Apinforma 2-2025

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APINFORMA

numero 2 31 gennaio 2025

IN PRIMO PIANO

APINFORMA

Rettifica plafond Iva operazioni annullate

Il credito d’imposta Industria 4.0

Domicilio digitale amministratori di società

La richiesta di dilazione dei pagamenti

Titolari impianti minori di carburante

Energie rinnovabili. Incentivi alle PMI delle aree interne

Certificazione Unica 2025

Conosciamo gli Enti bilaterali della meccanica

Legge di bilancio 2025

CCNL PMI metalmeccaniche Confapi

Indice mensile rivalutazione t.f.r. dicembre 2024

Trasporto rifiuti

Il Ministero del Lavoro adotta il Piano Sicurezza 2025

SOA: nuova attestazione per la G.M. Srl Il nuovo correttivo del Codice dei

ORGANIZZAZIONE EXPORT MARKETING

Versolatto Srl, l’esperienza si fa casa

Corsi finanziati FSE+

Catena di fornitura e crescita sostenibile

Scambi fra Soci

Divieti di circolazione anno 2025

Circolazione in prova dei veicoli

Tachigrafo: prova delle registrazioni dei 56 gg.

Scadenze aziendali del mese di febbraio 2025

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Rettifica plafond Iva operazioni annullate

un reCente Chiarimento delle entrate

in merito agli aCConti

Su eSportazioni

PREMESSA

Con una risposta ad un quesito di consulenza giuridica, la n. 3 del 6 agosto 2024, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito come gestire il plafond Iva quando un’operazione di esportazione per la quale siano state emesse fatture di acconto venga successivamente annullata. Prima di entrare nel merito della risposta fornita dall’amministrazione finanziaria, si ricordano i profili del plafond Iva, disciplinato dall’art. 8, 1° comma lett. c) del DPR 633/72.

IL PLAFOND IVA

I contribuenti che sono in possesso dello status di “esportatore abituale”, possono acquistare o importare determinati beni e servizi senza subire l’addebito dell’Iva da parte del fornitore o, nel caso di importazioni, della dogana.

Il meccanismo del plafond vuole evitare che gli operatori che operano con l’estero in maniera rilevante rispetto al totale delle proprie operazioni attive, effettuando quindi operazioni in prevalenza non imponibili, si trovino costantemente a credito Iva per non vedere assorbita l’imposta per mancanza o irrilevanza di Iva a debito.

La “ratio” del plafond consiste, dunque nell’eliminazione o nella limitazione degli effetti di un credito Iva di tipo strutturale che si genererebbe, per l’azienda, nei confronti dell’Erario e che diversamente sarebbe recuperabile solamente tramite una procedura di rimborso o di compensazione. Il plafond consenti quindi di eliminare squilibri finanziari potenzialmente pericolosi per le aziende che operano con l’estero.

LO STATUS

DI ESPORTATORE ABITUALE

Per acquisire lo status di esportatore abituale

e quindi il diritto ad acquistare senza addebito dell’Iva, è necessario che nell’anno solare precedente si siano registrate operazioni con l’estero per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari rettificato.

Il volume d’affari rettificato è dato dal totale delle cessioni rilevanti ai fini Iva, meno le cessioni di beni in transito e le cessioni di beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, vale a dire zone franche, depositi franchi e punti franchi, nonché delle operazioni non territoriali sottoposte ad obbligo di fatturazione ai sensi del comma 6-bis dell’art. 21 del Dpr 633/72. Si tratta delle operazioni che, pur non essendo soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialità, devono comunque essere fatturate come operazioni fuori campo Iva.

DIVIETO

DI UTILIzzO

Il plafond non può essere utilizzato da:

- operatori in regime agricolo ai sensi dell’art. 34 del Dpr 633/72, salvo che non optino per il regime normale Iva da Iva (rif. Art 13 Legge 413/91 e C.M. 11/440229 del 29/02/1992);

- contribuenti che si avvalgono del regime forfettario.

OPERAzIONI

ChE CONCORRONO

ALLA FORMAzIONE

DEL PLAFOND

Concorrono alla formazione del plafond le seguenti operazioni:

- le esportazioni dirette, comprese le triangolari, di cui all’art. 8 lett. a) del Dpr 633/72, ovvero le esportazioni eseguite mediante trasporto o spedizione fuori del territorio UE a cura o nome del cedente o dei suoi commissionari;

- le esportazioni indirette di cui all’art. 8 lett. b) del Dpr 633/72, ovvero effettuate a cura del cessionario o per suo conto entro 90 giorni dalla consegna;

- cessioni di beni e prestazioni di servizi assimilate alle esportazioni ai sensi dell’art. 8 bis del Dpr 633/72 effettuati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa (es. cessione di navi, aeromobili etc.);

- servizi internazionali o connessi con scambi internazionali ai sensi dell’art. 9 del Dpr. 633/72 ad esempio: trasporti di beni in esportazione, servizi relativi ad operazioni doganali, carico, scarico, intermediazione, trattamenti su beni oggetto di “esportazioni congiunte”;

- corrispettivi delle operazioni di cui all’art. 71 del Dpr. 633/72 (San Marino, Città del Vaticano);

- corrispettivi delle operazioni di cui all’art. 72 del Dpr 633/72 (basi Nato, ambasciate eccetera…);

- cessioni intracomunitarie non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/93;

- operazioni triangolari comunitarie promosse da soggetto appartenente ad altro stato Ue, è il caso dell’italiano che vende a greco e su suo incarico consegna a tedesco;

- le operazioni triangolari promosse da soggetto nazionale, è il caso del greco che vende all’italiano con consegna diretta a tedesco;

- le operazioni di triangolazione nazionale, IT1 vende a IT2 che vende a tedesco, dove IT1 consegna e spedisce direttamente al tedesco ai sensi dell’art. 58 comma 1 del D.L. 331/93. In questo caso per IT1 si genera plafond libero mentre per IT2 si genera un plafond vincolato;

- le cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori UE ai sensi dell’art. 50-bis c. 4 lett g) del D.L. 331/93;

- le cessioni intra - UE di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione in un altro paese Ue ai sensi dell’art. 50-bis c.4. lett f) del D.L. 331/93;

- “Margini” di cui al D.L. 41/95 relativi ad esportazioni quali vendita di beni usati, d’arte e di antiquariato o da collezione rientranti nella normativa speciale del cosiddetto “regime del margine”.

OPERAzIONI

ChE NON CONCORRONO

ALLA FORMAzIONE

DEL PLAFOND

Oltre alle operazioni interne, quali le operazioni con Iva, le esenti art. 10, le non soggette art. 74 c 7 e 8; non concorrono alla formazione del plafond, le seguenti operazioni:

- operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8 c. l) lett. c) ovvero vendite ad esportatori abituali che hanno rilasciato la lettera d’intento;

- le cessioni di beni usati, la parte dei corrispettivi che non costituisce margine di cui al D.L. 41/95;

- cessioni a viaggiatori extracomunitari ai sensi dell’art. 38 quater del Dpr 633/72;

- cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale,

- cessioni di beni destinati ad essere introdotti in depositi Iva ai sensi dell’art. 50 –bis c. 4., lett. c) e d) del D.l. 331/93 (cessione a soggetto UE mediante introduzione in un deposito Iva e cessioni di beni di cui alla tabella A bis, a soggetti diversi da quelli identificati nella UE);

- cessioni di beni custoditi in un deposito Iva e prestazioni di servizio aventi oggetto beni ivi custoditi di cui all’art. 50 bis c. 4, lett. e) e h) del D.L. 331/93;

- trasferimenti di un deposito Iva ad un altro secondo l’art. 50 - bis c. 4, lett. i) del D.L. 331/93;

- cessioni di beni e relative prestazioni accessorie effettuate ad organizzazioni dello Stato od O.N.G. riconosciute ai sensi della L. 49/97, che provvedono ad effettuare il trasporto o la spedizione di tali beni all’estero, per scopi umanitari;

- i corrispettivi delle prestazioni di servizio rese fuori dalla Ue da agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale dell’art. 74-ter (D.M. 30/30/1999 n. 340);

- le esportazioni di campioni gratuiti di modico valore e appositamente contrassegnati in modo indelebile. Si tratta di operazioni per le quali va emessa, ai soli fini doganali, fattura “pro-forma” con valore effettivo;

- le cessioni gratuite di beni a soggetti UE, non sono cessioni intracomunitarie in quanto manca il requisito dell’onerosità e quindi subiscono lo stesso trattamento Iva delle operazioni interne;

- le esportazioni definitive “franco valuta in conto deposito”

- le esportazioni temporanee, riferite ai beni inviati all’estero per subire determinati trattamenti al termine del quale rientrano nel territorio dello Stato, il c.d. perfezionamento passivo in cui viene emessa fattura pro forma ai fini doganali;

- l’esportazione definitiva senza passaggio della proprietà con “lista valorizzata”. Per i beni inviati all’estero per subire una lavorazione e destinati ad essere reimportati, è possibile effettuare, in luogo di una esportazione temporanea, una esportazione definitiva con lista valorizzata, non valida ai sensi dell’art. 8 del Dpr 633/72 (C.M. 156/E del 15 luglio 1999).

MOMENTO COSTITUTIVO

DEL PLAFOND

Per la costituzione del plafond si deve fare riferi-

mento alle regole Iva, così la fattura non imponibile emessa e registrata a dicembre dell’anno “n” concorre alla formazione del plafond nello stesso anno anche se l’operazione è effettuata nell’anno “n + 1”.

Gli acconti ricevuti a fronte di future esportazioni od operazioni assimilate, sono immediatamente soggetti all’obbligo di fatturazione e registrazione concorrendo alla costituzione del plafond senza dover attendere l’uscita della merce dal territorio comunitario.

In caso di operazioni triangolari l’art. 21 del Dpr 633/72 consente al “cessionario - 2° cedente” di emettere la fattura entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni da parte del 1° cedente.

MOMENTO DI UTILIzzO

DEL PLAFOND

Il plafond disponibile va “scaricato” con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione secondo quanto definito dall’art. 6 del Dpr 633/72. Indipendentemente dal ricevimento delle fatture o delle bollette doganali e della loro registrazione nel registro Iva acquisti, occorre fare riferimento all’evento, tra quelli di seguito evidenziati, che si verifica per primo:

- consegna dei beni, in caso di cessione; - pagamento in caso di prestazione di servizi;

- emissione della fattura;

- accettazione della bolletta doganale.

Si prescinde quindi dalla registrazione della fattura o della bolla doganale, se l’operazione è effettuata prima. Ad esempio la consegna di un bene nel mese di dicembre dell’anno n, la cui fattura arriva differita nell’anno n+1, l’acquirente dovrà considerare utilizzato il plafond a dicembre dell’anno n.

BENI E SERVIzI

ACqUISTABILI

CON L’UTILIzzO

DEL PLAFOND

La possibilità di usare il plafond riguarda l’acquisto o importazione di qualsiasi bene o servizio, con le seguenti sole eccezioni:

- terreni e fabbricati, acquisiti anche in dipendenza di un contratto di leasing o appalto avente ad oggetto la loro costruzione;

- beni e servizi con Iva indetraibile ai sensi dell’art. 19 e seguenti del Dpr 633/72.

Inoltre il plafond è utilizzabile indipendentemente dal fatto che i beni siano strumentali o non strumentali. Possono riguardare acquisti diretti, locazioni, leasing o appalti, inerenti o meno alle attività che generano plafond.

Per i soggetti che applicano il pro-rata di detraibilità ai sensi dell’art. 19 c. 5 (ossia quelli che esercitano sia attività che legittimano il diritto di detrazione dell’Iva, sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’art 10 del Dpr 633/72), la circolare n. 145/1998 ha precisato che il plafond deve essere utilizzato nei limiti dell’ammontare corrispondente al pro-rata provvisorio di detrazione. In sede di dichiarazione annuale il contribuente, calcolato il pro-rata definitivo, dovrà applicarlo anche all’imposta che non ha pagato ai fornitori in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati con l’utilizzo del plafond. Con riferimento ai beni rientranti nel regime dei beni usati secondo quanto riportato nella C.M. 177/E del 22 giugno 1995 punto 5, la facoltà di acquistare in sospensione d’imposta “non si rende applicabile agli acquisti e alle importazioni afferenti costi che rilevano agli effetti della determinazione del margine”.

LA LETTERA D’INTENTO

Per beneficiare delle disposizioni che prevedono la possibilità di acquistare beni e servizi in sospensione d’imposta, gli esportatori abituali devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d’intento. Quest’ultima rilascia la ricevuta dell’invio con il protocollo che i fornitori devono riportare nelle fatture emesse in regime di non imponibilità. I fornitori degli esportatori abituali sono invece tenuti, prima di effettuare l’operazione, a verificare la presenza della dichiarazione d’intento nel proprio cassetto fiscale. Ricordiamo che le dichiarazioni d’intento possono riferirsi:

- ad una singola operazione per un importo massimo predeterminato (campo 1 del modello DI);

- a più operazioni fino a concorrenza di un determinato importo (campo 2 del modello DI).

Con la compilazione del campo 2 il fornitore deve verificare che l’ammontare fatturato non superi quello indicato nella dichiarazione stessa.

Non è viceversa richiesto che l’esportatore abituale spalmi l’importo del plafond disponibile tra i vari fornitori. Non viene quindi richiesto che gli importi indicati nei campi 1 e 2 delle dichiarazioni d’intento corrispondano al plafond disponibile.

Se l’esportatore abituale intenda incrementare l’importo degli acquisti in sospensione d’imposta nei confronti di un singolo fornitore nello stesso periodo d’imposta, deve presentare una nuova dichiarazione d’intento indicando il nuovo ammontare.

Per ridurre l’ammontare del plafond, non è necessario effettuare alcuna trasmissione all’amministrazione finanziaria ma sarà sufficiente una comunicazione scritta al fornitore.

Per quanto riguarda l’utilizzo del plafond in dogana è possibile emettere la dichiarazione d’intento per singole o plurime operazioni sempre entro determinati importi.

OBBLIGhI DEL FORNITORE

Il fornitore/prestatore deve verificare la lettera d’intento nel proprio cassetto fiscale e solo dopo può emettere al proprio cliente la fattura senza addebito Iva riportando nel corpo della stessa la seguente dicitura:

“Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 c. l lett. c) del D.P.R. 633/72 e successive modifiche, come da Vs. lettera d’intento n° … del …/…/…”.

Non è più richiesta l’annotazione delle dichiarazioni d’intento ricevute in apposito registro.

PLAFOND

LIBERO

E VINCOLATO -

OPERAzIONI TRIANGOLARI

Per quanto riguarda le esportazioni e le cessioni intracomunitarie triangolari, nonché quelle realizzate tramite commissionari, va precisato che in capo al “cessionario 2° cedente” si forma una parte di “plafond vincolato” utilizzabile solamente per gli acquisti di beni da esportare od alienare nella UE entro 6 mesi dalla consegna ed allo stato originario, senza cioè che la merce subisca trasformazioni, lavorazioni, montaggio e simili.

Si ipotizzi che IT1 vende a IT2 merce per 9.000 e IT2 rivende a soggetto CH lo stesso bene per 10.000.

In questo caso IT2, matura un plafond vincolato per 9.000 e un plafond libero per 1.000. Il plafond libero potrà essere utilizzato senza vincoli sia per l’acquisti di beni che di servizi. Il plafond vincolato sarà utilizzabile solo per l’acquisto di beni da esportare od alienare nella UE, nello stato originario, entro 6 mesi dalla consegna da parte del fornitore. Ne deriva, ad esempio, che il plafond vincolato, non può essere utilizzato per l’acquisto di servizi o per l’acquisto di beni strumentali.

PLAFOND FISSO E MOBILE

Il plafond disponibile può essere determinato con due differenti metodologie di calcolo. Tali metodologie corrispondono al c.d. metodo del plafond fisso o detto anche solare ed al c.d. metodo del plafond mobile, o anche detto mensile. Si illustra-

no di seguito le principali caratteristiche dei due metodi.

Plafond fisso

Per quanto riguarda il plafond fisso, il volume d’affari per la verifica dello status di esportatore è il volume d’affari rettificato dell’anno solare precedente. Per quel che riguarda il calcolo delle operazioni che formano il plafond iniziale utilizzabile, l’importo rimane fisso ed è dato dalle esportazioni ed operazioni assimilate registrate nell’anno solare precedente. Per lo scarico del plafond, si prendono in considerazione gli utilizzi effettuati nell’anno di riferimento fino ad esaurimento.

I soggetti che iniziano l’attività possono utilizzare il plafond fisso dall’inizio dell’anno solare successivo a quello d’inizio dell’attività.

I vantaggi del metodo stanno nella maggior semplicità della gestione contabile rispetto al metodo mensile.

Plafond mobile

Per il plafond mobile o mensile, il volume d’affari che viene preso in considerazione per la verifica dello status di esportatore è il volume d’affari “rettificato” dei dodici mesi precedenti. Il plafond iniziale è dato dalle esportazioni ed operazioni assimilate registrate nei dodici mesi precedenti. Per quanto concerne lo scarico del plafond, vengono presi in considerazione gli utilizzi effettuati. Per ogni mese l’utilizzo non potrà eccedere il plafond disponibile all’inizio del mese stesso.

