Apinforma 5-2025

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APINFORMA

numero 5 15 marzo 2025

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Tax Control Framework certificato (TCF)

Welfare aziendale

Le operazioni in valuta

Contributi alle imprese artigiane

Contributi per conseguimento della CQC 2024

5 15 marzo 2025

LAVORO SICUREZZA E

Indice mensile rivalutazione t.f.r. febbraio 2025

MUD 2025: presentazione entro il 28 giugno 2025

Albo Gestori ambientali: trasporto rifiuti

ORGANIZZAZIONE

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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

Tax Control Framework certificato (TCF)

tato o che intendono adottare un “Modello 231”1 esteso anche all’ambito dei reati societari e tributari.

effetti premiali limitati

ma utile per i riSChi fiSCali

di Davide David, dottore commercialista in Monfalcone (aggiornato al 14.02.2025)

PREMESSA

Con i decreti legislativi 221/2023 e 108/2024, in attuazione della delega per la riforma fiscale, sono state apportate delle significative modifiche al D.Lgs. 128/2015 (recante le disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente).

Nello specifico:

- sono state modificate le regole del regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance), riservato principalmente alle imprese di grandi dimensioni ed ai loro gruppi;

- è stata introdotta la possibilità, per le imprese di minori dimensioni, di optare per l’adozione di un sistema di controllo del rischio fiscale certificato da un professionista indipendente (c.d. Tax Control Framework certificato - TCF certificato).

L’opzione per il TCF certificato, riservata alle imprese che non raggiungono le dimensioni richieste per la cooperative compliance, consente di beneficiare di solo alcuni degli effetti premiali previsti per la cooperative compliance, che si sostanziano fondamentalmente e a determinate condizioni nella inapplicabilità delle sanzioni amministrative e nella impunibilità per il reato di dichiarazione infedele per elementi attivi inferiori a quelli effettivi. Nonostante gli effetti premiali dell’opzione al TCF certificato non siano particolarmente appetibili, questa nuova opportunità potrebbe comunque risultare di interesse soprattutto per le imprese che, per altri motivi, hanno già implementato o che intendono implementare un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali: come può essere per le imprese che hanno adot-

Tali imprese possono infatti operare sul sistema realizzato, adeguandolo ai requisiti richiesti per l’opzione per il TCF certificato.

Di seguito vengono illustrate, in sintesi, le disposizioni sulla cooperative compliance e sulla opzione per il TCF certificato nonché le regole applicative per la predisposizione e la certificazione del TCF.

Si evidenzia, a tale proposito, che con i decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024 e del 12 novembre 20242 sono stati disciplinati, rispettivamente:

- i requisiti soggettivi per il regime di adempimento collaborativo, i requisiti essenziali del TCF, le modalità per la domanda di adesione al regime di adempimento collaborativo, la verifica dei requisiti da parte dell’ufficio, le disposizioni transitorie3;

- i requisiti, i compiti e gli adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del TCF.

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 10 gennaio 2025, ha poi approvato le linee guida per la predisposizione del TCF e per la relativa certificazione.

Sul sito dell’Agenzia delle entrate è inoltre a disposizione un applicativo, denominato “Regime adempimento collaborativo”, per gestire online l’istanza di adesione.

REQUISITI SOGGETTIvI

La possibilità di avvalersi della cooperative compliance ovvero del regime opzionale per il TCF dipende dai requisiti soggettivi dell’impresa.

Cooperative compliance

La cooperative compliance è riservata, principalmente, alle imprese con un volume d’affari o un

1 Modello di organizzazione e gestione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti dipendenti da reato).

2 Pubblicato in GU il 3.01.2025 e vigente dal 18.01.2025.

3 Il DM 6.12.2024 prevede che per le domande di adesione presentate nel 2024 (dal 18 gennaio) la certificazione può essere predisposta e presentata all’Agenzia delle entrate, a integrazione della domanda già presentata, entro il 31 dicembre 2025 (per i soggetti con periodo d’imposta “non solare” valgono altre regole).

ammontare di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro: limite che andrà a ridursi a 500 milioni (a decorrere dal 2026) e a 100 milioni (a decorrere dal 2028).

Anche se non raggiungono i suddetti minimi dimensionali, rientrano comunque nel regime della cooperative compliance anche le seguenti imprese:

- imprese che appartengono ad un gruppo societario ed al relativo consolidato fiscale nazionale4, a condizione che almeno una società del gruppo aderente al consolidato raggiunga i predetti minimi dimensionali e che il gruppo adotti un TCF certificato;

- imprese facenti parte di un gruppo IVA5, qualora almeno uno dei partecipanti abbia aderito alla cooperative compliance;

- imprese che danno esecuzione alla risposta all’istanza di interpello nuovi investimenti, di cui all’art. 2 del D.Lgs. 147/2015.

Opzione per il TCF

Il regime opzionale di adozione del TCF è accessibile a tutte le imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime di cooperative compliance.

EFFETTI PREMIALI

La cooperative compliance e il regime opzionale per il TCF hanno effetti premiali distinti, in base al regime che è consentito adottare.

Cooperative compliance

Gli effetti premiali della cooperative compliance sono, in sintesi, i seguenti:

- riduzione di due anni dei termini per l’accertamento fiscale;

- riduzione di un ulteriore anno dei termini per l’accertamento fiscale se rilasciata la certificazione tributaria ex art. 36 del D.Lgs. 241/1997;

- inapplicabilità delle sanzioni per comportamenti a rischio fiscale comunicati preventivamente all’Agenzia delle entrate con interpello o comunicazione su rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni o del decorso delle scadenze fiscali;

- riduzione alla metà delle sanzioni per condotte a rischio fiscale non significativo ricomprese nella mappa dei rischi del TCF, con riscossione sospesa fino alla definitività dell’accertamento;

- impunibilità per il reato di dichiarazione infedele per violazioni dipendenti da rischi fiscali

4 Cfr. art. 117 e seguenti del TUIR.

5 Cfr. art. 70-quater del Dpr 633/1972.

comunicati preventivamente, fatta eccezione per i casi di condotte simulatorie o fraudolente o di indicazione in dichiarazione di elementi passivi inesistenti;

- possibilità di contraddittorio con l’Agenzia delle entrate per una comune valutazione di situazioni a rischio fiscale prima della presentazione della dichiarazione dei redditi;

- esonero dalla presentazione di garanzie per il rimborso delle imposte;

- inserimento nell’apposito elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Opzione per il TCF

Gli effetti premiali del regime opzionale di adozione del TCF sono, in sintesi, i seguenti:

- inapplicabilità delle sanzioni per violazioni relative a rischi fiscali comunicati preventivamente con interpello ordinario6 prima della presentazione delle dichiarazioni o del decorso delle scadenze fiscali;

- impunibilità per il reato di dichiarazione infedele per violazioni dipendenti da rischi fiscali comunicati preventivamente con interpello ordinario, fatta eccezione per i casi di condotte simulatorie o fraudolente o di indicazione in dichiarazione di elementi passivi inesistenti.

TAx CONTROL FRAMEwORk

Per potersi avvalere del regime di cooperative compliance ovvero di quello opzionale per il TCF l’impresa deve dotarsi di un “efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo nterno”7 (il Tax Control Framework o TCF).

Tale sistema deve assicurare, in particolare8:

- una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell’organizzazione aziendale in relazione ai rischi fiscali;

- efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;

- efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive;

- una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali.

