APINFORMA
numero 21 30 novembre 2024
IN PRIMO PIANO
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Distacco personale
L’acconto Iva
Informazioni tariffarie vincolanti
Cassetto fiscale
Contributi alle imprese artigiane
Autotrasporto c/t. Investimenti ed. XI
ORGANIZZAZIONE
Accordo Confapi nazionale - Gruppo ICCREA
Regolamento EUDR
Chiusura per 18 mesi dell’autostrada H4
Tachigrafo intelligente
Scadenze aziendali del mese di dicembre 2024
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Editore Redazione
Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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Automotive in sofferenza
Confapi, insieme alle maggiori Associazioni europee delle Pmi industriali (Germania, Francia, Austria, Repubblica Ceca) che fanno parte di European Entrepreneurs Cea-Pme, la Confederazione europea della Piccola e Media industria, ha sottoscritto un documento per orientare le politiche europee sul tema dell’automotive. I firmatari hanno accolto favorevolmente la proposta del Governo italiano, sostenuta da molti altri Stati membri dell’UE, che sarà presentata domani durante il Consiglio della Competitività a Bruxelles con i Ministri dell’Industria e del Mercato unico dell’UE. “Le piccole e medie industrie private nella catena di fornitura automobilistica in Europa – si legge - stanno già subendo l’impatto pesante di una transizione industriale che non sta funzionando come era stato pianificato. Nel 2024, le vendite di veicoli elettrici in Europa, che siano a batteria, ibridi plug-in o ibridi, sono in forte calo. I principali produttori di automobili hanno ridotto la loro produzione a causa degli stock pieni. L’incertezza regna anche tra i consumatori, e ancora di più tra migliaia di imprese e decine di migliaia di lavoratori nella catena di fornitura di questa industria”. Le sigle firmatarie hanno presentato alcune priorità indispensabili per il settore. Innanzitutto è fondamentale “prevedere un sostegno pubblico per l’innovazione, la trasformazione dei modelli di business e la riqualificazione del personale nella catena di fornitura automobilistica”. Altro punto riguarda la “richiesta di supporto per migliorare l’accesso ai mercati internazionali grazie a mag-
giori accordi di libero scambio ad esempio con il Sud America, l’India o l’Australia. Questo permetterebbe di avere un periodo di transizione per capitalizzare sul know-how e sulla competitività dell’Europa, evitando una dipendenza eccessiva dall’Europa come mercato principale. Le barriere commerciali, le tariffe e le limitazioni su importazioni o esportazioni dovrebbero essere limitate solo ai beni direttamente legati alla salvaguardia della sicurezza del continente europeo”. I firmatari chiedono infine che “le decisioni europee coinvolgano fin dall’inizio e durante le valutazioni d’impatto anche i rappresentanti delle Pmi. Solo in questo modo le grandi sfide per l’intero settore potranno essere discusse e risolte in modo completo, economicamente e socialmente accettabile”. “Non abbandoniamo le nostre imprese - dice il Presidente di Confapi, Cristian Camisa - e continueremo a difendere un comparto importantissimo della produzione italiana rappresentato soprattutto dalle nostre Pmi industriali che costituiscono l’indotto. Stiamo mettendo in campo tutte le azioni possibili a ogni livello per star loro vicino e quindi per salvaguardare il mondo dell’endotermico e della componentistica italiana ed europea”.
Roma, 27 novembre 2024
Distacco personale
da Gennaio
da aSSoGGettare a iVa
L’art. 16 - ter del D.L. 16 settembre 2024 n. 131 al fine di adeguare la normativa domestica alla giurisprudenza europea, prevede che dal prossimo 1° gennaio 2025 le prestazioni di servizi di distacco di personale tra imprese dovranno essere assoggettate ad Iva, anche nei casi in cui sia riaddebitato il puro costo. Per i contratti stipulati fino alla fine dell’anno in corso rimane invece valida la regola attuale, vale a dire la scelta adottata tra le parti. Ricordiamo che su questo tema il comma 35 dell’art. 8 della legge 67/1988 aveva stabilito che il riaddebito di costi di prestiti o di distacco di personale non assumevano rilevanza sul fronte Iva. Lo stesso trattamento veniva riconosciuto anche al lavoro interinale con l’art. 26 – bis della legge 196/1997. Con riferimento al comma 35 citato, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 346 del 2002 riconosceva il regime di esclusione da Iva alle sole prestazioni che prevedevano il mero ri-
addebito del puro costo, assoggettando invece le stesse ad imposta nel caso in cui il rimborso fosse sopra la pari o anche sotto la pari. Tale posizione veniva giustificata con l’assenza del requisito dell’onerosità necessario per l’assoggettamento di una prestazione all’imposta.
La Corte di Giustizia UE nella sentenza 11 marzo 2020, C-94/19 è intervenuta ritenendo che la normativa italiana non fosse conforme a quella comunitaria e che queste prestazioni andassero assoggettate ad Iva. I giudici europei hanno sostanzialmente rigettato l’assenza del requisito dell’onerosità ritendo che questo sussista quando il prestatore e il beneficiario pongono in essere un rapporto di scambio di reciproche prestazioni. Questo principio è stato quindi recepito nel nostro ordinamento con il decreto 131 prevedendo comunque che le nuove regole si applichino ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Per i contratti precedenti a tale data rimangono salvi gli accordi e i comportamenti presi tra le parti. In pratica le prestazioni riaddebitate al puro costo in forza di contratti stipulati fino alla fine dell’anno in corso e se il rapporto tributario è ancora aperto, saranno amministrate sul fronte Iva, in base alla scelta fatta dalle parti.
L’acconto Iva
VerSamento entro il 27 diCembre 2024
SOGGETTI
ObbLIGATI
Entro il 27 dicembre 2024 i soggetti passivi Iva sono tenuti al versamento dell’acconto Iva. Interessati al versamento sono i soggetti che, con riferimento al mese di dicembre per i contribuenti mensili o al quarto trimestre per quelli trimestrali dello scorso anno, erano a debito d’imposta. L’importo versato a titolo di acconto potrà essere scomputato in sede di dichiarazione annuale.
SOGGETTI
ESONERATI
Sono esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto:
- i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2024;
- i soggetti che nel mese di dicembre 2023 (per i mensili) o nel quarto trimestre 2023 (per i trimestrali) erano a credito o avevano un debito inferiore a € 117,38;
- i soggetti che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre (per i mensili) oppure entro il 30 settembre (per i trimestrali) di quest’anno;
- i contribuenti che nel periodo d’imposta in corso hanno posto in essere solo operazioni esenti o non imponibili;
- i contribuenti il cui versamento, calcolato secondo le modalità di seguito esposte, sia d’importo inferiore a € 103,29;
- i soggetti che in sede di dichiarazione annuale prevedono di chiudere l’anno in corso a credito o che nell’ultima liquidazione dell’anno in corso prevedono di chiudere l’ultima liquidazione con un debito d’imposta non superiore a € 117,36, (ciò perché l’88% di € 117,36 è pari a € 103,28 e quindi inferiore al minimo stabilito per l’acconto pari a € 103,29);
- i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1 comma 58 legge 190/2014);
- i produttori agricoli esonerati;
- i soggetti esercenti attività d’intrattenimento.
DETERMINAZIONE
DELL’ACCONTO
Il versamento dell’acconto Iva può essere scelto liberamente tra uno dei seguenti tre metodi: storico, previsionale e delle operazioni eseguite. Metodo storico, l’acconto è pari all’88% dell’ammontare del tributo risultante a debito dalla liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2023 per i mensili o della dichiarazione annuale relativa al 2023 per i trimestrali, per entrambi al lordo dell’acconto Iva precedente. Si ricorda che il quadro VH della dichiarazione annuale va compilato solo nei casi in cui si intenda correggere od integrare errori commessi nelle liquidazioni periodiche. Conseguentemente per l’individuazione della base di riferimento per il calcolo dell’acconto per i soggetti mensili, il rigo da considerare come base di riferimento è il rigo VP14 + VP13 della liquidazione di dicembre 2023 oppure, in caso di compilazione del quadro VH della dichiarazione annuale, il rigo VH15 + VH17 del saldo a debito. Per i contribuenti trimestrali il riferimento è dato da VL38 – VL 36 + VP13 (VH17) del modello Iva 2024.
Metodo previsionale, l’acconto è pari all’88% dell’ammontare che si presume costituirà il debito d’imposta per il mese di dicembre dell’anno in corso per i mensili, o in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali.
Metodo delle operazioni eseguite, si prende in considerazione il 100% dell’importo risultante da apposita liquidazione, da effettuarsi entro il termine di versamento dell’acconto, riferita al 20 dicembre. In quest’ultimo metodo le operazioni da considerare sono:
- quelle annotate sul registro delle fatture emesse o dei corrispettivi dal 1° ottobre al 20 dicembre per i trimestrali e dal 1° dicembre al 20 dicembre per i mensili;
- quelle effettuate fino al 20 dicembre ma non ancora registrate, perché i relativi termini di fatturazione non sono ancora scaduti;
- quelle annotate sul registro degli acquisti dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i trimestrali, oppure dal 1° al 20 dicembre per i mensili.
Con riferimento ai soggetti mensili, le fatture differite emesse entro il 15 dicembre 2023 relative a consegne o spedizioni riferite al mese di novembre, non rilevano ai fini del calcolo dell’acconto, mentre per i trimestrali non rilevano le differite emesse entro il 15 ottobre e riferite alle consegne o spedizioni del mese di settembre.
Per i contribuenti che adottano il regime Iva per cassa si dovranno considerare le operazioni attive effettuate, anche se ancora non annotate sul registro dal 1° dicembre (o dal 1° ottobre per i trimestrali), per le quali entro il 20 dicembre si verifichi l’esigibilità e conseguentemente si incassi il corrispettivo. Per le fatture passive si considereranno quelle annotate nel registro acquisti dal 1° dicembre (o dal 1° ottobre per i trimestrali), pagate entro il 20 dicembre.
È consigliabile annotare nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi la liquidazione relativa alla determinazione dell’acconto con questa modalità.
I contribuenti mensili che affidano la contabilità a terzi, possono determinare l’acconto in misura pari al 66% (2/3) dell’Iva dovuta per la liquidazione del mese di dicembre.
VARIAZIONE DELLA PERIODICITà
- Da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo d’acconto è costituito da un terzo della somma versata nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente (saldo più acconto).
- Da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va calcolato sulla base dei versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell’anno precedente.
VERSAMENTO MINIMO
Nessun versamento è dovuto se dai conteggi risulta un acconto d’importo inferiore a € 103,29.
