Apinforma 3-2025

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APINFORMA

numero 3 15 febbraio 2025

IN PRIMO PIANO

APINFORMA

numero 3 15 febbraio 2025

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

Assegnazioni e trasformazioni agevolate 2025

Credito Iva e dichiarazione annuale

Ires ridotta per il 2025

INAIL. Incentivi alle imprese

Bandi Invitalia

Energy Realise 2.0

Bando Unioncamere sulla parità di genere

Bando Mamme Manager 2025

Concorso PMI Welfare Manager 2025

Contributi conseguimento CQC 2024

Incentivi per il settore dell’idrogeno rinnovabile

INPS - Massimali mensili C.I.G.

Aggiornato il valore del ticket di licenziamento 2025

CCNL logistica, trasporto e spedizione

CCNL pmi comunicazione, informatica e servizi innovativi

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ORGANIZZAZIONE

“I Cavalieri della piccola e media industria privata”

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Assegnazioni e trasformazioni agevolate 2025

nuova opportunità

per gli imprenditori

di Davide David, dottore commercialista in Monfalcone (aggiornato al 14.02.2025)

intrODUZiOne

La legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207/2024) ripropone le discipline agevolative per:

1) la assegnazione e la cessione ai soci di immobili e beni mobili registrati;

2) la trasformazione in società semplice delle società commerciali che hanno per oggetto la gestione di immobili e beni mobili registrati. Il termine per porre in essere le operazioni agevolate è il 30.09.2025.

A margine si segnala che la legge di bilancio 2025 ripropone anche la disciplina per la estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale: non oggetto della presente scheda.

asseGnaZiOne e cessiOne Di Beni ai sOci

Premessa

I commi da 31 a 36 dell’art. 1 della legge di bilancio 2025 ripropongono la possibilità, per le società commerciali, di assegnare o cedere ai soci, in termini agevolati, i beni immobili e i beni mobili registrati non strumentali all’attività dell’impresa.

Di seguito verrà fatto riferimento, principalmente, alla assegnazione e cessioni di beni immobili. Le agevolazioni consistono:

1) nella applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8% della differenza tra il valore dei beni assegnati o ceduti e il loro costo fiscalmente riconosciuto (misura elevata al 10,5% per le società risultate “di comodo” in almeno due dei tre periodi precedenti);

2) nell’assoggettamento ad una imposta sostitutiva del 13% delle riserve in sospensione annullate per effetto dell’assegnazione;

3) nella inapplicabilità in capo ai soci assegnatari di alcune norme in materia di tassazione degli utili da partecipazione;

4) nella riduzione alla metà delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili;

5) nella applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali.

Per poter beneficiare del regime agevolativo i beni devono essere assegnati o ceduti entro il 30 settembre 2025.

La disciplina prevista dalla legge di bilancio 2025 ricalca quella contenuta nelle leggi 197/2022 (legge di bilancio 2023) e 208/2015 (legge di stabilità 2016): per la relativa disamina è quindi possibile fare riferimento anche ai chiarimenti forniti in relazione alle leggi precedenti1

Per gli aspetti civilistici dell’operazione di assegnazione una ampia esamina è contenuta nello Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 46-2023/T, nel quale sono trattati, tra gli altri, i seguenti temi:

- tempi di esecuzione dell’operazione (da conciliare ora con la scadenza del 30.09.2025)

- ammissibilità dell’operazione sul piano civilistico

- assegnazione nella fase finale della liquidazione

- assegnazione in ipotesi di recesso o esclusione del socio

- riduzione reale del capitale sociale

- distribuzione di utili in natura

- restituzione in natura di versamenti in c/capitale oppure in c/futuro aumento di capitale

- diritto di prelazione nella assegnazione di beni immobili

- rappresentazione sul piano contabile

- verifica della sussistenza delle poste contabili

Società agevolate e soci beneficiari

Le società che possono beneficiare delle discipline agevolative sono:

1 In particolare, alle circolari dell’Agenzia delle entrate 26/E/2016 e 37/E/2016. Di rilievo anche gli studi del Consiglio nazionale del Notariato pubblicati nel 2016, nel 2017 e nel 2023.

1) le società in nome collettivo (snc)

2) le società in accomandita semplice (sas)

3) le società a responsabilità limitata (srl)

4) le società per azioni (spa)

5) le società in accomandita per azioni (sapa)

Per quanto riguarda i soci, possono beneficiare dell’agevolazione (in qualità di assegnatari o cessionari) tutti quelli che risultano iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2024, ovvero che risultano essere stati iscritti entro il 31.01.20252 in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.20243.

Per le società di persone e le altre società non obbligate alla tenuta del libro soci, occorre che alla data di riferimento la qualifica di socio sia provata con titoli idonei aventi data certa4

Beni agevolati

I beni agevolati sono:

1) gli immobili (terreni e fabbricati) non strumentali per destinazione, cioè quelli che, indipendentemente dalla categoria catastale (quindi anche se strumentali per mera natura5), non sono utilizzati per l’esercizio dell’impresa, ivi compresi quelli acquistati o costruiti per la vendita (beni merce), quelli dati in locazione o comodato a terzi e gli altri immobili “patrimonio”;

2) i beni mobili iscritti in pubblichi registri (auto, barche, aerei, ecc.) non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

A detto fine lo status dell’immobile va verificato al momento dell’assegnazione6 o cessione e non vanno considerate come eseguite in abuso del diritto eventuali operazioni poste in essere in vicinanza dell’atto di assegnazione o cessione7. Così, ad esempio, è possibile, in vicinanza dell’assegnazione, locare a terzi l’immobile in precedenza utilizzato come sede amministrativa in modo

2 Trenta giorni dal 1° gennaio 2025 (data di entrate in vigore della Legge di bilancio).

3 Per la verifica di tale requisito in presenza di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda) e per una valutazione in merito a situazioni potenzialmente abusive vedasi quanto precisato nelle circolari 26/E/2016 e 37/E/2016 nonché nella risoluzione 98/E/2017. (abuso del diritto in operazioni di scissione).

4 Cfr. circolare 26/E/2016.

5 Immobili iscritti nelle categorie catastali B, C, D, E ed A/10.

6 Così la circolare 112/E/1999. Per momento dell’assegnazione è da intendere la data dell’atto di assegnazione e non quella della delibera di assegnazione, laddove non contestuale (cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, studio 46-2023/T).

7 Cfr. circolare 26/E/2016.

da renderlo assegnabile in via agevolata (considerato che se invece continua ad essere utilizzato come sede amministrativa non può essere assegnato in via agevolata in quanto strumentale per destinazione)8.

Parte della dottrina è del parere che anche la locazione o la dazione in comodato a un socio possa rendere il bene assegnabile in via agevolata, a condizione che l’immobile non sia utilizzato a vantaggio della società9

Se invece l’immobile, soprattutto se strumentale per natura, è tenuto a disposizione senza essere né locato né utilizzato per l’esercizio dell’impresa, occorrerà poter dimostrare il mancato utilizzo (ad esempio, comprovando la inattività delle utenze per elettricità e riscaldamento).

Per le società in fase di liquidazione possono, in linea generale, rientrate nell’assegnazione agevolata tutti gli immobili, date le finalità della disciplina agevolativa che intende favorire la fuoriuscita di beni non utilizzati nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali10

In generale è comunque opportuno che la “non diretta utilizzazione” del bene risulti anche dall’atto di assegnazione (o cessione)11.

Non sono in ogni caso assegnabili in forma agevolata i beni facenti parte di un complesso immobiliare concesso in affitto di azienda (sono però assegnabili quelli che prima della assegnazione non risultino più rientrare nel contratto di affitto del complesso aziendale)12.

Annullamento delle riserve e relativa capienza

Sul piano civilistico, l’assegnazione di beni ai soci, anche se operata ai fini fiscali ai sensi della L. 207/2024, può essere posta in essere solo se giustificata da una causa tipica, “quale modalità per consentire la restituzione al socio di capitale e riserve di capitale o per dare esecuzione ad una delibera di distribuzione di utili, oppure ancora quale attribuzione finale di un’operazione più complessa”13. Con l’assegnazione si viene quindi a configurare la

8 Nella circolare 112/E/1999 è affermato che possono essere assegnati in via agevolata tutti gli immobili concessi in locazione o comodato.

9 Per tutti, P. Meneghetti, “I presupposti normativi per le assegnazioni e trasformazioni agevolate non hanno valenza retroattiva”, in Euroconference News del 20.01.2023.

10 Cfr. circolare 26/E/2016.

11 Così il Consiglio nazionale del Notariato nello studio 202016/T.

12 Cfr. circolare 37/E/2016.

13 Così il Consiglio nazionale del Notariato nello studio 462023/T.

distribuzione nei confronti dei soci del patrimonio netto disponibile della società ed il conseguente annullamento (parziale o totale) delle poste che lo compongono.

A tale proposito, nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 37/E/2016 è affermato quanto segue: “l’assegnazione dei beni ai soci comporta la necessità di annullare riserve contabili (di utili e/o di capitale) in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione. Tale valore può essere pari, superiore o inferiore al suo precedente valore netto contabile. Ne deriva che è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione”.

Nella circolare è altresì detto che “il comportamento contabile adottato dall’impresa deve essere coerente con i principi contabili di riferimento”14. Dal punto di vista civilistico va peraltro considerato, rifacendosi a quanto indicato dal Consiglio nazionale del Notariato15, che, fatti salvi i casi di assegnazione in sede di scioglimento della società, l’importo della riserva annullata non può essere inferiore al valore contabile, dato che altrimenti si verrebbe a configurare una illegale ripartizione delle riserve16

Sempre secondo il Consiglio nazionale del Notariato17, ai fini civilistici non è altresì ammissibile, laddove il valore contabile del bene da assegnare fosse più elevato delle riserve, assumere un valore di assegnazione inferiore al suo valore contabile.

In proposito lo studio del Notariato fa l’esempio di un bene da assegnare con valore contabile di 150 e riserve/capitale di 100, adducendo che:

- non è possibile operare l’assegnazione, nemmeno attribuendo al bene il valore contabile di 100 in modo che risulti almeno pari all’ammontare delle riserve/capitale;

- l’operazione potrebbe essere posta in essere integrando le riserve fino a 150 con un versamento in conto capitale.

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze Ai sensi dell’art. 1, comma 32 della L. 207/2024, sulla plusvalenza originata dalla assegnazione o cessione dei beni agevolati si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura dell’8%: elevata al 10,5% per le so-

14 In proposito va però detto che non risultano esserci principi contabili che regolamentino in modo specifico la fattispecie.

15 Cfr. studio 73-2017/T.

16 Cfr. art. 2627 c.c.

17 Cfr. studio 46-2023/T.

cietà risultate “di comodo” in almeno due dei tre periodi precedenti il 202518.

Il valore dei beni in funzione del quale determinare l’imposta sostitutiva è dato19:

1) per le assegnazioni, dal valore normale20 o, a richiesta della società, dal valore catastale; 2) per le cessioni, dal valore normale o, in alternativa, da quello catastale (se il corrispettivo di cessione è inferiore ad uno di tali valori) ovvero, in caso contrario, dal corrispettivo di cessione.

È possibile assumere anche un valore intermedio tra il valore normale e quello catastale21.

La disciplina agevolativa opera anche in assenza di una base imponibile dell’imposta sostitutiva e quindi anche nell’ipotesi in cui il valore normale/ catastale sia inferiore al costo fiscale22 .

In ipotesi di assegnazione agevolata di più beni, le minusvalenze che originano dalla assegnazione di beni merce prendendo a riferimento il valore normale/catastale devono essere “utilizzate” per ridurre l’importo delle plusvalenze sulle quali è applicabile l’imposta sostitutiva23.

Per la determinazione del valore catastale si ricordano, di seguito, i coefficienti da applicare alle rendite24:

18 Più specificatamente, la condizione è quella di essere considerate società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione. A margine va segnalato che nell’ambito della riforma fiscale sono state significativamente ridotte le percentuali da applicare sui beni aziendali per la determinazione dell’ammontare minimo di ricavi da dichiarare per non risultare “società non operative” (cfr. art. 20 del D.Lgs. n. 192/2024).

19 Art. 1, comma 33, L. 207/2024: “Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’ imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori suddetti”.

20 Quale individuato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.

21 Cfr. circolare 26/E/2016.

22 Cfr. circolare 26/E/2016.

23 Cfr. circolare 37/E/2016.

24 Tabella tratta dalla circolare 26/E/2016.

Categorie C/1 ed E 42,84

Categorie A/10 e D 63

Fabbricati “Prima Casa” 115,50

Categoria B 176,40

Tutti gli altri fabbricati 126

Esempio beneficio IRES e IRAP per società non “di comodo”

- srl (non “di comodo”) con immobile del valore di mercato pari a 500.000€, valore catastale pari a 400.000€ e costo fiscalmente riconosciuto pari a 100.000€

- tassazione ordinaria Ires + Irap = (500.000100.000) x 27,9% = 111.600€

- tassazione agevolata con opzione per il valore catastale = (400.000 - 100.000) x 8% = 24.000€

Esempio beneficio IRES e IRAP per società “di comodo”

- srl “di comodo” con immobile del valore di mercato pari a 500.000€, valore catastale pari a 400.000€ e costo fiscalmente riconosciuto pari a 100.000€

- tassazione ordinaria Ires + Irap = (500.000100.000) x 38,4%25 = 153.600€

- tassazione agevolata con opzione per il valore catastale = (400.000 - 100.000) x 10,5% = 31.500€

Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione

Ai sensi dell’art. 1, comma 32, della L. 207/2024, è possibile affrancare le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci con il pagamento di una imposta sostitutiva del 13%.

Può essere il caso, ad esempio, della recente riserva di rivalutazione di cui al Dl 104/2020 (laddove non già affrancata): ricordando peraltro che la sospensione opera solo per le rivalutazioni con efficacia anche fiscale e non quindi per quelle effettuate ai soli fini civilistici.

Occorre peraltro considerare che nell’ambito della riforma fiscale è stata prevista la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d’imposta che

25 A norma dell’art. 2, co. 36-quinquies, del DL 138/2011, per le società di comodo l’aliquota IRES “ordinaria” del 24% va maggiorata di 10,5 punti percentuali.

residuano nel bilancio 2024 con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%26: ad oggi però non è ancora stato chiarito se sia possibile fruire di tale imposta sostitutiva anche per l’affrancamento delle riserve da annullare per l’assegnazione agevolata.

Ad ogni buon conto nel prosieguo si farà riferimento all’imposta sostitutiva del 13% specificatamente prevista dalla disciplina sulle assegnazioni agevolate.

Detta imposta va determinata sull’ammontare della riserva annullata, anche se di ammontare diverso dal valore normale/catastale del bene27.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva del 13% è definitivo e liberatorio di qualsiasi ulteriore tassazione anche per i soci assegnatari.

In particolare, per i soci delle società di capitali, il pagamento dell’imposta sostitutiva da parte della società determina l’irrilevanza reddituale in capo ai soci stessi dell’importo assoggettato a imposta sostitutiva28

Vi sono poi riserve in sospensione il cui annullamento può essere operato soltanto previa osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’art. 2445 c.c.29

Per quanto riguarda le società di persone in contabilità semplificata è da ritenere che l’imposta sostitutiva del 13% non sia mai dovuta, data l’assenza di contabilizzazione delle riserve in sospensione d’imposta.

Tassazione in capo ai soci assegnatari

Con l’assegnazione, come già riferito trattando dell’annullamento delle riserve, si viene a configurare la distribuzione nei confronti dei soci del patrimonio netto disponibile della società.

Ciò comporta, in determinate ipotesi, una tassazione in capo ai soci assegnatari, che si differenzia per presupposti e determinazione a seconda che la società assegnataria sia una società di capitali o una società di persone.

Per entrambe le ipotesi occorre comunque considerare che l’imposta sostitutiva dell’8% (o del 10,5% per le “società di comodo”) corrisposta

26 Cfr. art. 14 del D.Lgs. n. 192/2024, a norma del quale è possibile affrancare con l’imposta sostitutiva del 10% le riserve in sospensione di imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

27 Cfr. circolare 37/E/2016.

28 Cfr. circolare 37/E/2016.

29 È il caso, ad esempio, delle riserve di rivalutazione per le quali trovi applicazione l’art. 13, comma 2, 342/2000. La norma codicistica prevede l’assemblea straordinaria ed il perfezionamento della riduzione, in assenza di opposizioni da parte dei creditori, solo dopo 90 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese.

dalla società sulle plusvalenze è sostitutiva anche delle imposte sui redditi dei soci e l’eventuale tassazione in capo ai soci opererà quindi solo per l’eccedenza.

Società di capitali

Per i soci di società di capitali vi sarà una tassazione a loro carico nel caso di assegnazione con distribuzione dell’utile dell’esercizio o di riserve di utili, mentre, di norma, non vi sarà tassazione in caso di assegnazione con distribuzione di riserve di capitale30 (con conseguente riduzione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) 31 .

Da tenere comunque presente che per le assegnazioni agevolate non trova applicazione la regola della priorità nella imputazione delle riserve di cui all’art. 47, comma 1, del TUIR, né le disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 del medesimo articolo 47. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute32.

Se si utilizza l’utile dell’esercizio o riserve di utili l’importo da assoggettare a tassazione in capo ai soci assegnatari (quale utile in natura) sarà dato dal valore normale o dal valore catastale (a seconda della scelta operata) del bene assegnato ridotto dell’ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva da parte della società33.

Per i soci (di società di capitali) persone fisiche “non imprenditori” tale ammontare andrà assoggettato alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%34

Esempio tassazione socio persona fisica

- Srl con immobile del valore di mercato pari a 500.000€, valore catastale pari a 400.000€ e costo fiscalmente riconosciuto pari a 100.000€

- opzione per assoggettamento a imposta sostitutiva (8%) sul valore catastale

- importo assoggettato a imposta sostitutiva dalla società = 400.000 - 100.000 = 300.000€

- ritenuta a titolo d’imposta in capo al socio = (400.000 - 300.000) x 26% = 26.000€

In ipotesi di annullamento di riserve in sospensione d’imposta con pagamento dell’imposta sostitutiva del 13% l’ammontare da assoggettare alla ritenuta

30 Riserva sovraprezzo, versamenti in conto capitale, riserva per rinuncia crediti da parte dei soci, ecc.

31 Vi sarà tassazione solo nel caso in cui il valore normale del bene assegnato sia superiore al costo fiscale della partecipazione.

32 Cfr. art. 1, comma 34, L. 207/2024.

33 Posizione assunta dall’Agenzia delle entrate con la circolare 40/E/2002 per analoga fattispecie.

34 Di cui all’art. 27, comma 1, del DPR 600/1973.

del 26% andrà ulteriormente ridotto per l’importo delle riserve “in sospensione” annullate35. Secondo l’Agenzia delle entrate è però possibile utilizzare riserve in sospensione d’imposta solo nella misura necessaria a consentire l’assegnazione dopo aver utilizzato le altre (riserve di utili e di capitale) già disponibili36.

In ipotesi di assegnazione con ripartizione di riserve di capitale il socio deve rideterminare il valore fiscale della partecipazione incrementandone il costo fiscale in misura pari all’ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva da parte della società, per poi ridurlo in misura pari al valore normale/catastale del bene preso a riferimento dalla società37

Esempio ripartizione riserve di capitali

- Srl con immobile del valore di mercato pari a 500.000€ valore catastale pari a 400.000€ e costo fiscalmente riconosciuto pari a 100.000€

- valore fiscale originario della partecipazione del socio assegnatario pari a 800.000€

- assegnazione con ripartizione di riserve di capitale per 500.000€

- opzione per assoggettamento a imposta sostitutiva (8%) sul valore catastale

- importo assoggettato ad imposta sostitutiva = 400.000 - 100.000 = 300.000€

- nuovo valore fiscale della partecipazione = 800.000 + 300.000 - 400.000 = 700.000€

Di norma, l’assegnazione con annullamento di riserve di capitali non comporta una tassazione in capo al socio.

Se però l’assegnazione eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, la differenza (c.d. “sottozero”) va tassata in capo al socio nei modi ordinari (ai sensi dell’art. 47 del TUIR)38. Così, riprendendo l’esempio di cui sopra ma con valore fiscale originario della partecipazione pari a 40.000€, a seguito della rideterminazione si ottiene un valore negativo pari a 60.000 (=40.000 + 300.000 - 400.000), da assoggettare a tassazione in capo al socio39.

In ipotesi di attribuzione di riserve di capitale unitamente a riserve di utili occorre separare i relativi effetti in proporzione alla natura delle riserve

35 Cfr. circolare 37/E/2016.

36 Cfr. circolare 37/E/2016.

37 Come desumibile anche dall’esempio riportato nella circolare 26/E/2016.

38 Cfr. circolare 26/E/2016.

39 Per i soci persone fisiche “non imprenditori” tale ammontare andrà assoggettato alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis, del DPR 600/1973.

annullate, operando come dal seguente esempio40.

Esempio ripartizione mista riserve di capitali e di utili

- assegnazione immobile con valore contabile di assegnazione pari a 100.000€, costo storico pari a 50.000€ e valore normale/catastale assunto dalla società per la determinazione dell’imposta sostitutiva pari a 60.000€

- importo assoggettato a imposta sostitutiva dalla società = 60.000 - 50.000 = 10.000€

- annullamento di riserve di capitale per 80.000€ (pari a 8/10 dell’annullamento complessivo) e di riserve di utili per 20.000€ (pari a 2/10 dell’annullamento complessivo)

- valore fiscale della partecipazione ante assegnazione = 50.000€

- valore fiscale della partecipazione post assegnazione = valore partecipazione ante assegnazione + 8/10 importo assoggettato a imposta sostitutiva - 8/10 valore normale/catastale assunto per l’imposta sostitutiva = 50.000 + 8.000 - 48.000 = 10.000€

- utile in natura = 2/10 valore normale/catastale assunto per l’imposta sostitutiva - 2/10 importo assoggettato a imposta sostitutiva = 12.000 - 2.000 = 10.000€

- ritenuta a titolo d’imposta in capo al socio = 10.000 x 26% = 2.600€

Per quanto riguarda la tassazione in ipotesi di una successiva cessione del bene assegnato, la plusvalenza andrà determinata sulla base del valore preso a riferimento dalla società per l’imposta sostitutiva41 e quindi sarà direttamente collegata al valore assunto dalla società per la determinazione dell’imposta sostitutiva.

Occorre peraltro anche considerare che, per gli immobili assegnati o ceduti a soci “persone fisiche”, se la successiva cessione da parte del socio avviene dopo cinque anni (dall’assegnazione o cessione originaria) la plusvalenza non è tassabile42.

Società di persone

Per i soci di società di persone (ovvero di società di capitali “trasparenti”43) l’assegnazione non comporta, di norma, alcuna tassazione ma richiede la rideterminazione del costo della partecipazione44.