Il sistema deve inoltre essere predisposto in modo

6 Cfr. art. 11 della legge 212/2000.

7 Cfr. art. 4 del D.Lgs. 128/2015.

8 Cfr. art. 4 del D.Lgs. 128/2015 e art. 2 del DM 6.12.2024.

coerente con le linee guida delineate dall’Agenzia delle entrate e certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti in possesso di una specifica professionalità.

L’Agenzia delle entrate ha approvato le suddette linee guida con provvedimento del 10 gennaio 2025, mentre i requisiti, i compiti e gli adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione sono disciplinati dal decreto del MEF del 12 novembre 2024.

Le linee guida approvate dall’Agenzia delle entrate sono costituite dai seguenti documenti:

I. Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model - TCM) e per la certificazione del sistema, con relativi allegati (allegato 1 - “Linee Guida per la policy di gestione del rischio interpretativo”; allegato 2 “Nota metodologica per i controlli sul Company level”);

II. Linee guida per la compilazione della Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali dei contribuenti del settore industriale (Mappa), con relativo allegato (“Mappa dei rischi fiscali adempimento”).

Ripercorrendo quanto indicato dalle linee guida per la redazione del TCM e per la certificazione del TCF si evidenzia, in sintesi, quanto segue.

Il TCF viene definito “come l’insieme di strumenti, strutture organizzative, norme e regole aziendali volti a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi fiscali, una conduzione dell’impresa tale da minimizzare il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento”.

Il TCF si fonda sui seguenti quattro pilastri (aree di funzionamento):

- l’Ambiente di controllo, vale a dire il corpus normativo interno ed i principi base sui cui si fonda il TCF, compresa l’adozione di una strategia;

- la Governance del sistema di controllo, ovvero la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della variabile fiscale secondo un modello di Governance c.d. a “tre linee di controllo”9;

9 La prima linea, appannaggio delle funzioni operative che gestiscono direttamente i processi in cui si annidano i rischi fiscali (owner dei controlli di primo livello); la seconda, attribuita ad una funzione indipendente di tax risk management, che non svolge le attività di linea fiscalmente rilevanti ma che verifica periodicamente il di-

- il Processo di Tax risk assessment, vale a dire l’insieme di norme, regole e processi aziendali volti a consentire l’identificazione, la misurazione e la gestione e dei rischi fiscali, intesi nella duplice accezione di “rischi adempimento” (da riepilogare nella “Mappa dei rischi fiscali adempimento”)10 e “rischi interpretativi” (da gestire tramite una specifica procedura e da riepilogare nella “Mappa dei rischi interpretativi”)11;

- i Meccanismi di aggiornamento e autoapprendimento (monitoraggio) ovvero l’attività di verifica svolta nel continuo volta a valutare l’adeguatezza e l’effettività del TCF.

Per il Tax risk assessment, le linee guida per la compilazione della Mappa forniscono le istruzioni per la costruzione della Mappa dei rischi e dei Controlli fiscali o Risk and control matrix (RCM), delineandone uno standard (RCMs) rivolto, in particolare, alle imprese operanti nel settore industriale.

Ripercorrendo quanto ivi indicato si evidenzia, in sintesi, quanto segue.

La RCMs deve contenere le informazioni relative al processo di Tax Risk Management implementato dall’impresa riconducibili ai seguenti ambiti:

a. Processi aziendali

b. Identificazione del rischio fiscale

c. Ambito impositivo

d. Valutazione del rischio inerente

e. Controlli di I livello: individuazione e valutazione

f. Misurazione del rischio residuo

segno e l’effettività dei controlli di primo livello disegnati nel TCF; la terza, tipicamente svolta dalle funzioni audit dell’azienda o attribuita ad una funzione di assurance esterna, al fine di garantire la consistenza del sistema nel complesso.

10 Rischi di non eseguire correttamente gli adempimenti fiscali previsti dalla normativa secondo le regole che la stessa prescrive. Si tratta di rischi di compliance alle norme, di natura operativa, che insistono sia sui processi di business (come rischi di non eseguire correttamente tutti i passaggi operativi necessari a garantire la correttezza, completezza e validità dei dati rilevanti ai fini fiscali), sia sulle fasi specifiche di adempimento fiscale (dalla fase di raccolta dati alla fase di predisposizione delle dichiarazioni/versamenti delle imposte/comunicazioni all’autorità fiscale).

11 I rischi fiscali interpretativi sono gestiti tramite una specifica procedura volta a identificare i rischi connessi all’interpretazione della normativa fiscale (che insistono tipicamente su operazioni non routinarie, processi di aggiornamento normativo, erogazione di consulenza fiscale interna e processi di adempimento). Maggiori dettagli sul processo di gestione del rischio interpretativo sono contenuti nelle “Linee Guida per la policy di gestione del rischio interpretativo” in allegato al provvedimento.

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g. Controlli di II livello e rischio residuo di II livello Innanzitutto, la RCMs deve indicare i processi e le attività potenzialmente impattanti sulla fiscalità dell’impresa.

A tale proposito le linee guida individuano alcuni processi standard e le attività standard ad essi ricollegabili: il tutto come riepilogato nella seguente tabella.

PROCESSO ATTIvITà

CICLO ATTIVO

CICLO PASSIVO

GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI

GESTIONE PERSONALE

GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE MAGAZZINO

ADEMPIMENTI FISCALI

- Emissione fatture attive e note credito/debito - Operazioni con l’estero

- Registrazione ricavi /corrispettivi

- Gestione dei documenti contabili ricevuti da fornitori

- Gestione Ammortamenti

- Gestione Immobili

- Valutazione Immobilizzazioni

- Dismissione e Vendita di Immobilizzazioni

- Elaborazione, liquidazione e contabilizzazione dei cedolini

- Elaborazione, liquidazione e contabilizzazione imposte e contributi del personale e relativi adempimenti fiscali

- Individuazione delle funzioni e delle attività svolte dal personale

- Gestione finanziamenti

- Gestione coperture rischi finanziari

- Gestione garanzie

- Gestione strumenti finanziari

- Gestione movimentazioni di beni/materiali

- Valutazione giacenze

- Determinazione base imponibile/imposta

- Fiscalità internazionale

- Adempimenti Fiscali per stabili organizzazioni e società controllate

- Adempimento DAC6

- Gestione ibridi

- Adempimenti Intrastat

- Adempimenti IRES

- Adempimenti IVA

- Adempimenti Sostituto d’Imposta

- Altri adempimenti

- Gestione applicativi di supporto

- Gestione e conservazione documentazione contabile e fiscale

Sono poi individuati alcuni rischi standard, associati alle attività e ai processi sopra elencati, che compongono un catalogo di rischi tipici delle im-

PROCESSO

CICLO ATTIVO

CICLO PASSIVO

GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI

Operazioni con l’estero

prese del settore industriale. A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni dei rischi individuati dalle linee guida.

