree di cui dal n. 1 al n. 4 della lett. a) del punto 1 che precede;

b) le grandi imprese che operano nei settori della produzione e dei servizi, localizzate o che localizzano l’attività nelle aree di cui innanzi, limitatamente alle spese ammissibili di cui dall’art. 12 all’art. 16 del Regolamento;

c) le grandi imprese e le PMI che operano nei settori della produzione e dei servizi localizzate o che localizzano l’attività nelle aree di cui innanzi, ricadenti nelle zone assistite di cui all’allegato D del Regolamento, a condizione che apportino un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

3. PRESENTAZIONE

DELLA DOMANDA

DI CONTRIBUTO

La domanda di incentivo va presentata esclusi-

vamente mediante PEC all’indirizzo PEC: economia@certregione.fvg.it della Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo

fino alle ore 16.00 del 14 marzo 2025.

Per le modalità e la documentazione da allegare alla domanda si rinvia all’art. 18 del Regolamento. L’istruttoria delle domande viene effettuata con procedura valutativa secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 60 punti e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

4. REGIME

DI AIUTO

I contributi per le iniziative di cui al Bando e al Regolamento richiamati sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), in particolare degli artt. 14, 17, 38, 38 bis, 41 e 49, e dal Regolamento (UE) n. 2023/2831. L’Ufficio Economico rimane a disposizione per ogni esigenza di approfondimento.

(MM)

Riqualificazione e riconversione siti produttivi degradati

c) efficientamento energetico e riduzione dell’inquinamento atmosferico;

bando 2024/2025.

preSentazione delle domande

fino al 28 febbraio 2025

Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 429/MM del 18 dicembre 2024 per comunicare che con Decreto Direttoriale n. 62259/GRFVG del 6 dicembre 2024 è stato approvato il “Bando 2024/2025 per la concessione di contributi alle imprese, privati e Consorzi di sviluppo economico locale a sostegno di interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile, ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 22 febbraio 2021, recante “Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)”(di seguito “Bando”).

1. INIZIATIVE FINANZIABILI

Ai fini del Bando sono ammissibili gli interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile, quali la demolizione, la demolizione per riconversione, la demolizione con ricostruzione, manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l’allacciamento alle reti infrastrutturali di edifici produttivi, finalizzati al riutilizzo a fini produttivi dei complessi produttivi degradati. Per complessi produttivi degradati si intendono gli edifici e relative aree di pertinenza non utilizzati da più di 3 anni o con caratteristiche tali da non essere più idonei ad attività legate alla produzione, ricompresi nelle zone D1, D2, D3 come definite dal Piano Urbanistico Regionale Generale e siti entro il perimetro individuato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1820/2022 e s.m.i. Nel caso di interventi su immobili esistenti, gli stessi devono comportare il miglioramento della qualità edilizia in relazione ad almeno tre dei seguenti parametri:

a) qualità architettonica;

b) qualità delle caratteristiche costruttive, dell’impiantistica e della tecnologia;

d) eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche;

e) incremento della sicurezza sotto il profilo statico e antisismico;

f) qualità paesaggistica.

L’intervento può avere una durata massima di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dei lavori fino alla data di conclusione degli stessi.

2.

BENEFICIARI

Sono beneficiari dei contributi le imprese, i privati e i Consorzi titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su edifici e immobili qualificati come complessi produttivi degradati.

3. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dai beneficiari dall’1 gennaio dell’anno di approvazione del presente Bando, e quindi dall’1 gennaio 2024, riguardanti lavori, forniture e relativa posa in opera, comprensive degli eventuali oneri per spese tecniche generali e di collaudo. Per il dettaglio delle spese si rinvia all’art. 7 del Bando consultabile a questo link

4. PRESENTAZIONE

DELLA DOMANDA

DI CONTRIBUTO

La domanda di contributo va presentata esclusivamente mediante invio con PEC all’indirizzo PEC: economia@certregione.fvg.it della Direzione centrale competente in materia di attività produttive fino alle ore 23.59 del 28 febbraio 2025.

Per le modalità e la documentazione da allegare alla domanda si richiama l’art. 8 del Bando.

I contributi sono assegnati con procedura valutativa a graduatoria, nei limiti degli stanziamenti di bilancio dedicati.

5. REGIME DI AIUTO, INTENSITà E CUMULABILITà

DEL CONTRIBUTO

I contributi di cui al Bando, di cui trattasi, sono

concessi in osservanza delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili. I contributi di questo Bando non sono cumulabili con quelli concessi ai sensi dell’art. 6 (Incentivi all’insediamento) della Legge Regionale n. 3/2015 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche in-

dustriali), mentre sono cumulabili con i contributi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di ambiente, purché non coprano le medesime spese.

L’Ufficio Economico rimane a disposizione per ogni esigenza di approfondimento.

(MM)

Energy Release

2.0

prorogato il termine al 14 febbraio 2025

per la parteCipazione al bando

Facciamo seguito alle nostre circolari prot. n. 13/ MM del 14 gennaio 2025 e n. 419/CSC del 12 dicembre 2024 per comunicare che, con lettera del 20 dicembre 2024, il Direttore della Direzione Generale Mercati e Infrastrutture Energetiche (MIE) del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha ritenuto opportuno prevedere una proroga del “Bando per l’assegnazione dell’energia elettrica nella disponibilità del GSE – ai sensi del Decreto Ministeriale n. 268 del 23 luglio 2024”, in modo da promuovere la massima partecipazione alla misura, e ha chiesto al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito “GSE”) di modificare in modo corrispondente il Bando, indicando quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse il

14 febbraio 2025, ore 12.00.

Il GSE potrà accettare la manifestazione d’interesse solo se l’operatore ha proceduto al pagamento della cauzione di euro 10.000,00.

Il Bando Energy Release 2.0 si rivolge ai clienti finali energivori ovvero alle imprese iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito “CSEA”) relativamente all’anno 2024 e a quelle che risultino in fase di istruttoria ai fini dell’iscrizione nel predetto elenco. Le imprese potranno partecipare al mec-

canismo singolarmente o attraverso aggregazione. Il meccanismo prevede la realizzazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dei clienti finali energivori, attraverso lo svolgimento di una procedura per l’anticipazione di energia elettrica nella disponibilità del GSE e la successiva restituzione.

L’anticipazione dell’energia elettrica avviene sulla base di una procedura di assegnazione e mediante la successiva stipula di contratti di anticipazione con il GSE.

Con la firma del contratto di anticipazione, il cliente finale/aggregatore s’impegna a sottoscrivere uno o più contratti di restituzione relativamente al volume di energia assegnato e alle relative Garanzie d’Origine, entro il termine di 40 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione.

La nuova capacità di generazione è realizzata mediante nuovi impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno o impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari almeno a 200 kW.

La nuova capacità di generazione si deve riferire a impianti/interventi che devono entrare in esercizio dopo la data di sottoscrizione del contratto di anticipazione.

All’entrata in esercizio dell’impianto/intervento il cliente finale/aggregatore stipula con il GSE un contratto di restituzione dell’energia della durata di 20 anni, il cui contenuto è definito dall’art. 7 del Decreto Ministeriale (MASE) n. 268 del 23 luglio 2024, al quale si rinvia.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali esigenze di approfondimento. (MM)

Legge di bilancio 2025

le prinCipali novità in materia di lavoro

Comma 2Aliquote IRPEF

Commi 4-6Cuneo fiscale

Comma 48Auto concesse a uso promiscuo

Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 2/AG del 9 gennaio 2025 per riepilogare le principali misure in materia di diritto del lavoro contenute nella Legge nr. 207 del 30 dicembre 2024, cd. “Legge di Bilancio 2025” in vigore dal 1° gennaio 2025.

L’Ufficio Relazioni Industriali rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. (AG)

Viene resa strutturale la riduzione a tre scaglioni di reddito dell’IRPEF, con le seguenti aliquote progressive:

- 23% per redditi fino a 28.000 euro;

- 35% per redditi tra 28.000 e 50.000 euro;

- 43% per redditi superiori a 50.000 euro.

Viene innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro la detrazione per i redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi pensionistici); ciò porta anche ad un ampliamento della “no tax area” fino a 8.500 euro.

Si introduce un nuovo strumento che prevede il riconoscimento di una somma per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 20.000 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF,  determinata da una percentuale applicata al reddito da lavoro dipendente:

- 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;

- 5,3% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro;

- 4,8% per redditi superiori a 15.000 euro.

Se il reddito è compreso tra 20.000 e 32.000 euro, la detrazione di riferimento equivale a 1.000 euro; oltre questo tetto, si applica una detrazione decrescente e graduale che si azzera alla soglia di 40.000 euro. Per questa misura si tiene conto delle esenzioni concernenti il rientro dei lavoratori in Italia e delle detrazioni relative all’abitazione principale.

Si ridefiniscono le modalità di tassazione del fringe benefit in capo al dipendente in caso di concessione in uso promiscuo dell’autovettura aziendale. Concorre alla formazione del reddito il 50% dell’importo calcolato sulla base di una percorrenza convenzionale di 15.000 km, utilizzando il costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente. Inoltre, la percentuale di tassazione è ridotta al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Commi 81-83Tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati con mezzi pubblici non di linea, per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente se i pagamenti delle predette spese sono effettuati con sistemi bancari o di pagamento elettronico (carte di credito, debito, prepagate, assegni).

L’obbligo di tracciabilità si estende anche alle spese di rappresentanza, indipendentemente dai limiti di deduzione già esistenti, e alle indennità e rimborsi relativi a spese per vitto, alloggio e trasporto sostenute da chi produce reddito d’impresa. Tali spese non concorrono alla formazione del reddito solo se pagate con metodi tracciabili e si applicano anche ai fini IRAP.

Comma 161Trattenimento in servizio

I lavoratori che, entro il 31 dicembre 2025, maturano i requisiti per la pensione anticipata, possono rinunciare all’accredito dei contributi a loro carico per l’AGO e forme equivalenti, esentando così il datore di lavoro dal versare i contributi relativi. A fronte di questa scelta, la somma che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare sarà interamente corrisposta al lavoratore e non concorrerà a formare reddito ai fini fiscali. La norma precisa che i diritti relativi alla pensione anticipata flessibile, se acquisiti entro il 31 dicembre 2024, possono essere esercitati anche successivamente.

Comma 169Maggiorazione contributiva

Comma 171Restrizione accesso

NASPI

Comma 217Congedo parentale

I lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 2025 possono incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all’INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a 2 punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall’incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione non concorrerà al computo degli importi soglia previsti dalla normativa vigente per il conseguimento della pensione di vecchiaia e anticipata, e sarà corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia. I contributi versati dal lavoratore ai sensi sono deducibili dal reddito complessivo per il 50% dell’importo totale versato.

Dal 1° gennaio 2025, il lavoratore licenziato che intende richiedere la NASPI e che nei 12 mesi precedenti ha interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale deve poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione tra i due eventi interruttivi.

Si eleva in via strutturale l’indennità del congedo parentale all’80% della retribuzione per 3 mesi, entro il sesto anno di vita del bambino. In particolare, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene previsto a regime, dal 2025, l’aumento all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino (prima era al 60%). Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, a regime dal 2025, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.

