Apinforma 22-2024

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numero 22 15 dicembre 2024

IN PRIMO PIANO

Paghi contactless, vivi impactless

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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La vendita dei prodotti e dei servizi accessori è soggetta alla valutazione da parte della Banca. Per le condizioni contrattuali ed economiche consultare i fogli informativi disponibili nelle filiali e su civibank.it.

APINFORMA

numero 22 15 dicembre 2024

Registro titolari effettivi

Reverse charge e split payment

Rilevanza penale degli omessi versamenti Iva

Beni in deposito presso il fornitore

La perdita dell’avviamento commerciale

Investimenti in energie rinnovabili

Energie rinnovabili. Incentivi alle pmi delle aree interne

Autotrasporto. Decreto investimenti alta sostenibilità

Conosciamo gli Enti bilaterali del sistema Confapi

Conosciamo gli Enti bilaterali della meccanica

Indice mensile rivalutazione t.f.r. novembre 2024

CCNL logistica, trasporto e spedizione

Autoliquidazione 2024-2025

E

Iscrizione al portale del Centro RAEE

SOA: rinnovo per la I.C.M. Srl

L’avvalimento nel Codice dei

ORGANIZZAZIONE

Investire in Ucraina

E.M.E. Ursella: da oltre 40 anni, la cultura del costruire

Gestore dei Servizi Energetici (GSE)

Tachigrafo. Revisione biennale e aspetti sanzionatori

Tachigrafo intelligente

Trasporti internazionali

Scadenze aziendali del mese di gennaio 2025

CHIUSURA DEGLI UFFICI PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE

I nostri uffici resteranno chiusi dal pomeriggio del 20 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025 compreso.

Auguriamo a tutti serene festività.

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione

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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

Registro titolari effettivi

modo ulteriore confusione all’interno di un tema già complesso.

unionCamere

ha SoSpeSo gli effetti

Dopo una serie di sentenze del TAR del Lazio che a fine 2023 avevano prima sospeso e poi riaperto i termini per l’operatività del Registro dei Titolari Effettivi, il Consiglio di Stato, ritenendo la questione particolarmente complessa, lo ha nuovamente fermato. La sentenza del Consiglio di Stato è intervenuta dopo la scadenza del termine per adempiere, sviluppando i suoi effetti solo con riferimento alla consultazione del Registro, ma molte Camere di Commercio hanno continuato ad accettare nuove comunicazioni dei titolari effettivi.

Il Consiglio di Stato ha poi rimesso alcune questioni alla Corte di Giustizia Ue creando in questo

Vista la complessità della vicenda le Camere di Commercio hanno adottato comportamenti non uniformi, alcune ad esempio hanno consentito l’invio di nuove comunicazioni ma non la consultazione, altre invece hanno rifiutato anche gli invii di nuove comunicazioni.

Al fine di omogenizzare i comportamenti a livello nazionale da parte delle Camere di Commercio, Unioncamere con nota prot. 34941/U del 29 novembre 2024, ha precisato che i dispositivi del Consiglio di Stato devono essere considerati come una sospensione vera e propria dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo e conseguentemente anche della relativa conferma. La sospensione interessa inoltre anche il regime sanzionatorio e l’accesso ai dati del Registro a qualsiasi titolo. Di fatto quindi la sospensione riguarda ogni aspetto legato al Registro.

(PZ)

Reverse charge e split payment

Come geStire le operazioni

rientranti in entrambi

i regimi

La liquidazione dell’Iva nell’ambito dei rapporti commerciali può essere effettuata, in base alle regole comunitarie secondo tre modalità: dell’esigibilità e della detrazione; del reverse charge e dello split payment. Tutte sono legittime ma le ultime due richiedono una specifica autorizzazione comunitaria.

La prima modalità prevede che chi emette la fattura addebiti l’Iva che a quel punto diventa esigibile da parte dello Stato e allo stesso momento, in caso di operazioni B2B e in assenza di impedimenti oggettivi o soggettivi, chi riceve la fattura matura il diritto a detrarre l’imposta.

Con il reverse charge, o inversione contabile, il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato (anche non residente), è obbligato ad assolvere l’imposta al posto del cedente o prestatore.

Nello split payment, o scissione dei pagamenti, la fattura deve essere emessa riportando l’Iva, ma questa non viene incassata dal cedente o prestatore perché è il cliente destinatario a dover liquidare l’imposta, in ogni caso il fornitore rimane responsabile dell’imposta. Quest’ultima modalità riguarda generalmente le operazioni con le pubbliche amministrazioni, le società direttamente o indirettamente collegate e le società quotate in borsa. Si segnala comunque che lo split payment dalla metà del prossimo anno non interesserà più i soggetti quotati in borsa, mentre dal 2026 sarà archiviato per tutti i contribuenti.

Alla luce del breve richiamo alle modalità di liquidazione dell’Iva sopra indicate, è possibile che in determinate situazioni si renda applicabile sia il regime del reverse charge che quello dello split payment, si pensi ad un servizio di pulizia di un edificio nei confronti di una pubblica amministrazione. Questa prestazione rientra in entrambi i regimi e quindi è necessario individuare quale applicare. L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/2017 ha chiarito che: “sono esclusi dall’ambito applicativo della scissione dei pagamenti, per espressa previsione normativa, gli acquisti per i quali i cessionari o committenti sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”. Questo chiarimento anche se riferito al reverse charge, in cui il debitore d’imposta è il committente/cessionario, ha fissato un principio gerarchico dove il reverse charge si considera prevalente rispetto allo split payment.

Ne consegue che qualora un fornitore debba emettere una fattura nei confronti di pubbliche amministrazioni per un’operazione soggetta al regime del reverse charge, deve preoccuparsi di acquisire l’informazione se tale prestazione sia ricevuta dalla PA nell’ambito dell’attività istituzionale, commerciale oppure promiscua.

Questa distinzione è importante perché in base anche a quanto previsto dalla circolare n. 15/2015 dell’Agenzia delle Entrate, la pubblica amministrazione deve comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi e per la quale è applicabile il meccanismo del reverse charge.

Alla quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale e non commerciale tornerà invece applicabile il meccanismo dello split payment.

(PZ)

Rilevanza penale degli omessi versamenti Iva

la riforma del SiStema Sanzionatorio

riSCrive le regole

La riformulazione dell’art. 10 - ter del D. Lgs. 74/2000 ad opera dell’art. 1 del D. Lgs. n. 87/2024 (Riforma del sistema sanzionatorio) ha modificato le regole sull’illecito penale legato ad omissioni di versamento Iva, rendendolo meno gravoso e attribuendo alle nuove regole effetto retroattivo.

Prima delle modifiche l’omesso versamento dell’Iva assumeva rilevanza penale quando superava i 250.000 euro e l’omissione non veniva sanata entro il termine per il versamento dell’acconto relativo all’anno successivo. Così entro il 27 dicembre dell’anno X + 1 si dovevano regolarizzare le eventuali omissioni risultanti dal modello Iva X + 1 riguardanti l’anno X.

La modifica apportato dal decreto 87/2024 ha allungato il termine di consumazione del reato fissandolo al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, a condizione che non sia in corso un programma di rateizzazione.

Non essendo prevista alcuna specifica decorrenza trova inoltre applicazione il principio del favor rei, con la conseguenza che le nuove regole hanno effetto retroattivo.

Volendo proporre una esemplificazione per comprendere i risvolti operativi delle nuove regole, si pensi ad un contribuente che entro il 27 dicembre 2023 non abbia ancora versato l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al 2022 per un importo superiore alla soglia penalmente rilevante. In questo caso con le vecchie regole il contribuente avrebbe commesso il reato con applicazione delle sanzioni penali di legge dal 27 dicembre 2023 a meno che non abbia provveduto a versare, anche parzialmente, l’imposta in modo da portarla sotto soglia.

Con le nuove regole il termine di consumazione del reato si allunga di un anno. Ritornando al nostro esempio, l’imposta oltre soglia dovuta in base alla dichiarazione relativa al 2022 e presentata nel 2023, ha ancora tempo fino al 31 dicembre 2024 per evitare la consumazione del reato.

Segnaliamo infine che la riforma non ha modificato né l’importo della soglia di rilevanza penale che è rimasta fissata a 250.000 euro, né il regime sanzionatorio che ha mantenuto la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

(PZ)

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Beni in deposito presso il fornitore

impliCazioni legali, Contabili e fiSCali

Le ragioni che inducono l’acquirente a lasciare in deposito temporaneo presso il fornitore i beni acquistati possono essere le più disparate. Possono riguardare la mancanza di spazio nei propri magazzini, oppure un nuovo capannone ancora in costruzione e quindi non idoneo ad accogliere i beni strumentali acquistati. In questi casi il fornitore del bene può ritenere completata, la propria obbligazione contrattuale, maturando così il diritto a definire l’operazione di cessione sia dal punto di vista formale che sostanziale (emissione fattura, decorrenza dei termini di pagamento ecc..).

Può anche accadere che l’acquirente preferisca lasciare in giacenza le merci presso il proprio fornitore in attesa di definire la loro vendita, facendole poi consegnare direttamente al cliente finale riducendo così i costi di trasporto.

A questo punto si deve porre attenzione al corretto trattamento di queste operazioni tendo presente che per i beni acquistati che non si trovano presso la sede del contribuente, opera dal punto di vista fiscale una presunzione di cessione. È necessario quindi focalizzare l›attenzione su due aspetti fondamentali: la determinazione del momento impositivo e la prova della giacenza presso il venditore dei beni acquistati. Per quanto riguarda il primo aspetto, sotto il profilo Iva, l’art. 6 c. 1 del DPR 633/72 stabilisce che il momento impositivo è quello della consegna o spedizione relativamente alla cessione dei beni mobili. Per la consegna non si deve fare riferimento a quella fisica dei beni all’acquirente, ma può essere sufficiente la semplice individuazione e separazione dei beni anche presso la sede del venditore. Conseguentemente l’individuazione univoca dei beni può perfezionare l’operazione di cessione facendo sorgere l’obbligo di emissione della fattura. Fattura che dovrà necessariamente essere del tipo

immediato perché, mancando il trasferimento fisico dei beni, la compilazione di un documento di trasporto non legittimerà l’emissione di una fattura differita. La successiva consegna del bene o della merce deve essere in qualche modo formalizzata con un documento ad hoc come ad esempio il collaudo o altra dichiarazione che attesti la presa in carico dei beni da parte dell’acquirente.

Per quanto riguarda le imposte dirette, ricordiamo che a seguito dell’evoluzione dei principi contabili e dei necessari aggiornamenti per il coordinamento con le norme fiscali, il principio di derivazione rafforzata, ha assunto caratteristiche più importanti arrivando ad assumere rilevanza nell’ambito del reddito d’impresa con riferimenti ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale. Così la corretta individuazione del principio di imputazione temporale sul fronte contabile assume rilevanza anche sul fronte fiscale.

Per quanto riguarda la cessione di beni il periodo di competenza è individuato nella data di consegna o spedizione. Non assumono rilevanza né la conclusione del contratto né l’emissione della fattura.

Ciò che rileva è il momento in cui l’acquirente entra nell’effettiva disponibilità del bene o in caso di utilizzo di vettori terzi o spedizionieri dalla data del documento di trasporto e/o data desumibile dalle condizioni generali del contratto, rilevanti in caso di mancata coincidenza tra la data di spedizione e l’effettivo trasferimento della disponibilità giuridica dei beni.

Con riferimento al secondo punto, quello della giacenza, è necessario provare che i beni in deposito presso il magazzino del venditore appartengono al compratore. Tale dimostrazione è necessaria per vincere la presunzione di acquisto senza fattura.

A tal fine è necessario porre in essere un nuovo negozio giuridico, normalmente un deposito, dal quale si desume il diverso e nuovo rapporto che si viene a instaurare tra le parti. Dopo la formalizzazione della consegna nasce un contratto di deposito, per il quale si dovrà fare riferimento all’art. 53 c. 3 del DPR 633/72, facendo risultare questo rapporto dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all’art. 39, ovvero da altro documento conservato a norma dello stesso articolo

o da atto registrato presso l’Ufficio del Registro. Non è consentito fare riferimento al documento di trasporto poiché, come ricordato, l’accensione del deposito avviene senza la traslazione fisica dei beni. Il ddt andrà emesso nel momento della consegna dei beni con causale “estinzione deposito” indicando anche gli estremi della fattura precedentemente emessa. Il ddt avrà la doppia funzione di documento di trasporto e di prova di estinzione del deposito. Anche il contratto di deposito dovrà essere formalizzato con un atto specifico che può essere anche parte di quello relativo alla consegna dei beni. In definitiva nel documento che attesta la consegna del bene al compratore si dà atto che la

merce rimane in deposito presso il fornitore fino al termine pattuito dalle parti.

È superfluo ricordare che la fattispecie del deposito non va confusa con i casi in cui il venditore informa il cliente che la merce ordinata è pronta e può essere spedita, in questo caso non si realizza la cessione per la quale, come abbiamo visto è necessaria la consegna o spedizione.

Per ultimo si ricorda che la consegna, realizza il presupposto impositivo con conseguente obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal fatto che i beni si trovino ancora nella disponibilità del venditore. (PZ)

La perdita dell’avviamento commerciale

(ad esempio per disdetta o recesso del conduttore; per trasferimento, ecc.);

il trattamento appliCabile

Capo al Conduttore e al loCatore dell’indennità

La locazione di immobili ad uso non abitativo prevede la maturazione di un indennizzo nel caso in cui venga meno il rapporto locativo. La giustificazione di tale previsione è legata alla circostanza che l’immobile, per effetto dell’attività economica esercitata dal conduttore, acquisisce un maggior valore (avviamento) il quale, con l’interruzione del contratto viene acquisito dal locatore.

La legge 392/78 con l’art. 34 regola questa situazione prevedendo un’indennità di ammontare pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto che salgono a 21 in caso di attività alberghiere.

L’indennità e riconosciuta al conduttore quando la perdita dell’avviamento commerciale è causata dalla cessazione del contratto e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. deve trattarsi di immobili destinati ad un uso diverso da quello abitativo, come ad esempio quelli industriali, commerciali, artigianali o d’interesse turistico;

2. l’attività deve prevedere un contatto diretto con il pubblico e conseguentemente non opera in presenza di una semplice sede amministrativa o di un deposito.

L’indennità non è invece dovuta:

- quando si operi un mutamento dell’uso dell’immobile per il quale si rende applicabile un regime giuridico diverso senza informare il locatore;

- quando il conduttore operi il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 38 della legge 392/78;

- in caso di distruzione dell’immobile con impossibilità di prosecuzione del rapporto di locazione;

- la locazione cessa per morosità dell’inquilino che non ha pagato il canone;

- la locazione cessa per decisione del conduttore

- il conduttore non restituisce l’immobile e vi rimane dopo la scadenza del contratto, pur rispettando la data fissata nel provvedimento di rilascio;

- il conduttore è privo delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’esercizio delle attività commerciali effettivamente svolte.

La presenza di una clausola, nel contratto di locazione, in cui il conduttore dichiara di rinunciare all’indennità di avviamento non ha alcun valore, per cui a questi è dovuta comunque la somma in questione.

Non rileva inoltre il fatto che il conduttore non abbia subito un danno dalla perdita della clientela (come nel caso in cui non si sia trasferito molto distante): l’indennità è sempre dovuta. Dunque, il locatore non può sottrarsi al pagamento provando l’assenza del danno.

Se sono soddisfatte le condizioni di cui sopra e non operano cause di esclusione l’indennità è dovuta ex lege a prescindere da eventuali previsioni contrattuali di diverso tenore.