Gestione dei documenti contabili ricevuti da fornitori

Gestione Ammortamenti

GESTIONE PERSONALE

Elaborazione, liquidazione e contabilizzazione imposte e contributi del personale e relativi adempimenti fiscali

Assenza di documentazione probatoria idonea a dimostrare i requisiti per qualificare l’operazione come cessione intracomunitaria

Errata/mancata/ tardiva registrazione delle fatture acquisti/note di credito

Errata/omessa determinazione delle differenze tra ammortamento civilistico e ammortamento deducibile ai fini fiscali delle immobilizzazioni materiali e immateriali (delta aliquota, limitazioni riferite a particolari tipologie di cespiti es. auto, telefoni, superammortamenti, iperammortamenti)

Errata determinazione delle ritenute su reddito di lavoro dipendente applicate

PROCESSO

ATTIvITà

GESTIONE FINANZIARIA Gestione finanziamenti

GESTIONE MAGAZZINO Valutazione giacenze

ADEMPIMENTI FISCALI Fiscalità internazionale

In relazione a ciascun rischio fiscale la RCMs deve indicare la tipologia di tributo cui il rischio inerisce (IRES, IRAP, IVA, IRPEF, Imposta di registro, Imposta di bollo, altra imposta da specificare). Ciascun rischio fiscale deve quindi essere fatto oggetto di valutazione in termini di rischio inerente e di rischio residuo: dove per rischio inerente si intende il rischio che, indipendentemente dai presidi adottati, è connesso ai processi aziendali dell’impresa, mentre il rischio residuo è quello che residua dopo l’applicazione dei presidi implementati. Per il rischio inerente va rilevata la relativa gradazione (“alto”, “medio”, “basso”), da determinarsi in funzione della combinazione tra i seguenti due fattori:

1. Impatto: rappresentativo della magnitudo degli effetti derivanti dal manifestarsi del rischio ed i cui indicatori possono essere, ad esempio, il valore economico dell’attività cui il rischio inerisce e la numerosità delle imposte impattate;

2. Probabilità: riferito alla probabilità di accadimento del rischio e che può essere influenzata dalla frequenza con cui viene effettuata l’attività e dalla complessità della materia. Per ciascun rischio fiscale individuato, la RCMs deve poi indicare lo specifico controllo (o “presidio”) di I livello previsto per prevenire o ridurre il verificarsi del rischio stesso.

Da un punto di vista pratico, il controllo di I livello è posto a carico delle funzioni operative e di business relativamente ai processi e alle procedure di loro pertinenza e dalla funzione fiscale con specifico riguardo agli adempimenti tributari di propria competenza e all’attività di consulenza da essa svolta nei confronti delle altre unità operative dell’impresa.

I controlli di I livello devono formare oggetto di una valutazione in termini di adeguatezza, finalizzata a verificare che le relative modalità e caratteristiche siano efficaci e tracciabili e pertanto in grado di mitigare il sottostante rischio fiscale. Nel caso in cui ad esito della valutazione il con-

DESCRIzIONE RISChIO

Erroneo trattamento fiscale delle componenti di reddito derivanti dalla stipula dei contratti di gestione finanziaria infragruppo (cd. Cash Pooling)

Errata/omessa gestione fiscale delle giacenze di magazzino

Errata applicazione della normativa sui prezzi di trasferimento in relazione a cambiamenti organizzativi idonei a modificare i profili funzionali dei soggetti coinvolti nelle transazioni infragruppo

trollo risulti “non adeguato” o “parzialmente adeguato” devono essere evidenziate le carenze riscontrate (ad esempio la mancata formalizzazione di una procedura, la mancata automatizzazione in tutto o in parte del controllo, ecc.) e le previste attività rimediali (ovvero le attività da prevedere al fine di colmare il gap e rendere il controllo “adeguato”).

Va poi determinato il rischio che residua dopo l’applicazione dei presidi implementati, ricavandone la gradazione (“alto”, “medio”, “basso”) dalla combinazione delle valutazioni relative al rischio inerente e alla adeguatezza del controllo di I livello.

La RCMs deve anche contenere le informazioni relative al controllo di II livello (cd. monitoraggio indipendente), vale a dire l’attività di testing svolta periodicamente dalla funzione aziendale dedicata (funzione di Tax Risk Management) con la finalità di:

- verificare che i controlli di I livello operino coerentemente al loro disegno;

- verificare che gli owner dei controlli di I livello possiedano l’autorità, le competenze necessarie e i mezzi adeguati a porre efficacemente in atto il controllo;

- evidenziare, laddove vengano riscontrate criticità, dei piani di miglioramento.

Il TCF, per espressa disposizione normativa, deve inoltre essere “integrato” con gli altri sistemi di controllo del rischio di cui l’impresa si è dotata, anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, dandone evidenza nel TCF stesso.

Ciò vale, in particolare, per le imprese che già adottano, o adotteranno in futuro, sistemi di controllo sull’informativa finanziaria contabile previsti dalla legge 262/2005 (c.d. “Modello 262”) o dal Sarbanes Oxley Act statunitense (c.d. “Modello Sox”).

Il TCF deve essere integrato anche con il “Modello 231”, in particolare per la mappatura e presidio del rischio di frode fiscale ovvero il rischio di incorrere in fenomeni di frode fiscale in conseguenza di condotte fraudolente poste in essere da soggetti

terzi, intendendosi per tali persone fisiche, società o enti di qualsiasi natura, diversi dall’impresa, anche se a quest’ultima legati da rapporti di lavoro dipendente, di partecipazione, di collaborazione, di natura commerciale o altro.

CERTIFICAzIONE

DEL TCF

Ulteriore condizione per potersi avvalere, a seconda dei requisiti soggettivi, del regime di cooperative compliance o di opzione per il TCF è la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale adottato dall’impresa da parte di un professionista indipendente, iscritto all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed in possesso di una specifica professionalità (c.d. “Certificatore”).

Con decreto del 12 novembre 2024 (c.d. “Decreto Attestazioni”) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disciplinato i requisiti, i compiti e gli adempimenti del Certificatore. È innanzitutto statuito che l’attività di certificazione del TCF è riservata ai soggetti iscritti in un apposito elenco (tenuto dal Consiglio nazionale forense, per gli avvocati, e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, per i commercialisti).

Possono chiedere l’iscrizione a tale elenco i professionisti iscritti al rispettivo albo da più di cinque anni e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità definiti dall’art. 2 del decreto, tra i quali il possesso di competenze e capacità professionali in materia di sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, principi contabili e diritto tributario.

Il possesso delle richieste competenze e capacità professionali è attestato dall’Ordine professionale di appartenenza, previa anche la partecipazione ad appositi percorsi formativi.

Per poter assumere l’incarico, il professionista abilitato deve inoltre essere indipendente dal soggetto che lo ha conferito e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale. Nell’art. 4 del Decreto Attestazioni sono declinate, in via non esaustiva, delle specifiche casistiche di presumibile mancata indipendenza che non consentono l’accettazione dell’incarico.

Tra queste vi è anche l’aver reso servizi funzionali alla elaborazione del TCF da certificare ovvero l’aver assunto un ruolo di responsabilità nell’ambito del TCF: anche qualora i servizi siano stati resi o il ruolo sia stato assunto da un altro professionista legato da rapporti di collaborazione professionale, anche occasionali, con la medesima società o associazione tra professionisti con cui collabora, a

qualunque titolo, o a cui è associato il professionista abilitato.

Come poi indicato dal successivo art. 6, compito del Certificatore è quello di attestare che il TCF risponda ai requisiti di cui al D.Lgs. 128/2015 e che sia impostato in modo coerente con le linee guida rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

Per tale finalità il decreto declina una serie di valutazioni che il Certificatore deve fare, che sono poi riprese e commentate nelle linee guida rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

Ripercorrendo quanto indicato dalle linee guida si riscontra, in sintesi, quanto segue.

Il Certificatore deve valutare se il TCF fornisce una ragionevole certezza agli stakeholders di riferimento, ivi inclusa l’Amministrazione finanziaria, riguardo a una gestione consapevole e affidabile della variabile fiscale.

