Apinforma 4-2025

Page 1


numero 4 28 febbraio 2025

IN PRIMO PIANO

La BCE ha tagliato il tasso di riferimento

L’approvazione del bilancio

La valutazione delle commesse

Polizze catastrofali

Sistemi di raccolta acque meteoriche

Allacciamento alla rete fognaria

Rinnovo CCNL Uniontessile Confapi

Indice mensile rivalutazione t.f.r. gennaio 2025

CBAM: proposto lo slittamento al 2027

CONAI: circolari di indirizzo

ORGANIZZAZIONE

L’edilizia innovativa di Avant Costruzioni

Eco Roof nella Top 10 del settore lattoneria

Prevenzione e gestione della conflittualità

Acconto Confapi nazionale - UNI

Scambi fra Soci

Contributo ART

Scadenze aziendali del mese di marzo 2025

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione

Associazione Piccole e Medie

Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu

Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com

Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

La BCE ha tagliato il tasso di riferimento

miSura di Stimolo per l’eConomia europea

Il Consiglio direttivo della BCE ha deciso il sesto taglio del tasso di interesse sui depositi di 25 punti portandolo al 2,5%.

La riduzione si è resa possibile dopo aver valutato gli ultimi dati della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria ma soprattutto l’andamento dell’economia che a livello europeo rimane debole.

La riduzione, la sesta da giugno dello scorso anno, produrrà effetti positivi sul costo del denaro che le imprese pagano sulle proprie esposizioni debitorie e contribuirà a rilanciare gli investimenti con effetti positivi per l’economia del Paese.

(PZ)

L’approvazione del bilancio

le regole per aSSemblee, verSamenti e depoSito

PREMESSA

L’approvazione del bilancio rappresenta un passaggio obbligato cui sono chiamate tutte le società di capitali. Tempi e modalità di convocazione delle assemblee sono previsti dal codice civile o dagli statuti secondo tempistiche ben definite che ogni anno devono essere rinnovate. Il bilancio è lo strumento informativo dei risultati aziendali per eccellenza e rappresenta lo stato di salute di un’azienda, utile per consentire agli azionisti, creditori, dipendenti, clienti e fornitori di ricavare informazioni cruciali per valutare la sua sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale. Di seguito ricordiamo le regole ordinarie previste per l’approvazione del bilancio delle società di capitali segnalando che la Direttiva Ue 2025/25, al fine di consentire un maggior controllo preventivo sulle informazioni da pubblicare nel Registro delle imprese, dal 2027 estende l’obbligo di pubblicazione del bilancio anche alle società di persone.

L’ITER

DI APPROvAZIONE

L’articolo 2423 del codice civile impone agli amministratori l’obbligo di redigere il bilancio d’esercizio unitamente alla nota integrativa e al rendiconto finanziario. L’art. 2364 dello stesso codice prevede poi che l’assemblea, chiamata all’approvazione del bilancio, deve essere indetta in prima convocazione entro il termine previsto dallo statuto e in ogni caso entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Lo statuto può prevedere un termine più ampio, che non può in ogni caso superare i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’utilizzo di questo maggior termine deve essere giustificato da situazioni particolari, quali l’obbligo di predisposizione del bilancio consolidato o la

presenza di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.

Le norme riguardanti l’approvazione del bilancio sono contenute nell’art. 2364 del codice civile e, limitatamente alle SRL, nell’art. 2478-bis.

L’articolo 2429 del codice civile prevede che il progetto di bilancio, predisposto dagli amministratori, deve essere consegnato al collegio sindacale o al soggetto incaricato della revisione legale, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo. In pratica la predisposizione del progetto di bilancio per le società con sindaci o revisori, deve avvenire con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data della prima convocazione dell’assemblea dei soci.

Il bilancio unitamente alle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale o dell’incaricato della revisione legale, devono poi essere depositati, presso la sede della società, nei 15 giorni che precedono l’assemblea.

I TERMINI

Fatto questo breve richiamo alle norme del codice civile relative all’approvazione del bilancio, analizziamo quali sono le date che si devono tenere presenti.

Con riferimento alla convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 2024, la data ordinaria è quella del 30 aprile 2025.

Questo termine è riferito all’assemblea in prima convocazione, conseguentemente la seconda convocazione potrà essere tenuta anche successivamente al predetto termine.

In caso di convocazione nel più ampio termine dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, la data è quella del 29 giugno 2025.

IL DIFFERIMENTO

DEL TERMINE ORDINARIO

Le particolari situazioni che consentono il differimento del termine di convocazione sono contenute nell’ultimo comma dell’art. 2364 del codice civile e riguardano:

- l’obbligo di redazione del bilancio consolidato;

- la presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società.

Con riferimento a questo secondo aspetto, dottri-

na e giurisprudenza hanno individuato alcuni casi in cui è possibile il differimento e che elenchiamo di seguito:

- le imprese di costruzioni che operano con cantieri sparsi sul territorio nazionale per le quali si rende necessaria l’approvazione degli stati di avanzamento lavori da parte del committente;

- le società con sedi operative o commerciali distaccate e dotate di autonomia gestionale e contabile;

- le imprese interessate da interventi di riorganizzazione;

- le società che hanno adottato sistemi di tassazione consolidata;

- le società potenzialmente di comodo che hanno inoltrato istanza di interpello disapplicativo alla Direzione regionale delle entrate;

- il riconoscimento di premi contrattuali da quantificare dopo il 30 aprile dell’anno successivo;

- la modifica dell’oggetto sociale;

- le dimissioni degli amministratori in prossimità del termine ordinario di predisposizione del bilancio o di convocazione dell’assemblea, con nomina di nuovi amministratori;

- l’esistenza di patrimoni separati;

- la necessità di procedere alla valutazione delle partecipazioni in altre società;

- il cambiamento di programmi informatici;

- l’adozione dei Principi contabili internazionali;

- l’obbligo di indicare, in nota integrativa, i vantaggi economici ricevuti in termini di contributi o sovvenzioni dalla Pubblica amministrazione di importo superiore ai 10.000 euro. Potrebbero giustificare il differimento dei termini anche una causa di forza maggiore intesa come una situazione straordinaria imprevedibile e imponderabile, come furto, incendio, calamità naturali decesso dell’imprenditore.

Le casistiche sopra analizzate, che a regime consentono il differimento entro 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta, potrebbero essere quindi integrate con ulteriori situazioni di natura straordinaria.

La possibilità di differire il termine di approvazione a 180 giorni è condizionata dalla circostanza che sia prevista dallo statuto della società e sia motivata.

LE CONvOCAZIONI

I termini di cui sopra si riferiscono al giorno della prima convocazione dell’assemblea, tuttavia il bilancio può essere effettivamente approvato anche

successivamente, vale a dire in seconda convocazione.

Le date che stiamo analizzando si riferiscono alla mera convocazione dell’assemblea chiamata a esaminare il bilancio. I soci non sono, infatti, obbligati né a partecipare alle assemblee né a promuoverle. Nel primo caso il mancato raggiungimento del quorum o l’assenza totale degli aventi diritto, imporrà una seconda convocazione con conseguente slittamento della data di discussione al massimo di altri 30 giorni. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui sopra per inattività dell’assemblea, gli amministratori dovranno presentare istanza al Presidente del Tribunale per accertare l’inattività dell’assemblea dei soci. Se invece, in sede assembleare, la situazione di dissenso della compagine sociale viene formalmente espressa, l’organo amministrativo viene invitato a riformulare una nuova bozza di bilancio. In quest’ultimo caso sarà necessaria una riconvocazione assembleare.

ASSEMbLEA IN SECONDA CONvOCAZIONE

L’art. 2369 del codice civile con riferimento alle SPA e SAPA, prevede che qualora nella prima convocazione non sia presente almeno la metà del capitale sociale o l’assemblea sia andata deserta, si debba procedere con una seconda convocazione. In seconda convocazione, da fissare al massimo entro 30 giorni dalla prima, l’assemblea delibera qualunque sia il capitale sociale rappresentato. La delibera deve riguardare esclusivamente l’approvazione del bilancio oppure la nomina o la revoca delle cariche sociali.

Per le SRL la norma non prevede la seconda convocazione, tuttavia questa è possibile se prevista dall’atto costitutivo.

L’AvvISO

DI ASSEMbLEA

Limitatamente alle società per azioni, l’avviso di convocazione deve essere pubblicato alternativamente sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato dallo statuto almeno 15 giorni prima dell’assemblea. Le SPA che non fanno ricorso al mercato del credito, possono formalizzare la convocazione in modi diversi ma in ogni caso garantendo il ricevimento della convocazione almeno 8 giorni prima. Il mancato rispetto di una delle formalità di cui sopra viene comunque sanata alla presenza di un’assemblea totalitaria.

Per le società a responsabilità limitata la convocazione, salva diversa previsione dell’atto costitutivo, è fatta tramite raccomandata spedita almeno

8 giorni prima dell’adunanza (si conta il giorno dell’invio ma no quello dell’assemblea). Lo statuto può, tuttavia, prevedere anche altre forme di convocazione quali fax o posta elettronica. Il potere di convocare l’assemblea, nel silenzio della legge, spetta alle persone indicate nell’atto costitutivo.