Comma 219Decontribuzione per le lavoratrici con figli

Comma 385Aliquota premio di risultato

Commi 386-387-389Rimborso del canone di locazione

Per il 2025 è previsto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per IVS, a carico del lavoratore per le lavoratrici, madri di due o più figli, dipendenti e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. L’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dal 2027, per le madri di tre o più figli, spetterà fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026, l’esonero non spetterà alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero contributivo previsto dalla scorsa legge di bilancio.

Si conferma, per il triennio 2025-2027, la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro (già prevista per il 2024 dall’ultima legge di bilancio). Tale riduzione opera su un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi, elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento di canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 non concorrono (per i primi due anni dalla data di assunzione) a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Tali somme rilevano però ai fini contributivi. Detta disposizione si applica ai lavoratori dipendenti con reddito di lavoro non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente e che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.

Comma 390Fringe benefit

Comma 399Maxi deduzione

Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 (in deroga a quanto previsto in via ordinaria dal TUIR), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale entro il limite complessivo di 1.000 euro. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati).

Viene prorogata la cd. maxi-deduzione sul costo del lavoro prevista per il 2024 con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. In particolare, nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi due si dovrà considerare l’imposta dell’anno precedente senza tener conto della maggiore deduzione del costo del personale risultante dall’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 216/2023 e che anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si debba tener conto delle citate disposizioni.

Legge di bilancio

nuove regole per le traSferte dei dipendenti

La Legge nr. 207 del 30 dicembre 2024, cd. “Legge Bilancio 2025”, ai commi 81-86, ha introdotto nuove regole per le spese di trasferta e i rimborsi relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, inclusi taxi e NCC, modificando gli art. 51 e 95 del TUIR.

La nuova formulazione art. 51, comma 5, prevede che i rimborsi analitici delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, per trasferte o missioni

(sia dentro che fuori dal territorio comunale) non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, se le stesse risulteranno corrisposte con mezzi di pagamento tracciati o con versamento bancario o postale.

Sono esenti da queste restrizioni solo i trasporti effettuati con autoservizi pubblici di linea, non rientrano in questa nozione il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente (NCC).

I lavoratori in trasferta dovranno dunque utilizzare carte di credito personali o aziendali anche per le spese correnti come taxi e ristoranti. Nell’elenco delle spese che devono essere pagate in modo tracciabile non rientrano i costi chilometrici chiesti a rimborso dai dipendenti.

Non sono stati modificati invece gli importi delle indennità forfetarie escluse dall’imponibile fiscale, che si riassumono nella tabella seguente:

Nessun

Per quanto riguarda le spese ulteriori, non documentabili ma attestate analiticamente dal lavoratore, sono ancora esenti fino a un importo di euro 15,49 al giorno (all’estero euro 25,82 al giorno). La norma ha riflessi anche ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa e dall’Irap, art. 95, co. 3-bis, del TUIR. Per cui l’obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori

autonomi, diventa una condizione per la deducibilità del costo.

Sono confermati inoltre gli importi dei limiti di deducibilità dei rimborsi analitici corrisposti ai dipendenti o collaboratori:

- 180,76 euro al giorno, per le trasferte effettuate in Italia, e di

- 258,23 euro al giorno, per le trasferte effettuate all’estero.

Le disposizioni in commento si applicano a partire dal 1° gennaio 2025.

(AG)

DDL Lavoro n. 1264 11.12.24“Collegato Lavoro”

prime indiCazioni dell’inl

Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 1/ AG del 9 gennaio 2025 per riassumere le principali novità in materia di diritto del lavoro contenute nel Disegno di Legge n. 1264, collegato alla Legge di Bilancio 2025, approvato in via definitiva l’11 dicembre 2024, noto come “Collegato Lavoro”, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2024. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative con nota nr. 9740 del 30 dicembre 2024.

DURATA

DEL PERIODO DI PROVA

L’art. 13 del “Collegato Lavoro” interviene sul tema della durata del periodo di prova nei contratti di lavoro a termine, risolvendo l’incertezza dovuta alla mancanza di criteri per determinarne la durata. Viene infatti introdotto un parametro univoco pari a “un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro”.

Si specifica inoltre che la durata non potrà essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e non superiore a 30 giorni per i rapporti di lavoro aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.

Il nuovo criterio matematico non prevede alcuna distinzione di inquadramento in riferimento al singolo lavoratore e opera solo in assenza di disciplina di miglior favore prevista dalla contrattazione collettiva.

DIMISSIONI

PER FATTI CONCLUDENTI

L’art. 19 integra l’art. 26 del D.Lgs. n. 151, introducendo il comma 7bis: “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il ter-

mine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.

La novella normativa si inserisce nel tema molto dibattuto delle dimissioni per fatti concludenti, tipizzando una nuova tipologia di risoluzione del rapporto di lavoro imputabile alla volontà del lavoratore nel caso di sua assenza ingiustificata protratta oltre i termini previsti dalla contrattazione collettiva o, in assenza di previsione, per un periodo superiore ai 15 giorni.

La risoluzione del rapporto, tuttavia, non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.

Il datore di lavoro, al superamento del predetto limite di assenza, è tenuto a darne comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, che può verificare l’autenticità di quanto dichiarato.

Si osserva che, per essere considerata operativa, la norma richiede le istruzioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

CONTRATTO MISTO

L’articolo 17 istituisce una nuova tipologia contrattuale, il cosiddetto “Contratto misto”, eliminando la causa ostativa prevista dal comma 57, lettera d-bis della legge n. 190/2014. Si permette così a uno stesso soggetto di prestare la propria attività lavorativa per lo stesso datore di lavoro, in parte come lavoratore subordinato e in parte come lavoratore autonomo.

La normativa si applica alle imprese che occupano più di 250 dipendenti alla data del 1° gennaio

dell’anno al quale si riferisce l’assunzione. Il contratto di lavoro autonomo stipulato tra le parti deve inoltre essere obbligatoriamente certificato da uno degli organismi previsti dall’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003.

SMART WORkING

L’art. 14 interviene sul termine per le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile, confermando l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare al Ministero del Lavoro, in via telematica, i nomi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in tale modalità. La comunicazione deve avvenire entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo. Si ricorda che le modalità per l’effettuazione delle comunicazioni sono individuate dal decreto del Ministero del Lavoro n. 149 del 22 agosto 2022.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

L’articolo 10 interviene sulla somministrazione di lavoro, introducendo le seguenti novità:

1. Soppressione del periodo transitorio per la durata delle missioni a termine, che permetteva all’Agenzia per il Lavoro di superare il limite dei 24 mesi per le missioni di lavoratori somministrati.

2. Nuove esenzioni per il computo dei limiti quantitativi (attualmente pari al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti) per i lavoratori impiegati in start-up innovative (per i primi 4 anni dalla costituzione della società), in avvio di nuove attività, in attività stagionali, in spettacoli e programmi radiofonici e televisivi, in sostituzione di lavoratori assenti. Vengono esonerati dal calcolo del limite anche i lavoratori over 50 e quelli assunti con contratto somministrato a tempo indeterminato.

3. Esclusione dall’obbligo di indicare la causale per i contratti di lavoro somministrato di durata superiore ai 12 mesi per alcune categorie di lavoratori, come i soggetti disoccupati che percepiscono da almeno 6 mesi trattamenti di disoccupazione e i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati come definiti dal Regolamento UE n. 654/2014 della Commissione.

PAGAMENTO DILAZIONATO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI

L’art. 23 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2025, l’INPS e l’INAIL possano consentire il pa-

gamento rateale dei debiti per contributi di previdenza e assistenza, premi assicurativi e accessori di legge dovuti dal contribuente fino a un massimo di 60 rate mensili. Viene inoltre abrogata la disposizione secondo cui il pagamento rateale è ammesso previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

È necessario, tuttavia, attendere la pubblicazione di un apposito decreto ministeriale per la precisa definizione dei casi nei quali sarà consentita tale forma di dilazione, dei requisiti, dei criteri e delle modalità (inerenti anche al versamento) che saranno poi indicati da ciascuno degli enti interessati.

COMPATIBILITà

TRA LAVORO SUBORDINATO E CASSA INTEGRAZIONE

L’art. 6 del “Collegato Lavoro” va in parte a modificare l’art. 8 del D.Lgs. n. 148/2015, come segue:

- il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate;

- il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’Inps dello svolgimento dell’attività lavorativa (le comunicazioni effettuate a carico dei datori di lavoro di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 181/2000 sono valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui sopra).

In materia di compatibilità con l’attività di lavoro autonomo o subordinato e di cumulabilità del relativo reddito, si rimanda alla circolare INPS n. 107 del 05/08/2010.

NOVITà IN MATERIA

DI APPRENDISTATO

L’art. 18 introduce la possibilità di trasformare l’Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in Apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, previo aggiornamento del piano formativo individuale e nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi dell’alta formazione.

L’Ufficio Relazioni Industriali rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Antifurto Antincendio

Videosorveglianza

Evoluzione tecnologica: il passaggio dai vecchi sistemi alle soluzioni innovative per la massima sicurezza.

Pulsante allarme antincendio

Autoliquidazione 2024/2025

iStruzioni operative dall’inail

Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 3/AG del 9 gennaio 2025 per comunicare che l’Inail, con nota n. 12500 del 24 dicembre 2024, ha fornito le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2024/2025, con particolare riferimento alle riduzioni contributive, e ha riepilogato le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

L’autoliquidazione è una procedura attraverso la quale i datori di lavoro calcolano e versano i premi assicurativi dovuti all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Questa procedura prevede che i datori di lavoro dichiarino le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori nell’anno precedente e calcolino il premio assicurativo dovuto per l’anno in corso.

Fermo restando il termine del 17 febbraio 2025

per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2024 è il 28 febbraio 2025. I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 17 febbraio 2025.

I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2025 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2024 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2025) devono inviare all’INAIL entro il 17 febbraio 2025 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (articolo 28, comma 6, D.P.R. 1124/1965), con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2025.

I servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2024-2025 sono già disponibili sul portale istituzionale; è inoltre possibile consultare i relativi manuali aggiornati (www.inail.it > Supporto > Guide e manuali operativi > Pagamento del premio assicurativo-autoliquidazione).

L’Ufficio Relazioni Industriali rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

RENTRI: nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti

entro il 13 febbraio 2025 dovranno iSCriverSi

i produttori Che oCCupano

più di 50 dipendenti

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti prevedendo la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti, previsto dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, verrà gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Di seguito approfondiamo in sintesi questo nuovo sistema di gestione dei rifiuti e gli adempimenti obbligatori per le imprese.

PREMESSE

Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti) e di ciascun punto di generazione del rifiuto. Il RENTRI è articolato in: a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni; b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 152/2006 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto ove previsto.

ISCRIZIONE AL RENTRI

Primo gruppo obbligato

A decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13

febbraio 2025 dovranno iscriversi al RENTRI, mediante accreditamento alla piattaforma telematica al link: https://www.rentri.gov.it/it , i seguenti soggetti:

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano più di 50 dipendenti;

- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi) che occupano più di 50 dipendenti;

- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

- gli enti e le imprese che eseguono il trasporto di rifiuti a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti o intermediari di rifiuti senza detenzione;

- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, potranno iscriversi al RENTRI volontariamente.

Secondo gruppo obbligato

A decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 dovranno iscriversi al RENTRI, mediante accreditamento alla piattaforma telematica al link: https://www.rentri.gov.it/it , i seguenti soggetti:

- i produttori di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti compreso tra i 11 e 50;

- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi) con un numero di dipendenti compreso tra i 11 e 50.

