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numero 20 15 novembre 2024
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LAVORO
Le fatture di fine anno
Gli omaggi di fine anno
Residenza fiscale
numero 20 15 novembre 2024
Erogazione dell’indennità una tantum cd. “Bonus Natale”
Indice mensile rivalutazione t.f.r. ottobre 2024
RENTRI: Registro Elettronico Nazionale tracciabilità rifiuti
Semplificazioni nella gestione dei rifiuti RAEE
Confapi Aniem agli Stati Generali sicurezza sul lavoro
In vigore il d.l. Ambiente
Audizione sul recepimento delle direttive europee
EXPORT MARKETING
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Registro delle Imprese Storiche
Sicurezza e responsabilizzazione attraverso la delega
Albo autotrasporto c/t. Quota d’iscrizione 2025
Licenza comunitaria per il trasporto su strada di merci
Austria: sistema di dosaggio dei transiti
Olanda e Danimarca. Novità sui pedaggi dal 01.01.2025
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Le fatture di fine anno
detrazione iva Subordinata a preCiSe regole
Le operazioni poste in essere nell’ultima frazione del 2024 possono presentare delle criticità in merito alla corretta contabilizzazione delle relative fatture e alla detrazione dell’Iva.
La detrazione dell’Iva è subordinata al rispetto di due presupposti:
- quello sostanziale dell’effettuazione dell’operazione;
- quello formale del possesso della fattura di acquisto.
Solo al verificarsi di entrambi i presupposti inizia a decorrere il termine inziale per esercitare la detrazione dell’Iva, mentre il termine finale è quello della dichiarazione annuale.
Il D.L. 119/2018 ha introdotto un termine dilatorio per l’esercizio del diritto alla detrazione, prevedendo la possibilità di esercitarlo entro il termine della liquidazione periodica. Più precisamente il diritto alla detrazione dell’Iva su una fattura di acquisto ricevuta e annotata entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, può essere esercitato nella liquidazione relativa al mese di esecuzione dell’operazione, mese peraltro che coincide con l’esigibilità dell’imposta in capo al cedente.
Così il contribuente mensile che il 30 novembre 2024 ha acquistato dei beni consegnati nello stesso mese, può ricevere la relativa fattura differita entro il 15 dicembre 2024 facendola confluire nella liquidazione di novembre 2024. Questo differimento però secondo la circolare n. 1 del 17 gennaio 2018 non è riconosciuto per le operazioni a cavallo d’anno. Lo slittamento, infatti, non opera per gli acquisti effettuati nell’anno precedente, per questi la detrazione rimane legata all’anno di ricevimento della fattura.
Così una fattura relativa ad una operazione effettuata e datata dicembre 2024, ricevuta il 5 genna-
io 2025 non potrà confluire nella liquidazione di dicembre 2024.
Alla luce di questi chiarimenti per le operazioni poste in essere a cavallo d’anno per i contribuenti mensili, si possono presentare le seguenti situazioni.
1. Fatture di acquisto per operazioni effettuate nel 2024, ricevute e registrate entro la fine dell’anno. In questo caso il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2024, da effettuarsi entro il 16 gennaio 2025.
2. Fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate a dicembre 2024, ricevute nel 2025. In questi casi il diritto alla detrazione dell’Iva può essere esercitato solo nel 2025, a partire dalla liquidazione riferita a gennaio da effettuarsi entro il 16 febbraio 2025. Ciò anche se le fatture sono pervenute e registrate entro il 15 gennaio 2025, attesa la preclusione per le operazioni a cavallo d’anno sopra analizzata.
3. Fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate a dicembre 2024 ricevute nello stesso mese, ma registrate a gennaio 2025. Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2024. In questi casi si renderà necessario predisporre un registro sezionale Iva per escludere queste operazioni dalle liquidazioni Iva relative al mese di registrazione, che necessariamente saranno del 2025.
4. Fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nel 2025, ricevute e annotate il 15 del mese successivo a quello in cui sono state eseguite le operazioni. In questi casi la detrazione potrà essere esercitata nei mesi di esecuzione dell’operazione ritornando applicabile la dilazione di cui al D.L. 119/2018 sopra analizzata.
5. Fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate a dicembre 2024, registrate dopo il 30 aprile 2025. Per detrarre l’imposta si renderà necessario presentare una dichiarazione annuale integrativa. Rimane a carico del cessionario o committente l’onere di verificare nella propria Area riservata il ricevimento delle fatture.
Se si riceve in ritardo una fattura la detrazione
spetta entro la dichiarazione relativa all’anno di ricezione, anche se non si è provveduto alla regolarizzazione nei 4 mesi dal termine di emissione. A questo proposito si segnala che la riforma delle sanzioni tributarie, contenuta nel decreto 87 del 2024, ha modificato la procedura di regolarizzazione a decorrere dal 1° settembre 2024 e modificato l’articolo 6 del decreto legislativo 471 del
1997. Non è più richiesto il versamento con F24 della relativa imposta e la trasmissione all’Agenzia delle Entrate un’autofattura in formato elettronico, ma sarà sufficiente una comunicazione da fare secondo modalità che saranno individuate da provvedimenti dell’amministrazione finanziaria di prossima emanazione. (pZ)
Gli omaggi di fine anno
geStione amminiStrativa e fiSCale
pREMESSA
Gli omaggi di fine anno rappresentano una tradizione ormai consolidata utile anche per fidelizzare i rapporti con clienti, fornitori, collaboratori e soggetti terzi. Per le aziende è importante conoscere il corretto trattamento contabile e fiscale da riservare a questi acquisti. Le disposizioni fiscali trattano l’argomento degli omaggi in maniera differenziata, distinguendo l’imposizione diretta da quella Iva.
Oltre a questa distinzione si devono considerare anche le diverse regole esistenti a seconda si tratti: - di dipendenti, clienti, fornitori o agenti; - di beni oggetto dell’attività d’impresa o meno.
IL TRATTAMENTO
AI FINI
DELLE IMpOSTE DIRETTE
Omaggi a clienti, fornitori e agenti
I beni destinati a essere ceduti gratuitamente a clienti, fornitori e agenti costituiscono spese di rappresentanza e sono disciplinate dall’art. 108 comma 2 del DPR 917/86. Le spese di rappresentanza sono deducibili, nel rispetto dei requisiti di inerenza e congruità, nel limite di una percentuale parametrata ai ricavi della gestione caratteristica come di seguito indicato:
fino a 10 milioni di euro limite max deducibile 1,5% da 10 e fino a 50 milioni di euro limite max deducibile 0,6%
oltre i 50 milioni di euro limite max deducibile 0,4%.
Rimangono fuori dai limiti di deducibilità sopra indicati, le erogazioni gratuite di valore unitario non superiore a 50 euro. Ai fini delle imposte dirette, la norma non distin-
gue tra beni che rientrano nell’attività d’impresa o meno, conseguentemente i beni distribuiti gratuitamente a clienti, rappresentanti o consulenti, sono considerate tout court spese di rappresentanza. Come già accennato, gli omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro sono totalmente deducibili. Si ricorda che qualora l’omaggio sia costituito da una pluralità di beni, si deve considerare il costo complessivo e non il valore dei singoli elementi. Così la cesta natalizia dovrà essere considerata come bene unico, non potendo considerare i singoli elementi come beni aventi rilevanza autonoma. Ne consegue che se la cesta, al lordo dell’Iva, ha un valore inferiore a 50 euro, la spesa sarà integralmente deducibile, mentre se il valore è superiore, sarà deducibile come spesa di rappresentanza nei limiti delle percentuali sopra indicate.
Per i soggetti in contabilità semplificata che adottano il regime “per cassa” è prevista la possibilità di dedurre le spese di rappresentanza nel rispetto delle percentuali di cui all’art. 108 comma 2 del TUIR considerando il periodo d’imposta in cui avviene il pagamento. Per i soggetti che optano per il regime di cui all’art. 18 comma 5 del DPR 600/73, per i quali con la registrazione della fattura si presume realizzato il pagamento, la deduzione opererà nell’esercizio di registrazione del documento nel registro Iva.
Per quanto riguarda l’Irap i costi relativi ad acquisti di beni da destinare a omaggi sono differenziati a seconda del metodo utilizzato per la determinazione della relativa base imponibile.
Se si utilizza il metodo del bilancio queste spese rientrano nella voce B14 (Oneri diversi di gestione) e come tali risultano deducibili ai fini Irap.
Se viceversa si utilizza il metodo fiscale queste spese non rientrano tra quelle espressamente rilevanti e conseguentemente, ai fini Irap, sono indeducibili.
Omaggi ai dipendenti
Una disciplina speciale è riservata agli omaggi concessi ai dipendenti. L’art. 95 del DPR 917/86 prevede che per l’impresa, il costo sostenuto per l’acquisto dei beni da destinare a omaggio ai dipendenti è deducibile, in quanto rientrante tra le
spese di lavoro dipendente sostenute in natura e a titolo di liberalità, salvo quanto previsto dall’art. 100, comma 1. In generale quindi il costo di tali omaggi non subisce le limitazioni previste dall’art. 108 comma 2 del DPR 917/86, ma gode della deducibilità integrale in capo alla società, indipendentemente dall’ammontare.
L’art. 100 comma 1 dello stesso decreto pone tuttavia dei limiti per le spese riferite ad opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti per scopi educativi, ricreativi, assistenziali, sanitari o d’istruzione. Per queste spese la deducibilità è limitata al 5 per mille del costo del personale dipendente.
Ne consegue che la cena di Natale organizzata dall’impresa esclusivamente a favore dei propri lavoratori dipendenti sarà deducibile, ai fini dell’imposizione diretta, nel limite del 75% e del 5 ‰ del costo del personale dipendente, mentre ai fini Iva l’imposta sarà indetraibile. Se alla stessa cena partecipano anche clienti, consulenti o fornitori, il costo sarà considerato di rappresentanza e conseguentemente la spesa, nel limite del 75% sarà deducibile sulla base degli scaglioni di ricavi sopra indicati e l’Iva sarà indetraibile.
Analizzando la questione dalla prospettiva del dipendente, l’art. 51 comma 3 del TUIR, permette di non tassare e di non assoggettare a contributi, le erogazioni liberali di beni e servizi entro il limite che per l’anno in corso è fissato a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico e a 1.000 euro negli altri casi.
Questa norma esclude quindi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, escluso il denaro, se complessivamente d’importo non superiore 2.000/1.000 euro. Ricordiamo che questo plafond può riguardare anche le utenze domestiche di luce, gas, acqua e i finanziamenti per la prima casa.
Se però il benefit in natura erogato supera tali importi, l’intero ammontare concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Per beneficiare dell’esenzione da tassazione, si rende quindi necessario monitorare il valore dei benefit in natura erogati nel corso dell’intero anno, e non solamente in occasione delle festività natalizie.
Sotto il profilo Irap gli omaggi da destinare ai dipendenti rientrano nel costo del personale e come tali non concorrono alla formazione della base imponibile Irap, anche se vengono contabilizzate in voci diverse dal B.9 del conto economico. Queste spese tuttavia potrebbero risultare deducibili ai fini Irap a seguito dell’applicazione della deduzione per il costo residuo del personale di cui all’art. 11, comma 4-octies del D.lgs. 446/97.
IL TRATTAMENTO
AI FINI IvA
Per quanto riguarda l’Iva si deve distinguere a seconda si tratti di beni rientranti nell’attività dell’impresa o meno.
Beni rientranti nell’attività dell’impresa
Gli acquisti che rientrano nell’attività dell’impresa offerti a terzi sotto forma di omaggi, sono sottoposti a un regime particolare. Si pensi ad un negozio di abbigliamento che, in occasione delle festività natalizie, regala dei capi ai migliori clienti. In questi casi l’acquisto dei beni non può essere trattato come una spesa di rappresentanza e al contribuente è riconosciuto il diritto alla detrazione dell’imposta trattandosi di beni oggetto della propria attività con la necessità però di assoggettare a tassazione la successiva cessione.
È tuttavia possibile, al momento dell’acquisto, non esercitare la detrazione dell’imposta, in questo modo la successiva cessione gratuita del bene sarà esclusa da tassazione ai sensi dell’articolo 2 secondo comma n. 4 del DPR 633/72.
La normativa Iva considera imponibili le cessioni gratuite di beni, con le seguenti eccezioni: a) quelle la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa, se di costo unitario non è superiore a € 50; b) quelle per le quali non è stata operata, al momento dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19. Conseguentemente con riferimento al caso a), non costituiscono cessioni di beni ai fini Iva le consegne di beni propri di valore inferiore a € 50. Il regime Iva delle cessioni gratuite è dunque regolato dal principio secondo cui se l’imposta è stata detratta al momento dell’acquisto deve essere addebitata al momento della cessione, ancorché la stessa sia avvenuta a titolo gratuito. Allo stesso modo se al momento dell’acquisto non si è detratta l’imposta, la successiva cessione non viene tassata.
Eccezione a questo principio è rappresentata dai piccoli omaggi di costo unitario non superiore a 50 euro rientranti nella definizione di spese di rappresentanza. Per questi ultimi è riconosciuta la detrazione al momento dell’acquisto ai sensi dell’articolo 19 – bis 1, lett. h) e la successiva cessione non è considerata imponibile ai sensi dell’articolo 2 comma secondo, n. 4) del decreto Iva.