40 Cfr. circolari 40/E/2002 e 26/E/2016.

41 Cfr. circolare 26/E/2016.

42 Cfr. art. 67 TUIR.

43 Cfr. artt. 116 e 117 TUIR.

44 Come indicato dal Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 46-2023/T) nelle società di persone valgono le medesime regole sia che si distribuisca capitale (o riserve di capitale) che utili (o riserve di utili): in sostanza operano, per entrambi i casi, gli stessi principi validi per

Il socio assegnatario deve infatti45:

1. incrementare il costo fiscale della partecipazione dell’importo assoggettato ad imposta sostitutiva46

2. ridurre l’ammontare così ottenuto del valore normale/catastale del bene preso a riferimento dalla società

Esempio

- costo fiscale della partecipazione47 = 500.000€

- immobile del valore di mercato pari a 500.000€, valore catastale pari a 400.000€ e costo fiscalmente riconosciuto pari a 100.000€

- opzione per assoggettamento a imposta sostitutiva (8%) sul valore catastale

- importo assoggettato a imposta sostitutiva dalla società = 400.000 - 100.000 = 300.000€

- costo fiscale della partecipazione rideterminato = 500.000 + 300.000 - 400.000 = 400.000€

Se però il valore normale/catastale del bene assegnato è maggiore rispetto al costo della partecipazione (aumentato dell’importo tassato dalla società), il differenziale negativo che ne risulta va tassato in capo al socio assegnatario ai sensi dell’art. 47, comma 7, del TUIR48 (da tassare separatamente se sussistono i presupposti di cui all’art.

la distribuzione di capitale o riserve di capitali da parte delle società di capitali. Di conseguenza il pagamento dell’imposta sostitutiva da parte delle società di persone, in applicazione del principio di trasparenza, rende definitiva e liberatoria la tassazione oltre che per la società anche in capo ai soci assegnatari: fatto però salvo il caso del sottozero.

45 Cfr. circolare AdE 37/E/2016.

46 Peraltro, il versamento dell’imposta sostitutiva effettuato dalla società determina, in misura proporzionale, l’incremento del valore della partecipazione di tutti i soci, compresi quelli non assegnatari (così la circolare 26/E/2016).

47 Ai sensi dell’art. 68, comma 6, del TUIR il costo fiscale delle partecipazioni in società di persone è ottenuto aumentando o diminuendo il costo o valore di acquisizione dei redditi e delle perdite imputate al socio e scomputando, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio.

48 Art. 47 TUIR (Utili da partecipazione) comma 7: “Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”. Da considerare anche l’art. 20-bis del TUIR (Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione), a norma del quale i redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci “si applicano, in quanto compatibili le disposizioni dell’articolo 47, comma 7”.

17, comma 1, lett. l, del TUIR49, fatta salva la possibilità di optare per la tassazione ordinaria)50. Ciò vale anche per le assegnazioni effettuate da società in contabilità semplificata (determinando il costo fiscale della partecipazione in via extracontabile con le stesse modalità previste dall’articolo 68, comma 6, del TUIR)51.

Esempio

- costo fiscale della partecipazione = 50.000€

- valore normale/catastale dell’immobile = 400.000€

- costo fiscale dell’immobile = 100.000€

- importo assoggettato a imposta sostitutiva dalla società = 400.000 - 100.000 = 300.000€

- differenziale negativo da assoggettare a tassazione in capo al socio = 50.000 + 300.000400.000 = 50.000€

IVA e imposte indirette

Un aspetto da considerare, nel determinare il costo dell’operazione di assegnazione o cessione, è anche quello dell’imposizione indiretta.

La Legge di bilancio 2025 prevede delle agevolazioni per l’imposta di registro e per le imposte ipotecarie e catastali ma non per l’IVA.

Se l’assegnazione o la cessione è soggetta ad IVA, questa va quindi assolta nei modi ordinari (fatta salva, sussistendone le condizioni, l’esenzione da imposta52, con però delle possibili conseguenze in termini di rettifica della detrazione dell’IVA sugli acquisti).

Si evidenzia peraltro che, in base anche a quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate53, sono da considerare escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA le assegnazioni di beni acquisiti senza addebito dell’IVA “a monte”54 (ad esempio perché ceduti da un privato) o con IVA totalmente indetraibile.

Nella tabella a pag. 15 è riportata una sintesi del regime naturale e delle possibili opzioni per le diverse casistiche: con l’avvertenza che per l’imponibilità IVA va presa in considerazione (ai fini dell’individuazione del regime da applicare) la strumentalità per natura e non quella per destinazione.

Ad esempio, nel caso di un negozio affittato a terzi, il bene potrà essere assegnato in via agevolata

49 Periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e l’assegnazione superiore a 5 anni.

50 Cfr. circolare 37/E/2016.

51 Cfr. circolare 37/E/2016.

52 Cfr. art. 10, commi 8-bis e 8-ter del DPR 633/1972.

53 Cfr. circolare 26/E/2016.

54 In quanto acquistati prima del 1973 ovvero successivamente ma da un privato ovvero da un’impresa senza applicazione dell’IVA (ad esempio, in regime di esenzione).

in quanto non strumentale per destinazione ma ai fini IVA dovrà essere considerato quale strumentale per natura.

La base imponibile IVA per le assegnazioni non è data dal valore normale del bene ma è invece costituita “dal prezzo d’acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”55 (senza la possibilità di assumere il valore catastale).

Dovendo fare riferimento al momento in cui si effettua l’assegnazione, il prezzo di acquisto del bene va “attualizzato” a tale momento56. Nel caso di assegnazione di immobili riscattati da leasing la base imponibile comprende anche il prezzo di riscatto57

Per quanto poi concerne l’IVA eventualmente assolta dalla società assegnataria per l’acquisto dell’immobile ovvero per la sua costruzione o ristrutturazione, in caso di esenzione da IVA o di “fuori campo” IVA58 potrebbe esserci l’obbligo di rettificare l’imposta originariamente detratta.

A norma infatti dell’art. 19-bis2, commi 2 e 8, del DPR 633/1972, l’assegnazione di un fabbricato (indipendentemente dalla sua qualificazione contabile59) effettuata entro i 10 anni dall’acquisto o dalla costruzione/ristrutturazione, comporta la rettifica della detrazione operata con riferimento a tanti decimi dell’IVA quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio60.

55 Cfr. art. 13, comma 2, lettera c), DPR 633/1972. Vedasi anche la circolare 26/E/2016, nella quale è inoltre affermato che il prezzo d’acquisto deve comprendere anche le spese sostenute per riparare e completare il bene durante la vita aziendale, tenendo comunque conto del deprezzamento che il bene ha subito nel tempo. Nella base imponibile IVA non va invece compreso il ricarico normalmente praticato sul mercato (cfr. circolare 37/E/2016).

56 Cfr. circolare 37/E/2016.

57 Così la circolare 26/E/2016, nella quale è inoltre affermato che per la determinazione della base imponibile va tenuto conto anche dei canoni di leasing pagati prima del riscatto. Per approfondimenti vedasi R. Curcu, “La assegnazione di beni pervenuti in leasing”, in Euroconference News del 24.02.2023, il quale opera, tra l’altro, una giusta distinzione tra leasing finanziario e leasing operativo.

58 Ad esempio, per mancata detrazione dell’IVA per acquisto da un privato, per acquisto antecedente all’introduzione del tributo o per integrale indetraibilità ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del DPR 633/1972 (cfr. circolare 37/E/2016).

59 La norma IVA prevede la rettifica per i beni ammortizzabili ma considera tali tutti i fabbricati, quindi anche quelli non ammortizzabili ai fini del bilancio e dell’imposizione diretta (immobili “patrimonio” e “merce”).

60 Per i beni riscattati da leasing per il calcolo del momento iniziale dal quale far partire la rettifica bisogna fare riferimento alla data di esercizio del diritto di acqui-

immOBili nOn strUmentali per natUra immOBili strUmentali per natUra

società regime naturale possibilità di opzione regime naturale possibilità di opzione

Impresa diversa da costruttore/ristrutturatore

Costruttore/ristrutturatore con assegnazione/cessione entro 5 anni

Costruttore/ristrutturatore con assegnazione/cessione dopo 5 anni

Esente Esclusa opzione per IVA Esente Consentita opzione per IVA

IVA Esclusa opzione per esenzione

Esente

Consentita opzione per IVA

Se però l’assegnazione in esenzione rientra tra le operazioni effettuate nell’ambito di una attività che dà luogo ad operazioni esenti, la rettifica andrà operata in applicazione della disciplina del pro-rata61: determinandola sulla differenza tra il pro-rata originario ed il pro-rata per il 2025 (anno dell’assegnazione).

In tale ipotesi l’assegnazione in esenzione andrà anche ad impattare, negativamente, sul pro-rata del 2025 (in quanto da ricomprendere tra le operazioni in esenzione da considerare per il rapporto). Considerato che l’assegnazione deve essere effettuata entro il 30 settembre 2025 la rettifica (ordinaria o da pro-rata) non opera per gli immobili acquistati o costruiti/ristrutturati prima del 1° gennaio 2016.

Per quanto attiene invece all’imposta di registro, la Legge di bilancio prevede (per le assegnazioni e le cessioni agevolate) la riduzione alla metà delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili.

A tale proposito va ricordato che per il principio di alternatività IVA-registro le assegnazioni e le cessioni soggette ad IVA scontano l’imposta di registro in misura fissa: segnalando però che per gli immobili assegnati/ceduti in esenzione IVA l’alternatività opera solo per quelli “strumentali per natura” mentre non opera per quelli “non strumentali per natura” 62 . sto da parte della società utilizzatrice (così la circolare 26/E/2016).

61 Cfr. artt. 19, co. 5, 19-bis e 19-bis2, co. 4 e 6, DPR 633/1972.

62 Ai sensi dell’art. 40 del DPR 131/1986 si considerano soggette ad IVA, ai fini della applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa, “anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l’imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell’articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972”. Tale disposizione però “non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell’articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti

IVA Esclusa opzione per esenzione

Esente

Consentita opzione per IVA

In buona sostanza si ha quindi che:

- le assegnazioni e cessioni di immobili “strumentali per natura” scontano sempre l’imposta di registro in misura fissa, anche se effettuate in esenziona IVA;

- le assegnazioni e cessioni di immobili “non strumentali per natura” scontano l’imposta di registro in misura fissa solo se effettuate in imponibilità ad IVA, mentre se effettuate in esenziona IVA scontano l’imposta di registro in misura proporzionale con applicazione delle aliquote ridotte alla metà.

Tenuto conto della riduzione alla metà delle aliquote, per le assegnazioni e le cessioni di immobili “non strumentali per natura” esenti da IVA (e per tutte le altre che si considerano fuori campo IVA ai fini della alternatività), l’imposta di registro è pertanto dovuta nelle misure63 indicate nella tabella che si riporta a pag. 16.

Per la determinazione della base imponibile è possibile adottare il valore catastale (su specifica richiesta della società), a condizione però che la società determini l’imposta sostitutiva dovuta per l’assegnazione su detto valore (in caso contrario trovano applicazione i principi sanciti dagli articoli 43 e 51 del TUR)64

Tenuto poi conto che per l’assegnazione la base imponibile IVA è data dal costo sostenuto dalla società per l’acquisto del bene assegnato e non dal suo valore di mercato, potrebbe anche essere che partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni”.

63 Pari alla metà delle aliquote statuite dagli articoli 1 e 4 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986. La riduzione alla metà non opera però se l’imposta è dovuta in misura fissa, così come non opera sulle misure minime: con la conseguenza che per le assegnazioni/cessioni di immobili di cui all’art. 1 della tariffa trova sempre applicazione la misura minima di 1.000 euro prevista dall’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 23/2011 (cfr. circolare AdE n. 37/E/2016).

64 Cfr. circolare 37/E/2016, nella quale è però anche precisato che rimane ferma la possibilità per il socio assegnatario, di optare, sussistendone i requisiti, per la disciplina del prezzo-valore, di cui all’art. 1, comma 497, della L. 266/2005.

tipOlOGia immOBile asseGnatO/ceDUtO impOsta Di reGistrO aGevOlata Abitazioni “prima casa” in esenzione iva o fuori campo iva 1% (in luogo del 2%)

Altri immobili non strumentali per natura in esenzione iva o fuori campo iva 4,5% (in luogo del 9%)

Immobili strumentali per natura fuori campo iva (per quelli in esenzione iva si applica la misura fissa) 2% (in luogo del 4%)

Terreni edificabili fuori campo iva 4,5% (in luogo del 9%)

Terreni agricoli fuori campo iva (assegnatario/cessionario diverso da IAP) 7,5% (in luogo del 15%)

quanto dovuto applicando l’IVA risulti inferiore a quanto dovuto per l’imposta di registro: di ciò va tenuto conto nel valutare se scegliere (laddove consentito) il regime di applicazione dell’IVA ovvero quello di esenzione.

Per tutte le assegnazioni (indifferentemente se soggette a imposta di registro o a IVA) le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Imputazioni contabili

A livello contabile l’assegnazione comporta l’annullamento di poste del patrimonio netto (di norma riserve di utili o di capitale)65.

Come già sopra evidenziato occorre peraltro considerare che non dovrebbe essere ammissibile, ai fini civilistici, l’assunzione di un valore inferiore al netto contabile: soprattutto se l’assunzione di un valore inferiore è fatta per superare il problema dell’incapienza delle riserve66.

Si ricorda inoltre che, ai fini fiscali:

1) l’ammontare da assoggettare all’imposta sostitutiva dell’8% (o 10,5% per le società di comodo) è ottenuto contrapponendo al valore fiscale il valore normale o, a richiesta, il valore catastale, anche nel caso in cui il valore normale o catastale diverga da quello di assegnazione assunto ai fini contabili;

2) l’eventuale dividendo in natura da assoggettare a tassazione in capo al socio (di società di capitali) per l’annullamento di riserve di utili è pari al valore normale o catastale al netto dell’imposta sostitutiva dovuta dalla società, anche in questo caso indipendentemente dall’ammontare delle riserve annullate; 3) in ipotesi di annullamento di riserve di capitale

65 Per esempi di verbali di assemblea vedasi CNDCEC nel documento di marzo 2016. Per la par condicio tra i soci e le conseguenti attenzioni da prestare nella formulazione delle delibere da assegnazioni vedasi, tra gli altri, P. Meneghetti, “La gestione delle riserve da assegnazione ed il rispetto della par condicio tra i soci”, in Euroconference News del 31.01.2023.

66 Altrimenti si configurerebbe una violazione all’obbligo di rappresentazione veritiera e corretta (così il Consiglio Nazionale del Notariato nello studio 73-2017/T).

non vi sarà alcuna tassazione in capo al socio (fatti salvi i fenomeni di “sottozero”) ma la sola riduzione del costo fiscale della partecipazione. Sull’entità del patrimonio netto necessaria per consentire l’assegnazione sussistono ancora i seguenti due orientamenti67:

1. necessità di far emergere le plusvalenze latenti dell’immobile, con conseguente necessità di annullare (avendole a disposizione) riserve in ammontare superiore al valore netto contabile dell’immobile;

2. possibilità di annullare riserve in misura pari (mai inferiore) al valore netto contabile, a valere anche per le società di persone68.

Contabilmente69, nel primo caso (emersione delle plusvalenze latenti) l’assegnazione del bene comporta l’eliminazione del bene con la rilevazione della eventuale plusvalenza, a fronte dell’estinzione dell’obbligazione della società nei confronti del socio a cui il bene è assegnato.

Esempio assegnazione “bene immobilizzato”

A. costo storico immobile assegnato = 500.000€

B. fondo ammortamento immobile assegnato (comprensivo della quota di ammortamento di competenza dell’esercizio sino al momento dell’assegnazione70) = 200.000€

C. valore normale del bene assegnato71 = 400.000€

D. storno cespite = A-B = 500.000 - 200.000 = 300.000€

67 Entrambi ripresi dal CNDCEC nel documento di marzo 2016 “L’assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi”.

68 Così, tra gli altri, il Consiglio Nazionale del Notariato nello studio 73-2017/T “Assegnazioni, cessioni e trasformazione agevolate: profili fiscali nella scelta della soluzione”.

69 cfr. CNDCEC - documento di marzo 2016 “L’assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi” e circolare 37/E/2016.

70 cfr. OIC 16 e CNDCEC - documento di marzo 2016 “L’assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi”.

71 Di norma trattasi del valore di realizzo, Così CNDCEC - documento di marzo 2016 “L’assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi”.

E. storno riserva = C = 400.000€

F. plusvalenza = E-D = 400.000 - 300.000 = 100.000€

La plusvalenza contabile non va assoggettata a tassazione (sia ai fini delle imposte dirette che dell’Irap), in quanto assorbita dall’imposta sostitutiva dovuta per l’assegnazione agevolata72, mentre sarà tassabile in capo ai soci l’eventuale distribuzione dell’utile (o della riserva di utili) dove è confluita la plusvalenza73

La plusvalenza contabile assume altresì rilevanza sia ai fini dei criteri di deducibilità degli interessi passivi (cfr. art. 96 TUIR) che delle spese di rappresentanza (cfr. art. 108 TUIR)74.

Se invece si genera una minusvalenza contabile, questa75:

- non può essere portata a riduzione del reddito;

- rileva ai fini IRAP;

- riduce il ROL preso a riferimento per la deducibilità degli interessi passivi.

Nel secondo caso (valore netto contabile) non viene invece rilevata la plusvalenza.

Esempio

A. costo storico immobile assegnato = 500.000€

B. fondo ammortamento immobile assegnato (comprensivo della quota di ammortamento di competenza dell’esercizio sino al momento dell’assegnazione) = 200.000€

C. storno cespite = A-B = 500.000 - 200.000 = 300.000€

D. storno riserva = C = 300.000€

In ipotesi di assegnazione di un “bene merce” vi sarà invece la rilevazione a conto economico di un provento ovvero di una perdita (con i medesimi effetti fiscali delle plusvalenze e minusvalenze).

Nel caso specifico caso delle società di persone in contabilità semplificata è stata affermata la possibilità di operare l’assegnazione anche in mancanza di riserve formalmente risultanti in bilancio76

Per le cessioni agevolate ai soci, le principali particolarità rispetto all’assegnazione sono77: - in caso di cessione agevolata di più beni con emersione di componenti sia positivi che negativi, l’imposta sostitutiva dell’8% va deter-

72 cfr. Circolare 37/E/2016 e CNDCEC - documento di marzo 2016 “L’assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi”.

73 cfr. circolare 37/E/2016. Così anche P. Meneghetti, “La gestione delle riserve da assegnazione ed il rispetto della par condicio tra i soci”, in Euroconference News del 31.01.2023.

74 cfr. circolare 37/E/2016.

75 cfr. circolare 37/E/2016.

76 Consiglio Nazionale del Notariato, studio 73-2017/T, e risoluzione 100/217.

77 Cfr. circolare 37/E/2016.

minata sui componenti positivi al netto di quelli negativi;

- le eventuali minusvalenze assumono rilevanza sia ai fini delle imposte sul reddito che dell’IRAP;

- la rilevanza del corrispettivo di cessione, per la determinazione dell’imposta sostitutiva, nel solo caso che risulti pari o superiore al valore normale o catastale dei beni ceduti;

- la identificazione del costo fiscalmente riconosciuto del bene per il cessionario con il corrispettivo pattuito, a prescindere dal valore normale/catastale eventualmente utilizzato dalla società per la determinazione dell’imposta sostitutiva.

trasFOrmaZiOne in sOcietÀ

semplice

La legge di bilancio 2025 estende le agevolazioni previste per le assegnazioni alle trasformazioni di società commerciali (snc, sas, srl, spa e sapa) in società semplici.

Le agevolazioni interessano gli stessi beni e le stesse tipologie di società alle quali fa riferimento l’assegnazione agevolata.

Per poter beneficiare del regime agevolativo la trasformazione deve avvenire entro il 30 settembre 2025.

È inoltre richiesto che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2024, ovvero essere stati iscritti entro il 31.01.202578 in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2024.

A detto fine, è ininfluente la circostanza che alla data della trasformazione la percentuale di partecipazione del capitale da parte dei singoli soci sia variata rispetto a quella da questi posseduti alla data del 30 settembre 202479.

Ulteriore condizione per beneficiare dell’agevolazione, non richiesta per l’assegnazione agevolata, è che la società abbia per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili e/o di beni mobili registrati (auto, barche, ecc.) non strumentali all’attività dell’impresa.

Per la verifica di tale condizione va fatto riferimento, preliminarmente, all’esame della formulazione dell’oggetto sociale impiegata dallo Statuto della società80.

Dovrebbe però valere, al di là della formulazione dell’oggetto sociale, anche la sostanza dell’attivi-

78 Trenta giorni dal 1° gennaio 2025 (data di entrate in vigore della Legge di bilancio).

79 Così sulla base di quanto precisato nella circolare 26/E/2016.

80 Così lo Studio del Consiglio del Notariato n. 92-2016/T e le circolari n. 112/1999 e n. 26/2016.

tà effettivamente svolta, da valorizzare anche con l’utilizzo di parametri relativi al valore dei beni sociali e dell’ammontare dei ricavi di locazione81

Il momento in cui va verificata la sussistenza della predetta condizione dovrebbe essere quello della data di trasformazione, in ragione anche di quanto affermato dall’Agenzia delle entrate per lo status degli immobili ai fini dell’assegnazione agevolata: sempreché però l’attività di gestione immobiliare risulti svolta da un congruo periodo di tempo82

In presenza di società con attività mista “commerciale” e di “gestione immobiliare” è anche ipotizzabile, per poter beneficiare del regime agevolativo, operare una scissione societaria apportando alla beneficiaria il ramo immobiliare per poi trasformare la beneficiaria in società semplice: operazione questa che secondo l’Agenzia delle entrate non riveste profili di abuso del diritto83 . Occorre, inoltre, verificare che i redditi che la società andrà a maturare risultino qualificabili come redditi fondiari e/o redditi diversi e non come redditi d’impresa: in caso contrario la trasformazione non potrà essere effettuata84 .

Le agevolazioni consistono:

1) nella applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8% della differenza tra il valore dei beni agevolati (da determinarsi come per l’assegnazione agevolata) e il loro costo fiscalmente riconosciuto (misura elevata al 10,5% per le società risultate “di comodo” in almeno due dei tre periodi precedenti il 202585);

2) nell’assoggettamento ad una imposta sostitutiva del 13% delle riserve in sospensione.

In via interpretativa è stato affermato che nella trasformazione agevolata in società semplice le minusvalenze non assumono rilevanza fiscale: co-

81 Così lascia intendere quanto affermato negli studi del Consiglio del Notariato n. 92-2016/T, n. 20-2016-T e n. 44-2023/T nonché, anche se indirettamente, nella circolare 26/2016. Peraltro, in caso di difformità tra l’attività di fatto svolta e l’oggetto sociale presente nello statuto, dovrebbe essere risolvibile modificando l’oggetto entro la data di trasformazione (così P. Meneghetti, “I presupposti normativi per le assegnazioni e trasformazioni agevolate non hanno valenza retroattiva”, in Euroconference News del 20.01.2023).