CONTRIbUENTI
TRIMESTRALIINTERESSI
Non sono dovuti gli interessi dell’1% a titolo di maggiorazione per i contribuenti trimestrali. Tale maggiorazione dovuta in sede di dichiarazione dello scorso anno, non deve essere considerata al fine della determinazione dell’acconto dell’anno in corso.
ADEGUAMENTO
ISA
Nel caso in cui per il 2023 si sia provveduto ad adeguarsi agli indici di affidabilità fiscale ISA, l’adeguamento non rileva ai fini dell’acconto in quanto non ha modificato la liquidazione dell’ultimo mese o trimestre dello scorso anno.
MODALITà
DI VERSAMENTO
Il versamento dell’acconto Iva non può essere rateizzato, ma può essere compensato e deve essere eseguito tramite modello F24.
I codici tributo da utilizzare sono:
- 6013 per i contribuenti mensili;
- 6035 per i contribuenti trimestrali;
- periodo di riferimento 2024.
L’ammontare dell’acconto e il metodo utilizzato devono essere indicati nel rigo VP13 della liquidazione periodica di dicembre 2024.
L’ammontare del versamento e gli estremi del pagamento, ancorché non obbligatorio, è opportuno annotarli nel registro Iva delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi.
Trattandosi di acconto, l’importo versato sarà scomputato dall’Iva da versare per il mese di dicembre, per i mensili e dell’Iva annuale per i trimestrali.
FATTURE 2023
ANNOTATE ENTRO
APRILE 2024
Per i soggetti che adottano il metodo storico con riferimento alle fatture 2023 ricevute nello stesso anno ma annotate entro aprile 2024 in apposita sezione del registro Iva acquisti ai fini di beneficiare della detraibilità nel modello Iva 2024 l’Agenzia con la circolare 1/2018 ha fornito il seguente chiarimento. Per i contribuenti mensili l’acconto è calcolato sul saldo della liquidazione del mese di dicembre, non produce quindi effetti sull’acconto 2024.
Per i trimestrali invece l’imposta a credito è confluita nel saldo della dichiarazione annuale e conseguentemente assume rilevanza ai fini della determinazione dell’acconto.
AUTOTRASPORTATORI
L’articolo 74 del DPR 633/72 consente agli autotrasportatori di registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione. Nell’ipotesi in cui si utilizzi il metodo delle operazioni effettuate, si dovranno considerare le fatture emesse nel terzo trimestre 2024 e annotate nel periodo 1° ottobre - 20 dicembre nonché quelle
emesse in tale periodo ancorché registrate nel primo trimestre 2025.
Per questi soggetti la circolare n. 328/E del 20 dicembre 1995, ha consigliato di applicare il metodo previsionale perché consente di determinare l’Iva dovuta per il quarto trimestre con maggior certezza.
SOGGETTI
CON CONTAbILITà
SEPARATE
I soggetti che ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72 hanno contabilità separate, devono determinare distintamente l’importo riferibile a ogni attività svolta. Questi contribuenti sono conseguentemente tenuti ad effettuare distinte liquidazioni dell’imposta. Il versamento dell’acconto deve pertanto essere calcolato sommando i dati relativi a ogni attività, compensando in questo modo gli importi a debito con quelli a credito.
ACCONTO IVA
IN PRESENZA
DI CESSIONE D’AZIENDA
In questa ipotesi se il cessionario ha iniziato l’attività nel corso del 2024, non è tenuto a versare l’acconto Iva, in quanto privo del riferimento o parametro storico.
Qualora il cedente abbia cessato la propria attività di imprenditore nel corso del 2024, non sarà tenuto a versare l’acconto Iva se ha comunicato la cessazione dell’attività entro il 30 novembre 2024 se soggetto mensile ed entro il 30 settembre 2024, se soggetto trimestrale.
ACCONTO IVA
IN PRESENZA
DI SCISSIONE DI SOCIETà
Per le operazioni di scissione di società avvenute nel corso del 2024, in relazione all’acconto Iva, determinano, come regola generale le seguenti situazioni:
- la società beneficiaria che si è costituita a seguito della scissione non ha l’obbligo di versare l’acconto Iva, perché è assente il parametro storico di riferimento;
- la società scissa, invece è tenuta al versamento dell’acconto.
Qualora volesse utilizzare il metodo storico, non ha la possibilità di porre in essere alcuna riduzione in relazione all’operazione societaria attuata. Nelle operazioni di fusione e di scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli inerenti agli acconti d’imposta, dei soggetti che si estinguono, devono essere attuati dagli stessi soggetti fino alla
data di efficacia della fusione o scissione e successivamente a detta data dalla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione.
Conseguentemente nelle ipotesi di fusione per incorporazione e di scissione di tipo totale, gli obblighi di versamento dell’acconto Iva riferito ai soggetti che si estinguono si devono ritenere di competenza, dal momento in cui ha effetto l’operazione, del soggetto incorporante.
ACCONTO
ALLA PRESENZA
DI FUSIONE
Alla presenza di operazioni di fusione, siccome la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume tutti gli obblighi delle società fuse o incorporate, la situazione degli acconti Iva, oltre a tenere presente quanto precisato nel precedente paragrafo, può essere schematizzata come segue.
- Fusioni con effetto dal 1° gennaio al 30 novembre 2024 o dal 1° gennaio al 30 settembre 2024, se le società estinte sono soggetti trimestrali:
a) nel caso di fusione per incorporazione la società incorporata non deve versare l’acconto Iva perché il soggetto non è più esistente dal 30 novembre 2024, mentre la società incorporante è tenuta all’adempimento in relazione al proprio dato storico, senza considerare la società incorporata, oppure, nel caso di applicazione del metodo analitico, deve necessariamente comprendere anche le operazioni inerenti all’attività della società incorporata;
b) nel caso di fusioni proprie, l’obbligo dell’acconto Iva non sussiste per la società fusa e per la società risultante dalla fusione perché vengono a mancare i requisiti soggettivi e oggettivi di riferimento.
- Fusioni con effetto dal 1° dicembre al 27 dicembre 2024 o dal 1° ottobre al 27 dicembre 2024, se le società sono soggetti trimestrali:
a) nel caso di fusione per incorporazione avente effetto dopo l’inizio del periodo inerente alla determinazione dell’acconto, l’obbligo dell’adempimento è già sorto anche per la società incorporata. Pertanto la società incorporata non deve versare l’acconto in quanto non più soggetto esistente, mentre, la società incorporante deve pagare l’acconto tenendo presenti sia le risultanze proprie, sia quelle delle società fuse;
b) anche nel caso di fusioni proprie, le società fuse non devono versare l’acconto in modo
autonomo, perché compete alla società risultante dalla fusione, che vi provvederà tenendo conto dei dati delle società fuse.
- Fusioni con effetto dal 28 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024:
a) nel caso di fusione per incorporazione, l’acconto d’imposta compete in modo autonomo sia alla società incorporata, sia alla società incorporante;
b) nel caso di fusioni proprie, l’acconto Iva, se ne ricorrono le condizioni, non deve essere versato perché non esistente alla data di scadenza dello stesso.
SPLIT
PAyMENT
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27 del 7 novembre 2017 ha confermato per i soggetti passivi Iva, allorquando in qualità di cessionari o committenti effettuino acquisti di beni o servizi nell’esercizio di attività commerciali, l’obbligo di eseguire il versamento dell’acconto Iva. Questi contribuenti pertanto entro il prossimo 27 dicembre saranno tenuti ad effettuare il versamento dell’acconto tenendo conto anche dell’imposta divenuta esigibile in regime di split payment.
L’obbligo interessa sia i soggetti che versano l’imposta con il modello F24 entro il mese successivo a quello in cui è divenuta esigibile l’Iva, sia i soggetti che usano il metodo della liquidazione in contabilità con versamento cumulativo.
OMESSO
VERSAMENTO
La sanzione per l’omesso o insufficiente versamento dell’acconto è stata ridotta, a far data dal 1° settembre 2024, dal D. Lgs. 87/2024 che ha
apportato anche alcune modifiche all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997 che regola l’istituto del cosiddetto “ravvedimento operoso”.
Le principali novità del decreto hanno riguardato:
- la riduzione delle sanzioni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023 e del D.Lgs. 13/2024;
- l’applicazione del cumulo giuridico ove più conveniente del cumulo materiale.
La sanzione per l’omesso o insufficiente versamento è stata ridotta dal 30% al 25% (12,5% per ritardi entro 90 giorni) modificando in questo modo anche la griglia delle sanzioni ridotte in caso di applicazione del ravvedimento operoso.
Qualora non si siano effettuati i versamenti nei termini, è possibile regolarizzare l’operazione, anche successivamente alla scadenza del termine ordinario utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso.
In questo caso le sanzioni di cui sopra sono ridotte nella misura di:
- 1/10 se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1/9 se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni ma entro 90 giorni dalla scadenza;
- 1/8 se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2024.
Naturalmente oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, andranno pagati, anche gli interessi moratori fissati dal 1° gennaio 2024 nella misura del 2,5%.
La sanzione ridotta dovrà essere versata con il codice tributo 8904 mentre per gli interessi, da versare distintamente, si dovrà utilizzare il codice 1991.
(PZ)
Informazioni tariffarie vincolanti
le doGane SpieGano le nuoVe proCedure
L’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 24 del 6 novembre 2024 ha modificato la procedura per richiedere un’Informazione Tariffaria Vincolante (ITV). La circolare chiarisce e fornisce nuove istruzioni per presentare l’interpello riguardante l’esatto codice di classificazione doganale da attribuire ad uno specifico prodotto. L’amministrazione doganale spinge gli operatori ad utilizzare questo strumento per evitare spiacevoli contestazioni in sede di controllo o accertamento. Lo strumento è ancora poco utilizzato dalle aziende ma rappresenta un valido supporto che le Dogane mettono a disposizione gratuitamente a favore di tutti gli operatori che operano in ambito internazionale. Inquadrare correttamente un prodotto utilizzando le giuste sottovoci è di fondamentale importanza perché da esso dipendono eventuali divieti, contingentamenti o regimi speciali oltre ovviamente la corretta determinazione dei dazi e dell’Iva. La richiesta di ITV deve essere fatta per singola tipologia di merce o prodotto compilando il formulario elettronico tramite il Global Trader Portal, un’interfaccia elettronico che gestisce lo scambio di tutte le informazioni di questa procedura.
L’istanza richiede una descrizione chiara e precisa del prodotto oggetto di richiesta, senza indicare eventuali informazioni riservate.