Il 2° comma dell’art. 34 della citata legge 392/78 prevede il raddoppio dell’indennità, che quindi diventa di 36 o 42 mensilità, nei casi in cui l’immobile entro un anno dalla cessazione del contratto di locazione sia adibito alla medesima attività o ad un’attività affine a quella esercitata dall’ex conduttore.

Dopo aver sommariamente tracciato i profili giuridici dell’indennità vediamo ora quali sono i risvolti fiscali partendo dalla prospettiva del locatore. Per il locatore l’indennità pagata al conduttore rappresenta un costo fiscalmente deducibile dal proprio reddito d’impresa. La deduzione è riconosciuta sia nel caso di esercizio dell’attività d’impresa in forma individuale sia in forma societaria, sia essa di persone che di capitali. La deduzione opera nel rispetto del principio di competenza e, ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73, il locatore è tenuto ad operare una ritenuta d’acconto pari al 15% di quanto corrisposto.

Quanto sopra sé il locatore è un soggetto titolare di reddito d’impresa, se invece il locatore è una persona fisica o una società semplice, ai sensi

dell’art. 10 comma 1, lett. h) del TUIR, l’indennità corrisposta sarà deducibile come onere dal reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi. Se l’indennità è corrisposta da una società semplice l’indennità sarà deducibile dal reddito complessivo dei singoli soci in base alla percentuale prevista ai fini dell’imputazione del reddito. Dal punto di vista del conduttore l’indennità riguarderà sempre un soggetto esercente attività d’impresa, sia essa esercitata in forma individuale o societaria. L’indennità concorrerà alla formazione del reddito d’impresa quale sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 comma 3 del TUIR. Limitatamente alle indennità conseguite da imprenditori individuali, la lettera h) comma 1 dell’art. 17 del TUIR, consente il suo assoggettamento a tassazione separata. In questi casi se non viene applicata al ritenuta d’acconto, perché ad esempio il locatore è un privato, si dovrà procedere al versamento di un importo pari al 20% del reddito conseguito a titolo di acconto. Per quanto riguarda gli aspetti legati all’Iva, si deve preliminarmente individuare la natura dell’indennizzo, si tratta di un corrispettivo o di un risarcimento. È una domanda difficile, sul punto l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 73 del 3 giugno 2005, ha precisato che l’indennità corrisposta al conduttore in caso di cessazione della locazione per decorrenza dei termini deve essere assoggettata ad Iva, trattandosi di un corrispettivo per l’obbligazione che deve essere considerata alla stregua di una prestazione di servizi. Lo stesso trattamento andrebbe riservato anche in caso di risoluzione anticipata del contratto in quanto l’indennizzo rappresenterebbe il corrispettivo dovuto per il rilascio. In questi casi il conduttore assume un obbligo di “fare”, che si concretizza nell’abbandono dei locali prima della scadenza pattuita, ricadendo così nell’ambito di applicazione del tributo. Di diverso avviso la Norma di comportamento n. 190 del 1° marzo 2014 dell’Associazione italiana dottori commercialisti di Milano, la quale ha affermato come le somme che il locatore corrisponde al conduttore non rilevano ai fini Iva per ca-

renza del requisito oggettivo. Per l’Associazione nella normalità dei casi, la somma riconosciuta non deve essere assoggettata ad Iva perché non rappresenta il corrispettivo di un’obbligazione. Se invece il pagamento riflette una trattativa tra locatore e conduttore per il rilascio anticipato dei locali, si configura un’operazione Iva che sarà imponibile o esente a seconda che fossero imponibili o esenti i canoni. Si deve, infatti, riservare lo stesso trattamento di esenzione o imponibilità applicato ai canoni di affitto, non potendo, in virtù del principio di equiparazione, riservare un trattamento diverso rispetto all’operazione principale.

Possiamo sinteticamente affermare che le somme corrisposte a titolo di indennizzo:

- non rilevano ai fini IVA laddove risulti chiara che non vi è (o non vi è stata) alcuna volontà della parte indennizzata ad accondiscendere all’inadempimento o al comportamento posto in essere dalla controparte in difformità dalle originarie pattuizioni contrattuali. È opportuno che l’assenza di tale volontà risulti possibile, già dagli accordi originari (ad esempio, con la previsione di una penale per inadempimento che sia oggettivamente determinabile) ovvero dalle iniziative assunte a seguito dell’inadempimento o del comportamento non conforme (ingiunzioni a rispettare gli accordi, citazioni per i danni subiti, ecc.);

- rilevano ai fini IVA se vi è (o vi è stata) una effettiva volontà della parte indennizzata a consentire un comportamento diverso da quello originariamente pattuito, dietro pagamento di un determinato importo, anche se stabilito in via transattiva.

Il locatore è tenuto a corrispondere l’indennità per l’avviamento prima che l’inquilino lasci il locale. Solo dopo una seria proposta e il relativo pagamento dell’indennità il conduttore è tenuto a liberare l’immobile. Prima di tale momento, quindi, non può essere sfrattato.

(PZ)

Investimenti in energie rinnovabili

inCentivi alle Comunità energetiChe rinnovabili

Con delibera n. 1814 del 29 novembre 2024 della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia è stato approvato il Regolamento ai sensi dell’art. 4, commi 29 e 30 della Legge Regionale n. 16 del 28 dicembre 2023 (di seguito “Regolamento”), concernente la concessione di contributi per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e il potenziamento di impianti esistenti ai fini dell’inserimento nelle Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito “CER”) e per la loro costituzione e progettazione.

Al Regolamento verrà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione.

1. INIZIATIVE FINANZIAbILI

Il Regolamento disciplina la concessione a favore delle CER e dei clienti finali, escluse le persone fisiche, per:

a) la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e il potenziamento di quelli esistenti, delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, ai fini del loro inserimento nelle comunità energetiche rinnovabili;

b) la costituzione e la progettazione di CER;

c) la progettazione di configurazioni gestite da una CER.

2. bENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo le CER costituite o i clienti finali, escluse le persone fisiche, in possesso, tra l’altro, dei seguenti requisiti:

- per l’intervento sub a) del punto 1:

* avere la sede legale o unità locale o sede secondaria, sul territorio regionale, al momento dell’erogazione del contributo;

* essere membro della CER nella quale sono stati inseriti gli impianti, al momento della presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa, qualora la domanda sia presentata da un cliente finale;

* essere proprietario o avere la disponibilità dell’immobile situato nel territorio regionale sul quale sarà ubicato l’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, oggetto del contributo (ai fini della dimostrazione della disponibilità dell’immobile non sono considerati i contratti di comodato o i contratti atipici);

- per gli interventi sub b) e c) del punto 1:

* avere la sede legale o unità locale o sede secondaria, sul territorio regionale, al momento della presentazione della domanda;

* essere membro della CER oggetto del contributo, al momento della presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa, qualora la domanda sia presentata da un cliente finale;

- per gli interventi sub a), b) e c):

* nel caso di imprese iscritte nel Registro delle Imprese della CCIAA, avere natura giuridica di PMI, qualora la domanda di contributo sia presentata da un cliente finale ex art. 31 del D. Lgs. n. 199/2021;

* nel caso di enti forniti di personalità giuridica, di società di associazione anche prive di personalità giuridica, non essere destinatarie di sanzioni interdittive, concernenti l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi.

3. SPESE AMMISSIbILI

Per l’intervento sub a) del punto 1, sono ammissibili a contributo le spese connesse alla progettazione e alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o al potenziamento di impianti esistenti e di opere ad essi connesse.

Per l’intervento sub b) del punto 1, sono ammis-

sibili a contributo le spese, capitalizzabili, relative alla costituzione e alla progettazione della CER. Per l’intervento sub c) del punto 1, sono ammissibili a contributo le spese, capitalizzabili, relative alla progettazione delle configurazioni.

Requisiti di ammissibilità delle spese di cui innanzi:

- l’impianto di produzione abbia potenza non superiore a 1 MW;

- l’impianto sia ubicato nell’area sottesa alla cabina primaria individuata dalla configurazione CER indicata nella domanda di contributo;

- la data di inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto sia successiva alla data di presentazione della domanda di contributo;

- l’impianto non sia realizzato tramite lavori in economia diretta o eseguiti per conto proprio, o mediante l’acquisto di beni usati o ricondizionati o in leasing;

- le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di concessione del contributo.

L’art. 5 del Regolamento, consultabile a questo link e al quale si rinvia, disciplina, nel dettaglio, le spese ammissibili per ciascun intervento.

4. PRESENTAZIONE

DELLA DOMANDA

DI CONTRIbUTO

La domanda di concessione del contributo è presentata, a pena d’inammissibilità, esclusivamente per via telematica, tramite il sistema istanze on line IOL.

Il Regolamento già fissa il periodo di presentazione della domanda: dalle ore 8.00 dell’1 febbraio alle ore 16.00 del 15 aprile di ogni anno. I termini che scadono in un giorno non lavorativo sono prorogati al primo giorno lavorativo seguente. Per motivate esigenze, le date potranno essere modificate con decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di energia. Di un tanto verrà data pubblicità sul sito istituzionale della Regione.

In fase di prima applicazione del Regolamento, l’art. 19 prevede che le domande di concessione del contributo, a pena d’inammissibilità, vanno presentate a partire

dalle ore 8.00 del 10 febbraio 2025 alle ore 16.00 dell’11 aprile 2025.

In merito alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e ai documenti da allegare alla domanda, si rinvia all’art. 6 del Regolamento, consultabile al link di cui innanzi.

La documentazione allegata alla domanda non può essere costituita dalla scansione di un documento originariamente cartaceo, dovendo consistere necessariamente in un documento nativo digitale.

5. VALUTAZIONE

DELLE DOMANDE

DI CONTRIbUTO

A ciascuna domanda di concessione di contributo è attribuito un punteggio derivante dall’applicazione dei criteri indicati nell’allegato A) del Regolamento di seguito sinteticamente ricordati:

1) Qualità della progettazione della CER;

2) Modello di gestione della CER;

3) Coinvolgimento di soggetti diversi nella CER;

4) Sistemi per la gestione intelligente dell’energia;

5) Inclusione nella CER di soggetti in condizioni di povertà energetica;

6) Investimento dell’utile netto della CER in progetti o iniziative di utilità sociale o ambientale;

7) Attività di promozione della CER e di sensibilizzazione del territorio;

8) Corrispondenza tra potenza di picco di consumo delle utenze coinvolte nella configurazione della CER e potenza nominale degli impianti di produzione;

9) Diversificazione delle fonti energetiche rinnovabili sfruttate dagli impianti a servizio della CER;

10) Approfondimento progettuale dell’impianto FER e opere connesse;

11) Soluzione impiantistica che eviti o limiti il consumo di suolo.

Per gli interventi di cui alle lett. b) e c) del punto 1, sono applicabili i criteri appena elencati da n. 1 a n. 9, per l’attribuzione di un punteggio totale massimo di 80 punti.

Per gli interventi di cui alla lett. a) del punto 1, sono applicabili i criteri da n. 1 a n. 11, per l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti.

Al fine dell’inserimento nella graduatoria, la domanda di concessione del contributo deve conseguire un punteggio non inferiore a 28 punti.

In base al punteggio attribuito alle domande ammesse a contributo e alla disponibilità di risorse finanziarie, viene formata una graduatoria. A parità di punteggio, la posizione in graduatoria è determinata in base al criterio dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.

6. ITER

PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE

DEL CONTRIbUTO

La concessione dell’incentivo è disposta entro 120

giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.

Gli interventi sub a), b) e c) del punto 1 devono essere conclusi entro tre anni dalla data di ricevimento del decreto di concessione del contributo. Il termine può essere prorogato una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi previa istanza prima della scadenza del termine stesso.

Entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di chiusura dell’intervento oggetto della domanda, il soggetto beneficiario presenta la documentazione relativa alla rendicontazione della spesa sostenuta.

Previe opportune verifiche, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa è emesso il decreto di approvazione della rendicontazione della spesa e di erogazione del contributo nella misura spettante e ne viene data comunicazione al soggetto beneficiario.

7. EROGAZIONE ANTICIPATA

Il contributo può essere erogato anche in via anticipata:

- alle imprese, in misura non superiore al 70% dell’importo totale;

- alle persone giuridiche non aventi natura di impresa, pari al 70% dell’importo totale;

- agli enti pubblici, per gli interventi sub b) e c) del punto 1, pari al 100% dell’importo totale.

L’istanza di erogazione anticipata è corredata da fideiussione bancaria o da polizza fideiussoria assicurativa dell’importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

8.

LIMITI

DI SPESA AMMISSIbILE

Le spese per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per il potenziamento di quelli esistenti, delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo pari a:

a) 2.000 euro/kWp per impianti alimentati a fonte solare;

b) 5.000 euro/kWp per impianti alimentati da altre fonti rinnovabili.

9. INTENSITÀ DEL CONTRIbUTO

I contributi di cui agli interventi delle lett. a), b) e c) del punto 1 possono essere concessi, anche a fronte di un’unica domanda, fino all’importo massimo complessivo di 1 milione di euro.

a) Il contributo per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per il potenziamento di quelli esistenti, delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi è concesso nei limiti del costo di investimento massimo ammissibile espresso in euro/kWp, di cui al precedente punto 8, nella misura pari:

- al 40% della spesa ritenuta ammissibile, escluse le spese di cui alla lett. b) del punto 8;

- al 30% della spesa ritenuta ammissibile, per gli impianti di accumulo di energia elettrica combinati agli impianti di produzione ai sensi dell’art. 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Il contributo è comprensivo delle spese per la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o per il potenziamento di quelli esistenti, ammesse fino a un massimo del 12% dell’importo totale delle spese sostenute per i lavori.

I contributi sono concessi in regime di “aiuti di Stato” ai sensi dell’art. 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

b) Il contributo per gli oneri connessi alla costituzione, alla progettazione della CER e alla prima configurazione è concesso nella misura pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile, fino all’importo massimo di euro 50.000,00.

c) Il contributo per gli oneri accessori alla progettazione di configurazioni gestite da una CER già costituita è concesso nella misura pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile, fino all’importo massimo di euro 50.000,00.

I contributi di cui alle lett. b) e c) sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

10. CUMULAbILITÀ

DEL PRESENTE INCENTIVO

CON ALTRI AIUTI PUbbLICI

I contributi di cui alle lett. a), b) e c) del punto 9 sono cumulabili con altri contributi o incentivi pubblici, nel limite dell’importo della spesa ammissibile e nel rispetto delle regole di cumulo di cui all’art. 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e di

cui all’art. 5 del Regolamento (UE) n. 2831/2023. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici.

L’Ufficio Economico rimane a disposizione per ogni esigenza di approfondimento e in ogni caso

per fornire aggiornamenti a seguito della adozione del decreto del Presidente della Regione esecutivo del Regolamento di cui alla presente circolare.

(MM)

Energie rinnovabili. Incentivi

alle pmi delle aree interne

preSentazione delle domande entro il 27 gennaio 2025, ore 16.00

Si fa seguito alla circolare prot. n. 415/MM del 12 dicembre 2024 per comunicare che con delibera n. 1717 del 14 novembre 2024 della Giunta Regionale, è stato approvato il bando b.2.1.1 “Interventi di transizione verso l’economia circolare tramite investimenti in energie rinnovabiliAree interne” (di seguito “Bando”) finalizzato ad agevolare la realizzazione, nelle aree interne del territorio regionale (quali l’Alta Carnia, le Dolomiti Friulane, la Val Canale-Canal del Ferro e le Valli del Torre-Valli del Natisone), di progetti di investimento in energie rinnovabili (Azione b.2.1 dell’Obiettivo specifico RSO 2.2 del PR FESR 2021-2027).

