APINFORMA
numero 18 15 ottobre 2024
IN PRIMO PIANO
numero 18 15 ottobre 2024 LAVORO
La BCE ha tagliato i tassi di 25 punti base
La compensazione di imposte e contributi
Note di variazione e procedure concorsuali
Riaddebito di spese
Bando Disegni+ 2024
CCNL autotrasporto merci e logistica
Indice mensile rivalutazione t.f.r. settembre 2024
Regione FVG: sicurezza alimentare
Nuovi modelli di registro c/s e FIR sul portale RENTRI
SOA: rinnovo per la Costruzioni Pitton Srl
Academy Albania: manodopera per l’edilizia
Patente a crediti nei cantieri: prime FAQ
ORGANIZZAZIONE
Direttiva NIS2
Regolamento EUDR
Autotrasporto. Riduzione dei pedaggi autostradali 2023
Autotrasporto c/t. CMR elettronico
Sistemi di monitoraggio dei trasporti in Romania
Autotrasporto c/t. Fissaggio veicoli sulle navi RO-RO
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La BCE ha tagliato i tassi di 25 punti base
l’inflazione è Sotto Controllo, mentre Stenta
la ripreSa eConomiCa
Dopo le limature di giugno e settembre il Consiglio direttivo della BCE nella seduta del 17 ottobre 2024, ha deciso un’ulteriore riduzione del tasso
di interesse sui depositi di 25 punti portandolo al 3,25%. La riduzione si è resa possibile dopo aver valutato gli ultimi dati della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria.
La misura produrrà effetti positivi in merito al costo del denaro che le imprese pagano sulle proprie esposizioni debitorie e contribuirà a ridurre l’indebitamento pubblico con effetti positivi sulla prossima legge di bilancio.
La compensazione di imposte e contributi
le nuove regole introdotte
dalla legge di bilanCio per il 2024
Dallo scorso mese di luglio tutti i pagamenti delle imposte e dei contributi effettuati tramite l’istituto della compensazione, devono essere eseguiti, con modello F24, esclusivamente mediante i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate. La novità, prevista dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 95, legge 213/2023), ha introdotto un obbligo generalizzato per tutte le compensazioni relative a F24 con saldo sia pari a zero che positivo. La stessa procedura deve essere seguita per le compensazioni aventi ad oggetto l’utilizzo di crediti Inps e Inail.
È stata quindi preclusa la possibilità di compensare utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (es. banche). Tra le altre novità di rilievo si segnala anche l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” per i contribuenti che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivo superiore a 100.000 euro. Su questi temi l’Agenzia delle Entrate con la circolare 16/E del 28 giugno 2024 ha fornito diversi chiarimenti applicativi.
Il limite annuo degli importi compensabili orizzontalmente con il modello F24 è fissato in 2 milioni di euro, si ricorda inoltre che la compensazione dei crediti relativi all’Iva, all’Irap e alle imposte sui redditi. comprese le relative addizionali e imposte sostitutive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, previa apposizione del c.d. visto di conformità. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso
da chi effettua la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. In tal modo si consente, all’amministrazione finanziaria e agli altri enti interessati, di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.
Dopo questo richiamo ai principi generali, dal 1° luglio 2024 tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, devono essere trasmesse esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. In base alle disposizioni già richiamate è venuta meno la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (banche, Poste Italiane, ecc.) nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo.
La ragione di tale modifica è spiegata dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024, la quale afferma che risponde ad una duplice finalità:
- riduce l’utilizzo dei canali telematici degli intermediari convenzionati, soggetti a specifica remunerazione dello Stato;
- agevola le procedure di controllo sulle compensazioni.
La circolare n. 16 citata con riferimento all’obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici, ha anche precisato che:
- in linea con la ratio normativa sottesa alla novità in commento, l’obbligo deve ritenersi esteso anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio “acconti Ires con saldi Ires a credito”), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24;
- in caso di delega con compensazione e saldo maggiore di zero, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate.
(pZ)
Note di variazione e procedure concorsuali
il termine di emiSSione
deCorre dalla pubbliCazione
della Sentenza
Il momento di emissione delle note di variazione ai fini Iva all’interno delle procedure concorsuali è sempre stato elemento di discussione e modifiche normative. La disciplina contenuta nell’art. 26 del DPR 633/72 consente ai creditori rimasti insoddisfatti di recuperare l’Iva a debito generata in sede di emissione della fattura di vendita per la prestazione o la cessione non incassata. Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti con-
trattualmente, il cedente del bene o il prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25. Preso atto della possibilità di procedere con l’emissione di tale documento, si pone il problema del momento in cui sia possibile effettuare l’operazione in caso di fallimento e, al riguardo, la normativa è più volte cambiata nel corso degli anni. L’attuale comma 3 – bis dell’art. 26 del DPR 633/72 disciplina il momento in cui procedere con l’emissione della nota di credito a partire “dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale”. In caso quindi di fallimento o liquidazione giudiziale secondo il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, la nota potrà essere emessa alla pubblicazione della sentenza dichiarativa. Come confermato nella risposta dell’Agenzia delle entrate n. 471/2023, l’emissione della nota di credito è consentita successivamente all’apertura del fallimento senza dover attendere il termine dovuto al riparto.
(pZ)
Riaddebito di spese
il tipo di mandato individua le regole iva
pREMESSA
Può accadere che un’impresa si trovi a sostenere delle spese per conto di altri soggetti in forza di particolari rapporti contrattuali o sulla base di prassi o consuetudini aziendali. In questi casi l’impresa che sostiene tali spese le riaddebita al soggetto competente previa emissione di regolare fattura. Le fattispecie interessate a questi casi possono essere molteplici, si pensi alle spese di trasporto, ai rimborsi per soggiorni, alle spese anticipate per fiere, ai pagamenti di polizze assicurative per conto di società facenti parte di uno stesso gruppo o aggregazione di imprese e così via. In questi casi si rende necessario, soprattutto dal punto di vista Iva, inquadrare correttamente queste operazioni.
Il TIpO DI RAppORTO SOTTOSTANTE
Il riaddebito di spese è riconducibile ad un rapporto di mandato, il nostro codice civile ne individua due tipologie, il mandato con rappresentanza e quello senza rappresentanza. La loro disciplina è contenuta negli articoli 1703 e seguenti del codice civile.
Il mandato senza rappresentanza è il contratto in cui una parte si obbliga a compiere atti giuridici per conto dell’altra. In questi casi il mandatario agisce in nome proprio, ma per conto del mandante. Il mandatario pur agendo nell’interesse del mandante, spende il proprio nome, per cui i terzi hanno rapporti solo con lui e non anche con il mandante. Per questo motivo il mandatario deve, in un momento successivo, fare in modo che gli effetti del negozio ricadano sul mandante. Nel mandato con rappresentanza, il mandatario agisce in nome e per conto del mandante e gli effetti del contratto ricadono immediatamen-
te ed automaticamente nella sfera giuridica del mandante, che si obbliga in prima persona nei confronti del terzo. In quest’ultimo caso non c’è pertanto la necessità di ulteriori adempimenti in quanto gli effetti dell’impegno assunto dal mandatario ricadono automaticamente sul mandante.
l’IVA NEl MANDATO
SENZA RAppRESENTANZA
Dal punto di vista della disciplina Iva, il riaddebito del costo, dal mandatario al mandante, alla presenza di un contratto senza rappresentanza deve essere considerato alla stregua di una prestazione di servizi. In questo senso si esprime in maniera esplicita l’art. 3 comma 3 del DPR 633/72 che lo parifica al servizio ricevuto. Sull’argomento l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 6 del 2008, confermò che l’addebito mantiene la stessa natura della prestazione ricevuta, anche nell’ipotesi in cui il rimborso non sia eseguito alla pari ma sia applicato un ricarico sul costo. Questo significa che per questi riaddebiti si dovranno osservate tutte le prescrizioni normative previste per la prestazione di servizi, ancorché riaddebitati, come ad esempio il regime di esenzione, di non imponibilità, le aliquote applicabili ecc. Volendo esemplificare, si pensi all’anticipazione di un servizio pubblicitario, da parte di una società italiana, per conto di una società estera con la quale sono stati sottoscritti determinati vincoli contrattuali tra i quali è previsto il rimborso di questi costi. La società italiana dovrà riaddebitare questi costi alla società estera, ma trattandosi di una prestazione di servizi disciplinata dall’art. 7-ter del DPR 633/72, la fattura sarà emessa senza applicazione dell’Iva e qualora la società estera sia comunitaria andrà presentato anche il modello Intrastat. Si deve comunque sottolineare che la Corte di Giustizia Europea si è espressa in maniera difforme, infatti, nella causa C-224/2011, avente ad oggetto il riaddebito di un servizio assicurativo esente da Iva, ha stabilito che solamente il riaddebito alla pari, senza cioè ricarico, consente di mantenere la prestazione nell’alveo delle prestazioni esenti. Eventuali aumenti o ricarichi farebbe venir meno la natura di servizio assicurativo e conseguentemente non potrebbe più beneficiare del regime di
esenzione. È chiaro che la riqualificazione della prestazione potrebbe avere pesanti ripercussioni sulle imprese, tuttavia l’amministrazione finanziaria non ha mai contestato violazioni di questo tipo sposando la tesi del parallelismo di trattamento tra prestazione e riaddebito.
l’IVA NEl MANDATO
CON RAppRESENTANZA
Il discorso cambia alla presenta di un contratto di mandato con rappresentanza. In questi casi si
tratta sostanzialmente di mere anticipazioni finanziarie effettuate dal mandatario per conto del mandante. Più che di un riaddebito è più corretto parlare di restituzione dell’anticipazione che, ai sensi dell’art. 15, comma 1 n. 3 del DPR 633/72, è esclusa dalla base imponibile Iva. Gli effetti delle operazioni realizzate dal mandatario si producono in capo al mandante e a quest’ultimo vengono intestate anche le fatture dei fornitori.
Bando Disegni+ 2024
agevolazioni alle pmi per progetti di valorizzazione
eConomiCa di diSegni/modelli
pREMESSA
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 341/ MM del 14 ottobre 2024 per comunicare che, con Decreto direttoriale del 6 agosto 2024 (di seguito “Decreto 6.8.2024”), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato il bando “Disegni+”, con l’obiettivo di supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale. La gestione della misura agevolativa è stata affidata a Unioncamere, che curerà gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni, anche tramite Si.Camera S.c.r.l., sua struttura in house.
La dotazione finanziaria è di euro 10.000.000,00, di cui il 5% destinato alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalità.
1. BENEFICIARI
Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI con sede legale e operativa in Italia, che, tra l’altro, sono titolari del disegno/ modello oggetto del progetto di valorizzazione. Il disegno/modello deve essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati ci deve essere l’Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dall’1 gennaio 2022 e comunque in data antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità.
2. OGGETTO DEll’AGEVOlAZIONE
Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello o di uno o più disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo.
3. SpESE AMMISSIBIlI
Sono ammissibili le spese sostenute attinenti allo specifico disegno/modello e al suo ambito di tutela, come previsto dall’art. 31 del Codice della proprietà industriale, ossia “all’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento”.
Nello specifico, sono ritenute ammissibili le spese sostenute, successivamente alla data di presentazione della domanda, per l’acquisizione dei seguenti servizi esterni:
a) realizzazione di prototipi relativi al disegno/ modello registrato;
b) realizzazione di stampi relativi al disegno/modello registrato;
c) consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del disegno/modello registrato e/o per l’utilizzo di materiali innovativi;
d) consulenza tecnica per la certificazione di prodotto o di sostenibilità ambientale, dalla quale emerga con chiarezza la tipologia di certificazione da ottenere;
e) consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi di mercato, progettazione e ideazione dei layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online con espressa esclusione della realizzazione del materiale stesso) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello (ai fini della cedibilità del disegno/modello registrato);
f) consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali effettivamente avviate relative a casi concreti di contraffazione) e/o per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti) relativi al disegno/modello registrato.