Anche per le SRL l’assemblea totalitaria sana eventuali irregolarità formali di convocazione.

LA MANCATA CONvOCAZIONE

In caso di mancata convocazione da parte degli amministratori, autorevole dottrina ritiene che il bilancio non possa essere depositato. Per il deposito, infatti, il codice civile prevede espressamente l’approvazione dello stesso da parte dell’organo assembleare. In pratica in assenza di approvazione si può ritenere che il bilancio non esista e conseguentemente non esista il documento da depositare al Registro delle imprese. La CCIAA richiede comunque in questi casi il deposito della bozza. L’unico documento di cui si dispone è un “progetto di bilancio” che può assumere rilevanza esclusivamente per il versamento delle imposte da esso conseguenti.

Ai sensi dell’art. 2631 del codice civile, la mancata convocazione sconta comunque l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Questa sanzione è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per espressa richiesta da parte dei soci.

Oltre alla sanzione di cui sopra, resta impregiudicata la possibilità di un controllo giudiziario e, in capo agli amministratori, la possibilità di subire azioni di responsabilità.

IL

DEPOSITO

AL REGISTRO IMPRESE

Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni presso la CCIAA. Quindi entro il 30 maggio 2025, nel caso di approvazione nel temine di 120 giorni, va depositato presso il Registro delle Imprese della CCIAA, corredato da:

- relazione sulla gestione (se obbligatoria);

- relazione del collegio sindacale (se obbligatoria);

- relazione del revisore (se diverso dal collegio sindacale);

- verbale di approvazione del bilancio;

- elenco soci (limitatamente a SpA e Sapa non quotate, anche in assenza di variazioni).

Per l’omesso deposito del bilancio l’art. 2630 del codice civile prevede una sanzione amministrati-

va pecuniaria, a carico di ciascun amministratore, da 103 a 1.032 euro. In questi casi non si opera alcuna distinzione con riferimento a deleghe o competenze specifiche degli amministratori. L’omissione del deposito per mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea non comporta ovviamente alcuna sanzione in capo agli amministratori e sindaci, proprio perché mancando il bilancio non si può depositare nulla. Tuttavia la prassi delle CCIAA, come già ricordato, richiede comunque il deposito del progetto di bilancio e del verbale dal quale risulta la mancata approvazione. Il bilancio deve essere depositato in formato XBRL utilizzando la tassonomia di prossima adozione che dovrà essere aggiornata all’OIC 34 includendo l’intero bilancio in un unico file. I documenti allegati, quali il verbale di approvazione, la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale devono essere prodotti in formato PDF/A. Il deposito deve essere eseguito in via telematica o su supporto informatico completo di firma digitale.

IL vERSAMENTO

DELLE IMPOSTE

Il termine di versamento delle imposte da autoliquidazione non è stato oggetto di modifiche e conseguentemente valgono i termini ordinari. Tuttavia in alcune circostanze la data di approvazione del bilancio si riflette anche sui termini di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025.

Si possono presentare le seguenti situazioni:

- il bilancio viene approvato entro il termine ordinario del 30 aprile 2025, il pagamento delle imposte va effettuato entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, quindi entro il 30 giugno 2025.

- approvazione oltre i 120 giorni ma entro i 180 giorni, il versamento delle imposte deve essere effettuato entro l’ultimo giorno mese successivo a quello di approvazione del bilancio (approvazione il 20 giugno 2025 versamento entro il 31 luglio 2025);

- mancata approvazione del bilancio entro il termine ordinario di 120 giorni, il pagamento delle imposte va effettuato entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, vale a dire il 30 giugno 2025.

- mancata approvazione del bilancio entro i 30 giorni successivi al termine di 180 giorni; il pagamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio.

In tutti i casi sopra esaminati è inoltre possibile

differire il versamento entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza, versando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, questa va inviata all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Se la società o l’ente ha il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine per presentare la dichiarazione è fissato al 31 ottobre 2025.

DISTRIbUZIONE

DIvIDENDI

Qualora l’assemblea preveda la distribuzione di dividendi, il relativo verbale, entro il termine riformato di 30 giorni dalla data dell’assemblea, deve essere registrato presso l’Agenzia delle entrate e versata l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro tramite il modello F24, codice tributo 1550. Ai fini della registrazione è richiesta la presentazione di due copie del verbale, con l’assolvimento dell’imposta di bollo di 16 euro per ogni copia, oltre alla ricevuta di versamento dell’imposta di registro. Non sono previsti diritti di segreteria.

bILANCIO

IN FORMA AbbREvIATA

Si ricorda che l’art. 16 del D. Lgs. n. 125/2024 ha

riformato art. 2435 – bis del codice civile prevedendo che le società che non superano determinati parametri possono redigere il bilancio in forma abbreviata, vale a dire:

- compilazione di uno stato patrimoniale sintetico;

- nota integrativa con informazioni ridotte ed essenziali;

- possibilità di omettere la relazione sulla gestione;

- possibilità di omettere il rendiconto finanziario.

I nuovi parametri per l’accesso al bilancio semplificato sono stati rivisti al rialzo e per il bilancio relativo al 2024 sono i seguenti:

- totale stato patrimoniale attivo

5.500.000

- ricavi delle vendite e prestazioni (voce A1 del C.C) 11.000.000

- Numero dipendenti occupati in media 50 Unità Il bilancio in forma abbreviata può essere redatto quando nel primo esercizio o successivamente non siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei tre parametri sopraindicati.

(PZ)

La valutazione delle commesse

sentiva la valutazione esclusivamente sulla base dei corrispettivi pattuiti.

norme fiSCali e CiviliStiChe più allineate

PREMESSA

L’art. 9 del D. Lgs. n. 192/2024, modificando gli articoli 92 e 93 del TUIR, ha introdotto una importante novità nel panorama fiscale italiano: la piena armonizzazione tra i criteri di valutazione civilistici e fiscali delle commesse in corso di esecuzione. Questa modifica si applica sia alle commesse ultrannuali (contratti con durata superiore a 12 mesi) sia a quelle infrannuali (con durata inferiore a 12 mesi), ponendo fine a un sistema che ha sempre creato complessità operative e disallineamenti tra il reddito civilistico e quello fiscale. A partire dal periodo d’imposta 2024, le imprese che adottano i principi contabili nazionali OIC potranno utilizzare gli stessi criteri di valutazione sia in bilancio che ai fini fiscali, senza dover apportare rettifiche nella dichiarazione dei redditi.

Si segnala comunque che per le commesse ancora in corso al 31 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni.

IL CONTESTO NORMATIvO

PRECEDENTE

E PERChé ESISTEvA

IL DISALLINEAMENTO

Prima del Dlgs 192/2024, le imprese italiane si trovavano a dover affrontare disallineamenti tra i criteri di valutazione civilistici e fiscali, soprattutto in relazione alle commesse ultrannuali. Questi disallineamenti derivavano dal principio generale stabilito dall’articolo 83, comma 1, del TUIR, secondo cui il reddito d’impresa si determinava sulla base del bilancio d’esercizio redatto in conformità al Codice civile, ma con alcune limitazioni. Mentre i principi contabili nazionali (OIC) consentivano di valutare le commesse ultrannuali sia al costo sia con il metodo della percentuale di completamento, la normativa fiscale, invece, con-

Questa discrepanza obbligava le imprese a:

- effettuare calcoli aggiuntivi per rettificare il reddito civilistico e adeguarlo alle disposizioni fiscali;

- gestire complessità amministrative con le variazioni in aumento o diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi;

- rilevare la fiscalità anticipata o differita, in base ai presupposti previsti dall’OIC 25.

Un esempio pratico può chiarire meglio: Un’impresa che valutava in bilancio una commessa al costo (ad esempio 800.000 euro) doveva poi rettificare il reddito fiscale considerando il corrispettivo pattuito (ad esempio 1.000.000 euro), apportando una variazione in aumento di 200.000 euro nella dichiarazione. Questa situazione, oltre a generare complessità, comportava un rischio di errori e un aumento dei costi amministrativi.

LE NOvITà INTRODOTTE

DAL D. LGS. 192/2024

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 192/2024, il legislatore ha finalmente eliminato le discrepanze tra i criteri civilistici e fiscali nella valutazione delle commesse, sia annuale che pluriannuali. La norma stabilisce che le imprese che adottano i principi contabili nazionali OIC possono utilizzare gli stessi criteri di valutazione di bilancio anche ai fini fiscali, evitando così le rettifiche.

Per le commesse avviate nel 2024, la norma produce immediatamente i suoi effetti non generando, per i bilanci in corso di elaborazione, alcun doppio binario.

Impatti sulla valutazione delle commesse ultrannuali

Per le commesse ultrannuali, ovvero quei contratti con durata superiore a 12 mesi, le novità sono particolarmente rilevanti. Prima del Dlgs 192/2024, il TUIR (articolo 93) prevedeva che tali commesse fossero valutate fiscalmente sulla base dei corrispettivi pattuiti, anche se in bilancio venivano adottati metodi diversi. Ora, invece la norma è sostituita prevedendo che le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e ser-

vizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all’esercizio nel quale sono consegnate le opere, in conformità ai principi contabili, applicano tale metodo anche ai fini della determinazione del reddito

Se in bilancio quindi si adotta il criterio della percentuale di completamento, questo sarà valido anche ai fini fiscali.