La dotazione finanziaria complessiva del Bando è pari ad euro 2.400.000,00.

bENEFICIARI

Possono accedere ai contributi le PMI aventi sede legale o unità operativa o sede secondaria o unità locale nella quale viene realizzato il progetto in una delle Aree Interne innanzi richiamate, come individuate nell’allegato F) del Bando, al quale si rinvia, il cui codice ATECO primario o secondario fa riferimento ad uno dei settori di seguito indicati e meglio dettagliati nell’art. 4 del Bando:

a) manifatturiero;

b) costruzioni;

c) commercio;

d) servizi di alloggio e ristorazione;

e) trasporto e magazzinaggio;

f) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;

g) attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;

h) altre attività di servizi (imprese che svolgono attività rientrante nella Sezione S della classificazione delle attività economiche ISTAT

ATECO 2007, limitatamente alle attività di riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa (ATECO 95) e alle altre attività di servizi per la persona (ATECO 96). Nel caso in cui l’impresa svolga più attività codificate in una pluralità di codici ATECO, non tutti ammissibili, l’istanza sarà accolta solo se il codice ATECO ammissibile è quello riferito alla sede legale o sede locale in cui il progetto d’investimento è realizzato.

INIZIATIVE FINANZIAbILI

Sono finanziabili i progetti aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di impianti preesistenti, finalizzati alla produzione per l’autoconsumo di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, di potenza nominale non superiore a 1000 kWp, comprendenti l’acquisto e installazione di almeno uno dei seguenti impianti da installare nella sede legale o sede secondaria o unità locale dell’impresa:

- impianti fotovoltaici;

- impianti di solare termico.

Se strettamente connessi e realizzati congiuntamente agli impianti, sono altresì finanziabili:

a) sistemi di accumulo di energia funzionali allo stoccaggio di energia prodotto dagli impianti fotovoltaici;

b) sistemi di monitoraggio e gestione dell’energia intelligenti inclusa la domotica al fine di ridurre l’impronta energetica delle imprese;

c) acquisto e installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici (c.d. “colonnine”).

La produzione attesa dell’impianto non deve essere superiore al fabbisogno energetico annuo, con una tolleranza del 15% in eccesso, come attestato da un tecnico abilitato.

Qualora la produzione attesa risulti superiore al fabbisogno energetico annuo comprensivo della tolleranza, non sono agevolabili le spese riguardanti la parte eccedente il fabbisogno energetico aumentato della tolleranza del 15%, che verranno determinate in termini percentuali come rapporto tra l’energia eccedente il fabbisogno energetico

annuo comprensivo della tolleranza del 15% e la produzione attesa dell’impianto fotovoltaico. Il progetto deve avere ottenuto almeno punti 12 su 34 disponibili, sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’allegato D) consultabile al link che precede.

SPESE AMMISSIbILI

Sono ammissibili le spese sostenute per la realizzazione del progetto a partire dall’1 gennaio 2024, fermo restando che lo stesso non deve essere stato materialmente completato prima della presentazione della domanda di contributo.

Inoltre, le relative spese non devono essere state totalmente sostenute e pagate prima che sia presentata la domanda di contributo. Per il dettaglio delle spese ammissibili si rinvia all’art. 7 del Bando.

DURATA E TERMINI

DI REALIZZAZIONE

DEL PROGETTO

Il progetto deve essere stato avviato in data successiva all’1 gennaio 2024 e deve essere concluso e rendicontato entro 12 mesi dalla notifica del decreto di concessione. Il termine è prorogabile per un massimo di 3 mesi.

Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine per rendicontare è ridotto a 6 mesi, decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione, eventualmente prorogabile.

PRESENTAZIONE

DELLA DOMANDA

DI CONTRIbUTO

Termine ultimo per la presentazione della domanda è il

27 gennaio 2025, ore 16.00.

I beneficiari possono presentare per ciascuna Area Interna una sola domanda di contributo, in riferimento all’intervento effettuato nella sede legale o sede secondaria o unità locale.

La domanda, soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di euro 16.00 (da versare tramite F23 o F24), è composta dal documento generato dal sistema informatico dedicato accessibile dal sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al Bando, e contiene l’istanza di contributo, i dati sintetici del richiedente e del progetto, oltre agli allegati e agli specifici documenti previsti dall’art. 13 del Bando. Contestualmente alla domanda di contributo,

l’impresa deve dichiarare se vuole beneficiare o meno dell’erogazione anticipata dello stesso. Il contributo può essere erogato in via anticipata nella misura massima del 70% dell’importo concesso ed è erogato entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito della Regione, sottoscritta digitalmente e inoltrata via PEC all’indirizzo economia@certregione.fvg.it.

La richiesta di anticipazione corredata da fideiussione deve essere presentata dal beneficiario entro il termine di 4 mesi dalla data del decreto di concessione, e comunque prima della data di conclusione del progetto.

Ai fini dell’erogazione anticipata, il beneficiario deve dare comunicazione dell’avvio del progetto d’investimento.

Il provvedimento di concessione viene adottato dalla Struttura Regionale Attuatrice (di seguito “SRA”) entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

A conclusione delle verifiche istruttorie, entro 70 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, è adottato l’atto di approvazione della stessa e liquidazione a saldo, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile e liquidando il contributo così rideterminato.

LIMITI DI SPESA

E DI AIUTO

Il limite minimo di spesa ammissibile è di euro 20.000,00.

Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di euro 300.000,00, fermo restando il limite del massimale disponibile al momento della concessione ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 (de minimis).

È prevista la rideterminazione del contributo in fase di concessione al fine di evitare il superamento del massimale nel triennio di riferimento.

INTENSITÀ

DEL

CONTRIbUTO

I contributi per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella forma e nei limiti di aiuti in regime de minimis, l’intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è del 65% per le microimprese, del 60% per le piccole imprese e del 55% per le medie imprese.

DIVIETO

DI CUMULO

Gli aiuti non sono cumulabili con altri aiuti di Stato o aiuti de minimis e con finanziamenti europei

Cosef 5.0, gestione smart delle aree industriali del Friuli, ne parliamo con il Presidente Marco Bruseschi

Obiettivi: sviluppo economico, welfare e sostenibilità

Detta con uno slogan suona così: gestione smart delle aree industriali del Friuli. Letta nel Piano triennale la strategia è altrettanto chiara: l’obiettivo del COSEF vuole essere quello di perseguire il virtuoso modello degli Eco Industrial Park, parchi industriali ecologici che forniscono servizi sempre più integrati, riducendo l’impatto ambientale ed aumentando l’efficienza dei modelli produttivi nel rispetto degli obiettivi imposti sia dalla transizione energetica che dalle normative europee in materia di sostenibilità (agenda 2030 e ESG). Nel parliamo con il presidente del Consorzio, Marco Bruseschi.

Partiamo da qui, dunque, parlando della visione generale del COSEF. Presidente Bruseschi qual è la visione per il futuro delle aree industriali gestite dal Consorzio?

“La nostra visione è quella di trasformare le aree industriali gestite dal Consorzio in veri e

propri “Smart Hub”, capaci di rispondere alle sfide dell’industria 5.0 e della sostenibilità. Puntiamo quindi a innovare attraverso l’adozione di tecnologie avanzate, sostenibili e digitali, per creare aree più efficienti, connesse e rispettose dell’ambiente”.

Quali sono le principali sfide che incontrate nella trasformazione di queste aree?

“Le sfide sono diverse. La prima riguarda la modernizzazione delle infrastrutture esistenti, che spesso non sono progettate per supportare la tecnologia avanzata richiesta dai moderni processi industriali. La seconda è quella della sostenibilità: le aziende cercano soluzioni che riducano l’impatto ambientale e migliorino l’efficienza energetica. Infine, c’è la necessità di implementare il concetto di simbiosi industriale con la gestione efficiente dei rifiuti e il riciclo e riutilizzo dei materiali”.

Quali soluzioni “smart” state implementando o prevedete di implementare per superare queste sfide?

“Stiamo adottando una serie di iniziative coerenti con questi target. In primis, investiamo in infrastrutture fondamentali e propedeutiche alla crescita economica delle aree industriali da noi gestite con un occhio sempre più attento alle soluzioni che favoriscano una mobilità sostenibile come piste ciclabili, gestione intelligente del traffico e potenziamento della rete di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli full electric. Sul fronte dell’energia, stiamo promuovendo l’uso di fonti rinnovabili e sistemi di gestione energetica avanzati per monitorare i consumi e ridurre gli sprechi. Infine, stiamo lavorando a progetti di logistica smart, che prevedono l’utilizzo di tecnologie di tracciamento e automazione per migliorare la gestione dei flussi di merci all’interno dei molteplici nodi di

traffico logistico gestito da COSEF”.

Parlando di sostenibilità, come intendete integrare soluzioni rispettose dell’ambiente nelle aree industriali?

“La sostenibilità, come dicevo, è un pilastro della nostra strategia. Vogliamo inoltre rendere le aree industriali luoghi in cui si possa promuovere l’economia circolare, con un focus sulla riduzione dei rifiuti e sul riciclo dei materiali. Per questo motivo, in collaborazione con la Regione FVG, abbiamo aderito al progetto APEA, che ha come obbiettivo la trasformazione delle aree industriali attuali in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate”.

Quali risultati sperate di ottenere nei prossimi anni attraverso questi progetti?

“La nostra ambizione è che le aree industriali gestite da COSEF diventino modelli di riferimento per l’innovazione e la sostenibilità. Puntiamo a un incremento della competitività delle aziende grazie a infrastrutture moderne e sostenibili. Vogliamo che le nostre aree siano non solo luoghi produttivi, ma anche efficienti e rispettose dell’ambiente, pronte a supportare i cambiamenti del futuro”.

Con la Regione e con le istituzioni del territorio avete continui rapporti: come sta andando la collaborazione?

“I target di cui abbiamo parlato sin qui sono formulati e condivisi con la Regione FVG, a cui vanno dei particolari ringraziamenti per la preziosa collaborazione agli assessori Bini e Amirante, e con le più importanti istituzioni locali, tra cui anche le associazioni imprenditoriali, con le quali il dialogo è costante e proficuo. Nella consapevolezza condivisa che, sostenendo il suo tessuto produttivo, possiamo contribuire all’attrattività complessiva del nostro territorio”.

Il presidente del COSEF Marco Bruseschi

Il direttore del Cosef, Roberto Tomè, illustra il Piano di investimenti del prossimo triennio

Ammontano a complessivi 71,31 milioni di euro gli investimenti programmati dal COSEF per il prossimo triennio. Gli interventi in opere di urbanizzazione ed infrastrutturazione sono pari a 64,38 milioni di euro così ripartiti: il 28% degli investimenti è destinato alla ZIU (Zona Industriale Udinese), il 42% alla ZIAC (Zona Industriale Aussa Corno), il 18% alla ZIAF (Zona Industriale Alto Friuli), il 10% alla ZIMA (Zona Industriale di Manzano) e il restante in ZIC (Zona Industriale Cividalese). Un programma assai corposo, quindi. Ne parliamo con il direttore del Consorzio, Roberto Tomè.

“Siamo impegnati su vari fronti per rendere le aree industriali gestite da COSEF sempre più attrattive e al passo con i cambiamenti che le attuali circostanze richiedono – premette il direttore -. Le nostre attività puntano a dotare le aree industriali di sistemi di connessione avan-

zati, si focalizzano su una gestione energetica efficiente e si prefiggono di introdurre strumenti di monitoraggio necessari a rendere “smart” le aree consortili.

Uno degli aspetti prioritari è la modernizzazione delle infrastrutture per creare una base tecnologica capace di supportare le aziende in modo più efficiente e sostenibile”.

Più in dettaglio, quali sono quindi le principali attività di infrastrutturazione su cui state concentrando gli sforzi?

“Il Piano di investimenti è volto ad attenzionare le esigenze di ciascuna area industriale gestita dal Consorzio. Rilevanti interventi sono stati pianificati in ambito ferroviario in ZIU con la realizzazione del terzo lotto del nuovo scalo ferroviario per Euro 3 mln e in ZIAF con il raddoppio della dorsale d’accesso e i lavori di ammodernamento del raccordo del Consorzio per complessivi 4 milioni. Sempre in ZIAF, la pianificazione è volta a migliorare la viabilità con la realizzazione di due rotatorie, la prima con annesso parcheggio ad intersezione tra il casello autostradale e la SP49, la seconda tra via delle Ferriere e la SR43.

Particolare attenzione nel triennio è stata posta sulla ZIAC con interventi di riqualificazione dell’area logistica ex Eurofer per complessivi 9 milioni di euro, interventi in ambito di viabilità con il risanamento di Via Fermi SRUD 80 per 8 milioni, oltreché interventi in ambito energetico, con la realizzazione di un impianto fotovoltaico per 2,7 milioni di euro.

In ZIU, poi, la pianificazione è volta a sviluppare il welfare territoriale con la realizzazione del centro direzionale a servizio delle imprese. In Zima verrà realizzato un hub tecnologico con impianti di prototipazione a servizio del territorio. Prossimi al completamento sono invece gli interventi di realizzazione della bretella di

ingresso a nord della tangenziale in ZIU e la realizzazione del parcheggio nell’area esterna all’ingresso di Porto Margreth in ZIAC”.

Per quanto riguarda la logistica, invece, come sta operando COSEF per renderla più efficiente? “Come si rileva dagli ingenti investimenti pianificati nel triennio in ambito ferroviario, la logistica rappresenta un asset prioritario per le aziende insediate.

Il Consorzio, oltre a continuare a programmare investimenti tali da potenziare a manutenere la rete ferroviaria di proprietà, sta implementando sistemi di gestione intelligenti al fine di monitorare il traffico e i flussi delle merci. Nei primi mesi del 2025, nello scalo ferroviario ZIAF sarà operativo un primo sistema di monitoraggio con laser scanner e l’obiettivo vuole essere quello di estendere tale tecnologia anche nelle altre aree industriali gestite.

Questo monitoraggio si rende anche opportuno nell’ottica di una rendicontazione non finanziaria in ambito di sostenibilità, in quanto consentirà al Consorzio di quantificare la riduzione del trasporto su gomma a favore di quello su rotaia con conseguente riduzione di CO2. La realizzazione di parcheggi e punti di stoccaggio ottimizzati sono ulteriori investimenti programmati, che consentiranno una circolazione migliore all’interno delle aree industriali”.

Qual è, secondo lei, il valore aggiunto che queste infrastrutture daranno alle aziende presenti nelle aree gestite da COSEF?

“Infrastrutture sostenibili e tecnologicamente avanzate consentiranno alle aziende di operare in modo sempre più efficiente al fine di generare valore sostenibile da reimpiegare sul territorio, oltre a migliorare la loro reputation e il loro posizionamento competitivo a livello sia nazionale che internazionale.”

Il direttore del COSEF Roberto Tomè

a gestione diretta, concessi per le medesime spese. Gli aiuti di cui al presente Bando sono, tuttavia, cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili sotto forma di garanzia anche in regime de minimis, nel limite delle intensità e/o degli importi di aiuti stabiliti dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.

L’Ufficio Economico rimane a disposizione per ogni esigenza di approfondimento.

(MM)

Autotrasporto. Decreto investimenti alta sostenibilità

rendiContazione

entro l’11 aprile 2025

delle domande del iv periodo

Facciamo seguito alle precedenti nostre circolari n. 88/AdT del 6 marzo 2023, n. 377/AdT del 30 novembre 2023, n. 253/MM del 29 luglio 2024 e n. 406/MM del 3 dicembre 2024, per ricordare che le domande per la concessione di incentivi per il settore dell’autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa mediante l’acquisizione di veicoli commerciali a elevata sostenibilità, di cui al decreto ministeriale

n. 461 del 18 novembre 2021 e al relativo decreto direttoriale attuativo n. 148 del 7 aprile 2022, presentate dal 26 agosto 2024 all’11 ottobre 2024 (IV periodo) dovranno essere rendicontate

entro le ore 16.00 dell’11 aprile 2025.