Sui piccoli omaggi si realizza pertanto una completa detassazione limitatamente ai beni che non rientrano nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa, diversamente la cessione gratuita è imponibile indipendentemente dal costo unitario.
La detrazione dell’Iva è consentita anche sui piccoli omaggi di prodotti alimentari o bevande, ossia di beni per il cui acquisto o importazione il diritto alla detrazione è normalmente precluso in base alla lettera f) dell’articolo 19-bis1. La circolare n. 54 del 19/6/2002 delle Entrate ha, infatti, precisato che questa tipologia di piccoli omaggi è considerata spesa di rappresentanza e come tale si rende applicabile la disposizione di cui alla lettera h) che ammette la detrazione per i beni sotto i 50 euro. Di fatto opera un vincolo gerarchico dove le spese di rappresentanza hanno un grado di valenza maggiore rispetto alle limitazioni riguardanti gli alimenti e bevande per quanto riguarda la detrazione dell’Iva. Ritornando agli omaggi non rientranti tra quelli di piccole dimensioni, abbiamo detto che la loro cessione è soggetta a Iva e a questo proposito l’impresa può scegliere tra le seguenti alternative:
a) emissione della fattura per ogni singola operazione con rivalsa dell’Iva, sulla fattura s’indicherà “Cessione gratuita ex art. 2 DPR 633/72 con rivalsa ex art. 18 DPR 633/72”. Il cliente, che pagherà al fornitore l’imposta avrà la possibilità di portare in detrazione l’Iva pagata qualora detraibile;
b) emissione della fattura per ogni singola operazione senza rivalsa dell’Iva, sulla fattura s’indicherà “Cessione gratuita ex art. 2 DPR 633/72 senza rivalsa ex art. 18 DPR 633/72”. In questo caso l’Iva addebitata in fattura e non richiesta al cliente sarà un costo indeducibile per il cedente, mentre il cessionario registrerà la fattura nel registro degli acquisti senza detrarsi l’Iva;
c) emissione di un’autofattura in formato elettronico per ogni singola cessione o globale per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese. L’autofattura deve essere trasmessa al SDI con tipologia di documento TD27 indicando come data, quella di effettuazione dell’operazione oppure, nel caso di fatturazione cumulativa, una data ricadente nel mese di effettuazione dell’operazione. La fattura sarà poi annotata solo nel registro delle fatture emesse.
Le prime due ipotesi trovano scarsa applicazione sia per motivi di cortesia sia per ragioni operative. La tenuta del registro degli omaggi non è più consentita.
Segnaliamo che la base imponibile per le cessioni gratuite non è rappresentata dal valore normale bensì dal prezzo di acquisto. La base imponibile sarà pertanto definita dal costo di acquisto o in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili determinati nel momento in cui si compie la consegna.
Beni non rientranti nell’attività dell’impresa
La lettera h) dell’articolo 19-bis-1 del DPR 633/72 prevede l’indetraibilità dell’Iva sulle spese di rappresentanza come definite ai fini delle imposte sui redditi, escluse quelle sostenute per acquistare beni di costo unitario non superiore a € 50.
In generale quindi, l’Iva per l’acquisto di beni da dare in omaggio non è detraibile, salvo che il costo sia contenuto nel predetto limite, nel qual caso la detrazione è consentita purché gli omaggi siano qualificabili come spese di rappresentanza. Le spese di costo unitario superiore a € 50 e destinate all’acquisto di beni da distribuire gratuitamente, sono considerate spese di rappresentanza e come tali non consentono la detrazione dell’imposta. Qualora i beni siano consegnati ai dipendenti, questi sono considerati costi del personale e valgono le limitazioni previste dall’art. 19 bis 1 comma 1 lett. f).
La successiva cessione gratuita è un’operazione esclusa da Iva ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4 del DPR 633/72. Pertanto alla consegna del bene non sarà necessario emettere alcun documento fiscale. Al fine di evitare contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, si consiglia comunque l’emissione di un DDT o la predisposizione di un documento attestante la destinazione dei beni. Per individuare il momento impositivo dal punto di vista Iva, momento rilevante sia per l’esigibilità dell’imposta che per la sua detraibilità, si dovrà fare riferimento all’art. 6 del DPR 633/72 per le operazioni nazionali e all’art. 39 del D.L. 331/93 per quelle comunitarie. In pratica per le cessioni interne si farà riferimento al momento della consegna o spedizione, mentre per quelle comunitarie si dovrà considerare l’inizio del trasporto o spedizione.
BUONI ACqUISTO
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 21 del 22 febbraio 2011 ha chiarito che i buoni acquisto non assumono rilevanza ai fini Iva in quanto fuori campo ai sensi dell’art. 2 comma 3, lett. a) del DPR 633/72. Questi buoni, infatti, non costituiscono cessioni di beni in quanto aventi ad oggetto denaro o crediti in denaro.
Sul fronte della deduzione del costo in capo all’impresa ai fini dell’imposizione diretta, l’acquisto dei buoni da omaggiare ai dipendenti subirà lo stesso trattamento previsto sopra per i costi sostenuti per i beni non rientranti nell’attività dell’impresa. In capo ai dipendenti come già visto, il comma 3-bis dell’art. 51 del TUIR li considera erogazioni liberali in natura non soggetti a tassazione se l’importo annuale non supera i 2.000 o i 1.000 euro. Possono essere, infatti, considerati erogazioni ef-
fettuate mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico riportanti un valore nominale.
LE CESSIONI GRATUITE IN AMBITO UE
Le cessioni a titolo gratuito non costituiscono operazioni intracomunitarie per mancanza del requisito dell’onerosità previsto dal D.L. 331/93. Conseguentemente si rende applicabile la disciplina interna prevista del DPR 633/72 così come sopra indicato.
LE CESSIONI GRATUITE
ExTRA UE
Le cessioni di beni a titolo gratuito verso paesi non appartenenti all’Unione Europea costituiscono cessioni all’esportazione a norma dell’art. 8, lett. a) e b) del DPR 633/72. Ai fini della non imponibilità occorre che l’esportazione sia supportata dalla relativa documentazione doganale. A tal fine gli uffici doganali accettano fatture con l’indicazione “unicamente ad uso doganale” o “fattura pro forma”.
(pZ)
Residenza fiscale
nuovi Chiarimenti delle entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, illustra la nuova disciplina della residenza ai fini delle imposte sui redditi per le persone fisiche e le società ed enti introdotta dal D.Lgs. n. 209 del 2023 (c.d. decreto fiscalità internazionale) in attuazione della legge delega di riforma fiscale (legge n. 111/2023).
Si ricorda, infatti, che la legge n. 111/2023, ha delegato il Governo, tra l’altro, a riformare la suddetta disciplina al fine di renderla coerente con la prassi internazionale e con le Convenzioni sottoscritte dall’Italia per evitare le doppie imposizioni. La circolare, dopo un breve excursus normativo, si compone di due distinte parti, la prima relativa all’illustrazione delle novità che interessano le persone fisiche e la seconda dedicata alle società ed enti.
Di seguito un’analisi dei principali aspetti trattati.
RESIDENZA
DELLE pERSONE FISIChE
In materia di residenza delle persone fisiche, le modifiche normative apportate dal D.Lgs. n. 209/2023 riguardano l’articolo 2, comma 2, del Tuir ed entrano in vigore a partire dal periodo d’imposta 2024.
Al riguardo, la circolare ricorda che la riforma ha mantenuto l’impianto della previgente disposizione del Tuir, secondo cui la residenza fiscale delle persone fisiche si considera in Italia al ricorrere alternativo, per la maggior parte del periodo d’imposta (per le persone fisiche coincidente con l’anno solare), di uno dei criteri di collegamento indicati dalla norma. Viene, altresì, confermato che ai fini del computo della maggior parte del periodo d’imposta si ha riguardo anche a periodi non consecutivi nel corso dell’anno, sommandoli, quindi, tra loro.
Le modifiche normative riguardano dunque, i criteri di determinazione del domicilio e dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, oltre all’introduzione di un nuovo criterio, consistente nella presenza fisica nel territorio dello Stato. Con riferimento al domicilio, il succitato decreto ha sostituito il rinvio alla definizione civilistica con una nuova nozione secondo cui “per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”. La circolare chiarisce che la nuova definizione privilegia le relazioni personali e familiari rispetto a quelle prettamente economiche, consentendo, altresì, di risolvere, a partire dal periodo d’imposta 2024, le incertezze venutesi a creare negli anni in virtù del rinvio nel previgente articolo 2 del Tuir al domicilio civilistico. Viene, altresì, specificato che nella nozione di “relazioni personali e familiari” rientrano i rapporti tipici disciplinati dalle vigenti disposizioni normative (ad esempio il rapporto di coniugio o di unione civile), così come le relazioni personali connotate da un carattere di stabilità (ad esempio la convivenza).
Anche la dimensione stabile dei rapporti sociali del contribuente può assumere rilievo, nella misura in cui risulti da elementi certi. Non vanno poi tralasciate le condotte con le quali una persona manifesta, con atti concreti, la volontà di mantenere un legame effettivo con il territorio italiano. Secondo l’Agenzia delle Entrate, il nuovo criterio della presenza fisica è un requisito oggettivo, basato esclusivamente sulla presenza fisica di un soggetto nel territorio dello Stato italiano, a prescindere dalle relative motivazioni. Pertanto, ad esempio, coloro che, venendo a svolgere una attività lavorativa nel nostro Stato, anche in smart working, sono ivi presenti per la maggior parte dell’anno, sono da considerare fiscalmente residenti in Italia.
La circolare chiarisce, poi, che la presenza fisica può essere riscontrata in base a elementi che attestano la materiale permanenza nel territorio dello Stato, anche non continuativa, per un preciso numero di giorni o frazioni di giorno. Infatti, in relazione al criterio della presenza fisica, ai fini del conteggio della permanenza nel territorio dello
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Stato, occorre tenere conto anche delle frazioni di giorno, seppur di breve durata. In relazione al criterio dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, la circolare rileva che tale requisito è stato rimodulato, acquisendo ora il valore di presunzione relativa che può essere disapplicata laddove il contribuente sia in grado di dimostrare che, per la maggior parte del periodo d’imposta, non abbia configurato nessuno dei criteri alternativi – diversi da quello anagrafico – previsti dal novellato articolo 2, comma 2, del Tuir. Resta, invece, inalterata la presunzione di residenza in Italia per i cittadini italiani che si trasferiscono in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, prevista dal comma 2-bis dell’articolo 2 del Tuir.
Viene inoltre, dedicato uno specifico paragrafo ai regimi agevolativi per le persone che trasferiscono la residenza in Italia, ove viene chiarito che, poiché la nuova disciplina introdotta dal Decreto trova applicazione a partire dal periodo d’imposta 2024, il requisito della mancata residenza fiscale in Italia negli anni precedenti, propedeutico all’accesso a tali regimi agevolativi, andrà valutato alla luce del nuovo articolo 2, comma 2, del Tuir, solamente per i periodi d’imposta 2024 e successivi, restando ferma la disciplina previgente fino al periodo d’imposta 2023.
RESIDENZA
DELLA SOCIETà E DEGLI ENTI
Con riferimento alle modifiche più significative apportate all’articolo 73 commi 3 e 5 del Tuir, relative ai nuovi criteri di determinazione della residenza fiscale delle società ed enti, la circolare si sofferma sui concetti di sede di direzione effettiva e sede di gestione ordinaria in via principale. L’articolo 73, comma 3 del Tuir, nella nuova formulazione, fornisce una definizione di sede di direzione effettiva, quale “continua e coordinata
assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”. In coerenza con quanto precisato nella Relazione illustrativa al Decreto, la circolare specifica che non rileva ai fini della determinazione della residenza fiscale in Italia il luogo in cui sono assunte le decisioni da parte dei soci, purché le stesse non abbiano carattere gestorio.
Sulla nozione di sede della gestione ordinaria, invece, la circolare precisa che deve essere intesa quale luogo in cui si esplicano il normale funzionamento della società e gli adempimenti che afferiscono all’ordinaria amministrazione della stessa, come previsto dall’articolo 73, comma 3 del Tuir, che definisce la gestione ordinaria quale “continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”.
Pertanto, l’introduzione dei criteri di collegamento della sede di direzione effettiva e della sede di gestione ordinaria in via principale mira a garantire maggior certezza giuridica nei rapporti tra fisco e contribuente, ancorando il presupposto di residenza fiscale in Italia di società ed enti ad elementi concreti e fattuali, in un’ottica di prevalenza della sostanza sulla forma.
Da ultimo, viene evidenziato che la nuova disciplina si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023 e quindi, per le società e gli enti aventi l’esercizio d’impresa coincidente con l’anno solare, sono efficaci dal 1° gennaio 2024. In caso, invece, di società o enti con esercizio a cavallo d’anno, i nuovi criteri di collegamento operano dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023, mentre continua ad applicarsi la disciplina previgente nel periodo d’imposta in corso fino alla chiusura dell’esercizio a cavallo d’anno.
Erogazione dell’indennità una tantum cd. “Bonus Natale”
adempimenti del datore di lavoro
Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 392/AG del 20 novembre 2024 per comunicare che l’art. 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, convertito in Legge n. 143 del 7 ottobre 2024, che prevede l’erogazione di una somma una tantum per l’anno 2024 di importo pari a 100 euro (di seguito “Bonus Natale”), è stato modificato dal D.L. 14 novembre 2024, n. 167, che ha ampliato la platea dei beneficiari eliminando il requisito familiare del coniuge a carico.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente con la circolare nr. 22 del 19 novembre 2024 fornendo i chiarimenti a seguito dell’ultimo intervento legislativo.