Se in bilancio si utilizza il criterio del costo, lo stesso criterio potrà essere applicato anche fiscalmente.

Questo significa che le imprese potranno finalmente evitare rettifiche fiscali nella dichiarazione dei redditi.

Un esempio pratico: Un’impresa che adotta il criterio della percentuale di completamento e registra in bilancio un avanzamento lavori del 60% su una commessa da 1.000.000 euro (quindi 600.000 euro di valore) non dovrà più ricalcolare tale valore fiscalmente.

Impatti sulla valutazione delle commesse infrannuali

Anche per le commesse infrannuali, ovvero quelle con durata inferiore ai 12 mesi, ci sono importanti cambiamenti perché l’art. 92 comma 6 del TUIR è stato sostituito dal seguente: “I prodotti in corso di lavorazione e le opere, le forniture e i servizi, per i quali non trova applicazione l’articolo 93, in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, sono valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso. Tuttavia, le imprese che contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi con il metodo della percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili, applicano il predetto metodo anche ai fini della determinazione del reddito.”

La vecchia regola del criterio di costo continua quindi ad applicarsi con riferimento ai soggetti che non adottano i principi contabili. Questi sog-

getti dovranno continuare a rettificare la base imponibile qualora utilizzato contabilmente il metodo della percentuale di completamento.

Le imprese che invece adottano i principi contabili, dopo il D. Lgs. 192/2024, possono applicare il medesimo criterio adottato in bilancio anche per le valutazioni ai fini fiscali.

LE ECCEZIONI PER LE COMMESSE

IN CORSO AL 31 DICEMbRE 2023

Una delle particolarità del D. Lgs. 192/2024 è che le nuove regole non si applicano retroattivamente, con la conseguenza che per le commesse già in corso al 31 dicembre 2023, continuano a valere le vecchie disposizioni, vale a dire:

- le commesse infrannuali restano soggette al criterio del costo, come previsto dall’articolo 92 del TUIR;

- le commesse ultrannuali devono continuare ad essere valutate sulla base della percentuale di completamento, come stabilito dal vecchio articolo 93 del TUIR.

Questa distinzione temporale obbliga le imprese a gestire due regimi di valutazione differenti per il periodo di transizione.

In merito alla durata della commessa necessaria per qualificare l’opera inferiore a superiore all’anno, si deve fare riferimento al periodo che intercorre tra l’inizio dei lavori e la loro conclusione e consegna al committente, in base a quanto definito nel contratto e senza considerare la data di sottoscrizione dello stesso. Ne consegue che un contratto firmato nel 2023 i cui lavori sono iniziati nel 2024, rientra nella nuova normativa a prescindere dal fatto che si tratti di un contratto infrannuale o ultrannuale

(PZ)

Polizze catastrofali

Confermato l’obbligo per le impreSe di aSSiCurarSi

entro il 31 marzo 2025

Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. /MM del 6 marzo 2025 per comunicare che, con decreto n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025 (di seguito “decreto”), il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, stabilisce le modalità attuative e operative per gli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali, copertura resa obbligatoria per le imprese dalla Legge n. 213/2023. Entro il 31 marzo 2025 le imprese iscritte nel Registro Imprese, con sede legale in Italia o all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, dovranno assicurare i loro beni immobili, di cui all’art. 2424 c.c., c. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, a copertura dei danni cagionati da calamità naturali individuati in alluvioni, inondazioni ed esondazioni, terremoti (sismi) e frane.

I beni assicurabili sono quelli iscritti a bilancio come immobilizzazioni materiali quali terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, mentre resta escluso il magazzino.

La specificazione “a qualsiasi titolo impiegate” lascia intendere che l’obbligo riguardi non solo le immobilizzazioni di proprietà dell’impresa, ma anche quelle detenute ad altro titolo, come, per esempio, quelle in leasing, ecc.

Il comma 2 dell’art. 1 del decreto riafferma l’esclusione dalla copertura degli immobili gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Per le polizze con una somma assicurata fino a 30 milioni, le parti possono prevedere uno scoperto a

carico dell’impresa non superiore al 15% del danno indennizzabile. Per la fascia oltre i 30 milioni la determinazione della percentuale della franchigia è rimessa alla libera determinazione delle parti.

Le polizze possono prevedere massimali o limiti di indennizzo, che comunque, se convenuti dalle parti, devono rispettare i seguenti criteri:

a) fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;

b) da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata;

c) oltre i 30 milioni le condizioni vengono negoziate tra le parti.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto le compagnie assicurative sono tenute ad adeguare le polizze di nuova emissione alle prescrizioni del regolamento. Per le polizze già in essere, l’adeguamento decorre dal primo rinnovo o quietanzamento utile.

Quindi le imprese che non hanno ancora una polizza a copertura degli eventi catastrofali sono obbligate alla stipula secondo lo schema del regolamento mentre, quelle che ce l’hanno già, la dovranno rinnovare in conformità al decreto. È, inoltre, confermata la previsione dell’art. 1, comma 102 della Legge n. 213/2023 secondo cui “… dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese (…) si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.”. Non è stato chiarito cosa il legislatore intenda con il termine “tener conto”.

Sembrerebbe che l’impresa che non assolve all’obbligo assicurativo rischi di perdere contributi, sovvenzioni, agevolazioni, sostegni finanziari pubblici. Si auspica un pronto chiarimento.

L’Ufficio Economico si riserva di fornire ulteriori aggiornamenti.

(MM)

Sistemi di raccolta acque meteoriche

sivamente al 30 dicembre 2023 e precedentemente alla data di presentazione della domanda.

domande di Contributo entro il 30 maggio 2025

Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 86/MM del 27 febbraio 2025 per informare che, con Delibera n. 1764 del 21 novembre 2024, la Giunta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato l’Avviso recante i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi a rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche, per il loro riutilizzo nell’impianto idraulico, esclusivamente come acque di servizio.

Per sistema di raccolta s’intende l’insieme della rete di raccolta, di filtrazione, trattamento e stoccaggio delle acque meteoriche recuperate dalle coperture degli edifici, compresi i sistemi di troppo pieno e l’eventuale sistema di integrazione con acqua potabile dotato di disconnettore. Gli impianti devono essere realizzati in maniera tale da evitare il ristagno di acque che possono promuovere il proliferare di insetti e l’accumulo può essere realizzato sia interrato che fuori terra. Sono finanziabili i sistemi di raccolta che comportino un risparmio dell’approvvigionamento idrico.

La misura agevolativa è gestita dalle Camera di Commercio competenti per territorio e si rivolge a tutte le imprese aventi sede sul territorio regionale proprietarie d’immobili esistenti situati sul territorio regionale.

Le spese devono riferirsi a lavori conclusi succes-

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per:

a) la progettazione dell’intervento;

b) la realizzazione dell’intervento come innanzi descritto;

c) gli oneri del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

La domanda va presentata

entro le ore 16.00 del 30 maggio 2025

esclusivamente via PEC dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, o titolare dell’impresa individuale o procuratore interno o soggetto delegato, all’indirizzo PEC della Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è stato effettuato l’intervento.

Il richiedente presenta distinte domande per ciascun intervento.

Le domande sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione.

È prevista un’intensità contributiva, nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato, fino al 40% della spesa ammissibile per un importo massimo di euro 15.000,00 per ciascuna domanda.

Il contributo è concesso in “de minimis” ed è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi finalità analoghe nei limiti dell’importo dell’intervento e nel rispetto delle regole di cumulo con altri contributi pubblici.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.

(MM)

Allacciamento alla rete fognaria

domande di Contributo

entro il 30 maggio 2025

Si fa seguito alla nostra circolare n. 85/MM del 27 febbraio 2025 per comunicare che con Delibera n. 1763 del 21 novembre 2024, la Giunta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato l’Avviso recante i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi - di cui all’art. 4, c. da 1 a 7 della L.R. n. 7/2024 - a rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica.

La misura agevolativa è gestita dalle Camere di Commercio competenti per territorio e si rivolge a tutte le imprese aventi sede sul territorio regionale che abbiano effettuato interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica di immobili di loro proprietà siti in territorio regionale.

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per:

a) la progettazione dell’intervento;

b) la realizzazione dell’intervento, ivi compresi la fornitura e posa delle tubazioni funzionali all’allacciamento, scavi, rinterri, ripristini nonché la dismissione/riconversione dell’impianto di trattamento delle acque reflue o la sua eventuale nuova realizzazione, qualora richiesto dal gestore del servizio idrico integrato;

c) gli oneri del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Ai fini dell’ammissibilità a contributo, dette spese devono riferirsi a lavori conclusi dopo il 10 agosto 2024 e prima della data di presentazione della domanda.

La domanda va presentata

entro le ore 16.00 del 30 maggio 2025

esclusivamente via PEC dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, o titolare dell’impresa individuale o procuratore interno o soggetto delegato, all’indirizzo PEC della Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è stato effettuato l’intervento.

Il richiedente presenta distinte domande per ciascun allacciamento.

Le domande sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione.