A tali fini, il Certificatore deve valutare il sistema dei controlli interni su due livelli:

- a livello di controlli generali (c.d. Company level) deve valutare l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative (e relative responsabilità operative) volte ad assicurare l’efficiente ed efficace gestione del processo di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (in altre parole le regole contenute nel sopra descritto “Tax Compliance Model”);

- a livello di controlli di singolo rischio (c.d. Activity level) deve valutare l’insieme delle policies e delle procedure dirette a gestire i rischi compresi nella “mappa dei rischi fiscali adempimento”.

Per ognuno dei livelli sono previste tre fasi:

1. definizione del perimetro - identificazione dei processi di controllo chiave generali e specifici per la prevenzione dei rischi fiscali;

2. valutazione dell’impostazione del sistemavalutazione dei processi di controllo selezionati secondo i requisiti previsti dalla norma interna e dagli standard internazionali, anche attraverso interviste agli attori coinvolti e “walkthrough” documentali (cd. ToD - Test of Design);

3. valutazione di efficacia - valutazione dell’efficacia operativa del sistema di controllo interno attraverso procedure di test finalizzate a verificare che i controlli abbiano operato nel continuo e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta (cd. ToE - Test of Effectivness).

Il Certificatore deve inoltre valutare l’integrazione del TCF con il sistema di controllo interno in materia finanziaria-contabile.

vERIFICA DEI REQUISITI

DA

PARTE DELL’AGENzIA

DELLE ENTRATE

A norma dell’art. 5 del DM 6.12.2024 l’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate verifica i requisiti del TCF, con anche interlocuzioni in uno o più incontri. In particolare, oltre ai requisiti soggettivi, viene verificato che il TCF sia stato predisposto in modo coerente con le linee guida e sia stato certificato da parte di un professionista indipendente iscritto nell’apposito elenco.

Il procedimento deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento della domanda di ammissione, con sospensione del termine in caso di richiesta di ulteriore documentazione ovvero di interventi ritenuti necessari ai fini dell’ammissione (al termine dell’istruttoria l’ufficio comunica tramite pec il relativo esito).

I dipendenti dell’Agenzia delle entrate possono accedere presso le sedi dell’impresa, nei tempi con questa concordati, per prendere diretta cognizione di elementi informativi utili.

Welfare aziendale

le regole previSte

dai prinCipi Contabili

Il welfare aziendale ha assunto negli ultimi anni un ruolo sempre più significativo e apprezzato sia da parte dei collaboratori che delle imprese. L’argomento genera rilevanti implicazioni anche sul fronte fiscale e contabile che devono essere gestite correttamente.

Il piano di welfare è legato ad accordi sindacali sottoscritti che ne stabiliscono le regole di calcolo e di fruizione.

Dal punto di vista contabile l’OIC12 distingue a seconda si tratti di costo da imputare nel bilancio in contropartita ad una posta di debito oppure in appositi fondi. La distinzione dipende dal modo in cui l’accordo viene definito.

Nel primo caso il costo può trovare collocazione nella voce B.9 riservata ad accogliere i costi del personale o in sue sotto voci. Questa collocazione è riservata ai casi in cui il premio è previsto in via automatica dal contratto, al raggiungimento di determinati obiettivi aziendali. Ciò a prescindere dal fatto che la quantificazione del premio sia determinata nell’esercizio successivo a quello di effet-

tuazione della prestazione lavorativa. In presenza quindi di contratti che definiscono in via automatica il premio, il costo viene legato all’esercizio in cui viene realizzata la prestazione lavorativa, con la conseguente deducibilità fiscale. Si pensi ad un premio legato al raggiungimento di una determinata riduzione dei sinistri aziendali, quantificabili al 31.12 dell’anno “n” ma erogabili nell’anno “n + 1”, saranno deducibili nell’anno “n”.

Qualora invece il piano non preveda in via automatica la quantificazione del welfare e questo sia deliberato dall’organo assembleare nell’esercizio successivo a quello di effettuazione della prestazione lavorativa, i relativi importi vanno accantonati in apposito fondo. La scrittura potrebbe essere:

Accantonamento a Fondo premi premi dipendenti dipendenti

L’accantonamento non beneficerà della deducibilità fiscale, quest’ultima sarà riconosciuta nell’esercizio di effettiva erogazione con lo storno del debito.

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2025 ha confermato la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva per le somme erogate nel triennio 2025 - 2027 a titolo di welfare.

(Pz)

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Le operazioni in valuta

nuove regole per ridurre

il doppio binario

tra norme Contabili e fiSCali

PREMESSA

Il D. Lgs. 192/2024 ha modificato la disciplina fiscale riguardante la gestione delle poste valutarie a fine anno allo scopo di ridurre il numero di riprese fiscali necessarie a determinare il reddito imponibile. L’intento del legislatore è stato quindi quello di ridurre il più possibile il doppio binario tra valori contabili e fiscali. Prima di entrare nel merito delle modifiche apportate dal decreto 192/2024 e già operative con riferimento alle chiusure del bilancio al 31 dicembre 2024, ricordiamo le caratteristiche delle operazioni in valuta.

GLI ASPETTI

CIvILISTICI

Per quanto riguarda le disposizioni civilistiche, facciamo un breve elenco delle disposizioni che interessano le poste valutarie:

- l’articolo 2425 del codice civile, alla voce 17bis) prevede l’indicazione degli utili e delle perdite su cambi. Questa posta è destinata ad accogliere le variazioni positive e negative riferite alla data di chiusura del bilancio rispetto al cambio riferito alla data di effettuazione delle operazioni;

- il secondo comma dell’articolo 2425-bis del codice civile prevede che i ricavi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta, devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. Questo significa che le operazioni durante l’anno devono essere contabilizzate al cambio del giorno in cui l’operazione viene effettuata;

- l’articolo 2426 n. 8-bis del codice civile, nell’ambito dei criteri di valutazione, prevede una modalità particolare per le poste in valuta immobilizzate rispetto a quelle non im-

mobilizzate. In particolare la loro iscrizione deve avvenire al cambio storico, vale a dire che deve essere riferito al momento dell’acquisto;

- l’articolo 2427 comma 6) prevede l’obbligo di ripartire per aree geografiche i crediti e i debiti compresi quelli espressi in valuta;

- l’articolo 2427 comma 6-bis) richiede che la Nota integrativa fornisca dettagliate informazioni in merito agli effetti significativi delle variazioni dei cambi verificatesi dopo la chiusura dell’esercizio.

Fatta questa panoramica delle principali disposizioni di natura civilistica, vediamo dal punto di vista contabile quale deve essere il comportamento da seguire.

ATTIvITà E PASSIvITà

NON REGOLATE

ALLA ChIUSURA

DELL’ESERCIzIO

La valutazione delle partite in moneta estera ai fini civilistici va distinta in:

- poste monetarie, da iscrivere al cambio a pronti alla chiusura dell’esercizio (crediti, debiti, disponibilità liquide, ratei, titoli di debito), con imputazione degli utili o delle perdite su cambi a conto economico e, in caso di saldo positivo, accantonamento di una corrispondente riserva non distribuibile;

- poste non monetarie iscritte al cambio vigente al momento dell’acquisto (immobilizzazioni materiali e immateriali, partecipazione e altri titoli, rimanenze, anticipi per acquisti e vendita di beni e servizi e risconti).

È evidente che il problema della valutazione a fine anno si pone solo per le operazioni che non hanno trovato la loro regolarizzazione finanziaria nel corso dell’esercizio.

Per le poste per le quali è richiesto un processo di valutazione come abbiamo visto il legislatore civile ha previsto che nell’ipotesi in cui la somma algebrica degli utili e delle perdite su cambi da valutazione, determini un utile netto, questo deve essere accantonato in apposita riserva che non potrà essere distribuita fino a quando le poste non saranno realizzate. La riserva ha lo scopo di evita-

re la distribuzione ai soci di proventi non ancora effettivamente realizzati.