L’elenco delle imprese che hanno presentato domanda valida nel IV periodo è consultabile sul sito del soggetto gestore R.A.M. S.p.A. a questo link. Il prossimo periodo, il quinto, dei contributi in oggetto, verrà aperto dalle ore 10.00 del 5 maggio 2025 alle ore 16.00 del 20 giugno 2025.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.

(MM)

Conosciamo gli Enti bilaterali del sistema Confapi

enfea

e il fondo enfea Salute

CONFAPI FVG sta lanciando una serie di iniziative informative per promuovere la conoscenza degli Enti bilaterali, organismi paritetici istituiti da CONFAPI insieme alle organizzazioni sindacali in sede di contrattazione collettiva nazionale, con lo scopo di unire le istanze dei lavoratori e delle Imprese.

1. ENFEA

L’ENFEA è un ente bilaterale dedicato alle Piccole

e Medie Imprese e ai rispettivi dipendenti che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM (ad esclusione di quelle del settore edile), UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI. Si occupa di promuovere e attuare un supporto concreto tramite l’erogazione di contributi per il sostegno al mercato del lavoro, all’occupazione, al reddito, alla famiglia e alla formazione. Le prestazioni sono rivolte sia ai lavoratori che alle Imprese.

PRESTAZIONI

Possono beneficiare degli interventi erogati da ENFEA i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato e a tempo determinato, purché il rapporto di lavoro sia stato stipulato per un periodo pari o superiore a 6 mesi e per i quali sia stata versata la contribuzione da almeno 6 mesi.

Le prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori sono riepilogate nella seguente tabella.

Contributo annuale per l’iscrizione del figlio/a alla scuola media inferiore

Contributo annuale per l’iscrizione del figlio/a alla scuola media superiore € 150,00

Contributo annuale per l’iscrizione all’Università € 350,00

Contributo una tantum per conseguimento del titolo di laurea con il massimo dei voti (110/110)

€ 500,00

Contributo annuale per le spese sostenute per i servizi di baby sitting € 500,00

Contributo una tantum in occasione della nascita del figlio del lavoratore

Contributo annuale a favore del lavoratore che usufruisce dei permessi ex L.104/92

€ 500,00

€ 200,00

Contributo mensile (per un massimo di 6 mesi) per le spese sostenute per l’assistenza domiciliare, per familiare convivente non autosufficiente con handicap grave, in presenza di personale infermieristico o collaboratore domestico con regolare rapporto di lavoro € 400,00

Contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale (Cigo, Cigs, Cds)

- per i trattamenti di integrazione salariale corrisposti oltre le 200 ore individuali di integrazione salariale

- per i trattamenti di integrazione salariale corrisposti oltre le 100 ore, nel caso di rapporto di lavoro part-time almeno al 50%

Integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL, in presenza di periodi di malattia della durata continuativa di almeno 30 giorni, successivi al periodo indennizzato al 50%. L’importo viene riconosciuto per un massimo di 6 mesi

Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, intestato al lavoratore, pari al 25% dell’abbonamento fino all’importo massimo

Contributo a sostegno della lavoratrice o del lavoratore inserita/o in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 Dlgs 80/2015, che usufruisce di un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione

€ 500,00

€ 250,00

€ 400,00

€ 150,00

€ 700,00

Le Imprese, per beneficiare delle prestazioni, dovranno risultare in regola con i versamenti e aver versato la quota di adesione ad ENFEA da almeno

PRESTAZIONE

6 (sei) mesi precedenti la richiesta di intervento. Le prestazioni a loro favore sono riepilogate nella seguente tabella:

Contributo annuale per le spese connesse alla formazione esterna degli apprendisti, compresi i costi sostenuti per trasporti, pasti, ore di viaggio € 200,00

Contributo una tantum per la conferma del periodo di apprendistato con assunzione a tempo indeterminato

600,00

Contributo per l’acquisto di un apparecchio defibrillatore omologato secondo la normativa vigente C.E., F.D.A. € 700,00

Contributo per la formazione obbligatoria per ognuno dei due lavoratori addetti all’apparecchiatura

Contributo una tantum per l’assunzione di un operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, o successivamente alla trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato

Contributo una tantum in caso di assunzione di un soggetto diversamente abile a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore a 6 mesi, purché quest’ultimo sia successivamente trasformato a tempo indeterminato

Contributo per le spese sostenute dal datore di lavoro per la formazione finalizzata al reinserimento al lavoro delle lavoratrici post congedo di maternità

Sia i lavoratori che le Imprese per presentare domande di contributo devono utilizzare esclusivamente la propria Area Riservata, previa registrazione.

Per ulteriori dettagli sulle prestazioni erogate, le tempistiche e i documenti da allegare alle istanze si riporta il link Regolamento ENFEA 2024/2025, in vigore dal 1° ottobre 2024.

CONTRIbUZIONE

Le Imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI, ad esclusione di quelle del settore dell’edilizia, sono tenute a versare 4,5 € al mese per ciascun dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e 4,25 € al mese per ciascun dipendente con contratto di lavoro part-time sino a 20 ore.

I contributi vanno versati tramite il Modello F24, utilizzando il codice contributo “ENFE”, e vanno dichiarati tramite il flusso UNIEMENS, con la causale “ENFE” esposta nel campo “causale contributo”, in corrispondenza esclusivamente del campo “importi a debito versati”.

PIANO SANITARIO E CONTRIbUZIONE

ENFEA Salute è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per le Imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti dalle

100,00

1.000,00

500,00

Categorie Confapi e dalle Federazioni di CGIL, CISL e UIL. Il Fondo ha lo scopo di erogare prestazioni integrative di assistenza sanitaria, socio sanitaria e di prevenzione.

Possono accedere alle prestazioni previste nel Piano sanitario i lavoratori dipendenti, non in prova, assunti con contratto a tempo indeterminato, in apprendistato e con contratto a termine, purché di durata non inferiore ai 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

Le prestazioni in ambito sanitario si suddividono in:

- Prestazioni erogate da strutture convenzionate con la piattaforma UniSalute, pagate direttamente dal Fondo ENFEA Salute.

- Prestazioni erogate da strutture non convenzionate: in questo il lavoratore richiede il rimborso al Fondo ENFEA Salute.

- Prestazione erogate direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) o da strutture private accreditate dal S.S.N.: in questo caso il lavoratore richiede il rimborso dei ticket al Fondo.

Il Piano sanitario 2024/2025 contiene tutti dettagli su come utilizzare le prestazioni del piano sanitario, inclusi i servizi online e mobile offerti da UniSalute, le modalità di richiesta di rimborsi e le coperture per varie prestazioni sanitarie come ricoveri, visite specialistiche, cure oncologiche, protesi. Per effettuare le richieste delle prestazioni il lavoratore è tenuto a utilizzare il sito di Enfea-Salute accedendo all’area riservata.

L’iscrizione dei lavoratori dipendenti avviene automaticamente, con il versamento del primo con-

2. ENFEA SALUTE

tributo. La contribuzione dovuta per ciascun lavoratore è di euro 10,00 (dieci/00) al mese. Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, contestualmente al versamento della corrispondente contribuzione tramite modello F24. La riga relativa a Fondo ENFEA Salute deve essere indicata nella “Sezione Inps” del modello F24, nella quale va indicato il codice della sede INPS competente, la propria matricola INPS e il codice “ENFE” nel campo della causale del contributo.

Il versamento è di tipo mensile posticipato, con scadenza al giorno 16 del mese successivo a quello per il quale si sta versando il contributo. Il campo “periodo di riferimento” deve essere compilato con il mese e l’anno per il quale si sta versando il contributo. La contribuzione al Fondo è dovuta, altresì, per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione, in costanza di ammortizzatori sociali ordinari e straordinari.

(AG)

Conosciamo gli Enti bilaterali della meccanica

4. Contributo di 200 euro per anno accademico a favore del lavoratore che ha iscritto sé stesso o i propri figli all’università.

“e.b.m.”

e

“ebm Salute”

1. LE PRESTAZIONI EROGATE

CONFAPI FVG sta lanciando una serie di iniziative informative per promuovere la conoscenza degli Enti bilaterali “E.B.M.” e “EBM Salute”, istituiti da CONFAPI insieme alle organizzazioni sindacali FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL in sede di contrattazione collettiva nazionale. Nella presente circolare verranno esposte le prestazioni erogate. Possono beneficiare delle prestazioni erogate le Imprese e i Lavoratori che applicano il CCNL Metalmeccanica PMI CONFAPI.

E.b.M.

L’E.B.M. si occupa di erogare prestazioni di tipo socio-economico ai lavoratori iscritti e alle Imprese in regola con gli adempimenti previsti dal CCNL. Le Imprese hanno l’obbligo di aderire a E.B.M. a meno che non versino, a ogni lavoratore, la quota mensile di 25,00 euro per 13 mensilità come E.A.R., oltre a garantire le prestazioni che i lavoratori avrebbero potuto richiedere con E.B.M. Il lavoratore assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato, per un periodo superiore a 4 mesi, o in apprendistato viene iscritto automaticamente dall’azienda dall’assunzione. La quota di adesione è completamente a carico dell’azienda. Le prestazioni a sostegno del reddito per i lavoratori sono:

1. Contributo di 200 euro in occasione della nascita di un figlio/a.

2. Contributo di 200 euro per l’iscrizione dei figli all’asilo nido (fino ai 3 anni).

3. Contributo di 120 euro per anno scolastico a favore del lavoratore che ha iscritto sé stesso o i propri figli alle scuole secondarie di secondo grado.

5. Contributo di 250 euro, per un massimo di 6 mesi, al verificarsi di un evento di malattia continuativa in corso d’anno civile (1/1 –31/12) per un minimo di 10 giorni lavorativi al mese di assenza per malattia, che comporti il pagamento da parte dell’azienda del 50% della retribuzione.

6. Contributo di 200 euro una tantum a favore del lavoratore che usufruisce dei permessi, solo per i propri figli o genitori, di cui alla L. 104/92.

Le prestazioni potranno essere richieste per il periodo in cui i lavoratori sono in forza presso l’azienda. I lavoratori neoassunti da un’azienda, già in regola con i versamenti, potranno usufruire delle prestazioni dopo 4 mesi dal primo versamento contributivo.

Le richieste di prestazione si presentano attraverso l’Area Riservata di EBM nella sezione Anagrafica, accedendo alla sezione Prestazioni > Richiedi Nuova Prestazione.

Le Imprese possono beneficiare delle seguenti prestazioni:

1. Contributo di 105 euro al verificarsi della carenza per malattia del dipendente in corso di anno civile (1/1 – 31/12). Ogni azienda avrà diritto a un sussidio ogni dieci dipendenti, e multipli di dieci, in forza nell’azienda, risultanti dai versamenti alla data della richiesta.

2. Contributo fino a 200 euro per il rimborso degli accertamenti clinico-diagnostici di secondo livello, prescritti dal medico competente non presenti nel Protocollo di Sorveglianza Sanitario Aziendale, orientati alla prevenzione di particolari future patologie connesse all’attività svolta.

3. Contributo fino a 1.000 euro alle aziende che acquistino apparecchi di defibrillazione aventi certificazione C.E./F.D.A. ed effettuino corsi adeguati di utilizzo dell’apparecchiatura stessa da tenersi presso struttura autorizzata alla formazione specifica.

4. Contributo di 200 euro per le spese di formazione esterna per ogni apprendista e il rim-

borso delle spese sostenute per trasporti, pasti, ore di viaggio, fino a un massimo di 100 euro.

L’E.B.M., attraverso il Fondo Sicurezza O.P.N.M., per le aziende nelle quali non è presente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), può nominare un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

La richiesta di prestazione, sia per le Imprese che per i lavoratori, va effettuata attraverso l’Area Riservata dell’Ente bilaterale, accedendo alla sezione Prestazioni>Richiedi Nuova Prestazione Azienda. Si riporta nel link di seguito la tabella riepilogativa dei termini entro i quali presentare le richieste. Le nuove aziende aderenti potranno richiedere le prestazioni dopo aver versato almeno sei mesi.

FONDO

EbM SALUTE

Il Fondo “EBM Salute” ha lo scopo di garantire ai lavoratori iscritti trattamenti di assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale. Le aziende che applicano il CCNL Metalmeccanica CONFAPI PMI, come previsto dall’art. 51, hanno l’obbligo di aderire a EBM Salute a meno che non forniscano ai dipendenti una polizza sanitaria integrativa privata di costo pari o superiore all’importo totale annuo previsto per EBM Salute. La copertura sanitaria parte dal 1° giorno del 5°

mese successivo alla prima contribuzione effettuata dall’azienda. Per poter effettuare le prenotazioni delle prestazioni sanitarie è necessario registrarsi nell’Area Riservata di EBM SALUTE e poi accedere alla sezione di UniSalute, dove è possibile prenotare:

1. Visite, esami ed accertamenti

2. Esami del sangue

3. Prevenzione odontoiatrica e cure odontoiatriche

4. Pacchetti di prevenzione

5. Sedute di fisioterapia.

È possibile accedere anche ai rimborsi delle prestazioni mediche (visite, accertamenti, esami) e ricoveri ospedalieri. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Guida del Piano Sanitario valida fino al 31/10/2025.

Possono beneficiare gratuitamente dell’assistenza sanitaria integrativa anche i familiari fiscalmente a carico; l’iscrizione può avvenire in ogni momento. I familiari non fiscalmente a carico ma facenti parte del nucleo familiare del lavoratore possono essere iscritti a pagamento.

Per il 2025 i premi sono stati determinati in € 230 per il/la coniuge o il/la convivente e € 230 per ogni figlio/a e garantiranno la copertura dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2025 (12 mesi). L’iscrizione potrà avvenire entro il 31 dicembre 2024.

(AG)

Indice mensile rivalutazione t.f.r. novembre 2024

Nulla è impossibile

CCNL logistica, trasporto e spedizione

aCCordo di rinnovo

del 6 diCembre 2024

Il 6 dicembre 2024 è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2027 il CCNL logistica, trasporto e spedizione, che era scaduto il 31 marzo scorso. In conseguenza le OO.SS. hanno quindi revocato le 2 giornate di sciopero programmate per il 9 e 10 dicembre prossimi. Le stesse OO.SS. si sono, come da prassi, riservate di sciogliere entro il 27 gennaio 2025 la riserva a seguito della consultazione dei lavoratori.

Nel rinnovo, oltre che relativamente alla parte economica, sono stati definiti anche alcuni aspetti

normativi introducendo novità su numerose materie, tra cui orario di lavoro, appalti, mercato del lavoro, classificazione del personale, contrasto all’assenteismo, diritti dei lavoratori.

Sul piano economico l’accordo prevede un aumento medio a regime di 230 euro per il personale non viaggiante e di 260 euro per quello viaggiante da erogarsi in 4 rate di cui la prima decorrente dal prossimo mese di gennaio 2025, data dalla quale cesserà di essere erogata l’ICE (Indennità di Copertura Economica) prevista per il periodo di vacanza contrattuale.