REqUISITI FISCALI
Il “Bonus Natale” spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente, cioè quello derivante da rapporti aventi ad oggetto la prestazione di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 49 del TUIR, con qualsiasi qualifica e a prescindere dalla tipologia contrattuale. Non possono essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (amministratori, tirocinanti, ecc.) di cui all’art. 50 del TUIR.
Ai fini del riconoscimento del bonus è necessaria la verifica della “capienza” dell’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del TUIR. Infine il lavoratore beneficiario deve avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, per l’anno d’imposta 2024. Ai fini del calcolo del reddito complessivo si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario, delle somme elargite a titolo di “mance”, e al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quel-
lo delle relative pertinenze. Detta indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e dovrà essere riproporzionata in funzione del periodo di lavoro svolto dal lavoratore nell’anno d’imposta 2024. Per i lavoratori part-time il bonus non va riproporzionato in base all’orario di lavoro.
REqUISITI
FAMILIARI
Oltre al rispetto congiunto dei requisiti fiscali il “Bonus Natale” spetta ai lavoratori che hanno fiscalmente a carico almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato. Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) si considerano fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Per i figli di età superiore a 24 anni il reddito non deve essere superiore a 4.000 euro. Il D.L. 14 novembre 2024, nr. 167, ha eliminato quindi il requisito per il lavoratore beneficiario di avere il coniuge fiscalmente a carico o di appartenere a un nucleo familiare cd. monogenitoriale. L’indennità spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente di fatto, anche con altri, non sia beneficiario della stessa indennità.
Si ricorda che per convivenza di fatto si intende l’unione stabile di legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell’art. 1, commi 36-37 della Legge 76/2016, che viene accertata con dichiarazione anagrafica, di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
Si riportano due esemplificazioni tratte dalla circolare nr. 22 del 19 novembre 2024:
1. Due lavoratori dipendenti, con un figlio fiscalmente a carico e per i quali sussistono i requisiti fiscali richiesti dalla norma: l’indennità spetta solo a uno di essi, nel caso siano coniugati (non legalmente ed effettivamente separati) o conviventi di fatto.
2. Due lavoratori dipendenti, con un figlio fiscalmente a carico e per i quali sussistono i requisiti fiscali richiesti dalla norma, che non sono coniugati e non convivono (ai sensi della richiamata legge 76/2016): l’indennità spetta a entrambi.
ADEMpIMENTI
Il bonus sarà erogato, dal sostituto d’imposta, unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta con autodichiarazione scritta la sussistenza congiunta dei requisiti reddituali e familiari. Nell’autodichiarazione è necessario indicare il codice fiscale del figlio a carico e del coniuge o convivente, se presente.
Il datore di lavoro potrà recuperare le somme erogate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
Il lavoratore che ha svolto più rapporti di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024 deve presentare all’ultimo datore di lavoro, oltre che l’autodichiarazione, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum da erogare.
Il lavoratore part-time che ha più rapporti di lavo-
ro in corso dovrà indicare nell’autodichiarazione i riferimenti reddituali e i giorni di lavoro prestati dagli altri datori di lavoro.
Successivamente all’erogazione il datore di lavoro verificherà, in sede di conguaglio di fine anno, la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvederà al recupero del relativo importo.
Il bonus potrà essere fruito anche in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2024 e presentata dal lavoratore nell’anno 2025. In particolare possono beneficiarne i lavoratori privi del sostituto d’imposta (lavoratori domestici), i lavoratori che non hanno richiesto il bonus nonostante gli spettasse e i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro prima della sua erogazione.
Riportiamo un nostro fac-simile di autodichiarazione.
(AG)
DIChIARAZIONE SOSTITUTIvA DI ATTO DI NOTORIETà pER L’EROGAZIONE DELL’INDENNITà UNA TANTUM (BONUS NATALE) (ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, con C.F. ___________________________ nato/a ____________________________________ (_______) il ________________________, residente a ____________________________ (_____) in via ___________________________________________, nr. _________, in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, presso _____________________________________________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DIChIARA:
Di essere titolare di reddito da lavoro dipendente.
Di avere, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a euro 28.000.
Di avere un/dei figlio/i fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR, e di comunicarne di seguito il/i codice/i fiscale/i. COGNOME
Che il coniuge (se presente), non legalmente ed effettivamente separato o convivente di fatto(1) (se presente) NON è beneficiario della stessa indennità, e di comunicarne di seguito il codice fiscale.
COGNOME NOME CODICE FISCALE
ChIEDE
CONIUGE
CONVIVENTE
il riconoscimento dell’indennità una tantum (c.d. bonus Natale) di cui all’art. 2-bis, D.L. n. 113/2024 convertito in Legge n. 143/2024, modificato dal D.L. 14 novembre 2024, n. 167, consapevole, inoltre, del fatto che il bonus – in proporzione al periodo di lavoro svolto nell’anno – sarà erogato soltanto nel caso di capienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni di cui all’art. 13, comma 1 del TUIR e che in sede di conguaglio fiscale il bonus potrà essere recuperato per mancanza dei requisiti.
Solo per lavoratori con più rapporti di lavoro part-time contemporanei:
Il/La sottoscritto/a richiede che il bonus venga erogato dal datore di lavoro ___________________
Il/La sottoscritto/a comunica di aver un reddito, derivante da altri rapporti in essere, di importo pari a euro ________________________ e numero _______________ giorni di detrazione nell’anno 2024.
Solo per lavoratori che hanno avuto più rapporti di lavoro nell’anno con datori di lavoro diversi:
Il/La sottoscritto/a, avendo intrattenuto più rapporti di lavoro subordinato nel corso dell’anno 2024, allega alla presente dichiarazione le CU dei suddetti rapporti, al fine di poter verificare le condizioni di riconoscimento del suddetto bonus e la quantificazione dello stesso.
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni inerenti ai dati indicati.
Data Firma
(1) Per convivenza di fatto si intende l’unione stabile di legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell’art. 1, commi 36-37 della Legge 76/2016, che viene accertata con dichiarazione anagrafica, di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
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“Mi avevano detto che la cooperativa aveva come scopo l’integrazione lavorativa e sociale di alcune persone diversamente abili, ma per quanto mi guardassi intorno non mi pareva di vederne; tutti mi parevano abili, anzi abilissimi. Se c’era qualcosa a distinguerli, ma lo scoprii a fatica, era forse qualcosa nel loro sguardo: quella luce di gioia di v ivere che non si trova più nel mondo imbronciato in cui v iv iamo.”
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Indice mensile rivalutazione
t.f.r. ottobre 2024
RENTRI: Registro Elettronico
Nazionale tracciabilità rifiuti
a deCorrere
dal 15 diCembre 2024
le prime iSCrizioni
Tracciabilità dei rifiuti, dopo anni di incertezze e stallo, e l’archiviazione del SISTRI, è arrivato il RENTRI, che è partito di recente in fase sperimentale.
Il SISTRI doveva essere un sistema telematico innovativo per la tracciabilità dei rifiuti, era entrato in vigore nel 2013 ed è stato cancellato nel 2019, e avrebbe dovuto definitivamente sostituire i formulari cartacei e le dichiarazioni MUD che è lo strumento attuale di tracciabilità dei rifiuti. In sostituzione è arrivato il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) che è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti, previsto dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, e gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
L’adozione di un sistema di tracciabilità, prevista dalla Strategia nazionale per l’economia circolare, permette di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili non solo per le attività di vigilanza e controllo, ma anche per le politiche ambientali adottate dal Ministero.
Di seguito approfondiamo in sintesi questo nuovo sistema di gestione dei rifiuti e gli adempimenti obbligatori per le imprese.
pREMESSE
Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema
delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti) e di ciascun punto di generazione del rifiuto.
In particolare, il RENTRI consente di:
- mettere a disposizione della pubblica amministrazione un flusso costante di dati e informazioni sulla movimentazione dei rifiuti, a supporto delle politiche ambientali e della pianificazione regionale;
- sostenere le autorità di controllo nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti, facilitando le modalità di verifica basate su documenti digitali;
- assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti per le imprese, con lo snellimento delle procedure, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di supporto alla transizione digitale messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- ridurre i tempi per la trasmissione dei dati necessari per la rendicontazione e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi Europei di recupero e riciclo;
- gestire in modalità digitale milioni di documenti cartacei.
Il RENTRI è articolato in:
a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni;
b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 152/2006 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto ove previsto.
ISCRIZIONE AL RENTRI
Primo gruppo obbligato
A decorrere dal 15 dicembre 2024 e entro al 13 febbraio 2025 dovranno iscriversi al RENTRI, mediante accreditamento alla piattaforma telematica al link: https://www.rentri.gov.it/it , i seguenti soggetti:
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano più di 50 dipendenti;
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi) che occupano più di 50 dipendenti;
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- gli enti e le imprese che eseguono il trasporto di rifiuti a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti o intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, potranno iscriversi al RENTRI volontariamente.
Secondo gruppo obbligato
A decorrere dal 15 giugno 2025 entro al 14 agosto 2025 dovranno iscriversi al RENTRI, mediante accreditamento alla piattaforma telematica al link: https://www.rentri.gov.it/it , i seguenti soggetti:
- i produttori di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti compreso tra i 11 e 50;
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi) con un numero di dipendenti compreso tra i 11 e 50
Terzo gruppo obbligato
A decorrere dal 15 dicembre 2025 entro al 13 febbraio 2026 dovranno iscriversi al RENTRI, mediante accreditamento alla piattaforma telematica al link: https://www.rentri.gov.it/it, i seguenti soggetti:
- i produttori di rifiuti pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti.
CALCOLO NUMERO
DEI DIpENDENTI
Il numero dei dipendenti, ai fini del calcolo del sistema RENTRI, è calcolato in base al numero di persone, presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione. Il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed è riferito all’impresa e non alla singola unità locale, qualora il numero di dipendenti for-
nito dal Registro imprese non fosse aggiornato è possibile modificarlo al momento dell’iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale.
ACCESSO
ALL’AREA RISERvATA
Il primo accesso all’area riservata del RENTRI per l’iscrizione deve essere effettuato da una persona avente titolo per rappresentare l’operatore (impresa, ente o altri soggetti obbligati). Nel caso d’impresa i poteri del rappresentante vengono verificati dal sistema automaticamente consultando il Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. L’accesso del rappresentante avviene mediante autenticazione con identità digitale (SPID, CNS, CIE).
Successivamente il rappresentante potrà individuare una o più persone in qualità di incaricati che potranno accedere e operare nell’area riservata. L’incaricato può essere una persona interna o esterna all’impresa e non necessariamente deve essere un soggetto con titolo di rappresentanza. Anche l’accesso al RENTRI degli incaricati avviene mediante autenticazione con identità digitale (SPID, CNS, CIE).
NUOvI MODELLI
DI REGISTRO
DI CARICO E SCARICO
Le modalità di compilazione del nuovo modello sono state definite con il Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023.
Dal 13 febbraio 2025 entrerà in vigore il nuovo formato di registro definito dal D.M. 59/2023, le aziende del primo gruppo terranno il registro in formato digitale nei seguenti modi:
- o attraverso un proprio sistema gestionale; - o attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal MASE tramite il RENTRI.
Il registro digitale dovrà essere vidimato digitalmente utilizzando il servizio delle Camere di commercio accessibile sempre tramite il portale RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.
Il registro digitale dovrà inoltre essere conservato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale in modo da garantire che vengano preservati i requisiti di autenticità, integrità, affidabilità e leggibilità stabiliti dalle linee guida AgID. Il processo di conservazione digitale consentirà di non dover più stampare i registri su supporti cartacei preventivamente vidimati; solo su richiesta degli enti di controllo si dovrà stampare una copia cartacea.
Dal 13 febbraio 2025 e fino alla data di iscrizione al RENTRI i produttori di rifiuti fino a 50 dipen-
NOVA Software consolida le sue "collaborazioni di valore"
NOVA Software, la società di Buttrio, costituita nel 1989, si è costantemente sviluppata ed affermata come leader nella progettazione e realizzazione personalizzata di soluzioni di Information & Communication Technology a livello progettuale, gestionale e di consulenza, in particolare nel settore delle PMI del Nord Est Italiano.
La particolarità operativa della società è improntata a garantire alle aziende clienti un supporto di gestione operativo completo e sempre aggiornato nelle tecnologie informatiche e nella loro evoluzione applicativa nel tempo.
Attualmente, le collaborazioni funzionali alle esigenze dei clienti sono quelle già operative in ambito Industria 4.0, in particolar modo con l’azienda NACHSTE di Udine: il loro applicativo Indy può soddisfare questi requisiti con l’interscambio dati tra i vari reparti in ambito lavorativo/ produttivo, adottando la reportistica
che le aziende clienti già utilizzano, efficientando le decisioni aziendali e commerciali; inoltre, per le aziende che desiderano continuamente migliorarsi, NACHSTE propone lo studio di fattibilità in ottica Transizione 5.0, infatti siamo a disposizione per delle consulenze specifiche e coordinate, integrando le nostre reciproche esperienze.