Il plafond disponibile si calcola togliendo gli utilizzi netti, vale a dire la somma degli acquisti agevolati effettuati nei 12 mesi precedenti, al netto delle esportazioni effettuate nel 13° mese precedente. Se il risultato è negativo si prende zero.

Questo metodo favorisce i soggetti che iniziano l’attività perché non devono attendere che trascorrano 12 mesi, perché le esportazioni fatte in un determinato mese, divengono plafond disponibili già il mese successivo.

NOTE DI VARIAzIONE

Le note di variazione producono effetti differenziati sul plafond a seconda si tratti di variazioni a debito o a credito.

Le note di variazione a debito se emesse:

- nel corso dell’anno, aumentano il plafond disponibile dell’anno;

- l’anno successivo, non aumentano il plafond disponibile dello stesso anno, ma quello dell’anno precedente;

- anni ancora successivi, non rilevano ai fini della determinazione del plafond.

Per le note di variazione a credito, l’articolo 26 del DPR 633/72 prevede la loro emissione facoltativa, in ogni caso, anche se non emesse, riducono la disponibilità del plafond.

Le note di variazione a credito, anche se non emesse, se riferite:

- allo stesso anno dell’operazione principale riducono il plafond disponibile per lo stesso anno;

- all’anno successivo riducono il plafond disponibile relativo all’anno precedente, vale a dire all’anno di riferimento dell’operazione principale;

- ad anni ancora successivi ridurranno il plafond disponibile dell’anno in cui è stata effettuata l’operazione principale, determinando la possibilità di uno splafonamento.

OPERAzIONI ANNULLATE

E SPLAFONAMENTO

Dopo aver riassunto le caratteristiche del plafond Iva veniamo ora al documento di consulenza giuridica n. 3 del 6 agosto 2024 dell’Agenzia delle Entrate. Il documento, ha analizzato un caso dove per una esportazione erano state emesse fatture di acconto, rilevanti quindi per la maturazione del plafond dello stesso anno, ma nell’anno successivo l’operazione era stata annullata rendendo quindi necessario regolarizzare lo splafonamento. L’argomento è quindi strettamente collegato con la gestione delle note di credito che possono portare l’esportatore ad effettuare acquisti per un valore superiore al plafond disponibile rendendo applicabile la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta, oltre al pagamento del tributo ai sensi dell’art. 7, comma 4 del D. Lgs. 471/1997. Più precisamente il documento richiamando la sentenza della Corte di cassazione n. 30800 del 19 ottobre 2022 hanno precisato che: “discendendo la non imponibilità degli acquisti effettuati dall’esportatore abituale direttamente dalla cessioni all’esportazione e dalle operazioni ad esse assimilate dal medesimo compiute, che ne costituiscono al contempo presupposto e limite quantitativo monetario utilizzabile nell’anno successivo, il mutamento della natura di queste ultime, quand’anche sopravvenuto negli anni successivi, incide sull’entità del plafond”. Si rende quindi necessario regolarizzare lo splafonamento nel caso in cui le cessioni all’esportazione vengano meno in tutto o in parte e ciò anche se questo accade in anni successivi.

LA REGOLAzIONE

DELLO SPLAFONAMENTO

Da un punto di vista pratico, sono previste tre

modalità per regolarizzare lo splafonamento IVA dell’esportatore abituale che di seguito ricordiamo.

Richiesta al fornitore di una variazione in aumento di sola IVA

Richiedere al cedente o prestatore di effettuare, ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633/72, le variazioni in aumento dell’IVA non addebitata in fattura. In tal caso resta, comunque, a carico dell’acquirente l’obbligo del pagamento degli interessi e delle sanzioni.

La procedura da seguire è la seguente:

- avvalendosi del ravvedimento operoso l’acquirente deve versare le sanzioni nella misura ridotta ai sensi dell’articolo 13, D. Lgs. n. 472/97 utilizzando il modello F24. Deve essere indicato il codice tributo 8904 per le sanzioni (sanzione pecuniaria Iva ravvedimento operoso) e per gli interessi il codice tributo 1991;

- il versamento dell’IVA deve essere effettuato in sede di liquidazione periodica dal cedente.

- l’acquirente registra la nota di debito ricevuta nella propria contabilità sul registro acquisti portando in detrazione l’IVA relativa. Questa procedura ha il difetto di coinvolgere il cedente o prestatore nella regolarizzazione che deve provvedere a versare l’IVA portandolo a conoscenza dello splafonamento.

Emissione di autofattura

Una alternativa alla precedente procedura, che non coinvolge il fornitore, è l’autofattura. Secondo questa modalità di regolarizzazione dello splafonamento l’acquirente deve:

- emettere autofattura elettronica (Tipo documento TD21) contenente gli estremi identificativi del fornitore, il numero progressivo di protocollo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata;

- provvedere al versamento dell’imposta oltre gli interessi e le sanzioni nella misura ridotta ai sensi dell’articolo 13, D. Lgs. n. 472/97, utilizzando il modello F24, indicando per l’imposta il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l’acquisto senza l’applicazione dell’Iva, per le sanzioni il codice 8904 e per gli interessi il codice tributo 1991;

- annotare l’autofattura nel registro degli acquisti;

- comunicare l’avvenuta regolarizzazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

In questo modo, l’imposta regolarizzata confluirà nell’ammontare dell’imposta in detrazione del-

la dichiarazione annuale e contemporaneamente nell’ammontare dei versamenti.

Indicazione in dichiarazione IVA

Questa modalità di regolarizzazione può essere adottata solo ed esclusivamente entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è realizzato lo splafonamento. In questo caso l’esportatore abituale acquirente deve:

- emettere autofattura elettronica (Tipo documento TD21) entro il 31.12 dell’anno di splafonamento;

- versare l’imposta in sede di liquidazione periodica annotando, entro i relativi termini:

1. la maggior imposta dell’autofattura nel registro delle fatture emesse;

2. l’autofattura anche nel registro degli acquisti;

3. versare la sanzione ridotta con il codice tributo 8904 e gli interessi con il 1991. Tramite questa procedura, il versamento dell’IVA non esposta in fattura viene effettuato direttamente con la liquidazione periodica. In dichiarazione annuale IVA, l’operazione deve essere riportata nel quadro VF con imponibile ed IVA, nei versamenti del rigo VL30 (l’imposta è stata versata nella liquidazione) e nel rigo VE25 con segno “+”. L’importo della fattura del fornitore emessa in regime di non imponibilità non deve essere indicato nel rigo VF17.

(Pz)

Il credito d’imposta

Industria 4.0

le modifiChe apportate dalla finanziaria per il 2025

PREMESSA

La legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207/2024) all’art. 1 comma 445 a 448 ha apportato alcune modifiche al credito d’imposta per gli investimenti Industria 4.0. Per monitorare e contenere le risorse disponibili sono state limitate le somme messe a disposizione e prevista una graduatoria di fruizione in base all’ordine cronologico di trasmissione di una specifica comunicazione. È stato inoltre abrogato il credito d’imposta riservato agli investimenti in beni immateriali. Di seguito gli aspetti normativi e operativi più significativi dell’agevolazione.

SOGGETTI

INTERESSATI

L’agevolazione in questione riguarda tutte le imprese, quindi tutte le società di persone e quelle di capitali compresi gli imprenditori individuali. È irrilevante il regime contabile adottato, pertanto sono agevolate sia le imprese in contabilità ordinaria sia quelle in contabilità semplificata. Il regime agevolato è riconosciuto anche ai soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari ex legge 190/2014 nonché alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

SOGGETTI ESCLUSI

Non possono beneficiare del credito d’imposta le imprese in stato di:

- liquidazione volontaria;

- fallimento;

- liquidazione coatta amministrativa;

- concordato preventivo senza continuità aziendale;

- altra procedura concorsuale di cui al R.D. n. 267/42, al D. Lgs. n. 14/2019 ovvero da altre

leggi speciali nonché quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di dette situazioni;

- imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001. In questo caso l’esclusione opera per i costi sostenuti nell’arco temporale interessato dalle sanzioni.

CONDIzIONI

AGGIUNTIVE

Per accedere al credito d’imposta è necessario inoltre:

- rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili ad ogni settore;

- aver adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori. A questo proposito è necessario esibire un DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità al momento di fruizione del credito. Se l’agevolazione è utilizzata più volte, il DURC deve risultare in corso di validità al momento di ciascuna compensazione e ciò sia nel caso in cui sia stato richiesto e ottenuto sia nel caso in cui non sia stato richiesto, ma se richiesto sarebbe risultato in regola. Diversamente il DURC irregolare preclude la fruizione del credito indipendentemente dal fatto che sia stato o meno richiesto e il suo utilizzo sarà considerato indebito con obbligo di versare quanto indebitamente compensato, comprensivo degli interessi e della sanzione ex art. 13 comma 4 del D.lgs. 471/197 pari al 30% del credito utilizzato.

BENI ESCLUSI

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- i fabbricati e le costruzioni;

- i veicoli di cui all’art. 164 comma 1 del TUIR;

- i beni strumentali nuovi la cui aliquota di ammortamento prevista dal D.M. 31.12.1988 sia inferiore al 6,5%, si tratta dei beni con un periodo di ammortamento relativamente lungo;

- alcune tipologie di beni indicati nei seguenti gruppi:

Gruppo V

Gruppo XVII

Industrie manifatturiere alimentari

Specie 19 – Imbottigliamento di acque minerali naturali

Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale

Condotte per usi civili (reti urbane)

Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione

Gruppo XVIII

dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua

Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento

Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni

Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali

Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori

Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari

Sono inoltre esclusi i beni gratuitamente devolvibili riguardanti le imprese concessionarie od operanti a tariffa dei settori dell’energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste e telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

L’INVESTIMENTO

Beni materiali Industria 4.0

Gli investimenti in beni materiali nuovi rientranti nel piano Industria 4.0 di cui alla tabella A allegata alla legge di bilancio 2017, potranno continuare a beneficare del credito d’imposta con riferimento agli investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia effettuati dal 1° gennaio 2025 e:

INVESTIMENTO FATTO DAL

16.11.2020 AL

INVESTIMENTO

Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)

Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)

- fino al 31 dicembre 2025; ovvero

- fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia avvenuta la relativa prenotazione (accettazione dell’ordine e versamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione) nel rispetto del limite di spesa di 2.200 milioni di euro. La Finanziaria per il 2025 ha infatti previsto un plafond di risorse per l’anno in corso per limitarne l’utilizzo.

Per gli investimenti effettuati nel 2025 ma prenotati nel 2024 non opera il limite di spesa.

La misura del credito d’imposta è sintetizzata nella seguente tabella.

CREDITO D’IMPOSTA - TABELLA “A”

31.12.2021 (O ENTRO IL 31.12.2022 CON 20% DI ACCONTO ENTRO IL 31.12.2021) INVESTIMENTO FATTO DAL

01.01.2022 AL 31.12.2022 (O ENTRO IL 30.06.2023 CON 20% DI ACCONTO ENTRO IL 31.12.2022)

INVESTIMENTO FATTO DAL

01.01.2023 AL 31.12.2024 (O ENTRO IL 30.06.2025 CON 20% DI ACCONTO ENTRO IL 31.12.2024)

INVESTIMENTO

01.01.2025 AL 31.12.2025 (O ENTRO IL 30.06.2026 CON 20% DI ACCONTO ENTRO IL 31.12.2025)

Per ogni periodo d’investimento il limite massimo di costi complessivamente ammissibili è di 20 milioni di euro.

Con riferimento agli investimenti relativi all’ultima colonna, quelli relativi al 2025, come già ricordato opera un limite di risorse disponibili pari a 2.200 milioni di euro.

Per la quota di investimenti superiore a 10 milioni di euro inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati dal MISE, con uno specifico decreto il credito spetta nella misura del 5% del costo, fino al limite massimo di 50 milioni di euro.

Di seguito l’elenco dei beni materiali agevolabili rientranti nell’allegato A.

ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 9)

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

- macchine utensili per asportazione,

- macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,

- macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime,

- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,

- macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l’imballaggio,

- macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),

- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,

- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,

- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,

- macchine, anche motrici e operatrici, stru-

menti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici),

- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller),

- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,

- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,

- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,

- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,

- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,

- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),

- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti,

- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità:

- sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,

- altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,

- sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,

- dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive,

- sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification),

- sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,

- strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi,

- componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,

- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:

- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità),

- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/ robotizzata/interattiva il compito dell’operatore,

- dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality,

- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

Beni immateriali Industria 4.0

Il credito d’imposta previsto per i beni immateriali inseriti nella tabella B allegata alla legge di bilancio 2017, non è stato confermato. Gli investimenti realizzati nel 2025 non beneficeranno quindi del credito d’imposta, ad esclusione di quelli prenotati (accettazione ordine e versamento dell’acconto del 20%) entro il 31.12.2024 ed effettuati entro il 30 giugno 2025.

L’INDIVIDUAzIONE DEL COSTO

Con riferimento all’individuazione dei costi di acquisto valgono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 152 del 15 dicembre 2017, comprendendo gli oneri accessori di diretta imputazione previsti dall’art. 110, comma 1, lett. b) del TUIR.

Per le opere murarie di modeste dimensioni che non presentano una consistenza volumetrica apprezzabile, e non possano conseguentemente es-

sere considerate costruzioni ai fini della disciplina catastale, possono assumere rilevanza come oneri accessori ai fini dell’investimento.

Sono considerate costruzioni e quindi non possono rientrare nel costo agevolabile i fabbricati, le tettoie, i pontili, le gallerie, le opere di fondazione e di supporto in genere, le opere di sbarramento, approvvigionamento, contenimento e restituzione di materiali solidi, liquidi e gassosi come le dighe e le opere di presa e di scarico delle acque, i canali, i serbatoi, le cisterne, le vasche, le torri, le ciminiere, e i pozzi posti a monte o a valle di siti produttivi.

Il costo della perizia o dell’attestazione di conformità richiesta per beneficare dell’agevolazione in chiave industria 4.0 non può essere considerato nell’importo dell’investimento, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione in bilancio. Si tratta, infatti, di un onere burocratico richiesto esclusivamente per accedere al beneficio fiscale. Per quanto riguarda le attrezzature, normalmente non rientrano nella tabella A, qualora costituiscano dotazione ordinaria del bene agevolato, possono rientrare nel costo agevolabile a condizione che:

- siano assolutamente necessarie al funzionamento del macchinario;

- costituiscano normale dotazione dell’investimento.

Al fine di evitare incertezze interpretative nell’applicazione delle disposizioni di cui sopra, in un’ottica di semplificazione è stata individuata una percentuale forfettaria del 5% del costo del bene principale. Sarà così possibile considerare il costo delle dotazioni, accessorie al costo di acquisto, nel limite del 5% dell’investimento e a patto che sia sostenuto e debitamente documentato.

L’impresa potrà considerare anche costi superiori al limite del 5%, ma in questi casi dovrà dimostrare, in sede di controllo, gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell’agevolazione.

Non assumerà alcuna differenza la circostanza che gli elementi accessori siano acquisiti in un unico atto d’investimento, oppure siano acquisiti separatamente anche presso altri fornitori.

BENI IN LEASING

Hanno accesso al credito d’imposta anche gli investimenti realizzati attraverso contratti di locazione finanziaria. Per questi il beneficio riguarda la quota capitale inclusa nel canone, la cui estrapolazione deve essere effettuata sulla base della procedura forfettaria di cui al DM 24/4/1998, ancorché tale norma sia stata abrogata. Il bonus in questi casi si applica sulla stessa base utilizzata nel caso di acquisto diretto, in sostanza si considera il costo sostenuto dal concedente.

Sono esclusi dalle agevolazioni in argomento i beni destinati alla vendita, i beni di consumo, mentre per i beni concessi a noleggio, l’agevolazione interessa esclusivamente l’impresa noleggiatrice mentre l’utilizzatore è escluso. Per i beni concessi in comodato a terzi, la maggiorazione spetta al comodante a patto che i beni siano strumentali e inerenti alla propria attività. L’agevolazione è riconosciuta anche con riferimento ai beni utilizzati a scopo dimostrativo o per esposizione, importante che non siano mai stati utilizzati.

NUOVA COMUNICAzIONE AL MIMIT

Come anticipato in premessa per gli investimenti realizzati nel 2025 o entro il 30 giugno 2026 con prenotazione entro la fine dell’anno in corso, al fine di monitorare il limite di risorse messe a disposizione pari a 2.200 milioni di euro, le imprese devono inviare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy MIMIT una comunicazione contenente l’ammontare delle spese sostenute e del relativo credito d’imposta maturato, utilizzando il modello approvato con D.M. 24 aprile 2024. Per la fruizione del credito il MIMIT trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del credito utilizzabile in compensazione tramite F24, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento del limite di spesa il MIMIT ne dà comunicazione tramite il proprio sito anche al fine di sospendere l’invio delle comunicazioni in argomento.