POSTE MONETARIE

Fino allo scorso anno, il comma 3 dell’articolo 110 del DPR 917/86 prevedeva, per le operazioni di tipo monetarie, che gli oneri e i proventi emergenti dall’adeguamento delle attività e delle passività in valuta al cambio di fine esercizio, non assumessero rilevanza fiscale. Le perdite su cambi da valutazione non erano deducibili e allo stesso modo gli utili non realizzati non concorrevano alla formazione del reddito imponibile.

Come anticipato l’art. 9 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 192/2024 ha abrogato il citato comma 3, con la conseguenza che gli utili e le perdite su cambi da valutazione diventano immediatamente rilevanti ai fini fiscali. Di conseguenza eventuali utili o perditi su cambi in valuta da valutazione iscritti nel 2024 avranno rilevanza fiscale nel 2024. Il legislatore in questo modo ha voluto ridurre il doppio binario tra valori contabili e fiscali.

Si pensi ad una esportazione verso gli Stati Uniti eseguita nel 2024 per un importo di 20.000 dollari che al 31.12.2024 non è stata ancora incassata.

Si ipotizzi che il cambio del giorno dell’operazione indicato in contabilità sia pari a 1,04, corrispondente a 20.000:1,04 = 19.230,77

Se al 31.12.2024 il cambio è pari al 1,03, la valutazione del credito a fine anno sarà 20.000:1,03 = 19.417,48 con la seguente scrittura contabile:

Credito verso a Utile su cambi 186,71 cliente USA non realizzati

L’importo di 186,71 anche se non ancora realizzato in quanto conseguente ad un processo di valutazione, concorre alla determinazione del reddito imponibile nel 2024.

POSTE

NON MONETARIE

L’articolo 2426 n. 8 – bis) del codice civile prevede un criterio di valutazione particolare per la valutazione delle poste non monetarie come ad esempio le immobilizzazioni espresse in valuta. In particolare è previsto il mantenimento del cambio storico, vale a dire quello applicato al momento dell’effettuazione dell’operazione. Unica deroga a questo principio ed è quella in cui la riduzione del cambio alla data di chiusura dell’esercizio debba ritenersi di tipo duraturo. Può essere il caso in cui un paese proceda alla svalutazione del rapporto di cambio in confronto all’euro. Non è pertanto sufficiente uno sfavorevole andamento del cambio a giustificare la svalutazione ma è necessario che si verifichino eventi di natura straordinaria. Escludendo quest’ultima ipotesi, in generale il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, comprese le attività finanziarie, rimangono cristallizzate in bilancio sulla base dei cambi storici di acquisto.

(Pz)

Contributi alle imprese artigiane

a) ammodernamento tecnologico (art. 55 bis della L.R. n. 12/2002);

termini di preSentazione delle domande:

31 marzo - 31 diCembre 2025

Con Delibera della Giunta Regionale n. 304 del 14 marzo 2025 (di seguito “DGR n. 304/2025”) sono state apportate alcune modifiche al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigianato, di cui al DPReg. n. 33/Pres. del 25 gennaio 2012, in applicazione della Legge Regionale n. 12 del 22 aprile 2002.

Tanto premesso, comunichiamo che, ai sensi del c. 8 dell’art. 10 del Testo Unico e dell’art. 2 dell’All. A della DGR n. 304/2025,

dalle ore 10.00 del 31 marzo 2025 alle ore 16.00 del 31 dicembre 2025

le imprese iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane (A.I.A.) potranno presentare domanda di contributo al Centro di Assistenza Tecnica Artigianato (CATA) unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute dall’1 gennaio 2024.

I canali contributivi operanti per l’annualità 2025 sono i medesimi di quelli del 2024, così come di seguito riportati:

b) analisi di fattibilità e consulenza economicofinanziaria finalizzate alla realizzazione di nuove iniziative economiche (art. 56, c. 1, lett. b) della L.R. 12/2002);

c) partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere (art. 56, c. 1, lett. c) della L.R. n. 12/2002);

d) commercio elettronico (art. 57 della L.R. n. 12/2002);

e) nuove imprese artigiane (art. 42 bis della L.R. n. 12/2002).

f) miglioramento dei laboratori per le lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura (art. 54 della L.R. n. 12/2002);

g) imprese artigiane di piccolissime dimensioni (art. 60 bis della L.R. n. 12/2002).

Gli incentivi sono concessi e liquidati tramite procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di contributo. Le domande devono essere presentate tramite front end regionale con accreditamento al Sistema pubblico d’identità digitale (SPID) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS), allegando la documentazione prevista.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento. (MM)

Contributi per conseguimento della CQC 2024

Motorizzazione civile regionale – via Popone n. 67 – 33100 Udine.

le modalità di invio

del modulo di liQuidazione

del Contributo

Con la nostra circolare n. 66/MM del 18 febbraio 2025 abbiamo dato notizia della pubblicazione sul sito della Regione del modulo di liquidazione del contributo CQC 2024 da: - compilare e trasmettere via PEC all’indirizzo: motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it

o - inviare a mezzo raccomandata a/r a: Servizio

La Regione FVG, avendo riscontrato numerosi invii non corretti, ha ritenuto necessario precisare che le richieste devono essere trasmesse via PEC all’indirizzo PEC: motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it. Sono accettate solo se trasmesse da PEC.

I soggetti che non dispongono di una PEC possono inviare la richiesta di rimborso a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo di cui innanzi.

La Regione avverte che le richieste presentate con modalità difformi NON saranno ritenute valide.

Si invitano, infine, le imprese a divulgare la presente circolare ai potenziali candidati con i quali dovessero entrare in contatto.

(MM)

Indice mensile rivalutazione

t.f.r.

febbraio 2025

MUD 2025: presentazione entro il 28 giugno 2025

Servizio dell’aSSoCiazione di Compilazione e preSentazione della diChiarazione mud

È pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 49 del 28 febbraio 2025, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024.

La scadenza per la presentazione del MUD è fissata entro centoventi giorni dalla pubblicazione ufficiale, quindi entro il 28 giugno 2025.

Il nuovo modello, per quanto riguarda le imprese restano sostanzialmente invariati i contenuti e le modalità di trasmissione previste nel 2024. Come ogni anno garantiamo il servizio per la compilazione e l’invio della denuncia annuale dei rifiuti speciali prodotti e smaltiti durante l’anno 2024. Il MUD va presentato entro il 28 giugno 2025 dai seguenti soggetti, identificati sulla base del Decreto Legislativo n. 152/2006 e dal DPCM del 17 dicembre 2014:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti;

- commercianti e intermediari senza detenzione;

- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

- imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di

recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184, comma 3, lettere c, d e g) del Decreto Legislativo n. 152/2006. Il servizio, a pagamento, è a cura di Apiservizi srl, Società di servizi della nostra Associazione. Le imprese che vorranno presentare la dichiarazione con la nostra assistenza sono pregate di contattare il perito Claudio Scialino, tel. 0432.507377, e-mail edilizia@confapifvg.it, per fissare l’appuntamento. Le Imprese interessate al servizio dovranno predisporre la seguente documentazione, indispensabile ai fini della compilazione della denuncia:

- copia della denuncia presentata nel 2024 per l’anno 2023 (se non compilata nel 2024 presso CONFAPI FVG);

- registri di carico e scarico dei rifiuti da dicembre 2023 a gennaio 2025 aggiornati con le indicazioni in chilogrammi o tonnellate dei rifiuti prodotti e smaltiti;

- copia dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti conferiti con il peso verificato a destino (4a copia) divisi per codice rifiuto;

- giacenze espresse in Kg al 31 dicembre 2024;

- numero medio dei dipendenti nell’anno 2024;

- nominativo del legale rappresentante;

- numero di iscrizione al R.E.A.;

- codice fiscale della ditta;

- codice ISTAT attività.