Terzo gruppo obbligato

A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 dovranno iscriversi al RENTRI, mediante accreditamento alla piattaforma telematica al link: https://www.rentri.gov.it/it , i seguenti soggetti:

- i produttori di rifiuti pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti.

CALCOLO NUMERO DEI DIPENDENTI

Il numero dei dipendenti, ai fini del calcolo del sistema RENTRI, è calcolato in base al numero di persone, presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione. Il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed è riferito all’impresa e non alla singola unità locale, qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro imprese non fosse aggiornato è possibile modificarlo al momento dell’iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale.

ACCESSO ALL’AREA RISERVATA

Il primo accesso all’area riservata del RENTRI per l’iscrizione deve essere effettuato da una persona avente titolo per rappresentare l’operatore (impresa, ente o altri soggetti obbligati). Nel caso d’impresa i poteri del rappresentante vengono verificati dal sistema automaticamente consultando il Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

L’accesso del rappresentante avviene mediante autenticazione con identità digitale (SPID, CNS, CIE). Successivamente il rappresentante potrà individuare una o più persone in qualità di incaricati che potranno accedere e operare nell’area riservata. L’incaricato può essere una persona interna o esterna all’impresa e non necessariamente deve essere un soggetto con titolo di rappresentanza. Anche l’accesso al RENTRI degli incaricati avviene mediante autenticazione con identità digitale (SPID, CNS, CIE).

NUOVI MODELLI

DI REGISTRO

DI CARICO E SCARICO

Dal 13 febbraio 2025 entrerà in vigore il nuovo formato di registro definito dal D.M. 59/2023, le aziende del primo gruppo terranno il registro in formato digitale nei seguenti modi:

- o attraverso un proprio sistema gestionale; - o attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal MASE tramite il RENTRI. Le aziende che si iscriveranno al RENTRI entro il 13 febbraio 2025, perché obbligate (con più di 50 dipendenti) o per scelta volontaria, non dovranno stampare né vidimare alcun registro cartaceo

in quanto a partire dalla data di iscrizione il registro è tenuto soltanto in modalità digitale.

Dal 13 febbraio 2025 e fino alla data di iscrizione al RENTRI i produttori di rifiuti fino a 50 dipendenti (secondo e terzo gruppo) potranno tenere i registri in formato cartaceo, ma solo con il nuovo modello reperibile dal portale RENTRI. Una volta stampati su supporto cartaceo i registri dovranno essere vidimati presso gli uffici delle Camere di commercio territorialmente competenti. Per la vidimazione dei registri cronologici di carico e scarico cartacei dovrà essere versato alla Camera di Commercio un diritto di segreteria.

La funzionalità di stampa del registro di carico e scarico in bianco da presentare per la vidimazione alla CCIAA è già disponibile dal 4 novembre 2024.

Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione. In ogni caso la vidimazione dei fogli di registro di carico e scarico in bianco potrà avvenire anche dopo il 13 febbraio 2025, purché tale vidimazione preceda la prima annotazione a partire da tale data. Dalla data di iscrizione al RENTRI si applicherà, anche ai soggetti del secondo e terzo gruppo, l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale.

FORMULARI

DI IDENTIFICAZIONE

DEI RIFIUTI (FIR)

Le modalità di compilazione del nuovo modello sono state definite con il Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023.

Dal 13 febbraio 2025 entrerà in vigore anche il nuovo formato di FIR definito dal D.M. 59/2023.

Con l’entrata in vigore del nuovo modello i FIR verranno emessi e vidimati digitalmente tramite la piattaforma RENTRI e saranno utilizzati in formato cartaceo da tutti gli operatori, anche da quelli non ancora iscritti o non obbligati all’iscrizione al RENTRI.

La vidimazione digitale può avvenire alternativamente mediante:

- l’interoperabilità con il sistema gestionale dell’operatore;

- con il servizio di vidimazione digitale disponibile sul portale RENTRI.

- La funzionalità di stampa e vidimazione del formulario sarà disponibile a partire dal 23 gennaio 2025.

A decorrere dal 13 febbraio 2025 tutti i soggetti (enti, imprese o altre organizzazioni) che non dispongono di sistemi gestionali, per la gestione del FIR cartaceo e la sua vidimazione digitale possono

utilizzare i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI.

Per l’utilizzo dei servizi di supporto:

- il soggetto già iscritto al RENTRI accede all’area riservata “Operatori”;

- il soggetto non ancora iscritto, o non soggetto ad obbligo di iscrizione, accede all’area “Produttori di rifiuti non iscritti”.

- L’accesso alle aree riservate avviene mediante autenticazione con identità digitale (SPID per persona fisica o giuridica, CNS, CIE).

- I servizi di supporto consentono:

- l’emissione del FIR cartaceo vidimato digitalmente e identificato da un numero univoco rilasciato dal RENTRI. L’operatore può decidere se avere un’unica numerazione progressiva dei FIR per tutte le sue unità locali, oppure numerazioni progressive distinte per ciascuna unità locale;

- l’inserimento dei dati relativi al produttore/ detentore, al trasportatore, al destinatario, all’eventuale intermediario, alla tipologia e quantità stimata di rifiuto;

- la produzione del file in formato pdf ai fini della stampa, secondo il modello riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n. 59, con possibilità di compilazione manuale in alternativa a quella mediante applicazione web.

Dal 13 febbraio 2026 i produttori iscritti al RENTRI emetteranno in formato digitale il FIR, per i rifiuti pericolosi e per i rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, dalla attività di recupero e smaltimen-

CATEGORIA

enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali

enti o imprese produttori inziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 10 dipendenti

enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi < 10 dipendenti

to di rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi. In tutti gli altri casi non vi sarà l’obbligo di emissione e gestione del FIR in formato digitale e potrà continuare ad essere utilizzato il supporto cartaceo. Per la compilazione del FIR digitale sarà possibile utilizzare i sistemi gestionali degli operatori o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

FORMAZIONE

SUL RENTRI

Tutto il materiale utilizzato durante la formazione già realizzata (Webinar promossi della nostra Associazione Confapi FVG del 24 settembre 2024 e del 17 ottobre 2024) è liberamente accessibile sul portale RENTRI al link: https://www.rentri. gov.it/it nella sezione Supporto -> Eventi formativi. Sul portale, oltre ai manuali operativi, sono anche disponibili un’ampia raccolta di risposte puntuali ai quesiti ricevuti.

CALENDARIO RIASSUNTIVO

Per una maggiore facilità di lettura delle scadenze sopracitate di seguito pubblichiamo una tabella di sintesi.

Per ogni ulteriore informazione le Imprese interessate possono rivolgersi al perito Claudio Scialino dell’Ufficio Edilizia e Territorio dell’Associazione.

dal 15/12/2024

ed entro il 13/02/2025 dal 13/02/2025 dal 13/02/2026

dal 15/06/2025

ed entro il 14/08/2025

dal 15/12/2025

ed entro il 13/02/2026

dalla data di iscrizione al RENTRI dal 13/02/2026

dalla data di iscrizione al RENTRI dal 13/02/2026

(CS)

CONAI: variazioni da luglio 2025

le novità riguardano

gli imballaggi in legno, plaStiCa e vetro e i CompoSiti a baSe di Carta

Fonte: CONAI

CONAI ha valutato e approvato le richieste di rimodulazione del contributo ambientale (o CAC) e le relative motivazioni presentate dai consorzi Rilegno, Corepla e Coreve per gli imballaggi in legno, plastica e vetro e per quelli compositi a prevalenza carta.

Tutte le variazioni decorreranno dal 1° luglio 2025, con un secondo aumento previsto per il contributo ambientale vetro a partire dal 1° gennaio 2026. Anche in vista delle evoluzioni attese per la seconda metà del 2025, connesse al rinnovo dell’Accordo nazionale con ANCI – appena prorogato di sei mesi –, CONAI continuerà a monitorare l’andamento delle filiere dei materiali interessati da queste rimodulazioni.

GLI IMBALLAGGI

IN CARTA

Si amplia il progetto di diversificazione per gli imballaggi in carta, avviato inizialmente per i contenitori compositi a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi (CPL), al fine di migliorare l’efficacia del riciclo di imballaggi complessi a base cellulosica consolidando e sviluppando le attività di raccolta e selezione per ottenere un flusso omogeneo di rifiuti da avviare a una fase di riciclo dedicata. Allo stesso tempo si introduce un’importante scontistica per gli imballaggi compositi diversi da quelli per liquidi sottoposti a prova di laboratorio condotta secondo la norma UNI 11743:2019 e per

cui è stato valutato il livello di riciclabilità secondo il sistema di valutazione Aticelca® 501(1).

Dal 2019, infatti, è stato introdotto un contributo aggiuntivo (Extra CAC) per i CPL, poi esteso ad altre tipologie di imballaggi compositi a prevalenza cellulosica nel 2022: le risorse derivanti dagli Extra CAC sono finalizzate a promuovere l’introduzione sul mercato di imballaggi compositi più facilmente riciclabili, a incentivare l’adozione di tecnologie di selezione e riciclo dedicate, e a coprire i maggiori costi energetici e ambientali derivanti dalla presenza di frazioni non cellulosiche in questi specifici imballaggi.

Dalle sei attuali si passa a otto fasce per gli imballaggi in carta.

La prima resta dedicata agli imballaggi monomateriale e la seconda ai compositi di tipo A, in cui il peso della componente carta è compreso tra il 90% e il 95% del peso complessivo dell’imballaggio.

Si sdoppia la fascia dedicata ai compositi di tipo B, in cui il peso della componente carta è compreso tra l’80% e il 90% del peso dell’imballaggio, che era stata finora esentata dal contributo. Una sarà dedicata ai compositi certificati B Aticelca® 501 (B1) e una a quelli non certificati (B2). Al termine di una prima fase di sperimentazione, è possibile che per i compositi di tipo B i valori dell’Extra CAC subiscano variazioni.

Una fascia resta dedicata ai CPL.

Si sdoppia anche la fascia dedicata ai compositi di tipo C, con un peso della componente carta compreso fra il 60% e l’80% del totale: saranno considerati di tipo C1 quelli certificati C Aticelca® 501 e di tipo C2 quelli non certificati.

Infine, un’ultima fascia resta dedicata ai compositi di tipo D, in cui il peso della componente carta è inferiore al 60% del peso complessivo dell’imballaggio oppure non è esplicitato.

Questi in definitiva le variazioni e i nuovi valori degli Extra CAC, con un’agevolazione dedicata ai compositi B1 e C1 certificati:

Fascia 3.1 - Compositi tipo B1 (CERTIFICATI)

Fascia 3.2 - Compositi tipo B2 (NON CERTIFICATI)

Fascia 4 - CPL

Fascia 5.1 - Compositi tipo C1 (CERTIFICATI)

Fascia 5.2 - Compositi tipo C2 (NON CERTIFICATI)

Fascia 6 - Compositi tipo D

Base + Extra CAC tipo B1 65,00 65,00 + 10,00

Base + Extra CAC tipo B2 65,00 65,00 + 25,00

Base + Extra CAC CPL

+ 20,00

+ 70,00

Base + Extra CAC tipo C1 65,00 + 110,00 65,00 + 65,00

Base + Extra CAC tipo C2 65,00 + 110,00 65,00 + 110,00

Base + Extra CAC tipo D 65,00 + 240,00 65,00 + 240,00

L’ampliamento di questo progetto di diversificazione prevede un periodo di sperimentazione di un anno e una prima valutazione dei risultati e degli economics dopo sei mesi.