4. REGIME E INTENSITà DEll’AGEVOlAZIONE
Le agevolazioni sono concesse in regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, e non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili o parte di esse, con altri aiuti di Stato, anche concessi ai sensi del regolamento de minimis, o altre agevolazioni finanziarie da risorse dell’Unione Europea. Tuttavia, nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono fruibili unitamente a tutte le misure generali, anche di carattere fiscale, che non sono aiuti di Stato e non sono soggette alle regole del cumulo.
Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili, entro l’importo massimo di euro 60.000,00 e nel rispetto degli importi massimi agevolabili previsti per ciascuna tipologia di servizio come segue:
- realizzazione di prototipi, euro 13.000,00;
- realizzazione di stampi, euro 35.000,00;
- consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del disegno/modello e/o l’utilizzo di materiali innovativi, euro 10.000,00;
- consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale, euro 5.000,00;
- consulenza specializzata nell’approccio al mercato e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello, euro 8.000,00;
- consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazioni e/o per accordi di licenza, euro 2.500,00.
L’agevolazione è elevata all’85% nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere.
5. pRESENTAZIONE DEllA DOMANDA
La domanda di partecipazione, a pena d’inammissibilità, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica, secondo le modalità indicate nel sito www.disegnipiu2024.it e va presentata
dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del 12 novembre 2024.
In caso di disponibilità finanziarie residue, le domande potranno essere presentate dalle ore 12.00 alle ore 18.00 dei giorni successivi dal lunedì al venerdì fino a esaurimento delle risorse.
La domanda di partecipazione, generata dalla piattaforma informatica, deve, a pena d’inammissibilità, essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione ovvero dal procuratore speciale sulla base di apposita procura speciale. In merito alla documentazione da allegare alla domanda, si rinvia al link di cui innanzi e all’art. 8 del Decreto 6.8.2024 consultabile alla pagina web: https://www.mimit. gov.it/images/stories/normativa/Bando_Disegni_2024.pdf
Un disegno/modello può essere oggetto di una sola domanda e non deve essere già stato agevolato dai bandi Disegni+2, Disegni+3, Disegni+4, Disegni+2021, Disegni+2022 e Disegni+2023. Può essere agevolata soltanto una domanda per impresa. Il progetto ha una durata massima di 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell’agevolazione.
6. ISTRUTTORIA, VAlUTAZIONE
DEllA DOMANDA
ED
EROGAZIONE
DEl CONTRIBUTO
Le risorse sono assegnate con procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica. In caso di insufficienza di fondi, l’ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
Le domande ricevute, non finanziabili per esaurimento della dotazione disponibile, verranno sospese e istruite qualora si liberino risorse in seguito a rinunce, revoche del contributo concesso o in caso di rifinanziamento della misura.
L’istruttoria delle domande prevede la verifica della regolarità formale e della completezza della domanda di partecipazione, oltre a un esame di merito sulla credibilità della strategia di valorizzazione economica del disegno/modello, sulla funzionalità dei servizi individuati rispetto al percorso di valorizzazione, sulla coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti e sulla congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi e al profilo dei fornitori.
L’istruttoria si conclude con l’adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell’agevolazione, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della domanda di partecipazione.
L’erogazione dell’agevolazione avviene al termine del progetto, a seguito della positiva verifica della documentazione finale delle spese sostenute, accertate sulla base delle fatture, del raggiungimento degli obiettivi del progetto e della regolarità contributiva attestata dal DURC (documento unico di regolarità contributiva).
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La documentazione finale delle spese sostenute deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto dall’impresa beneficiaria all’indirizzo PEC: disegnipiu2024@legalmail.it
Per il dettaglio della documentazione da allegare si rinvia all’art. 10 del Decreto 6.8.2024.
Può essere richiesta l’erogazione anticipata nella misura del 50% dell’ammontare del contribu-
to concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria.
L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.
(MM)
CCNL autotrasporto merci e logistica
importo per manCato rinnovo Contrattuale. erogazione iCe dall’ottobre 2024
Come comunicato con nostra circolare prot. n. 340/AG del 14 ottobre 2024, a seguito del mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, a partire dal 1° ottobre 2024 sono applicati i nuovi importi dell’Indennità di
Copertura Economica (ICE). Questa indennità è stata calcolata tenendo conto dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) dell’anno 2023, che è risultato pari al 5,9%. Di conseguenza, gli importi dell’ICE sono stati determinati applicando il 40% di tale indice a partire da aprile 2024 e il 60% da ottobre 2024. È importante ricordare che l’ICE è soggetta agli ordinari oneri previdenziali e fiscali e deve essere inclusa nel calcolo degli istituti contrattuali e legali, come stabilito dal Verbale di incontro del 19 marzo 2024.
I nuovi importi da erogare a partire dalle competenze di questo mese di ottobre, in sostituzione di quelli precedentemente in vigore dalle retribuzioni di aprile 2024, sono pertanto i seguenti.
Indice mensile rivalutazione
t.f.r. settembre 2024
Regione FVG: sicurezza alimentare
indiCazioni appliCative
Sulla Qualità delle aCQue
deStinate ad uSo potabile
La Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Delibera n. 0528275 del 3 settembre 2024 ha informato le Aziende sanitarie della regione in merito all’applicazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 - “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano” - Indicazioni applicative in materia di sicurezza alimentare.
Il decreto legislativo sopracitato è entrato in vigore il 21 marzo 2023 e introduce sostanziali novità in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano (acque potabili) in campo alimentare. Infatti, alla luce delle esenzioni stabilite dall’art. 3 del decreto, la responsabilità della qualità dell’acque destinate ad uso potabile, sia per quelle provenienti da approvvigionamento autonomo, sia per quelle fornite attraverso la rete di distribuzione del gestore idropotabile, dal punto di consegna al punto in cui sono utilizzate, ricade in capo all’operatore del settore alimentare (OSA), in quanto soggetto agli obblighi e ai provvedimenti correttivi della pertinente legislazione alimentare e in particolare comprese nei “principi dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (sistema HACCP)” di cui all’art. 5 del Regolamento CE 852/2004, fatto salvo il rispetto per le stesse dei valori di parametro di cui all’allegato I, Parti A e B. L’Autorità competente nei settori della sicurezza alimentare, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 27/2021, effettuerà i controlli ufficiali in base al rischio verificando la corretta applicazione dell’autocontrollo da parte delle imprese alimentari registrate e/o riconosciute, sull’utilizzo delle acque potabili e adottando, in caso di non conformità, le azioni di cui all’art. 138 del regolamento UE 2017/625.
La Regione FVG ritiene di informare le ASL, deputate al controllo ufficiale, sui criteri operativi uniformi finalizzati alla verifica delle procedure di autocontrollo predisposte dall’OSA, in relazione al rischio costituito dalla qualità delle acque utilizzate nelle imprese alimentari come da documento allegato alla delibera e che sostituisce la nota prot. n. 0009743/P dd. 15 maggio 2014 avente per oggetto “riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione del Reg. (CE) n. 853/2004. Controllo dei requisiti dell’acqua utilizzata”.
AllEGATO AllA DElIBERA DEllA REGIONE FVG
L’OSA ha l’obbligo di considerare la qualità dell’acqua come prerequisito essenziale per l’attività; deve pertanto garantirne il mantenimento, applicando quei principi del sistema HACCP ritenuti necessari in ciascuna fase dell’attività esercitata, in relazione alla tipologia di approvvigionamento idrico, alla finalità di utilizzo dell’acqua ed alle caratteristiche tecniche degli impianti della rete aziendale.
L’OSA predispone una specifica procedura di autocontrollo e gestione del rischio acqua all’interno del piano di autocontrollo aziendale, considerando gli aspetti influenti sul processo di produzione degli alimenti, quali ad esempio le modalità di approvvigionamento (da rete acquedottistica piuttosto che da rete autonoma, in quest’ultimo caso avendo cura di considerare la natura della risorsa idrica sfruttata, il suo grado di vulnerabilità, la sua portata, i volumi di acqua utilizzati, eventuali impianti di potabilizzazione e loro gestione, ecc.), le caratteristiche della rete interna (lo stato ed i materiali delle tubazioni, eventuali sistemi di trattamento o altre apparecchiature adottate), gli esiti dei controlli precedentemente disposti, la natura dell’utilizzo dell’acqua (per la produzione e/o per l’incorporazione in alimenti/bevande, piuttosto che per il lavaggio di contenitori ecc.) ed ogni altro aspetto che possa qualificarsi come punto critico. Dovrà inoltre programmare analisi al punto di erogazione (rubinetto) con frequenza e parametri previsti in funzione della tipologia di approvvigionamento e di impresa alimentare secondo le indicazioni fornite nei seguenti paragrafi A e B.
A. IMpRESE AlIMENTARI
ChE UTIlIZZANO
ACqUA DI ACqUEDOTTO
Rientrano in questa tipologia le attività in cui l’approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto pubblico e che pertanto utilizzano acqua già regolarmente sottoposta ai controlli interni da parte del Gestore acquedottistico.
I controlli analitici sono obbligatori nelle imprese che svolgono preparazione, produzione o trasformazione di alimenti (compresa la somministrazione) nelle quali l’acqua è utilizzata:
- come ingrediente intenzionalmente incorporato negli alimenti per la loro produzione, preparazione o trattamento (ad esempio: produzione di bibite, salamoia, liquidi di governo, liquidi di cottura);
- per il lavaggio di impianti, attrezzature ed utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari.
I controlli analitici non sono obbligatori nelle imprese che utilizzano l’acqua per scopi tecnologici, quali il raffreddamento dei contenitori ermeticamente sigillati dopo il trattamento termico, sistemi antincendio, raffreddamento di impianti frigoriferi ed altri usi assimilabili, nonché per il lavaggio dei locali in cui non sono svolte attività di
lavorazione, transito e deposito di alimenti esposti (ad es. depositi, negozi alimentari al dettaglio di soli alimenti confezionati…).
Ai sensi del Regolamento CE 852/2004 Allegato
II Cap. VII punti 4 e 5 il ghiaccio che entra in contatto con gli alimenti o che potrebbe contaminare gli stessi deve essere ottenuto da acqua potabile o, allorché sia utilizzato per la refrigerazione di prodotti della pesca interi, da acqua pulita (ossia che non contiene microrganismi, sostanze nocive o altro in quantità tali da incidere direttamente o indirettamente sulla qualità sanitaria degli alimenti).
Esso deve essere fabbricato, manipolato e conservato in modo da evitare ogni possibile contaminazione. Il vapore direttamente a contatto con gli alimenti non deve contenere alcuna sostanza che presenti un pericolo per la salute o possa contaminare gli alimenti.
Le frequenze minime e le tipologie di campionamento indicative che l’OSA dovrà effettuare e riportare nel piano di autocontrollo, sono indicate nella Tabella A e saranno, se del caso, incrementate sulla base della valutazione specifica del rischio acqua e della serie storica di analisi. In caso di punti multipli di utilizzo il controllo può essere effettuato a rotazione.
TABEllA A - ANAlISI IN AUTOCONTROllO A CURA DEll’OpERATORE AlIMENTARE pER lA VERIFICA DEll’IDONEITà DEll’ACqUA Al RUBINETTO
Imprese alimentari
Imprese 852 e 853 1 controllo / anno
B. IMpRESE AlIMENTARI
ESISTENTI ChE UTIlIZZANO
ACqUA DI
AppROVVIGIONAMENTO
AUTONOMO
Rientrano in questa tipologia le attività in cui l’approvvigionamento idrico avviene tramite fonte autonoma privata, quale pozzo, sorgente o derivazione da acqua superficiale.