Per fornire un supporto gestionale e consulenziale completo ed esaustivo alle sue aziende clienti, NOVA Software ha anche sviluppato e consolidato un network di Partnership specializzate a livello locale e nazionale.
Queste “collaborazioni di valore” sono le seguenti:
` OMNIAEVO con sede a Codroipo per soluzioni di ingegneria informatica;
` TECTRA con sede a Spello per sistemi di automazione di interscambio dati;
` INFOFACTORY con sede a Udine per nuovi progetti basati sull’intelligenza artificiale
` ABLE TECH accreditata presso l’AGID per la fatturazione elettronica
` IDS con sede a Udine per una crescita qualitativa degli applicativi di NOVA Software
Per l’area di Project Financing e la gestione di bandi di cofinanziati a livello regionale ed europeo sono state acquisite collaborazioni con professionisti specializzati in questo campo.
Importanza fondamentale e da non scordare, le numerose collaborazioni con Consulenti aziendali autonomi, per supporto formativo e di analisi ai piani di crescita dei nostri clienti.
denti (secondo e terzo gruppo) continueranno a tenere i registri in formato cartaceo, ma con il nuovo modello reperibile dal portale RENTRI. Una volta stampati su supporto cartaceo i registri dovranno essere vidimati presso gli uffici delle Camere di commercio territorialmente competenti. Per la vidimazione dei registri cronologici di carico e scarico cartacei dovrà essere versato alla Camera di Commercio un diritto di segreteria. La funzionalità di stampa del registro di carico e scarico in bianco da presentare per la vidimazione alla CCIAA è già disponibile dal 4 novembre 2024. Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione. In ogni caso la vidimazione dei fogli di registro di carico e scarico in bianco potrà avvenire anche dopo il 13 febbraio 2025, purché tale vidimazione preceda la prima annotazione a partire da tale data. Dalla data di iscrizione al RENTRI si applicherà, anche ai soggetti del secondo e terzo gruppo, l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale.
FORMULARI
DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI
(FIR)
Le modalità di compilazione del nuovo modello sono state definite con il Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023. Dal 13 febbraio 2025 entrerà in vigore anche il nuovo formato di FIR definito dal D.M. 59/2023. Con l’entrata in vigore del nuovo modello i FIR verranno emessi e vidimati digitalmente tramite la piattaforma RENTRI e saranno utilizzati in formato cartaceo da tutti gli operatori, anche da quelli non ancora iscritti o non obbligati all’iscrizione al RENTRI.
La vidimazione digitale può avvenire alternativamente mediante:
- l’interoperabilità con il sistema gestionale dell’operatore;
- con il servizio di vidimazione digitale disponibile sul portale RENTRI.
- La funzionalità di stampa e vidimazione del formulario sarà disponibile a partire dal 23 gennaio 2025.
A decorrere dal 13 febbraio 2025 tutti i soggetti (enti, imprese o altre organizzazioni) che non dispongono di sistemi gestionali, per la gestione del FIR cartaceo e la sua vidimazione digitale possono utilizzare i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI.
Per l’utilizzo dei servizi di supporto:
- il soggetto già iscritto al RENTRI accede all’area riservata “Operatori”;
- il soggetto non ancora iscritto, o non soggetto ad obbligo di iscrizione, accede all’area “Produttori di rifiuti non iscritti”.
- L’accesso alle aree riservate avviene mediante autenticazione con identità digitale (SPID per persona fisica o giuridica, CNS, CIE).
I servizi di supporto consentono:
- l’emissione del FIR cartaceo vidimato digitalmente e identificato da un numero univoco rilasciato dal RENTRI. L’operatore può decidere se avere un’unica numerazione progressiva dei FIR per tutte le sue unità locali, oppure numerazioni progressive distinte per ciascuna unità locale;
- l’inserimento dei dati relativi al produttore/ detentore, al trasportatore, al destinatario, all’eventuale intermediario, alla tipologia e quantità stimata di rifiuto;
- la produzione del file in formato pdf ai fini della stampa, secondo il modello riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59, con possibilità di compilazione manuale in alternativa a quella mediante applicazione web.
Dal 13 febbraio 2026 i produttori iscritti al RENTRI emetteranno in formato digitale il FIR, per i rifiuti pericolosi e per i rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi. In tutti gli altri casi non vi sarà l’obbligo di emissione e gestione del FIR in formato digitale e potrà continuare ad essere utilizzato il supporto cartaceo.
Per la compilazione del FIR digitale sarà possibile utilizzare i sistemi gestionali degli operatori o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
FORMAZIONE
SUL RENTRI
Tutto il materiale utilizzato durante la formazione già realizzata (Webinar promossi della ns. Associazione Confapi FVG del 24/09/2024 e del 17/10/2024) è liberamente accessibile sul portale RENTRI al link: https://www.rentri.gov.it/it nella sezione Supporto -> Eventi formativi. Sul portale, oltre ai manuali operativi, sono anche disponibili un’ampia raccolta di risposte puntuali ai quesiti ricevuti.
CALENDARIO
RIASSUNTIvO
Per una maggiore facilità di lettura delle scadenze sopracitate di seguito pubblichiamo una tabella di sintesi.
CATEGORIA
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali
Enti o imprese produttori inziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 10 dipendenti
Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi < 10 dipendenti
ISCRIZIONE AL RENTRI
dal 15/12/2024
TENUTA REGISTRI IN FORMATO DIGITALE
EMISSIONE FIR IN FORMATO DIGITALE
ed entro il 13/02/2025 dal 13/02/2025 dal 13/02/2026
dal 15/06/2025
ed entro il 14/08/2025
dal 15/12/2025
ed entro il 13/02/2026
dalla data di iscrizione al RENTRI dal 13/02/2026
dalla data di iscrizione al RENTRI dal 13/02/2026
Semplificazioni nella gestione dei rifiuti RAEE
in vigore
dal 15 novembre 2024
Con l’approvazione, in via definitiva, del decreto cosiddetto “salva-infrazioni”, il D.L. n. 131/2024, dal 15 novembre 2024, è entrata in vigore la Legge 14 novembre 2024, n. 166 che converte, con modificazioni, il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
In particolare, si segnalano le seguenti importanti disposizioni sulla gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) introdotte all’ articolo 14 bis:
a) I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro non sono soggetti all’obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico ……. non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. (comma 6)
Tale disposizione non introduce grandi elementi di novità in base al quadro normativo già previsto. Relativamente al RENTRI, si rimanda alla FAQ pubblicata nell’area supporto del portale RENTRI, che rispondendo sugli obblighi per soggetti iscritti alla categoria 3 bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali specificando che i “Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori
e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 3-bis, quando svolgono le attività di gestione dei RAEE in base alle modalità semplificate previste dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65 NON sono soggetti agli obblighi del RENTRI”.
Quando invece operano al di fuori delle modalità semplificate, di cui al predetto decreto, sono soggetti all’applicazione delle regole generali per l’iscrizione al RENTRI.
b) “Il trasporto relativo ai RAEE di piccola dimensione (uno contro uno e uno contro zero), ivi compreso quello dal punto di vendita al luogo di deposito è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione” (comma 8)
Disposizione che abroga i modelli fino ad oggi utilizzati ai sensi del DM 65/2010 (allegato 2).
c) Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. (comma 7)
d) Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività. (comma 9)
La categoria 3-bis è certamente quella più impattata dalle novità introdotte.
L’Albo nazionale gestori ambientali, preso atto delle nuove disposizioni, si sta attivando per definire le azioni da mettere in campo in tempi rapidi, con particolare riferimento a tutte le iscrizioni in categoria 3-bis e le relative istanze in essere, anche in sinergie con il Ministero. (CS)
Confapi Aniem agli Stati Generali sicurezza sul lavoro
garantire tempi Congrui per la realizzazione delle opere
Nell’ambito degli Stati Generali della salute e sicurezza sul lavoro, organizzati dal 29 al 31 ottobre presso la Camera dei Deputati, il Presidente di Confapi Aniem, Giorgio Delpiano è intervenuto al tavolo tematico dedicato all’edilizia. Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali fornendo contributi per migliorare le condizioni
di sicurezza nei cantieri, il Presidente ha sottolineato come sia alquanto difficoltoso in edilizia definire modelli rigidi, considerata la specificità di ogni cantiere.
Un aspetto certamente determinante è quello di garantire tempi congrui per la realizzazione delle opere, sia in edilizia privata che nel settore dei lavori pubblici: l’accelerazione nella consegna dei lavori non si concilia con una sicurezza effettiva. Pur mantenendo critiche sull’effettiva incisività del provvedimento, Delpiano ha infine evidenziato il miglioramento dell’impianto normativo sulla patente a crediti, passata da un approccio meramente repressivo a uno più di tipo premiale orientato a prevenire gli infortuni.
In vigore il d.l. Ambiente
diSpoSizioni urgenti per la tutela ambientale del paeSe
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2024 è stato pubblicato il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, c.d. Decreto Ambiente, recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”. Le nuove misure prevedono:
- misure finalizzate al rispetto delle scadenze per il conseguimento degli obiettivi di decar-
bonizzazione, promozione delle energie rinnovabili e sicurezza energetica stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Energia e Clima (PNIEC);
- una semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale, con l’introduzione di una “corsia veloce” per i progetti di interesse strategico nazionale. Sono introdotte anche norme per rafforzare il riuso delle acque, con la definizione di “acque affinate”, che possono contribuire al ripristino o accrescimento delle risorse idriche sotterranee;
- il potenziamento dell’Albo dei Gestori Ambientali;
- una semplificazione per l’individuazione del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti per le piccole imprese, agevolando la ricerca di questa figura senza oneri economici aggiuntivi per le aziende.
Audizione sul recepimento delle direttive europee
tra le direttive da reCepire
anChe Quella
Sui riSChi ConneSSi
all’eSpoSizione all’amianto
Confapi parteciperà al ciclo di audizioni promosse dalla Commissione Politiche dell’UE del Senato nell’ambito dell’esame del Disegno di legge recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2024”.
Tra queste si segnalano la Direttiva 2023/1791 sull’efficienza energetica che fissa obiettivi di miglioramento del 40% entro il 2030 coinvolgendo vari settori, tra i quali l’edilizia, il Regolamento 2023/988 relativo alla sicurezza generale prodotti, che riguarda sia i prodotti finiti che la catena di fornitura, il Regolamento 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione.
Tra le direttive da recepire, senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi, figura anche la Direttiva (UE) 2023/2668 che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro. Confapi Aniem ha segnalato come tale provvedi-
mento presenti potenziali criticità per le imprese nel processo di adeguamento alle nuove norme; ci si riferisce soprattutto all’introduzione di valori limiti più restrittivi all’esposizione di amianto entro il 21 dicembre 2029. Si tratta di misure finalizzate a garantire condizioni di lavoro più sicure e, quindi, assolutamente condivisibili ma che, unite alla previsione di metodologie di misurazione dell’amianto (microspia elettronica in sostituzione di quella ottica prevalentemente diffusa in Italia) comportano tempi e oneri economici per il necessario adeguamento.
In questo contesto si ritiene necessario prevedere misure di sostegno economico alle imprese, in linea, peraltro, con quanto stabilito dall’art. 22-bis della direttiva ove si prevede un supporto informativo agli operatori economici anche con riferimento ai Fondi dell’Unione con l’intento di facilitarne l’accesso alle pmi.
Ulteriore criticità altresì è stata segnalata in merito a quanto disposto dall’art. 11 nell’ambito dei lavori di demolizione, manutenzione e ristrutturazione di locali costruiti precedentemente all’entrata in vigore del divieto di utilizzo dell’amianto: i datori di lavoro devono indicare i materiali a potenziale contenuto di amianto, anche garantendo l’esame da parte di operatori qualificati. Viene evidenziato, al riguardo, che nel Titolo IV del Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) è il committente dei lavori che redige il piano di sicurezza individuando i rischi concreti connessi all’intervento.
Approvate le modifiche al Codice dei contratti
vengono introdotte
miSure per faCilitare
la parteCipazione delle pmi
Il Governo ha apportato il correttivo al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le correzioni e integrazioni si sono rese necessarie per razionalizzare e semplificare la disciplina del vigente codice dei contratti pubblici, si tiene conto delle principali esigenze rappresentate anche dalla nostra Associazione CONFAPI, nonché delle richieste, presentate in sede europea, di modifica e integrazione di taluni istituti giuridici introdotti, al fine sia di scongiurare sia l’avvio di nuove procedure di infrazione da parte della Commissione europea sia di risolvere quelle eventualmente già in essere. Inoltre, il correttivo intende recepire le principali affermazioni giurisprudenziali formatisi all’indomani del vigente codice, assicurando, in tal modo, una uniforme applicazione di tali principi.
Le modifiche introdotte dal correttivo di maggior interesse per le imprese sono riassunte in seguito.
TUTELA DELLE MICRO, pICCOLE E MEDIE IMpRESE
Vengono introdotte misure per facilitare la partecipazione delle PMI, sia con contratti riservati sotto la soglia europea, sia con una soglia di subappalto del 20% dedicata.
I principali interventi a tutela delle micro, piccole e medie imprese sono:
- riserva di partecipazione per le PMI - Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di appalto o di concessione alle PMI. Questo permette alle piccole e medie imprese di accedere a contratti pubblici senza dover competere con imprese di dimensioni maggiori.