È stata quindi introdotta una nuova voce retributiva denominata EPA (Elemento Professionale d’Area) che va a comporre l’aumento complessivo unitamente all’importo sui minimi tabellari. L’EPA costituisce un elemento retributivo a tutti gli effetti avendo incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge compreso il TFR. La decorrenza delle 4 rate di aumento è la seguente:

Per quanto riguarda alcuni aspetti normativi del rinnovo si segnala in particolare che è stato ampliato il campo di applicazione del contratto includendo alcune attività (corrieri espresso, imprese svolgenti attività soggette all’autorizzazione postale generale e aziende di trasloco) peraltro già ricomprese sia pure non in modo esplicito e l’introduzione, dall’altro lato, di nuove attività quali la consegna e montaggio arredi e le attività di logistica al di fuori della filiera del trasporto e della movimentazione merci.

Aggiornata anche la classificazione del personale con l’inserimento di profili nuovi e la cancellazione di quelli ormai superati.

Per il personale addetto alle attività di magazzino e delle aree di stoccaggio e movimentazione merci, nonché per gli addetti alle officine interne,

è stata introdotta la possibilità di modificare l’orario di lavoro al termine di ogni trimestre (anziché del semestre) senza necessità di accordo ma previo esame col sindacato.

Con riferimento ai rapporti a tempo determinato e somministrazione è stata elevata al 41% (prima 27%), rispetto ai lavoratori in forza a tempo indeterminato, la percentuale di utilizzo a livello aziendale.

Sempre al 41% (prima 25%) è stata elevata la percentuale di utilizzo dei contratti part-time a livello aziendale.

Con riserva di ulteriori informazioni, si segnala che il testo dell’Accordo di rinnovo è disponibile a questo link.

(EI)

Autoliquidazione 2024-2025

diSponibile

il Servizio ComuniCazione

baSi di CalColo

L’Inail, con l’istruzione operativa nr. 11783 del 4 dicembre 2024, ha comunicato che il servizio on line relativo alla comunicazione delle basi di calcolo per l’autoliquidazione 2024/2025 è disponibile in www.inail.it, nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni” a partire dal 3 dicembre 2024.

Le basi di calcolo sono i dati utilizzati per determinare il premio assicurativo che le aziende devono pagare all’INAIL per coprire i rischi di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Questi dati includono le retribuzioni dei lavoratori e altre informazioni rilevanti per il calcolo del premio.

Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici dit-

ta in delega. In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle Sedi), le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista.

L’Istituto comunica che sono disponibili anche i servizi on line “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo” in www.inail.it – Servizi Online. Anche quest’anno il servizio on line “Richiesta Basi di calcolo” permette di acquisire il file delle basi di calcolo in formato .pdf, in formato .txt e nella versione .json.

Dal 10 dicembre 2024 inoltre sarà disponibile anche il servizio on line “Visualizza elementi di calcolo”, dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

L’Istituto ricorda che per le ditte cessate nel corso del 2024, che hanno utilizzato la funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate”, avendo completato gli adempimenti nei confronti dell’Istituto, le basi di calcolo non sono disponibili. A tal fine sono stati previsti appositi avvisi nei servizi on line e nell’archivio GRA web dell’Istituto.

L’Ufficio Relazioni Industriali rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. (AG)

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Iscrizione al portale del Centro RAEE

Sono obbligati i diStributori, inStallatori, Centri di aSSiStenza teCniCa e traSportatori

Il sistema RAEE, regolamentato dal D. Lgs. 49/2014, si basa su un modello multiconsortile regolato che coinvolge diversi attori, ciascuno con responsabilità specifiche, uniti dal medesimo obiettivo: collaborare in ottica di economia circolare per favorire uno sviluppo sostenibile del settore dei rifiuti elettronici nel nostro Paese. Il cittadino o consumatore raccoglie in modo separato le proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche non più funzionanti o di cui si vuole liberare conferendole gratuitamente presso il Centro di raccolta del proprio Comune oppure riconsegnandole a un rivenditore di AEE secondo due modalità di ritiro: 1 contro 1 e 1 contro 0.

Il ritiro 1 contro 1, disciplinato dal D.M. 65/2010, consiste nella consegna del proprio RAEE al negoziante al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente e riguarda anche gli acquisti online.

Il ritiro 1 contro 0, previsto dal D.M. 121/2016, consiste nella consegna dei propri RAEE di dimensioni inferiori ai 25 cm presso i punti vendita con superfici dedicate alla vendita delle AEE superiori ai 400 mq. Il servizio è facoltativo per i punti vendita con superfici inferiori.

I rivenditori di AEE possono gestire i RAEE riconsegnati dai consumatori portandoli presso i centri di raccolta comunali convenzionati o costituendo propri luoghi di raccolta dei rifiuti elettronici, i cosiddetti luoghi di raggruppamento.

I Sistemi Collettivi si occupano del recupero dei RAEE raccolti dai centri di raccolta comunali e dai luoghi di raggruppamento e del loro trasporto agli impianti di trattamento specializzati e certificati presso il CdC RAEE, che svolgono attività di riciclo e valorizzazione dei materiali per ottenere materie prime-seconde da reintrodurre in nuovi processi produttivi.

Oltre ai rivenditori di AEE, vi sono altre due tipologie di soggetti che possono dar vita a luoghi di raccolta dei rifiuti elettronici nei pressi della propria sede, serviti dai Sistemi Collettivi:

- gli installatori di sorgenti luminose;

- i grandi utilizzatori di AEE della categoria dell’illuminazione, ovvero soggetti come aeroporti, ospedali e caserme.

Con la Circolare n. 3 del 25 novembre 2024, l’Albo Nazionale gestori ambientali ha voluto fornire chiarimenti sull’applicazione dell’art. 14 bis della Legge 14 novembre 2024, n. 166.

In particolar modo, il suddetto provvedimento ha sancito che:

- “Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”(comma 7);

- “I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 e 31 maggio 2016, n. 121, sono abrogati” (comma 10).

Ai sensi del combinato disposto dei suddetti commi 7 e 10, pertanto, la categoria 3-bis dell’Albo gestori ambientali, deve ritenersi abrogata.

In accordo con tale recente previsione, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali sta procedendo d’ufficio alla cancellazione delle iscrizioni alla categoria 3-bis per le imprese interessate.

Qualora tali imprese risultino iscritte anche ad altre categorie, l’iscrizione relativa a queste ultime non subirà alcuna modifica e rimarrà regolarmente attiva.

L’abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, concernente: “Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”.

Per poter gestire i RAEE della raccolta “uno contro uno” e “uno contro zero” (come sopra specificato) in forma semplificata è ad oggi richiesta l’iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE.

Tale iscrizione è gratuita e deve essere effettuata attraverso la registrazione all’area riservata del portale del CdC RAEE (https://www.cdcraee.it/ ), tramite l’apposita funzione “Accedi all’Area Riservata”. Le indicazioni per l’iscrizione sono scaricabili al seguente link: 1.-Registrarsi-al-portale-deiServizi.pdf .

I soggetti che sono obbligati a iscriversi a seguito dell’abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo Gestori Ambientali, sono:

- i punti vendita; - gli installatori;

- i centri di assistenza tecnica (cat); - i trasportatori.

Ricordiamo che l’iscrizione è obbligatoria per operare secondo la normativa semplificata per gestire 1 contro 1 e 1 contro 0.

SOA: rinnovo per la I.C.M. Srl

QualifiCata per og3, og6 e og8 ClaSSifiCa ii

La I.C.M. Srl, rappresentata dal sig. Edi Mario Morassi ha rinnovato l’attestazione SOA, ottenendo le iscrizioni per le categorie OG3, OG6 e OG8 per 516.000 euro.

L’Impresa I.C.M. Srl è attiva nel campo delle costruzioni da oltre 50 anni, prima come Impresa Artigiana MORASSI ETTORE SILVANO E FIGLI snc e poi, a seguito cessione ramo d’azienda, dal 2000 nasce l’attuale denominazione, a guida dei due soci Morassi Edi Mario e Morassi Ezio; gli stessi gestiscono altresì la storica attività di noleggio e vendita di articoli sportivi per le attività invernali e di bici ed e-bike nel periodo estivo presso la sede di Ravascletto.

La società si è specializzata negli ultimi venti anni nelle lavorazioni inerenti le opere stradali, quali ad esempio la costruzione di nuove viabilità, la manutenzione delle esistenti e, particolare punto di forza, le opere di asfaltatura, nonché la realizzazione di condotte idriche e fognarie e tutti gli altri magisteri connessi ai lavori affidati. Nel periodo invernale inoltre la stessa è impegnata da oltre un decennio in servizi di sgombero neve e trattamento antighiaccio, presso reti viabili locali.

La I.C.M. Srl dispone di una vasta quantità e tipologia di mezzi specifici (tra cui autocarri in conto proprio e in conto terzi, scarificatrici, vibro-finitrici, rulli, escavatori e pale meccaniche, spargitori salgemma e mezzi sgombero neve), che permettono alla scrivente la completa realizzazione in maniera autonoma di tutte le opere sopra citate.

Ogni anno l’impresa effettua degli investimenti per mantenere un parco macchine sempre efficiente ed aggiornato.

Nel 2022 l’impresa ha realizzato un importante investimento con l’acquisto di un capannone con annessi uffici, locali manutenzione mezzi e ampi spazi esterni presso il quale, a seguito lavori di ri-

strutturazione e ammodernamento, ha trasferito la propria sede Legale ed Amministrativa, portando a compimento l’obiettivo che i due soci si erano prefissati nell’ultimo decennio.

Oltre alla sede Legale, la ditta dispone di una sede operativa sita in comune di Cercivento (UD) –già precedente sede della ditta Morassi – presso cui è ubicato il proprio impianto di trattamento e recupero dei materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni di fresatura e/o scarifica dei manti stradali e dalle attività varie di costruzione e demolizione, nonché un impianto mobile per il confezionamento di conglomerati cementizi e/o bituminosi a freddo, sfruttando il materiale derivante dai propri cantieri una volta lavorato e certificato CE, in maniera da completare il ciclo produttivo autonomamente.

Con questo rinnovo dell’attestazione SOA potrà eseguire: la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”(OG3), qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. fino ad un importo massimo di 619.200 euro.

Ha confermato l’abilitazione per quanto riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristruttura-

La nuova sede di Villa Santina (UD)

zione di interventi a rete (OG6) che siano necessari per attuare il «servizio idrico integrato» ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o so-

praelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti fino ad un importo massimo di 619.200 euro.

Infine, ha incrementato la categoria OG8 portandola dalla I alla II classifica e potendo eseguire lavori fino ad un importo massimo di 619.200 euro, per l’esecuzione di opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, categoria che riguarda: la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete,

comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura

dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.

Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro.

Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.

(CS)

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“Mi avevano detto che la cooperativa aveva come scopo l’integrazione lavorativa e sociale di alcune persone diversamente abili, ma per quanto mi guardassi intorno non mi pareva di vederne; tutti mi parevano abili, anzi abilissimi. Se c ’ era qualcosa a distinguerli, ma lo scoprii a fatica, era forse qualcosa nel loro sguardo: quella luce di gioia di vivere che non si trova più nel mondo imbronciato in cui viviamo.”

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L’avvalimento nel Codice dei contratti pubblici

l’avvalimento premiale prevede l’utilizzo dei reQuiSiti per finalità migliorative dell’offerta teCniCa

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, e le successive interpretazioni avvenute in un anno e mezzo di applicazione, questo istituto ha subito delle importanti modifiche.

L’avvalimento è disciplinato dall’art. 104 del Codice, ed è il contratto mediante il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico, che concorre in una procedura di gara, i requisiti di partecipazione di cui questo è carente.

Si tratta, quindi, di uno strumento che consente ad un’impresa partecipante alla gara “ausiliata” priva delle specifiche capacità tecnico professionali o economico-finanziarie richieste dagli atti di gara di prenderle in prestito da un’altra impresa, definita “ausiliaria”.

IL CONTRATTO

DI AVVALIMENTO

La nuova disciplina specifica in modo chiaro e articolato gli elementi essenziali del contratto di avvalimento, che possono essere così individuati:

- è un contratto, rientrante nella categoria dei contratti di prestito e che può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti, con il quale un concorrente ad una procedura di aggiudicazione può acquisire la disponibilità di risorse tecniche e umane altrui per eseguire un contratto pubblico;

- ha necessariamente forma scritta, a pena di nullità, e il suo oggetto deve essere ben determinato, indicando specificamente le risorse messe a disposizione del concorrente da parte dell’ausiliaria;

- è normalmente oneroso, fatta eccezione per l’ipotesi in cui lo stesso corrisponda anche ad un interesse proprio dell’impresa ausiliaria ed

essendone ammessa, in tal caso, la gratuità;

- nel caso in cui sia finalizzato ad acquisire un requisito necessario alla partecipazione ad una procedura relativa ad un appalto di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000 (ossia, le ipotesi in cui è richiesto che l’esecutore del contratto sia in possesso di un’attestazione di qualificazione SOA ai sensi dell’art. 100, comma 4), o di un appalto di servizi e forniture di qualsiasi importo, ha ad oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta;

- è consentito l’avvalimento delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi, dei titoli di studio e professionali necessari per l’esecuzione dell’appalto (ad eccezione del requisito relativo all’iscrizione nell’Albo dei gestori ambientali, come già previsto dalla previgente disciplina) ma, trattandosi di requisiti non trasferibili, ciò è possibile a condizione che le prestazioni in questione siano svolte direttamente dall’impresa ausiliaria e con applicazione delle disposizioni in materia di subappalto (art. 100, comma 3, del Codice).

Si conferma che, ai fini dell’avvalimento, l’operatore economico possa avvalersi anche di più imprese ausiliarie.

AVVALIMENTO

E

SOA

L’art. 26 dell’all. II.12 del nuovo Codice (dedicato al “Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori”) si occupa specificamente del contenuto e dei requisiti necessari del contratto di avvalimento nel caso in cui abbia ad oggetto una attestazione SOA. Tale articolo, in particolare, prevede che, per la qualificazione in gara, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- l’oggetto, ossia le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

- la durata;

- ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.

Per ricorrere all’avvalimento, è necessario che l’operatore economico concorrente:

- alleghi alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica;

- indichi se esso è finalizzato a conseguire un requisito di partecipazione mancante o a migliorare la propria offerta (avvalimento premiale);

- alleghi la certificazione SOA, se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito necessario alla partecipazione ad una procedura relativa ad un appalto di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000.

Al contempo, l’impresa ausiliaria, nei confronti della stazione appaltante, è tenuta a:

- dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale;

- dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale per i servizi e le forniture;

- trasmettere la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori;

- dichiarare di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Per ciò che riguarda la stazione appaltante, essa è innanzitutto tenuta a verificare nei confronti dell’impresa ausiliaria il possesso dei requisiti di ordine generale nonché, con le modalità previste dal Codice (art. 91, relativo al DGUE, e art. 105 con riguardo ai mezzi di prova e al registro online), se la stessa è in possesso dei requisiti di ordine speciale dichiarati e, nel caso di avvalimento relativo a una procedura di aggiudicazione di lavori, dell’attestazione SOA.

Ulteriori adempimenti previsti alla stazione appaltante in caso di avvalimento, sono:

- l’obbligo di inviare ad entrambe le parti (operatore economico e ausiliario) tutte le comunicazioni, incluse quelle inerenti all’esecuzione dei lavori;

- la trasmissione all’ANAC di tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

LE OPERE

SUPERSPECIALISTICHE

E IL DIVIETO DI AVVALIMENTO

Il Codice del 2016 D.Lgs. 50/2016 stabiliva che le

stazioni appaltanti potessero specificare nella lex specialis di gara che talune prestazioni dovessero essere svolte direttamente dall’offerente o da un partecipante al RTI, prevedendo al contempo che l’avvalimento non fosse ammesso qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrassero opere che richiedevano lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (c.d. opere superspecialistiche).