Ove sia presente un impianto di potabilizzazione e/o disinfezione, deve essere disponibile la relativa documentazione che riporti le caratteristiche tecniche, le modalità di funzionamento, le modalità di manutenzione e la scheda di monitoraggio dell’impianto.
Escherichia coli, Enterococchi intestinali
Colore, odore, pH, conduttività, torbidità, Nitrato, Nitrito, Antimonio, Cadmio, Cromo, Rame, Piombo, Nichel, Ferro, Manganese
Le frequenze minime e le tipologie di campionamento indicative che l’OSA dovrà effettuare e riportare nel piano di autocontrollo, sono indicate nella Tabella B e vengono distinte in relazione all’utilizzo dell’acqua nelle imprese alimentari distinguendo:
- imprese dove l’acqua viene incorporata come ingrediente nell’alimento e/o entra in contatto con l’alimento anche sotto forma di vapore e di ghiaccio
- imprese dove l’acqua viene utilizzata per il lavaggio di impianti, attrezzature ed utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari.
TABEllA B - ANAlISI IN AUTOCONTROllO A CURA DEll’OpERATORE AlIMENTARE pER lA VERIFICA DEll’IDONEITà DEll’ACqUA Al RUBINETTO
Imprese alimentari Frequenza Analisi microbiologica Analisi chimica
Imprese dove l’acqua viene incorporata come ingrediente nell’alimento e/o entra in contatto con l’alimento anche sotto forma di vapore e di ghiaccio
Imprese dove l’acqua viene utilizzata per il lavaggio di impianti, attrezzature ed utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari
1 controllo/ anno
1 controllo/ anno
Escherichia coli, Enterococchi intestinali Clostridium perfringens (solo in caso di acqua proveniente da sorgente o superficiale)
odore, colore, pH, conduttività, torbidità, Antimonio (Sb), Arsenico (As), Benzene, Benzo(a)pirene, Boro (B), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Rame (Cu), Cianuro, 1,2 Dicloroetano, Fluoruro, Piombo (Pb), Mercurio (Hg), Nichel (Ni), Nitrato, Nitrito, Antiparassitari (in particolare Atrazina e suoi metaboliti - DACT), Antiparassitari totali, Idrocarburi Policiclici Aromatici (benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi) perilene, indeno(1,2,3-cd)pirene), Tetracloroetilene, Tricloroetilene, Trialometani Totale, Alluminio (Al), Ammonio, Cloruro, Ferro (Fe), Manganese (Mn), Solfato, Sodio (Na).
Escherichia coli, Enterococchi intestinali
Nuovi modelli di registro c/s e FIR sul portale RENTRI
nel regiStro C/S
vanno riportati i dati
Sulla Quantità
dei rifiuti traSportati
Dal 1° ottobre scorso sono stati pubblicati e sono quindi disponibili sul portale RENTRI i modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario d’identificazione dei rifiuti, conformi a quelli previsti dal DM 59 del 2023 sul nuovo sistema di tracciabilità. Lo ha reso noto l’Albo dei gestori ambientali evidenziando che la pubblicazione è stata effettuata dal Ministero dell’Ambiente al fine di consentire l’utilizzazione da parte dei soggetti che intervengono nel ciclo della gestione dei rifiuti.
In particolare, il modello di Registro c/s è fissato dall’allegato I al menzionato DM 59/23, mentre quello del FIR è contenuto nel successivo allegato II.
Per quanto interessa ai trasportatori specializzati nel trasporto dei rifiuti, va specificato che entrambi i modelli possono ora essere scaricati dal sito del RENTRI https://www.rentri.gov.it/news/ modelli-conformi-di-registro-di-carico-e-scaricoe-di-fir chiarendo che:
1) nel Registro c/s vanno riportati i dati sulla quantità dei rifiuti trasportati, entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destinazione:
a. sino al 13 febbraio 2025 (data finale d’iscrizione al RENTRI), anche solo in modalità cartacea (“mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato dalle Camere di Commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA);
b. dal 14 febbraio 2025, solo in modalità digitale con vidimazione mediante l’assegnazione di un codice univoco (dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di Commercio tramite apposita applicazio-
ne utilizzabile attraverso il RENTRI). La compilazione in modalità digitale - afferma l’articolo 4 del citato DM - è effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni: - le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore, che ne assicura il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l’estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, qualora ciò sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;
- i numeri di ciascuna registrazione che compongono il Registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l’identificabilità dell’utente;
- qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata con l’identificativo dell’utente che l’ha effettuata e l’identificativo temporale con data ed ora;
- i sistemi gestionali adottati dall’operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell’amministrazione digitale.
2) In merito al FIR, dal 14 febbraio 2025 va adottato esclusivamente il modello ora disponibile, che può ancora essere emesso in modalità cartacea, mentre dall’anno successivo (cioè dal 14 febbraio 2026) solo in modalità digitale, soprattutto per i rifiuti speciali pericolosi.
Sull’emissione e gestione dei formulari appare utile ricordare che il FIR viene emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto (vettore, eventuale intermediario e destinatario finale).
In via subordinata e “ferma restandola restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato
a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore”. Si suggerisce quindi ai vettori che emettono il FIR per i loro clienti di farsi rilasciare una espressa richiesta in tal senso. La tenuta e l’utilizzo del FIR in formato cartaceo sono descritti nell’articolo 6 del citato DM, secondo cui il FIR “è generato conformemente ai modelli di cui all’allegato II ed è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di Commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI. Applicazione che è resa disponibile anche a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei FIR, con un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica, per consentire l’apposizione del codice univoco su ciascun FIR.
Circa l’utilizzo, viene disposto che il FIR cartaceo, stampato su moduli A4, è riprodotto in due copie (rectius: esemplari originali) e non quattro, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore oil detentore, un’altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario, che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto e questa trasmissione (si noti della “riproduzione”) del FIR compilato in tutte le sue parti può avvenire:
a) mediante consegna diretta da parte del trasportatore;
b) mediante PEC da parte del trasportatore;
c) mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI (secondo le procedure operative di cui all’articolo 21).
Non è più previsto l’obbligo per il vettore di conservare per almeno 3 anni tutte le riproduzioni dei FIR finali.
La tenuta e l’utilizzo del FIR in formato digitale sono invece disciplinati dagli articoli 7 ed 8 del citato DM in via esclusiva dal 14 febbraio 2026. Al riguardo si stabilisce che: il FIR è vidimato digitalmente tramite l’assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI (che si avvale del servizio vidimazione digitale delle Camere di com-
mercio). Il FIR digitale viene aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto.
La sottoscrizione del FIR digitale da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto è effettuata con l’utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica, conformi alla normativa vigente e secondo le specifiche tecniche del Ministero dell’Ambiente e che al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto è accompagnato da una stampa del formulario digitale, secondo il formato di cui all’allegato II al Decreto (in alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il FIR digitale mediante l’utilizzo di dispositivi mobili, come ad es. tablet, smartphone, ecc.). Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso l’unità locale degli operatori, sono garantite la possibilità di riproduzione dei documenti archiviati e dei documenti posti in conservazione e la verifica della corrispondenza delle informazioni trasmesse al RENTRI, rispetto a quanto desumibile dagli archivi informatici degli operatori, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI.
Per i sistemi gestionali adottati dall’operatore, viene disposto che questi devono garantire nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell’amministrazione digitale e che la trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario avviene per il tramite del RENTRI e consente di adempiere gli obblighi di corretto trattamento dei rifiuti, previsti dall’articolo 188, comma 4, lettera b) del TUA.
Da ultimo, si garantisce che il FIR digitale è così reso disponibile dal RENTRI a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione, in quanto è emesso e gestito in modalità digitale, secondo quanto indicato nei commi 7 e 8 dell’articolo 7 del Decreto e nel rispetto delle procedure operative di cui al successivo articolo 21, cioè secondo specifiche tecniche ed informatiche che il MASE, a differenza dei dati dei Registri visti prima, sta ancora testando.
SOA: rinnovo per la Costruzioni Pitton Srl
è preSente
nel Settore delle CoStruzioni dal 1971
L’impresa Costruzioni Pitton srl, rappresentata dal sig. Fabrizio Pitton, con sede legale in via Rive 15, Frazione Rivarotta a Rivignano Teor (UD), ha rinnovato l’attestazione per le categorie OG1 la seconda classifica d’importo pari 516.000 euro.
La COSTRUZIONI PITTON Srl viene costituita nel 2002 con la Legale Rappresentanza e Direzione Tecnica di Pitton Fabrizio, già presente nel settore delle costruzioni dal 1971.
L’azienda opera nel settore delle costruzioni edili generali, edifici civili e industriali, rifacimenti, restauri, demolizioni, manutenzioni ed in genere qualsiasi tipologia di costruzione.
La società opera con qualità, competenza e in sicurezza garantendo la massima correttezza professionale e tempestività e dispone di attrezzature e macchinari nuovi ed efficienti, necessari per realizzare interventi di qualsiasi natura.
L’impresa nel corso degli ultimi anni ha eseguito diverse opere; ne citiamo le più significative:
- Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria a Reana del Rojale (UD), per conto della ditta RAMONDA ABBIGLIAMENTO SRL;
- Lavori di ampliamento di un fabbricato commerciale a Reana del Rojale (UD), per conto della ditta RAMONDA ABBIGLIAMENTO SRL;
- Lavori di ampliamento gradinate con realizzazione della copertura della tribuna presso il campo sportivo di Medea, per conto dell’ASD MEDEA;
- Lavori di ampliamento di un fabbricato ad uso cantina di vinificazione a Cormons, per conto dell’Azienda Agricola RONCO DEL GELSO;
- Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale di una parte del fabbricato a Cividale
del Friuli, per conto della CIVIFORM SOC. COOP. SOCIALE;
- Lavori di manutenzione ordinaria eseguiti sul fabbricato ad uso scuola materna in Loc. Oleis di Manzano per conto del COMUNE DI MANZANO;
- Lavori di ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato ad uso commerciale e direzionale a Gonars per conto della FARMACIA D.SSA TANCREDI;
- Lavori di ampliamento di un fabbricato ad uso cantina di vinificazione a Cormons (GO), per conto dell’Azienda Agricola LIVIO FELLUGA SRL;
- Lavori di ampliamento di un fabbricato ad uso cantina di vinificazione e depositi a Cormons, per conto della SOC. AGR. STURM;
- Lavori di ristrutturazione di complesso adibito a struttura ricettiva a Gorizia in Borgo Gradisciutta per conto della società PRINCIC.
- Lavori di costruzione di un fabbricato ad uso conferimento uve a Cervignano del Friuli, per conto della società OBIZ.
Con l’attestazione per la categoria OG1 relativa agli Edifici civili e industriali, potrà eseguire fino ad un importo di 619.200 Euro la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta,
completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.
Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro.
Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.
(CS)
Academy Albania: manodopera per l’edilizia
i perCorSi formativi
verranno Svolti in albania e parte in italia
Il CEFS, Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza di Udine, assieme alla scuola edile di Perugia, in risposta alla costante necessità delle imprese di reperire manodopera, ci informa, di aver presentato al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (D.L. 20/2023 Cutro), un importante progetto che intende contribuire ad una migliore gestione dei flussi migratori provenienti dall’Albania, attraverso la promozione degli ingressi regolari per motivi di lavoro.