È prevista un’intensità contributiva del 75% della spesa ammissibile e fino all’importo massimo di euro 50.000,00 per scarichi caratterizzati da un carico inquinante fino a cento abitanti equivalenti e del 100% della spesa ammissibile e fino all’importo massimo di euro 70.000,00 per scarichi caratterizzati da un carico inquinante superiore a cento abitanti equivalenti.

Il contributo è concesso in “de minimis” ed è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi finalità analoghe nei limiti dell’importo dell’intervento e nel rispetto delle regole di cumulo con altri contributi pubblici.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.

(MM)

Rinnovo CCNL Uniontessile Confapi

firmata l’ipoteSi di aCCordo

Con l’ipotesi di accordo 18 febbraio 2025 UNIONTESSILE CONFAPI e FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL hanno rinnovato il CCNL per gli addetti alle piccole e medie industrie dei settori tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e

cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli. L’accordo decorre dal 1° aprile 2024 e scade il 31 marzo 2027. Le OO.SS. comunicheranno lo scioglimento della riserva a UNIONTESSILE entro il 26 marzo 2025.

MINIMI TAbELLARI

Sono stati definiti i nuovi minimi retributivi nazionali per i settori afferenti al CCNL di UNIONTESSILE- CONFAPI. Gli aumenti sono previsti con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e saranno corrisposti con la retribuzione di febbraio 2025, compresi i relativi conguagli su tutti gli istituti diretti e indiretti.

LIvELLI
PELLI E CUOIO OCChIALI

UNA TANTUM

Con la retribuzione di febbraio 2025, a tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2025 sarà corrisposta una somma forfettaria una tantum pari a € 100, non riparametrata in base ai livelli di inquadramento. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale l’importo dell’una tantum verrà riproporzionato in base all’orario di lavoro concordato. La somma è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita, legali e contrattuali ed è quindi comprensiva degli stessi.

PERIODO

DI PROvA

Per i rapporti instaurati dal 1° marzo 2025 è stata ridefinita la durata del periodo di prova in relazione ai livelli di inquadramento, che riepiloghiamo di seguito:

- Livelli 8° e 7°  6 mesi

- Livelli 6° e 5°  5 mesi

- Livelli 4S e 4°  4 mesi

- Livelli 3S e 3°  3 mesi

- Livello 2°  2 mesi e mezzo

- Livello 1°  1 mese

ORARIO

DI LAvORO

In via sperimentale per la vigenza dell’accordo 18 febbraio 2025 potranno essere definiti accordi aziendali in materia di orario di lavoro che prevedano la fruizione collettiva, con utilizzo delle riduzioni di orario e delle ex festività.

LAvORO

STRAORDINARIO

Dal 1° marzo 2025 la maggiorazione per straordinario diurno nei settori “Occhiali e Giocattoli” è elevata al 27% della retribuzione di fatto.

FERIE

Dal 1° marzo 2025, i ratei di ferie maturano anche nei periodi di sospensione/riduzione del lavoro con ricorso alla CIGO fino a 2 settimane di cassa nel mese.

MALATTIA

Per il settore “Calzature” la conservazione del posto è elevata a 13 mesi (sommando le assenze verificatesi nell’arco di 30 mesi). L’aspettativa non retribuita successiva al comporto viene elevata a 12 mesi. Per i settori “Tessile-abbigliamento-moda” e “Pelli e cuoio”, l’aspettativa non retribuita successiva al comporto viene elevata a 12 mesi. Per il settore “Penne, spazzole e pennelli”, durante il comporto il lavoratore non può essere considerato in ferie, in preavviso di licenziamento o in congedo matrimoniale.

Per tutti i settori la conservazione del posto è elevata a 15 mesi per particolari e gravi patologie richiedenti terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione dell’accordo 18 febbraio 2025. L’aspettativa non retribuita e senza maturazione di anzianità per i casi di grave evento morboso o terapia salvavita è elevata a 12 mesi.

MATERNITà

Dal 1° marzo 2025 durante il congedo parentale l’indennità è integrata fino al 60% della retribuzione per un periodo non superiore a 3 mesi nell’arco del periodo di assenza. Dal 1° marzo 2025 il congedo obbligatorio di paternità è incrementato di 1 giorno retribuito a carico azienda.

PERMESSI

I permessi ex L. n. 104/1992 possono essere fruiti a ore (24 ore al mese, a gruppi di 4 ore), con un preavviso di 5 giorni. Le lavoratrici vittime di violenza di genere possono astenersi dal lavoro per

motivi connessi al percorso di protezione per un massimo 5 mesi retribuiti, su base oraria o giornaliera, nell’arco di 3 anni, fermi restando gli interventi di sostegno previsti da Enfea. Verranno riconosciute forme di flessibilità dell’orario di lavoro ai familiari impegnati in attività scolastiche di cui alla L. n. 170/2010.

ESTINZIONE

DEL RAPPORTO

Per gli operai dei livelli 3, 3 bis, 4 e 5 e per gli intermedi e gli impiegati che abbiano effettuato nei 36 mesi precedenti la presentazione delle dimissioni un intervento formativo certificato che li renda titolari di certificazione o attestato professionale, con costo sostenuto dall’azienda, i termini di preavviso sono incrementati di 1 mese.

LAvORO

A TEMPO DETERMINATO

Il contratto a termine, non in somministrazione, potrà avere una durata superiore a 12 mesi e fino a 24 solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:

1. esecuzione di un progetto, un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo e non rientranti nelle normali attività (es. migrazione a nuovi software, cambi di sistemi informatici, potenziamento tecniche e competenze in ambito digitale). A titolo esemplificativo tutte le attività inerenti alle campagne vendite nelle diverse stagioni di produzione, allo studio e progettazione dei campionari ad esse legati nonché interventi di manutenzione straordinaria degli impianti o finalizzati alla introduzione di nuove apparecchiature

nell’ambito della digitalizzazione e dell’automazione al fine di efficientare i processi volti alla riconversione ambientale, energetica e alla valorizzazione della sicurezza;

2. realizzazione di progetti temporanei legati alla modifica e/o modernizzazione degli impianti produttivi e attivazione di nuovi processi produttivi (es. attività di engineering e impiantistica) volti anche alla riduzione dell’impatto ambientale dei processi stessi;

3. partenza di nuove attività e lancio di nuovi prodotti connesse alla promozione in negozi, spacci, temporary store e attività di reshoring. L’ulteriore contratto a termine in relazione alle suddette causali, stipulabile presso l’Ispettorato del lavoro in deroga alla durata massima prevista dalla legge, può avere una durata massima di 12 mesi.

PREvIDENZA INTEGRATIvA

Dal 1° gennaio 2026 il contributo al FONDAPI a carico azienda viene elevato al 2% dell’E.R.N.

DIRITTI SINDACALI

Viene prevista 1 ora aggiuntiva di assemblea da dedicare al sistema di bilateralità contrattuale.

AMbIENTE E SICUREZZA

Le aziende possono sperimentare sistemi di segnalazione dei quasi infortuni e di valutazione delle condizioni climatiche interne.

(AG)

Indice mensile rivalutazione t.f.r. gennaio 2025

(C)

CBAM: proposto

lo slittamento al 2027

Si introduCe

una Soglia di eSenzione a 50 tonnellate di Co2 prodotta per anno

L’Unione Europea con il Regolamento n. 2023/956 ha istituito il Carbon Border Adjustment Mechanism, più noto come CBAM, che si configura come una sorta di dazio “antidumping ambientale” che introdurrà un tributo sul carbonio incorporato nelle merci importate dai paesi extra-UE. Il fine dichiarato dell’Unione Europea è quello di ridurre l’inquinamento prevedendo il pagamento di una tassa per ogni tonnellata di CO2 immessa nell’atmosfera durante i cicli produttivi delle merci oggetto dell’importazione nella Unione Europea. In realtà, non ci sarà una diminuzione dell’inquinamento nel pianeta, ma solo una tassa sulle merci importate, che le aziende dell’Unione Europea, pagheranno all’Europa per le emissioni di carbonio che si sono rese necessarie per la loro produzione nei Paesi terzi.

Infatti, con il CBAM è stata introdotta una nuova entrata fiscale destinata al bilancio dell’Unione europea basata sul così detto “meccanismo di ade-

guamento del carbonio alle frontiere” denominato CBAM, questa tassa rappresenta un elemento essenziale del Green Deal europeo, in cui si colloca l’insieme di proposte “Fit for 55” che mirano a ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Secondo l’Unione Europea la misura contribuirà a prevenire la delocalizzazione della produzione o l’importazione di prodotti ad alta intensità di carbonio. Infatti, in prima battuta, il CBAM interesserà diverse materie prime, tra cui: il cemento, l’alluminio, i fertilizzanti, la produzione di energia elettrica, il ferro e l’acciaio.

Alla fine di febbraio l’Unione Europea, ha proposto agli stati membri di rinviare di un anno, cioè al 2027, l’attuazione del Meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e di esentare dai suoi vincoli i piccoli importatori di merci.

La proposta fa parte del pacchetto omnibus come parte della semplificazione della cosiddetta carbon tax, con questa la Commissione Europea intende spostare la data di inizio del CBAM al 2027 e introdurre una soglia a 50 tonnellate di CO2 prodotto per anno entro la quale le aziende, ad eccezione di elettricità e idrogeno, potranno essere esentate.