82 Così anche Paolo Meneghetti, “I presupposti normativi per le assegnazioni e trasformazioni agevolate non hanno valenza retroattiva”, in Euroconference News del 20.01.2023. In senso conforme anche lo Studio del Consiglio del Notariato n. 44-2023/T.

83 Cfr. risoluzione 101/E/2016.

84 Cfr. Studio del Consiglio del Notariato n. 44-2023/T.

85 Più specificatamente, la condizione è quella di essere considerate società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della trasformazione.

erentemente a quanto previsto per l’assegnazione agevolata86.

Da evidenziare che se la società possiede anche beni non agevolabili (ad esempio, immobili strumentali per destinazione) le relative plusvalenze (imponibili per effetto della trasformazione) andranno assoggettate a tassazione ordinaria.

Un aspetto da tenere in considerazione è che nella trasformazione in società semplice, a differenza di quanto accade per l’assegnazione, viene mantenuta la “anzianità” di detenzione dei beni.

Pertanto, per gli immobili e i terreni non edificabili, in caso di successiva cessione da parte della società semplice troverà applicazione l’art. 67, co. 1, lett. b), del TUIR, con conteggio del quinquennio previsto per la non tassazione a decorrere dalla data di acquisizione del bene da parte della società oggetto di trasformazione.

In capo ai soci, di norma, la trasformazione non genera alcun reddito imponibile: salvo che la società non detenga riserve di utili o riserve in sospensione d’imposta.

La trasformazione in società semplice costituisce infatti una fattispecie di destinazione dei beni a finalità estranee, dal che consegue che se a trasformarsi è una società di capitali con riserve di utili costituite prima della trasformazione tali riserve andranno tassate in capo ai soci secondo le regole ordinarie87.

Ciò non accade per i soci di società di persone in quanto gli utili (anche se accantonati) sono già stati tassati per trasparenza88.

In presenza di riserve in sospensione d’imposta (es. riserve rivalutazione) la trasformazione “agevolata” in società semplice comporta il pagamento, da parte della società, di una imposta sostitutiva del 13%: il che dovrebbe liberare integralmente tali riserve con effetto anche nei confronti dei soci e quindi senza alcuna tassazione nei loro confronti89

Come già fatto presente per le assegnazioni, anche per le trasformazioni occorre peraltro considerare che nell’ambito della riforma fiscale è stata prevista la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d’imposta che residuano nel bilancio 2024 con il pagamento di un’imposta sostitutiva del

86 Cfr. risoluzione 66/E/2017.

87 Cfr. Studio del Consiglio del Notariato n. 44-2023/T e circolare 26/E/2016 (nella quale è altresì affermato che le riserve devono essere imputate ai soci nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione). Se il socio è una persona fisica si ritiene che la ritenuta del 26% vada operata dalla società semplice.

88 Almeno che la società di persone non risulti da una precedente trasformazione regressiva. In senso conforme anche lo Studio del Consiglio del Notariato n. 44-2023/T.

89 Cfr. Studio del Consiglio del Notariato n. 44-2023/T.

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Strepitosa e maestosa casa storica indipendente con meraviglioso giardino e piccolo fabbricato accessorio. Progettata nel 1923 dall’arch. Gilberti, può vantare volumi unici e dettagli dell’epoca che la rendono regale e raffinata, con linee decise ma gentili ed un carattere solenne. Il disegno architettonico è incantevole ed i particolari interni sono di assoluto impatto, forometria generosa e pavimenti “a spina di pesce”. Oltre mq. 600 bisognosi di un recupero conservativo.

10%: ad oggi però non è ancora stato chiarito se sia possibile fruire di tale imposta sostitutiva anche per l’affrancamento delle riserve da annullare per l’assegnazione agevolata.

A norma di legge, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote va aumentato della differenza assoggettata all’imposta sostitutiva “da trasformazione”, il che avrà l’effetto di ridurre il carico impositivo in capo ai soci in caso di successiva cessione delle partecipazioni.

Per quanto concerne l’imposizione indiretta va segnalato che:

1) la trasformazione in società semplice va assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa;

2) ai fini IVA la trasformazione in società semplice attua una destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e, pertanto, potrebbe comportare l’assolvimento dell’imposta.

versamentO

Delle impOste sOstitUtive e inDicaZiOne

nella DicHiaraZiOne

Dei reDDiti

Le imposte sostitutive per le operazioni di assegnazione (o cessione) e di trasformazione vanno versate:

1) per il 60% entro il 30 settembre 2025

2) per la restante parte (40%) entro il 30 novembre 2025

Salvo che non vengano approvati dei codici tributo appositi per le operazioni effettuate nel 2025, i codici da utilizzare sono90:

- “1836” per l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% sulle plusvalenze che emergono a seguito della assegnazione (o cessione) o della trasformazione;

- “1837” per l’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito della assegnazione o della trasformazione.

Le somme assoggettate ad imposta sostitutiva vanno poi indicate nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi.

Secondo l’Agenzia delle entrate la condizione per beneficiare delle agevolazioni non è il versamento delle imposte ma l’indicazione Nella dichiarazione dei redditi91.

Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti non fanno quindi venir meno i benefici fiscali ma comportano la sola iscrizione a ruolo delle imposte: ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

Peraltro, anche l’omessa compilazione del prospetto della dichiarazione dei redditi dovrebbe poter essere regolarizzato tramite l’istituto della remissione in bonis92.

90 Cfr. Risoluzione 30/E del 22.06.2023.

91 Cfr. Circolare 26/E/2016.

92 In analogia con quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello 443/2022 per la disciplina agevolativa sul riallineamento dei valori civili e fiscali.

Credito Iva e dichiarazione annuale

approvati in via definitiva il modello e le iStruzioni

premessa

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2025, è stato approvato il modello di dichiarazione Iva/2025 e le relative istruzioni. Il modello, strutturato con la consueta forma modulare, non presenta novità significative e può essere presentato già dal mese di febbraio per anticipare la compensazione dell’eventuale credito Iva. Di seguito le regole da seguire per la compensazione del credito Iva annuale le novità del modello dichiarativo.

la cOmpensaZiOne

OriZZOntale

Del creDitO annUale

Il credito Iva annuale pari o inferiore a 5.000 euro può essere utilizzato in compensazione orizzontale dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione. In pratica la compensazione del credito Iva relativo al 2024 fino a 5.000 euro, è consentita già dal 1° gennaio 2025.

Per i crediti Iva superiori a 5.000 euro, prima di procedere alla compensazione è richiesta la presentazione della dichiarazione Iva annuale. Si ricorda che l’unica modalità di trasmissione del modello F24 con compensazioni è tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, escludendo conseguentemente quello bancario.

La dichiarazione annuale con un credito da compensare superiore a 5.000 euro deve inoltre essere munita del visto di conformità o recare la sottoscrizione dell’organo di controllo.

È consentito procedere alla compensazione presentando il modello F24 solo dopo 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale. Tenuto conto di quanto sopra e che la trasmissione della dichiarazione annuale era possibile ef-

fettuarla a partire da febbraio, la compensazione del credito Iva 2024 superiore a 5.000 euro era possibile a partire dall’11 febbraio, a condizione che la dichiarazione annuale fosse presentata il 1° febbraio.

Il termine ultimo di trasmissione della dichiarazione è fissato al 30 aprile 2025.

Per le compensazioni superiori ai 5.000 euro, la dichiarazione deve riportare il “Visto di conformità” da parte di un professionista abilitato o dal collegio sindacale, in difetto, il modello viene scartato dal sistema. Il visto di conformità può essere apposto anche in sede di dichiarazione integrativa, in questi casi naturalmente sono regolari solo le compensazioni successive alla presentazione della dichiarazione vistata.

Ricordiamo che il decreto semplificazioni (D. Lgs. 1/2024) ha incrementato da 50 a 70 mila euro l’importo al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per la compensazione del credito Iva a favore dei soggetti ISA che raggiungono particolari punteggi di affidabilità fiscale.

A questo proposito il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2024 ha graduato il beneficio come indicato nella tabella seguente.

pUnteGGiO Di aFFiDaBilitÀ

Almeno pari a: - 9 per il 2023 - 9 come media 20222023

Inferiore a 9 ma almeno pari a: - 8 per il 2023 - 8,5 come media 2022 - 2023

esOnerO vistO Di cOnFOrmitÀ per cOmpensaZiOni OriZZOntali creDitO iva 2024

Per un importo non superiore a 70.000 euro annui

Per un importo non superiore a 50.000 euro annui

L’esonero dal visto di conformità per importi annui superiori a 70.000 euro spetta anche ai soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale CPB e riguarda sia il credito Iva annuale che quello trimestrale. Di fatto quindi il limite dei 70.000 euro assume rilevanza cumulativa dovendo considerare il credito Iva 2024 e i crediti trimestrali 2025.

La possibilità di trasmettere la dichiarazione annuale nel mese di febbraio è riconosciuta anche ai contribuenti che presentano un saldo Iva a debito, in questi casi comunque non è possibile beneficare del differimento del termine per il versamento dell’imposta.

Sostanzialmente i soggetti con imposta a debito, se presentano la dichiarazione a febbraio, sono esonerati dalla presentazione della liquidazione Iva, ma sono tenuti al versamento dell’imposta a partire dal 16 marzo. Rimane salva comunque la possibilità di rateizzazione.

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate può bloccare, fino ad un massimo di 30 giorni, gli F24 che presentino delle compensazioni di crediti con profili di rischio. La sospensione può riguardare non solo le deleghe con saldo a zero ma anche quelle a debito, ed è finalizzata a verificare la legittimità dell’utilizzo del credito.

Se la verifica dà esito positivo e in ogni caso trascorsi 30 giorni dall’invio del modello, la delega sarà sbloccata e la tempestività del versamento viene assicurata dall’invio originario. Se invece l’esito è negativo, i versamenti e le compensazioni non sono considerati effettuati, con tutte le conseguenze in tema di sanzioni.

la cOmpensaZiOne verticale

Del creDitO annUale

Il credito Iva se utilizzato per compensare debiti Iva, stessa imposta quindi, la relativa compensazione verticale non è soggetta ad alcuna limitazione. È sostanzialmente assimilata alla detrazione dell’imposta, così a titolo di esempio sarà possibile compensare il credito Iva annuale relativo al 2024 con il saldo della liquidazione di Iva di gennaio 2025.

sOcietÀ

Di cOmODO

Non possono utilizzare in compensazione il credito Iva nel corso del 2025 le società che risultano di comodo nell’anno 2024, ossia quelle che non superano il test dei ricavi per tale anno. Si ricorda che con effetto dal periodo d’imposta 2024, nell’ambito della Riforma fiscale, sono stati modificati i coefficienti per la verifica delle società di comodo. Le modifiche sono migliorative per i contribuenti perché i coefficienti sono stati ridotti.

le misUre

per cOntrastare

le FrODi

Sono diverse le disposizioni che il legislatore nel

tempo ha adottato per evitare frodi o abusi nelle compensazioni. Tra queste quella prevista dalla legge di bilancio dello scorso anno che prevede il divieto di compensazione orizzontale a carico delle false partite Iva chiuse d’ufficio, per un approfondimento si rimanda all’articolo “Stretta sulle partite Iva” di Apinforma n. 2/2024.

Un secondo intervento prevede il divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. Questo divieto può essere rimosso solo con la completa rimozione delle violazioni contestate, vale a dire con il completo pagamento del dovuto.

La legge di bilancio per il 2024 ha previsto l’esclusione della possibilità di composizione nel modello F24 di crediti tributari in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 100.000 euro per i quali:

- i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;

ovvero

- non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Questo divieto riguarda oltre ai crediti relativi ad imposte erariali anche quelli di natura agevolativa. Qualora non sia applicabile il divieto di compensazione di cui sopra, rimangono in ogni caso valide le disposizioni dell’art. 31 del D.L. 78/2010 che prevede il divieto di compensazione dei crediti per imposte erariali fino a concorrenza dei debiti iscritti per importi superiori a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine di pagamento. Infine ricordiamo l’obbligo generalizzato di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate anche quando gli F24 presentano delle compensazioni con saldi positivi.

creDitO resiDUO

2023

Qualora il credito Iva relativo al 2023 e indicato nel modello Iva 2024 non sia stato completamente utilizzato, questo può essere utilizzato fino a quando non confluirà nel modello Iva 2025 indicando il codice tributo 6099 e anno di riferimento 2023. Dopo l’invio del modello Iva 2025 questo sarà rigenerato come credito riferibile al 2024.

il mODellO

L’Agenzia delle Entrate con il citato provvedimento del 15 gennaio 2025 ha approvato modello Iva 2025 e il modello Iva BASE 2025. Non si segnalano particolari modifiche alla struttura del modello che deve essere trasmesso anche

dai soggetti non residenti che si sono identificati direttamente o si sono avvalsi del rappresentante fiscale.

le mODalitÀ

Di presentaZiOne

La dichiarazione deve essere presentata unicamente attraverso il canale telematico. L’eventuale presentazione del modello cartaceo in banca o posta, è considerata nulla. La trasmissione telematica interessa anche le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente utilizzare il servizio Internet o Entratel in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.

i termini

Di presentaZiOne

La dichiarazione IVA relativa all’anno 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.

La dichiarazione trasmessa entro il mese di febbraio esonera dalla presentazione della comunicazione LIPE relativa al 4° trimestre. In questi casi si devono indicare i dati delle liquidazioni periodiche del 4° trimestre nella dichiarazione annuale nel quadro VP in luogo della LIPE.

Come ricordato la data di presentazione della dichiarazione annuale incide sulla data di decorrenza del termine per iniziare ad effettuare le compensazioni con il modello F24 per importi superiori a 5.000 euro.

Sono considerate valide a tutti gli effetti le dichiarazioni presentate nei 90 giorni successivi alla scadenza, fatta salva l’applicazione della sanzione da 250 a 2.000 euro per il ritardo, riducibile ad un decimo del minimo con il ravvedimento operoso. I 90 giorni vanno conteggiati dalla scadenza di legge quindi dal 30 aprile 2025 fino al 29 luglio 2025.

i termini

Di versamentO

Il termine di versamento dell’imposta per la generalità dei contribuenti è fissato al 16 marzo, ma cadendo di domenica slitta a lunedì 17 marzo 2025. Il versamento è dovuto solo nel caso in cui superi l’importo di 10,33 euro.

È possibile eseguire il versamento anche successivamente, ma comunque entro il termine di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi 2025, con la maggiorazione dello 0,4% per

ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2025.

Rimane salva inoltre la possibilità di rateizzare, in questi casi le rate devono essere di pari importo e la prima deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese e in ogni caso l’ultima rata andrebbe versata entro novembre.

Tuttavia l’art. 8 del D. Lgs. n. 1/2024 ha differito al 16 dicembre il termine ultimo per completare la rateizzazione consentendo in questo modo di diluirla in 10 rate.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati nella misura dello 0,33% mensile.

esOnerati

Della presentaZiOne

Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale:

- i contribuenti che hanno realizzato esclusivamente operazioni esenti;

- i contribuenti che si avvalgono del regime dei forfetari ex legge 190/2014 e i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui al D.L. 98/2012;

- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’articolo 34 comma 6 del DPR 633/72;

- i soggetti che hanno optato per l’esonero degli adempimenti ai fini Iva ai sensi della legge n. 398/1991;

- i soggetti passivi d’imposta in altri stati dell’Unione Europea nel caso in cui abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette e comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;

- i soggetti che esercitano particolari attività d’intrattenimento e di spettacolo;

- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti ai fini Iva;

- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 398/1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali

- soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità Europea, non identificati in ambito Comunitario ma che hanno una posizione Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies per l’assol-

vimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro stato membro; - i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ex art. 3 del D. Lgs. n. 75/2018.

il FrOntespiZiO

Nel quadro firma della dichiarazione la casella “Esonero dall’applicazione del visto di conformità” deve essere barrata dai contribuenti interessati all’applicazione degli ISA che hanno conseguito particolari livelli di affidabilità come indicato in precedenza o hanno aderito al concordato preventivo biennale.

Questi contribuenti sono esonerati dall’applicazione del visto di conformità per le compensazioni fino a 50.000/70.000 euro.

Il riquadro “Sottoscrizione organo di controllo” deve essere firmato dai sindaci delle società di capitali al fine di utilizzare in compensazione crediti Iva d’importo superiore a 5.000 euro senza la necessità di apporre il visto di conformità. La sottoscrizione da parte dei revisori, attesta che gli stessi hanno eseguito i controlli previsti dall’articolo 2, comma 2 del DM 164/1999.

Nel quadro “Firma della dichiarazione” la casella “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario” va barrata nei casi in cui le richieste di chiarimenti a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 633/72 vadano trasmesse direttamente all’intermediario.

La casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario” va barrata qualora si richieda che all’intermediario siano inviate anche eventuali altre anomalie riscontrate nella dichiarazione.

Qualora l’intermediario accetti una delle due richieste di cui sopra, sarà tenuto a sua volta a barrare le corrispondenti caselle presenti nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.

QUaDrO va

Da gennaio di quest’anno è entrata in vigore una nuova classificazione ATECO per alcune attività economiche per consentire, alle amministrazioni che utilizzano la classificazione per la produzione di dati amministrativi (Agenzia delle Entrate e Camere di commercio) e per la raccolta e diffusione di dati statistici (ISTAT), di disporre di dati più omogenei. La nuova classificazione sarà adottata del 1° aprile 2025.

Alla luce di tale precisazione nel VA2 si farà riferimento agli ATECO 2007 per le dichiarazioni presentate fino al 31 marzo 2025 mentre per quel-

le presentate successivamente ai codici ATECO 2025.

Rigo VA14 deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, intendono avvalersi del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, deve essere barrata la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente all’applicazione del regime. Si evidenzia che l’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014, deve essere compresa nel rigo VF70 riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall’art. 19 - bis2.

QUaDrO vc

Questo quadro deve essere compilato dagli esportatori abituali che si sono avvalsi della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva. Le istruzioni sottolineano che al fine dell’utilizzo del plafond, non si deve tenere conto del momento di registrazione delle fatture d’acquisto bensì del momento di effettuazione degli acquisti stessi, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del DPR 633/72.

Si ricorda che le colonne da 1 a 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti, mentre le colonne 5 e 6 solo da quelli che adottano il metodo mensile.

Le istruzioni ministeriali precisano che qualora, in ossequio alla circolare 50/E del 2002, si sia regolarizzato lo splafonamento tramite l’emissione di autofattura e conseguente versamento dell’imposta tramite F24 e codice tributo relativo al periodo dell’acquisto senza applicazione dell’Iva, si deve indicare l’imposta regolarizzata nel rigo VE25 e comprendere tale versamento nel rigo VL30 campi 2 e 3. Ai fini della detrazione, invece, l’imponibile e l’imposta dell’autofattura devono essere indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all’aliquota applicata. Conseguentemente l’importo della fattura del fornitore o della bolla doganale non deve essere indicato nel rigo VF17.

Segnaliamo che le operazioni di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 ancorché rientranti nel volume d’affari, non vanno considerate per la verifica dello status di esportatore abituale. Di conseguenza nella colonna 3 si deve indicare il volume d’affari mensile al netto delle citate operazioni.

QUaDrO ve

Il rigo VE30 è riservato alle operazioni che concorrono alla formazione del plafond, il campo 5

“Operazioni assimilate” è destinato ad accogliere le operazioni non imponibili diverse da quelle indicate nei campi da 2 a 4.

Rigo VE34 indicare il totale delle operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis. Tali operazioni concorrono alla formazione del volume d’affari (circolare n. 12 del 2013). Ai fini della corretta determinazione dell’imposta ammessa in detrazione occorre tenere presente che l’art. 19, comma 3, lett. b), riconosce la detrazione con riferimento alle operazioni non soggette che se effettuate nel territorio dello Stato darebbero diritto alla detrazione.

QUaDrO vF

I righi da VF34 a VF36 sono riservati ai soggetti che, avendo posto in essere sia operazioni imponibili che operazioni esenti, sono tenuti al calcolo del pro-rata di detrazione ai sensi dell’art. 19-bis. La percentuale di detrazione è data dal rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno (comprendenti sia le operazioni imponibili che le operazioni di cui all’art. 19, comma 3, assimilate alle operazioni imponibili ai fini delle detrazioni) e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo.

Il rigo VF34 serve per la determinazione del prorata di detrazione dell’Iva, ricordiamo che il campo 8 è destinato ad accogliere le operazioni di cui agli artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione. Per gli acquisti per i quali è ammessa la detrazione parziale, come ad esempio le autovetture, si deve indicare soltanto la quota imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La rimanente parte di imponibile e imposta vanno indicati nei righi da VF1 a VF13.

Il rigo VF28 è riservato ai contribuenti che hanno effettuato acquisti intracomunitari, importazioni e operazioni con la Repubblica di San Marino. Per questi ultimi acquisti quelli documentati da fattura con addebito d’imposta vanno indicati nel campo 5, mentre per quelli senza addebito d’imposta per i quali l’acquirente nazionale ha liquidato l’imposta ai sensi dell’articolo 17 con l’integrazione della fattura, gli importi andranno segnalati nel campo 6. Ai fini della determinazione dell’imposta tale ammontare e l’imposta vanno compresi nel rigo VJ1.

La sezione 3 è riservata ai soggetti che applicano regimi speciali Iva o che effettuano operazioni esenti. Si sottolinea che su uno stesso modulo non può essere barrata più di una casella. Alla presen-

za di due o più regimi di determinazione dell’Iva detraibile sarà necessario compilare un modulo per ciascun regime.

La sezione 3 è divisa in ulteriori sottosezioni:

- Sez. 3-A operazioni esenti;

- Sez. 3-B imprese agricole;

- Sez. 3-C casi particolari.

Non devono compilare il VF30 bensì i righi da VF60 a VF62, i contribuenti che nel corso dell’anno hanno effettuato:

- operazioni esenti occasionali;

- esclusivamente operazioni esenti previste dai numeri da 1 a 9 dell’articolo 10, non rientranti nell’attività propria d’impresa o accessorie a operazioni imponibili;

- cessioni occasionali di beni usati;

- operazioni agricole occasionali.

In questi casi non opera il pro-rata di detraibilità. La casella 2 del rigo VF60 deve essere barrata da parte dei contribuenti che esercitano un’attività sostanzialmente esente ma che occasionalmente realizzano operazioni imponibili. La casella deve essere barrata dai contribuenti che non hanno eseguito acquisti inerenti tali operazioni. Infatti, alla presenza di acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali, ai fini della relativa detrazione, deve essere compilato il rigo VF31. Le caselle 1 e 2 sono alternative, nel senso che non possono essere barrate entrambe.