Il rilascio della risposta viene gestita nella Sede Centrale della Direzione Dogane, con il coinvolgimento dell’ufficio locale dove ha sede l’operatore richiedente. L’ufficio locale funge quindi da supporto e può fornire il proprio parere sia in merito alla classificazione sia in merito all’esistenza di eventuali contenziosi.
La domanda viene accettata entro 30 giorni dalla registrazione e l’Agenzia ha 120 giorni per il rilascio, termine che può essere dilatato in caso di richiesta di informazioni aggiuntive.
Si ricorda che l’ITV ha efficacia vincolante nei confronti di tutte le amministrazioni doganali della Comunità Europea. L’informazione è vincolante per l’operatore richiedente obbligandolo a indicare il numero di ITV nella dichiarazione doganale. Si ricorda inoltre che la Corte di Giustizia Europea riconosce all’ITV un ruolo importante anche nei confronti di operatori che trattano la stessa tipologia di prodotto o di merce. In pratica l’ITV rilasciata da uno stato membro può essere utilizzata da soggetti terzi, come mezzo di prova in altri contestazioni perché il parere reso dalle Dogane non vincola solo il richiedente ma ha una portata generale. Le ITV rilasciate dagli stati membri comunitari sono raccolte in un database unionale (EBTI) consultabile liberamente sul sito della Commissione Europea.
Cassetto fiscale
implementato
di nuoVe funzionalità
Con Provvedimento del 19 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate informa che il cassetto fiscale è stato implementato con nuove funzionalità per la consultazione e la gestione delle comunicazioni emesse dall’Agenzia stessa in seguito al controllo automatico effettuato ai sensi degli articoli 36 bis del Dpr n. 600/1973 e 54 bis del Dpr n. 633/1972, in presenza di incongruenze dei dati indicati nelle dichiarazioni fiscali e nelle liquidazioni periodiche IVA.
Le comunicazioni sono disponibili dallo scorso 20 novembre, nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale; nella stessa area il contribuente può effettuare il pagamento delle somme dovute, richiedere chiarimenti o fornire elementi all’Agenzia tramite il servizio Civis, le cui funzionalità sono state integrate nel Cassetto stesso. In particolare, sarà possibile segnalare le motivazioni per cui si ritiene che il pagamento sia, in tutto o in parte, non dovuto.
La disponibilità dei documenti inseriti nel Cassetto fiscale è comunicata mediante notifica nell’area riservata e, se il destinatario è una persona fisica, anche mediante un messaggio trasmesso tramite il punto di accesso telematico (app IO). Resta fermo che le comunicazioni saranno comunque inviate anche con le modalità tradizionali, ovvero tramite raccomandata o via pec.
Contributi alle imprese artigiane
proroGa termine per la preSentazione delle domande: 31 diCembre 2024
Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 397/ MM del 22 novembre 2024 e n. 135/MM del 26 marzo 2024 di pari argomento, per segnalare che, con deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2024 n. 1702, è stato prorogato il termine ultimo per la presentazione delle domande in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano di cui al decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33 in applicazione della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. Il nuovo termine per l’annualità 2024 è fissato al
31 DICEMBRE 2024.
Entro tale data le imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane (A.I.A.) potranno presentare domanda di contributo al Centro Assistenza Tecnica Artigianato (CATA), unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2023.
I canali contributivi operanti per l’annualità 2024 sono di seguito riportati:
a) ammodernamento tecnologico (art. 55 bis della L.R. n. 12/2002);
b) commercio elettronico (art. 57 della L.R. n. 12/2002);
c) consulenze in tema di innovazione, qualità, certificazione, organizzazione, sicurezza e tutela ambientale (art. 56, c. 1, lett. a) della L.R. n. 12/2002);
d) partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni svolte al di fuori del territorio regionale (art. 56, c. 1, lett. c) della L.R. n. 12/2002);
e) miglioramento dei laboratori per le lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura (art. 54 della L.R. n. 12/2002);
f) imprese artigiane di piccolissime dimensioni (art. 60 bis della L.R. n. 12/2002);
g) nuove imprese artigiane (art. 42 bis della L.R. n. 12/2002).
Gli incentivi sono concessi e liquidati tramite procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di contributo. Le domande devono essere presentate tramite front end regionale con accreditamento al Sistema pubblico d’identità regionale (SPID) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS), allegando la documentazione prevista.
L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.
(MM)
Autotrasporto c/t. Investimenti ed. XI
Contributi aGli inVeStimenti per il rinnoVo del parCo VeiColare per l’annualità 2024
Nel fare seguito alla nostra circolare n. 332/MM del 7 ottobre 2024, comunichiamo che il Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione ha adottato il Decreto Direttoriale n. 537 del 20 novembre 2024 (di seguito “d.d. n. 537/2024”), fissando le modalità e le tempistiche di presentazione delle domande di ammissione alle fasi di prenotazione e rendicontazione, nonché alla fase dell’istruttoria procedimentale.
1. SOGGETTI bENEFICIARI
Possono presentare domanda di ammissione le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, e iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero codice Ateco 49.41.
2. ITER DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA E DELLA RENDICONTAZIONE
L’iter procedurale funzionale all’ammissione al beneficio si articola in due fasi.
A) La prima fase è quella di prenotazione finalizzata all’accantonamento, da parte del soggetto gestore, R.A.M. S.p.A., dell’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla base della documentazione (per esempio, contratto d’acquisto del bene oggetto dell’investimento oppure preventivo di acquisto
sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’impresa) allegata alla domanda.Gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all’incentivo
dalle ore 10.00 del 16 dicembre 2024 alle ore 16.00 del 17 gennaio 2025
tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC: ram.investimenti2025@legalmail.it. L’indirizzo PEC di trasmissione dell’istanza dovrà essere quello aziendale dell’impresa richiedente e dovrà essere indicato nell’istanza stessa.
L’istanza per il riconoscimento del contributo dovrà essere inoltrata compilando in tutte le sue parti e salvando senza ulteriore scansione l’apposito modello informatico reperibile sul sito web del R.A.M. S.p.A. http://ramspa.it, nella sezione dedicata all’incentivo “Investimenti XI edizione”, nella quale sarà possibile reperire tutte le informazioni tecniche utili per la compilazione del modello. Sul modello informatico dovrà essere apposta la firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell’impresa.
In merito al dettaglio della documentazione da allegare all’istanza, si rinvia all’art. 3, comma 6, del d.d. n. 537/2024 reperibile a questo link.
Ogni impresa ha diritto di presentare una sola istanza, anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l’incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all’art. 2, c. 1, lett. a), b) e c) del D.M. n. 208 del 6 agosto 2024.
R.A.M. S.p.A. provvede all’istruttoria delle domande e in relazione a quelle correttamente presentate o regolarizzate, queste ultime a seguito della procedura c.d. di “soccorso istruttorio”, procede all’accantonamento degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti.
Le somme sono accantonate in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
L’impresa che, pur avendo presentato domanda correttamente e nei termini, non perfezioni l’investimento entro la chiusura della rendicontazione non è in alcun caso ammessa a contributo.
L’impresa che non intenda effettuare l’investimento prenotato potrà annullare, entro il termine di chiusura della rendicontazione, l’istanza
presentata al fine di non incorrere nell’esclusione dalla successiva edizione di incentivazione. È possibile annullare l’istanza precedentemente inoltrata e contestualmente presentare, secondo le modalità già illustrate, una nuova domanda, riportando come oggetto della PEC la dicitura “annullamento domanda e nuova presentazione” con l’effetto di uno scorrimento nell’elenco ad una nuova posizione in coda. La seconda domanda non verrà presa in considerazione se non è avvenuto l’annullamento della prima.
La pubblicazione delle istanze ammesse è prevista per il giorno
7 febbraio 2025
sul sito del gestore R.A.M. S.p.A.
Tale elenco, avente valore quale ordine di prenotazione e di determinazione dell’ammontare massimo del contributo erogabile, resta valido in attesa della istruttoria relativa alla successiva fase di rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti.
Dopo la data di pubblicazione del predetto elenco sarà disponibile, alla pagina http://www.ramspa. it, nella sezione dedicata all’incentivo “Investimenti XI edizione”, la guida all’utilizzo del sistema informatico di gestione ai fini della rendicontazione.
B) Nella seconda fase, quella di rendicontazione dell’investimento, gli interessati forniscono la documentazione attestante i costi di acquisizione dei beni oggetto della domanda.
Per la rendicontazione, le imprese instanti si avvarranno della piattaforma informatica implementata da R.A.M. S.p.A. per la trasmissione della documentazione attestante il perfezionamento dell’investimento a decorrere
dalle ore 10.00 del 17 febbraio 2025 alle ore 16.00 del 19 settembre 2025.
Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse da R.A.M. S.p.A. all’interessato all’indirizzo PEC dell’impresa.
Le istanze non rendicontate nei termini decadono automaticamente, liberando risorse e determinando lo scorrimento dell’elenco.
L’Amministrazione potrà tenere conto, nell’ambito di successive edizioni di incentivazione, delle istanze presentate e non annullate, non chiuse dalle imprese richiedenti con la fase di rendicontazione (attraverso la piattaforma informatica mediante trasmissione della documentazione necessaria ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento indicato in fase di istanza).
Nel caso gli investimenti vengano effettuati mediante stipulazione di:
- contratto di leasing, in fase di prenotazione deve essere prodotto il preventivo di spesa accettato dal legale rappresentante dell’impresa avente data successiva al 14 settembre 2024. Nella fase di rendicontazione devono essere prodotti il contratto di leasing e la documentazione a comprova del pagamento dei canoni in scadenza alla data di chiusura della rendicontazione.
La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all’utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata oppure con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall’utilizzatore a favore della suddetta società. La predetta documentazione deve essere trasmessa entro il termine previsto per la chiusura della rendicontazione;
- contratto di acquisizione di veicoli, va fornito riscontro documentale che la data di prima immatricolazione dei veicoli, comprovabile tramite la ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dagli Uffici della Motorizzazione Civile, è avvenuta in Italia dopo il 14 settembre 2024 ed entro il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione.
In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero, ovvero immatricolati all’estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri “zero”.
Per il dettaglio della documentazione da produrre in ragione degli specifici investimenti oggetto della domanda di incentivo si rinvia agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 del d.d. n. 537/2024.
Qualora, all’esito di una prima fase istruttoria, si ravvisino nella rendicontazione lacune sanabili, verranno chieste, tramite PEC, le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro i quali l’impresa deve fornire gli elementi richiesti attraverso il caricamento degli stessi sulla piattaforma informatica.