CONAI e Comieco renderanno disponibili a breve le linee guida per la corretta applicazione operativa dei nuovi criteri da parte delle imprese in cui saranno presenti anche possibili esenzioni per le aziende che immettono sul mercato volumi minimali di imballaggi compositi.

GLI IMBALLAGGI

IN LEGNO

È stato deliberato un aumento del contributo ambientale da 7 €/tonnellata a 9 €/ tonnellata per gli imballaggi in legno, al fine di garantire l’equilibrio finanziario e patrimoniale del consorzio Rilegno.

Questo aumento fa parte di un percorso economico e finanziario largamente previsto dal Consorzio.

GLI IMBALLAGGI

IN PLASTICA

Nel 2024 Corepla ha registrato uno straordinario incremento degli imballaggi in plastica a fine vita rinvenuti nella raccolta differenziata (+4,6% stimato sull’intero anno) con notevoli impatti anche sulle ulteriori fasi di gestione quali la selezione e l’avvio a riciclo (con frazioni sempre più complesse e attività sperimentali in corso) o a recupero energetico. Una notizia positiva da un punto di vista ambientale, considerata la necessità di continuare a far crescere i tassi di intercettazione – anche tramite raccolte selettive delle bottiglie – alla luce dei prossimi obiettivi che saranno richiesti agli Stati dell’Unione.

Nonostante i prezzi medi delle aste abbiano avuto un effetto positivo sui ricavi e contemporaneamente i ricavi da CAC risultino in linea con quelli a budget, l’imprevedibile aumento dei volumi di rifiuti gestiti dal consorzio in tutto il 2024 ha reso necessaria una rimodulazione del contributo ambientale per gli imballaggi in plastica.

Anche per l’anno 2025 restano confermate le nove fasce in vigore dal 2023, con valori sempre più legati ai costi necessari per avviare a riciclo le tipologie di imballaggi inclusi in ciascuna fascia. Per sei fasce si registra un aumento e per tre una lieve diminuzione che è espressione del deficit di catena (saldo tra costi ed eventuali ricavi da cessione a riciclo), sempre a partire dal 1° luglio 2025.

- Per la fascia A1.1 il CAC passerà da 24,00 €/ tonnellata a 40,00 €/ tonnellata.

- Per la fascia A1.2, da 90,00 €/ tonnellata a 87,00 €/ tonnellata.

- Per la A2, da 220,00 €/tonnellata a 258,00 €/ tonnellata.

- Per la B1.1, da 224,00 €/ tonnellata a 219,00 €/ tonnellata.

- Per la B1.2(*), da 233,00 €/ tonnellata a 228,00 €/ tonnellata.

- Per la B2.1, da 441,00 €/ tonnellata a 611,00 €/ tonnellata.

- Per la B2.2, da 589,00 €/ tonnellata a 724,00 €/ tonnellata.

- Per la B2.3, da 650,00 €/tonnellata a 785,00 €/ tonnellata.

- Per la C, infine, da 655,00 €/tonnellata a 790,00 €/tonnellata.

GLI IMBALLAGGI IN VETRO

Il contributo ambientale per il vetro passerà da 15 €/tonnellata a 35 €/tonnellata da luglio 2025 e a 40 €/tonnellata dal 1° gennaio 2026. L’importante intervento mira a garantire un livello patrimoniale minimo per sostenere le attività operative e di riciclo. Il consorzio Coreve ha infatti segnalato una continua diminuzione dei ricavi provenienti dalla vendita di materiali, aggravata da un calo dei prezzi medi d’asta, ridotti a un quarto nell’ultima asta di ottobre rispetto a quelli di inizio 2024.

Si è inoltre aggiunto un forte rientro di quantità di rifiuti di imballaggi in vetro nella gestione del FASCIA CONTRIBUTIVA

Consorzio proprio a fronte di tali andamenti del mercato dei rottami, con conseguenti maggiori costi operativi.

Questo andamento, unitamente ad altri fattori tipici altrettanto connessi alle specificità del mercato del rottame di vetro, ha determinato un inaspettato quanto repentino peggioramento del risultato economico per il 2024 e la necessità di intervenire sul 2025.

LE PROCEDURE

SEMPLIFICATE

PER L’IMPORT

Le rimodulazioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni.

Il contributo mediante il calcolo forfettario sul

Forfettaria “per tara” - €/tonnellata

Semplificata “a valore” (prodotti alimentari) - %

peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà dai 98,00 euro/tonnellata a 114,00 €/tonnellata dal 1° luglio 2025.

Con la medesima decorrenza l’aliquota da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in euro) passerà per i prodotti alimentari imballati da 0,15% a 0,17% e per i prodotti non alimentari imballati da 0,08% a 0,09%

I contributi forfettari/aliquote saranno quindi i seguenti:

I nuovi valori delle altre procedure semplificate saranno a breve disponibili sul sito CONAI. Per ogni ulteriore informazione le Imprese possono prendere contatto con l’Ufficio Edilizia e Territorio dell’Associazione.

Semplificata “a valore” (prodotti NON alimentari) - % 0,08

(1) Un metodo volontario di valutazione della riciclabilità basato su un’analisi di laboratorio effettuata ai sensi della norma UNI 11743:2019, che simula le fasi del processo industriale di lavorazione della carta da riciclare e analizza i principali elementi che determinano la riciclabilità dei prodotti in carta e cartone.

(*) Ulteriori novità riguardanti l’adeguamento del Regolamento aste Corepla per le bottiglie in PET (fascia B1.2) Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del d.lgs. 196/2021 di recepimento della direttiva (UE) 2019/904 (la cosiddetta Direttiva SUP), a partire dal 2025, le bottiglie in PET per bevande dovranno contenere almeno il 25% di plastica riciclata, come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale. Il comma 5 dell’articolo prevede che i Sistemi EPR competenti (fra cui Corepla), ai fini del raggiungimento degli obiettivi di utilizzo di plastica riciclata, assicurino il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori di bottiglie per bevande, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalità di restituzione.

Come prima forma di adempimento a quest’ultimo disposto normativo, sin dal marzo 2022, Corepla, mediante modifica dell’apposito Regolamento, ha esteso, a determinate condizioni, agli Imbottigliatori - sia consorziati di Corepla sia non consorziati ma comunque con bottiglie assoggettate al CAC - la possibilità di accreditarsi alle aste per la vendita dei contenitori per liquidi post consumo in PET provenienti dalle attività di selezione della raccolta differenziata (di seguito i CPL PET).

Poiché tale prima modifica non fornisce agli Imbottigliatori alcuna assicurazione di effettivo rientro in possesso dei CPL PET, né definisce la relativa quota percentuale come previsto dalla norma sopra citata, Corepla sta apportando al Regolamento aste ulteriori modifiche.

L’informazione è stata già data da Corepla agli imbottigliatori consorziati interessati, mentre per i non consorziati è stata inviata apposita comunicazione alle associazioni del settore (Assobibe, Assolatte, Mineracqua e Unionfood).

Per i contenuti dell’informazione: www.corepla.it/news/adeguamento-del-regolamento-aste-corepla/

(C)

Patente a crediti: chiarimenti sulle sanzioni

il Committente o il reSponSabile dei lavori hanno l’obbligo di verifiCare il poSSeSSo della “patente a Crediti”

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 9326/2024 ha fornito prime indicazioni in merito al regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti.

Ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

Secondo la normativa, la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti, che, in ragione di quanto previsto dall’art. 4 del D.M. n. 132/2024, possono essere elevati fino a 100 (per anzianità azienda, certificazioni, attestazione SOA, formazione dipendenti, ecc.).

La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

SANZIONE AMMINISTRATIVA

Il comma 11 dell’art. 27 introduce uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti. Il legislatore ha infatti previsto una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad euro 6.000. Il riferimento economico, necessario al fine del calcolo dell’esatto importo sanzionatorio, pari al 10 per cento del valore dei lavori, da considerarsi al netto dell’IVA, va sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. A tal fine potranno essere considerati

anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.

Una volta individuato il valore di riferimento tra il 10 per cento del valore dei lavori, ovvero, se tale importo risulti inferiore o non noto, la soglia minima di euro 6.000, per la quantificazione in concreto della sanzione sarà l’Ispettorato del lavoro nel cui ambito territoriale opera il personale che ha accertato l’illecito.

Gli importi sanzionatori irrogati saranno destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente.

VERIFIChE OBBLIGATORIE

DEL COMMITTENTE

E DEL RESPONSABILE

DEI LAVORI

Il committente o il responsabile dei lavori hanno l’obbligo di verificare il possesso della “patente a crediti” o dei documenti equivalenti, nel caso di imprese straniere, o eventualmente del possesso dell’attestazione SOA da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

La mancata verifica comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da euro 711,92 a euro 2.562,91, come stabilito dall’articolo 157, del D.Lgs. n. 81/2008, viene specificato dall’Ispettorato che tale sanzione si applica esclusivamente ai lavori affidati a partire dal 1° ottobre 2024, data di entrata in vigore dell’obbligo di possesso della “patente a crediti”, poiché le verifiche del committente e del responsabile dei lavori sono contestualizzate al momento dell’affidamento dei lavori.

Nel caso, invece, che il committente o il responsabile dei lavori affidano i lavori ad un’impresa o ad un lavoratore autonomo con una “patente a crediti” a cui risulta un punteggio inferiore a 15 crediti, viene applicata la stessa sanzione cioè da euro 711,92 ad euro 2.562,91.

Inoltre, l’Ispettorato del Lavoro dispone, che la sanzione non si applica al committente o al responsabile dei lavori se, dopo l’affidamento, la “patente” viene sospesa, revocata o i crediti scendono sotto i 15. Tuttavia, in questi casi, si applica

esclusivamente all’impresa o al lavoratore autonomo la sanzione prevista dall’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 ossia del 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro.

COMPLETAMENTO

DEI LAVORI DA PARTE

DELLE IMPRESE

Le imprese o i lavoratori autonomi che, durante l’esecuzione di un appalto o subappalto, subiscono

una decurtazione dei crediti al di sotto del limite di 15, possono completare i lavori già avviati, purché il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30% del valore totale del singolo contratto di appalto/subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo, e non del valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.

(CS)

Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

CORTE DEI CONTI:

LA RELAZIONE

SUGLI INVESTIMENTI

PNRR

Le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno approvato la Relazione semestrale con cui si riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR. Risultano tutti conseguiti i 39 obiettivi europei in scadenza al primo semestre 2024, raggiungendo così un tasso di avanzamento del 43% nel percorso complessivo (+6 punti rispetto al semestre precedente). Parimenti elevati i risultati con riguardo agli step procedurali nazionali con finalità di monitoraggio interno (tasso di raggiungimento all’88%). Significativi gli avanzamenti segnati da alcuni degli obiettivi conseguiti: in riduzione di circa il 10% i tempi intercorrenti tra aggiudicazione ed esecuzione dell’opera nel caso dei contratti pubblici.

Nel secondo semestre 2024 prosegue il percorso di conseguimento di ulteriori 67 obiettivi, in linea con la programmazione: sulla base delle rilevazioni di metà ottobre, 11 obiettivi risultavano già raggiunti, mentre per la quasi integralità di quelli ancora in corso le Amministrazioni titolari hanno escluso la presenza di ostacoli al relativo conseguimento nei termini.