QUaDrO vJ

Il presente quadro è riservato all’indicazione di particolari tipologie di operazioni per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte. Nel quadro devono essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi alle predette operazioni, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. Si evidenzia che ai fini della detrazione le operazioni indicate nel presente quadro devono essere comprese nel quadro VF. Il quadro raccogliere le operazioni per le quali è stato applicato il meccanismo del “reverse charge”. La registrazione di questi acquisti nel registro delle fatture emesse non dà luogo a operazioni rilevanti ai fini del volume d’affari e pertanto l’imponibile e l’imposta non vanno indicate nel quadro VE. L’imposta relativa a queste operazioni deve comunque confluire, al fine della determinazione dell’Iva annuale, nel rigo VL1.

Nel rigo VJ3 vanno inseriti gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti. Nel rigo devono essere indicati sia gli acquisti per i quali si sia proceduto all’emissione dell’autofattura sia quelli per

i quali sia stata effettuata l’integrazione del documento emesso dal soggetto non residente. Nel rigo VJ13 devono essere indicati gli acquisti di immobili in reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 6, lettera a-bis).

Il quadro chiude con tre righi che accolgono particolari operazioni. Il primo è il VJ16 riguardante le prestazioni di servizi di demolizione, di installazione di impianti e di completamento di edifici indicati nell’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/72. Il secondo è il VJ17 riguardanti gli acquisti in reverse charge del settore energetico di cui all’art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72. L’ultimo rigo è il VJ18 riservato agli enti pubblici titolari di partita Iva, tenuti al versamento dell’Iva per gli acquisti per i quali si rende applicabile la scissione dei pagamenti “split payment”.

QUaDrO vH

Questo quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Solo in questi casi si devono indicare tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della presente dichiarazione. Nell’ipotesi particolare in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”. Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro, questo non va compilato.

Righi da VH1 a VH16 devono essere compilati indicando i dati (IVA a credito ovvero IVA a debito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite. Per quanto riguarda la compilazione dei righi VH15 e VH16, si precisa che deve essere indicato il risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammontare dell’acconto eventualmente dovuto. L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del presente quadro corrisponde all’IVA dovuta per ciascun periodo (anche se non effettivamente versata). Tale importo coincide con l’ammontare dell’IVA indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei righi VH4, VH8, VH12 e VH16.

Qualora l’importo dovuto non superi il limite di 100 euro, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, il versamento non deve essere effettuato. Detto importo deve essere, comunque, indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione. Conseguentemente il debito d’imposta deve essere riportato nella liquidazione periodica immediatamente successiva (vedi rigo VP7 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva).

Rigo VH17 riportare l’ammontare dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo VP13, colonna 2, del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto: – “1” storico; – “2” previsionale; – “3” analitico - effettivo; – “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.

QUaDrO vp

In merito alla trasmissione delle liquidazioni periodiche Iva l’art. 12 - quater del D.L. 34/2019 ha previsto la possibilità di indicare i dati relativi al IV trimestre direttamente nella dichiarazione annuale. I contribuenti che desiderano utilizzare questa possibilità devono compilare il quadro VP, a patto però che la dichiarazione sia presentata entro il mese di febbraio.

QUaDrO vm

Anche le immatricolazioni di veicoli importati da San Marino e Città del Vaticano richiedono il versamento dell’Iva utilizzando il modello F24 Elide. Per questa ragione il quadro VM è stato ridenominato “Versamenti auto F24 elementi identificativi”.

QUaDrO vn

Il quadro è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2024 una dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell’art. 8, comma 6 - bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio, dichiarazione integrativa IVA 2022, relativa al 2021, presentata nel 2024). Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine, occorre indicare nel rigo VN1 i seguenti dati:

- colonna 1, l’anno per cui è presentata la di-

chiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa IVA 2022, indicare 2021);

- colonna 2, da barrare da parte della società controllante di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo qualora il credito, da indicare nella colonna 3, emerga dal prospetto IVA 26 PR di una dichiarazione integrativa presentata nel 2024 relativa alla medesima procedura;

- colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla determinazione del saldo annuale e, pertanto, va riportato nel rigo VL11 oppure nel rigo VW28, colonna 1, se è barrata la colonna 2;

- colonna 4, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa qualora diverso dal soggetto che l’ha presentata (ad esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell’incorporata sia stata presentata dall’incorporante);

- colonna 5, in presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL.

Nel caso in cui nel 2024 siano state presentate dichiarazioni integrative relative a diversi anni e/o diversi soggetti (vedi col. 4) occorre compilare un rigo del presente quadro per ciascuna annualità e per ciascun soggetto.

QUaDrO vQ

Il quadro è stato previsto per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d’imposta precedenti quello di riferimento della presente dichiarazione

Nel campo 4 del rigo VQ1 si deve indicare l’ammontare dell’IVA relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento e/o a seguito di versamenti precedentemente sospesi, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. Tale importo è pari alla somma dei versamenti indicati nelle colonne 4, 5, 6 e 7 del quadro VQ del modello precedente, riferiti al medesimo anno di colonna 1.

QUaDrO vl

Questo quadro non ha subito modifiche, ricordiamo che nel rigo VL41 si deve indicare:

- campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata, pari alla differenza tra il campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30;

- campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33. Il rigo va compilato solo se la predetta differenza è positiva. Il “credito potenziale” è pari al risultato, se positivo, della somma algebrica dei seguenti campi: (VL4 + VL11, col. 1 + VL12, col. 1 + VL24 + VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29 + VL30, col. 1 + VL31) – (VL3 + VL20 + VL21 + VL22 + VL23).

QUaDrO vt

Il quadro serve per l’indicazione separata delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita Iva. Limitatamente ai consumatori finali viene anche richiesta la ripartizione su base regionale delle operazioni imponibili.

QUaDrO vX

Il quadro VX contiene i dati relativi all’IVA da versare o a credito e deve essere compilato unicamente nel modulo n. 01. Il quadro non ha subito modifiche sostanziali rispetto allo scorso anno.

QUaDrO vO

Si ricorda che questo quadro per i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, rappresenta una dichiarazione autonoma, nel senso che dovranno comunicare le opzioni o le revoche attraverso il quadro VO, allegandolo alla dichiarazione dei redditi.

In questo quadro è stato introdotto il rigo VO18 riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che dal 2024 hanno scelto l’applicazione del regime forfetario di cui all’art. 1 commi da 54 a 63 della legge 190/2014.

Allo steso modo il rigo VO27 è riservato alle imprese giovanili in agricoltura che dal 2024 hanno scelto l’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’art. 4 comma 1 della legge 36/2024.

OmessO O ritarDatO versamentO

L’omesso versamento è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 471/97

che prevede, dal 1° settembre 2024, una sanzione del 25%, beneficiando inoltre della riduzione prevista dal D. Lgs. N. 87/2024.

La sanzione può essere ridotta qualora si utilizzi il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs. 472/97, a patto che non siano iniziate attività di

Entro 14 giorni dalla scadenza

Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza

Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza

Termine dichiarazione relativa all’anno della violazione

Oltre termine dichiarazione relativa all’anno della violazione

controllo, con le modalità indicate nella tabella sottostante.

Oltre alle sanzioni devono essere versati gli interessi che dal 1° gennaio 2025 sono al 2%.

giornaliero

(12,5%/10)

(12,5%/9)

(25%/8)

energie rinnovabili we know—how

Soluzioni sostenibili con energie rinnovabili: adattiamo il futuro a ogni spazio. Da anni ci impegniamo per essere pionieri di soluzioni sostenibili per ogni cliente: tecnici costantemente formati, selezione di prodotti di leader mondiali e attenzione alle normative e agli incentivi presenti ci consentono di fornire ai clienti un servizio completo.

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Ires ridotta per il 2025

devono eSSere riSpettate

partiColari Condizioni

premessa

La legge Finanziaria per il 2025 (art. 1 commi da 436 a 444) anticipando quanto sarà previsto a regime dalla riforma fiscale, ha previsto una riduzione di 4 punti percentuali dell’Ires per i soggetti che rispettano particolari condizioni. L’intenzione del legislatore è quella di premiare le imprese che effettuano investimenti ed effettuano nuove assunzioni garantendo una patrimonializzazione della società. Anche se manca il decreto contenente le disposizioni di attuazione, di seguito gli aspetti più significativi dell’agevolazione.

reQUisiti sOGGettivi

L’aliquota premiale dell’IRES è riconosciuta per il solo periodo d’imposta 2025 e prevede quindi una riduzione dal 24% al 20% della relativa aliquota. Sono interessati tutti i soggetti indicati nell’articolo 73, lettere a), b) e d) del TUIR, dunque società di capitali, enti commerciali e società estere che producono reddito d’impresa in Italia.

In generale quindi spetta a tutti i soggetti passivi Ires, ad esclusione delle:

- società in liquidazione ordinaria o assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria; - società che determinano il reddito con regimi forfetari, anche parzialmente.

Per gli enti non commerciali l’Ires ridotta sarà applicabile esclusivamente all’imposta riferibile all’eventuale reddito d’impresa.

Per le società trasparenti ex art. 115 del TUIR, l’importo sul quale è applicabile l’aliquota del 20% determinato dalla società partecipata è attribuito a ogni socio, in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.

Qualora le società e gli enti partecipino al consoli-

dato nazionale o mondiale, l’importo su cui spetta l’aliquota del 20 per cento è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione;

le cOnDiZiOni

Come anticipato l’aliquota Ires agevolata prevede alcune condizioni che di seguito riportiamo:

- una quota, non inferiore all’80 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (in genere il 2024) deve essere accantonata in apposita riserva di cui al punto A) VI dello Stato Patrimoniale con un richiamo alla norma agevolativo come ad esempio “Riserva Ires premiale legge 207/2024”;

- un ammontare, non inferiore al 30 per cento degli utili accantonati di cui al punto precedente e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (in genere 2023), deve essere destinato a investimenti. In pratica l’importo minimo degli investimenti dovrà essere pari al maggiore tra il 30% dell’utile destinato a riserva e il 24% dell’utile netto del bilancio 2023.

Anche gli investimenti devono rispettare particolari condizioni che sono:

- non possono essere, in ogni caso, di importo inferiori a 20.000 euro;

- devono riguardare acquisti, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché nell’art. 38 del DL 2 marzo 2024, n. 19. Si tratta degli stessi beni rientranti nei piani “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”;

- gli investimenti devono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Salvo modifiche dei termini e per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare gli investimenti dovranno essere quindi realizzati entro il 31 ottobre 2026

(termine di presentazione del modello Redditi 2026 relativo al 2025).

le UlteriOri restriZiOni

La riduzione dell’aliquota IRES richiede inoltre il rispetto di ulteriori vincoli con riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, in genere quindi nel 2025. Il primo prevede che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente.

Il secondo richiede che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che costituiscano incremento occupazionale (ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 30 dicembre 2023, n. 216), in misura pari almeno all’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Infine l’impresa non deve aver fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni CIG nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria (corrisposta nei casi di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), del D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148).

l’aGevOlaZiOne

Una volta rispettate tutte le condizioni di cui sopra la società, per il solo periodo d’imposta 2025, avrà diritto ad una riduzione di 4 punti percentuali dell’aliquota Ires, percentuale che rappresenta anche il vantaggio ricavabile da questa misura. È di tutta evidenza che qualora la società nel 2025 chiuda con una perdita, il beneficio non scatta e non è neppure possibile riportarlo negli anni successivi.

Per come è stata pensata l’agevolazione la società non può aver chiuso nemmeno l’esercizio 2024 in perdita. L’obbligo di accantonamento a riserva dell’80% degli utili richiede che anche l’esercizio 2024 sia chiuso in utile.

Le imprese beneficiarie dell’aliquota ridotta decadono dalla stessa, con conseguente recupero del differenziale:

- nel caso in cui la quota di utile accantonata sia

distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, in pratica fino al 31 dicembre 2026;

- nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.

accOntO

Viene disposto che, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in genere il 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la presente disposizione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno adottate le disposizioni di attuazione, anche al fine di introdurre le regole di coordinamento con altre norme dell’ordinamento tributario, nonché al fine di disciplinare le modalità di recupero dell’agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio.

esempliFicaZiOne

Al fine di agevolare il meccanismo di funzionamento dell’agevolazione si pensi ad una srl che presenta la seguente situazione.

Media ULA 2022 – 2024 15

Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 18

1% lavoratori dipendenti a tempo indeterminato 2024 0,18

Ricorso nel 2024 alla CIG NO

Questa azienda per accedere nel 2025 all’aliquota Ires ridotta del 20% deve:

- accantonare in apposita riserva almeno l’80% dell’utile

(600.000 X 80%) = 480.000

- effettuare investimenti Industria 4.0 o Transizione 5.0 per il maggiore degli importi indicati di seguito

* 144.000 euro pari al 30% di 480.000 euro

* 192.000 euro pari al 24% dell’utile 2023

- assumere nel 2025 almeno 1 dipendente a tempo indeterminato

- non fare ricorso nel 2025 alla CIG

Soddisfatte tutte le condizioni di cui sopra e ipotizzando che nel 2025 la società dichiari un reddito d’impresa di 700.000 euro avremmo il seguente risparmio d’imposta:

Ires ordinaria del 24%:

Ires agevolata del 20%:

Risparmio d’imposta: 28.000

INAIL.

Incentivi alle imprese

l’avviSo iSi 2024

per inveStimenti in materia

di Salute e SiCurezza

Sul lavoro

premessa

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’Avviso pubblico ISI Inail 2024 (di seguito Avviso; v. nostre circolari prot. n. 41/MM del 31 gennaio 2025 e n. 434/MM del 19 dicembre 2024), per riassumere i principali contenuti dello strumento, recante incentivi alle imprese per la realizzazione

di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’Avviso, completo di ogni allegato, è pubblicato sul sito web dell’Inail (link), è in linea con l’Avviso del 2023, eccezion fatta per il punteggio minimo di 130 punti, anziché di 120, richiesto per l’ammissibilità della domanda e per la consentita cumulabilità del contributo con altre agevolazioni. Le risorse complessivamente stanziate ammontano a euro 600 milioni, di cui euro 12.484.171 destinati al Friuli Venezia Giulia. Sono, dunque, sensibilmente superiori a quelle stanziate per l’Avviso 2023, rispettivamente di euro 508 milioni ed euro 8.210.814.

Il calendario delle scadenze della procedura informatica è pubblicato sul sito web dell’Inail, che provvede periodicamente al suo aggiornamento. Qui lo si riporta per comodità di consultazione.

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda

Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda

Pubblicazione Regole tecniche per l’invio del codice domanda tramite sportello informatico - Click Day

Pubblicazione Tabella temporale

Inizio periodo acquisizione codici identificativi per le domande partecipanti allo sportello informatico

Pubblicazione elenchi NCD (No Click Day)

14 aprile 2025

30 maggio 2025, ore 18.00

In aggiornamento

In aggiornamento

In aggiornamento

In aggiornamento

Caricamento documentazione per le domande degli elenchi NCD (pena decadenza domanda) In aggiornamento

Pubblicazione elenchi cronologici provvisori In aggiornamento

Caricamento documentazione (efficace nei confronti degli ammessi a tutti gli elenchi cronologici provvisori pena la decadenza della domanda)

In aggiornamento

Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (compresi gli elenchi NCD) In aggiornamento

Caricamento documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi CD In aggiornamento

1. BeneFiciari (artt. 3 e 6)

Beneficiarie sono le imprese, anche individuali o sociali, ubicate in ciascun territorio regionale/ provinciale e iscritte alla CCIAA, secondo le distinzioni in relazione ai diversi Assi di finanziamento specificate nell’art. 6 dell’Avviso.

Gli enti del c.d. terzo settore possono accedere all’Asse 1.1. limitatamente all’intervento di tipologia d) (v. infra) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone. Per gli altri

requisiti e condizioni di ammissibilità attinenti a detto settore, alle imprese sociali, cooperative sociali e loro consorzi si rinvia all’art. 6 richiamato. Ai fini dell’ammissibilità per tutte le imprese è fissata la soglia minima di 130 punti attribuibili ai progetti sulla base dei parametri soggettivi e oggettivi, fissati dagli allegati, raggruppabili in comuni e specifici per tipologia di intervento di ogni Asse. Per i progetti di cui agli Assi 1, 2 e 3 sono attribuiti 8 punti di bonus alle imprese attive nei settori ATECO 2007 individuati a livello regionale.

Per il dettaglio dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, aventi per lo più un carattere formale, si rinvia alla lettura dell’art. 7 dell’Avviso.

2. prOGetti ammessi a cOntriBUZiOne (artt. 3 e 6)

Sono agevolabili le seguenti tipologie di progetto articolate in 5 Assi di contribuzione:

1. Asse 1.1, progetti di riduzione dei rischi c.d. tecnopatici e, cioè; a) chimico, b) rumore, c) da vibrazioni meccaniche, d) da movimentazione manuale di persone, e) da movimentazione manuale di carichi in automazione, f) da emergenza nel settore della pesca, g) da movimentazione manuale dei carichi nel settore della pesca (all. 1.1. all’Avviso);

2. Asse 1.2, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale quali: a) adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI EN ISO 45001:2023, b) adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi Inail-Parti sociali, c) adozione di un modello organizzativo e gestionale ex art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 asseverato, d) adozione da parte di micro, piccole e medie imprese di un modello organizzativo e gestionale ex art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008, secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014, non asseverato (all. 1.2. all’Avviso);

3. Asse 2, progetti per la riduzione dei rischi infortunistici quali: riduzione del rischio caduta dall’alto mediante l’installazione di ancoraggi fissati permanentemente, b) riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti, c) riduzione del rischio da lavorazioni in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento (all. 2 all’Avviso);

4. Asse 3, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (all. 3 all’Avviso);

5. Asse 4, progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (vedi elenco degli specifici codici ATECO 2007 dell’all. 4 all’Avviso) per a) riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine, b) riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di apparecchi elettrici, c) riduzione del rischio da polveri di legno;

6. Asse 5, progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola (all. 5 all’Avviso).

Tutti gli allegati costituiscono parte integrante dell’Avviso. Di seguito si terrà conto dei soli progetti dall’Asse 1 all’Asse 4.

3. spese ammissiBili e nOn ammissiBili (artt. 9 e 10)

Sono ammesse a beneficio (v. art. 9) le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione del medesimo e indispensabili per la sua completezza nonché le eventuali spese tecniche, così come indicato negli allegati dell’Avviso. Le spese devono essere sostenute dall’impresa i cui lavoratori o titolare beneficiano dell’intervento e devono essere documentate. Le spese ammesse ad agevolazione devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda on line ai sensi dell’art. 13, a cui si rinvia per i dettagli.

L’art. 10 riporta l’elenco delle spese non ammissibili, al cui dettaglio parimenti si rinvia. Fra queste si ricordano i dispositivi di protezione individuale, i mezzi di trasporto (terrestre, marittimo e aereo), salvo che non ricadano nel campo di applicazione della c.d. Direttiva macchine ex decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, i ponteggi fissi.

4. ammOntare

Dell’aGevOlaZiOne e cUmUlaBilitÀ

cOn altri aiUti Di statO (artt. 8 e 5)

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo in conto capitale secondo il regime “de minimis”, come sotto specificato:

a) Assi 1.1, 2, 3, 4, nella misura del 65% delle spese ritenute ammissibili;

b) Asse 1.2 nella misura dell’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;

c) Asse 5, fino al 65% per l’Asse 5.1 e fino all’80% per l’Asse 5.2.

L’agevolazione è calcolata sulle spese al netto dell’Iva realmente e definitivamente sostenute dal destinatario. L’Iva è rimborsabile solo se non recuperabile in alcun modo e solo nel caso di operazioni esenti ex art. 10 D.P.R. n. 633/1972.

L’ammontare dell’agevolazione è compreso tra un importo minimo di euro 5.000,00 e un importo massimo erogabile di euro 130.000,00. Non è previsto il limite minimo di agevolazione per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti che presentino

progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’all. 1.2.

I contributi di cui agli Assi 1 (sia Asse 1.1 sia Asse 1.2), 2, 3 e 4, concedibili in regime de minimis, sono cumulabili con altri aiuti di Stato. Le agevolazioni ISI sono compatibili con qualunque altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche purché si tenga conto dei limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresi quelli riferiti agli aiuti di Stato.

I soggetti destinatari dell’agevolazione, per rispettare le regole sul cumulo previste dal Regolamento (UE) di riferimento, non devono avere chiesto né ricevuto altri contributi pubblici regionali, nazionali e unionali, sugli stessi costi ammissibili il cui cumulo comporti il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto fissati dal Regolamento citato. A tale riguardo, l’impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modulo D-cumulo e rinnovare tale dichiarazione in fase di rendicontazione. Qualora l’impresa richiedente voglia ricorrere anche al riconoscimento di agevolazioni fiscali, ai sensi della normativa fiscale vigente in materia, sarà cura della stessa verificarne la compatibilità con l’Amministrazione finanziaria, fermo restando che non è possibile superare il costo effettivamente sostenuto, in quanto il medesimo costo di intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche se di diversa natura (divieto di doppio finanziamento).

Laddove l’importo del contributo richiesto, sommato ai finanziamenti già concessi all’impresa, determini il superamento del massimale de minimis o l’intensità massima dei Regolamenti di riferimento, l’impresa potrà presentare istanza, debitamente motivata, di riduzione del contributo richiesto al fine di consentire il rispetto dei predetti limiti; in tale ipotesi, l’instante dovrà confermare esplicitamente che garantirà la completa realizzazione del progetto presentato in sede di domanda senza pregiudicarne le finalità prevenzionali, nel pieno rispetto dell’Avviso. In ogni caso il provvedimento di concessione potrà essere emesso solo se il finanziamento, sommato a quelli già concessi all’impresa nel periodo di osservazione previsto dal relativo Regolamento, non superi il massimale o l’intensità stabilito dallo stesso.

5. mODalitÀ e tempisticHe

Di presentaZiOne

Della DOmanDa (art. 3)

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo in una sola regione o pro-

vincia autonoma, per una sola tipologia di progetto fra quelle indicate e per una sola unità produttiva.

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:

1. accesso alla procedura on line e compilazione della domanda (v. infra), da effettuarsi nei tempi e con le specifiche modalità indicate agli articoli 11, 12, 13 e 14 dell’Avviso, alla cui attenta lettura si rinvia; si rammenta, tuttavia, che sul sito web dell’Inail (www.inail.it), nell’apposita sezione dedicata all’Avviso, viene pubblicato il calendario che riporta le date di apertura e chiusura delle procedure informatiche, in corrispondenza di ciascuna fase procedurale, e le date di pubblicazione degli elenchi cronologici; il calendario è in continuo aggiornamento in ragione del susseguirsi delle varie fasi procedurali per l’accesso ai contributi e, in tal senso, indica anche le date di aggiornamento delle stesse;

2. invio della domanda on line da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati dal citato art. 14, ad eccezione delle domande di cui all’art. 14.1;

3. conferma della domanda on line tramite l’invio del modulo di domanda (modulo A) e della documentazione a complemento, da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati negli articoli 18 e 27.