- Suddivisione in lotti - Gli appalti devono essere suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi per garantire la partecipazione
effettiva delle micro, piccole e medie imprese. Se l’appalto non è suddiviso in lotti, la stazione appaltante deve motivare questa decisione, con l’obiettivo di promuovere una “concorrenza equa” tra le imprese di diverse dimensioni.
- Soglia di subappalto riservata alle PMI - È previsto che almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili debba essere affidato a PMI, salvo diversa indicazione giustificata dall’oggetto del contratto. Questo consente di creare una quota dedicata alle piccole e medie imprese nei contratti di subappalto, aumentando la loro possibilità di partecipare all’esecuzione di grandi opere.
- Riduzione delle garanzie - Le PMI possono beneficiare di una riduzione del 50% delle garanzie richieste per la partecipazione alle gare. Inoltre, se presentano fideiussioni digitali, possono ottenere ulteriori riduzioni. Questo intervento ha lo scopo di ridurre gli oneri finanziari per le imprese di dimensioni più piccole, favorendo la loro partecipazione alle gare pubbliche.
TUTELE
pER I LAvORATORI
Il decreto introduce un allegato che stabilisce i criteri per individuare il contratto collettivo applicabile ai dipendenti impiegati negli appalti pubblici, con la verifica di equivalenza delle tutele contrattuali per garantire condizioni lavorative adeguate. Il nuovo allegato, regolamenta quali sono i criteri e le modalità per l’individuazione del CCNL da applicare, individua dunque anche i criteri in base ai quali accertare l’equipollenza del CCNL indicato nella dichiarazione di equivalenza delle tutele, nei casi in cui si adottino contratti differenti.
DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI pUBBLICI
In tema di digitalizzazione dei contratti pubblici, il decreto contiene nuove disposizioni per:
- semplificare l’alimentazione del fascicolo virtuale degli operatori economici;
- chiarire le regole sulla certificazione delle piattaforme utilizzate dalle stazioni appaltanti per collegarsi alla Banca dati ANAC;
- prevedere la suddivisione di compiti tra il RUP e il personale delle stazioni appaltanti ai fini del caricamento dei dati sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- accelerare e semplificare il funzionamento del casellario informatico;
- razionalizzare tutti i requisiti tecnici per la redazione in modalità digitale dei documenti di programmazione, progettazione ed esecuzione dell’opera;
- ridefinire termini e regole per l’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni BIM.
Viene confermato l’obbligo del BIM a decorrere dal 1° gennaio 2025
Il BIM (Building Information Modeling), indica il sistema informativo digitale della costruzione composto dal modello 3D integrato con i dati fisici, prestazionali e funzionali dell’edificio, e sarà obbligatorio negli appalti pubblici per la progettazione e realizzazione di lavori di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti.
Cambia però la soglia di applicazione, infatti, si passa da un importo a base di gara di 1 milione al valore del progetto pari a 2 milioni di euro. Sempre a partire dal 1° gennaio 2025 si introduce una soglia specifica per gli interventi da realizzare sugli edifici classificati come beni culturali: il BIM sarà obbligatorio in caso di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria (5.538.000 euro) per i beni culturali milioni di euro.
pREZZARI
Si precisa che per i contratti di lavori, il costo di prodotti, attrezzature e lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente. Inoltre, si introduce tra i compiti del tavolo tecnico per la revisione dei prezzi, la definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da utilizzare anche come base per l’aggiornamento dei prezzari regionali.
ANTICIpAZIONE
DEL pREZZO
Novità anche in tema di anticipazione del prezzo contrattuale, con le nuove modifiche si prevede che l’importo dell’anticipazione verrà rimodulato, risultando:
- pari al 20% per i contratti di importo inferiore a 500.000 euro;
- pari al 15% per i contratti di importo compreso tra 500.000 e 5 miliardi di euro;
- pari al 10% per i contratti di importo pari o superiore a 5 miliardi di euro.
Rimane in vigore la possibilità per le Stazioni Appaltanti, di prevedere, nei documenti di gara, un incremento dell’anticipazione del prezzo, che potrà essere così modulata:
- fino al 30% per i contratti di importo inferiore a 500 milioni di euro;
- fino al 20% per i contratti di importo compreso tra i 500 milioni e i 5 miliardi di euro;
- fino al 15% per i contratti di importo pari o superiore ai 5 miliardi di euro.
pROCEDURE
DI GARA
In ambito di procedure di gara le novità di maggior interesse per le imprese sono sinteticamente le seguenti:
- i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto;
- si introduce la possibilità per il bando di prevedere l’offerta in aumento individuandone i limiti di operatività;
- si inserisce l’istituto dell’accordo di collaborazione plurilaterale. Con l’obiettivo, previsto dal Codice, di perseguire il principio del risultato. Si prevede che le parti rilevanti, coinvolte nell’esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, regolano le interazioni tra i loro rapporti e definiscono gli impegni, le attività e gli obiettivi della reciproca collaborazione.
- si specifica che rientra tra le condotte di illecito professionale dell’operatore economico, che la stazione appaltante può ritenere rilevante ai fini dell’esclusione, l’applicazione di penali in misura pari o superiore al 2% dell’ammontare del netto contrattuale;
- si chiarisce, in materia di garanzie, che la riduzione fino al 20%, dovuta al possesso delle certificazioni indicate nell’allegato II.13 del Codice, è cumulabile con quella del 10% prevista in caso di utilizzo di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
- si prevedono dei criteri premiali per gli Operatori Economici nei casi:
- di contratti aventi oggetto analogo a quello del bando di gara se eseguiti negli ultimi cinque anni che hanno ottenuto premio di accelerazione;
- di contratti aventi oggetto analogo a quello del bando di gara eseguiti negli ultimi dieci anni, hanno adempiuto correttamente all’accordo di collaborazione.
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ESECUZIONE CONTRATTI
Vengono rafforzate le premialità e le penali per accelerare l’esecuzione delle opere, tipizzate le varianti, per creare certezza sulla fase di esecuzione e introdotto il nuovo istituto dell’accordo di collaborazione.
Sono inoltre specificate le circostanze che possono consentire di adottare varianti e le variazioni esecutive che non richiedono il ricorso a varianti. Viene adottata una disciplina di carattere generale all’istituto dell’accordo di collaborazione, si tratta di un accordo plurilaterale che non integra il contratto di appalto o di sub-appalto, ma viene utilizzato per regolare le interrelazioni tra i vari rapporti tra i soggetti che operano nell’esecuzione. In particolare, tale accordo viene stipulato dall’appaltatore con tutte le parti coinvolte in modo significativo nell’esecuzione del contratto (in primo luogo, subappaltatori e subcontraenti, ma anche fornitori rilevanti), e con il coinvolgimento eventuale anche delle pubbliche amministrazioni che partecipano alla fase approvativa dell’opera, nel caso di appalti di lavori.
Sull’esecuzione del contratto sintetizziamo anche:
- in tema dell’esecuzione dell’accordo quadro quando non garantisce il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, è sempre fatta salva la possibilità per l’appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta;
- l’introduzione di una disciplina più compiuta delle varianti in corso d’opera, richiamando esplicitamente come causa di varianti rinvenimenti imprevisti o non prevedibili, nonché le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti rinvenimenti imprevisti o non prevedibili;
- l’obbligo di risoluzione del contratto di appalto da parte della stazione appaltante nei confronti dell’appaltatore, nel caso in cui al momento dell’aggiudicazione ricorra una delle cause di esclusione automatica;
- l’obbligo di introdurre il premio di accelerazione, il cui importo va stabilito dalla Stazione Appaltante secondo soglie progressive e tenendo conto anche delle scansioni temporali al cui raggiungimento il premio è riconosciuto;
- modifica dei criteri di calcolo in misura giornaliera delle penali, che in precedenza erano previste tra lo 0,3‰ e l’1‰ e con il correttivo vengono fissate tra lo 0,5 ‰ e l’1,5 ‰;
- il rilascio da parte del RUP del CEL entro trenta giorni dalla richiesta dell’esecutore;
- l’obbligo di compilazione dei libretti delle misure attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l’esecutore;
- per i lavori di importo inferiore a 40mila euro è prevista una contabilità semplificata.
SUBAppALTO E SOA
Viene data la possibilità per i soli subappaltatori di utilizzare i Certificati Esecuzione Lavori (CEL). Infatti, si interviene sul comma 20 dell’articolo 119 del Codice, esplicitando che il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto può essere usato per la sola qualificazione dei subappaltatori e che, conseguentemente, i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite possono essere utilizzati dai soli subappaltatori per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione. (CS)
Confapi Aniem News
la newSletter
dell’unione nazionale
delle impreSe edili
manifatturiere e Settori affini
SOLLECITATA pROROGA
D.L. AIUTI pER IL 2025
Nel corso di incontri parlamentari e nel documento confederale oggetto di audizione, Confapi ha sollecitato la conferma della proroga per il 2025 del sistema di revisione prezzi introdotto dal D.L. Aiuti. La legge di Bilancio 30 dicembre 2023 n. 213, come noto, aveva esteso l’applicazione del sistema di revisione prezzi previsto dall’art. 26 del D.L. Aiuti (D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con Legge n. 91/2022 e modificato con Legge n. 197/2022) fino al 31 dicembre 2024. È evidente che la mancata proroga al 2025 mette a forte rischio la tenuta economica dei cantieri avviati negli anni scorsi sulla base di gare bandite con prezzi che, successivamente, hanno fatto registrare aumenti eccezionali, sia per i materiali da costruzione che per i carburanti e i prodotti energetici. Confapi, inoltre, intervenendo anche sulle politiche fiscali a sostegno del settore, ha rilevato che non si possono continuare a introdurre meccanismi retroattivi che tolgono certezze giuridiche ed economiche agli operatori e ai cittadini, come quello che vincola il ricorso al superbonus 65% ai soli interventi per i quali sia stata presentata la Cila alla data del 15 ottobre 2024.
pATENTE A CREDITI: NUOvO INCONTRO
AL MINISTERO DEL LAvORO
Lo scorso 28 ottobre si è svolto un nuovo incontro al Ministero del lavoro con le parti sociali per verificare l’andamento delle domande per l’accesso alla patente a crediti e verificare le criticità presenti. L’Ispettorato ha comunicato che sono pervenute finora circa 332.000 autocertificazioni (possibili fino al 31 ottobre e propedeutiche all’istanza al
portale), 218.000 patenti rilasciate e circa 12.000 procedure attivate in bozza ma non ancora inviate. L’Ispettorato ha altresì preannunciato che sta valutando alcuni correttivi tecnici sui passaggi procedurali del portale, tenuto conto degli errori e delle difficoltà riscontrate finora dagli operatori. Diverse le richieste di chiarimento emerse nel corso dell’incontro, a cominciare dal requisito del Durf per il quale si sollecitano precisazioni su obbligo, esenzione, tempi di rilascio, possibile presentazione di requisiti alternativi che attestino la regolarità delle imprese.
Oltre a questo tema, sostanzialmente sollevato da tutte le Organizzazioni Imprenditoriali, altri quesiti evidenziati da Confapi Aniem, hanno riguardato l’obbligo della patente per attività che esulano dal ciclo produttivo dei lavori e che riguardano indagini preliminari e strumentali, come ad esempio il prelievo di campioni dal terreno con appositi macchinari, le modalità di verifica della responsabilità dell’appaltatore nei confronti dei subappaltatori e, in generale, di coloro che operano nel cantiere.
Ulteriori quesiti hanno riguardato le figure di restauratori, archeologi e impiantisti e saranno oggetto di prossime faq preannunciate dall’Ispettorato.
Si informa, infine, che risulta possibile richiedere all’INL il modulo per presentare l’istanza di rettifica dei requisiti dichiarati per il rilascio della patente a crediti, in caso di errori nel corso della compilazione della domanda: l’impresa dovrà contattare l’Ispettorato, inviando una e-mail a SupportoServiziDigitaliINL@ispettorato.gov.it, segnalando la specifica problematica e ricevere le opportune indicazioni operative con un modulo ad hoc.
REpORT ANAC
SU GARE, RIBASSI E STAZIONI AppALTANTI qUALIFICATE
Un nuovo report di Anac ha fornito un’analisi descrittiva dei contratti aggiudicati nel periodo 2017-2023, considerando le procedure di gara utilizzate.
A partire dal 2020 in Italia si sono succeduti interventi normativi che hanno modificato le soglie
di valore contrattuale sotto le quali è possibile per la stazione appaltante procedere con l’affidamento diretto per contratti di lavori, servizi e forniture. In particolare, il primo intervento sull’innalzamento di tali soglie si è avuto con la legge 120/2020. Le soglie per l’affidamento diretto, fissate a 40.000 prima di tale legge, sono state innalzate a 75.000 euro per gli appalti aventi ad oggetto servizi e forniture e a 150.000 euro per gli appalti di lavori. Il decreto legge n. 77/2021 ha poi ulteriormente innalzato le soglie per gli appalti di servizi e forniture a 139.000 euro. Questo ha comportato più affidamenti diretti e meno gare con ribassi. Nel periodo considerato è stato osservato un calo del valore medio dei ribassi da circa il 9% a poco più del 7%, guidato prevalentemente da una forte riduzione dei ribassi nei contratti ad oggetto lavori. Parallelamente, è stato rilevato un cambiamento nelle modalità di scelta del contraente adottate dalle stazioni appaltanti, al quale corrisponde un sempre maggiore utilizzo dell’affidamento diretto. Sulla base di tali osservazioni, sono state fornite delle stime preliminari e approssimative del mancato risparmio che si assesta su cifre superiori ai 300 milioni.