COMUNICAzIONI AL GSE

Per fruire dei crediti d’imposta per investimenti 4.0, l’art. 6 del D.L. 39/2024 ha previsto l’obbligo di comunicare preventivamente al GSE, l’ammontare complessivo degli investimenti programmati e la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

Una seconda comunicazione è richiesta a consuntivo al completamento degli investimenti. Anche questa misura è stata inserita al fine di monitorare la fruizione dell’agevolazione sul territorio. Alla luce della nuova comunicazione di cui al punto precedente e del contingentamento delle risorse per il 2025 dovrà essere chiarito se permane l’obbligo d’invio delle comunicazioni al GSE anche per gli investimenti fatti quest’anno.

UTILIzzO

DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensa-

zione tramite il modello F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dalla data in cui è intervenuta l’interconnessione.

È importante sottolineare che la compensazione decorre da subito, senza necessità di aspettare l’anno successivo alla interconnessione. L’utilizzo immediato non richiede conseguentemente neppure la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi.

È invece richiesto che i documenti che certificano la sussistenza dell’interconnessione, vale a dire la dichiarazione del legale rappresentante ovvero la perizia, devono essere acquisiti entro la fine del periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, a quello a quello in cui il bene è interconnesso. La rateizzazione in tre quote da un terzo, rappresenta il limite massimo di fruizione del credito. In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo, l’ammontare residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi. Così per un credito d’imposta di 30.000 euro da utilizzare in compensazione in tre quote da 10.000 euro nel 2025, 2026 e 2027, l’impresa che nel 2025 utilizza il bonus solo per 8.000 euro, potrà utilizzare l’eccedenza di 2.000 aggiungendola alla quota del 2026 arrivando, in tale annualità, a 12.000 euro.

CESSIONE

DEL BENE AGEVOLATO

Nelle ipotesi in cui si benefici del credito d’imposta, l’eventuale cessione a titolo oneroso del bene agevolato o la sua destinazione all’estero, anche in strutture appartenenti allo stesso soggetto, entro il 31.12 del secondo anno successivo all’interconnessione, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il credito eventualmente utilizzato in compensazione deve essere restituito entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui si è verificato l’evento, senza versare sanzioni e interessi.

La sostituzione del bene agevolato con uno che rientri sempre nella tabella A, non determina la perdita del beneficio per le residue quote. Anche in questo caso è necessario produrre l’attestazione e provvedere all’interconnessione.

Con riferimento a quest’ultimo caso, qualora il nuovo investimento abbia un costo inferiore a quello originario, la fruizione del beneficio continua con riferimento alle quote residue fino a concorrenza del nuovo investimento.

LA PERIzIA

O LA DIChIARAzIONE

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Per accedere all’agevolazione in argomento permangono gli altri oneri. I soggetti interessati sono tenuti ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per gli acquisti di costo superiori a 300.000 euro, una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o un attestato di conformità di un ente di certificazione accreditato, nella quale si attesti che il bene: - possiede le caratteristiche tecniche previste dall’allegato A;

- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Viene richiesto sostanzialmente che il bene entri attivamente nella catena di valore dell’impresa. La norma prevede che la perizia sia asseverata e non semplice.

La dichiarazione e la perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In quest’ultimo caso l’agevolazione sarà fruibile dal periodo d’imposta in cui si realizza l’interconnessione.

Il MISE con la circolare n. 547750 del 15 dicembre 2017 ha individuato le modalità e i tempi di redazione della perizia e dell’attestazione, rendendo anche noti gli schemi di perizia e quelli riferiti all’analisi tecnica. Quest’ultima, da allegare alla perizia deve riguardare l’investimento effettuato, la verifica dell’interconnessione e la rappresentazione dei flussi produttivi e informativi.

Ricordiamo che la CONFAPI FVG ha stretto con il RINA Services SPA, una collaborazione per consentire alle imprese associate di operare in un quadro di certezza e affidabilità per quanto riguarda la certificazione della conformità degli stessi in una logica 4.0. Il RINA è un ente di certificazione autorizzato da Accredia a rilasciare la documentazione in argomento.

L’INTERCONNESSIONE

La fruizione del credito in argomento è condizionata all’interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Più precisamente affinché un bene possa essere considerato interconnesso è necessario che: - scambi informazioni con sistemi interni quali il gestionale, sistemi di pianificazione, di progettazione e sviluppo e/o esterni quali clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo, per mezzo di un collegamento basato su

specifiche che siano documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); - sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP). Solo quando il bene diventa effettivamente connesso al sistema aziendale è possibile beneficiare del credito d’imposta. In assenza di interconnessione il bene non può beneficiare del credito per l’Industria 4.0.

LA CUMULABILITà

L’agevolazione in argomento non presenta limitazioni al cumulo con altri benefici, a meno che questi ultimi non dispongano diversamente. In linea generale i crediti di cui sopra sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni come ad esempio il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, il nuovo patent box o le start up. Oltre alle agevolazioni di natura fiscale è possibile accedere anche a incentivi di natura diversa come ad esempio la Sabatini.

L’agevolazione Industria 4.0 avendo portata generale, è esclusa dal calcolo degli aiuti “de minimis” ed è quindi cumulabili con altri incentivi salvo divieto espresso.

Unico limite da rispettare è quello previsto dalla circolare 5/2016 e dalla risoluzione 66/2016 che vietano di superare il costo complessivo dell’investimento. A questo proposito si deve considerare anche il beneficio connesso alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito imponibile.

TRATTAMENTO

CONTABILE

I crediti d’imposta di cui sopra dal punto di vista contabile devono essere iscritti come contributi in conto impianti, nel bilancio dell’esercizio in cui sono effettuati gli acquisti. Secondo l’OIC 16 non rileva quindi il momento in cui il credito viene compensato con il modello F24. Il credito d’imposta deve essere rilevato nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce CII 5-bis al momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni poste dalla norma sono state rispettate e che coincide con l’esecuzione dell’investimento. A fronte dei crediti si dovrà rilevare un provento alla voce A5 del conte economico, da rilasciare in proporzione all’ammortamento del bene, con la tecnica dei risconti passivi, oppure iscrivendo l’importo a riduzione dell’investimento, ammortizzando la differenza.

INDICAzIONE IN FATTURA

La norma richiede che i documenti e le fatture riportino l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. È infatti, previsto quanto segue: “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolabili devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della norma”. È importante quindi richiedere al fornitore, al momento dell’acquisto, l’inserimento in fattura e nei DDT di una frase del seguente tenore: “Acquisto per il quale spetta il credito d’imposta ex art. 1, comma 1057 – bis della legge n. 178/2020 riconosciuto dall’art. 1 comma 446 della legge n. 207/2024”.

L’Agenzia delle Entrate con le risposte agli interpelli numero 438 e 439 del 5 ottobre 2020 ha chiarito come comportarsi qualora la fattura manchi dello specifico riferimento alla norma agevolativa. La fattura sprovvista del riferimento normativo è considerata documentazione non valida e determina, in sede di controllo, la revoca della quota corrispondente di agevolazione. La regolarizzazione della mancata indicazione della norma può essere sanata come di seguito indicato.

Per le fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento normativo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro. Con riferimento alle fatture elettroniche, il riferimento normativo può essere inserito dal beneficiario come segue:

- stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. n. 600 del 1973;

- realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019. Le fatture elettroniche veicolate tramite SdI, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può, senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, allegarlo al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa e inviare tale documento allo SdI.

(Pz)

Domicilio digitale amministratori di società

prime indiCazioni

della Camera di CommerCio

La Camera di Commercio Pordenone - Udine ci segnala che l’articolo 1, comma 860, della L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, estendendo l’obbligo di possedere ed iscrivere nel registro delle imprese un indirizzo di domicilio digitale (PEC) anche a carico di tutti «… gli amministratori di imprese costituite in forma societaria».

A seguito della nota di Unioncamere del 10 gennaio 2025, si forniscono le prime indicazioni relative al nuovo adempimento.

Il domicilio digitale dell’amministratore dovrà essere indicato in tutti i casi di iscrizione di nuova società costituita a partire dal 1° gennaio 2025 (sia di capitali che di persone, cooperative e società consortili incluse), utilizzando il previsto riquadro dell’intercalare P.

Si ritiene che il domicilio digitale sia richiesto per

tutti i soci amministratori delle società di persone e gli amministratori delle società di capitali, anche se non nominati come legali rappresentanti, quindi per tutti coloro che compongono l’organo amministrativo.

Al momento non sono state fornite indicazioni sul coinvolgimento nell’obbligo di comunicazione del proprio domicilio digitale degli amministratori già in carica al momento dell’entrata in vigore della norma in parola.

Si ritiene invece che per le società costituite dal 1° gennaio 2025 ogni successiva richiesta di iscrizione nomina

di amministratori (o liquidatori) dovrà contenere l’informazione del domicilio digitale del nuovo amministratore.

In assenza dell’indicazione del domicilio digitale degli amministratori nominati e compresi nella tipologia di atti e pratiche sopra menzionati, l’ufficio sospenderà la pratica e ne richiederà il reinvio entro 10 giorni per permetterne la regolarizzazione ed evitare in tal modo il rifiuto di iscrizione. Quanto sopra viene comunicato con riserva di fornire eventuali ed ulteriori chiarimenti, tenendo conto delle indicazioni che saranno fornite da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

(C)

La richiesta di dilazione dei pagamenti

alla preSenza

di una temporanea

Situazione di diffiColtà

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 305, del 31 dicembre 2024, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, con cui vengono disciplinate le modalità di applicazione della richiesta di dilazione dei pagamenti in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, in attuazione dell’art. 19, comma 1.3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Nello specifico, il decreto in esame:

1. stabilisce le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;

2. individua particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;

3. individua specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i parametri di cui all’art. 19, comma 1.2, lettera b) , del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

A tal fine, l’articolo 2 del decreto stabilisce che:

- per “Indice di liquidità”, deve intendersi il rapporto tra liquidità differita + liquidità corrente e il passivo corrente;

- per “Indice Alfa”, deve intendersi:

1. con riguardo alle società di capitali, alle società cooperative, alle mutue assicuratrici, ai consorzi con attività esterna e agli enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in

rateazione) / valore della produzione, calcolato ai sensi dell’art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile] x 100;

2. con riguardo alle società di persone, alle ditte individuali in contabilità ordinaria, alle associazioni, alle fondazioni, ai comitati, agli enti ecclesiastici, ai consorzi e agli altri soggetti, diversi dalle persone fisiche, dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati e dai condomìni, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / (proventi + ricavi)] x 100;

3. Per “Indice Beta”, deve intendersi il valore, espresso in percentuale, della seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell’ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell’art. 1130-bis del codice civile e approvato dall’assemblea condominiale] x 100;

4. Per “I.S.E.E.”, deve intendersi l’Indicatore della situazione economica equivalente;

5. Per “nucleo familiare”, il nucleo familiare di riferimento ai fini I.S.E.E.

L’articolo 3 dispone che i parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà (di cui all’art. 19, comma 1.2, lettere a) e b), del citato decreto n. 602), sono applicati con le modalità indicate negli allegati numeri 1 e 2 al decreto in esame, nei quali sono altresì individuate le relative modalità di documentazione.

Al riguardo, viene stabilito che l’Agenzia delle Entrate - Riscossione dovrà rendere disponibile, sul proprio sito internet istituzionale, un software attraverso cui sarà possibile simulare, in presenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il numero massimo di rate concedibili in relazione all’ammontare del debito.

Con l’art. 4 vengono indicati gli eventi particolari, al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata in ogni caso sussistente.

In particolare, viene stabilito che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente in presenza di eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che hanno determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa.

L’articolo 5 individua le modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria con riguardo alle amministrazioni pubbliche e ai con-

domini, rinviando, a tal proposito, alle specifiche tecniche indicate nell’allegato 3, al decreto in esame, per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

L’articolo 6, infine, prevede che, per le somme di importo fino a 120.000 euro, se non risulta idoneamente documentata la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’agente della riscossione concede comunque la dilazione, accordando il numero massimo di rate mensili, in relazione all’anno di presentazione della richiesta.

(C)

Titolari impianti minori di carburante

entro fine febbraio

le ComuniCazioni

relative al 2024

Con la presente si ricorda che dal 1° gennaio 2021 gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi e fino a 10 metri cubi sono obbligati alla tenuta in forma semplificata dei registri di carico e scarico, con le modalità previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Dogane del 27 dicembre 2019.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, gli esercenti degli impianti minori devono trasmettere all’Ufficio delle dogane, a mezzo PEC, un prospetto riepilogativo dei dati relativi alle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell’intero anno solare precedente, quali desunti dal registro di carico e scarico. Il registro, le copie stampate degli e-DAS o i DAS cartacei o altri documenti a scorta del prodotto pervenuto presso l’impianto, le relative fatture di acquisto ed i prospetti riepilogativi annuali con le unite PEC di trasmissione, sono conservati dall’esercente presso l’impianto minore per i cinque anni successivi a quello a cui il registro si riferisce.

Relativamente alla tenuta in forma semplificata del registro di carico e scarico, esso è ricavabile dai dati rilevati all’interno delle contabilità aziendale: non esistono modelli predefiniti da approntare dalle ditte né si fa ricorso, prima dell’uso del registro, alla fase di vidimazione da parte dell’Ufficio territoriale delle dogane. Il registro è tenuto secondo le modalità descritte nella comunicazione di attività (specificando se nel sistema elettronico dell’esercente, ovvero in forma cartacea) ed è custodito presso l’impianto; ha validità illimitata fino alla cessazione dell’attività. Pertanto, all’inizio di ogni esercizio annuale, non è richiesto un nuovo rilascio o alcuna altra attività da parte dell’esercente o dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane.

Quanto alle modalità di registrazione, dal lato del carico, l’esercente procede a singole registrazioni per ogni e-DAS pervenute entro le ore 9.00 del giorno lavorativo successivo a quello dove il prodotto è stato preso in consegna presso l’impianto. Dal lato dello scarico, per ogni sezione le scritture sono fatte con cadenza settimanale e in via cumulativa, ovvero indicando i quantitativi dei distinti prodotti complessivamente scaricati nel periodo. È tuttavia facoltà dell’esercente fare registrazioni con frequenza maggiore.

In allegato si trasmette prospetto riepilogativo delle movimentazioni dei carburanti e dei lubrificanti nei distributori automatici ad uso privato minori.

Si comunica, inoltre, che, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (serie L del 31 ottobre 2024) del Regolamento di esecuzione (U.E.) 2522/2024, l’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 29/2024 ha comunicato che a partire dal 01 gennaio 2025 sono entrate in vigore le seguenti modifiche al capitolo 27 (relativamente agli Oli da gas destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%):

1. la soppressione del codice NC 2710 1943;

2. l’introduzione del nuovo codice NC 2710 1942, relativo ai predetti Oli da Gas - “Con un tenore di carbonio di origine biologica pari ad almeno l’80 % in peso”;

3. l’introduzione del nuovo codice NC 2710 1944, relativo ai predetti Oli da Gas - “Altri”.

Di conseguenza, il gasolio che rientrava nella soppressa classificazione NC 2710 1943 viene ora suddiviso in due distinte tipologie, sempre di gasolio, in funzione dell’origine biologica o non biologica del carbonio in esso contenuto e, quindi, delle materie prime (cd. matrici) da cui è stato ottenuto. Al momento, l’unica tipologia di gasolio di matrice biologica distribuito sul territorio nazionale sino agli impianti di distribuzione stradale di carburanti è l’HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).

Di conseguenza, dal 1° gennaio 2025 l’HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) viene classificato alla nuova NC 2710 1942 mentre i gasoli di matrice fossile troveranno collocazione nella nuova NC 2710 1944.

La circolare individua poi 13 nuovi codici in vigore sempre dal 01 gennaio 2025, in sostituzione di altrettanti codici non più applicabili a seguito del nuovo Regolamento.

A tal fine, le Dogane evidenziano che questi mutamenti comportano anche la necessità di aggiornamento della licenza di esercizio degli impianti in cui gli stessi sono detenuti. Tale aggiornamento comporterà un mero adeguamento formale della licenza in uso, che sarà effettuato su iniziativa

dell’ufficio doganale competente sull’impianto, senza oneri per l’esercente deposito. Inoltre, la nuova classificazione non ha impatti sui registri di c/s in forma cartacea.

Pertanto, non è richiesta alcuna attività ulteriore da parte degli esercenti depositi o impianti relativamente ai registri cartacei già rilasciati dagli uffici doganali competenti per l’anno 2025.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA MOVIMENTAZIONE DEI CARBURANTI E DEI LUBRIFICANTI NEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI AD USO PRIVATO MINORI ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il sottoscritto (C.F ) rappresentante della ditta (licenza : )

Esercente il deposito (1) PRIVATO sito in: trasmette la chiusura del registro ELETTRONICO o CARTACEO anno Ammonito sulle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 conseguenti a dichiarazioni false o mendaci, consapevole di ciò e sotto la propria responsabilità, dichiara la veridicità del presente prospetto relativo alla movimentazione dei prodotti energetici effettuato dal 01-01-2024 al 31-12-2024

Gasolio per autotrazione N.C.2710 1943

Rimanenza alla chiusura precedente Introdotto nell’esercizio

Eccedenze riscontrate (2)

TOTALE CARICO

Scaricato

Cali riscontrati e scaricati (3)

TOTALE SCARICO

Rimanenza contabile

Rimanenza effettiva

Differenza

(1) Indicare il tipo di deposito agricolo/industriale/privato (2) Eccedenze rilevate dagli organi di controllo. (3) Deficienze riscontrate dall’esercente o dagli organi di controllo.