La presentazione delle domande e le successive procedure fino all’erogazione del contributo sono piuttosto articolate. Sul citato sito web dell’Inail, nella sezione “Accedi ai Servizi Online”, le imprese hanno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

Per accedere alla procedura di compilazione della domanda è necessario che il soggetto richiedente sia registrato sul portale Inail e associato a una posizione assicurativa. L’accesso ai servizi è consentito ai soggetti registrati, in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso, con le modalità di autenticazione previste dal sito Inail (www.inail. it), nella sezione “Accedi ai Servizi Online” e nella circolare Inail n. 36 del 19 ottobre 2020.

La fase di registrazione al portale Inail deve concludersi entro 5 giorni lavorativi precedenti la chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in ogni sua fase, sono quelle pubblicate sul portale dell’Inail, di cui si è detto.

6. ammissiOne

Delle DOmanDe, pUBBlicaZiOne

DeGli elencHi crOnOlOGici prOvvisOri e DeFinitivi.

criteri Di preceDenZa (articOli 14, 15, 16)

L’ammissibilità delle domande è stabilita dall’ordine di invio delle stesse allo sportello informatico. Le modalità di funzionamento e svolgimento dello sportello informatico saranno pubblicate sul sito istituzionale almeno 7 giorni prima dell’apertura dello sportello, come da calendario.

Alla chiusura della procedura di registrazione delle domande, nel caso in cui si accerti che le risorse economiche complessivamente stanziate per un determinato Asse/regione sono sufficienti a soddisfare tutte le domande in elenco (importo complessivo richiesto dei progetti inferiore o uguale allo stanziamento regionale dell’Asse), Inail provvederà alla tempestiva pubblicazione dei corrispondenti elenchi regionali provvisori (c.d. “no click day” in sigla “NCD”), le domande saranno ordinate in base al tempo di registrazione e saranno ammesse direttamente alla fase di caricamento della documentazione, attraverso la procedura upload

Le domande contenute in tali elenchi saranno tutte identificate come collocate in posizione utile per l’ammissibilità al contributo e dovranno essere convalidate, pena la decadenza della domanda, tramite l’invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità individuati negli artt. 18 e 27 dell’Avviso.

Nel caso l’importo complessivo dei progetti superi le risorse regionali stanziate per Asse, entro 14 giorni dalla chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande online sul citato sito web dell’Inail verranno pubblicati gli elenchi cronologici provvisori, distinti per regione e per Asse, nei quali tutte le domande inoltrate sono classificate come segue:

- domande collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento sino alla capienza delle risorse;

- domande provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi.

La loro pubblicazione sul sito web dell’Inail costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione degli esiti e del periodo utile per il perfezionamento della domanda a norma dell’art. 27. L’orario di registrazione delle domande, inviate con le cennate modalità, determina l’ordine di

compilazione dei suddetti elenchi e con esso la priorità nella concessione del contributo in base alle risorse finanziarie disponibili (c.d. sistema del click day). Assieme alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori l’Inail darà comunicazione della data di pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi.

Le imprese collocate in posizione finanziariamente utile dovranno convalidare la domanda mediante la trasmissione del modulo A, della perizia asseverata (modulo B) e dei documenti specifici per tipologia di progetto (v. allegati all’Avviso), a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco provvisorio ed entro un termine che sarà reso noto, comunque, non inferiore a 30 giorni. La mancata o incompleta trasmissione di detta comunicazione comporterà la decadenza della domanda.

A conclusione di questa fase, c.d. pre-istruttoria, l’Inail procederà alla pubblicazione, sul proprio sito web, degli elenchi cronologici definitivi, distinti per regione e per Asse, nei quali le domande saranno identificate come segue:

- collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento;

- decadute per mancato invio del modulo di domanda (modulo A) e della documentazione a complemento nei tempi e con le modalità indicati negli articoli 18 e 27 (v. sopra);

- subentrate (ripescate), in virtù delle precedenti esclusioni, in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento e che dovranno essere convalidate tramite l’invio del modulo di domanda (modulo A) e della documentazione a complemento;

- risultate definitivamente non ammissibili a contributo per carenza di fondi.

Gli elenchi cronologici definitivi costituiscono, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti con particolare riferimento alle domande subentrate in posizione utile.

Le imprese subentrate dovranno provvedere all’invio della propria domanda (modulo A) insieme alla documentazione a perfezionamento e complemento della stessa, sempre con le tempistiche e le modalità indicate nei citati articoli 18 e 27 dell’Avviso. Le imprese subentrate che non avranno provveduto a inviare il modulo di domanda e la documentazione a complemento vedranno decaderla.

Nel caso di ex aequo del tempo di invio della domanda allo sportello informatico, l’ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri sequenziali: 1. ordine cronologico di registrazione della domanda;

2. finanziamento richiesto di importo minore; 3. progetto di importo maggiore; 4. data d’iscrizione dell’impresa alla CCIAA o agli appositi registri meno recente; 5. possesso del rating di legalità. Beneficeranno del contributo le imprese che, in base agli ulteriori criteri descritti, rientreranno nei limiti delle risorse disponibili.

7. veriFica

tecnicO-amministrativa

Per le domande collocate in posizione utile e confermate, l’Inail procederà, entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il loro perfezionamento, al riscontro di quanto inviato e verificherà la sussistenza di tutti gli elementi dichiarati in domanda e la corrispondenza con i parametri che hanno determinato l’attribuzione dei punteggi; qualora l’Inail non riscontri tale corrispondenza procederà al ricalcolo del punteggio. Espletata la verifica, la sede Inail territorialmente competente, qualora ravvisi una carenza o scarsa chiarezza nel contenuto di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi, inviterà l’impresa a integrare la documentazione o a fornire chiarimenti sempre utilizzando le modalità telematiche usate per la presentazione della domanda. A maggior chiarimento, l’Inail può anche richiedere documentazione aggiuntiva riguardante la conformità del progetto ai requisiti posti dall’Avviso. L’impresa dovrà ottemperare a quanto richiesto nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell’invito, giorni durante i quali il procedimento istruttorio resta sospeso.

Completata l’istruttoria, la sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all’esito della verifica all’impresa richiedente. Le imprese, la cui domanda sia stata dichiarata, con preavviso di rigetto, non ammessa, anche solo parzialmente, potranno presentare controdeduzioni tramite PEC entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. I termini sono, altresì, sospesi dalla data di spedizione del preavviso di rigetto, anche solo parziale, fino all’eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di 10 giorni. In quest’ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.

La sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento motivato circa l’esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente ammissione, anche solo parziale, o non ammissione.

8. anticipaZiOne

Del cOntriBUtO

Per le domande che non prevedano il noleggio con patto di acquisto, l’impresa, il cui progetto comporti un contributo di ammontare pari o superiore a 30.000 euro, può richiedere un’anticipazione fino al 50% dell’importo a fronte di fideiussione di banche o compagnie di assicurazioni autorizzate, i cui elenchi sono disponibili al link https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/GaranzieNonMutualistiche.html. Per le imprese micro e piccole di cui agli Assi 4 e 5, è possibile richiedere un’anticipazione fino al 70% dell’importo del finanziamento stesso, senza il suindicato limite di euro 30.000,00.

La fideiussione dovrà essere costituita per un importo corrispondente all’ammontare dell’anticipazione richiesta (fino al 50% del contributo) maggiorato del 10% e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c. e la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell’Inail. L’efficacia della garanzia dovrà avere una durata di un anno. La decadenza si verificherà decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine posto per la realizzazione e rendicontazione del progetto, senza che l’Istituto abbia chiesto il pagamento. Uno schema di fideiussione è riportato in allegato all’Avviso.

L’impresa deve far pervenire alla sede Inail territorialmente competente la fidejussione entro 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica tecnico-amministrativa. In caso di mancato ricevimento della fidejussione non verrà dato seguito alla richiesta di anticipazione.

9. realiZZaZiOne

Del prOGettO, renDicOntO eD erOGaZiOne

Del cOntriBUtO (articOli 21 e 22)

In caso di ammissione al contributo, l’impresa deve realizzare il progetto, a pena di decadenza, entro 365 giorni a decorrere dalla data di ricezione dell’atto di concessione e conformemente a quanto descritto in sede di domanda e di atto di ammissione al beneficio. Entro lo stesso termine, l’impresa presenterà alla sede dell’Inail competente per territorio la documentazione tecnica probante la realizzazione dell’intervento, prevista negli allegati tecnici di riferimento, secondo le modalità poste dall’art. 27 dell’Avviso (v. infra). Il termine è prorogabile fino a 6 mesi su richiesta motivata dell’impresa. Nel

caso di concessione della proroga, il soggetto destinatario che abbia beneficiato dell’anticipazione del contributo dovrà presentare una estensione del periodo di copertura della garanzia fideiussoria già costituita per l’anticipazione del contributo stesso, che copra anche il periodo necessario alla verifica tecnico-amministrativa (per almeno 90 giorni), a decorrere dalla data di invio della documentazione di rendicontazione.

L’inosservanza del termine dei 365 giorni ovvero di quello di proroga determina la revoca del provvedimento di concessione e, nel caso in cui sia stata accordata l’anticipazione, l’escussione della fideiussione. Lo stesso dicasi per la mancata realizzazione del progetto ovvero per la mancata presentazione della documentazione di riscontro (per le particolari modalità di realizzazione del progetto a seconda della tipologia d’intervento si rinvia alla lettura dell’art. 23).

Realizzato il progetto e presentata la documentazione tecnica, attestante la regolare conclusione del medesimo, entro i successivi 60 giorni l’impresa beneficiaria dovrà inoltrare alla sede Inail territorialmente competente la restante documentazione specificata negli allegati di riferimento, compresi i giustificativi di avvenuto pagamento, con le modalità previste dal più volte citato art. 27 dell’Avviso. Entro 90 giorni dalla trasmissione di detta documentazione, l’Inail procederà alla verifica, conclusa positivamente la quale, provvederà all’erogazione del contributo.

Qualora in sede istruttoria l’Inail ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza dei documenti trasmessi ai requisiti richiesti dall’Avviso, inviterà l’impresa beneficiaria a integrare la documentazione o a fornire chiarimenti. Potrà anche richiedere ulteriore documentazione, che sia funzionale alla verifica della effettiva realizzazione del progetto in conformità con i requisiti dell’Avviso. L’impresa è tenuta a ottemperare alla richiesta di integrazione documentale o chiarimenti entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito. I termini di conclusione del procedimento sono frattanto sospesi per una durata massima di 30 giorni.

In caso, infine, di esito negativo dell’istruttoria l’impresa potrà presentare controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Su di essi l’Inail dovrà esprimersi entro 60 giorni.

10. altre principali DispOsiZiOni

Per gli obblighi e vincoli a carico dei beneficiari, inclusi i casi di variazioni societarie o trasferimento dell’attività, verifiche e casi di revoca si rinvia, rispettivamente, alla lettura degli articoli 24, 25 e 26. Si rammenta ancora che tutte le comunicazioni per i destinatari del contributo saranno inviate da Inail all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) coincidente in via generale con quello risultante dalla visura della CCIAA che il destinatario del finanziamento dovrà indicare in sede di domanda on line. Per le comunicazioni di cui sopra è consentito ai destinatari dei contributi di indicare, oltre al proprio indirizzo, un ulteriore indirizzo di PEC di associazione di categoria o di altro intermediario. In tal caso, l’Inail invierà le suddette comunicazioni ad entrambi gli indirizzi, ferma restando l’efficacia della comunicazione inviata al destinatario del finanziamento.

Per informazioni e assistenza è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente. È, anche, possibile rivolgersi al servizio “Inail Risponde”, nella sezione Supporto del portale.

Si rammenta infine che, ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità di 130 punti, l’ente bilaterale Erfea, di cui l’Associazione è parte, è a disposizione per la condivisione dei progetti aziendali, che, se condivisa, comporta il riconoscimento di 14 punti.

Il testo dell’Avviso e tutta la documentazione sono reperibili sul sito web dell’Inail e possono anche essere richiesti, unitamente ad altre informazioni, all’ufficio economico dell’Associazione.

(mm)

Bandi Invitalia

Contributi a fondo perduto per programmi di inveStimento

BanDO per l’aDeGUamentO

Del sistema prODUttivO alle pOliticHe Ue sUlla lOtta ai camBiamenti climatici

Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 50/MM del 6 febbraio per comunicare che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Transizione Ecologica del 21 ottobre 2024 (di seguito “D.M. 21.10.2024”) è stata approvata la misura agevolativa volta a supportare le imprese nella realizzazione di programmi di investimento su processi produttivi già esistenti volti ad aumentare l’efficienza energetica dell’attività d’impresa e/o a un più efficiente uso delle risorse, attraverso la riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate.

Con il decreto direttoriale del 23 dicembre 2024 (di seguito “d.d.”), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fissato l’ambito di applicazione, le modalità attuative e la dotazione finanziaria della misura contributiva.

Lo strumento si rivolge a tutte le imprese del settore manifatturiero, di cui alla sezione C della classificazione ATECO 2007, di qualsiasi dimensione, operanti sul territorio nazionale che intendano realizzare i richiamati programmi di investimento per un ammontare minimo di euro 3.000.000,00. La domanda di agevolazione va presentata

dalle ore 12.00 del 5 febbraio alle ore 12.00 dell’8 aprile 2025

esclusivamente in via telematica, utilizzando la

piattaforma informatica messa a disposizione da INVITALIA (link), quale soggetto gestore, in cui è reperibile anche la relativa modulistica. Decorso il termine finale per la presentazione, le domande sono esaminate con procedura valutativa a graduatoria nei limiti delle risorse disponibili, che complessivamente sono pari a euro 400.000.000,00 (400 milioni), di cui un 40% riservate ai progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 50% destinate alle imprese “energivore”.

Il progetto deve essere realizzato entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo. Il termine può essere prorogato una sola volta per non più di 12 mesi.

BanDO a sOsteGnO

Dell’aUtOprODUZiOne Di enerGia

Da FOnti rinnOvaBili

nelle pmi

Come anticipato con la nostra circolare prot. n. 50/ MM del 6 febbraio 2025, con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 13 novembre 2024 (di seguito “D.M. 13.11.2024”) è stata approvata la misura agevolativa, a valere sulla Missione 7 “REPowerEU” del PNRR, volta a supportare le PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per l’autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell’energia.

Ad oggi non è stato ancora adottato il decreto direttoriale attuativo del D.M. 13.11.2024, pertanto, non è possibile dare indicazioni sulla data di apertura del bando.

Le risorse messe a disposizione sono pari a euro 320.000.000,00 (320 milioni), di cui un 40% riservato a progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e un altro 40% riservato a favore delle micro e piccole imprese ex art. 16 della L. n. 180/2011.

L’agevolazione è riservata alle PMI operanti nel territorio nazionale. Ai fini dell’ammissibilità, i progetti di investimento devono:

a) riguardare una sola unità produttiva che risulti nella piena disponibilità del soggetto richiedente;

b) essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività, ovvero su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole al servizio dei predetti edifici;

c) prevedere che l’energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. L’eventuale energia eccedentaria può essere accumulata o ceduta a configurazioni di autoconsumo (vedi D. Lgs. n. 199/2021) ovvero immessa in rete;

d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda;

e) prevedere un ammontare di spese ammissibili non inferiore a euro 30.000,00 e non superiore a euro 1.000.000,00.

L’investimento deve essere ultimato entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Il contributo è concesso in conto impianti nei limiti delle risorse disponibili e ai sensi di quanto previsto dall’art. 41 del Regolamento GBER, nella misura massima:

- per le medie imprese del 30%, per le piccole imprese del 40% delle spese ammissibili sostenute per impianti solari fotovoltaici o impianti mini eolici (comprese le spese per la installazione e messa in esercizio) e per apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività dei medesimi impianti;

- del 30% delle spese ammissibili sostenute per eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta;

- del 50% delle spese per la diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi. Tali spese sono ammissibili se la diagnosi non sia obbligatoria per legge e nella misura massima del 3% delle spese di cui innanzi. Le agevolazioni sono erogate da INVITALIA, quale soggetto gestore, o in un’unica soluzione o in due tranche.

Ci si riserva di ritornare sull’argomento e di fornire maggiori dettagli una volta emesso il decreto attuativo di cui innanzi.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.

(mm)

Energy Release

2.0

ulteriore proroga del termine al 3 marzo 2025

per la parteCipazione al bando

Facciamo seguito alle nostre circolari prot. n. 55/ MM dell’11 febbraio 2025, n. 419/CSC del 12 dicembre 2024 e n. 13/MM del 14 gennaio 2025, per comunicare che il termine di presentazione delle domande di incentivo in relazione al “Bando per l’assegnazione dell’energia elettrica nella disponibilità del GSE – ai sensi del Decreto Ministeriale n. 268 del 23 luglio 2024” è stato ulteriormente prorogato al

3 marzo 2025.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche ha modificato il bando come segue. ampliamentO

Dei sOGGetti ammissiBili

La procedura di assegnazione è consentita ai sog-

getti iscritti o che abbiano presentato richiesta d’inserimento negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica relative agli anni 2024 e 2025, pubblicati sul sito CSEA il 18 gennaio 2025.

Nel caso in cui l’impresa sia presente nell’elenco in entrambe le annualità, ai fini dell’individuazione dei consumi rilevanti, sarà considerato il valore di consumo massimo tra quelli utilizzati per l’iscrizione ai predetti elenchi.

Pertanto, entro il 3 marzo 2025 è possibile rettificare il valore dell’energia richiesta in anticipazione indicato nell’ambito delle manifestazioni di interesse inviate. Qui il modulo per la rettifica

incrementO

Del QUantitativO

Di enerGia asseGnaBile

L’energia nella disponibilità del GSE assegnabile è pari a 24 TWh/annui.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali esigenze di approfondimento. (mm)

Bando Unioncamere sulla parità di genere

Contributi per la CertifiCazione della parità di genere nelle pmi

Si fa seguito alla circolare prot. n. 68/MM del 19 febbraio 2025 per comunicare che con Avviso dell’11 febbraio 2025 del Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato regolato l’accesso ai contributi previsti dal PNRR per agevolare il processo di certificazione della parità di genere delle micro, piccole e medie imprese (di seguito “Avviso”).

La dotazione finanziaria è di euro 2.534.597,07, di cui euro 569.451,82 per contributi sotto forma di voucher per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione ed euro 1.965.145,25 sotto forma di servizi di certificazione. Soggetto attuatore dell’Avviso è l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito “Unioncamere”).

La domanda va presentata in via telematica, attraverso il sito restart.infocamere.it

dalle ore 10.00 del 26 febbraio 2025 alle ore 16.00 del 18 aprile 2025

Il termine di chiusura può essere anticipato per esaurimento dei fondi disponibili.

1. sOGGetti

BeneFiciari

Possono beneficiare dei contributi le PMI con sede fiscale in Italia e con almeno 1 dipendente.

2. serviZi

aGevOlaBili

Sono agevolabili, nella forma del voucher, i servizi di:

- assistenza tecnica e accompagnamento per tutoraggio e supporto tecnico-gestionale, mediante incontri tra la singola impresa e un esperto incaricato da Unioncamere. Nel prov-

vedimento di concessione del contributo sono riportate le indicazioni per usufruire dei servizi di assistenza tecnica e accompagnamento e in ogni caso entro 6 mesi dalla data di trasmissione del richiamato provvedimento al fine di conseguire la certificazione entro il 30 giugno 2026;

- certificazione della parità di genere in conformità alla UNI/PdR 125/2022. Allo scopo l’impresa acquisisce dall’Organismo di Certificazione un preventivo per i servizi di certificazione che allega alla richiesta di contributo. Il contributo, successivamente al conseguimento della certificazione, viene erogato direttamente da Unioncamere all’Organismo di Certificazione. L’impresa dovrà sostenere il costo per i servizi di certificazione eccedente il contributo concesso. I contributi possono essere richiesti solamente per il rilascio della prima Certificazione del Sistema di gestione per la parità di genere, che deve essere ottenuta in data successiva alla concessione dei contributi. Non possono essere chiesti contributi per il mantenimento della Certificazione.

3. intensitÀ

Dell’aiUtO

I voucher per il tutoraggio sono erogati nella misura massima di:

- euro 1.639,34 (al netto dell’Iva) per l’analisi dei processi, per l’individuazione dei gap esistenti tra lo stato attuale e i requisiti richiesti dalla prassi UNI/PdR 125/2022, per la personalizzazione dei documenti del Sistema di gestione della Parità di Genere (di seguito “SQ”), per l’implementazione e il monitoraggio degli indicatori di performance e per la definizione degli obiettivi strategici;

- euro 409,84 (al netto dell’Iva) per la pre-verifica della conformità del SQ adottato dall’impresa alle prescrizioni della UNI/PdR 125/2022.

L’importo erogabile per il servizio di certificazione della parità di genere viene determinato secondo i parametri riportati nella tabella del comma 3 dell’art. 9 dell’Avviso ed è fissato in ogni caso nella misura massima di euro 10.245,00 (al netto dell’Iva). Eventuali importi che superino tali limiti restano a carico dell’impresa beneficiaria.

4. istrUttOria

Delle DOmanDe e cOncessiOne

Dei cOntriBUti

I contributi sono concessi con procedura valutativa a sportello fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

5. DivietO

Di cUmUlaBilitÀ

I contributi sono erogati in regime de minimis ai

sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 e non sono cumulabili, sugli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato o con altri aiuti de minimis.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.

(mm)

Bando Mamme Manager 2025

Contributi a fondo perduto

a Copertura delle SpeSe

neCeSSarie per ConCiliare

tempi di vita e di lavoro

Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 62/ MM del 13 febbraio 2025 per ricordare che PMI Welfare Manager assegna un contributo di euro 1.000,00, a candidata, a fondo perduto, a favore delle donne con figli di età fino a 5 anni compiuti alla data di avvio della domanda, al fine di sostenere le spese necessarie per conciliare tempi di vita e di lavoro.

La dotazione finanziaria prevista è pari a complessivi euro 25.000,00.

La domanda va presentata

entro le ore 17.00 del 30 giugno 2025

dalla PMI presso la quale la mamma manager è in forza, iscritta regolarmente a CONFAPI FVG e aderente al Fondo PMI Welfare Manager.