Chiediamo, inoltre, alle persone incaricate dall’impresa di presentarsi all’appuntamento in CONFAPI FVG per la compilazione del MUD, concordato con il nostro p.i. Claudio Scialino, con la delega in originale, corredata dal documento d’identità in corso di validità del dichiarante.

(CSC)

Albo Gestori ambientali: trasporto rifiuti

poSSibilità per il legale rappre-

Sentante di Svolgere la funzione di reSponSabile teCniCo per la Sua impreSa

Con la delibera 6 marzo 2025, n. 1, il Comitato Nazionale ha attuato quanto previsto dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, di conversione del DL 153/2024 in materia ambientale, il cui articolo 4 prevede la possibilità per il Legale rappresentante di un’impresa di assumere il ruolo di responsabile tecnico (RT) della stessa.

Dal prossimo 1° aprile 2025 (data di entrata in vigore della delibera), i legali rappresentanti delle imprese di trasporto rifiuti e di altre aziende iscritte all’Albo dei Gestori ambientali, che per almeno tre anni consecutivi abbiano ricoperto tale ruolo, possono assumere il ruolo di RT della propria impresa “senza necessità di verifica d’idoneità e di aggiornamento”.

La delibera è stata costruita come integrazione ai precedenti provvedimenti del Comitato nazionale in materia di dispensa dalle verifiche d’idoneità da RT, che lo stesso Comitato può fare ai sensi dell’art. 13 del suo Regolamento (delibere nn. 6

del 30 maggio 2017, 7 del 16 novembre 2022 e 4 del 26 luglio 2023) e non prevede quindi il rilascio di un attestato di RT, sebbene un provvedimento di dispensa.

Il soggetto interessato potrà quindi presentare domanda di dispensa, come da modello allegato E alla delibera, da avviare alla propria Sezione regionale o provinciale competente attraverso il sistema telematico Agest, indicando appunto che è l’attuale legale rappresentate dell’impresa iscritta all’albo nazionale dei gestori ambientali, di cui indica sia la denominazione che il relativo numero d’iscrizione.

La Sezione in questione, esaminata la domanda ed effettate le dovute verifiche, rilascerà la dispensa conforme all’allegato F alla delibera. In caso di verifica negativa, disporrà invece il rigetto, con provvedimento simile all’allegato G.

Si precisa, infine, che la delibera in oggetto richiede a coloro che avessero già inviato PEC con la richiesta di assumere la funzione di RT per la propria impresa di presentare nuova domanda, attraverso il sistema telematico dell’Albo, a partire dal 1° aprile 2025, quando detta funzione verrà sicuramente implementata dal punto di vista informatico, senza affondare le segreterie delle Sezioni competenti sotto una mole di PEC e di allegati presentati dagli interessati.

(C)

L’equilibrio contrattuale negli appalti pubblici

la rinegoziazione Si limita al ripriStino dell’originario

eQuilibrio del Contratto Senza

alterarne la SoStanza eConomiCa

L’articolo 9 del Codice (D.Lgs. 36/2023) dispone che negli appalti pubblici deve sussistere il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale. Infatti, si prevede che se nell’esecuzione di un appalto pubblico sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta.

Nell’ambito delle risorse individuate, la rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilità parziale. Le stazioni appaltanti favoriscono l’inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell’avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze. In applicazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti relative articoli sulla

revisione prezzi (art. 60), sulla modifica dei contratti in corso di esecuzione (art. 120).

REvISIONE PREzzI

L’articolo 60 del Codice prevede che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio per le Stazioni Appaltanti l’inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.

Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

a) una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Sempre nell’articolo 60 viene specificato anche che per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole sopracitate, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all’indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l’incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai fini dell’attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi le stazioni appaltanti utilizzano: a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

MODIFICA DEI CONTRATTI

IN CORSO DI ESECUzIONE

L’articolo 120 del Codice, nel mantenere fermo quanto previsto dall’articolo 60 relativamente alle clausole di revisione dei prezzi, prevede che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi citati di seguito, sempre che, nelle ipotesi previste dalle seguenti lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: che prevede che nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore, per l’adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale;

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

c) per le varianti in corso d’opera, da intendersi

come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, Rientrano in tali circostanze gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore, in particolare:

1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell’intervento;

3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;

4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnicoscientifiche consolidate al momento della progettazione.

d) se un nuovo contraente sostituisce l’aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:

1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;

2) all’aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del codice;

3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori; Nei casi di cui alle sopracitate, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l’applicazione del codice.

I contratti possono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate annualmente dall’Unione Europea;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contrat-

to per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;

d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto.

Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell’opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell’opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;

c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell’esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell’opera.

Il contratto è sempre modificabile, in quanto deve sussistere il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l’adeguamento del contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione.

Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un’opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.

(CSC)

Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

CARO MATERIALI:

PUBBLICATO DECRETO

II° SEMESTRE 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2025 è stato pubblicato il Decreto direttoriale del Mit del 19 dicembre 2024 che prevede la ripartizione delle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi per le lavorazioni eseguite nel secondo semestre del 2022. Sulle 1.694 richieste pervenute da parte delle stazioni appaltanti, relative a 5.085 contratti di appalto, a seguito di istruttoria ministeriale sono stati riconosciuti circa 510 milioni di euro dei quali oltre 114 milioni alle piccole imprese, 159 alle medie e oltre 236 alle grandi imprese. Il decreto legge n. 21 del 21 marzo del 2022 aveva già riconosciuto un’anticipazione del 50% dell’importo complessivo ammissibile; con l’attuale decreto verrà erogato il saldo finale alle stazioni appaltanti.

Saranno effettuati controlli a campione sull’utilizzo dei fondi e, in caso di irregolarità accertate, il beneficio potrà essere revocato.

LA LEGGE

DI CONvERSIONE

DEL “DECRETO MILLE PROROGhE”

IN GAzzETTA

La legge n. 15/2025, relativa alla conversione del “decreto milleproroghe”, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025. Si riportano di seguito alcuni contenuti che interessano anche il settore delle costruzioni.

- Polizze catastrofali: viene confermato al 31 marzo 2025 il termine per la stipula dei contratti assicurativi per i rischi catastrofali

- Validità permessi di costruire: si estendono di sei mesi i termini di inizio e fine lavori per i

permessi rilasciati entro il 31 dicembre 2024 e sono prorogati di sei mesi i termini previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica formatesi fino alla stessa data.

- Proroghe adempimenti norme antincendio: si dispone il differimento dei termini per l’adeguamento alle norme antincendio in tre ambiti specifici:

* 31 dicembre 2027 per asili nido e istituti scolastici (fermo restando, medio tempore, il rispetto di alcune prescrizioni);

* 31 dicembre 2026 per le strutture ricettive oltre 25 posti letto, a condizione di presentare entro il 31 dicembre 2025 una SCIA parziale che attesti il rispetto di almeno otto delle dieci prescrizioni contenute nella legge di Bilancio 2018;

* 31 dicembre 2025 per rifugi alpini con oltre 25 posti letto. Anche in questo caso è necessaria la SCIA, previa valutazione del progetto da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.