NOTA : le colonne non intestate possono essere utilizzate qualora siano autorizzati altri prodotti

DATA Il registro è custodito presso in via Comune :

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA UFFICIO DELLE DOGANE DI …. Si accusa ricevuta del presente prospetto data______________ TIMBRO E FIRMA FUNZIONARIO

(C)

Energie rinnovabili. Incentivi alle PMI delle aree interne

proroga del termine di preSentazione delle domande

Facciamo seguito alle nostre circolari prot. n. 33/ MM del 29 gennaio 2025 e n. 415/MM del 12 dicembre 2024, con la quale abbiamo dato notizia dell’approvazione del bando b.2.1.1 “Interventi di transizione verso l‘economia circolare tramite investimenti in energie rinnovabili – Aree interne” (di seguito “Bando”) finalizzato ad agevolare la realizzazione, nelle aree interne del territorio regionale (quali l’Alta Carnia, le Dolomiti Friulane,

la Val Canale-Canal del Ferro e le Valli del TorreValli del Natisone), di progetti di investimento in energie rinnovabili (Azione b.2.1 dell’Obiettivo specifico RSO 2.2 del PR FESR 2021-2027), per comunicare la modifica del termine fissato per la presentazione delle domande.

Con Delibera n. 81 del 24 gennaio 2025 della Giunta Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, il termine di presentazione della domanda, fissato originariamente per il 27 gennaio 2025, ore 16.00, è stato prorogato al

27 marzo 2025, ore 16.00.

Fermo il resto.

L’Ufficio Economico rimane a disposizione per ogni esigenza di approfondimento.

(MM)

Certificazione Unica 2025

diSponibile

il modello definitivo

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 15 gennaio 2025, ha approvato la CU 2025, relativa all’anno d’imposta 2024, le istruzioni per la compilazione e il frontespizio per la trasmissione telematica e il quadro CT con le relative istruzioni.

Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:

La scadenza per la trasmissione della Certificazione Unica “CU 2025” è il 16 marzo 2025. Per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, il termine per la trasmissione è fissato al 31 marzo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Entro il 16 marzo 2025 la Certificazione Unica deve essere consegnata al lavoratore dipendente. È facoltà del datore di lavoro trasmettere la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.

- Frontespizio, nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;

- Quadro CT, nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;

- Certificazione Unica 2025, nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:

a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione; b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

Fra le novità contenute nel modello “CU 2025” si riporta:

1. Indennità tredicesima mensilità, detta anche “Bonus di Natale”, prevista dal D.L. 113/2024 e modificata dal D.L. 167/2024 (per approfondimento si rimanda alla nostra circolare nr. 392/2024 del 20/11/2024). Vengono istituiti i punti:

- 721, in cui si riporta l’ammontare del reddito da lavoro dipendente;

- 723, in cui si inserisce l’importo dell’indennità erogata;

- 724, in cui si riporta l’importo dell’indennità riconosciuta al dipendente ma non erogata;

- 725, in cui si riporta l’ammontare dell’indennità non spettante e recuperata con le operazioni di conguaglio;

- 726, in cui si inseriscono il numero di giorni di lavoro dipendente;

- 727-730, in cui si riportano i dati relativi all’indennità erogata da precedenti sostituti d’imposta.

2. Erogazioni in natura, indicate nei campi 474 e 475 (per i dipendenti che hanno figli fiscalmente a carico) dove si riportano i valori delle eventuali erogazioni in natura, nonché degli eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto. Se l’importo complessivo di dette erogazioni è superiore nel periodo d’imposta rispettivamente a euro 1.000,00 e a euro 2.000,00, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

3. Trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore: con riferimento al settore turistico ricettivo e termale la L. 213/2023 ha previsto

un trattamento integrativo pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario. Tale trattamento è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000. Nel

campo 479 si indica l’importo del trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore. Si riportano i link per scaricare il modello ordinario, il modello sintetico, le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione. (AG)

Conosciamo gli Enti bilaterali della meccanica

“e.b.m.” e “ebm Salute”

MODALITà DI CONTRIBUzIONE

Dopo aver illustrato le prestazioni erogate (v. circ. prot. n. 418/AG del 12 dicembre 2024), al fine di promuovere la conoscenza degli Enti bilaterali “E.B.M.” e “EBM Salute”, istituiti da CONFAPI nazionale insieme alle organizzazioni sindacali FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL in sede di contrattazione collettiva nazionale, affrontiamo le modalità di contribuzione e la gestione degli adempimenti.

E.B.M.

L’adesione all’Ente Bilaterale Metalmeccanici è automatica con il versamento della contribuzione tramite modello F24 e invio all’INPS del rispettivo flusso UniEmens. I contributi sono a carico dell’impresa e sono dovuti per ciascun lavoratore in forza. L’importo delle quote si differenzia se l’Azienda ha o meno al proprio interno la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) eletto dai lavoratori.

IMPRESA SENzA R.L.S. INTERNO

€ 6,00 – al mese Per lavoratore full-time

€ 5,75 – al mese Per lavoratore part-time fino a 20 ore

IMPRESA CON R.L.S. INTERNO

€ 5,00 – al mese Per lavoratore full-time

€ 4,75 – al mese Per lavoratore part-time fino a 20 ore

I contributi sono dovuti per 12 mensilità. Si ricorda che le Imprese hanno l’obbligo di aderire a E.B.M. a meno che non versino, a ogni lavoratore, la quota mensile di 25,00 euro per 13 men-

silità come E.A.R., oltre a garantire le prestazioni che i lavoratori potrebbero richiedere con E.B.M. I versamenti dovuti all’Ente bilaterale sono effettuati tramite modello di pagamento “F24”. L’Inps con la circolare nr. 55 del 02/05/2014 ha fornito le istruzioni per la compilazione del modello. Si dovrà utilizzare il codice “EBMC”, da valorizzare nel campo “causale contributo”, della sezione “Inps”, nella parte degli “importi a debito versati”. Nella stessa sezione si dovrà indicare:

- nel campo “codice sede” - il codice della sede INPS competente;

- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” - la matricola INPS dell’azienda; - nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” - il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA (la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata).

Nel flusso Uniemens l’elemento <CodConv> di <Conv> di <ConvBait> va compilato con il codice “EBMC” e nell’elemento <Importo> si evidenzia il contributo per singolo lavoratore con riferimento al mese <Periodo>, espresso nella forma “AAAA-MM”. Gli errori più comuni si verificano in fase di compilazione del modello F24 in cui si utilizza un codice causale diverso. Per esempio utilizzando il codice “EBCM” che si riferisce all’Ente bilaterale EBINTER del settore terziario, anziché “EBMC”. L’Ente riporta che tra settembre 2019 e settembre 2020 sono stati erroneamente versati quasi 260.000 euro all’Ente Bilaterale Nazionale del Terziario da parte di 339 aziende. In questi casi l’Azienda dovrà autonomamente richiedere il rimborso per l’errato versamento al relativo istituto e regolarizzare la propria posizione contributiva. I versamenti delle quote corrisposti dall’Azienda ad E.B.M. concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, pertanto sono imponibili sia ai fini IRPEF sia ai fini INPS (contributo solidarietà del 10%).

FONDO

EBM SALUTE

L’adesione al Fondo EBM Salute avviene automa-

ticamente con il versamento del contributo tramite modello F24 e l’invio ad INPS del rispettivo Flusso Uniemens. L’adesione è completamente a carico dell’Azienda ed è rivolta alle Lavoratrici e ai Lavoratori in forza.

La contribuzione è prevista per le Lavoratrici e i Lavoratori, che abbiano superato il periodo di prova, a cui vengono applicate le seguenti forme contrattuali:

- Lavoratori a tempo indeterminato full time o part time (anche per lavoratori intermittenti).

- Lavoratori con contratto di apprendistato.

- Lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi (anche per lavoratori intermittenti).

- Lavoratori in aspettativa per malattia.

- Lavoratori sospesi interessati dall’istituto della Cig in tutte le sue tipologie.

- Lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo (di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero ai sensi dell’art. 7, legge 15 luglio 1966, n. 604) che beneficiano della Naspi per un periodo massimo di 12 mesi. Per contratti a tempo determinato di durata inferiore a 5 mesi, in caso di proroga, la contribuzione sarà dovuta a partire dal mese di proroga qualora la durata della stessa, cumulata alla durata del contratto iniziale, raggiunga i 5 mesi minimi previsti.

Secondo quanto previsto dall’Art.6.1 del Regolamento, il diritto delle Lavoratrici e dei Lavoratori alle prestazioni sanitarie decorre a partire dal 1° giorno del 5° mese successivo a quello del primo Versamento F24 e invio del Flusso Uniemens. Di conseguenza la copertura sanitaria di una Lavoratrice o di un Lavoratore, a fronte di una regolare contribuzione da parte dell’Azienda, si protrae per ulteriori 4 mesi a seguito dell’eventuale cessazione del rapporto di lavoro con l’Azienda.

La quota di adesione al Fondo è mensile ed è pari a € 8,00 euro per lavoratore, per un importo totale annuo pari a 96,00 euro. Le quote vengono versate tramite modello di pagamento unificato F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

A partire dal 1° gennaio 2025, secondo la determinazione dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2024 nr. 57, il codice tributo da utilizzare esclusivamente per il pagamento delle quote destinate al Fondo EBM Salute sarà “EBMQ” che sostituirà il codice “EMBC”. Il codice univoco “EBMQ” dovrà essere utilizzato con riferimento alla scadenza del 16 febbraio 2025, relativa al pagamento delle quote di competenza di gennaio 2025

Detto codice va valorizzato nel campo “causale contributo”, della sezione “Inps”, nella parte degli “importi a debito versati”. Nella stessa sezione si dovrà indicare:

- nel campo “codice sede” - il codice della sede INPS competente;

- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” - la matricola INPS dell’azienda;

- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” - il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA (la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata).

Nel flusso Uniemens l’elemento <CodConv> di <Conv> di <ConvBait> va compilato con il codice “EBMQ” e nell’elemento <Importo> si evidenzia il contributo per singolo lavoratore con riferimento al mese <Periodo>, espresso nella forma “AAAAMM”.

I versamenti delle quote corrisposti dall’Azienda al Fondo Sanitario Integrativo EBM Salute, a seguito dell’iscrizione del Fondo all’Anagrafe dei Fondi Sanitari presso il Ministero della Salute dal 2019, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente assoggettabile ad IRPEF, ma sono imponibili ai fini INPS (contributo solidarietà del 10%).

L’Ufficio Relazioni Industriali rimane a disposizioni per gli eventuali chiarimenti che si rendessero necessari. (AG)

Legge di bilancio 2025

fringe benefit e welfare aziendale nel 2025: profili operativi

La Legge nr. 207 del 30 dicembre 2024, cd. “Legge Bilancio 2025”, all’art. 1, commi 390-391, ha modificato, per i periodi di imposta 2025 – 2026 –2027, le soglie di esenzione contributiva e fiscale riguardanti il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, in deroga all’art. 51, comma 3 del TUIR.

Detta previsione eleva la soglia di non concorrenza a formare reddito imponibile non solo per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori (le cd. “erogazioni in natura”), ma anche per le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento:

- delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e del gas naturale);

- delle spese per la locazione dell’abitazione principale;

- degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite di esenzione, applicabile a partire dal 12 gennaio 2025 e fino al 12 gennaio 2027 (per il principio di cassa allargato), è di 1.000 euro (mille//00) ed elevato a 2.000 euro (duemila//00) per coloro che abbiano figli a carico secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 2 del TUIR. Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che possiedono un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Tale limite è innalzato a 4.000 euro in caso di figli di età non superiore a 24 anni.

Per poter fruire della fascia di esenzione dei 2.000 euro il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico, in mancanza il datore di lavoro non può applicare l’agevolazione.

Non è stato modificato il funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti

di non concorrenza, con la conseguenza che, laddove il valore dei fringe benefit dovesse risultare superiore al valore citato, il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto.

Per quanto riguarda la possibilità per il datore di lavoro di erogare somme o rimborsi ai propri lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche, trovano ancora applicazione i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con circolare nr. 35 del 4 novembre 2022, nella quale viene ricordato che le bollette devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo (es. contratto di locazione), dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari. Non è necessario l’avervi stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le spese. Si possono ricomprendere anche le utenze per uso domestico intestate al condominio, che vengono poi ripartite fra i condomini, e le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), se nel contratto di locazione è prevista una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario).

La relativa documentazione di spesa dovrà essere acquisita dal datore di lavoro e conservata per 5 anni per eventuali controlli, per giustificare la somma erogata/rimborsata e per dimostrare l’inclusione di tali importi nel limite di esenzione fiscale e contributiva.

Per quanto riguarda la possibilità di erogare somme a titolo di rimborso delle spese per i canoni di locazione e per gli interessi sul mutuo rileva la nozione di «abitazione principale» prevista per l’applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera b) e 16 del TUIR.

Dette spese devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. In relazione alle spese rimborsate ai sensi della norma in commento, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese. Per un ulteriore approfondimento si ritengono ancora valide le disposizioni contenute nella cir-

colare nr. 5 del 7 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate.

Anche per il triennio 2025-2026 i datori di lavoro per applicare l’agevolazione devono informare le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), se costituite in azienda. Sul punto l’Agenzia delle Entrate

aveva chiarito che il beneficio potrà essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.

(AG)

CCNL PMI metalmeccaniche

Confapi

erogazione

welfare Contrattualefebbraio 2025

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 31/ AG del 24 gennaio 2025 per comunicare che, in base alla dichiarazione comune del 17 gennaio 2025 tra UNIONMECCANICA CONFAPI e FIOMCGIL, FIM-CISL, UILM-UIL, preso atto della disdetta del CCNL da parte delle OO.SS. avvenuta in data 17 giugno 2024, in applicazione del comma 3, art. 90 del CCNL si conferma l’applicazione dell’articolo 52 – Welfare fino al prossimo rinnovo contrattuale.

Pertanto le aziende che applicano il CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica CONFAPI, entro il 28 febbraio

2025, dovranno mettere a disposizione dei propri lavoratori strumenti di welfare del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2025, così come previsto dall’articolo 52.

Il valore di 200 euro dovrà essere riconosciuto, senza riproporzionamento per i lavoratori part-time, una sola volta all’anno in caso di reiterazione del rapporto di lavoro con il lavoratore presso la medesima azienda.

Hanno diritto al welfare contrattuale i lavoratori, non in prova, in forza al 1° gennaio 2025 o successivamente entro il 31 dicembre, con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con almeno tre mesi di anzianità di servizio. Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita nell’anno di riferimento.

Per approfondire il tema del welfare aziendale si rinvia alla nostra circolare prot. n. 30/AG del 23 gennaio 2025.

A titolo esemplificativo si riportano le tabelle degli strumenti welfare estratte dal CCNL. (AG)

Riferimento normativo: Art. 51, comma 2 lett. f del TUIR.

Regime fiscale e contributivo: non soggetti.

Soggetti beneficiari: dipendenti e i familiari anche se non fiscalmente a carico. Modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro):

• Strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati.

• Pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio (e non direttamente al lavoratore).

• Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica.

• Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).

FINALITà SERVIzI

EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

RICREAZIONE

- Corsi extraprofessionali.

- Corsi di formazione e istruzione (es. corsi di lingue).

- Servizi di orientamento allo studio.

- Abbonamenti o ingressi a cinema e teatri, pay tv, ...

- Abbonamenti o ingressi a palestre, impianti sciistici, Spa, ...

- Abbonamenti a testate giornalistiche, quotidiani, ...

- Viaggi (pacchetti completi), pacchetti case vacanza.

- Biglietteria e prenotazione di viaggi, soggiorni e vacanze.

- Attività culturali (mostre e musei).

- Biblioteche

- Attività ricreative varie (eventi sportivi, spettacoli, ...).

OPERE E SERVIzI PER FINALITà SOCIALI

OPERE E SERVIzI PER FINALITà SOCIALI

FINALITà SERVIzI

ASSISTENZA SOCIALE

ASSISTENZA SANITARIA

- Assistenza domiciliare. - Badanti.

- Case di riposo (R.S.A.).

- Check-up medici.

- Visite specialistiche.

- Cure odontoiatriche.

- Terapie e riabilitazione.

- Sportello ascolto psicologico.

CULTO - Pellegrinaggi (pacchetti completi).