Le domande saranno esaminate e accolte secondo il criterio della priorità cronologica di presentazione on-line, sulla base della conformità delle stesse al regolamento del bando, fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.

Per ulteriori informazioni consultare il sito di PMI Welfare Manager al seguente link.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali esigenze di approfondimento.

(mm)

Concorso PMI Welfare Manager 2025

premi alle pmi

per progetti di eCCellenza

nei Settori

SoStenibilità

e digitalizzazione

Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n 61/ MM del 13 febbraio 2025 per informare che il Fondo PMI Welfare Manager assegna 10 premi di euro 5.000,00, ciascuno, alle PMI che abbiano eseguito, negli ultimi 3 anni, progetti nei settori della sostenibilità e/o digitalizzazione con un evidente e concreto impatto ambientale/sociale e/o nell’attività aziendale. Presupposto per partecipare al concorso è l’iscrizione al Fondo PMI Welfare Manager, con versamenti regolari.

La domanda di partecipazione e la relativa documentazione devono essere inviate a: PMI Welfare Manager – Premio “Eccellenza nelle PMI” presso

la sede di Roma, Via Nazionale n. 66, c.a.p. 00184 o via e-mail all’indirizzo: iniziative@pmiwfm.it, indicando nell’oggetto “Premio Eccellenza nelle PMI”

entro il 30 giugno 2025.

L’assegnazione dei premi è determinata con giudizio insindacabile e inappellabile da una commissione giudicatrice composta da un rappresentante del Fondo PMI Welfare Manager, un rappresentante di CONFAPI nazionale, un rappresentante di Federmanager e un esperto in materia di sostenibilità e digitalizzazione designato dal Presidente del Fondo.

Per ulteriori informazioni consultare il sito di PMI Welfare Manager al seguente link.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali esigenze di approfondimento.

(mm)

Contributi conseguimento CQC 2024

pubbliCazione del modulo

per la riChieSta di liQuidazione del Contributo

Facciamo seguito alle nostre circolari n. 66/MM del 18 febbraio 2025 e n. 143/MM del 4 aprile 2024, relative al bando per la concessione di contributi a sostegno delle spese per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) per l’esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o persone, per comunicare che sul sito della Regione è stato pubblicato il

modulo di liquidazione del contributo CQC 2024 da compilare e trasmettere via PEC all’indirizzo: motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it o inviare a mezzo raccomandata a/r a: Servizio Motorizzazione civile regionale – via Popone n. 67 –33100 Udine,

entro il 31 dicembre 2025

Si raccomanda di allegare la documentazione ivi richiesta (copia del documento d’identità del richiedente e della documentazione di spesa).

Si invitano, infine, le imprese a divulgare il presente testo ai potenziali candidati con i quali dovessero entrare in contatto.

(mm)

Incentivi per il settore dell’idrogeno rinnovabile

art. 27, cOmma 2

Correzione di errori preSenti nell’avviSo per la ConCeSSione di Contributi a fondo perduto

Facciamo seguito alle nostre circolari n. 58/MM del 12 febbraio 2025, n. 256/MM del 29 luglio 2024 e n. 277/MM del 3 settembre 2024, per comunicare che con decreto direttoriale n. 3716 del 30 gennaio 2025 sono state apportate ulteriori modifiche all’”Avviso per la concessione di contributi a fondo perduto aventi per oggetto il sostegno alla creazione o all’ammodernamento di infrastrutture di ricerca nel settore dell’idrogeno rinnovabile” (di seguito “Avviso”), di cui alla deliberazione n. 1032 del 4 luglio 2024. Le modifiche apportate sono schematizzate nell’allegato 1 del citato decreto, consultabile a pag. 30 del BUR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 7 del 12 febbraio 2025 link. Riportiamo di seguito le modifiche di maggiore rilievo:

art. 10, cOmma 7

“La proroga del termine di avvio del progetto è ammessa una sola volta a condizione che la richiesta sia debitamente motivata e presentata entro la data prevista per l’avvio già comunicata alla Struttura competente.”. È stato eliminato il termine massimo di 30 giorni della proroga da presentarsi non più entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di concessione del contributo, ma entro la data comunicata di avvio del progetto.

“I beneficiari dei progetti di durata superiore a 12 mesi sono tenuti a presentare una rendicontazione intermedia, secondo le modalità indicate nei commi successivi. Tale documentazione deve essere trasmessa entro il termine massimo di 2 mesi dalla metà della durata del progetto calcolata in mesi, all’esito della quale potranno essere disposti controlli in loco a campione. I progetti per i quali viene presentata la rendicontazione intermedia entro i termini possono essere inseriti nel campione a controllo.”.

Nella versione rettificata si parla di rendicontazione intermedia e non più di relazione intermedia da presentarsi, unitamente alla documentazione a corredo, entro il termine di 2 mesi.

Mentre nella formulazione originaria l’inserimento nelle liste di controllo dei progetti sprovvisti di rendicontazione intermedia, già relazione intermedia, avveniva d’ufficio, nell’ultima stesura i progetti con rendicontazione intermedia possono essere inseriti nel controllo a campione.

art. 30, cOmma 1, lett. c)

“c. avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 90 giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo, fatta salva la proroga autorizzata dalla Struttura competente.”. La modifica attiene al termine di avvio del progetto di 90 giorni, e non 60 giorni come previsto originariamente, decorrenti dalla comunicazione della concessione del contributo e non più dalla comunicazione dell’assegnazione del contributo, ora comunicazione della concessione del contributo, con approvazione della graduatoria definitiva.

(mm)

INPS - Massimali mensili C.I.G.

dal 1° gennaio 2025

Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 56/ AG dell’11 febbraio 2025 per ricordare che l’INPS, con la circolare n. 25 del 29 gennaio 2025, ha comunicato la misura dei massimali mensili in vigore dal 1° gennaio 2025, al lordo e al netto della quota di riduzione del 5,84%, determinata ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 41/1986.

L’importo della CIG ordinaria e straordinaria, compreso il contratto di solidarietà difensivo, è pari all’80% della retribuzione globale lorda che il lavoratore avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate. La misura del trattamento è erogata nel limite di un massimale retributivo mensile rivalutabile annualmente sulla base della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie.

Per il calcolo dell’integrazione spettante, il massimale va diviso per il numero delle ore lavorabili ricadenti in ogni singolo mese e il risultato moltiplicato per le ore perse nel mese. Gli importi dell’integrazione, anche qualora si applichi il massimale mensile, devono essere decurtati dalla percentuale di riduzione pari al contributo a percentuale a carico del lavoratore apprendista (5,84%). A decorrere dal 2022 è stato abolito il massimale più basso. Pertanto il massimale è unico a prescindere dalla retribuzione del lavoratore.

Riportiamo di seguito gli importi dei suddetti massimali in vigore dal 1° gennaio 2025.

nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue:

Per comodità delle imprese, provvediamo a riportare di seguito il prospetto recante le ore lavorabili in ogni mese dell’anno 2025 per ottenere i divisori variabili mensili, validi per operai, impiegati e quadri - calcolati sulla base di 40 ore settimanali distribuite sui cinque giorni lavorativi - utili per l’individuazione del massimale orario nel caso di ricorso all’intervento della C.I.G. ordinaria per periodi inferiori al mese.

(*) Nelle ore del mese sono comprese anche quelle relative alle festività infrasettimanali, con esclusione delle giornate festive cadenti di sabato e domenica.

L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. (aG)

Aggiornato il valore del ticket di licenziamento 2025

CirColare inpS

n. 25 del 29 gennaio 2025

L’INPS con la circolare n. 25 del 29 gennaio 2025 ha aggiornato il valore dell’importo massimo della NASPI per l’anno 2025, pari a euro 1.562,82, che costituisce la base di calcolo per il contributo che le Imprese sono tenute a versare in caso di interruzione del rapporto di lavoro indeterminato per le causali che configurano il diritto alla NASPI.

(Massimale NASPI x 41%)

I criteri di calcolo sono definiti dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 2 comma 31; per il licenziamento individuale l’importo è pari al 41% del massimale mensile della NASPI, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale fino a un massimo di 36 mesi, senza alcuna distinzione tra rapporti a tempo pieno e rapporti a tempo parziale. Per i periodi inferiori all’anno il ticket va determinato in proporzione al numero dei mesi e scatta al superamento dei 15 giorni.

Per il 2025 il ticket di licenziamento è pari a 640,76 euro (41% di 1.562,82 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino a un massimo di 3 anni. L’importo massimo del contributo è pari a 1.922,28 euro. Di seguito la formula per il calcolo per un lavoratore con anzianità di servizio inferiore a 3 anni:

12 mesi x mesi di anzianità di servizio (max 36 mesi)

Il ticket di licenziamento deve essere corrisposto, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo. sì

Licenziamento per giusta causa.

Licenziamento durante o al termine del periodo di prova. sì

Licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale).

Recesso, del datore di lavoro, dal rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo.

Dimissioni per giusta causa.

Dimissioni nel periodo tutelato per maternità.

Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per GMO presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (per aziende in tutela reale - articolo 18 Legge 300/1970). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti.

Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 Km (o 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico) dalla residenza del lavoratore.

Dimissioni volontarie. No

Licenziamento personale domestico. No

Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione ITL (articolo 410 c.p.c.) No

Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.). No

Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal CCNL. No

Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere. No

Decesso del lavoratore. No

Per i licenziamenti collettivi la quantificazione dell’importo del ticket di licenziamento cambia: la percentuale rispetto al trattamento di NASPI è dell’82% e non del 41%.

Di conseguenza, per ogni 12 mesi, il valore del ticket è pari a 1281,51 euro (valore mensile 106,80 euro), mentre per gli ex dipendenti che presentano una anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo da versare è pari a 3.844,53 euro. Questi importi, però, riguardano soltanto l’ipotesi in cui la procedura collettiva di riduzione di per-

sonale ex articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 si sia conclusa con un accordo sindacale. Qualora non ci fosse l’accordo la misura del contributo è moltiplicata per tre volte. Nel 2025, quindi, l’importo del ticket per un licenziamento collettivo senza accordo sindacale è di euro 11.533,59.

L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

FOrme Di recessO Del rappOrtO Di lavOrO ticket Di licenZiamentO

CCNL logistica, trasporto e spedizione

aCCordo di rinnovo del 6 diCembre 2024. approfondimento delle novità normative

Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 72/EI del 20 febbraio 2025 per ricordare che le OO.SS., con comunicato del 27 gennaio 2025, hanno sciolto positivamente la riserva posta sull’Ipotesi d’accordo di rinnovo del 6 dicembre 2024 (vedi la nostra circolare prot. n. 412/EI del 9 dicembre 2024), relativo ad aspetti economici e normativi con particolare riguardo al procedimento disciplinare e al risarcimento dei danni.

Di seguito affrontiamo gli aspetti normativi poiché quelli economici li abbiamo già esaminati nella Circolare n. 412/EI del 9 dicembre 2024.

OrariO

Di lavOrO persOnale

nOn viaGGiante (art. 9)

Sono stati inseriti elementi di maggior flessibilità per il personale dipendente non viaggiante. Al comma 4 bis infatti per il personale di magazzino viene prevista una programmazione dell’orario di lavoro trimestrale, in luogo di quella annuale prevista al comma 4, le cui eventuali modifiche dovranno essere verificate con un esame preventivo con le organizzazioni sindacali; così come ogni eventuale modifica dell’orario di lavoro che dovesse essere necessaria all’interno del trimestre. A seguito di questa modifica è stata data anche ai lavoratori perimetrati dal comma 4 bis di utilizzare, da parte delle aziende, la flessibilità retribuita prevista al comma 15. Al comma 11 è stata poi data chiarezza alla definizione di turno, riprendendo la dicitura prevista al D.lgs. 66/2023, per l’erogazione della pausa retribuita di 30 minuti per i lavoratori turnisti, mentre al comma 16 è stata ribadita la necessità dell’accordo sindacale, previsto al comma 17, per la riprogrammazione della flessibilità programmata ma non effettuata.

DispOsiZiOni

per il persOnale

viaGGiante DiscOntinUO (art. 11 Bis)

È stata rivista la procedura di verifica delle condizioni di discontinuità che le aziende di trasporto devono seguire per poter inquadrare i propri autisti come discontinui. In particolare per la procedura che prevede l’invio di una comunicazione ad EBILOG è stato potenziato il ruolo delle associazioni datoriali di rappresentanza e definite le modalità e le tempistiche dell’esame congiunto con i sindacati stipulanti il CCNL.

prOceDimenti

Disciplinari e Danni (art. 32)

Le materie contenute nell’articolo 32 sono state profondamente riviste.

Il provvedimento di sospensione disciplinare - attualmente previsto per un periodo da uno a dieci giorni, una discrezionalità che rendeva l’applicazione di tale provvedimento spesso complessa sia in sede conciliativa che giudiziaria - è stato sdoppiato in sospensioni da uno a cinque giorni, per le casistiche meno gravi e da sei a 10 giorni per quelle ritenute più gravi, segnatamente quelle relative alla salute e sicurezza.

È stata inserita poi una nuova fattispecie di infrazione per il provvedimento punibile con la multa e cioè quella del rifiuto alla partecipazione ai corsi obbligatori relativi alla sicurezza o quelli abilitanti alla mansione prevista.

Rivisti anche i termini della cosiddetta recidiva che passano dagli attuali 24 a 18 mesi per le fattispecie che comportino richiami scritti o verbali e a 22 mesi per tutte le altre fattispecie. Infine, per la disciplina dei licenziamenti, i giorni consecutivi di assenza ingiustificata che possono portare al licenziamento passano dagli attuali 4 a 5 mentre le volte in cui avviene l’assenza ingiustificata diminuiscono dalle attuali 4 volte a tre. Relativamente ai danni, la disciplina introdotta nel 2017 viene chiarita e definita a partire dalla sua applicabilità a tutto il personale, sia viaggiante che non viaggiante, diffenziandola per casistiche particolari di lavoratori.

Viene introdotta la nuova previsione, quale condizione per un valido provvedimento disciplinare e conseguente richiesta di danni, in base alla quale l’azienda dovrà annualmente comunicare alle RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il c.c.n.l., indicando il tipo di assicurazione stipulata, i relativi importi delle franchigie per danni, ed eventuali clausole di contratto.

Il mancato rispetto di questo obbligo renderà nullo il provvedimento disciplinare e di conseguenza la richiesta di danni.

Resta quindi in capo a ciascuna impresa l’onere di comunicare annualmente alle RSA/RSU ed alle Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL:

- il tipo di assicurazione stipulata (ad esempio RC Auto, RC Terzi, RC Professionale);

- i relativi importi delle franchigie per danni;

- eventuali clausole di contratto (ad esempio KASKO).

Le imprese dovranno tempestivamente effettuare la comunicazione via PEC alle RSA/RSU ed alle Organizzazioni Sindacali territoriali stipulanti il presente CCNL (FILT CGIL – FIT CISL - UILTRASPORTI) al fine di non correre il rischio di vedersi considerare nullo il provvedimento disciplinare attuato e la relativa richiesta danni.

L’impresa che intenda richiedere il risarcimento dei danni al lavoratore, oltre ad applicare allo stesso, come già previsto in precedenza, almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, deve altresì specificare l’entità del danno tramite preventivo o altra idonea documentazione. Anche ai fini e per gli effetti dell’art. 7 della Legge 300/1970 si precisa che il citato articolo 32 deve essere portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti, ben visibile in tutte le sue pagine.

In nessun caso potranno essere addebitati ai lavoratori aumenti delle polizze RCA o delle franchigie che le aziende dovessero subire, neanche in caso di aumenti dovuti all’incremento dei sinistri. In caso di polizza Kasko o RC terzi al lavoratore potrà essere richiesto solo il valore della franchigia mentre danni derivante da incuria aziendale debitamente segnalati non potranno mai essere addebitati. Per tutti i lavoratori potrà essere addebitato l’intero importo per danni fino a 1.000 €, in caso di danni di valore superiore potrà essere richiesto solo il 75% dell’importo del danno fino ad un massimo di 5.000 €.

Nel caso di un lavoratore che utilizza un mezzo sopra i 35 q.li l’importo addebitabile per l’intero valore del danno al mezzo potrà arrivare fino a 3.000 €, mentre nei casi di danni con importi

superiori potrà essere addebitato il 75% fino ad un massimo di 15.000 €.

Laddove invece il lavoratore operi su mezzi inferiori a 35 q.li l’importo del danno al mezzo addebitabile interamente è pari a 1.000 €, mentre in caso di danni al mezzo di importo superiore potrà essere addebitato il 75% fino ad un massimo di 5.000 €. Solo per questi lavoratori, esclusi i casi di dolo o colpa grave, per ogni anno civile il primo danno al mezzo non potrà essere addebitato, mentre il secondo danno potrà essere addebitato fino al 65%. I danni successivi invece seguiranno la regola generale.

Tale regime premiale si conserverà per l’anno successivo solo nel caso in cui il lavoratore abbia provocato meno di 3 danni, altrimenti decadrà e si applicherà, a tale lavoratore, il regime ordinario. In ogni caso, indipendentemente dal mezzo e dalla tipologia di lavoratore, prima di procedere all’addebito del danno l’azienda dovrà comprovare attraverso idonea documentazione l’effettivo costo della riparazione sostenuta dall’impresa e l’importo potrà essere trattenuto anche a rate mensili non superiori ad 1/5 della retribuzione base lorda mensile.

mercatO

Del lavOrO (artt. 55, 56, 58)

Vengono aumentate le percentuali relative ai lavoratori a tempo determinato e in somministrazione che, congiuntamente, passano dall’attuale 27% al 41% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato a livello aziendale, mentre resta invariata la percentuale del 47% sui lavoratori del singolo sito o unità produttiva. Per quanto riguarda i lavoratori mobili la vecchia percentuale del 27% è aggiornata al 35%, fermo restando il limite del 15% di contratti di somministrazione per il personale viaggiante. Sono stabilite poi alcune causali, per le sole attività di autotrasporto, per la stagionalità e cioè:

- attività legate al settore agricolo;

- attività legate a incrementi di volume concentrati in particolari periodi dell’anno;

- trasporto di combustibili nel periodo invernale (novembre, aprile);

- attività legate al turismo;

- attività legate alla distribuzione farmaceutica di vaccini. Viene inoltre definito il periodo di prova per il personale a tempo determinato, individuandolo nella metà di quello applicato al personale assunto a tempo indeterminato. Per quanto riguarda i contratti a tempo parziale anche questi passano al 41% del personale dipendente, rispetto al precedente 25%, e tale limite può

essere innalzato al 44% (dal precedente 35%) in caso di trasformazioni volontarie da tempo pieno a tempo parziale, mentre resta invariato il limite di 48% in caso di ulteriori part-time con almeno il 65% della prestazione lavorativa.

inDennitÀ

Di trasFerta (art. 62)

Le indennità di trasferta per il personale viaggiante sono state adeguate secondo la seguente tabella:

dalle 6 alle 12 ore

dalle 12 alle 18 ore

dalle 18 alle 24 ore 43,16

i serviZi in territOriO

dalle 6 alle 12 ore

dalle 12 alle 18 ore

dalle 18 alle 24 ore

malattia (art. 63)

Viene esteso il trattamento economico di malattia fino a 18 mesi per tutti i lavoratori soggetti alle patologie gravi contenute nella circolare INPS 95/2016.

L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

(ei)

CCNL pmi comunicazione, informatica e servizi innovativi

flex benefitS

a partire dal meSe di febbraio 2025

Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 71/EI del 20 febbraio 2025 per comunicare che Unigec Confapi, Unimatica Confapi e Fistel-Cisl, Slc-Cgil, Uilcom-Uil in data 22 gennaio 2025 hanno sottoscritto l’accordo in merito all’erogazione del flex benefits di cui all’art. 12 del CCNL limitatamente all’anno 2025, stante la trattativa per il rinnovo dello stesso, scaduto in data 31 dicembre 2023, ancora in corso. Il CCNL prevede che le imprese devono mettere a disposizione di tutti i dipendenti, a partire dal mese di febbraio, flex benefits per un importo di euro 258,00 da utilizzarsi entro il 31 dicembre dell’anno stesso, pertanto, in forza dell’intesa raggiunta, dovrà essere messo a disposizione a partire dal corrente mese di febbraio con utilizzo entro il 31 dicembre 2025.

L’intesa richiama espressamente le condizioni già previste, e hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o, assunti successivamente, entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- con contratto a tempo indeterminato;

- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno sei mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio/31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio/31 dicembre.

L’importo di 258,00 euro non è riproporzionabile per i lavoratori part-time, è comprensivo esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda e si aggiunge alle offerte di beni e servizi dell’azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o di altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.

L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

(ei)

RENTRI: il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

vademeCum interattivo prediSpoSto dall’albo

geStori ambientali

Dal 13 febbraio è partito definitivamente il RENTRI che sarà nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Il Comitato Nazionale Albo gestori ambientali ha realizzato una utile guida, di agile consultazione online, a supporto di tutti gli operatori e le aziende. Di seguito il link per il vademecum dell’Albo gestori ambientali RENTRI-VADEMECUM-2025. pdf

Il nostro Ufficio Edilizia e Territorio resta a disposizione per ogni ulteriore informazione allo 0432507377 e-mail: edilizia@confapifvg.it

(csc)

Come gestire sfalci e potature

miniStero dell’ambiente:

Quadro normativo

di riferimento appliCabile

Rispondendo ad un interpello sul quadro normativo applicabile alla pratica dell’abbruciamento in agricoltura e nella selvicoltura, il Ministero dell’Ambiente ha individuato il quadro normativo di riferimento applicabile.

Richiamando quanto previsto dalla legislazione vigente (artt. 182, comma 6-bis; 185, comma 1, lettera f); 256 e 256-bis del D.lgs. 152/2006) il Ministero ha confermato che gli sfalci e le potature da verde pubblico possono essere legittimamente gestiti al di fuori della normativa sui rifiuti laddove ricorrano determinate condizioni.

In particolare l’articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede l’esclusione dal campo di applicazione delle

“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati qualora gli stessi vengano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche in luogo diverso da quello di produzione ovvero con cessione a terzi, attraverso processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.

“Tale pratica, dunque, non dovrebbe essere considerata attività di gestione dei rifiuti allorquando ricorrono tutte le condizioni previste dalla medesima disposizione, che riguardano in particolare la tipologia di attività (raggruppamento e abbruciamento), la quantità di materiale (piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro), la tipologia di materiali (materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006), il luogo in cui l’attività descritta deve svolgersi (luogo di produzione di tali materiali vegetali) e lo scopo della stessa attività (per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti)”.