(CS)

CONAI: circolari di indirizzo

Contributo ambientale per vaSi in plaStiCa, etiChette in alluminio, Carta e plaStiCa

CONAI è un Consorzio privato che costituisce in Italia lo strumento attraverso il quale i produttori e gli utilizzatori di imballaggi garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio previsti dalla legge. CONAI rappresenta un sistema per il recupero, il riciclo e la valorizzazione dei materiali di imballaggio di acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, bioplastica e vetro.

Questo modello si basa sul principio della “responsabilità condivisa”, che presuppone il coinvolgimento di tutti gli attori della gestione dei rifiuti: dalle imprese, che producono e utilizzano gli imballaggi, alla Pubblica Amministrazione, che

stabilisce le regole per la gestione dei rifiuti sul territorio, ai cittadini, che con il gesto quotidiano della raccolta differenziata danno inizio ad un processo virtuoso per l’ambiente, fino ad arrivare alle aziende che riciclano.

Sono state approvate due circolari, conseguenti alle delibere del Consiglio di Amministrazione di CONAI del 20 febbraio 2025, riguardanti i seguenti argomenti:

1. Classificazione come imballaggio/non imballaggio e conseguente applicazione/esclusione del Contributo ambientale CONAI sui VASI IN PLASTICA PER FIORI E PIANTE. Circolare CONAI del 24 febbraio 2025

2. Revisione della procedura semplificata per la dichiarazione del Contributo ambientale CONAI sulle ETICHETTE IN ALLUMINIO, CARTA, PLASTICA (modulo 6.14): principali novità e valori dei contributi forfettari per il 2025. Circolare CONAI del 24 febbraio 2025

Chi avesse interesse può consultare le circolari sul link: Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi

(CS)

SOA: nuova attestazione per la GNN Costruzioni

Si è QualifiCata per lavori

Su immobili SottopoSti a tutela in materia di beni Culturali e ambientali

L’impresa edile Associata GNN COSTRUZIONI srl è stata costituita nel marzo del 2023 dal geometra Giuseppe Gennari, e ha già ottenuto l’attestazione SOA per la categoria OG2 classifica seconda, pari a 516.000 euro.

L’impresa ha potuto attestarsi SOA in tempi così ristretti in quanto ha acquisto il ramo d’azienda relativo al restauro dell’impresa Associata Candolini Costruzioni srl, rappresentata e diretta dal perito edile Lucio Candolini. Questa operazione si è resa possibile in quanto il geometra Giuseppe Gennari ha lavorato per oltre un decennio in qualità di tecnico per la Candolini Costruzioni acquisendo quell’esperienza e capacità organizzativa che richiede a chi opera su edifici sottoposti a vincolo dei beni culturali dalla Soprintendenza e di importante interesse artistico, architettonico e culturale.

L’obiettivo principale dell’impresa è stato quello di raccogliere le competenze e le conoscenze della Candolini Costruzioni srl, necessarie per proseguire il percorso di ricostruzione e restauro di edifici di notevole rilevanza storica e culturale, quali edifici di culto, scolastici e beni monumentali.

A tal fine l’impresa si è dotata di maestranze qualificate, di attrezzature specifiche e di competenze che le hanno permesso di accedere a un mercato dove è indispensabile dimostrare ai committenti, sia pubblici che privati, qualifiche e conoscenze che permettono di operare su beni di pregio.

L’operazione di acquisizione dell’attestazione SOA, eseguita con il supporto della nostra Associazione CONFAPI FVG, è particolarmente complessa soprattutto nel caso di categorie come

l’OG2 che abilitano l’impresa all’esecuzione di opere di restauro.

Ricordiamo che l’attestazione SOA non può mai essere trasferita, ma possono essere ceduti solo i requisiti economici, finanziari e tecnici che hanno permesso di ottenerla.

La certificazione SOA, dunque, è un documento strettamente legato all’azienda che l’ha conseguita, e non può mai essere ceduta, nemmeno in seguito a qualsiasi operazione che preveda il trasferimento di un’impresa, o di un suo ramo, a un altro soggetto.

La normativa in materia di appalti pubblici, infatti, dispone il divieto della compravendita di questa attestazione, che è necessaria per eseguire lavori pubblici.

Il Codice dei contratti pubblici, tuttavia, consente il trasferimento dei requisiti economici, finanziari e tecnici, quali: volume d’affari, il complesso delle attrezzature, il costo del personale e i lavori eseguiti, da un’impresa qualificata a un altro soggetto, il quale potrà utilizzarli per richiedere una certificazione ex novo. Questa procedura di passaggio dei requisiti permette anche alle imprese di nuova costituzione di ottenere l’attestazione SOA.

Il Codice dei Contratti, prevede la possibilità di trasferimento dei requisiti nei seguenti casi:

- cessione del complesso aziendale o di un suo ramo;

- incorporazione;

- fusione; - affitto.

In più, il cedente deve richiedere una perizia giurata rilasciata da un soggetto nominato dal Tribunale competente per territorio.

L’acquirente successivamente, può richiedere una nuova attestazione esclusivamente sulla base dei requisiti, che comunque, possono essere sommati a quelli posseduti in proprio.

Inoltre, va tenuto conto che per quanto riguarda la categoria OG2 (immobili sottoposti a tutela in materia di beni culturali e ambientali) la Direzione Tecnica deve essere affidata ad un architetto iscritto alla sezione A dell’albo o ad un laureato in conservazione dei beni culturali (laurea magistrale) che deve anche comprovare il requisito di almeno 2 anni di esperienza nel settore dei lavori sui beni culturali.

La GNN COSTRUZIONI srl, così, ha ottenuto l’attestazione SOA per il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e

ambientali (OG2). La categoria riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro.

Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.

(CS)

Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

ANAC:

COMPILAZIONE CEL

IN CASO DI COMPENSAZIONE PREZZI E bENI CULTURALI

L’APPROvAZIONE

DEL MILLEPROROGhE:

SALTANO LE MODIFIChE

AL CODICE APPALTI

Il Senato ha approvato la conversione in legge del D.L. Milleproroghe (D.L. 27 dicembre 2024, n. 202), oggi è previsto il definitivo via libera anche dalla Camera.

Nel corso del passaggio alla commissione parlamentare del Senato, sono stati eliminati gli emendamenti contenenti le modifiche più significative al Codice Appalti.

Una delle proposte riguardava i consorzi stabili e prevedeva che “al fine di consentire l’adeguamento del Casellario delle Imprese tenuto dall’ANAC e quindi garantire l’effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l’attestato di qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara” l’entrata in vigore delle nuove regole introdotte con il decreto correttivo (senza possibilità di cumulo dei requisiti tra le imprese consorziate) fosse differita al 31 dicembre 2025.

Un ulteriore emendamento riguardava lo slittamento, sempre a fine anno, dell’efficacia della norma del Correttivo in base alla quale i certificati lavori eseguiti in subappalto potevano essere utilizzati, ai fini della qualificazione, solo dai subappaltatori. Entrambe le richieste di proroga sono state respinte dalla commissione.

È stata invece trasformata solo in un ordine del giorno la richiesta di equiparare la revisione prezzi disposta per i lavori ai settori servizi e forniture. L’o.d.g., in particolare, “impegna il Governo a valutare l’opportunità di uniformare le soglie di attivazione e le percentuali di riconoscimento delle variazioni di costo degli appalti di servizi e forniture a quelle previste per gli appalti di lavori, entro il 31 dicembre 2025”.

Avendo rilevato alcune criticità operative, con un comunicato del 30 gennaio 2025, l’Anac ha fornito indicazioni in merito alla corretta compilazione dei Certificati di esecuzione lavori, in adesione a quanto previsto dall’art. 21, comma 5, dell’Allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici nel quale si prevede che i CEL vengano trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.

In relazione alla gestione dei maggiori importi corrisposti per l’adeguamento prezzi, l’Autorità ha rilevato, anzitutto, come l’evoluzione normativa abbia comportato il passaggio da un regime emergenziale (c.d. decreto aiuti) a uno strutturale (revisione prezzi nell’attuale Codice Appalti). La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30/12/2023 n. 213) ha peraltro continuato ad estendere anche all’anno in corso i meccanismi di adeguamento dei prezzi delle opere pubbliche, introdotti dall’articolo 26 del d.l. 50/2022.

Ciò premesso, ha precisato Anac, “la sede corretta per l’inserimento della maggiorazione dei prezzi risulta il quadro di CEL 4.3 denominato “Altri importi autorizzati …” e il riconoscimento del maggior valore delle opere eseguite all’operatore economico dovrà essere inserito nei quadri 6.2 e 6.3., incrementando il valore di quelle lavorazioni che sono state interessate dall’aumento dei prezzi di mercato”.

L’altra criticità riguarda l’utilizzo dei CEL che comprendono interventi realizzati in categorie che necessitano dell’attestato di buon esito degli interventi eseguiti su beni assoggettati a vincoli di tutela d’interesse paesaggistico e/o culturale, (art. 4, comma 3, dell’allegato II.18 al Codice appalti). Il nuovo formato on-line dei CEL prevede l’inserimento della dicitura “IN ATTESA DI VISTO” sovraimpressa su tutto il certificato lavori, anche laddove contenga solo in parte le categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25 per le quali non si sia eventualmente ancora concluso il rilascio del Visto da parte dell’autorità competente. Ciò, pertanto, rende inutilizzabile, ai fini SOA, l’intero

certificato, e non solo quella parte ricadente nelle dette categorie.