Se il conseguimento degli obiettivi europei previsti nel percorso attuativo risulta in linea con le scadenze concordate, l’avanzamento finanziario, come già messo in luce in occasione di precedenti relazioni, continua a evidenziare scostamenti rispetto al cronoprogramma. Al 30 settembre 2024, il livello della spesa ha superato i 57,7 miliardi, il 30% delle risorse del Piano e circa il 66% di quelle che erano programmate entro il 2024. Al 30 giugno scorso risultava ultimato il percorso degli obiettivi europei da raggiungere per il 63% delle

72 misure di riforma (a fronte del dato del 6% degli investimenti). Quota che salirà al 66% con il conseguimento degli ulteriori 17 obiettivi europei associati a riforme del II semestre 2024.

Nel dettaglio dei vari settori di investimento, la Corte dei Conti rileva i seguenti dati.

- Investimenti ferroviari: L’avanzamento dei 13 investimenti ferroviari procede sostanzialmente in linea con il cronoprogramma aggiornato: con il conseguimento dei due target previsti nel semestre in corso lo stato di avanzamento si collocherà al 39%. Un tasso di attuazione simile emerge anche sul piano della spesa: al 30 settembre 2024, quest’ultima era pari a poco meno di 8,9 miliardi, circa il 39% della dotazione complessiva. I progetti avviati si trovano in prevalenza (circa il 77%) nella fase di esecuzione dei lavori. Per l’11% si è in attesa delle autorizzazioni o della progettazione e, per l’8%, di aggiudicazione e stipula del contratto. Solo il 4% delle iniziative è giunto al momento del collaudo. Guardando alla data prevista di chiusura delle diverse fasi, circa il 20% dei progetti appare mostrare ritardi.

- Disagio abitativo e politiche sulla casa: Il PNRR destina risorse rientranti prevalentemente nel Piano innovativo per la qualità dell’abitare, c.d. PINQuA (2,8 miliardi), ai quali si aggiunge, in parte, la dotazione del Piano Nazionale Complementare per la misura Sicuro, verde e sociale (2 miliardi). Tali misure, che puntano soprattutto alla riqualificazione e alla manutenzione, più che a un incremento dello stock mediante nuove costruzioni, evidenziano difficoltà realizzative nel caso di molti progetti: quelli rientranti nel PINQuA, che rappresenta la misura più strettamente connessa alla questione abitativa, per oltre un terzo presentano ritardi rispetto alla relativa programmazione temporale; inoltre, circa l’80% di questi ritardi si concentra nelle fasi precedenti l’avvio dei lavori.

- Efficientamento energetico degli edifici: L’efficientamento energetico degli edifici rappresenta uno dei principali obiettivi del PNRR, in particolare attraverso le risorse per il finanziamento del Superbonus 110%. Dai dati ancora parziali pubblicati dall’ENEA, è possibile sti-

we know—how

Conosciamo bene il nostro lavoro e le vostre esigenze, perché operiamo nel territorio da quasi 40 anni. Siamo un punto di riferimento negli impianti elettrici, nei sistemi tecnologici, nelle energie rinnovabili e nella termoidraulica. Il nostro obiettivo è rendere più accogliente, sicura e funzionale la vostra casa e ogni altro ambiente di vita e di lavoro. Consulenza, progettazione, installazione, manutenzione, riparazioni: vi garantiamo un servizio completo, una qualità certificata e una soddisfazione che dura nel tempo.

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mare che gli obiettivi della misura, in termini di risparmio energetico e di emissioni di CO2, siano stati ampiamente superati. Tuttavia, un’analisi costi-benefici restituisce un tempo di ritorno dell’investimento del Superbonus abbastanza elevato (circa 35 anni). Tale conclusione trova sostanziale conferma anche considerando un costo per lo Stato al netto delle maggiori entrate fiscali generate dalla misura (circa 24 anni).

- Infrastrutture energetiche: Sono 8 le misure del PNRR volte a sostenere l’ammodernamento delle infrastrutture energetiche con risorse per 5,5 miliardi. Di queste risulta attivata la ripartizione per 53 progetti, che segnano un grado di avvicinamento ai target assegnati pari al 5,7%: un valore ancora basso, a motivo del fatto che il cronoprogramma del Piano prevede la chiusura della fase di selezione dei progetti entro il 2024, per poi concentrarne la fase esecutiva nel biennio 2025-26. Questa tipologia di finanziamenti è comunque riservata a operatori altamente specializzati e con elevata capacità di spesa e ciò dovrebbe rappresentare una garanzia per la tempestiva conclusione dei progetti.

CIPESS DEFINANZIA

OPERE PER 7 MILIARDI

PER RITARDI ECCESSIVI

Lo scorso 29 novembre il Cipess (Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha deliberato il definanziamento di opere per complessivi 7 miliardi circa, dei quali 4 miliardi riguardano progetti infrastrutturali finanziati dal Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 21-27, di competenza del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit).

Gli interventi interessati “non hanno raggiunto gli impegni di spesa giuridicamente vincolanti” previsti dalla normativa specifica.

Ora il Ministero per gli Affari Europei e per il Pnrr (il neo Ministro Tommaso Foti ha da poco sostituito Raffaele Fitto) dovrà destinare tali risorse ad altre opere.

MIT: NESSUN CONTROLLO

SUI COSTI MANODOPERA

SE L’IMPRESA ADERISCE

AL CCNL INDICATO

DAL BANDO

Con il parere del 6 dicembre 2024 n. 2993, il Mit interviene sull’applicazione del principio di equivalenza dei Contratti Collettivi Nazionali di settore e sulla verifica dei costi della manodopera sulla

base delle indicazioni previste dal Codice Appalti. Nel quesito si chiedeva se la verifica debba essere fatta sempre e comunque anche nel caso in cui l’operatore economico, in un appalto di lavori, applichi lo stesso CCNL individuato dalla stazione appaltante

La risposta del Mit è negativa: in caso in cui il primo in graduatoria applichi il medesimo CCNL previsto dalla Stazione appaltante nei documenti di gara ed abbia indicato il medesimo importo indicato dalla Stazione appaltante come costi della mano d’opera, la verifica di congruità può essere evitata. Eccezione a tale regola sta solo nel caso in cui l’operatore economico nella propria offerta tecnica abbia indicato varianti/migliorie che richiedono impiego aggiuntivo di manodopera.

MIT: LE INDICAZIONI

SULL’APPLICAZIONE

DEL “qUINTO D’OBBLIGO”

Con il parere n. 3116 del 6 dicembre 2024, il Mit è intervenuto sulla corretta applicazione della norma che disciplina la modifica dei contratti in corso d’esecuzione e, in particolare, sulla disposizione nella quale si prevede che “nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste”. Al Ministero era stato chiesto se nel valore stimato dell’appalto, laddove previsto nei documenti di gara, lo stesso debba essere reso evidente nel quadro A del Quadro Economico, anziché nel quadro B (somme a disposizione). Nel parere si precisa che l’applicazione della norma è rimessa alla lex specialis di gara e che il “quinto d’obbligo” può essere configurato come opzione o come imprevisto e deve essere gestito sulla base di tale inquadramento. “Ove la lex specialis di gara prevede l’applicazione dell’art. 120, c. 9 come forma di opzione (a norma dell’art. 120, c. 1 lett. a) del Codice), in base all’art. 14, c. 4 del Codice, detto importo va computato nel valore della procedura, da inserire nel quadro A del quadro economico, pur non necessitando da subito di copertura economica. Ove di converso la lex specialis di gara preveda l’applicazione dell’art. 120, c. 9 del Codice solo come vincolo per l’appaltatore in caso di modifiche contrattuali e/o variante in corso d’opera non previste al momento di gara (non già comprese in clausole opzionali), detto importo non è da conteggiare nell’importo della procedura e non trova corrispondenza esplicita nel quadro

economico (rientrando di fatto nella voce imprevisti”.

PROCEDURA NEGOZIATA: NO A ORDINE CRONOLOGICO E TERRITORIALITà

Con Atto del 20 novembre u.s., l’Anac precisa che in una procedura negoziata senza bando per l’affidamento di lavori, l’invito degli operatori economici generalmente non può avvenire basandosi sull’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse. Inoltre, salvo eccezionali situazioni motivabili, si deve evitare di porre limiti su base geografica e va rispettato con attenzione il principio di rotazione.

La scelta di selezionare gli operatori economici da invitare sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste impone, infatti, un limite di accesso in contrasto con la normativa vigente. Nello stesso Codice Appalti, infatti, è specificato espressamente che per l’invito degli operatori non può essere utilizzato il sorteggio o un altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, a meno che non si sia in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.

Sullo specifico caso in esame è anche emerso come per la selezione degli operatori (almeno cinque da invitare secondo la normativa) fosse stato proposto un criterio per ripartire gli inviti in modo da avere due imprese provenienti dalla provincia di appartenenza del Comune appaltante, due imprese provenienti dal resto del territorio regionale e una dal territorio nazionale, peraltro tenendo conto della sede legale anziché di quella operativa. La fattispecie ha fornito l’occasione per ribadire che la diversa dislocazione geografica delle imprese invitate rappresenta un criterio derogatorio alle norme del Codice, in quanto, con l’introduzione di limitazioni di tipo territoriale, potrebbero prodursi effetti lesivi dei principi di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza. La scelta di circoscrivere la quasi totalità degli inviti nell’ambito di una sola regione non può prescindere da valutazioni di opportunità e pubblica convenienza che devono essere chiaramente espresse nella determina a contrarre: è “essenziale” la motivazione della scelta discrezionale operata, “al fine di rendere ripercorribili le ragioni” che hanno portato “a scegliere un ambito territoriale piuttosto che un altro, giustificando tali scelte sulla base di criteri predeterminati quali il valore dell’appalto, il luogo di esecuzione del contratto, le caratteristiche del lavoro da affidare, l’incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione”.

L’Autorità, infine, ha ricordato la necessità del rispetto del principio di rotazione. Il nuovo Codice degli appalti non vieta più il reinvito dell’operatore economico già invitato e risultato non affidatario nella precedente procedura: a essere vietato è il reinvito del “contraente uscente”, cioè del soggetto che ha ottenuto la precedente aggiudicazione (quando due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto la stessa categoria di opere, se si parla di lavori come nel caso affrontato). Il contrante uscente deve di fatto “saltare un turno” prima di poter conseguire un nuovo affidamento da parte della stessa stazione appaltante, a meno che non ci si trovi in casi specifici motivati dalla struttura del mercato e dalla effettiva assenza di alternative. In tali ipotesi, se c’è stata una esecuzione accurata del contratto precedente, lo stesso soggetto “uscente” potrebbe in via derogatoria essere reinvitato ed eventualmente individuato come affidatario diretto. Si tratta però di situazioni in cui l’affidamento o il reinvito hanno evidentemente un carattere eccezionale, e richiedono alla stazione appaltante, spiega Anac, un onere motivazionale più stringente (particolare struttura del mercato, riscontrata e reale assenza di alternative, grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale).

APPALTO INTEGRATO:

ILLEGITTIMA LA RIChIESTA

DI PROGETTO ESECUTIVO

IN FASE DI OFFERTA

Con la delibera n. 506 del 6 novembre 2024, l’Anac ha dichiarato illegittima la richiesta di presentazione del progetto esecutivo in sede di offerta in una procedura di gara per l’affidamento di un appalto integrato.