(c)

MIT: parere sul principio di rotazione

approfondita

anChe l’interazione tra gli aCCordi Quadro e la rotazione

Con dei pareri datati 30 gennaio 2025, il Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) ha risposto a una serie di quesiti posti dalle pubbliche amministrazioni sulla corretta gestione degli appalti, sul principio di rotazione, sulle garanzie definitive e sul pagamento del contributo di gara all’ANAC.

principiO

Di rOtaZiOne

Con il parere n. 3225 del 30 gennaio 2025 viene evidenziato, che l’affidamento diretto costituisce una modalità semplificata che consente alle stazioni appaltanti di scegliere direttamente il fornitore dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, senza dover indire una gara pubblica mediante bando o avviso. Il Ministero ricorda altresì come l’ANAC (parere n. 410/2024) abbia certificato la possibilità di effettuare l’affidamento diretto previo “confronto” tra preventivi (c.d. affidamento diretto procedimentalizzato).

In merito all’applicazione delle indagini di mercato finalizzate ad avviare una procedura negoziata (allegato II.1 del Codice Appalti), il Ministero precisa che tali disposizioni trovano applicazione solo per le procedure negoziate. Come rilevato dalla stessa ANAC (cfr. Delibera n. 424 del 19 settembre 2023), inoltre, “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara”. Il MIT precisa che il preventivo “non è un’offerta formale, e la relativa richiesta è finalizzata alla motivazione del successivo affidamento, in rapporto alla dimostrazione della sussistenza delle esperienze nonché della congruità del prezzo di quella che

sarà poi l’offerta individuata. Ciò comporta che la stazione appaltante in maniera legittima può instaurare la procedura attraverso le modalità ritenute più opportune, seppur nel rispetto de i principi di adeguatezza e proporzionalità e di quanto specificato all’art. 35 del d.lgs. 36/ 2023”. Il Ministero, infine, risponde negativamente alla domanda, relativa all’affidamento diretto svolto tramite trattativa diretta sul Mepa, se debba essere pubblicato “anche uno specifico avviso sull’esito della procedura, oltre alla determina di affidamento”.

Con parere (n. 3216/2025) viene approfondita l’interazione tra gli accordi quadro e il principio di rotazione.

Il MIT ha chiarito che gli accordi quadro non costituiscono procedure autonome di affidamento o aggiudicazione, ma rappresentano strumenti semplificati che vincolano l’ente appaltante a condizioni prestabilite. Quando l’oggetto dell’acquisto non rientra tra quelli previsti dall’accordo, si configura un nuovo affidamento che deve essere gestito nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici. È quindi fondamentale distinguere tra:

- acquisti di materiale aggiuntivo già incluso nell’accordo quadro, per i quali non si pone il problema dell’applicazione del principio di rotazione;

- acquisti di beni non previsti dall’accordo quadro, anche se affidati allo stesso operatore, che configurano un nuovo affidamento e devono rispettare le regole di rotazione.

Il MIT ribadisce che, se l’affidamento rientra nella soglia comunitaria, si applicano le procedure ordinarie, mentre per affidamenti sotto soglia è necessario rispettare il principio di rotazione. Inoltre, l’affidamento diretto al medesimo operatore è possibile solo previa adeguata motivazione che giustifichi la deroga, in conformità alle linee guida ANAC.

Un altro parere (n. 3247/2025) riguarda la richie-

sta della garanzia definitiva nel caso di un accordo quadro con un unico operatore per un importo inferiore alle soglie europee. Il quesito verteva sull’applicabilità dell’articolo 117 del Codice o, in alternativa, dell’articolo 53, comma 4, trattandosi comunque di una procedura sotto soglia.

Il MIT ha chiarito che, trattandosi di un accordo quadro di valore inferiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni specifiche previste per gli affidamenti sotto soglia. In particolare, l’articolo 53, comma 4, stabilisce che, in casi adeguatamente motivati, la stazione appaltante può decidere di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, inclusi quelli basati su un accordo quadro. Qualora la garanzia venga richiesta, il suo importo deve essere pari al 5% del valore contrattuale.

Tale previsione deve essere interpretata alla luce del principio del risultato, che impone una valu-

tazione di adeguatezza e proporzionalità da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Con il parere (n. 3189/2025) il MIT chiarisce, la corretta applicazione del contributo di gara, specificando che l’importo da considerare è quello complessivo dell’accordo quadro e non dei singoli contratti attuativi. Secondo le indicazioni ANAC, il contributo è dovuto una sola volta, in fase di gara iniziale, e non è necessario prevedere fondi aggiuntivi per ogni contratto attuativo, a meno che non implichi una nuova competizione (es. rilancio). Il MIT conferma quindi che l’impegno di spesa per il contributo deve avvenire al momento della stipula dell’accordo quadro. (csc)

Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

la cOnsUltaZiOne sUlle Direttive eUrOpee

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per una valutazione sulle direttive sugli appalti pubblici.

L’iniziativa intende valutare le seguenti direttive:

- direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.

- direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici

- direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali. Negli orientamenti politici 2024-2029, la Presidente Ursula von der Leyen ha annunciato una revisione delle direttive sugli appalti pubblici per consentire, in particolare, di privilegiare i prodotti europei nelle gare d’appalto bandite in determinati settori strategici, modernizzare e semplificare le norme in materia di appalti pubblici, privilegiando soprattutto start-up e innovazione.

il prOtOcOllO per i lavOri milanO-cOrtina

Nei giorni scorsi si è svolto un nuovo incontro al Ministero dell’Interno (Struttura per la prevenzione antimafia) al fine di condividere un protocollo sulla sicurezza, regolarità e qualità del lavoro per i contratti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi all’organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Sula bozza di documento oggetto dell’incontro, al quale hanno partecipato le Associazioni Imprenditorie e le Organizzazioni Sindacali più rappresentative, Confapi Aniem ha formulato le proprie osservazioni, proponendo, in particolare:

- l’esigenza che per gli adempimenti previsti e applicati ai contratti in corso siano riconosciuti agli operatori economici gli oneri da sostenere, nel rispetto del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale (art. 9 Decreto Legislativo n.36/2023);

- l’applicazione del principio di presunzione di equivalenza in merito ai CCNL da individuare;

- la soppressione della disposizione nella quale si prevede che le parti datoriali e sindacali assumano l’impegno a fornire elementi conoscitivi per migliorare le azioni di contrasto ai comportamenti illegali ed irregolari, previsione che si pone in contrasto con i principi del Codice Appalti (in particolare, principi della fiducia e della buona fede) e si colloca oltre il ruolo di competenza delle parti datoriali e sindacali;

- limitare l’applicazione del badge ai soli cantieri che abbiano una durata maggiore ai sei mesi.

- garantire che l’approvazione del certificato di collaudo avvenga entro la tempistica prevista dalla normativa vigente o dal disciplinare di gara.

- precisare che la responsabilità solidale non si applica nei casi di pagamento diretto della stazione appaltante al subappaltatore.

cOrrettivO

cODice appalti: ripUBBlicatO in GaZZetta testO aGGiOrnatO

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 Gennaio u.s. (S.O. n. 3/L) è stato ripubblicato il testo del decreto legislativo n. 209/2024 (Correttivo al Codice Appalti) corredato dalle relative note.

Dopo i 97 articoli che compongono il decreto, sono riportate le note di commento alle singole disposizioni, con la riformulazione degli articoli integrali, coordinati con le modifiche apportate dal “decreto correttivo”, favorendo così una lettura più semplice dell’intero Codice.

Gli emenDamenti al DecretO milleprOrOGHe Nell’ambito dell’iter parlamentare per la conver-

sione in legge del c.d. decreto Milleproroghe (decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202) sono stati presentati diversi emendamenti che potrebbero modificare ulteriormente la disciplina di diversi istituti che impattano sul settore delle costruzioni. Si segnalano, in particolare, i seguenti aspetti:

- Consorzi stabili: alcune proposte emendative mirano a neutralizzare gli effetti della norma introdotta con il recente decreto correttivo (Decreto legislativo n. 209/2024) che impedisce il cumulo dei requisiti delle imprese consorziate ai fini della qualificazione del consorzio stabile. La proposta prevede che l’entrata in vigore della nuova disposizione differita al 31 dicembre 2025.

- Revisione prezzi: diversi emendamenti chiedono di equiparare ai settori servizi e forniture la disciplina introdotta con il recente “decreto correttivo al Codice” per i lavori nella quale si prevede che le clausole revisionali si applichino per variazioni superiori al 3% e operino nella misura del 90% eccedente la variazione del 3%.

- Subappalto e qualificazione: si richiede di posticipare al 31 dicembre 2025 il divieto di utilizzare i lavori svolti in subappalto per dimostrare il possesso dei requisiti ai fini della qualificazione Soa.

- Bonus fiscali: si propone per gli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio che per l’anno 2025 si applichi “la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 65 per cento per le spese di ultimazione lavori sostenute entro il 30 aprile 2025, a condizione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 2021”.

- Polizze catastrofali: Tra i vari rinvii contenuti nel “decreto Milleproroghe” c’è, come noto, anche quello che ha spostato la scadenza per l’obbligo di assicurare le strutture delle imprese contro le catastrofi dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025. Emendamenti propongono ulteriori rinvii che vanno da due mesi ad altre proposte più estreme fino al 2026.

pareri Del mit

sUlla GestiOne Delle Gare

Si riportano, di seguito, alcuni dei pareri più recenti resi dal Supporto giuridico del Ministero Infrastrutture sulla corretta gestione delle procedure di gara.

Affidamento diretto e subappalto (n. 3127/2024): In un affidamento diretto di lavori è consentito autorizzare il subappalto anche se, in sede di offerta, l’affidatario non ha dichiarato di volersi avvalere

del subappalto per l’esecuzione di parte dei lavori?

R. La normativa del subappalto non è differenziata in base all’importo dell’appalto. Ove l’appaltatore non si sia riservato in offerta la facoltà di subappalto, lo stesso non avrà facoltà di subappaltare.

Accesso agli atti per dati giudiziari (n. 3123/2024)

Attesi i rilevanti interessi alla riservatezza coinvolti nella diffusione di dati giudiziari di persone fisiche e le significative responsabilità a carico del responsabile del trattamento in caso di illecita divulgazione, si chiede se la trasmissione a tutti i concorrenti di tal particolari documenti possa ritenersi soddisfatta con la trasmissione dei casellari giudiziari tutti completamente anonimizzati. Questo per non consentire l’individuazione del soggetto dal cui casellario risultano presenti reati tramite mera sottrazione dal novero dei soggetti controllati il cui casellario risulti privo di reati, vanificando l’anonimizzazione effettuata. In alternativa, se non ritenuta percorribile la prima ipotesi, si chiede se sia possibile trasmettere un riepilogo con l’indicazione dei soli numeri identificativi dei certificati acquisiti e sintesi del loro contenuto, inclusa la valutazione effettuata dal RUP in caso di risultanze astrattamente rilevanti. Se entrambe le ipotesi risultino non accettabili, si chiede un suggerimento su come procedere ad un’efficace anonimizzazione dei dati giudiziari nell’ambito della trasmissione ex art. 36 co 1.

R. Si distinguano i reati sottoposti a menzione da quelli non sottoposti a menzione. Per i primi, il dato è pubblico, in quanto della condanna è fatta menzione nel casellario giudiziale rilasciato a qualsivoglia provato richiedente. Per i secondi, il dato non è pubblico, in quanto visibile solo alla pubblica amministrazione richiedente. Per i reati sopporti a non menzione, sarà necessario porre in essere forme di “omissis” sui documenti dati in visione a terzi concorrenti.

Subappalto ad Ati e forma del contratto (n. 3057/2024)

Nel caso di richiesta di subappalto ad AT/RTI, l’impresa appaltatrice nega di dover procedere a costituire detto ATI/RTI mediante scrittura privata autenticata e/o atto pubblico in quanto tale previsione riguarderebbe esclusivamente la partecipazione alla procedura di gara ex art. 68. L’Amministrazione ritiene che l’art. 68 in tema di RTI/ ATI sia invece norma applicabile anche alle ipotesi di subappalto in quanto la forma contrattuale è presidio di garanzia dei rapporti che vengono stabiliti con la PA, che essi avvengono in forma di

partecipazione “principale” alla gara e/o che discendano in via “secondaria” dal contratto di appalto in occasione di un subappalto.

R. In ogni forma di raggruppamento, il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.

anac: inDicaZiOne cOsti manODOpera

ancHe in casO

Di carenZa Della piattaFOrma telematica

L’Anac, in un recente parere (n. 15 del 14 gennaio 2025) ha dichiarato che “la mancata indicazione nell’ambito dell’offerta economica dei costi per la manodopera e per la sicurezza aziendale determina l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 108, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023. Tale sanzione si deve ritenere automaticamente applicabile anche qualora la piattaforma telematica utilizzata per la gestione della gara non preveda la possibilità di indicarli all’interno del modulo relativo all’offerta economica e ciò perché il concorrente, stante l’inderogabile obbligo di legge, ha comunque l’onere di informarsi presso la Stazione appaltante riguardo alle modalità attraverso le quali la stessa ammetta l’indicazione di tali costi al di fuori del suddetto modulo telematico”. Nonostante i problemi emersi nell’utilizzo della piattaforma telematica, secondo l’Autorità, al fine di scongiurare il rischio dell’espulsione dalla gara, l’impresa avrebbe potuto attivarsi chiedendo chiarimenti alla Stazione appaltante

La circostanza addotta in ultimo dalla società istante a sostegno delle argomentazioni prospettate, ovvero quella per cui l’esclusione di altri due operatori economici per la stessa motivazione della mancata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza, dimostrerebbe l’oggettiva sussistenza di un vizio della procedura imputabile alla errata predisposizione della documentazione di gara da parte della Stazione appaltante e non ad una negligenza dei concorrenti esclusi, non è ragionevolmente sostenibile, atteso che più volte la richiamata “materiale impossibilità” per essere considerata tale non può che riguardare tutti gli operatori economici partecipanti, mentre nel caso di specie ben 3 concorrenti su 6 hanno trovato il modo di superare l’asserito impasse formale legittimante – a giudizio dell’istante – una riammissione in gara attraverso il soccorso istruttorio.

rappOrtO anac

2° QUaDrimestre 2024: in calO i lavOri pUBBlici

Anac ha reso noto il rapporto congiunturale qua-

drimestrale sul mercato dei contratti pubblici relativo al 2° quadrimestre 2024. Nel periodo maggio-agosto 2024, dal punto di vista della numerosità, crescono gli appalti di servizi che rappresentano il 41,6% delle procedure di affidamento di importo superiore o uguale a 40.000 euro; le forniture rappresentano il 34,7% e i lavori il 23,7%. Dal punto di vista degli importi, degli oltre 112,9 miliardi complessivi, le forniture rappresentano il 41,7%, i servizi il 40,7%, i lavori il 17,6%. Rispetto al quadrimestre precedente, a livello di importo, le forniture aumentano del 94,8%, i lavori di quasi il 52,2%, mentre i servizi sono quelli che aumentano maggiormente rispetto al quadrimestre precedente incrementandosi di ben il 141,9%. Anche in termini di numerosità degli appalti, nel secondo quadrimestre 2024, rispetto al quadrimestre precedente, si presenta un aumento in tutti settori: lavori +48,6%; forniture +32,5%; servizi +13,2%.

“Tali importanti aumenti, in generale, si possono essenzialmente spiegare – specifica il rapporto – per il fatto che nel primo quadrimestre 2024 si era avuta una forte contrazione degli appalti dovuta, probabilmente, all’entrata in vigore del nuovo codice che ha frenato le stazioni appaltanti nell’espletare appalti anche per il cambiamento di modalità di approvvigionamento dovuto alle nuove Pad (piattaforme di approvvigionamento digitali)”. Superata questa fase iniziale, la situazione si è stabilizzata tornando, sostanzialmente, ai valori riscontrati nel 2023”.

Nella comparazione tra secondo quadrimestre 2024 e secondo quadrimestre 2023, relativamente al numero di procedure si registra una decrescita nel settore dei lavori e delle forniture, che diminuiscono rispettivamente del 22% e del 6,4%, mentre si ha un aumento nel settore dei servizi, che crescono del 6,5%.

In termini di importo si registra una flessione ancora più importante nel settore dei lavori, il cui importo diminuisce di circa il 50%. Tale importante decremento per i lavori, spiega il rapporto, “è dovuto in parte alla decrescita degli appalti in termini di numerosità (lavori: -22,0%), ma anche da una contrazione abbastanza fisiologica del settore”, poiché negli ultimi anni “i lavori erano cresciuti in maniera davvero significativa, mentre in questo quadrimestre tornano ai livelli dell’anno 2021 o inizio anno 2022”. Simile tendenza si era già osservata nel primo quadrimestre del 2024: rispetto al primo quadrimestre del 2023, la tipologia di contratto con la maggiore flessione è proprio quello dei lavori, che si decrementano di circa il 52,7% (-20% in relazione al numero di procedure). Diminuiti, anche se in mi-

sura minore, pure i settori delle forniture (-18,6%, e in termini numerici -9,2%) dei servizi (-19,6%, in termini numerici -0,8%).

Rispetto al secondo quadrimestre 2023, nel secondo quadrimestre 2024 si ha un aumento (+8,5%) nella fascia di importo superiore ai 25 milioni di euro, mentre si ha una flessione soprattutto nelle fasce di importo tra uno e cinque milioni (-25%) e tra 150mila euro e un milione (-16,3%).

In relazione alle procedure di aggiudicazione, nel secondo quadrimestre 2024 aumentano a livello di importo le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, che si incrementano del 19,4%; a livello di numerosità l’aumento delle procedure negoziate con pubblicazione del bando raggiunge il +209,7%.

Nell’analisi comparata relativa al settore lavori, tra il 2° quadrimestre 2023 e il 2° quadrimestre 2024, si evidenzia un forte calo delle procedure aperte (- 55,3%) e un sensibile aumento delle procedure negoziate con pubblicazione del bando (+ 29,4%).

cOnsOrZi e Beni cUltUrali: necessaria la QUaliFicaZiOne

Dell’impresa esecUtrice

Il Tar Toscana (Sent. n. 85 del 20 gennaio 2025) è intervenuto sul regime di qualificazione nel settore dei beni culturali come disciplinato dal Codice Appalti. Il Titolo III del D. Lgs. n. 36/2023, in particolare, prevede una disciplina speciale, sancendo, anzitutto, il divieto di avvalimento. L’art. 133 (Requisiti di qualificazione) dispone altresì che “per i lavori di cui al presente Titolo, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori tecnici, nonché i livelli e i contenuti della progettazione e le modalità del collaudo sono individuati nell’allegato II.18”. L’allegato II.18, al Titolo II, reca una speciale disciplina in ordine ai requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali. Agli artt. 7 e 8 sono individuati speciali elementi di qualificazione in ordine alla idoneità professionale e alla capacità tecnica (prevedendo una specifica disciplina per i requisiti della direzione tecnica, per l’elemento esperienziale e per gli organici in cui devono essere presenti restauratori, collaboratori restauratori ed archeologi in quote e percentuali diversificate a seconda delle categorie di lavorazione). L’art. 9 reca una speciale disciplina della certificazione e della imputazione dei lavori eseguiti. È previsto, al comma 4, che “i lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all’articolo 7 solo se effettivamente eseguiti dall’impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice.

L’impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto”. La ratio della disposizione è chiaramente quella di fornire indicazioni valide per tutti gli operatori economici a prescindere dalla loro appartenenza o meno ad organizzazioni consortili, di rete o altre forme aggregate.

Nel settore dei beni culturali, in altri termini, rileva il possesso dei requisiti e la qualificazione tecnica, professionale nonché economica della impresa esecutrice e non dell’entità giuridica che formalmente assume le vesti di operatore concorrente o di soggettività rilevante ai fini della partecipazione in gara.

La disciplina della qualificazione, in caso di consorzi, fa riferimento alle imprese consorziate che li compongono e non alla struttura consortile (che formalmente assume la veste di operatore concorrente), a prescindere dalla relativa tipologia o dalla loro configurazione.

rinnOvO

Del ccnl eDiliZia: riUnita la cOmmissiOne sinDacale

Lo scorso 6 febbraio la Commissione Sindacale di Confapi Aniem, con la partecipazione del Presidente Delpiano, si è riunita in video call per esaminare i possibili scenari relativi al rinnovo della parte economica del CCNL Edili. Nel corso dell’incontro sono state avanzate possibili proposte innovative rispetto alla richiesta di aumento salariale dei Sindacati e all’accordo raggiunto dagli stessi con Ance e Legacoop il 28 gennaio u.s. (180 euro di aumento complessivo in tre tranches). Su tali ipotesi e sull’opportunità di aprire una discussione anche su altri temi contrattuali (es. disciplina trasferta) è stato deciso di attivare un confronto con le organizzazioni dell’artigianato.

patente a creDiti e mancanZa Del DUrF: la nUOva FaQ Dell’inl

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato una nuova faq (n. 28) sulla richiesta di patente a crediti in caso di mancanza del Durf per attività avviata da meno di tre anni, precisando che, in questo caso, dovrà essere indicata come motivazione requisito “NON OBBLIGATORIO”. Le imprese che hanno già effettuato la richiesta della patente non dovranno comunque chiedere alcuna rettifica. Di seguito il testo integrale della risposta dell’Ispettorato.

Al fine di chiarire tale aspetto va anzitutto evidenziato che, ai fini del rilascio della patente, il

legislatore richiede il “possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente”. I commi in questione fanno dunque riferimento ad un ben individuato campo di applicazione di imprese, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell’art. 17-bis citato qualora “comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.

Ciò premesso l’impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”, in quanto, ai sensi dell’art. 17- bis, commi 5 e 6, citato, non può fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi di cui allo stesso art.17-bis. Le imprese che siano in attesa del rilascio del DURF già richiesto all’Agenzia delle entrate potranno invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis. Ad ogni buon conto, per le imprese attive da meno di tre anni che abbiano già effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ, non sarà necessario chiedere alcuna rettifica dell’istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” (anziché l’opzione “NON OBBLIGATORIO”).

mit:

tUtte le cateGOrie sOa a QUaliFicaZiOne OBBliGatOria

In un recente parere di precontenzioso (n. 3255 del 30 gennaio 2025), il Ministero Infrastrutture ha confermato che, in considerazione delle modifiche apportate al Codice Appalti dal decreto correttivo n. 209/2024, tutte le categorie Soa devono considerarsi a qualificazione obbligatoria. L’art. 71 del D.Lgs. 209/2024, in particolare, è intervenuto sull’art. 226 del D.Lgs. 36/2023, introducendo l’art. 3-bis ai sensi del quale: “a decorrere dalla date in vigore della presente disposizione, è abrogato l’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80”. Di conseguenza, secondo l’Ufficio giuridico del Ministero, tale abrogazione comporta che tutte le categorie scorporabili siano a qualificazione obbligatoria.

pUBBlicate

taBelle prOvinciali

sUl cOstO lavOrO in eDiliZia

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto direttoriale n. 5 del 29 gennaio 2025 recante le nuove tabelle provinciali del costo del lavoro in edilizia, accessibili sullo stesso sito del Ministero nella sezione dedicata al costo del lavoro.