Il Progetto denominato “Academy Albania”, è replicabile negli anni e prevede di potenziare il livello di occupabilità di 40 giovani albanesi a rischio di migrazione irregolare, fornendo loro competenze tecnico professionali di base (tecniche di muratura, intonaco e tinteggiatura) e civico-linguistiche immediatamente spendibili nel mercato del lavoro italiano, nel settore dell’edilizia.
Il progetto, già approvato dal Ministero del Lavoro, prevede per l’anno formativo 2024/25 l’avvio di percorsi formativi che verranno svolti in Albania e in parte in Italia.
Due saranno i periodi formativi:
- n. 20 partecipanti, quasi tutti giovani in età
di apprendistato, sono già stati selezionati in Albania sotto la supervisione del CEFS l’11 e il 13 settembre in coordinamento con i partner locali, attualmente stanno seguendo la formazione linguistica, mentre le prossime settimane inizieranno la formazione pratica e sulla sicurezza (con docenti del CEFS);
- n. 20 partecipanti per la primavera 2025, che saranno successivamente selezionati e avviati ad un percorso formativo con le stesse modalità;
Al termine del percorso formativo, una volta attestata l’idoneità dei candidati attraverso il superamento dell’esame finale e con il conseguimento del relativo attestato, gli stessi potranno essere selezionati e assunti dalle imprese italiane, prima di arrivare in Italia.
Il contratto di lavoro permetterà ai giovani lavoratori di ottenere il visto senza passare attraverso i decreti flussi ordinari.
Una volta arrivati in Italia i partecipanti al progetto potranno iniziare regolarmente l’attività lavorativa nelle imprese e il loro percorso di inserimento professionale sarà monitorato dal CEFS che congiuntamente alle imprese, valuterà l’opportunità di rafforzare, attraverso l’avvio di percorsi dedicati, la formazione linguistica, in materia di sicurezza e tecnico professionale.
Chi fosse interessato ad approfondire il progetto può contattare il p.i. Claudio Scialino dell’Ufficio Edilizia e Territorio dell’Associazione al n. 0432.507377.
(CS)
Patente a crediti nei cantieri: prime FAQ
le impreSe Che effettuano operazioni CariCo/SCariCo
non Sono tenute al poSSeSSo
della patente a Crediti
Dal 1° ottobre 2024 è entrato in vigore l’obbligo della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili. Questo strumento, introdotto dal Decreto-legge n. 19/2024, e regolamentato dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132 , demanda all’Ispettorato del lavoro la definizione di diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente già forniti con la circolare n. 4 del 23 settembre 2024.
SOGGETTI
INTERESSATI
Sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea sono anch’esse tenute al possesso della patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un documento equivalente o riconosciuto
secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.
ESClUSIONE
pER lE IMpRESE CON SOA
DAllA III ClASSIFICA
Il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III (1.032.000 euro), di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
AUTOCERTIFICAZIONE
OBBlIGATORIA
Solo a decorrere dal 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare un’autocertificazione/ dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it secondo il modello allegato predisposto dal ITL e allegato di seguito all’articolo.
VAlIDITà
AUTOCERTIFICAZIONE
Nella circolare dell’INL si precisa che la trasmissione della Autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. Infatti, a partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della tra-
smissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
RIChIESTA DI RIlASCIO
DEllA pATENTE
TRAMITE Il pORTAlE
Il processo della patente, prevede i seguenti passaggi:
- accesso al portale: il soggetto richiedente accede al portale in modalità digitale, utilizzando sistemi di autenticazione che garantiscono l’identità del richiedente (es. SPID, CNS, CIE);
- compilazione della domanda: durante la compilazione, il richiedente deve autocertificare il possesso dei requisiti sopra elencati. Alcuni requisiti (come il DURC e la certificazione di regolarità fiscale) devono essere autocertificati, mentre altri (come l’adempimento formativo o il DVR) richiedono dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- patente digitale: una volta presentata e accettata la domanda, la patente viene rilasciata in formato digitale e resa disponibile nel portale con tutte le informazioni aggiornate, tra cui:
* dati identificativi del titolare (persona giuridica o lavoratore autonomo).
* punteggio di partenza (30 crediti).
* aggiornamenti dei crediti (che possono aumentare o diminuire in base alle azioni e alle violazioni del titolare).
La patente ha una validità continuativa, ma il punteggio può essere modificato nel tempo.
La decurtazione dei crediti avviene in caso di violazioni delle normative sulla sicurezza, mentre i crediti possono essere incrementati attraverso investimenti in sicurezza, adempimenti formativi e certificazioni volontarie.
Le informazioni contenute nella patente sono conservate per tutta la sua validità e per un periodo massimo di 5 anni in caso di sospensioni o decurtazioni.
CREDITI MASSIMI E ASSEGNAZIONE
Al momento del rilascio della patente, vengono attribuiti 30 crediti iniziali, comunque, questo punteggio potrà essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti complessivi.
Le condizioni per l’aumento dei crediti sono:
- storico aziendale: fino a 10 crediti in base agli anni di iscrizione alla Camera di Commercio; - mancanza di decurtazioni: 1 credito per ogni
biennio senza provvedimenti di decurtazione, fino a un massimo di 20 crediti.
- investimenti e attività in materia di salute e sicurezza: fino a 30 crediti per l’adozione di modelli organizzativi conformi, investimenti nella formazione dei lavoratori, soluzioni tecnologiche avanzate per la sicurezza, ecc.
- altri criteri: fino a 10 crediti aggiuntivi per la formazione e le dimensioni dell’impresa.
ACCESSO Al pORTAlE
DEllE pATENTI
L’accesso al portale per verificare se un’impresa ha ottenuto la patente a crediti è regolato da specifiche norme di trasparenza e protezione dei dati. Secondo le disposizioni generali previste dal decreto, possono accedere al portale per verificare lo stato della patente:
- enti pubblici e autorità di controllo: INAIL, INL, altri enti preposti alla vigilanza e al controllo (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza;
- committenti e stazioni appaltanti: le stazioni appaltanti pubbliche (come comuni, regioni e altri enti locali) e i committenti privati hanno accesso ai dati relativi alla patente quando devono verificare l’idoneità di un’impresa prima di assegnarle un contratto o farla partecipare a una gara d’appalto. Questi soggetti possono utilizzare il portale per controllare se l’impresa rispetta i requisiti di sicurezza e regolarità richiesti dalla normativa sugli appalti pubblici e privati;
- imprese e lavoratori autonomi titolari della patente: le imprese o i lavoratori autonomi possono accedere al proprio profilo sul portale per verificare il proprio punteggio di crediti, eventuali decurtazioni o sospensioni, e presentare richieste di recupero dei crediti;
- organizzazioni sindacali e associazioni di categoria.
pERDITA DI pUNTI
La patente serve ad assicurare che tutte le imprese operanti nel settore dell’edilizia rispettino le norme previste.
Ad esempio, verrà utilizzato il sistema a punti per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, ma anche per contrastare un fenomeno che è ancora troppo diffuso in Italia, specialmente in un settore come quello dell’edilizia: il lavoro nero.
Pertanto, viene previsto un sistema a punti: partendo da 30 punti (con la possibilità di incrementarli), alle imprese ne verranno decurtati per ogni
violazione accertata, come appunto avviene per la patente auto.
Nel caso che la patente non sia dotata di almeno 15 punti i lavori in cantiere dovranno essere sospesi. La revoca della patente, invece, scatta nel caso in cui in caso di accertamenti dovesse risultare la mancata sussistenza di uno o più requisiti, come indicati nel momento di richiesta del documento. La perdita successiva dei requisiti, quindi, non comporta la revoca. In ogni caso, la domanda per una nuova patente si potrà presentare 12 mesi dopo dalla revoca.
SANZIONI
Lavorare senza la patente o con un punteggio inferiore ai 15 punti nella patente comporta sanzioni che partono da un minimo di 6.000 euro fino al 10% dell’importo del contratto affidato, e l’impossibilità di partecipare a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.
pRIME INTERpRETAZIONI DEll’ISpETTORATO DEl lAVORO
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il 4 e il 16 ottobre le prime FAQ relative alla patente a crediti.
Tra queste evidenziamo quelle di maggior interesse per le imprese.
- Domanda. La norma non indica la categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione.
Risposta. Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.
- Domanda. La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e,
quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?
Risposta. Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.
- Domanda. Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all’oggetto della autocertificazione.
Risposta. La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.
- Domanda. Ho inviato l’autocertificazione via PEC per la patente a crediti. Volevo sapere se mi deve arrivare qualcosa o basta che presenti il modulo in cantiere? Poi dal primo di novembre devo fare richiesta di quella definitiva sul portale?
Risposta. L’invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31 ottobre 2024 e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l’ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all’invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell’avvenuto invio della richiesta. Dal 1° novembre sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL. Dunque, se l’impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità. Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia. In ogni caso, si raccomanda di non attendere il 31 ottobre ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile.
- Domanda. Nella circ. 4/2024 viene precisa-
to che l’accesso al portale avviene attraverso SPID personale o CIE. Nel caso di delega chi deve effettuare l’accesso? E’ necessario che si acceda con lo SPID personale del legale rappresentante della società?
Risposta. Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.
- Domanda. Quale intermediario chiedo se, ad oggi, esiste uno specifico modulo di delega da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti. Risposta. La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell’INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.
- Domanda. Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni, ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti? Risposta. Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”. Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un
muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.
- Domanda. I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00 configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Lo scavo archeologico è infatti classificato come lavoro ed è regolamentato dall’Allegato II.18 del D.L.vo 36/223. Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art. 27 del D.L.vo 81/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l’obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l’iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l’obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?
Risposta. Gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’Albo.
- Domanda. Il committente, nell’ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell’elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?
Risposta. Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D. Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D. Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifi-
che è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.
- Domanda. I cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni= sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?
Risposta. Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D. Lgs. n. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori “nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”. Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti. - Domanda. Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Risposta. L’art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D. Lgs. n. 81/2008 prevede l’esclusione del Titolo IV “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X”. Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.
- Domanda. Il comma 1 dell’art. 27 del D.L.vo
81/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, ecc.) rientri nel concetto di “mera fornitura”. Risposta. Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.
- Domanda. Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la società, anche consortile, di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.L.vo 36/2023, laddove costituita da imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di chi all’art. 100, comma 4, del predetto D.L.vo 36/2023.
Risposta. Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n. 36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate. (CS)
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la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini
pARERI DEl MIT
SU ACCESSO AGlI ATTI, INVERSIONE pROCEDIMENTAlE E CARIChI pENDENTI
Il Supporto Giuridico del MIT (Parere n. 2978 del 26 settembre u.s.) ha fornito chiarimenti sulle modalità di accesso agli atti previste dal Codice Appalti. Il Ministero ricorda, anzitutto, i contenuti del comma 3, art. 36, secondo il quale con la comunicazione digitale dell’aggiudicazione vengono rese note anche le decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte, formulate dagli offerenti a tutela dei loro segreti tecnici o commerciali. Il successivo comma 4 dispone che le decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori, possono essere impugnate con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.
La stazione appaltante – evidenzia il Mit - è tenuta a mettere in accesso l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa in materia di privacy di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 ovvero oscurando le parti sensibili ai sensi della suddetta normativa.
Il Supporto Giuridico del MIT (Parere n. 2615/2024) è anche intervenuto sulla possibilità di prevedere l’inversione procedimentale precisando che tale strumento di semplificazione si applica nelle procedure aperte e sempreché sia stato previsto nei documenti di gara.
Pertanto può sempre essere utilizzato nei contratti sottosoglia, ma nei soli casi in cui la Stazione Appaltante utilizzi una procedura aperta, come precisato anche nella circolare del MIT n. 298/2023.
La scelta sul criterio di aggiudicazione è rimessa alla S.A., che dovrà darne puntuale indicazione nei documenti di gara.