Il nuovo Codice Appalti (art. 44) qualifica l’appalto integrato come contratto misto, caratterizzato dalla compresenza di due distinte prestazioni: il servizio di progettazione e l’esecuzione dei lavori. La natura mista del contratto si riflette negli oneri imposti al concorrente, chiamato a dimostrare i requisiti di qualificazione per entrambe le componenti e a indicare separatamente, in sede di offerta economica, il corrispettivo richiesto per ciascuna di esse.

Nel caso esaminato dall’Anac vengono evidenziati diversi profili di contrasto con il quadro normativo. L’Autorità ha rilevato, anzitutto, come la richiesta del progetto esecutivo in sede di offerta si ponga in contrasto con la stessa natura dell’appalto integrato. La redazione del progetto esecutivo, infatti, costituisce parte integrante dell’obbligazione contrattuale e non può quindi essere anticipata alla fase di selezione del contraente come

elemento dell’offerta tecnica. Questa conclusione trova conferma nella struttura dell’art. 44 del Codice, che configura chiaramente la progettazione esecutiva come una delle prestazioni oggetto del contratto, tanto da richiedere specifica qualificazione e separata indicazione del corrispettivo. La richiesta del progetto esecutivo in sede di offerta contrasta con il principio di risultato comportando un ingiustificato allungamento dei termini e un appesantimento della fase di valutazione, dovendo la commissione di gara esaminare nel dettaglio anche gli elaborati progettuali.

Inoltre, una tale previsione impone agli operatori economici adempimenti onerosi e costi di partecipazione aggiuntivi ledendo il principio di accesso al mercato e il principio di proporzionalità. L’Anac, quindi, ha invitato l’ente appaltante ad annullare la gara in autotutela e a procedere a una nuova indizione della procedura, espungendo la richiesta del progetto esecutivo in sede di offerta.

MIUR: LE INDICAZIONI

PER LE PRATIChE EDILIZIE

SULLE RESIDENZE

UNIVERSITARIE

Il Commissario straordinario per l’housing universitario, che opera nell’ambito del Ministero dell’Università e della Ricerca, ha fornito chiarimenti per le pratiche edilizie relative agli immobili da destinare a nuove residenze universitarie (D.L. 19/2024 convertito dalla Legge 56/2024).

La nota del 19 novembre u.s., pubblicata sul sito del MIUR, riguarda, in particolare, le misure di semplificazione finalizzate al perseguimento dell’obiettivo del Pnrr di dotare il Paese di 60.000 nuovi posti letto per studenti universitari entro il 30 giugno 2026, con un investimento complessivo di 1,198 miliardi di euro.

Vengono chiarite le disposizioni che consentono la deroga agli strumenti urbanistici comunali, la riconversione delle aree mediante permesso di costruire in deroga, il contributo di costruzione, le modalità di rilascio dei titoli edilizi.

SOCCORSO ISTRUTTORIO:

LE ULTIME SENTENZE

DEI TAR

Si segnalano due sentenze che precisano gli ambiti nei quali la normativa vigente consente di sanare mancanze di dichiarazioni/requisiti attraverso il soccorso istruttorio.

Il Tar Toscana (Sent. n. 1418 del 5 dicembre 2024), richiamando precedenti pronunce del Consiglio di Stato, ha affermato che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire l’integrazione

di dichiarazioni del tutto omesse nei documenti allegati all’offerta, anche quando non riguardino gli aspetti tecnici o economici della proposta contrattuale.

Tale conclusione non si pone in contrasto con la normativa comunitaria.

Questa configura, infatti, l’attivazione della stazione appaltante nei confronti dell’impresa che sia incorsa in errori o omissioni non come un obbligo, ma come una facoltà che deve avere di mira il buon andamento della procedura. Ciò chiarito, nel caso specifico non emergevano, secondo il Tribunale, elementi che potessero mettere in dubbio l’esattezza delle dichiarazioni rese dall’impresa ricorrente nell’ambito del DOGUE con riguardo alla durata dei contratti indicati per sodisfare il requisito esperienziale richiesto dal bando di gara.

Un’altra sentenza (Tar Liguria n. 850 del 9 dicembre 2024) si occupa della possibilità di correggere la dichiarazione sul subappalto qualificante. I giudici rilevano anzitutto che il subappalto necessario (o qualificante) possiede la stessa natura giuridica di quello facoltativo (o semplice), dal quale si differenzia solamente dal punto di vista funzionale, essendo imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire lavorazioni rientranti nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria.

Pertanto, in assenza di una norma che imponga uno speciale onere di forma, non può richiedersi per il subappalto qualificante una dichiarazione differenziata da quella valevole per il subappalto semplice. Per quanto concerne la “riserva” di subappaltare le opere, contenuta nella dichiarazione presentata, è vero che tale formula indica normalmente il subappalto facoltativo, ma, proprio per la mancanza di oneri formali e per l’unicità del regime giuridico dell’istituto, non può a priori escludersi che essa investa anche il subappalto necessario. E allora, secondo l’interpretazione orientata al risultato, deve ritenersi che il concorrente possa porre rimedio all’ambiguità di siffatta espressione mediante chiarimenti nella fase di soccorso istruttorio.

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 10105 del 16 dicembre 2024) è intervenuto sul caso di illeciti professionali contestati posti in essere da una consorziata esecutrice, non designata per l’appalto in questione.

I Giudici hanno evidenziato come la giurispru-

denza, rivedendo il proprio precedente indirizzo, ha affermato che il pregiudizio maturato a carico del consorzio in relazione ad un precedente affidamento può rilevare in una successiva procedura anche se risulta ivi designata una diversa consorziata esecutrice. In particolare, è stato chiarito che se a carico del consorzio stabile risulta un pregiudizio, lo stesso va valutato e apprezzato dalla stazione appaltante a prescindere dal fatto che la consorziata esecutrice ivi coinvolta sia diversa da quella designata nella nuova procedura di gara. Spetta dunque alla stazione appaltante apprezzare il pregresso illecito professionale a carico del consorzio stabile per valutarne l’eventuale rilevanza; ma non può ritenersi ex lege non riferibile al con-

sorzio stabile un pregiudizio risultante in capo allo stesso solo perché altra era la consorziata esecutrice designata nell’ambito dell’affidamento in cui l’illecito è maturato (in termini Cons. Stato, V, 3 maggio 2022, n. 3453).

Detto in altri termini, proprio il rapporto organico che si instaura tra consorzio stabile e imprese associate, che consente il “cumulo alla rinfusa”, pur mantenendosi la relazione intersoggettiva tra consorzio e imprese consorziate, impone un’attenuazione del regime di separazione quanto meno ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale.

(C)

Business News

informazioni

per l’internazionalizzazione

a Cura di informeSt ConSulting Srl

Riceviamo da INFORMEST Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione.

SUBFORNITURA MECCANICAPROGRAMMA DI INSERIMENTO COMMERCIALE IN GERMANIA-AUSTRIA-SVIZZERA PER AZIENDE DELLA SUBFORNITURA

(DI PARTI CONFORMI A DISEGNO)

Sulla base dell’interesse che i Committenti tedeschi continuano a manifestare verso i produttori italiani, molto apprezzati per qualità e flessibilità di forniture di componenti conformi a disegno su lotti medi e medio-piccoli, INFORMEST Consulting propone il programma di inserimento commerciale nel mercato di area tedesca nella subfornitura. Nonostante questo sia un periodo di flessione dovuto principalmente all’Automotive (-26% nel 2022 e -10% nel 2023), INFORMEST Consulting continua a ricevere dai clienti tedeschi di altri comparti produttivi con cui è in contatto richieste di componenti e di parti conformi a disegno. Il Committente tedesco è interessato a fornitori italiani competenti e affidabili, che INFORMEST Consulting gli presenta direttamente. Il servizio è diretto ad aziende italiane del comparto della subfornitura meccanica, della plastica, aziende produttrici di componenti per prodotti finiti; i buyer di area DACH di settore (OEM, TIER 1 e TIER 2) ricercano parti e componenti per macchine utensili (lavorazione dei metalli, dei mate-

riali plastici, ecc.), per attrezzature e macchinari per l’industria (produzione alimentare, produzione di carta, tessile, macchinari agricoli, ecc.), per i settori del packaging, logistica, medicale, ottica, ecc.

L’iniziativa prevede la selezione di Committenti tedeschi adatti per l’azienda italiana della subfornitura (al suo parco macchine e a campi di specializzazione), il supporto nel processo di registrazione come fornitore accreditato del Committente tedesco in ottica di relazione commerciale a medio-lungo, la selezione e gestione delle RDO conformi a disegno in linea con la capacità produttiva e le lavorazioni dell’azienda italiana, l’analisi tecnica di disegni e progetti, verifica di congruità con le lavorazioni realizzate dall’azienda italiana; impostazione del preventivo, verifica dei punti positivi o di attenzione dell’offerta tecnico-economica; valutazione generale dell’andamento dei riscontri alle RDO, con analisi dei punti di forza e di attenzione comunicati dai buyers; supporto linguistico, supporto nella gestione della spedizione di campioni e di ordini.

L’iniziativa di sviluppo commerciale è indirizzata a imprese impegnate nelle lavorazioni/produzioni di settore, ha lo scopo di ottenere economie di scala nella realizzazione delle attività operative di sviluppo export e una conseguente significativa riduzione dei costi di inserimento commerciale. Le aziende interessate possono inviare una mail all’indirizzo consulenza@informestconsulting.it.

EMILIA ROMAGNACONTRIBUTI

A FONDO PERDUTO

FINO AL 70%

DELLE SPESE PER I PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

DELLE PMI SINGOLE O AGGREGATE

È stato pubblicato in questi giorni il “Bando per il sostegno a progetti di internazionalizzazione delle PMI e aggregazioni di PMI – 2024” della Regione Emilia-Romagna finalizzato a incentivare e sostenere la presenza delle PMI emiliane e romagnole sui mercati internazionali.

Nell’ambito del bando, sono ammissibili a finan-

ziamento i progetti realizzati da PMI (singole o aggregate in ATI, ATS e reti d’impresa) per lo sviluppo internazionale (sono ammessi fino a due Paesi esteri) e che prevedono consulenze e partecipazioni a fiere internazionali (fino a un massimo di 4 fiere); i progetti dovranno svolgersi a partire dal 1° gennaio 2025 e concludersi entro il 31 dicembre 2025. L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 60% delle spese ammissibili e fino a un massimo di € 40.000,00 per i partecipanti in forma singola, e al 70% delle spese ammissibili e fino a un massimo di € 140.000,00 per ATI/ATS e Reti; il contributo sarà concesso tramite procedimento valutativo a graduatoria e in regime “de minimis”.

Sono ammissibili le spese relative alla partecipazione a fiere internazionali (in Italia o all’estero), i costi per l’utilizzo di un Temporary Export Manager e/o Digital Export Manager, le consulenze per assesment (analisi e orientamento specialistico ai servizi digitali e virtuali, preparazione di un piano export digitale, preparazione di un piano di sviluppo sui mercati obiettivo del progetto, ecc.), per sviluppo business (avvio e sviluppo di attività di promozione e commercializzazione b2b e b2c on line, consulenza e formazione per l’utilizzo di piattaforme/marketplace/sistemi di smart payment internazionali), per ideazione di un piano marketing e comunicazione sui Paesi target, consulenze e servizi per b2b (selezione di potenziali partner/ buyer e supporto a incontri di affari).