Qualora entro detto termine, l’impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l’istruttoria viene conclusa sulla base della sola documentazione valida disponibile.
Nessuna richiesta di integrazione istruttoria è dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione.
Nel caso l’attività istruttoria evidenzi la mancanza
dei requisiti previsti a pena di esclusione, ovvero l’insufficienza della documentazione anche a seguito di richiesta di integrazione, l’Amministrazione esclude l’impresa dagli incentivi con provvedimento motivato e provvede all’immediata riacquisizione dei relativi importi.
3. CUMULAbILITà DEGLI AIUTI
Ai sensi dell’art. 8, commi 3, 4 e 5 del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014, in caso di identità dei costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato Regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento d’esenzione (UE) n. 651/2014 non possono essere
cumulati con aiuti erogati in regime “de minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del richiamato Regolamento d’esenzione.
4. CONTROLLI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad accertamenti e verifiche anche successivamente all’erogazione dell’incentivo.
L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento. (MM)
CIG settore moda
inpS: al Via le domande dal 3 diCembre 2024
L’INPS, con la circolare n. 99 del 26 novembre 2024, ha fornito le prime istruzioni operative per l’attivazione dell’ammortizzatore sociale della cassa integrazione ai lavoratori dipendenti del comparto moda che contano meno di 15 lavoratori assunti, introdotto dal D.L. 28 ottobre 2024, n. 160, analizzando l’ambito di applicazione, le modalità e i termini di presentazione della domanda, le modalità di erogazione e la compilazione del modello UNIEMENS.
In premessa, l’Istituto specifica che tale misura non è concessa alla generalità dei datori di lavoro, ma soltanto a coloro che, appartenenti al comparto tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario, siano classificati nei settori industria o artigianato e svolgano le attività identificate dai codici Ateco 2007; rileva, inoltre, la forza occupazionale dell’azienda richiedente, che non dev’essere superiore alle 15 unità, con attenzione al semestre precedente a quello di presentazione della domanda di cassa integrazione.
Ulteriore condizione necessaria consiste nell’aver raggiunto - al momento della richiesta di riconoscimento dell’ammortizzatore - i limiti di durata massima dei trattamenti previsti dalla normativa ordinaria per il relativo settore di appartenenza (CIGO per le imprese del settore industria e assegno di solidarietà bilaterale FSBA per le imprese artigianali).
Soddisfatti questi pre-requisiti, necessari per accedere alla nuova misura temporanea prevista dal D.L. 160/2024, le richieste dovranno essere trasmesse all’Istituto entro 15 giorni dal momento di sospensione (o contrazione) dell’attività svolta dai lavoratori dell’impresa: il periodo di sospensione o riduzione dovrà necessariamente collocarsi successivamente alla data del 29 ottobre 2024 (data di entrata in vigore della norma in commento) e,
qualora i periodi interessati dalla richiesta siano ricompresi fra la data del 29 ottobre 2024 e quella del 3 dicembre 2024 (data di apertura delle richieste on line), il termine dei 15 giorni avrà decorrenza dal 3 dicembre.
Le richieste, che dovranno pervenire all’Istituto esclusivamente in via telematica mediante la piattaforma OMNIA IS, dovranno ricomprendere l’elenco nominativo dei lavoratori interessati, indicati in maniera puntuale, nel rispetto delle previsioni di compilazione delle istanze on line. Il trattamento spettante ai lavoratori è stabilito nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale; giova ricordare che tale importo è soggetto al limite previsto per la generalità dei lavoratori, fissato in 1.392,89 euro per l’anno 2024. Per tali periodi sarà riconosciuta la contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici, quantificata secondo le regole vigenti in materia di integrazioni salariali.
Gli importi di cassa integrazione, definiti in base all’effettiva riduzione dell’attività lavorativa e alle modalità sopra esposte, sono caratterizzati da corresponsione diretta da parte del datore di lavoro ai lavoratori, che riceveranno la somma a loro spettante al termine di ogni periodo di paga; tale importo, come di consueto, verrà recuperato dal datore di lavoro in sede di conguaglio dei contributi versati.
La circolare conclude la disamina del nuovo istituto definendo le regole di compilazione del modello UniEmens, che si riportano di seguito.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento>, dev’essere valorizzato il codice evento già in uso “ISU”, che assume il più ampio significato di “Integrazione salariale unica e Sostegno al reddito settore moda”, procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati con le consuete modalità. Lo stesso codice evento sopra indicato deve essere valorizzato nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn>, al fine di fornire le informazioni utili a delineare la tipolo-
gia e la durata dell’evento, nonché a ricostruire correttamente l’estratto conto.
In merito alle modalità di esposizione del trattamento di sostegno al reddito da porre a conguaglio, i datori di lavoro dovranno indicare:
- nell’elemento <DenunciaAziendale>/<Congu agliCIG>/<CIGAutorizzata>, il numero di autorizzazione;
- nell’elemento <CIGStraord>/<Cong CIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, il nuovo codice causale “L907”, avente il significato di “Conguaglio
prestazione sostegno al reddito settore moda D.L. 160/2024”;
- nell’elemento <CongCIGSAltImp> l’importo autorizzato da recuperare.
In caso di richiesta di pagamento diretto, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità.
L’Ufficio Relazioni Industriali rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. (AG)
Nuovo Regolamento sulla sicurezza dei prodotti
entra in ViGore
dal 13 diCembre 2024
Nuove regole sono attese nel breve futuro per la sicurezza dei prodotti immessi in commercio. Per approfondire questo argomento, nei giorni scorsi si è svolto un incontro tecnico-formativo organizzato da CATAS SpA, con la collaborazione della nostra Associazione CONFAPI FVG, dal titolo “Sicurezza e sostenibilità per l’arredo: nuovi scenari in arrivo”.
L’incontro è servito per approfondire il nuovo Regolamento UE 2023/988 per la Sicurezza Generale dei Prodotti, noto anche come General Product Safety Regulation (GPSR), che diventerà obbligatorio dal 13 dicembre 2024 e che introduce significative novità per la sicurezza dei prodotti nel mercato europeo.
Di seguito approfondiamo alcune delle principali informazioni che possono interessare produttori, distributori ed esportatori.
REGOLAMENTO
L’Unione Europea il 23 maggio 2023 ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un nuovo regolamento generale (2023/988) sulla sicurezza dei prodotti (GPSR).
La nuova normativa potenzia lo scambio informativo tra i produttori, gli importatori e i distributori relativamente ai prodotti.
ObIETTIVO DELL’UNIONE EUROPEA
Il Regolamento UE 2023/988 fornisce un elevato livello di tutela dei consumatori e condizioni di parità per le imprese, migliorando in tal modo il funzionamento del mercato interno dell’Unione europea.
Il nuovo regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 e la direttiva (UE) 2020/1828 e abroga le direttive 87/357/CEE e 2001/95/CE .
In pratica, sostituisce l’attuale direttiva generale sulla sicurezza dei prodotti e l’attuale direttiva sui prodotti che imitano i prodotti alimentari, che garantiscono la sicurezza dei beni di consumo venduti sia offline che online.
CAMPO
DI APPLICAZIONE
Il regolamento si applica ai prodotti nuovi, utilizzati, riparati o ricondizionati:
- disponibili per la distribuzione, il consumo o l’utilizzo nell’Unione («immissione o messa a disposizione sul mercato»), gratuitamente o dietro corrispettivo, che non sono coperti da altre normative specifiche in materia di sicurezza dei prodotti dell’Unione;
- soggetti agli specifici requisiti di sicurezza dell’Unione esistenti per quanto riguarda i rischi e gli aspetti che non sono già in esso contenuti;
- ai prodotti offerti ai consumatori nell’Unione attraverso tutti i canali di vendita; All’opposto, il regolamento non si applica:
- medicinali per uso umano o veterinario;
- prodotti alimentari e mangimi;
- piante e animali vivi, organismi geneticamente modificati e microrganismi soggetti a uso confinato;
- sottoprodotti di origine animale;
- prodotti fitosanitari;
- attrezzature di trasporto gestite da un fornitore di servizi;
- aeromobili la cui progettazione, produzione, manutenzione e funzionamento comportano un basso rischio per la sicurezza;
- oggetti d’antiquariato;
- prodotti chiaramente indicati come da riparare o da rimettere a nuovo prima di essere utilizzati.
Il regolamento stabilisce gli obblighi a carico degli operatori economici interessati e dei fornitori di mercati online. Inoltre, chiarisce le regole di vigilanza del mercato e i poteri delle autorità nazionali. È strettamente connesso ad altre normative dell’Unione pertinenti, come il regolamento sulla vigilanza del mercato e il regolamento sui servizi digitali.
REqUISITI
DI SICUREZZA DEI PRODOTTI
Il principio cardine del nuovo Regolamento è quello per cui gli operatori economici immettono o mettono a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.
Nel valutare se un prodotto è sicuro, si prendono in considerazione in particolare gli aspetti seguenti:
a) le caratteristiche del prodotto, tra cui la sua progettazione, le sue caratteristiche tecniche, la sua composizione, il suo imballaggio, le sue istruzioni per l’assemblaggio e, se del caso, per l’installazione, per l’uso e per la manutenzione;
b) l’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile che il prodotto sarà utilizzato con altri prodotti, compresa l’interconnessione di tali prodotti;
c) l’effetto che altri prodotti potrebbero avere sul prodotto da valutare, qualora sia ragionevolmente prevedibile l’utilizzo di altri prodotti con tale prodotto, compreso l’effetto di elementi non integrati destinati a determinare, modificare o completare il funzionamento del prodotto da valutare, di cui si deve tener conto nella valutazione della sicurezza del prodotto da valutare;
d) la presentazione del prodotto, la sua etichettatura, compresa l’etichettatura relativa all’età di idoneità per i bambini, le eventuali avvertenze e istruzioni per l’uso e lo smaltimento sicuri nonché qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
e) le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto, in particolare valutando i rischi per i consumatori vulnerabili come i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, nonché l’impatto delle differenze di genere sulla salute e la sicurezza;
f) l’aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato progettato, in particolare: i) se un prodotto, pur non essendo un prodotto alimentare, vi assomiglia e può essere confuso con un prodotto alimentare per la sua forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche, e i consumatori, in particolare i bambini, potrebbero pertanto portarli alla bocca, succhiarli o ingerirli; ii) se un prodotto, pur non progettato per essere utilizzato da bambini, né destinato a esserlo, può essere utilizzato dai bambini o assomiglia per la sua progettazione, il suo imballaggio o le sue caratteristiche
a un oggetto comunemente riconosciuto come attraente per i bambini o destinato a un utilizzo da parte di questi;
g) laddove lo imponga la natura del prodotto, le adeguate caratteristiche di cybersicurezza necessarie per proteggere il prodotto da influenze esterne, compresi terzi malintenzionati, se tale influenza potrebbe avere un impatto sulla sicurezza del prodotto, compresa la possibile perdita di interconnessione;
h) se richiesto dalla natura del prodotto, le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.