Le tabelle, che prendono atto della comunicazione congiunta del 3 dicembre 2024 inviata da tutte le Associazioni e Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, rilevano, distintamente, il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di emanazione del Decreto Direttoriale (29 gennaio 2025).

Il costo del lavoro determinato – precisa il decreto - è suscettibile di oscillazioni in relazione a benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce e di oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le tabelle relative alle singole province riportano gli elementi retributivi mensili, gli oneri aggiuntivi, gli oneri previdenziali e assistenziali, le indennità sostitutive di mensa, tfr e ulteriori indennità diverse.

aGenZia entrate:

sOa necessaria

ancHe per BOnUs

Diversi Dal sUperBOnUs

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad uno specifico quesito, ha confermato al necessità dell’at-

testazione Soa anche per accedere alla detrazione diretta prevista dai bonus diversi dal superbonus. Viene precisato, al riguardo, che l’art. 10-bis, comma 2, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 stabilisce tale requisito (da dimostrare al momento della sottoscrizione del contratto) per l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, sia per l’appaltatore che per i subappaltatori.

L’Agenzia richiama la circolare n. 10/E del 20 aprile 2023, nella quale si evidenzia che “in considerazione del tenore letterale della disposizione, si ritiene che le “condizioni Soa” riguardino sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) 3 del decreto Rilancio”.

linee GUiDa Del mit sUl “DecretO salva casa”

Il Ministero Infrastrutture ha pubblicato sul proprio sito le linee guida sui criteri interpretativi relativi al d.l. n. 69/2024, convertito con legge n. 105/2024, c.d. decreto salva casa. Il documento, che contiene anche faq, “ha la finalità di inquadrare il contesto applicativo del provvedimento in esame e facilitarne l’attuazione da parte delle amministrazioni competenti e di fornire ai cittadini linee di orientamento e di indirizzo, indicazioni di massima e, per quanto possibile, suggerimenti operativi su elementi attuativi di particolare rilievo che caratterizzano le procedure edilizie. Le linee di indirizzo e criteri interpretativi contenuti nel presente documento sono fornite a titolo informativo e non hanno valore vincolante. Esse rappresentano orientamenti applicativi che possono essere soggetti ad integrazioni o aggiornamenti”. Le linee guida si compongono di quattro sezioni dedicate allo stato legittimo degli immobili (articolo 9-bis del Testo unico), al mutamento della destinazione d’uso (articolo 10, comma 2, e 23-ter del Testo unico), alla semplificazione delle procedure finalizzate a sanare o regolarizzare situazioni di difformità edilizia parziali o relative a variazioni essenziali e all’adeguamento degli standard edilizi alle trasformazioni del contesto sociale ed urbano. Si segnalano, in particolare, le seguenti indicazioni:

- Stato legittimo degli immobili: la verifica richiesta dal Decreto legge in merito alla legittimità dei titoli pregressi può essere presunta qualora nella modulistica siano stati indicati gli estremi dei suddetti titoli. Le difformità

oggetto di fiscalizzazione o rientranti nella disciplina sulle tolleranze potranno essere considerate pienamente sanate anche ai fini della dimostrazione dello stato legittimo attraverso la mera esibizione del pagamento della sanzione o la dichiarazione del tecnico asseveratore;

- Cambi d’uso: per l’applicazione delle semplificazioni previste viene precisato che le condizioni non potranno essere implicitamente desunte dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, ma dovranno essere individuate dai competenti enti territoriali con apposite determinazioni. In tema di oneri urbanistici, è’ stato confermato che il mutamento di destinazione d’uso cd. verticale relativo ad una singola unità immobiliare non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi, né al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, fermo restando il pagamento di quelli di urbanizzazione secondaria.

- Tolleranze: la soglia di tolleranza applicabile sarà sempre quella del 2 per cento, sia nel caso in cui l’intervento sia stato realizzato prima del 24 maggio 2024, sia nel caso in cui si stato realizzato successivamente.

avviata cOnsUltaZiOne

Del mit

per la sempliFicaZiOne

testO UnicO eDiliZia

Il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di edilizia e costruzioni: questi i temi della consultazione avviata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che resterà attiva fino al prossimo 21 febbraio.

Per facilitare l’esame delle proposte, sono stati individuati i seguenti temi prioritari:

- Inquadramento dei vincoli derivanti dalla disciplina statale in rapporto alle competenze regionali alla luce della riforma del titolo V;

- Semplificazione normativa tra normativa primaria, secondaria e regionale;

- Riordino e revisione delle tipologie di intervento edilizio (edilizia libera, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica);

- Revisione della disciplina nella demo-ricostruzione tra la disciplina edilizia e urbanistica;

- Razionalizzazione dei titoli abilitativi relativi a ciascuna delle tipologie di intervento edilizio;

- Semplificazioni procedurali per il rilascio o la

formazione dei titoli abilitativi (coordinamento tra diverse amministrazioni competenti, tempi del procedimento, esito del procedimento in relazione anche al silenzio assenso);

- Definizione delle diverse tipologie di difformità (assenza titolo, totale difformità variazione essenziale parziale difformità e tolleranze);

- Distinzione tra procedure e titoli abilitanti l’intervento ovvero in sanatoria;

- Semplificazione della disciplina in materia di cambi di destinazione d’uso (fattispecie e procedimento) in relazione alle diverse tipologie di immobili e zone territoriali omogenee;

- Stato legittimo immobiliare e relativi titoli legittimanti;

- Individuazione di strutture di supporto ai comuni nell’ambito dello svolgimento delle funzioni in materia edilizia;

- Normative tecniche delle costruzioni;

- Aggiornamento della disciplina in materia di costruzioni e coordinamento con la disciplina edilizia;

- Coordinamento della disciplina edilizia e urbanistica;

- Digitalizzazione delle procedure, istituzione dell’anagrafe e del fascicolo digitale delle costruzioni e interoperabilità delle banche dati;

- Rigenerazione urbana;

- Razionalizzazione della disciplina relativa alla gestione di immobili abusivi;

- Semplificazione della disciplina delle sanzioni e razionalizzazione delle agevolazioni tributarie in caso di interventi abusivi;

- Coordinamento normativo della disciplina del Testo unico con la disciplina secondaria sulle definizioni.

nella valUtaZiOne Dell’anOmalia

OccOrre veriFica cOmplessiva, ancHe sUll’Utile

D’impresa

In una sentenza del 23 gennaio 2025 il Consiglio di Stato (Sez. V n. 500), nel respingere l’appello riguardante la presunta anomalia su singole voci dell’offerta economica relative alle opere elettromeccaniche e al calcestruzzo, ha confermato come occorra procedere alla valutazione dell’attendibilità e dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso. La formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia, in particolare, devono fondarsi su stime previsionali, apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi im-

possibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall’esecuzione futura di un contratto.

Il Consiglio di Stato ha affermato, in sostanza, che: - la verifica di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica ed è eseguita dal soggetto per legge competente, cui compete il più ampio margine di apprezzamento, sicché il relativo giudizio è sindacabile in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; - la verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare la complessiva attendibilità e serietà dell’offerta, sulla base di una valutazione che ha natura globale e sintetica.

Avendo la stazione appaltante ritenuto congrua l’offerta a seguito della valutazione dei giustificativi e di ulteriore documentazione pervenuta per le vie brevi, i Giudici hanno condiviso tale comportamento, ritenendo che la valutazione debba essere complessiva e tener conto di tutto quanto contenuto nei giustificativi, delle spese generali e dell’utile d’impresa.

inteGraZiOne DOcUmenti reQUisiti: sÌ al sOccOrsO istrUttOriO

Il Tar Campania (Sent. n. 855 pubblicata il 31 gennaio 2025) ha ritenuto ammissibile il soccorso istruttorio per l’integrazione di documenti finalizzati a dimostrare la capacità tecnico professionale dell’impresa.

Il caso specifico riguardava, in particolare, la mancata dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di “regolare esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di servizi analoghi”.

Richiamando precedenti pronunce giurisprudenziali il Tar ha evidenziato come non si possa “escludere il soccorso istruttorio nel caso in cui, dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il concorrente produca documentazione insufficiente o incompleta o errata, comunque inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e dichiarato all’atto di presentazione della domanda di partecipazione. L’istituto del soccorso istruttorio deve, infatti, ritenersi ammissibile al fine di colmare le carenze documentali riguardanti la comprova dei requisiti generali e speciali in quanto la disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa

ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici ed all’Amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare quale sia l’offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell’aggiudicatario”.

rti: premialitÀ ancHe in casO

Di reQUisitO pOsseDUtO

Da Un sOlO cOmpOnente

Il Tar Lazio (Sent. n. 2325 del 3 febbraio 2025) che, in caso di partecipazione di un RTI (raggruppamento temporaneo di imprese), il punteggio premiale debba essere attribuito anche se il requisito è posseduto da un solo componente. Ciò a seguito della scomparsa della distinzione tra raggruppamenti verticali, orizzontali e misti nel nuovo Codice Appalti.

Nell’attuale normativa, la partecipazione in raggruppamento comporta la responsabilità solidale di tutti i suoi componenti. Pertanto: a) ogni impresa parte del raggruppamento è chiamata a rispondere di ogni danno prodotto

nell’esecuzione del contratto, indipendentemente dal soggetto del raggruppamento che lo ho causato e dalla quota che ha assunto; b) la Stazione Appaltante può agire nei confronti di qualsiasi membro dell’RTI per il risarcimento del danno.

Le prestazioni indicate in offerta tecnica sono assicurate non dal singolo componente il raggruppamento, ma dal suo complesso, indipendentemente dal soggetto che la esegua o che possieda l’elemento premiale.

Secondo il Tar “secondo il nuovo codice dei contratti è consentita la presentazione di un’offerta sulla base del solo mandato collettivo, senza richiedere ulteriori requisiti e comportando la responsabilità solidale dei partecipanti. Ne deriva – quanto al profilo censurato – che il possesso del requisito (anche) da parte di una sola impresa del raggruppamento determina un vincolo di responsabilità al quale, conseguenzialmente, non può che corrispondere a fortiori la riferibilità del relativo requisito (nella specie garantito dalla certificazione modello 231)”.

(c)

Business News

informazioni per l’internazionalizzazione a Cura di informeSt ConSulting Srl

Riceviamo da INFORMEST Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione (email: estero@confapifvg.it).

incentivi in De minimis per Fiere eD eventi | seleZiOne clienti | piani DiGital marketinG |

FinO a tre Fiere in DUe anni

Attraverso una linea di finanziamento agevolato dedicata alle Fiere internazionali, lo strumento 394/FIERE mira a sostenere la partecipazione delle imprese italiane a eventi internazionali (fiere, mostre, eventi e missioni imprenditoriali o di sistema), organizzati anche in Italia, per la promozione di beni e/o servizi prodotti in Italia o a marchio italiano registrato. Lo strumento è pensato per la partecipazione fino a 3 eventi internazionali (anche in Paesi diversi), anche virtuali. Il finanziamento copre le spese collegate alla partecipazione agli eventi: spese per l’area espositiva (affitto e allestimento stand, utilities, ecc.), spese logistiche, spese promozionali (pubblicità, organizzazione business meetings, azioni di animazione allo stand, ecc. - inclusi selezione di buyers esteri, interpretariato e organizzazione di incontri B2B presso gli stand), spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera (incluse le consulenze in ambito digitale), spese digitali (webdesign, digital marketing, traduzioni, ecc.).

Il finanziamento prevede 2 anni di preammortamento e 2 anni di rimborso. INFORMEST Consulting, già soggetto accreditato presso il Ministero Sviluppo Economico, SACE e SIMEST per l’esecuzione di servizi di Export Manager, segue sia l’istruttoria per l’ottenimento del contributo, sia le attività operative di selezione buyers esteri, organizzazione di workshop ed incontri B2B presso l’area espositiva dell’azienda, anche con assistenza dei Corrispondenti Commerciali esteri e di interpreti durante le trattative in fiera (https://informestconsulting.it/chi-siamo/dicono-di-noi/).

Le aziende interessate ad approfondire possono inviare una richiesta all’indirizzo consulenza@informestconsulting.it (0432 629743).

ricHieste

Di cOllaBOraZiOne

Dall’eUrOpa -

Da enterprise eUrOpe netWOrk

- Produttore lituano di mobili in legno massiccio di alta qualità cerca produttori o fornitori di pannelli incollati in rovere di lamelle massicce, classe AB. Ai potenziali partner viene proposta una collaborazione nell’ambito di un accordo commerciale, di produzione o di fornitura.

- Azienda danese specializzata in prodotti sostenibili per bambini è alla ricerca di produttori europei con esperienza in materiali ecologici e processi di produzione etici che possano assistere nella produzione di prodotti di gioco sensoriale per bambini. L’azienda mira a stabilire accordi con i fornitori per espandere la propria gamma di prodotti sostenibili mantenendo standard di alta qualità.

- Azienda lituana importatrice e distributrice di materie prime per l’industria alimentare, cerca produttori o fornitori frutti in polvere e bacche essiccati. Ai potenziali partner viene proposta una collaborazione nell’ambito di un accordo di fornitura.

Informazioni:office@informestconsulting.it (c)

“I Cavalieri della piccola e media industria privata”

tori in cui opera e dell’intero sistema imprenditoriale nazionale.

prima edizione del premio di Confapi nazionale.

aperte le Candidature

Confapi nazionale dà avvio alla prima edizione del premio “I Cavalieri della piccola e media industria privata”, un riconoscimento al merito di Imprenditrici ed Imprenditori che si sono distinti per competenze, capacità, obiettivi conseguiti e contributi rilevanti nel rispettivo settore merceologico a livello territoriale e/o nazionale. Il premio ha come finalità la valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali del tessuto industriale italiano della piccola e media industria privata che Confapi rappresenta con orgoglio dal 1947 e che contribuisce alla crescita e allo sviluppo dei terri-

In occasione della prossima Assemblea confederale 2025, Confapi nazionale premierà cinque Imprenditori/Imprenditrici con una pergamena celebrativa e una medaglia personalizzata.

La commissione giudicatrice sarà composta dal Prof. Maurizio Sacconi, già Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Prof. Nathan Levialdi Ghirion, Magnifico Rettore dell’Università Tor Vergata, e dal Prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di strategia presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi. Confapi FVG, così come ogni altra associazione territoriale, può sottoporre un massimo di due candidature. Gli Imprenditori e le Imprenditrici che desiderano candidarsi possono contattare entro il 24 marzo 2025 la dott.ssa Susanna Fontana dell’Ufficio Relazioni Esterne allo 0432-507377 o via mail all’indirizzo relazioniesterne@confapifvg.it.

(sF)

Scambi fra Soci

riCevute

cevute, ricordando che per ogni ulteriore informazione o per la documentazione eventualmente disponibile le Imprese interessate possono contattare il p.i. Claudio Scialino dell’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.

impresa/imprenDitOre assOciata/O venDe terrenO eDiFicaBile in cOmUne Di riviGnanO teOr

L’Associazione mette in contatto Imprenditori interessati a vendere, acquistare e/o a qualsiasi altro scambio che possa costituire un’opportunità per l’attività aziendale, come ad esempio cessioni di capannoni, di aree fabbricabili, di attività, di attrezzature per chiusura attività, ... Riportiamo di seguito le ultime segnalazioni ri-

Impresa/Imprenditore Associata/o vende terreno edificabile di 4.000 mq situato in comune di Rivignano Teor, in prossimità del centro del paese.

(lcp) le ultime Segnalazioni

Rinnovo convenzione con aeroporti di Venezia e Treviso

l’aCCordo mette a diSpoSizione

degli aSSoCiati una SContiStiCa

Sui Servizi dei due SCali

aeroportuali geStiti da Save Spa

Abbiamo il piacere di informarvi che è stata rinnovata la convenzione con Save SpA, che permette a tutti gli Associati di ottenere sconti sull’utilizzo dei servizi aeroportuali messi a disposizione dalla società, di seguito elencati in quattro punti.

1. veneZia: serviZi sala vip e Fast track

Registrandosi sul portale shop.veneziaairport. it e selezionando l’opzione Convenzione Azienda/ Agenzia sarà riconosciuto in automatico al momento del check out il seguente sconto sull’acquisto dei singoli servizi aeroportuali Fast Track e Sala Vip: - 10% per importi superiori ai 180 €

- 20% per importi superiori ai 500 €

- 25% per importi superiori ai 1.000 €

Questo tipo di vantaggio può risultare interessante nei casi in cui l’azienda sia interessata all’uso esclusivo di un singolo servizio.

2. veneZia:

carD il miliOne

Acquisto a condizione agevolata della Card Milione dell’Aeroporto di Venezia nella configurazione “Corporate”.

La Card Milione è ottenibile solo a pagamento, si articola su tre livelli (Traveler, Voyager, Globetrotter) e funziona per pacchetti di benefit a prezzi crescenti, rispettivamente pari a 30 €, 145 € e 999 €, Iva inclusa. Con la convenzione è possibile acquistare con lo sconto del 30% le Card Voyager Corporate o Globetrotter Corporate, pensate per chi utilizza l’aeroporto di Venezia per motivi lavorativi o professionali, le uniche acquistabili da soggetti dotati di Partita IVA.

L’acquisto è possibile sul sito www.clubilmilione. it e si può accedere al proprio profilo sia da sito che dall’ App “Il Milione Club” (scaricabile dagli store per Android e iOS).

• Varco di sicurezza “Fast Track” illimitato per il titolare della Card (+1 ospite + minori di 12 anni)

priorità alle code

accesso lounge

servizi vip

parking

• Imbarco prioritario al gate, valido per i voli delle compagnie aderenti

• Self Check-in (solo bagaglio a mano) presso la Lounge Milione landside, valido per i voli delle compagnie aderenti

• Ingressi illimitati in Lounge “Marco Polo Club” (zona airside) (+1 ospite + minori di 12 anni)

• Ingressi illimitati in Lounge “Milione” (zona landside) (+1 ospite + minori di 12 anni)

• 15 accessi al varco di sicurezza “Fast Track”

• 50% di sconto su ogni acquisto successivo di accessi Fast Track

• 15 Ingressi alla VIP Lounge “Marco Polo Club”

• 30% di sconto su ogni acquisto successivo di ingressi in VIP Lounge “Marco Polo Club”

• Trasporto Sottobordo privato da terminal all’aereo e viceversa (solo per voli a remoto), previa prenotazione (+ 1 ospite + 2 minori di 12 anni) X

• Prime 48h gratuite per ciascuna sosta presso i parcheggi P1 e P Milione

• Sconto aggiuntivo del 5% sulle tariffe delle prenotazioni effettuate on-line sul sito marcopolopark.it

• Sconto del 25% sulle tariffe del parcheggio P1 e P Milione

• Sconto aggiuntivo del 5% sulle tariffe delle prenotazioni effettuate on-line sul sito marcopolopark.it

sconti retail

prezzi (iva inclusa)

card milione Globetrotter

• Sconto 20% su acquisti presso negozi partner in aeroporto, applicabile su acquisti di valore pari o superiore a 40€.

Quota sottoscrizione annuale Card Milione

Globetrotter: 999,00 Euro

Sconto per Associati: 30%

Prezzo scontato per Associati: 699,00 Euro

Validità della card: 12 mesi dalla data di acquisto

3. trevisO: serviZiO eXclUsive

L’aeroporto Canova di Treviso offre il Servizio

Exclusive che include accesso alla Canova Lounge, accesso prioritario per i controlli di sicurezza adiacenti alla Lounge, il trasporto privato per l’aeromobile. Il servizio è acquistabile mezzo bonifico bancario previa prenotazione entro le 4 ore antecedenti l’orario di imbarco.

Le Imprese associate che intendono usufruire dello sconto del 30% a loro riservato devono inviare una richiesta di prenotazione scrivendo una mail a canovalounge@trevisoairport.it, indicando l’Associazione di appartenenza, il numero di passeggeri, il giorno e l’ora del volo.

4. trevisO: spaZi pUBBlicitari

Alle Imprese associate che intendono affittare spazi pubblicitari presso l’aeroporto “Antonio Canova” di Treviso (TSF), è riconosciuto uno sconto del 20% sul listino spazi in vigore. Lo sconto

card milione voyager

• Sconto 20% su acquisti presso negozi partner in aeroporto, applicabile su acquisti di valore pari o superiore a 40€.

Quota sottoscrizione annuale Card Milione

Voyager: 145,00 Euro

Sconto per Associati: 30%

Prezzo scontato per Associati: 101,00 Euro Validità della card: 12 mesi dalla data di acquisto

viene applicato sull’importo di affitto dello spazio prescelto, a fronte della firma del contratto entro l’anno 2025.

L’offerta di spazi pubblicitari a TSF si sviluppa su un network di impianti retroilluminati 6x3 metri installati sul fronte esterno del terminal e visibili anche dal traffico veicolare della S.R. Noalese, e un’area di expo automobili o di engagement dei passeggeri. All’interno del terminal vengono invece proposti sia un network di impianto statici retroilluminati di varie dimensioni, sia un network di impianti digitali, presenti in sala partenze e in sala arrivi. Vi è inoltre la possibilità di domination pubblicitaria in varie aree del terminal.

Le Imprese che desiderano aderire alla convenzione possono contattare la dott.ssa Susanna Fontana dell’Ufficio Relazioni Esterne allo 0432-507377 o via mail all’indirizzo relazioniesterne@confapifvg.it.

(sF)

Chiusura della superstrada slovena H4

ridotta a 4 meSi

la durata dei lavori

Facciamo seguito alle nostre circolari prot. n. 67/ MM del 20 febbraio 2025, n. 396/MM del 22 novembre 2024 e n. 26/MM del 17 gennaio 2025 relative alla chiusura del tratto della superstrada slovena H4 tra Razdrto e Vipava, per fornire un aggiornamento sulle revisionate tempistiche dei corrispondenti divieti di circolazione per i mezzi pesanti, dato che i lavori hanno avuto inizio lo scorso 18 febbraio 2025.

Dars, la società autostradale slovena, insieme agli appaltatori, che effettueranno i lavori di manuten-

zione straordinaria, hanno individuato una soluzione per limitare la chiusura totale, al traffico pesante, della superstrada H4 a due periodi di 45/60 giorni, anziché i prospettati 18 mesi. L’annuncio è stato dato dal vice primo ministro sloveno Matej Arčon.

Durante la chiusura, i camion saranno deviati verso il valico triestino di Fernetti, dove si stima un flusso di 4.000 circa mezzi in più al giorno. Per prevenire code e rallentamenti, l’assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante ha anticipato il contingentamento del numero dei veicoli sul versante sloveno come avviene per l’autostrada A22 del Brennero. Il traffico passeggeri verrà invece deviato lungo la vecchia strada attraverso Rebernice.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per ulteriori aggiornamenti.

(mm)

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