Il D.Lgs. n. 36/2023, invece, rivedendo la precedente impostazione e superando il divieto di avvalimento relativo alle opere superspecialistiche previsto dal precedente Codice, rimette anche in tale ultimo caso alle valutazioni discrezionali della stazione appaltante la specificazione delle prestazioni che devono essere direttamente e necessariamente all’offerente.

Infatti, l’art. 104, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione relative ad un appalto di fornitura, attribuisce la facoltà alle stazioni appaltanti di prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, comprese le opere superspecialistiche, siano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

AVVALIMENTO

ED ESECUZIONE

DEL CONTRATTO

L’avvalimento ha degli obblighi anche nella fase esecutiva del contratto sia per le parti (operatore economico e ausiliaria) sia per la stazione appaltante.

Il Codice, infatti, rispetto a tale fase, specifica che:

- il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione dalla stazione appaltante;

- l’operatore economico e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento;

- Correlativamente, la stazione appaltante, in corso di esecuzione, ha onere di verificare che le parti diano effettivamente attuazione al contratto di avvalimento.

Per tale ragione, la stazione appaltante deve verificare:

- l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria;

- Il RUP, con il direttore dei lavori, verifica l’effettivo impiego delle suddette risorse nell’esecuzione dell’appalto, accertando in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

L’AVVALIMENTO PREMIALE

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. n. 36/2023 vi è l’avvalimento premiale, ossia l’ipotesi in cui il prestito delle risorse da parte dell’ausiliaria sia diretto ad ottenere un punteggio più elevato in sede di valutazione dell’offerta per l’operatore economico, e non solo a sopperire a dei requisiti di capacità mancanti.

In caso di utilizzo dell’avvalimento per finalità migliorative dell’offerta, che deve essere espressamente dichiarato dall’operatore economico, restano fermi tutti gli adempimenti e gli obblighi

previsti in caso di avvalimento “tipico”: unica differenza rispetto a quest’ultimo prevista dal nuovo Codice è il divieto per l’impresa ausiliaria di partecipare alla medesima procedura di gara. Dal punto di vista operativo, nel Bando tipo ANAC n. 1, nel caso di avvalimento premiale, è stato specificato che il contratto di avvalimento con le prestazioni offerte deve essere allegato all’offerta tecnica, per evitare che l’apertura del contratto prima dell’analisi dell’offerta in questione possa permettere alla commissione giudicatrice di conoscerne preventivamente gli elementi dell’offerta. Inoltre, tra le FAQ relative a detto Bando tipo, relativamente all’avvalimento premiale l’ANAC ha specificato che “Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta i requisiti oggetto di avvalimento sono indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento. La stazione appaltante indica nel bando di gara se il contratto di avvalimento deve essere presentato nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica”.

(CS)

NOVA Software consolida le sue "collaborazioni di valore"

NOVA Software, la società di Buttrio, costituita nel 1989, si è costantemente sviluppata ed affermata come leader nella progettazione e realizzazione personalizzata di soluzioni di Information & Communication Technology a livello progettuale, gestionale e di consulenza, in particolare nel settore delle PMI del Nord Est Italiano.

La particolarità operativa della società è improntata a garantire alle aziende clienti un supporto di gestione operativo completo e sempre aggiornato nelle tecnologie informatiche e nella loro evoluzione applicativa nel tempo.

Attualmente, le collaborazioni funzionali alle esigenze dei clienti sono quelle già operative in ambito Industria 4.0, in particolar modo con l’azienda NACHSTE di Udine: il loro applicativo Indy può soddisfare questi requisiti con l’interscambio dati tra i vari reparti in ambito lavorativo/ produttivo, adottando la reportistica

che le aziende clienti già utilizzano, efficientando le decisioni aziendali e commerciali; inoltre, per le aziende che desiderano continuamente migliorarsi, NACHSTE propone lo studio di fattibilità in ottica Transizione 5.0, infatti siamo a disposizione per delle consulenze specifiche e coordinate, integrando le nostre reciproche esperienze.

Per fornire un supporto gestionale e consulenziale completo ed esaustivo alle sue aziende clienti, NOVA Software ha anche sviluppato e consolidato un network di Partnership specializzate a livello locale e nazionale.

Queste “collaborazioni di valore” sono le seguenti:

` OMNIAEVO con sede a Codroipo per soluzioni di ingegneria informatica;

` TECTRA con sede a Spello per sistemi di automazione di interscambio dati;

` INFOFACTORY con sede a Udine per nuovi progetti basati sull’intelligenza artificiale

` ABLE TECH accreditata presso l’AGID per la fatturazione elettronica

` IDS con sede a Udine per una crescita qualitativa degli applicativi di NOVA Software

Per l’area di Project Financing e la gestione di bandi di cofinanziati a livello regionale ed europeo sono state acquisite collaborazioni con professionisti specializzati in questo campo.

Importanza fondamentale e da non scordare, le numerose collaborazioni con Consulenti aziendali autonomi, per supporto formativo e di analisi ai piani di crescita dei nostri clienti.

Massimo Nonini, NOVA Software
Dario Bon e Alessio Spoto, NACHSTE

Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

AUDIZIONE

DI CONFAPI ANIEM:

LE PROPOSTE

SUL CORRETTIVO

AL CODICE APPALTI

Lo scorso 3 dicembre Confapi Aniem ha partecipato all’audizione presso l’VIII Commissione della Camera sullo schema di decreto correttivo al Codice Appalti, sul quale le Commissioni parlamentari devono esprimere un parere.

L’Associazione ha rilevato come lo schema di decreto, approvato lo scorso mese dal Consiglio dei Ministri, introduca modifiche che lasciano inalterate alcune criticità e, anzi, aggiungono ulteriori anomalie nel sistema.

Tra le proposte ritenute prioritarie, Confapi Aniem ha sottolineato l’esigenza di ripristinare condizioni di trasparenza e di concorrenza nelle procedure di affidamento. In particolare, è stato richiesto di vincolare le stazioni appaltanti a richiedere la dimostrazione dei requisiti speciali attraverso l’attestazione Soa che deve costituire condizione necessaria e sufficiente per la verifica dei requisiti economici, tecnici e professionali. Contestualmente è stata sollecitata la necessità di una modifica normativa finalizzata ad aprire il mercato degli appalti, oggi caratterizzato da una prevalenza di procedure ristrette. Appare inaccettabile sottrarre al mercato oltre l’80% degli appalti, come rilevato dall’Anac: è stato proposto, pertanto, di limitare la soglia per le procedure negoziate senza bando, fino ai 2 milioni e utilizzare, sopra tale importo, le procedure aperte. Da evidenziare che la stessa Anac ha criticato lo schema di decreto correttivo rilevando “l’assenza di interventi a favore dell’aumento della concorrenza”.

Confapi Aniem ha inoltre criticato la previsione

contenuta nello schema di decreto correttivo in tema di revisione prezzi.

Pur apprezzando il lavoro sulle modalità di applicazione dell’istituto, attraverso l’introduzione dell’allegato II.2-bis scaturito dal tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle Infrastrutture, non è accettabile la misura dell’importo revisionale determinata sull’80 per cento del solo valore eccedente la variazione del 5 per cento. Ciò depotenzia notevolmente l’istituto, ponendosi, peraltro, in contrasto con quanto avviene in altri Paesi. I lavori hanno spesso una durata pluriennale e sono inevitabilmente soggetti a profonde variazioni del costo dei materiali dal momento dell’offerta a quello di conclusione dei lavori. La norma individua nel momento dell’aggiudicazione il riferimento per il calcolo delle variazioni, ma tale fase può collocarsi anche a notevole distanza dal termine per la presentazione delle offerte. Risulta quindi fondamentale ricomprendere l’alea del 5% all’interno della revisione.

Confapi Aniem, inoltre, ha espresso la propria contrarietà sulla modifica normativa in tema di consorzi stabili, chiedendo, in particolare, di ripristinare la possibilità di cumulo dei requisiti delle imprese consorziate.

Rinnovata infine la richiesta di una disciplina più adeguata sull’applicazione del principio di equivalenza dei Contratti Collettivi di lavoro, evitando contenziosi a seguito dell’indicazione del CCNL da applicare negli appalti. Occorre precisare che i Contratti sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative garantiscono tutele equivalenti avendo, al loro interno, oneri e misure a tutela della legalità, regolarità, formazione e sicurezza.

Ulteriori proposte sono state presentate sulla necessità di prevedere una disciplina più esaustiva in tema di subappalto e sull’esigenza di qualificare le stazioni appaltanti anche nella fase esecutiva dei lavori.

CONSIGLIO DI STATO

E ANAC: PARERI CRITICI

SUL CORRETTIVO

AL CODICE

Mentre si stanno svolgendo le audizioni parla-

mentari, il Consiglio di Stato ha formulato il proprio parere (146 pagine) sullo schema di decreto correttivo al Codice Appalti.

Dai Giudici vengono sollevate diverse perplessità anzitutto sull’iter procedurale che non avrebbe rispettato quanto previsto dalla legge delega con la quale il Parlamento ha dato facoltà al Governo di avvalersi del Consiglio di Stato stesso per la stesura dell’articolato normativo. In base a tale legge “entro due anni dalla data di entrata in vigore” del Codice Appalti “il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi”.

Il Consiglio di Stato lamenta, in sostanza, di non essere stato preventivamente coinvolto nell’elaborazione del decreto correttivo come invece era successo nella formulazione del Decreto Legislativo n. 36/2023. “La scansione formale dell’intervento correttivo ed integrativo avrebbe verosimilmente dovuto mimare, di fatto, la stessa seguita nella predisposizione del Codice, anche con riguardo al ruolo del Consiglio di Stato”. Ciò pone problemi di legittimità formale con eventuale rischio di impugnativa. Rilevata anche una carenza di concertazione con gli altri Ministeri.

Il Consiglio di Stato ha, inoltre, evidenziato che “a dispetto dell’impegno testuale-illustrativo profuso, l’analisi di impatto risulta, per profili significativi e qualificanti, inadeguata: essa si risolve di fatto in un’articolata e perifrastica enunciazione in termini formali e giuridici dell’oggetto e delle modalità di intervento, correttivo ed integrativo, sulle disposizioni del Codice; e ciò, anche laddove sarebbe stato necessario e chiarificatore - purché nei termini di una esplicitata metodologia predittiva - stimare in modo specifico, e per ogni “tematica” di nuova disciplina introdotta, i dati macroeconomici, economico-settoriali nonché comunque di rilievo sulle rispettive condizioni della domanda (pubblica) e dell’offerta”.

Diverse le osservazioni sui contenuti con critiche sui singoli articoli che coinvolgono, fra l’altro, le nuove discipline su revisione prezzi e consorzi stabili oggetto delle osservazioni formulate da Confapi Aniem in sede di audizione.

Critica anche la posizione dell’Anac che ha sottolineato l’assenza di interventi a favore di una maggiore concorrenza, rilevando la permanenza di soglie troppo alte per affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando.

Sollecitata altresì una maggiore pubblicità delle procedure di affidamento facilmente realizzabile grazie allo sviluppo della digitalizzazione.

Grave, infine, la soppressione del rating reputazionale: secondo il Presidente Giuseppe Busia, “se ritenuto di difficile applicazione, lo si può semplificare, però l’istituto va preservato”, in quanto presupposto indispensabile per premiare le imprese migliori ed il loro investimento nella qualificazione.

ANAC: MASSIMO RIbASSO

POSSIbILE ANCHE

SOPRA SOGLIA U.E.

Con un Comunicato del 20 novembre u.s. l’Anac ha precisato che anche per gli appalti di importo superiore alla soglia europea (5,538 milioni) è possibile ricorrere al criterio del massimo ribasso. In particolare, l’Autorità ha chiarito che il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, si pone come obbligatorio per le stazioni appaltanti nel caso di lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo, nonché per gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione, e per gli affidamenti di appalto integrato; negli altri casi è possibile ricorrere al massimo ribasso.

Nel Comunicato, firmato dal Presidente Giuseppe Busia, si evidenzia che le stazioni appaltanti non hanno “un potere arbitrario nella scelta del criterio di aggiudicazione, in quanto come espressamente chiarito anche nella Relazione illustrativa al Codice “i criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata, essendo, comunque quest’ultima tenuta a motivare l’esercizio del potere discrezionale di scelta del criterio di aggiudicazione”.

Secondo Anac “una lettura complessiva e sistematica dell’articolo 108 suggerisce:

- di accordare preferenza all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei casi in cui risulti utile e conforme all’interesse della stazione appaltante la valorizzazione di aspetti qualitativi, di natura tecnica, ambientale, sociale non esaustivamente assicurati dalle specifiche tecniche, dai requisiti e dalle modalità di esecuzione delle prestazioni così come concepite e strutturate nei documenti progettuali a base di gara;

- di poter ricorrere - fuori dai casi per i quali è comunque obbligatorio l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa - al criterio del minor prezzo ove gli aspetti qualitativi della commessa risultino esaustivamente assicurati da altre previsioni della lex specialis e dai documenti progettuali posti a base di gara”.

ANAC: RIAFFIDAMENTO

CON PROCEDURA NEGOZIATA

SOLO IN CASI ECCEZIONALI

L’Anac, con il parere del 23 ottobre u.s. n. 56, ha precisato le condizioni per riaffidare un appalto con la procedura negoziata senza bando a seguito di risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell’appaltatore.

Nel caso esaminato dall’Anac, alla gara aveva partecipato solo l’aggiudicatario, per cui non era possibile scorrere la graduatoria e una nuova gara avrebbe comportato dei tempi tecnici che avrebbero messo a rischio i finanziamenti PNRR. L’Autorità, ripercorrendo la normativa vigente e la giurisprudenza in materia, ha ribadito che la procedura negoziata senza bando costituisce una deroga alle regole dell’evidenza pubblica e può “essere utilizzata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, che non sono suscettibili d’interpretazione estensiva. La scelta di tale modalità di affidamento, in quanto eccezionale e derogatoria rispetto all’obbligo delle amministrazioni di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell’amministrazione dimostrarne l’effettiva esistenza. La procedura negoziata senza bando può dunque essere utilizzata, motivando, solo restrittivamente nei ridotti limiti dei suoi presupposti. Va ricordato infatti che le deroghe ai principi ed alle regole in materia di concorrenza, in quanto aventi natura eccezionale, sono ammesse solo in ambiti ristretti e al ricorrere di determinate condizioni da individuare in modo rigoroso”.

In merito all’affidamento oggetto del parere, l’Anac ha rilevato “tenuto conto dei tempi entro i quali il contratto deve essere portato a termine ai fini dell’attuazione degli obiettivi PNRR e considerato altresì il rilievo che il legislatore ha riconosciuto all’attuazione dello stesso PNRR (tanto che sono state dettate in materia specifiche ed eccezionali disposizioni normative), le circostanze indicate, possono formare oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, ai fini dell’applicazione dell’art. 76, comma 2, lett. c) del Codice, ove i tempi occorrenti per l’espletamento delle ordinarie procedure di gara siano ritenuti dalla stessa incompatibili con il tempestivo completamento delle opere entro i ristretti termini previsti ai fini dell’attuazione degli obiettivi PNRR. Ciò a condizione che sia adeguatamente motivato, nel primo atto della procedura, il nesso di causalità tra la specifica situazione di fatto e l’urgenza dell’affidamento dell’appalto”.