La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come pericoloso.
PRESUNZIONE DI CONFORMITà
Un prodotto è presunto conforme all’obbligo generale di sicurezza nei casi seguenti:
a) è conforme alle norme europee pertinenti o a parti di esse per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati da tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o
b) in assenza di norme europee pertinenti, è conforme ai requisiti nazionali, per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati dai requisiti in materia di salute e sicurezza stabiliti dalla normativa nazionale dello Stato membro in cui è messo a disposizione sul mercato, purché tale normativa sia conforme al diritto dell’Unione.
Quando non si applica la presunzione di conformità, nel valutare se un prodotto è sicuro sono tenuti in considerazione in particolare i seguenti aspetti, se disponibili:
a) le norme europee diverse da quelle pertinenti
b) le norme internazionali;
c) gli accordi internazionali;
d) i sistemi di certificazione volontaria;
e) le raccomandazioni o gli orientamenti della Commissione sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
f) le norme nazionali;
g) lo stato dell’arte e la tecnologia, compreso il parere di organismi scientifici riconosciuti e comitati di esperti;
h) codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
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Evoluzione tecnologica: il passaggio dai vecchi sistemi alle soluzioni innovative per la massima sicurezza. Progettazione
i) la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.
INFORMAZIONI
SUI PRODOTTI
NON SICURI
Il principio generale esplicato dalla UE è quello che un prodotto considerato pericoloso in uno Stato membro dell’Unione sia pericoloso anche in tutti gli altri.
Quando viene richiamato un prodotto, le informazioni devono essere messe a disposizione del pubblico in una lingua chiara e dettagliata e i consumatori hanno diritto a un rimedio efficace, privo di costi e tempestivo.
In generale, le informazioni sui prodotti pericolosi devono essere messe a disposizione del pubblico tramite il portale Safety Gate al quale si può accedere al link: https://ec.europa.eu/safety-gate/#/ screen/home.
OPERATORE ECONOMICO RESPONSAbILE
Per ciascun prodotto che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento, deve esistere un operatore economico responsabile nell’Unione (un fabbricante, un importatore, un rappresentante autorizzato o un prestatore di servizi di logistica dell’Unione) incaricato di svolgere compiti relativi alla sicurezza del prodotto.
ObbLIGhI
DEI FAbbRICANTI
Prima di immettere i loro prodotti sul mercato, i fabbricanti effettuano un’analisi interna dei rischi e redigono una documentazione tecnica contenente almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali pertinenti per valutarne la sicurezza.
Il regolamento chiarisce che sui prodotti deve essere apposto un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento, che ne consenta l’identificazione e che sia facilmente visibile e leggibile per i consumatori, oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, le informazioni prescritte devono essere riportate sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto. A ciò saranno affiancate le informazioni di contatto del produttore della merce.
I fabbricanti redigono una documentazione tecnica relativa ai prodotti che immettono sul mercato, che deve contenere le informazioni necessarie a dimostrarne la sicurezza, basandosi su un’analisi interna dei rischi effettuata dal fabbricante.
La quantità di informazioni da fornire nella documentazione tecnica dovrà essere proporzionata alla complessità del prodotto e agli eventuali rischi individuati dal fabbricante.
ObbLIGhI
DEI DISTRIbUTORI
Il distributore deve immettere e vendere sul mercato solo prodotti sicuri e per farlo deve accertarsi che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni normative attuando, in caso di dubbio, le segnalazioni al fabbricante, all’importatore e alla piattaforma Satety Gate Business, al quale si può accedere al link: https://ec.europa. eu/safety-gate/#/screen/home.
Con riguardo agli obblighi informativi degli operatori economici in caso di vendite online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza, l’offerta di tali prodotti deve indicare in modo chiaro e visibile almeno le seguenti informazioni:
a) nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, indirizzo postale ed elettronico al quale può essere contattato;
b) se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, nome, indirizzo postale ed elettronico del responsabile ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento o dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020;
c) informazioni che consentono l’identificazione del prodotto, compresi un’immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto;
d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o sull’imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.
È indispensabile che tutti gli operatori economici e i fornitori dei mercati online cooperino con le autorità di vigilanza del mercato per azzerare o attenuare i rischi per i pertinenti prodotti messi a disposizione sul mercato. Pertanto, insieme al prodotto devono essere indicate le informazioni di contatto dell’operatore economico stabilito nell’Unione e responsabile dei prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento così da agevolare i controlli lungo l’intera catena di fornitura.
ObbLIGhI
DEI FORNITORI
DEI MERCATI ONLINE
I fornitori dei mercati online svolgono un ruolo cruciale nell’intermediazione tra operatori commerciali e consumatori nella vendita di prodotti; di conseguenza dovrebbero avere maggiori responsabilità nel combattere la vendita online di prodotti pericolosi. A tal proposito, l’uso di tecnologie e processi digitali e i miglioramenti dei sistemi di allerta, in particolare il portale Safety Gate, possono consentire l’identificazione e la comunicazione automatiche dei prodotti pericolosi notificati e lo svolgimento di controlli casuali automatizzati sul portale stesso.
I fornitori di mercati online dovrebbero perciò registrarsi sul portale Safety Gate al link: https:// ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/home e inserire le informazioni riguardanti il loro punto di contatto unico in modo da agevolare la comunicazione di informazioni su questioni inerenti alla sicurezza dei prodotti. A loro è richiesto inoltre di controllare i prodotti con il portale Safety Gate prima di inserirli nella loro interfaccia.
IL PORTALE
SAFETy GATE
Il portale Safety Gate comprende tre elementi:
- un sistema di allarme rapido sui prodotti pericolosi non alimentari attraverso il quale le autorità nazionali e la Commissione possono scambiare informazioni sui prodotti (sistema di allarme rapido Safety Gate);
- un portale web destinato a informare il pubblico e consentirgli di presentare reclami (portale Safety Gate);
- un portale web tramite il quale le imprese possono adempiere l’obbligo di avvisare le autorità e i consumatori riguardo a prodotti pericolosi e incidenti (Safety Business Gateway).
SISTEMA
DI TRACCIAbILITà
La tracciabilità dei prodotti è fondamentale per un’efficace vigilanza del mercato dei prodotti pericolosi e per l’adozione di misure correttive. I fornitori di mercati online non dovrebbero consentire la pubblicazione di un’offerta di uno specifico prodotto sulle loro piattaforme se l’operatore commerciale non ha fornito tutte le informazioni relative alla sicurezza e alla tracciabilità del prodotto. Il sistema di tracciabilità consiste nella raccolta e nell’archiviazione dei dati, anche per via elettronica, che permettono l’identificazione del prodotto, dei suoi componenti o degli operatori economi-
ci coinvolti nella sua catena di fornitura, nonché nelle modalità di visualizzazione e di accesso a tali dati, compresa la collocazione di un supporto dati sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
VALUTAZIONE
DEL RISChIO:
METODOLOGIA
E ORGANISMI
Per evitare che sia fatta una valutazione del rischio di un prodotto differente dai diversi Stati membri, il regolamento definisce la necessità di introdurre un meccanismo attraverso cui la Commissione possa fornire un parere su eventuali questioni controverse. La relativa relazione periodica dovrebbe essere presentata alla “rete per la sicurezza dei consumatori” formata appunto dalle autorità competenti dei vari Stati. Essa dovrebbe altresì contribuire all’armonizzazione delle metodologie per la raccolta di dati sulla sicurezza dei prodotti, nonché accrescere l’interoperabilità tra i sistemi di informazione regionali, settoriali, nazionali e dell’Unione relativi alla sicurezza dei prodotti. Inoltre, la Commissione organizza periodicamente attività congiunte delle autorità di vigilanza del mercato, le cosiddette “indagini a tappeto”, nell’ambito delle quali si effettuano ispezioni su prodotti offerti online o offline che tali autorità hanno acquistato in forma anonima per verificarne la conformità al Regolamento.
RIChIAMO
DI PRODOTTI
In caso di richiamo di prodotti pericolosi, è opportuno che gli operatori usino i dati dei clienti che hanno a disposizione per informarli con avvisi per la sicurezza provvedendo perciò all’acquisizione dei contatti diretti attraverso programmi di fidelizzazione o sistemi di registrazione dei prodotti. I dati personali raccolti a tale scopo sono limitati al minimo necessario e sono utilizzati solo per contattare i consumatori in caso di richiamo o avviso per la sicurezza. Se non tutti i consumatori interessati possono essere contattati, gli operatori economici e i fornitori di mercati online, in conformità con le loro rispettive responsabilità, diffondono un avviso di richiamo per la sicurezza chiaro e visibile attraverso altri canali appropriati, garantendo la più ampia portata possibile, quali: il sito web dell’azienda, i canali dei social media, le newsletter e i punti vendita al dettaglio e, se del caso, annunci sui mezzi di comunicazione di massa e altri canali di comunica-
zione. Le informazioni devono essere accessibili alle persone con disabilità. L’avviso di richiamo dovrebbe essere chiaro e trasparente e descrivere con chiarezza il rischio in questione, evitando termini, espressioni o altri elementi che potrebbero ridurre la percezione del rischio da parte dei consumatori. I consumatori dovrebbero anche poter ottenere, all’occorrenza, maggiori informazioni attraverso un numero verde o un altro strumento interattivo. Quanto al trattamento dei dati personali, qualora i consumatori segnalino un prodotto nel portale Safety Gate, dovrebbero essere conservati solo i dati personali necessari alla segnalazione del prodotto pericoloso, per un periodo non superiore a cinque anni dopo l’inserimento di tali dati. Gli operatori economici che avviano il richiamo di un prodotto dovrebbero offrire ai consumatori almeno due opzioni tra la riparazione, la sostituzione o un adeguato rimborso del valore del prodotto richiamato, salvo nei casi in cui ciò sia impossibile o sproporzionato.