“Si può ritenere che l’affidamento diretto sia per sua stessa natura caratterizzato da un livello di concorrenza tra operatori economici più basso rispetto a quanto si potrebbe osservare in altre modalità di scelta del contraente, per esempio le procedure aperte”, scrive Anac nel report.
“Pertanto, è ragionevole ipotizzare che un più diffuso utilizzo dell’affidamento diretto abbia un impatto sui costi di approvvigionamento. Ad esempio. Si consideri una stazione appaltante A, che ha necessità di acquistare beni per importo pari ad 100.000 euro. In assenza delle disposizioni di cui sopra, la stazione appaltante avrebbe l’obbligo di espletare una procedura più competitiva dell’affidamento diretto. Si ipotizzi, che in tale scenario a seguito della presentazione di molteplici offerte, il contratto sia stato aggiudicato con un ribasso del 20%. A seguito, dell’innalzamento delle soglie, è invece possibile far ricorso all’affidamento diretto. Si ipotizzi che in questo secondo caso, per via del minore vincolo concorrenziale a cui è soggetto l’operatore economico, il contratto è aggiudicato con valore pari al valore inizialmente prestabilito di 100.000 euro, che si può considerare corrispondente ad un ribasso dello 0% (ossia). Questi due scenari alternativi comportano una differenza nel costo sostenuto dalla stazione appaltante pari ad 20.000 euro, dato dalla differenza tra i ribassi (20% - 0%) moltiplicata per l’importo a base d’asta (100.000 euro).
Tale differenza va considerata come un “mancato risparmio”, da ricondursi all’innalzamento delle soglie per l’utilizzo dell’affidamento diretto”.
In base alla ricerca effettuata da Anac, emerge che, per quanto riguarda i lavori, il maggior utilizzo dell’affidamento diretto a scapito delle altre procedure ha comportato una riduzione nella misura di risparmi da ribassi pari a circa 219,07 milioni di euro se si considera il valore medio dei ribassi ottenuto tramite media ponderata, o pari a circa 223,93 milioni di euro, se si utilizza la media aritmetica. In un altro report, aggiornato al 30 settembre 2024, Anac ha comunicato che le stazioni appaltanti qualificate in Italia sono 4.554, 3235 per il settore lavori.
Le centrali di committenza sono 518. Le amministrazioni convenzionate alle centrali di committenza sono 8.056. In termini assoluti, le Regioni con il maggior numero di amministrazioni qualificate sono la Lombardia, il Lazio e la Campania ma, considerando l’incidenza delle qualificate sul totale regionale delle amministrazioni iscritte in Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), le regioni con la maggior percentuale di qualificate risultano essere la Sardegna, il Friuli Venezia Giulia e, limitatamente al settore Lavori, l’Abruzzo.
MIT: ILLEGITTIMO
IL RIESAME
DELL’OFFERTA
TECNICA
DOpO ApERTURA
BUSTA ECONOMICA
Il Supporto Giuridico del Ministero Infrastrutture (Parere n. 2951 del 26 settembre 2024) è intervenuto sulla possibilità, a seguito della conclusione delle attività demandate alla Commissione di gara, di procedere a una nuova valutazione delle offerte tecniche allorquando sia già stata effettuata l’apertura delle offerte economiche.
Dopo aver precisato che la commissione di gara è titolare di un potere di correzione di errori materiali o calcolo, da esercitarsi entro determinati limiti e fino a che non sia intervenuta l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante, il Ministero rileva che “tale operazione è da ritenersi non consentita. Ciò in quanto il divieto di rivalutare le offerte tecniche dopo aver conosciuto l’offerta economica è inviolabile, trattandosi dell’immediato corollario dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e par condicio. L’unica eccezione, invero, deve ritenersi essere il solo caso della correzione di errore materiale o di calcolo di cui sopra detto, o di annullamento della prima aggiudicazione ex art 93, co. 6, d.lgs. 36/2023”.
Il Ministero si è anche espresso sull’ipotesi, nella fase antecedente l’apertura delle offerte economiche, di riesame dei giudizi resi in ordine alle offerte tecniche. Su tale questione “la risposta è positiva, purché non si proceda alla apertura delle buste economiche fino a che non sia esaurita la fase di esame delle offerte tecniche, e purché la commissione fornisca adeguata motivazione circa le ragioni che l’abbiano indotta a tale riesame e/o rivalutazione, anche al fine di garantire la trasparenza”.
TAR LAZIO: qUANDO vERIFICARE
I REqUISITI DI ESECUZIONE
Secondo il Tar Lazio (Sent. n. 18398 del 23 ottobre 2024) i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell’offerta idonei all’attribuzione di un punteggio premiale.
L’orientamento giurisprudenziale prevalente ha precisato che la regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell’offerta o per l’attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l’esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario.
In linea generale, la giurisprudenza, consapevole che la questione in esame si presti a interpretazioni oscillanti, in quanto non ancorate a parametri oggettivi, si è dimostrata, nondimeno, propensa a valorizzarla in una più comprensiva prospettiva proconcorrenziale.
In questo contesto, nell’esaminare il caso specifico, il Tar ha ritenuto che i requisiti di esecuzione posti in discussione dalla ricorrente rilevino esclusivamente nella fase della stipulazione del contratto, con conseguente loro estraneità alla fase di valutazione delle offerte.
TAR pUGLIA:
L’IpOTESI DI UNICITà
DI CENTRO DECISIONALE
TRA IMpRESE
Il Tar Puglia (Sent. n. 1140 del 29 ottobre 2024) è intervenuto sulle modalità di accertamento dell’u-
nità del centro decisionale tra imprese. Nel caso in esame, l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara è stata disposta in applicazione dell’art. 95, co. 1, lett. d), D. Lgs. 36/2023, secondo cui: “La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: […] sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara”.
In ordine all’interpretazione del concetto di “unico centro decisionale” può richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “non ogni rapporto economico o di fatto esistente tra due imprese può assurgere ad elemento sintomatico dell’”unicità del centro decisionale”, bensì soltanto quel rapporto che raggiunge una soglia di criticità significativa supportata da indizi gravi, precisi e concordanti, che lascia ragionevolmente presumere il pericolo di un’orchestrazione o contaminazione delle offerte” (Cons. Stato - Sez. V, 29.5.2023, n. 54247).
“La prova del collegamento tra imprese (il cui onere ricade sulla stazione appaltante o, comunque, sulla parte che ne affermi l’esistenza, al fine della loro esclusione dalla gara) deve allora necessariamente fondarsi su elementi di fatto univoci, desumibili sia dalla struttura imprenditoriale dei soggetti coinvolti (dal loro assetto interno, personale o societario - c.d. aspetto formale), sia dal contenuto delle offerte dalle stesse presentate (c.d. aspetto sostanziale); […] il cui accertamento passa attraverso un preciso sviluppo istruttorio, che presuppone:
a) la verifica della sussistenza di situazione di controllo sostanziale ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.;
b) esclusa tale forma di controllo, la verifica dell’esistenza di una relazione tra le imprese, anche di fatto, che possa in astratto aprire la strada ad un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte;
c) ove tale relazione sia accertata, la verifica dell’esistenza di un “unico centro decisionale” da effettuare ab externo e cioè sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società, ovvero, ove per tale via non si pervenga a conclusione positiva, mediante un attento esame del contenuto delle offerte dal quale si possa evincere l’esistenza dell’unicità soggettiva sostanziale (Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2017, n. 39; nello stesso senso cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 2019, n. 69)”.
pATENTE A CREDITI: MODULO
pER RETTIFICARE ISTANZA
E pRECISAZIONE
SU ARChEOLOGI
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha predisposto un modulo che consente di rettificare le informazioni inserite nel portale per richiedere la patente a crediti.
Tale modulo viene inviato esclusivamente agli utenti che abbiano segnalato errori materiali sui quali si chiede l’intervento delle competenti strutture dell’Ispettorato.
Il modulo, che deve essere trasmesso dalla Pec aziendale a una apposita casella di posta certificata (rettifica_patenteacrediti@pec.ispettorato.gov. it), consente di modificare le informazioni generali relative al codice fiscale del soggetto richiedente, dell’impresa/lavoratore autonomo, i dati concernenti la ragione sociale, la Pec e il codice fiscale del legale rappresentante, i requisiti base per il rilascio della patente.
L’Ispettorato, che ha comunicato al 4 novembre u.s. di aver rilasciato 352.409 patenti, ha anche provveduto a rettificare la faq relativa all’obbligo di patente per gli archeologi.
Nella precedente versione veniva fatto presente che gli scavi rientrano tra i lavori soggetti alla patente ma anche che gli archeologi come liberi professionisti forniscono opera intellettuale che sarebbe esente. Discoro valido anche per l’iscrizione a CCIAA. Nella risposta pertanto si conferma che gli archeologi devono essere in possesso della patente a crediti, in quanto “operano” fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, e si precisa che per quanto riguarda la procedura di rilascio, gli archeologi lavoratori autonomi nel campo “iscrizione alla CCIAA” indicheranno il possesso dei necessari requisiti professionali, come partita IVA e l’iscrizione alla Gestione separata.
ANAC:
NO AL MINOR pREZZO
NELLE GARE SOpRA SOGLIA
L’Anac (Delibera n. 454 del 9 ottobre u.s.) ha dichiarato non legittima l’aggiudicazione dl minor prezzo in un appalto sopra soglia indetta dall’Università di Catania, richiamando la corretta applicazione dell’art. 108 del Codice Appalti in tema di criteri di aggiudicazione e, più in generale, dei principi di risultato, buon andamento efficienza, efficacia ed economicità di cui allo stesso Codice. L’Autorità ha affermato che, per i lavori, il minor prezzo è un’opzione esercitabile unicamente negli appalti di importo inferiore alla soglia UE. L’art.
108 comma 3 del codice, per gli appalti sopra soglia, consente il ricorso al minor prezzo solo per servizi e forniture standardizzate o con condizioni definite dal mercato, con eccezione dei servizi ad alta intensità di manodopera.
L’appalto indetto dall’Università (Centro ospedaliero a polo didattico universitario per un valore di circa 19 milioni) avrebbe dovuto essere aggiudicato con l’OEPV, individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108 comma 2 del Codice. Tale criterio, secondo Anac, avrebbe consentito di valorizzare, oltre agli aspetti qualitativi, anche quelli ambientali e sociali connessi all’oggetto dell’appalto, in linea con le previsioni e le finalità del Codice.
ANAC: ApERTA CONSULTAZIONE
SU LINEE GUIDA WhISTLEBLOWING
L’ANAC ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di nuove Linee Guida in materia di whistleblowing, la modalità di segnalazione di reati e irregolarità negli appalti pubblici.
L’obiettivo è garantire un’applicazione uniforme ed efficace della normativa e supportare i soggetti tenuti a darne attuazione, integrando le Linee Guida approvate il 12 luglio 2023 sulla protezione dei whistleblower.
Le nuove Linee guida sono volte in particolare a fornire indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni, che debbono essere approntati all’interno degli enti del settore pubblico e privato cui si applica la normativa whistleblowing per ricevere e gestire le segnalazioni, garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Gli ambiti affrontati dal documento sono:
- canale interno di segnalazione;
- modalità di effettuazione della segnalazione e ipotesi sanzionatorie;
- gestore e sua attività;
- doveri di comportamento del personale dei soggetti sia del settore pubblico sia del settore privato;
- formazione del personale;
- ruolo di sostegno svolto dagli enti del Terzo settore.
La consultazione è aperta fino al 9 dicembre 2024 e gli stakeholder interessati possono fornire i propri contributi attraverso un apposito questionario online, accedendo alla pagina dedicata alla consultazione sul sito istituzionale dell’Anac.
LE CONDIZIONI
pER L’UTILIZZO
DEGLI ELENChI MEpA
NELLE pROCEDURE
NEGOZIATE
Secondo il Mit (Parere n. 2952 del 26 settembre 2024) una stazione appaltante può decidere di utilizzare gli elenchi degli operatori economici presenti sul MEPA per selezionare gli operatori da invitare alle procedure negoziate, ma l’intera procedura di affidamento dovrà essere effettuata sulla stessa piattaforma e a condizione che siano stati specificati con apposito regolamento i criteri di scelta degli operatori economici secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e le finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
Il Codice Appalti (art. 1, comma 3 dell’Allegato II.1) prevede la possibilità per la stazione appaltante di dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinati, tra l’altro, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta nelle seguenti ipotesi:
1) a seguito di indagine di mercato effettuata dalla stessa stazione appaltante; 2) attingendo dall’elenco degli operatori economici della stessa stazione appaltante; 3) attingendo dagli elenchi presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.
Precisa in sostanza il Ministero che “la stazione appaltante in un apposito regolamento può definire i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta attingendo dagli elenchi MEPA, criteri che saranno utilizzati per svolgere l’intera procedura sul MEPA”.