Per quanto riguarda la “verifica dell’idoneità dei concorrenti”, che consegue l’apertura delle offerte, in conformità all’art. 56, par. 2, della direttiva 2014/24/UE, essa attiene alla verifica della documentazione relativa al possesso:
- dei requisiti di carattere generale (94 - 98 del d.lgs. 36/2023);
- dei requisiti di idoneità e di capacità degli offerenti (c.d. requisiti di ordine speciale, artt. 100 e 103 del d.lgs. 36/2023).
La fase di esame della documentazione amministrativa è ridotta a quella del miglior offerente, proprio con l’obiettivo di snellire sensibilmente la durata della procedura di aggiudicazione.
Con il Parere n. 2722 del 26 Settembre u.s., infine, il Ministero ha fornito chiarimenti sulla verifica dei carichi pendenti.
In merito “ai controlli delle situazioni che non determinano automaticamente l’esclusione dalla gara, è rimessa alla stazione appaltante la valutazione di procedere o meno alla richiesta del certificato dei carichi pendenti”. Nel Parere si precisa altresì che “laddove l’operatore economico nei documenti di gara dichiari la pendenza di un processo in corso afferente alle stesse, oppure in ogni caso qualora ricorrano fondati elementi, la stazione appaltante dovrà procedere alla richiesta del certificato dei carichi pendenti nel luogo dove è pendente la situazione, anche ai fini della motivazione del provvedimento di ammissione/ esclusione”.
ANAC: I lIMITI
DEllA COOpTAZIONE
NEI BENI CUlTURAlI
L’Anac (Comunicato del 10 luglio u.s. pubblicato nei giorni scorsi) è intervenuta sull’istituto della cooptazione nei beni culturali, precisando che qualora la quota di lavori, affidata all’impresa cooptata, risulti superiore alla soglia dei 150.000
euro, è sempre necessaria la qualificazione SOA adeguata alla classifica e alla categoria ai lavori da eseguire. Se la quota è inferiore a tale importo, l’impresa medesima deve necessariamente essere in possesso dei requisiti stabiliti dal nuovo Codice Appalti.
“La cooptazione è un istituto avente carattere eccezionale e derogatorio - spiega l’Autorità - che consente al concorrente, singolo o in Raggruppamento temporaneo di imprese, che sia già in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione, di raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati”.
“Al fine di assicurare che i lavori sui beni culturali siano svolti da soggetti dotati di specifica e comprovata competenza, volta a preservare il bene oggetto di intervento, nei termini prescritti dalla disciplina di riferimento, - conclude Anac - si richiamano le stazioni appaltanti, in sede di gara, ad una attenta verifica in ordine ai requisiti effettivamente posseduti dai concorrenti e dalle imprese cooptate, nel rispetto delle norme e dei principi sopra enucleati. La necessaria tutela dei beni culturali impone infatti un accertamento pregnante sull’effettiva capacità degli esecutori ad intervenire sugli stessi, al fine di garantire sempre la necessaria e specifica tutela prescritta dall’ordinamento”.
pNRR: AppROVATA lA NORMA pER ACCElERARE I pAGAMENTI
Nella legge n. 143/2024 (conversione del d.l. 9 agosto 2024, n. 113- c.d. decreto omnibus), pubblicata sulla G.U. dello scorso 8 ottobre, è stata inserita una norma finalizzata a velocizzare i pagamenti alle imprese negli appalti Pnrr.
La disposizione, introdotta con emendamento del Governo, prevede che le amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR “provvedano al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento”.
È fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente.
Le amministrazioni, quindi, potranno chiedere ai
ministeri anticipazioni fino al 90% del costo degli interventi che dovranno essere erogate entro 30 giorni dalle richieste di trasferimento.
L’ente attuatore dovrà attestare l’importo delle spese attraverso gli stati di avanzamento, l’esecuzione dei controlli di propria competenza e il rispetto dei requisiti previsti dal PNRR.
A fronte delle richieste, le amministrazioni centrali titolari delle misure procederanno con le erogazioni, riservandosi però di effettuare controlli in un secondo momento, prima del saldo finale dell’intervento.
La norma rimanda ad un successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni, per la definizione dei criteri e delle modalità operative per le Amministrazioni titolari e i soggetti attuatori.
TAR lOMBARDIA:
lE CONDIZIONI
pER ApplICARE
CCNl DIVERSI
DA qUEllI INDICATI
DAllA S.A.
Nella sentenza pubblicata lo scorso 1° ottobre dal Tar Lombardia (Sent. n. 773/2024) è stata riconosciuta la possibilità di proporre contratti alternativi a quelli indicati dalla stazione appaltante, a condizione che assicurino le stesse tutele normative/ economiche del contratto/contratti.
Ciò è in linea con quanto previsto dal Codice Appalti (art. 11, comma 3) ove si dispone che “gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente”.
Precisano ancora i Giudici che “la suddetta norma provoca una limitazione della libertà di organizzazione aziendale, e dunque non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo. Occorre infatti evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza, che potrebbero ostacolare il raggiungimento della massima partecipazione. Si ritiene pertanto che un’impresa possa mantenere il proprio CCNL anche in una gara che in base alle ripartizioni della contrattazione collettiva si collocherebbe in un altro settore economico, purché, secondo una valutazione complessiva, giuridica ed economica, sussistano i seguenti requisiti: (i) il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia eccessivamente inferiore a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante; (ii) vi sia corrispondenza, o almeno confrontabilità, tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni ogget-
to dell’appalto. L’equivalenza dei CCNL non richiede la parità di retribuzione. Una simile condizione sarebbe impossibile, data la varietà di contenuti normalmente osservabile nei diversi settori della contrattazione collettiva, e anche discriminatoria, avendo quale risultato l’imposizione dei soli CCNL presi come riferimento negli atti di gara. A sua volta, il numero chiuso dei CCNL determinerebbe effetti anticoncorrenziali, deprimendo la partecipazione”.
Direttiva NIS2
Soggetti intereSSati e adempimenti previSti
Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie generale n. 230 del 01-10-2024 il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 “Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148” (direttiva NIS 2).
Il d.lgs. in oggetto stabilisce misure volte a garantire un livello elevato di sicurezza informatica e prevede una serie di obblighi in materia di misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica e di notifica di incidente che si applicano, per quanto di interesse del Sistema, agli operatori dei settori digitale, energia, ambiente e trasporti.
Sono escluse dal recepimento della NIS 2, ad eccezione di specifici casi, le piccole imprese.
Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 16 ottobre 2024.
Di seguito riportiamo una disamina degli aspetti più significativi.
SOGGETTI
A CUI SI ApplICA
Il D.lGS. 138/2024
In base al comma 1 dell’articolo 3 (Ambito di applicazione) e agli allegati I (Settori ad alta criticità) e II (Altri settori critici), da esso richiamati, rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto, per quanto di interesse del Sistema, le tipologie di soggetti sotto riportate.
Quelle indicate nell’allegato I (Settori ad alta criticità) sono le seguenti:
- Per il settore Energia, le seguenti tipologie di soggetti: imprese elettriche (ovvero che svolgono servizi di generazione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della
domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia elettrica, che sono responsabili per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni); gestori di rete elettriche e gas, produttori di energia; gestori del mercato elettrico, soggetti operanti nel mercato (aggregatori e gestori della domanda di energia), gestori delle reti di teleriscaldamento, gestori di oleodotti e di impianti di raffinazione, produzione e trattamento, trasporto, deposito e stoccaggio di petrolio; gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas, stoccaggio di gas e di GNL, imprese di gas naturale (ovvero che svolgono funzioni di: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compresa la rigassificazione di GNL e che sono responsabili per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni); gestori di impianti di produzione, trasporto, e stoccaggio di idrogeno.
- Per il settore trasporti, sottosettore trasporto aereo, le seguenti tipologie di soggetti:
* vettori aerei, - imprese di trasporto aereo titolari di licenza di esercizio valida o documento equivalente (ex art. 3, comma 4, Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) utilizzati a fini commerciali;
* gestori aeroportuali - soggetti ai quali le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse (ex art. 2, punto 2) Dir. 2009/12/CE);
* aeroporti - terreni appositamente predisposti per l’atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali (ex art. 2, punto 1) Dir. 2009/12/CE);
* soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti;
* operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono servizi di controllo del traffico aereo (ex art 2, primo paragrafo n. 1, Regolamento (UE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio).
- Per il settore trasporti, sottosettore trasporto ferroviario, le seguenti tipologie di soggetti:
* gestori dell’infrastruttura ferroviaria - organismi o imprese responsabili dell’esercizio, della manutenzione e del rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria di una rete nonché della partecipazione al suo sviluppo come stabilito dallo Stato nell’ambito della sua politica generale sullo sviluppo e sul finanziamento dell’infrastruttura (ex art 3, punto 2) Dir. 2012/34/UE);
* imprese ferroviarie - imprese pubbliche o private titolari di una licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto per ferrovia sia di merci sia di persone e che garantiscono obbligatoriamente la trazione (ex art 3, punto 2) Dir. 2012/34/UE);
* operatori di impianti di servizio - entità pubbliche o private responsabili della gestione di uno o più impianti di servizio o della prestazione di uno o più servizi alle imprese ferroviarie (ex art. 3, punto 12) Dir. 2012/34/UE).
- Per il settore trasporti, sottosettore trasporto per vie d’acqua, le seguenti tipologie di soggetti:
* compagnie di navigazione per il trasporto per vie d’acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci (disciplinata nell’allegato I Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio), escluse le singole navi gestite da tali compagnie;
* organi di gestione dei porti - aree terrestri e marittime, comprendenti impianti ed attrezzature intese ad agevolare le operazioni commerciali di trasporto marittimo (ex art.3, punto 1) della Dir. 2005/65/CE), compresi i relativi impianti portuali (ex art. 2, punto 11) Reg. (CE) n. 725/2004) e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all’interno di porti;
* gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo - servizi per la sicurezza della navigazione, l’efficienza del traffico marittimo e la tutela dell’ambiente, in grado di
interagire con le navi che transitano nell’area coperta dal Vessel Traffic Service (ex art. 3, lettera o) Dir. 2002/59/CE).
- Per il settore trasporti, sottosettore trasporto su strada, le seguenti tipologie di soggetti:
* autorità stradali - qualsiasi autorità pubblica responsabile della pianificazione, del controllo o della gestione delle strade che rientrano nella sua competenza territoriale (ex art 2, Regolamento delegato (UE) 2015/962), esclusi i soggetti pubblici per i quali la gestione del traffico o la gestione dei sistemi di trasporto intelligente costituiscono soltanto una parte non essenziale della loro attività generale; * gestori di sistemi di trasporto intelligenti o ITS (Intelligent Transport Systems) - sistemi in cui sono applicate tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nel settore del trasporto stradale, infrastrutture, veicoli e utenti compresi, e nella gestione del traffico e della mobilità nonché per interfacce con altri modi di trasporto (art. 4, punto 1) Dir. 2010/40/UE).
- Per il settore acqua potabile si ritengono soggetti critici i fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano ma sono esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è una parte non essenziale dell’attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni.
- Per il settore acque reflue si ritengono soggetti critici le imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali, escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali è una parte non essenziale della loro attività generale.
- Per il settore infrastrutture digitali: fornitori di punti di interscambio internet; fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio (domain name system – DNS), esclusi gli operatori dei server dei nomi radice; gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello (top level domain – TLD); fornitori di servizi di cloud computing; fornitori di servizi di data center; fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network); prestatori di servizi fiduciari; fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica; fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
- Per il settore gestione dei servizi TIC (business-to-business): fornitori di servizi gestiti; fornitori di servizi di sicurezza gestiti.