ANAC:

OBBLIGO TRASPARENzA PER LE SOCIETà

IN CONTROLLO PUBBLICO

In un parere del 12 febbraio u.s. l’Anac ha precisato che le società in controllo pubblico sono tenute ad applicare i medesimi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni. Questo obbligo vale anche per le società per azioni che operano in regime di concessione, come gestori di autostrade. In particolare, all’interno della sezione “Società trasparente”, sono tenute a pubblicare tutti i dati richiesti per legge, ivi comprese le informazioni relative ai compensi percepiti e alle spese di missione. Tra i dati da pubblicare anche quelli relativi agli amministratori: atto di nomina, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo, curriculum, compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, ecc.

NEL 2024 PRODUzIONE

COSTRUzIONI A +5%

Dall’ultima nota pubblicata lo scorso 20 febbraio

dall’Istat, si rileva che continua anche nel 2024 la crescita della produzione nelle costruzioni (+5,0%), anche se con un significativo rallentamento rispetto all’anno precedente (+6,9 %). Relativamente al solo mese di dicembre 2024, l’Istat ha stimato un indice pari a -1,7% rispetto a novembre, mentre su base tendenziale, l’indice corretto per gli effetti di calendario registra una flessione dello 0,6%. Nella media del quarto trimestre del 2024 la produzione nelle costruzioni aumenta dell’1,5% nel confronto con il trimestre precedente.

RIQUALIFICAzIONE

ENERGETICA

IMMOBILIARE 2030: IL 54% IMMOBILI

ANCORA INADEGUATO

Da un’analisi elaborata dall’Istituto Nomisma sugli obiettivi di riqualificazione del patrimonio immobiliare imposti dalla direttiva europea case green entro il 2030, il 50% degli edifici italiani risulta avere ancora standard inadeguati. Secondo i dati aggiornati a maggio 2024, oltre la metà degli immobili italiani (54%) rientra nelle classi energetiche più basse (F e G). In alcune zone climatiche, come la fascia D, la percentuale di edifici con le prestazioni peggiori arriva al 65%, con un impatto significativo sui consumi e sulle spese energetiche delle famiglie. Per completare il percorso di riqualificazione sarà necessario investire 83,4 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, intervenendo su circa il 10% degli edifici residenziali con una spesa media per unità immobiliare stimata di circa 25.000 euro, variando da 15.000 euro per un’abitazione in un grande condominio a 42.000 euro per un edificio unifamiliare. Gli interventi necessari per conseguire gli obiettivi della Direttiva dovrebbero consentire di ridurre le emissioni atmosferiche di 3,2 milioni di tonnellate di CO 2 equivalente, pari al 7% delle emissioni di CO 2 dell’intero settore residenziale, con un risparmio medio del 36% in termini di bolletta energetica per unità immobiliare.

CONSIGLIO DI STATO:

PRIORITARI ASPETTI SOSTANzIALI PER PERSEGUIRE

MIGLIOR RISULTATO

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 1425 del 20 febbraio 2025), richiamando le recenti modifiche apportate al Codice Appalti, ha affermato la legittimità che “la verifica sui requisiti in alcune fattispecie possa avvenire successivamente all’attribuzione dell’efficacia dell’aggiudicazione”.

Secondo i Giudici tale possibilità è coerente con il principio del risultato. In questo contesto “la stazione appaltante deve, invero, mirare a raggiungere il risultato dell’aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto non delle sterili prescrizioni formalistiche, bensì delle garanzie sostanziali dei partecipanti alla procedura di evidenza pubblica”. Rispetto al perseguimento di questo obiettivo, il soccorso istruttorio impedisce che “nei casi in cui risulti comunque rispettata la par condicio fra i partecipanti, le formalità imposte dalla legislazione sull’evidenza pubblica si traducano in un inutile pregiudizio per il buon esito della gara, il cui scopo è quello di permettere l’aggiudicazione al soggetto che mette a disposizione della stazione appaltante la migliore offerta e garantisce, dunque, il miglior risultato dell’azione amministrativa”. Il Consiglio di Stato ha quindi ribadito che occorre prendere atto dell’evoluzione normativa in corso nella disciplina dei contratti pubblici, tendente sempre più a valorizzare i profili sostanziali su quelli formali nell’intento di ottenere il miglior risultato possibile nell’affidamento dell’appalto.

CONFAPI

ANIEM: RIPRISTINARE UTILIzzO CEL

LAvORI SUBAPPALTATI

Confapi Aniem ha sollecitato l’immediata modifica della norma che limita ai soli subappaltatori l’utilizzo dei lavori subappaltati ai fini della dimostrazione dei requisiti di qualificazione tecnicoprofessionali.

Secondo il Presidente, Giorgio Delpiano la disposizione introdotta con il recente Decreto correttivo al Codice Appalti “limita la libera organizzazione imprenditoriale penalizzando illegittimamente il ricorso al subappalto, si pone in contrasto con la regolamentazione europea e danneggia il comparto dei lavori rispetto ad altri settori”.

“Si tratta – aggiunge - di una norma concepita senza conoscere le dinamiche del nostro settore e, in particolare, senza valutare gli oneri, le garanzie e le responsabilità sostenute dall’appaltatore sull’intera realizzazione dei lavori, compresi quelli subappaltati. Consentire agli appaltatori di utilizzare i lavori eseguiti in subappalto solo per dimostrare la cifra d’affari complessiva e non per la qualificazione nel suo complesso significa non dare alcun valore alle attività di controllo e di coordinamento svolte nei confronti dei subappaltatori, anche in relazione alla sicurezza nei cantieri”.

Confapi Aniem, quindi, rappresentando un’istanza dell’intera Categoria delle Pmi edili, chiede il

ripristino della precedente disciplina normativa che consentiva anche agli appaltatori l’utilizzo dei certificati relativi ai lavori subappaltati ai fini dell’attestazione Soa.

MIT:

GARANzIA PROvvISORIA

NEGLI APPALTI

SOTTO SOGLIA

Il Ministero Infrastrutture (Parere n. 3138 del 27 febbraio 2024) ha precisato che negli appalti sotto soglia il Rup deve applicare le semplificazioni normative previste, anche in merito alle garanzie/ cauzioni, a prescindere dalle procedure di affidamento adottate.

Nel quesito veniva chiesto se fosse possibile utilizzare la procedura aperta in luogo della procedura negoziata per lavori di importo pari o superiore al milione di euro e “se ai fini della richiesta della garanzia provvisoria si applicano i commi 1 e 2 dell’art. 53 del codice o l’art. 106 del medesimo Codice”. Secondo il Mit la decisione di utilizzare una procedura ordinaria invece della procedura negoziata non fa venir meno l’obbligo di applicare le semplificazioni appositamente previste.

Nel parere ministeriale viene affermato, in particolare, che “in applicazione del principio del risultato, si ritiene che l’affidamento di contratti sotto soglia mediante procedura ordinaria, in assenza di un interesse transfrontaliero certo, rimanga assoggettato alle restanti misure di semplificazione dettate per tali contratti, ivi inclusa la disciplina relativa alla garanzia provvisoria, ferma restando l’esigenza di valutare i maggiori rischi correlati alla tipologia di procedura prescelta sotto il profilo di un’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’operatore economico individuato come aggiudicatario”.

In un altro parere (Parere n. 3276 del 27 febbraio 2027) il Mit ha affermato che le stazioni appaltanti non devono richiedere la garanzia provvisoria per gli affidamenti sottosoglia, salvo che nei casi di:

- procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici;

- dialogo competitivo;

- partenariati per l’innovazione.