MIT: vERIFICA DURC
IN CASO DI SUBAppALTO
E RTI
Con il Parere n. 3021 del 29.10.2024, il Servizio di Supporto Giuridico del MIT è intervenuto sulla verifica del durc in caso di contratti stipulati con pluralità di soggetti (rti, subappaltatori).
Il Ministero ha chiarito che, ove l’atto del RTI stabilisca la fatturazione da parte del soggetto esecutore delle prestazioni con liquidazione su conto corrente dello stesso, è necessario verificare il DURC del solo soggetto esecutore e non di tutti i componenti del RTI che non hanno eseguito le prestazioni; ed ancora, in caso di pagamento diretto ad un subappaltatore esecutore con fatturazione della mandataria o del mandante subappaltante, è necessario verificare il DURC del solo subappaltatore e del componente il RTI subappaltante e non anche di tutti i componenti il RTI che non hanno eseguito alcuna prestazione.
Pertanto, atteso il principio di continuità nel possesso dei requisiti, la verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata nei confronti del beneficiario esecutore del pagamento dei corrispettivi.
CONSIGLIO DI STATO
SU vERIFICA CONTINUITà
ATTESTAZIONE SOA
Secondo il Consiglio di Stato (Sent. n. 8534 del 25 ottobre u.s.), ai fini della verifica della continuità del possesso dei requisiti relativi all’attestazione Soa, risulta sufficiente che l’impresa abbia stipulato con il relativo contratto con l’Organismo di Attestazione o abbia presentato un’istanza di rinnovo. Il Tar Calabria aveva rilevato che la società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in quanto l’attestazione sarebbe scaduta in pendenza della procedura di gara con rinnovo richiesto successivamente e soltanto 50 giorni prima della scadenza del titolo e non già entro il termine di 90 giorni, come prescritto dall’art. 16, comma 5, All.II.12
D.lgs. n. 36/2023.
I giudici di Palazzo Spada hanno accolto il ricorso proposto dall’aggiudicataria, rilevando che, per costante giurisprudenza, l’attestazione di qualificazione, requisito di ammissione alle gare pubbliche, si impone a partire dall’atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, non essendo possibile configurare alcuna soluzione di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione. Detto principio, peraltro, risulta confermato anche dall’art. 96 per i requisiti generali e dall’art. 100 per i requisiti di ordine speciale del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Ne consegue che, in caso di rinnovo dell’attestazione SOA, va valorizzata l’affermazione giurisprudenziale che collega l’effetto di continuità del possesso del requisito non solo al dato formale della stipulazione del nuovo contratto con il medesimo organismo di attestazione, bensì anche all’iniziativa dell’operatore economico concretamente finalizzata alla richiesta ed all’avvio del procedimento di rinnovo da parte di quest’ultimo organismo, in quanto la ratio dell’art. 16, comma 5, dell’allegato II.12 va rinvenuta nell’esigenza di evitare che vada a discapito dell’impresa concorrente il corrispondente termine di novanta giorni assegnato all’organismo di attestazione per eseguire l’istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica (della permanenza) dei requisiti di qualificazione.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato, facendo applicazione dei principi sopra esposti, ha rite-
nuto legittimo l’operato dell’aggiudicataria che, pur avendo stipulato il contratto con l’organismo di attestazione oltre i novanta giorni prima della scadenza della SOA, si è inequivocabilmente attivato allo scopo ben prima della scadenza di tale termine.
RISARCIMENTO
pER pERDITA DI ChANCE
DOpO AGGIUDICAZIONE
ILLEGITTIMA
Il Tar Basilicata (Sent. n. 562/2024) ha affermato il diritto dell’operatore economico al risarcimento del danno in caso di aggiudicazione illegittima ad altro soggetto non avente titolo. Secondo i Giudici emerge “l’ingiustizia del danno” e “sussiste il nesso di causalità materiale tra l’illegittimo agere pubblicistico” e il pregiudizio cagionato dalla illegittima privazione alla parte ricorrente di poter conseguire l’affidamento. Il Tar rileva la perdita di chance “a causa di un comportamento illegittimo della stazione appaltante» dovuto all’esercizio scorretto la propria funzione. La partecipazione ad una gara consente al concorrente di acquisire una posizione di vantaggio, fondato sulla possibilità di ottenere l’aggiudicazione, la cui lesione «si atteggia ...quale autonomo danno potenzialmente risarcibile”. La sentenza indica anche i criteri per la quantificazione del risarcimento: “la stazione appaltante dovrà:
a) attenersi all’offerta economica presentata dalle deducenti in gara;
b) individuare il relativo margine di utile che residui dall’applicazione del ribasso ivi indicato, tenendo conto del corrispettivo che sarebbe stato pagato dalla stazione appaltante in ragione del ribasso offerto, con decurtazione di tutte le spese necessarie per l’esecuzione del servizio; nel caso in cui l’ammontare delle spese non sia ricavabile dall’offerta presentata in gara, l’amministrazione potrà valutare l’opportunità di acquisire da parte ricorrente i necessari dati, informazioni e chiarimenti, con conseguente sospensione del termine che sarà assegnato dal momento della richiesta fino a quello in cui tali elementi saranno resi disponibili;
c) la somma così definita deve essere decurtata dell’eventuale aliunde perceptum conseguito per lo svolgimento di altri servizi durante il tempo di svolgimento del contratto di cui è causa; a tal fine parte ricorrente è tenuta a fornire alla stazione appaltante i dati relativi ai servizi assunti nel periodo di durata del contratto non eseguito;
d) la somma così individuata dovrà essere maggiorata di rivalutazione monetaria secondo l’indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall’Istat”.
Business News
informazioni
per l’internazionalizzazione
a Cura di informeSt ConSulting Srl
Riceviamo da Informest Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione.
FORNITORI SETTORE
OIL&GAS E pETROLChIMICO | SUD EST ASIATICO | IN CRESCITA
LE RIChIESTE DI IMpIANTI E SOLUZIONI TECNOLOGIChE
DAGLI END USERS LOCALI
Il Sud-Est Asiatico è un’area geografica con un fabbisogno energetico che cresce ad un tasso medio del 3% annuo dal 2000; rappresenta un mercato ad alto potenziale per le aziende italiane specializzate negli impianti e soluzioni tecnologiche che intendono espandere il proprio export nell’Asia Pacifico dove tra il 2024 e il 2027 saranno realizzati e messi in funzione oltre 2.000 progetti di impianti energetici di cui il settore petrolchimico la farà da padrone, seguito dall’Oil&Gas (Midstream e Downstream).
INFORMEST Consulting, assieme al proprio Country Manager basato a Bangkok e ben introdotto presso i distributori specializzati e conoscitore degli end users locali del settore Oil&Gas, propone un programma di inserimento commerciale in Thailandia con estensione alla Malesia, Singapore e Vietnam a beneficio di un gruppo di aziende tra loro non concorrenti intenzionate a proporre soluzioni tecnologiche complementari. Si indicano a titolo di esempio alcuni dei principali settori di interesse quali i sistemi di pompaggio,
i componenti meccanici ed elettro-meccanici, sistemi oleodinamici e idraulici, la componentistica elettronica. Il programma ha come obiettivo finale l’inserimento in maniera organizzata delle soluzioni tecnologiche delle imprese italiane presso i distributori specializzati e di consentire nella fase successiva la gestione degli adempimenti necessari per l’ottenimento della registrazione nelle Vendor List degli end user.
L’esperto locale si avvale di un team di commerciali che opereranno nei Paesi target del programma e utilizzeranno le relazioni esistenti con i principali operatori del settore Oil&Gas e petrolchimico.
L’iniziativa ha anche lo scopo di ottenere significative economie di scala nella realizzazione delle attività operative di progetto e una conseguente significativa riduzione dei costi di penetrazione commerciale che verranno ripartiti tra le aziende.
Il Country Manager di INFORMEST Consulting ha oltre 10 anni di esperienza su progetti di business development a beneficio di Imprese italiane che si sono aggiudicate importanti commesse relative ad impianti realizzati in Thailandia e nei Paesi del Sud Est Asiatico.
Le aziende interessate ad approfondire possono inviare una mail all’indirizzo consulenzapd@informestconsulting.it (0421 280440).
ARREDO MADE IN ITALY
DI FASCIA ALTA
NEGLI STATI UNITI | pROGRAMMA
pERSONALIZZATO
DI INSERIMENTO
COMMERCIALE
IN FLORIDA E CALIFORNIA
Prosegue il programma Arredo STATI UNITI, rafforzato dagli interessi crescenti dei Buyer americani verso le soluzioni delle aziende italiane appartenenti alla Filiera Abitare che hanno partecipato alle precedenti edizioni del programma; il mercato statunitense conferma l’elevato interesse ed apprezzamento verso il Made in Italy, capacità di acquisto, in quantità e valore. Il mercato americano continua a rappresentare in modo crescente una delle principali destinazioni per l’arredamento italiano di fascia alta; nel 2023 le esportazioni
Hai bisogno di mosse vincenti
italiane di soluzioni d’arredo verso gli USA sono cresciute di oltre il 20%. Il potenziale del mercato americano per le PMI italiane che offrono soluzioni d’arredo di fascia alta (filiera abitare ed affini) è legato a diversi fattori, tra cui la crescente domanda di prodotti di alta qualità e design e lo sviluppo del mercato immobiliare, sia residenziale che commerciale. Le soluzioni Made in Italy sono richieste dai clienti statunitensi per l’arredamento di ville ed abitazioni di lusso, ma anche per l’arredamento di hotel, ristoranti ed ambienti commerciali di alto livello. Attraverso l’esperto commerciale basato a Miami, INFORMEST Consulting mette a disposizione delle PMI italiane relazioni attive con buyer statunitensi (studi di interior designer, studi di architettura, general contractors, distributori e dealers con showroom, progettisti e costruttori di yacht) interessati a proporre progetti d’arredo che richiedono soluzioni Made in Italy per la realizzazione di residenze e ville di pregio in Florida e California e nella East Coast
Sulla base di azioni di sviluppo export già realizzate, INFORMEST Consulting ha verificato che i buyers ricercano produzioni creative, innovative, sostenibili e con design accattivante, e apprezzano la capacità delle aziende italiane di offrire soluzioni personalizzate abbinate a prodotti a catalogo, in grado di soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.
A seguito dei risultati e degli ordinativi acquisiti dalle imprese partecipanti alle precedenti edizioni, INFORMEST Consulting prosegue con il programma strutturato di inserimento e sviluppo commerciale del mercato americano. In particolare, l’iniziativa prevede il coinvolgimento di un gruppo di PMI, non concorrenti tra loro, che
propongono soluzioni di pregio per l’arredo (filiera abitare e affini) di Ville, palazzi e hotel di lusso: soluzioni di arredamento per zona giorno e zona notte, complementi di arredo, sistemi d’illuminazione, serramenti interni ed esterni, pavimenti e rivestimenti, tappezzeria e decorazioni, ceramiche, arredi e complementi per l’esterno. Il programma, che prevede un percorso personalizzato di inserimento commerciale per ciascuna azienda partecipante, è finalizzato allo sviluppo di collaborazioni commerciali con buyer statunitensi concretamente interessati ai prodotti Made in Italy di fascia alta, alla riduzione dei costi di partecipazione ed all’acquisizione di ordini in modo continuativo. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail di richiesta a consulenzapd@informestconsulting.it oppure telefonare allo 0421 280440.
RIChIESTE
DI COLLABORAZIONE
DALL’EUROpA - DA ENTERpRISE
EUROpE NETWORK
- Fornitore tedesco di prodotti senza zucchero cerca un fornitore o un produttore per le sue gocce di cioccolato senza zucchero con un contratto di fornitura o di outsourcing.
- Azienda bulgara che produce e commercializza prodotti sanitari e cosmetici naturali cerca fornitori di buste doypack.
- Azienda francese cerca partner produttore certificato biologico di pellet di paglia con un accordo di fornitura.
Informazioni: office@informestconsulting.it (C)
Registro delle Imprese Storiche
apertura
del bando di iSCrizione
Dalla prima edizione, nel 2011, il Registro delle Imprese Storiche è online sul sito di Unioncamere e certifica la storia centenaria delle circa 2600 imprese presenti.
Il riconoscimento assegnato dalle Camere di Commercio valorizza quelle realtà imprenditoriali che nel tempo hanno saputo coniugare innovazione e tradizione, apertura al mondo e appartenenza alla comunità, nella convinzione di fondo che la dimensione etica sottostante alla lunga storia di queste imprese costituisca un patrimonio per la società che deve essere difeso e riconosciuto. Per continuare in questa attività di valorizzazione, Unioncamere ha riaperto le iscrizioni al Registro delle Imprese Storiche per valorizzare quelle che hanno compiuto 100 anni nel 2024, con presentazione delle domande dal 1° gennaio al 31 luglio 2025. L’istruttoria sarà chiusa entro il 31 ottobre del prossimo anno, in modo da arrivare entro dicembre 2025 alla nuova edizione del Registro Imprese Storiche.
REqUISITI
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese di qualsiasi
forma giuridica operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle imprese, attive e in regola con il diritto annuale, con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore a 100 anni.
MODALITà
DI pARTECIpAZIONE
L’iscrizione nel Registro delle imprese storiche è gratuita.
pRESENTAZIONE DOMANDE
Le imprese interessate sono chiamate a compilare le domande di partecipazione sul sito di Unioncamere (www.unioncamere.gov.it) selezionando la Camera di riferimento, con la precisazione che da quest’anno già in fase di presentazione della domanda l’impresa deve dichiarare di essere iscritta nel Registro delle imprese ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale al momento della presentazione della domanda.