Riferimento normativo: Art. 51 comma 2 lett. f-bis, f-ter del TUIR. Regime fiscale e contributivo: non soggetti. Soggetti beneficiari: familiari dei dipendenti anche se non fiscalmente a carico. Modalità di erogazione:

• Strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati.

• In questi casi è ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione.

• Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica.

• Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).

FINALITà

SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE, ANCHE IN ETÀ PRESCOLARE

SERVIZI INTEGRATIVI, DI MENSA E TRASPORTO CONNESSI ALL’EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

LUDOTECHE

E CENTRI ESTIVI E INVERNALI

BORSE DI STUDIO

SERVIZI DI ASSISTENZA AI FAMILIARI ANZIANI E/O NON AUTOSUFFICIENTI

- Asili nido.

- Servizi di baby-sitting.

SERVIzI

- Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e superiore.

- Università e Master.

- Libri di testo scolastici e universitari.

- Doposcuola o Pre-scuola.

- Buono pasto mensa scolastica.

- Scuolabus, gite didattiche.

- Frequentazione corso integrativo (lingue straniere/ lingua italiana per bambini stranieri, ...).

- Spese per frequentazione di campus estivi e invernali.

- Spese per frequentazione di ludoteche.

- Somme corrisposte per assegni, premi di merito e sussidi allo studio.

- Badanti.

- Assistenza domiciliare.

- Case di riposo (R.S.A.).

- Case di cura.

 Familiari anziani (che abbiano compiuto 75 anni).

 Familiari non autosufficienti (non autonomia nello svolgimento di attività quotidiane ovvero necessità di sorveglianza continua - è richiesta certificazione medica).

BENI E SERVIzI IN NATURA

Riferimento normativo: Art. 51, comma 3 del TUIR.

Regime fiscale e contributivo: non soggetti se il valore dei beni e dei servizi prestati sia di importo non superiore a 258,23 euro annui. Solo per il 2024 la soglia di esenzione contributiva e fiscale è stata alzata a 1.000 euro per tutti e 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico.

ATTENZIONE: Se il valore dei benefits messi a disposizione del dipendente eccede nell’anno tale limite, l’intera somma è soggetta a contribuzione e tassazione.

Soggetti beneficiari: dipendenti

Modalità di erogazione:

• Beni e servizi prodotti dall’azienda o erogati da terzi convenzionati.

• Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica.

• Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale che, in questo caso, potrà essere utilizzato anche per una pluralità di beni e servizi.

ESEMPLIFICAzIONI

- Buoni spesa per generi alimentari.

- Buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico).

- Buoni spesa per acquisti vari.

- Buoni carburante.

- Ricariche telefoniche.

SERVIzI DI TRASPORTO COLLETTIVO

Riferimento normativo: Art. 51, comma 2, lett. d) del TUIR.

Regime fiscale e contributivo: non soggetti.

Soggetti beneficiari: dipendenti.

Modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro):

• Servizi erogati direttamente dal datore di lavoro (mezzi di proprietà o noleggiati) o forniti da terzi (compresi esercenti pubblici) sulla base di apposita convenzione o di accordo stipulato dallo stesso datore.

Indice mensile rivalutazione

t.f.r. dicembre 2024

Trasporto rifiuti

poSSibilità per il legale rappreSentante di Svolgere la funzione di reSponSabile teCniCo

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre scorso è stata pubblicata la legge 13 dicembre 2024, n. 191 di conversione del DL 153/2024 in materia ambientale, il cui articolo 4 prevede la possibilità per il Legale rappresentante di un’impresa di assumere il ruolo di responsabile tecnico (RT) della stessa. Detta possibilità viene condizionata dalla legge al fatto che il soggetto “abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa” impresa “per almeno tre anni consecutivi” e non più cinque anni, come inizialmente previsto dal decreto legge.

Nella conversione in legge è stato poi previsto che il legale rappresentante può assumere il ruolo di RT per tutte le categorie d’iscrizione all’Albo gestori ambientali della sua impresa, “senza necessità di verifica d’idoneità iniziale e di aggiornamento”.

La nuova disposizione stabilisce infine che “La competente Sezione dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio”. Di fronte al testo di questa nuova disposizione normativa, il Comitato Nazionale Albo Gestori, riunitosi ieri 19 dicembre 2024, non ha potuto far altro che riconoscere che tutti coloro che si trovino nella condizione prevista dalla norma potranno inviare una PEC alla propria Sezione per avvalersi della possibilità ivi contenuta ed assumere il ruolo di RT, senza dover nemmeno sottoporsi, ogni cinque anni, alle verifiche d’idoneità di cui al DM 120/2014 (Regolamento Albo Gestori).

(C)

Il Ministero del Lavoro adotta il Piano Sicurezza 2025

l’attuazione del piano

Si artiColerà attraverSo

CinQue aree StrategiChe

Con il decreto n. 195/2024, il Ministero del Lavoro ha adottato il Piano Integrato per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per l’anno 2025, promosso dallo stesso Ministero in collaborazione con INAIL e INL.

Il Piano, del quale la patente a crediti costituisce parte integrante, intende rappresentare una svolta nella gestione della sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di ridurre infortuni e malattie professionali attraverso iniziative concrete e innovative.

L’attuazione del Piano (della durata di un anno) si articolerà attraverso cinque aree strategiche:

- Iniziative di prevenzione e promozione

- Campagne informative

- Programmi dedicati ai giovani

- Campagne straordinarie di vigilanza

- Interscambio di banche dati per la vigilanza. Previsti interventi di formazione e sensibilizzazione (focus su giovani e lavoratori con percorsi

formativi dedicati, campagne informative e iniziative nelle scuole), misure di sostegno alle imprese (strumenti per migliorare gli standard di sicurezza, tra cui finanziamenti specifici, incentivi e il Rating Sicurezza e Prevenzione) vigilanza e controlli, con intensificazione delle ispezioni nei settori a rischio (es. edilizia, agricoltura), utilizzo di tecnologie innovative come il badge virtuale per la gestione della sicurezza nei cantieri, collaborazioni istituzionali con azioni coordinate con INAIL e INL per potenziare il supporto alle imprese e la diffusione della cultura della sicurezza. Come noto, nei giorni scorsi è stato presentato il bando Isi 2024 dell’Inail, che mette a disposizione 600 milioni di euro per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra le novità previste, il sostegno agli interventi di innovazione tecnologica, con un’attenzione specifica all’ammodernamento dei macchinari, la promozione dell’adozione di modelli organizzativi (Mog) e sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (Sgsl) da parte delle aziende. Per le imprese partecipanti che hanno già adottato un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato per la norma Uni En Iso 45001:2023 è stato invece introdotto un punteggio premiante.

(C)

SOA: nuova attestazione per la G.M. Srl

QualifiCata per la Categoria oS28

relativa a impianti termiCi e di Condizionamento

Nuova attestazione per la G.M. Srl, rappresentata dal sig. Dario Durisotti, con sede a Gemona del Friuli in via dell’Artigianato n. 7, che si è attestata pe la categoria OS 28 (impianti termici e di condizionamento) per la prima classifica pari a 258.000 euro.

Dal 1996 l’azienda svolge l’attività di installazione, adeguamento e manutenzione di impianti termoidraulici di tipo civile e industriale, sia nel settore pubblico che in quello privato.

La G.M. nasce dall’impegno e dalla determinazione di Dario Durisotti che, insieme ai suoi collaboratori, grazie a quasi 30 anni di esperienza e ad un aumento costante dei volumi di lavoro, oggi può offrire un servizio professionale, completo ed efficiente.

L’organico è composto da 5 operai specializzati termoidraulici e 2 impiegate amministrative, oltre al titolare Dario Durisotti che è il Responsabile Tecnico aziendale in riferimento al DM 37/2008, e Direttore Tecnico in riferimento all’attestazione SOA.

L’azienda è dinamica e moderna e opera prevalentemente all’interno del territorio regionale.

Offre servizi di termoidraulica a 360°, quali:

- installazione impianti idraulici, termici, elettrici, di riscaldamento;

- installazione o sostituzione di impianti di climatizzazione;

- manutenzione periodica caldaie;

- assistenza tecnica caldaie bruciatori gas gasolio GPL e metano, impianti a pavimento e solari.

L’azienda è certificata ITEC (Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione) e FGAS (idoneità per la gestione dei gas fluorurati), queste certificazioni permettono l’attività presso privati, aziende e enti pubblici, per l’assunzione della qualifica di terzo responsabile per l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici.

Tra i lavori più significativi segnaliamo:

- il rifacimento dell’impianto di riscaldamento di Villa Panfili, sede Consolare della Repubblica di Serbia - Trieste;

- interventi continuativi per manutenzione e riparazione impianti industriali di produzione strutture prefabbricate in calcestruzzo e impianti idro termo sanitari per la riqualificazione ed adeguamento energetico ed impiantistico di un fabbricato di 12 alloggi in Comune di Moggio Udinese;

- la riqualificazione energetica di 5 fabbricati in Majano (UD) di proprietà ATER Udine;

- le opere propedeutiche all’intervento di realizzazione di 18 posti letto di terapia semintensiva Ospedale di Udine;

- l’efficientamento energetico della Casa di soggiorno per anziani - Comune di Aviano;

- la fornitura e posa di impianto di climatizzazione e riscaldamento, di linee di acqua e scarico bagni;

- l’efficientamento energetico del complesso scolastico scuola media, elementare e palestra del Comune di Spilimbergo (PN).

L’esperienza maturata negli anni e i volumi di lavoro prodotti hanno permesso di conseguire l’at-

testazione SOA che gli permetterà di eseguire fino ad un importo massimo di 309.600 euro le lavorazioni della categoria OS28 (impianti termici e di condizionamento) che riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro.

Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.

(CS)

Il nuovo correttivo del Codice dei contratti pubblici

per la QualifiCazione Soa

Soltanto i Subappaltatori potranno utilizzare

i CertifiCati lavori relativi alle opere Subappaltate

Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024 (S.O. n. 45/L n. 305) è stato pubblicato il decreto correttivo al Codice Appalti (D.Lgs. n. 209 contenente disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 dicembre u.s.

Per approfondire il decreto il 24 gennaio la nostra Associazione Nazionale CONFAPI ha organizzato un webinar informativo, molto apprezzato dai numerosi partecipanti, nel quale si sono approfondite le principali novità introdotte dal primo correttivo al Codice dei Contratti Pubblici. Attraverso un’analisi del quadro normativo aggiornato, sono state esaminate le principali criticità e le strategie operative per superare le difficoltà pratiche. Di seguito si propone una sintesi delle principali innovazioni, in particolare, approfondiamo quelle modifiche che impattano sul sistema delle imprese.

EqUIVALENzA

CONTRATTI COLLETTIVI

NAzIONALI DI LAVORO

Viene modificato l’art. 11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti) e inserito il nuovo Allegato I.01 (Contratti collettivi). Le modifiche alla disciplina per l’applicazione dei CCNL sono le seguenti:

- le stazioni appaltanti sono tenute a indicare il CCNL applicabile non solo nei bandi e negli inviti, ma anche nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre in conformità al comma 1 e al nuovo Allegato I.01. Questo allegato introduce criteri e modalità per l’individuazione del CCNL e per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza

delle tutele (commi 3 e 4). Il riferimento ai “documenti iniziali di gara” e alla “decisione di contrarre” estende l’obbligo di indicazione del CCNL anche agli affidamenti diretti; - in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, se le relative attività sono differenti da quelle prevalenti dell’appalto o della concessione e si riferiscono, per una quota pari o superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono indicare nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre anche il CCNL applicabile al personale impiegato in tali prestazioni; - si precisa che la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata dall’operatore economico, deve essere effettuata secondo le modalità dell’articolo 110 e in conformità alle nuove disposizioni dell’Allegato I.01. Inoltre, sono state eliminate le norme sui parametri di verifica della rappresentatività delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali e si valorizza i riferimenti ai contratti sottoscritti dalle Associazioni e dai Sindacati maggiormente rappresentativi.

Infatti, l’articolo 3 dell’Allegato I.01, dispone la presunzione di equivalenza dei contratti edili comparativamente più rappresentativi prevedendo che “per gli appalti relativi al settore dell’edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018”, in sostanza, viene esplicitata l’equivalenza dei Contratti Collettivi Nazionali Lavoro: Ance/ Coop, Artigiani e Confapi Aniem.

Quando, al di fuori delle ipotesi indicate dall’articolo 3 sopraindicato, l’impresa indica nell’offerta un diverso contratto collettivo di lavoro, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative, inclusi la disciplina sulla bilateralità e gli obblighi di denuncia agli enti assicurativi e previdenziali, compresa la Cassa Edile.

REVISIONE PREzzI

Vengono apportate modifiche all’art. 60, e intro-

dotto un nuovo Allegato II.2-bis per la disciplina delle modalità di attuazione delle clausole revisionali e sono previsti nuovi indici sintetici.

Per gli appalti di lavori, scende dal 5% al 3% la franchigia al di sotto della quale non scatta la revisione prezzi e aumenta dall’80% al 90% la percentuale di adeguamento; per servizi e forniture, invece, restano invariate la franchigia del 5% e l’adeguamento dell’80%. È stato precisato, inoltre, che il momento di riferimento per il calcolo delle percentuali è quello del mese del provvedimento di aggiudicazione.

Anche nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto.

PREzzARI

Per i contratti relativi a lavori, viene precisato che il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente.

Ai fini dell’utilizzo di prezzari diversi da quelli regionali per la determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, viene introdotta la necessità che vi sia un’espressa autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Viene introdotta tra i compiti del tavolo tecnico, istituito presso il MIT e coordinato dal CSLLPP, in tema di aggiornamento dei prezzari, la definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati.

CERTIFICATI LAVORI

SUBAPPALTI

E qUALIFICAzIONE

Importante modifica in tema di qualificazione SOA delle imprese, infatti, il correttivo al Codice prevede che soltanto i subappaltatori potranno utilizzare i certificati lavori relativi alle opere subappaltate, in fase di qualificazione e di rinnovo della loro attestazione Soa.

SUBAPPALTO

L’articolo 41, comma 1 del correttivo va a modificare l’articolo 119 del Codice prevedendo:

- l’obbligo di stipulare il contratto di subappalto in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, ferma la possibilità per gli opera-

tori economici di indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;

- nei contratti di subappalto o negli altri subcontratti comunicati alla stazione appaltante, obbligo di inserire clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, e determinate in coerenza con quanto previsto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva;

- l’obbligo per il subappaltatore di applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall’appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente; qualora nel bando la Stazione Appaltante indichi anche il CCNL applicabile alle prestazioni scorporabili, è obbligo per il subappaltatore di applicare tale CCNL o un altro CCNL che garantisca le stesse tutele economiche e normative;

- la possibilità per i soli subappaltatori di utilizzare i Certificato di Esecuzione dei Lavori (CEL) relativi alle prestazioni eseguite, limitando per l’appaltatore l’utilizzo dei lavori dati in subappalto nelle categorie scorporabili, in sede di qualificazione dell’appaltatore stesso.

COSTI MANODOPERA

NON RIBASSABILI

Viene eliminata la norma che prevedeva “la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.

PUBBLICITà

Vengono modificati i termini delle procedure di appalto e di concessione imponendo alle Stazioni Appaltanti di pubblicare i documenti di gara iniziali entro 3 mesi dalla data di approvazione del progetto. Il termine massimo trimestrale intercorre tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l’invio degli inviti a offrire. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con atto motivato, può prorogare i termini per un massimo di un mese e di tre mesi per i tempi di gara.

Raccolta e trasporto RIFIUTI NON PERICOLOSI

Sevizio di trasporto completo e professionale su tutta la gamma di rifiuti non pericolosi.

Parco veicoli: 8 camion di varie dimensioni per soddisfare al meglio le esigenze del cliente.

Recupero dei rottami metallici Destinato alla produzione di Materia Secondaria per l’industria Metallurgica.

STOCCAGGIO DI RIFIUTI non pericolosi

Metalli ferrosi, metalli non ferrosi, RAEE e componenti rimossi non pericolosi, cavi elettrici, motori elettrici, schede elettroniche, carta, plastica, vetro, legno, imballaggi, pneumatici fuori uso, materiali isolanti non pericolosi, materiali misti inerti da costruzione demolizione.

Demolizioni

Esperti nelle demolizioni di strutture industriali, mezzi navali, mezzi d’opera e macchinari di ogni genere e dimensioni.

Intermediazione di tutte le tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi, organizzazione di tutte le varie fasi di gestione dei rifiuti fino al loro smaltimento presso impianti autorizzati.

PRINCIPIO

DI

ROTAzIONE

La nuova disposizione prevede che “in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”.

GARANzIE

Viene chiarito che la riduzione fino al 20 per cento, dovuta al possesso delle certificazioni indicate nell’allegato II.13 del Codice, è cumulabile con quella del 10 per cento, prevista in caso di utilizzo di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti.