Le altre tipologie di soggetti indicate nell’allegato II (altri settori critici) che rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto sono:
- Per il settore servizi postali e di corriere: Fornitori di servizi postali quali definiti all’articolo 2, punto 1 bis), della direttiva 97/67/CE, tra cui i fornitori di servizi di corriere.
- Per il settore gestione dei rifiuti: le imprese che si occupano della gestione dei rifiuti che effettuano operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari, escluse quelle per cui la gestione dei rifiuti non è la principale attività economica.
- Per il settore produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti: Imprese alimentari quali definite all’articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che si occupano della distribuzione all’ingrosso e della produzione industriale e trasformazione.
- Per il settore fornitori di servizi digitali: fornitori di mercati online; fornitori di motori di ricerca online; fornitori di piattaforme di social network; fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio.
ESClUSIONE
DEllE pICCOlE IMpRESE
DAll’ApplICAZIONE
DEl D.lGS. 138/2024, SAlVO ECCEZIONI
Il comma 2 dell’articolo 3 (Ambito di applicazione) dispone che, quanto previsto nel decreto, si applica ai soggetti delle tipologie di cui all’allegato I (Settori ad alta criticità) e II (Altri settori critici), che superano i massimali per le piccole imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE.
In base a tale raccomandazione è definita piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Il comma 4 del medesimo articolo 3 dispone che: per determinare se un soggetto è da considerarsi una media o grande impresa, si applica l’articolo 6, paragrafo 2, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, salvo che ciò non sia proporzionato, tenuto anche conto dell’indipendenza del soggetto dalle sue imprese collegate in termini di sistemi informativi e di rete che utilizza e in termini di servizi che fornisce.
Il citato articolo 6, paragrafo 2, prevede: Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla
base dei conti e di altri dati dell’impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell’impresa o di conti consolidati in cui l’impresa è ripresa tramite consolidamento. Sono, però, previste eccezioni all’esclusione delle piccole imprese dall’applicazione di quanto previsto dal d.lgs. 138/2024. In base ai commi 5 e 9 dell’articolo 3, infatti, il decreto si applica, indipendentemente dalle loro dimensioni:
- ai soggetti che sono identificati come soggetti critici ai sensi del decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2022/2557;
- ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- ai prestatori di servizi fiduciari;
- ai gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio;
- ai fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio;
- ai soggetti identificati prima della data di entrata in vigore del presente decreto come operatore di servizi essenziali ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (cd. “decreto legislativo NIS”);
- qualora il soggetto sia l’unico fornitore nazionale di un servizio che è essenziale per il mantenimento di attività sociali o economiche fondamentali;
- qualora una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe avere un impatto significativo sulla sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica o la salute pubblica;
- qualora una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe comportare un rischio sistemico significativo, in particolare per i settori nei quali tale perturbazione potrebbe avere un impatto transfrontaliero;
- qualora il soggetto sia critico in ragione della sua particolare importanza a livello nazionale o regionale per quel particolare settore o tipo di servizio o per altri settori indipendenti nel territorio dello Stato;
- qualora il soggetto sia considerato critico ai sensi del presente decreto quale elemento sistemico della catena di approvvigionamento, anche digitale, di uno o più soggetti considerati essenziali o importanti.
I soggetti di cui agli ultimi 6 punti dell’elenco di cui sopra sono individuati dall’Autorità nazionale competente NIS e questa notifica a tali soggetti la loro individuazione.
Il comma 10 dell’articolo 3, infine, dispone che il decreto si applica, indipendentemente dalle sue
dimensioni, all’impresa collegata ad un soggetto essenziale o importante, se soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:
- adotta decisioni o esercita una influenza dominante sulle decisioni relative alle misure di gestione del rischio per la sicurezza informatica di un soggetto importante o essenziale;
- detiene o gestisce sistemi informativi e di rete da cui dipende la fornitura dei servizi del soggetto importante o essenziale;
- effettua operazioni di sicurezza informatica del soggetto importante o essenziale;
- fornisce servizi TIC o di sicurezza, anche gestiti, al soggetto importante o essenziale.
SUDDIVISIONE
IN SOGGETTI ESSENZIAlI
E SOGGETTI IMpORTANTI
Con riferimento alle imprese sopra indicate, la normativa prevede una loro suddivisione in soggetti essenziali e soggetti importanti in base alle dimensioni e servizi svolti. Nello specifico, in base a quanto indicato all’articolo 6, sono considerati essenziali:
- i soggetti di cui all’allegato I (Settori ad alta criticità) che superano i massimali per le medie imprese. Si tratta, quindi, di imprese che occupano 250 o più persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di EUR;
- indipendentemente dalle loro dimensioni, i soggetti identificati come soggetti critici ai sensi del decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2022/2557;
- i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di cui all’articolo 3, comma 5, che si considerano medie imprese;
- indipendentemente dalle loro dimensioni, i prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, nonché i prestatori di servizi di sistema dei nomi di dominio di cui all’articolo 3, comma 5.
Fermo restando quanto sopra, l’Autorità nazionale competente NIS individua i soggetti di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, che, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono considerati essenziali.
Ai fini del presente decreto sono considerati soggetti importanti i soggetti di cui all’articolo 3 che non sono considerati essenziali ai sensi dei sopra riportati commi dell’articolo 6.
pASSAGGI E TEMpI pER l’IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI
DAllA NIS 2
Come indicato al comma 1 dell’articolo 7 (Identificazione ed elencazione dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti) dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all’articolo 3, si registrano o aggiornano la propria registrazione sulla piattaforma digitale resa disponibile dall’Autorità nazionale competente NIS. Tali soggetti forniscono o aggiornano almeno le informazioni seguenti:
a) la ragione sociale;
b) l’indirizzo e i recapiti aggiornati;
c) la designazione di un punto di contatto; d) ove applicabile, i pertinenti settori, sottosettori e tipologie di soggetto di cui agli allegati I e II. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, come disposto al comma 2 dell’articolo 7, l’Autorità nazionale competente NIS, redige l’elenco dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti.
Sarà, pertanto, necessario attendere ancora alcuni mesi per avere una precisa identificazione dei soggetti che saranno chiamati ad attuare le disposizioni della Direttiva NIS 2.
Il comma 3 dell’articolo 7 prevede, tramite la piattaforma digitale di cui al comma 1, l’Autorità nazionale competente NIS comunica ai soggetti registrati di cui al comma 2:
a) l’inserimento nell’elenco dei soggetti essenziali o importanti;
b) la permanenza nell’elenco dei soggetti essenziali o importanti;
c) l’espunzione dall’elenco dei soggetti. Il comma 4 dispone, dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, tramite la piattaforma digitale di cui al comma 1, i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 3, lettere a) e b), forniscono o aggiornano almeno le informazioni seguenti: a) lo spazio di indirizzamento IP pubblico e i nomi di dominio in uso o nella disponibilità del soggetto; b) ove applicabile, l’elenco degli Stati membri in cui forniscono servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto; c) i responsabili di cui all’articolo 38, comma 5, indicando il ruolo presso il soggetto e i loro recapiti aggiornati; d) un sostituto del punto di contatto di cui al comma 1, lettera c) dell’articolo 7, indicando il ruolo presso il soggetto e i recapiti aggiornati.
Il comma 5 dell’articolo 7 dispone che i fornitori
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di servizi di sistema dei nomi di dominio, i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché i fornitori di mercati online, i fornitori di motori di ricerca online e i fornitori di piattaforme di social network, forniscano all’Autorità nazionale competente NIS, secondo le modalità di cui al comma 4, anche: a) l’indirizzo della sede principale e delle altre sedi del soggetto nell’Unione europea; b) se non è stabilito nell’Unione europea, l’indirizzo della sede del suo rappresentante ai sensi dell’articolo 5, comma 3, unitamente ai dati di contatto aggiornati. Il comma 7 dell’articolo 7 dispone che i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 3, lettere a) e b), notificano all’Autorità nazionale competente NIS, tramite la piattaforma digitale di cui al comma 1, qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse ai sensi del presente articolo tempestivamente e, in ogni caso, entro quattordici giorni dalla data della modifica.
OBBlIGhI IN MATERIA
DI GESTIONE DEI RISChI
L’articolo 24, al comma 1, impone ai soggetti essenziali e importanti di adottare misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete che tali soggetti utilizzano nelle loro attività o nella fornitura dei loro servizi, nonché per prevenire o ridurre al minimo l’impatto degli incidenti per i destinatari dei loro servizi e per altri servizi.
Tali misure:
a) assicurano un livello di sicurezza dei sistemi informativi e di rete adeguato ai rischi esistenti, tenuto conto delle conoscenze più aggiornate e dello stato dell’arte in materia e, ove applicabile, delle pertinenti norme nazionali, europee e internazionali, nonché dei costi di attuazione;
b) sono proporzionate al grado di esposizione a rischi del soggetto, alle dimensioni del soggetto e alla probabilità che si verifichino incidenti, nonché alla loro gravità, compreso il loro impatto sociale ed economico.
Il comma 2 dell’articolo 24 dispone che le misure di cui al comma 1 sono basate su un approccio multi-rischio, volto a proteggere i sistemi informativi e di rete nonché il loro ambiente fisico da
incidenti, e comprendono almeno i seguenti elementi:
a) politiche di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informativi e di rete;
b) gestione degli incidenti, ivi incluse le procedure e gli strumenti per eseguire le notifiche di cui agli articoli 25 (Obblighi in materia di notifica di incidente) e 26 (Notifica volontaria di informazioni pertinenti);
c) continuità operativa, ivi inclusa la gestione di backup, il ripristino in caso di disastro, ove applicabile, e gestione delle crisi;
d) sicurezza della catena di approvvigionamento, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto e i suoi diretti fornitori o fornitori di servizi;
e) sicurezza dell’acquisizione, dello sviluppo e della manutenzione dei sistemi informativi e di rete, ivi comprese la gestione e la divulgazione delle vulnerabilità;
f) politiche e procedure per valutare l’efficacia delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica;
g) pratiche di igiene di base e di formazione in materia di sicurezza informatica;
h) politiche e procedure relative all’uso della crittografia e, ove opportuno, della cifratura;
i) sicurezza e affidabilità del personale, politiche di controllo dell’accesso e gestione dei beni e degli assetti;
j) uso di soluzioni di autenticazione a più fattori o di autenticazione continua, di comunicazioni vocali, video e testuali protette, e di sistemi di comunicazione di emergenza protetti da parte del soggetto al proprio interno, ove opportuno.
Il comma 3 dell’articolo 24 prevede, nel valutare quali misure di cui al comma 2, lettera d), siano adeguate, i soggetti tengono conto delle vulnerabilità specifiche per ogni diretto fornitore e fornitore di servizi e della qualità complessiva dei prodotti e delle pratiche di sicurezza informatica dei propri fornitori e fornitori di servizi, comprese le loro procedure di sviluppo sicuro. Per la medesima finalità i soggetti tengono altresì conto dei risultati delle valutazioni coordinate dei rischi per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche effettuate dal Gruppo di cooperazione NIS.
Il comma 4 dell’articolo 24 prevede, qualora un soggetto rilevi di non essere conforme alle misure di cui al comma 2, esso adotta, senza indebito ritardo, tutte le misure appropriate e proporzionate correttive necessarie.
OBBlIGhI
IN MATERIA
DI NOTIFICA
DI INCIDENTE
Il comma 1 dell’articolo 25 dispone che i soggetti essenziali e i soggetti importanti notificano, senza ingiustificato ritardo, al CSIRT Italia ogni incidente che ha un impatto significativo sulla fornitura dei loro servizi, ossia quello che:
a) ha causato o è in grado di causare una grave perturbazione operativa dei servizi o perdite finanziarie per il soggetto interessato;
b) ha avuto ripercussioni o è idoneo a provocare ripercussioni su altre persone fisiche o giuridiche causando perdite materiali o immateriali considerevoli.