CONSIDERAZIONI
FINALI
Il Regolamento UE 2023/988 è entrato in vigore il 12 giugno 2023 però la sua applicazione sarà obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2024. Questa normativa non rappresenta una novità, ma rafforza in maniera perentoria precedenti disposizioni sulla sicurezza dei prodotti. In particolare, la revisione si è resa necessaria a causa dell’aumento del commercio online e dei rischi di prodotti non sicuri venduti nell’UE. Il Regolamento ha una portata “orizzontale” e va a coprire tutti i prodotti immessi sul mercato europeo, anche quelli regolati da normative specifiche, colmando eventuali lacune e zone grigie.
Il testo completo del regolamento è consultabile al link: Regolamento UE 2023/988. L’ufficio Edilizia e territorio dell’Associazione è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Cassa Rurale Fvg a fianco delle PMI
nella Transizione 5.0
Nel contesto di una trasformazione globale verso modelli di sviluppo più sostenibili e tecnologicamente avanzati, l’Italia sta affrontando una sfida cruciale: il piano Transizione 5.0. Questo ambizioso progetto mira a rendere il sistema produttivo nazionale più innovativo, efficiente e in linea con le esigenze ecologiche globali. Le piccole e medie imprese, che costituiscono il cuore pulsante dell’economia italiana e regionale, si trovano ad affrontare nuove sfide ma anche enormi opportunità. Per promuoverle e farle conoscere, Cassa Rurale Fvg ha recentemente organizzato una serie di convegni rivolti alle imprese in diverse città del Friuli Venezia Giulia, in occasione dei quali ha potuto avvalersi della partecipazione di figure di spicco nel panorama del credito agevolato e dei finanziamenti a supporto della Transizione 5.0. Un aspetto fondamentale di questi convegni è la promozione di momenti divulgativi e informativi, pensati per facilitare la comprensione delle disposizioni normative e supportare le imprese nell’affrontare le sfide del futuro.
La banca mette a disposizione una specifica tipologia di finanziamento a
Tipologia di finanziamento
supporto della Transizione 5.0, ovvero un mutuo chirografario, della durata massima di 120 mesi, a sostegno di tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia che intendono attuare progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, per progetti avviati a partire dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025
Un segnale importante di vicinanza alle imprese del territorio, che denota un’attenzione particolare ad accrescerne la competitività sul mercato globale.
L’appartenenza al gruppo Cassa Centrale Banca, di cui fanno parte 65 banche italiane, rappresenta un punto di forza nel qualificarsi quale partner affidabile nell’affrontare tematiche complesse come la transizione digitale ed energetica, potendo contare anche su Claris Leasing, la società di leasing del gruppo, e sulla partnership con Confidi Regionali. In questo contesto,
Mutuo chirografario, della durata massima di 120 mesi, a sostegno dell’investimento facente parte del D.L. dd 02/09/2024
Decreto PNRR quater “Piano Transizione 5.0”
A chi si rivolge
BENEFICIARI
le complessità normative e i target imposti dalla legislazione possono risultare ostacoli difficili da superare senza il giusto supporto. Ecco perché l'approccio consulenziale di Cassa Rurale Fvg è in grado di fare la differenza: un supporto tecnico che aiuta le PMI a interpretare correttamente le normative e a cogliere
tutte le opportunità offerte, mettendo a disposizione 8 gestori corporate dedicati , oltre alle 22 filiali sul territorio. Con l’iniziativa di consulenza, la banca non solo facilita l'accesso agli incentivi, ma guida anche le PMI nel loro percorso di crescita, promuovendo un futuro più digitale, green e competitivo.
Cassa Rurale FVG è al fianco delle imprese per individuare le soluzioni di finanziamento più idonee per i propri progetti, scegliendo gli strumenti più indicati e valutando la possibilità di accedere a crediti speciali.
OBIETTIVI
•EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI
PRODUTTIVI
•INCREMENTO
DELLA SOSTENIBILITÁ
•DIGITALIZZAZIONE
INVESTIMENTI AGEVOLABILI
•ACQUISTO BENI CON VALENZA AMBIENTALE •PROGETTI AUTOCONSUMO E AUTOFINANZIAMENTO •FORMAZIONE SUL TEMA 5.0
AGEVOLAZIONE
IMPRESE DI QUALSIASI SETTORE E DIMENSIONE
Tutte le imprese residenti e stabili organizzazioni con sede in Italia che intendono attuare progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Tempistiche progetti
Sono ammessi progetti di innovazione avviati dal 01/01/2024 e completati entro il 31/12/2025
PIANO TRANSIZIONE
TEMPISTICHE
OPERATIVO PER IL BIENNIO 2024/2025
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali sono indicate nei Fogli Informativi messi a disposizione del pubblico presso gli sportelli della banca e nella sezione “Trasparenza” del sito internet www.cassaruralefvg.it. La concessione del finanziamento è rimessa alla discrezionalità della banca previo accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente.
CREDITO D'IMPOSTA FINO AL 45% (SPESE DI FORMAZIONE FINO AL 10%)
INVESTIMENTO
IMPORTO MASSIMO 50 MILIONI DI EURO
Come nasce l'idea di organizzare questo ciclo di convegni sul tema della Transizione 5.0 e cosa vi aspettate da questi eventi? Abbiamo pensato alle imprese del territorio che, in questo momento, si trovano ad affrontare la transizione digitale e che potrebbero trarre sicuro beneficio da questi eventi che offrono un confronto con dei professionisti esperti in materia. Una guida pratica, quindi, per acquisire conoscenze, scoprire nuove soluzioni e sentirsi supportate nel compiere il passaggio a un futuro più digitale e sostenibile. Grazie al nostro finanziamento, le imprese possono accedere a condizioni particolarmente favorevoli per investire in tecnologie avanzate, soluzioni per il risparmio energetico, e sistemi digitali che consentano di ottimizzare i loro processi produttivi.
Che ruolo ha la banca in questo processo di transizione per le PMI e perché è così importante il supporto delle banche locali?
Una banca locale come Cassa Rurale Fvg riveste un ruolo fondamentale nell'accompagnare le PMI in un percorso di cambiamento che è al contempo tecnico, normativo e finanziario. La nostra profonda conoscenza del territorio e delle imprese, ci consente di offrire soluzioni su misura che tengano conto delle caratteristiche di ciascuna realtà.
Quali sono le aspettative per il futuro in vista dell’evoluzione della Transizione 5.0 e dei prossimi sviluppi normativi?
Le nostre aspettative sono positive: la Transizione 5.0 rappresenta una grande opportunità per le PMI di diventare più competitive e sostenibili, e le previsioni ci indicano che sempre più imprenditori si stanno orientando verso questi investimenti. Naturalmente, le normative continueranno ad evolversi e anche noi, come banca, dovremo essere pronti ad adattarci e ad offrire soluzioni tempestive per rispondere alle esigenze del mercato.
SOA: rinnovo per l’impresa
Valerio Sabinot Srl
è abilitata anChe all’eSeCuzione di opere e impianti di bonifiCa e protezione ambientale (oG12)
L’impresa Valerio Sabinot Srl ha le sue origini nel 1965 quando il sig. Sabinot Valerio ha fondato l’allora ditta individuale che operava nel settore delle pitturazioni edili.
Oggi, a quasi 60 anni di distanza, l’attuale società a responsabilità limitata è amministrata dai figli Michela e Nicola, con il supporto del sig. Sabinot Valerio, ed è specializzata in:
- Opere edili e di restauro edifici civili e monumentali;
- Ripasso manti di copertura;
- Opere di impermeabilizzazione;
- Pitturazioni murarie interne ed esterne;
- Pitturazione di superfici metalliche con smalti e con prodotti ignifughi (REI);
- Revisione funzionali serramenti in legno e pitturazione di superfici in legno;
- Realizzazione rivestimenti termo acustici (cappotto);
- Realizzazione strutture in cartongesso, pareti divisorie, contropareti in cartongesso coibentate con materassini in lana minerale, controsoffitti in cartongesso e in fibra con caratteristiche ignifughe (REI);
- Posa di pavimenti in laminato, PVC o linoleum;
- Posa di pavimenti e rivestimenti in piastrelle di ceramica;
- Bonifica di materiali compatti contenenti amianto.
Ha sede nella zona artigianale di Basiliano (UD) in via Malignani n. 54/13 in una nuova struttura costituita da mq. 100 di uffici e mq. 1000 adibiti a deposito.
L’impresa ha in dotazione 7.000 mq. di ponteggi metallici, 12 autocarri di cui due ribaltabili ed uno con gru idraulica, 1 piattaforma elevatrice, 1 ascensore di cantiere oltre a varia attrezzatura minuta.
L’organico è composto da tre impiegati amministrativi, due impiegati tecnici e una ventina di operai tra muratori, pittori, cartongessisti, piastrellisti, bonificatori.
La Valerio Sabinot Srl è anche in possesso di certificazione di qualità ISO: 9001 dal 2004 e certificazione ambientale ISO: 14001 dal 2018.
Ha rinnovato l’attestazione per le categorie: OG1 classifica V per un importo di 5.165.000 euro, OG2 classifica V per un importo di 5.165.000 euro, OS6 e OS 7 classifica III bis per un importo di 1.500.000, OG12 classifica I per un importo di 258.000 euro.
Questa qualificazione, le consente di eseguire edifici civili e industriali (OG1) fino ad un importo massimo di 6.198.000 euro.
Potrà eseguire inoltre: il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali (OG2), importante categoria che riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici
e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie fino ad un importo massimo di 6.198.000 euro. Per poter mantenere la possibilità di eseguire appalti di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali rientranti nella categoria OG2, come previsto dall’articolo 248 del DPR 207/2010 ha affidato la direzione tecnica ad un architetto con cui ha stipulato un contratto d’opera.
Inoltre, è qualificata per le finiture di opere generali di natura edile (OS7); e finiture di opere generali di natura tecnica (OS6) fino ad un importo massimo di 1.800.000 euro.
Infine è abilitata anche all’esecuzione di opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale (OG 12), categoria che riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale che comprende in via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, fino ad un importo massimo di 309.600 euro.
Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro.
Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.
(CS)
Confapi Aniem News
la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini
RINNOVO CCNL EDILI: INCONTRI
SU SEMPLIFICAZIONE
E AUMENTO SALARIALE
Si sono svolti gli incontri con le Organizzazioni Sindacali nell’ambito del rinnovo del CCNL edili. In particolare sono stati affrontate le richieste avanzate sugli interventi di semplificazione dell’impianto contrattuale e sull’aumento salariale (275 euro a parametro 100).
Sul primo aspetto i Sindacati hanno sollevato diverse tematiche:
- Modello di denuncia Unica e Trasferta: nell’ambito della gestione e dello sviluppo di quanto previsto in materia di “trasferta” si propone un modello unico di denuncia che semplifichi e garantisca uniformità nei flussi informativi. Proposta inoltre la ridefinizione della disciplina sulla trasferta.