L’Anac ha parzialmente consentito l’utilizzo dei CEL la cui prevalenza non necessiti della predetta asseverazione. In questi casi, il CEL potrà comunque essere valutato ai fini della qualificazione, ma nelle sole diverse categorie di lavorazione prevalenti non assoggettate alla verifica della Soprintendenza (o di altro Ente).

La condizione per l’ammissione è proprio data dal carattere marginale dei lavori assoggettati al Visto, i quali, oltre che nel valore economico non devono avere rilievo sulla buona esecuzione dell’intervento nel suo complesso, la cui asseverazione spetta al RUP; quest’ultimo, viene ribadito, anche in assenza del Visto della Sopraintendenza, dovrà comunque apporre la sua generale dichiarazione di buon esito dell’esecuzione prevista al Quadro 8 “Dichiarazione sull’esecuzione dei lavori”, senza la quale il Certificato non sarebbe spendibile in alcuna categoria di lavorazioni.

ANAC: INDICAZIONI

ALLE S.A. SU COMUNICAZIONE vARIANTI E MODIFIChE CONTRATTUALI

Con un comunicato del 30 gennaio 2025, l’Anac ha affermato che le comunicazioni relative alle modifiche contrattuali e alle varianti in corso d’opera, a cui sono tenute la stazioni appaltanti nei confronti della stessa Autorità (come previsto dal Codice dei contratti pubblici - art. 5, cc. 11 e 12, dell’allegato II.14), vanno svolte esclusivamente in via telematica.

Il comunicato precisa che il sistema SIMOG continua a permettere di assolvere agli obblighi di comunicazione delle modifiche e delle varianti solo per le procedure assoggettate al previgente Codice degli appalti (d. lgs. n. 50/2016) e per quelle indette entro il 2023. Per le procedure indette a partire dal 2024 ed assoggettate al nuovo Codice, i dati relativi alle modifiche contrattuali sono da trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Saranno quindi considerate irricevibili tutte le comunicazioni relative a modifiche contrattuali e varianti in corso d’opera avvenute con altri sistemi. Per le varianti in corso d’opera di valore superiore al 10% in contratti sopra soglia, la documentazione individuata dall’allegato al Codice (progetto esecutivo, atto di validazione, relazione del Responsabile unico del progetto - Rup) deve essere resa disponibile dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dall’approvazione, tramite un link che rinvia alla sezione

“Amministrazione trasparente”: lì la documentazione va conservata in un’apposita sottosezione denominata “Varianti in corso d’opera” nell’ambito della più generale sottosezione “Bandi di gara e contratti”.

Il Comunicato specifica altresì le modalità di calcolo del superamento del limite del 10% e le indicazioni che devono essere contenute nella relazione del Rup, richiamando infine le sanzioni applicabili nei casi di non rispetto degli obblighi di comunicazione.

MIT: ObbLIGO PARITà

DI GENERE LIMITATO

ALLA FASE DI GARA

Il Mit ha risposto ad un quesito (n. 3224 del 30 gennaio 2025) relativo ad un appalto PNRR e all’applicazione dell’obbligo della relazione sulla parità di genere per l’impresa subappaltatrice. Nel caso specifico, l’impresa aggiudicataria, avendo meno di 15 dipendenti, non era soggetta a tale vincolo; il dubbio riguardava l’impresa subappaltatrice coinvolta nell’esecuzione del contratto che aveva 40 dipendenti.

Il chiarimento fornito dal Supporto Giuridico del MIT precisa che non dovranno essere svolti ulteriori controlli sui subappaltatori in merito alla parità di genere e che le imprese aggiudicatarie non saranno chiamate a garantire il rispetto di tali obblighi da parte dei propri subappaltatori.

Secondo il MIT, che richiama l’art. 57 del Codice Appalti come recentemente modificato dal decreto correttivo, l’obbligo di verifica da parte della stazione appaltante è limitato alla fase di gara e non si estende ai soggetti intervenuti nell’appalto dopo l’aggiudicazione, quindi neanche ai subappaltatori.

MIT: ANTICIPAZIONE

PREZZO IN CASO

DI CONSEGNA PARZIALE

DEI LAvORI

Rispondendo ad un altro quesito (n.3200 del 30 gennaio 2025), il Ministero ha affrontato la questione relativa al calcolo dell’anticipazione del prezzo in caso di consegna parziale dei lavori.

Secondo il Supporto giuridico del Mit, in caso di consegna parziale dei lavori, come previsto dall’art. 125 del Codice Appalti, l’anticipazione del prezzo, pari al 20% e fino al 30%, deve essere calcolata sul valore complessivo del contratto di appalto. Solo nel caso in cui si tratti di contratti pluriennali l’importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile.

SÌ A SUPERbONUS CON OPZIONI

PER SPESE SOSTENUTE

DA GENERAL CONTRACTOR

ENTRO MARZO 2024

Con la Risposta n. 26/E del 12 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione della norma (art. 1, co. 5, del DL 39/2024 – legge 67/2024) che condiziona l’accesso alle opzioni per cessione del credito e sconto in fattura, al sostenimento, entro il 30 marzo 2024, di spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati.

In base alla normativa vigente, è possibile accedere nel 2024 e nel 2025 alle opzioni in presenza di delibera assemblare (per lavori condominiali) e CILAS anteriori al 17 febbraio 2023 e di sostenimento di spese, documentate da fattura, per lavori già eseguiti, entro il 30 marzo 2024.

L’Agenzia delle Entrate precisa che le spese non devono essere necessariamente sostenute dal beneficiario del Superbonus, ma possono essere pagate anche dal General Contractor, o dall’impresa appaltatrice, a favore di subappaltatori ai quali è stata affidata l’esecuzione, anche solo parziale, dei lavori agevolati.

La stessa Agenzia evidenzia, infine, che deve trattarsi comunque di spese relative a “lavori già effettuati” alla data del 30 marzo 2024, e non rilevano i costi sostenuti, ad esempio, per prestazioni professionali, oneri di urbanizzazione, canone per l’occupazione di suolo pubblico, ottenimento di autorizzazioni amministrative, servizi tecnici propedeutici, attività preparatorie del cantiere (acquisto materiali, installazione dei ponteggi, etc).

CONSIGLIO DI STATO:

DEvONO ESSERE

GIUSTIFICATE OFFERTE

CON SCOSTAMENTI

DA TAbELLE MINISTERIALI

Il Consiglio di Stato (Sez. V, 22 gennaio 2025, n. 486) ha dichiarato che eventuali offerte con scostamenti significativi rispetto al valore indicato nelle tabelle ministeriali devono essere puntualmente giustificate, non valendo, a tal fine, affermazioni meramente generiche.

Nel caso di specie, l’appellante aveva presentato un’offerta ritenuta inizialmente vincente, ma che, a seguito della verifica di congruità, veniva esclusa per due criticità: una modifica immotivata del costo della manodopera tra l’offerta iniziale e i giustificativi presentati successivamente e il mancato rispetto dei requisiti previsti dal capitolato rela-

tivamente all’impiego di personale professionalmente qualificato poiché vi era un’eccessiva presenza di apprendisti e neoassunti. Il Consiglio di Stato ha, quindi, disposto una verifica tecnica da parte del Ministero del Lavoro, che ha confermato l’assenza di adeguate giustificazioni in merito alla modifica del costo del personale e l’insufficienza del numero di lavoratori esperti al fine di garantire la corretta esecuzione dell’appalto.

I Giudici hanno pertanto confermato la legittimità dell’esclusione dalla gara e, di conseguenza, l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’immodificabilità dell’offerta è un principio fondamentale per la trasparenza e la regolarità delle gare pubbliche, evidenziando altresì che il rispetto dei requisiti di qualificazione del personale è un elemento imprescindibile per la validità dell’offerta.

COMPILAZIONE DGUE:

SÌ AL SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il Tar Calabria (Sent. n. 259 del 7 febbraio 2025) si è espresso favorevolmente rispetto all’attivazione del soccorso istruttorio in caso di errata o incompleta compilazione del Dgue.

La ricorrente aveva sostenuto che la Commissione di gara avrebbe dovuto escludere l’impresa, senza attivare il soccorso istruttorio, poiché, ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare “il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara”.

Tesi respinta dal Tar secondo il quale “l’inesatta compilazione del DGUE, che rende ambigua la dichiarazione, legittima l’esercizio del soccorso istruttorio. Risponde, infatti, al principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa, la regola secondo cui l’amministrazione, in sede di procedura evidenziale, è tenuta ad attivarsi, a mezzo soccorso istruttorio ovvero richiedendo appositi chiarimenti, per evitare l’esclusione dalla gara di un operatore economico dovuta al solo fatto di aver prodotto una documentazione incompleta od irregolare sotto il profilo formale, in conformità al principio del favor partecipationis.”