Il processo di notifica prevede tempistiche serrate. Come indicato al comma 5 dell’articolo 25, ai fini della notifica di cui al comma 1, i soggetti interessati trasmettono al CSIRT Italia:
a) senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 24 ore da quando sono venuti a conoscenza dell’incidente significativo, una pre-notifica che, ove possibile, indichi se l’incidente significativo possa ritenersi il risultato di atti illegittimi o malevoli o può avere un impatto transfrontaliero;
b) senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 72 ore da quando sono venuti a conoscenza dell’incidente significativo, una notifica dell’incidente che, ove possibile, aggiorni le informazioni della pre-notifica e indichi una valutazione iniziale dell’incidente significativo, comprensiva della sua gravità e del suo impatto, nonché, ove disponibili, gli indicatori di compromissione;
c) su richiesta del CSIRT Italia, una relazione intermedia sui pertinenti aggiornamenti della situazione;
d) una relazione finale entro un mese dalla trasmissione della notifica dell’incidente di cui alla lettera b), che comprenda: 1) una descrizione dettagliata dell’incidente, ivi inclusi la sua gravità e il suo impatto; 2) il tipo di minaccia o la causa originale che ha probabilmente innescato l’incidente; 3) le misure di attenuazione adottate e in corso; 4) ove noto, l’impatto transfrontaliero dell’incidente;
e) in caso di incidente in corso al momento della trasmissione della relazione finale, una relazione mensile sui progressi e una relazione finale entro un mese dalla conclusione della gestione dell’incidente.
In deroga a quanto previsto dal comma 5, lettera b), un prestatore di servizi fiduciari, in relazione a incidenti significativi che abbiano un impatto sul-
la fornitura dei suoi servizi fiduciari, provvede alla notifica di cui alla medesima lettera, senza indebito ritardo e comunque entro 24 ore da quando sono venuti a conoscenza dell’incidente significativo.
SUppORTO
DEl CSIRT
AI SOGGETTI COlpITI
DA INCIDENTE
Il comma 7 dell’articolo 25 prevede che, senza ingiustificato ritardo e ove possibile entro 24 ore dal ricevimento della pre-notifica di cui al comma 5, lettera a), il CSIRT Italia fornisca una risposta al soggetto notificante e, su richiesta, orientamenti o consulenza sull’attuazione di possibili misure tecniche di mitigazione. Su richiesta del soggetto notificante, il CSIRT Italia fornisce, poi, ulteriore supporto tecnico.
Compito del CSIRT Italia è anche, ove si sospetti che l’incidente significativo abbia carattere criminale, fornire al soggetto notificante orientamenti sulla segnalazione dell’incidente significativo all’organo centrale del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione.
OBBlIGO DI NOTIFICA
AI DESTINATARI
DEI SERVIZI
L’obbligo di notifica per i soggetti essenziali ed importanti va oltre quello rivolto alle autorità e, come riportano i commi 9 e 10 dell’articolo 25, sentito il CSIRT Italia, se ritenuto opportuno e qualora possibile, i soggetti essenziali e i soggetti importanti comunicano, senza ingiustificato ritardo, ai destinatari dei loro servizi gli incidenti significativi che possono ripercuotersi negativamente sulla fornitura di tali servizi. Se ritenuto opportuno comunicano, inoltre, ai destinatari dei servizi che sono potenzialmente interessati da una minaccia informatica significativa, la natura di tale minaccia e le misure o azioni correttive o di mitigazione che questi possono adottare.
INFORMAZIONE
Al pUBBlICO
DEll’INCIDENTE SIGNIFICATIVO Come disposto dall’comma 11 dell’articolo 25, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nello svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale competente NIS e di CSIRT Italia, può informare il pubblico riguardo all’incidente significativo per evitare ulteriori incidenti significativi o per gestire un incidente significativo in corso, o qualora riten-
ga che la divulgazione dell’incidente significativo sia altrimenti nell’interesse pubblico.
NOTIFICA
SU BASE VOlONTARIA
Al CSIRT
Oltre l’obbligo di notifica di incidente di cui all’articolo 25, possono essere trasmesse, su base volontaria, notifiche al CSIRT Italia da parte dei: a) soggetti essenziali e soggetti importanti, per quanto riguarda gli incidenti che non hanno un impatto significativo, le minacce informatiche e i quasi-incidenti; b) soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), indipendentemente dal fatto che ricadano o meno nell’ambito di applicazione del presente decreto, per quanto riguarda gli incidenti che hanno un impatto significativo sulla fornitura dei loro servizi, le minacce informatiche e i quasi-incidenti. Fatte salve le esigenze di indagine, accertamento e perseguimento di reati, la notifica volontaria di cui sopra non può avere l’effetto di imporre al soggetto notificante alcun obbligo a cui non sarebbe stato sottoposto se non avesse effettuato tale notifica.
CERTIFICAZIONI
E SpECIFIChE
TECNIChE
Come disposto all’articolo 27 (Uso di schemi di certificazione della cybersicurezza) l’Autorità nazionale competente NIS può imporre ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti di utilizzare categorie di prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC, sviluppati dal soggetto essenziale o importante o acquistati da terze parti, che siano certificati. L’Autorità nazionale competente NIS promuove, altresì, l’utilizzo di servizi fiduciari qualificati da parte dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti.
Come disposto all’articolo 28 (Specifiche tecniche) l’Autorità nazionale competente NIS, senza imposizioni o discriminazioni a favore dell’uso di un particolare tipo di tecnologia, promuove l’uso di specifiche tecniche europee e internazionali relative alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete e può redigere e aggiornare un elenco delle categorie di tecnologie più idonee ad assicurare l’effettiva attivazione delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica. Tale elenco non ha carattere vincolante o esaustivo ed è pubblicato sul sito dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
BANCA DATI
DI REGISTRAZIONE
DEI NOMI DI DOMINIO
Come disposto dall’articolo 29, per contribuire
alla sicurezza, alla stabilità e alla resilienza dei sistemi di nomi di dominio, i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio raccolgono e mantengono dati di registrazione dei nomi di dominio accurati e completi in un’apposita banca dati. Tale banca dati contiene le informazioni necessarie per identificare e contattare i titolari dei nomi di dominio e i punti di contatto che amministrano i nomi di dominio presenti, registrati o censiti nel registro dei nomi di dominio di primo livello (top level domain - TLD).
I gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio per i domini di primo livello rendono pubblicamente disponibili, senza ingiustificato ritardo dopo la registrazione di un nome di dominio, i dati di registrazione dei nomi di dominio che non sono dati personali. Inoltre, su richiesta motivata dei soggetti legittimati, forniscono l’accesso a specifici dati di registrazione dei nomi di dominio, nel rispetto del diritto dell’Unione europea in materia di protezione dei dati.
I soggetti che gestiscono i registri dei nomi di dominio di primo livello e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio rispondono senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 72 ore dalla ricezione della richiesta di accesso.
Al fine di evitare una duplicazione della raccolta di dati di registrazione dei nomi di dominio, i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio individuano modalità e procedure di collaborazione per la raccolta e il mantenimento dei dati.
GRADUAlITà
DEGlI OBBlIGhI
E lINEE GUIDA VINCOlANTI
In base all’articolo 31 l’Autorità nazionale competente NIS stabilisce obblighi proporzionati tenuto conto del grado di esposizione dei soggetti ai rischi, delle dimensioni dei soggetti e della probabilità che si verifichino incidenti, nonché della loro gravità.
Termini, modalità, specifiche e tempi di implementazione degli obblighi potranno quindi differenziarsi in base anche alla tipologia di soggetto tenendo conto del grado di maturità iniziale nell’ambito della sicurezza informatica nonché all’individuazione del soggetto quale essenziale o importante.
L’Autorità nazionale competente NIS può emanare raccomandazioni e linee guida vincolanti per
l’attuazione degli obblighi in materia di gestione del rischio per la sicurezza informatica e di notifica di incidente.
Come disposto dall’articolo 32 (Previsioni settoriali specifiche) tenuto conto degli impatti sociali e economici di un incidente significativo nella catena di approvvigionamento del settore della pubblica amministrazione, l’Autorità nazionale competente NIS può imporre specifici obblighi proporzionati e graduali ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti che forniscono servizi, anche digitali, alla pubblica amministrazione.
RUOlO E RESpONSABIlITà
DEl MANAGEMENT
In base all’articolo 23 gli organi di amministrazione e gli organi direttivi dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti sono chiamati ad avere un ruolo attivo nella compliance alla normativa. Essi, infatti, approvano le modalità di implementazione delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica adottate ai sensi dell’articolo 24; sovrintendono all’implementazione degli obblighi in materia di gestione del rischio per la sicurezza informatica e di notifica di incidente di cui al Capo IV e di cui all’articolo 7 (Identificazione ed elencazione dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti) e sono considerati responsabili delle violazioni di cui al presente decreto. L’inosservanza degli obblighi diretti agli organi di amministrazione e direttivi può, infatti, comportare specifiche sanzioni, riportate nella sezione successiva. Gli organi di amministrazione e gli organi direttivi dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti sono informati tempestivamente degli incidenti e delle notifiche di cui agli articoli 25 e 26. Sono, inoltre, come disposto al comma 2 dell’articolo 23, tenuti a seguire una formazione in materia di sicurezza informatica e promuovono l’offerta periodica di una formazione coerente anche ai loro dipendenti.
SANZIONI
pER INOSSERVANZA
DEllA DIRETTIVA NIS 2
Il compito di monitorare la corretta applicazione delle disposizioni della Direttiva NIS 2 e di esercitare i poteri sanzionatori è stato attribuito, come disposto agli articoli da 34 a 38, all’Agenzia per la cybersicurezza quale Autorità competente NIS. Le sanzioni sono differenziate in base alla tipologia di soggetto (essenziale o importante) e di violazione. In particolare, la violazione degli obblighi, previsti dal comma 8 dell’articolo 38 e sotto
riportati, è sanzionata, come indicato al comma 9, per i soggetti essenziali con sanzioni pecuniarie fino a un massimo di euro 10.000.000 o del 2% del totale del fatturato annuo su scala mondiale per l’esercizio precedente del soggetto mentre, nel caso di soggetti importanti, le sanzioni sono fino a un massimo di euro 7.000.000 o dell’1,4% del totale del fatturato annuo su scala mondiale. Sono previsti dei minimi delle sanzioni pari, rispettivamente, a un ventesimo e un trentesimo del massimo edittale.
Le sanzioni di cui sopra sono relative alla violazione dei seguenti obblighi:
- mancata osservanza degli obblighi imposti dall’articolo 23 agli organi di amministrazione e direttivi;
- inosservanza degli obblighi relativi alla gestione del rischio per la sicurezza informatica e alla notifica di incidente di cui agli articoli 24 e 25;
- inottemperanza delle disposizioni adottate dall’Autorità nazionale competente NIS ai sensi dell’articolo 37, commi 3 e 4, e alle relative diffide.
Ai commi 10 e 11 dell’articolo 38 sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni meno gravi, sotto riportate che, per i soggetti essenziali sono fino a un massimo dello 0,1% del totale del fatturato annuo su scala mondiale per l’esercizio precedente mentre, per i soggetti importanti, fino a un massimo dello 0,07% del totale del fatturato. Rimangono validi i minimi edittali di cui sopra.