Le domande possono essere presentate, tramite l’applicativo Sfinge 2020, a partire dal 13 gennaio 2025 e fino il 13 febbraio 2025 o fino al raggiungimento del numero massimo di 400 domande presentate.

INFORMEST Consulting è disponibile per impostare il progetto di internazionalizzazione e seguire l’istruttoria per l’ottenimento del contributo, e fornisce alle PMI interessate i servizi previsti dal bando quali Temporary Export Manager e consulenze per assesment, preparazione di un piano di marketing sui Paesi esteri, consulenze e servizi per b2b (selezione personalizzata di nuovi clienti esteri e introduzione della PMI e dei suoi prodotti nei nuovi mercati selezionati (http://www.informestconsulting.it/it/dicono-di-noi). Le aziende interessate ad approfondire possono inviare una richiesta a: consulenza@informestconsulting. it (0432 629743).

ARREDO MADE IN ITALy

NEGLI STATI UNITIPROGRAMMA PERSONALIZZATO

DI INSERIMENTO COMMERCIALE IN FLORIDA E CALIFORNIA

Prosegue il programma Arredo STATI UNITI, rafforzato dagli interessi crescenti dei Buyer americani verso le soluzioni delle aziende italiane appartenenti alla Filiera Abitare che hanno partecipato alle precedenti edizioni del programma; il mercato statunitense conferma l’elevato interesse e apprezzamento verso il Made in Italy, capacità di acquisto, in quantità e valore.

Il mercato americano continua a rappresentare in modo crescente una delle principali destinazioni per l’arredamento italiano di fascia alta; nel 2023 le esportazioni italiane di soluzioni d’arredo verso gli USA sono cresciute di oltre il 20%. Il potenziale del mercato americano per le PMI italiane che offrono soluzioni d’arredo di fascia alta (filiera abitare e affini) è legato a diversi fattori, tra cui la crescente domanda di prodotti di alta qualità e design e lo sviluppo del mercato immobiliare, sia residenziale che commerciale.

Le soluzioni Made in Italy sono richieste dai clienti statunitensi per l’arredamento di ville e abitazioni di lusso, ma anche per l’arredamento di hotel, ristoranti e ambienti commerciali di alto livello. Attraverso l’esperto commerciale basato a Miami, INFORMEST Consulting mette a disposizione delle PMI italiane relazioni attive con buyer statunitensi (studi di interior designer, studi di architettura, general contractors, distributori e dealers con showroom, progettisti e costruttori di yacht) interessati a proporre progetti d’arredo che richiedono soluzioni Made in Italy per la realizzazione di residenze e ville di pregio in Florida e California e nella East Coast. Sulla base di azioni di sviluppo export già realizzate, INFORMEST Consulting ha verificato che i buyers ricercano produzioni creative, innovative, sostenibili e con design accattivante, e apprezzano la capacità delle aziende italiane di offrire soluzioni personalizzate abbinate a prodotti a catalogo, in grado di soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.

A seguito dei risultati e degli ordinativi acquisiti dalle imprese partecipanti alle precedenti edizioni, INFORMEST Consulting prosegue con il programma strutturato di inserimento e sviluppo commerciale del mercato americano. In particolare, l’iniziativa prevede il coinvolgimento di un gruppo di PMI, non concorrenti tra loro, che propongono soluzioni di pregio per l’arredo (filiera abitare e affini) di Ville, palazzi e hotel di lusso: soluzioni di arredamento per zona giorno e zona notte, complementi di arredo, sistemi d’illuminazione, serramenti interni ed esterni, pavimenti e rivestimenti, tappezzeria e decorazioni, cerami-

che, arredi e complementi per l’esterno. Il programma, che prevede un percorso personalizzato di inserimento commerciale per ciascuna azienda partecipante, è finalizzato allo sviluppo di collaborazioni commerciali con buyer statunitensi concretamente interessati ai prodotti Made in Italy di fascia alta, alla riduzione dei costi di partecipazione e all’acquisizione di ordini in modo continuativo. Per ulteriori informazioni potete inviare una e-mail di richiesta a consulenzapd@informestconsulting.it oppure telefonare allo 0421 280440.

FRIEND EUROPE:

IL PARTNERING OPPORTUNITIES DATABASE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE DEL NORD EST

INFORMEST Consulting è partner locale del Consorzio Friend Europe (www.friendeurope.it) nell’ambito della rete Enterprise Europe Network (EEN) e promuove i servizi del Network alle PMI del Triveneto. Il Network EEN è la più grande rete a supporto delle PMI a livello mondiale, presente in più di 60 Paesi e composta da oltre 600 membri, e mette a disposizione delle aziende informazioni relative alle politiche dell’UE e opportunità di collaborazione tra imprese, al fine di migliorarne la capacità competitiva e di sviluppo internazionale. Il Consorzio Friend Europe svolge la propria attività al servizio delle imprese di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Tra gli altri servizi, il Consorzio promuove il Partnering Opportunities Database (POD) della Commissione Europea, un database composto da profili di aziende europee e internazionali che richiedono o offrono servizi e/o prodotti di tutti i settori merceologici alimentato giornalmente da partner locali

che filtrano le richieste. In qualità di partner EEN, INFORMEST Consulting offre alle aziende un servizio gratuito di inserimento nel database europeo delle PMI ‘cerco e offro prodotti’, il quale consente alle aziende iscritte di avere una visibilità nell’intera Area Europea e anche in altri Paesi extra UE aderenti al progetto. I contatti, una volta avviati, potranno essere sviluppati autonomamente tra le parti interessate. Le aziende interessate all’iniziativa sopra indicata nell’ottica di intraprendere o aumentare contatti con nuove potenziali controparti estere possono richiedere l’inserimento gratuito e anonimo del proprio profilo nel database, richiedendo il modulo e inviandolo all’indirizzo office@informestconsulting.it.

RIChIESTE

DI COLLABORAZIONE

DALL’EUROPADA ENTERPRISE EUROPE

NETWORk

- Produttore tedesco di finestre cerca fornitori di nastri RAL, profili in alluminio per porte, finestre e facciate, vetri per finestre, materiali di ancoraggio/fissaggio, ferramenta ed elementi di rinforzo.

- Agente commerciale olandese è alla ricerca di produttori del settore alimentare e non, di prodotti innovativi e sostenibili provenienti dall’Europa, disposti a lanciare i propri prodotti sul mercato olandese.

- Brand polacco specializzato in prodotti artigianali realizzati con filati e lana utilizzando le tradizionali tecniche di lavorazione a maglia e all’uncinetto è alla ricerca di fornitori affidabili di materiali di alta qualità. Informazioni: office@informestconsulting.it (C)

Finanziamenti de minimis per formazione/coaching

da 900 a 5.400 euro

inCrementabili in funzione delle attività realizzate a Copertura dell’attività del formatore/eSperto

Siamo partner, in qualità di Ente formativo accreditato della Regione FVG, del progetto denominato PercoRSIC – Verso un sistema regionale di imprese responsabili e sicure proposto a supporto delle imprese regionali nel fornire conoscenze e metodologie utili a promuovere e sviluppare in azienda la cultura, i principi e le buone pratiche sulle tematiche della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), del Welfare e della Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro.

Nell’ambito di questo progetto si possono finanziare Azioni di coaching della durata ciascuna di 16 ore per realizzare percorsi formativi rivolti a figure chiave delle imprese, si possono formare da 1 a massimo 3 partecipanti per ogni macroarea di seguito indicata.

PS 5/23 “RESPONSABILITà

SOCIALE D’IMPRESA (RSI)

E SUL WELFARE”

- Nuovi modelli organizzativi e di governance (16 ore)

- Filiera, clienti, catena di fornitura sostenibili (16 ore)

- Diversity Management e welfare aziendale: verso la qualità del lavoro (16 ore)

PS

6/23 “DIFFUSIONE

DELLA CULTURA

DELLA SICUREZZA”

- Come dare valore alla sicurezza (16 ore)

- Strategie e strumenti per migliorare la sicurezza (16 ore)

- Approcci innovativi e tecnologie emergenti (16 ore)

Possono partecipare dipendenti e/o titolari di imprese con unità produttive sul territorio regionale; il finanziamento prevede la copertura del costo del formatore/esperto che realizza in azienda, in maniera dedicata alle esigenze dell’impresa, gli interventi di coaching/formazione; il finanziamento vede la copertura dell’attività del formatore/ esperto per un valore che varia da 900 a 5400 euro in funzione delle attività avviate e di interesse per le imprese; l’attività è soggetta a “de minimis”. I tempi di avvio del coaching/formazione in azienda sono al massimo di 20 giorni da quando riceviamo la modulistica da noi fornita e compilata dall’impresa.

Le imprese interessate possono contattate la nostra dott.ssa Emanuela De Faccio tel. 0432.507377 per ricevere ulteriori informazioni e concordare l’appuntamento per attivare la procedura per avviare l’azione finanziata. (EDF)

Convenzione Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa

trieSte airportfriuli venezia giulia

La convenzione con Trieste Airport permette agli Associati Confapi FVG che ne fanno richiesta di ottenere sconti sulle tariffe dei parcheggi P7 e P3 e sull’acquisto della TRS card.

VALIDITà

Fino al 30 giugno 2025

PARChEGGI P7

MULTIPIANO E P3

Sconto del 20% sulle tariffe base ufficiali in vigore dei parcheggi P7 multipiano e P3 (consultabili a questo link https://triesteairport.it/it/parcheggi/ guida-parcheggi): agli Associati che ne faranno richiesta verrà fornito un voucher (contenente un QR code e un PIN) di sconto dedicato valido rispettivamente per i due parcheggi.

Il voucher potrà essere utilizzato direttamente alle casse automatiche in fase di pagamento, mediante scansione del QRcode, o utilizzato in fase di prenotazione online inserendo il codice PIN.

Modalità di richiesta dei voucher

Via email scrivendo a relazioniesterne@confapifvg.it oppure telefonando allo 0432-507377.

TRS CARD

Tutti gli Associati Confapi FVG avranno la possibilità di acquistare la “TRS Card” con uno sconto del 20% sul prezzo di listino di 150€. Il TRS Club è riservato ai viaggiatori che più frequentemente utilizzano lo scalo: i membri del Club hanno accesso gratuito alla VIP Lounge “Sala Calligaris”, tariffe di sosta auto scontate del 25% e la possibilità di stipulare abbonamenti parcheggio. La card viene rilasciata anche gratuitamente a seguito della presentazione di almeno 10 carte d’imbarco per voli in partenza da Trieste Airport in 5 mesi consecutivi, ed è nominativa.

Modalità di richiesta della card

Via email scrivendo a trscard@triesteairport.it (SF)

Divieti di circolazione di veicoli industriali

pubbliCato il Calendario per il 2025

PREMESSA

Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 435/MM del 19 dicembre 2024 per comunicare che con decreto 12 dicembre 2024 (di seguito “d.m.”), pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha diramato le direttive e il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli industriali fuori dai centri abitati per l’anno 2025. Come per il passato, i divieti si applicano ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. Entro tale limite possono circolare i trattori stradali adibiti al traino dei semirimorchi.

NOVITà

Due le nuove esclusioni dai divieti introdotte dal d.m.:

- l’art. 7.4, lett. a) prevede l’applicazione dell’agevolazione, limitatamente ai giorni feriali, anche ai viaggi di rientro alle sedi, principali o secondarie, dell’impresa intestataria dei veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione (la sede di rientro va documentata con l’esibizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato);

- l’art. 7.4, lett. c) porta a 80 km (dai precedenti 50 km) la distanza massima del veicolo dalla sede principale o secondaria dell’impresa (o dalla residenza o domicilio del conducente) al momento in cui scatta il divieto, entro cui è possibile far ritorno presso le medesime sedi o residenze senza dover arrestare la marcia del mezzo in conseguenza dell’inizio del divieto.