INFORMAZIONI
Per ulteriori approfondimenti, è possibile contattare l’URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico della CCIAA (tel. 0432-273543, mail urp@pnud. camcom.it) o l’Ufficio Relazioni Esterne dell’Associazione (tel. 0432-507377, mail relazioniesterne@confapifvg.it).
Sicurezza e responsabilizzazione attraverso la delega
imparare a geStire
le reSponSabilità aziendali
per il beneSSere e la SiCurezza
- Seminario gratuitoMercoledì 4 dicembre 2024, dalle ore 9 alle ore 13 nella sede di CONFApI FvG in viale Ungheria n. 28 a Udine
Nell’ambito del progetto “PercoRSIC FVG” finanziato dal Fondo Sociale Europeo che ci vede impegnati in qualità di partner, abbiamo organizzato un seminario sul tema delle opportunità di crescita che possono emergere da una gestione efficace della delega nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Parlare di delega, significa parlare di compiti, poteri e doveri, in una parola: responsabilità. Ma cosa è la responsabilità? In quanti modi si declina in ambito organizzativo? La gestione della sicurezza sul lavoro richiede un’attenta riflessione
su come delega e responsabilità vengono agite in termini operativi e normativi. La sicurezza può essere motore di responsabilizzazione e quindi di crescita delle persone.
Attraverso questo percorso, capiremo come il datore di lavoro può essere supportato nell’individuazione e nella distribuzione adeguata di deleghe di potere all’interno dell’organizzazione aziendale, facendo crescere le persone e quindi l’azienda.
Relatori del seminario saranno la dott.ssa Anna De Odorico - Consulente per lo sviluppo organizzativo di Foxwin Srl e il dott. Andrea Fulco - Consulente e docente in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro. In allegato la scheda del seminario con i dettagli.
Al seminario possono partecipare imprenditori, responsabili di gruppi di lavoro, referenti della sicurezza nei luoghi di lavoro, dipendenti, tutti residenti in Friuli Venezia Giulia o impegnati lavorativamente presso un’impresa avente sede nella nostra Regione.
La partecipazione è libera, ma è richiesta la registrazione che potrà essere fatta compilando la sottostante scheda di adesione. La dott.ssa Emanuela De Faccio è a disposizione per eventuali informazioni al n. 0432/507377.
(EDF)
- SChEDA DI ADESIONEda restituire a CONFAPI FVG e-mail: formazione@confapifvg.it
LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAvORO COME MOTORE DI RESpONSABILIZZAZIONE ATTRAvERSO IL pROCESSO DELLA DELEGA
Imparare a gestire le responsabilità aziendali per il benessere e la sicurezza
Mercoledì 4 dicembre 2024, dalle ore 9 alle ore 13 nella sede di CONFAPI FVG in Viale Ungheria n. 28 a Udine
Nome Cognome
Comune di residenza
Azienda
Indirizzo Azienda
LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO COME MOTORE DI RESPONSABILIZZAZIONE ATTRAVERSO IL PROCESSO DELLA DELEGA.
Imparare a gestire le responsabilità aziendali per il benessere e la sicurezza
Introduzione:
Parlare di delega, significa parlare di compiti, poteri e doveri, in una parola: responsabilità. Ma cosa è la responsabilità? In quanti modi si declina in ambito organizzativo? La gestione della sicurezza sul lavoro richiede un’attenta riflessione su come delega e responsabilità vengono agite in termini operativi e normativi. La sicurezza può essere motore di responsabilizzazione e quindi di crescita delle persone.
A chi è rivolto: imprenditori, responsabili di gruppi di lavoro e referenti della sicurezza
Programma e relatori
* dott.ssa Anna De Odorico –Consulente per lo sviluppo organizzativo di Foxwin Srl
* dott. Andrea Fulco – Consulente e docente in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro
Attraverso questo percorso, capiremo come il datore di lavoro può essere supportato nell’individuazione e nella distribuzione adeguata di deleghe di potere all’interno dell’organizzazione aziendale, facendo crescere le persone e quindi l’azienda.
Sede e data
CONFAPI FVG
Viale Ungheria, 28 - Udine
Mercoledì 4 dicembre 2024
Dalle 9.00 alle 13.00
Modalità di partecipazione
La partecipazione al seminario è gratuita.
Per motivi organizzativi, è richiesta la registrazione attraverso la restituzione della scheda di iscrizione allegata.
In caso di un numero di partecipanti superiore alla capienza dell’aula, verrà data priorità all’ordine di arrivo delle iscrizioni.
Il seminario sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 5 persone.
Verrà rilasciato a conclusione un attestato di partecipazione
Per informazioni
CONFAPI FVG
Emanuela De Faccio
Tel. 0432.507377
Email: formazione@confapifvg.it
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto PercoRSIC che beneficia del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europe o Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’ambito dell’attuazione del PR FSE+.
Albo autotrasporto c/t. Quota d’iscrizione 2025
www.alboautotrasporto.it, attivo dal 5 novembre u.s., e con il sistema PagoPA.
apertura della proCedura di pagamento della Quota 2025 e anni preCedenti
Facciamo seguito alle nostre circolari prot. n. 380/MM del 14 novembre e n. 354/MM del 22 ottobre 2024 per ricordare che le imprese iscritte all’Albo Autotrasportatori c/t possono pagare la quota 2025, ed eventualmente quelle degli anni precedenti, fino al 31 dicembre 2024, attraverso l’applicativo “Pagamento quote” presente sul sito
Il Manuale Utente dell’applicativo di cui innanzi è consultabile al link.
Il pagamento della quota, oltre a evitare la procedura di sospensione e cancellazione dall’Albo dell’impresa di autotrasporto, consente alla stessa di ottenere un certificato di regolarità della sua attività, che è indispensabile ai propri committenti per dimostrare di avere affidato i servizi di trasporto a vettore regolare e non incorrere nelle responsabilità condivise previste dall’art. 83 bis della L. n. 133/2008.
Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Economico dell’Associazione.
(MM)
Licenza comunitaria per il trasporto su strada di merci
Chiarimenti del mit Sulle modalità di rilaSCio
delle Copie Conformi
Con Circolare prot. n. 22918 del 30 settembre 2024, la Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito indicazioni in merito alle formalità di rilascio della licenza comunitaria e delle copie conformi. Nello specifico viene chiarito che: a) al momento in cui si chiede il rilascio delle copie conformi, l’impresa non è tenuta ad esi-
bire anche l’originale o la copia della licenza comunitaria, essendo sufficiente l’indicazione del numero identificativo della licenza nello spazio apposito del modulo di domanda;
b) il rilascio delle copie certificate conformi può essere chiesto anche rispetto a licenze comunitarie la cui validità non ha ancora avuto inizio, fattispecie questa che ricorre in caso di rinnovo della licenza;
c) l’impresa titolare di una licenza in scadenza ma ancora valida e di una licenza la cui validità scatterà dal giorno successivo a quella della scadenza può richiedere e ottenere copie certificate conformi delle due licenze.
L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per approfondimenti e chiarimenti.
(MM)
Austria: sistema di dosaggio dei transiti
Germania sull’autostrada A12 “Inntalautobahn”, in direzione sud.
Il filtro dei veicoli pesanti ammette fino ad un massimo di 300 unità/h e verrà attuato dalle ore 5.00 del mattino nelle seguenti giornate:
- 7 gennaio 2025;
- 3 febbraio 2025;
- 10 febbraio 2025;
- 17 febbraio 2025;
- 24 febbraio 2025;
- 3 marzo 2025;
- 10 marzo 2025.
Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 375/MM del 14 novembre 2024 per comunicare che il Land Tirol ha pubblicato il calendario delle giornate, sotto riportate, riferite al primo trimestre 2025, in cui sarà applicato, al valico di frontiera Kufstein/Kiefersfelden, il c.d. “sistema di dosaggio” del transito dei veicoli pesanti provenienti dalla
L’Ufficio Economico dell’Associazione resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
(MM) pubbliCato il Calendario del primo trimeStre 2025
Olanda e Danimarca. Novità sui pedaggi dal 01.01.2025
olanda: aggiornamento dell’eurovignette. danimarCa: paSSaggio dall’eurovignette al pedaggio km
Dall’1 gennaio 2025, in Olanda, l’Eurovignette (la tassa dovuta per circolare sulla rete autostradale) verrà incrementata con la componente legata alle emissioni di CO2, che comporterà un aumento tariffario dell’1,9%. Allo scopo, i veicoli saranno classificati in cinque classi di emissione di CO2, che vanno dalla classe di emissione 1 (camion diesel) alla classe di emissione 5 (emissioni zero).
L’Eurovignette è applicabile solo ai veicoli di massa superiore alle 12 ton (quelli con massa compresa tra le 3,5 ton e le 12 ton sono esclusi) e resterà in vigore fino alla metà del 2026, quando il Gover-
no olandese prevede di sostituirla con il pedaggio chilometrico, che verrà applicato anche agli autocarri oggi esclusi.
Sempre a partire dall’1 gennaio 2025, la Danimarca inizierà ad introdurre il pedaggio elettronico basato sulla distanza, sulla maggior parte della rete stradale pubblica e su parti della rete stradale comunale. L’ammontare della tariffa dipenderà dalla categoria di peso del veicolo e varierà in base alle emissioni di CO2. Le tariffe saranno più elevate nelle zone a basse emissioni.
Fino all’1 gennaio 2027, il pedaggio verrà applicato solo ai veicoli di peso superiore a 12 ton. Successivamente l’obbligo verrà esteso a tutti i veicoli di peso superiore a 3,5 ton. Infine, dall’1 gennaio 2028, il pedaggio sarà applicato a tutte le strade pubbliche.
L’Ufficio Economico dell’Associazione si riserva di fornire aggiornamenti sull’argomento.
(MM)
Tachigrafo intelligente di seconda generazione
proSSime SCadenze previSte per l’inStallazione e obbligo di eSibizione delle regiStrazioni dei 56 giorni preCedenti
Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 385/MM del 19 novembre 2024 per comunicare che l’obbligo di installazione dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione (SMT2) è previsto per le imprese che effettuano trasporti internazionali con veicoli di massa superiore alle 3,5 ton. L’obbligo dovrà essere assolto entro il 31 dicembre 2024 in relazione ai tachigrafi analogici e digitali di prima generazione installati prima del 15 giugno 2019 mediante sostituzione (c.d. “retrofit”)
SCADENZA
31 dicembre 2024
18 agosto 2025
con la seconda versione del tachigrafo intelligente entrato in vigore il 21 agosto 2023. La sostituzione (retrofit) dei tachigrafi intelligenti di prima versione installati su mezzi immatricolati dal 15 giugno 2019 al 21 agosto 2023, con la seconda versione del tachigrafo intelligente, dovrà avvenire entro il 18 agosto 2025
L’obbligo di installazione dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione entro il 18 agosto 2025 è previsto anche in relazione ai veicoli utilizzati nel solo trasporto nazionale muniti di apparecchi tachigrafici digitali di prima versione sebbene immatricolati dal 21 agosto al 31 dicembre 2023, periodo in cui era vigente il regime transitorio in deroga (vedi Circolare del Ministero dell’Interno n. 33865 del 7 novembre 2024). Il retrofit consiste nella sostituzione dell’impianto e nel suo adeguamento alla seconda versione del tachigrafo intelligente.
Di seguito la tabella riepilogativa con le scadenze.
OBBLIGO
Sostituzione tachigrafi analogici e digitali (non intelligenti) con tachigrafi intelligenti di 2^ generazione.
Sostituzione dei tachigrafi intelligenti di 1^ generazione con quelli di 2^ generazione.
Infine, dal 1° luglio 2026 è previsto l’obbligo di installazione dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione anche sugli autoveicoli di massa compresa tra 2,5 e 3,5 ton utilizzati per il trasporto internazionale.
Dal 31 dicembre 2024 tutti i conducenti di veicoli muniti di tachigrafo hanno l’obbligo di esibire le registrazioni dei 56 giorni (in luogo degli attuali 28 giorni) precedenti alla giornata in cui viene eseguito il controllo su strada. Per assolvere a tale obbligo, le imprese che continueranno a utilizzare il tachigrafo analogico dovranno fornire agli autisti i fogli di registrazione
vEICOLI INTERESSATI
Automezzi adibiti al trasporto internazionale di merci di massa > 3,5 ton.
Automezzi adibiti al trasporto internazionale di merci di massa > 3,5 ton.
Automezzi immatricolati dal 21 agosto 2023 al 31 dicembre 2023 anche se adibiti al solo trasporto nazionale.
attestanti l’attività di guida svolta nel periodo richiamato.
Le imprese che utilizzeranno i tachigrafi digitali adempiranno all’obbligo in parola attraverso le registrazioni contenute nelle carte dei conducenti emesse a partire da giugno 2021. Le carte rilasciate precedentemente non consentono di acquisire le registrazioni dal 29esimo al 56esimo giorno precedente alla guida. Per queste ultime o si procede alla sostituzione della carta o si forniscono all’autista le corrispondenti stampate dell’attività registrata sul tachigrafo.
Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Economico dell’Associazione.
(MM)