ANAC: POSSIbILE ATTIVARE VERIFICA DI ANOMALIA ANCHE CON PUNTEGGIO

SUPERIORE AI 4/5

Con un recente parere di precontenzioso (delibera n. 450 del 9 ottobre u.s.) reso in risposta a una procedura di Consip, concernente l’affidamento di Servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, l’Anac ha precisato che “la previsione nel bando di gara dell’attivazione della verifica dell’anomalia in relazione alle offerte che ottengano un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio massimo conseguibile per l’offerta tecnica e per quella economica deve ritenersi ammissibile e compatibile con le nuove disposizioni codicistiche in materia di verifica di anomalia”.

Secondo l’Autorità, la stazione appaltante mantiene un’ampia discrezionalità sulla scelta di procedere o meno, alla verifica facoltativa di anomalia delle offerte.

Nella delibera si prevede che “l’adozione del criterio del superamento dei 4/5 del punteggio massimo attribuibile per l’offerta tecnica ed economica ai fini dell’individuazione delle offerte da sottoporre a verifica di anomalia non appare affetta da vizi di manifesta irragionevolezza o illogicità; la mancata attivazione della verifica facoltativa di anomalia delle offerte non risulta viziata da profili di manifesta irragionevolezza; la qualificazione dei servizi oggetto di gara come servizi di natura intellettuale determina, l’insussistenza dell’obbligo per l’operatore economico di indicare, nell’offerta, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza”.

Conseguentemente, la Stazione appaltante non è tenuta a chiedere spiegazioni su tali voci di costo nell’ambito del subprocedimento di anomalia dell’offerta.

MIT: RISPETTO

DEI TEMPI DI PAGAMENTO FONDAMENTALE PER QUALIFICA

DELLE STAZIONI

APPALTANTI

Con la Circolare n. 279 del 18 novembre u.s. il Ministero Infrastrutture, nel fornire indicazioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti alla luce del nuovo Codice Appalti, ha sollecitato le stesse al rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori.

Tale requisito, si legge nella circolare ministeriale, verrà valutato non solo con riferimento al doveroso rispetto dell’obbligo normativo, ma an-

che tenendo in considerazione il fattivo percorso di allineamento con i termini di legge intrapreso dalla stazione appaltante per rientrare da pregresse situazioni di ritardo dei pagamenti, secondo il Piano degli interventi previsto dall’art. 40 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56. Il rispetto dei tempi di pagamento delle imprese è pertanto considerato di primaria importanza tra i requisiti previsti dal Codice per accreditare le stazioni appaltanti alla gestione della fase esecutiva dei contratti, oltre che alla possibilità di provvedere in proprio alle gare.

In particolare, ricorda il Ministero, “nell’ottica di consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di acquisire la professionalità richiesta anche nella fase di effettuazione dei lavori o di concreta acquisizione dei servizi e delle forniture, individuano alcuni parametri da soddisfare”, tra i quali figura il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori”.

APPALTI A CORPO:

NULLA LA CLAUSOLA

CHE IMPONE COMPUTO

E ANALISI PREZZI

Il Tar Campania (Sent. n. 6402/2024) ha ritenuto nulla la clausola degli atti di gara che preveda l’esclusione del concorrente nel caso di omessa presentazione del computo metrico estimativo e dell’analisi prezzi.

Negli appalti a corpo, infatti, il prezzo contrattuale è determinato unicamente dall’offerta economica complessiva e il computo metrico estimativo e le analisi dei prezzi non sono elementi essenziali dell’offerta economica, come più volte affermato da Consiglio di Stato e ANAC. Né si può ritenere mutato il contesto normativo in base alla previsione dell’art. 31 dell’allegato I.7 del nuovo Codice Appalti, norma relativa alla progettazione e non alla presentazione delle offerte.

Infatti tale norma, inserito nello specifico allegato al Codice che individua i contenuti minimi dei vari livelli di progettazione, fa riferimento ai “Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”.

Secondo i Giudici, risulta quindi priva di fondamento normativo la previsione della lex specialis che, pur nell’appalto con prezzo a corpo, onera i concorrenti di produrre le analisi dei prezzi per le migliorie.

LEGITTIMA AGGIUDICAZIONE

SENZA DURF PER INERZIA

AGENZIA ENTRATE

Il Tar Campania, con sentenza n. 6332 del 18 novembre 2024, si è pronunciato in merito alla legittimità dell’aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante in assenza del Durf, qualora esso non sia stato emesso per inerzia dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso specifico, la stazione appaltante aveva disposto l’aggiudicazione, nonostante non avesse ancora acquisito il documento di regolarità fiscale della mandante del raggruppamento primo classificato, scegliendo di non subordinare le tempistiche della procedura ai ritardi degli enti certificatori.

Secondo i giudici la scelta della stazione appaltante “di addivenire comunque all’aggiudicazione, seppur in difetto della previa acquisizione del Durf della mandante deve ritenersi legittima”.

L’Amministrazione, infatti, ha agito in coerenza con “il principio del risultato, che in effetti consente di orientare l’operato delle stazioni appaltanti anche avendo a riferimento il “criterio temporale” della tempestività dell’affidamento ed esecuzione del contratto. In sostanza imponendo il superamento delle situazioni di inerzia o di impasse, nella specie verificatesi”.

Da segnalare che la pronuncia del Tribunale si pone in contrasto con il parere Anac (delibera n. 57 del 15 novembre 2023) secondo cui in tali casi “la procedura rimane ferma e l’eventuale aggiudicazione non acquista efficacia”.

ESCLUSIONE

CONSORZIO STAbILE

PER VIOLAZIONI TRIbUTARIE

DELL’IMPRESA

ESECUTRICE

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 9596 del 29 novembre u.s.) si è pronunciato sull’esclusione di un Consorzio Stabile per violazioni tributarie della consorziata esecutrice.

Il Consorzio ha ritenuto che non può essere imputato allo stesso di non avere comunicato, ai fini dell’attivazione dell’istituto rimediale di cui all’art. 97 del d. lgs. n. 36 del 2023, le violazioni tributarie di una consorziata esecutrice di cui non era a conoscenza al tempo della presentazione dell’offerta.

I Giudici hanno tuttavia rilevato che se la causa escludente si è verificata “prima della presentazione dell’offerta”, l’offerente, per beneficiare dell’istituto rimediale, è onerato di comunicare l’esistenza della causa escludente “in sede di pre-

sentazione dell’offerta” e tale adempimento non può essere superato dall’asserita mancata conoscenza da parte del Consorzio appellante della situazione della propria consorziata esecutrice. Il consorzio stabile presenta un’offerta unitaria, della quale si assume la responsabilità, senza potersi fare scudo della posizione individuale dei partecipanti allo stesso. Il consorzio stabile ha infatti “una stabile struttura di impresa collettiva, la quale, oltre a presentare una propria soggettività giuridica con autonomia anche patrimoniale, rimane distinta e autonoma rispetto alle aziende dei singoli imprenditori ed è struttura-

ta, quale azienda consortile, per eseguire, anche in proprio (ossia senza l’ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate), le prestazioni affidate a mezzo del contratto”. La stazione appaltante si interfaccia quindi con una soggettività giuridica unica e le problematiche interne e la trasparenza dei relativi rapporti non si riverberano sulla stazione appaltante, la cui posizione è presidiata dall’unicità dell’offerta e dalla responsabilità solidale, in linea con le sopra richiamate caratteristiche dell’istituto.

(C)

Investire in Ucraina

Call

della CommiSSione europea per manifeStazioni

Confapi nazionale informa che la Commissione Europea ha pubblicato sul proprio portale la call per manifestazioni di interesse ad investire in Ucraina rivolta a imprese con base nella UE/SEE e di cui si riportano sotto i termini di riferimento. La call, annunciata in occasione della EU-Ukraine Investment Conference a Varsavia il 13 e il 14 novembre scorsi, si inserisce tra le iniziative della Commissione per sostenere l’implementazione della Ukraine Investment Facility, l’ottimizzazione dell’impiego dei fondi disponibili per progetti prioritari e la partecipazione di imprese UE. Nella Call si invitano le imprese con sede nell’UE/SEE a presentare proposte di progetto per nuovi investimenti nell’economia reale dell’Ucraina.

Ai fini della registrazione della propria manifestazione di interesse, si rimanda alla pagina web della Commissione, rilevando che la deadline è fissata al 1° marzo 2025.

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa. eu/european-neighbourhood-policy/countriesregion/ukraine/ukraine-investment-framework/ publication-call-expressions-interest-eueea-based-businesses-invest-ukraine_en

1. PURPOSE OF THE CALL

To support the implementation of the Ukraine Investment Framework (UIF), the optimal use of the available funds for priority projects and the participation of EU1 companies, the European Commission is launching a Call for Expressions of Interest from EU/EEA-based businesses to invest in Ukraine in line with EU strategic areas of interest and policy priorities.

The objective of this first Call for Expressions of Interest is to enter into dialogue with EU/EEA

private companies on concrete investment opportunities and related constraints in Ukraine. Based on assessment criteria, subsequent contact with partner Financial Institutions may be facilitated for potential financial cooperation. This dialogue is aimed at building a pipeline of transformative private investments in Ukraine.

This first Call invites EU/EEA-based companies to submit project proposals for new investments into Ukraine’s real economy. Participation in this Call does not constitute any form of partnership, joint venture, or other legal relationship between the Participant and the European Commission. It does not constitute any guarantee of financial support neither from the European Commission nor any partner Financial Institutions. The publication of this Call for Expressions of Interest also does not commit the EU to finance the project investment proposal.

All project proposals presented to the European Commission will be assessed based on the criteria outlined in this Call and will be treated equally, ensuring a fair and transparent assessment process. All information submitted as part of the project proposal will be treated confidentially and used solely for the purposes of evaluating the proposals in accordance with the criteria specified in this Call. The priority areas of the Call will be based on the Ukraine Plan and Strategic Orientations of the UIF, outlining key real economy sectors requiring Foreign Direct Investment (FDI) including:

- Energy: Develop distributed sustainable energy solutions, including renewable energy projects and modernisation of existing energy infrastructure.

- Critical Raw Materials: Invest in processing key minerals and resources needed for hightech industries and renewable energy technologies.

- Processing industry and manufacturing: Revitalise and modernise manufacturing sector to boost industrial output and competitiveness.

- Construction materials: Support reconstruction and invest in construction material industry, design bureau, construction companies, supervisors, from housing to public buildings.

- Information technology and digital transformation: Strengthen digital infrastructure and technology to foster innovation and cross-sector efficiency.

- Transport and export logistics: Rebuild and modernise transport, logistics, and public infrastructure to support connectivity.

Eligibility Criteria

To ensure a structured and transparent assessment, the following criteria will be used for evaluating the eligibility of project proposals:

- Geographic Area: Ukraine (investment taking place on the territory of Ukraine).

- Private Sector: Eligible Participants to the Call shall be private enterprises, joint venture or consortium of companies, possessing a valid VAT registration number and Transparency registration number. Entities listed in the Early Detection and Exclusion System (EDES)2 data base are excluded from this Call for Expressions of Interest. If the project is conducted by a consortium, the consortium leader must be based in the EU or EEA.

- Nationality of Private Entity: EU/EEA-based businesses (companies possessing their real legal seat / legal incorporation in one of the EU Member States /EEA countries). For the avoidance of doubt, ‘real legal seat’ must be understood as the place where its managing board and central administration, or its principal place of business, are located.

- Alignment with Policy Priorities: Projects should focus on Ukraine’s real economy sectors and align with the priority areas outlined in the Ukraine Plan, which includes energy, critical raw material, manufacturing, digital and transport, among others.

- Minimum Investment Size: Projects must meet a specified minimum investment threshold, including a total size of the investment project at EUR 50 million and an own equity participation by the project promoter at 10% of the total value of the investment project.

Assessment Criteria

The following strategic, impact and financial criteria will be used to assess the project investment proposal:

Strategic Criteria

- Alignment with EU policy objectives and priority areas for investments in Ukraine.

- Ownership of the company in view to support EU open strategic autonomy.

- Compliance with EU standards and adherence to the Do No Significant Harm Principle.

Impact Criteria

- Impact of the project proposal on supporting EU strategic interests, including socio- economic development and green transition, taking into account risk assessment and mitigation measures.

- Replicability and scalability of the project proposal.

- Innovative features of the project proposal.

- Capacity of the Participant to mobilise private capital to finance the proposed investment (relevant experience in the specified sector, and particularly in Ukraine, will be regarded as an advantage).

- Market assessment and how the project proposal addresses market failures.

Financial Criteria

- Financial viability, including financial needs and investment plans reflecting the scale and scope of the project.

- Maturity of the proposal.

- Investment capacity: Participants must demonstrate that they can finance through equity at least 10% of the total cost of the project.

2. SUbMISSION OF PROjECTS

Interested companies are invited to submit their project proposals through the designated EU expressions of interest form through the EU Survey link below. Each proposal should include the following documents:

1. EU Transparency Register number and VAT.

2. A two-page project fiche to be uploaded by Participants in the EU Survey, detailing the key elements of the project, including the scope, objectives, timeline, investment size, impact and expected outcomes, innovation aspects, maturity of the project, risk assessment and mitigation measures, financial structure of the project proposal, alignment with EU priorities.

3. A document presenting the governance and detailing the ownership structure of the company, indicating the nationality of shareholders holding more than 10% (and of its consortium members, if any).

4. Any other relevant documents to ease the assessment of the project.

5. The Declaration on honour on exclusion

ufficio@scriptamanent.sm

criteria and selection criteria enclosed in the EU Survey.

Proposals, all correspondence, and documents related to this Call exchanged between Participants and DG NEAR must be written in English.

Supporting documents and printed literature furnished by the Participants may be in another official language of the EU, in which case accompanied with a legally valid translation into English.

3. TIMELINE

The Call has been announced at the EU-Ukraine Investment Conference on 13-14 November in Warsaw, Poland. The submission portal for this first Call for Expressions of Interest is open until 1st March 2025 00:00 – Brussels time

Eligible Participants will receive feedback on the policy alignment of their proposal within 60 working days following the Call’s closing date. The European Commission will provide information about the outcome of the assessment process and may subsequently facilitate contact with partner Financial Institutions. Participants may submit requests for clarification regarding this Call for Expressions of Interest by 31st of January 2024.

DG

NEAR has no obligation to provide clarification on questions received after this date. Requests for clarification should be submitted in writing to: NEAR-EU-UKRAINE-INVESTMENT-FRAMEWORK@ec.europa.eu.

Please ensure to refer to this Call in the subject of your request. Clarifications will be published on this EU Survey at the latest 10 days before the deadline for applications. The survey will be updated regularly, and it is the company’s responsibility to check for updates and modifications during this period.

Participants will be notified of the outcome of this assessment by e-mail. The notification will be sent to the e-mail address provided in the EU survey. It is the Participant’s responsibility to provide a valid e-mail address and to check it regularly.

4. DISCLAIMER

We recall that all documents in the possession of

the Commission may be subject of a request for access to documents3. However, it is established practice to always consult the author document regarding the possibility of an eventual disclosure. DG NEAR may refuse to provide access to the submitted information, the disclosure of which would undermine the protection of commercial interests of the company, including intellectual property. We encourage Participants to clearly mark and explain which information they consider confidential. Please note that general statements claiming confidentiality for the entire proposal or substantial parts of it will not be considered. The EU reserves the right to make its own assessment of the confidential nature of any information contained in the proposal, always after consultation with its author.

Personal data will be processed in accordance with the applicable data protection rules and the Privacy Statement, which is available in the EU Survey.

5. ETHICS CLAUSES AND CODE OF CONDUCT

Participants must not be affected by any conflict of interest and must have no equivalent relation in that respect with other Participants or parties involved in the project. Participants and their personnel must comply with human rights as well as environmental legislation and core labour standards. Participants shall comply with all applicable laws and regulations and codes relating to anti-bribery and anti-corruption.