BIM

BIM è l’acronimo di Building Information Modeling e indica il sistema informativo digitale della costruzione composto dal modello 3D integrato con i dati fisici, prestazionali e funzionali dell›edificio. Con il BIM è possibile generare un modello BIM informativo dinamico, interdisciplinare e condiviso che contiene le informazioni sull›intero ciclo di vita dell›opera, dal progetto alla costruzione fino alla sua demolizione e dismissione. Con il correttivo al Codice scatta l’obbligo di utilizzare il BIM dal 1° gennaio 2025 per la realizzazione di lavori di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, solamente in caso di stima parametrica del valore del progetto di importo superiore a 2 milioni di euro. Per i beni culturali vincolati, invece, il BIM sarà obbligatorio da 5,5 milioni di euro.

RUP ESTERNO

i prevede la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2., di nominare il Responsabile Unico del Procedimento tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.

ANTICIPAzIONE

Sul valore del contratto di appalto è calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20%. Con i documenti di gara può essere previsto un

incremento dell’anticipazione del prezzo fino al 30%. L’anticipazione è corrisposta entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione.

PREMIO

DI ACCELERAzIONE

E PENALI

Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell’avviso di indizione della gara che, se l’ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo.

L’ammontare del premio è commisurato ai giorni di anticipo ed in proporzione all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione.

Le penali previste nei contratti di appalto per il ritardato adempimento, prima ricomprese tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, passano a una forbice ricompresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille.

ACCORDI qUADRO

Vengono apportate modifiche all’articolo 59 del Codice dei Contratti prevedendo, nel caso in cui la stazione appaltante intenda procedere con un accordo quadro, che la decisione a contrarre debba indicare le esigenze di programmazione delle prestazioni oggetto dello stesso sulla base di una ricognizione dei relativi fabbisogni. Nel caso di accordo quadro stipulato con più operatori economici, nella medesima decisione a contrarre devono essere contenute anche le percentuali di affidamento delle prestazioni a favore di ciascuno di essi. Inoltre, viene previsto che qualora l’esecuzione dell’accordo quadro non garantisca il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale è fatta salva la possibilità per l’appaltatore di procedere alla risoluzione dello stesso per eccessiva onerosità sopravvenuta.

(CS)

Confapi Aniem News

la

newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

PATENTE A CREDITI:

LE NUOVE INDICAzIONI DELL’ISPETTORATO

Lo scorso 17 Gennaio l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato le faq relative alle modalità applicative della patente a crediti, inserendo altre risposte a quesiti specifici. Di seguito una sintesi delle nuove indicazioni.

- Mancato possesso dei requisiti richiesti. All’atto della compilazione della domanda, il portale il portale consente di indicare la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito. La “non obbligatorietà” dovrà essere indicata quando non si è soggetti al possesso del requisito: ad esempio, nel caso di un lavoratore autonomo per il quale non è prevista la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) o la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). L’“esenzione giustificata” va invece indicata nei casi in cui in linea teorica è previsto il possesso del requisito che tuttavia non si possiede al momento della dichiarazione (ad es. non si è ancora materialmente in possesso del DURC ma è stata appena richiesta una rateazione contributiva e si è in attesa di acquisire il Documento). L’”esenzione giustificata” va inoltre indicata nei casi in cui non si è in possesso del requisito a causa di un contenzioso volto a metterne in discussione l’obbligatorietà nei suoi confronti.

- General contractor. Nel caso di impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un’opera, non è previsto il possesso della patente, in quanto tale impresa non opera “fisicamente” in cantiere e il personale utilizzato svolge in via

esclusiva prestazioni di natura intellettuale.

- Soggetti che operano nei cantieri non qualificabili come imprese. Sono obbligati al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono lavorazioni specializzate - es. idraulici, vetrai, fornitori con posa di porte/finestre, sanitari, infissi - in quanto tali soggetti operano fisicamente nei cantieri.

- Organismi Abilitati, Accreditati che effettuano attività di verifica periodica. Non sono tenuti al possesso della patente le figure che entrano in cantiere per svolgere “attività di verifica periodica e straordinaria” (es. impianti di messa a terra, ascensori, attrezzature di lavoro).

- Perdita del requisito Soa. Nel caso in cui non sussista più la permanenza del requisito SOA, in classifica pari o superiore alla III, è necessario richiedere la patente ma, nelle more del suo rilascio, “è comunque consentito lo svolgimento delle attività…”.

- Responsabilità impresa appaltatrice nei confronti dei subappaltatori. La verifica sul possesso della patente va effettuata al momento dell’affidamento da parte del committente o del responsabile dei lavori.

- Modalità di informazione della richiesta della patente al RLS o al RLST. La modalità di trasmissione dell’informazione non è disciplinata dalla norma: pertanto l’adempimento può essere espletato “con qualsiasi mezzo”.

- Impresa familiare con collaboratori familiari impiegati come prestazioni occasionali. L’impresa familiare che non formalizza alcun rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari non è soggetta alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e al possesso del documento di valutazione dei rischi (Dvr).

- Richiesta di patente come lavoratore autonomo e successiva assunzione di un dipendente. I requisiti per la patente devono essere in possesso alla data di presentazione dell’istanza; se i requisiti cambiano successivamente non è necessario procedere ad alcuna modifica.

- Servizi di pronto soccorso all’interno del cantiere. I servizi di pronto soccorso, anche antincendio, non sono tenuti al possesso della

patente in quanto trattasi di fornitura di un servizio di intervento avente carattere meramente emergenziale.

- Durf e installazione impianti di vinificazione. Per questa fattispecie, considerata, ai fini del Durf, la necessità di versamenti nel conto fiscale nell’ultimo triennio, superiori al 10% dei “ricavi” e “che tale percentuale non è facilmente raggiungibile per le imprese che, vendendo a clienti comunitari, applicano per legge il regime di non imponibilità e quindi non incassano e versano sul conto fiscale l’IVA su tali vendite”, si ritiene che in sede di richiesta della patente possa essere indicata l’opzione “esenzione giustificata” per quanto concerne il possesso del Durf”.

DECRETO MILLEPROROGhE:

BONUS PER IL RECUPERO DI ALBERGhI

Nel decreto milleproroghe, per il quale è in corso il procedimento di conversione in legge, oltre agli interventi di proroga delle polizze catastrofali e delle autorizzazioni edilizia anticipati nel precedente numero, è previsto lo slittamento al 31 ottobre 2025 del bonus per il recupero edilizio delle strutture alberghiere (compresi agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico, congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici).

Gli interventi, che dovranno riguardare la riqualificazione energetica, antisismica e le barriere architettoniche, consentono di accedere al credito d’imposta, in misura pari all’80%, e al contributo, fino ad un massimo di 100.000 euro. Il credito d’imposta ed il contributo sono usufruibili anche indipendentemente l’uno dall’altro, mentre il beneficio fiscale è utilizzabile in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, mediante la presentazione del modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Non risulta peraltro eliminata la possibilità di cedere il credito d’imposta, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione. La proroga del bonus riguarda però solo le imprese che avevano già fatto richiesta dell’incentivo in base all’Avviso pubblico del Ministero del Turismo del 23 dicembre 2021, inviando apposita istanza telematica sulla piattaforma on line gestita da Invitalia.

PUBBLICATO

IL DECRETO MEF PER ACCELERARE

TRASFERIMENTI PNRR

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 6 dicembre 2024, che stabilisce i criteri e le modalità operative per l’attivazione dei trasferimenti delle risorse del PNRR, con l’obiettivo di accelerare i trasferimenti dei fondi PNRR agli enti titolari dei progetti. Le amministrazioni centrali trasferiscono fino al 90% del costo dell’intervento, rinviando alla fase del saldo finale i controlli principali.

Un primo importo, pari di norma al 30% dell’assegnazione complessiva, può essere erogato come anticipazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. L’erogazione è subordinata alla verifica, da parte delle amministrazioni titolari, che la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore o da un dirigente/ funzionario designato e che l’intervento sia stato regolarmente censito, tramite il CUP, nel sistema ReGiS. In caso di incompletezza della documentazione, il soggetto attuatore ha un massimo di 5 giorni per integrare quanto richiesto. Durante questo periodo, il termine dei 30 giorni per l’erogazione dell’anticipazione è sospeso.

I trasferimenti successivi, fino al 90% dell’assegnazione complessiva, devono essere effettuati entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, previa verifica della regolarità formale.

Le amministrazioni centrali dovranno verificare, in particolare, che la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore e che sia redatta correttamente (secondo il modello previsto dall’allegato 1 del Decreto “PNRR – Richiesta Trasferimenti intermedi”). Viene inoltre verificato che i dati di monitoraggio siano aggiornati nel sistema ReGiS oppure, in caso di alimentazione indiretta del sistema, che i dati richiesti siano stati comunicati o che il soggetto attuatore si impegni ad aggiornarli entro 60 giorni dall’erogazione. Analogamente a quanto previsto per l’anticipazione, il soggetto attuatore può integrare la richiesta in caso di incompletezza documentale, entro un termine massimo di 5 giorni. Durante questo periodo, il termine dei 30 giorni per l’erogazione è sospeso.

Il saldo finale, di norma pari al 10% dell’assegnazione, deve essere erogato entro 30 giorni dalla richiesta, previa verifica formale della documentazione giustificativa delle spese. In questa fase, le amministrazioni centrali effettuano controlli a campione sulla documentazione giustificativa del-

le spese dichiarate per verificare la correttezza e l’ammissibilità delle stesse. In caso di richieste di integrazioni, viene fissato un termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere.

SOA: PROROGA

AL 30 GIUGNO

PER LA RIChIESTA

DEI CERTIFICATI

AGLI UFFICI

DEL CASELLARIO

Con una circolare del 13 dicembre 2024, il Ministero della Giustizia ha disposto che fino al 30 giugno 2025 le Soa potranno continuare a richiedere i certificati del casellario giudiziale presso gli uffici locali dello stesso Casellario e solo dal 1° luglio 2025 scatterà l’obbligo di utilizzare la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), a cui è collegato il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Precisa la Circolare che “a decorrere dal 1° luglio 2025 i richiedenti potranno avvalersi esclusivamente delle procedure ANAC, e, conseguentemente, gli Uffici locali del Casellario dovranno sospendere il rilascio dei certificati del Casellario Giudiziale e dell’Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato, richiesti per le procedure di affidamento dei contratti pubblici. Fino a tale data, gli Uffici locali del Casellario dovranno continuare a procedere al rilascio diretto dei certificati in esame, informando i richiedenti delle nuove modalità operative di rilascio del Certificato del casellario Giudiziale nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici”.

CONSORzI STABILI: SÌ ALLA PARTECIPAzIONE IN GARA DELL’IMPRESA NON ESECUTRICE

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 3/2025) ha ritenuto sproporzionata e irragionevole l’esclusione dalla gara, alla quale partecipa il consorzio stabile, delle imprese consorziate non designate come esecutrici. Esaminando le previsioni normative contenute nel decreto legislativo n. 36/2023, che nel caso specifico non sembrano superate dal nuovo decreto correttivo, i Giudici hanno ritenuto che “il sol fatto della contestuale partecipazione alla medesima gara di un consorzio e di una società consorziata – ove la stessa non sia stata designata dal consorzio quale esecutrice dell’appalto, come nel caso di specie – non implica alcuna ipotesi di conflitto di interesse o di collegamento sostanziale, né – per

contro e di conseguenza – fa sorgere in capo alla consorziata alcun onere (o obbligo) dichiarativo circa l’appartenenza ad un consorzio”.

Aggiunge il Consiglio di Stato che “le conclusioni esposte in precedenza trovano infine conforto nelle più recenti pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha riconosciuto la possibilità della contestuale partecipazione alla medesima gara di un Consorzio stabile e di una sua consorziata, ove quest’ultima non sia stata designata per l’esecuzione”.

Il consorzio stabile, pertanto, deve ritenersi soggetto distinto dai consorziati non designati come esecutori ad eccezione dell’ipotesi nella quale venga accertato “sulla base di elementi oggettivi ulteriori, che le offerte siano espressione di un unico centro decisionale con conseguente alterazione delle regole concorrenziali”.

SENTENzA

DI

PATTEGGIAMENTO

NON RIENTRA

TRA LE CAUSE

DI ESCLUSIONE AUTOMATICA

L’attuale formulazione dell’art. 94, comma 1, del Codice Appalti, a differenza della precedente norma (art. 80 del D.lgs. n. 50/2016) non prevede la sentenza di patteggiamento ex art. 444 del c.p.p. come causa automatica di esclusione. Lo sancisce il Tar Roma (Sent. n. 401 del 9 Gennaio u.s.) respingendo l’ipotesi che la sentenza di patteggiamento dell’aggiudicataria possa essere equiparata a una sentenza di condanna definitiva.

L’art. 94 del nuovo Codice stabilisce infatti che: “E’ causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile”.

I Giudici hanno altresì evidenziato come, che ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 36/2023, le cause di esclusione non possano essere interpretate estensivamente.

LEGITTIMA

LA PREMIALITà IN GARA PER IMPRESE ISCRITTE NELLA WhITE LIST CON CERTIFICAzIONE ANTIMAFIA

Con la sentenza n. 10256 del 20 dicembre 2024, il Consiglio di Stato ha dichiarato legittimo il comportamento della stazione appaltante che aveva previsto indici di premialità in gara (2 punti aggiuntivi) per le imprese iscritte nella white list in possesso della certificazione antimafia.

Secondo i Giudici “la stazione appaltante può, del resto, conformare la disciplina di gara in modo da attribuire valore premiale anche a requisiti soggettivi dell’operatore economico, idonei a “illuminare” sulla qualità e affidabilità dell’offerta, purché nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, non essendo configurabile, in termini generali, un divieto assoluto di commistione tra criteri soggettivi di partecipazione e elementi oggettivi di valutazione dell’offerta”.

Precisa altresì il Consiglio di Stato che non è sufficiente la mera presentazione della domanda:

“il requisito della iscrizione all’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (“white list”) prevista dall’articolo 1, commi 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 si acquisisce solo in seguito alla conclusione, con esito favorevole, del procedimento aperto con la istanza dell’operatore … la mera presentazione della domanda di iscrizione non ha valore equipollente alla iscrizione stessa ai fini della partecipazione alle procedure di gara”.

(C)

Business News

informazioni per l’internazionalizzazione a Cura di informeSt ConSulting Srl

Riceviamo da INFORMEST Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione.

CONSULENzA

GRATUITA

PER LE MICRO E PMI | SOLUzIONI PER SINGOLE OPERAzIONI COMMERCIALI

DI ASSICURAzIONE

DEL CREDITO

E/O CESSIONE DEL CREDITO

In qualità di partner ufficiale di SACE in ambito export credit, INFORMEST Consulting offre alle imprese una consulenza gratuita, anche su singole operazioni export, e un più rapido accesso ai prodotti assicurativi export, individuando le soluzioni più adatte a supportare le iniziative commerciali. INFORMEST Consulting e Gruppo SACE S.p.A., il maggior gruppo assicurativo-finanziario italiano direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno siglato una partnership operativa finalizzata a facilitare l’accesso ai servizi e strumenti di Export Credit alle MPMI e PMI.

Gli strumenti di export credit di immediato utilizzo per rendere più competitiva l’azienda sui mercati esteri, anche su singole transazioni commerciali, riguardano:

1) la valutazione cliente estero, che permette di conoscere la capacità dei clienti di far fronte ai propri impegni di pagamento;

2) il parere di assicurabilità, che consente di scegliere la copertura più adatta in base alle

esigenze di business, per singola commessa o transazioni ripetute;

3) l’istruttoria Easy factoring che consente alle aziende italiane di avviare una valutazione preliminare volta a ottenere liquidità dai crediti commerciali in tempi rapidi.

In quest’ambito, INFORMEST Consulting interviene offrendo supporto alle imprese che hanno interesse ai servizi di valutazione dell’affidabilità di un cliente estero, e nel supporto completo nella gestione delle pratiche di assicurazione del credito a breve e a medio-lungo termine, sia per coperture assicurative di singole commesse sia nell’ambito di coperture per intero fatturato o segmenti omogenei di fatturato, di cessione del credito domestico (nel caso in cui l’impresa abbia interesse ad incassare i crediti derivanti dalla vendita di prodotti o servizi e di coprire il rischio di insolvenza del debitore). Le imprese interessate ad approfondire le opportunità dei servizi export credit possono contattare il n. 0432.629743.

CONTRIBUTI

A FONDO PERDUTO

E FINANzIAMENTO AGEVOLATO

ALLO 0,371% PER FIERE

ED EVENTI | SELEzIONE CLIENTI | PIANI DI DIGITAL MARKETING | FINO A TRE FIERE

IN DUE ANNI

Attraverso una linea di finanziamento agevolato dedicato alle fiere internazionali, lo strumento 394/FIERE mira a sostenere la partecipazione delle imprese italiane ad eventi internazionali (fiere, mostre, eventi e missioni imprenditoriali o di sistema), organizzati anche in Italia, per la promozione di beni e/o servizi prodotti in Italia o a marchio italiano registrato. Lo strumento è pensato per la partecipazione fino a 3 eventi internazionali (anche in Paesi diversi), anche virtuali.