- Inserimento degli impiegati nel sistema casse edili/edilcasse: la richiesta è stata motivata dall’esigenza di avere una “mappatura” reale del settore.
- Declaratorie: Rivedere le declaratorie per aggiornarle e far emergere specificità del nostro sistema imprenditoriale.
- Introduzione di una disciplina specifica per le aziende operanti nel settore beni culturali (in particolare, lavori su fune).
- Sfera di applicazione: è stata avanzata la richiesta di ridefinire il campo di applicazione del CCNL.
- Carta di Identità Professionale Edile (CIPE) e badge di cantiere: viene proposta la Carta di identità professionale edile (CIPE), legata al codice fiscale, per consentire ai lavoratori la certificazione delle proprie competenze (qualifiche, corsi effettuati). Resta da chiarire come
conciliare questo strumento con il badge di cantiere già previsto per le aree del sisma e in diversi protocolli territoriali.
Sulla materia relativa a salute e sicurezza le richieste sindacali riguardano:
- il potenziamento contrattuale delle figure RLST-RLS con il riconoscimento di 1 ora aggiuntiva di assemblea retribuita;
- il preposto alla sicurezza con la previsione di indennità percentuale sulla retribuzione, la copertura assicurativa nei casi di contenzioso, l’individuazione dell’incaricato obbligatoriamente tra i livelli più alti assegnati a quel particolare sito in lavorazione, comprese le sedi aziendali o le unità locali;
- la Sorveglianza Sanitaria che prevede il rafforzamento del sistema di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni attraverso una convenzione quadro nazionale e l’elaborazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria standard da adottare nei singoli sistemi territoriali.
CARO MATERIALI:
I DECRETI PER I PRIMI
DUE TRIMESTRI 2024
Sono stati pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i due decreti per il riparto del fondo contro il caro-materiali (previsto dall’articolo 26 del DL 50/22) relativi alle richieste presentate nei primi due trimestri dell’anno:
- il Decreto Direttoriale n. 418 del 26 settembre 2024, con il quale sono state ammesse a finanziamento 1.623 istanze, per un totale di circa 281 milioni di euro, a copertura degli extracosti registrati nei cantieri italiani nel primo trimestre 2024.
- il Decreto Direttoriale n. 453 del 28 ottobre 2024, con il quale sono state ammesse a finanziamento 2.345 istanze, per un ammontare complessivo di circa 433 milioni di euro, destinato a coprire i maggiori costi riscontrati nel secondo trimestre 2024.
Con successivi decreti di pagamento, le risorse verranno erogate alle stazioni appaltanti e poi alle imprese. Si precisa, tuttavia, che le risorse di cassa attualmente disponibili risultano insufficienti a
coprire le previsioni di spesa per il biennio 20232024, pari a 1.182 milioni di euro, pertanto, “i relativi pagamenti potranno essere effettuati solo ed esclusivamente alla definitiva assegnazione dell’incremento di cassa richiesto”.
I decreti stabiliscono che, entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmetta alla Ragioneria Generale dello Stato l’elenco delle istanze ammissibili, con i rispettivi CUP e l’importo della compensazione dal Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Nei cinque giorni successivi, la Ragioneria aggiorna i finanziamenti per i progetti PNRR e PNC sui sistemi di monitoraggio. Entro ulteriori dieci giorni, gli enti locali devono aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, o piano dei costi.
CODICE APPALTI:
LE NOVITà
NEL TESTO “bOLLINATO”
Lo schema di decreto correttivo al Codice Appalti, già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, è stato “bollinato” dalla Ragioneria Generale dello Stato e trasmesso alla Camera e al Senato per continuare l’iter di approvazione che si concluderà con il definitivo nuovo passaggio in Consiglio dei Ministri.
Il testo “bollinato” prevede l’inserimento dell’art. 30 che abroga l’art. 109 del Codice con il quale si prevedeva l’istituzione del sistema reputazionale dell’impresa che avrebbe dovuto essere istituito dall’Anac entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Codice.
Nel nuovo testo normativo, inoltre, viene eliminata la disposizione (art. 16 modificativo dell’art. 58 del Codice) che favoriva la partecipazione delle pmi agli appalti attraverso la suddivisione in lotti (“le stazioni appaltanti effettuano adeguate verifiche del mercato di riferimento volte ad individuare il valore dei lotti, dandone contezza nella decisione a contrarre”).
Si segnala altresì il contenuto dell’art. 35 che modifica l’utilizzo dei certificati lavori dei subappaltatori ai fini della qualificazione prevedendo l’aggiunta del seguente periodo all’art. 119, comma 20, del Codice: “i certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati dai soli subappaltatori per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione”.
Scompaiono altre disposizioni contenute nella prima bozza approvata dal Consiglio dei Ministri: - l’art. 12 che prevedeva modifiche all’art. 45 del Codice relativamente agli incentivi alle funzio-
ni tecniche (salta l’estensione dell’incentivo a tutto il personale);
- l’art. 26 che aggiungeva all’art. 99 una disposizione sulla verifica dei requisiti, prevedendo che “in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità …. decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente è autorizzato a disporre comunque l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente”;
- l’art. 34 contenente modifiche all’articolo 117 relativamente alle garanzie definitive;
- l’art. 64 diventa il nuovo art. 62 nella bozza bollinata cambiando il titolo in “Razionalizzazione della disciplina degli allegati e conseguenti disposizioni di coordinamento” e disponendo l’abrogazione di gran parte degli allegati al Codice e la pubblicazione di più decreti ministeriali che li sostituiranno.
MIT: PARERE
SU GESTIONE VARIANTI
Con il parere n. 2918 del 29 ottobre 2024, il Servizio di Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito importanti chiarimenti riguardo alla gestione delle varianti in corso d’opera negli appalti pubblici.
Le indicazioni fornite dal Ministero forniscono riscontro a un quesito di un Comune che ha redatto un progetto esecutivo e tra le somme a disposizione del quadro economico ha previsto una somma pari al 3% dell’importo lavori quale opzione contrattuale da utilizzarsi nel caso fosse necessario redigere una variante contrattuale (importo accantonato per eventuale variante): il valore massimo dell’appalto è stato quindi calcolato come somma dei due importi (lavori + 3%). Inoltre, in capitolato è stata inserita la clausola che, in caso di modifica contrattuale entro il quinto, l’appaltatore è tenuto ad eseguire il contratto alle condizioni originarie. Il Comune ha chiesto se la tipologia è sempre riconducibile all’art. 120 comma 1 lettera a (opzione contrattuale), oppure deve essere individuata un’ulteriore casistica. Inoltre, nel caso la stazione appaltante dovesse redigere una variante, l’ente intende sapere se potrà utilizzare solo quel 3% originariamente previsto oppure può utilizzare altre somme nel quadro economico (es ribassi d’asta, risparmi sulle progettazioni).
Il Ministero ha anzitutto sottolineato che “occorre distinguere tra somme stanziate nel quadro economico e importo stimato dell’appalto, che
deve essere comprensivo delle eventuali opzioni, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023. Nel caso di specie, la stazione appaltante potrà esercitare l’opzione entro i limiti prestabiliti, vale a dire il 3 per cento dell’importo dei lavori”.
Secondo il Mit “il riferimento alla modifica contrattuale entro il quinto, riguarda le varianti in corso d’opera di cui all’art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e pertanto ad una fattispecie di modifica contrattuale diversa da quella dell’opzione che può essere esercitata ai sensi e alle condizioni di cui alla precedente lettera a) del medesimo comma. Alle varianti in corso d’opera sembra applicabile infatti, nonostante il richiamo testuale alla fattispecie di cui al comma 9 dell’art. 120 del Codice, l’art. 5, comma 6, dell’Allegato II.14. In forza di tale previsione “l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice”. Si precisa, infine, che “le risorse necessarie per coprire i costi aggiuntivi derivanti da tali varianti devono essere reperite da voci di spesa diverse rispetto a quelle accantonate per le opzioni contrattuali”.
ANAC: I TEMPI
DI AGGIUDICAZIONE
IN ITALIA RISPETTO
AGLI ALTRI
PAESI EUROPEI
L’Anac ha presentato un report compartivo tra i tempi di aggiudicazione in Italia e quelli degli altri Paesi europei.
Dai dati emerge che l’Italia presenta tempi di aggiudicazione delle procedure di appalto di rilevanza comunitaria mediamente più alti rispetto agli altri Paesi europei: circa 279 giorni per le proce-
dure di appalto di rilevanza comunitaria espletate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La differenza risulta particolarmente marcata nei confronti di Francia e Germania, che riportano tempi medi pari a rispettivamente 102 e 84 giorni; mentre più ridotte, ma pur sempre sostanziali, sono le discrepanze con la Spagna (180 giorni).
La maggiore efficienza nei tempi di aggiudicazione di Francia e Germania rispetto all’Italia si vede anche con le aggiudicazioni effettuate con il criterio del prezzo più basso. In Italia, il tempo medio di aggiudicazione di queste aggiudicazioni è di 195 giorni, in Francia e Germania è rispettivamente di 95 e 54 giorni, in Spagna di 145.
Emerge comunque un calo significativo negli ultimi anni, che ha ridotto, ma non eliminato, la differenza con gli altri Paesi: nonostante nel 2018, 2019 e 2020, l’Italia impiegasse in media circa il triplo di Francia e Germania nell’espletare le procedure di aggiudicazione dei bandi pubblici, nel 2021 il valore raggiunto dall’Italia era pari a 243 giorni.
Nel 2022 tale valore era di 201 giorni. Tra i fattori positivamente correlati con una riduzione nei tempi di aggiudicazione figurano l’utilizzo di aste elettroniche (che comporta un decremento di 30-56 giorni), di procedure accelerate (associate ad aggiudicazioni più veloci di circa 17-25 giorni) e del joint procurement (bandi emanati da più pubbliche amministrazioni che operano congiuntamente impiegano mediamente 4-5 giorni di meno). Tra le ragioni del miglioramento viene indicato altresì il decreto semplificazioni che ha imposto il tetto massimo di 6 mesi e sanzioni in capo al responsabile del procedimento.