In queste ipotesi specifiche, la garanzia provvisoria può essere richiesta solo se sussistono particolari esigenze che ne giustifichino l’introduzione e che devono essere esplicitate nella decisione di contrarre, nel bando o in un altro atto equivalente.

La norma di riferimento, precisa il Ministero, è l’art. 53 del Codice Appalti: per gli affidamenti sottosoglia, quindi, la richiesta della garanzia provvisoria non è automatica, ma può essere prevista solo in presenza di specifiche esigenze sulla base di una valutazione discrezionale della stazione appaltante, nel rispetto dei limiti indicati dalla normativa.

MIT: NEL CODICE

PRESENTI

SUPERSPECIALISTIChE

E TUTTE LE CATEGORIE

SONO A QUALIFICAzIONE

OBBLIGATORIA

Con il Parere n. 3258 del 27 febbraio 2024 il Ministero Infrastrutture ha precisato che l’attuale Codice Appalti prevede ancora le categorie super specialistiche e che non sussiste più distinzione tra categorie a qualificazione obbligatoria e non. La presenza delle categorie c.d. SIOS è testimoniata da diverse disposizioni del Codice: art. 104, c. 11, art. 119, c. 2, art. 40, c. 2 lett. f) n. 9 dell’Allegato I.7.

Di converso, è stato chiarito che ai sensi del nuovo Codice dei contratti tutte le categorie sono da ritenersi a qualificazione obbligatoria.

MIT CONFERMA

DIvIETO DI SORTEGGIO

NELLE PROCEDURE

NEGOzIATE

Con due recenti pareri del 27 febbraio 2025 (n. 2023 e 2024), il Supporto Giuridico del Ministero Infrastrutture è intervento sulla corretta gestione delle procedure negoziate confermando, in particolare, il divieto (sancito dall’art. 50 e dall’All. II.1 del Codice Appalti) relativo all’utilizzo del sorteggio dei soggetti da ammettere alla procedura.

Il Ministero (parere n. 2023), dopo aver richiamato l’impossibilità “di utilizzare il sorteggio per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento di contratti sotto soglia” precisa che in mancanza di regolamento interno, i criteri “devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza” e “sono individuati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente”.

Il secondo parere (n. 2024) riguarda la possibilità di eludere la fissazione di ulteriori criteri per scegliere gli operatori da far competere, facendo riferimento al “sistema di qualificazione degli operatori economici operanti in quell’ambito, di

cui all’articolo 100 comma 4 e seguenti e dell’allegato II.12 del Codice, il quale già definisce criteri ampiamente sufficienti a garantire i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza richiesti”.

Anche in questo caso il Mit ribadisce che operando nel modo prospettato si introdurrebbe “una deroga generalizzata al divieto di sorteggio per tutti i contratti di lavori e pertanto non risulta conforme al dettato normativo, che consente il ricorso a metodologie di estrazione casuale dei nominativi esclusivamente in relazione a circostanze che caratterizzano singoli affidamenti, come si evince dalla formulazione letterale della previsione normativa in cui si richiede di comprovare la sussistenza di situazioni particolari e specificamente motivate nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori”.

CIRCOLARE

BENI CULTURALI

SULLE MODIFIChE

AL CODICE APPALTI

Con la Circolare n. 10/2025 il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale (Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio, DG ABAP, Servizio II), ha analizzato le modifiche normative intervenute, in particolare con il recente decreto correttivo al Codice Appalti, per l’affidamento di lavori su beni sottoposti a tutela.

La circolare valuta anzitutto la disciplina sulla VPIA (verifica preventiva dell’interesse archeologico), ora strutturata in due fasi distinte: la prima consistente nella raccolta ed elaborazione degli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, la seconda riguardante il compimento

delle indagini archeologiche preventive e la conseguente redazione dei documenti integrativi. In merito ai requisiti professionali e qualificazione dei soggetti negli scavi archeologici si evidenzia come nel decreto correttivo è stata dedicata una particolare attenzione a tali requisiti stabilendo che, per la direzione tecnica dei lavori OS 25 (scavi archeologici e attività connesse), il decreto richiede espressamente il coinvolgimento di archeologi in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o dottorato di ricerca in archeologia (art. 11, co. 3, lett. c).

La progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca deve essere affidata ad archeologi di I fascia (ai sensi del D.M. 20/05/2019), con specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l’intervento.

Si segnala la deroga temporanea per quanto riguarda la direzione dei lavori e il supporto tecnico alle attività del RUP: fino all’eventuale abrogazione dell’Allegato II.18, la figura del restauratore di beni culturali qualificato può essere sostituita da soggetti con esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica di lavori pubblici, purché tale esperienza sia stata maturata alla data del 19 aprile 2016.

Il decreto correttivo, inoltre, ha modificato anche l’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, disponendo che, in caso di dissenso o non completo assenso alla realizzazione di opere o impianti, le amministrazioni coinvolte non possono limitarsi a esprimere contrarietà, ma devono indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l’opera e possibile l’assenso.

(C)

Officine FVG acquisisce la Carrozzeria Emiliana

paSSaggio di teStimone

nella Continuità dei Servizi e nel miglioramento

teCnologiCo

Il 2025 è iniziato con un’importante novità per la nostra Associata Officine FVG SpA, che ha acquisito la Carrozzeria Emiliana di Roveredo in Piano (PN), una realtà con quasi 70 anni di storia alle spalle. Continua così un percorso di acquisizioni cominciato nel 2010, che porta ora un ulteriore tassello alla presenza sempre più capillare dell’Im-

presa sul territorio, un punto di riferimento in regione per i servizi di manutenzione di veicoli commerciali, industriali, speciali e movimento terra. Enzo Tulisso, Presidente di Officine FVG, si dichiara soddisfatto di questa nuova acquisizione: “Siamo grati ai fratelli Gava per averci scelto quali prosecutori di una storia così lunga e importante. Ci stiamo impegnando molto per consolidare la nostra presenza sul territorio perché crediamo sia una priorità andare incontro alle esigenze dei nostri clienti. La Carrozzeria Emiliana ha un’ottima reputazione, si trova in una posizione geograficamente interessante, conta diversi professionisti di valore e utilizza già delle ottime e moderne attrezzature.” (SF)

Autofficine: attività di meccatronica

SCadenza del 5 luglio 2025

per la QualifiCazione alla Sezione di meCCatroniCa

Con le nostre circolari n. 473/AdT del 7 dicembre 2022 e n. 97/AdT del 14 marzo 2023 in materia di autoriparazione, abbiamo dato comunicazione dell’accorpamento delle sezioni di “meccanicamotoristica” e di “elettrauto” nell’unica sezione denominata “meccatronica” (legge n. 224/2012). A seguito di tale modifica, le imprese che, al 5 gennaio 2013, erano iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane sia per l’attività

di meccanica-motoristica che di elettrauto, erano state abilitate alla sezione “meccatronica”; per quelle iscritte per l’una o l’altra attività era stato accordato di continuare la propria attività per altri 5 anni, con l’impegno di conseguire l’abilitazione mancante ai fini della qualificazione nella sezione “meccatronica”. Il periodo di 5 anni era successivamente prorogato fino al 5 gennaio 2024. Con legge n. 15 del 21 febbraio 2025, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, il termine del 5 gennaro 2024 è stato ulteriormente prorogato al 5 luglio 2025, fermo il resto.

Per altre informazioni le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

(MM)

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