L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso fisso agevolato (a gennaio 2025 il tasso agevolato è pari allo 0,371%) in regime “de minimis” a cui, al verificarsi delle condizioni richieste, si può aggiungere una quota di cofinanziamento a fondo perduto. Il finanziamento copre le spese collegate alla partecipazione agli eventi: spese

per l’area espositiva (affitto e allestimento stand, utilities, ecc.), spese logistiche, spese promozionali (pubblicità, organizzazione business meetings, azioni di animazione allo stand, ecc.), spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera (incluse le consulenze in ambito digitale), spese digitali (web-design, digital marketing, traduzioni, ecc.).

Il finanziamento prevede due anni di preammortamento e due anni di rimborso. INFORMEST Consulting, già soggetto accreditato presso il Ministero Sviluppo Economico, SACE e SIMEST per l’esecuzione di servizi di export manager, segue sia l’istruttoria per l’ottenimento del contributo sia le attività operative di selezione buyers esteri, organizzazione di workshop e incontri B2B presso l’area espositiva dell’azienda, anche con assistenza dei propri corrispondenti commerciali esteri e di interpreti durante le trattative in fiera (https://informestconsulting.it/chi-siamo/dicono-di-noi/).

Le aziende interessate ad approfondire l’opportunità possono inviare una richiesta a consulenza@ informestconsulting.it (+39 0432 629743).

RIChIESTE

DI COLLABORAzIONE

DALL’EUROPA -

DA ENTERPRISE EUROPE

NETWORK

- PMI tedesca è alla ricerca di partner commerciali interessati a etichette intelligenti innovative e brevettate per prodotti refrigerati e deperibili per il settore alimentare.

- PMI danese cerca produttori di soluzioni di arredamento e accessori di alta qualità nell’ambito di un accordo di produzione. L’azienda è interessata a individuare fornitori affidabili per la produzione di mobili in legno per rispondere alla crescente domanda con una collaborazione a lungo termine.

- Produttore con sede a Parigi è alla ricerca di nuovi fornitori di ghisa nell’ambito di un accordo commerciale o di cooperazione in ricerca e sviluppo.

Informazioni: office@informestconsulting.it

Versolatto Srl, l’esperienza si fa casa

da 60 anni,

Soluzioni CoStruttive

Chiavi in mano

Il 2025 è cominciato all’insegna degli anniversari importanti: la nostra Associata Versolatto Srl, che si occupa di costruzione, ristrutturazione, riqualificazione e vendita di immobili, ha infatti raggiunto il significativo traguardo dei 60 anni di attività. La storia dell’azienda ha infatti inizio nel 1965 con Sergio Versolatto, membro del Consiglio Direttivo dell’allora Associazione API di Udine, che a seguito di una grande passione per le costruzioni ed oltre 10 anni di esperienza in Svizzera decide di fondare l’omonima impresa edile.

Col passare del tempo, Sergio è stato affiancato dai figli: Loredana si occupa della parte amministrativa volta a soddisfare tutte le necessità burocratiche; Maurizio, che ha frequentato il corso di CasaClima, segue personalmente il lavoro nei vari cantieri, interessandosi anche delle innovazioni tecnologiche che riguardano i materiali, le procedure di costruzione, le attrezzature, con attenzione anche alla sicurezza dei dipendenti. La combinazione delle diverse esperienze fa di Versolatto srl un’azienda attenta alle persone e legata al territorio.

L’Impresa ha sede a Pocenia ma l’operato si estende in tutte le zone del basso e medio Friuli, tramite l’esecuzione di lavori di costruzione di fabbricati

civili, opere di urbanizzazione, manutenzioni e ristrutturazioni, sia su appalto che per iniziative proprie; il tutto con rifiniture accurate, nel rispetto dei tempi e avvalendosi di collaboratori qualificati.

Le ultime realizzazioni, su iniziativa propria, sono le unità immobiliari site a Campoformido nella zona denominata Villa Primavera: ci troviamo quindi alle porte di Udine, in un comprensorio di fabbricati residenziali con molteplici servizi e ben collegato alla città, ma allo stesso tempo molto tranquillo e circondato dal verde. Sono ancora disponibili due ville a due piani già realizzate e altre cinque appena iniziate, inserite in un contesto silenzioso e luminoso, all’interno di un complesso residenziale edificato in modo da ricreare l’omogeneità estetica dei sobborghi dei film americani.

L’Impresa ha curato tutti i particolari per garan-

tire il massimo comfort abitativo a cominciare dall’isolamento acustico. Focus sul risparmio e l’autonomia energetica grazie al rivestimento a cappotto, il riscaldamento a pavimento, l’installazione di caldaie a pompa di calore e l’impianto fotovoltaico indipendente presente sul tetto. I protocolli di CasaClima sono stati seguiti con cura per garantire il rispetto dei valori di dispersione prescritti dalla Legge n° 10/91 aggiornati alle nor-

mative energetiche, così da raggiungere la classe energetica A4. I fabbricati sono completamente indipendenti fra loro su tutta l’altezza, dalle fondazioni fino alla copertura.

Le unità immobiliari vengono fornite con la formula chiavi in mano, con tutta l’impiantistica e la predisposizione per gli allacciamenti necessari in modalità individuale. I Versolatto sono da sempre convinti che l’acquisto di una casa è un investimento economico importante, ma dev’essere soprattutto il posto dove rigenerarsi e custodire gli affetti più importanti: per questo, la scelta delle finiture interne è personalizzabile secondo i gusti dei futuri proprietari. I materiali e le rifiniture sono di qualità, scelte per durare molto tempo senza manutenzioni e realizzate a regola d’arte. Tutte le ville hanno un giardinetto recintato e una tettoia, ideale come copertura per il posto macchina.

Per eventuali informazioni è possibile contattare la Versolatto Srl scrivendo a info@versolattosrl.it o tramite Confapi FVG (tel. 0432-507377).

(SF)

Corsi finanziati

FSE+

ingleSe b1a (40 ore)ingleSe b2 (50 ore).

marzo - maggio 2025, nella noStra Sede

Attraverso i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027, proponiamo una serie di corsi di inglese COMPLETAMENTE GRATUITI rivolti a tutte le persone maggiorenni residenti o domiciliate in FVG. Le attività rientrano nel Programma regionale PiAzZA e sono rivolte a occupati: imprenditori, lavoratori dipendenti e liberi professionisti.

I corsi, la cui durata è definita dal finanziamento, si terranno in orario diurno presso la nostra sede a Udine in Viale Ungheria n. 28 e gli incontri della durata di 4 ore avranno cadenza settimanale. Agli iscritti è richiesto l’obbligo di frequenza ad almeno il 70% della durata del corso. Docente sarà la dott. ssa Barbara Turchetto, professionista esperta con consolidata esperienza e con la quale collaboriamo abitualmente.

In allegato trovate i due calendari e le schede corso così come definite dal programma finanziato. Tutti gli interessati possono restituirci a mezzo e-mail la scheda allegata, entro il prossimo 18 febbraio. Per ulteriori informazioni la dott.ssa Emanuela De Faccio è contattabile allo 0432.507377formazione@confapifvg.it.

(EDF)

- Manifestazione di interesseda restituire a CONFAPI FVG - formazione@confapifvg.it

CORSI FINANzIATI FSE+

INGLESE B1a (40 ore) - INGLESE B2 (50 ore) marzo - maggio 2025, nella nostra sede

N.B. Il livello del corso definisce la competenza da acquisire

PARTECIPANTI

NOME E COGNOME maggiorenni residenti o domiciliati in FVG

Operazione cofinanziata: Dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) finanziato dal Programma Regionale

PIANO DI AZIONE ZONALE PER L’APPRENDIMENTO (PIAZZA)

PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI (GOL)

LINGUA STRANIERA B1.a (INGLESE)

Perché

partecipare

Chi può partecipare

Il corso consente di acquisire competenze trasversali (SOFT SKILLS) di natura LINGUISTICA e mira a fornire competenze linguistico-comunicative per un uso autonomo della lingua da poter spendere nei diversi contesti di vita: personale, lavorativa, di studio, di relazione , in aderenza ai principi della competenza chiave europea multilinguistica Nel corso B1a vengono acquisiti gli elementi base del livello di riferimento che potranno essere successivamente consolidati con la frequenza del corso “Lingua straniera B1b (INGLESE)” fruibile in uscita al corso in oggetto.

Per partecipare ai corsi del Catalogo Soft Skills PIAZZA GOL è necessario avere la residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia.

La partecipazione all'operazione richiede il possesso dei seguenti prerequisiti: conoscenza della lingua INGLESE di livello A2 del Quadro comune europeo per l’apprendimento delle lingue.

Che cosa si farà

All’interno del corso si acquisiranno le conoscenze e le competenze per utilizzare la lingua INGLESE a livello intermedio di soglia (B1) come di seguito descritto: “Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua INGLESE su argomenti familiari affrontati normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc.; gestire molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione, produrre testi semplici e coerenti su argomenti f amiliari o di interesse personale; descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti ”

Contenuti del corso:

- Funzioni comunicative: Comprensione (ascolto e lettura), Interazione e Produzione orale, Produzione scritta - Contenuti grammaticali - Contenuti lessicali - Elementi di sociolinguistica e pragmatica

Quanto dura

Dove

Come partecipare

Attestato

Referente del corso

Info

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni richiesto dalla normativa (almeno 6). La durata totale è di 40 ore Il corso si terrà in presenza.

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - CONFAPI FVG

Viale Ungheria n.28 – 33100 Udine Tel. 0432 507377 e-mail: formazione@confapifvg.it

Le persone disoccupate possono accedere ai corsi del programma PIAZZA GOL rivolgendosi al Centro per l’impiego.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG

Dott.ssa Emanuela De Faccio - CONFAPI FVG e-mail: formazione@confapifvg.it Tel. 0432 507377

Tutte le informazioni sui corsi del programma PIAZZA GOL sono disponibili sul sito: https://formazione.fvg.it/PiazzaGol

Operazione cofinanziata: dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) finanziato dal Programma Regionale. dal fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL).

AZIONE ZONALE PER L’APPRENDIMENTO (PIAZZA)

PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI (GOL)

LINGUA STRANIERA B1.a (INGLESE) – 40 ore

CALENDARIO

mercoledì 12 marzo 2025

mercoledì 19 marzo 2025

mercoledì 2 aprile 2025

giovedì 10 aprile 2025

mercoledì 16 aprile 2025

martedì 29 aprile 2025

mercoledì 7 maggio 2025

mercoledì 14 maggio 2025

mercoledì 21 maggio 2025

mercoledì 28 maggio 2025

TUTTI GLI INCONTRI si terranno CON ORARIO 9 - 13 nella sede dell’Associazione In Viale Ungheria n.28 a Udine

Operazione cofinanziata: dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) finanziato dal Programma Regionale. dal fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL).

PIANO DI

PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI (GOL)

LINGUA STRANIERA B2 (INGLESE)

Perché partecipare

Chi può partecipare

Il corso consente di acquisire competenze trasversali (SOFT SKILLS) di natura LINGUISTICA e mira a fornire competenze linguistico-comunicative di livello intermedio superiore da poter spendere nei diversi contesti di vita, lavoro, studio e relazione e per una crescita professionale, in aderenza ai principi della competenza chiave europea multilinguistica.

Per partecipare ai corsi del Catalogo Soft Skills PIAZZA GOL è necessario avere la residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia.

La partecipazione all'operazione richiede il possesso dei seguenti prerequisiti: conoscenza della lingua INGLESE di livello B1 del Quadro comune europeo per l’apprendimento delle lingue.

All’interno del corso si acquisiranno le conoscenze e le competenze per utilizzare la lingua INGLESE a livello intermedio superiore (B2) - come di seguito descritto:

Che cosa si farà

Quanto dura

Dove

Come partecipare

“Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti, sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione; interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione; produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni ”

Contenuti del corso:

- Funzioni comunicative: Comprensione (ascolto e lettura) , Interazione e Produzione orale, Produzione scritta - Contenuti grammaticali - Contenuti lessicali - Elementi di sociolinguistica e pragmatica

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni richiesto dalla normativa (almeno 6). La durata totale è di 50 ore Il corso si terrà in presenza.

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - CONFAPI FVG

Viale Ungheria n.28 – 33100 Udine

Tel. 0432 507377 e-mail: formazione@confapifvg.it

Le persone occupate possono rivolgersi direttamente all’ente organizzatore , presso i recapiti indicati qui sotto.

Le persone disoccupate possono accedere ai corsi del programma PIAZZA GOL rivolgendosi al Centro per l’impiego.

Attestato Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG

Referente del corso

Info

Dott.ssa Emanuela De Faccio – CONFAPI FVG

e-mail: formazione@confapifvg.it Tel. 0432 507377

Tutte le informazioni sui corsi del programma PIAZZA GOL sono disponibili sul sito: https://formazione.fvg.it/PiazzaGol

Operazione cofinanziata: dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Appr endimento (PiAzZA) finanziato dal Programma Regionale. dal fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL).

PIANO DI AZIONE ZONALE PER L’APPRENDIMENTO (PIAZZA)

DI AZIONE ZONALE PER L’APPRENDIMENTO (PIAZZA)

PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI (GOL)

LINGUA STRANIERA B2 (INGLESE) – 50 ore

CALENDARIO

mercoledì 5 marzo 2025

mercoledì 12 marzo 2025

mercoledì 19 marzo 2025

mercoledì 26 marzo 2025

mercoledì 2 aprile 2025

giovedì 10 aprile 2025

mercoledì 16 aprile 2025

martedì 29 aprile 2025

mercoledì 7 maggio 2025

mercoledì 14 maggio 2025

mercoledì 21 maggio 2025

mercoledì 28 maggio 2025

TUTTI GLI INCONTRI si terranno

CON ORARIO 14 - 18 nella sede dell’Associazione In Viale Ungheria n.28 a Udine

giovedì 29 maggio 2025 dalle ore 14 alle ore 16

Operazione cofinanziata: dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Appr endimento (PiAzZA) finanziato dal Programma Regionale. dal fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL).

PIANO

Catena di fornitura e crescita sostenibile

rafforzare la leaderShip aziendale per promuovere

la SoStebilità e la Competitività

nella Supply Chain

- Seminario gratuito PercoRSIC FVGVenerdì 21 febbraio 2025, dalle ore 9 alle ore 13 nella sede di CONFAPI FVG in Viale Ungheria n. 28 a Udine

Nell’ambito del progetto “PercoRSIC FVG” finanziato dal Fondo Sociale Europeo che ci vede impegnati in qualità di partner, abbiamo organizzato un seminario sul tema della catena di fornitura quale elemento di crescita sostenibile.

La crescita aziendale è una realtà da gestire con consapevolezza per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Questo seminario fornirà strumenti pratici e approcci gestionali per piani-

ficare la crescita in modo strategico, bilanciando competitività, responsabilità e sostenibilità lungo l’intera catena di fornitura.

Questo seminario è un’opportunità per imprenditori e manager di apprendere come guidare la crescita dell’azienda e della filiera in modo controllato attraverso una pianificazione strategica che bilanci sviluppo e sostenibilità.

Relatrice del seminario sarà la dott.ssa Alessandra Gruppi, fondatrice e CEO di Strategia&Controllo Srl. In allegato la scheda del seminario con i dettagli.

Al seminario possono partecipare imprenditori, responsabili di gruppi di lavoro, dipendenti, tutti residenti in Friuli Venezia Giulia o impegnati lavorativamente presso un’Impresa avente sede nella nostra Regione.

La partecipazione è libera, ma è richiesta la registrazione che potrà essere fatta compilando la sottostante scheda di adesione.

La dott.ssa Emanuela De Faccio è a disposizione per eventuali informazioni allo 0432/507377.

(EDF)

- SCHEDA DI ADESIONEda restituire a CONFAPI FVG e-mail: formazione@confapifvg.it

CATENA DI FORNITURA: guidare l’azienda e la filiera verso una CRESCITA SOSTENIBILE

Rafforzare la leadership aziendale per promuovere la sostenibilità e la competitività nella supply chain

Venerdì 21 febbraio 2025, dalle ore 9 alle 13, nella sede di CONFAPI FVG Nome Cognome

Comune di residenza

Seminari, Workshop/Focus Group

CATENA DI FORNITURA:

guidare l’azienda e la filiera verso una CRESCITA

SOSTENIBILE

Rafforzare la leadership aziendale per promuovere la sostenibilità e la competitività nella supply chain.

La crescita aziendale è una realtà da gestire con consapevolezza per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Questo seminario fornirà strumenti pratici e approcci gestionali per pianificare la crescita in modo strategico, bilanciando competitività, responsabilità e sostenibilità lungo l’intera catena di fornitura. Si approfondiranno strategie e approcci collaborativi per promuovere la competitività e creare valore condiviso lungo l’intera catena di fornitura.

A chi è rivolto: Imprenditori e responsabili interessati.

Programma e relatrice

dott.ssa Alessandra Gruppi Fondatrice e CEO di Strategia&Controllo Srl

Questo seminario è un’opportunità per imprenditori e manager di apprendere come guidare la crescita dell’azienda e della filiera in modo controllato attraverso una pianificazione strategica che bilanci sviluppo e sostenibilità. Attraverso strumenti pratici e metodi concreti, i partecipanti esploreranno come:

• migliorare il coordinamento con clienti e fornitori,

• ottimizzare le dinamiche della supply chain,

• raggiungere obiettivi comuni.