PRINCIPALI CONFERME

Esenzioni per tipologia di merce trasportata

Sono state confermate le esclusioni dai divieti previste lo scorso anno, relativamente:

- ai prodotti complementari alla somministrazione alimentare trasportati contemporaneamente a quelli in regime A.T.P., strettamente connessi e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, nel limite del 50% del totale del carico (art. 8.1m lett. h);

- agli altri prodotti alimentari, trasportati contemporaneamente a quelli in regime A.T.P., nel limite del 50% del totale del carico, per viaggi con origine e destinazione ricadenti nel medesimo ambito provinciale (art. 8.1, lett. i);

- ai prodotti alimentari deperibili da trasportare in regime ATP;

- ai prodotti agricoli che, pur non richiedendo il regime ATP, sono soggetti a rapido deperimento come frutta fresca, ortaggi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, uova da cova e miele non invasettato, sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali.

Agevolazioni per veicoli diretti/provenienti dall’estero

Il decreto conferma le consuete agevolazioni per i veicoli diretti o provenienti dall’estero:

- per i veicoli provenienti dall’estero, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore in presenza di un solo conducente; qualora il periodo di riposo giornaliero termini dopo l’inizio del divieto, il posticipo di 4 ore scatta dal termine del periodo di riposo;

- per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto, di cui all’art. 2 del decreto, è anticipato di due ore.

Agevolazioni per i trasporti da/verso le isole maggiori (Sardegna e Sicilia)

Confermate le agevolazioni per i trasporti da e verso le isole maggiori.

Veicoli diretti agli interporti

È anticipata di 4 ore la fine del divieto per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale e ai

terminal intermodali che trasportano merci o unità di carico dirette all’estero (art. 6.1).

Gli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalla L. n. 240/1990, sono quelli di: Bari, Bologna, Catania, Cervignano del Friuli (UD), Jesi (AN), Livorno, Marcianise (CE), Nola (NA), Novara, Orte (VT), Padova, Parma, Pescara, Prato, Rivalta Scrivia (AL), Torino, Vado Ligure (PV), Venezia e Verona.

Sono terminal intermodali collocati in posizione strategica quelli siti in: Busto Arsizio (VA), Brescia Scalo (BS), Domodossola (VB), Marzaglia (MO), Melzo (MI), Milano Smistamento, Mortara (PV), Pordenone, Portogruaro (VE), Rovigo, Rubiera (RE), Trento, Trieste e Voltri (GE).

Esenzioni per veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare

Per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare, l’esenzione dal divieto interessa tutti quelli diretti ai porti per l’utilizzo delle tratte marittime previste dal c.d. “marebonus”.

Esenzioni per i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali e internazionali

Esentati dal divieto anche i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali e internazionali che trasportano merci destinati al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle predette merci.

Veicoli scarichi destinati all’estero

Si applica l’anticipo di 4 ore della fine del divieto anche quando i veicoli trasportino unità di carico vuote, container, casse mobili, semirimorchi, e ai complessi veicolari scarichi destinati all’estero tramite gli stessi interporti, porti e aeroporti, purché muniti di idonea documentazione quale l’ordine di spedizione, attestante la destinazione delle unità di carico.

Esenzioni per i trasporti combinati strada-mare e strada-rotaia

Per i mezzi impegnati in trasporti combinati strada-mare e strada-rotaia, l’esenzione opera in presenza delle condizioni stabilite dal d.m. 15.12.2001, tra cui la percorrenza chilometrica massima su strada della parte iniziale o terminale del tragitto che il decreto in commento fissa in 150 km, in linea d’aria, dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

Esenzioni per i trasporti intermodali nazionali

Il divieto di cui all’art. 2 del d.m. non si applica ai veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi

origine e destinazione all’interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco (art. 6.7 del d.m.).

Esenzioni per trattori stradali senza semirimorchio che effettuano trasporto intermodale I trattori stradali isolati di massa superiore alle 7,5 ton che hanno sganciato il semirimorchio per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale sono esentati dal divieto; l’autista deve essere munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.

Esenzioni per specifiche categorie di veicoli Esentati dal divieto sono anche i complessi veicolari appartenenti alle categorie indicate al comma 3 dell’art. 7 del decreto, quali, in via esemplificativa, autocisterne adibite al trasporto del latte fresco, autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali di allevamento o di materie prime per la loro produzione; autocisterne per il trasporto di combustibili liquidi o gassosi per distribuzione e il consumo, ecc., anche se circolano scarichi.

Esenzioni per i veicoli oggetto di revisione e riparazione in officina

L’esenzione si applica:

- ai veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il mezzo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali. Come accennato innanzi, il decreto ora include nell’esenzione anche il viaggio di rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria del mezzo;

- ai veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l’intervento di un’officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato dove ha sede l’impresa;

- ai veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principali o secondarie, dell’impresa intestataria, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato d’iscrizione alla CCIAA, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino a una distanza superiore a 80 km dalle medesime sedi al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

Deroghe prefettizie

Per quanto riguarda le autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga (articoli 9-11), l’art. 9 del decreto individua le ipotesi in cui possono essere rilasciate. Vi figurano: i prodotti dell’industria a ciclo continuo, quando i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l’immediato trasferimento di tali prodotti, il trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli previsti all’art. 8, al fine di evitarne il deterioramento, per tener conto di situazioni particolari debitamente documentate e limitate nel tempo.

In presenza di esigenze e altri casi non espressamente previsti nell’art. 9 e connotati da comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche, è sempre opportuno che le imprese evidenzino nell’istanza di rilascio - rivolta di norma alla Prefettura della provincia di partenza con un anticipo di almeno 10 giorni - le informazioni dettagliatamente richieste dall’art. 10. A tale proposito, ricordiamo il chiarimento del Ministero dell’Interno sulla validità delle deroghe prefettizie anche per i viaggi a vuoto necessari al raggiungimento del luogo di carico della merce, purché l’interessato ne faccia espressamente richiesta nella sua domanda specificando, altresì, le motivazioni alla base di questa necessità.

Divieti aggiuntivi

I divieti aggiuntivi previsti per i trasporti di merci pericolose in regime ADR interesseranno quelli delle classi 1 (materie e oggetti esplosivi) e 7 (materiali radioattivi) nelle seguenti giornate: dalle ore 8.00 alle ore 24.00 di ogni sabato e dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 24 maggio al 7 settembre 2025 (art. 12). Questo divieto si applica in ragione della merce trasportata, per cui prescinde dalla massa complessiva del veicolo, interessando, quindi, anche i trasporti eseguiti con mezzi di massa complessiva inferiore a 7,5 t. Peraltro, in deroga a questi divieti aggiuntivi, il trasporto delle merci pericolose di classe 1 e 7 è consentito con veicoli di massa non superiore a 7,5 t nelle seguenti fattispecie:

- trasporto nei casi di esenzione parziale o totale individuati nelle sottosezioni 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.6, 1.7.1.4, allegato A dell’ADR;

- trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al cap. 3.3, allegato A dell’ADR;

- trasporto di merci imballate in quantità limitate, ai sensi del cap. 3.4, all. A dell’ADR;

- trasporto di merci imballate in quantità esenti, ai sensi del cap. 3.5, all. A dell’ADR. Il trasporto delle merci sopra elencate eseguito con veicoli di massa superiore alle 7,5 t è sottoposto ai soli divieti di circolazione generali e non a quelli aggiuntivi.

IL CALENDARIO

DEI DIVIETI 2025

Nel rinviare alla lettura del calendario per il dettaglio delle singole giornate di divieti, si segnala la conferma dei divieti nelle domeniche di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre dalle 9.00 alle 22.00, e nelle domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre dalle ore 7.00 alle 22.00.

Nel periodo della SS. Pasqua (da venerdì 18 aprile a martedì 22 aprile), il divieto è, invece, cosi strutturato:

- venerdì 18 aprile, dalle 14.00 alle 22.00; - sabato 19 aprile, dalle 9.00 alle 16.00; - domenica 20 aprile, dalle 9.00 alle 22.00; - lunedì 21 aprile, dalle 9.00 alle 22.00; - martedì 22 aprile, dalle 9.00 alle 14.00. Nel periodo estivo, la presenza di divieti per tre venerdì consecutivi – dalle ore 16.00/22.00, a partire dal 25 luglio fino all’8 agosto, mentre venerdì 15 agosto (ferragosto) il divieto sarà operativo dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Sempre nel periodo estivo, la circolazione sarà vietata anche al sabato: nel mese di luglio, dalle ore 8.00 alle ore 16.00; in quelli di agosto dalle ore 8.00 alle ore 22.00 (sabato 2 e sabato 9) e dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (sabato 16, 23 e 30 agosto).

Copia del decreto in commento e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.

(MM)

Costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto c/t

Si riporta la tabella aggiornata, rammentando che le 4 categorie a cui questa si riferisce sono le seguenti:

i valori indiCativi di riferimento aggiornati al

Settembre 2024

Facciamo seguito al nostro articolo su Apinforma n. 13 del 15 luglio 2024, pp. 45-46, per comunicare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato sul proprio sito (link: https://www. mit.gov.it/normativa/decreto-direttoriale-n588-del-10-dicembre-2024-pubblicazione-valoriindicativi-di) l’aggiornamento a settembre 2024 dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto di cose in conto terzi.

Questi nuovi valori sono il frutto di uno studio condotto da un soggetto terzo a cui il Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori ha affidato l’incarico, allo scopo di aggiornare “la metodologia di rilevazione dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese italiane di autotrasporto, al fine di definire un quadro di riferimento chiaro che contribuisca alla costruzione di un modello rappresentativo e trasparente”. Al medesimo link è disponibile il documento contenente la metodologia seguita per la determinazione dei valori.

- A, fino a 3,5 t. Per questa tipologia di mezzi, il decreto direttoriale n. 588 del 10 dicembre 2024, al quale sono allegate le tabelle contenenti i valori indicativi dei costi di riferimento, al c. 2 dell’articolo unico, prevede che, essendo questi (veicoli) “utilizzati per lo più nel trasporto di ultimo miglio in ambito urbano e con percorrenza inferiore ai 100 km, (omissis…) la remunerazione del servizio potrebbe essere effettuata tenendo conto del fattore tempo impiegato senza utilizzare il parametro costi.”;

- B, oltre le 3,5 t e fino a 12 t;

- C, oltre le 12 t e fino a 26 t;

- D, oltre le 26 t.

Per ciascuna categoria, in corrispondenza delle singole voci di costo è previsto un valore minimo e uno massimo. Le voci di costo, a loro volta, sono state raggruppate in tre sezioni:

1. veicolo, rimorchi e semirimorchi inclusi (acquisto; manutenzione; pneumatici; revisioni; bollo; assicurazione);

2. costo personale (stipendio, trasferte, straordinari);

3. altro (pedaggiamento (sic!) ed energia).

Altre informazioni possono essere richieste all’Ufficio Trasporti dell’Associazione. (MM)

COSTI INDICATIVI A kM AUTOTRASPORTO MERCI SETTEMBRE 2024 Categoria

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