(1) This Call for Expressions of Interest is open to companies established in the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA), hereafter referred to as the EEA.

(2) EDES - European Commission.

(3) Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and the Council regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents.

(C)

E.M.E. Ursella: da oltre 40 anni, la cultura del costruire

CaSe prefabbriCate e Soluzioni reSidenziali in Cemento armato

Dal 1976 la nostra Associata E.M.E. Ursella Srl progetta e realizza prefabbricati residenziali in cemento armato. L’esperienza nel settore delle costruzioni viene da ancora più lontano, dalla storia di Giuseppe Ursella che nei primi anni del Novecento gestiva in Baviera una fornace per la produzione di laterizi: generazione dopo generazione, la passione del costruire è stata tramandata per essere poi ingegnerizzata da Silvino Ursella, che già negli Anni ’50 trovò nella prefabbricazione il modus operandi differenziante dell’Impresa. Il principio trainante del metodo è infatti la costruzione preventiva della casa nello stabilimento Ursella (che oggi si sviluppa su un’area di 15.000 metri quadrati) in forma analoga ad altre produzioni di tipo industriale grazie all’utilizzo del Block Volume, un sistema tridimensionale che permette la realizzazione della costruzione quasi completamente in sede. Successivamente viene effettuato il trasporto e il montaggio degli elementi sul terreno del committente, con la posa e la fase di finitura. Tale sistema coniuga tutti i vantaggi operativi ed economici di un processo industriale, con un prodotto finito su misura tipico dell’edilizia tradizionale.

Le case Ursella vengono scelte da ogni tipologia di

cliente: la soluzione prefabbricata consente infatti di avere fin da subito certezza sui tempi e sui costi, con pochissime incognite e sorprese nel corso della costruzione, anche grazie ai 30 dipendenti diretti tra progettisti, tecnici e operai. L’azienda poi funge da unico interlocutore e, oltre a occuparsi di tutta la burocrazia, è in grado di consegnare una casa al grezzo, al grezzo avanzato o letteralmente chiavi in mano, con anche gli impianti e le finiture. Il fiore all’occhiello di questa Impresa di Buja è poi la capacità di standardizzare i processi mantenendo comunque altissima l’asticella della qualità, anche grazie all’impegno costante nell’ottemperare ai requisiti di tutte le principali Certificazioni del settore, a garanzia dell’affidabilità e serietà dell’azienda. Non stupisce quindi che il 2024 sia stato per questa nostra Associata l’anno dei record, che ha fatto registrare il massimo storico in quanto a valorizzazione economica degli incarichi ricevuti. Nel corso degli anni la E.M.E. Ursella ha realizzato più di 1.000 costruzioni, soprattutto tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, rispondendo alle esigenze più disparate: dai giovani sposini che desideravano un nido per mettere su famiglia, alla coppia di pensionati che volevano costruire la casa dei propri sogni dopo le fatiche di una vita, ma anche diversi clienti stranieri innamorati del nostro territorio che hanno optato per una casa di villeggiatura.

Le case Ursella sono case da vivere, ma anche da vedere e toccare con mano: per questo l’azienda organizza periodicamente degli Open Day, durante i quali è possibile sia visitare lo stabilimento e apprezzare la solidità di tutte le fasi di costruzione del prefabbricato, sia immergersi tramite un visore 3D nei vari modelli disponibili, esplorando le

stanze e apprezzando le soluzioni che valorizzano spazi, luce e funzionalità.

L’Impresa è tuttora a conduzione familiare: Andrea Ursella si occupa della parte commerciale assieme al figlio Cristiano, la figlia Lucrezia segue l’amministrazione, mentre Lorenzo Fornasiero,

cugino degli Ursella, si occupa della progettazione e digitalizzazione del metodo. Spesso quindi, i primi contatti dei committenti avvengono proprio con qualcuno che ha l’azienda nel proprio DNA, e che farà di tutto per farli sentire… subito a casa. (SF)

Gestore dei Servizi Energetici (GSE)

aCCordo di Confapi nazionale per la tranSizione energetiCa della piCCola e media induStria

L’Accordo di Collaborazione siglato tra la Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata Confapi e il Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (società del Ministero dell’Economia che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile) ha come obiettivo principale quello di favorire la transizione energetica del comparto delle piccole e medie imprese italiane attraverso un maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili, l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare e degli asset produttivi delle Imprese associate, favorendo così il contenimento dei costi energetici.

L’Accordo, della durata di tre anni e firmato dal Presidente di Confapi Cristian Camisa e dal Presidente del GSE Paolo Arrigoni, prevede inoltre la promozione di configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile, l’implementazione di tecnologie innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi della Transizione 5.0, la promozione di biometano e la sperimentazione di modelli di economia circolare contribuendo al perseguimento degli obiettivi indicati nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e

all’attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Con la firma del Protocollo, Confapi e GSE collaboreranno per individuare progetti sperimentali di interesse per le piccole e medie industrie, dai quali possano emergere soluzioni tecnologicamente avanzate tra cui l’utilizzo dell’idrogeno verde e dei bio-combustibili, l’elettrificazione dei consumi e l’accesso a servizi di Carbon Capture and Storage. Previsto, inoltre, l’avvio congiunto di iniziative di formazione e informazione su temi quali l’applicazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite nelle politiche di breve-medio periodo, la riduzione dei consumi energetici, la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, i meccanismi di incentivazione per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili gestiti dal GSE. (SF)

Tachigrafo

reviSione biennale e aSpetti Sanzionatori

Con nota del Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2024, sono stati forniti alcuni chiarimenti sulle sanzioni applicabili quando, in occasione del controllo su strada, venga riscontrata la mancata revisione biennale del tachigrafo presso un’officina autorizzata, come previsto dall’art. 23, comma 1, del Regolamento (UE) n. 165/2014, che si riporta per completezza: “I tachigrafi sono sottoposti a ispezione da parte delle officine autorizzate. Ispezioni periodiche sono condotte almeno ogni due anni”. Dopo aver ricordato che l’ispezione biennale è volta a verificare la corretta installazione e l’idoneità del tachigrafo, la nota richiamata evidenzia che nel Codice della Strada non esiste una sanzio-

ne specifica per la mancata revisione biennale del cronotachigrafo.

Il Direttore del Servizio Polizia Stradale così conclude: “(…) qualora un veicolo all’atto del controllo di polizia abbia la revisione biennale del tachigrafo scaduta, dovrà essere contestata la sanzione residuale prevista dall’art. 19 della L. n. 727/1978” (euro 52 o, in misura ridotta, euro 36,40 in caso di pagamento entro 5 giorni).

Trova, quindi, applicazione la sanzione residuale di cui all’art. 19 della L. n. 727/1978.

La stessa nota esclude, inoltre, che la sanzione, ben più onerosa, stabilita dal comma 2 dell’art.

179 C.d.S. possa essere estesa alla violazione in esame riguardando fattispecie diverse. Infatti, le sanzioni del comma 2 dell’art. 179 scattano quando, a seguito di un controllo di polizia effettuato presso un’officina autorizzata, emerga uno scostamento dei valori indicati nella precedente revisione superiore al 4%; in tal caso il tachigrafo deve considerarsi non funzionante.

Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Economico dell’Associazione.

(MM)

Tachigrafo intelligente

obbligo di eSibizione

delle regiStrazioni dei 56 giorni

preCedenti al Controllo:

ulteriori aggiornamenti

Come già comunicato con le nostre circolari prot. n. 385/MM del 19 novembre 2024 e n. 402/MM del 29 novembre 2024, dal 31 dicembre 2024 entra in vigore l’obbligo per gli autisti dei veicoli muniti di tachigrafo di esibire le registrazioni delle attività svolte nei 56 giorni precedenti alla giornata in cui è effettuato il controllo su strada [art. 36 del Regolamento (UE) n. 165/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/1054].

Come chiarito con la nostra circolare prot. n. 402/ MM del 29 novembre 2024, l’estensione del periodo di controllo da 28 (originariamente previsti) a 56 giorni non introduce alcun obbligo di sostituzione delle carte tachigrafiche in uso, anche nel caso in cui non riportino le 56 giornate. Successivamente, Unioncamere ha precisato che le carte tachigrafiche che riportano le 56 giornate sono quelle emesse dalle Camere di Commercio a partire da luglio 2023.

A tale riguardo, alla luce delle ultime notizie provenienti da Unioncamere e dall’Unione Europea, riteniamo utile precisare che le carte tachigrafi-

che rilasciate prima del 21 luglio 2023 possono consentire la registrazione di 56 o più giorni; ciò dipende e varia dall’uso fatto della carta in relazione all’attività svolta. Le registrazioni che saturano maggiormente la memoria della carta sono quelle relative agli spostamenti su traghetto/treno, agli attraversamenti di frontiera, al carico/ scarico merci. Registrazioni frequenti di questo tipo di operazioni potrebbero occupare parte della memoria della carta, così da non consentire l’esibizione dei 56 giorni. Si consiglia, quindi, di effettuare periodicamente tale verifica.

Ricordiamo inoltre che se all’atto del controllo su strada, l’autista non è in grado di documentare l’attività svolta negli ultimi 56 giorni, è possibile avvalersi della facoltà introdotta dall’art. 6, comma 1, del D.L. n. 131/2024, convertito in L. n. 166 del 14 novembre 2024, che prevede: “Nel caso del controllo su strada, il conducente è autorizzato ad acquisire, anche tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l’uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. Ciò non pregiudica gli obblighi del conducente di garantire l’uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche.”. Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Economico dell’Associazione.

(MM)

Trasporti internazionali

aggiornamenti

SCADENZA

DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO INTERNAZIONALE

Con circolare del 7 novembre 2024, la Divisione 7 “Autotrasporto nazionale e internazionale di merci, controlli e statistiche” del MIT ricorda che le autorizzazioni internazionali al trasporto di merci relative all’anno 2024 hanno validità fino alla mezzanotte del 31 gennaio 2025 per tutti i Paesi a eccezione di: Israele, Kyrgyzstan e Svizzera, per i quali le autorizzazioni 2024 scadranno alla mezzanotte del 31 dicembre 2024.

AUSTRIA:

NUOVA ESTENSIONE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE

L’Austria sta estendendo i controlli alle frontiere interne e precisamente:

- ai valichi di frontiera con la Repubblica di Slovenia e l’Ungheria, i controlli sono prorogati fino all’11 maggio 2025;

- alle frontiere con la Repubblica Slovacca e la Repubblica Ceca, i controlli sono prorogati fino al 15 aprile 2025.

AUSTRIA: LAVORI DI MANUTENZIONE

DEL PONTE LUEG

Il Ponte Lueg, situato a nord del Brennero a pochi chilometri dal confine italiano, a causa del suo deterioramento è ritenuto non più risanabile e sarà sostituito con altri due nuovi ponti che devono ancora essere costruiti.

Per questioni di sicurezza, fino a quando almeno uno dei due nuovi ponti non sarà terminato, dall’1 gennaio 2025 il ponte sarà percorribile a

una sola corsia per senso di marcia. Il limite sul ponte sarà di 60 km/h e ci saranno alcuni giorni in cui sull’infrastruttura sarà vietata la circolazione dei camion. Nell’arco dell’anno si prevede che l’infrastruttura sarà percorribile in direzione sud per 170 giorni e in direzione nord per altri 160 giorni.

SVIZZERA:

DA GENNAIO 2025

AUMENTA

LA TASSA

SUL TRAFFICO

Informiamo che a partire dal 1° gennaio 2025, la tassa sui veicoli pesanti per l’utilizzo delle strade in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, commisurata al peso totale, alla classe ecologica del mezzo e ai chilometri percorsi, subirà un incremento del 5%.

Ricordiamo che questa tassa è dovuta per tutti gli autoveicoli e i rimorchi:

- con un peso totale autorizzato superiore a 3,5 ton;

- che servono per trasportare merci;

- che sono immatricolati in Svizzera o all’estero e circolano sulla rete stradale pubblica svizzera.

Le nuove tariffe vanno dai 3,26 centesimi di franco svizzero per tonnellata-chilometro per i veicoli fino all’Euro V, ai 2,39 centesimi di franco svizzero per tonnellata-chilometro per quelli Euro 6. Sono state eliminate le agevolazioni per i mezzi forniti di filtro antiparticolato.

Dal 2025 scatterà, inoltre, il progressivo abbandono degli attuali sistemi di riscossione della tassa, accompagnato dalla possibilità di avvalersi degli apparecchi di rilevazione SET (Servizio europeo di telepedaggio).

L’abbandono avverrà in maniera graduale:

- dall’1 gennaio 2025 l’installazione, la sostituzione e la manutenzione degli apparecchi di rilevazione emotach saranno interrotte. I dispositivi privi di difetti potranno continuare a essere utilizzati fino al 31.12.2025;

- le nuove ID-CARD saranno emesse solo fino al 31.3.2025, mentre i terminali di trattamento saranno disattivati il 31.5.2025.

POLONIA: AGGIORNAMENTI

SUL SISTEMA SENT

Facendo seguito alla circolare associativa prot. n. 267/MM del 7 agosto 2024, informiamo che la Polonia ha approvato alcune modifiche sull’applicabilità del sistema informatico SENT (Sistema per la supervisione elettronica dei trasporti) al trasporto di alcune categorie merceologiche di merci. Per quanto riguarda i trasportatori stabiliti nella Unione Europea, dall’1 gennaio 2025 l’obbligo in esame scatterà solo in caso di operazioni di trasporto verso la Polonia da Paesi extra-UE o dalla

Polonia a Paesi extra-UE. Non riguarderà, invece, i trasporti effettuati con altro Stato UE né quelli di cabotaggio che, pertanto, sono esentati dagli obblighi di comunicazione previsti da questa normativa. Diversamente, dall’1 novembre 2024 sono assoggettati al sistema SENT i trasporti (interni, di cabotaggio ed internazionali) eseguiti da vettori extra UE. L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione e si riserva di ritornare sull’argomento per aggiornamenti.

(C)

Scadenze aziendali del mese di gennaio 2025

il Calendario delle SCadenze per il meSe di gennaio 2025

MERCOLEDì 15

FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di dicembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

GIOVEDì 16

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di dicembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 100 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro autonomo;

- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;

- obbligazioni e titoli similari;

- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;

- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;

- provvigioni;

- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;

- redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:

- 26,07% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;

- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.

Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,

- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

SAbATO 25 (POSTICIPA A LUNEDì 27)

IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di dicembre.

I modelli da presentare sono:

- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni;

- l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti.

La presentazione deve essere fatta in via telematica.

IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALIScade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie di beni e servizi relativi al quarto trimestre 2024.

I modelli da presentare sono:

- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies

La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

VENERDì 31

CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine

per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° gennaio 2025 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 dicembre 2024.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ -

Scade il termine per il pagamento dell’imposta annuale sulla pubblicità. L’imposta non è dovuta se entro lo stesso termine viene presentata denuncia di cessazione.

IVA - IMBALLAGGI NON RESTITUITI - Scade il termine per l’emissione, ai sensi del D.M. 11 ago-

sto 1975, della fattura “globale” relativa agli imballaggi e recipienti di cui all’art. 15 primo comma n. 4 del D.P.R. 633/1972 non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali. Con la fatturazione elettronica si deve generare un’autofattura.

DICHIARAZIONI E LIQUIDAZIONI SISTEMI OSS - Scade il termine per l’invio telematico delle dichiarazioni Iva OSS relative al quarto trimestre e al mese di dicembre 2024 da parte dei contribuenti che effettuano vendite a distanza nei confronti di consumatori finali comunitari.

(PZ)

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