Sede e data

CONFAPI FVG

Viale Ungheria, 28 – Udine

Venerdì 21 febbraio 2025

Dalle 9.00 alle 13.00

Modalità di partecipazione

La partecipazione al seminario è gratuita.

Per motivi organizzativi, è richiesta la registrazione attraverso la restituzione della scheda di iscrizione allegata. In caso di un numero di partecipanti superiore alla capienza dell’aula, verrà data priorità all’ordine di arrivo delle iscrizioni. Il seminario sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 5 persone.

Verrà rilasciato a conclusione un attestato di partecipazione.

Per informazioni

CONFAPI FVG

Emanuela De Faccio Tel. 0432.507377

e-mail: formazione@confapifvg.it

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto PercoRSIC che beneficia del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’ambito dell’attuazione del PR FSE+.

Scambi fra Soci

impreSa aSSoCiata valuta la CeSSione o l’affitto di Capannone artigianale/CommerCiale nella baSSa friulana

L’Associazione mette in contatto Imprenditori interessati a vendere, acquistare e/o a qualsiasi altro scambio che possa costituire un’opportunità per l’attività aziendale, come ad esempio cessioni di capannoni, di aree fabbricabili, di attività, di attrezzature per chiusura attività, ... Riportiamo di seguito le ultime segnalazioni ricevute, ricordando che per ogni ulteriore informazione o per la documentazione eventualmente disponibile le Imprese interessate possono contattare il p.i. Claudio Scialino dell’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.

zato con struttura metallica e tamponamento in blocchi di calcestruzzo a vista tipo “Leca”. La parte principale è destinata all’attività commerciale ed è formata, al piano terra, da una zona adibita ad uffici con 4 bagni, che può essere adibita a vendita, magazzino, mostra-esposizione e officina meccanica.

Il primo piano è adibito a magazzino e uffici. L’area scoperta circostante al fabbricato risulta asservita in uso esclusivo al medesimo con la porzione a sud - est utilizzata come aerea di sosta e manovra degli autoveicoli, e quella a nord, prospiciente la SS 13, di parcheggio per gli utenti che accedono all’area.

Piano terra

Area complessiva del comparto mq 10.500

Capannone piano terra uffici / magazzino / mostra     mq 1.763

Officina mq 1.060 + mq 250

I° piano

Uffici/magazzino mq 1.646

Appartamenti mq 210,00

Impresa Associata valuta la cessione o l’affitto di capannone artigianale/commerciale sito nella Bassa Friulana, fronte SS 13 Pontebbana, realiz-

Terreno edificabile mq 1.710 (CS)

Divieti di circolazione anno 2025

limitazioni al tranSito dei mezzi peSanti in auStria e Slovenia e ChiuSure notturne del traforo del monte bianCo per lavori di manutenzione

DIVIETI DI CIRCOLAzIONE

PREVISTI PER L’ANNO 2025 E PRINCIPALI NOVITà

Nel richiamare la nostra circolare n. 435/MM del 19 dicembre 2024, comunichiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 314 del 12 dicembre 2024 sui divieti di circolazione dei veicoli di massa superiore alle 7,5 ton sulle strade extraurbane validi per il 2025.

A tale riguardo, la Direzione centrale per la Polizia stradale del Ministero dell’Interno ha emesso la circolare n. 38991 del 27 dicembre 2024, in cui sono richiamate le novità di rilievo previste dal D.M. n. 314 del 12 dicembre 2024, per l’anno in corso, ossia:

- l’esclusione dal divieto di circolazione dei veicoli prenotati per le sedute di revisione durante un giorno feriale, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali, incluso il viaggio di rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria dei veicoli, da documentare con l’esibizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio [art. 7, c. 4, lett. a) del D.M.];

- l’esclusione dal divieto dei veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi principale o secondaria dell’impresa intestataria degli stessi, da documentare con l’esibizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali vei-

coli non si trovino ad una distanza superiore a 80 km dalle medesime sedi o residenze al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali [art. 7, c. 4, lett. c) del D.M.].

La novità consiste nell’aver portato a 80 km, dai precedenti 50 km, la distanza massima del veicolo dai predetti luoghi.

LIMITI

ALLA

CIRCOLAzIONE

Austria

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 426/MM del 17 dicembre 2024, per ricordare che, dall’1 gennaio 2025, sono in vigore le restrizioni alla circolazione per i veicoli di massa superiore a 7,5 ton sulle autostrade A12 Inntal, A13 Brennero e A14 Rheintal/Walgau, introdotte a seguito dei lavori di ristrutturazione del Ponte di Lueg.

Questi divieti si aggiungono a quelli dei fine settimana validi per l’intero territorio austriaco e al “sistema di dosaggio” (300 unità/h), al valico di frontiera Kufstein/Kiefersfelden, al transito dei mezzi pesanti sull’autostrada A12 provenienti dalla Germania e diretti a sud (a tale ultimo proposito vedi nostra circolare n. 375/MM del 14 novembre 2024).

Le limitazioni al transito imposte per i lavori al Ponte di Lueg sono le seguenti:

- sull’autostrada A12 della valle dell’Inn, sull’autostrada A13 del Brennero e sull’autostrada A14 della valle del Reno/Walgau, se la destinazione del viaggio deve essere raggiunta attraverso il tratto autostradale dallo svincolo di Nöβlach allo svincolo Brennero Nord sulla carreggiata di confine nazionale dell’autostrada A13 Brennero:

dalle ore 7.00 alle ore 15.00

* tutti i sabati dall’11 gennaio 2025 al 15 marzo 2025;

* sabato 12 aprile 2025;

* tutti sabati dal 7 giugno 2025 al 27 settembre 2025;

dalle ore 7.00 alle ore 22.00

* giovedì 17 aprile 2025;

* venerdì 18 aprile 2025;

* mercoledì 28 maggio 2025;

* mercoledì 18 giugno 2025; * giovedì 2 ottobre 2025, - sull’autostrada A13 del Brennero dal confine italo-austriaco allo svincolo di Nöβlach, se la destinazione del viaggio deve essere raggiunta attraverso il tratto autostradale dallo svincolo Brennero Nord fino allo svincolo di Nöβlach in direzione Innsbruck: dalle ore 7.00 alle ore 15.00

* tutti i sabati dall’11 gennaio 2025 fino al 15 marzo 2025 compreso;

* tutti i sabati dal 5 luglio 2025 al 30 agosto 2025 compreso.

Sono previste alcune deroghe per determinati tipi di trasporto (animali destinati al macello, poste, carburanti per stazioni di servizio, trasporti combinati ferro-gomma per il terminal ferroviario attrezzato più vicino con documento giustificativo a bordo).

Fino al 13 luglio 2025 rimarrà chiuso il tunnel ferroviario dei Tauri per lavori di adeguamento alle attuali norme di sicurezza. La chiusura, sebbene riguardi solo la tratta di una quindicina di chilometri tra Mallnitz e Böckstein, impatta su tutta la direttrice ferroviaria che rappresenta, come noto, uno snodo fondamentale per lo scambio merci e, con il Brennero, il più importante collegamento transalpino con l’Europa centro-orientale.

Slovenia

Chiusura del tratto da Razdrto a Vipavski Kriz della superstrada slovena H4 per i prossimi 18 mesi. Le strade alternative non sono ancora state individuate, posto il rifiuto del Ministero dei Trasporti e l’ente gestore delle autostrade sloveni alla proposta italiana di deviare il traffico pesante, circa 300-400 mezzi al giorno, sulla viabilità secondaria regionale slovena. Rimane la viabilità

alternativa italiana del valico di Fernetti a Trieste. Questa soluzione, però, implica il rischio concreto di un blocco completo del traffico, sia per l’elevato numero dei veicoli in transito, si consideri che il tratto chiuso vedeva passare circa 4.000 mezzi al giorno che si andrebbero ad aggiungere a quelli già in transito, sia per il controllo ai confini dovuto alle attuali restrizioni di Schengen. Si auspica una mediazione rapida e decisiva con la Slovenia per evitare disagi insostenibili per il comparto.

TRAFORO

DEL MONTE BIANCO

La Commissione Intergovernativa del Traforo del Monte Bianco, oltre ad aumentare le tariffe di pedaggio per il transito dell’1,35%, per lo svolgimento di lavori di manutenzione, ha disposto le seguenti limitazioni notturne:

- chiusura totale

* dalle 22.00 alle 6.00 da lunedì 20 a martedì 21 gennaio 2025;

* dalle 19.00 alle 6.00 da lunedì 3 a martedì 4 febbraio 2025;

* dalle 22.00 alle 6.00 da lunedì 10 a martedì 11 marzo 2025; da martedì 11 a mercoledì 12 marzo 2025; da mercoledì 12 a giovedì 13 marzo 2025; da giovedì 13 a venerdì 14 marzo 2025,

- circolazione a senso unico alternato

* dalle 22.30 alle 6.00 da martedì 4 a mercoledì 5 febbraio 2025; da mercoledì 5 febbraio 2025 a giovedì 6 febbraio 2025; da giovedì 6 a venerdì 7 febbraio 2025. L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali esigenze di approfondimento.

(MM)

Circolazione in prova dei veicoli

proroga

dei termini di effiCaCia

fino al 30 giugno 2025

Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 28/MM del 17 gennaio 2025 per comunicare che, con nota del Dipartimento Generale per la Motorizzazione n. 35682 del 13 dicembre 2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha prorogato fino al 30 giugno 2025 l’efficacia delle autorizzazioni, rilasciate dagli Uffici della Motorizzazione Civile, aventi ad oggetto la circolazione di prova dei vei-

coli attualmente in corso e quelle nelle more divenute inefficaci per lo spirare del termine ultimo. La proroga è motivata dalla necessità di uniformare sull’intero territorio nazionale il regime amministrativo applicabile all’efficacia di tali autorizzazioni.

Su istanza degli operatori di settore interessati, la suddetta proroga verrà annotata, a cura degli Uffici della Motorizzazione Civile competenti, sull’autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, previo accertamento del pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 e dei diritti di motorizzazione di euro 10,20.

Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Economico dell’Associazione.

(MM)

Tachigrafo: prova delle registrazioni dei 56 gg.

presente in tutti i modelli di tachigrafo digitale. Il predetto obbligo decorre dal 31/12/2024.”.

Chiarimenti miniSteriali

La Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, lo scorso 27 dicembre 2024, ha emesso tre circolari in merito all’installazione dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione nei trasporti internazionali e alla dimostrazione dell’attività svolta dall’autista nei 56 giorni precedenti al controllo (vedi circolari associative n. 385/MM del 13 novembre 2024, n. 402/MM del 29 novembre 2024, n. 424/MM del 16 dicembre 2024 e n. 427/MM del 17 dicembre 2024). Con la circolare n. 38980 del 27 dicembre 2024, il Ministero dell’Interno ha confermato quanto avevamo già anticipato relativamente alla capacità delle carte tachigrafiche di memorizzare l’attività svolta dall’autista, ossia che quelle rilasciate dal 21 luglio 2023 sono dotate di una capacità di memoria in grado di registrare correttamente tutte le attività svolte nei 56 giorni precedenti a quello del controllo, mentre quelle rilasciate fino al 20 luglio 2023 hanno normalmente memoria sufficiente per registrare 56 giornate di attività, tuttavia l’inserimento manuale di parametri aggiuntivi, quali, per esempio, l’utilizzo ripetuto delle funzioni “out of scope”, “traghetto”, ecc., in alcuni casi potrebbero portare alla saturazione della memoria con la sovrascrittura delle informazioni meno recenti. Per tale ultima fattispecie, nella medesima circolare il Ministero conclude come segue: “(…) non sussistendo alcun obbligo di sostituzione della carta la cui memoria non riesce a registrare tutte le attività svolte nei 56 giorni antecedenti a quello in corso, per mostrare agli organi di controllo le attività svolte negli ultimi 56 giorni, sarà opportuno procedere alla stampa delle stesse al fine di evitare la perdita dei dati. La stampa deve essere fatta al termine dell’attività giornaliera, prima dell’inizio di un nuovo periodo di guida di 24 ore, con l’apposita funzione

Con circolare n. 38985 di pari data, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale rende nota l’intesa raggiunta dagli Stati membri del Comitato del Trasporto Stradale della DG-MOVE sull’adozione “di un periodo di apprendimento didattico di 2 mesi sulla disposizione relativa all’obbligo di retrofit dei veicoli sprovvisti di tachigrafo intelligente di seconda generazione. Pertanto, fino al 28 febbraio 2025, secondo la predetta intesa, sarà necessario sensibilizzare gli operatori inottemperanti astenendosi dalla contestazione della relativa violazione.”.

Quindi, fino al 28 febbraio 2025, il trasportatore trovato privo del nuovo tachigrafo digitale, durante un controllo su strada, non verrà sanzionato. La stessa determinazione è stata adottata anche dai seguenti Paesi dell’UE: Bulgaria, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Slovacchia e Spagna. Anche la Svizzera e il Regno Unito hanno dichiarato che rispetteranno questo periodo transitorio.

Infine, con circolare n. 38974 del 27 dicembre 2024, il Ministero ha fornito la sua interpretazione della disposizione contenuta nel comma 1 bis dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 144 del 4 agosto 2008, introdotto con la Legge n. 166 del 14 novembre 2024 di conversione del Decreto Legge n. 131 del 16 settembre 2024, che così recita: “Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato ad acquisire, anche tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l’uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. Ciò non pregiudica gli obblighi del conducente di garantire l’uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche.”.

La circolare ministeriale individua la documentazione attestante l’uso corretto del tachigrafo nella sola “documentazione contenente le norme di comportamento cui devono attenersi gli autisti ai fini del corretto uso del tachigrafo, a dimostrazione del corretto adempimento da parte delle imprese dell’onere di formazione e istruzione e controllo nei confronti dei propri conducenti,

pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 174, comma 14 C.d.S., nei confronti dell’impresa stessa. La predetta documentazione, qualora non recata al seguito, può essere acquisita con qualsiasi mezzo, al fine di poterla esibire agli organi di polizia, a condizione che ciò avvenga prima della conclusione del controllo. Pertanto, in sede di controllo stradale, qualora il conducente si sia reso responsabile di violazioni relative al non corretto utilizzo del tachigrafo, fatta salva la responsabilità solidale, ai fini di escludere l’applicazione delle sanzioni del richiamato art. 174, c. 14, C.d.S., nei confronti dell’impresa, gli organi di polizia stradale possono tener conto del contenuto della predetta documentazione anche se acquisita durante l’attività di controllo e anche se in formato digitale.”.

La tesi ministeriale esclude la possibilità di acquisire, da remoto, documentazione diversa da quella comprovante la formazione, istruzione e controllo dei propri autisti, come, per esempio, le registrazioni tachigrafiche delle attività del conducente eseguite nei 56 giorni precedenti se in parte sovrascritte.

Confidiamo in un ripensamento di questa interpretazione eccessivamente restrittiva, anche alla luce delle perplessità già rappresentate alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, riservandoci di ritornare sull’argomento per aggiornamenti.

Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Economico dell’Associazione.

(MM)

Scadenze aziendali del mese di febbraio 2025

il Calendario delle SCadenze per il meSe di febbraio 2025

LUNEDÌ 10

BONUS PUBBLICITÀ - Scade il termine per la trasmissione della comunicazione di conferma puntuale degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2024 al fine della fruizione del relativo credito d’imposta.

SABATO 15

FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di gennaio. Le stesse fatture devono essere trasmesse entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

DOMENICA 16 (POSTICIPA A LUNEDÌ 17)

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di gennaio. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 100 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro autonomo;

- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;

- obbligazioni e titoli similari;

- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;

- redditi di capitale diversi da dividendi e inte-

ressi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;

- provvigioni;

- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;

- redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:

- 26,07% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;

- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.

Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,

- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

MARTEDÌ 25

IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di gennaio.

I modelli da presentare sono:

- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni;

- l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2-quater e l’INTRA 2-quinquies per gli acquisti.

VENERDÌ 28

TRASMISSIONE DATI ONERI DETRAIBILI/DEDUCIBILI - Scade il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a oneri detraibili/deducibili relativi all’anno precedente dei contribuenti, da parte di istituti bancari, agen-

zie funebri, amministratori di condominio, assicurazioni, università ecc.

STAMPATI FISCALI - Scade il termine per l’invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2024, come ad esempio bolle di accompagnamento, formulari rifiuti, da parte delle tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.

LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni Iva periodiche riferite al 4° trimestre 2024.

REGISTRI CONTABILI - Scade il termine per la stampa dei libri contabili, Iva, giornale, incassi e pagamenti relativi al 2023.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE - Scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche nel quarto trimestre 2024.

LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese di gennaio relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE - Scade il termine per la trasmissione della dichiarazione Iva annuale contenente i dati delle liquidazioni periodiche, quadro VP, dell’ultimo trimestre 2024.

(Pz)

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