ISCRIZIONE

AL CASELLARIO ANAC

SOLO IN CASO DI NOTIZIA

“UTILE”

Il Tar Lazio (Sent. n. 3355 del 14 febbraio 2025), accogliendo il ricorso di un’impresa su un contratto pubblico relativo alla fornitura di autobus, ha affermato che per procedere all’iscrizione sul Casellario Anac è necessario che la notizia incida sulla genera-

le affidabilità dell’operatore economico, risultando quindi di interesse per le successive procedure. In questo contesto risulta certamente utile la risoluzione del contratto per inadempimento. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza amministrativa, ha evidenziato “che l’Anac, nell’esercizio del potere di annotazione, ha il dovere di verificare l’utilità (concreta) della notizia in relazione alla sua possibile rilevanza nell’accertamento della causa di esclusione dell’inaffidabilità professionale dell’operatore economico”.

Nel caso specifico esaminato dal Tar “l’annotazione è illegittima per essersi sovrapposta alla decisione del giudice competente sulla vicenda contrattuale”. Il Tribunale civile aveva infatti riconosciuto l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile all’impresa, ma l’Anac aveva comunque provveduto all’iscrizione della risoluzione contrattuale nel Casellario Informatico.

(C)

L’edilizia innovativa di Avant Costruzioni

CoStruzioni in legno

Con biohauS

e CoStruzioni eCoSoStenibili

Con eCo Smart building

La nostra associata Avant Costruzioni s.r.l. è un general contractor che propone sistemi costruttivi all’avanguardia in fatto di efficienza energetica e sostenibilità ambientale: la storia imprenditoriale nel settore immobiliare e delle costruzioni è alle radici di una realtà conosciuta con il marchio BIOHAUS per le costruzioni in legno e con il marchio ECO SMART BUILDING per le costruzioni ecosostenibili innovative.

Fin dagli anni ‘80, l’innovazione nel settore edile e immobiliare è stata il principio ispiratore del cofondatore Sandro Gennaro, che oggi alla guida della newco SYNEXIS s.r.l., società di consulenza alle PMI, cura la pianificazione e lo sviluppo della Avant Costruzioni. Ed è proprio spinto dal desiderio di innovare, che alla fine degli anni ‘90 Sandro Gennaro è stato uno dei pionieri della bioedilizia ed in particolare nel mercato delle costruzioni prefabbricate in legno, che in Italia era ai primi

albori. Dapprima con la fondazione del marchio Biohaus, successivamente nel 2005 con la realizzazione dell’iniziativa immobiliare “Biovillage”, primo villaggio in Bioedilizia d’Italia, e in seguito con l’espansione dell’attività al di fuori della regione attraverso la creazione di una rete commerciale nel nord e centro Italia. L’Impresa ha infatti saputo conquistare l’interesse di centinaia di committenti anche oltre i confini regionali, grazie a una formula chiavi in mano che prevede un percorso guidato, in cui il cliente viene supportato nelle proprie decisioni attraverso la consulenza di un team specialistico, con l’obiettivo di sollevarlo da ogni incombenza sia nella fase di progettazione che durante la fase di realizzazione dell’opera.

“Il Friuli, per le eccellenti competenze in ambito edilizio riconosciute in tutto il modo, è stato il terreno ideale per fare crescere la nostra iniziativa

imprenditoriale”, dichiara l’amministratrice Patricia Araya che, arrivata in Italia agli inizi del 2000, nel 2013 ha ricevuto dalla Camera di Commercio di Udine il premio “Imprenditore straniero in Friuli”.

Allo stato attuale la gamma di soluzioni offerta dell’Impresa è tra le più ampie del mercato e comprende tutti i servizi per la realizzazione di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e riqualificazione energetica di edifici esistenti, la realizzazione di impianti tecnologici ed impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili e le finiture di pregio realizzate su misura con prodotti

e materiali attentamente selezionati, il tutto con una particolare attenzione alla sostenibilità. Grazie alla collaborazione con importanti aziende friulane e venete del settore dell’arredo, l’offerta negli ultimi anni è stata ampliata con l’inserimento del servizio “Interior Design & Furniture”, per consentire ai committenti di facilitare la realizzazione dei loro progetti avvalendosi di un unico interlocutore che gestisce e coordina tutti gli aspetti della costruzione, compreso l’arredamento degli interni.

“I progetti per il futuro”, continua l’amministratrice Patricia Araya,” prevedono l’implementazione di processi di digitalizzazione che ci permettano una più facile interazione con il cliente e con tutti gli attori della filiera, e l’ampliamento della nostra rete di partner con l’obiettivo di creare dei concessionari di zona che con il nostro modello di business offrano lo stesso servizio, a portata di mano, anche per i clienti lontani, che riconoscono nel Made in FVG un elevato valore in termini di competenza ed affidabilità.”

(SF)

Eco Roof nella Top 10 del settore lattoneria

Coperture induStriali

innovative e SoStenibili

Il Centro Studi YouTrade ha analizzato le migliori 500 aziende del comparto lattoneria, e la nostra associata Eco Roof Srl si è posizionata al 10° posto, confermandosi tra i leader italiani di un settore che continua a crescere, anche se a un ritmo più moderato rispetto agli anni precedenti. Nel 2023, il fatturato complessivo del comparto ha infatti superato 867 milioni di euro, con le prime 20 aziende che rappresentano quasi un terzo del totale.

Eco Roof nasce dall’esperienza trentennale di un gruppo di tecnici uniti da un obiettivo comune: progettare soluzioni su misura al passo con le tecnologie più avanzate. L’Impresa è attiva su tutto il territorio italiano e si occupa soprattutto di coperture industriali, di rimozione dell’amianto e dell’installazione di impianti fotovoltaici.

L’azienda è certificata UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018 ed è stata valutata con un ottimo rating di legalità (2 stelle). Grande importanza viene attribuita anche alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente, e non solo nei progetti realizzati per la committenza: anche nella stessa sede Eco Roof di Porcia (PN), ogni anno vengono prodotti 100.000 kWh di energia tramite tre impianti fotovoltaici, con un risparmio di CO2 pari a circa 53.000 kg.

Dal preventivo al progetto, dallo studio di fattibili-

tà ai piani di lavoro, dall’ottimizzazione dei tempi alla gestione delle pratiche presso gli uffici di competenza, il servizio di Eco Roof è finalizzato alla realizzazione di interventi rapidi, precisi ed economici. Le coperture sono realizzate e progettate in diverse tipologie: da quelle con lastre metalliche, disponibili in un’ampia gamma di materiali, colori e profili, a quelle con guaina bituminosa, una soluzione tradizionale arricchita con la posa di pannelli isolanti. Vi sono poi i pannelli isolanti in sandwich, che permettono di realizzare coperture autoportanti e pedonabili.

Una delle maggiori problematiche riguardanti le coperture è sicuramente quella della rimozione e dello smaltimento dell’amianto, che richiede l’intervento di personale qualificato nel settore; in questo caso l’Impresa si occupa dello smontaggio della copertura e del successivo trasporto delle lastre in discarica, dove verranno successivamente smaltite rispettando le norme vigenti.

Eco Roof è in grado di proporre anche lucernari fissi e apribili, garantendo sia luce naturale del sole che sicurezza sul posto di lavoro, grazie ad efficienti sistemi di illuminazione, areazione ed evacuazione fumo e calore.

Con uno staff interno altamente specializzato, l’Impresa progetta e installa impianti fotovoltaici, sia per il settore civile che per quello industriale. Inoltre, si occupa della manutenzione completa dell’impianto fotovoltaico, per garantirne l’efficienza costante nel tempo, e offre consulenza

energetica assistendo tecnici, aziende e privati nei vari bandi e contributi.

In aggiunta al fotovoltaico Eco Roof si occupa anche di agrivoltaico, che consiste nell’integrazione dell’agricoltura con la produzione di energia rinnovabile; questa pratica permette di utilizzare un

terreno sia per produrre energia sia per le attività agricole o di allevamento, ottenendo così un risparmio dal punto di vista ambientale ed economico.

(SF)

Prevenzione e gestione della conflittualità

Sviluppare e allenare abilità

ComuniCative reSponSabili

Seminario gratuito

Giovedì 27 marzo 2025, dalle ore 14.00 alle 18.00 nella sede di CONFAPI FvG in viale Ungheria n. 28 a Udine

Nell’ambito del progetto “PercoRSIC FVG” finanziato dal Fondo Sociale Europeo che ci vede impegnati in qualità di partner, abbiamo organizzato un seminario teorico-pratico finalizzato a prevenire e gestire le conflittualità nell’ambito dei gruppi di lavoro.

Questo seminario è un’opportunità per tutte le persone che operano nelle Imprese che vogliono sviluppare e allenare abilità comunicative volte ad accrescere il senso dell’efficacia personale e per rispondere alle divergenze con uno stile comunicativo orientato al risultato.

Relatori saranno la dott.ssa Manuela Castiglione e il dott. Davide Grazioli.

Al seminario possono aderire imprenditori, responsabili di gruppi di lavoro, dipendenti, tutti residenti in Friuli Venezia Giulia o impegnati lavorativamente presso un’Impresa avente sede nella nostra regione.

La partecipazione è libera, ma è richiesta la registrazione che potrà essere effettuata compilando la sottostante scheda di adesione. La dott.ssa Emanuela De Faccio è a disposizione per eventuali informazioni al n. 0432.507377.