Anac sottolinea comunque come “anche a parità di caratteristiche contrattuali, permane una differenza positiva nella durata del procedimento in Italia rispetto agli altri Paesi in ragione anche della non piena accessibilità ai documenti di gara …. fatta salva l’osservazione che mediamente in Francia si pone un peso maggiore al criterio del minor prezzo, anche laddove l’aggiudicazione è valutata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
ANAC: REPORT
SU PROCEDURE PNRR AVVIATE
MA NON ANCORA AFFIDATE
L’Anac ha reso noto un report sulle procedure Pnrr avviate e non ancora affidate. Dalle informazioni della Banca Dati dell’Autorità emerge che per gli appalti avviati nel 2023 è arrivato all’affidamento il 74% del valore appaltato.
Per quelli avviati nel 2024, invece, solo il 5%. Ovviamente il dato 2024 risente delle gare più recenti, tuttora in corso.
Nel report sono evidenziati il totale delle procedure (Cig) Pnrr/Pnc avviate nel biennio 2023/2024 (numero e valore) raggruppate per anno e oggetto principale (lavori, servizi e forniture). In una tabella sono evidenziate le procedure che non risultano tuttora affidate. Sono stati esclusi dal perimetro: gli affidamenti diretti, i contratti di adesione ad accordo quadro/convenzione e le procedure deserte o che comunque non hanno avuto esito.
MASE FINANZIA
56 PROGETTI
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
IN 4 REGIONI
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha stanziato 210 milioni per 56 interventi prioritari contro il dissesto idrogeologico in quattro regioni, così ripartiti: 75 milioni all’EmiliaRomagna (15 interventi), 69,9 milioni al Lazio (20 interventi), 36,1 milioni all’Abruzzo (20 interventi) e 30,2 milioni all’Umbria (4 interventi).
I quattro decreti firmati dal Ministro Pichetto Fratin sono stati trasmessi agli Organi di Controllo.
CONSIGLIO DI STATO: bASTA INDICAZIONE
NEL DGUE
PER IL SUbAPPALTO NECESSARIO
Secondo il Consiglio di Stato (Sent. n. 9051/2024), in mancanza di specifiche indicazioni nei docu-
menti di gara, il subappalto necessario può essere dichiarato nel documento di gara unico europeo (DGUE) con l’indicazione delle categorie.
Ciò, secondo i Giudici, risulta coerente ai principi di favor partecipationis e di tassatività delle cause di esclusione.
Nel giudizio di primo grado era stato disposto l’annullamento dell’aggiudicazione in quanto le opere scorporabili risultavano essere oggetto di subappalto necessario e la dichiarazione di subappalto resa nel DGUE non presentava quel grado di specificità richiesta per un subappalto qualificante. In particolare veniva rilevato “di non avere sufficientemente specificato di ricorrere al subappalto come modalità di sua qualificazione e non come mero modulo operativo attinente alla semplice esecuzione del contratto”.
Di parere diverso il Consiglio di Stato che ha richiamato l’art. 12, comma 2, del Dl. n. 47/2014 evidenziando come tale norma non prescriva di esplicitare la volontà di ricorrere al subappalto necessario e il disciplinare di gara, peraltro, non indicava alcuna disposizione specifica sulle modalità formali di dichiarazione di subappalto.
Nella sentenza si precisa altresì che “il subappalto “necessario” tale è in quanto l’affidamento (ad un soggetto dotato delle pertinenti qualificazioni) dell’esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria è imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire quel tipo di prestazioni, si differenzia dal punto di vista funzionale dal subappalto facoltativo, ma non nella natura giuridica”. (C)
Accordo Confapi nazionaleGruppo ICCREA
per l’aCCeSSo al Credito, l’internazionalizzazione, la SoStenibilità e Gli inVeStimenti nell’ambito del pnrr
Informiamo le Imprese associate che Confapi nazionale ha sottoscritto un accordo con il Gruppo ICCREA, maggiore gruppo bancario cooperativo e unico a capitale interamente italiano, con l’obiettivo di promuovere una collaborazione sul territorio tra le BCC (Banche di Credito Cooperativo) e il sistema Confapi, attraverso servizi ed iniziative a sostegno delle aziende associate sui temi dell’accesso al credito e su altre priorità strategiche. Nello specifico, l’accordo si propone di facilitare l’accesso ai servizi offerti dalle BCC e sviluppare un’offerta commerciale personalizzata e riservata al sistema Confapi. Tra le principali opportunità di collaborazione:
- attività di info-formazione a supporto dell’internazionalizzazione delle Imprese associate,
attraverso strumenti finanziari mirati e consulenza specialistica anche per l’accesso ai finanziamenti agevolati di SIMEST; - sviluppo di progetti e iniziative rivolti a promuovere la sostenibilità e la transizione ESG delle Associate Confapi, nonché progetti di investimento nell’ambito del PNRR e dei Piani Regionali attivati grazie ai Fondi Strutturali. Le Imprese interessate alla convenzione possono contattare l’avv. Miriam Molinaro dell’Ufficio Economia allo 0432-507377 o via mail all’indirizzo economia@confapifvg.it. (SF)
Regolamento EUDR
approVato
il rinVio di 12 meSi
Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 401/ PZ del 29 novembre 2024 per comunicare che il Parlamento europeo ha approvato lo slittamento al 2026 degli oneri legati all’entrata in vigore dell’European Union Deforestation Regulation (Regolamento 2023/1115 - EUDR), le cui ripercussioni sull’operatività delle Pmi non saranno trascurabili. Il Regolamento, elemento essenziale del “Green Deal”, è finalizzato a garantire la tracciabilità di alcune materie prime. In Italia il Regolamento coinvolgerà più di 400.000 imprese operanti nei settori della soia, olio di palma, caffè, cacao, bovini, gomma, legno e derivati.
Il Regolamento vuole definire la legalità sia della provenienza sia della destinazione dei beni, richiedendo l’acquisizione della relativa documen-
tazione per garantire uno sfruttamento sostenibile delle materie prime, salvaguardando le risorse del pianeta.
La nuova scadenza è fissata al 30 dicembre 2025, posticipata al 30 giugno 2026 per le piccole e medie imprese. Oltre alla proroga è stato semplificato il sistema di valutazione del rischio introducendo, oltre a quello alto, basso e standard, una nuova tipologia riservata ai paesi virtuosi a rischio zero. Per questi ultimi la due diligence avrà degli adempimenti minimi.
Grazie anche all’intervento della nostra Confederazione Nazionale, che si è molto spesa in questo senso, il differimento di un anno e le semplificazioni apportate consentiranno alle imprese operanti nelle varie filiere interessate di implementare le operazioni di due diligence e procedere ai test e alla formazione per l’uso dei sistemi informatici con maggior calma.
Si deve comunque segnalare che l’intervento ha portato a una spaccatura del voto nella maggioranza del Parlamento europeo a dimostrazione delle diverse sensibilità presenti all’interno della stessa.
(PZ)
Chiusura per 18 mesi dell’autostrada H4
da diCembre la SuperStrada
SloVena dal ValiCo di Gorizia
è intereSSata da laVori
Con interdizione al tranSito dei mezzi peSanti
Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 396/MM del 22 novembre 2024 per comunicare che dall’inizio di dicembre 2024 per circa 18 mesi, è prevista la chiusura, per lavori, della superstrada H4 slovena, che collega l’autostrada A1, all’altezza di
Razdrto, con il valico di Gorizia, e la conseguente deviazione dei mezzi pesanti verso Fernetti o lungo la strada regionale Razdrto-Vipava.
La decisione della chiusura è giunta in Regione dal Senato il 12 novembre, senza alcun preavviso. Per gestire i notevoli disagi per il traffico transfrontaliero e in particolare per il comparto dei trasporti e della logistica, nei giorni scorsi, l’Assessore alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, ha chiesto alla Prefettura un incontro urgente e l’attivazione di un tavolo permanente.
L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione e si riserva di ritornare sull’argomento per aggiornamenti.
(MM)
Tachigrafo intelligente
obbliGo di eSibizione
delle reGiStrazioni
dei 56 Giorni preCedenti al Controllo
Facciamo seguito alle nostre circolari prot. n. 402/MM del 29 novembre 2024 e n. 385/MM del 19 novembre 2024 avente ad oggetto l’estensione dell’obbligo di esibizione delle registrazioni del tachigrafo da 28 a 56 giorni precedenti alla giornata in cui è effettuato il controllo su strada [art. 36 del Regolamento (UE) n. 165/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/1054].
Correlato a detta estensione non vi è alcun dovere di sostituire le carte tachigrafiche in uso, anche nel caso in cui non riportino le 56 giornate. Infatti, gli autisti potranno sopperire a tale obbligo mediante la presentazione, all’addetto al controllo, dei fogli di registrazione sufficienti a dimostrare l’attività di guida svolta nei 56 giorni precedenti al controllo su strada (dal 29esimo al 56esimo giorno). Unioncamere ha chiarito, inoltre, che, diversamente da quanto comunicato in precedenza, le carte tachigrafiche che riportano le 56 giornate lavorative sono quelle emesse dalle Camere di Commercio a partire da luglio 2023, e non da giugno 2021. Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Economico dell’Associazione.
(MM)
Scadenze aziendali del mese di dicembre 2024
- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;
il Calendario delle SCadenze
per il meSe di diCembre 2024
DOMENICA 15
FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di novembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
LUNEDì 16
ILIA/IMU - SALDO SECONDA RATA 2024 - Scade il termine per il versamento a saldo dell’imposta dovuta per il 2024.
RIVALUTAZIONE TFR - Scade il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2024 sulla rivalutazione del Fondo TFR.
IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di novembre.
Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 100 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;
- obbligazioni e titoli similari;
- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;
- provvigioni;
- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati.
I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:
- 26,07% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;
- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.
Il contributo così calcolato è posto:
- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,
- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.
I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
MERCOLEDì 25
(POSTICIPA A VENERDì 27)
IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di novembre.
I modelli da presentare sono:
- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni;
- l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti.
La presentazione deve essere fatta in via telematica.
IVA - ACCONTO DI DICEMBRE - Scade il termine per il versamento dell’acconto Iva pari all’88%
dell’Iva relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. Si possono utilizzare alternativamente il metodo storico, il metodo previsionale e il metodo delle operazioni effettuate. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24.
MARTEDì 31
CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° dicembre 2024 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 novembre 2024.
RITENUTA FISCALE RIDOTTA PER AGENTI E RAPPRESENTANTI - Scade il termine per l’invio ai propri committenti, da parte degli agenti e dei
rappresentanti, dell’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi per usufruire nel 2025 dell’applicazione della ritenuta sul 20% anziché sul 50% dell’ammontare delle provvigioni.
La dichiarazione deve essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC solo nelle ipotesi in cui sia cambiato il regime rispetto alla prima comunicazione o a quella dell’anno precedente.
LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese di novembre relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.