Le violazioni sono relative a:
a) mancata registrazione, comunicazione o aggiornamento delle informazioni sulla piattaforma digitale resa disponibile dall’Autorità nazionale competente NIS;
b) inosservanza delle modalità stabilite dall’Autorità nazionale competente NIS per la comunicazione delle informazioni ai sensi dell’articolo 7;
c) mancata comunicazione o aggiornamento dell’elenco delle attività e dei servizi nonché della loro categorizzazione ai sensi dell’articolo 30, comma 1;
d) mancata implementazione o attuazione degli obblighi relativi all’uso di schemi di certificazione, alla banca dei dati di registrazione dei nomi di dominio nonché alle previsioni settoriali specifiche di cui agli articoli 27, 29 e 32;
e) mancata collaborazione con l’Autorità nazionale competente NIS nello svolgimento delle attività e nell’esercizio dei poteri di monitoraggio, vigilanza ed esecuzione di cui al Capo V; f) mancata collaborazione con il CSIRT Italia.
In caso di reiterazione delle violazioni di cui all’articolo 38, le sanzioni possono essere aumentate fino al triplo.
Infine, come indicato al comma 13 dell’articolo 38, in caso di mancata o tardiva registrazione sulla piattaforma digitale resa disponibile dall’Autorità nazionale competente NIS, di cui all’articolo 7, sono comunque contestate tutte le violazioni previste dai commi 8 e 10 del presente articolo, e si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
Sono, inoltre, disposte alcune sanzioni accessorie che prevedono, in caso la diffida da parte dell’Autorità nazionale competente NIS che richieda l’adempimento di determinate disposizioni (riferimento ai commi 6 e 7 dell’articolo 37) venga ignorata dal soggetto che la riceve, è possibile sospendere temporaneamente, come disposto dal comma 4 dell’articolo 38, un certificato o un’autorizzazione relativi a servizi o attività pertinenti svolti dal soggetto essenziale. Inoltre, nel medesimo caso, come indicato al comma 6 dell’articolo 38, può essere disposta al management la sanzione della incapacità a svolgere funzioni dirigenziali all’interno del medesimo soggetto. Il comma 15 dell’articolo 38 prevede siano individuate modalità di applicazione, nell’ambito del procedimento sanzionatorio, di strumenti deflattivi del contenzioso.
SpECIFIChE IN FASE
DI pRIMA ApplICAZIONE
In base all’articolo 42, in fase di prima applicazione, i fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio, i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, i fornitori di servizi di registrazione dei nomi
di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché i fornitori di mercati online, i fornitori di motori di ricerca online e i fornitori di piattaforme di social network, che rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto, si registrano sulla piattaforma digitale di cui all’articolo 7, comma 1 entro il 17 gennaio 2025.
Sino al 31 dicembre 2025, il termine per l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 25 (Obblighi in materia di notifica di incidente) è fissato in nove mesi dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 7, comma 3, lettere a) e b), che comunica l’inserimento o la permanenza nell’elenco dei soggetti essenziali o importanti, e il termine per l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 23 (Organi di amministrazione e direttivi), 24 (Obblighi in materia di misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica) e 29 (Banca dei dati di registrazione dei nomi di domini) è fissato in diciotto mesi dalla medesima comunicazione.
L’obbligo di cui all’articolo 30, comma 1 - che prevede che dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno a partire dalla ricezione della prima comunicazione di cui all’articolo 7, comma 3, lettera a), i soggetti essenziali e i soggetti importanti comunicano e aggiornano, tramite la piattaforma digitale di cui all’articolo 7, comma 1, un elenco delle proprie attività e dei propri servizi, comprensivo di tutti gli elementi necessari alla loro caratterizzazione e della relativa attribuzione di una categoria di rilevanza - si applica a partire dal 1° gennaio 2026.
Regolamento EUDR
la CommiSSione ue
ha ChieSto al parlamento
il rinvio di 12 meSi
Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 335/PZ del 10 ottobre 2024 per comunicare che è probabile che slittino al 2026 gli oneri legati all’entrata in vigore dell’European Union Deforestation Regulation (Regolamento 2023/1115 - EUDR), il cui impatto sull’operatività delle Pmi non può essere trascurato. Il Regolamento, elemento essenziale del “Green Deal”, è finalizzato a garantire una provenienza normata e sostenibile di alcune materie prime. Coinvolgerà più di 400.000 imprese in Italia operanti nei settori della soia, olio di palma, caffè, cacao, bovini, gomma, legno e derivati. Il Regolamento vuole tracciare la legalità sia della provenienza sia della destinazione dei beni,
richiedendo l’acquisizione della relativa documentazione. L’obiettivo è quello di garantire uno sfruttamento sostenibile delle materie prime, salvaguardando le risorse del pianeta.
Il differimento di un anno consentirà alle imprese operanti nelle varie filiere interessate di implementare le operazioni di due diligence, procedere ai test e alla formazione per l’uso dei sistemi informatici con maggior calma.
L’attività richiesta comporta un impegno organizzativo non banale e le sanzioni previste possono arrivare al 4% del fatturato, oltre alla confisca dei beni, dei proventi e all’esclusione dagli appalti e finanziamenti pubblici.
La Commissione UE ha richiesto lo slittamento di un anno per le difficoltà che oggettivamente le imprese riscontrano nella raccolta delle informazioni da fornitori di Paesi in via di sviluppo che ancora non conoscono le nuove regole e non sono pronti a fornire la documentazione richiesta.
Sarà nostra cura ritornare sull’argomento non appena la proroga sarà confermata.
(pZ)
Autotrasporto. Riduzione dei pedaggi autostradali 2023
perCentuale di riduzione dei pedaggi. deliberazione del Comitato Centrale dell’albo
L’importo complessivo delle somme destinate alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali ammonta a euro 146.702.704,71.
L’erogazione del beneficio alle imprese è attesa per il prossimo mese di novembre.
Si fa seguito alle nostre circolari prot. n. 344/MM del 16 ottobre e prot. n. 194/MM del 23 maggio 2024 per segnalare che il Presidente del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, con delibera approvata il 9 ottobre 2024, ha determinato, come segue, le percentuali di riduzione effettive dei pedaggi autostradali per l’anno 2023.
L’Ufficio Trasporti dell’Associazione rimane a disposizione per fornire copia della delibera richiamata e per ogni esigenza di approfondimento. (MM)
Autotrasporto c/t.
CMR elettronico
operatività in italia
del protoCollo e-Cmr
dal 26 Settembre 2024
Facciamo seguito alle nostre circolari prot. n. 334/ MM del 10 ottobre 2024 e n. 166/AdT del 29 aprile 2024, con la quale abbiamo dato notizia dell’adesione dell’Italia al “Protocollo addizionale alla Convenzione relativa al trasporto internazionale di merci su strada, concernente la lettera di vettura elettronica (c.d. “e-CMR”)”, della possibilità di eliminare il documento cartaceo e di operare con
un documento digitale. Dal 26 settembre 2024 il Protocollo addizionale e-CMR è entrato in vigore in Italia.
L’e-CMR, che utilizza apposite piattaforme informatiche, presenta il vantaggio di fornire riscontro, in tempo reale, dell’avvenuta consegna della merce a tutti gli attori della catena del trasporto; infatti, alla consegna del carico al trasportatore, il documento viene firmato digitalmente dall’autista e in seguito, alla consegna, dal destinatario. Maggiori informazioni sullo stato attuale della digitalizzazione e sulle opportunità offerte dalla eCMR sono reperibili sul sito dedicato www.ecmritaly.it.
L’Ufficio Economico dell’Associazione si riserva di fornire aggiornamenti sull’argomento.
(MM)
Sistemi di monitoraggio dei trasporti in Romania
rinvio al 1° gennaio 2025
delle Sanzioni al ConduCente
Si fa seguito alle nostre Circolari prot. n. 221/C del 20 giugno 2024, prot. n. 267/MM del 7 agosto 2024 e prot. n. 329/2024 per informare che il Ministero delle Finanze della Romania e l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione Fiscale (ANAF) hanno comunicato che le sanzioni per la mancata trasmissione delle coordinate GPS nel sistema RO e-Transport sono rinviate all’1 gennaio 2025. Più precisamente, il rinvio si applica alle disposizioni dell’art. 13.1, (d) ed (e) dell’Ordinanza di Emergenza n. 41/2022: “… inosservanza da parte del conducente del mezzo di trasporto di accendere il dispositivo di posizionamento prima dell’inizio del trasporto sul territorio nazionale, e di arrestare il dispositivo di posizionamento solo dopo aver consegnato la merce al luogo di consegna dichiarato sul territorio nazionale o dopo aver lasciato il territorio nazionale”.
Si ricorda che il trasportatore deve ricevere il codice UIT (codice unico generato dal sistema RO e-Transport, che identifica in modo univoco la merce) dal:
- destinatario indicato nella dichiarazione doganale di importazione, oppure dallo speditore indicato nella dichiarazione doganale di esportazione, quando si tratta di merci oggetto di operazioni di importazione o esportazione;
- destinatario rumeno quando la merce trasportata viene acquistata in un Paese dell’UE;
- fornitore rumeno se la merce trasportata viene consegnata in un Paese dell’UE;
- titolare del magazzino, nel caso di merci in transito che siano oggetto di transazione all’interno dell’UE, sia per le merci scaricate sul territorio rumeno per lo stoccaggio o per la creazione di una nuova spedizione di una o più spedizioni di merci, sia per le merci caricate dopo lo stoccaggio o dopo la creazione di un nuovo trasporto sul territorio nazionale da una o più spedizioni di merci.
Il trasportatore deve a sua volta inviare all’autista il codice UIT ricevuto, generato dal sistema e-Transport RO, attraverso il quale vengono identificati i dati relativi a una spedizione di merci. Il codice UIT è valido per 5 giorni per il trasporto nazionale a partire dalla data di trasporto indicata, oppure per 15 giorni se la merce trasportata viene acquistata in un Paese dell’UE, e può essere inviato all’autista tramite WhatsApp, e-mail o semplicemente scattando una foto allo schermo del computer/laptop.
La mancata presentazione da parte del conducente del mezzo di trasporto, su richiesta delle autorità competenti, dei documenti che accompagnano il trasporto delle merci soggette a monitoraggio tramite il sistema RO e-Transport unitamente al codice UIT fornito, viene sanzionata con una multa da 5.000 RON e da 10.000 RON e si applica al conducente.
L’Ufficio Trasporti dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.
Autotrasporto c/t. Fissaggio veicoli sulle navi RO-RO
annotazione nel du dei punti di fiSSaggio
Sui veiColi di maSSa
Superiore a 3,5 ton
Con Circolare Prot. n. 26957 del 30 settembre 2024, la Divisione 3 della Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti ha modificato la Circolare MIT n. 3777 del 31 ottobre 2005, per l’aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà (DU) al fine di riportare l’annotazione della presenza dei punti di rizzaggio sui veicoli stradali con massa superiore ai 3,5 ton, idonei per l’imbarco e il trasporto marittimo.
Tale modifica si è resa necessaria in quanto la Circolare del 2005 ha previsto di riportare sul DU l’indicazione della rispondenza del veicolo al punto 5 della Risoluzione IMO A.581, nel frattempo sostituita dalla Risoluzione MSC.479 (102) adottata l’11 novembre 2020.
Pertanto, per le nuove richieste di rispondenza, l’annotazione sul DU è la seguente: “IL VEICOLO RISPONDE ALLA RISOLUZIONE MSC.479 (102)” in corrispondenza dell’asteriscata: “*RIZZNAVE”. In calce alla Circolare Prot. 26957 del 30 settembre 2024 è riportata la traduzione non ufficiale del punto 5 “Punti di sicurezza sui veicoli stradali” della nuova Risoluzione e dei nuovi punti aggiunti, del punto 6 “Ancoraggi” e del punto 7 “Stivaggio” (clicca qui per la consultazione).
L’Ufficio Economico dell’Associazione si riserva di fornire aggiornamenti sull’argomento.
(MM)