(EDF)

- SChEDA DI ADESIONEda restituire a CONFAPI FvG e-mail: formazione@confapifvg.it

PREvENZIONE E GESTIONE DELLA CONFLITTUALITà: sviluppare e allenare

AbILITà comunicative responsabili

Giovedì 27 marzo 2025, dalle ore 14 alle ore 18 nella sede di CONFAPI FvG in viale Ungheria n. 28 a Udine

Cognome

Comune di residenza

Azienda

Indirizzo Azienda

Tel. ___________________________

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA CONFLITTUALITÀ:

sviluppare e allenare ABILITÀ comunicative responsabili.

Le colonne portanti per i team che sanno affrontare in maniera collaborativa e generativa le conflittualità sono: ✓ comunicazione chiara, ✓ fiducia reciproca, ✓ consapevolezza delle proprie risorse.

Allenare le proprie abilità a rispondere alle divergenze con uno stile comunicativo orientato al risultato, permette di: ✓ accrescere il senso dell’efficacia personale, ✓ e rende stabili e sicuri gli ambienti di lavoro.

Il team può diventare così uno spazio virtuoso dal quale partire per centrare le performance aziendali con un migliorato rapporto costo beneficio.

Programma e relatori

* Dott. Manuela Castiglione

* Dott. Davide Grazioli

Professionisti Counselor esperti in sostegno del cambiamento e della crescita personale orientata al raggiungimento di obiettivi personali e professionali; realizzano coaching a livello individuale e aziendale finalizzati al supporto di dinamiche di sviluppo personale e di team.

In seminario è strutturato attraverso una combinazione di teoria e pratica.

I partecipanti saranno coinvolti con l’obiettivo di facilitare l’apprendimento di modalità nuove per una comunicazione interna sicura e responsabile.

È un percorso che promuove la capacità di individuare lo stile di comunicazione personale e dei membri del team per rendere le persone più consapevoli, efficaci e più efficienti a livello personale e relazionale nell’ambito privato e lavorativo.

Sede e data

CONFAPI FVG

Viale Ungheria, 28 - Udine Giovedì 27 marzo 2025

Dalle 14.00 alle 18.00

Modalità di partecipazione

La partecipazione al seminario è gratuita.

Per motivi organizzativi, è richiesta la registrazione attraverso la restituzione della scheda di iscrizione allegata. In caso di un numero di partecipanti superiore alla capienza dell’aula, verrà data priorità all’ordine di arrivo delle iscrizioni.

Il seminario sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 5 persone.

Verrà rilasciato a conclusione un attestato di partecipazione

Per informazioni

CONFAPI FVG

Emanuela De Faccio

Tel. 0432.507377

e-mail: formazione@confapifvg.it

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto PercoRSIC che beneficia del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’ambito dell’attuazione del PR FSE+.

Accordo Confapi nazionale - UNI

alla rete di esperti e stakeholder della normazione tecnica.

agevolazioni

Con l’ente italiano di normazione

Siamo lieti di comunicare che Confapi nazionale è diventato Socio di Rappresentanza di UNI – Ente Italiano di Normazione, l’organismo nazionale italiano responsabile dell’elaborazione, pubblicazione e diffusione delle norme tecniche volontarie, il cui obiettivo principale è definire standard condivisi per migliorare la qualità, la sicurezza e l’efficienza nei processi produttivi, nei prodotti e nei servizi, favorendo l’innovazione, la competitività e la tutela dei consumatori. Inoltre UNI rappresenta l’Italia negli enti di normazione europei (CEN) e internazionali (ISO).

Grazie a questo accordo Confapi acquisisce il diritto a partecipare attivamente alle attività di pre-normazione e normazione nell’ambito delle Commissioni Tecniche di UNI, nonché accedere

Inoltre, per tutte le Imprese associate a Confapi sono previste queste agevolazioni:

- Sconto del 15% sull’acquisto delle singole norme UNI.

- Sconto del 15% sui corsi e servizi info-formativi UNITRAIN.

- Abbonamenti annuali di consultazione delle norme UNI, al costo di:

* 200 euro per le Imprese fino a 50 dipendenti.

* 300 euro per le Imprese con oltre 50 dipendenti.

- Abbonamenti annuali per le Norme Tecniche per le Costruzioni al costo di 140 euro per la consultazione e 15 euro per singolo acquisto.

- Informazioni e aggiornamenti sulle principali novità e attività di UNI.

Le Imprese interessate possono contattare la dott. ssa Susanna Fontana dell’Ufficio Relazioni Esterne al n. 0432-507377 o via email all’indirizzo relazioniesterne@confapifvg.it.

(SF)

Scambi fra Soci

aCQuiSto azienda

L’Associazione mette in contatto Imprenditori interessati a vendere, acquistare e/o a qualsiasi altro scambio che possa costituire un’opportunità per l’attività aziendale, come ad esempio cessioni di capannoni, di aree fabbricabili, di attività, di attrezzature per chiusura attività, ...

Riportiamo di seguito le ultime segnalazioni ricevute, ricordando che per ogni ulteriore informazione o per la documentazione eventualmente disponibile le Imprese interessate possono contattare il p.i. Claudio Scialino dell’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.

Ingegnere si propone di valutare l’acquisto di una piccola o media azienda o di ramo d’azienda o delle quote di maggioranza di attività operante nel settore impiantistico (termoidraulica), settore metalmeccanico o legno-arredo preferibilmente in fase di passaggio generazionale.

(CS)

Contributo ART

pubbliCata la delibera n. 1/2025, Che fiSSa la miSura del Contributo per l’anno 2025

Con la delibera n. 1/2025, pubblicata il 19 febbraio 2025, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha fissato la misura del contributo per l’anno 2025 nell’aliquota dello 0,45 per mille del fatturato rilevante dall’ultimo bilancio approvato. La misura del contributo è quindi stata ridotta rispetto allo 0,5 per mille fissato per il 2024.

L’art. 20 del Decreto Legge n. 104 del 10 agosto 2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136 del 9 ottobre 2023, ha disposto l’esclusione del settore dell’autotrasporto merci dalle competenze e dal sistema di contribuzione dell’Autorità; sono invece obbligati gli operatori dei settori dei servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada, e i servizi ancillari al trasporto, nonché alla logistica.

Per l’anno 2025 il versamento non è dovuto se il contributo calcolato è inferiore a euro 3.150,00 (anziché euro 2.500,00).

L’Ufficio Economico rimane a disposizione per chiarimenti.

(MM)

Scadenze aziendali del mese di marzo 2025

il Calendario delle SCadenze per il meSe di marzo 2025

SAbATO 15

FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di febbraio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

DOMENICA 16

(POSTICIPA A LUNEDÌ 17)

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di febbraio. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24.

IVA - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE - Scade il termine per il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale. I contribuenti trimestrali devono versare, oltre all’imposta, anche la somma dovuta a titolo di interessi, pari all’1% dell’imposta stessa.

È possibile effettuare il versamento del saldo Iva anche successivamente al 16 marzo, ma entro il termine del 30 giugno, maggiorando la somma da versare degli interessi dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese. Il saldo può anche essere rateizzato fino al 16 dicembre.

I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24.

TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LE VIDIMAZIONI - Scade il termine per il pagamento della tassa annuale di concessione governativa dovuta dalle società di capitali per la vidimazione dei libri e registri previsti dal codice civile.

La misura della tassa è di:

- € 309,87 per le società che, al 1° gennaio 2025, risultavano avere un capitale non superiore a € 516.456.90;

- € 516,46 per le società che, al 1° gennaio 2025, risultavano avere un capitale superiore a € 516.456,90.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24. Il codice tributo da indicare nel modello è il 7085 e il periodo di riferimento è il 2025.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro autonomo;

- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;

- obbligazioni e titoli similari;

- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;

- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;

- provvigioni;

- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;

- redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:

- 26,07% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;

- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.

Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,

- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

CERTIFICAZIONE UTILI (CUPE) - Scade il termine per la consegna ai soci delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2024.

TRASMISSIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE CERTIFICAZIONI DA PARTE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA - Per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente.

Sono tenuti all’invio del flusso telematico coloro che nel 2024 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600/1973, dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42/1988, dell’art. 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413. Sono altresì tenuti al rilascio coloro che nel 2024 hanno corrisposto contributi. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’art. 12, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 con un massimo di euro 50.000 per sostituto d’imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza ordinaria dell’invio.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770), ossia entro il 31 ottobre.

CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE - Consegna Certificazione Unica 2025 riguardante sia i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati al contribuente dai datori di lavoro, sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici.

È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico,

purché sia garantita al soggetto la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.

MARTEDÌ 25

IVA INTRACOMUNITARIA - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di febbraio.

I modelli da presentare sono:

- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni;

- l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti.

LUNEDÌ 31

CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° marzo 2025 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 28 febbraio 2025.

BONUS PUBBLICITÀ - Scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate della comunicazione di prenotazione del credito d’imposta pubblicità per il 2025.

LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni IOSS.

LITI PENDENTI - Scade il termine per il versamento dell’ottava rata delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata per importi superiori a mille euro.

CERTIFICAZIONE UNICA LAVORATORI AUTONOMI - Scade il termine per l’invio telematico, da parte dei sostituti d’imposta, delle CU 2025 relativa ai redditi di lavoro autonomo abituale.

(PZ-AG)

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.